80.2018.80
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, tassazione d’ufficio che include il dividendo, inoltro della dichiarazione con il reclamo, perenzione LIP 23; LIFD 130.2
19 settembre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2018.80
Lugano
19 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 aprile 2018 contro la decisione del 28 marzo 2018 in materia di rimborso
dell’imposta preventiva.
Fatti
A. A fronte del mancato inoltro
della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, l’RS 1 ha dapprima
richiamato, poi diffidato (17 ottobre 2014) e quindi inflitto ai coniugi RI 2 e
RI 1, con decisione del 18 novembre 2014, una multa di fr. 100.– per violazione
degli obblighi procedurali. L’autorità fiscale ha contestualmente attribuito ai
contribuenti un ulteriore termine di venti giorni per presentare gli atti
richiesti, con la relativa avvertenza che, in caso contrario, avrebbe proceduto
ad una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e dell’art. 130 LIFD.
B. Decorso
infruttuoso anche quest’ultimo termine, con decisione del 4 febbraio 2015, l’RS
1 ha notificato ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2013,
allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo è stato commisurato in
fr. 86'600.– per l’IC e in fr. 94'200.– per l’IFD. Nella motivazione
allegata, l’autorità fiscale ha spiegato quanto segue:
Richiamata la diffida del 17.10.2014, ritenuto che
alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la
tassazione d’ufficio.
La tassazione d’ufficio è
stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2
della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al
reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e
corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc.
Vi rendiamo attenti che un
eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di
legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio
diventerà definitiva.
C. Il medesimo giorno (4
febbraio 2015), la dichiarazione d’imposta 2013, stampata e sottoscritta dai
contribuenti il 2 febbraio 2015, è stata trasmessa all’RS 1. I contribuenti hanno
in particolare indicato un reddito imponibile complessivo di fr. 90'146.– e
hanno postulato un rimborso dell’imposta preventiva di complessivi fr.
24'565.55.
D. Con lettera del 9 febbraio
2015 RI 1, anche in rappresentanza della moglie, ha informato l’autorità
fiscale di aver ricevuto la decisione di tassazione (allestita d’ufficio) per
l’anno 2013 il giorno successivo all’invio della dichiarazione d’imposta 2013,
scusandosi parimenti per il “grande ritardo” causato dalla difficoltà nella sua
compilazione e dall’attesa di alcuni documenti mancanti. Ha dunque chiesto “di
rivedere la tassazione d’ufficio in quanto avremmo diritto, ad un, per noi,
grosso rimborso di imposta preventiva, tutto documentato dalla nostra dichiarazione”.
E. Con decisione su reclamo del
28 marzo 2018, l’RS 1 ha accertato un reddito complessivo di fr. 93'600.– e ha respinto
la richiesta di ottenere il rimborso dell’imposta preventiva. Nella motivazione
allegata, l’autorità fiscale ha indicato che la decisione di tassazione per
l’anno 2013, allestita d’ufficio, in mancanza della trasmissione della
dichiarazione d’imposta, sarebbe stata impugnata “nei termini di legge”, e di
aver preso in considerazione, per l’evasione del reclamo, la dichiarazione
fiscale prodotta dai contribuenti. Ha in particolare negato la restituzione
dell’imposta preventiva in applicazione dell’art. 23 LIP (secondo cui chiunque,
contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali
competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui
esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da
questo reddito) in relazione al dividendo versato dalla __________.
F. Con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 contestano la decisione
impugnata, limitatamente alla negata restituzione dell’imposta preventiva per i
dividendi percepiti dalla __________. Sostengono in particolare di non aver
ricevuto alcuna risposta in merito al loro scritto del 9 febbraio 2015, mediante
il quale hanno comunicato, per raccomandata, all’autorità fiscale che la
trasmissione della dichiarazione d’imposta 2013, debitamente compilata, si
sarebbe incrociata con l’emanazione della decisione
di tassazione IC/IFD 2013, (allestita d’ufficio) del 4 febbraio 2015. Ritengono
di aver regolarmente indicato nella dichiarazione d’imposta 2013 le azioni e i
dividendi versati dalla __________, come nelle dichiarazioni dei periodi
fiscali precedenti "dove altri versamenti di dividendi hanno potuto beneficiare
del rimborso dell’imposta preventiva". A loro dire, in casu l’art.
23 LT (recte LIP) non potrebbe trovare applicazione, poiché la
dichiarazione in questione sarebbe stata inoltrata spontaneamente e prima di
aver ricevuto la decisione di tassazione allestita d’ufficio "senza alcuna
reticenza sui valori fiscali oggetto del presente ricorso".
G. Con le proprie osservazioni
dell’11 giugno 2018, l’RS 1 ritiene, in estrema sintesi e in particolare che,
nella fattispecie in esame, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non
sarebbe adempiuto, poiché la dichiarazione dei dividendi in questione non
rispetterebbe quanto disposto dall’art. 23 LIP, difettando il requisito della
spontaneità, a causa dell’intervento dell’autorità di tassazione. Si rimette in
ogni caso al giudizio di questa Corte.
Diritto
1. 1.1.
Come ricordato, i contribuenti
sono stati sottoposti a tassazione d’ufficio, per il fatto di non aver
presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, neppure dopo
una diffida e la multa disciplinare, loro inflitta il 18 novembre 2014 per violazione
degli obblighi procedurali. Nella decisione di tassazione del 4 febbraio 2015,
l’Ufficio di tassazione ha in particolar modo inserito fra i proventi
imponibili un reddito della sostanza di fr. 42'000.–, corrispondente al 60% del
dividendo versato dalla __________ SA di __________.
Presentando la dichiarazione
d’imposta 2013, lo stesso giorno in cui è stata loro intimata la decisione di
tassazione d’ufficio, i contribuenti hanno dichiarato il dividendo in
questione, chiedendo il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta dalla
società (fr. 24'500.–).
L’Ufficio di tassazione ha
tuttavia negato il rimborso dell’imposta preventiva, argomentando
sostanzialmente che il dividendo litigioso non era stato dichiarato
spontaneamente, ma lo era stato solo dopo che l’autorità stessa lo aveva già
inserito nella decisione di tassazione d’ufficio.
1.2.
Secondo l’art. 23 LIP, chiunque,
contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali
competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da cui
esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da
tale reddito.
Secondo il Tribunale federale le
prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione sono, in
particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che impongono al
contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili (“Pflicht
zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a
ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di
tassazione mista applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla
sostanza (cfr. Zwahlen, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP,
secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz
der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il contribuente
che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, deve
dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid.
4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in
questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d’imposta
(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014
del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011 n.
2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid.
3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90;
decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).
1.3.
Il contribuente deve inoltre
dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta preventiva.
Come già ricordato in precedenti
decisioni della Camera, poco importa – ad esempio – che le autorità fiscali
possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e avere accesso
alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone con incarti
fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter presupporre che
il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera esatta e
completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente giusta
l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di regola
solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti (sentenza
2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014 del 24
aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011 dell'11
ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).
1.4.
La giurisprudenza del Tribunale
federale richiede una prima dichiarazione spontanea (con la dichiarazione
d’imposta) o tutt’al più una notifica successiva, che deve tuttavia intervenire
in un momento tale da permettere ancora di tener conto, nella decisione di
tassazione, del reddito non dichiarato, che è stato assoggettato alla ritenuta
d’imposta. Ne discende a contrario che il rimborso deve essere escluso
per esempio nel caso di una tassazione d’ufficio (art. 130 cpv. 2 LIFD e art.
46 cpv. 3 LAID), ma anche se l’autorità competente ha adottato misure di
indagine, per verificare se siano stati conseguiti redditi assoggettati alla ritenuta
dell’imposta preventiva (cfr. la sentenza del TF 2C_85/2015 del 16 settembre
2015). Sia nel caso di una tassazione d’ufficio sia se l’Ufficio di tassazione
ha intrapreso delle verifiche di sua iniziativa, non si è in presenza di una
dichiarazione spontanea. In tutti i casi, il contribuente non ha adempiuto gli
obblighi di collaborazione che gli competono nell’ambito della procedura di
tassazione delle imposte dirette. Non si può pertanto parlare di una
dichiarazione spontanea, che giustifica il rimborso dell’imposta preventiva
secondo l’art. 23 LIP (sentenza del TF 2C_322/2016 del 23 maggio 2016 consid.
3.2.2).
1.5.
In seguito all’evoluzione della
giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due sentenze
(2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013), che avevano
negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP, l’AFC ha
adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del diritto
delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23
LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti né i
Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di legge e
ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie, anche le
istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro già
ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la circolare
in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed ulteriori
riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.
80.2015.76/77).
Al paragrafo 3.1, la Circolare n.
40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23 LIP,
l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi colpiti
dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre, i
redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima
della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono
essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta
norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei
redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una
sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.
Considerandi
2.
2.1.
Come appena ricordato, la
tassazione d’ufficio preclude, in linea di principio, il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva. Ciò è coerente con i presupposti della tassazione
d’ufficio, che interviene quando il contribuente, nonostante diffida, non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili
(art. 130 cpv. 2 LIFD e art. 46 cpv. 3 LAID).
Questa conclusione sembra
tuttavia messa in discussione dalle considerazioni contenute nella già citata
circolare n. 40 dell’AFC, che alla cifra 3.3 propone le seguenti
considerazioni:
3.3
Tassazione d’ufficio
Se il
contribuente non adempie i propri obblighi procedurali non presentando la
dichiarazione d’imposta o dichiarando solo in parte i propri redditi,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, secondo l’articolo 130 LIFD e l’articolo 46 capoverso
3.
LAID.
L’inoltro
della dichiarazione d’imposta quale mezzo di prova nell’ambito di una procedura
di reclamo secondo l’articolo 132 capoverso 3 LIFD e l’articolo 48 capoverso 2
LAID, nella quale figurano in maniera completa ed esatta la sostanza mobiliare
ed i suoi redditi, può essere paragonata ad una dichiarazione conforme ai sensi
della precedente cifra 3.1, nel caso in cui l’autorità fiscale entri in materia
sul reclamo.
Se la
tassazione d’ufficio si riferisce a una dichiarazione parzialmente incompleta
degli elementi di reddito si applicano i principi indicati alle cifre 3.1 e 3.2
della presente circolare. Se i redditi colpiti dall’imposta preventiva appartengono
agli elementi di reddito già dichiarati nella dichiarazione d’imposta, il diritto
al rimborso è concesso purché siano adempiute le altre condizioni secondo la LIP
e l’OIPrev.
In ogni caso,
se il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione d’imposta, il diritto
al rimborso dell’imposta preventiva è imperativamente perento.
2.2
Una lettura affrettata della
circolare potrebbe condurre alla conclusione che il contribuente, che non ha
presentato alcuna dichiarazione ed è conseguentemente stato sottoposto ad una
tassazione d’ufficio completa, abbia diritto al rimborso dell’imposta
preventiva più facilmente di quello che ha presentato solo una dichiarazione
parzialmente incompleta ed è quindi stato sottoposto ad una tassazione
d’ufficio parziale. Infatti, con riferimento alla prima ipotesi, la circolare
afferma che la dichiarazione inoltrata con il reclamo “può essere paragonata ad
una dichiarazione conforme”; in relazione alla seconda, invece, il diritto al
rimborso è dato solo se si tratta della correzione di redditi già dichiarati
oppure se gli elementi colpiti dall’imposta preventiva non erano ancora noti
all’autorità fiscale e sono stati dichiarati spontaneamente dal contribuente
nell’ambito della procedura di reclamo contro la tassazione d’ufficio. Se così
fosse, si dovrebbe concludere che è meno grave non presentare alcuna dichiarazione
d’imposta piuttosto che una dichiarazione incompleta (cfr. Macchi/Gamboni/Pamini, Imposta
preventiva: novità in tema di rimborso, in EF 2018, p. 95 ss., p. 97 s.; v.
anche Fischer/Ramp, Kreisschreiben
40.
der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu
Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare
p. 508).
2.3
La circolare deve tuttavia essere
letta alla luce della legge e della giurisprudenza.
È pertanto necessario
distinguere, sia nel caso di una tassazione d’ufficio completa sia di una
parziale, a seconda del modo in cui l’autorità di tassazione è venuta a
conoscenza del reddito che è stato sottoposto alla ritenuta dell’imposta
preventiva.
Se, nell’ambito delle indagini
svolte nel corso della procedura di tassazione d’ufficio, l’autorità ha appreso
dell’esistenza di uno di questi redditi, grazie alle verifiche intraprese di
sua iniziativa, è evidente che la successiva dichiarazione, presentata con il reclamo
contro la tassazione d’ufficio, non può più essere considerata una
dichiarazione spontanea. Come già ricordato, anche se il contribuente ha
presentato una dichiarazione d’imposta, perde il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva, se il reddito viene dichiarato solo “sulla base di una
richiesta, un’ingiunzione o di un altro intervento dell’autorità fiscale in
merito a questi redditi” (cfr. circolare n. 40 dell’AFC, cifra 3.2).
Diverso il caso in cui l’autorità
fiscale ha notificato una decisione di tassazione d’ufficio al contribuente e
quest’ultimo, con il reclamo, presenta una dichiarazione completa dei suoi
redditi e della sua sostanza, facendo emergere un reddito della sostanza, che è
stato sottoposto alla ritenuta dell’imposta preventiva ma che non è stato
considerato nella decisione di tassazione. In questa variante, ricevendo la
dichiarazione d’imposta con l’allegata richiesta di rimborso dell’imposta
preventiva, l’Ufficio di tassazione viene a conoscenza di un reddito, la cui
esistenza non era emersa dall’indagine intrapresa in seguito alla mancata
collaborazione del contribuente. In queste circostanze, si può comprendere che
l’autorità conceda il rimborso dell’imposta preventiva, poiché la
dichiarazione, pur essendo stata inoltrata dopo che degli accertamenti erano
già stati svolti, ha comunque permesso di assoggettare all’imposta sul reddito
un provento che altrimenti non sarebbe stato imposto. D’altra parte, è
difficile immaginare che un contribuente sottoposto a tassazione d’ufficio sia
incentivato a dichiarare un reddito della sostanza, di cui l’Ufficio di
tassazione non è venuto a conoscenza, e che vada incontro in tal modo al
pagamento dell’imposta sul reddito, sapendo che gli sarà precluso il rimborso
dell’imposta preventiva trattenuta su questo reddito.
Anche – se non a maggior ragione
– qualora l’Ufficio di tassazione abbia intrapreso una tassazione d’ufficio
completa, non avendo il contribuente presentato alcuna dichiarazione d’imposta,
il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, in seguito alla presentazione
di una dichiarazione con il reclamo contro la tassazione per apprezzamento,
presuppone pertanto che il reddito della sostanza per il quale viene chiesto il
rimborso non sia già stato considerato nella decisione di tassazione impugnata.
Se lo è stato, si deve concludere che l’autorità competente ha avuto conoscenza
del reddito sottoposto all’imposta preventiva, in seguito alle misure di
indagine adottate nell’ambito della procedura di tassazione d’ufficio, e non
invece grazie alla collaborazione del contribuente. Ammettere il rimborso anche
in questa ipotesi, equivarrebbe a privilegiare indebitamente un contribuente
che, per aver violato i suoi obblighi procedurali, è stato sottoposto a
tassazione d’ufficio, rispetto ad uno che abbia presentato una dichiarazione,
omettendo tuttavia di indicare il reddito della sostanza sottoposto a imposta
preventiva. Quest’ultimo contribuente perde infatti il diritto al rimborso
dell’imposta trattenuta alla fonte, anche qualora completi successivamente la
dichiarazione, dopo che l’autorità di tassazione abbia già appreso
dell’esistenza del reddito in questione con i propri mezzi.
2.4
Tornando alla fattispecie in
esame, i ricorrenti sono stati sottoposti ad una tassazione d’ufficio completa,
non avendo presentato alcuna dichiarazione d’imposta. Prima dell’avvio della
procedura di tassazione d’ufficio sono stati diffidati ed è stata loro inflitta
una multa per violazione degli obblighi procedurali.
È indiscutibile pertanto che i
contribuenti siano venuti meno ai loro obblighi di collaborazione e che
l’Ufficio di tassazione si sia visto costretto a procedere ad una tassazione
per apprezzamento.
Dagli atti si evince che
l’autorità di tassazione, che doveva sapere che RI 1 era azionista della __________
SA dalle dichiarazioni dei precedenti periodi fiscali, ha verificato, tramite
consultazione della banca dati “CST [Controllo dello Stato dei Titoli]-P/Panoramica
dei valori”, che la società avesse versato dividendi nel periodo fiscale in
discussione. Ha in tal modo appreso che era stato pagato un dividendo di 700
franchi per azione, con scadenza il 10 ottobre 2013. L’importo di fr. 70'000.–,
con la riduzione del 40% prevista per l’imposizione dei dividendi da
partecipazioni qualificate detenute nella sostanza privata, è così stato
inserito fra i proventi imponibili.
Quando i ricorrenti hanno
interposto reclamo contro la tassazione d’ufficio, allegando la dichiarazione
d’imposta con i relativi allegati, l’Ufficio di tassazione conosceva pertanto
già l’esistenza del dividendo in discussione, che aveva già considerato nel calcolo
del reddito imponibile. Ne consegue che la dichiarazione dei contribuenti non “può
essere paragonata ad una dichiarazione conforme” (cfr. la circolare n. 40
dell’AFC, cifra 3.3), atta a giustificare il rimborso dell’imposta preventiva.
2.5
La decisione impugnata, con la
quale l’Ufficio di tassazione ha negato il rimborso dell’imposta preventiva,
trattenuta sul dividendo erogato dalla __________ SA, si rivela pertanto legittima.
3.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la
Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la
trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr.
1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di
complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
3.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: