80.2019.136
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, non infortunio durante il congedo dopo rientro a domicilio
10 agosto 2020Italiano18 min
l’indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione e le proposte del ricorrente.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.136
Lugano
10 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 aprile 2019 contro la decisione del 9 aprile 2019 in materia di tassa d’esenzione
dall’obbligo militare.
Fatti
Fatti
A. RI 1, classe 1996,
non ha portato a termine la scuola reclute, in quanto il 20 agosto 2016 tra le
ore 17:30 e le 18:00 a __________ ha subito un infortunio, durante il proprio
congedo, e meglio “stava piovendo mentre scendendo le scale ho messo il piede
destro in posizione sbagliata, e così facendo sono scivolato ed ho urtato il
ginocchio destro” (cfr. copia certificato d’infortunio del 7.10.2016). In base
alle indicazioni fornite dai questionari del 17.01.2017 e del 14.12.2017 del
Servizio medico militare, a seguito dell’infortunio, RI 1 è stato dispensato
dal servizio e poi, con dichiarazione 20.09.2018, è stato dichiarato inabile al
servizio.
B. Con distinte
decisioni di tassazione datate 4 marzo 2019 concernenti gli anni 2016 e 2017,
il Servizio della tassa militare gli ha notificato la tassa di esenzione di fr.
360.- per l’anno di assoggettamento 2016 e di fr. 467.10 per l’anno di
assoggettamento 2017.
Il contribuente ha impugnato
le suddette decisioni, con reclamo del 18 marzo 2019, per il tramite del dr.
med. __________, contestando l’assoggettamento alla tassa militare in quanto
“l’infortunio di cui il sig. RI 1 ha sofferto si è verificato nell’esercizio
delle sue funzioni durante il servizio militare”. A suo avviso, la sua
inabilità al servizio conseguente al trauma al ginocchio doveva considerarsi
come “infortunio professionale”.
C. Il Servizio della
tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 9 aprile 2019, così
motivata:
“Il servizio medico dell’esercito al quale abbiamo
sottoposto il suo caso ci ha riconfermato che l’incidente che non le ha
consentito di terminare la Scuola reclute nel corso del 2016 è avvenuto in
Ticino durante un congedo.
Ne consegue che un’esenzione
dal pagamento della tassa ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO non può
essere presa in considerazione.
Le tasse emesse sono quindi
corrette e vanno confermate, il reclamo è di conseguenza respinto.”
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si limita a contestare
nuovamente l’assoggettamento, per gli anni 2016 e 2017, alla tassa militare,
defindendo “non sufficiente” la motivazione della decisione.
Con scritto raccomandato del
17 aprile 2019 all’attenzione del ricorrente, questa Camera gli ha attribuito
un termine di dieci gionri per presentare un ricorso conforme ai requisiti di
legge, che contenesse cioè almeno una concisa esposizione dei fatti a sostegno,
l’indicazione dei mezzi di prova, una breve motivazione e le proposte del ricorrente.
Con risposta del 23 aprile
2019, il ricorrente ha inviato a questa Camera la lettera d’uscita del 22
febbraio 2017 dell’Ospedale Regionale di __________, lo schema terapeutico
avente medesima data, nonché il referto radiologico sempre del medesimo
Ospedale del 17 gennaio 2017.
E. Con missiva del 29
aprile 2019, l’Amministrazione federale delle contribuzioni, tassa d’esenzione
dall’obbligo militare, comunicava di non aver osservazioni supplementari
rispetto a quanto avrebbe comunicato il Servizio della tassa militare con le
proprie osservazioni.
F. Con osservazioni del
6 maggio 2019, il Servizio della tassa militare ha trasmesso gli atti del
procedimento e ha preso posizione come segue:
Il nostro Servizio, come previsto da prassi interna,
quando si presenta il caso di un milite che interrompe il servizio a seguito di
problemi medici si informa sia presso l’Assicurazione militare (SUVA) sia
presso il Servizio medico dell’Esercito per verificare l’esistenza di eventuali
motivi d’esonero dal pagamento della tassa ai sensi dell’art. 4.1 lett. b)
della LTEO.
In questo caso le richieste
sono state più di una e nel corso del mese di settembre 2018 il Dr. __________
ha stabilito, in base alla documentazione medica in suo possesso, che il danno
alla salute del sig. RI 1 non era da ricondurre al servizio militare, ragione
per la quale sono state emesse le decisioni contestate.
Il reclamo presentato e poi
respinto verteva sul fatto che l’infortunio subito dal sig. RI 1 fosse accaduto
durante il Servizio militare e quindi che lo stesso doveva beneficiare
dell’esonero ai sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO.
La nostra decisione è stata
presa in base alle indicazioni del Servizio medico dell’esercito e di quanto
risultava nel certificato d’infortunio (all. B1) allestito dal sig. RI 1 il 7
ottobre 2016.
In realtà anche la
documentazione medica allegata al ricorso non porta elementi che confermino la
tesi che i problemi fisici siano da ricondurre al Servizio militare: si fa
riferimento ad una generica caduta dalle scale nel mese di agosto 2016. Da
sottolineare inoltre che non risulta alcun invio della documentazione medica
all’Assicurazione militare ciò che avvalora il fatto che non vi sia un nesso
fra l’infortunio ed il servizio militare.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 31 cpv. 1 Legge
federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO;
RS 661), la decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine
di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale
di ricorso. È applicabile, per analogia, l’articolo 30 capoversi 2, 3 e 4.
L’art. 30 cpv. 2 LTEO
prevede che il reclamo contenga delle conclusioni precise e indichi i fatti sui
quali è fondato.
1.2.
La ricevibilità del
ricorso del contribuente è perlomeno dubbia. Nel suo scritto del 15 aprile
2019, si è infatti limitato a dichiarare di non essere “d’accordo” con la
decisione dopo reclamo, non ritenendo “sufficiente la […] motivazione” della
stessa.
Con lettera del 17 aprile
2019, la Camera di diritto tributario gli ha conseguentemente attribuito un
termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato, avvertendolo che
altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile. Per tutta risposta
l’insorgente ha inviato alla Camera la copia di tre scritti dell’Ospedale
Regionale di __________, relativi a un’artroscopia e una radiografia cui è
stato sottoposto al ginocchio destro nei mesi di gennaio e febbraio del 2017.
Nella misura in cui il
ricorrente lamenta una carente motivazione della decisione impugnata, il
ricorso potrebbe anche essere ritenuto ricevibile. La questione non merita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, in quanto il ricorso si rivela
infondato anche nel merito.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 30 cpv. 4 LTEO
richiede che la decisione sul reclamo sia essere motivata e che indichi i
rimedi di diritto.
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a;
118.
Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri
termini consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo
ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.2
Nella fattispecie, con il
suo reclamo, il contribuente aveva sostenuto di aver subito l’infortunio “nell’esercizio
delle sue funzioni durante il servizio militare”. Nella decisione impugnata,
l’autorità di tassazione ha argomentato di aver sottoposto il caso al servizio
medico dell’esercito, che ha “riconfermato che l’incidente… è avvenuto in
Ticino durante un congedo”, sicché “un’esenzione dal pagamento della tassa ai
sensi dell’art. 4.1 lett. b) della LTEO non può essere presa in
considerazione”.
Per quanto succinta, la
motivazione soddisfa i requisiti per essere ritenuta conforme agli articoli 30
cpv. 4 LTEO e 29 Cost.
Come si vedrà, anche nel
merito la decisione impugnata appare legittima.
3.
3.1.
Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.
fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio
obbligatorio, militare o civile.
Chi
invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché
ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di
una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla LTEO.
3.2
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la
tassa d’esenzione rappresenta un contributo sostitutivo, dovuto in luogo di una
prestazione in natura quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio
militare o civile (sentenza TF n. 2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR
65/2010 p. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di
sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle
che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.
59.
Cost. fed.; v. anche Walti,
Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 46).
3.3
La
durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio.
In virtù dell’art. 3 cpv. 1 LTEO l’assoggettamento alla tassa comincia
all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari compie 20
anni. Per gli assoggettati agli obblighi militari incorporati in una formazione
dell’esercito o soggetti all’obbligo di prestare servizio civile, l’assoggettamento
termina al più tardi alla fine dell’anno nel quale compiono 34 anni (art. 3
cpv. 2 lett. b LTEO nella versione in vigore fino al 31.12.2018).
4.
4.1.
Sono sottoposti alla tassa
gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o
all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad
un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito
e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1
lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio
civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c
LTEO).
4.2
I casi per i quali,
nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece previsti
dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare esentato dalla
tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento è, per un danno cagionato alla sua
salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al
servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO).
A differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4
cpv. 1 lett. a-ater LTEO, l’esonero di cui all’art. 4
cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all’esistenza di una menomazione
notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che sia, per portare
all’esonero il danno in questione deve però avere le sue cause nel servizio
militare o civile e comportare un’inabilità temporanea o definitiva al servizio
stesso. Diversamente ai motivi d’esonero regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO,
che hanno altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa
in effetti sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già
compensa il non dovere più prestare servizio (decisione TF n. 2A.64/1999 del 2
maggio 2000 consid. 1b; Koebel, Die
Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch
Militärdienst, in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti,
op. cit., pag. 88 segg.).
4.3
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un nesso di
causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio
prestato.
Un simile nesso è
adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia che
abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente sia
ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità
preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento
in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal
momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche
senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr. anche decisione TF n.
2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).
5.
5.1.
Venendo alla fattispecie
in esame, il Servizio della tassa militare ha negato l’esistenza di un nesso di
causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e la lesione del
menisco subita dal contribuente, argomentando che la caduta dalle scale nel
corso del 2016 fosse avvenuta nel Cantone Ticino durante un congedo e pertanto
non riconducibile al servizio militare. Di parere contrario, invece, il
ricorrente, che come detto si è limitato a produrre dei documenti provenienti
dall’ospedale che lo ha avuto in cura per la lesione al ginocchio.
5.2
Secondo un consolidato
principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso
che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Nello specifico ambito
della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, spetta alle
autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario
rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il
servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora
recentemente, la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio
della ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove
l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la
fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo
che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal
caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve
essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale
(decisione TF n. 2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).
5.3
Così come stabilito
dall’art. 47 del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 510.107.0),
il servizio militare si compone del tempo di lavoro, del riposo e del tempo
libero.
Non tutto il tempo libero
è però considerato servizio militare: ai sensi della legislazione federale
sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, per esempio, è ancora reputato
servizio militare il tragitto di andata e di ritorno dal luogo di licenziamento
al luogo di domicilio, non invece il tempo trascorso durante un congedo generale
(DTF 80 I 355; cfr. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,
tesi, Zurigo 1979, p. 89; Köbel,
Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch
Militärdienst, in: ASA 44 p. 227), definito dall’art. 37 dell’ordinanza
federale concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM, RS 512.21)
come il tempo libero, della durata di più di una giornata, ordinato per la
maggior parte dei militari che assolvono un servizio d’istruzione.
Anche le Istruzioni dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) concernenti l’esenzione dalla tassa per
danni cagionati alla salute dal servizio militare o civile rilevano che,
secondo la prassi e la giurisprudenza (DTF 80 I 355) sono considerati servizio
militare anche il tempo libero quotidiano durante il servizio e l’itinerario
diretto tra il domicilio e il luogo d’entrata in servizio o il luogo di
licenziamento. Il tempo non impiegato per il tragitto durante il congedo non
rientra invece nella definizione di servizio ai sensi della legge e l’esenzione
dalla tassa è quindi esclusa (cfr. Istruzioni citate, cap. 2.2., n. 6).
5.4
Tornando al caso in esame,
il Servizio della tassa militare si è rivolto all’Assicurazione militare (SUVA)
e al Servizio medico militare, per valutare se fossero dati i presupposti per
l’esenzione del ricorrente dal pagamento della tassa secondo l’art. 4 cpv. 1
lett. b LTEO.
Mentre l’Assicurazione
militare si è limitata a dichiarare di non essere a conoscenza del motivo di
inabilità/licenziamento di non poter conseguentemente fare alcuna proposta
(scritti del 10.1.2017 e del 3.10.2017), il Servizio medico militare ha per
contro ritornato tre questionari compilati, in seguito alle richieste del
Servizio della tassa militare del 2 gennaio 2017, del 21 settembre 2017 e del
14.
settembre 2018. Nel primo formulario, ritornato il 17 gennaio 2017, il
Servizio medico militare ha affermato che “può essere valutato solo dopo la
scadenza della dispensazione (30.06.2017), cioè circa in agosto/settembre 2017”.
Con successiva dichiarazione del 14 dicembre 2017 ha osservato che “dispensazione
prolungata (marzo 2018) à
valutazione da maggio 2018 in poi”. Infine, nel questionario inoltrato il 20
settembre 2018, il medico che ha firmato il documento ha crociato la variante 4
così formulata:
“La
persona summenzionata presentava un’infermità già prima di entrare in servizio
(infermità estranea al servizio). Questa infermità non è stata provocata dal
servizio militare o civile né tanto meno aggravata.”
Anche dal certificato
dell’infortunio, compilato in data 7 ottobre 2016 dallo stesso ricorrente, è
possibile desumere che l’infortunio si è verificato a __________ sabato 20
agosto 2016 fra le ore 17.30 e le 18.00, quando egli “si trovava in congedo”. A
quest’ultimo riguardo, ha precisato che era in congedo dalle 8:30 del sabato 20
agosto 2016 fino alle ore 23:00 del giorno seguente, ovvero domenica 21 agosto
2016.
Descrivendo l’andamento dei fatti, ha dichiarato che stava scendendo le
scale “per andare alla macchina”, fra le ore 17:30 e le ore 18:00 e che “stava
piovendo”.
5.5
Sulla base della
documentazione agli atti, in particolare proprio di quanto dichiarato dal
ricorrente nel certificato d’infortunio del 7.10.2016, l’incidente è accaduto nella
serata di sabato 20.8.2016 (tra le ore 17.30 e le ore 18.00) a Locarno, durante
un congedo, che era iniziato il giorno stesso alle 8.30.
Pertanto, si impone la
conclusione che, nel momento in cui è accaduto l’infortunio, egli non stava
svolgendo alcun servizio militare. In base alla cronologia fornita dallo stesso
insorgente, l’infortunio è avvenuto durante il “tempo non impiegato per il
tragitto durante il congedo”, in quanto neppure egli stesso pretende che
all’ora del sinistro stesse ancora percorrendo il tragitto per rientrare al
domicilio.
Ne consegue che
l’esenzione dalla tassa è esclusa, non sussistendo un nesso di causalità
naturale ed adeguata tra l’infortunio e il servizio militare. Del resto,
neppure con il ricorso il contribuente sostiene una diversa versione dei fatti.
Neppure la documentazione prodotta in sede ricorsuale mette in discussione le
conclusioni appena indicate. Il referto radiologico del 17.1.2017 e la lettera
d’uscita del 22.2.2017, rilasciati dall’Ospedale Regionale di Locarno, infatti,
attestano unicamente che il paziente si è sottoposto a risonanza magnetica, per
il persistere di un dolore insorto in seguito a “una caduta dalle scale in
agosto”, e che gli è stata diagnosticata una rottura del menisco mediale del
ginocchio destro, per la quale è stato poi sottoposto ad artroscopia con
meniscectomia parziale mediale. Come già ricordato, nel suo ricorso il
contribuente non spiega quali conclusioni dovrebbero essere tratte dai
documenti in questione, non avendo mai presentato una motivazione del proprio gravame.
6.
6.1.
Il ricorso è
conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile.
6.2
Secondo l’art. 31 cpv. 2
LTEO, le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico,
di regola, della parte soccombente. Il cpv. 2bis precisa poi che
l’ammontare delle tasse di decisione e di cancelleria e delle spese ripetibili
è stabilito secondo il diritto cantonale.
Nel Canton Ticino, l’art.
7.
del regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare si limita a designare la Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello quale commissione di ricorso. Malgrado il tenore dell’art.
31.
cpv. 2bis LTEO, non sono invece previste disposizioni sulle spese
processuali e ripetibili. In ogni caso, sia che si faccia riferimento alla
procedura amministrativa cantonale (art. 47 e 49 LPAmm) oppure alla procedura
amministrativa federale (art. 63 e 64 PA), l’autorità di ricorso può applicare
una tassa di decisione e di cancelleria e, se ammette il gravame in tutto o in
parte, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese necessarie causate
dalla controversia.
6.3
Nella fattispecie, visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 32 cpv. 2 e 2bis LTEO
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
.
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: