Lexipedia

Decisione

80.2018.96

Condono: presupposti, stato di bisogno, disponibilità mensile di oltre mille franchi, situazione debitoria molto compromessa

13 agosto 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1941, è

pensionato e coniugato. Con domanda 28.11.2017/17.1.2018 all’Ufficio esazione e

condoni (di seguito UEC) chiedeva il condono delle imposte federali (per un

totale di fr. 136.-) e cantonali (per complessivi fr. 828.55) per il periodo

2015 – 2016. Postulava altresì il condono delle imposte comunali ammontanti a

fr. 444.95 unicamente per il 2015.

A sostegno della propria

richiesta egli faceva valere di essere già oggetto di un pignoramento di fr. 319.-

trattenuti dalla pensione, a seguito di precedenti procedure esecutive, avviate

anche per pregressi debiti con l’erario. Dovendo far fronte anche al pagamento

delle imposte per i periodi fiscali citati, RI 1 lamentava un ulteriore

peggioramento della propria situazione finanziaria. Da ciò la presentazione

della domanda di condono.

B. L’UEC con decisione

27.2.2018 respingeva la domanda di condono.

A motivazione della

stessa, l’autorità indicava che le entrate dell’istante erano di fr. 4'136.-,

mentre che le spese ricorrenti mensili, determinate secondo il criterio delle

quote pignorabili erano di fr. 3'025.-, sicché risultava una disponibilità mensile

di fr. 1'111.-. Dalla verifica poi della situazione economica di RI 1 emergevano

attestati di carenza beni per fr. 139'100.15. L’esistenza degli stessi pregiudicava

lo scopo del condono: ossia il risanamento stabile e duraturo della situazione

economica del contribuente, così come esatto dall’art. 167 cpv. 2 LIFD. Secondo

l’UEC la condizione del contribuente era già a tal punto compromessa da non

poter trovare accoglimento la domanda di condono.

C. Con reclamo 26.3.2018

il contribuente impugnava la decisione dell’UEC, sostenendo come la stessa

fosse iniqua vista la mancata considerazione di fatti essenziali. In particolar

modo RI 1 indicava di essere già oggetto di una procedura di pignoramento della

sua pensione e censurava il fatto di essere stigmatizzato quale debitore

seriale. Il rifiuto della domanda di condono complicava ancor più la sua

situazione economica. Precisava inoltre di aver inoltrato, nel mese di febbraio

2018 una domanda di riscatto degli attestati di carenza beni.

D. Con decisione 16.4.2018

l’UEC respingeva il reclamo presentato dal contribuente. Dopo aver ricapitolato

la situazione economica dell’istante e rammentato il pignoramento di fr. 319.-

mensili, l’autorità indicava come non era stato possibile concretizzare il

riscatto degli attestati di carenza beni, siccome RI 1 non aveva presentato

offerte in tal senso. Inoltre, l’eventuale ritiro delle esecuzioni da parte

degli enti pubblici non avrebbe ostacolato il proseguimento del medesimo da parte

dei creditori privati.

La concessione del condono

per le sole imposte sarebbe stata, secondo l’autorità, antitetica allo scopo

stesso di tale procedura, non comportando un risanamento stabile e duraturo

della condizione debitoria di RI 1. Nella decisione veniva da ultimo indicato

come l’ente pubblico potrebbe prendere in considerazione una proposta di

liquidazione per compromesso del debito fiscale, alla condizione del rispetto

del principio di parità di trattamento tra creditori di diritto privato e

pubblico.

E. Con tempestivo

ricorso 15.5.2018 RI 1 contesta la decisione su reclamo. Lamenta l’operato

dell’autorità, ritenendolo parziale e formalmente scorretto. Il fatto che l’UEC

decida sia sulla domanda di condono che sul reclamo è contrario al principio

dell’indipendenza. Chiede pertanto che la sua situazione venga giudicata dal

Tribunale in maniera oggettiva e non prevenuta. Il ricorrente è dell’opinione

che le decisioni dell’UEC gli impediscono di stabilizzare la sua situazione

finanziaria.

Chiede inoltre

l’esonero dal pagamento delle spese e della tassa di giustizia per la procedura

dinanzi alla Camera di diritto tributario.

F. Con osservazioni

18/22.5.2018 l’UEC chiede che il ricorso venga respinto, riconfermandosi nelle

decisioni pronunciate. L’autorità fa presente che l’istante risulta in mora con

il pagamento delle imposte, e che, per i pubblici tributi relativi al periodo

2010 – 2014 sono stati rilasciati degli attestati carenza beni ed il debito residuo

è di fr. 5'412.90. Per le imposte 2015 e 2016 – oggetto della domanda di condono

– l’importo scoperto ammonta a fr. 964.55.

G. Il 28/29.5.2018 RI 1

allega alle proprie osservazioni due precetti esecutivi a lui intimati da parte

dell’UEC relativi all’imposta cantonale e federale diretta per il 2015. Egli

ritiene il comportamento dell’autorità, che ha proseguito nella procedura di

esecuzione nonostante sia pendente il ricorso, come “arrogante”.

Diritto

1. 1.1.

A far tempo dal 1.1.2016 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).

Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della

competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.

Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano

gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti

l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune

disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state

inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle

disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene

ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art.

167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come

i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del

diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

La domanda tesa al condono

del debito d’imposta per i periodi fiscali 2015–2016 è stata presentata

all’autorità preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi

applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per

analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL

10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016).

1.3.

L’autorità competente a decidere

sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e

di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza

federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale

diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e

condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue

decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,

nonché art. 167g LIFD).

1.4.

Contrariamente alla tesi

del ricorrente all’autorità non può essere mosso alcun rimprovero per aver

giudicato sia l’istanza, sia il reclamo contro la prima decisione emessa. È

infatti la legge che incarica l’UEC di decidere parimenti sul reclamo,

analogamente a quanto succede anche per la procedura ordinaria di tassazione.

L’art. 246 cpv. 3 LT

prevede infatti che contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo

all’autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

1.5.

Gli importi, non ancora

corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni

di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di

condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della

notificazione del precetto esecutivo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,

Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca

l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno

essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue

difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente

tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono

l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo

testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la

nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal

1.1

, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della

Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato, per l’art.

167.

cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento

dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un

grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in

parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono

dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione

economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai

suoi creditori.

3.1.2

L’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che

una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a); o

· quando l’intero importo dovuto è sproporzionato

rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è

data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando

il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese

finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente

estinto entro un termine prevedibile.

3.2

L’art. 3 dell’Ordinanza

concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta

stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non

esaustiva).

In particolare vengono

considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una

persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento

(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio

o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo

di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile

(art. 3 cpv. 1 lit. b).

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad

altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese

della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento

duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono

considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni

immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;

d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza

economica della persona e i posti di lavoro.

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese

in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono

riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni

usuali del reddito del contribuente.

3.3

3.3.1

L’art. 167a LIFD

stabilisce i motivi di diniego.

Il condono dell’imposta

può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria

nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il

periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.3.2

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non esaustiva

di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione

economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti

contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi

creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087

del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.4

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è

soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167

LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente

l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della

situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma

tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono

ad una situazione di bisogno: un lungo

periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia

oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23

aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.5

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente; nonché

delle

misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

Dall’esame della

situazione finanziaria del contribuente effettuata da parte dell’UEC sulla base

dei dati da quest’ultimo forniti, emerge una disponibilità mensile – peraltro

non contestata – di fr. 1'111.-. Come indicato in precedenza il condono delle imposte

può essere concesso nel caso in cui vi sia concretamente una situazione di

“bisogno” del richiedente. Ora tenuto conto di come egli disponga di entrate

superiori a quanto necessario per garantire il minimo vitale, per l’appunto

l’eccedenza di fr. 1'111.-, e tenuto pure conto del fatto che il debito fiscale

per il periodo 2015-2016 ammonti a fr. 964.55 non si può ravvisare una situazione

di “bisogno”. Il debito fiscale, non esoso, può sicuramente essere estinto

entro un lasso di tempo ragionevole richiedendo tutt’al più un pagamento dilazionato.

5.

5.1.

Il condono non avrebbe

potuto essere concesso anche per un altro motivo, intrinseco proprio allo scopo

di questo istituto giuridico.

5.2

5.2.1

Dall’estratto del registro

delle esecuzioni emerge una situazione debitoria molto compromessa (stato

estratto al 18.05.2018), con 65 attestati di carenza beni rilasciati negli

ultimi 20 anni per un totale di fr. 140'966.15.

5.2.2

Secondo l’art. 167 cpv. 2

LIFD (applicabile anche al condono dell’imposta cantonale per rinvio dell’art.

22.

RLT), il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento

duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al

contribuente stesso e non ai suoi creditori.

5.3

Ora, come giustamente

rilevato dall’UEC il condono dell’imposta richiesto non contribuirebbe in alcun

caso a risanare in maniera duratura la situazione economica del contribuente,

tenuto conto degli importanti debiti pregressi accumulati, di oltre fr. 140’000.-.

6.

6.1.

Conformemente all’art. 29

cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità

della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed ha

inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia

necessaria per tutelare i suoi diritti. Questa norma mira a garantire anche a

persone indigenti l’accesso ai tribunali e una difesa adeguata dei loro diritti

di parte. Il fatto che la parte abbia tralasciato di esporre e documentare la

sua situazione finanziaria non permette all’autorità adita di semplicemente

ignorare la sua richiesta. Nella sentenza DTF 120 Ia 179 consid. 3a pag. 181,

il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che l’autorità statuente deve

attirare l’attenzione d’istanti maldestri sulle indicazioni che devono essere

fornite per statuire su una domanda di assistenza giudiziaria.

6.2

Ora, nel caso che qui ci

occupa, l’istanza di assistenza giudiziaria formulata da parte di RI 1 non può essere

accolta: già d’acchito l’esistenza di 65 attestati di carenza beni per un totale

di oltre fr. 140'000.- rendeva la causa priva di probabilità di successo, posto

come, proprio lo scopo intrinseco del condono è quello di migliorare in maniera

duratura la situazione economica del contribuente. In altri termini, concedere

il condono in una simile situazione debitoria, non avrebbe sortito alcun

effetto sulla posizione finanziaria del ricorrente.

Ciò posto e per permettere

a RI 1 di far fronte al pagamento del debito verso l’erario, le spese e la

tassa di giustizia verranno contenute al minimo.

7.

7.1.

Il ricorso è respinto. La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

7.2

Con la Legge federale

concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata

parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale

(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m della Legge

del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in

materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni

concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o

comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente

importante (in merito si veda anche Vorpe,

op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p.

521.

ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).

L’art. 132a LTF, in vigore

dal 1.1.2016, prevede che la procedura di ricorso contro le decisioni

pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sia

retta dal diritto anteriore.

Ora, ritenuto come la

decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da questa Camera dopo il

1.1

, alla procedura di ricorso al Tribunale federale si applica il nuovo

art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio concernente la Legge sul

condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p. 7249).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 50.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è

ammissibile, e Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: