80.2019.122
Reddito della sostanza mobiliare: imposizione attenuata del dividendo, partecipazione di almeno il 10%, donazione quote inferiori da parte dei figli al padre, non elusione fiscale
17 dicembre 2020Italiano36 min
immobiliari tra cui la __________ SA (8,33%), la __________ SA (8%) e la __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.122
80.2019.123
Lugano
17 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
tutti rappr. dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 marzo 2019 contro la decisione del 27 febbraio 2019 in materia di IC/IFD
2016.
Fatti
Fatti
A. L’8 marzo 2018, i coniugi
RI 1 e RI 2 presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2016. Per quanto qui
d’interesse, nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo
2) dichiaravano redditi in ragione di fr. 177.80 e beni patrimoniali per
fr. 1'555'195.‑ (stato al 31.12.2016). Questi ultimi si
suddividevano in numerosi conti bancari e in partecipazioni in alcune società
immobiliari tra cui la __________ SA (8,33%), la __________ SA (8%) e la __________
SA (7,69% e 3,33%). Il contribuente aveva acquisito le suddette partecipazioni all’inizio
degli anni 2000, quando gli erano state cedute dal padre (__________) nell’ambito
del risanamento del “Gruppo __________”, quale condizione imprescindibile
dettata dalla banca creditrice per evitare il fallimento della __________ SA.
B. Il 18 luglio 2018, l’RS
1 (di seguito: RS 1) emetteva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2016
correggendo in particolare il reddito da titoli e capitali, aumentandolo di
fr. 495'833.33, equivalenti alla quota parte del dividendo distribuito
dalla __________ SA. Per la sola imposta sulla sostanza, l’autorità di
tassazione aumentava i titoli e capitali a fr. 1'612'384.‑,
modificando il valore fiscale di tutte le partecipazioni detenute dai
ricorrenti, tra cui anche quello della __________ SA.
a.
Per l’imposta cantonale, l’autorità
di tassazione motivava così la sua decisione:
“Si procede all’imposizione
della quota parte dei dividendi distribuiti dalla __________ SA ai detentori
originari delle partecipazioni poiché quest’autorità fiscale giudica elusiva e
come non avvenuta fiscalmente, la donazione delle azioni ai genitori effettuata
in data 04.05.2016.
Secondo
la giurisprudenza in vigore, di principio, le autorità fiscali devono fondarsi
sui contratti stipulati dai contribuenti. Possono tuttavia ignorarli se questi
ultimi adottano una condotta insolita al solo scopo di conseguire un risparmio
d’imposta, vale a dire in presenza di un’elusione d’imposta.
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale Federale, si ha un caso di elusione
d’imposta quando:
·
La forma del diritto civile scelta
dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare;
·
È da supporre che la scelta sia
stata fatta abusivamente nell’intento di risparmiare imposte che sarebbero
invece dovute qualora i rapporti fossero configurati in modo adeguato alla
realtà;
·
Il procedimento adottato condurrebbe
realmente a un rilevante risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità
fiscale.
Nel
caso in oggetto, quest’autorità giudica che la donazione delle azioni della __________
SA dai figli ai genitori è stata eseguita unicamente nell’intento di poter
beneficiare dell’imposizione agevolata dei dividendi in base all’art. 19 cpv. 1bis
LT e art. 20 cpv. 1bis LIFD.
Così
facendo, da partecipazioni non qualificate (< 10%) di proprietà dei figli,
le partecipazioni sarebbero divenute qualificate (>10%) e di proprietà dei
genitori e l’imposizione del dividendo avrebbe potuto beneficiare dello sgravio
pari al 40% prevista dagli articoli sopraccitati.
Altro
indizio che fa presupporre una costruzione elusiva, è il breve intervallo
trascorso fra la stesura del contratto di donazione, la vendita dell’immobile
da parte della __________ SA e la distribuzione del dividendo di quest’ultima
ai detentori delle partecipazioni.
A
tutto ciò bisogna aggiungere che con quest’operazione i contribuenti
otterrebbero un rilevante risparmio d’imposta che rafforza la tesi
dell’elusione d’imposta.
Dividendo __________ SA:
5'950'000 quota 1/12=495'833.33 (ovvero 8.33%) distribuito in data 09.12.2016.
Nonostante la richiesta di
rimborso avanzata dai ricorrenti fosse di fr. 47.30, l’autorità di
tassazione rimborsava loro l’imposta preventiva in ragione di fr. 173'589.‑,
considerata la tassazione del “dividendo di fr. 495'833.34 della __________
SA del 09.12.2016”.
Per l’imposta cantonale, il
reddito imponibile era stato accertato in fr. 729'800.‑
(determinante per l’aliquota: fr. 733'000.‑) e il dovuto d’imposta
stabilito in fr. 98'585.05; la sostanza imponibile, come il dovuto
d’imposta sulla sostanza erano stati fissati in fr. 0.‑.
b.
Per l’imposta federale
diretta, invece, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 844'000.‑
(determinante anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta fissato in
fr. 95'528.85.
L’RS 1 aveva modificato il
reddito da titoli e capitali, aggiungendovi fr. 495'834.‑ senza però
addurre alcuna motivazione.
Inoltre, aveva accertato redditi
dell’attività indipendente del contribuente in ragione di fr. 86'966.‑
in relazione alla “vendita mappale __________”, qualificandoli di “commercio
professionale d’immobili”.
C. Il 10 agosto 2018, in
nome e per conto dei contribuenti, la __________ SA inoltrava reclamo contro la
decisione di tassazione IC/IFD 2016 lamentando il mancato riconoscimento della
“donazione delle azioni della __________ SA effettuata da[l]
contribuent[e al proprio] padre nel 2016 ravvisando gli estremi di
un’elusione d’imposta [ed] imputa[ndo] di conseguenza il
dividendo versato dalla __________ SA ai contribuenti”. Spiegavano che il
progetto immobiliare __________ __________”, promosso dall’omonima società di
cui facevano parte i fratelli __________, __________e __________,
si era rivelato fallimentare dal punto di vista della gestione dei costi. Pertanto,
alfine di risanare la situazione, la banca creditrice aveva richiesto la
vendita della parte commerciale del progetto (181/1000) a persone diverse dagli
azionisti, accettando comunque il subentrare dei figli. Le azioni della __________
SA, proprietaria della parte residenziale (819/1000), furono anch’esse cedute
dai genitori ai figli. “L’entrata dei figli in qualità di proprietari e
azionisti ha permesso il mantenimento dell’investimento fatto dai genitori.
Nel corso degli anni i figli entrati per rappresentanza anche nel consiglio
d’amministrazione della società hanno sempre fatto del loro meglio per
raggiungere un difficile equilibrio finanziario, mai distribuendo dividendi e
anzi accollandosi garanzie personali a favore della sostenibilità del
finanziamento bancario in essere”. Nel 2016, prospettandosi “la concreta
possibilità di vendere l’immobile”, i figli RI 1 e __________ hanno deciso
di ritornare “a colui che ritengono il legittimo beneficiario, i proventi
dell’investimento fatto”, stipulando
“il contratto di donazione a
suo favore”. Sostenevano che “la transazione non [fosse]
pertanto stata effettuata con scopi elusivi” e “questa scelta non [fosse]
affatto da considerarsi una forma di diritto civile … insolita, inadeguata o
singolare, bensì [fosse] la chiusura naturale di un ciclo obbligato
che ha avuto inizio con il risanamento e le condizioni poste dalla banca
creditrice”. Sottolineavano che la donazione delle azioni era effettivamente
avvenuta e che il dividendo era stato distribuito al padre; come figlio, il
ricorrente non aveva conseguito alcun reddito. Postulavano il riconoscimento
della donazione e l’attribuzione del dividendo al padre. Chiedevano di essere
sentiti, richiesta che ribadivano con lettera raccomandata datata 7 gennaio
2019 alla quale allegavano della documentazione a comprova delle condizioni
poste dalla banca creditrice al momento del risanamento della situazione debitoria
della __________ SA. L’incontro con l’autorità di tassazione avveniva in data
12 febbraio 2019.
D. Il 27 febbraio 2019,
l’RS 1 decideva di respingere il reclamo sia in materia di IC sia in materia di
IFD “per le ragioni già indicate al contribuente nelle audizioni del 18
settembre 2018 e del 12 febbraio 2019”.
E. Il 25 marzo 2019,
rappresentati dall’Avv. Dott. RA 1 e dal Signor __________, i contribuenti
presentano tempestivo ricorso contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016
dopo reclamo.
Dapprima, i rappresentanti
dei ricorrenti si aggravano contro la motivazione della decisione dopo reclamo,
a parer loro insufficiente, chiedendo che gli atti siano rinviati all’autorità
di tassazione per un “nuovo giudizio motivato”.
In seguito, lamentano il
mancato riconoscimento della donazione delle azioni della __________ SA da
parte del contribuente al padre e la conseguente imposizione in capo al
ricorrente del dividendo distribuito dalla __________ SA. Dopo aver riassunto i
punti salienti dell’operazione immobiliare alla base della fattispecie,
spiegano che nel 2016 “si [era] prospettata la concreta possibilità
di vendere l’immobile” e di conseguenza, con la donazione delle
partecipazioni, “il figlio ritorna[va] infine a colui che rit[eneva]
il legittimo beneficiario i proventi dell’investimento fatto. La donazione in
questione non [era] pertanto stata effettuata con scopi elusivi”. Il
ricorrente “non
[aveva] quindi avuto
disponibilità e/o benefici dal dividendo ricevuto dal padre. Non
è pertanto ammissibile che gli vengano attribuiti redditi non
conseguiti né economicamente né giuridicamente” (v. ric., p. 5). Per i
ricorrenti si tratta di una “normale operazione di pianificazione fiscale”.
Si aggravano contro gli indizi fondanti la decisione dell’autorità di
tassazione ed in particolare contestano che “con l’atto di donazione il
diritto al dividendo sarebbe trasferito ai genitori che, congiuntamente,
raggiungerebbero la proprietà di una quota superiore al 10% dei diritti di
partecipazione di __________ SA, che consentirebbe di beneficiare della riduzione
della base impositiva del 40%” e che il breve lasso di tempo intercorso fra
la donazione e la distribuzione del dividendo porterebbe ad un evidente
risparmio d’imposta.
Sottolineano infine che
per effetto del mancato riconoscimento della donazione dei diritti di
partecipazione in __________ SA, l’imposta preventiva trattenuta sul dividendo
al momento della sua distribuzione non è stata rimborsata all’effettivo
beneficiario, il padre __________, bensì ai ricorrenti.
Oltre alla decisione impugnata,
al ricorso allegano della documentazione, in parte già prodotta in sede di
reclamo, relativa al risanamento della __________ SA.
F. L’RS 1 ha presentato
le sue osservazioni il 5 aprile 2019. A suo avviso, la donazione si deve
ritenere elusiva “prima di tutto per l’evidente cospicuo risparmio d’imposta
che la defiscalizzazione stessa del dividendo consentirebbe”.
A sostegno della
propria tesi, l’autorità di tassazione espone gli indizi che l’hanno portata a
non riconoscere la donazione delle azioni della __________ SA da parte del
ricorrente al padre, tra cui, citiamo:
·
la circostanza che solo le azioni della __________ SA, la sola
società che ha distribuito dividendi, siano state donate al padre, mentre le
partecipazioni nelle altre società immobiliari, cui sono dovuti subentrare i
contribuenti per evitarne il fallimento, sono rimaste di proprietà del
contribuente;
·
“la mancata donazione dei ricavati delle vendite immobiliari
avvenute il 21.06.2016 (stessa data di cessione delle azioni della __________
SA) relative alla quota di 15/180 di 181/1000 del Mapp. __________ di RFD __________,
ricavati con l’alienazione del complesso __________ di cui, il contribuente,
era direttamente comproprietario”;
·
il breve lasso di tempo intercorso tra la donazione delle azioni (04.05.2016),
la vendita dell’immobile da parte della società (21.06.2016) e la distribuzione
del dividendo (09.12.2016);
·
la modalità inusuale relativa alla conclusione del contratto di
donazione delle azioni, “sottoscritto in presenza di un notaio”; e
infine,
·
“nel presentare la dichiarazione d’imposta 2016, [il ricorrente]
non ha dichiarato di aver effettuato donazioni nel corso del periodo fiscale
e ha persino dichiarato di ancora possedere al 31.12.2016 le azioni societarie”.
Di conseguenza, l’RS 1,
ritenendo elusiva l’operazione effettuata dai ricorrenti non ne riconosce la
validità. Per questo motivo “considera imponibile il dividendo presso il
contribuente quale detentore delle azioni” e – previo accordo con
l’Amministrazione federale delle contribuzioni – gli ha rimborsato
l’imposta preventiva.
Aggiunge inoltre che “le
posizioni e le motivazioni dell’ufficio di tassazione ora riportate sono già
note al contribuente [e] ai suoi consulenti, siccome con loro già
esposte e discusse largamente nelle due audizioni avvenute il 18.9.2018 e
12.2.2019 e che si sono entrambe concluse con la riconferma delle parti sulle
reciproche posizioni. D’altronde in quelle occasioni si era anche convenuto di
non stilare un verbale d’audizione, dal momento che sarebbe stato del tutto
superfluo, visto l’esito della discussione”.
G. All’udienza, tenutasi
l’8 ottobre 2020 davanti alla Camera di diritto tributario, le parti si sono
confermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
In primis, i
ricorrenti lamentano la carente motivazione della decisione di tassazione
IC/IFD 2016 dopo reclamo notificata il 27 febbraio 2019. In effetti, sia per
l’IC sia per l’IFD, l’RS 1 giustificava il suo diniego con la seguente
motivazione: “il reclamo è respinto per le ragioni già indicate al contribuente
nelle audizioni del 18 settembre 2018 e del 12 febbraio 2019”.
1.2.
Per
quanto riguarda la sola IFD, da notare che già la decisione di tassazione era
carente dal punto di vista della motivazione in quanto l’autorità di tassazione
non aveva comunicato ai contribuenti al momento della notificazione della
decisione la modifica del reddito da titoli e capitali (art. 131 cpv. 2 LIFD),
al quale aveva aggiunto fr. 495'833.33. I ricorrenti hanno comunque
impugnato la suddetta decisione con reclamo, senza sollevare questa censura.
1.3.
La procedura di tassazione
attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la
decisione di tassazione. L’autorità di tassazione deve prendere una decisione
motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui
risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
1.4.
L’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli
principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia
1, consid. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF
101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.5.
Visto
quanto precede, nel caso di specie
deve essere accertata una carente
motivazione della decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo, in
contrasto con le esigenze poste dalla legge tributaria e dal diritto
costituzionale di essere sentito. Tuttavia, tale vizio di forma è stato sanato nel
corso della procedura con la presentazione da parte dell’autorità di tassazione
delle osservazioni al presente gravame. Su questo punto il ricorso deve pertanto
essere respinto.
Considerandi
2.
2.1.
Nel merito, il presente
ricorso verte sul mancato riconoscimento da parte dell’autorità fiscale della donazione
avvenuta il 4 maggio 2016 delle azioni della __________ SA detenute dai figli RI
1.
e __________ al padre __________ e – conseguentemente ‑ sull’attribuzione
del dividendo distribuito dalla società nel 2016 agli elementi imponibili dei ricorrenti.
Per l’RS 1 si tratta di
una costruzione atta ad eludere l’imposta e per questa ragione ha deciso di
riqualificare la fattispecie, imponendo in capo ai ricorrenti il dividendo di
fr. 495'833.33 distribuito dalla __________. Se l’autorità di tassazione avesse
accettato la donazione, il padre del ricorrente avrebbe potuto beneficiare
dell’imposizione parziale del suddetto dividendo (diversamente dai figli), ciò
che avrebbe comportato un cospicuo risparmio d’imposta (v. calcoli dell’UT,
agli atti).
Per i coniugi RI 1,
invece, la donazione è giustificata da motivi familiari che affondano le loro radici
all’inizio degli anni Duemila con il dissesto finanziario del __________, di
cui la __________ SA era parte. A loro dire, il dividendo avrebbe dovuto essere
imposto presso il beneficiario effettivo, ovvero il padre __________.
2.2
Come espresso in
narrativa, il ricorrente ha donato al padre 4 azioni al portatore da
fr. 1'000.‑ ciascuna (valore nominale: fr. 4'000.‑) e
3,33 azioni nominative da fr. 100.‑ l’una (valore nominale:
fr. 333.33) per “un valore nominale complessivo di CHF 4'333.33,
rappresentante 1/12 della totalità del capitale azionario” (v. atto di
donazione del 04.05.2016; osservazioni UT, allegato B), equivalente ad una
partecipazione dell’8,33% nel capitale azionario della __________ SA. Con un
atto di donazione analogo, concluso sempre il 04.05.2016, anche la sorella del ricorrente,
__________, ha donato la sua quota di partecipazione (8,33 per cento) nel
capitale della __________ SA al padre __________. Lo stesso giorno, le firme
apposte in calce ai due contratti di donazione sono state autenticate dal
notaio, avv. __________.
3.
3.1.
Secondo gli articoli 19
cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili quali
redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di
liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da
partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale, ecc.). I dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro
provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società
cooperative e buoni di partecipazioni (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per
cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento
del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa (art. 19 cpv. 1bis LT; art. 20 cpv. 1bis
LIFD; versione in vigore per il periodo fiscale litigioso).
3.2
Nel caso qui esaminato, il
dividendo distribuito dalla __________ SA il 9.12.2016, in quanto reddito della
sostanza mobiliare, deve essere imposto ‑ ciò che nessuna delle
parti contesta.
Litigiosa è piuttosto la
questione legata alla titolarità al 31.12.2016 dei diritti di partecipazione
nella __________ SA e di conseguenza la determinazione del debitore
dell’imposta sul dividendo risultante da tale partecipazione.
Per i ricorrenti, con le
donazioni avvenute il 4 maggio 2016, le quote azionarie della __________ SA,
precedentemente detenute dai figli RI 1 e __________ in ragione dell’8,33%
ciascuno, erano divenute di proprietà del padre __________. Per l’autorità di
tassazione, invece, per il tramite delle due donazioni concomitanti al padre, il
ricorrente (coadiuvato dalla sorella __________) aveva fatto sì che – prima
della distribuzione del dividendo ‑ la partecipazione nel
capitale azionario della __________ SA raggiungesse il 16,66%, diventando “qualificata”.
In tal modo, il dividendo distribuito dalla società anonima avrebbe potuto essere
imposto parzialmente in capo al padre, permettendo così un cospicuo risparmio
d’imposta ai figli, che altrimenti sarebbero stati tassati integralmente in
quanto nessuno dei due deteneva una partecipazione qualificata nella __________
SA.
4.
4.1.
Di
principio, le autorità fiscali devono fondarsi sui contratti stipulati dai
contribuenti, ma possono ignorarli se questi ultimi adottano una condotta
insolita al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta, vale a dire in
presenza di un’elusione d’imposta. Secondo la costante giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. decisione TF 2C_467-468/2014 del 18 giugno 2015
consid. e giurisprudenza citata; StE 2004 A 12 n. 12; StE 2001 A 12 n. 10 e n.
11; ASA 64 p. 80; ASA 63 p. 218), l’elusione fiscale è data quando:
·
la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare
insolita, inadeguata o singolare e comunque del tutto inappropriata allo scopo
economico perseguito (elemento obiettivo);
·
è da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente solo nell’intento
di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero
configurati in modo adeguato alla realtà (elemento soggettivo; intenzione
elusiva);
·
il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante
risparmio d’imposta, se fosse accettato dall’autorità fiscale (elemento
effettivo).
L’elemento soggettivo si
rivela decisivo, poiché è escluso che si possa supporre un’elusione fiscale,
quando una determinata configurazione giuridica è giustificata da altri motivi
rilevanti rispetto a quello di conseguire un semplice risparmio d’imposta (cfr.
sentenza TF n. 2C_354/2018 del 20.4.2020 consid. 4.2.1 e giurisprudenza
citata).
4.2
Un’elusione fiscale è
ravvisabile, in primo luogo, quando il contribuente si serve di una costruzione
giuridica inadeguata, per evitare la sussunzione sotto una norma impositiva. In
tal caso, l’imposizione si fonda su quella configurazione giuridica, che
sarebbe stata adeguata per raggiungere lo scopo economico perseguito dal
contribuente (c.d. “Sachverhaltsfiktion”, cioè fattispecie fittizia). Ci
sono tuttavia dei casi in cui, invece di cercare di aggirare una norma
impositiva, con la costruzione insolita della fattispecie il contribuente cerca
di ottenere l’applicazione di una norma che lo favorisce. In tale eventualità,
il rimprovero consiste nel fatto di invocare indebitamente l’applicazione di
una norma fiscale di favore (sentenza TF n. 2C_354/2018 del 20.4.2020 consid.
4.2.2
e giurisprudenza citata).
4.3
A questo proposito, va
ricordato che l’elusione fiscale entra in considerazione solo in situazioni del
tutto straordinarie, cioè quando l’imposizione o l’esenzione fiscale non è
possibile nonostante si invochi il senso della norma quale limite
all’interpretazione; in altre parole, la legge può essere applicata, ma il
risultato appare del tutto insoddisfacente se non equivalente ad un arbitrio, a
causa delle particolarità della fattispecie concreta (cfr. sentenza TF n.
2C_476/2010 del 19 marzo 2012, consid. 3.1 e dottrina citata). Se pertanto
l’interpretazione della norma consente già di assoggettare all’imposta il
reddito in discussione, non è più necessario ricorrere al particolare costrutto
giuridico dell’elusione d’imposta (cfr. la sentenza del Tribunale federale del
9.
gennaio 2008, n. 2C_292/2007, in RtiD II-2008 n. 19t, consid. 2.2, con riferimento
a: Locher,
Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern, in: ASA 75 p. 675
ss, in particolare p. 678 ss). La possibilità per l’autorità di tassazione di
procedere all’imposizione invocando l’elusione fiscale rappresenta una sorta di
ultima ratio, quando è chiaro che i negozi giuridici conclusi dal
contribuente hanno il solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta non voluto
dalla legge (sentenza CDT n. 80.2014.203 del 17.12.2015, consid. 1.3).
5.
5.1.
Ora, nel caso di specie,
l’autorità di tassazione vede una costruzione elusiva nel concatenarsi di
diverse circostanze di fatto, riassunte nelle osservazioni presentate il
5.4.2019, che porterebbero ad ottenere un rilevante risparmio d’imposta. Per l’Ufficio
di tassazione infatti è “inusuale” che il contratto di donazione delle azioni
abbia dovuto essere “sottoscritto in presenza di un notaio”; che siano
state trasferite al padre unicamente le quote azionarie della __________ SA per
le quali era prevedibile una notevole distribuzione di dividendo grazie alla
vendita dell’immobile; che altri ricavi immobiliari provenienti dalla medesima
società non fossero stati donati al padre ed infine che tra la donazione, la
vendita dell’immobile della società e la distribuzione del dividendo sia
trascorso pochissimo tempo. In più, si stupisce del fatto che il ricorrente, al
31.12.2016, abbia ancora dichiarato come sua la quota azionaria detenuta nella __________
SA. Da notare, a questo proposito, che i ricorrenti dichiaravano una
partecipazione del 7,69% + 3,33% nella società mentre l’RS 1 accertava una
partecipazione totale dell’8,33% (v. DI 2016 e decisione di tassazione IC/IFD
2016). Assommati, tutti questi indizi hanno portato l’RS 1 a ritenere che la
donazione della quota azionaria nella __________ SA effettuata dal ricorrente fosse
stata fatta abusivamente al solo scopo di ottenere un risparmio d’imposta non
voluto dalla legge.
5.2
5.2.1
Come
visto, nella fattispecie trovano applicazione gli articoli 19 cpv. 1 lett. c
e cpv. 1bis LT e 20 cpv. 1 lett. c e cpv. 1bis
LIFD. A dipendenza della quota azionaria detenuta, è la legge stessa che
prevede che i dividendi siano imposti integralmente oppure parzialmente. Detenendo
una partecipazione inferiore al 10%, il dividendo è imposto interamente, senza poter
beneficiare della riduzione prevista dagli articoli summenzionati (v. p. es. Reich/Weidmann, DBG Kommentar, 3a
ediz, Basilea 2017, p. 444, n. 153). Se, invece, i diritti di partecipazione detenuti
rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario,
allora – per legge – il dividendo distribuito è imposto
solo parzialmente, al 60 % per il periodo fiscale 2016.
5.2.2
In una sentenza del
25.9.2009, il Tribunale federale ha ritenuto incostituzionale il trattamento
privilegiato dei proventi di dividendi versati a detentori di una
partecipazione qualificata, previsto dalla legge tributaria del Canton
Sciaffusa, che riservava l’imposizione parziale alle partecipazioni a partire
dal 20%. Secondo l’Alta Corte, il legislatore cade in un pluralismo di metodi
se, nei rapporti fra persona giuridica e persone fisiche che la detengono, si
fonda sul punto di vista economico per i detentori di partecipazioni
qualificate, mentre negli altri casi adotta un punto di vista civilistico. Non
vi sarebbe infatti alcun motivo sufficiente per un trattamento preferenziale
dei primi rispetto ai secondi. Anche l’argomento per cui i detentori di
partecipazioni qualificate sarebbero i veri imprenditori, assumendosi il
rischio d’impresa e la responsabilità nell’azienda, non è stato considerato
sufficiente. Il dividendo non è infatti null’altro che la rimunerazione,
proporzionata al risultato, per il capitale investito. Se poi il socio non si
limita ad apportare il capitale, ma si impegna nell’impresa in altro modo,
viene rimunerato separatamente, nella forma di uno stipendio, di tantièmes,
ecc. Il Tribunale federale non ha quindi ravvisato alcun motivo che potrebbe
giustificare un’imposizione più elevata dei dividendi percepiti da piccoli soci
rispetto a quelli ricevuti da detentori di partecipazioni qualificate. Anche la
soglia del 20% in sé è stata definita arbitraria: chi detiene una
partecipazione del 19% non gode dell’aliquota ridotta, ma deve pagare l’imposta
intera. Sebbene la definizione di tale soglia dipenda da una scelta politica,
quest’ultima non si fonda su ragioni oggettive e conduce a differenze di
trattamento ingiustificate. Dunque, viola gli articoli 8 e 127 cpv. 2 Cost.
(DTF 136 I 65 = ASA 78 p. 668 = StE 2010 A 21.16 n. 14 = RDAF 2010 II 22,
consid. 5.5; v. anche RtiD II-2010 p. 473).
5.2.3
È
chiaro che, in base alle considerazioni proposte, secondo il Tribunale federale
anche una soglia del 10%, per poter beneficiare della deduzione attenuata del
dividendo, deve essere ritenuta incostituzionale (anche Behnisch/Opel, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des
Bundesgerichts im Jahr 2009, in ZBJV 146/2010 p. 446 ss., 460; inoltre In-Albon-Sennrich, Die Milderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung der Kapitalgesellschaften und ihrer
Anteilsinhaber unter besonderer Berücksichtigung der Teilbesteuerung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, in particolare cap. 5 p. 208 ss).
Lo stesso Tribunale
federale ha tuttavia deciso che disposizioni del diritto cantonale, che si
conformano a quanto previsto dal diritto federale in materia di imposizione
parziale dei dividendi, devono essere applicate indipendentemente dalla loro
costituzionalità, per effetto dell’art. 190 Cost., secondo cui le leggi
federali sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità
incaricate dell’applicazione del diritto. Ebbene, l’art. 7 cpv. 1 seconda frase
LAID prevede che, in caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di
liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni
di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale
azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa
(partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione
economica di società e titolari di quote (DTF 136 I 65 = ASA 78 p. 668 = StE
2010.
A 21.16 n. 14 = RDAF 2010 II 22, consid. 3).
5.2.4
Sia per il calcolo
dell’imposta federale diretta sia per il calcolo dell’imposta cantonale,
l’imposizione parziale dei dividendi è ammessa pertanto solo per le
partecipazioni qualificate.
5.3
5.3.1
Spossessandosi della sua
quota parte di azioni in favore del padre, il ricorrente non ha beneficiato di
alcun risparmio d’imposta. Semplicemente – per effetto della
donazione avvenuta il 4.05.2016 ‑ il dividendo non avrebbe (più)
dovuto far parte dei fattori imponibili a lui attribuibili per il periodo
fiscale litigioso. Poiché la quota azionaria nella __________ SA è stata
oggetto di donazione, il dividendo risultante dalla partecipazione avrebbe
dovuto essere un elemento di reddito imponibile presso il padre. Questi ‑ approfittando
anche della donazione della medesima quota dell’8,33% da parte della figlia __________ ‑ al
31.12.2016
deteneva una partecipazione qualificata in __________ SA. Se
l’autorità di tassazione avesse accettato le donazioni del 4 maggio 2016, il
dividendo sarebbe stato tassato in capo al padre e quest’ultimo avrebbe ‑ legalmente ‑ beneficiato
dell’imposizione parziale del suddetto dividendo, così come espressamente prevista
dal legislatore federale e cantonale.
5.3.2
In casu, il
risparmio d’imposta (non voluto dalla legge) dovrebbe essere costituito dal
fatto che il padre del ricorrente, grazie alla quota di partecipazione
complessivamente detenuta, avrebbe potuto beneficiare dell’imposizione
attenuata del dividendo. Per ammettere che tale vantaggio fiscale sia abusivo,
si dovrebbe tuttavia dimostrare che la donazione dai figli al padre non
corrispondesse alla volontà delle parti contraenti.
5.3.3
Recentemente il Tribunale
federale ha negato che la vendita di una partecipazione sociale alla sua ex
compagna avesse carattere elusivo, sebbene tale negozio avesse consentito al
contribuente di evitare la qualifica di trasposizione ad una successiva vendita
di azioni (sentenza TF 2C_681/2018 e 2C_692/2018 del 16.01.2020 in: RF 75/2020
p. 312 = RDAF 2020 II p. 220 = StE 2020 B 24.4 n. 94). Nel 2011, il
contribuente aveva dapprima venduto alla sua ex compagna, madre dei suoi figli,
la metà delle azioni della società holding C SA per fr. 50'000.‑,
stipulando nel contempo una convenzione con la quale se ne assumeva la gestione
a titolo fiduciario. Il prezzo sarebbe stato pagato dalla ex compagna solo
quattro anni dopo. Nel corso dello stesso anno, il contribuente aveva venduto
8'100 azioni della società holding C SA a terze persone. Quattro giorni dopo
questa vendita, il contribuente aveva poi venduto alla società holding __________
SA la sua partecipazione nella __________ SA, al prezzo di
fr. 2'031'750.‑. Essendo venuta a conoscenza dei contratti in
questione, nel 2014 l’Amministrazione federale delle contribuzioni aveva
segnalato alla autorità fiscale cantonale l’esistenza di un eventuale caso di
trasposizione. Secondo gli articoli 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a
cpv. 1 lett. b LAID, infatti, si considera reddito della sostanza
mobiliare il ricavo del trasferimento di una partecipazione a una persona
giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa
in ragione almeno del 50 per cento al capitale. Ritenendo che la vendita alla
ex compagna della metà delle azioni della holding avesse avuto il solo fine di
sfuggire all’imposizione del reddito della sostanza in seguito alla vendita
della partecipazione del contribuente nella __________ SA, l’autorità
fiscale cantonale aveva aperto una procedura di recupero e di sottrazione
d’imposta.
Condividendo il giudizio
dell’autorità giudiziaria cantonale, l’Alta Corte ha considerato adempiuti due
dei presupposti dell’elusione fiscale, cioè quello della forma insolita e
quello del risparmio rilevante di imposte. Ha per contro ritenuto che non fosse
stato provato che i contratti conclusi con la ex compagna avessero come solo
scopo quello di ottenere il suddetto risparmio d’imposta. La Suprema Corte ha,
in particolare, definito sorprendente che le azioni della holding fossero state
pagate dalla ex compagna del contribuente solo quattro anni dopo la cessione e
che lo stesso giorno della vendita fosse stato sottoscritto il contratto
fiduciario, in virtù del quale il venditore manteneva la gestione della
società. Tuttavia, ha anche riconosciuto che le ragioni famigliari legate a
considerazioni di natura successoria permettevano di giustificare la struttura
scelta. Secondo la tesi sostenuta dai contraenti, infatti, il rapporto
fiduciario sottoscritto tra il contribuente e la sua ex compagna mirava a
garantire la continuità operativa della società e a salvaguardare il valore
intrinseco del gruppo, mentre la cessione del 50% della medesima società
esprimeva la volontà da parte del contribuente di mettere i suoi cari al sicuro
da future difficoltà finanziarie (consid. 7.3).
Il Tribunale federale ha
pure escluso che il contratto stipulato fosse simulato, poiché le parti avevano
provato che la loro reale volontà era di eseguirlo e lo avevano effettivamente
eseguito. Pur non potendo escludere che il contribuente avesse avuto
l’intenzione di risparmiare imposte, la vendita si era comunque verificata e
gli effetti corrispondenti al senso oggettivo delle dichiarazioni di volontà
dei contraenti si erano effettivamente prodotti (consid. 7.4).
L’Alta Corte ha pertanto
escluso che la vendita della partecipazione del contribuente nella __________
SA alla holding __________ SA costituisse un caso di trasposizione e un
caso di elusione fiscale.
5.3.4
In questo contesto, può
ancora essere menzionato un problema con cui si sono confrontate le autorità
fiscali di diversi cantoni svizzeri. Una persona fisica può infatti apportare
delle partecipazioni, che detiene nella sua sostanza privata, in una società di
capitali da lui controllata, il cui scopo consiste essenzialmente nella
detenzione e nell’amministrazione di queste partecipazioni. Uno dei vantaggi
del conferimento di partecipazioni in una simile holding personale o privata
consiste proprio nel fatto che, con il concorso eventuale di altri azionisti,
può essere raggiunta la soglia minima del 10%, che dà diritto all’imposizione
parziale del dividendo. La partecipazione apportata dal singolo azionista non
può eccedere il 5%, poiché altrimenti trova applicazione la già citata
normativa sulla trasposizione.
Le autorità fiscali
cantonali riconoscono le holding private, a meno che non vengano impiegate per
un’elusione fiscale. Il fisco del Canton Zurigo, in particolare, ha
commissionato alla prof. Madeleine Simonek un parere giuridico, sulla cui base
ha definito una prassi, pubblicata nel 2012 (“Vermögensertrag beim Halten
und Verwalten von privaten Wertschriften und Beteiligungen über persönliche
Holdinggesellschaften [Praxishinweis]”, in Zürcher Steuerbuch Nr. 20.3; https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/steuern-finanzen/steuern/vertreter/steuerbuch/ZStB-Nr-20-3.pdf).
L’esperta ha in particolar
modo escluso che l’imposizione parziale possa essere limitata alle società
operative. Ha poi sottolineato che il legislatore ha consapevolmente rinunciato
a prevedere ulteriori presupposti per l’imposizione parziale dei dividendi,
oltre a quello della quota minima del 10%.
Secondo il parere
giuridico e la prassi zurighese, una holding personale può non essere
riconosciuta se l’azionista che la controlla non ne rispetta l’indipendenza
giuridica o se emergono altri elementi che fanno apparire la situazione nel suo
insieme insolita e inadeguata. Non è per contro possibile ignorare l’esistenza
della holding se quest’ultima esercita essa stessa o tramite una società figlia
una effettiva attività imprenditoriale o se l’apporto di partecipazioni private
è stato intrapreso per motivi preponderantemente non fiscali, bensì per esempio
per ragioni legate alla responsabilità o di natura successoria (sul tema e
sulle prassi cantonali cfr. anche Ettlin/Frey,
Private Holdings und Immobiliengesellschaften, in ST 2013 p. 151 ss., in
particolare p. 154 ss.; Schreiber/Schalcher,
Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung bei natürlichen Personen, in ST
2014.
p. 673 ss., in particolare p. 676 ss.).
Anche in quest’ambito,
dunque, per verificare l’esistenza di una elusione fiscale, ci si deve chiedere
se il contribuente ha trasferito la partecipazione alla holding personale solo
per ragioni fiscali oppure se aveva altre motivazioni.
5.4
5.4.1
In casu, è
innegabile che vi siano elementi che fanno apparire singolare la costruzione posta
in essere dal ricorrente e dal padre, sia per la forma adottata sia per la
tempistica degli avvenimenti (donazione, vendita e distribuzione). Anche il
risparmio d’imposta è senz’altro di rilievo, essendo in discussione un
dividendo di ben fr. 495'833.–, senza considerare le altre quote donate contestualmente
all’interno della famiglia.
Tuttavia, a più riprese i
contribuenti hanno ribadito che la scelta era dettata dall’intento di ritornare
“a colui che ritengono il legittimo beneficiario, i proventi
dell’investimento” effettuato con il progetto immobiliare “__________” e
che la distribuzione del dividendo nel dicembre 2016 era la diretta conseguenza
della vendita dell’immobile, concretizzatasi nel giugno dello stesso anno. I
ricorrenti hanno inoltre sempre sostenuto che “la transazione non [era
altro che] la chiusura naturale di un ciclo obbligato che ha avuto
inizio con il risanamento e le condizioni poste dalla banca creditrice”.
Ciò che comprovano con la copiosa documentazione dell’epoca, versata agli atti.
Si tratta quindi di
verificare l’esistenza dell’elemento soggettivo, cioè dell’intenzione elusiva.
5.4.2
Gli insorgenti rievocano
le vicende che hanno portato __________ a cedere ai figli le azioni della __________
SA. La società è stata costituita nel 1969 allo scopo di promuovere un progetto
immobiliare a __________. Su un terreno di proprietà della società, è stato
edificato negli anni successivi il Quartiere __________, con un investimento di
circa 28 milioni di franchi. Gli edifici erano adibiti in parte ad abitazione e
in parte a scopi commerciali. Nel rapporto dell’ufficio di revisione relativo
all’esercizio 2000 della __________ SA si legge:
Causa l’ingente gravame
ipotecario della parte commerciale, sproporzionato rispetto al reddito
ricavato, la società chiude di nuovo con un’ulteriore forte perdita di fr.
533'870.79, la quale viene riportata a nuovo, la perdita totale riportata al
31.12.2000
ammonta a fr. 962'380.33.
Di fronte a tale situazione e
coscienti della portata dell'art. 725 del C.O., il Consiglio d'Amministrazione
pressato dal __________ ha cercato una soluzione, la quale stata concretizzata
con valuta 31.07.2001, data in cui è stato effettuato un risanamento globale
del Gruppo __________.
Ciò
ha permesso di risolvere i problemi della __________ SA con la vendita a terzi
della parte commerciale. La __________ SA rimane, pertanto, proprietaria della
parte sussidiata e viene risanata con l'operazione di vendita della parte
commerciale con la contemporanea rinuncia da parte del __________ di complessivi
Fr. 7'012’000.-.
I ricorrenti hanno anche
prodotto verbali di riunioni e scambi di corrispondenza fra gli azionisti e la
banca finanziatrice. In una lettera del 5.6.2001, in particolare, il
rappresentante degli azionisti si rivolge al __________, indicando che “in
seguito a lunghe ricerche di finanziatori privati e innumerevoli contatti con
diverse banche”, proponevano “la ripresa degli oggetti da parte delle
seguenti persone fisiche: __________, __________, Ra__________, __________, __________,
__________, __________, __________ e ____________________”. Fra gli
“oggetti” che sarebbero stati ripresi figurava la “parte commerciale” della __________
SA. La banca avrebbe finanziato la ripresa dei beni in questione con un mutuo
complessivo di 5 milioni di franchi.
Su questa base, il
28.6.2001
la banca ha sottoposto alle parti interessate una proposta
transattiva, che prevedeva in particolare la rinuncia a parte dei finanziamenti
concessi.
Nel 2002 pertanto le
azioni della __________ SA sono state cedute dall’allora azionista __________
ai figli, fra i quali RI 1.
Nel 2016 la __________ SA
ha venduto il suo più importante attivo, cioè l’immobile di __________. È
pertanto perlomeno plausibile la tesi dei ricorrenti, secondo cui, essendosi “prospettata
la concreta possibilità di vendere l’immobile”, il ricorrente “ha subito
deciso di «ritornare» al padre __________ quello che da sempre ha
considerato a tutti gli effetti suo” e gli ha pertanto donato le azioni
della __________ SA.
5.4.3
Le vicissitudini che hanno
caratterizzato la vita della __________ SA possono senz’altro offrire una
spiegazione per la scelta del ricorrente, come pure dei suoi fratelli e
sorelle, di donare le azioni al padre, nel momento in cui la società si accingeva
a realizzare il suo più importante attivo. In questa prospettiva non appare
neppure inspiegabile il fatto, sottolineato dall’autorità di tassazione nelle
sue osservazioni al ricorso, che i figli abbiano donato al padre solo le azioni
della __________ SA e non anche quelle delle altre società che erano a loro
volta state loro cedute in occasione del risanamento del gruppo, avvenuto nel
2002.
L’operazione avvenuta nel periodo fiscale litigioso assume infatti una
portata del tutto eccezionale.
Desta per contro qualche
perplessità il fatto che le quote di PPP del Quartiere __________, di cui RI 1
era direttamente comproprietario non siano a loro volta state oggetto di
donazione. È peraltro indubbio che le considerazioni di natura fiscale abbiano
avuto un peso nelle scelte adottate dai contraenti. Ciò che è determinante,
dovendo pronunciarsi sull’esistenza di un’elusione fiscale, è comunque che
l’intento di conseguire un rilevante risparmio d’imposta non sia il solo
movente.
La donazione non può
neppure essere considerata un contratto simulato. Le parti l’hanno infatti
eseguito e neppure l’autorità di tassazione sostiene che le azioni della __________
SA siano successivamente state ritornate dal padre ai suoi figli. È vero che i
ricorrenti hanno ancora dichiarato fra i loro attivi la partecipazione donata
al padre, ma la stessa era stata dichiarata anche da quest’ultimo ed è quindi
plausibile la spiegazione che si sia trattato di un errore. Eventuali altri
dividendi, che dovessero essere distribuiti dalla società, sarebbero attribuiti
a __________, anche se la vendita del principale attivo rende poco probabile il
conseguimento di utili di rilievo.
5.4.4
Dovendo
pronunciarsi sull’esistenza di un’elusione fiscale, va senz’altro tenuto conto
degli aspetti indicati dall’autorità di tassazione, che possono essere
considerati insoliti. Non può neppure essere negato che l’intento di conseguire
un risparmio d’imposta abbia giocato un ruolo nella decisione di procedere alla
donazione e, soprattutto, nella sua tempistica.
Il fatto che la società
appartenesse originariamente al padre e le vicende che hanno condotto alla sua
cessione ai figli, all’inizio del secolo, consentono tuttavia di ammettere che
vi siano altre ragioni alla base della scelta operata dai contribuenti e dalle
altre parti coinvolte.
In questo contesto, non si
può neppure trascurare la natura della disposizione legale che i ricorrenti
avrebbero tentato di eludere. Come già ricordato (v. supra, consid.
5.2), infatti, gli articoli 19 cpv. 1bis LT e 20 cpv. 1bis
LIFD mirano ad attenuare gli effetti della doppia imposizione economica. Come
ha riconosciuto lo stesso Tribunale federale, quest’ultima non si verifica solo
per i soci che detengono una partecipazione almeno del 10% del capitale
sociale. Sebbene l’Alta Corte abbia nondimeno ritenuto che le disposizioni in
questione, che prevedono la soglia minima del 10%, debbano trovare applicazione
in virtù dell’art. 190 Cost., è innegabile che il vantaggio conseguito con
un’eventuale elusione delle stesse apparirebbe meno problematico rispetto a
quello derivante dall’elusione di altre norme.
5.5
Tenuto conto dell’insieme
della situazione in esame, si può ritenere che la donazione intervenuta nel
periodo fiscale litigioso non costituisca un caso di elusione fiscale. Di
conseguenza, gli effetti della donazione del 4 maggio 2016 devono essere
riconosciuti anche per quanto attiene l’imposizione del dividendo distribuito
dalla __________ SA il 9.12.2016, che deve essere imposto parzialmente in capo
al padre del ricorrente, conformemente agli articoli 19 cpv. 1bis LT
e 20 cpv. 1bis LIFD.
Su questo punto il ricorso
deve essere accolto.
6.
Rimane da risolvere
la questione legata al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul dividendo
pagato dalla __________ SA al padre del ricorrente. Con la decisione impugnata,
l’autorità di tassazione ha confermato il rimborso all’insorgente dell’importo
di fr. 173'589.–, costituito quasi integralmente (fr. 173'541.70) dall’imposta
preventiva trattenuta sul dividendo in discussione.
Poiché il reddito della
sostanza da cui la __________ SA ha trattenuto l’imposta preventiva non è di
competenza del ricorrente, la relativa imposta preventiva non deve essergli
rimborsata. L’Ufficio di tassazione dovrà concedere al padre il rimborso, dopo
averne verificato i presupposti (art. 21 ss LIP).
7.
Di conseguenza, il
ricorso è accolto.
Non si prelevano né la
tassa di giustizia né le spese processuali.
Ai ricorrenti, patrocinati
da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 febbraio 2019 è riformata nel senso
che è stralciato dal reddito imponibile il dividendo di fr. 495'833.33,
proveniente dalla __________ SA, e che è negato il rimborso dell’imposta
preventiva trattenuta da tale reddito.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Ai ricorrenti è
riconosciuta un’adeguata indennità a titolo di ripetibili in ragione di
fr. 2’500.‑.
4. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
5. Intimazione a:
;
- ;
- ;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: