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Decisione

80.2018.78

Procedura: ricorso, termini, notificazione per raccomandata, tardivo, irricevibile anche come istanza di revisione

11 maggio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione del 15 marzo

2018, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RI 1 contro la

tassazione d’ufficio IC/IFD 2016 del 28 giugno 2017;

- il 26 aprile 2018 RI 1 ha

impugnato la suddetta decisione con ricorso alla Camera di diritto tributario;

- il 30 aprile 2018 la

Camera di diritto tributario si è rivolta al rappresentante del ricorrente,

attribuendogli un termine di dieci giorni per pronunciarsi in merito alla

tempestività del ricorso, alla luce del fatto che, dall’estratto del

tracciamento postale relativo al recapito della decisione impugnata, risultava

che quest’ultima gli fosse stata recapitata venerdì 16 marzo 2018;

- il rappresentante del 9

maggio 2018, argomentando di aver “erroneamente intestato l’istanza come

‘ricorso’ (che era l’intenzione originale) invece di ‘domanda di revisione’”.

Diritto

- la

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 1

prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario;

- per l’imposta federale

diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso

indipendente dall’autorità fiscale;

- il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- per intimazione o

notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

- nella fattispecie, come

anticipato in narrativa, la decisione impugnata è stata notificata tramite

invio postale A Plus e dal tracciamento dell’invio (Track & trace) risulta

che la decisione del 15 marzo 2018 dell’RS 1 è stata recapitata il 16 marzo

2018 alle ore 10.51;

- l’invio postale A Plus,

Considerandi

a differenza degli invii postali semplici, è munito di un numero, o meglio

di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo

stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet (estratto Track&

Trace);

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il

giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella postale del

contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (p. es.

sentenza TF n.2C_430/2009 del 14 gennaio 2010);

- ne consegue che il termine

di ricorso ha cominciato a decorrere il 17 marzo 2018 ed è scaduto lunedì 16

aprile 2018;

- come anticipato

all’insorgente, nello scritto del 13 aprile 2018, il suo ricorso, inoltrato

solo il 26 aprile 2018, si rivela pertanto tardivo;

- il ricorrente riconosce

perlomeno implicitamente di non aver rispettato il termine di ricorso, nella

misura in cui, nel suo scritto del 9 maggio 2018, chiede che lo stesso sia

considerato come un’istanza di revisione della decisione già passata in

giudicato;

- aldilà dell’intestazione

del ricorso, la sua motivazione non rispetta peraltro i requisiti di un’istanza

di revisione, non essendo neppure indicati i “fatti rilevanti o mezzi di prova

decisivi” che sarebbero stati scoperti (articoli 147 cpv. 1 lett. a LIFD

e 232 cpv. 1 lett. a LT);

- in ogni caso, la

competenza a pronunciarsi su un’eventuale istanza di revisione non sarebbe

della Camera di diritto tributario;

- gli articoli 234 cpv. 1 LT

e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono infatti la competenza decisionale in materia di

revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

- la reiezione della domanda

di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli

stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art.

234.

cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

- in materia d'imposta

federale la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha

adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a

eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali

(cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile

1988.

in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre 1999; inoltre Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1b ad art. 149 LIFD, p. 2488

s.);

- è infatti principio

generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta allo judex a

quo, ossia a quella autorità che ha adottato la decisione della quale si

postula la revisione;

- anche per l'imposta

cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata

all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in

giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate

nel merito per motivi formali (Soldini,

L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);

- ne consegue che

un’eventuale istanza di revisione avrebbe dovuto essere inoltrata all’Ufficio

di tassazione;

- il ricorso deve pertanto

essere dichiarato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: