80.2019.104
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, dubbi circa l’arbitrarietà della valutazione del reddito immobiliare, rinvio degli atti
27 aprile 2020Italiano13 min
A. RI 1, attualmente
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.104
80.2019.105
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 marzo 2019 contro la decisione dell’11 febbraio 2019 in materia di IC
e IFD 2013, 2014 e 2015.
Fatti
Fatti
A. RI 1, attualmente
domiciliato a __________ (__________), è assoggettato alle imposte nel Canton
Ticino per appartenenza economica, quale proprietario di sostanza immobiliare a
__________.
Non avendo presentato le
dichiarazioni d’imposta per i periodi 2013, 2014 e 2015, nonostante i richiami
prima (15.05.2014, 16.11.2015, 14.10.2016) e le diffide poi (16.06.2014,
15.12.2015, 15.11.2016), con decisioni del 16 luglio 2014, del 19 gennaio 2016
e del 16 dicembre 2016, l’RS 1 (in seguito: UT) gli infliggeva una multa
disciplinare di fr. 300.- (per il 2013), di fr. 400.- (per il 2014) e di fr.
500.- (per il 2015) e gli attribuiva un termine di venti giorni per adempiere
ai suoi obblighi, avvertendolo che in caso contrario, decorso infruttuoso il
termine, avrebbe proceduto a una tassazione d’ufficio, secondo gli art. 204 LT
e 130 LIFD.
B. A
causa della mancata collaborazione da parte del contribuente, in data 7 gennaio
2019, l’UT gli notificava le decisioni di tassazione separate IC/IFD 2013 e
IC/IFD 2014 e IC 2015, allestite d’ufficio. Il reddito e la sostanza imponibili
e determinanti per l’aliquota erano così determinati:
2013
2014
2015
Reddito imponibile
9’000
9’600
9’600
Reddito determinante per l’aliquota
59’000
59’600
59’600
Sostanza imponibile
22’000
22’000
22’000
Sostanza determinante per l’aliquota
1'022’000
1'022’000
1'022’000
L’autorità
fiscale indicava che le tassazioni d’ufficio potevano essere impugnate solo con
il motivo che esse erano manifestamente inesatte e precisava che il reclamo
doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova, cioè avrebbe dovuto
essere allegata la dichiarazione d’imposta completa con i relativi documenti
per i periodi fiscali controversi. Il contribuente veniva reso attento che un
eventuale reclamo con modalità e contenuti non conformi sarebbe stato
dichiarato irricevibile, con la conseguenza che le tassazioni d’ufficio
sarebbero diventate definitive.
C. Il 24 gennaio 2019 RI
1 ha interposto reclamo contro le suddette decisioni di tassazione allestite
d’ufficio, limitandosi a contestare la commisurazione del valore locativo in
fr. 12'000.-, da ridurre a suo avviso a fr. 0.-, trattandosi di uno studio di
soli 18 m2. Al reclamo non era allegata né una dichiarazione
d’imposta né ulteriore documentazione.
Con separate
decisioni dell’11 febbraio 2019, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo interposto dal contribuente, argomentando che il
contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione d’imposta con i relativi
allegati per i periodi fiscali 2013, 2014 e 2015 e che la manifesta inesattezza
della tassazione operata d’ufficio non era stata né motivata né comprovata.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 si aggrava avverso le decisioni
di tassazione su reclamo dell’11 febbraio 2019, contestando il valore locativo
dell’immobile sito a __________, argomentando che “è impossibile a affittare un
immobile di 18 m2 per fr. 1’000 netto per mese”. Ritiene che la
decisione dell’autorità fiscale abbia “carattere penale” e sottolinea di avere
già pagato le multe per violazione degli obblighi procedurali.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente dichiara di
impugnare delle decisioni che concernono l’imposta cantonale e l’imposta
federale per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Le decisioni contestate
concernono tuttavia solo l’imposta cantonale.
Ne consegue che, nella
misura in cui si riferisce all’imposta federale diretta, il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in
materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a
pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile
in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è
ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini
di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale
decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre,
in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.2
Nel
caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo,
difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a
verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità
del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio e non
procederà ad alcun esame del merito.
3.
3.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la
correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010,
consid. 2.1.).
3.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª
ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130
LIFD).
3.3
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.4
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata
in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo
in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso,
la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione
ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli
obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei
fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito
della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente.
D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi
a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio
2011.
n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
4.
4.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio per i periodi
fiscali 2013, 2014 e 2015, poiché non ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta
per gli anni controversi, nonostante i numerosi richiami, le molteplici
diffide, e le conseguenti multe disciplinari.
Con il suo reclamo, il
contribuente ha contestato, invero in maniera del tutto generica, la tassazione
d’ufficio operata dall’UT per il 2013, 2014 e 2015, contestando la
commisurazione del valore locativo dell’immobile sito a __________ per fr.
12'000.-, in quanto trattasi di studio di soli 18 m2. Non ha né
presentato una dichiarazione d’imposta né prodotto documentazione in merito
alla sostanza immobiliare di cui è proprietario nel Canton Ticino.
4.2
Come già ricordato, una
tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta
inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve
essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire
all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai
mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p.
es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza
citata).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione
d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo
se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata
superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del
29.4.2009
consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
Nel caso in discussione, il
contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto alcuna dichiarazione
d’imposta né documentazione in merito alla proprietà immobiliare di __________.
Pertanto, l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione
d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una
tassazione ordinaria.
4.3
La decisione impugnata,
con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, si rivela
pertanto legittima.
5.
5.1.
Stabilito che l’Ufficio di
tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione
ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del
contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia
palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.4). L’insorgente sostiene
infatti che la tassazione d’ufficio contestata avrebbe carattere penale,
essendo evidente che sia impossibile cedere in locazione per 1'000 franchi al
mese un immobile di 18 m2 di superficie, il cui valore di stima
ufficiale ammonta a fr. 22'480.–.
5.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n.
2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op.
cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38).
Una
tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione
su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o
strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla
effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente
motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza 2C_679/2016
dell’11.7.2017 consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
5.3
Nel caso in esame, il
ricorrente è assoggettato all’imposta cantonale per appartenenza economica
quale proprietario di sostanza immobiliare. Ne consegue che il solo elemento
imponibile è rappresentato dall’immobile di cui è proprietario nel Canton
Ticino. Egli è comunque tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta
completa, che include cioè tutta la sostanza e tutti i redditi ovunque
imponibili, poiché tali elementi vengono considerati nella determinazione
dell’aliquota applicabile.
Ciò non toglie che l’unico
elemento imponibile nel Canton Ticino sia un immobile, cioè un bene la cui
esistenza e il cui valore sono accertabili dall’autorità di tassazione
indipendentemente dalla collaborazione del contribuente. Va ricordato, a questo
proposito, che, anche quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento della
tassazione e, come nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in
considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui dispone (sentenza 2C_679/2016
dell’11.7.2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata).
Nel caso di un immobile, l’Ufficio
di tassazione conosce d’ufficio il valore di stima ufficiale e dispone di
elementi (la stima stessa e gli atti del registro fondiario), che gli
permettono di stimare anche il reddito dell’immobile.
5.4
Ora, l’Ufficio di
tassazione ha commisurato il valore di stima ufficiale della proprietà
immobiliare del ricorrente in fr. 22'480.– e il reddito lordo in fr. 12'000.–.
Dagli atti, trasmessi
dall’Ufficio di tassazione alla Camera di diritto tributario, non emerge alcuna
indicazione in merito all’immobile appartenente al contribuente: non se ne
conoscono il numero di registro né l’ubicazione né la superficie né la stima
ufficiale. Non è pertanto possibile verificare se la stima del reddito,
intrapresa dall’Ufficio di tassazione, sia giustificata dalle circostanze o se
non sia arbitraria.
Vi è tuttavia un elemento,
segnalato dallo stesso insorgente, che giustifica qualche dubbio in merito
all’attendibilità della valutazione del reddito immobiliare. Il valore di
stima, impiegato dall’autorità di tassazione per calcolare l’imposta sulla
sostanza, ammonta infatti solo a fr. 22'480.–. Si tratta palesemente di un
valore irrisorio, difficilmente compatibile con una casa d’abitazione o anche
solo con un appartamento in proprietà per piani, tenendo conto del Comune in
cui l’immobile sorge.
Come anticipato, questa
Corte non dispone tuttavia di alcuna indicazione, che le consenta di verificare
l’attendibilità della stima del valore litigioso, in mancanza di ogni
documento.
5.5
In queste circostanze, si
giustificano l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti
all’autorità di tassazione, perché adotti nuove decisioni, che tengano conto
degli elementi disponibili.
6.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile
1.2. Nella
misura in cui il ricorso concerne l’imposta cantonale, le decisioni su reclamo
dell’11 febbraio 2019 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché adotti una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: