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Decisione

80.2018.7

Procedura: ricorso, ricevibilità, tempestività, decisione notificata per raccomandata

22 marzo 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è una società il

cui scopo è la consulenza nel settore commerciale, finanziario e patrimoniale,

il commercio di beni mobili di ogni genere, la prestazione di servizi nel campo

del commercio internazionale, l'amministrazione di sostanza mobiliare e l'assunzione

di mandati fiduciari. La società è iscritta al Registro di commercio del Cantone

Grigioni.

B. Con decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento del 18 luglio 2017, l’RS 1 (di seguito UTPG)

rivendicava l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino di RI 1 per

amministrazione effettiva a far tempo dal 2015.

C. In data 11 agosto

2017 RI 1 ha presentato reclamo avverso la predetta decisione dell’UTPG,

contestando la rivendicazione dell’assoggettamento illimitato alle imposte nel

Canton Ticino.

L’autorità di tassazione,

con successiva decisione del 4 dicembre 2017, confermava l’assoggettamento in

Ticino per amministrazione effettiva dal periodo fiscale 2015.

D. Con ricorso dell’8

gennaio 2018 alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la

decisione su reclamo concernente l’assoggettamento nel Canton Ticino, a suo

dire ricevuta in data 12 dicembre 2017.

La ricorrente contesta

recisamente l’operato dell’autorità fiscale la quale ritiene che

l’amministrazione della società sia esercitata nel Canton Ticino e che la sede

formale a __________ sia da considerarsi puramente fittizia.

A mente della ricorrente

l’UTPG avrebbe, a torto, corroborato questa propria tesi asserendo che il fatto

di aver eletto la propria sede statutaria presso la fiduciaria __________ SA, __________,

la sottoscrizione di un contratto di domiciliazione, nonché l’esiguità dello

stesso (CHF 600.- annui) siano elementi tali da escludere che l’amministrazione

effettiva della RI 1 sia a __________. L’UTPG avrebbe omesso di considerare i

rapporti commerciali e professionali tra le due società da cui discenderebbe

l’esiguità dell’importo pagato. RI 1 ritiene altresì che sia “assolutamente

pretestuoso” sostenere che il contratto di domiciliazione stato confezionato ad

hoc “come asserito e contrario dall’autorità fiscale ticinese”.

L’insorgente, la quale

ribadisce di esercitare concretamente la propria attività nel Canton Grigioni,

ritiene inoltre che l’autorità fiscale abbia ulteriormente avvalorato la

propria tesi sulla base di non meglio precisate informazioni “come asserito e

contrario dall’autorità ticinese”.

E. Nelle proprie

osservazioni dell’11 gennaio 2018 l’UTPG propone di giudicare irricevibile il

ricorso di RI 1 in quanto tardivo.

A mente dell’autorità

fiscale la decisione su reclamo del 4 dicembre 2017 sarebbe stata recapitata

allo sportello postale in data 5 dicembre 2017 e non il 12 dicembre 2017 come

asserito dall’insorgente; RI 1 avrebbe quindi dovuto inoltrare il proprio ricorso

entro il 4 gennaio 2018.

L’UTPG, abbondanzialmente,

sostiene inoltre di essere stata contattata dall’amministratore della società __________

in data 6 dicembre 2017 e di aver fissato un audizione con il medesimo che si

sarebbe tenuta il giorno successivo.

Diritto

1. Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci occupa

il ricorso contro la decisione su reclamo del 4 dicembre 2017 è stato trasmesso

alla Camera con raccomandata dell’8 gennaio 2018. Si tratta di valutare se lo

stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del

gravame.

2.2

L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce

che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla

Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio

(art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

2.3

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

2.4

Per intimazione o

notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/

Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n.

885.

ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è

reputato osservato se l’atto perviene all’autorità competente o è consegnato a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT).

Secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per

lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio

(DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il

destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una

comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte

in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.5

La prova

dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del

reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).

Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109

Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008

del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è

leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine

legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in

particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247

consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte

interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008

consid. 3.1).

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

3.

3.1.

Nel caso che qui ci

occupa, la ricorrente con gravame dell’8 gennaio 2018 ha precisamente indicato

di aver ricevuto la decisione su reclamo per l’IC 2015 il 12 dicembre 2017. Sulla

base di tali indicazioni il termine sarebbe iniziato a decorrere dal giorno

successivo alla notifica della decisione, ossia il 13 dicembre 2017 e sarebbe giunto

a scadenza l’11 gennaio 2018.

Con le proprie

osservazioni dell’11 gennaio 2018 l’UTPG ha tuttavia indicato che la decisione

su reclamo, notificata per raccomandata alla insorgente, sarebbe stata ritirata

dalla medesima già il giorno 5 dicembre 2017 con la conseguenza che il suo gravame

non sarebbe tempestivo.

3.2

L’esame dell’insieme delle

circostanze dimostra che la notifica della decisione è effettivamente avvenuta

il 5 dicembre 2017.

L’UTPG, in allegato alle

proprie osservazioni scritte dell’11 gennaio 2018, ha infatti allegato copia

dell’elenco delle raccomandate dal quale si evince il numero della raccomandata

trasmessa a RI 1, nonché il tracciamento postale, dal quale si evince che la

raccomandata sia stata recapitata allo sportello già il 5 dicembre 2017 alle

ore 16:53 e non solo al 12 dicembre 2017 come asserito dall’insorgente.

A tutto ciò, e a titolo

abbondanziale, si aggiunga anche che l’insorgente, dopo aver ricevuto copia

delle osservazioni dell’UTPG, non ha portato alcuna prova o indizio circa

l’effettiva ricezione della decisione su reclamo in data 12 dicembre 2017. Egli

non ha nemmeno contestato che in data 7 dicembre 2017 si sia tenuta l’audizione

cui fa riferimento l’UTPG nelle proprie osservazioni; audizione che, in tutta

evidenza, presuppone che il contribuente fosse in possesso della decisione.

3.3

Ne consegue che

dall’analisi dell’insieme delle circostanze, si può ritenere che, a differenza

di quanto indicato nel gravame, la decisione sia stata notificata alla

ricorrente il 5 dicembre 2017 e che pertanto il ricorso interposto tramite

lettera raccomandata l’8 gennaio 2018 sia tardivo.

4.

Il ricorso è

irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

vicecancelliere: