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Decisione

80.2018.81

Imposta di successione e donazione: esenzione, associazione religiosa con sede in altro cantone, perseguimento di fini di culto e non di pubblica utilità

27 luglio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1, iscritta a

registro di commercio il __________, è un’associazione religiosa senza fini di

lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC, con sede a __________. Lo scopo principale

della RI 1 è quello di partecipare alla proclamazione mondiale del Vangelo e di

perseguire la missione della Chiesa nello spirito delle credenze fondamentali adottate

in Assemblea generale dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo

giorno (cfr. estratto del registro di commercio; cfr. anche l’art. 2 degli

Statuti del __________ (di seguito Statuti) inseriti nell’incarto fiscale).

B. Il 6 gennaio 2008 è

deceduta __________, domiciliata a __________, che aveva designato quale erede

testamentaria la RI 1, lasciandole un attivo netto di fr. 299'460.–. Con

scritto del 20 novembre 2014, richiamando la lettera del 20 ottobre 2014

dell’Ufficio delle imposte di successione e donazione, l’allora rappresentante

della RI 1, ha in particolare comunicato alla predetta autorità che la sua

assistita è esonerata dal pagamento delle imposte nel Canton __________, dove è

ubicata la sua sede (cfr., al proposito, copia decisione del 15 maggio 2006).

Ha parimenti contestato la sua proposta di essere tassata nell’ambito della

successione della defunta __________, postulandone l’esenzione. L’Ufficio delle

imposte di successione e donazione, con decisione del 20 novembre 2014, ha

commisurato l’imposta dovuta dalla RI 1 in fr. 91'525.55. Nella motivazione allegata

ha esposto le seguenti considerazioni:

CONSIDERATO COME, MALGRADO I RICHIAMI, SIA

SCRITTI CHE TELEFONICI, INVIATI AL RAPPRESENTANTE DELL’EREDE, E CURATORE DELLA

DECUJUS, SIG. __________, __________, IL MOD. __________ (INVENTARIO) NON SIA

MAI STATO RITORNATO ALL’AUTORITÀ FISCALE, L’UFFICIO SI VEDE COSTRETTO AD

EFFETTUARE UNA TASSAZIONE PER APPREZZAMENTO.

LE

OSSERVAZIONI AL NOSTRO PROGETTO DEL 20.10.2014, PRESENTATE DALL’AVV. RA 1, __________,

IN RAPPRESENTANZA DELL’EREDE TESTAMENTARIO (VEDI PROCURA DEL 31.10.2014)

VENGONO, DOPO ATTENTO ESAME, ACCETTATE DALL’AUTORITÀ FISCALE. PERTANTO L’ATTIVO

NETTO IMPONIBILE A CARICO DELL’EREDE AMMONTA A FR. 499'460.- ./. DEBITO

IPOTECARIO FR. 200'000.- FR. 299'460.-- ===========

PER

QUANTO ATTIENE ALL’ESENZIONE FISCALE, SI RIBADISCE QUANTO SPIEGATO ALL’AVV. RA

1 IN OCCASIONE DELLA CONVERSAZIONE TELEFONICA DEL 03.11.2014, OSSIA CHE LA

DECISIONE PRESENTATA (DATATA 05.02.1998) CONSIDERA UNICAMENTE LE IMPOSTE

ORDINARIE CANTONALI E NON È RIFERITA ALLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE.

PERTANTO L’EREDE RISULTA, A TUTTI GLI EFFETTI, IMPONIBILE.

LA

TASSAZIONE VIENE INVIATA DIRETTAMENTE ALL’EREDE TESTAMENTARIO, CON COPIA, PER

CONOSCENZA, AL SUO PRECITATO RAPPRESENTANTE.

C. Con decisione del 28

febbraio 2018, l’RS 1 ha respinto l’istanza di esenzione dal pagamento delle

imposte di successione del 20 novembre 2014 presentata in relazione alla

successione della defunta __________. Ha in particolare ritenuto che nel caso

concreto i requisiti d’esenzione previsti dall’art. 154 cpv. 3 lett. b LT

non sarebbero adempiuti, considerato come la RI 1 persegue principalmente scopi

di culto. A suo giudizio, non sarebbe nemmeno applicabile l’art. 154 cpv. 1

lett. g LT (recte l’art. 154 cpv. 1 lett. d LT), poiché è un ente

di culto con sede in un altro Cantone. Con reclamo del 20 marzo 2018, la RI 1,

per il tramite del suo rappresentante avv. RA 1, ha postulato di accertare

l’esenzione da ogni e qualsiasi imponibilità nella successione in questione. Ha

in particolar modo evidenziato che dal 1984 il Canton __________ l’ha esonerata

dall’imposta di successione, basandosi sull’esclusivo fine di culto che essa

persegue. Con decisione su reclamo del 4 aprile 2018, l’RS 1 ha integralmente

confermato la sua precedente decisione del 28 febbraio 2018.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, sempre per il tramite del

suo patrocinatore avv. RA 1, chiede di annullare la decisione impugnata e anche

la precedente decisione del 28 febbraio 2018, e di concederle l’esenzione

fiscale in relazione alla successione della defunta __________. Evidenzia in

particolar modo che essa non persegue unicamente fini di culto, bensì anche

scopi di pubblica utilità ("organizzando corsi sulla salute, di educazione

e di etica …"), rinviando anche al contenuto del sito internet

dell’associazione.

E. Con le proprie

osservazioni del 13 giugno 2018, l’RS 1 propone la reiezione del gravame,

confermando contestualmente la decisione impugnata. Rileva in particolare che

il Canton __________ ha riconosciuto la RI 1 "come ente esente per fini di

culto", sia per le imposte dirette, sia per quelle di successione e

donazione. Di conseguenza, il fisco ticinese l’ha considerata un’associazione

che persegue fini di culto. Non contesta che essa persegue anche scopi di

pubblica utilità, ma "il perseguimento dei fini di culto rimane comunque

in primo piano …" e pertanto l’art. 154 cpv. 3 lett. b LT non può

trovare applicazione, non essendo la RI 1 qualificabile come ente beneficiario

dedito in modo esclusivo o predominante a scopi di pubblica utilità (che

riveste parimenti carattere nazionale o internazionale).

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 154 cpv. 1

LT sono esenti dall’imposta di successione e donazione:

a) la

Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;

b) il

Cantone e i suoi stabilimenti;

c) i

Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali

di diritto pubblico del Cantone;

d) le

persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di

esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della

comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e

irrevocabilmente destinate a tali fini;

e) le

istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o

stabilimento d’impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a

condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente

devolute alla previdenza professionale;

f) il

coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.

Il

cpv. 2 dello stesso articolo precisa che gli enti di cui al capoverso 1 lett. d

soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le

liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate

direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.

Secondo il cpv. 3, infine,

l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:

a) le

istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività

riveste carattere internazionale;

b) le

istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività

riveste carattere nazionale o internazionale.

1.2.

Per ottenere il

riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone

giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d e cpv. 3 LT devono

presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni (art. 9 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

Considerandi

2.

Tra il Canton Ticino

e il Canton __________ esiste un accordo di reciprocità in materia di esenzione

d’imposta sulle successioni e le donazioni del 30 agosto 2011, entrato in

vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2011 (RL __________). In

particolare, l’art. 2 lett. b di detto accordo prevede l’esenzione

fiscale reciproca che concerne le liberalità fatte a favore delle persone

giuridiche di diritto privato che si dedicano in modo disinteressato alla beneficenza,

all’educazione, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, nella

misura in cui esse siano esentate nel loro Cantone di sede; l’esenzione non può

essere superiore a quella che sarebbe accordata dal Cantone competente ad

un’istituzione similare che avrebbe sede nel suo territorio. Sennonché il suddetto

accordo non può trovare applicazione alla fattispecie in esame, poiché è

entrato in vigore tre anni dopo l’apertura della successione in questione,

avvenuta il __________ con il decesso di __________ (art. 537 cpv. 1 CC).

3.

3.1.

La domanda d’esenzione va

pertanto giudicata in base all’art. 154 cpv. 3 lett. b LT, secondo cui

l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di

pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste

carattere nazionale o internazionale.

3.2

Secondo

dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data

in linea di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di

una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in

modo disinteressato.

Devono

quindi essere adempiute le seguenti condizioni:

·

lo svolgimento di un’attività che serve alla

collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata

a favore della generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una determinata attività

viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell’opinione pubblica.

Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del diritto così

come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze

svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei settori

caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi,

scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e le scienze,

l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle bellezze naturali,

la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto allo sviluppo sono

alcuni esempi di promozione del bene comune;

·

il perseguimento dello scopo d’interesse generale

deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia

un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo

esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una

certa importanza a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;

·

la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo

giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale

corollario della pubblica utilità

(cfr.

sentenza CDT n. 80.98.26 e 80.98.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999

n. 7t).

3.3

Come esposto in narrativa,

la RI 1, con sede nel Canton __________, è un’associazione religiosa senza fini

di lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC. Il suo scopo principale consiste nel

partecipare alla proclamazione mondiale del Vangelo e nel perseguire la

missione della Chiesa nello spirito delle credenze fondamentali adottate in

Assemblea generale dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo

giorno. Per raggiungere tale scopo, la RI 1 coordina in particolare il

ministero pastorale, il ministero dell’insegnamento, della salute e delle

pubblicazioni (art. 2 degli Statuti; cfr. anche il relativo estratto del

registro di commercio). Il suo territorio comprende la Svizzera romanda e il

Canton Ticino (art. 2 degli Statuti). I membri della RI 1 sono le chiese e i

gruppi organizzati sul territorio, conformemente alle disposizioni del Manuale

di Chiesa stabilito dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo

giorno e ricevuti per voto dell’Assemblea generale, su proposta del Comitato

direttore (art. 5 cifra 1 degli Statuti). Le chiese e i gruppi sono composti da

persone che hanno accettato tutti i principi del Vangelo e quelli sui quali la

chiesa si fonda (art. 5 cifra 2 degli Statuti). Dal suo sito internet emerge in

particolar modo che la RI 1 s’impegna attivamente in ambito umanitario, ma

anche ).

La Divisione giuridica e

legislativa dell’amministrazione cantonale delle imposte di __________, che in

data 15 maggio 2006 ha deciso di esonerare la RI 1 dall’imposta cantonale ai

sensi della LIC, dall’imposta federale giusta l’art. 56 LIFD e dalle imposte di

successione e donazione ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. d LMSD e

dell’art. 3 lett. c LMSD (a determinate condizioni), dopo aver citato

l’art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 degli Statuti, si è così espressa:

Au vu de l’ensemble des

éléments du dossier, la RI 1 doît être considérée comme une personne morale

visant des buts culturels et non de pure utilité publique. Son intervention

dans les domaines social, humanitaire, éducatif et sanitaire découle en effet

de son engagement religieux qui est le but central quell’elle poursuit.

3.4

Alla luce di quanto sopra

esposto, in primo luogo non si può ritenere che la RI 1 sia un’associazione

dedita al perseguimento di uno scopo di esclusiva pubblica utilità, già per il

fatto che si rivolge ai suoi membri che formano una cerchia ristretta di

persone nella Svizzera romanda e nel Canton Ticino, unite in chiese e in gruppi,

che hanno accettato i principi del Vangelo e quelli sui quali la chiesa si fonda,

organizzati sul territorio, conformemente alle disposizioni del Manuale di

Chiesa stabilito dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo giorno

e ricevuti per voto dell’Assemblea generale, su proposta del Comitato direttore.

La sua attività non è dunque di interesse generale per la collettività.

In secondo luogo, la

Divisione giuridica e legislativa dell’amministrazione cantonale delle imposte

di __________, che con decisione del 15 maggio 2006 ha esonerato la RI 1

dall’imposta cantonale, dall’imposta federale dall’imposte di successione e

donazione, l’ha definita come una persona giuridica avente obiettivi di culto,

e non di esclusiva pubblica utilità. Ha inoltre ritenuto che il suo intervento

in ambito sociale, umanitario, educativo e sanitario è la conseguenza del suo impegno

religioso che è lo scopo principale che essa persegue.

3.5

Va al proposito ricordato che

dalla pubblica utilità (e anche dallo scopo pubblico che non è

censurato dalla ricorrente) occorre distinguere lo scopo ideale.

In linea di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di

scopo di lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello

della pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato

di un’attività per il bene generale della collettività (RDAT II-1993 n. 5t). Vi

rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare,

delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei

membri, ma che non mirano al bene di terzi.

L’esenzione fiscale degli

enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica

della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte ordinarie e della lett.

e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione e donazione della

legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1° gennaio 1987: il

Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere l’esonero anche a quegli

enti che, quale attività principale, promuovevano gli interessi ideali

specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute nel messaggio,

beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo ideale, fra le

altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le società per il

tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società amatoriali (canto,

teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società locali (di

quartiere, studentesche, ecc.).

Con la revisione totale

della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, il legislatore

cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione dalle imposte

ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale vantaggio unicamente

alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali cambiamenti sono stati

dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale alla legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e alla legge

federale sull’imposta federale diretta. Per contro, le imposte di

successione e donazione non sono state oggetto di armonizzazione fiscale,

ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche con scopi

ideali (Barbuscia-Genini, Esenzione di

persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità,

Deduzione delle devoluzioni, in: RtiD I-2008, p. 335). In una sentenza

risalente all’8 marzo 1999, il Tribunale federale aveva stabilito che

un’associazione di diritto privato, avente scopi di culto (inerenti alla

pratica della religione __________ nel Canton Ticino), era da riconoscere quale

ente che persegue fini ideali e, di conseguenza, andava esentata dalle imposte

di successione e donazione (decisione TF n.2P.143/1998 dell’8 marzo 1999, in:

Rep. 1999, p. 89 ss., e in: RDAT II-1999 n. 15t; sentenza tradotta in tedesco

in: Pra 90 (2001) Nr. 1; cfr. anche Barbuscia-Genini, op. cit., p. 335).

3.6

Applicando

detta giurisprudenza al caso concreto, si può concludere che la RI 1 persegue

un fine ideale, poiché svolge principalmente un’attività di culto. Tenuto conto

di tutto quanto sopra esposto, questa Camera, pur riconoscendo l’alto valore

morale dell’attività svolta dalla ricorrente, non può riconoscerle l’esenzione

dall’imposta di successione, difettando il requisito della pubblica utilità,

in applicazione dell’art. 154 cpv. 3 lett. b LT, così come il requisito

della sua sede nel Cantone Ticino, in applicazione dell’art. 154 cpv. 1 lett. d

LT.

4.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: