80.2019.116
Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, situazione alla fine del periodo fiscale, figlio maggiorenne, verifica se ancora agli studi
28 gennaio 2020Italiano13 min
A. RI 1, divorziato,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.116
80.2019.117
Lugano
28 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 marzo 2019 contro la decisione del 27 febbraio 2019 in materia di IC e
IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1, divorziato,
attualmente vive con la sua compagna, __________e con il figlio __________,
nato il 05.05.1998. Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2017 datata 29
dicembre 2018, il contribuente si limitava a indicare, quale reddito da
attività accessoria, fr. 3'180.-, allegando alla medesima, un certificato
concernente le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del 4
gennaio 2018, attestante la sua disoccupazione da gennaio a marzo 2017 e nel
mese di maggio 2017, agosto 2017 e settembre 2017, per un totale di 105 giorni,
percependo complessivi fr. 15'637.-.
B. Notificando al
contribuente le tassazioni IC e IFD per l’anno fiscale 2017, con decisione del
13 febbraio 2019, RS 1 ha accertato “sulla base dei dati accertati/valutati
dall’autorità fiscale” e in base ai “valori secondo attestato della Cassa
Disoccupazione” un reddito imponibile di fr. 39'500.- per l’IC e di fr.
40'000.- per l’IFD, nonché una sostanza complessiva di fr. 7'000.-.
C. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo dell’8 febbraio 2019, allegando
documentazione attestante la sua situazione reddituale, concludendo poi che “da
metà novembre al 4 dicembre, ho dovuto sostenermi con i miei risparmi”.
L’Ufficio di tassazione ha
accolto il reclamo “come a domanda” del reclamante, con decisione del 27
febbraio 2019, riducendo il reddito imponibile per l’IC a fr. 28'100.- e per
l’IFD a fr. 28'600.-.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula il riesame della
tassazione “in quanto per una mia svista, non ho inserito mio figlio, che nel
2017 frequentava il 4° anno di liceo. Avendo fatto anche lui la sua tassazione,
ho pensato risultasse anche a voi, allego copia del diploma avuto nel giugno
2017.”.
E. Con le proprie
osservazioni del 1° aprile 2019, l’Ufficio di tassazione evidenzia anzitutto
che RI 1, né nella dichiarazione d’imposta 2017 né tantomeno nel reclamo, ha
richiesto la deduzione per il figlio __________. Propone, poi, le seguenti
considerazioni:
“Vi informiamo che il figlio dal 08.10.2017 al
31.12.2017 ha lavorato presso la __________ con uno stipendio netto di fr.
2203.00 e che ha percepito altri redditi accessori, in particolare fr. 565
dall’__________, fr. 120 dall’__________ e fr. 581 dalla __________ (cfr.
certificati allegati).
Dal
canto dagli atti risulta che la convivente e madre del figlio __________ ha
percepito una rendita di vecchiaia di fr. 14352 ed una rendita complementare di
fr. 10308.00. Nemmeno lei ha chiesto la deduzione per il figlio.”
Diritto
1. Nell’esame del
ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni
dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT e
142 cpv. 4 LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle
risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed
alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT).
Sebbene il ricorrente
abbia chiesto la deduzione per figlio a carico per la prima volta con il
ricorso in esame, nulla impedisce alla Camera di diritto tributario di entrare
nel merito della questione.
Considerandi
2.
2.1.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11'100.- franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale
diretta, per la quale però l’ammontare è limitato a 6’500.- franchi (cfr.,
al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1°
gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;
cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35.
LIFD, p. 149).
2.2
La deduzione di cui
all’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e all’art. 34 cpv.1 lett. a LT
non si ferma sistematicamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Per il figlio che compie 18 anni alla
fine del periodo fiscale, una deduzione può essere ancora accordata al
contribuente che provvede al suo sostentamento, alle condizioni che il figlio
svolga un tirocinio, oppure frequenti degli studi a questa data.
Alla base della deduzione
per figli agli studi o a tirocinio, si trova l’obbligo di mantenimento dal diritto civile nei confronti di un
figlio che non ha ancora una formazione appropriata al raggiungimento della
maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), anche se le condizioni di applicazione di
queste due disposizioni non si sovrappongono necessariamente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a
ediz., Basilea 2019, n. 30 ad art. 35 LIFD, p. 1055).
Come
visto, secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, il figlio deve svolgere un
tirocinio o frequentare degli studi. Non ogni scuola o qualsiasi corso
dà diritto ad una deduzione. Per tirocinio o studi, bisogna intendere ogni
tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in primo
luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è comunque
considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma corrispondente e è in
grado di svolgere un’attività lucrativa appropriata. In diritto civile una
limitazione temporale assoluta dell’obbligo di mantenimento al momento in cui
il figlio raggiunge l’età di 25 anni non esiste. Tuttavia, anche se il codice
civile non fissa alcun limite, si rileva che più il figlio è adulto, maggiori
sono le esigenze affinché possa continuare a pretendere l’ottenimento di un
aiuto economico da parte dei propri genitori. In diritto fiscale, alcuni
Cantoni fissano la soglia di 25 anni (Canton Ticino 28 anni) al di là della
quale la deduzione per figlio a carico non viene più accordata. Per quanto attiene
alla LIFD, tale limite d’età non esiste.
Per il riconoscimento
della deduzione la data decisiva è il 31.12. del periodo fiscale preso in
considerazione (art. 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT; inoltre Jaques, in Noël / Aubry Girardin [a
cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 17-20 ad
art. 35 LIFD).
2.3
In
una decisione del 29 maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha
osservato che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla
condizione che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento.
Determinante è che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio
(maggiorenne) sia dipendente da questo contributo. Perché il contribuente abbia
diritto alla deduzione sociale per figli è ancora necessario che i contributi
annui raggiungano almeno l’importo della deduzione (decisione TF n. 2A.536/2001
del 29 maggio 2002, in RF 2002 p. 632; v. anche decisione TF n. 2C_516/2013 e
2C_517/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.1).
La
dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa, anche se il
contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento (Jaques, op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD):
occorre invece che i contributi annuali raggiungano almeno l’ammontare della
deduzione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 52 ad art. 35
LIFD, p. 715). Contrariamente al figlio minorenne, quello maggiorenne che
prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712; Jaques,
op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale
federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; Locher, op. cit., n. 31 ad art.
35, p. 873).
3.
3.1.
Dal profilo del diritto
civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore
età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio
non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono
continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile
formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). I genitori sono
nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente
che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non
solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma
anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò
vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che
prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al
proprio patrimonio [cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015
consid. 6b); RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c consid. 10b)]. In una recente decisione
del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del
resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei
genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente
laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far
fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua
formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con
l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005
(n. 5C.150/2005 consid. 4.4), pubblicata in FamPra.ch 2006, p. 480. In quella
decisione, l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la
responsabilità personale del figlio - che vale tanto più per un figlio
maggiorenne - prevale sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276
cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr.
anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ed., n. 31 ad art.
276.
CC). La capacità economica del figlio va dunque considerata anche se
i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti: quest’ultimo deve perciò
provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi
di reddito e di sostanza [cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c consid. 10a)].
3.2
Per quel che concerne la
deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale
si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art.
277.
cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100
dell’8.6.2017 consid. 3). Considerato come già in ambito civile l’obbligo di
mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che si possa
ragionevolmente esigere da loro, occorre tenere conto (sia in ambito civile sia
in quello fiscale) pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 41 ad art. 35 LIFD). Ne discende che i principi sopra enunciati sono
applicabili anche al diritto fiscale.
Secondo il Tribunale
federale (n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1.), la persona per la
quale viene fatta valere la deduzione deve essere "unterstützungsbedürftig"
(ossia deve necessitare di sostegno economico). Il figlio maggiorenne che,
grazie alla sua formazione, è in grado di mantenersi da sé facendo capo al
provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi non si può considerare bisognoso
di sostentamento. Occorre quindi prendere in considerazione lo stato
patrimoniale del figlio, come anche la possibilità di realizzazione degli averi
patrimoniali per contribuire al finanziamento del suo sostentamento.
3.3
In una decisione dell’8
giugno 2017, la Camera di diritto tributario ha avuto modo di negare ai
ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia la deduzione per figli agli
studi, riguardo alla figlia maggiorenne, che nel periodo fiscale litigioso
frequentava il programma di Bachelor presso una scuola universitaria
professionale in Svizzera interna. La Corte ha ritenuto che la figlia non
avesse bisogno del sostegno economico da parte dei genitori che rivendicavano
le predette deduzioni, considerato come quest’ultima avesse importanti capitali
a disposizione (oltre fr. 300'000.-) e avesse percepito anche dei redditi di
oltre fr. 11'000.- (cfr. decisione CDT n. 80.2016.100/101 dell’8 giugno 2017).
Alla stessa conclusione è
pervenuta questa Corte in una sentenza del 28 gennaio 2019 (n. 80.2018.129),
con la quale ha negato il diritto alla deduzione per figli agli studi (secondo
l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT) a un contribuente, il cui figlio
maggiorenne era studente ma disponeva di un capitale di oltre 140'000.-
franchi.
La Circolare n. 4/2008
della Divisione delle contribuzioni, concernente "le deduzioni per
figli agli studi" esclude, da parte sua, che abbia diritto alla
deduzione il genitore di uno studente che gode di proventi di cui ha la libera
disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli
impegni di studio.
4.
4.1.
Venendo al caso in
disamina, __________, nato il __________, nel periodo fiscale litigioso era già
maggiorenne. Dalle informazioni agli atti emerge in particolare che il 3 luglio
2017.
egli ha ottenuto l’attestato liceale di maturità (cfr. allegato al ricorso
15.03.2019). Inoltre, ha svolto diverse attività lavorative: dal 01.01.2017 al
31.12.2017
ha lavorato presso __________ percependo fr. 565.-; dal 01.01.2017
al 31.12.2017 presso __________ ottenendo fr. 120.-; dal 20.07.2017 al
10.09.2017
presso __________ guadagnando fr. 581.- e infine dal 08.10.2017 al
31.12.2017
presso la __________ ottenendo fr. 2'203.50.
4.2
Si è già ricordato che, per
il riconoscimento della deduzione la data decisiva è il 31.12. del periodo
fiscale preso in considerazione (art. 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT).
Ora, nel caso in esame, è
solamente noto che il figlio, __________, ha ottenuto la maturità liceale il 3
luglio 2017, mentre non è dato sapere se abbia proseguito gli studi oppure no.
La fattispecie merita
pertanto di essere approfondita e accertata da parte dell’autorità fiscale:
bisognerà infatti stabilire se al 31.12.2017 il figlio, __________, era agli
studi e, in caso di risposta positiva, se eventualmente era al beneficio di una
borsa di studio, al fine di determinarsi correttamente circa il riconoscimento
o meno della deduzione per il figlio agli studi del qui ricorrente.
I redditi del lavoro
dichiarati, per contro, non sono di proporzioni tali da indurre a concludere
che il giovane sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento.
4.3
Qualora i presupposti per
la deduzione fossero adempiuti, l’autorità fiscale dovrà tener conto di quanto
previsto dalla legge per il caso in cui i genitori sono tassati separatamente: se
il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati
alimenti, anche la deduzione per i figli è in tal caso ripartita per metà (art.
35.
cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT).
5.
Ne consegue che la decisione è annullata e
gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché proceda alle
verifiche indicate nei considerandi. Non si prelevano tasse e spese di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
27.02.2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova
decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presete Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: