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Decisione

80.2019.122

Reddito della sostanza mobiliare: imposizione attenuata del dividendo, partecipazione di almeno il 10%, donazione quote inferiori da parte dei figli al padre, non elusione fiscale

17 dicembre 2020Italiano36 min

immobiliari tra cui la __________ SA (8,33%), la __________ SA (8%) e la __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.122

80.2019.123

Lugano

17 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

tutti rappr. dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 marzo 2019 contro la decisione del 27 febbraio 2019 in materia di IC/IFD

2016.

Fatti

Fatti

A. L’8 marzo 2018, i coniugi

RI 1 e RI 2 presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2016. Per quanto qui

d’interesse, nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo

2) dichiaravano redditi in ragione di fr. 177.80 e beni patrimoniali per

fr. 1'555'195.‑ (stato al 31.12.2016). Questi ultimi si

suddividevano in numerosi conti bancari e in partecipazioni in alcune società

immobiliari tra cui la __________ SA (8,33%), la __________ SA (8%) e la __________

SA (7,69% e 3,33%). Il contribuente aveva acquisito le suddette partecipazioni all’inizio

degli anni 2000, quando gli erano state cedute dal padre (__________) nell’ambito

del risanamento del “Gruppo __________”, quale condizione imprescindibile

dettata dalla banca creditrice per evitare il fallimento della __________ SA.

B. Il 18 luglio 2018, l’RS

1 (di seguito: RS 1) emetteva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2016

correggendo in particolare il reddito da titoli e capitali, aumentandolo di

fr. 495'833.33, equivalenti alla quota parte del dividendo distribuito

dalla __________ SA. Per la sola imposta sulla sostanza, l’autorità di

tassazione aumentava i titoli e capitali a fr. 1'612'384.‑,

modificando il valore fiscale di tutte le partecipazioni detenute dai

ricorrenti, tra cui anche quello della __________ SA.

a.

Per l’imposta cantonale, l’autorità

di tassazione motivava così la sua decisione:

“Si procede all’imposizione

della quota parte dei dividendi distribuiti dalla __________ SA ai detentori

originari delle partecipazioni poiché quest’autorità fiscale giudica elusiva e

come non avvenuta fiscalmente, la donazione delle azioni ai genitori effettuata

in data 04.05.2016.

Secondo

la giurisprudenza in vigore, di principio, le autorità fiscali devono fondarsi

sui contratti stipulati dai contribuenti. Possono tuttavia ignorarli se questi

ultimi adottano una condotta insolita al solo scopo di conseguire un risparmio

d’imposta, vale a dire in presenza di un’elusione d’imposta.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale Federale, si ha un caso di elusione

d’imposta quando:

·

La forma del diritto civile scelta

dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare;

·

È da supporre che la scelta sia

stata fatta abusivamente nell’intento di risparmiare imposte che sarebbero

invece dovute qualora i rapporti fossero configurati in modo adeguato alla

realtà;

·

Il procedimento adottato condurrebbe

realmente a un rilevante risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità

fiscale.

Nel

caso in oggetto, quest’autorità giudica che la donazione delle azioni della __________

SA dai figli ai genitori è stata eseguita unicamente nell’intento di poter

beneficiare dell’imposizione agevolata dei dividendi in base all’art. 19 cpv. 1bis

LT e art. 20 cpv. 1bis LIFD.

Così

facendo, da partecipazioni non qualificate (< 10%) di proprietà dei figli,

le partecipazioni sarebbero divenute qualificate (>10%) e di proprietà dei

genitori e l’imposizione del dividendo avrebbe potuto beneficiare dello sgravio

pari al 40% prevista dagli articoli sopraccitati.

Altro

indizio che fa presupporre una costruzione elusiva, è il breve intervallo

trascorso fra la stesura del contratto di donazione, la vendita dell’immobile

da parte della __________ SA e la distribuzione del dividendo di quest’ultima

ai detentori delle partecipazioni.

A

tutto ciò bisogna aggiungere che con quest’operazione i contribuenti

otterrebbero un rilevante risparmio d’imposta che rafforza la tesi

dell’elusione d’imposta.

Dividendo __________ SA:

5'950'000 quota 1/12=495'833.33 (ovvero 8.33%) distribuito in data 09.12.2016.

Nonostante la richiesta di

rimborso avanzata dai ricorrenti fosse di fr. 47.30, l’autorità di

tassazione rimborsava loro l’imposta preventiva in ragione di fr. 173'589.‑,

considerata la tassazione del “dividendo di fr. 495'833.34 della __________

SA del 09.12.2016”.

Per l’imposta cantonale, il

reddito imponibile era stato accertato in fr. 729'800.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 733'000.‑) e il dovuto d’imposta

stabilito in fr. 98'585.05; la sostanza imponibile, come il dovuto

d’imposta sulla sostanza erano stati fissati in fr. 0.‑.

b.

Per l’imposta federale

diretta, invece, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 844'000.‑

(determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta fissato in

fr. 95'528.85.

L’RS 1 aveva modificato il

reddito da titoli e capitali, aggiungendovi fr. 495'834.‑ senza però

addurre alcuna motivazione.

Inoltre, aveva accertato redditi

dell’attività indipendente del contribuente in ragione di fr. 86'966.‑

in relazione alla “vendita mappale __________”, qualificandoli di “commercio

professionale d’immobili”.

C. Il 10 agosto 2018, in

nome e per conto dei contribuenti, la __________ SA inoltrava reclamo contro la

decisione di tassazione IC/IFD 2016 lamentando il mancato riconoscimento della

“donazione delle azioni della __________ SA effettuata da[l]

contribuent[e al proprio] padre nel 2016 ravvisando gli estremi di

un’elusione d’imposta [ed] imputa[ndo] di conseguenza il

dividendo versato dalla __________ SA ai contribuenti”. Spiegavano che il

progetto immobiliare __________ __________”, promosso dall’omonima società di

cui facevano parte i fratelli __________, __________e __________,

si era rivelato fallimentare dal punto di vista della gestione dei costi. Pertanto,

alfine di risanare la situazione, la banca creditrice aveva richiesto la

vendita della parte commerciale del progetto (181/1000) a persone diverse dagli

azionisti, accettando comunque il subentrare dei figli. Le azioni della __________

SA, proprietaria della parte residenziale (819/1000), furono anch’esse cedute

dai genitori ai figli. “L’entrata dei figli in qualità di proprietari e

azionisti ha permesso il mantenimento dell’investimento fatto dai genitori.

Nel corso degli anni i figli entrati per rappresentanza anche nel consiglio

d’amministrazione della società hanno sempre fatto del loro meglio per

raggiungere un difficile equilibrio finanziario, mai distribuendo dividendi e

anzi accollandosi garanzie personali a favore della sostenibilità del

finanziamento bancario in essere”. Nel 2016, prospettandosi “la concreta

possibilità di vendere l’immobile”, i figli RI 1 e __________ hanno deciso

di ritornare “a colui che ritengono il legittimo beneficiario, i proventi

dell’investimento fatto”, stipulando

“il contratto di donazione a

suo favore”. Sostenevano che “la transazione non [fosse]

pertanto stata effettuata con scopi elusivi” e “questa scelta non [fosse]

affatto da considerarsi una forma di diritto civile … insolita, inadeguata o

singolare, bensì [fosse] la chiusura naturale di un ciclo obbligato

che ha avuto inizio con il risanamento e le condizioni poste dalla banca

creditrice”. Sottolineavano che la donazione delle azioni era effettivamente

avvenuta e che il dividendo era stato distribuito al padre; come figlio, il

ricorrente non aveva conseguito alcun reddito. Postulavano il riconoscimento

della donazione e l’attribuzione del dividendo al padre. Chiedevano di essere

sentiti, richiesta che ribadivano con lettera raccomandata datata 7 gennaio

2019 alla quale allegavano della documentazione a comprova delle condizioni

poste dalla banca creditrice al momento del risanamento della situazione debitoria

della __________ SA. L’incontro con l’autorità di tassazione avveniva in data

12 febbraio 2019.

D. Il 27 febbraio 2019,

l’RS 1 decideva di respingere il reclamo sia in materia di IC sia in materia di

IFD “per le ragioni già indicate al contribuente nelle audizioni del 18

settembre 2018 e del 12 febbraio 2019”.

E. Il 25 marzo 2019,

rappresentati dall’Avv. Dott. RA 1 e dal Signor __________, i contribuenti

presentano tempestivo ricorso contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016

dopo reclamo.

Dapprima, i rappresentanti

dei ricorrenti si aggravano contro la motivazione della decisione dopo reclamo,

a parer loro insufficiente, chiedendo che gli atti siano rinviati all’autorità

di tassazione per un “nuovo giudizio motivato”.

In seguito, lamentano il

mancato riconoscimento della donazione delle azioni della __________ SA da

parte del contribuente al padre e la conseguente imposizione in capo al

ricorrente del dividendo distribuito dalla __________ SA. Dopo aver riassunto i

punti salienti dell’operazione immobiliare alla base della fattispecie,

spiegano che nel 2016 “si [era] prospettata la concreta possibilità

di vendere l’immobile” e di conseguenza, con la donazione delle

partecipazioni, “il figlio ritorna[va] infine a colui che rit[eneva]

il legittimo beneficiario i proventi dell’investimento fatto. La donazione in

questione non [era] pertanto stata effettuata con scopi elusivi”. Il

ricorrente “non

[aveva] quindi avuto

disponibilità e/o benefici dal dividendo ricevuto dal padre. Non

è pertanto ammissibile che gli vengano attribuiti redditi non

conseguiti né economicamente né giuridicamente” (v. ric., p. 5). Per i

ricorrenti si tratta di una “normale operazione di pianificazione fiscale”.

Si aggravano contro gli indizi fondanti la decisione dell’autorità di

tassazione ed in particolare contestano che “con l’atto di donazione il

diritto al dividendo sarebbe trasferito ai genitori che, congiuntamente,

raggiungerebbero la proprietà di una quota superiore al 10% dei diritti di

partecipazione di __________ SA, che consentirebbe di beneficiare della riduzione

della base impositiva del 40%” e che il breve lasso di tempo intercorso fra

la donazione e la distribuzione del dividendo porterebbe ad un evidente

risparmio d’imposta.

Sottolineano infine che

per effetto del mancato riconoscimento della donazione dei diritti di

partecipazione in __________ SA, l’imposta preventiva trattenuta sul dividendo

al momento della sua distribuzione non è stata rimborsata all’effettivo

beneficiario, il padre __________, bensì ai ricorrenti.

Oltre alla decisione impugnata,

al ricorso allegano della documentazione, in parte già prodotta in sede di

reclamo, relativa al risanamento della __________ SA.

F. L’RS 1 ha presentato

le sue osservazioni il 5 aprile 2019. A suo avviso, la donazione si deve

ritenere elusiva “prima di tutto per l’evidente cospicuo risparmio d’imposta

che la defiscalizzazione stessa del dividendo consentirebbe”.

A sostegno della

propria tesi, l’autorità di tassazione espone gli indizi che l’hanno portata a

non riconoscere la donazione delle azioni della __________ SA da parte del

ricorrente al padre, tra cui, citiamo:

·

la circostanza che solo le azioni della __________ SA, la sola

società che ha distribuito dividendi, siano state donate al padre, mentre le

partecipazioni nelle altre società immobiliari, cui sono dovuti subentrare i

contribuenti per evitarne il fallimento, sono rimaste di proprietà del

contribuente;

·

“la mancata donazione dei ricavati delle vendite immobiliari

avvenute il 21.06.2016 (stessa data di cessione delle azioni della __________

SA) relative alla quota di 15/180 di 181/1000 del Mapp. __________ di RFD __________,

ricavati con l’alienazione del complesso __________ di cui, il contribuente,

era direttamente comproprietario”;

·

il breve lasso di tempo intercorso tra la donazione delle azioni (04.05.2016),

la vendita dell’immobile da parte della società (21.06.2016) e la distribuzione

del dividendo (09.12.2016);

·

la modalità inusuale relativa alla conclusione del contratto di

donazione delle azioni, “sottoscritto in presenza di un notaio”; e

infine,

·

“nel presentare la dichiarazione d’imposta 2016, [il ricorrente]

non ha dichiarato di aver effettuato donazioni nel corso del periodo fiscale

e ha persino dichiarato di ancora possedere al 31.12.2016 le azioni societarie”.

Di conseguenza, l’RS 1,

ritenendo elusiva l’operazione effettuata dai ricorrenti non ne riconosce la

validità. Per questo motivo “considera imponibile il dividendo presso il

contribuente quale detentore delle azioni” e – previo accordo con

l’Amministrazione federale delle contribuzioni – gli ha rimborsato

l’imposta preventiva.

Aggiunge inoltre che “le

posizioni e le motivazioni dell’ufficio di tassazione ora riportate sono già

note al contribuente [e] ai suoi consulenti, siccome con loro già

esposte e discusse largamente nelle due audizioni avvenute il 18.9.2018 e

12.2.2019 e che si sono entrambe concluse con la riconferma delle parti sulle

reciproche posizioni. D’altronde in quelle occasioni si era anche convenuto di

non stilare un verbale d’audizione, dal momento che sarebbe stato del tutto

superfluo, visto l’esito della discussione”.

G. All’udienza, tenutasi

l’8 ottobre 2020 davanti alla Camera di diritto tributario, le parti si sono

confermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

In primis, i

ricorrenti lamentano la carente motivazione della decisione di tassazione

IC/IFD 2016 dopo reclamo notificata il 27 febbraio 2019. In effetti, sia per

l’IC sia per l’IFD, l’RS 1 giustificava il suo diniego con la seguente

motivazione: “il reclamo è respinto per le ragioni già indicate al contribuente

nelle audizioni del 18 settembre 2018 e del 12 febbraio 2019”.

1.2.

Per

quanto riguarda la sola IFD, da notare che già la decisione di tassazione era

carente dal punto di vista della motivazione in quanto l’autorità di tassazione

non aveva comunicato ai contribuenti al momento della notificazione della

decisione la modifica del reddito da titoli e capitali (art. 131 cpv. 2 LIFD),

al quale aveva aggiunto fr. 495'833.33. I ricorrenti hanno comunque

impugnato la suddetta decisione con reclamo, senza sollevare questa censura.

1.3.

La procedura di tassazione

attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la

decisione di tassazione. L’autorità di tassazione deve prendere una decisione

motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui

risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

1.4.

L’art. 29 Cost. impone

alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni

delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti

da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli

principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia

1, consid. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF

101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.5.

Visto

quanto precede, nel caso di specie

deve essere accertata una carente

motivazione della decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo, in

contrasto con le esigenze poste dalla legge tributaria e dal diritto

costituzionale di essere sentito. Tuttavia, tale vizio di forma è stato sanato nel

corso della procedura con la presentazione da parte dell’autorità di tassazione

delle osservazioni al presente gravame. Su questo punto il ricorso deve pertanto

essere respinto.

Considerandi

2.

2.1.

Nel merito, il presente

ricorso verte sul mancato riconoscimento da parte dell’autorità fiscale della donazione

avvenuta il 4 maggio 2016 delle azioni della __________ SA detenute dai figli RI

1.

e __________ al padre __________ e – conseguentemente ‑ sull’attribuzione

del dividendo distribuito dalla società nel 2016 agli elementi imponibili dei ricorrenti.

Per l’RS 1 si tratta di

una costruzione atta ad eludere l’imposta e per questa ragione ha deciso di

riqualificare la fattispecie, imponendo in capo ai ricorrenti il dividendo di

fr. 495'833.33 distribuito dalla __________. Se l’autorità di tassazione avesse

accettato la donazione, il padre del ricorrente avrebbe potuto beneficiare

dell’imposizione parziale del suddetto dividendo (diversamente dai figli), ciò

che avrebbe comportato un cospicuo risparmio d’imposta (v. calcoli dell’UT,

agli atti).

Per i coniugi RI 1,

invece, la donazione è giustificata da motivi familiari che affondano le loro radici

all’inizio degli anni Duemila con il dissesto finanziario del __________, di

cui la __________ SA era parte. A loro dire, il dividendo avrebbe dovuto essere

imposto presso il beneficiario effettivo, ovvero il padre __________.

2.2

Come espresso in

narrativa, il ricorrente ha donato al padre 4 azioni al portatore da

fr. 1'000.‑ ciascuna (valore nominale: fr. 4'000.‑) e

3,33 azioni nominative da fr. 100.‑ l’una (valore nominale:

fr. 333.33) per “un valore nominale complessivo di CHF 4'333.33,

rappresentante 1/12 della totalità del capitale azionario” (v. atto di

donazione del 04.05.2016; osservazioni UT, allegato B), equivalente ad una

partecipazione dell’8,33% nel capitale azionario della __________ SA. Con un

atto di donazione analogo, concluso sempre il 04.05.2016, anche la sorella del ricorrente,

__________, ha donato la sua quota di partecipazione (8,33 per cento) nel

capitale della __________ SA al padre __________. Lo stesso giorno, le firme

apposte in calce ai due contratti di donazione sono state autenticate dal

notaio, avv. __________.

3.

3.1.

Secondo gli articoli 19

cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili quali

redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di

liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da

partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale, ecc.). I dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro

provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società

cooperative e buoni di partecipazioni (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per

cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento

del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa (art. 19 cpv. 1bis LT; art. 20 cpv. 1bis

LIFD; versione in vigore per il periodo fiscale litigioso).

3.2

Nel caso qui esaminato, il

dividendo distribuito dalla __________ SA il 9.12.2016, in quanto reddito della

sostanza mobiliare, deve essere imposto ‑ ciò che nessuna delle

parti contesta.

Litigiosa è piuttosto la

questione legata alla titolarità al 31.12.2016 dei diritti di partecipazione

nella __________ SA e di conseguenza la determinazione del debitore

dell’imposta sul dividendo risultante da tale partecipazione.

Per i ricorrenti, con le

donazioni avvenute il 4 maggio 2016, le quote azionarie della __________ SA,

precedentemente detenute dai figli RI 1 e __________ in ragione dell’8,33%

ciascuno, erano divenute di proprietà del padre __________. Per l’autorità di

tassazione, invece, per il tramite delle due donazioni concomitanti al padre, il

ricorrente (coadiuvato dalla sorella __________) aveva fatto sì che – prima

della distribuzione del dividendo ‑ la partecipazione nel

capitale azionario della __________ SA raggiungesse il 16,66%, diventando “qualificata”.

In tal modo, il dividendo distribuito dalla società anonima avrebbe potuto essere

imposto parzialmente in capo al padre, permettendo così un cospicuo risparmio

d’imposta ai figli, che altrimenti sarebbero stati tassati integralmente in

quanto nessuno dei due deteneva una partecipazione qualificata nella __________

SA.

4.

4.1.

Di

principio, le autorità fiscali devono fondarsi sui contratti stipulati dai

contribuenti, ma possono ignorarli se questi ultimi adottano una condotta

insolita al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta, vale a dire in

presenza di un’elusione d’imposta. Secondo la costante giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. decisione TF 2C_467-468/2014 del 18 giugno 2015

consid. e giurisprudenza citata; StE 2004 A 12 n. 12; StE 2001 A 12 n. 10 e n.

11; ASA 64 p. 80; ASA 63 p. 218), l’elusione fiscale è data quando:

·

la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare

insolita, inadeguata o singolare e comunque del tutto inappropriata allo scopo

economico perseguito (elemento obiettivo);

·

è da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente solo nell’intento

di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero

configurati in modo adeguato alla realtà (elemento soggettivo; intenzione

elusiva);

·

il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante

risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità fiscale (elemento

effettivo).

L’elemento soggettivo si

rivela decisivo, poiché è escluso che si possa supporre un’elusione fiscale,

quando una determinata configurazione giuridica è giustificata da altri motivi

rilevanti rispetto a quello di conseguire un semplice risparmio d’imposta (cfr.

sentenza TF n. 2C_354/2018 del 20.4.2020 consid. 4.2.1 e giurisprudenza

citata).

4.2

Un’elusione fiscale è

ravvisabile, in primo luogo, quando il contribuente si serve di una costruzione

giuridica inadeguata, per evitare la sussunzione sotto una norma impositiva. In

tal caso, l’imposizione si fonda su quella configurazione giuridica, che

sarebbe stata adeguata per raggiungere lo scopo economico perseguito dal

contribuente (c.d. “Sachverhaltsfiktion”, cioè fattispecie fittizia). Ci

sono tuttavia dei casi in cui, invece di cercare di aggirare una norma

impositiva, con la costruzione insolita della fattispecie il contribuente cerca

di ottenere l’applicazione di una norma che lo favorisce. In tale eventualità,

il rimprovero consiste nel fatto di invocare indebitamente l’applicazione di

una norma fiscale di favore (sentenza TF n. 2C_354/2018 del 20.4.2020 consid.

4.2.2

e giurisprudenza citata).

4.3

A questo proposito, va

ricordato che l’elusione fiscale entra in considerazione solo in situazioni del

tutto straordinarie, cioè quando l’imposizione o l’esenzione fiscale non è

possibile nonostante si invochi il senso della norma quale limite

all’interpretazione; in altre parole, la legge può essere applicata, ma il

risultato appare del tutto insoddisfacente se non equivalente ad un arbitrio, a

causa delle particolarità della fattispecie concreta (cfr. sentenza TF n.

2C_476/2010 del 19 marzo 2012, consid. 3.1 e dottrina citata). Se pertanto

l’interpretazione della norma consente già di assoggettare all’imposta il

reddito in discussione, non è più necessario ricorrere al particolare costrutto

giuridico dell’elusione d’imposta (cfr. la sentenza del Tribunale federale del

9.

gennaio 2008, n. 2C_292/2007, in RtiD II-2008 n. 19t, consid. 2.2, con riferimento

a: Locher,

Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern, in: ASA 75 p. 675

ss, in particolare p. 678 ss). La possibilità per l’autorità di tassazione di

procedere all’imposizione invocando l’elusione fiscale rappresenta una sorta di

ultima ratio, quando è chiaro che i negozi giuridici conclusi dal

contribuente hanno il solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta non voluto

dalla legge (sentenza CDT n. 80.2014.203 del 17.12.2015, consid. 1.3).

5.

5.1.

Ora, nel caso di specie,

l’autorità di tassazione vede una costruzione elusiva nel concatenarsi di

diverse circostanze di fatto, riassunte nelle osservazioni presentate il

5.4.2019, che porterebbero ad ottenere un rilevante risparmio d’imposta. Per l’Ufficio

di tassazione infatti è “inusuale” che il contratto di donazione delle azioni

abbia dovuto essere “sottoscritto in presenza di un notaio”; che siano

state trasferite al padre unicamente le quote azionarie della __________ SA per

le quali era prevedibile una notevole distribuzione di dividendo grazie alla

vendita dell’immobile; che altri ricavi immobiliari provenienti dalla medesima

società non fossero stati donati al padre ed infine che tra la donazione, la

vendita dell’immobile della società e la distribuzione del dividendo sia

trascorso pochissimo tempo. In più, si stupisce del fatto che il ricorrente, al

31.12.2016, abbia ancora dichiarato come sua la quota azionaria detenuta nella __________

SA. Da notare, a questo proposito, che i ricorrenti dichiaravano una

partecipazione del 7,69% + 3,33% nella società mentre l’RS 1 accertava una

partecipazione totale dell’8,33% (v. DI 2016 e decisione di tassazione IC/IFD

2016). Assommati, tutti questi indizi hanno portato l’RS 1 a ritenere che la

donazione della quota azionaria nella __________ SA effettuata dal ricorrente fosse

stata fatta abusivamente al solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta non

voluto dalla legge.

5.2

5.2.1

Come

visto, nella fattispecie trovano applicazione gli articoli 19 cpv. 1 lett. c

e cpv. 1bis LT e 20 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis

LIFD. A dipendenza della quota azionaria detenuta, è la legge stessa che

prevede che i dividendi siano imposti integralmente oppure parzialmente. Detenendo

una partecipazione inferiore al 10%, il dividendo è imposto interamente, senza poter

beneficiare della riduzione prevista dagli articoli summenzionati (v. p. es. Reich/Weidmann, DBG Kommentar, 3a

ediz, Basilea 2017, p. 444, n. 153). Se, invece, i diritti di partecipazione detenuti

rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario,

allora – per legge – il dividendo distribuito è imposto

solo parzialmente, al 60 % per il periodo fiscale 2016.

5.2.2

In una sentenza del

25.9.2009, il Tribunale federale ha ritenuto incostituzionale il trattamento

privilegiato dei proventi di dividendi versati a detentori di una

partecipazione qualificata, previsto dalla legge tributaria del Canton

Sciaffusa, che riservava l’imposizione parziale alle partecipazioni a partire

dal 20%. Secondo l’Alta Corte, il legislatore cade in un pluralismo di metodi

se, nei rapporti fra persona giuridica e persone fisiche che la detengono, si

fonda sul punto di vista economico per i detentori di partecipazioni

qualificate, mentre negli altri casi adotta un punto di vista civilistico. Non

vi sarebbe infatti alcun motivo sufficiente per un trattamento preferenziale

dei primi rispetto ai secondi. Anche l’argomento per cui i detentori di

partecipazioni qualificate sarebbero i veri imprenditori, assumendosi il

rischio d’impresa e la responsabilità nell’azienda, non è stato considerato

sufficiente. Il dividendo non è infatti null’altro che la rimunerazione,

proporzionata al risultato, per il capitale investito. Se poi il socio non si

limita ad apportare il capitale, ma si impegna nell’impresa in altro modo,

viene rimunerato separatamente, nella forma di uno stipendio, di tantièmes,

ecc. Il Tribunale federale non ha quindi ravvisato alcun motivo che potrebbe

giustificare un’imposizione più elevata dei dividendi percepiti da piccoli soci

rispetto a quelli ricevuti da detentori di partecipazioni qualificate. Anche la

soglia del 20% in sé è stata definita arbitraria: chi detiene una

partecipazione del 19% non gode dell’aliquota ridotta, ma deve pagare l’imposta

intera. Sebbene la definizione di tale soglia dipenda da una scelta politica,

quest’ultima non si fonda su ragioni oggettive e conduce a differenze di

trattamento ingiustificate. Dunque, viola gli articoli 8 e 127 cpv. 2 Cost.

(DTF 136 I 65 = ASA 78 p. 668 = StE 2010 A 21.16 n. 14 = RDAF 2010 II 22,

consid. 5.5; v. anche RtiD II-2010 p. 473).

5.2.3

È

chiaro che, in base alle considerazioni proposte, secondo il Tribunale federale

anche una soglia del 10%, per poter beneficiare della deduzione attenuata del

dividendo, deve essere ritenuta incostituzionale (anche Behnisch/Opel, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des

Bundesgerichts im Jahr 2009, in ZBJV 146/2010 p. 446 ss., 460; inoltre In-Albon-Sennrich, Die Milderung der

wirtschaftlichen Doppelbelastung der Kapitalgesellschaften und ihrer

Anteilsinhaber unter besonderer Berücksichtigung der Teilbesteuerung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, in particolare cap. 5 p. 208 ss).

Lo stesso Tribunale

federale ha tuttavia deciso che disposizioni del diritto cantonale, che si

conformano a quanto previsto dal diritto federale in materia di imposizione

parziale dei dividendi, devono essere applicate indipendentemente dalla loro

costituzionalità, per effetto dell’art. 190 Cost., secondo cui le leggi

federali sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità

incaricate dell’applicazione del diritto. Ebbene, l’art. 7 cpv. 1 seconda frase

LAID prevede che, in caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di

liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni

di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale

azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa

(partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione

economica di società e titolari di quote (DTF 136 I 65 = ASA 78 p. 668 = StE

2010.

A 21.16 n. 14 = RDAF 2010 II 22, consid. 3).

5.2.4

Sia per il calcolo

dell’imposta federale diretta sia per il calcolo dell’imposta cantonale,

l’imposizione parziale dei dividendi è ammessa pertanto solo per le

partecipazioni qualificate.

5.3

5.3.1

Spossessandosi della sua

quota parte di azioni in favore del padre, il ricorrente non ha beneficiato di

alcun risparmio d’imposta. Semplicemente – per effetto della

donazione avvenuta il 4.05.2016 ‑ il dividendo non avrebbe (più)

dovuto far parte dei fattori imponibili a lui attribuibili per il periodo

fiscale litigioso. Poiché la quota azionaria nella __________ SA è stata

oggetto di donazione, il dividendo risultante dalla partecipazione avrebbe

dovuto essere un elemento di reddito imponibile presso il padre. Questi ‑ approfittando

anche della donazione della medesima quota dell’8,33% da parte della figlia __________ ‑ al

31.12.2016

deteneva una partecipazione qualificata in __________ SA. Se

l’autorità di tassazione avesse accettato le donazioni del 4 maggio 2016, il

dividendo sarebbe stato tassato in capo al padre e quest’ultimo avrebbe ‑ legalmente ‑ beneficiato

dell’imposizione parziale del suddetto dividendo, così come espressamente prevista

dal legislatore federale e cantonale.

5.3.2

In casu, il

risparmio d’imposta (non voluto dalla legge) dovrebbe essere costituito dal

fatto che il padre del ricorrente, grazie alla quota di partecipazione

complessivamente detenuta, avrebbe potuto beneficiare dell’imposizione

attenuata del dividendo. Per ammettere che tale vantaggio fiscale sia abusivo,

si dovrebbe tuttavia dimostrare che la donazione dai figli al padre non

corrispondesse alla volontà delle parti contraenti.

5.3.3

Recentemente il Tribunale

federale ha negato che la vendita di una partecipazione sociale alla sua ex

compagna avesse carattere elusivo, sebbene tale negozio avesse consentito al

contribuente di evitare la qualifica di trasposizione ad una successiva vendita

di azioni (sentenza TF 2C_681/2018 e 2C_692/2018 del 16.01.2020 in: RF 75/2020

p. 312 = RDAF 2020 II p. 220 = StE 2020 B 24.4 n. 94). Nel 2011, il

contribuente aveva dapprima venduto alla sua ex compagna, madre dei suoi figli,

la metà delle azioni della società holding C SA per fr. 50'000.‑,

stipulando nel contempo una convenzione con la quale se ne assumeva la gestione

a titolo fiduciario. Il prezzo sarebbe stato pagato dalla ex compagna solo

quattro anni dopo. Nel corso dello stesso anno, il contribuente aveva venduto

8'100 azioni della società holding C SA a terze persone. Quattro giorni dopo

questa vendita, il contribuente aveva poi venduto alla società holding __________

SA la sua partecipazione nella __________ SA, al prezzo di

fr. 2'031'750.‑. Essendo venuta a conoscenza dei contratti in

questione, nel 2014 l’Amministrazione federale delle contribuzioni aveva

segnalato alla autorità fiscale cantonale l’esistenza di un eventuale caso di

trasposizione. Secondo gli articoli 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a

cpv. 1 lett. b LAID, infatti, si considera reddito della sostanza

mobiliare il ricavo del trasferimento di una partecipazione a una persona

giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa

in ragione almeno del 50 per cento al capitale. Ritenendo che la vendita alla

ex compagna della metà delle azioni della holding avesse avuto il solo fine di

sfuggire all’imposizione del reddito della sostanza in seguito alla vendita

della partecipazione del contribuente nella __________ SA, l’autorità

fiscale cantonale aveva aperto una procedura di recupero e di sottrazione

d’imposta.

Condividendo il giudizio

dell’autorità giudiziaria cantonale, l’Alta Corte ha considerato adempiuti due

dei presupposti dell’elusione fiscale, cioè quello della forma insolita e

quello del risparmio rilevante di imposte. Ha per contro ritenuto che non fosse

stato provato che i contratti conclusi con la ex compagna avessero come solo

scopo quello di ottenere il suddetto risparmio d’imposta. La Suprema Corte ha,

in particolare, definito sorprendente che le azioni della holding fossero state

pagate dalla ex compagna del contribuente solo quattro anni dopo la cessione e

che lo stesso giorno della vendita fosse stato sottoscritto il contratto

fiduciario, in virtù del quale il venditore manteneva la gestione della

società. Tuttavia, ha anche riconosciuto che le ragioni famigliari legate a

considerazioni di natura successoria permettevano di giustificare la struttura

scelta. Secondo la tesi sostenuta dai contraenti, infatti, il rapporto

fiduciario sottoscritto tra il contribuente e la sua ex compagna mirava a

garantire la continuità operativa della società e a salvaguardare il valore

intrinseco del gruppo, mentre la cessione del 50% della medesima società

esprimeva la volontà da parte del contribuente di mettere i suoi cari al sicuro

da future difficoltà finanziarie (consid. 7.3).

Il Tribunale federale ha

pure escluso che il contratto stipulato fosse simulato, poiché le parti avevano

provato che la loro reale volontà era di eseguirlo e lo avevano effettivamente

eseguito. Pur non potendo escludere che il contribuente avesse avuto

l’intenzione di risparmiare imposte, la vendita si era comunque verificata e

gli effetti corrispondenti al senso oggettivo delle dichiarazioni di volontà

dei contraenti si erano effettivamente prodotti (consid. 7.4).

L’Alta Corte ha pertanto

escluso che la vendita della partecipazione del contribuente nella __________

SA alla holding __________ SA costituisse un caso di trasposizione e un

caso di elusione fiscale.

5.3.4

In questo contesto, può

ancora essere menzionato un problema con cui si sono confrontate le autorità

fiscali di diversi cantoni svizzeri. Una persona fisica può infatti apportare

delle partecipazioni, che detiene nella sua sostanza privata, in una società di

capitali da lui controllata, il cui scopo consiste essenzialmente nella

detenzione e nell’amministrazione di queste partecipazioni. Uno dei vantaggi

del conferimento di partecipazioni in una simile holding personale o privata

consiste proprio nel fatto che, con il concorso eventuale di altri azionisti,

può essere raggiunta la soglia minima del 10%, che dà diritto all’imposizione

parziale del dividendo. La partecipazione apportata dal singolo azionista non

può eccedere il 5%, poiché altrimenti trova applicazione la già citata

normativa sulla trasposizione.

Le autorità fiscali

cantonali riconoscono le holding private, a meno che non vengano impiegate per

un’elusione fiscale. Il fisco del Canton Zurigo, in particolare, ha

commissionato alla prof. Madeleine Simonek un parere giuridico, sulla cui base

ha definito una prassi, pubblicata nel 2012 (“Vermögensertrag beim Halten

und Verwalten von privaten Wertschriften und Beteiligungen über persönliche

Holdinggesellschaften [Praxishinweis]”, in Zürcher Steuerbuch Nr. 20.3; https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/steuern-finanzen/steuern/vertreter/steuerbuch/ZStB-Nr-20-3.pdf).

L’esperta ha in particolar

modo escluso che l’imposizione parziale possa essere limitata alle società

operative. Ha poi sottolineato che il legislatore ha consapevolmente rinunciato

a prevedere ulteriori presupposti per l’imposizione parziale dei dividendi,

oltre a quello della quota minima del 10%.

Secondo il parere

giuridico e la prassi zurighese, una holding personale può non essere

riconosciuta se l’azionista che la controlla non ne rispetta l’indipendenza

giuridica o se emergono altri elementi che fanno apparire la situazione nel suo

insieme insolita e inadeguata. Non è per contro possibile ignorare l’esistenza

della holding se quest’ultima esercita essa stessa o tramite una società figlia

una effettiva attività imprenditoriale o se l’apporto di partecipazioni private

è stato intrapreso per motivi preponderantemente non fiscali, bensì per esempio

per ragioni legate alla responsabilità o di natura successoria (sul tema e

sulle prassi cantonali cfr. anche Ettlin/Frey,

Private Holdings und Immobiliengesellschaften, in ST 2013 p. 151 ss., in

particolare p. 154 ss.; Schreiber/Schalcher,

Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung bei natürlichen Personen, in ST

2014.

p. 673 ss., in particolare p. 676 ss.).

Anche in quest’ambito,

dunque, per verificare l’esistenza di una elusione fiscale, ci si deve chiedere

se il contribuente ha trasferito la partecipazione alla holding personale solo

per ragioni fiscali oppure se aveva altre motivazioni.

5.4

5.4.1

In casu, è

innegabile che vi siano elementi che fanno apparire singolare la costruzione posta

in essere dal ricorrente e dal padre, sia per la forma adottata sia per la

tempistica degli avvenimenti (donazione, vendita e distribuzione). Anche il

risparmio d’imposta è senz’altro di rilievo, essendo in discussione un

dividendo di ben fr. 495'833.–, senza considerare le altre quote donate contestualmente

all’interno della famiglia.

Tuttavia, a più riprese i

contribuenti hanno ribadito che la scelta era dettata dall’intento di ritornare

“a colui che ritengono il legittimo beneficiario, i proventi

dell’investimento” effettuato con il progetto immobiliare “__________” e

che la distribuzione del dividendo nel dicembre 2016 era la diretta conseguenza

della vendita dell’immobile, concretizzatasi nel giugno dello stesso anno. I

ricorrenti hanno inoltre sempre sostenuto che “la transazione non [era

altro che] la chiusura naturale di un ciclo obbligato che ha avuto

inizio con il risanamento e le condizioni poste dalla banca creditrice”.

Ciò che comprovano con la copiosa documentazione dell’epoca, versata agli atti.

Si tratta quindi di

verificare l’esistenza dell’elemento soggettivo, cioè dell’intenzione elusiva.

5.4.2

Gli insorgenti rievocano

le vicende che hanno portato __________ a cedere ai figli le azioni della __________

SA. La società è stata costituita nel 1969 allo scopo di promuovere un progetto

immobiliare a __________. Su un terreno di proprietà della società, è stato

edificato negli anni successivi il Quartiere __________, con un investimento di

circa 28 milioni di franchi. Gli edifici erano adibiti in parte ad abitazione e

in parte a scopi commerciali. Nel rapporto dell’ufficio di revisione relativo

all’esercizio 2000 della __________ SA si legge:

Causa l’ingente gravame

ipotecario della parte commerciale, sproporzionato rispetto al reddito

ricavato, la società chiude di nuovo con un’ulteriore forte perdita di fr.

533'870.79, la quale viene riportata a nuovo, la perdita totale riportata al

31.12.2000

ammonta a fr. 962'380.33.

Di fronte a tale situazione e

coscienti della portata dell'art. 725 del C.O., il Consiglio d'Amministrazione

pressato dal __________ ha cercato una soluzione, la quale stata concretizzata

con valuta 31.07.2001, data in cui è stato effettuato un risanamento globale

del Gruppo __________.

Ciò

ha permesso di risolvere i problemi della __________ SA con la vendita a terzi

della parte commerciale. La __________ SA rimane, pertanto, proprietaria della

parte sussidiata e viene risanata con l'operazione di vendita della parte

commerciale con la contemporanea rinuncia da parte del __________ di complessivi

Fr. 7'012’000.-.

I ricorrenti hanno anche

prodotto verbali di riunioni e scambi di corrispondenza fra gli azionisti e la

banca finanziatrice. In una lettera del 5.6.2001, in particolare, il

rappresentante degli azionisti si rivolge al __________, indicando che “in

seguito a lunghe ricerche di finanziatori privati e innumerevoli contatti con

diverse banche”, proponevano “la ripresa degli oggetti da parte delle

seguenti persone fisiche: __________, __________, Ra__________, __________, __________,

__________, __________, __________ e ____________________”. Fra gli

“oggetti” che sarebbero stati ripresi figurava la “parte commerciale” della __________

SA. La banca avrebbe finanziato la ripresa dei beni in questione con un mutuo

complessivo di 5 milioni di franchi.

Su questa base, il

28.6.2001

la banca ha sottoposto alle parti interessate una proposta

transattiva, che prevedeva in particolare la rinuncia a parte dei finanziamenti

concessi.

Nel 2002 pertanto le

azioni della __________ SA sono state cedute dall’allora azionista __________

ai figli, fra i quali RI 1.

Nel 2016 la __________ SA

ha venduto il suo più importante attivo, cioè l’immobile di __________. È

pertanto perlomeno plausibile la tesi dei ricorrenti, secondo cui, essendosi “prospettata

la concreta possibilità di vendere l’immobile”, il ricorrente “ha subito

deciso di «ritornare» al padre __________ quello che da sempre ha

considerato a tutti gli effetti suo” e gli ha pertanto donato le azioni

della __________ SA.

5.4.3

Le vicissitudini che hanno

caratterizzato la vita della __________ SA possono senz’altro offrire una

spiegazione per la scelta del ricorrente, come pure dei suoi fratelli e

sorelle, di donare le azioni al padre, nel momento in cui la società si accingeva

a realizzare il suo più importante attivo. In questa prospettiva non appare

neppure inspiegabile il fatto, sottolineato dall’autorità di tassazione nelle

sue osservazioni al ricorso, che i figli abbiano donato al padre solo le azioni

della __________ SA e non anche quelle delle altre società che erano a loro

volta state loro cedute in occasione del risanamento del gruppo, avvenuto nel

2002.

L’operazione avvenuta nel periodo fiscale litigioso assume infatti una

portata del tutto eccezionale.

Desta per contro qualche

perplessità il fatto che le quote di PPP del Quartiere __________, di cui RI 1

era direttamente comproprietario non siano a loro volta state oggetto di

donazione. È peraltro indubbio che le considerazioni di natura fiscale abbiano

avuto un peso nelle scelte adottate dai contraenti. Ciò che è determinante,

dovendo pronunciarsi sull’esistenza di un’elusione fiscale, è comunque che

l’intento di conseguire un rilevante risparmio d’imposta non sia il solo

movente.

La donazione non può

neppure essere considerata un contratto simulato. Le parti l’hanno infatti

eseguito e neppure l’autorità di tassazione sostiene che le azioni della __________

SA siano successivamente state ritornate dal padre ai suoi figli. È vero che i

ricorrenti hanno ancora dichiarato fra i loro attivi la partecipazione donata

al padre, ma la stessa era stata dichiarata anche da quest’ultimo ed è quindi

plausibile la spiegazione che si sia trattato di un errore. Eventuali altri

dividendi, che dovessero essere distribuiti dalla società, sarebbero attribuiti

a __________, anche se la vendita del principale attivo rende poco probabile il

conseguimento di utili di rilievo.

5.4.4

Dovendo

pronunciarsi sull’esistenza di un’elusione fiscale, va senz’altro tenuto conto

degli aspetti indicati dall’autorità di tassazione, che possono essere

considerati insoliti. Non può neppure essere negato che l’intento di conseguire

un risparmio d’imposta abbia giocato un ruolo nella decisione di procedere alla

donazione e, soprattutto, nella sua tempistica.

Il fatto che la società

appartenesse originariamente al padre e le vicende che hanno condotto alla sua

cessione ai figli, all’inizio del secolo, consentono tuttavia di ammettere che

vi siano altre ragioni alla base della scelta operata dai contribuenti e dalle

altre parti coinvolte.

In questo contesto, non si

può neppure trascurare la natura della disposizione legale che i ricorrenti

avrebbero tentato di eludere. Come già ricordato (v. supra, consid.

5.2), infatti, gli articoli 19 cpv. 1bis LT e 20 cpv. 1bis

LIFD mirano ad attenuare gli effetti della doppia imposizione economica. Come

ha riconosciuto lo stesso Tribunale federale, quest’ultima non si verifica solo

per i soci che detengono una partecipazione almeno del 10% del capitale

sociale. Sebbene l’Alta Corte abbia nondimeno ritenuto che le disposizioni in

questione, che prevedono la soglia minima del 10%, debbano trovare applicazione

in virtù dell’art. 190 Cost., è innegabile che il vantaggio conseguito con

un’eventuale elusione delle stesse apparirebbe meno problematico rispetto a

quello derivante dall’elusione di altre norme.

5.5

Tenuto conto dell’insieme

della situazione in esame, si può ritenere che la donazione intervenuta nel

periodo fiscale litigioso non costituisca un caso di elusione fiscale. Di

conseguenza, gli effetti della donazione del 4 maggio 2016 devono essere

riconosciuti anche per quanto attiene l’imposizione del dividendo distribuito

dalla __________ SA il 9.12.2016, che deve essere imposto parzialmente in capo

al padre del ricorrente, conformemente agli articoli 19 cpv. 1bis LT

e 20 cpv. 1bis LIFD.

Su questo punto il ricorso

deve essere accolto.

6.

Rimane da risolvere

la questione legata al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul dividendo

pagato dalla __________ SA al padre del ricorrente. Con la decisione impugnata,

l’autorità di tassazione ha confermato il rimborso all’insorgente dell’importo

di fr. 173'589.–, costituito quasi integralmente (fr. 173'541.70) dall’imposta

preventiva trattenuta sul dividendo in discussione.

Poiché il reddito della

sostanza da cui la __________ SA ha trattenuto l’imposta preventiva non è di

competenza del ricorrente, la relativa imposta preventiva non deve essergli

rimborsata. L’Ufficio di tassazione dovrà concedere al padre il rimborso, dopo

averne verificato i presupposti (art. 21 ss LIP).

7.

Di conseguenza, il

ricorso è accolto.

Non si prelevano né la

tassa di giustizia né le spese processuali.

Ai ricorrenti, patrocinati

da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 27 febbraio 2019 è riformata nel senso

che è stralciato dal reddito imponibile il dividendo di fr. 495'833.33,

proveniente dalla __________ SA, e che è negato il rimborso dell’imposta

preventiva trattenuta da tale reddito.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Ai ricorrenti è

riconosciuta un’adeguata indennità a titolo di ripetibili in ragione di

fr. 2’500.‑.

4. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

5. Intimazione a:

;

- ;

- ;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: