80.2018.96
Condono: presupposti, stato di bisogno, disponibilità mensile di oltre mille franchi, situazione debitoria molto compromessa
13 agosto 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2018.96
80.2018.97
Lugano
13 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 maggio 2018 contro la decisione del 16 aprile 2018 in materia di condono
ICantonale-Icomunale-IFD 2015-2016.
Fatti
A. RI 1, classe 1941, è
pensionato e coniugato. Con domanda 28.11.2017/17.1.2018 all’Ufficio esazione e
condoni (di seguito UEC) chiedeva il condono delle imposte federali (per un
totale di fr. 136.-) e cantonali (per complessivi fr. 828.55) per il periodo
2015 – 2016. Postulava altresì il condono delle imposte comunali ammontanti a
fr. 444.95 unicamente per il 2015.
A sostegno della propria
richiesta egli faceva valere di essere già oggetto di un pignoramento di fr. 319.-
trattenuti dalla pensione, a seguito di precedenti procedure esecutive, avviate
anche per pregressi debiti con l’erario. Dovendo far fronte anche al pagamento
delle imposte per i periodi fiscali citati, RI 1 lamentava un ulteriore
peggioramento della propria situazione finanziaria. Da ciò la presentazione
della domanda di condono.
B. L’UEC con decisione
27.2.2018 respingeva la domanda di condono.
A motivazione della
stessa, l’autorità indicava che le entrate dell’istante erano di fr. 4'136.-,
mentre che le spese ricorrenti mensili, determinate secondo il criterio delle
quote pignorabili erano di fr. 3'025.-, sicché risultava una disponibilità mensile
di fr. 1'111.-. Dalla verifica poi della situazione economica di RI 1 emergevano
attestati di carenza beni per fr. 139'100.15. L’esistenza degli stessi pregiudicava
lo scopo del condono: ossia il risanamento stabile e duraturo della situazione
economica del contribuente, così come esatto dall’art. 167 cpv. 2 LIFD. Secondo
l’UEC la condizione del contribuente era già a tal punto compromessa da non
poter trovare accoglimento la domanda di condono.
C. Con reclamo 26.3.2018
il contribuente impugnava la decisione dell’UEC, sostenendo come la stessa
fosse iniqua vista la mancata considerazione di fatti essenziali. In particolar
modo RI 1 indicava di essere già oggetto di una procedura di pignoramento della
sua pensione e censurava il fatto di essere stigmatizzato quale debitore
seriale. Il rifiuto della domanda di condono complicava ancor più la sua
situazione economica. Precisava inoltre di aver inoltrato, nel mese di febbraio
2018 una domanda di riscatto degli attestati di carenza beni.
D. Con decisione 16.4.2018
l’UEC respingeva il reclamo presentato dal contribuente. Dopo aver ricapitolato
la situazione economica dell’istante e rammentato il pignoramento di fr. 319.-
mensili, l’autorità indicava come non era stato possibile concretizzare il
riscatto degli attestati di carenza beni, siccome RI 1 non aveva presentato
offerte in tal senso. Inoltre, l’eventuale ritiro delle esecuzioni da parte
degli enti pubblici non avrebbe ostacolato il proseguimento del medesimo da parte
dei creditori privati.
La concessione del condono
per le sole imposte sarebbe stata, secondo l’autorità, antitetica allo scopo
stesso di tale procedura, non comportando un risanamento stabile e duraturo
della condizione debitoria di RI 1. Nella decisione veniva da ultimo indicato
come l’ente pubblico potrebbe prendere in considerazione una proposta di
liquidazione per compromesso del debito fiscale, alla condizione del rispetto
del principio di parità di trattamento tra creditori di diritto privato e
pubblico.
E. Con tempestivo
ricorso 15.5.2018 RI 1 contesta la decisione su reclamo. Lamenta l’operato
dell’autorità, ritenendolo parziale e formalmente scorretto. Il fatto che l’UEC
decida sia sulla domanda di condono che sul reclamo è contrario al principio
dell’indipendenza. Chiede pertanto che la sua situazione venga giudicata dal
Tribunale in maniera oggettiva e non prevenuta. Il ricorrente è dell’opinione
che le decisioni dell’UEC gli impediscono di stabilizzare la sua situazione
finanziaria.
Chiede inoltre
l’esonero dal pagamento delle spese e della tassa di giustizia per la procedura
dinanzi alla Camera di diritto tributario.
F. Con osservazioni
18/22.5.2018 l’UEC chiede che il ricorso venga respinto, riconfermandosi nelle
decisioni pronunciate. L’autorità fa presente che l’istante risulta in mora con
il pagamento delle imposte, e che, per i pubblici tributi relativi al periodo
2010 – 2014 sono stati rilasciati degli attestati carenza beni ed il debito residuo
è di fr. 5'412.90. Per le imposte 2015 e 2016 – oggetto della domanda di condono
– l’importo scoperto ammonta a fr. 964.55.
G. Il 28/29.5.2018 RI 1
allega alle proprie osservazioni due precetti esecutivi a lui intimati da parte
dell’UEC relativi all’imposta cantonale e federale diretta per il 2015. Egli
ritiene il comportamento dell’autorità, che ha proseguito nella procedura di
esecuzione nonostante sia pendente il ricorso, come “arrogante”.
Diritto
1. 1.1.
A far tempo dal 1.1.2016 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).
Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della
competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.
Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano
gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti
l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune
disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state
inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle
disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene
ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art.
167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così come
i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
La domanda tesa al condono
del debito d’imposta per i periodi fiscali 2015–2016 è stata presentata
all’autorità preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi
applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per
analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL
10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016).
1.3.
L’autorità competente a decidere
sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e
di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue
decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,
nonché art. 167g LIFD).
1.4.
Contrariamente alla tesi
del ricorrente all’autorità non può essere mosso alcun rimprovero per aver
giudicato sia l’istanza, sia il reclamo contro la prima decisione emessa. È
infatti la legge che incarica l’UEC di decidere parimenti sul reclamo,
analogamente a quanto succede anche per la procedura ordinaria di tassazione.
L’art. 246 cpv. 3 LT
prevede infatti che contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo
all’autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
1.5.
Gli importi, non ancora
corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni
di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di
condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della
notificazione del precetto esecutivo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,
Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca
l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno
essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue
difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente
tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono
l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale.
Tali
concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo
testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la
nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal
1.1
, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della
Legge tributaria ticinese (RLT).
3.
3.1.
3.1.1
Come già ricordato, per l’art.
167.
cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un
grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in
parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono
dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione
economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai
suoi creditori.
3.1.2
L’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che
una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lit. a); o
· quando l’intero importo dovuto è sproporzionato
rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è
data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando
il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese
finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente
estinto entro un termine prevedibile.
3.2
L’art. 3 dell’Ordinanza
concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta
stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non
esaustiva).
In particolare vengono
considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una
persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento
(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio
o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo
di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile
(art. 3 cpv. 1 lit. b).
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad
altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese
della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento
duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono
considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni
immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;
d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti
un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza
economica della persona e i posti di lavoro.
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese
in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono
riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni
usuali del reddito del contribuente.
3.3
3.3.1
L’art. 167a LIFD
stabilisce i motivi di diniego.
Il condono dell’imposta
può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:
a. ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria
nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal
periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito
riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza
del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la
propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi
importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo
un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il
periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.3.2
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non esaustiva
di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono
dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione
economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti
contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi
creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087
del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.4
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è
soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167
LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente
l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della
situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma
tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono
ad una situazione di bisogno: un lungo
periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia
oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23
aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.5
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda
di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione
delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente; nonché
delle
misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità
economica.
4.
Dall’esame della
situazione finanziaria del contribuente effettuata da parte dell’UEC sulla base
dei dati da quest’ultimo forniti, emerge una disponibilità mensile – peraltro
non contestata – di fr. 1'111.-. Come indicato in precedenza il condono delle imposte
può essere concesso nel caso in cui vi sia concretamente una situazione di
“bisogno” del richiedente. Ora tenuto conto di come egli disponga di entrate
superiori a quanto necessario per garantire il minimo vitale, per l’appunto
l’eccedenza di fr. 1'111.-, e tenuto pure conto del fatto che il debito fiscale
per il periodo 2015-2016 ammonti a fr. 964.55 non si può ravvisare una situazione
di “bisogno”. Il debito fiscale, non esoso, può sicuramente essere estinto
entro un lasso di tempo ragionevole richiedendo tutt’al più un pagamento dilazionato.
5.
5.1.
Il condono non avrebbe
potuto essere concesso anche per un altro motivo, intrinseco proprio allo scopo
di questo istituto giuridico.
5.2
5.2.1
Dall’estratto del registro
delle esecuzioni emerge una situazione debitoria molto compromessa (stato
estratto al 18.05.2018), con 65 attestati di carenza beni rilasciati negli
ultimi 20 anni per un totale di fr. 140'966.15.
5.2.2
Secondo l’art. 167 cpv. 2
LIFD (applicabile anche al condono dell’imposta cantonale per rinvio dell’art.
22.
RLT), il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento
duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al
contribuente stesso e non ai suoi creditori.
5.3
Ora, come giustamente
rilevato dall’UEC il condono dell’imposta richiesto non contribuirebbe in alcun
caso a risanare in maniera duratura la situazione economica del contribuente,
tenuto conto degli importanti debiti pregressi accumulati, di oltre fr. 140’000.-.
6.
6.1.
Conformemente all’art. 29
cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità
della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed ha
inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti. Questa norma mira a garantire anche a
persone indigenti l’accesso ai tribunali e una difesa adeguata dei loro diritti
di parte. Il fatto che la parte abbia tralasciato di esporre e documentare la
sua situazione finanziaria non permette all’autorità adita di semplicemente
ignorare la sua richiesta. Nella sentenza DTF 120 Ia 179 consid. 3a pag. 181,
il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che l’autorità statuente deve
attirare l’attenzione d’istanti maldestri sulle indicazioni che devono essere
fornite per statuire su una domanda di assistenza giudiziaria.
6.2
Ora, nel caso che qui ci
occupa, l’istanza di assistenza giudiziaria formulata da parte di RI 1 non può essere
accolta: già d’acchito l’esistenza di 65 attestati di carenza beni per un totale
di oltre fr. 140'000.- rendeva la causa priva di probabilità di successo, posto
come, proprio lo scopo intrinseco del condono è quello di migliorare in maniera
duratura la situazione economica del contribuente. In altri termini, concedere
il condono in una simile situazione debitoria, non avrebbe sortito alcun
effetto sulla posizione finanziaria del ricorrente.
Ciò posto e per permettere
a RI 1 di far fronte al pagamento del debito verso l’erario, le spese e la
tassa di giustizia verranno contenute al minimo.
7.
7.1.
Il ricorso è respinto. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
7.2
Con la Legge federale
concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata
parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m della Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni
concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o
comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente
importante (in merito si veda anche Vorpe,
op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p.
521.
ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).
L’art. 132a LTF, in vigore
dal 1.1.2016, prevede che la procedura di ricorso contro le decisioni
pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sia
retta dal diritto anteriore.
Ora, ritenuto come la
decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da questa Camera dopo il
1.1
, alla procedura di ricorso al Tribunale federale si applica il nuovo
art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio concernente la Legge sul
condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p. 7249).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 50.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è
ammissibile, e Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: