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Decisione

80.2019.104

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, dubbi circa l’arbitrarietà della valutazione del reddito immobiliare, rinvio degli atti

27 aprile 2020Italiano13 min

A. RI 1, attualmente

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.104

80.2019.105

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 marzo 2019 contro la decisione dell’11 febbraio 2019 in materia di IC

e IFD 2013, 2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1, attualmente

domiciliato a __________ (__________), è assoggettato alle imposte nel Canton

Ticino per appartenenza economica, quale proprietario di sostanza immobiliare a

__________.

Non avendo presentato le

dichiarazioni d’imposta per i periodi 2013, 2014 e 2015, nonostante i richiami

prima (15.05.2014, 16.11.2015, 14.10.2016) e le diffide poi (16.06.2014,

15.12.2015, 15.11.2016), con decisioni del 16 luglio 2014, del 19 gennaio 2016

e del 16 dicembre 2016, l’RS 1 (in seguito: UT) gli infliggeva una multa

disciplinare di fr. 300.- (per il 2013), di fr. 400.- (per il 2014) e di fr.

500.- (per il 2015) e gli attribuiva un termine di venti giorni per adempiere

ai suoi obblighi, avvertendolo che in caso contrario, decorso infruttuoso il

termine, avrebbe proceduto a una tassazione d’ufficio, secondo gli art. 204 LT

e 130 LIFD.

B. A

causa della mancata collaborazione da parte del contribuente, in data 7 gennaio

2019, l’UT gli notificava le decisioni di tassazione separate IC/IFD 2013 e

IC/IFD 2014 e IC 2015, allestite d’ufficio. Il reddito e la sostanza imponibili

e determinanti per l’aliquota erano così determinati:

2013

2014

2015

Reddito imponibile

9’000

9’600

9’600

Reddito determinante per l’aliquota

59’000

59’600

59’600

Sostanza imponibile

22’000

22’000

22’000

Sostanza determinante per l’aliquota

1'022’000

1'022’000

1'022’000

L’autorità

fiscale indicava che le tassazioni d’ufficio potevano essere impugnate solo con

il motivo che esse erano manifestamente inesatte e precisava che il reclamo

doveva essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova, cioè avrebbe dovuto

essere allegata la dichiarazione d’imposta completa con i relativi documenti

per i periodi fiscali controversi. Il contribuente veniva reso attento che un

eventuale reclamo con modalità e contenuti non conformi sarebbe stato

dichiarato irricevibile, con la conseguenza che le tassazioni d’ufficio

sarebbero diventate definitive.

C. Il 24 gennaio 2019 RI

1 ha interposto reclamo contro le suddette decisioni di tassazione allestite

d’ufficio, limitandosi a contestare la commisurazione del valore locativo in

fr. 12'000.-, da ridurre a suo avviso a fr. 0.-, trattandosi di uno studio di

soli 18 m2. Al reclamo non era allegata né una dichiarazione

d’imposta né ulteriore documentazione.

Con separate

decisioni dell’11 febbraio 2019, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo interposto dal contribuente, argomentando che il

contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione d’imposta con i relativi

allegati per i periodi fiscali 2013, 2014 e 2015 e che la manifesta inesattezza

della tassazione operata d’ufficio non era stata né motivata né comprovata.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 si aggrava avverso le decisioni

di tassazione su reclamo dell’11 febbraio 2019, contestando il valore locativo

dell’immobile sito a __________, argomentando che “è impossibile a affittare un

immobile di 18 m2 per fr. 1’000 netto per mese”. Ritiene che la

decisione dell’autorità fiscale abbia “carattere penale” e sottolinea di avere

già pagato le multe per violazione degli obblighi procedurali.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente dichiara di

impugnare delle decisioni che concernono l’imposta cantonale e l’imposta

federale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Le decisioni contestate

concernono tuttavia solo l’imposta cantonale.

Ne consegue che, nella

misura in cui si riferisce all’imposta federale diretta, il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in

materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a

pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile

in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è

ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini

di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale

decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre,

in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

2.2

Nel

caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo,

difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a

verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità

del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio e non

procederà ad alcun esame del merito.

3.

3.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto

con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la

correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010,

consid. 2.1.).

3.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª

ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo

scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,

il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130

LIFD).

3.3

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.4

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata

in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo

in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso,

la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione

ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli

obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei

fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito

della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente.

D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi

a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio

2011.

n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

4.

4.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio per i periodi

fiscali 2013, 2014 e 2015, poiché non ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta

per gli anni controversi, nonostante i numerosi richiami, le molteplici

diffide, e le conseguenti multe disciplinari.

Con il suo reclamo, il

contribuente ha contestato, invero in maniera del tutto generica, la tassazione

d’ufficio operata dall’UT per il 2013, 2014 e 2015, contestando la

commisurazione del valore locativo dell’immobile sito a __________ per fr.

12'000.-, in quanto trattasi di studio di soli 18 m2. Non ha né

presentato una dichiarazione d’imposta né prodotto documentazione in merito

alla sostanza immobiliare di cui è proprietario nel Canton Ticino.

4.2

Come già ricordato, una

tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta

inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve

essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire

all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai

mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p.

es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza

citata).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione

d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo

se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata

superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del

29.4.2009

consid. 2.4 e giurisprudenza citata).

Nel caso in discussione, il

contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto alcuna dichiarazione

d’imposta né documentazione in merito alla proprietà immobiliare di __________.

Pertanto, l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione

d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una

tassazione ordinaria.

4.3

La decisione impugnata,

con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, si rivela

pertanto legittima.

5.

5.1.

Stabilito che l’Ufficio di

tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione

ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del

contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia

palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.4). L’insorgente sostiene

infatti che la tassazione d’ufficio contestata avrebbe carattere penale,

essendo evidente che sia impossibile cedere in locazione per 1'000 franchi al

mese un immobile di 18 m2 di superficie, il cui valore di stima

ufficiale ammonta a fr. 22'480.–.

5.2

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n.

2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op.

cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,

p. 38).

Una

tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione

su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o

strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla

effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente

motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza 2C_679/2016

dell’11.7.2017 consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

5.3

Nel caso in esame, il

ricorrente è assoggettato all’imposta cantonale per appartenenza economica

quale proprietario di sostanza immobiliare. Ne consegue che il solo elemento

imponibile è rappresentato dall’immobile di cui è proprietario nel Canton

Ticino. Egli è comunque tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta

completa, che include cioè tutta la sostanza e tutti i redditi ovunque

imponibili, poiché tali elementi vengono considerati nella determinazione

dell’aliquota applicabile.

Ciò non toglie che l’unico

elemento imponibile nel Canton Ticino sia un immobile, cioè un bene la cui

esistenza e il cui valore sono accertabili dall’autorità di tassazione

indipendentemente dalla collaborazione del contribuente. Va ricordato, a questo

proposito, che, anche quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità

fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento della

tassazione e, come nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in

considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui dispone (sentenza 2C_679/2016

dell’11.7.2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata).

Nel caso di un immobile, l’Ufficio

di tassazione conosce d’ufficio il valore di stima ufficiale e dispone di

elementi (la stima stessa e gli atti del registro fondiario), che gli

permettono di stimare anche il reddito dell’immobile.

5.4

Ora, l’Ufficio di

tassazione ha commisurato il valore di stima ufficiale della proprietà

immobiliare del ricorrente in fr. 22'480.– e il reddito lordo in fr. 12'000.–.

Dagli atti, trasmessi

dall’Ufficio di tassazione alla Camera di diritto tributario, non emerge alcuna

indicazione in merito all’immobile appartenente al contribuente: non se ne

conoscono il numero di registro né l’ubicazione né la superficie né la stima

ufficiale. Non è pertanto possibile verificare se la stima del reddito,

intrapresa dall’Ufficio di tassazione, sia giustificata dalle circostanze o se

non sia arbitraria.

Vi è tuttavia un elemento,

segnalato dallo stesso insorgente, che giustifica qualche dubbio in merito

all’attendibilità della valutazione del reddito immobiliare. Il valore di

stima, impiegato dall’autorità di tassazione per calcolare l’imposta sulla

sostanza, ammonta infatti solo a fr. 22'480.–. Si tratta palesemente di un

valore irrisorio, difficilmente compatibile con una casa d’abitazione o anche

solo con un appartamento in proprietà per piani, tenendo conto del Comune in

cui l’immobile sorge.

Come anticipato, questa

Corte non dispone tuttavia di alcuna indicazione, che le consenta di verificare

l’attendibilità della stima del valore litigioso, in mancanza di ogni

documento.

5.5

In queste circostanze, si

giustificano l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti

all’autorità di tassazione, perché adotti nuove decisioni, che tengano conto

degli elementi disponibili.

6.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile

1.2. Nella

misura in cui il ricorso concerne l’imposta cantonale, le decisioni su reclamo

dell’11 febbraio 2019 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché adotti una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: