80.2018.78
Procedura: ricorso, termini, notificazione per raccomandata, tardivo, irricevibile anche come istanza di revisione
11 maggio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.78
80.2018.79
Lugano
11 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 aprile 2018 contro la decisione del 15 marzo 2018 in materia di IC e IFD
2016.
Fatti
- con decisione del 15 marzo
2018, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RI 1 contro la
tassazione d’ufficio IC/IFD 2016 del 28 giugno 2017;
- il 26 aprile 2018 RI 1 ha
impugnato la suddetta decisione con ricorso alla Camera di diritto tributario;
- il 30 aprile 2018 la
Camera di diritto tributario si è rivolta al rappresentante del ricorrente,
attribuendogli un termine di dieci giorni per pronunciarsi in merito alla
tempestività del ricorso, alla luce del fatto che, dall’estratto del
tracciamento postale relativo al recapito della decisione impugnata, risultava
che quest’ultima gli fosse stata recapitata venerdì 16 marzo 2018;
- il rappresentante del 9
maggio 2018, argomentando di aver “erroneamente intestato l’istanza come
‘ricorso’ (che era l’intenzione originale) invece di ‘domanda di revisione’”.
Diritto
- la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 1
prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario;
- per l’imposta federale
diretta, l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD prevede che il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso
indipendente dall’autorità fiscale;
- il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- per intimazione o
notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);
- nella fattispecie, come
anticipato in narrativa, la decisione impugnata è stata notificata tramite
invio postale A Plus e dal tracciamento dell’invio (Track & trace) risulta
che la decisione del 15 marzo 2018 dell’RS 1 è stata recapitata il 16 marzo
2018 alle ore 10.51;
- l’invio postale A Plus,
Considerandi
a differenza degli invii postali semplici, è munito di un numero, o meglio
di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente lo
stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet (estratto Track&
Trace);
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile comprovare il
giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella postale del
contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (p. es.
sentenza TF n.2C_430/2009 del 14 gennaio 2010);
- ne consegue che il termine
di ricorso ha cominciato a decorrere il 17 marzo 2018 ed è scaduto lunedì 16
aprile 2018;
- come anticipato
all’insorgente, nello scritto del 13 aprile 2018, il suo ricorso, inoltrato
solo il 26 aprile 2018, si rivela pertanto tardivo;
- il ricorrente riconosce
perlomeno implicitamente di non aver rispettato il termine di ricorso, nella
misura in cui, nel suo scritto del 9 maggio 2018, chiede che lo stesso sia
considerato come un’istanza di revisione della decisione già passata in
giudicato;
- aldilà dell’intestazione
del ricorso, la sua motivazione non rispetta peraltro i requisiti di un’istanza
di revisione, non essendo neppure indicati i “fatti rilevanti o mezzi di prova
decisivi” che sarebbero stati scoperti (articoli 147 cpv. 1 lett. a LIFD
e 232 cpv. 1 lett. a LT);
- in ogni caso, la
competenza a pronunciarsi su un’eventuale istanza di revisione non sarebbe
della Camera di diritto tributario;
- gli articoli 234 cpv. 1 LT
e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono infatti la competenza decisionale in materia di
revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
- la reiezione della domanda
di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli
stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art.
234.
cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);
- in materia d'imposta
federale la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha
adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a
eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali
(cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile
1988.
in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre 1999; inoltre Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1b ad art. 149 LIFD, p. 2488
s.);
- è infatti principio
generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta allo judex a
quo, ossia a quella autorità che ha adottato la decisione della quale si
postula la revisione;
- anche per l'imposta
cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata
all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in
giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate
nel merito per motivi formali (Soldini,
L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);
- ne consegue che
un’eventuale istanza di revisione avrebbe dovuto essere inoltrata all’Ufficio
di tassazione;
- il ricorso deve pertanto
essere dichiarato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: