80.2018.81
Imposta di successione e donazione: esenzione, associazione religiosa con sede in altro cantone, perseguimento di fini di culto e non di pubblica utilità
27 luglio 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2018.81
Lugano
27 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Raffaele Guffi,
assente)
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 maggio 2018 contro la decisione del 4 aprile 2018 in materia di esenzione
dall'imposta di successione e donazione.
Fatti
A. La RI 1, iscritta a
registro di commercio il __________, è un’associazione religiosa senza fini di
lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC, con sede a __________. Lo scopo principale
della RI 1 è quello di partecipare alla proclamazione mondiale del Vangelo e di
perseguire la missione della Chiesa nello spirito delle credenze fondamentali adottate
in Assemblea generale dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo
giorno (cfr. estratto del registro di commercio; cfr. anche l’art. 2 degli
Statuti del __________ (di seguito Statuti) inseriti nell’incarto fiscale).
B. Il 6 gennaio 2008 è
deceduta __________, domiciliata a __________, che aveva designato quale erede
testamentaria la RI 1, lasciandole un attivo netto di fr. 299'460.–. Con
scritto del 20 novembre 2014, richiamando la lettera del 20 ottobre 2014
dell’Ufficio delle imposte di successione e donazione, l’allora rappresentante
della RI 1, ha in particolare comunicato alla predetta autorità che la sua
assistita è esonerata dal pagamento delle imposte nel Canton __________, dove è
ubicata la sua sede (cfr., al proposito, copia decisione del 15 maggio 2006).
Ha parimenti contestato la sua proposta di essere tassata nell’ambito della
successione della defunta __________, postulandone l’esenzione. L’Ufficio delle
imposte di successione e donazione, con decisione del 20 novembre 2014, ha
commisurato l’imposta dovuta dalla RI 1 in fr. 91'525.55. Nella motivazione allegata
ha esposto le seguenti considerazioni:
CONSIDERATO COME, MALGRADO I RICHIAMI, SIA
SCRITTI CHE TELEFONICI, INVIATI AL RAPPRESENTANTE DELL’EREDE, E CURATORE DELLA
DECUJUS, SIG. __________, __________, IL MOD. __________ (INVENTARIO) NON SIA
MAI STATO RITORNATO ALL’AUTORITÀ FISCALE, L’UFFICIO SI VEDE COSTRETTO AD
EFFETTUARE UNA TASSAZIONE PER APPREZZAMENTO.
LE
OSSERVAZIONI AL NOSTRO PROGETTO DEL 20.10.2014, PRESENTATE DALL’AVV. RA 1, __________,
IN RAPPRESENTANZA DELL’EREDE TESTAMENTARIO (VEDI PROCURA DEL 31.10.2014)
VENGONO, DOPO ATTENTO ESAME, ACCETTATE DALL’AUTORITÀ FISCALE. PERTANTO L’ATTIVO
NETTO IMPONIBILE A CARICO DELL’EREDE AMMONTA A FR. 499'460.- ./. DEBITO
IPOTECARIO FR. 200'000.- FR. 299'460.-- ===========
PER
QUANTO ATTIENE ALL’ESENZIONE FISCALE, SI RIBADISCE QUANTO SPIEGATO ALL’AVV. RA
1 IN OCCASIONE DELLA CONVERSAZIONE TELEFONICA DEL 03.11.2014, OSSIA CHE LA
DECISIONE PRESENTATA (DATATA 05.02.1998) CONSIDERA UNICAMENTE LE IMPOSTE
ORDINARIE CANTONALI E NON È RIFERITA ALLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE.
PERTANTO L’EREDE RISULTA, A TUTTI GLI EFFETTI, IMPONIBILE.
LA
TASSAZIONE VIENE INVIATA DIRETTAMENTE ALL’EREDE TESTAMENTARIO, CON COPIA, PER
CONOSCENZA, AL SUO PRECITATO RAPPRESENTANTE.
C. Con decisione del 28
febbraio 2018, l’RS 1 ha respinto l’istanza di esenzione dal pagamento delle
imposte di successione del 20 novembre 2014 presentata in relazione alla
successione della defunta __________. Ha in particolare ritenuto che nel caso
concreto i requisiti d’esenzione previsti dall’art. 154 cpv. 3 lett. b LT
non sarebbero adempiuti, considerato come la RI 1 persegue principalmente scopi
di culto. A suo giudizio, non sarebbe nemmeno applicabile l’art. 154 cpv. 1
lett. g LT (recte l’art. 154 cpv. 1 lett. d LT), poiché è un ente
di culto con sede in un altro Cantone. Con reclamo del 20 marzo 2018, la RI 1,
per il tramite del suo rappresentante avv. RA 1, ha postulato di accertare
l’esenzione da ogni e qualsiasi imponibilità nella successione in questione. Ha
in particolar modo evidenziato che dal 1984 il Canton __________ l’ha esonerata
dall’imposta di successione, basandosi sull’esclusivo fine di culto che essa
persegue. Con decisione su reclamo del 4 aprile 2018, l’RS 1 ha integralmente
confermato la sua precedente decisione del 28 febbraio 2018.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, sempre per il tramite del
suo patrocinatore avv. RA 1, chiede di annullare la decisione impugnata e anche
la precedente decisione del 28 febbraio 2018, e di concederle l’esenzione
fiscale in relazione alla successione della defunta __________. Evidenzia in
particolar modo che essa non persegue unicamente fini di culto, bensì anche
scopi di pubblica utilità ("organizzando corsi sulla salute, di educazione
e di etica …"), rinviando anche al contenuto del sito internet
dell’associazione.
E. Con le proprie
osservazioni del 13 giugno 2018, l’RS 1 propone la reiezione del gravame,
confermando contestualmente la decisione impugnata. Rileva in particolare che
il Canton __________ ha riconosciuto la RI 1 "come ente esente per fini di
culto", sia per le imposte dirette, sia per quelle di successione e
donazione. Di conseguenza, il fisco ticinese l’ha considerata un’associazione
che persegue fini di culto. Non contesta che essa persegue anche scopi di
pubblica utilità, ma "il perseguimento dei fini di culto rimane comunque
in primo piano …" e pertanto l’art. 154 cpv. 3 lett. b LT non può
trovare applicazione, non essendo la RI 1 qualificabile come ente beneficiario
dedito in modo esclusivo o predominante a scopi di pubblica utilità (che
riveste parimenti carattere nazionale o internazionale).
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 154 cpv. 1
LT sono esenti dall’imposta di successione e donazione:
a) la
Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il
Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i
Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali
di diritto pubblico del Cantone;
d) le
persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di
esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della
comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e
irrevocabilmente destinate a tali fini;
e) le
istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o
stabilimento d’impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a
condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente
devolute alla previdenza professionale;
f) il
coniuge, i discendenti e ascendenti in linea diretta, compresi gli adottivi.
Il
cpv. 2 dello stesso articolo precisa che gli enti di cui al capoverso 1 lett. d
soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le
liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate
direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
Secondo il cpv. 3, infine,
l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
a) le
istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività
riveste carattere internazionale;
b) le
istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività
riveste carattere nazionale o internazionale.
1.2.
Per ottenere il
riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone
giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d e cpv. 3 LT devono
presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni (art. 9 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
Considerandi
2.
Tra il Canton Ticino
e il Canton __________ esiste un accordo di reciprocità in materia di esenzione
d’imposta sulle successioni e le donazioni del 30 agosto 2011, entrato in
vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2011 (RL __________). In
particolare, l’art. 2 lett. b di detto accordo prevede l’esenzione
fiscale reciproca che concerne le liberalità fatte a favore delle persone
giuridiche di diritto privato che si dedicano in modo disinteressato alla beneficenza,
all’educazione, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, nella
misura in cui esse siano esentate nel loro Cantone di sede; l’esenzione non può
essere superiore a quella che sarebbe accordata dal Cantone competente ad
un’istituzione similare che avrebbe sede nel suo territorio. Sennonché il suddetto
accordo non può trovare applicazione alla fattispecie in esame, poiché è
entrato in vigore tre anni dopo l’apertura della successione in questione,
avvenuta il __________ con il decesso di __________ (art. 537 cpv. 1 CC).
3.
3.1.
La domanda d’esenzione va
pertanto giudicata in base all’art. 154 cpv. 3 lett. b LT, secondo cui
l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di
pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste
carattere nazionale o internazionale.
3.2
Secondo
dottrina e giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data
in linea di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di
una certa cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in
modo disinteressato.
Devono
quindi essere adempiute le seguenti condizioni:
·
lo svolgimento di un’attività che serve alla
collettività o che risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata
a favore della generalità della popolazione: secondo la Circolare n. 12
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, l’interesse che la comunità ritrae da una determinata attività
viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell’opinione pubblica.
Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del diritto così
come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze
svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei settori
caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi,
scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e le scienze,
l’insegnamento, il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle bellezze naturali,
la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto allo sviluppo sono
alcuni esempi di promozione del bene comune;
·
il perseguimento dello scopo d’interesse generale
deve essere disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia
un fine di lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo
esaustivo e privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una
certa importanza a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;
·
la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo
giuridicamente garantito, dei beni devoluti a scopi d’interesse generale, quale
corollario della pubblica utilità
(cfr.
sentenza CDT n. 80.98.26 e 80.98.55 del 3 dicembre 1998, in: RDAT I-1999
n. 7t).
3.3
Come esposto in narrativa,
la RI 1, con sede nel Canton __________, è un’associazione religiosa senza fini
di lucro ai sensi degli art. 60 ss. CC. Il suo scopo principale consiste nel
partecipare alla proclamazione mondiale del Vangelo e nel perseguire la
missione della Chiesa nello spirito delle credenze fondamentali adottate in
Assemblea generale dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo
giorno. Per raggiungere tale scopo, la RI 1 coordina in particolare il
ministero pastorale, il ministero dell’insegnamento, della salute e delle
pubblicazioni (art. 2 degli Statuti; cfr. anche il relativo estratto del
registro di commercio). Il suo territorio comprende la Svizzera romanda e il
Canton Ticino (art. 2 degli Statuti). I membri della RI 1 sono le chiese e i
gruppi organizzati sul territorio, conformemente alle disposizioni del Manuale
di Chiesa stabilito dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo
giorno e ricevuti per voto dell’Assemblea generale, su proposta del Comitato
direttore (art. 5 cifra 1 degli Statuti). Le chiese e i gruppi sono composti da
persone che hanno accettato tutti i principi del Vangelo e quelli sui quali la
chiesa si fonda (art. 5 cifra 2 degli Statuti). Dal suo sito internet emerge in
particolar modo che la RI 1 s’impegna attivamente in ambito umanitario, ma
anche ).
La Divisione giuridica e
legislativa dell’amministrazione cantonale delle imposte di __________, che in
data 15 maggio 2006 ha deciso di esonerare la RI 1 dall’imposta cantonale ai
sensi della LIC, dall’imposta federale giusta l’art. 56 LIFD e dalle imposte di
successione e donazione ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. d LMSD e
dell’art. 3 lett. c LMSD (a determinate condizioni), dopo aver citato
l’art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 degli Statuti, si è così espressa:
Au vu de l’ensemble des
éléments du dossier, la RI 1 doît être considérée comme une personne morale
visant des buts culturels et non de pure utilité publique. Son intervention
dans les domaines social, humanitaire, éducatif et sanitaire découle en effet
de son engagement religieux qui est le but central quell’elle poursuit.
3.4
Alla luce di quanto sopra
esposto, in primo luogo non si può ritenere che la RI 1 sia un’associazione
dedita al perseguimento di uno scopo di esclusiva pubblica utilità, già per il
fatto che si rivolge ai suoi membri che formano una cerchia ristretta di
persone nella Svizzera romanda e nel Canton Ticino, unite in chiese e in gruppi,
che hanno accettato i principi del Vangelo e quelli sui quali la chiesa si fonda,
organizzati sul territorio, conformemente alle disposizioni del Manuale di
Chiesa stabilito dalla Conferenza Generale degli Avventisti del settimo giorno
e ricevuti per voto dell’Assemblea generale, su proposta del Comitato direttore.
La sua attività non è dunque di interesse generale per la collettività.
In secondo luogo, la
Divisione giuridica e legislativa dell’amministrazione cantonale delle imposte
di __________, che con decisione del 15 maggio 2006 ha esonerato la RI 1
dall’imposta cantonale, dall’imposta federale dall’imposte di successione e
donazione, l’ha definita come una persona giuridica avente obiettivi di culto,
e non di esclusiva pubblica utilità. Ha inoltre ritenuto che il suo intervento
in ambito sociale, umanitario, educativo e sanitario è la conseguenza del suo impegno
religioso che è lo scopo principale che essa persegue.
3.5
Va al proposito ricordato che
dalla pubblica utilità (e anche dallo scopo pubblico che non è
censurato dalla ricorrente) occorre distinguere lo scopo ideale.
In linea di principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di
scopo di lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello
della pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato
di un’attività per il bene generale della collettività (RDAT II-1993 n. 5t). Vi
rientrano anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare,
delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei
membri, ma che non mirano al bene di terzi.
L’esenzione fiscale degli
enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con un’apposita modifica
della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte ordinarie e della lett.
e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione e donazione della
legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1° gennaio 1987: il
Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere l’esonero anche a quegli
enti che, quale attività principale, promuovevano gli interessi ideali
specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute nel messaggio,
beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo ideale, fra le
altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le società per il
tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società amatoriali (canto,
teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società locali (di
quartiere, studentesche, ecc.).
Con la revisione totale
della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, il legislatore
cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione dalle imposte
ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale vantaggio unicamente
alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali cambiamenti sono stati
dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale alla legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e alla legge
federale sull’imposta federale diretta. Per contro, le imposte di
successione e donazione non sono state oggetto di armonizzazione fiscale,
ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche con scopi
ideali (Barbuscia-Genini, Esenzione di
persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità,
Deduzione delle devoluzioni, in: RtiD I-2008, p. 335). In una sentenza
risalente all’8 marzo 1999, il Tribunale federale aveva stabilito che
un’associazione di diritto privato, avente scopi di culto (inerenti alla
pratica della religione __________ nel Canton Ticino), era da riconoscere quale
ente che persegue fini ideali e, di conseguenza, andava esentata dalle imposte
di successione e donazione (decisione TF n.2P.143/1998 dell’8 marzo 1999, in:
Rep. 1999, p. 89 ss., e in: RDAT II-1999 n. 15t; sentenza tradotta in tedesco
in: Pra 90 (2001) Nr. 1; cfr. anche Barbuscia-Genini, op. cit., p. 335).
3.6
Applicando
detta giurisprudenza al caso concreto, si può concludere che la RI 1 persegue
un fine ideale, poiché svolge principalmente un’attività di culto. Tenuto conto
di tutto quanto sopra esposto, questa Camera, pur riconoscendo l’alto valore
morale dell’attività svolta dalla ricorrente, non può riconoscerle l’esenzione
dall’imposta di successione, difettando il requisito della pubblica utilità,
in applicazione dell’art. 154 cpv. 3 lett. b LT, così come il requisito
della sua sede nel Cantone Ticino, in applicazione dell’art. 154 cpv. 1 lett. d
LT.
4.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: