80.2019.131
Procedura: ricorso, legittimazione, suddivisione fra alimenti per coniuge e figli, irrilevanza fiscale della questione, irricevibile
30 aprile 2020Italiano10 min
a fr. 54'359.-. A motivazione di tale correzione l’autorità fiscale indicava “Valori rettificati in base agli elementi noti,
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Incarti n.
80.2019.131
80.2019.132
Lugano
30 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, segretaria
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 aprile 2019 contro la decisione del 6 marzo 2019 in materia di IC-IFD
2016.
Fatti
Fatti
A. Per il periodo
fiscale 2016 RI 1, separato di fatto da __________, con la quale ha avuto due
figli, __________ (__________) e __________ (__________), dichiarava un reddito
imponibile complessivo di fr. 60'461.- ed una sostanza imponibile complessiva
di fr. 25'901.-. Dai proventi lordi aveva dedotto in particolare l’importo di
fr. 65'000.- a titolo di “alimenti versati al coniuge divorziato o separato”.
B. Con decisione di
tassazione del 21.11.2018 l’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT)
commisurava, per l’IC il reddito imponibile complessivo in fr. 71'100.- ed in
fr. 75'200.- quello per l’IFD (medesimi importi determinanti per le aliquote) e
la sostanza imponibile complessiva, ai soli fini IC, in fr. 25'000.-. Rispetto
ai dati dichiarati, l’autorità fiscale modificava l’importo relativo agli
“alimenti versati al coniuge divorziato o separato” da fr. 65'000.- a fr.
11'709.- ed aggiungeva la somma di fr. 42'650.- a titolo di “alimenti per figli
minorenni”, riconoscendo globalmente per entrambe le deduzioni, un importo pari
a fr. 54'359.-. A motivazione di tale correzione l’autorità fiscale indicava “Valori rettificati in base agli elementi noti,
sentenza o convenzione”.
C. Con reclamo
10/11.12.2018 RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016
limitatamente all’ammontare degli alimenti versati. In particolare indicava
che, come risultava dal verbale di udienza del 21.8.2015 della Pretura di __________,
il contributo alimentare era stato stabilito, nell’ambito di una procedura di
misure a protezione dell’unione coniugale (art. 172 e 175 e segg. CC), in fr.
5'000.- mensili oltre alla tredicesima suddivisa in due rate, per un totale di
fr. 65'000.- annui. L’insorgente specificava: “Nel corso del 2016 tali
alimenti sono stati versati regolarmente CHF 4'800.- direttamente al coniuge e
CHF 200.- sul conto relativo all’ipoteca. In due occasioni sono state dedotte
spese relative alla casa di pertinenza del coniuge ma da me sostenute (febbraio
e settembre), trattasi di contributi richiesti dal Comune di __________ e
dell’assicurazione sullo stabile. L’abitazione coniugale è stata assegnata in
uso alla signora __________ come al punto 1.1. del verbale di udienza di
separazione, con conseguente presa a carico dei relativi oneri. Essendo la
banca finanziatrice il mio datore di lavoro gli oneri ipotecari venivano da me
girati direttamente sul conto di addebito”. Il reclamante aggiungeva che
gli alimenti relativi al mese di gennaio 2016 erano stati versati il
28.12.2015, mentre che la rata di tredicesima del mese di dicembre 2016, nel
corso del mese di febbraio 2017. Puntualizzava poi che, viste le spese di
pertinenza della ex moglie, risultava difficile credere che la stessa potesse
vivere con fr. 1'043.35 al mese, considerato come corrispondeva, per il solo
leasing dell’autovettura un importo di fr. 822.40, senza contare l’importo di
fr. 678.- quale premio pagato ogni mese alla cassa malati. Il contribuente
chiedeva che l’ammontare totale degli alimenti da lui versati venisse suddiviso
in fr. 35'000.- per l’ex coniuge ed in fr. 30'000.- per i figli.
D. Con decisione del
6.3.2019, l’UT RS 1 accoglieva il reclamo e stabiliva un reddito imponibile di
fr. 60'400.- per l’IC e di fr. 64'600.- per l’IFD (medesimi importi
determinanti pure per l’aliquota), conformandosi ai dati dichiarati dal
contribuente. Rispetto alla precedente decisione, l’autorità fiscale modificava
l’importo degli alimenti versati per i “figli minorenni” da fr. 42'650.- a fr. 53'291.-
(per un importo complessivo versato a titolo di alimenti di fr. 65'000.-). L’UT
indicava, nella motivazione: “Reclamo ammesso
come a domanda”.
E. Con tempestivo ricorso
del 3/4.4.2019 RI 1 contesta la decisione su reclamo, sostenendo che il reclamo
da lui presentato sarebbe stato unicamente “parzialmente accolto”. L’autorità
fiscale non si sarebbe infatti chinata sulla problematica della suddivisione
degli alimenti versati al coniuge e ai figli minorenni. Nel verbale di udienza
del 21.8.2015 della Pretura di __________ non veniva fatto alcun cenno alla
distinzione tra l’ammontare degli alimenti per il coniuge e gli alimenti per i
figli, ma stabilito l’importo complessivo di fr. 5'000.-. Il ricorrente precisa
al riguardo: “Una corretta suddivisione tra alimenti versati al coniuge e
alimenti versati ai figli è necessaria non solo ai fini fiscali ma anche per
altri risvolti in ambito civile”. Secondo una tabella, preparata
dall’insorgente, sarebbe ammontato a fr. 31'000.- l’importo da lui versato alla
coniuge a titolo di contributi alimentari nel 2016.
F. Con scritto
5/8.4.2019 l’UT di RS 1 ha trasmesso l’incarto fiscale relativo al 2016 del
ricorrente, senza formulare osservazioni di sorta.
Diritto
1. Nel caso che qui ci
occupa, la decisione di tassazione su reclamo del 6.3.2019 ha ripreso
esattamente i medesimi elementi imponibili complessivi di quelli fatti valere
dal contribuente nella propria dichiarazione fiscale. In effetti, con
dichiarazione d’imposta del 24/26.4.2017 il contribuente indicava un reddito
imponibile di fr. 60'461.- ed una sostanza imponibile di fr. 25'901.-. Nella
decisione di tassazione dopo reclamo del 6.3.2019 il reddito imponibile è stato
accertato in fr. 60'400.- e la sostanza in fr. 25'000.-. Unica differenza
è l’imputazione degli alimenti: secondo l’UT fr. 11'709.- è l’importo da
riconoscere quale alimento versato al “coniuge divorziato o separato”, mentre
fr. 53'291.- è l’ammontare degli alimenti versato per i figli minorenni. Il
ricorrente ritiene, visti gli importi versati che sia poco verosimile che la
sua ex coniuge potesse vivere con poco più di fr. 1'000.- al mese.
Ora, con il suo ricorso,
il contribuente non chiede di modificare il reddito imponibile, che risulta
dalla decisione impugnata, che corrisponde del resto a quanto da lui stesso
indicato nella dichiarazione d’imposta. Occorre pertanto preliminarmente
verificare se sussiste o meno un interesse legittimo a ricorrere.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso
2.
LT. Il capoverso 2 dell’art. 227 stabilisce che il ricorrente deve indicare,
nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i
mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati
esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è
assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria
dell’irricevibilità. Il capoverso 3 dell’art. 227 prevede che con il ricorso
possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della
procedura anteriore.
Di pressoché identico
tenore l’art. 140 cpv. 1, 2 e 3 LIFD.
2.2
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione,
sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con
l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso
in cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare
irricevibile il ricorso (Hunziker/
Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD).
2.3
Un interesse degno di
protezione è manifesto nel caso in cui il contribuente si oppone ad una
decisione di tassazione con la quale sono stati accertati degli elementi
imponibili più elevati rispetto a quelli da lui dichiarati e viene richiesta
una riduzione degli elementi imponibili (sentenza TF 2A.664/2005 del 13.12.2005
consid. 5; sentenza TF 2C_769/2009 del 22.6.2010 consid. 2.1.).
Un interesse degno di
protezione non sussiste, invece, se il gravame non ha quale scopo la modifica
degli elementi imponibili stabiliti nella decisione impugnata (ad esempio del
reddito oppure dell’utile o della sostanza imponibile), dell’aliquota fiscale,
dell’importo dell’imposta dovuta oppure della durata dell’obbligo contributivo
nel periodo fiscale (ad esempio l’inizio e la fine; sentenza TF 2C_253/2014
dell’11.12.2014 consid. 3.2; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2a ed.,
Zurigo 2018, § 20, n. 7, pag. 301). Anche chiedere una mera modifica della
motivazione non è sufficiente, in quanto sono solo gli elementi imponibili
determinati ad acquistare forza di cosa giudicata e non anche la motivazione
(sentenza TF 2P.345/2005 dell'11.5.2006 consid. 2.2.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
LIFD, 2a ediz., , Basilea 2017, n. 18 ad art. 140 LIFD;
Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 23 ad art. 140 LIFD).
2.4
In diritto fiscale la
deduzione versata all’ex coniuge nonché ai figli minorenni è regolata da
un’unica disposizione sia a livello di LT che a per quanto riguarda la LIFD. In
particolare l’art. 32 lit. c LT stabilisce che, sono dedotti dai proventi, gli
alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché
gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale,
escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento
o di assistenza fondato sul diritto di famiglia. Di pressoché identico tenore
l’art. 33 cpv. 1 lit. c LIFD.
2.5
Appare chiaro che il
contributo alimentare versato all’ex coniuge e quello versato ai figli viene
stabilito sulla base di due norme giuridiche diverse, e meglio gli art. 125 e
segg. CC e 276 e segg. CC (Hunziker/Mayer-Knobel,
op. cit., n. 20 e 21c ad art. 33 LIFD). Nel caso che tuttavia qui ci
occupa l’importo di “(…) fr. 5'000.-, comprensivo degli AF da lui percepiti
(…)” è stato stabilito nell’ambito di una procedura sommaria di adozione di
misure a protezione dell’unione coniugale sulla base degli art. 172 e 175
ss CC: non vi è alcun accenno alla qualifica giuridica dell’importo, sicché non
è possibile dedurre dal testo del verbale di udienza la divisione della somma
in alimenti per l’ex coniuge e per i figli. Peraltro non si comprende neppure
su quali basi l’UT – che invero non fornisce una spiegazione in merito - ha
proceduto a tale ripartizione. Tuttavia, non compete certamente all’autorità
fiscale stabilire la ripartizione corretta dell’importo, ma semmai al giudice
civile, ritenuto come, ai meri fini dell’accertamento del reddito e della
sostanza imponibili, tale ripartizione non ha alcuna ripercussione.
2.6
Motivo per il quale il
ricorrente, le cui censure mirano unicamente ad una diversa qualifica di una
deduzione generale, non ha alcun interesse degno di protezione a censurare la
decisione su reclamo.
3.
Il ricorso è
irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
Copia
per conoscenza:
- municipio di .
Per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria: