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Decisione

80.2018.92

Imposta preventiva: rimborso, presupposti, aggiunta del dividendo alla dichiarazione da parte dell’Ufficio di tassazione, azioni ereditate

19 settembre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 19 gennaio 2013 è

deceduta __________, i cui eredi sono i figli RI 2 e __________. L’RS 1, con

decisione del 12 novembre 2013, ha notificato a RI 2 la tassazione IC/IFD 2013

relativa alla defunta madre. L’autorità fiscale, per quanto qui d’interesse,

non aveva in particolare riconosciuto l’importo dichiarato di fr. 5'053.– alla

voce 4.1 "reddito titoli e capitali", con le seguenti motivazioni:

Gli interessi su capitali sono imponibili solo nel momento

in cui sono effettivamente versati; nel caso della distribuzione del dividendo della

__________, lo stesso è stato versato in data 30.06.2013, pertanto non

imponibile nella partita fiscale della contribuente, bensì da dichiararsi nelle

partite fiscali degli eredi.

B. In data 26 novembre

2014, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2013, nella

quale ha in particolare aumentato il reddito da titoli e capitali dichiarato

dai contribuenti da fr. 2'069.– a fr. 4'589.– e il rimborso dell’imposta

preventiva da fr. 1'110.99 a fr. 2'581.–. Nella motivazione allegata ha

spiegato quanto segue:

Il dividendo delle 45 azioni ereditate nel 2013 della __________

di fr. 4'200.- imposti al 60% devono essere tassate al contribuente (distribuzione

dopo decesso della Signora __________); recupero anche dell’imposta preventiva.

C. Con scritto del 12

dicembre 2017, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC)

ha informato la Divisione delle contribuzioni che da una loro verifica era

emerso che il versamento del dividendo di fr. 4'200.– da parte della __________

non era stato dichiarato spontaneamente dai contribuenti ai sensi dell’art. 23

LIP, ma aggiunto dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di

tassazione (cfr. modulo 8). L’AFC ha pertanto ritenuto che l’imposta preventiva

di fr. 1'470.– (35% di fr. 4'200.–) era stata rimborsata a torto e che doveva

conseguentemente essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1

LIP.

D. L’RS 1, con scritto

del 7 maggio 2018, ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 una decisione di

rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo concessa loro,

stabilendo in soli fr. 1'111.– il diritto al rimborso. Nella motivazione

allegata, l’autorità fiscale ha ripreso le argomentazioni apportate dall’AFC,

rilevando in particolare che l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto

e doveva essere rettificata in ossequio agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1 LIP.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, per il

tramite della loro rappresentante, contestano la decisione impugnata. A loro

giudizio, il dividendo percepito sarebbe stato dichiarato correttamente secondo

i dettami di legge (mediante la dichiarazione fiscale presentata il 24 giugno

2013 della defunta __________, nella quale era stato allegato l’apposito

documento per il rimborso dell’imposta preventiva) e di conseguenza l’art. 23

LIP non potrebbe trovare applicazione al caso in esame. Sostengono in

particolare che l’RS 1 avrebbe dovuto "richiedere la correzione

dell’Elenco Titoli dei signori __________ al momento opportuno", invocando

l’art. 196 LT. L’autorità fiscale avrebbe inoltre confermato telefonicamente di

aver commesso un errore nella gestione dell’incarto fiscale e nell’emanazione

della decisione di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva del 7 maggio

2018, postulando parimenti "di voler sentire telefonicamente anche loro

prima di emettere la decisione definitiva". Solleva infine implicitamente l’eccezione

della prescrizione riguardo al diritto di richiedere il rimborso dell’imposta

preventiva, richiamando l’art. 57 cpv. 4 LIP.

F. Con lo scritto del 17

maggio 2018, l’RS 1 rimanda alle motivazioni esposte nella decisione dell’AFC

del 12 dicembre 2017 (allegata alla decisione qui impugnata).

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 23 della

Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21),

chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità

fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza

da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva

dedotta da questo reddito.

Per l’art. 29 cpv. 1 LIP,

il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza

scritta all’autorità competente. L’art. 68 cpv. 1 dell’Ordinanza d’esecuzione

della legge federale sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS

642.211), stabilisce che l’istanza di rimborso dev’essere presentata all’autorità

competente su modulo ufficiale.

1.2.

Il diritto al rimborso si

estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno

civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1

LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 p. 136 consid.

2; Beusch, in:

Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die

Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 5 ad art. 32 LIP, p.

858 s.; Pfund/Zwahlen, Die eidgenössische

Verrechnungssteuer, vol. II, Basilea 1985, n. 2.1 ad art. 31, p. 217 ss.).

Chiunque

chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve infatti indicare

coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di

qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare l’istante

è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell’istanza

e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni

relative alla deduzione dell’imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP).

Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto

al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità,

l’istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).

1.3.

Ai sensi dell’art. 52 LIP,

l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono

presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a

stabilire esattamente il diritto al rimborso (cpv. 1). Terminata l’indagine,

l’Ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso;

la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (cpv. 2).

Il rimborso concesso dall’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato

con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte

dell’AFC (cpv. 4), conformemente all’art. 57 LIP.

Secondo l’art. 57 cpv. 3

LIP, se ritiene che l’Autorità cantonale abbia concesso a torto un rimborso

dell’imposta preventiva, l’AFC emana una decisione provvisionale di riduzione,

mediante la quale riduce in corrispondenza l’ammontare da riversare al Cantone

nei successivi rendiconti. Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in

cui la decisione di rimborso dell’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva è

passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a

un procedimento penale (art. 57 cpv. 4 LIP).

Nei sei mesi successivi

alla notifica della predetta decisione, è facoltà del Cantone, ex art.

58 cpv. 1 LIP, di chiedere, con apposita decisione rivolta a chi ha beneficiato

a torto del rimborso, la restituzione dell’imposta rimborsata.

A sua volta, la decisione

provvisionale di riduzione dell’AFC è l’unico presupposto oggettivo della

procedura di restituzione da parte delle Autorità cantonali (sentenza TF n.2C_699/2009

del 4 maggio 2010 consid. 2.3.).

Contro la decisione del

Cantone in merito all’obbligo di restituire l’imposta è data, ex art. 58

cpv. 2 LIP, possibilità di ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione cantonale

di ricorso, in Ticino la Camera di diritto tributario ex art. 1 cpv. 1

lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale

sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta

supplementare USA del 18 ottobre 1994.

1.4.

Come visto

in narrativa, l’RS 1, nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 26

novembre 2014, ha aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti

un dividendo lordo di fr. 4'200.–, ripreso al 60%, per l’importo di fr.

2'520.–, elargito dalla __________, nel 2013, in relazione alle 45 azioni

ereditate dalla defunta __________, e ha riconosciuto il rimborso di fr. 1'470.–

dell’imposta preventiva (corrispondente al 35% su fr. 4'200.–).

L’AFC, con

scritto del 12 dicembre 2017, ha ritenuto che l’imposta

preventiva era stata rimborsata a torto (considerato come il dividendo

di fr. 4'200.– è stato aggiunto dall’autorità fiscale cantonale nel Modulo 8

della dichiarazione e non è stato dichiarato spontaneamente dai contribuenti) e

che doveva conseguentemente essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3

e 58 cpv.1 LIP.

Il 7 maggio 2018, l’RS 1

ha notificato ai contribuenti la relativa decisione di rettifica

di restituzione dell’imposta preventiva.

Giova al

riguardo rilevare che la decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 26

novembre 2014, è regolarmente passata in giudicato, poiché non è

stata impugnata. La lettera dell’AFC, a valere quale decisione provvisionale di

riduzione dell’imposta preventiva (avendo ritenuto che l’RS 1 abbia

concesso a torto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 1'470.– che doveva dunque

essere stornata), datata 12 dicembre 2017, è stata inviata, per

raccomandata, alla Divisione delle contribuzioni. Ne discende che la predetta

decisione è stata emanata tempestivamente entro il termine di tre anni dalla

fine dell’anno in cui la decisione di rimborso dell’autorità fiscale cantonale è

passata in giudicato – ovverossia

entro il 31 dicembre 2017 – in

applicazione dell’art. 57 cpv. 4 LIP. Inoltre la decisione

di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo concessa

ai contribuenti è stata loro notificata il 7 maggio 2018,

nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall’art. 58 cpv. 1 LIP. L’eccezione di prescrizione sollevata (implicitamente) dagli

insorgenti è dunque priva di fondamento.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo il Tribunale

federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione

sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che

impongono al contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi

imponibili (Pflicht zur Selbstdeklaration; cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.

18.

ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista

applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in:

Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP,

secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz

der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).

Ne consegue che il

contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre

2016.

consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli

elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione

d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza

2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011

n.2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid.

3; cfr. decisione CDT dell’8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90;

decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).

2.2

Il contribuente deve

inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all’imposta

preventiva.

Come già ricordato in

precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio – che le Autorità

fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e

avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone

con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter

presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera

esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente

giusta l’art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14

dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni (LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è

dato di regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti

(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014

del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza TF n.2C_95/2011

dell’11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

2.3

La giurisprudenza del

Tribunale federale richiede una prima dichiarazione spontanea (con la

dichiarazione d’imposta) o tutt’al più una notifica successiva, che deve

tuttavia intervenire in un momento tale da permettere ancora di tener conto,

nella decisione di tassazione, del reddito non dichiarato, che è stato assoggettato

alla ritenuta d’imposta. Ne discende a contrario che il rimborso deve

essere escluso per esempio nel caso di una tassazione d’ufficio (art. 130 cpv.

2.

LIFD e art. 46 cpv. 3 LAID), ma anche se l’autorità competente ha adottato

misure di indagine, per verificare se siano stati conseguiti redditi

assoggettati alla ritenuta dell’imposta preventiva (cfr. la sentenza del TF 2C_85/2015

del 16 settembre 2015). Sia nel caso di una tassazione d’ufficio sia se

l’Ufficio di tassazione ha intrapreso delle verifiche di sua iniziativa, non si

è in presenza di una dichiarazione spontanea. In tutti i casi, il contribuente

non ha adempiuto gli obblighi di collaborazione che gli competono nell’ambito

della procedura di tassazione delle imposte dirette. Non si può pertanto

parlare di una dichiarazione spontanea, che giustifica il rimborso dell’imposta

preventiva secondo l’art. 23 LIP (sentenza del TF 2C_322/2016 del 23 maggio

2016.

consid. 3.2.2).

2.4

In seguito all’evoluzione

della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due

sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),

che avevano negato la conformità di due circolari dell’AFC con l’art. 23 LIP,

l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del

diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo

l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i

contribuenti né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del

testo di legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di

specie, anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro

già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la

circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed

ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.

80.2015

/77).

Al paragrafo 3.1, la

Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23

LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi

colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,

i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima

della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono

essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta

norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei

redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una

sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità

fiscali.

3.

Tornando al caso in

esame, i ricorrenti contestano la decisione del 7 maggio 2018 dell’RS 1 che

nega loro la restituzione dell’imposta preventiva (pari a fr. 1'470.–), prelevata

sul dividendo percepito nel 2013 ereditato dalla defunta __________, in quanto

perenta per mancata dichiarazione spontanea ex art. 23 LIP.

3.1

È pacifico e incontestato

che nel Modulo 8 ("Partecipazioni qualificate nella sostanza privata"),

allegato alla dichiarazione d’imposta 2013 – sottoscritta il 25 agosto 2014 e

pervenuta all’RS 1 il 2 settembre 2014 – i contribuenti non hanno indicato il

reddito lordo di fr. 4'200.–, soggetto a imposta preventiva, quale dividendo versato

nel 2013 dalla __________, di cui RI 2 è presidente con diritto di firma

individuale dalla fine del mese di marzo del 2013 (cfr. estratto del registro

di commercio), in relazione alle 45 azioni ereditate dalla madre di quest’ultimo

(la quale al momento del decesso, avvenuto il 19 gennaio 2013, deteneva 90

azioni della società). Nella rubrica C del Modulo 2 ("Domanda di computo e

riassunto dei beni imponibili"), non è stato dunque coerentemente postulato

un eventuale rimborso dell’imposta preventiva. In tal modo, essi non hanno

rispettato l’obbligo di compilare una dichiarazione esatta e completa

nell’ambito della prima dichiarazione d’imposta, considerato come hanno omesso

di notificare spontaneamente il dividendo di fr. 4'200.– sottoposto all’imposta

preventiva (cfr. consid. 2. della presente decisione; cfr., p. es., anche le

sentenze n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.2. e n.2C_500/2017 del 6

giugno 2017 consid. 3.2., la cosiddetta spontane Erstmeldung).

3.2

3.2.1

Resta pertanto da

stabilire se costituisca una valida dichiarazione e domanda di rimborso

dell’imposta preventiva la dichiarazione d’imposta 2013, datata 24 giugno 2013,

della defunta madre di RI 2, nella quale è stato in particolar modo indicato nel

Modulo 8 ("Partecipazioni qualificate nella sostanza privata"), un

reddito lordo di fr. 8'400.–, derivante dalle 90 azioni della __________, e per

il quale è stato postulato il rimborso dell’imposta preventiva (cfr., al

proposito, Modulo 2 "Domanda di computo e riassunto dei beni imponibili").

Come esposto in narrativa, l’RS 1, nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del

12.

novembre 2013 della defunta __________, non ha (correttamente) tassato il

versamento del suddetto dividendo, poiché è scaduto il 30 giugno 2013 ed è stato

versato dopo il suo decesso. Nelle motivazioni allegate, l’autorità fiscale ha

esplicitamente indicato che il dividendo è "da dichiararsi nelle partite

fiscali degli eredi". Ciononostante gli insorgenti, nella loro dichiarazione

d’imposta 2013, trasmessa all’autorità fiscale dopo l’emanazione della suddetta

decisione, non hanno esposto il suddetto dividendo (percepito in relazione alle

45.

azioni della __________ ricevute in eredità, nella misura della metà, dalla

madre di RI 2). Tant’è che, nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 26

novembre 2014, è stato il tassatore incaricato, sua sponte, ad aggiungere il

dividendo in questione (tassato al 60%) ai redditi dei contribuenti e ad

ammettere il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 1'470.– ivi connesso. Tale

aggiunta è stata dunque operata, in sede di tassazione, non a seguito di

indicazioni dei contribuenti successive all’inoltro della loro

dichiarazione, ma autonomamente dall’RS 1, in quanto era già a conoscenza che

gli eredi della defunta __________ (tra cui RI 2) avrebbero dovuto dichiarare

il dividendo nella loro partita fiscale. In queste circostanze, essendovi stato

un intervento da parte dell’autorità fiscale cantonale, si può certamente

concludere che il dividendo in questione erogato dalla __________ a favore dei

contribuenti non sia stato dichiarato conformemente all’art. 23 LIP, difettando

il requisito della spontaneità.

A tale riguardo, poco

importa che i contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una

sottrazione d’imposta. Benché non si sia fino ad ora espresso in maniera

definitiva sulla questione se la perdita del diritto al rimborso presupponga

una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato che, in caso di

risposta affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe sufficiente (sentenze

n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.3.2. con ulteriori rinvii; n.

2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3;2C_896/2015 del 10 novembre

2016.

consid. 2.1;2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5;2C_172/2015 del

27.

agosto 2015 consid. 4.2;2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 2.1).

3.2.2

La mancata dichiarazione

spontanea del dividendo non può essere sanata attraverso i Moduli 2 e 8

allegati nella (precedente) dichiarazione fiscale della defunta __________ anche

alla luce dell’importanza dei requisiti formali cui la legge subordina il

rimborso dell’imposta preventiva.

Secondo il Tribunale

federale, il principio della buona fede tutela anche le relazioni tra autorità

fiscali e contribuenti; in diritto tributario prevale tuttavia il principio

della legalità, di modo che quello della buona fede ha solo una portata limitata,

soprattutto se si trova in conflitto con quello della legalità (sentenza

2A.62/1995 dell’11 novembre 1996, in RDAT I-1997 n. 36t, consid. 3b/aa e

riferimenti citati). Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha affermato

che la mera volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell’imposta

preventiva disattende doppiamente le esigenze formali previste dalle norme

concernenti l’imposta preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul modulo

ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del

regolamento cantonale) e, dall’altro, non contiene le informazioni necessarie

per il computo dell'importo di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP). Ha

quindi escluso che l’autorità di tassazione avesse disatteso il principio della

buona fede e il divieto del formalismo eccessivo, per il fatto di non aver informato

i contribuenti della necessità di presentare un’istanza completa su un

formulario ufficiale e per non averli resi attenti dell’esistenza e della

durata del termine di perenzione del diritto al rimborso dell’imposta

preventiva (sentenza 2A.62/1995 cit., consid. 3b/bb). Inoltre, come visto al

consid. 2. della presente decisione, il contribuente è in particolar modo tenuto

a dichiarare egli stesso i redditi soggetti all’imposta preventiva, e ciò

indipendentemente dal fatto che l’autorità fiscale avrebbe potuto riconoscere

l’incompletezza della dichiarazione e avrebbe potuto ottenere le necessarie

informazioni tramite richiesta oppure confrontando i documenti fiscali di terze

persone (decisione TF 2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.3). Ne

consegue che, contrariamente a quanto asseriscono gli insorgenti, in casu

non spettava all’RS 1 di "richiedere la correzione dell’Elenco Titoli dei

Signori __________ al momento opportuno".

La decisione impugnata non

presta dunque il fianco a critiche.

4.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la

Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la

trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: