80.2018.7
Procedura: ricorso, ricevibilità, tempestività, decisione notificata per raccomandata
22 marzo 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2018.7
Lugano
22 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
vicecancelliere
Filippo
Pfister
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 gennaio 2018 contro la decisione del 4 dicembre 2017 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale.
Fatti
A. RI 1 è una società il
cui scopo è la consulenza nel settore commerciale, finanziario e patrimoniale,
il commercio di beni mobili di ogni genere, la prestazione di servizi nel campo
del commercio internazionale, l'amministrazione di sostanza mobiliare e l'assunzione
di mandati fiduciari. La società è iscritta al Registro di commercio del Cantone
Grigioni.
B. Con decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento del 18 luglio 2017, l’RS 1 (di seguito UTPG)
rivendicava l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino di RI 1 per
amministrazione effettiva a far tempo dal 2015.
C. In data 11 agosto
2017 RI 1 ha presentato reclamo avverso la predetta decisione dell’UTPG,
contestando la rivendicazione dell’assoggettamento illimitato alle imposte nel
Canton Ticino.
L’autorità di tassazione,
con successiva decisione del 4 dicembre 2017, confermava l’assoggettamento in
Ticino per amministrazione effettiva dal periodo fiscale 2015.
D. Con ricorso dell’8
gennaio 2018 alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la
decisione su reclamo concernente l’assoggettamento nel Canton Ticino, a suo
dire ricevuta in data 12 dicembre 2017.
La ricorrente contesta
recisamente l’operato dell’autorità fiscale la quale ritiene che
l’amministrazione della società sia esercitata nel Canton Ticino e che la sede
formale a __________ sia da considerarsi puramente fittizia.
A mente della ricorrente
l’UTPG avrebbe, a torto, corroborato questa propria tesi asserendo che il fatto
di aver eletto la propria sede statutaria presso la fiduciaria __________ SA, __________,
la sottoscrizione di un contratto di domiciliazione, nonché l’esiguità dello
stesso (CHF 600.- annui) siano elementi tali da escludere che l’amministrazione
effettiva della RI 1 sia a __________. L’UTPG avrebbe omesso di considerare i
rapporti commerciali e professionali tra le due società da cui discenderebbe
l’esiguità dell’importo pagato. RI 1 ritiene altresì che sia “assolutamente
pretestuoso” sostenere che il contratto di domiciliazione stato confezionato ad
hoc “come asserito e contrario dall’autorità fiscale ticinese”.
L’insorgente, la quale
ribadisce di esercitare concretamente la propria attività nel Canton Grigioni,
ritiene inoltre che l’autorità fiscale abbia ulteriormente avvalorato la
propria tesi sulla base di non meglio precisate informazioni “come asserito e
contrario dall’autorità ticinese”.
E. Nelle proprie
osservazioni dell’11 gennaio 2018 l’UTPG propone di giudicare irricevibile il
ricorso di RI 1 in quanto tardivo.
A mente dell’autorità
fiscale la decisione su reclamo del 4 dicembre 2017 sarebbe stata recapitata
allo sportello postale in data 5 dicembre 2017 e non il 12 dicembre 2017 come
asserito dall’insorgente; RI 1 avrebbe quindi dovuto inoltrare il proprio ricorso
entro il 4 gennaio 2018.
L’UTPG, abbondanzialmente,
sostiene inoltre di essere stata contattata dall’amministratore della società __________
in data 6 dicembre 2017 e di aver fissato un audizione con il medesimo che si
sarebbe tenuta il giorno successivo.
Diritto
1. Conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso che qui ci occupa
il ricorso contro la decisione su reclamo del 4 dicembre 2017 è stato trasmesso
alla Camera con raccomandata dell’8 gennaio 2018. Si tratta di valutare se lo
stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del
gravame.
2.2
L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce
che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio
(art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
2.3
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
2.4
Per intimazione o
notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/
Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n.
885.
ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è
reputato osservato se l’atto perviene all’autorità competente o è consegnato a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per
lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio
(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il
destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una
comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte
in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.5
La prova
dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del
reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).
Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109
Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008
del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è
leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine
legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in
particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247
consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte
interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008
consid. 3.1).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci
occupa, la ricorrente con gravame dell’8 gennaio 2018 ha precisamente indicato
di aver ricevuto la decisione su reclamo per l’IC 2015 il 12 dicembre 2017. Sulla
base di tali indicazioni il termine sarebbe iniziato a decorrere dal giorno
successivo alla notifica della decisione, ossia il 13 dicembre 2017 e sarebbe giunto
a scadenza l’11 gennaio 2018.
Con le proprie
osservazioni dell’11 gennaio 2018 l’UTPG ha tuttavia indicato che la decisione
su reclamo, notificata per raccomandata alla insorgente, sarebbe stata ritirata
dalla medesima già il giorno 5 dicembre 2017 con la conseguenza che il suo gravame
non sarebbe tempestivo.
3.2
L’esame dell’insieme delle
circostanze dimostra che la notifica della decisione è effettivamente avvenuta
il 5 dicembre 2017.
L’UTPG, in allegato alle
proprie osservazioni scritte dell’11 gennaio 2018, ha infatti allegato copia
dell’elenco delle raccomandate dal quale si evince il numero della raccomandata
trasmessa a RI 1, nonché il tracciamento postale, dal quale si evince che la
raccomandata sia stata recapitata allo sportello già il 5 dicembre 2017 alle
ore 16:53 e non solo al 12 dicembre 2017 come asserito dall’insorgente.
A tutto ciò, e a titolo
abbondanziale, si aggiunga anche che l’insorgente, dopo aver ricevuto copia
delle osservazioni dell’UTPG, non ha portato alcuna prova o indizio circa
l’effettiva ricezione della decisione su reclamo in data 12 dicembre 2017. Egli
non ha nemmeno contestato che in data 7 dicembre 2017 si sia tenuta l’audizione
cui fa riferimento l’UTPG nelle proprie osservazioni; audizione che, in tutta
evidenza, presuppone che il contribuente fosse in possesso della decisione.
3.3
Ne consegue che
dall’analisi dell’insieme delle circostanze, si può ritenere che, a differenza
di quanto indicato nel gravame, la decisione sia stata notificata alla
ricorrente il 5 dicembre 2017 e che pertanto il ricorso interposto tramite
lettera raccomandata l’8 gennaio 2018 sia tardivo.
4.
Il ricorso è
irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
vicecancelliere: