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Decisione

80.2019.116

Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, situazione alla fine del periodo fiscale, figlio maggiorenne, verifica se ancora agli studi

28 gennaio 2020Italiano13 min

A. RI 1, divorziato,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.116

80.2019.117

Lugano

28 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 marzo 2019 contro la decisione del 27 febbraio 2019 in materia di IC e

IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1, divorziato,

attualmente vive con la sua compagna, __________e con il figlio __________,

nato il 05.05.1998. Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2017 datata 29

dicembre 2018, il contribuente si limitava a indicare, quale reddito da

attività accessoria, fr. 3'180.-, allegando alla medesima, un certificato

concernente le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del 4

gennaio 2018, attestante la sua disoccupazione da gennaio a marzo 2017 e nel

mese di maggio 2017, agosto 2017 e settembre 2017, per un totale di 105 giorni,

percependo complessivi fr. 15'637.-.

B. Notificando al

contribuente le tassazioni IC e IFD per l’anno fiscale 2017, con decisione del

13 febbraio 2019, RS 1 ha accertato “sulla base dei dati accertati/valutati

dall’autorità fiscale” e in base ai “valori secondo attestato della Cassa

Disoccupazione” un reddito imponibile di fr. 39'500.- per l’IC e di fr.

40'000.- per l’IFD, nonché una sostanza complessiva di fr. 7'000.-.

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo dell’8 febbraio 2019, allegando

documentazione attestante la sua situazione reddituale, concludendo poi che “da

metà novembre al 4 dicembre, ho dovuto sostenermi con i miei risparmi”.

L’Ufficio di tassazione ha

accolto il reclamo “come a domanda” del reclamante, con decisione del 27

febbraio 2019, riducendo il reddito imponibile per l’IC a fr. 28'100.- e per

l’IFD a fr. 28'600.-.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula il riesame della

tassazione “in quanto per una mia svista, non ho inserito mio figlio, che nel

2017 frequentava il 4° anno di liceo. Avendo fatto anche lui la sua tassazione,

ho pensato risultasse anche a voi, allego copia del diploma avuto nel giugno

2017.”.

E. Con le proprie

osservazioni del 1° aprile 2019, l’Ufficio di tassazione evidenzia anzitutto

che RI 1, né nella dichiarazione d’imposta 2017 né tantomeno nel reclamo, ha

richiesto la deduzione per il figlio __________. Propone, poi, le seguenti

considerazioni:

“Vi informiamo che il figlio dal 08.10.2017 al

31.12.2017 ha lavorato presso la __________ con uno stipendio netto di fr.

2203.00 e che ha percepito altri redditi accessori, in particolare fr. 565

dall’__________, fr. 120 dall’__________ e fr. 581 dalla __________ (cfr.

certificati allegati).

Dal

canto dagli atti risulta che la convivente e madre del figlio __________ ha

percepito una rendita di vecchiaia di fr. 14352 ed una rendita complementare di

fr. 10308.00. Nemmeno lei ha chiesto la deduzione per il figlio.”

Diritto

1. Nell’esame del

ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni

dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT e

142 cpv. 4 LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in base alle

risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed

alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT).

Sebbene il ricorrente

abbia chiesto la deduzione per figlio a carico per la prima volta con il

ricorso in esame, nulla impedisce alla Camera di diritto tributario di entrare

nel merito della questione.

Considerandi

2.

2.1.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 11'100.- franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di imposta federale

diretta, per la quale però l’ammontare è limitato a 6’500.- franchi (cfr.,

al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, che dal 1°

gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;

cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35.

LIFD, p. 149).

2.2

La deduzione di cui

all’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e all’art. 34 cpv.1 lett. a LT

non si ferma sistematicamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.

Per il figlio che compie 18 anni alla

fine del periodo fiscale, una deduzione può essere ancora accordata al

contribuente che provvede al suo sostentamento, alle condizioni che il figlio

svolga un tirocinio, oppure frequenti degli studi a questa data.

Alla base della deduzione

per figli agli studi o a tirocinio, si trova l’obbligo di mantenimento dal diritto civile nei confronti di un

figlio che non ha ancora una formazione appropriata al raggiungimento della

maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), anche se le condizioni di applicazione di

queste due disposizioni non si sovrappongono necessariamente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a

ediz., Basilea 2019, n. 30 ad art. 35 LIFD, p. 1055).

Come

visto, secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, il figlio deve svolgere un

tirocinio o frequentare degli studi. Non ogni scuola o qualsiasi corso

dà diritto ad una deduzione. Per tirocinio o studi, bisogna intendere ogni

tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in primo

luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è comunque

considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma corrispondente e è in

grado di svolgere un’attività lucrativa appropriata. In diritto civile una

limitazione temporale assoluta dell’obbligo di mantenimento al momento in cui

il figlio raggiunge l’età di 25 anni non esiste. Tuttavia, anche se il codice

civile non fissa alcun limite, si rileva che più il figlio è adulto, maggiori

sono le esigenze affinché possa continuare a pretendere l’ottenimento di un

aiuto economico da parte dei propri genitori. In diritto fiscale, alcuni

Cantoni fissano la soglia di 25 anni (Canton Ticino 28 anni) al di là della

quale la deduzione per figlio a carico non viene più accordata. Per quanto attiene

alla LIFD, tale limite d’età non esiste.

Per il riconoscimento

della deduzione la data decisiva è il 31.12. del periodo fiscale preso in

considerazione (art. 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT; inoltre Jaques, in Noël / Aubry Girardin [a

cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 17-20 ad

art. 35 LIFD).

2.3

In

una decisione del 29 maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha

osservato che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla

condizione che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento.

Determinante è che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio

(maggiorenne) sia dipendente da questo contributo. Perché il contribuente abbia

diritto alla deduzione sociale per figli è ancora necessario che i contributi

annui raggiungano almeno l’importo della deduzione (decisione TF n. 2A.536/2001

del 29 maggio 2002, in RF 2002 p. 632; v. anche decisione TF n. 2C_516/2013 e

2C_517/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 2.1).

La

dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa, anche se il

contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento (Jaques, op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD):

occorre invece che i contributi annuali raggiungano almeno l’ammontare della

deduzione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 52 ad art. 35

LIFD, p. 715). Contrariamente al figlio minorenne, quello maggiorenne che

prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712; Jaques,

op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale

federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; Locher, op. cit., n. 31 ad art.

35, p. 873).

3.

3.1.

Dal profilo del diritto

civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore

età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio

non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa

ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono

continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile

formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). I genitori sono

nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente

che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non

solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma

anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò

vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che

prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al

proprio patrimonio [cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015

consid. 6b); RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c consid. 10b)]. In una recente decisione

del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del

resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei

genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente

laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far

fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua

formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con

l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005

(n. 5C.150/2005 consid. 4.4), pubblicata in FamPra.ch 2006, p. 480. In quella

decisione, l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la

responsabilità personale del figlio - che vale tanto più per un figlio

maggiorenne - prevale sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276

cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr.

anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ed., n. 31 ad art.

276.

CC). La capacità economica del figlio va dunque considerata anche se

i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti: quest’ultimo deve perciò

provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi

di reddito e di sostanza [cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c consid. 10a)].

3.2

Per quel che concerne la

deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale

si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art.

277.

cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100

dell’8.6.2017 consid. 3). Considerato come già in ambito civile l’obbligo di

mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che si possa

ragionevolmente esigere da loro, occorre tenere conto (sia in ambito civile sia

in quello fiscale) pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 41 ad art. 35 LIFD). Ne discende che i principi sopra enunciati sono

applicabili anche al diritto fiscale.

Secondo il Tribunale

federale (n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1.), la persona per la

quale viene fatta valere la deduzione deve essere "unterstützungsbedürftig"

(ossia deve necessitare di sostegno economico). Il figlio maggiorenne che,

grazie alla sua formazione, è in grado di mantenersi da sé facendo capo al

provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi non si può considerare bisognoso

di sostentamento. Occorre quindi prendere in considerazione lo stato

patrimoniale del figlio, come anche la possibilità di realizzazione degli averi

patrimoniali per contribuire al finanziamento del suo sostentamento.

3.3

In una decisione dell’8

giugno 2017, la Camera di diritto tributario ha avuto modo di negare ai

ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia la deduzione per figli agli

studi, riguardo alla figlia maggiorenne, che nel periodo fiscale litigioso

frequentava il programma di Bachelor presso una scuola universitaria

professionale in Svizzera interna. La Corte ha ritenuto che la figlia non

avesse bisogno del sostegno economico da parte dei genitori che rivendicavano

le predette deduzioni, considerato come quest’ultima avesse importanti capitali

a disposizione (oltre fr. 300'000.-) e avesse percepito anche dei redditi di

oltre fr. 11'000.- (cfr. decisione CDT n. 80.2016.100/101 dell’8 giugno 2017).

Alla stessa conclusione è

pervenuta questa Corte in una sentenza del 28 gennaio 2019 (n. 80.2018.129),

con la quale ha negato il diritto alla deduzione per figli agli studi (secondo

l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT) a un contribuente, il cui figlio

maggiorenne era studente ma disponeva di un capitale di oltre 140'000.-

franchi.

La Circolare n. 4/2008

della Divisione delle contribuzioni, concernente "le deduzioni per

figli agli studi" esclude, da parte sua, che abbia diritto alla

deduzione il genitore di uno studente che gode di proventi di cui ha la libera

disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli

impegni di studio.

4.

4.1.

Venendo al caso in

disamina, __________, nato il __________, nel periodo fiscale litigioso era già

maggiorenne. Dalle informazioni agli atti emerge in particolare che il 3 luglio

2017.

egli ha ottenuto l’attestato liceale di maturità (cfr. allegato al ricorso

15.03.2019). Inoltre, ha svolto diverse attività lavorative: dal 01.01.2017 al

31.12.2017

ha lavorato presso __________ percependo fr. 565.-; dal 01.01.2017

al 31.12.2017 presso __________ ottenendo fr. 120.-; dal 20.07.2017 al

10.09.2017

presso __________ guadagnando fr. 581.- e infine dal 08.10.2017 al

31.12.2017

presso la __________ ottenendo fr. 2'203.50.

4.2

Si è già ricordato che, per

il riconoscimento della deduzione la data decisiva è il 31.12. del periodo

fiscale preso in considerazione (art. 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT).

Ora, nel caso in esame, è

solamente noto che il figlio, __________, ha ottenuto la maturità liceale il 3

luglio 2017, mentre non è dato sapere se abbia proseguito gli studi oppure no.

La fattispecie merita

pertanto di essere approfondita e accertata da parte dell’autorità fiscale:

bisognerà infatti stabilire se al 31.12.2017 il figlio, __________, era agli

studi e, in caso di risposta positiva, se eventualmente era al beneficio di una

borsa di studio, al fine di determinarsi correttamente circa il riconoscimento

o meno della deduzione per il figlio agli studi del qui ricorrente.

I redditi del lavoro

dichiarati, per contro, non sono di proporzioni tali da indurre a concludere

che il giovane sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento.

4.3

Qualora i presupposti per

la deduzione fossero adempiuti, l’autorità fiscale dovrà tener conto di quanto

previsto dalla legge per il caso in cui i genitori sono tassati separatamente: se

il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati

alimenti, anche la deduzione per i figli è in tal caso ripartita per metà (art.

35.

cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT).

5.

Ne consegue che la decisione è annullata e

gli atti sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché proceda alle

verifiche indicate nei considerandi. Non si prelevano tasse e spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

27.02.2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, perché adotti una nuova

decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presete Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: