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Decisione

80.2018.84

Procedura: successione fiscale, decisioni relative agli ultimi periodi fiscali precedenti il decesso, notificazione alla vedova per conto degli eredi

17 luglio 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1937, è

madre adottiva di due figli (PI 4 e PI 5) ed è vedova dal 20 febbraio 2015. In

data 7 febbraio 2018, l’RS 1 (in seguito: UT) notificava due decisioni di

tassazione:

·

IC e IFD per il periodo d’assoggettamento dal 1° gennaio al 20

febbraio 2015, indirizzata a: __________ e RI 1, ora eredi, a RI 1 ved.; il

reddito imponibile per l’IC era commisurato in fr. 4'300.– (determinante

per l’aliquota: fr. 22'600.–) e la sostanza imponibile in fr. 9'000.–

(di uguale importo la sostanza determinante per l’aliquota); per l’IFD il

reddito imponibile veniva calcolato in fr. 6'100.– (determinante per

l’aliquota: fr. 36'600.–);

·

IC e IFD per il periodo d’assoggettamento dal 21 febbraio al 31

dicembre 2015, indirizzata a: RI 1, ved. __________; il reddito imponibile per

l’IC era stabilito in fr. 10'100.– (determinante per l’aliquota: fr. 12'500.–)

e la sostanza imponibile in fr. 59'000.– (di uguale importo la sostanza

determinante per l’aliquota); per l’IFD il reddito imponibile veniva calcolato

in fr. 21'200.– (determinante per l’aliquota: fr. 25'400.–).

B. Con scritto del 2

febbraio 2018 e con il seguente complemento del 7 febbraio 2018, RI 1 comunicava

all’UT di aver ricevuto le precitate decisioni di tassazione, datate 7 febbraio

2018, il 2 febbraio 2018.

Sulla scorta della

copiosa documentazione da lei acclusa a queste due lettere, RI 1 ripercorreva

le vicissitudini concernenti una problematica sorta a fine degli anni ’80 in

relazione al condominio nel quale risiedeva.

Ella faceva inoltre

riferimento a degli asseriti problemi di natura successoria insorti in seguito

alla dipartita del marito PI 3. RI 1 sosteneva che il marito PI 3, con il proprio

testamento olografo del 3 marzo 2009, l’avesse nominata esecutrice testamentaria,

specificando che ella non avrebbe dovuto discutere con nessuno di “problemi di

successione”. RI 1 riteneva di essere stata manipolata in seguito alla

dipartita del marito e di essere stata sollevata dal suo incarico di esecutrice

testamentaria. Ella chiedeva che le volontà del coniuge venissero rispettate e ritornava

all’UT quanto inviatole “in merito ad eventuali eredità in attesa di una celere,

chiara risposta da parte dello Stato”.

C. Trattando gli scritti

poc’anzi citati come un reclamo contro le decisioni di tassazione, con lettera

del 30 marzo 2018 l’UT convocava RI 1 presso i propri uffici per fare chiarezza

sulla situazione fiscale della contribuente. Non avendo RI 1 dato seguito a questa

convocazione, l’UT emetteva le decisioni su reclamo, datate 2 maggio 2018, riconfermando

quanto deciso in prima istanza. Anche in questo caso, per quanto riguarda il

periodo antecedente il decesso di PI 3 (1° gennaio 2015 – 20 febbraio 2015), le

decisioni venivano indirizzate ai “Signor e Signora PI 3 e RI 1 ora eredi a RI

1 ved.”, mentre per il periodo successivo a “RI 1 ved. PI 3”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 dichiara di non contestare il

dovuto d’imposta quanto il fatto che l’UT abbia indirizzato la corrispondenza

agli eredi di PI 3. La ricorrente sostiene di non aver “ricevuto dall’autorità

preposta, avviso alcuno che riconosca la qualità di eventuali eredi”.

Chiamata a motivare il

ricorso, RI 1 ha risposto con scritto del 18 maggio 2018, contenente una

confusa cronistoria di quelli che ella reputa essere episodi controversi che

hanno dato luogo a ingiustizie. RI 1 sostiene di aver acquistato nel 1988/89,

con il marito, un appartamento che rappresenta tutt’ora la sua unica sostanza

immobiliare. Alla scomparsa del marito, il quale l’ha nominata erede unica ed esecutrice

testamentaria, ella ha richiesto una stima del precitato appartamento il quale

è stato valutato in fr. 360'000.–. RI 1 riferisce altresì di avere messo a

disposizione dei figli adottivi PI 4 e PI 5 – a suo dire spariti dalla

circolazione per 15 anni e fattisi vivi solo per ottenere una parte di eredità

– la somma di fr. 50'000.– affinché “le cose filassero via in armonia,

come deve essere fra cristiani”. La ricorrente ribadisce di non avere mai

“avuto avviso che la qualità di eredi sia stata ufficialmente accertata da

parte dell’Autorità preposta, ma sono stati inseriti a livello fiscale”.

E. Con

ulteriore scritto del 25 maggio 2018, RI 1 chiede “chi ha dato l’ordine di inserire

degli eredi nella tassazione” in oggetto, ribadendo nuovamente di non avere

“ricevuto avviso alcuno di eredi ufficialmente riconosciuti”.

F. Con osservazioni del

Considerandi

2.

giugno 2018, l’UT sostiene che la problematica sollevata da RI 1 non sia di

natura fiscale bensì civilistica, non potendosi evincere né dai vari scritti

reperibili nell’incarto né dal ricorso alcuna critica all’indirizzo dell’opera­to

dell’autorità di tassazione. L’UT conclude quindi per la reiezione del reclamo.

G. Tramite lettera del

12.

giugno 2018, indirizzata allo Stato del Canton Ticino, RI 1, preso atto

delle osservazioni dell’UT, ribadisce nuovamente le proprie tesi. RI 1 lamenta

un “raggiro” da parte della Camera di diritto tributario rea, a suo dire, di

non averle inviato una decisione e di averle “imposto” una successione senza

aver dato risposta ai suoi appelli quale esecutrice testamentaria.

Diritto

1.

1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2

Giusta l’art. 227 cpv. 2

LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,

secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono

essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo

termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irri­cevibilità. Lo stesso principio

vale anche in materia d’imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. p. es. le

sentenze CDT n. 80.95.99 del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11 ottobre

1996).

1.3

Nella fattispecie il

reclamo non si confronta con la decisione impugnata. RI 1 ammette anzi di non avere

nulla da contestare in merito ai dati accertati dall’UT e al quantum d’imposta.

Ci si potrebbe quindi chiedere se il ricorso sia sufficientemente motivato e

quindi ricevibile. Cionondimeno si giustifica comunque di entrare nel merito

del ricorso, dovendo lo stesso venir respinto per i motivi che seguono.

2.

2.1.

Nella fattispecie,

solo a fatica si riesce a comprendere la posizione della ricorrente, la quale,

non solo nel ricorso bensì anche nei molti scritti presenti nell’incarto e

indirizzati a svariate autorità, non contesta le decisioni di tassazione in

quanto tali bensì l’esistenza di eredi.

2.2

La lettera del 10 marzo

2018.

indirizzata al Procuratore Generale riporta il seguente passaggio:

“Ora, dall’RS 1 ricevo notifica di imposte 2015/2018

indirizzate a: PI 3/RI 1 ora eredi a RI 1 ved. (…) Io non contesto le imposte

bensì il tranello, l’inganno che nasconde l’inte­stazione dell’indirizzo. (…)

la qualità di eredi non è mai stata ufficialmente accertata. Io, quale

esecutrice testamentaria non ne ho avuto notifica. La notifica di tassazione

che mi è stata inviata, conferma l’o­biettivo che si intende raggiungere: una

successione ereditaria abusiva, perché mio marito, nelle sue ultime volontà,

non vuole successioni”.

Nella precedente lettera

del 24 febbraio 2018 indirizzata al Dipartimento delle finanze e dell’economia,

RI 1, accennando ai rapporti non più idilliaci e alle vertenze legali insorte

con i figli adottivi in merito all’eredità del marito e padre, scriveva:

“Nelle sue ultime volontà, mio marito chiede che io

possa vivere tranquilla e serena “senza dover discutere con nessuno di problemi

di successione” (…) Risulta che io “designata da mio marito quale unica erede, esecutrice

testamentaria” sono stata defraudata dei miei diritti e dei miei meriti. Il

fatto è molto rilevante. (…) Chiedo che venga annullata la successione, sia a

livello cantonale, sia a livello federale”.

Il tema della spartizione

dell’eredità con i figli è ripreso anche nel reclamo del 2 febbraio 2018:

“In

merito agli eredi: i ragazzi erano ben contenti di prendere dei soldi che io

volevo dare loro, nonostante le ultime volontà di mio marito PI 3”.

Il medesimo argomento

viene trattato anche nel complemento al reclamo inviato da RI 1 il 7 febbraio

2018:

“Veniamo al dunque: nel suo testamento, 3 marzo 2009,

mio marito PI 3, morto il 20 febbraio 2015 mi nomina “esecutrice testamentaria”

e scrive di suo pugno “nessuno deve discutere di problemi di successione”.

Quale esecutrice testamentaria ho parlato al telefono con il più giovane dei 2

fratelli adottati. Ho sentito in loro il piacere di ritrovarci, di ricevere da

me dei soldi e intendevo risolvere la faccenda subito e in armonia al

contrario: Sono stata sollevata dal mio incarico”.

2.3

Nel ricorso del 30

aprile 2018 RI 1, ribadendo di non contestare le decisioni di tassazione in

quanto tali, scrive quanto segue:

“Io non contesto affatto le modiche cifre applicate

per il 2015 dell’impo­sta cantonale e federale, ma l’aver indirizzato la

corrispondenza a: PI 3, Ora Eredi”.

Lo scritto della

ricorrente del 18 maggio 2018 riporta il seguente passaggio:

“Lo scritto 23 aprile 2018 dell’Ufficio delle

contribuzioni di Bellinzona mi rende attenta sul fatto che i loro uffici sono

competenti “solo” per la parte fiscale, che io non contesto. Signori, quale

Esecutrice testamentaria non ho mai avuto avviso che la qualità di eredi sia

stata ufficialmente accertata da parte dell’Autorità preposta, ma sono stati

inseriti a livello fiscale”.

Con raccomandata del 28

aprile 2018 indirizzata al direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia

acclusa al ricorso, RI 1 scriveva:

“Io, quale Esecutrice testamentaria riconosciuta non

ho ricevuto, dalle Autorità preposte, documento o avviso che dichiari la

qualità di “Eredi”. Per questo motivo ho inoltrato reclamo al DFF e chiesto un

controllo da parte della Commissione delle contribuzioni (AFC). Mio marito,

nelle sue ultime volontà, dichiara di non volere successioni”.

Di tenore analogo la

successiva raccomandata inviata il 13 maggio 2018 al direttore del Dipartimento

delle finanze e dell’econo­mia e trasmessa a questa Camera in allegato allo

scritto 18 maggio 2018. Il concetto viene ribadito nuovamente con scritto 12

giugno 2018 indirizzato allo Stato del Cantone Ticino, in cui RI 1 chiedeva:

“che si rispettino le volontà del defunto”.

3.

3.1.

Ora, alla luce di

quanto precede, si intuisce che RI 1 chiede che venga applicata alla lettera la

volontà espressa dal defunto marito che nel proprio testamento olografo del 3

marzo 2009 la elegge a “erede unica, universale ed istituita” e ritiene che

ella “debba poter vivere tranquilla e serena, senza dover discutere con nessuno

di problemi di successione”.

Sembra quindi che RI 1

pretenda che con il trapasso del marito tutti i beni di quest’ultimo siano

divenuti di sua esclusiva proprietà e che la successione sia stata

conseguentemente chiusa. Parrebbe anche che ella ritenga ingiustificate le

pretese dei figli sui beni del padre e che abbia offerto ai medesimi la somma

di fr. 50'000.- quale “regalo” per chiudere bonariamente la questione,

mantenendo per sé gli altri beni già del marito.

Sennonché questa

problematica – di natura civilistica e non certo fiscale, come rettamente

osservato dall’UT con scritto 2 giugno 2018 – non può essere giudicata da

questa Camera, non rientrando nelle sue competenze. Ne consegue che il ricorso

non può che venir respinto.

3.2

Alla morte

del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.

Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza

delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art. 12 cpv. 1

LIFD; art. 11 cpv. 1 LT).

La successione fiscale,

prevista dagli articoli citati, comprende tanto la successione nel pagamento,

cioè l’obbligo di pagare le imposte dovute, quanto la successione nel

procedimento, in virtù della quale gli eredi subentrano nel procedimento

pendente, relativo alla tassazione del defunto contribuente, in quello stadio

della procedura e in quella posizione processuale, in cui il procedimento si

trova al momento della sua morte, quindi, a seconda dei casi, nella fase della

dichiarazione, in quella della tassazione o in quella di reclamo o ricorso.

Essi assumono i diritti processuali che spettano al contribuente e devono

adempiere gli obblighi posti a suo carico. Gli obblighi di collaborazione degli

eredi, sebbene non siano espressamente menzionati dalla legge, discendono dalla

successione fiscale degli eredi (cfr. Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz. Basilea

2017, n. 13 ad art. 124 LIFD, p. 2162 e giurisprudenza citata).

Sulla base delle

disposizioni indicate, l’Ufficio di tassazione ha indirizzato a __________ e RI

1.

ora eredi la decisione di tassazione per il periodo dal 1.1.2015 al

20.2

, per il fatto che, fino alla data della morte, __________ era ancora

contribuente. L’aggiunta dell’indicazione “ora eredi” ai nomi dei contribuenti

ha lo scopo di precisare che, nella misura in cui la decisione di tassazione

concerne anche __________, essa viene notificata agli eredi, i quali hanno

diritto di interporre reclamo e sono tenuti al pagamento delle imposte, in base

agli articoli 12 cpv. 1 LIFD e 11 cpv. 1 LT. La decisione indirizzata agli

eredi è tuttavia stata notificata alla sola vedova RI 1.

3.3

Non avendo personalità

giuridica, le comunioni ereditarie non possono essere soggetti fiscali per le

imposte dirette. Gli art. 10 cpv. 1 LIFD ed art. 9 cpv. 1 LT, di uguale tenore,

prevedono che il reddito delle comunioni ereditarie, ed a livello cantonale

anche la sostanza, sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli eredi.

Il Tribunale Federale ha

precisato che l’art. 10 LIFD prevede l’assoggettamento degli eredi, ma che per

determinare la misura dell’assoggettamento prevista da tale norma fiscale

occorre rifarsi al diritto civile, e segnatamente alle quote ereditarie

previste dalle pertinenti disposizioni legali o testamentarie, riferite quindi

a tutta la successione, e non ai singoli beni in successione. Determinante

nello stabilire gli obblighi fiscali dei singoli eredi sono quindi le quote

ereditarie, o interessenze, e non i singoli beni di pertinenza della comunione

ereditaria (cfr. sentenza TF del 18 dicembre 2008,2C_46/2008, consid. 2.3.1; DTF 118 Ia 41, consid. 3; v. anche Behnisch/Opel, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des

Bundesgerichts im Jahr 2008, in: ZBJV 145/2009, p. 505).

Per quanto concerne la

decisione di tassazione per il periodo di assoggettamento dal 21.2.2015 al

31.12

, l’Ufficio di tassazione ha dovuto pertanto procedere alla

determinazione delle quote spettanti agli eredi, per poterle attribuire ai

singoli. Come è evidente, confrontando la decisione in questione con quella relativa

al periodo in cui __________ era ancora in vita, i beni che appartenevano a

quest’ultimo sono stati attribuiti alla vedova. Ciò vale in particolar modo per

l’immobile, che peraltro apparteneva già per metà alla moglie e che fungeva da

abitazione coniugale.

3.4

Alla luce delle

considerazioni che precedono, non si comprende quale rimprovero possa rivolgere

la ricorrente all’autorità di tassazione. Non risulta che quest’ultima abbia

attribuito ai figli dei beni che appartenevano al de cuius. Anche la

decisione di tassazione per il periodo precedente il decesso del marito, che

per legge deve essere notificata agli eredi, risulta essere stata intimata alla

sola ricorrente.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il segretario: