80.2018.84
Procedura: successione fiscale, decisioni relative agli ultimi periodi fiscali precedenti il decesso, notificazione alla vedova per conto degli eredi
17 luglio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.84
80.2018.85
Lugano
17 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo
Pfister, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 aprile 2018 contro la decisione del 2 maggio 2018 in materia di IC e IFD
2015.
Fatti
A. RI 1, classe 1937, è
madre adottiva di due figli (PI 4 e PI 5) ed è vedova dal 20 febbraio 2015. In
data 7 febbraio 2018, l’RS 1 (in seguito: UT) notificava due decisioni di
tassazione:
·
IC e IFD per il periodo d’assoggettamento dal 1° gennaio al 20
febbraio 2015, indirizzata a: __________ e RI 1, ora eredi, a RI 1 ved.; il
reddito imponibile per l’IC era commisurato in fr. 4'300.– (determinante
per l’aliquota: fr. 22'600.–) e la sostanza imponibile in fr. 9'000.–
(di uguale importo la sostanza determinante per l’aliquota); per l’IFD il
reddito imponibile veniva calcolato in fr. 6'100.– (determinante per
l’aliquota: fr. 36'600.–);
·
IC e IFD per il periodo d’assoggettamento dal 21 febbraio al 31
dicembre 2015, indirizzata a: RI 1, ved. __________; il reddito imponibile per
l’IC era stabilito in fr. 10'100.– (determinante per l’aliquota: fr. 12'500.–)
e la sostanza imponibile in fr. 59'000.– (di uguale importo la sostanza
determinante per l’aliquota); per l’IFD il reddito imponibile veniva calcolato
in fr. 21'200.– (determinante per l’aliquota: fr. 25'400.–).
B. Con scritto del 2
febbraio 2018 e con il seguente complemento del 7 febbraio 2018, RI 1 comunicava
all’UT di aver ricevuto le precitate decisioni di tassazione, datate 7 febbraio
2018, il 2 febbraio 2018.
Sulla scorta della
copiosa documentazione da lei acclusa a queste due lettere, RI 1 ripercorreva
le vicissitudini concernenti una problematica sorta a fine degli anni ’80 in
relazione al condominio nel quale risiedeva.
Ella faceva inoltre
riferimento a degli asseriti problemi di natura successoria insorti in seguito
alla dipartita del marito PI 3. RI 1 sosteneva che il marito PI 3, con il proprio
testamento olografo del 3 marzo 2009, l’avesse nominata esecutrice testamentaria,
specificando che ella non avrebbe dovuto discutere con nessuno di “problemi di
successione”. RI 1 riteneva di essere stata manipolata in seguito alla
dipartita del marito e di essere stata sollevata dal suo incarico di esecutrice
testamentaria. Ella chiedeva che le volontà del coniuge venissero rispettate e ritornava
all’UT quanto inviatole “in merito ad eventuali eredità in attesa di una celere,
chiara risposta da parte dello Stato”.
C. Trattando gli scritti
poc’anzi citati come un reclamo contro le decisioni di tassazione, con lettera
del 30 marzo 2018 l’UT convocava RI 1 presso i propri uffici per fare chiarezza
sulla situazione fiscale della contribuente. Non avendo RI 1 dato seguito a questa
convocazione, l’UT emetteva le decisioni su reclamo, datate 2 maggio 2018, riconfermando
quanto deciso in prima istanza. Anche in questo caso, per quanto riguarda il
periodo antecedente il decesso di PI 3 (1° gennaio 2015 – 20 febbraio 2015), le
decisioni venivano indirizzate ai “Signor e Signora PI 3 e RI 1 ora eredi a RI
1 ved.”, mentre per il periodo successivo a “RI 1 ved. PI 3”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 dichiara di non contestare il
dovuto d’imposta quanto il fatto che l’UT abbia indirizzato la corrispondenza
agli eredi di PI 3. La ricorrente sostiene di non aver “ricevuto dall’autorità
preposta, avviso alcuno che riconosca la qualità di eventuali eredi”.
Chiamata a motivare il
ricorso, RI 1 ha risposto con scritto del 18 maggio 2018, contenente una
confusa cronistoria di quelli che ella reputa essere episodi controversi che
hanno dato luogo a ingiustizie. RI 1 sostiene di aver acquistato nel 1988/89,
con il marito, un appartamento che rappresenta tutt’ora la sua unica sostanza
immobiliare. Alla scomparsa del marito, il quale l’ha nominata erede unica ed esecutrice
testamentaria, ella ha richiesto una stima del precitato appartamento il quale
è stato valutato in fr. 360'000.–. RI 1 riferisce altresì di avere messo a
disposizione dei figli adottivi PI 4 e PI 5 – a suo dire spariti dalla
circolazione per 15 anni e fattisi vivi solo per ottenere una parte di eredità
– la somma di fr. 50'000.– affinché “le cose filassero via in armonia,
come deve essere fra cristiani”. La ricorrente ribadisce di non avere mai
“avuto avviso che la qualità di eredi sia stata ufficialmente accertata da
parte dell’Autorità preposta, ma sono stati inseriti a livello fiscale”.
E. Con
ulteriore scritto del 25 maggio 2018, RI 1 chiede “chi ha dato l’ordine di inserire
degli eredi nella tassazione” in oggetto, ribadendo nuovamente di non avere
“ricevuto avviso alcuno di eredi ufficialmente riconosciuti”.
F. Con osservazioni del
Considerandi
2.
giugno 2018, l’UT sostiene che la problematica sollevata da RI 1 non sia di
natura fiscale bensì civilistica, non potendosi evincere né dai vari scritti
reperibili nell’incarto né dal ricorso alcuna critica all’indirizzo dell’operato
dell’autorità di tassazione. L’UT conclude quindi per la reiezione del reclamo.
G. Tramite lettera del
12.
giugno 2018, indirizzata allo Stato del Canton Ticino, RI 1, preso atto
delle osservazioni dell’UT, ribadisce nuovamente le proprie tesi. RI 1 lamenta
un “raggiro” da parte della Camera di diritto tributario rea, a suo dire, di
non averle inviato una decisione e di averle “imposto” una successione senza
aver dato risposta ai suoi appelli quale esecutrice testamentaria.
Diritto
1.
1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2
Giusta l’art. 227 cpv. 2
LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma,
secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono
essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo
termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità. Lo stesso principio
vale anche in materia d’imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. p. es. le
sentenze CDT n. 80.95.99 del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11 ottobre
1996).
1.3
Nella fattispecie il
reclamo non si confronta con la decisione impugnata. RI 1 ammette anzi di non avere
nulla da contestare in merito ai dati accertati dall’UT e al quantum d’imposta.
Ci si potrebbe quindi chiedere se il ricorso sia sufficientemente motivato e
quindi ricevibile. Cionondimeno si giustifica comunque di entrare nel merito
del ricorso, dovendo lo stesso venir respinto per i motivi che seguono.
2.
2.1.
Nella fattispecie,
solo a fatica si riesce a comprendere la posizione della ricorrente, la quale,
non solo nel ricorso bensì anche nei molti scritti presenti nell’incarto e
indirizzati a svariate autorità, non contesta le decisioni di tassazione in
quanto tali bensì l’esistenza di eredi.
2.2
La lettera del 10 marzo
2018.
indirizzata al Procuratore Generale riporta il seguente passaggio:
“Ora, dall’RS 1 ricevo notifica di imposte 2015/2018
indirizzate a: PI 3/RI 1 ora eredi a RI 1 ved. (…) Io non contesto le imposte
bensì il tranello, l’inganno che nasconde l’intestazione dell’indirizzo. (…)
la qualità di eredi non è mai stata ufficialmente accertata. Io, quale
esecutrice testamentaria non ne ho avuto notifica. La notifica di tassazione
che mi è stata inviata, conferma l’obiettivo che si intende raggiungere: una
successione ereditaria abusiva, perché mio marito, nelle sue ultime volontà,
non vuole successioni”.
Nella precedente lettera
del 24 febbraio 2018 indirizzata al Dipartimento delle finanze e dell’economia,
RI 1, accennando ai rapporti non più idilliaci e alle vertenze legali insorte
con i figli adottivi in merito all’eredità del marito e padre, scriveva:
“Nelle sue ultime volontà, mio marito chiede che io
possa vivere tranquilla e serena “senza dover discutere con nessuno di problemi
di successione” (…) Risulta che io “designata da mio marito quale unica erede, esecutrice
testamentaria” sono stata defraudata dei miei diritti e dei miei meriti. Il
fatto è molto rilevante. (…) Chiedo che venga annullata la successione, sia a
livello cantonale, sia a livello federale”.
Il tema della spartizione
dell’eredità con i figli è ripreso anche nel reclamo del 2 febbraio 2018:
“In
merito agli eredi: i ragazzi erano ben contenti di prendere dei soldi che io
volevo dare loro, nonostante le ultime volontà di mio marito PI 3”.
Il medesimo argomento
viene trattato anche nel complemento al reclamo inviato da RI 1 il 7 febbraio
2018:
“Veniamo al dunque: nel suo testamento, 3 marzo 2009,
mio marito PI 3, morto il 20 febbraio 2015 mi nomina “esecutrice testamentaria”
e scrive di suo pugno “nessuno deve discutere di problemi di successione”.
Quale esecutrice testamentaria ho parlato al telefono con il più giovane dei 2
fratelli adottati. Ho sentito in loro il piacere di ritrovarci, di ricevere da
me dei soldi e intendevo risolvere la faccenda subito e in armonia al
contrario: Sono stata sollevata dal mio incarico”.
2.3
Nel ricorso del 30
aprile 2018 RI 1, ribadendo di non contestare le decisioni di tassazione in
quanto tali, scrive quanto segue:
“Io non contesto affatto le modiche cifre applicate
per il 2015 dell’imposta cantonale e federale, ma l’aver indirizzato la
corrispondenza a: PI 3, Ora Eredi”.
Lo scritto della
ricorrente del 18 maggio 2018 riporta il seguente passaggio:
“Lo scritto 23 aprile 2018 dell’Ufficio delle
contribuzioni di Bellinzona mi rende attenta sul fatto che i loro uffici sono
competenti “solo” per la parte fiscale, che io non contesto. Signori, quale
Esecutrice testamentaria non ho mai avuto avviso che la qualità di eredi sia
stata ufficialmente accertata da parte dell’Autorità preposta, ma sono stati
inseriti a livello fiscale”.
Con raccomandata del 28
aprile 2018 indirizzata al direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia
acclusa al ricorso, RI 1 scriveva:
“Io, quale Esecutrice testamentaria riconosciuta non
ho ricevuto, dalle Autorità preposte, documento o avviso che dichiari la
qualità di “Eredi”. Per questo motivo ho inoltrato reclamo al DFF e chiesto un
controllo da parte della Commissione delle contribuzioni (AFC). Mio marito,
nelle sue ultime volontà, dichiara di non volere successioni”.
Di tenore analogo la
successiva raccomandata inviata il 13 maggio 2018 al direttore del Dipartimento
delle finanze e dell’economia e trasmessa a questa Camera in allegato allo
scritto 18 maggio 2018. Il concetto viene ribadito nuovamente con scritto 12
giugno 2018 indirizzato allo Stato del Cantone Ticino, in cui RI 1 chiedeva:
“che si rispettino le volontà del defunto”.
3.
3.1.
Ora, alla luce di
quanto precede, si intuisce che RI 1 chiede che venga applicata alla lettera la
volontà espressa dal defunto marito che nel proprio testamento olografo del 3
marzo 2009 la elegge a “erede unica, universale ed istituita” e ritiene che
ella “debba poter vivere tranquilla e serena, senza dover discutere con nessuno
di problemi di successione”.
Sembra quindi che RI 1
pretenda che con il trapasso del marito tutti i beni di quest’ultimo siano
divenuti di sua esclusiva proprietà e che la successione sia stata
conseguentemente chiusa. Parrebbe anche che ella ritenga ingiustificate le
pretese dei figli sui beni del padre e che abbia offerto ai medesimi la somma
di fr. 50'000.- quale “regalo” per chiudere bonariamente la questione,
mantenendo per sé gli altri beni già del marito.
Sennonché questa
problematica – di natura civilistica e non certo fiscale, come rettamente
osservato dall’UT con scritto 2 giugno 2018 – non può essere giudicata da
questa Camera, non rientrando nelle sue competenze. Ne consegue che il ricorso
non può che venir respinto.
3.2
Alla morte
del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.
Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza
delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art. 12 cpv. 1
LIFD; art. 11 cpv. 1 LT).
La successione fiscale,
prevista dagli articoli citati, comprende tanto la successione nel pagamento,
cioè l’obbligo di pagare le imposte dovute, quanto la successione nel
procedimento, in virtù della quale gli eredi subentrano nel procedimento
pendente, relativo alla tassazione del defunto contribuente, in quello stadio
della procedura e in quella posizione processuale, in cui il procedimento si
trova al momento della sua morte, quindi, a seconda dei casi, nella fase della
dichiarazione, in quella della tassazione o in quella di reclamo o ricorso.
Essi assumono i diritti processuali che spettano al contribuente e devono
adempiere gli obblighi posti a suo carico. Gli obblighi di collaborazione degli
eredi, sebbene non siano espressamente menzionati dalla legge, discendono dalla
successione fiscale degli eredi (cfr. Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz. Basilea
2017, n. 13 ad art. 124 LIFD, p. 2162 e giurisprudenza citata).
Sulla base delle
disposizioni indicate, l’Ufficio di tassazione ha indirizzato a __________ e RI
1.
ora eredi la decisione di tassazione per il periodo dal 1.1.2015 al
20.2
, per il fatto che, fino alla data della morte, __________ era ancora
contribuente. L’aggiunta dell’indicazione “ora eredi” ai nomi dei contribuenti
ha lo scopo di precisare che, nella misura in cui la decisione di tassazione
concerne anche __________, essa viene notificata agli eredi, i quali hanno
diritto di interporre reclamo e sono tenuti al pagamento delle imposte, in base
agli articoli 12 cpv. 1 LIFD e 11 cpv. 1 LT. La decisione indirizzata agli
eredi è tuttavia stata notificata alla sola vedova RI 1.
3.3
Non avendo personalità
giuridica, le comunioni ereditarie non possono essere soggetti fiscali per le
imposte dirette. Gli art. 10 cpv. 1 LIFD ed art. 9 cpv. 1 LT, di uguale tenore,
prevedono che il reddito delle comunioni ereditarie, ed a livello cantonale
anche la sostanza, sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli eredi.
Il Tribunale Federale ha
precisato che l’art. 10 LIFD prevede l’assoggettamento degli eredi, ma che per
determinare la misura dell’assoggettamento prevista da tale norma fiscale
occorre rifarsi al diritto civile, e segnatamente alle quote ereditarie
previste dalle pertinenti disposizioni legali o testamentarie, riferite quindi
a tutta la successione, e non ai singoli beni in successione. Determinante
nello stabilire gli obblighi fiscali dei singoli eredi sono quindi le quote
ereditarie, o interessenze, e non i singoli beni di pertinenza della comunione
ereditaria (cfr. sentenza TF del 18 dicembre 2008,2C_46/2008, consid. 2.3.1; DTF 118 Ia 41, consid. 3; v. anche Behnisch/Opel, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des
Bundesgerichts im Jahr 2008, in: ZBJV 145/2009, p. 505).
Per quanto concerne la
decisione di tassazione per il periodo di assoggettamento dal 21.2.2015 al
31.12
, l’Ufficio di tassazione ha dovuto pertanto procedere alla
determinazione delle quote spettanti agli eredi, per poterle attribuire ai
singoli. Come è evidente, confrontando la decisione in questione con quella relativa
al periodo in cui __________ era ancora in vita, i beni che appartenevano a
quest’ultimo sono stati attribuiti alla vedova. Ciò vale in particolar modo per
l’immobile, che peraltro apparteneva già per metà alla moglie e che fungeva da
abitazione coniugale.
3.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, non si comprende quale rimprovero possa rivolgere
la ricorrente all’autorità di tassazione. Non risulta che quest’ultima abbia
attribuito ai figli dei beni che appartenevano al de cuius. Anche la
decisione di tassazione per il periodo precedente il decesso del marito, che
per legge deve essere notificata agli eredi, risulta essere stata intimata alla
sola ricorrente.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario: