80.2018.92
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, aggiunta del dividendo alla dichiarazione da parte dell’Ufficio di tassazione, azioni ereditate
19 settembre 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2018.92
Lugano
19 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 maggio 2018 contro la decisione del 7 maggio 2018 in materia di rimborso
dell’imposta preventiva.
Fatti
A. Il 19 gennaio 2013 è
deceduta __________, i cui eredi sono i figli RI 2 e __________. L’RS 1, con
decisione del 12 novembre 2013, ha notificato a RI 2 la tassazione IC/IFD 2013
relativa alla defunta madre. L’autorità fiscale, per quanto qui d’interesse,
non aveva in particolare riconosciuto l’importo dichiarato di fr. 5'053.– alla
voce 4.1 "reddito titoli e capitali", con le seguenti motivazioni:
Gli interessi su capitali sono imponibili solo nel momento
in cui sono effettivamente versati; nel caso della distribuzione del dividendo della
__________, lo stesso è stato versato in data 30.06.2013, pertanto non
imponibile nella partita fiscale della contribuente, bensì da dichiararsi nelle
partite fiscali degli eredi.
B. In data 26 novembre
2014, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2013, nella
quale ha in particolare aumentato il reddito da titoli e capitali dichiarato
dai contribuenti da fr. 2'069.– a fr. 4'589.– e il rimborso dell’imposta
preventiva da fr. 1'110.99 a fr. 2'581.–. Nella motivazione allegata ha
spiegato quanto segue:
Il dividendo delle 45 azioni ereditate nel 2013 della __________
di fr. 4'200.- imposti al 60% devono essere tassate al contribuente (distribuzione
dopo decesso della Signora __________); recupero anche dell’imposta preventiva.
C. Con scritto del 12
dicembre 2017, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC)
ha informato la Divisione delle contribuzioni che da una loro verifica era
emerso che il versamento del dividendo di fr. 4'200.– da parte della __________
non era stato dichiarato spontaneamente dai contribuenti ai sensi dell’art. 23
LIP, ma aggiunto dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di
tassazione (cfr. modulo 8). L’AFC ha pertanto ritenuto che l’imposta preventiva
di fr. 1'470.– (35% di fr. 4'200.–) era stata rimborsata a torto e che doveva
conseguentemente essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1
LIP.
D. L’RS 1, con scritto
del 7 maggio 2018, ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 una decisione di
rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo concessa loro,
stabilendo in soli fr. 1'111.– il diritto al rimborso. Nella motivazione
allegata, l’autorità fiscale ha ripreso le argomentazioni apportate dall’AFC,
rilevando in particolare che l’imposta preventiva era stata rimborsata a torto
e doveva essere rettificata in ossequio agli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1 LIP.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, per il
tramite della loro rappresentante, contestano la decisione impugnata. A loro
giudizio, il dividendo percepito sarebbe stato dichiarato correttamente secondo
i dettami di legge (mediante la dichiarazione fiscale presentata il 24 giugno
2013 della defunta __________, nella quale era stato allegato l’apposito
documento per il rimborso dell’imposta preventiva) e di conseguenza l’art. 23
LIP non potrebbe trovare applicazione al caso in esame. Sostengono in
particolare che l’RS 1 avrebbe dovuto "richiedere la correzione
dell’Elenco Titoli dei signori __________ al momento opportuno", invocando
l’art. 196 LT. L’autorità fiscale avrebbe inoltre confermato telefonicamente di
aver commesso un errore nella gestione dell’incarto fiscale e nell’emanazione
della decisione di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva del 7 maggio
2018, postulando parimenti "di voler sentire telefonicamente anche loro
prima di emettere la decisione definitiva". Solleva infine implicitamente l’eccezione
della prescrizione riguardo al diritto di richiedere il rimborso dell’imposta
preventiva, richiamando l’art. 57 cpv. 4 LIP.
F. Con lo scritto del 17
maggio 2018, l’RS 1 rimanda alle motivazioni esposte nella decisione dell’AFC
del 12 dicembre 2017 (allegata alla decisione qui impugnata).
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 23 della
Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21),
chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità
fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza
da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva
dedotta da questo reddito.
Per l’art. 29 cpv. 1 LIP,
il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza
scritta all’autorità competente. L’art. 68 cpv. 1 dell’Ordinanza d’esecuzione
della legge federale sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966 (OIP; RS
642.211), stabilisce che l’istanza di rimborso dev’essere presentata all’autorità
competente su modulo ufficiale.
1.2.
Il diritto al rimborso si
estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno
civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1
LIP). Tale termine non può essere né prorogato né interrotto (ASA 49 p. 136 consid.
2; Beusch, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 5 ad art. 32 LIP, p.
858 s.; Pfund/Zwahlen, Die eidgenössische
Verrechnungssteuer, vol. II, Basilea 1985, n. 2.1 ad art. 31, p. 217 ss.).
Chiunque
chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve infatti indicare
coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di
qualche momento nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare l’istante
è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell’istanza
e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell’autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell’imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP).
Se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto
al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’autorità,
l’istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
1.3.
Ai sensi dell’art. 52 LIP,
l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono
presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a
stabilire esattamente il diritto al rimborso (cpv. 1). Terminata l’indagine,
l’Ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso;
la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione (cpv. 2).
Il rimborso concesso dall’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato
con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte
dell’AFC (cpv. 4), conformemente all’art. 57 LIP.
Secondo l’art. 57 cpv. 3
LIP, se ritiene che l’Autorità cantonale abbia concesso a torto un rimborso
dell’imposta preventiva, l’AFC emana una decisione provvisionale di riduzione,
mediante la quale riduce in corrispondenza l’ammontare da riversare al Cantone
nei successivi rendiconti. Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in
cui la decisione di rimborso dell’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva è
passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a
un procedimento penale (art. 57 cpv. 4 LIP).
Nei sei mesi successivi
alla notifica della predetta decisione, è facoltà del Cantone, ex art.
58 cpv. 1 LIP, di chiedere, con apposita decisione rivolta a chi ha beneficiato
a torto del rimborso, la restituzione dell’imposta rimborsata.
A sua volta, la decisione
provvisionale di riduzione dell’AFC è l’unico presupposto oggettivo della
procedura di restituzione da parte delle Autorità cantonali (sentenza TF n.2C_699/2009
del 4 maggio 2010 consid. 2.3.).
Contro la decisione del
Cantone in merito all’obbligo di restituire l’imposta è data, ex art. 58
cpv. 2 LIP, possibilità di ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione cantonale
di ricorso, in Ticino la Camera di diritto tributario ex art. 1 cpv. 1
lit. c del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale
sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta
supplementare USA del 18 ottobre 1994.
1.4.
Come visto
in narrativa, l’RS 1, nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 26
novembre 2014, ha aggiunto ai redditi dichiarati dai contribuenti
un dividendo lordo di fr. 4'200.–, ripreso al 60%, per l’importo di fr.
2'520.–, elargito dalla __________, nel 2013, in relazione alle 45 azioni
ereditate dalla defunta __________, e ha riconosciuto il rimborso di fr. 1'470.–
dell’imposta preventiva (corrispondente al 35% su fr. 4'200.–).
L’AFC, con
scritto del 12 dicembre 2017, ha ritenuto che l’imposta
preventiva era stata rimborsata a torto (considerato come il dividendo
di fr. 4'200.– è stato aggiunto dall’autorità fiscale cantonale nel Modulo 8
della dichiarazione e non è stato dichiarato spontaneamente dai contribuenti) e
che doveva conseguentemente essere stornata, conformemente agli art. 57 cpv. 3
e 58 cpv.1 LIP.
Il 7 maggio 2018, l’RS 1
ha notificato ai contribuenti la relativa decisione di rettifica
di restituzione dell’imposta preventiva.
Giova al
riguardo rilevare che la decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 26
novembre 2014, è regolarmente passata in giudicato, poiché non è
stata impugnata. La lettera dell’AFC, a valere quale decisione provvisionale di
riduzione dell’imposta preventiva (avendo ritenuto che l’RS 1 abbia
concesso a torto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 1'470.– che doveva dunque
essere stornata), datata 12 dicembre 2017, è stata inviata, per
raccomandata, alla Divisione delle contribuzioni. Ne discende che la predetta
decisione è stata emanata tempestivamente entro il termine di tre anni dalla
fine dell’anno in cui la decisione di rimborso dell’autorità fiscale cantonale è
passata in giudicato – ovverossia
entro il 31 dicembre 2017 – in
applicazione dell’art. 57 cpv. 4 LIP. Inoltre la decisione
di rettifica del rimborso dell’imposta preventiva a suo tempo concessa
ai contribuenti è stata loro notificata il 7 maggio 2018,
nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall’art. 58 cpv. 1 LIP. L’eccezione di prescrizione sollevata (implicitamente) dagli
insorgenti è dunque priva di fondamento.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo il Tribunale
federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione
sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che
impongono al contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi
imponibili (Pflicht zur Selbstdeklaration; cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
18.
ad art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista
applicabile in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP,
secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz
der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il
contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre
2016.
consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli
elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione
d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza
2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011
n.2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72, consid.
3; cfr. decisione CDT dell’8 settembre 2014, consid. 2.2, inc. 80.2014.90;
decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc. 80.2014.76/77).
2.2
Il contribuente deve
inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all’imposta
preventiva.
Come già ricordato in
precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio – che le Autorità
fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e
avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un paragone
con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti poter
presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in maniera
esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente
giusta l’art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14
dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni (LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è
dato di regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti
(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014
del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza TF n.2C_95/2011
dell’11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).
2.3
La giurisprudenza del
Tribunale federale richiede una prima dichiarazione spontanea (con la
dichiarazione d’imposta) o tutt’al più una notifica successiva, che deve
tuttavia intervenire in un momento tale da permettere ancora di tener conto,
nella decisione di tassazione, del reddito non dichiarato, che è stato assoggettato
alla ritenuta d’imposta. Ne discende a contrario che il rimborso deve
essere escluso per esempio nel caso di una tassazione d’ufficio (art. 130 cpv.
2.
LIFD e art. 46 cpv. 3 LAID), ma anche se l’autorità competente ha adottato
misure di indagine, per verificare se siano stati conseguiti redditi
assoggettati alla ritenuta dell’imposta preventiva (cfr. la sentenza del TF 2C_85/2015
del 16 settembre 2015). Sia nel caso di una tassazione d’ufficio sia se
l’Ufficio di tassazione ha intrapreso delle verifiche di sua iniziativa, non si
è in presenza di una dichiarazione spontanea. In tutti i casi, il contribuente
non ha adempiuto gli obblighi di collaborazione che gli competono nell’ambito
della procedura di tassazione delle imposte dirette. Non si può pertanto
parlare di una dichiarazione spontanea, che giustifica il rimborso dell’imposta
preventiva secondo l’art. 23 LIP (sentenza del TF 2C_322/2016 del 23 maggio
2016.
consid. 3.2.2).
2.4
In seguito all’evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due
sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),
che avevano negato la conformità di due circolari dell’AFC con l’art. 23 LIP,
l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del
diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo
l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i
contribuenti né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del
testo di legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di
specie, anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro
già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la
circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed
ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.
80.2015
/77).
Al paragrafo 3.1, la
Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23
LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi
colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,
i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima
della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono
essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta
norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei
redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una
sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità
fiscali.
3.
Tornando al caso in
esame, i ricorrenti contestano la decisione del 7 maggio 2018 dell’RS 1 che
nega loro la restituzione dell’imposta preventiva (pari a fr. 1'470.–), prelevata
sul dividendo percepito nel 2013 ereditato dalla defunta __________, in quanto
perenta per mancata dichiarazione spontanea ex art. 23 LIP.
3.1
È pacifico e incontestato
che nel Modulo 8 ("Partecipazioni qualificate nella sostanza privata"),
allegato alla dichiarazione d’imposta 2013 – sottoscritta il 25 agosto 2014 e
pervenuta all’RS 1 il 2 settembre 2014 – i contribuenti non hanno indicato il
reddito lordo di fr. 4'200.–, soggetto a imposta preventiva, quale dividendo versato
nel 2013 dalla __________, di cui RI 2 è presidente con diritto di firma
individuale dalla fine del mese di marzo del 2013 (cfr. estratto del registro
di commercio), in relazione alle 45 azioni ereditate dalla madre di quest’ultimo
(la quale al momento del decesso, avvenuto il 19 gennaio 2013, deteneva 90
azioni della società). Nella rubrica C del Modulo 2 ("Domanda di computo e
riassunto dei beni imponibili"), non è stato dunque coerentemente postulato
un eventuale rimborso dell’imposta preventiva. In tal modo, essi non hanno
rispettato l’obbligo di compilare una dichiarazione esatta e completa
nell’ambito della prima dichiarazione d’imposta, considerato come hanno omesso
di notificare spontaneamente il dividendo di fr. 4'200.– sottoposto all’imposta
preventiva (cfr. consid. 2. della presente decisione; cfr., p. es., anche le
sentenze n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.2.2. e n.2C_500/2017 del 6
giugno 2017 consid. 3.2., la cosiddetta spontane Erstmeldung).
3.2
3.2.1
Resta pertanto da
stabilire se costituisca una valida dichiarazione e domanda di rimborso
dell’imposta preventiva la dichiarazione d’imposta 2013, datata 24 giugno 2013,
della defunta madre di RI 2, nella quale è stato in particolar modo indicato nel
Modulo 8 ("Partecipazioni qualificate nella sostanza privata"), un
reddito lordo di fr. 8'400.–, derivante dalle 90 azioni della __________, e per
il quale è stato postulato il rimborso dell’imposta preventiva (cfr., al
proposito, Modulo 2 "Domanda di computo e riassunto dei beni imponibili").
Come esposto in narrativa, l’RS 1, nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del
12.
novembre 2013 della defunta __________, non ha (correttamente) tassato il
versamento del suddetto dividendo, poiché è scaduto il 30 giugno 2013 ed è stato
versato dopo il suo decesso. Nelle motivazioni allegate, l’autorità fiscale ha
esplicitamente indicato che il dividendo è "da dichiararsi nelle partite
fiscali degli eredi". Ciononostante gli insorgenti, nella loro dichiarazione
d’imposta 2013, trasmessa all’autorità fiscale dopo l’emanazione della suddetta
decisione, non hanno esposto il suddetto dividendo (percepito in relazione alle
45.
azioni della __________ ricevute in eredità, nella misura della metà, dalla
madre di RI 2). Tant’è che, nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 26
novembre 2014, è stato il tassatore incaricato, sua sponte, ad aggiungere il
dividendo in questione (tassato al 60%) ai redditi dei contribuenti e ad
ammettere il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 1'470.– ivi connesso. Tale
aggiunta è stata dunque operata, in sede di tassazione, non a seguito di
indicazioni dei contribuenti successive all’inoltro della loro
dichiarazione, ma autonomamente dall’RS 1, in quanto era già a conoscenza che
gli eredi della defunta __________ (tra cui RI 2) avrebbero dovuto dichiarare
il dividendo nella loro partita fiscale. In queste circostanze, essendovi stato
un intervento da parte dell’autorità fiscale cantonale, si può certamente
concludere che il dividendo in questione erogato dalla __________ a favore dei
contribuenti non sia stato dichiarato conformemente all’art. 23 LIP, difettando
il requisito della spontaneità.
A tale riguardo, poco
importa che i contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una
sottrazione d’imposta. Benché non si sia fino ad ora espresso in maniera
definitiva sulla questione se la perdita del diritto al rimborso presupponga
una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato che, in caso di
risposta affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe sufficiente (sentenze
n.2C_612/2017 del 7 maggio 2018 consid. 2.3.2. con ulteriori rinvii; n.
2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3;2C_896/2015 del 10 novembre
2016.
consid. 2.1;2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.5;2C_172/2015 del
27.
agosto 2015 consid. 4.2;2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 2.1).
3.2.2
La mancata dichiarazione
spontanea del dividendo non può essere sanata attraverso i Moduli 2 e 8
allegati nella (precedente) dichiarazione fiscale della defunta __________ anche
alla luce dell’importanza dei requisiti formali cui la legge subordina il
rimborso dell’imposta preventiva.
Secondo il Tribunale
federale, il principio della buona fede tutela anche le relazioni tra autorità
fiscali e contribuenti; in diritto tributario prevale tuttavia il principio
della legalità, di modo che quello della buona fede ha solo una portata limitata,
soprattutto se si trova in conflitto con quello della legalità (sentenza
2A.62/1995 dell’11 novembre 1996, in RDAT I-1997 n. 36t, consid. 3b/aa e
riferimenti citati). Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha affermato
che la mera volontà, manifestata per iscritto, di domandare il rimborso dell’imposta
preventiva disattende doppiamente le esigenze formali previste dalle norme
concernenti l’imposta preventiva, poiché, da un lato, non è redatta sul modulo
ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP e art. 7 cpv. 1 nonché art. 8 cpv. 2 del
regolamento cantonale) e, dall’altro, non contiene le informazioni necessarie
per il computo dell'importo di cui è chiesto il rimborso (art. 48 LIP). Ha
quindi escluso che l’autorità di tassazione avesse disatteso il principio della
buona fede e il divieto del formalismo eccessivo, per il fatto di non aver informato
i contribuenti della necessità di presentare un’istanza completa su un
formulario ufficiale e per non averli resi attenti dell’esistenza e della
durata del termine di perenzione del diritto al rimborso dell’imposta
preventiva (sentenza 2A.62/1995 cit., consid. 3b/bb). Inoltre, come visto al
consid. 2. della presente decisione, il contribuente è in particolar modo tenuto
a dichiarare egli stesso i redditi soggetti all’imposta preventiva, e ciò
indipendentemente dal fatto che l’autorità fiscale avrebbe potuto riconoscere
l’incompletezza della dichiarazione e avrebbe potuto ottenere le necessarie
informazioni tramite richiesta oppure confrontando i documenti fiscali di terze
persone (decisione TF 2C_85/2015 del 16 settembre 2015 consid. 2.3). Ne
consegue che, contrariamente a quanto asseriscono gli insorgenti, in casu
non spettava all’RS 1 di "richiedere la correzione dell’Elenco Titoli dei
Signori __________ al momento opportuno".
La decisione impugnata non
presta dunque il fianco a critiche.
4.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la
Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la
trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: