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Decisione

80.2019.113

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo immobile sito in un altro cantone, pigione di favore, reformatio in peius

7 settembre 2020Italiano30 min

dicembre 2015, i coniugi RI 1 e RI 1 dopo aver lasciato __________ (BL) hanno trasferito

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.113

80.2019.114

Lugano

7 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 marzo 2019 contro la decisione del 27 febbraio 2019 in materia di IC/IFD

2015.

Fatti

Fatti

A.

a.

A far tempo dal 15

dicembre 2015, i coniugi RI 1 e RI 1 dopo aver lasciato __________ (BL) hanno trasferito

il domicilio a __________. Il 5 aprile 2017 sono nuovamente ritornati a vivere

a __________ (BL).

b.

Per quanto qui

d’interesse, nella Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2015, i

contribuenti dichiaravano redditi della sostanza immobiliare lordi (valore

locativo e affitti) per fr. 395'345.‑ relativi ad immobili siti in

Ticino, in Italia e nei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna.

Per quanto attiene più

precisamente agli immobili siti a __________ (BL), in __________ 1 e 3, il

primo era locato al __________ per fr. 60'000.‑ all’anno (v.

contratto di locazione stipulato il 21 novembre 2003). Il secondo immobile

invece era stato abitato dai proprietari per i primi dieci mesi del 2015

(valore locativo dichiarato: fr. 16'856.‑); poi ‑ dal

loro trasferimento in Ticino – era subentrato loro il figlio __________.

Da quanto esposto nella DI 2015, per i mesi di novembre e dicembre 2015, il

figlio __________ ha corrisposto ai genitori un canone di locazione pari a

fr. 1'685.‑ (v. Modulo 7 “Immobili, determinazione della sostanza e

del reddito immobiliare”, allegato alla DI 2015). Tra i genitori e il figlio

non è stato stipulato alcun contratto scritto.

Per quanto concerne invece

l’immobile di __________ (BS), dal Modulo 7 allegato alla DI 2015 si evince che

le pigioni percepite assommavano a fr. 91'866.‑ e le spese di

gestione, amministrazione e manutenzione effettive richieste in deduzione

ammontavano a fr. 26'624.‑. Al Modulo 7 non sono state allegate né la

generalità dei locatari né la distinta delle spese e i relativi giustificativi.

B. In data 28 febbraio

2018, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava ai contribuenti la decisione di

tassazione IC/IFD 2015. Per l’imposta cantonale aveva accertato un reddito

imponibile di fr. 421'000.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 547'400.‑; dovuto d’imposta: fr. 54'884.50) e una sostanza

imponibile di fr. 2'849'000.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 5'187'000.‑; dovuto d’imposta: fr. 9'015.80). Per l’imposta

federale diretta, invece, il reddito imponibile e determinante per l’aliquota

era stato fissato in fr. 547'700.‑ e il dovuto d’imposta ammontava a

fr. 57'763.20.

Il reddito immobiliare

lordo totale era stato corretto in fr. 404'934.‑ perché “il

valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato

delle pigioni della zona. L’agevolazione fiscale prevista per le abitazioni primarie

non può essere ammessa”.

Per quanto qui

d’interesse, nel suo riparto, il Canton Ticino riprendeva per __________ (BL)

un reddito immobiliare lordo di fr. 87'793.‑ ed ammetteva una

deduzione forfettaria del 20% per le spese di manutenzione, pari a fr. 17'559.‑.

Per l’immobile di __________

(BS), il reddito immobiliare lordo era stato accertato in fr. 91'866.‑

e le spese di manutenzione immobili concesse in deduzione ammontavano a

fr. 26'624.‑ (spese effettive).

C. Il 12 marzo 2018, i

contribuenti presentavano reclamo contro la suddetta decisione lamentando da un

lato che il reddito immobiliare lordo relativo all’immobile di __________ 3 a __________

(BL) considerato per il riparto non fosse corretto, essendo stato accertato

dall’autorità di tassazione del Cantone di Basilea Campagna in fr. 20'228.‑

e, dall’altro, che i valori di stima per i Cantoni Ticino e Basilea Città non corrispondevano

a quelli dichiarati. Allegavano un’attestazione dell’autorità fiscale di

Basilea Campagna, datata 11 settembre 2015 e valida per il periodo fiscale

2014, dalla quale si evincevano in particolare i valori di stima di entrambi

gli immobili di __________ (BL) e del “Hofraum/Garten” come pure il

valore locativo dell’immobile di __________ 3 fissato dall’autorità fiscale di

Basilea Campagna sulla base dell’“einfacher Brandlagerwert” in

fr. 20'228.‑ per l’imposta cantonale risp. in fr. 24'274.‑

per l’imposta federale diretta.

D. Nel frattempo, anche

il Cantone di Basilea Città emetteva il suo riparto definitivo datato 26 aprile

2018, stabilendo che i redditi immobiliari lordi per __________ (BL)

ammontavano a fr. 84'845.‑ e le spese di manutenzione si attestavano

a fr. 16'969.‑ (deduzione forfettaria: 20%).

Il 26 luglio 2018 anche il

Cantone di Basilea Campagna rendeva il suo riparto per cui il reddito

immobiliare lordo per (BL) era stato accertato in fr. 87'793.‑,

mentre le spese di manutenzione si attestavano a fr. 26'338.‑

(deduzione forfettaria: 30%).

E. Il 27 febbraio 2019,

l’RS 1 respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

Contro la decisione di

tassazione è stato inoltrato reclamo il 13.03.2018 argomentando il valore

locativo di __________ e i valori di riparto di __________.

Osserviamo che per quanto riguarda

gli immobili localizzati fuori Cantone Ticino vengono presi in considerazione i

dati (valori di reddito e di stima) del Cantone dove sono situati gli immobili.

Per quanto riguarda i valori

locativo e affitti degli immobili a __________ risulta dal riparto del Canton

Basilea campagna del 26.07.2018 un totale di “Liegenschaftserträge” pari a Fr.

87'793 e questo dato è stato già ripreso nella decisione ordinaria, che viene

quindi confermato.

In merito al valore di stima

dell’immobile di __________ abbiamo preso in considerazione del riparto di

Basilea Città del 26.04.2018 nel quale appare un “Steuerwert

Liegenschaftskanton” di Fr. 1'413'323 e la stessa cifra è stata inserita nella

decisione ordinaria, anche questo dato viene quindi confermato.

Visto quanto sopra il reclamo

viene deciso come a calcolo dell’imponibile.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la decisione

di tassazione IC/IFD 2015 dopo reclamo, lamentando il fatto che l’autorità di

tassazione ticinese abbia deciso senza considerare che il valore locativo degli

immobili siti nel Canton Basilea Campagna non era un importo definitivo, in

quanto contestato davanti allo Steuer- und Enteignungsgericht

Basel-Landschaft. Il contribuente fa inoltre valere di essere parte alla

Comunione ereditaria fu __________ a far tempo dalla data del decesso di

quest’ultima e non per tutta la durata dell’anno civile, come invece accertato

dall’autorità di tassazione.

G. L’RS 1 ha presentato

le proprie osservazioni al ricorso in data 25 marzo 2019. Per quanto riguarda

la richiesta relativa alla commisurazione degli elementi imponibili derivanti

dalla comunione ereditaria, l’autorità di tassazione aderisce a quanto

postulato dal contribuente. Per quanto attiene invece al valore locativo e al

canone di locazione percepito per gli immobili di __________ 1 e 3 a __________

(BL), l’autorità di tassazione ticinese osserva che il

“valore locativo lordo è stato

così determinato: fr. 20'228 ai fini dell’imposta cantonale del Canton

Basilea e fr. 24'274 ai fini dell’imposta federale diretta.

[…]

Il

valore locativo dichiarato dal contribuente di 16'856 corrisponde quindi ai

10/12 di 20'228 valevole per la sola imposta cantonale del Canton Basilea.

[…]

Basandosi

su un nuovo riparto intercantonale emesso dal canton Basilea Città il

26.07.2018 che confermava i valori esposti di fr. 87'793.00 di reddito

lordo, il 27.02.2019 l’ufficio di tassazione di RS 1 ha riconfermato la sua

precedente decisione.

Da

segnalare il fatto che né nel reclamo del 13.03.2018 che nel sollecito del

12.02.2019 il contribuente ha informato l’ufficio di tassazione che contro i

riparti intercantonali emessi dal canton Basilea – Città erano stati

presentati dei reclami e successivamente dei ricorsi.

Dalla documentazione richiesta

nel frattempo al Canton Basilea Città risulta che il 28.02.2019 è stata emessa

una decisione su reclamo per l’imposta Cantonale con la riduzione del reddito

lordo immobiliare da fr. 87'793 a fr. 80’228 ed una parallela

diminuzione delle spese di manutenzione forf[e]ttarie del 30% da

fr. 26'338 a fr. 24'068. Dalle informazioni ricevute risulterebbe che

anche contro la decisione basilese del 28.02.2019 è stato presentato un ricorso

alle locali autorità giudiziarie.

Secondo l’articolo 20 cpv. 2

della legge tributaria del Canton Ticino il valore locativo è stabilito al

60-70% del valore di mercato della pigione. Ai fini dell’imposta federale diretta

i valori locativi sono identici a quelli imposti per le imposte cantonali

ticinesi.

Nel caso in esame il semplice

confronto con la pigione incassata per la casa adiacente determinerebbe

teoricamente un valore locativo di almeno fr. 36'000 (60’000*0.60).

Nell’ipotesi in cui le due abitazioni siano paragonabili ed […] abbiano

la stessa destinazione (abitazione primaria privata) l’ufficio di tassazione

propone un adeguamento del valore locativo a fr. 36'000.

In

via subordinata e tenuto conto degli accertamenti effettuati dalle autorità

fiscale del Canton Basilea e delle ipotetiche differenze sostanziali tra i due

edifici, ai fini della imposta cantonale del Canton Ticino e dell’imposta

federale diretta il valore locativo minimo che sarebbe comunque da imporre è di

fr. 24'274.00 e ciò anche per i due mesi in cui la casa era stata affitta[ta]

al figlio per una pigione di favore di soli fr. 842 al mese”.

L’RS 1 allega alle

sue osservazioni la decisione dopo reclamo del Canton Basilea Campagna, datata

28 febbraio 2019. Da quest’ultima si evince che il valore locativo della casa

di __________ era stato accertato in fr. 20'228.‑ per l’imposta

cantonale e che i redditi immobiliari lordi totali si attestavano a

fr. 80'228.‑. L’autorità fiscale del Canton Basilea Campagna ha

inoltre fissato le spese di manutenzione per i due immobili in fr. 24'068.‑

(pari al 30% del reddito immobiliare). Per quanto concerne invece l’imposta

federale diretta, l’autorità fiscale di Basilea Campagna aveva accertato un

valore locativo pari a fr. 24'274.‑ sottolineando che il canone di

locazione di fr. 1'685.‑ per gli ultimi due mesi del periodo fiscale

2015 era chiaramente al di sotto della metà del valore locativo di

fr. 2'022.‑ mensili (v. Einsprache-Entscheid, Staatsteuer

2015 del 28 febbraio 2019, p. 2).

H. Così richiesto dalla

Camera di diritto tributario, il contribuente ha inviato la decisione dello Steuergericht

di Basilea Campagna datata 18 ottobre 2019 dalla quale si evince che il ricorso

presentato contro la determinazione del valore locativo della casa di __________

3 a __________ (BL) era stato ritirato. Nella lettera accompagnatoria, il

contribuente ribadisce che

“Il ricorso di [Basilea

Campagna] si riferisce alla decisione della Steuerverwaltung

Basel-Landschaft, datata 28.2.2019.

La

Decisione di tassazione dopo reclamo dell’Ufficio di tassazione RS 1 è datata

27.02.2019, ossia anteriore a quella di Basel-Landschaft (dove si trovano gli

oggetti del contenzioso).

Resta

quindi valido l’argomento portato davanti a questo Tribunale”.

I. Con raccomandata

datata 7 luglio 2020, la Camera di diritto tributario ha attribuito al

ricorrente un termine di 20 giorni per esprimersi riguardo alla reformatio

in peius prospettata dall’RS 1 nelle sue osservazioni al ricorso per quanto

attiene al reddito dell’immobile di __________ 3 a __________ (BL) come pure per

inoltrare la documentazione a fondamento delle proprie richieste ed in

particolare le generalità dei locatari e le pigioni percepite per gli immobili

di __________ risp. __________. Per quest’ultimo, considerato che il

contribuente richiede la deduzione delle spese di manutenzione effettive, l’autorità

giudicante ha chiesto “la distinta delle spese e [i] giustificativi”.

Il ricorrente ha risposto in data 20 luglio 2020 presentando nuovamente la

decisione dell’amministrazione fiscale di Basilea Campagna valida per il

periodo fiscale 2014 che attestava un valore locativo per l’imposta cantonale

di fr. 20'228.‑ risp. di fr. 24'274.‑ per l’IFD. Allegava

inoltre il contratto di locazione per l’immobile di __________ 1. Non

presentava la distinta e i giustificativi delle spese effettivamente sostenute

che vorrebbe far valere per l’immobile di __________. Infine, osserva che “dovrebbe

essere pacifico che il valore locativo dell’abitazione __________ 3, __________,

utilizzata per 10/12 nel 2015 come residenza primaria, è quello indicato dalle

locali (BL) autorità fiscali”.

Diritto

1. Il presente ricorso

verte sulla commisurazione del reddito immobiliare lordo proveniente dalle

proprietà site a __________ 1 e 3 a __________ (BL), che i ricorrenti

vorrebbero fosse fissato in fr. 80'228.‑ (valore locativo: fr. 20'228.‑

assommato al canone di locazione di fr. 60'000.‑), così come

accertato dalle autorità fiscali del Cantone di Basilea Campagna con decisione

del 28 febbraio 2019, divenuta definitiva dopo che i contribuenti hanno ritirato

il ricorso interposto presso il Tribunale fiscale del Canton Basilea Campagna (v.

Urteil des Präsidenten des Steuergerichts BL vom 18. Oktober 2019). Di

parere opposto, invece, l’autorità di tassazione per cui il valore locativo per

l’abitazione di __________ 3, __________ (BL) dovrebbe essere rivalutato a

fr. 36'000.‑ (sia per l’IC sia per l’IFD). In via subordinata, tuttavia,

l’RS 1 propone di imporre almeno il valore locativo stabilito dalle autorità

fiscali di Basilea Campagna per l’IFD pari a fr. 24'274.‑ “e ciò

anche per i due mesi in cui la casa era stata affittata al figlio per una

pigione di favore di soli fr. 842 al mese”.

2. 2.1.

I ricorrenti hanno trasferito

il domicilio a __________ a far tempo dal 15 dicembre 2015. Prima risiedevano

nella loro abitazione di __________ 3 a __________, Canton Basilea Campagna. Da

rilevare l’incongruenza temporale con quanto dichiarato: dal Modulo 7 si evince

infatti che il figlio __________ è subentrato quale inquilino nella casa dei

genitori nei mesi di novembre e dicembre 2015, mentre i contribuenti hanno

stabilito il loro domicilio a __________ solo a partire dalla seconda metà del

mese di dicembre 2015.

2.2.

Sia come sia, le persone

fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1

LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non

si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti

fuori Cantone (art. 5 cpv. 1 LT). Nelle relazioni intercantonali e

internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il

divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 LT).

Di principio, l’assoggettamento

comincia il giorno in cui è dato il domicilio nel Cantone (art. 7 cpv. 1 LT).

Nelle relazioni

intercantonali, in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della

Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza

per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla

fine di tale periodo (art. 54 cpv. 1, 1a frase, LT).

L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in

virtù dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è

cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno (art. 54

cpv. 2, 1a frase, LT). Il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i

Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il

divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia (art. 54

cpv. 2, 3a frase, LT).

2.3.

Ora, stabilito che al

31.12.2015 il domicilio dei ricorrenti era a __________, il loro

assoggettamento si rivela dunque essere illimitato nel Canton Ticino, tranne

che per i fondi siti fuori Cantone, i cui elementi imponibili sono considerati

unicamente per la determinazione dell’aliquota (art. 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1 LT). Il

Canton Ticino ha inoltre la competenza esclusiva per la riscossione

dell’imposta federale diretta dei ricorrenti (art. 105 cpv. 1 LIFD).

2.4.

Per fissare l’aliquota

d’imposta, ogni Cantone tiene conto della totalità dei redditi e della sostanza,

conformemente alla propria legislazione (De

Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2° ediz., Berna

2013, p. 58, n. 163) poiché, quando si tratta di determinare la sostanza

globale e il reddito totale, ogni Cantone resta sovrano (De Vries Reilingh, op. cit., p. 200, n.

624). Di conseguenza, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ogni foro

fiscale applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per

quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a

ediz., Berna 1993, p. 529 ss). Il Cantone di domicilio del contribuente assume

un ruolo di leader nello svolgimento della procedura di tassazione e di

ripartizione fra cantoni (cfr. Circolare della Conferenza svizzera delle

imposte n. 16 del 31.8.2001, n. 22, p. 3 s.). Esso controlla la dichiarazione

d’imposta, procede alle indagini necessarie e richiede al contribuente le

informazioni necessarie per la tassazione e la ripartizione degli elementi

imponibili. Trasmette quindi al cantone del foro speciale o secondario una

copia della decisione di tassazione e della ripartizione intercantonale. Ogni

cantone applica tuttavia la propria legislazione per determinare reddito e

sostanza imponibili. Il cantone del foro speciale o secondario può pertanto

chiedere al contribuente le informazioni che servono per la tassazione. In

linea di principio, il cantone competente quale luogo di situazione di un

immobile dovrebbe limitarsi a chiedere informazioni limitatamente agli elementi

che impone direttamente. In caso di divergenze fra cantoni in merito alla

valutazione di un reddito (p. es. il valore locativo di una casa secondaria),

si applica la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia

imposizione intercantonale (cfr. Circolare n. 16 citata, n. 22, p. 4 s.).

2.5.

Come giustamente rilevato

anche dall’RS 1 nelle sue osservazioni al ricorso, spetta quindi all’autorità

di tassazione del Canton Ticino determinare in modo autonomo il reddito

immobiliare imponibile anche per gli immobili di __________ (BL) e di __________

(BS), fondandosi sulla propria legislazione tributaria e non sulla base di

quanto stabilito dagli altri Cantoni coinvolti, in

casu Basilea

Città (v. riparti imposta cantonale BS 2015 del 23 febbraio 2017 risp. del 13

aprile 2017) risp. Basilea Campagna (v. sentenza 18 ottobre 2019 che conferma

la decisione dopo reclamo del 28 febbraio 2019).

3. 3.1.

3.1.1.

Giusta l’art. 20 cpv. 1

lett. a e b LT, sono imponibili quali reddito da sostanza

immobiliare:

a. i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;

b. il

valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

Per il diritto cantonale

ticinese, il valore locativo è stabilito al 60 – 70 per cento del

valore di mercato delle pigioni (art. 20 cpv. 2, 1a frase LT).

La riduzione di cui al

capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo

di vacanza (art. 20 cpv. 3 LT).

3.1.2.

Secondo l’art. 21 cpv. 1

lett. a e b LIFD, sono imponibili quali reddito da sostanza

immobiliare, segnatamente:

a. i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;

b. il

valore locativo di immobili o parti di essi che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

Per l’imposta federale

diretta, il valore locativo è stabilito tenendo conto delle condizioni locali

usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del

contribuente (art. 21 cpv. 2 LIFD).

3.2.

Le normative cantonale e

federale si differenziano fra loro quanto alle modalità di calcolo del valore

locativo.

Il riferimento alle

condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il

valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa

tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il

canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 92 ad art.

21 LIFD; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123

Considerandi

II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Per l’IFD,

il valore locativo deve corrispondere, di principio, all’importo che il

proprietario dovrebbe pagare per poter occupare il bene immobile nelle medesime

condizioni (Merlino, Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, p. 527, n.107

ad art. 21 LIFD). L’AFC riconosce e riprende la valutazione del valore locativo

cantonale ugualmente per l’imposta federale diretta sempre che queste

valutazioni cantonali non scendano mediamente al di sotto del 70% del valore di

mercato (Merlino, op. cit., p.

530, n. 116 ad art. 21 LIFD; Zwahlen/Lissi,

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, LIFD, 3a ediz., p. 550 n.

25.

ad art. 21 LIFD).

3.3

Quanto al diritto

cantonale, la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei

cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito

il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a

e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative

alle modalità di accertamento del valore locativo, lasciando in tal modo ai

cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore

locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non

pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli art. 8 cpv. 1

e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65, consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid.

3.

p. 152 ss). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere

inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che

tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite

inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza

(art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).

3.4

Come rimarcato anche dall’RS

1, a prima vista le due case unifamigliari di __________ 1 e 3 di __________

(BL), che sorgono su due fondi confinanti, appaiono molto simili (v. al

proposito, Auszug aus dem Geoinformationssystem Basel-Landschaft;

Grundstück-Nr. 4357, 9621 e 9622 __________; ultima consultazione: 24 luglio

2020).

Il numero 1 è destinato

all’uso di terzi. I ricorrenti percepiscono un canone di locazione di

fr. 60'000.‑ all’anno (v. Modulo 7 accluso alla DI 2015; contratto

di locazione stipulato il 21 novembre 2003 con il __________).

Per il periodo fiscale

litigioso, si giustificherebbe quindi, come auspicato anche dall’RS 1, la

rivalutazione del valore locativo annuo di __________ 3 a fr. 36'000.‑

(ovvero: fr. 60'000.‑/100*60) per l’imposta cantonale e a

fr. 42'000.‑ per l’imposta federale diretta (fr. 60'000.‑/100*70).

Entrambi questi importi terrebbero anche conto della circostanza che, durante

il periodo fiscale in questione, l’immobile oltre ad essere stato utilizzato quale

abitazione primaria dai ricorrenti, è stato dato in uso anche al figlio __________,

contro il pagamento di un canone di locazione di fr. 1'685.‑ per due

mesi (fr. 842.50 al mese; fr. 10'110.‑ all’anno). Al proposito,

si rileva che tra i genitori e il figlio __________ non è stato stipulato alcun

contratto di locazione scritto e che le date del trasferimento del domicilio a __________

dei coniugi RI 1 (15.12.2015) e la messa a disposizione dell’abitazione

all’inquilino-figlio (novembre e dicembre 2015) sono tra loro incongruenti.

4.

4.1.

Inoltre, il canone di

locazione contrattato tra i genitori e il figlio __________ appare palesemente

di favore, soprattutto se confrontato con la pigione incassata con la locazione

della casa al numero 1. Infatti, analizzando nel dettaglio l’ammontare del

canone di locazione concordato con il figlio __________, appare evidente che

questo – annualmente ‑ corrisponde esattamente alla

metà del valore locativo accertato per l’imposta cantonale dall’autorità

fiscale di Basilea Campagna. Se invece si confronta la pigione concordata con

il valore locativo poc’anzi determinato dall’autorità fiscale ticinese

(fr. 36'000.‑ per l’IC e fr. 42'000.‑ per l’IFD),

fr. 842.50 al mese sono ben al di sotto del 50% di tale valore.

4.2

Di recente, il Tribunale

federale si è pronunciato sul tema della pigione di favore, ribadendo la sua

giurisprudenza (sentenza TF 2C_187/2017 e 2C_189/2017 del 19 febbraio 2020 in:

StR 75/2020, p. 400 ss). In particolare, l’Alta Corte ha ripetuto che, in

mancanza di una base legale, la differenza che esiste tra la pigione

effettivamente incassata e il valore locativo più elevato non può essere

imposta al proprietario. Rimangono riservati i casi di elusione d’imposta.

Nell’ambito delle pigioni di favore tra parenti, l’elusione d’imposta è

presunta quando il canone di locazione corrisponde a meno della metà del valore

locativo, poiché in questo caso si configura una situazione simile all’uso

proprio. Rimane comunque possibile dimostrare l’inesistenza dell’elusione

d’imposta (sentenza TF 2C_187/2017 e 2C_189/2017 del 19 febbraio 2020, consid.

2.4.2.4.1

e giurisprudenza citata = StR 75/2020 p. 400 ss). Dal canto suo, la

Camera di diritto tributario, in una sentenza di qualche anno fa, era giunta

alla conclusione che in caso di locazione ad un membro della famiglia, sarebbe

pertanto possibile ricorrere al valore locativo tutt’al più qualora fosse

possibile presumere che si tratti di un uso proprio, che cioè si voglia mantenere

l’abitazione a disposizione della propria famiglia (sentenza CDT n. 80.1997.38

del 24 aprile 1997, consid. 3.2).

4.3

Nella fattispecie, essendo

la pigione convenuta fra genitore e figlio ben nettamente inferiore rispetto al

valore locativo, si configura un caso di elusione d’imposta, che giustifica

quindi di imporre al proprietario la differenza tra quanto effettivamente

incassato ed il valore locativo più alto.

4.4

Maldestro, a questo

proposito, il tentativo di correggere quanto dichiarato, scrivendo alla Camera

di diritto tributario che “erroneamente, nella dichiarazione d’imposta TI

2015, è stato calcolato 2/12 del 50% della EM BL (2/12 di Fr. 20'228)

invece di 2/12 EM Bund (2/12 di Fr. 24274)” (v. scritto indirizzato

alla CDT in data 20 luglio 2020). Date le circostanze, appare ancor più

verosimile che il figlio __________ non abbia versato ai genitori alcun canone

di locazione.

Nella fattispecie, i

coniugi RS 1 sono ritornati a vivere a __________ 3, __________ (BL) già

nell’aprile 2017. È del tutto verosimile quindi che abbiano voluto mantenere

l’abitazione a loro disposizione, nonostante il trasferimento di domicilio.

A maggior ragione, quindi,

si giustifica quanto stabilito in precedenza ovvero di imporre un valore

locativo almeno pari a fr. 36'000.‑ per l’IC e fr. 42'000.‑

per l’IFD per tutto il periodo fiscale, facendo quindi astrazione del (presunto)

contratto di locazione con il figlio.

5.

5.1.

Da notare inoltre che

l’autorità di tassazione ha concesso, per l’immobile di __________ (BS), la

deduzione di fr. 26'624.‑ quali spese di gestione, amministrazione e

manutenzione effettivamente sostenute senza che queste siano supportate e/o

comprovate da alcun giustificativo. Nonostante ne fosse stato espressamente

invitato, il ricorrente non ha neppure dato seguito alla richiesta

dell’autorità giudicante che gli chiedeva di presentare “la distinta delle

spese e dei giustificativi per la richiesta di deduzione delle spese effettive”

per l’immobile di __________ (BS). Ha presentato unicamente un calcolo

manoscritto dal quale si evincono spese “Total Sanierung+Reparaturen+Versich”

pari a fr. 26'624.‑.

5.2

Secondo la Legge

tributaria ticinese, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre

le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione

da parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT). A livello federale, secondo l’art. 32

cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le

spese d’amministrazione da parte di terzi. Per facilitare il lavoro sia

dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva

delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente

può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale

per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale

(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). Per il periodo fiscale litigioso, la

deduzione complessiva ammontava:

·

al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo,

se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni

prima;

·

al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo

se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

(cfr. art. 2 cpv. 1 del regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza

federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato

in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

5.3

Inoltre, anche nel diritto

tributario trovano applicazione le regole che concernono la ripartizione

oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità fiscale è

dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza TF n.

2C_605/2015 citata, consid. 2.3.3 con riferimenti; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 27 ss all’introduzione agli articoli 122 ss LIFD, p. 399 ss).

5.4

Nella fattispecie,

l’autorità fiscale del Canton Ticino è tenuta ad accertare tutti gli elementi

imponibili, sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta, anche

se si tratta di immobili situati in un altro cantone. Inoltre, come ricordato,

la deduzione delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione è un fattore

che concorre a ridurre il debito verso l’erario e l’onere della prova incombe

pertanto al contribuente.

Per poter determinare la

natura e la conseguente deducibilità delle spese sostenute per l’immobile di __________

l’autorità di tassazione ticinese deve essere messa nella condizione di poter

esaminare la tipologia degli interventi effettuati, i costi sostenuti e i

relativi giustificativi. Il Modulo 7 invita chiaramente il contribuente che

vuole far valere le spese effettivamente sopportate ad allegare la distinta

delle spese e i relativi giustificativi. In casu, né con la

dichiarazione d’imposta 2015 né dopo espressa richiesta della Camera di diritto

tributario, il ricorrente ha presentato la documentazione necessaria, limitandosi

a presentare una lista manoscritta delle spese senza alcuna pezza

giustificativa. Così facendo, il ricorrente non ha ottemperato agli obblighi

che gli incombono giusta l’art. 200 LT e 126 LIFD.

Da parte sua, l’autorità

di tassazione si è mostrata fin troppo generosa, accordando la deduzione delle

spese così come richieste senza tuttavia analizzare i singoli interventi

edificatori e senza basare la propria verifica su di una valutazione oggettiva

e tecnica, mancando una descrizione precisa ed esaustiva degli interventi

effettuati, degli elementi dell’immobile sostituiti o oggetto di manutenzione e

la copia integrale delle fatture (Circolare DDC n. 7/2020, p. 16).

5.5

Di conseguenza, la Camera

di diritto tributario non può fare altro che modificare la decisione di

tassazione IC/IFD 2015 dopo reclamo, accordando unicamente la deduzione

complessiva delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione pari a

fr. 18'373.‑, non essendo appunto giustificata la deduzione delle

spese effettive.

6.

6.1.

Le conclusioni che

precedono implicano una reformatio in peius della decisione di

tassazione IC/IFD 2015 dopo reclamo del 27 febbraio 2019. In primo luogo, deve

essere stralciato il valore locativo di fr. 27'793.‑, stabilito

dall’autorità di tassazione sulla base delle risultanze del riparto del Canton

Basilea Campagna del 26 luglio 2018, per essere sostituito con il valore

locativo lordo determinato secondo la legislazione fiscale ticinese e federale,

ovvero fr. 36'000.‑ per l’IC risp. fr. 42'000.‑ per

l’IFD, applicabile per l’intero periodo fiscale litigioso. In secondo luogo, le

spese di manutenzione dell’immobile di Basilea (BS) sono ridotte a fr.

18'373.–.

6.2

Nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione (art. 142 cpv. 4 LIFD e 228 cpv. 1

LT). Essa prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del

medesimo (art. 143 cpv. 1 LIFD e 230 cpv. 2 LT). La legge cantonale precisa che

la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in

base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte

delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT). Con la sentenza,

la Camera può pertanto peggiorare la tassazione contestata (reformatio in

peius) ma anche andare oltre le richieste del ricorrente, con una modifica

a suo favore (reformatio in melius) (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2017, n. 1 ad art. 143,

p. 698; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 143, p.

1504.

s.).

La

Camera di diritto tributario può pertanto esaminare anche il calcolo

dell’imposta.

6.3

Come anticipato, sulla

base delle predette disposizioni, questa Corte ha scritto al ricorrente in data

7.

luglio 2020, attribuendogli la facoltà di prendere posizione, nel pieno

rispetto del suo diritto d’essere sentito, sulla reformatio in peius

proposta dall’RS 1 nelle sue osservazioni del 25 marzo 2019 e di presentare la

documentazione a sostegno delle proprie richieste circa la deduzione delle

spese di manutenzione effettivamente sostenute per l’immobile di __________

(BS).

Con risposta datata 20

luglio 2020, l’insorgente ha prodotto il contratto di locazione in essere per __________

1, __________ (BL), ha riconosciuto di aver formulato un contratto di locazione

con il figlio “verbalmente” e che “erroneamente, nella dichiarazione

d’imposta TI 2015, è stato calcolato: 2/12 del 50% della EM BL (2/12 di

Fr. 20'228.‑) invece di 2/12 EM Bund (2/12 di Fr. 24'274.‑)” ‑ senza

tuttavia comprovare di aver incassato almeno i fr. 1'685.‑,

dichiarati quale canone di locazione per i mesi di novembre e dicembre 2015 (v.

Modulo 7 allegato alla DI 2015). Infine, afferma di non avere particolari

osservazioni da formulare, se non che “dovrebbe essere pacifico che il

valore locativo dell’abitazione __________ 3, __________, utilizzata per 10/12

nel 2015 come residenza primaria, è quello indicato dalle locali (BL) autorità

fiscali”.

6.4

In queste circostanze,

nulla si oppone alla riforma della decisione impugnata, aumentando il valore

locativo dell’immobile di __________, __________, a fr. 36'000.– per l’IC e a

fr. 42'000.– per l’IFD, e riducendo le spese di manutenzione.

7.

Per quanto concerne infine

la commisurazione degli elementi imponibili derivanti dalla Comunione

ereditaria fu __________, l’RS 1, nelle sue osservazioni, propone di accogliere

il ricorso, calcolando l’imposta sulla sostanza, conformemente all’art. 52 cpv.

5.

LT, secondo cui, se il contribuente eredita sostanza nel corso del periodo

fiscale fa stato per analogia il capoverso 4. Quest’ultimo prevede che, se le

condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del

periodo fiscale, è prelevata solo l’imposta corrispondente a questa parte.

Il calcolo dell’imposta

sulla sostanza terrà pertanto conto del fatto che la sostanza ereditata è stata

acquistata solo il 26.3.2015.

8.

Per quanto attiene

alla determinazione del valore locativo lordo dell’immobile di __________ 3, __________

(BL), la decisione di tassazione IC/IFD 2015 dopo reclamo è riformata nel senso

che per l’intero periodo fiscale litigioso il valore locativo accertato è pari

a fr. 36'000.‑ per l’IC e fr. 42'000.‑ per l’IFD.

Per quel che concerne la

deduzione delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione richiesta per

l’immobile di __________ (BS) la stessa dovrà essere concessa in ragione di

fr. 18'373.‑ (deduzione forfettaria), modificando in tal senso la

decisione di tassazione IC/IFD 2015 dopo reclamo.

In merito alla sostanza

acquistata per successione, il ricorso è invece accolto.

Visto l’esito del ricorso,

tassa di giustizia e spese processuali sono a suo carico dei ricorrenti in

ragione di due terzi (2/3).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione di tassazione IC/IFD 2015 dopo reclamo del 27 febbraio 2019 è riformata

nel senso che:

1.1. Per

l’imposta cantonale, il valore locativo dell’immobile sito a __________ 3, __________

(BL) è accertato in fr. 36'000.‑;

1.2. Per

l’imposta federale diretta, il valore locativo dell’immobile sito a __________

3, __________ (BL) è accertato in fr. 42'000.‑;

1.3. Sia

per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta, le spese di

gestione, amministrazione e manutenzione per l’immobile di __________ (BS) sono

concesse in ragione di fr. 18'373.‑;

1.4. L’imposta

cantonale sulla sostanza è calcolata tenendo conto che gli elementi imponibili facenti

parte della Comunione ereditaria fu __________ sono stati acquistati il 26.3.2015.

3. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'900.‑

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.-

per un totale di fr. 2'100.-

sono a carico dei

ricorrenti in ragione di due terzi (fr. 1'400.‑).

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: