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Decisione

80.2019.120

Garanzia costituzionale della proprietà e principio di capacità contributiva: divieto di imposizione confiscatoria, redditi inferiori rispetto alle imposte, valore delle azioni di una società che non distribuisce dividendi

7 dicembre 2020Italiano24 min

quali globalisti. A partire dal periodo fiscale 2013 hanno richiesto di essere imposti

Source ti.ch

IncartI n.

80.2019.120

80.2019.121

Lugano

7 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 marzo 2019 contro le decisioni del 27 febbraio 2019 in materia di IC e

IFD 2015, 2016 e 2017

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 (17.6.1928)

e RI 2 (1°.6.1927) risiedono a __________. Dal 1993 al 2012 sono stati tassati

quali globalisti. A partire dal periodo fiscale 2013 hanno richiesto di essere imposti

in maniera ordinaria.

B.

a. Periodo fiscale

2015

Per il periodo fiscale

2015 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr.

90'607.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'019'784.-.

b. Periodo fiscale 2016

Per il periodo fiscale

2016 essi dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 27'574.- ed una

sostanza imponibile complessiva di fr. 2'607'553.-.

c. Periodo fiscale 2017

Per quanto riguardava il

2017 i coniugi RI 1 indicavano un reddito imponibile complessivo di fr.

12'159.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 5'384'089.-.

C.

a. Periodo fiscale

2015

Con decisione del

31.10.2018 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava per

l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 27’500.- (di fr. 58'000.-

determinanti per l’aliquota) e una sostanza imponibile complessiva di fr. 5'531'000.-

(di fr. 6'722'000.- quella determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito

imponibile era pari a fr. 29'600.- (fr. 62'400.- determinanti per l’aliquota).

L’imposta dovuta, a livello cantonale era di fr. 18'939.30, mentre che, per

l’IFD di fr. 235.30.

b. Periodo fiscale 2016

Con decisione del

31.10.2018 l’autorità fiscale accertava per l’IC un reddito imponibile di fr.

17'800.- (di fr. 40'900.- determinante per l’aliquota) ed una sostanza

imponibile di fr. 5'577'000.- (di fr. 6'753'000.- determinante per l’aliquota).

A livello cantonale l’imposta dovuta era stata quantificata in fr. 18'446.85.

Per quanto concerneva l’IFD il reddito imponibile complessivo veniva

commisurato in fr. 18'400.- (quello determinante per l’aliquota in fr.

42'400.-). A livello federale l’imposta dovuta era pari a fr. 61.20.

c. Periodo fiscale 2017

Per il 2017, sempre il

31.10.2018, il fisco accertava un reddito imponibile complessivo di fr.

12'900.- (di fr. 30'300.- determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli

fini IC, veniva commisurata in fr. 5'190'000.- (in fr. 6'324'000.- quella

determinante per l’aliquota). Il totale dell’imposta cantonale era di fr.

16'918.45. Per quanto riguardava l’IFD il reddito imponibile era stato

accertato in fr. 13'900.- (in fr. 32'600.- quello determinante per l’aliquota).

Il totale dovuto d’imposta dovuto, per l’IFD era di fr. 18.35.

D. Con unico reclamo del

14.11.2018 i coniugi RI 1, rappresentati da RA 1 insorgevano contro le

notifiche di tassazione 2015, 2016 e 2017. Oltre a sollevare puntuali censure

in relazione al mancato riconoscimento di alcune deduzioni contestavano l’onere

impositivo, divenuto “(…) quantomeno sproporzionato rispetto alla situazione

reddituale dei contribuenti”.

Gli insorgenti

illustravano in particolare il carico fiscale 2015 – 2017, così descritto:

·

“2015, totale fr. 31'484.84: imposta cantonale (reddito e

sostanza) fr. 18'939.30; imposta comunale: fr. 12'310.54; IFD: 235;

·

2016, totale fr. 30'498.50: imposta cantonale (reddito e

sostanza) fr. 18'446.85; imposta comunale: fr. 11'990.45; IFD: 61.20;

·

2017, totale fr. 27'933.79: imposta cantonale (reddito e

sostanza) fr. 16'918.45; imposta comunale: fr. 10'996.99; IFD: 18.35”.

I reclamanti indicavano

che i redditi imponibili oggetto della decisione discendevano dal valore

locativo della casa di __________, mentre i redditi effettivamente percepiti

(reddito da titoli e capitali) avrebbero invece avuto una “influenza minima

nella determinazione del reddito imponibile”. La loro situazione

finanziaria non avrebbe subito, secondo loro, una futura modifica sostanziale.

L’unico evento che avrebbe potuto eventualmente generare dei guadagni in

capitale sarebbe stata la vendita delle azioni della __________. Tuttavia, secondo

gli insorgenti: “(…) tale società non avendo altri assets al di là di un

portafoglio finanziario, non ha di fatto alcuna possibilità di essere ceduta

generando quindi un potenziale utile in capitale. L’unico asset eventualmente

oggetto di cessione potrebbe essere l’immobile __________, la cui vendita

sarebbe eventualmente tassabile in __________ ma non in Svizzera per normativa

interna e convenzionale”. Secondo la tesi esposta dai coniugi RI 1, essi avrebbero

dovuto ricorrere alla sostanza, erodendola progressivamente, per far fronte al

pagamento delle imposte, giacché le entrate effettive (e meglio il reddito di

titoli e capitali) sarebbero stati incapienti rispetto all’ammontare di imposte

richiesto. I contribuenti indicavano che, anche volendo considerare come

parametro il reddito imponibile (è un reddito locativo, non effettivo), la

sommatoria di imposte cantonali, comunali e federali avrebbe un valore ben

superiore.

Sulla scorta della

giurisprudenza di questa Camera (CDT 80.2015.67/68 del 7.2.2017) gli insorgenti

erano dell’avviso che, considerando come l’erosione del patrimonio a fronte del

pagamento delle imposte si fosse protratta per diverse annualità, l’imposizione

avrebbe dovuto essere qualificata come “confiscatoria”. I contribuenti chiedevano

pertanto che l’ammontare complessivo delle imposte fosse “(…) limitato ai

redditi da titoli e capitali incassati dai contribuenti, senza considerare

deduzione alcuna: 2015: fr. 14'983, 2016: fr. 10'648.-, 2017: fr. 3'619.-. In

subordine richiedono che la sommatoria delle imposte cantonali, comunali e

federali sia pari al reddito imponibile: 2015: fr. 27'500.-, 2016: fr.

12'279.-, 2017: fr. 3'234.-“.

E. Con decisione del

27.2.2019 l’UT respingeva il reclamo presentato per tutti i periodi fiscali interessati,

con la seguente, pressoché identica, motivazione:

“Con lettera del 14.11.2018 viene contestata la

tassazione del 2015 lamentando il carattere confiscatorio dell’imposta dovuta.

Il patrimonio dei contribuenti non è investito unicamente in obbligazioni e

fondi di investimento, che teoricamente garantiscono un reddito costante, ma

detengono il pacchetto azionario della __________ che non distribuisce

dividendi capitalizzando gli utili con conseguente aumento della sostanza anche

in considerazione di una futura vendita. In tale situazione, se il contribuente

rinuncia ad un rendimento del proprio patrimonio, l’onere finanziario non può

essere qualificato come confiscatorio sent. TF 2C_826/2015. In considerazione

di quanto sopra l’autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella

decisione di prima istanza”.

F. Con ricorso del

21/22.3.2019 RI 1 insorgono, con unico allegato contro le decisioni su reclamo

per i periodi fiscali 2015-2017. In sostanza i contribuenti ritengono che il

carico impositivo richiesto per i periodi fiscali 2015 – 2017 sia di natura

confiscatoria. Definiscono errata la conclusione a cui è giunta l’autorità

fiscale circa il fatto che la __________ società di pertinenza dei coniugi RI 1

(holding di famiglia), non abbia distribuito dividendi e che quindi i

contribuenti abbiano rinunciato al rendimento del proprio patrimonio.

Al 31.12.2014 la __________

avrebbe presentato una perdita riportata di € 142'147.47, che “(…) al netto

dell’utile di esercizio (€ 62'562.83) non consentiva la distribuzione

del dividendo nel corso del 2015 (si veda verbale del CdA del 23.11.2015

depositato alla Camera di Commercio __________)”. Nel 2015, gli azionisti

avrebbero comunque beneficiato di un rimborso del finanziamento soci, pari a €

65'000.- (il debito nei confronti degli azionisti è passato da € 747'689.64 a €

682'689.64). Al 31.12.2015 la __________ presentava una perdita riportata di €

79'584.- che, al netto dell’utile d’esercizio (pari a € 75'933.-), non avrebbe

consentito la distribuzione di un dividendo a favore dei contribuenti. Nel novembre

2016, gli insorgenti avrebbero beneficiato di un rimborso del finanziamento

pari a € 500'000.-, che sarebbe stato reso possibile attraverso la liquidità

derivante dalla cessione della partecipazione che __________ deteneva. Al

31.12.2016 la __________ avrebbe presentato un utile a bilancio dovuto alla

vendita della partecipazione che “(…) più che compensa le perdite

riportate”. Nel corso del 2017 i coniugi RI 1 avrebbero ricevuto altri €

100'000.- a titolo di rimborso del finanziamento soci, come si evincerebbe dai

dati del bilancio al 31.12.2017. Nel ricorso viene indicato: “Appare dunque

piuttosto evidente come, sebbene in occasione dell’approvazione del bilancio

riferito al 2016 (avvenuta nel 2017) fosse astrattamente possibile per i contribuenti

procedere con la distribuzione di un dividendo da __________, la scelta più

razionale sotto il profilo economico e giuridico sia ricaduta a favore del

rimborso del finanziamento soci, avvenuto in parte nel 2016 (€ 500'000.-) ed in

parte nel 2017 (€ 100'000.-)”.

In sostanza, i

contribuenti non condividono le ragioni esposte dall’UT quando indica che i

coniugi RI 1 avrebbero rinunciato al rendimento del proprio patrimonio: a loro avviso,

la distribuzione di utili, nei periodi fiscali interessati, o non era possibile

oppure, quando fattibile, nulla vietava ai contribuenti di procedere con un

rimborso del finanziamento soci (2016 e 2017). In sintesi, considerando che

l’erosione del patrimonio a fronte del pagamento delle imposte si è protratta

su diverse annualità, l’imposizione dovrebbe essere qualificata come

confiscatoria. Inoltre ritengono di aver dimostrato come non sia avvenuta una

tesaurizzazione degli utili nella __________. Neppure nel 2018 la __________ avrebbe

distribuito utili. I coniugi RI 1 non avrebbero inoltre, nei periodi oggetto di

reclamo, incassato redditi di fonte estera non imponibili in Svizzera, motivo

per il quale hanno oggettivamente dovuto intaccare il patrimonio personale per

far fronte alle imposte. Da ultimo passano in rassegna le legislazioni di altri

Paesi europei, ad esempio la __________ e la __________, che conoscono appunto

la nozione di imposizione confiscatoria e vi hanno posto dei rimedi, come

indicano che a livello OCSE esista un documento intitolato “The Role and Design

of Net Wealth taxes in the OECD” a tale soggetto. Pure nella LT, sarebbe

stato inserito l’art. 49a LT, ossia il freno all’imposta sulla sostanza.

G. Con scritto 2.4.2019

l’autorità fiscale ha comunicato di rinunciare alla presentazione di osservazioni,

rimettendosi alla decisione della Camera di diritto tributario.

Diritto

1. 1.1.

I ricorrenti, nel proprio

gravame, non censurano un errato accertamento degli elementi imponibili per

l’imposta sul reddito e per l’imposta sulla sostanza per l’IC e per l’IFD 2015,

2016 e 2017. Ritengono tuttavia che l’imposta dovuta complessiva, superando i

redditi conseguiti nei periodi fiscali in questione, sia di natura

confiscatoria e come tale, leda il principio costituzionale della garanzia

della proprietà, consacrato all’art. 26 Cost. e 8 cpv. 2 lett. h Cost.

TI, e del principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.).

Oggetto di impugnazione

sono le decisioni che concernono sia l’imposta cantonale sia l’imposta federale

diretta. La maggior parte dei debiti fiscali è costituita tuttavia dall’imposta

cantonale (e comunale) sulla sostanza. Nel petitum gli insorgenti si

limitano a proporre di ridurre a determinati importi “l’ammontare complessivo

delle imposte cantonali, comunali e federali”, senza precisare come andrebbe

suddivisa l’eventuale riduzione dell’onere fiscale. Non è chiaro in particolar

modo in quale misura, se il ricorso fosse accolto, dovrebbe essere ridotta

anche l’IFD. La questione non merita tuttavia di essere approfondita, visto

l’esito del ricorso.

1.2.

In applicazione del

principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2

Cost.), ogni persona deve partecipare ai costi finanziari dello Stato a seconda

dei suoi mezzi. Questo principio implica che i contribuenti che si trovano

nella medesima situazione economica devono sopportare un carico fiscale uguale.

Se all’inverso sono in situazioni di fatto differenti, che hanno delle

ripercussioni sulla loro capacità economica, nell’accertamento del loro carico

fiscale bisogna tenerne conto e lo stesso deve essere adattato di conseguenza

(sentenza TF 2C_277/2008 del 26.9.2008 consid. 4.1 con riferimenti).

1.3.

In virtù dell’art. 26 cpv.

1 Cost. la proprietà è garantita. Secondo costante giurisprudenza, in ambito

fiscale, questo diritto non va oltre al divieto di un’imposizione

confiscatoria. Una pretesa fiscale non deve pregiudicare l’essenza stessa della

proprietà privata (art. 36 cpv. 4 Cost). Spetta al legislatore preservare la

sostanza del patrimonio del contribuente e lasciare a quest’ultimo la

possibilità di formarne uno nuovo. Per determinare se un’imposizione ha un

effetto confiscatorio, la sola aliquota d’imposta espressa in percentuale non è

decisiva. Bisogna esaminare il carico che rappresenta l’imposizione su un

periodo abbastanza lungo, facendo astrazione dalle circostanze straordinarie. A

tal fine bisogna prendere in considerazione l’insieme delle circostanze

concrete, la durata e la gravità del pregiudizio così come anche il cumulo con

altre tasse o tributi e la possibilità di trasferire l’onere contributivo su

altre persone. Il Tribunale federale ha stabilito che l’essenza della proprietà

privata non viene toccata, se durante un breve periodo, il reddito a

disposizione del contribuente non è sufficiente per far fronte all’onere

fiscale, senza intaccare la sostanza (sentenze del TF n. 2C_826/2015 del

5.1.2017 consid. 5; n. 2C_277/2008 del 26.9.2008 consid. 4.1.; n. 2C_579/2009

del 25.6.2010 consid. 6.2.).

1.4.

In una sentenza (cfr. 2C_826/2015

del 5.1.2017 pubblicata in DTF 143 I 73) i giudici di Mon Repos, nel caso di

due coniugi residenti nel Cantone Ginevra, avevano stabilito come l’imposta

globale (cantonale e comunale) da loro dovuta al fisco, ammontante a fr.

439'869.80, per rapporto al reddito imponibile di fr. 204'307 e ad una sostanza

imponibile di fr. 39'803'827, non fosse di natura confiscatoria, nonostante la

percentuale d’imposta dovuta al Canton Ginevra, per il periodo fiscale 2009

sorpassasse del 200% il reddito imponibile dei ricorrenti per il medesimo

periodo.

1.5.

Nel caso citato, il

Tribunale federale ha indicato come i ricorrenti avessero perso di vista il

fatto che il loro onere fiscale per il 2009 fosse costituito in gran parte

dall’imposta sulla sostanza prelevata sulla base del valore delle loro azioni.

L’imposta sulla sostanza colpisce la sostanza netta a differenza dell’imposta

sul reddito. Di conseguenza l’imposta non può vertere unicamente sul reddito

della sostanza, escludendo il prelievo dell’imposta anche sull’ammontare della

sostanza netta. Unicamente nel caso in cui l’imposizione, compresa l’imposta

sulla sostanza, superi durevolmente i redditi, compresi i redditi provenienti

dalla sostanza, bisogna constatare che la sostanza è intaccata a tal punto che

l’imposizione si deve considerare confiscatoria. È questa la ragione per la

quale l’esame del carattere confiscatorio dell’imposta deve essere esteso non

ad un solo periodo fiscale, ma a più periodi. Se si dovesse prendere in

considerazione un unico periodo fiscale per quanto attiene all’imposta sulla

sostanza, limitando il suo onere al solo reddito di quest’ultima, in tal caso

l’imposta sulla sostanza dovrebbe essere qualificata, contrariamente alla

logica del sistema, non imposta sul patrimonio, come l’ha voluta il

legislatore, ma imposta sul reddito.

Ne consegue che, siccome

l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza in sé e in funzione

dell’ammontare di quest’ultima si stabilisce la capacità contributiva,

unicamente nel caso in cui i redditi della sostanza non sono più sufficienti -

nella durata - per far fronte al carico fiscale, l’imposizione deve essere

ritenuta confiscatoria. Non si può pertanto ritenere che la garanzia

costituzionale della proprietà sia violata quando, in un unico periodo fiscale,

l’onere fiscale supera il reddito della sostanza.

A ciò va aggiunto che,

quando la sostanza aumenta, a dipendenza di una congiuntura economica

favorevole oppure di buoni affari e l’imposta risulta essere al di sotto di

tale progressione, si può di primo acchito negare il carattere confiscatorio

dell’imposizione. Lo stesso accade per l’imposizione del valore di azioni, se

esso aumenta poiché gli utili della società vengono tesaurizzati anziché essere

distribuiti; in tal caso, il loro valore intrinseco progredisce senza alcuna

imposizione del loro rendimento, di modo che, in tale ipotesi, un onere

fiscale, anche importante ma che resta al di sotto dei rendimenti tesaurizzati,

non può essere qualificato come confiscatorio (sentenza TF 2C_826/2015 del

5.1.2015 consid. 5.2. [pubblicata in DTF 143 I 73]).

1.6.

A titolo esemplificativo

in una sentenza della Corte fiscale del Tribunale cantonale del Canton Friborgo

(RDAF 2013 II 160), i giudici cantonali hanno indicato che, nel caso in cui una

sostanza che, in maniera durevole, non produce alcun oppure un debole rendimento,

il Tribunale federale ha chiaramente sottolineato che non si tratta ad ogni

modo di un’imposizione di natura confiscatoria, se il contribuente rinuncia in

maniera volontaria ad un rendimento sufficiente, sia a causa per esempio di

relazioni famigliari, sia nella speranza di realizzare ulteriormente un utile

in capitale che supera largamente il reddito della sostanza. Tale è per esempio

il caso per il possesso di oro oppure di altri metalli preziosi, ma anche di

una speculazione immobiliare. Anche se il contribuente non ha la possibilità di

trasformare la sua sostanza in attivi che producono un rendimento medio,

un’imposizione confiscatoria non può essere ammessa se un carico fiscale, di

per sé eccessivo, è limitato nel tempo. In tal caso la garanzia della proprietà

non è violata se il reddito disponibile non permette di far fronte al carico

fiscale globale senza intaccare la sostanza. Un caso diverso sarebbe quello in

cui, eccezionalmente, in applicazione dell’art. 8 Cost., l’importante carico

fiscale urta in maniera grave il sentimento di giustizia e di equità, per

esempio se la sostanza è indispensabile al finanziamento del tenore di vita del

contribuente. Sia come sia, bisogna sempre esaminare se l’onere fiscale ha come

conseguenza l’assorbimento progressivo della sostanza oppure se impedisce

l’aumento della sostanza. Ciò non è sempre il caso, come mostrano ad esempio

gli acquisti di oro oppure il possesso di terreni che sono destinati alla

costruzione. In questi casi, la sostanza del contribuente può crescere a

dispetto del carico fiscale elevato. Il fatto, per esempio, che le imposte sul

reddito e sulla sostanza superino a lungo termine il reddito dei titoli non

permette di concludere che tale investimento del contribuente sia toccato nella

sua sostanza. Ma al contrario, bisogna invece esaminare la relazione tra

l’utile disponibile e la distribuzione dei dividendi decisa dalla società. Se,

malgrado un utile netto elevato, il dividendo distribuito resta modesto al

punto da non coprire le imposte sul reddito e sulla sostanza, tuttavia bisogna

considerare che la sostanza non è toccata nella sua essenza, poiché il valore

intrinseco della società, e quindi il valore delle sue azioni, sono migliorati

parallelamente (RDAF 2013 II p. 160 consid. 4a).

Considerandi

2.

2.1.

Ora,

nel caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale, nella motivazione delle

decisioni su reclamo, ha indicato che i ricorrenti detengono il pacchetto

azionario della __________ che:

“(…) non distribuisce dividendi capitalizzando gli

utili con conseguente aumento della sostanza anche in considerazione di una

futura vendita. In tale situazione, se il contribuente rinuncia ad un

rendimento del proprio patrimonio, l’onere finanziario non può essere

qualificato come confiscatorio sent. 2C_826/2015”.

2.2

Nella più volte citata sentenza

2C_826/2015 [pubblicata in DTF 143 I 73], l’Alta Corte svizzera aveva stabilito

che il valore delle 75 azioni detenute dai ricorrenti facesse appunto oggetto

dell’imposta sulla sostanza e che il relativo carico fiscale – contestato – prendeva

in considerazione il valore della società che era composto dal cumulo degli

utili di quest’ultima, per circa 26 milioni di franchi. Nel caso in questione,

gli stessi contribuenti avevano ammesso che i dividendi non erano stati

distribuiti oppure unicamente in maniera parziale: il TF aveva indicato che, di

conseguenza, il valore della società era aumentato e pure il valore intrinseco

delle azioni detenute dai ricorrenti. Sempre nella fattispecie giudicata dal

TF, l’Alta Corte aveva rispedito al mittente la censura sollevata dagli

insorgenti, che indicavano di non avere la maggioranza che avrebbe permesso

loro di votare per la distribuzione di dividendi. La Suprema Corte aveva

ricordato che erano proprietari delle azioni in questione e che, a questo

titolo, non si trattava di aspettative non imponibili (DTF 143 I 73, consid.

5.3.).

2.3

Venendo al caso che qui ci

occupa s’impone una valutazione contabile di __________ società di __________,

interamente detenuta dai qui ricorrenti.

2.3.1

Periodo fiscale

2015.

I contribuenti

dichiaravano nella sostanza il totale delle azioni (n°. 330) di __________

indicando un valore di € 115'500.- (valore poi accertato da parte dell’autorità

fiscale in fr. 3'554'330.-). Nei conti annuali “Annual accounts for the year

ended 31 December 2015” veniva indicato che, per quell’anno si era registrato

un utile pari a € 75'933.20 ma vi era comunque una perdita riportata dai

periodi precedenti di € 79'584.64. Nel 2015 non era stato distribuito alcun

dividendo.

2.3.2

Periodo fiscale

2016.

I contribuenti

dichiaravano nella sostanza il totale delle azioni (n°. 330) della __________

indicando un valore di € 115'000.- (valore poi accertato da parte dell’autorità

fiscale in fr. 4'073'546.-). Dalla contabilità messa a disposizione “Abridged

Balance Sheet as at December 31, 2016” veniva indicato che, per quell’anno si

era registrato un utile pari a € 3'697'366.29. Nel 2016 non era stato

distribuito alcun dividendo. Ai contribuenti, creditori della società, era

stato rimborsato un finanziamento per € 500'000.-, come da loro stessi spiegato

nel gravame.

2.3.3

Periodo fiscale

2017.

Per ciò che riguarda il

2017.

i coniugi __________ dichiaravano nella sostanza il totale delle azioni

della __________ (n°. 330) indicando un valore di fr 3'096'832.-. Dalla

contabilità messa a disposizione “Abridged Balance Sheet as at December 31,

2017” veniva indicato che, per quell’anno si era registrato una perdita di €

111'537.74. Nel 2017 i contribuenti erano stati rimborsati di un’ulteriore

parte del loro finanziamento soci per € 100'000.-. Non era stato distribuito

alcun dividendo.

2.4

Prima ancora di chinarsi

sui risultati dei singoli esercizi, non si può non constatare la continua e

importante progressione del valore intrinseco delle azioni della __________ SA:

Data di riferimento

Valore netto azioni

(fr.)

31.12.2013

2'264’724

31.12.2014

3'096’833

31.12.2015

3'554’330

31.12.2016

4'073’546

31.12.2017

4'073’546

Appare poi indubbiamente importante

l’utile conseguito nel 2016, pari a ben € 3'697'366.29.

In merito alla mancata

scelta di distribuire il dividendo, il rappresentante dei contribuenti – unici

azionisti della __________ –, nel ricorso ha ammesso che “in occasione

dell’approvazione del bilancio riferito al 2016 (avvenuta nel 2017) fosse

astrattamente possibile per i contribuenti procedere con la distribuzione di un

dividendo da __________”, aggiungendo peraltro come “la scelta più

razionale sotto il profilo economico e giuridico sia ricaduta a favore del

rimborso del finanziamento soci, avvenuto in parte nel 2016 (€ 500’000-) ed in

parte nel 2017 (€ 100'000.-)”.

2.5

Nel ricorso i contribuenti

hanno così commisurato il loro carico fiscale nei tre periodi fiscali

litigiosi:

periodo

fiscale

Imposta cantonale

Imposta

comunale

IFD

totale

2015.

18'939.30

12'310.54

235.00

31'484.84

2016.

18'446.85

11'990.45

61.20

30'498.50

2017.

16'918.45

10'996.99

18.35

27'933.79

2.6

2.6.1

In un caso giudicato dal

Canton Friborgo (già rammentato in precedenza), i giudici avevano indicato che

nel caso in cui malgrado un utile netto elevato, il dividendo distribuito resta

modesto al punto da non coprire le imposte sul reddito e sulla sostanza, non si

può concludere che la sostanza è toccata nella sua essenza, poiché il valore

intrinseco della società, e quindi il valore delle sue azioni, sono migliorati

parallelamente (RDAF 2013 II 160, consid, 4a).

In effetti, diversamente

dai titoli che vengono regolarmente venduti, lo sviluppo del corso del valore

dell’azione può restare meno visibile nel caso in cui il commercio dei titoli

sia più ristretto, ad esempio poiché la maggior parte delle azioni sono e

rimangono detenute da una famiglia. In questi casi è infatti possibile che il

patrimonio aumenti nonostante la pressione fiscale alla quale è sottoposto (DTF

106.

Ia 342 consid. 6c confermata pure in 2A.402/2003 del 16.7.2004 consid. 3.1.

in RDAF 2013 II 160).

2.6.2

Ora, volendo seguire il

ragionamento della DTF 143 I 73 e pure di quello giudicato dal Canton Friborgo

(in RDAF 2013 II 160), si deve anzitutto constatare come il patrimonio dei

ricorrenti sia cresciuto, nei periodi fiscali in discussione, in misura molto

più importante rispetto all’ammontare delle imposte dovute negli stessi anni. Anche

con il solo utile generato nel 2016 dalla __________, sarebbe sicuramente stato

possibile distribuire ai contribuenti – unici azionisti della medesima – un cospicuo

dividendo, che avrebbe permesso loro di fare facilmente fronte al carico

impositivo dei tre periodi fiscali in considerazione senza in alcun modo

intaccare la sostanza. La scelta degli azionisti di non distribuire alcun

dividendo, nonostante la situazione lo permettesse, per quanto legittima,

pregiudica nel caso concreto la possibilità di appellarsi alla violazione della

garanzia della proprietà.

In considerazione delle

cifre in questione, d’altra parte, il rimborso del finanziamento dei soci non

doveva per forza costituire un’alternativa alla distribuzione di un dividendo.

Con il solo utile del 2016, oltre al rimborso del debito, restava abbondante

liquidità per il versamento di dividendi.

Motivo per il quale, in

conformità con la giurisprudenza citata, il patrimonio dei ricorrenti non è

stato toccato nella sua essenza e non si ravvede dunque alcuna imposizione di

natura confiscatoria.

3.

3.1.

Nel ricorso, i ricorrenti

si appellano all’art. 49a LT, relativo al “Freno all’imposta sulla

sostanza”, in vigore dal 1.1.2018, secondo cui (cpv. 1) le imposte cantonali e

comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del

contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di

questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l’1 per

cento della sostanza netta. Secondo il capoverso 2 dell’articolo, il provento

netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed

immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1

lettera a). Il cpv. 3 prevede che lo sgravio è imputato sull’imposta sulla

sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantoni e Comuni in funzione del

moltiplicatore d’imposta comunale.

L’introduzione di un freno

all’imposta sulla sostanza incontra la necessità di limitare l’onere fiscale

complessivo cantonale e comunale del contribuente quando, per via di una

sostanza importante, l’imposta dovuta sul reddito e sulla sostanza supera i

redditi effettivamente realizzati in quel dato periodo fiscale (Scapozza, Freno all’imposta sulla

sostanza, in NF 3/2019, p. 153 ss.).

3.2

La Divisione delle

contribuzioni ha pubblicato, il 18.6.2018 la Comunicazione della prassi

cantonale concernente l’applicazione dell’art. 49a LT (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/2018_Applicazione_nuovo_art._49aLT.pdf,

sito consultato l’8.1.2020), entrata immediatamente in vigore.

Ora, i periodi fiscali qui

interessati sono antecedenti al 2018, motivo per il quale la norma in questione

non può essere richiesta in applicazione.

Si tratterà nei periodi

fiscali successivi di verificare se si possa o meno applicare tale

disposizione, giudizio che non compete, almeno per il momento, a questa Camera.

3.3

Circa le misure auspicate

dall’OCSE per evitare un “unreasonable high tax burden”, è bene tener

presente che difficilmente il sistema fiscale svizzero può essere assimilato a

quelli menzionati dai ricorrenti.

Si può ricordare, in

questo contesto, come il Consiglio federale, nel suo messaggio del 2000, con il

quale chiedeva al popolo di respingere l’iniziativa popolare “per un’imposta

sugli utili da capitale”, abbia argomentato che quest’ultima “si sovrapporrebbe

in parte all’imposta sulla sostanza” (Messaggio sull’iniziativa

popolare «per un’imposta sugli utili da capitale», n. 00.087 del 25

ottobre 2000, in FF 2000 pp. 5241-5270, p. 5263). Intraprendendo poi un

confronto con la situazione all’estero, dopo avere riconosciuto che nella

maggior parte dei paesi dell’OCSE gli utili in capitale relativi alla sostanza

mobiliare privata sono assoggettati all’imposta, il governo federale osserva

quanto segue:

Il paragone con l’estero di un singolo tipo d’imposta, se

non è effettuato in base a una visione d’insieme del sistema fiscale,

costituisce un indicatore poco significativo.

In

questo contesto occorre menzionare che numerosi Stati non conoscono alcuna

imposta sulla sostanza per i privati. Così, la sostanza negli USA, in Germania

(dal 1997), nel Belgio, in Grecia, in Irlanda, in Italia, nel Giappone, nel

Portogallo, in Gran Bretagna e in Austria (dal 1994) non viene imposta

fiscalmente. Tutti i Cantoni, non però la Confederazione, riscuotono un’imposta

generale sulla sostanza. Oggetto dell’imposta è la totalità della sostanza,

costituita dalla sostanza mobiliare e immobiliare. Le tariffe fiscali sono

leggermente progressive. In media, l’onere fiscale è di circa il 3 al 5 per

mille della sostanza netta. In tal modo essi prendono in considerazione anche

l’aumento della sostanza che risulta tra l’altro dall’aumento della

capitalizzazione in borsa. Rispetto al reddito della sostanza, l’imposizione

fiscale della sostanza è considerevole nel caso di un rendimento basso.

(Messaggio

citato, p. 5259).

È dunque lo stesso

Consiglio federale a stabilire, se non una vera e propria “compensazione”,

almeno una certa correlazione fra la scelta di esentare dall’imposta gli utili

in capitale, da una parte, e di imporre la sostanza mobiliare privata,

dall’altra (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2008.1 del 30.10.2008 consid. 5.2).

Il confronto con altri

sistemi fiscali non può dunque ignorare il fatto che quasi solo in Svizzera

vige l’esenzione dell’utile in capitale privato.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 3’000.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: