80.2019.120
Garanzia costituzionale della proprietà e principio di capacità contributiva: divieto di imposizione confiscatoria, redditi inferiori rispetto alle imposte, valore delle azioni di una società che non distribuisce dividendi
7 dicembre 2020Italiano24 min
quali globalisti. A partire dal periodo fiscale 2013 hanno richiesto di essere imposti
Source ti.ch
IncartI n.
80.2019.120
80.2019.121
Lugano
7 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 marzo 2019 contro le decisioni del 27 febbraio 2019 in materia di IC e
IFD 2015, 2016 e 2017
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 (17.6.1928)
e RI 2 (1°.6.1927) risiedono a __________. Dal 1993 al 2012 sono stati tassati
quali globalisti. A partire dal periodo fiscale 2013 hanno richiesto di essere imposti
in maniera ordinaria.
B.
a. Periodo fiscale
2015
Per il periodo fiscale
2015 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr.
90'607.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'019'784.-.
b. Periodo fiscale 2016
Per il periodo fiscale
2016 essi dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 27'574.- ed una
sostanza imponibile complessiva di fr. 2'607'553.-.
c. Periodo fiscale 2017
Per quanto riguardava il
2017 i coniugi RI 1 indicavano un reddito imponibile complessivo di fr.
12'159.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 5'384'089.-.
C.
a. Periodo fiscale
2015
Con decisione del
31.10.2018 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava per
l’IC un reddito imponibile complessivo di fr. 27’500.- (di fr. 58'000.-
determinanti per l’aliquota) e una sostanza imponibile complessiva di fr. 5'531'000.-
(di fr. 6'722'000.- quella determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito
imponibile era pari a fr. 29'600.- (fr. 62'400.- determinanti per l’aliquota).
L’imposta dovuta, a livello cantonale era di fr. 18'939.30, mentre che, per
l’IFD di fr. 235.30.
b. Periodo fiscale 2016
Con decisione del
31.10.2018 l’autorità fiscale accertava per l’IC un reddito imponibile di fr.
17'800.- (di fr. 40'900.- determinante per l’aliquota) ed una sostanza
imponibile di fr. 5'577'000.- (di fr. 6'753'000.- determinante per l’aliquota).
A livello cantonale l’imposta dovuta era stata quantificata in fr. 18'446.85.
Per quanto concerneva l’IFD il reddito imponibile complessivo veniva
commisurato in fr. 18'400.- (quello determinante per l’aliquota in fr.
42'400.-). A livello federale l’imposta dovuta era pari a fr. 61.20.
c. Periodo fiscale 2017
Per il 2017, sempre il
31.10.2018, il fisco accertava un reddito imponibile complessivo di fr.
12'900.- (di fr. 30'300.- determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli
fini IC, veniva commisurata in fr. 5'190'000.- (in fr. 6'324'000.- quella
determinante per l’aliquota). Il totale dell’imposta cantonale era di fr.
16'918.45. Per quanto riguardava l’IFD il reddito imponibile era stato
accertato in fr. 13'900.- (in fr. 32'600.- quello determinante per l’aliquota).
Il totale dovuto d’imposta dovuto, per l’IFD era di fr. 18.35.
D. Con unico reclamo del
14.11.2018 i coniugi RI 1, rappresentati da RA 1 insorgevano contro le
notifiche di tassazione 2015, 2016 e 2017. Oltre a sollevare puntuali censure
in relazione al mancato riconoscimento di alcune deduzioni contestavano l’onere
impositivo, divenuto “(…) quantomeno sproporzionato rispetto alla situazione
reddituale dei contribuenti”.
Gli insorgenti
illustravano in particolare il carico fiscale 2015 – 2017, così descritto:
·
“2015, totale fr. 31'484.84: imposta cantonale (reddito e
sostanza) fr. 18'939.30; imposta comunale: fr. 12'310.54; IFD: 235;
·
2016, totale fr. 30'498.50: imposta cantonale (reddito e
sostanza) fr. 18'446.85; imposta comunale: fr. 11'990.45; IFD: 61.20;
·
2017, totale fr. 27'933.79: imposta cantonale (reddito e
sostanza) fr. 16'918.45; imposta comunale: fr. 10'996.99; IFD: 18.35”.
I reclamanti indicavano
che i redditi imponibili oggetto della decisione discendevano dal valore
locativo della casa di __________, mentre i redditi effettivamente percepiti
(reddito da titoli e capitali) avrebbero invece avuto una “influenza minima
nella determinazione del reddito imponibile”. La loro situazione
finanziaria non avrebbe subito, secondo loro, una futura modifica sostanziale.
L’unico evento che avrebbe potuto eventualmente generare dei guadagni in
capitale sarebbe stata la vendita delle azioni della __________. Tuttavia, secondo
gli insorgenti: “(…) tale società non avendo altri assets al di là di un
portafoglio finanziario, non ha di fatto alcuna possibilità di essere ceduta
generando quindi un potenziale utile in capitale. L’unico asset eventualmente
oggetto di cessione potrebbe essere l’immobile __________, la cui vendita
sarebbe eventualmente tassabile in __________ ma non in Svizzera per normativa
interna e convenzionale”. Secondo la tesi esposta dai coniugi RI 1, essi avrebbero
dovuto ricorrere alla sostanza, erodendola progressivamente, per far fronte al
pagamento delle imposte, giacché le entrate effettive (e meglio il reddito di
titoli e capitali) sarebbero stati incapienti rispetto all’ammontare di imposte
richiesto. I contribuenti indicavano che, anche volendo considerare come
parametro il reddito imponibile (è un reddito locativo, non effettivo), la
sommatoria di imposte cantonali, comunali e federali avrebbe un valore ben
superiore.
Sulla scorta della
giurisprudenza di questa Camera (CDT 80.2015.67/68 del 7.2.2017) gli insorgenti
erano dell’avviso che, considerando come l’erosione del patrimonio a fronte del
pagamento delle imposte si fosse protratta per diverse annualità, l’imposizione
avrebbe dovuto essere qualificata come “confiscatoria”. I contribuenti chiedevano
pertanto che l’ammontare complessivo delle imposte fosse “(…) limitato ai
redditi da titoli e capitali incassati dai contribuenti, senza considerare
deduzione alcuna: 2015: fr. 14'983, 2016: fr. 10'648.-, 2017: fr. 3'619.-. In
subordine richiedono che la sommatoria delle imposte cantonali, comunali e
federali sia pari al reddito imponibile: 2015: fr. 27'500.-, 2016: fr.
12'279.-, 2017: fr. 3'234.-“.
E. Con decisione del
27.2.2019 l’UT respingeva il reclamo presentato per tutti i periodi fiscali interessati,
con la seguente, pressoché identica, motivazione:
“Con lettera del 14.11.2018 viene contestata la
tassazione del 2015 lamentando il carattere confiscatorio dell’imposta dovuta.
Il patrimonio dei contribuenti non è investito unicamente in obbligazioni e
fondi di investimento, che teoricamente garantiscono un reddito costante, ma
detengono il pacchetto azionario della __________ che non distribuisce
dividendi capitalizzando gli utili con conseguente aumento della sostanza anche
in considerazione di una futura vendita. In tale situazione, se il contribuente
rinuncia ad un rendimento del proprio patrimonio, l’onere finanziario non può
essere qualificato come confiscatorio sent. TF 2C_826/2015. In considerazione
di quanto sopra l’autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella
decisione di prima istanza”.
F. Con ricorso del
21/22.3.2019 RI 1 insorgono, con unico allegato contro le decisioni su reclamo
per i periodi fiscali 2015-2017. In sostanza i contribuenti ritengono che il
carico impositivo richiesto per i periodi fiscali 2015 – 2017 sia di natura
confiscatoria. Definiscono errata la conclusione a cui è giunta l’autorità
fiscale circa il fatto che la __________ società di pertinenza dei coniugi RI 1
(holding di famiglia), non abbia distribuito dividendi e che quindi i
contribuenti abbiano rinunciato al rendimento del proprio patrimonio.
Al 31.12.2014 la __________
avrebbe presentato una perdita riportata di € 142'147.47, che “(…) al netto
dell’utile di esercizio (€ 62'562.83) non consentiva la distribuzione
del dividendo nel corso del 2015 (si veda verbale del CdA del 23.11.2015
depositato alla Camera di Commercio __________)”. Nel 2015, gli azionisti
avrebbero comunque beneficiato di un rimborso del finanziamento soci, pari a €
65'000.- (il debito nei confronti degli azionisti è passato da € 747'689.64 a €
682'689.64). Al 31.12.2015 la __________ presentava una perdita riportata di €
79'584.- che, al netto dell’utile d’esercizio (pari a € 75'933.-), non avrebbe
consentito la distribuzione di un dividendo a favore dei contribuenti. Nel novembre
2016, gli insorgenti avrebbero beneficiato di un rimborso del finanziamento
pari a € 500'000.-, che sarebbe stato reso possibile attraverso la liquidità
derivante dalla cessione della partecipazione che __________ deteneva. Al
31.12.2016 la __________ avrebbe presentato un utile a bilancio dovuto alla
vendita della partecipazione che “(…) più che compensa le perdite
riportate”. Nel corso del 2017 i coniugi RI 1 avrebbero ricevuto altri €
100'000.- a titolo di rimborso del finanziamento soci, come si evincerebbe dai
dati del bilancio al 31.12.2017. Nel ricorso viene indicato: “Appare dunque
piuttosto evidente come, sebbene in occasione dell’approvazione del bilancio
riferito al 2016 (avvenuta nel 2017) fosse astrattamente possibile per i contribuenti
procedere con la distribuzione di un dividendo da __________, la scelta più
razionale sotto il profilo economico e giuridico sia ricaduta a favore del
rimborso del finanziamento soci, avvenuto in parte nel 2016 (€ 500'000.-) ed in
parte nel 2017 (€ 100'000.-)”.
In sostanza, i
contribuenti non condividono le ragioni esposte dall’UT quando indica che i
coniugi RI 1 avrebbero rinunciato al rendimento del proprio patrimonio: a loro avviso,
la distribuzione di utili, nei periodi fiscali interessati, o non era possibile
oppure, quando fattibile, nulla vietava ai contribuenti di procedere con un
rimborso del finanziamento soci (2016 e 2017). In sintesi, considerando che
l’erosione del patrimonio a fronte del pagamento delle imposte si è protratta
su diverse annualità, l’imposizione dovrebbe essere qualificata come
confiscatoria. Inoltre ritengono di aver dimostrato come non sia avvenuta una
tesaurizzazione degli utili nella __________. Neppure nel 2018 la __________ avrebbe
distribuito utili. I coniugi RI 1 non avrebbero inoltre, nei periodi oggetto di
reclamo, incassato redditi di fonte estera non imponibili in Svizzera, motivo
per il quale hanno oggettivamente dovuto intaccare il patrimonio personale per
far fronte alle imposte. Da ultimo passano in rassegna le legislazioni di altri
Paesi europei, ad esempio la __________ e la __________, che conoscono appunto
la nozione di imposizione confiscatoria e vi hanno posto dei rimedi, come
indicano che a livello OCSE esista un documento intitolato “The Role and Design
of Net Wealth taxes in the OECD” a tale soggetto. Pure nella LT, sarebbe
stato inserito l’art. 49a LT, ossia il freno all’imposta sulla sostanza.
G. Con scritto 2.4.2019
l’autorità fiscale ha comunicato di rinunciare alla presentazione di osservazioni,
rimettendosi alla decisione della Camera di diritto tributario.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti, nel proprio
gravame, non censurano un errato accertamento degli elementi imponibili per
l’imposta sul reddito e per l’imposta sulla sostanza per l’IC e per l’IFD 2015,
2016 e 2017. Ritengono tuttavia che l’imposta dovuta complessiva, superando i
redditi conseguiti nei periodi fiscali in questione, sia di natura
confiscatoria e come tale, leda il principio costituzionale della garanzia
della proprietà, consacrato all’art. 26 Cost. e 8 cpv. 2 lett. h Cost.
TI, e del principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.).
Oggetto di impugnazione
sono le decisioni che concernono sia l’imposta cantonale sia l’imposta federale
diretta. La maggior parte dei debiti fiscali è costituita tuttavia dall’imposta
cantonale (e comunale) sulla sostanza. Nel petitum gli insorgenti si
limitano a proporre di ridurre a determinati importi “l’ammontare complessivo
delle imposte cantonali, comunali e federali”, senza precisare come andrebbe
suddivisa l’eventuale riduzione dell’onere fiscale. Non è chiaro in particolar
modo in quale misura, se il ricorso fosse accolto, dovrebbe essere ridotta
anche l’IFD. La questione non merita tuttavia di essere approfondita, visto
l’esito del ricorso.
1.2.
In applicazione del
principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2
Cost.), ogni persona deve partecipare ai costi finanziari dello Stato a seconda
dei suoi mezzi. Questo principio implica che i contribuenti che si trovano
nella medesima situazione economica devono sopportare un carico fiscale uguale.
Se all’inverso sono in situazioni di fatto differenti, che hanno delle
ripercussioni sulla loro capacità economica, nell’accertamento del loro carico
fiscale bisogna tenerne conto e lo stesso deve essere adattato di conseguenza
(sentenza TF 2C_277/2008 del 26.9.2008 consid. 4.1 con riferimenti).
1.3.
In virtù dell’art. 26 cpv.
1 Cost. la proprietà è garantita. Secondo costante giurisprudenza, in ambito
fiscale, questo diritto non va oltre al divieto di un’imposizione
confiscatoria. Una pretesa fiscale non deve pregiudicare l’essenza stessa della
proprietà privata (art. 36 cpv. 4 Cost). Spetta al legislatore preservare la
sostanza del patrimonio del contribuente e lasciare a quest’ultimo la
possibilità di formarne uno nuovo. Per determinare se un’imposizione ha un
effetto confiscatorio, la sola aliquota d’imposta espressa in percentuale non è
decisiva. Bisogna esaminare il carico che rappresenta l’imposizione su un
periodo abbastanza lungo, facendo astrazione dalle circostanze straordinarie. A
tal fine bisogna prendere in considerazione l’insieme delle circostanze
concrete, la durata e la gravità del pregiudizio così come anche il cumulo con
altre tasse o tributi e la possibilità di trasferire l’onere contributivo su
altre persone. Il Tribunale federale ha stabilito che l’essenza della proprietà
privata non viene toccata, se durante un breve periodo, il reddito a
disposizione del contribuente non è sufficiente per far fronte all’onere
fiscale, senza intaccare la sostanza (sentenze del TF n. 2C_826/2015 del
5.1.2017 consid. 5; n. 2C_277/2008 del 26.9.2008 consid. 4.1.; n. 2C_579/2009
del 25.6.2010 consid. 6.2.).
1.4.
In una sentenza (cfr. 2C_826/2015
del 5.1.2017 pubblicata in DTF 143 I 73) i giudici di Mon Repos, nel caso di
due coniugi residenti nel Cantone Ginevra, avevano stabilito come l’imposta
globale (cantonale e comunale) da loro dovuta al fisco, ammontante a fr.
439'869.80, per rapporto al reddito imponibile di fr. 204'307 e ad una sostanza
imponibile di fr. 39'803'827, non fosse di natura confiscatoria, nonostante la
percentuale d’imposta dovuta al Canton Ginevra, per il periodo fiscale 2009
sorpassasse del 200% il reddito imponibile dei ricorrenti per il medesimo
periodo.
1.5.
Nel caso citato, il
Tribunale federale ha indicato come i ricorrenti avessero perso di vista il
fatto che il loro onere fiscale per il 2009 fosse costituito in gran parte
dall’imposta sulla sostanza prelevata sulla base del valore delle loro azioni.
L’imposta sulla sostanza colpisce la sostanza netta a differenza dell’imposta
sul reddito. Di conseguenza l’imposta non può vertere unicamente sul reddito
della sostanza, escludendo il prelievo dell’imposta anche sull’ammontare della
sostanza netta. Unicamente nel caso in cui l’imposizione, compresa l’imposta
sulla sostanza, superi durevolmente i redditi, compresi i redditi provenienti
dalla sostanza, bisogna constatare che la sostanza è intaccata a tal punto che
l’imposizione si deve considerare confiscatoria. È questa la ragione per la
quale l’esame del carattere confiscatorio dell’imposta deve essere esteso non
ad un solo periodo fiscale, ma a più periodi. Se si dovesse prendere in
considerazione un unico periodo fiscale per quanto attiene all’imposta sulla
sostanza, limitando il suo onere al solo reddito di quest’ultima, in tal caso
l’imposta sulla sostanza dovrebbe essere qualificata, contrariamente alla
logica del sistema, non imposta sul patrimonio, come l’ha voluta il
legislatore, ma imposta sul reddito.
Ne consegue che, siccome
l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza in sé e in funzione
dell’ammontare di quest’ultima si stabilisce la capacità contributiva,
unicamente nel caso in cui i redditi della sostanza non sono più sufficienti -
nella durata - per far fronte al carico fiscale, l’imposizione deve essere
ritenuta confiscatoria. Non si può pertanto ritenere che la garanzia
costituzionale della proprietà sia violata quando, in un unico periodo fiscale,
l’onere fiscale supera il reddito della sostanza.
A ciò va aggiunto che,
quando la sostanza aumenta, a dipendenza di una congiuntura economica
favorevole oppure di buoni affari e l’imposta risulta essere al di sotto di
tale progressione, si può di primo acchito negare il carattere confiscatorio
dell’imposizione. Lo stesso accade per l’imposizione del valore di azioni, se
esso aumenta poiché gli utili della società vengono tesaurizzati anziché essere
distribuiti; in tal caso, il loro valore intrinseco progredisce senza alcuna
imposizione del loro rendimento, di modo che, in tale ipotesi, un onere
fiscale, anche importante ma che resta al di sotto dei rendimenti tesaurizzati,
non può essere qualificato come confiscatorio (sentenza TF 2C_826/2015 del
5.1.2015 consid. 5.2. [pubblicata in DTF 143 I 73]).
1.6.
A titolo esemplificativo
in una sentenza della Corte fiscale del Tribunale cantonale del Canton Friborgo
(RDAF 2013 II 160), i giudici cantonali hanno indicato che, nel caso in cui una
sostanza che, in maniera durevole, non produce alcun oppure un debole rendimento,
il Tribunale federale ha chiaramente sottolineato che non si tratta ad ogni
modo di un’imposizione di natura confiscatoria, se il contribuente rinuncia in
maniera volontaria ad un rendimento sufficiente, sia a causa per esempio di
relazioni famigliari, sia nella speranza di realizzare ulteriormente un utile
in capitale che supera largamente il reddito della sostanza. Tale è per esempio
il caso per il possesso di oro oppure di altri metalli preziosi, ma anche di
una speculazione immobiliare. Anche se il contribuente non ha la possibilità di
trasformare la sua sostanza in attivi che producono un rendimento medio,
un’imposizione confiscatoria non può essere ammessa se un carico fiscale, di
per sé eccessivo, è limitato nel tempo. In tal caso la garanzia della proprietà
non è violata se il reddito disponibile non permette di far fronte al carico
fiscale globale senza intaccare la sostanza. Un caso diverso sarebbe quello in
cui, eccezionalmente, in applicazione dell’art. 8 Cost., l’importante carico
fiscale urta in maniera grave il sentimento di giustizia e di equità, per
esempio se la sostanza è indispensabile al finanziamento del tenore di vita del
contribuente. Sia come sia, bisogna sempre esaminare se l’onere fiscale ha come
conseguenza l’assorbimento progressivo della sostanza oppure se impedisce
l’aumento della sostanza. Ciò non è sempre il caso, come mostrano ad esempio
gli acquisti di oro oppure il possesso di terreni che sono destinati alla
costruzione. In questi casi, la sostanza del contribuente può crescere a
dispetto del carico fiscale elevato. Il fatto, per esempio, che le imposte sul
reddito e sulla sostanza superino a lungo termine il reddito dei titoli non
permette di concludere che tale investimento del contribuente sia toccato nella
sua sostanza. Ma al contrario, bisogna invece esaminare la relazione tra
l’utile disponibile e la distribuzione dei dividendi decisa dalla società. Se,
malgrado un utile netto elevato, il dividendo distribuito resta modesto al
punto da non coprire le imposte sul reddito e sulla sostanza, tuttavia bisogna
considerare che la sostanza non è toccata nella sua essenza, poiché il valore
intrinseco della società, e quindi il valore delle sue azioni, sono migliorati
parallelamente (RDAF 2013 II p. 160 consid. 4a).
Considerandi
2.
2.1.
Ora,
nel caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale, nella motivazione delle
decisioni su reclamo, ha indicato che i ricorrenti detengono il pacchetto
azionario della __________ che:
“(…) non distribuisce dividendi capitalizzando gli
utili con conseguente aumento della sostanza anche in considerazione di una
futura vendita. In tale situazione, se il contribuente rinuncia ad un
rendimento del proprio patrimonio, l’onere finanziario non può essere
qualificato come confiscatorio sent. 2C_826/2015”.
2.2
Nella più volte citata sentenza
2C_826/2015 [pubblicata in DTF 143 I 73], l’Alta Corte svizzera aveva stabilito
che il valore delle 75 azioni detenute dai ricorrenti facesse appunto oggetto
dell’imposta sulla sostanza e che il relativo carico fiscale – contestato – prendeva
in considerazione il valore della società che era composto dal cumulo degli
utili di quest’ultima, per circa 26 milioni di franchi. Nel caso in questione,
gli stessi contribuenti avevano ammesso che i dividendi non erano stati
distribuiti oppure unicamente in maniera parziale: il TF aveva indicato che, di
conseguenza, il valore della società era aumentato e pure il valore intrinseco
delle azioni detenute dai ricorrenti. Sempre nella fattispecie giudicata dal
TF, l’Alta Corte aveva rispedito al mittente la censura sollevata dagli
insorgenti, che indicavano di non avere la maggioranza che avrebbe permesso
loro di votare per la distribuzione di dividendi. La Suprema Corte aveva
ricordato che erano proprietari delle azioni in questione e che, a questo
titolo, non si trattava di aspettative non imponibili (DTF 143 I 73, consid.
5.3.).
2.3
Venendo al caso che qui ci
occupa s’impone una valutazione contabile di __________ società di __________,
interamente detenuta dai qui ricorrenti.
2.3.1
Periodo fiscale
2015.
I contribuenti
dichiaravano nella sostanza il totale delle azioni (n°. 330) di __________
indicando un valore di € 115'500.- (valore poi accertato da parte dell’autorità
fiscale in fr. 3'554'330.-). Nei conti annuali “Annual accounts for the year
ended 31 December 2015” veniva indicato che, per quell’anno si era registrato
un utile pari a € 75'933.20 ma vi era comunque una perdita riportata dai
periodi precedenti di € 79'584.64. Nel 2015 non era stato distribuito alcun
dividendo.
2.3.2
Periodo fiscale
2016.
I contribuenti
dichiaravano nella sostanza il totale delle azioni (n°. 330) della __________
indicando un valore di € 115'000.- (valore poi accertato da parte dell’autorità
fiscale in fr. 4'073'546.-). Dalla contabilità messa a disposizione “Abridged
Balance Sheet as at December 31, 2016” veniva indicato che, per quell’anno si
era registrato un utile pari a € 3'697'366.29. Nel 2016 non era stato
distribuito alcun dividendo. Ai contribuenti, creditori della società, era
stato rimborsato un finanziamento per € 500'000.-, come da loro stessi spiegato
nel gravame.
2.3.3
Periodo fiscale
2017.
Per ciò che riguarda il
2017.
i coniugi __________ dichiaravano nella sostanza il totale delle azioni
della __________ (n°. 330) indicando un valore di fr 3'096'832.-. Dalla
contabilità messa a disposizione “Abridged Balance Sheet as at December 31,
2017” veniva indicato che, per quell’anno si era registrato una perdita di €
111'537.74. Nel 2017 i contribuenti erano stati rimborsati di un’ulteriore
parte del loro finanziamento soci per € 100'000.-. Non era stato distribuito
alcun dividendo.
2.4
Prima ancora di chinarsi
sui risultati dei singoli esercizi, non si può non constatare la continua e
importante progressione del valore intrinseco delle azioni della __________ SA:
Data di riferimento
Valore netto azioni
(fr.)
31.12.2013
2'264’724
31.12.2014
3'096’833
31.12.2015
3'554’330
31.12.2016
4'073’546
31.12.2017
4'073’546
Appare poi indubbiamente importante
l’utile conseguito nel 2016, pari a ben € 3'697'366.29.
In merito alla mancata
scelta di distribuire il dividendo, il rappresentante dei contribuenti – unici
azionisti della __________ –, nel ricorso ha ammesso che “in occasione
dell’approvazione del bilancio riferito al 2016 (avvenuta nel 2017) fosse
astrattamente possibile per i contribuenti procedere con la distribuzione di un
dividendo da __________”, aggiungendo peraltro come “la scelta più
razionale sotto il profilo economico e giuridico sia ricaduta a favore del
rimborso del finanziamento soci, avvenuto in parte nel 2016 (€ 500’000-) ed in
parte nel 2017 (€ 100'000.-)”.
2.5
Nel ricorso i contribuenti
hanno così commisurato il loro carico fiscale nei tre periodi fiscali
litigiosi:
periodo
fiscale
Imposta cantonale
Imposta
comunale
IFD
totale
2015.
18'939.30
12'310.54
235.00
31'484.84
2016.
18'446.85
11'990.45
61.20
30'498.50
2017.
16'918.45
10'996.99
18.35
27'933.79
2.6
2.6.1
In un caso giudicato dal
Canton Friborgo (già rammentato in precedenza), i giudici avevano indicato che
nel caso in cui malgrado un utile netto elevato, il dividendo distribuito resta
modesto al punto da non coprire le imposte sul reddito e sulla sostanza, non si
può concludere che la sostanza è toccata nella sua essenza, poiché il valore
intrinseco della società, e quindi il valore delle sue azioni, sono migliorati
parallelamente (RDAF 2013 II 160, consid, 4a).
In effetti, diversamente
dai titoli che vengono regolarmente venduti, lo sviluppo del corso del valore
dell’azione può restare meno visibile nel caso in cui il commercio dei titoli
sia più ristretto, ad esempio poiché la maggior parte delle azioni sono e
rimangono detenute da una famiglia. In questi casi è infatti possibile che il
patrimonio aumenti nonostante la pressione fiscale alla quale è sottoposto (DTF
106.
Ia 342 consid. 6c confermata pure in 2A.402/2003 del 16.7.2004 consid. 3.1.
in RDAF 2013 II 160).
2.6.2
Ora, volendo seguire il
ragionamento della DTF 143 I 73 e pure di quello giudicato dal Canton Friborgo
(in RDAF 2013 II 160), si deve anzitutto constatare come il patrimonio dei
ricorrenti sia cresciuto, nei periodi fiscali in discussione, in misura molto
più importante rispetto all’ammontare delle imposte dovute negli stessi anni. Anche
con il solo utile generato nel 2016 dalla __________, sarebbe sicuramente stato
possibile distribuire ai contribuenti – unici azionisti della medesima – un cospicuo
dividendo, che avrebbe permesso loro di fare facilmente fronte al carico
impositivo dei tre periodi fiscali in considerazione senza in alcun modo
intaccare la sostanza. La scelta degli azionisti di non distribuire alcun
dividendo, nonostante la situazione lo permettesse, per quanto legittima,
pregiudica nel caso concreto la possibilità di appellarsi alla violazione della
garanzia della proprietà.
In considerazione delle
cifre in questione, d’altra parte, il rimborso del finanziamento dei soci non
doveva per forza costituire un’alternativa alla distribuzione di un dividendo.
Con il solo utile del 2016, oltre al rimborso del debito, restava abbondante
liquidità per il versamento di dividendi.
Motivo per il quale, in
conformità con la giurisprudenza citata, il patrimonio dei ricorrenti non è
stato toccato nella sua essenza e non si ravvede dunque alcuna imposizione di
natura confiscatoria.
3.
3.1.
Nel ricorso, i ricorrenti
si appellano all’art. 49a LT, relativo al “Freno all’imposta sulla
sostanza”, in vigore dal 1.1.2018, secondo cui (cpv. 1) le imposte cantonali e
comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del
contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di
questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l’1 per
cento della sostanza netta. Secondo il capoverso 2 dell’articolo, il provento
netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed
immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1
lettera a). Il cpv. 3 prevede che lo sgravio è imputato sull’imposta sulla
sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantoni e Comuni in funzione del
moltiplicatore d’imposta comunale.
L’introduzione di un freno
all’imposta sulla sostanza incontra la necessità di limitare l’onere fiscale
complessivo cantonale e comunale del contribuente quando, per via di una
sostanza importante, l’imposta dovuta sul reddito e sulla sostanza supera i
redditi effettivamente realizzati in quel dato periodo fiscale (Scapozza, Freno all’imposta sulla
sostanza, in NF 3/2019, p. 153 ss.).
3.2
La Divisione delle
contribuzioni ha pubblicato, il 18.6.2018 la Comunicazione della prassi
cantonale concernente l’applicazione dell’art. 49a LT (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/2018_Applicazione_nuovo_art._49aLT.pdf,
sito consultato l’8.1.2020), entrata immediatamente in vigore.
Ora, i periodi fiscali qui
interessati sono antecedenti al 2018, motivo per il quale la norma in questione
non può essere richiesta in applicazione.
Si tratterà nei periodi
fiscali successivi di verificare se si possa o meno applicare tale
disposizione, giudizio che non compete, almeno per il momento, a questa Camera.
3.3
Circa le misure auspicate
dall’OCSE per evitare un “unreasonable high tax burden”, è bene tener
presente che difficilmente il sistema fiscale svizzero può essere assimilato a
quelli menzionati dai ricorrenti.
Si può ricordare, in
questo contesto, come il Consiglio federale, nel suo messaggio del 2000, con il
quale chiedeva al popolo di respingere l’iniziativa popolare “per un’imposta
sugli utili da capitale”, abbia argomentato che quest’ultima “si sovrapporrebbe
in parte all’imposta sulla sostanza” (Messaggio sull’iniziativa
popolare «per un’imposta sugli utili da capitale», n. 00.087 del 25
ottobre 2000, in FF 2000 pp. 5241-5270, p. 5263). Intraprendendo poi un
confronto con la situazione all’estero, dopo avere riconosciuto che nella
maggior parte dei paesi dell’OCSE gli utili in capitale relativi alla sostanza
mobiliare privata sono assoggettati all’imposta, il governo federale osserva
quanto segue:
Il paragone con l’estero di un singolo tipo d’imposta, se
non è effettuato in base a una visione d’insieme del sistema fiscale,
costituisce un indicatore poco significativo.
In
questo contesto occorre menzionare che numerosi Stati non conoscono alcuna
imposta sulla sostanza per i privati. Così, la sostanza negli USA, in Germania
(dal 1997), nel Belgio, in Grecia, in Irlanda, in Italia, nel Giappone, nel
Portogallo, in Gran Bretagna e in Austria (dal 1994) non viene imposta
fiscalmente. Tutti i Cantoni, non però la Confederazione, riscuotono un’imposta
generale sulla sostanza. Oggetto dell’imposta è la totalità della sostanza,
costituita dalla sostanza mobiliare e immobiliare. Le tariffe fiscali sono
leggermente progressive. In media, l’onere fiscale è di circa il 3 al 5 per
mille della sostanza netta. In tal modo essi prendono in considerazione anche
l’aumento della sostanza che risulta tra l’altro dall’aumento della
capitalizzazione in borsa. Rispetto al reddito della sostanza, l’imposizione
fiscale della sostanza è considerevole nel caso di un rendimento basso.
(Messaggio
citato, p. 5259).
È dunque lo stesso
Consiglio federale a stabilire, se non una vera e propria “compensazione”,
almeno una certa correlazione fra la scelta di esentare dall’imposta gli utili
in capitale, da una parte, e di imporre la sostanza mobiliare privata,
dall’altra (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2008.1 del 30.10.2008 consid. 5.2).
Il confronto con altri
sistemi fiscali non può dunque ignorare il fatto che quasi solo in Svizzera
vige l’esenzione dell’utile in capitale privato.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 3’000.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: