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Decisione

80.2019.136

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, non infortunio durante il congedo dopo rientro a domicilio

10 agosto 2020Italiano18 min

l’indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione e le proposte del ricorrente.

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.136

Lugano

10 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 aprile 2019 contro la decisione del 9 aprile 2019 in materia di tassa d’esenzione

dall’obbligo militare.

Fatti

Fatti

A. RI 1, classe 1996,

non ha portato a termine la scuola reclute, in quanto il 20 agosto 2016 tra le

ore 17:30 e le 18:00 a __________ ha subito un infortunio, durante il proprio

congedo, e meglio “stava piovendo mentre scendendo le scale ho messo il piede

destro in posizione sbagliata, e così facendo sono scivolato ed ho urtato il

ginocchio destro” (cfr. copia certificato d’infortunio del 7.10.2016). In base

alle indicazioni fornite dai questionari del 17.01.2017 e del 14.12.2017 del

Servizio medico militare, a seguito dell’infortunio, RI 1 è stato dispensato

dal servizio e poi, con dichiarazione 20.09.2018, è stato dichiarato inabile al

servizio.

B. Con distinte

decisioni di tassazione datate 4 marzo 2019 concernenti gli anni 2016 e 2017,

il Servizio della tassa militare gli ha notificato la tassa di esenzione di fr.

360.- per l’anno di assoggettamento 2016 e di fr. 467.10 per l’anno di

assoggettamento 2017.

Il contribuente ha impugnato

le suddette decisioni, con reclamo del 18 marzo 2019, per il tramite del dr.

med. __________, contestando l’assoggettamento alla tassa militare in quanto

“l’infortunio di cui il sig. RI 1 ha sofferto si è verificato nell’esercizio

delle sue funzioni durante il servizio militare”. A suo avviso, la sua

inabilità al servizio conseguente al trauma al ginocchio doveva considerarsi

come “infortunio professionale”.

C. Il Servizio della

tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 9 aprile 2019, così

motivata:

“Il servizio medico dell’esercito al quale abbiamo

sottoposto il suo caso ci ha riconfermato che l’incidente che non le ha

consentito di terminare la Scuola reclute nel corso del 2016 è avvenuto in

Ticino durante un congedo.

Ne consegue che un’esenzione

dal pagamento della tassa ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO non può

essere presa in considerazione.

Le tasse emesse sono quindi

corrette e vanno confermate, il reclamo è di conseguenza respinto.”

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si limita a contestare

nuovamente l’assoggettamento, per gli anni 2016 e 2017, alla tassa militare,

defindendo “non sufficiente” la motivazione della decisione.

Con scritto raccomandato del

17 aprile 2019 all’attenzione del ricorrente, questa Camera gli ha attribuito

un termine di dieci gionri per presentare un ricorso conforme ai requisiti di

legge, che contenesse cioè almeno una concisa esposizione dei fatti a sostegno,

l’indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione e le proposte del ricorrente.

Con risposta del 23 aprile

2019, il ricorrente ha inviato a questa Camera la lettera d’uscita del 22

febbraio 2017 dell’Ospedale Regionale di __________, lo schema terapeutico

avente medesima data, nonché il referto radiologico sempre del medesimo

Ospedale del 17 gennaio 2017.

E. Con missiva del 29

aprile 2019, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, tassa d’esenzione

dall’obbligo militare, comunicava di non aver osservazioni supplementari

rispetto a quanto avrebbe comunicato il Servizio della tassa militare con le

proprie osservazioni.

F. Con osservazioni del

6 maggio 2019, il Servizio della tassa militare ha trasmesso gli atti del

procedimento e ha preso posizione come segue:

Il nostro Servizio, come previsto da prassi interna,

quando si presenta il caso di un milite che interrompe il servizio a seguito di

problemi medici si informa sia presso l’Assicurazione militare (SUVA) sia

presso il Servizio medico dell’Esercito per verificare l’esistenza di eventuali

motivi d’esonero dal pagamento della tassa ai sensi dell’art. 4.1 lett. b)

della LTEO.

In questo caso le richieste

sono state più di una e nel corso del mese di settembre 2018 il Dr. __________

ha stabilito, in base alla documentazione medica in suo possesso, che il danno

alla salute del sig. RI 1 non era da ricondurre al servizio militare, ragione

per la quale sono state emesse le decisioni contestate.

Il reclamo presentato e poi

respinto verteva sul fatto che l’infortunio subito dal sig. RI 1 fosse accaduto

durante il Servizio militare e quindi che lo stesso doveva beneficiare

dell’esonero ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO.

La nostra decisione è stata

presa in base alle indicazioni del Servizio medico dell’esercito e di quanto

risultava nel certificato d’infortunio (all. B1) allestito dal sig. RI 1 il 7

ottobre 2016.

In realtà anche la

documentazione medica allegata al ricorso non porta elementi che confermino la

tesi che i problemi fisici siano da ricondurre al Servizio militare: si fa

riferimento ad una generica caduta dalle scale nel mese di agosto 2016. Da

sottolineare inoltre che non risulta alcun invio della documentazione medica

all’Assicurazione militare ciò che avvalora il fatto che non vi sia un nesso

fra l’infortunio ed il servizio militare.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 31 cpv. 1 Legge

federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO;

RS 661), la decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine

di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale

di ricorso. È applicabile, per analogia, l’articolo 30 capoversi 2, 3 e 4.

L’art. 30 cpv. 2 LTEO

prevede che il reclamo contenga delle conclusioni precise e indichi i fatti sui

quali è fondato.

1.2.

La ricevibilità del

ricorso del contribuente è perlomeno dubbia. Nel suo scritto del 15 aprile

2019, si è infatti limitato a dichiarare di non essere “d’accordo” con la

decisione dopo reclamo, non ritenendo “sufficiente la […] motivazione” della

stessa.

Con lettera del 17 aprile

2019, la Camera di diritto tributario gli ha conseguentemente attribuito un

termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato, avvertendolo che

altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile. Per tutta risposta

l’insorgente ha inviato alla Camera la copia di tre scritti dell’Ospedale

Regionale di __________, relativi a un’artroscopia e una radiografia cui è

stato sottoposto al ginocchio destro nei mesi di gennaio e febbraio del 2017.

Nella misura in cui il

ricorrente lamenta una carente motivazione della decisione impugnata, il

ricorso potrebbe anche essere ritenuto ricevibile. La questione non merita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita, in quanto il ricorso si rivela

infondato anche nel merito.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 30 cpv. 4 LTEO

richiede che la decisione sul reclamo sia essere motivata e che indichi i

rimedi di diritto.

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,

la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a;

118.

Ia 17 consid. 1a).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri

termini consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione

giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:

solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo

ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2.2

Nella fattispecie, con il

suo reclamo, il contribuente aveva sostenuto di aver subito l’infortunio “nell’esercizio

delle sue funzioni durante il servizio militare”. Nella decisione impugnata,

l’autorità di tassazione ha argomentato di aver sottoposto il caso al servizio

medico dell’esercito, che ha “riconfermato che l’incidente… è avvenuto in

Ticino durante un congedo”, sicché “un’esenzione dal pagamento della tassa ai

sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO non può essere presa in

considerazione”.

Per quanto succinta, la

motivazione soddisfa i requisiti per essere ritenuta conforme agli articoli 30

cpv. 4 LTEO e 29 Cost.

Come si vedrà, anche nel

merito la decisione impugnata appare legittima.

3.

3.1.

Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.

fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio

obbligatorio, militare o civile.

Chi

invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché

ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di

una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla LTEO.

3.2

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la

tassa d’esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una

prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio

militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR

65/2010 p. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di

sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle

che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.

59.

Cost. fed.; v. anche Walti,

Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 46).

3.3

La

durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.

In virtù dell’art. 3 cpv. 1 LTEO l’assoggettamento alla tassa comincia

all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari compie 20

anni. Per gli assoggettati agli obblighi militari incorporati in una formazione

dell’esercito o soggetti all’obbligo di prestare servizio civile, l’assoggettamento

termina al più tardi alla fine dell’anno nel quale compiono 34 anni (art. 3

cpv. 2 lett. b LTEO nella versione in vigore fino al 31.12.2018).

4.

4.1.

Sono sottoposti alla tassa

gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o

all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad

un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito

e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1

lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio

civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c

LTEO).

4.2

I casi per i quali,

nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti

dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla

tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno cagionato alla sua

salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al

servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO).

A differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4

cpv. 1 lett. a-ater LTEO, l’esonero di cui all’art. 4

cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all’esistenza di una menomazione

notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che sia, per portare

all’esonero il danno in questione deve però avere le sue cause nel servizio

militare o civile e comportare un’inabilità temporanea o definitiva al servizio

stesso. Diversamente ai motivi d’esonero regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO,

che hanno altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa

in effetti sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già

compensa il non dovere più prestare servizio (decisione TF n. 2A.64/1999 del 2

maggio 2000 consid. 1b; Koebel, Die

Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch

Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti,

op. cit., pag. 88 segg.).

4.3

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un nesso di

causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio

prestato.

Un simile nesso è

adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia che

abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente sia

ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità

preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento

in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal

momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche

senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr. anche decisione TF n.

2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).

5.

5.1.

Venendo alla fattispecie

in esame, il Servizio della tassa militare ha negato l’esistenza di un nesso di

causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e la lesione del

menisco subita dal contribuente, argomentando che la caduta dalle scale nel

corso del 2016 fosse avvenuta nel Cantone Ticino durante un congedo e pertanto

non riconducibile al servizio militare. Di parere contrario, invece, il

ricorrente, che come detto si è limitato a produrre dei documenti provenienti

dall’ospedale che lo ha avuto in cura per la lesione al ginocchio.

5.2

Secondo un consolidato

principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso

che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Nello specifico ambito

della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, spetta alle

autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario

rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il

servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora

recentemente, la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio

della ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove

l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la

fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo

che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal

caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve

essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale

(decisione TF n. 2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).

5.3

Così come stabilito

dall’art. 47 del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 510.107.0),

il servizio militare si compone del tempo di lavoro, del riposo e del tempo

libero.

Non tutto il tempo libero

è però considerato servizio militare: ai sensi della legislazione federale

sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, per esempio, è ancora reputato

servizio militare il tragitto di andata e di ritorno dal luogo di licenziamento

al luogo di domicilio, non invece il tempo trascorso durante un congedo generale

(DTF 80 I 355; cfr. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,

tesi, Zurigo 1979, p. 89; Köbel,

Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch

Militärdienst, in: ASA 44 p. 227), definito dall’art. 37 dell’ordinanza

federale concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM, RS 512.21)

come il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato per la

maggior parte dei militari che assolvono un servizio d’istruzione.

Anche le Istruzioni dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC) concernenti l’esenzione dalla tassa per

danni cagionati alla salute dal servizio militare o civile rilevano che,

secondo la prassi e la giurisprudenza (DTF 80 I 355) sono considerati servizio

militare anche il tempo libero quotidiano durante il servizio e l’itinerario

diretto tra il domicilio e il luogo d’entrata in servizio o il luogo di

licenziamento. Il tempo non impiegato per il tragitto durante il congedo non

rientra invece nella definizione di servizio ai sensi della legge e l’esenzione

dalla tassa è quindi esclusa (cfr. Istruzioni citate, cap. 2.2., n. 6).

5.4

Tornando al caso in esame,

il Servizio della tassa militare si è rivolto all’Assicurazione militare (SUVA)

e al Servizio medico militare, per valutare se fossero dati i presupposti per

l’esenzione del ricorrente dal pagamento della tassa secondo l’art. 4 cpv. 1

lett. b LTEO.

Mentre l’Assicurazione

militare si è limitata a dichiarare di non essere a conoscenza del motivo di

inabilità/licenziamento di non poter conseguentemente fare alcuna proposta

(scritti del 10.1.2017 e del 3.10.2017), il Servizio medico militare ha per

contro ritornato tre questionari compilati, in seguito alle richieste del

Servizio della tassa militare del 2 gennaio 2017, del 21 settembre 2017 e del

14.

settembre 2018. Nel primo formulario, ritornato il 17 gennaio 2017, il

Servizio medico militare ha affermato che “può essere valutato solo dopo la

scadenza della dispensazione (30.06.2017), cioè circa in agosto/settembre 2017”.

Con successiva dichiarazione del 14 dicembre 2017 ha osservato che “dispensazione

prolungata (marzo 2018) à

valutazione da maggio 2018 in poi”. Infine, nel questionario inoltrato il 20

settembre 2018, il medico che ha firmato il documento ha crociato la variante 4

così formulata:

“La

persona summenzionata presentava un’infermità già prima di entrare in servizio

(infermità estranea al servizio). Questa infermità non è stata provocata dal

servizio militare o civile né tanto meno aggravata.”

Anche dal certificato

dell’infortunio, compilato in data 7 ottobre 2016 dallo stesso ricorrente, è

possibile desumere che l’infortunio si è verificato a __________ sabato 20

agosto 2016 fra le ore 17.30 e le 18.00, quando egli “si trovava in congedo”. A

quest’ultimo riguardo, ha precisato che era in congedo dalle 8:30 del sabato 20

agosto 2016 fino alle ore 23:00 del giorno seguente, ovvero domenica 21 agosto

2016.

Descrivendo l’andamento dei fatti, ha dichiarato che stava scendendo le

scale “per andare alla macchina”, fra le ore 17:30 e le ore 18:00 e che “stava

piovendo”.

5.5

Sulla base della

documentazione agli atti, in particolare proprio di quanto dichiarato dal

ricorrente nel certificato d’infortunio del 7.10.2016, l’incidente è accaduto nella

serata di sabato 20.8.2016 (tra le ore 17.30 e le ore 18.00) a Locarno, durante

un congedo, che era iniziato il giorno stesso alle 8.30.

Pertanto, si impone la

conclusione che, nel momento in cui è accaduto l’infortunio, egli non stava

svolgendo alcun servizio militare. In base alla cronologia fornita dallo stesso

insorgente, l’infortunio è avvenuto durante il “tempo non impiegato per il

tragitto durante il congedo”, in quanto neppure egli stesso pretende che

all’ora del sinistro stesse ancora percorrendo il tragitto per rientrare al

domicilio.

Ne consegue che

l’esenzione dalla tassa è esclusa, non sussistendo un nesso di causalità

naturale ed adeguata tra l’infortunio e il servizio militare. Del resto,

neppure con il ricorso il contribuente sostiene una diversa versione dei fatti.

Neppure la documentazione prodotta in sede ricorsuale mette in discussione le

conclusioni appena indicate. Il referto radiologico del 17.1.2017 e la lettera

d’uscita del 22.2.2017, rilasciati dall’Ospedale Regionale di Locarno, infatti,

attestano unicamente che il paziente si è sottoposto a risonanza magnetica, per

il persistere di un dolore insorto in seguito a “una caduta dalle scale in

agosto”, e che gli è stata diagnosticata una rottura del menisco mediale del

ginocchio destro, per la quale è stato poi sottoposto ad artroscopia con

meniscectomia parziale mediale. Come già ricordato, nel suo ricorso il

contribuente non spiega quali conclusioni dovrebbero essere tratte dai

documenti in questione, non avendo mai presentato una motivazione del proprio gravame.

6.

6.1.

Il ricorso è

conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile.

6.2

Secondo l’art. 31 cpv. 2

LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico,

di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che

l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili

è stabilito secondo il diritto cantonale.

Nel Canton Ticino, l’art.

7.

del regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art.

31.

cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle spese

processuali e ripetibili. In ogni caso, sia che si faccia riferimento alla

procedura amministrativa cantonale (art. 47 e 49 LPAmm) oppure alla procedura

amministrativa federale (art. 63 e 64 PA), l’autorità di ricorso può applicare

una tassa di decisione e di cancelleria e, se ammette il gravame in tutto o in

parte, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese necessarie causate

dalla controversia.

6.3

Nella fattispecie, visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli

art. 32 cpv. 2 e 2bis LTEO

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

.

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: