80.2019.14
Sottrazione d’imposta: prescrizione dell’azione penale, riduzione termine da 15 a 10 anni dal 1.1.2017, nuovo diritto applicabile quale lex mitior
6 novembre 2020Italiano50 min
procedure speciali, la fattispecie della sottrazione d’imposta è adempiuta se il
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.14
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80.2019.17
80.2019.18
80.2020.124
Lugano
6 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 dicembre 2018 contro le decisioni del 26 novembre 2018 in materia di sottrazione
imposta cantonale e comunale e dell’imposta federale diretta 2003 - 2005 e
complicità in sottrazione dell’imposta cantonale e comunale e dell’imposta
federale diretta 2003 - 2005.
Fatti
Fatti
A.
a.
Il 20.2.2012 il Capo del
Dipartimento federale delle finanze ha promosso un’inchiesta fiscale secondo
gli articoli 190 e ss. LIFD,
nei confronti di RI 1, __________
e di ogni altra persona che potrebbe aver contribuito ai reati oggetto
dell’inchiesta. Sono state incaricate dell’inchiesta l’Amministrazione federale
delle contribuzioni (qui di seguito AFC), in collaborazione con
l’amministrazione cantonale.
Nei confronti di RI 1 sono
state condotte due inchieste separate: la prima per i reati riguardanti la
mancata dichiarazione di redditi e di parte degli utili delle società che
gestivano la “__________” e il “__________” (due postriboli), la seconda per i
reati fiscali in materia di imposta preventiva.
I rapporti della __________
inerenti alla procedura secondo gli articoli 190 e ss. LIFD nei confronti di RI
1 e di diverse società datano del 1°.2.2016.
b.
Dall’analisi preliminare
condotta dalla __________ sulle società che tra il 2003 e il 2012 hanno gestito
il postribolo “__________” e il “__________” è emerso che le stesse avrebbero
commesso sottrazione consumata (art. 175 LIFD) e tentativo di sottrazione (art.
176 LIFD) d’importanti somme d’imposta, contabilizzando unicamente una parte
della cifra d’affari realizzata e quindi degli utili. Inoltre, questo esame
preliminare della __________ ha permesso di stabilire che RI 1, nei periodi
fiscali dal 2003 al 2010, avrebbero commesso frode fiscale (art. 186 LIFD) e/o
prestato aiuto/partecipato/istigato alle
sottrazioni d’imposta
commesse dalle società che gestivano la “__________” (art. 177 LIFD),
ricorrendo a una contabilità e a dei documenti inesatti, con lo scopo di
occultare una parte della cifra d’affari realizzata. Per quanto attiene in
particolare al signor RI 1, la __________ ha poi concluso che lo stesso, nei
periodi fiscali dal 2003 al 2009 avrebbe commesso sottrazione consumata (art.
175 LIFD), rispettivamente tentativo di sottrazione (art. 176 LIFD), non
dichiarando l’integralità dei redditi effettivamente conseguiti.
B. Con raccomandata del
28.11.2012, l’Ufficio delle procedure speciali notificava a RI 1, per il
tramite dell’allora patrocinatore avv. __________ la notifica d’apertura
relativa alla procedura di sottrazione dell’imposta cantonale, comunale e
federale diretta per gli anni 2001/2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, con la
seguente motivazione:
“Considerato come dagli accertamenti in corso
presso la DAPI risulterebbero elementi non dichiarati fiscalmente, visto come
l’inchiesta sia ancora in corso, a titolo cautelativo, in attesa che la DAPI
concluda con i propri accertamenti, si ritiene di aprire una procedura (…)
secondo gli articoli 258 e segg. LT e 175 e seg. LIFD”.
Al contribuente veniva
inoltre indicato:
“L’autorità comunica come nell’ambito della
presente procedura (determinazione della multa), il contribuente può avvalersi
del diritto di non rispondere come previsto dall’art. 183 LIFD. Informa inoltre
come la collaborazione sarà considerata quale attenuante della penalità”.
C. Il 15.6.2015 la DAPI
procedeva al processo verbale finale ed il 1°.2.2016 emanava il Rapporto
relativo all’inchiesta speciale avviata sulla base degli art. 190 e segg. LIFD.
D.
a.
Il 25.11.2016 l’Ufficio
delle procedure speciali emetteva nei confronti di RI 1 una multa per
sottrazione d’imposta, per quanto atteneva all’IFD, sulla base dell’art. 175
LIFD per gli anni 2003, 2004 e 2005 pari a fr. 755'901.-:
“In particolare sulla base delle informazioni fornite
dalla Divisione affari penali e inchieste (DAPI), Berna, con la presente
decisione si procede al recupero delle imposte sottratte per gli anni dal 2003
al 2005, sulla base delle motivazioni e dei dati indicati nel rapporto della
DAPI del 1.2.2016 e del processo verbale finale del 15 giugno 2015, trasmessi a
tutte le parti, e che si danno qui per interamente riprodotti. In particolare
ai fini della determinazione degli elementi sottratti, si richiama il contenuto
del rapporto d’inchiesta ed il riassunto finale a pagina 19, nel quale vengono
indicati gli importi dei redditi sottratti. Gli elementi da riprendere sono
pertanto così definiti:
Anni di tassazione
2003
2004
2005
Redditi come da rapporto DAPI
1'296'640.-
1'294'760.-
1'570'150.-
Secondo l’Ufficio delle
procedure speciali, la fattispecie della sottrazione d’imposta è adempiuta se il
contribuente, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione
sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia
incompleta e quindi fa in modo di non dover pagare l’imposta dovuta o di
pagarla solo in misura limitata. L’Ufficio delle procedure speciali indicava
che una tassazione cresciuta in giudicato è incompleta se nella dichiarazione
d’imposta e negli allegati il contribuente ha dato indicazioni incomplete o
false o non ne ha dato affatto, oppure se nella procedura di tassazione, di
reclamo e/o di ricorso ha dato informazioni incomplete, false o non ne ha dato
affatto. Il contribuente deve anche menzionare fatti della cui rilevanza
fiscale dubita (art. 126 LIFD).
L’autorità fiscale
precisava che la base per determinare la multa è l’importo dell’imposta sottratta.
La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. Secondo gli
art. 175 LIFD e 258 LT la multa può essere ridotta ad un terzo dell’imposta
sottratta, in caso di multa lieve ed aumentata sino al triplo dell’imposta
sottratta in caso di colpa grave. La multa deve pertanto essere stabilita in
base alla colpa dell’autore. Per definire l’importo della multa bisogna riferirsi
alle disposizioni penali del diritto penale (art. 333 CP). Secondo l’art. 47
cpv. 1 CP è necessario commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Nella motivazione s’indicava come
fosse necessario basarsi anche sull’art. 106 cpv. 3 CP e 48 CP (circostanze
attenuanti o aggravanti). Nella fattispecie in questione, per quanto atteneva
al periodo 2003 – 2005 l’Ufficio delle procedure speciali indicava:
“Nel caso che ci concerne, si richiama il contenuto
del rapporto DAPI, nello specifico alle pagine da 30 a 31, che si danno qui per
interamente riprodotte, e non si vedono particolari circostanze attenuanti se
non l’entità dell’importo che il contribuente è chiamato a restituire e
l’effetto che avrà sul suo patrimonio e la collaborazione prestata”.
Al contribuente veniva
inoltre inflitta una multa per complicità in sottrazione d’imposta (art. 260 LT
e 177 LIFD) sulla base delle risultanze del Rapporto DAPI (in particolare pag.
27, 30 e 31) stabilita in fr. 80'000.- per l’IFD, di 80'000.- per l’IC e di fr.
69'625.- per l’ICom.
b.
Per quanto concerneva la
procedura di sottrazione d’imposta per l’IC e l’ICom, sempre con decisione
25.11.2016, la stessa veniva stabilita in fr. 950'109.- per l’IC (periodo 2003
– 2005), in fr. 831'699.- per l’ICom di __________ (2003 – 2005), in fr.
6'501.- per l’ICom di __________ (2003 – 2005), in fr. 158.- per l’ICom di __________
(2005) ed in fr. 82.- per l’ICom di __________ (2004). La motivazione era la
medesima di quella esposta per l’IFD. Anche per quanto concerneva la
commisurazione della multa per sottrazione dell’IC e dell’ICom s’indicava,
nella motivazione, che sulla base del Rapporto DAPI la stessa dovesse essere
commisurata in 1.5 volte le imposte sottratte.
E. Con reclamo
20.12.2016, RI 1, rappresentato allora dall’avv__________ (dello Studio legale __________)
ha contestato le decisioni concernenti la sottrazione d’imposta e la complicità
in sottrazione dell’ICom, IC e IFD 2003-2005. Il contribuente censurava il
procedimento della DAPI che gli stava “(…) arrecando un danno economico
ingente”: al fine di dimostrare di non essere il beneficiario economico o
l’organo di fatto delle società che avrebbero gestito il __________ e la __________
ha indicato di aver inoltrato diversi “(…) ricorsi ed opposizioni”.
Inoltre,
a seguito della procedura DAPI, iniziata l’8.3.2012, le società che gestivano
gli esercizi pubblici sopra indicati “(…) avevano da poco tempo cessato la
loro attività negli stabili di proprietà del reclamante. Dopo la rescissione di
contratti di locazione, le società __________ inoltre avevano tra l’altro
lasciato oltre CHF 100'000.- di affitti impagati e oltre CHF 20'000.- di
fatture di elettricità __________ impagate”.
RI
1 sollevava inoltre la prescrizione delle decisioni impugnate ed indicava che
le imposte richieste non erano dovute.
F. Con decisioni del
26.11.2018, l’Ufficio delle procedure speciali respingeva il reclamo presentato
dall’avv. __________.
a. Sottrazione
IFD
Per quanto concerneva
la sottrazione d’imposta per il periodo 2003 – 2005 per l’IFD, l’Ufficio delle
procedure speciali confermava la multa in fr. 755'901.-
In merito alla
contestazione circa l’avvenuta prescrizione del diritto di tassare per i
periodi oggetto della procedura, l’Ufficio delle procedure speciali indicava
che la procedura di recupero d’imposta era stata aperta mediante una diffida
del 28.11.2012 ed un complemento del 13.11.2015. Il 26.11.2016 era stata
emanata la decisione. Secondo l’autorità fiscale erano stati pertanto
rispettati i combinati disposti degli art. 237 e 267 LT e 152 e 184 LIFD, i
quali specificano che esiste un termine di prescrizione assoluta di 15 anni. Al
momento dell’intimazione delle decisioni, tale termine non era trascorso.
L’autorità
fiscale precisava inoltre che il reclamo non entrava nel merito dei singoli
elementi, ma si limitava ad una contestazione generale. Motivo per il quale, a
sostegno della propria decisione l’Ufficio delle procedure speciali si
rimetteva ai contenuti del rapporto DAPI e riassumeva i principali elementi a
carico del contribuente. In particolar modo, il fisco riassumeva gli elementi
agli atti tali per cui concludere che RI 1 era azionista/persona vicina delle
società che nel periodo summenzionato avevano gestito la __________ e il __________.
Nella
lunga lista contemplata alle pagine da 1 a 3, veniva in particolare rammentato
come le varie società potevano svolgere la loro attività grazie ai beni
(suppellettili, letti, e altri oggetti) messi a disposizione da __________,
società riconducibile a RI 1. Per la messa a disposizione di tali beni non
venivano redatti contratti scritti. __________ non rinnovava in genere il
proprio inventario poiché questi costi venivano sopportati dalle società che
gestivano la __________ e il __________. I pagamenti che venivano effettuati a ____________________
erano sproporzionati ed inoltre riceveva pagamenti anche dalle società che
gestivano il __________, nonostante __________ non avesse mai contabilizzato
tra i propri attivi i beni necessari all’attività del bar. Il capitale
azionario di __________ non figurava tra i beni dichiarati da RI 1, di modo che
la società non potesse essere posta in relazione alla sua persona, come anche
alle società che gestivano la __________ e il __________. Inoltre ogni volta
che una delle società che gestivano gli esercizi pubblici citati veniva “chiusa”,
la società competente per il successivo periodo continuava immediatamente la
stessa attività grazie ai locali messi a disposizione da __________ ed alle
suppellettili di__________, società di cui il contribuente era azionista unico,
senza alcuna interruzione. Inoltre le società che gestivano Residenza __________
e il __________ venivano amministrate dai locali messi a disposizione da __________
prima e in seguito da __________, società detenute rispettivamente da __________
e __________. Inoltre gli uffici locati da queste due società venivano
suddivisi tra RI 1 e __________. Risulta inoltre dal Rapporto DAPI che __________
o società da lui detenute hanno beneficiato di numerose distribuzioni
dissimulate di utile corrisposte dalle società che gestivano __________ e il __________.
Le società che gestivano gli esercizi pubblici in questione si sono assunte i
costi della ristrutturazione/adattamento degli immobili di RI 1 in cui
svolgevano le loro attività. Secondo inoltre la banca dati delle società
costituite da __________, ritrovata negli atti di quest’ultimo, RI 1 veniva
posto in relazione ad alcune delle società costituite dal consulente indicato: __________,
__________ e __________. Il capitale azionario di __________ è stato consegnato
a RI 1. Un importante contratto tra __________ e __________ riporta delle
correzioni manoscritte da RI 1. Al domicilio di quest’ultimo è inoltre stato
ritrovato il timbro della società __________. Il fiduciario __________ ha
inoltre dichiarato di essersi occupato delle questioni contabili e fiscali
delle società che gestivano __________ e __________ in base al mandato ricevuto
da RI 1 e da RI 1. Inoltre alcune prestazioni relative al __________ e alla __________
sono state sollecitate, poiché non pagate a __________ da parte di __________ (__________,
__________, __________, __________). Inoltre, il revisore di alcune delle
società che gestivano i locali pubblici citati ha sostanzialmente indicato di
credere che RI 1 fosse azionista delle società da lui revisionate. RI 1 non ha
inoltre stipulato per iscritto alcuni fra i contratti di locazione per i locali
dove le società che gestivano il __________ e la __________ svolgevano la loro
attività. Inoltre altri contratti sottoscritti da RI 1 sono risultati errati
per quanto riguardava l’ammontare della controprestazione oppure altro. RI 1
sostiene che numerose società hanno effettuato pagamenti di affitti di gran
lunga superiori alla controprestazione indicata nei contratti stipulati e
questo sarebbe avvenuto a contanti (importi che non sono stati dichiarati). Ciò
comporta anche il fatto che queste società non avrebbero contabilizzato una
parte della loro cifra d’affari per favorire RI 1. Secondo le iniziali
dichiarazioni rilasciate da __________, uno dei primi gestori del __________ e
della __________, RI 1 sarebbe stato sostanzialmente azionista delle società.
Numerose persone hanno inoltre indicato che __________ erano i beneficiari
degli incassi delle società che gestivano gli esercizi pubblici in questione
(al contribuente venivano pertanto consegnati gli utili generati dalle
società). __________ e __________ avrebbero inoltre a più riprese chiesto a __________,
di voler distruggere i documenti contabili giustificativi relative alle società
che gestivano i locali. Inoltre in una valigia appartenente a __________ sono
state sequestrate le cifre d’affari degli anni 2003 e 2004 della __________,
così come numerosi altri documenti relativi alle attività delle società che
gestivano il __________.
In
aggiunta a ciò, l’evoluzione del patrimonio di , calcolata dalla DAPI,
considerando l’insieme dei suoi redditi, costi, averi, prestiti, dimostra che
vi sono approssimativamente 4 milioni di franchi che sono transitati nelle disponibilità
del contribuente, pur essendo stati originati da “fonte ignota”. Secondo
l’autorità fiscale “appare quindi probabile che l’origine di questi fondi,
sia costituito da prestazioni valutabili in denaro corrisposte dalle società
che gestivano la __________ e il __________”. In aggiunta altri importi
molto elevati, d’origine non nota e difficilmente determinabili, sono stati
investiti in immobili del contribuente.
Per
quanto concerneva la quota parte delle azioni delle società che gestivano __________
e __________, detenuta da RI 1 (che è pari al 78%), l’autorità fiscale, sempre
basandosi sul rapporto DAPI l’ha stabilita, in base alle dichiarazioni del
fiduciario __________ secondo cui le azioni venivano suddivise in misura del
78% e 22% e consegnate rispettivamente a RI 1 e a __________, e quindi poste a
garanzia degli affitti (la parte di __________) e del proprio salario (la parte
di __________). La DAPI ha rinvenuto diversi documenti sulla base dei quali il
capitale azionario di alcune società è stato effettivamente suddiviso in misura
del 78% e del 22% e quindi consegnato ai due azionisti. Presso __________ è
stato sequestrato il 22% delle azioni di diverse società che gestivano __________
e il __________. Per ulteriori dettagli relativi all’identità degli azionisti
delle società che avevano gestito gli esercizi pubblici in questione, nella
decisione si rimandava al Rapporto DAPI (paragrafo 3.2.11) relativo alle
società. Motivo per il quale, RI 1 è stato ritenuto, da parte dell’autorità
fiscale azionista in misura del 78% del capitale azionario delle società che
nel periodo dal 1°.1.2003 al febbraio 2012 hanno gestito il __________ e la __________.
Egli è stato beneficiario delle prestazioni corrisposte dalle società.
Nel
merito del calcolo delle prestazioni in denaro proposte dalla DAPI nel rapporto
d’inchiesta, nella decisione s’indicava come nel reclamo interposto da RI 1 non
si entrava nel merito dei calcoli formulati dalla DAPI, motivo per il quale
l’autorità fiscale non si scostava da quanto stabilito nella precedente
decisione.
b. Sottrazione
IC/ICom
Medesima motivazione, a
sostegno della reiezione del reclamo, veniva esposta dall’Ufficio delle
procedure speciali altresì per la multa inerente la sottrazione delle imposte
cantonali e comunali 2003-2005.
c. Complicità
in sottrazione IC/ICom/IFD
Medesima motivazione, a
sostegno della reiezione del reclamo, veniva esposta dall’Ufficio delle procedure
speciali altresì per la multa inerente la complicità in sottrazione delle
imposte cantonali e comunali 2003-2005.
G. Con quattro separati
ricorsi del 27/28.12.2018, RI 1, contesta le multe comminate da parte
dell’Ufficio delle procedure speciali in ambito di sottrazione fiscale e
complicità in sottrazione fiscale per il periodo 2003- 2005 per IC, ICom e IFD.
a. Sottrazione
IFD (decisione n. 588)
Il ricorrente indica di
essere un imprenditore attivo nel settore immobiliare. Nel 1989 è stato titolare
della IAC con vendita esclusiva delle cucine “Combettes” e dal 1995 ha
modificato la ragione sociale della società in “__________”, la quale si
occupava di importazione e arredamento cucine, di commercio di serramenti
interni ed esterni in genere, armadi a muro, opere da piastrellista e gessature
ed opere da capomastro in genere. Nel 2000 quest’attività è stata poi ripresa
dalla __________ e dalla __________. Dal 1999 il ricorrente indica di aver
ceduto in locazione due immobili di sua proprietà a __________, dove “(…)
dove attraverso diverse società soggetti terzi hanno gestito in piena
titolarità un postribolo (meglio denominato come __________ e __________).
Negli anni successivi (1999 – 2012), una buona parte dei redditi provenivano
dalla riscossione di queste pigioni”. Nel periodo menzionato, il
contribuente ha sempre affidato le proprie dichiarazioni fiscali a __________,
il quale era “(…) attivo come fiduciario e appariva pure come beneficiario
economico dell’attività legata al bar __________”. Nel 2011, dopo aver
scoperto alcune problematiche in merito alla dichiarazione per l’anno 2009, RI
1 indica di aver preso atto che __________ aveva commesso “(…) gravi
negligenze nella tenuta della sua contabilità”. Secondo il ricorrente, le
negligenze imputabili a __________ sarebbero molteplici: alcune pigioni non
erano state dichiarate, alcune deduzioni erano state fatte valere più volte. Le
dichiarazioni non erano inoltre mai state sottoscritte dalla moglie del
ricorrente ed in alcuni casi neppure dal ricorrente il quale veniva “(…)
sorprendentemente solo informato dell’invio delle stesse”.
Secondo il ricorrente, le
risultanze contabili alle quali è giunta la DAPI nella propria inchiesta sarebbero
del tutto infondate. In particolar modo la DAPI si sarebbe – ingiustamente –
accanita nei confronti di RI 1, siccome è l’unico degli imputati che disponeva
e dispone di un “(…) patrimonio tale da poter far fronte al pagamento
dell’imposta preventiva non corrisposta”. Secondo il contribuente, nessun
titolo azionario è stato ritrovato in suo possesso, così come nessun testimone
ha dichiarato che lui fosse il beneficiario economico delle società, azionista
o avesse un qualsivoglia ruolo di controllo sulle stesse. Secondo RI 1: “(…)
gli inquirenti hanno gonfiato ad arte alcuni indizi per sopperire ad una
mancanza probatoria”. Il ricorrente precisa come molto verosimilmente la
DAPI ha ricondotto la proprietà delle società che hanno gestito i postriboli
alla sola dichiarazione di __________ rilasciata l’8.3.2012 nella quale ha in
sostanza indicato di aver ricevuto mandato da RI 1 di eseguire la contabilità e
le dichiarazioni fiscali della società. L’affermazione in questione è falsa,
siccome agli atti non è possibile ritrovare un solo elemento documentale dal
quale si possa desumere questa circostanza. Lo stesso __________ avrebbe poi
smentito successivamente quest’affermazione (il 20.3.2013). Sarebbe del tutto
aberrante inoltre, il modo in cui l’AFC è giunta ad accollare il 78% delle
azioni di tutte le società inchiestate al qui ricorrente.
In merito ai presunti ed
infondati indizi di collegamento delle società che gestivano gli esercizi
pubblici a RI 1, quest’ultimo precisa che il capitale di __________ non
figurava nelle dichiarazioni fiscali per un errore del commercialista. __________
non ha mai ricevuto pagamenti sproporzionati dal bar __________ e noleggiava
l’inventario con regolari contratti di noleggio. Falso pure il fatto che le
società che gestivano il postribolo si siano mai assunte i costi di
ristrutturazione dello stabile. Sono stati eseguiti dei piccoli lavori di
manutenzione e/o riparazione dei danni cagionati. Non esisterebbero inoltre
documenti tali per cui asserire che __________ potesse essere relazionato a __________,
__________ e __________. RI 1 non ha mai ricoperto alcun ruolo in seno a __________.
Il timbro della società, così come altre fatture di __________ ed i documenti
attestanti le cifre d’affari delle società sono stati erroneamente recapitati
tra le cose di RI 1 al momento del trasloco dal suo ufficio che era condiviso
con __________ che si occupava di gestire le società ed era in possesso di
tutta la documentazione ad essa riferita. __________ ha confermato questa
versione. Contestato pure il fatto che RI 1 avesse retrodatato contratti e
ricevute ed anche abbia omesso di stipulare alcuni contratti di locazione per i
locali del postribolo.
In particolare, nel
verbale del 20.3.2013, __________, in merito all’azionariato delle società che
gestivano i postriboli, avrebbe dichiarato di non aver idea di chi fossero gli
azionisti della società ed aveva allo stesso tempo asserito con chiarezza che
il capitale azionario veniva versato da __________ e che i fondi appartenevano
allo stesso. __________ avrebbe anche indicato – senza precisare numeri e
proporzioni – che RI 1 avrebbe preso “una parte delle azioni per garantirsi
l’affitto delle società”. Tale frase non sarebbe stata compresa correttamente
dagli inquirenti della DAPI, in realtà __________i avrebbe semplicemente
riferito che il “(…) __________ ha messo in pegno le sue azioni a garanzia
del pagamento degli affitti, in quanto spesso c’erano dei ritardi nei pagamenti
e il __________ temeva il solito tracollo societario”. La DAPI avrebbe
basato la sua inchiesta su una dichiarazione chiaramente mendace di un “(…)
fiduciario pluricondannato e carico di attestati di carenza beni per circa fr.
1'000'000.- (…)”. I testimoni __________ e __________ avrebbero inoltre
asserito di non sapere chi fossero gli azionisti delle società che gestivano i
postriboli mediante delle dichiarazioni sottoscritte dinanzi al notaio avv. __________.
__________ avrebbe inoltre riferito di non aver mai consegnato le buste
contenenti gli incassi a __________ altresì dinanzi alla DAPI in un verbale del
21.2.2013.
In relazione all’ammanco
di liquidità – cifrato dalla DAPI in circa fr. 4'600'000.- imputato a carico
del ricorrente e presumendo che si tratti di utili o partecipazioni societarie
occultate al fisco, RI 1 indica che si tratta di “deduzioni stolte ed infondate”.
A riprova delle inesattezze
della DAPI, il ricorrente produce la ricostruzione contabile eseguita dalla __________.
Le risultanze della perizia dimostrano “(…) incontestabilmente che l’ammanco
non esiste”. In particolare i contabili della DAPI avrebbero erroneamente
registrato in diminuzione della liquidità gli incassi degli affitti percepiti a
contanti dal ricorrente. Avrebbero mancato di registrare gli incassi a contanti
di ulteriori redditi della sostanza immobiliare che risultavano dalle decisioni
di tassazione e dalle dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente.
Avrebbero inoltre (subdolamente) mancato di riportare il saldo di liquidità
iniziale al 1°.1.2003. L’inchiesta non tiene conto di quanto contabilizzato
prima di tale data (liquidità a contanti di RI 1 ad inizio 2003, prelevata
dallo stesso nel corso dell’anno precedente). Gli inquirenti DAPI avrebbero
inoltre omesso di registrare altre fonti di reddito straordinarie, quali
l’incasso a contanti di anticipi riferiti a diritti di compera regolarmente
registrati. Al ricorrente è inoltre stata imputata la somma di fr. 750'000.-
che RI 1 avrebbe presumibilmente consumato durante delle vacanze in __________.
Gli inquirenti DAPI non hanno preso in considerazione né il costo della vita in
__________, né il fatto che il contribuente e la famiglia alloggiavano in
maniera gratuita presso il suocero. L’ammanco parziale ipotetico non
supererebbe di per sé il milione di franchi. L’uso del condizionale è d’obbligo
visto come l’AFC avrebbe ingiustificatamente omesso di registrare i redditi
della sostanza immobiliare. Risulterebbe addirittura un surplus di fr.
313'633.95. Motivo per il quale la ricostruzione DAPI sarebbe “inesatta e
sicuramente contestabile”. Già solo per l’anno 2003, vi sarebbe un ammanco
infondato di liquidità pari a circa fr. 1'000'000.-, mentre dalla perizia __________
emerge che a fine 2003 vi era una differenza pari a + 1'190'612.95. Anche per
gli anni a seguire il 2003, sarebbero stati riscontrati errori grossolani.
La DAPI, nella propria
ricostruzione non avrebbe inoltre tenuto in considerazione degli affitti
ricevuti a contanti, così come risulta dalle ricevute di incasso sequestrate e
in mano all’autorità fiscale. In particolare, il dato contrattuale (fr.
15'500.- mensili) non teneva in considerazione i parcheggi posti sul retro
dello stabile. Si tratta di 35 parcheggi che venivano utilizzati dal
postribolo. Stesso discorso per i 2 negozi posti sul lato strada cantonale al
piano terreno. Inoltre il contratto riferito al __________ non includeva la
terrazza esterna inclusiva di posteggi. Per cui anche in tal caso l’importo
fissato a contratto risulta più basso. La DAPI non avrebbe inoltre spiegato per
quale ragione non ha ritenuto attendibile la dichiarazione rilasciata da __________
circa l’anticipazione al locatore delle spese di energia (incassi per fr.
576'000.-).
Pure l’ammontare
complessivo che il ricorrente avrebbe investito negli immobili (circa 3.5.
milioni di franchi) sarebbe stato desunto sulla base di mere presunzioni. Gli
investimenti reali documentabili, sulla base del rapporto allestito da __________,
ammontano a fr. 150'000.- e non a fr. 3'350'000.-.
A titolo esemplificativo,
a pagina 1 della perizia __________, viene analizzato l’investimento del
ricorrente sul mapp. __________ di sua proprietà in ragione del 50%. Secondo le
proiezioni DAPI RI 1 avrebbe investito fr. 860'000.-. Ciò non corrisponde al
vero: lo stabile venne acquistato dal Recovering __________, per fr. 430'000.-.
Vi furono degli investimenti dei proprietari grazie ad un credito di
costruzione elargito dalla banca Raiffeisen di __________, poi consolidato in
un mutuo ipotecario di fr. 220'000.-. Per contro nessun investimento di
capitale proprio è stato effettuato da __________ sullo stabile. Altri investimenti
sono stati eseguiti dai conduttori __________. L’errore di valutazione della
DAPI era pertanto pari a fr. 860'000.-. Sbagli della DAPI anche nella
valutazione del mapp. __________ RFD __________: l’errore sarebbe di fr.
480'000.- su una stima di fr. 500'000.-. come risulta dai documenti agli atti
l’investimento reale è stato di soli fr. 20'000.-. Per quanto riguardava il
mapp. __________ RFD __________, nel 2008 vi era stata una revisione del piano
regolatore municipale che aveva ampliato la zona edificabile, motivo per il
quale l’immobile era aumentato di valore. Ne discende come l’investimento
documentabile è stato di soli fr. 150'000.-. Inoltre, nel rapporto DAPI, gli
stessi inquirenti, in una nota a pié di pagina hanno dichiarato di non essere
stati in grado di effettuare una stima degli investimenti sugli immobili.
Inoltre, nella denegata ipotesi in cui il contribuente avesse potuto disporre
effettivamente di tali importi mal si comprenderebbe per quale ragione gli
stessi avrebbero dovuto derivare dalla gestione del __________. Non emerge
alcun elemento concreto che lasci presumere come gli attivi derivanti dalla
gestione del postribolo sia finita nella disponibilità di RI 1.
Motivo per il quale il
ricorrente ritiene che non vi sia nessuna prova che abbia percepito o
utilizzato fondi derivanti da attività non dichiarate: la sua evoluzione
patrimoniale sarebbe del resto giustificata alla luce della sua attività
imprenditoriale. I rapporti tra il ricorrente e le società che si occupavano della
gestione dei postriboli erano puramente di natura locatizia. Gli inquirenti
avrebbero per contro tralasciato d’indicare che RI 1 non è mai stato membro del
CdA di nessuna delle società coinvolte; nessuna azione è stata trovata in
possesso del ricorrente; nessun testimone lo ha indicato come beneficiario
economico delle società; nessun testimone lo ha indicato come persona che si
occupava della gestione dell’attività del postribolo. La giustizia penale
avrebbe inoltre già avuto modo di chinarsi sull’accertamento dell’avente
diritto economico delle società ed ha escluso che possa trattarsi di RI 1.
b. Sottrazione
IC/ICom (decisione n. 643)
Medesima motivazione
veniva esposta altresì per quanto atteneva alla sottrazione delle imposte
cantonali e comunali per il periodo 2003 – 2005.
c. Complicità
in sottrazione IC/ICom/IFD (decisioni n. 648 e 593)
Medesima motivazione
veniva esposta altresì per quanto atteneva alla complicità in sottrazione delle
imposte cantonali e comunali e per l’imposta federale diretta per il periodo
2003 – 2005. Veniva tuttavia in particolar modo indicato che le multe per
complicità non “(…) rispettano gli importi massimali previsti dalla legge
(max fr. 50'000; art. 260 cpv. 2 LT)”.
H. Con uniche
osservazioni 29.4.2019 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni
chiede la conferma delle decisioni impugnate. Nelle proprie osservazioni
l’autorità fiscale ribadisce come nell’immobile di __________, di proprietà di RI
1 aveva sede un noto postribolo ticinese. L’edificio ospitava le camere
utilizzate dalle prostitute per intrattenersi con i clienti (____________________
e vi era anche il__________ che di fatto fungeva da luogo d’incontro tra i
clienti e le prostitute. Nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2012 diverse
società si sono succedute nella gestione delle due attività in questione. Lo
schema era sempre il medesimo: dopo un breve lasso di tempo, di regola circa un
anno, l’attività veniva trasferita a due società nuovamente costituite a tale
scopo. Gli spazi, il mobilio e le suppellettili sia del bar che delle camere
venivano di volta in volta date in locazione alle società che si occupavano
della gestione del postribolo da RI 1: il contribuente cedeva in locazione
l’immobile, e __________ (società di cui unico azionista era RI 1) noleggiava
arredamento ed oggettistica varia. Inoltre, giornalmente, la persona
responsabile delle attività portava gli incassi e i documenti giustificativi
nell’ufficio di __________ e di RI 1, accanto alla fiduciaria di __________. RI
1 decidevano poi l’impiego del denaro e davano quanto necessario a __________
per saldare le fatture correnti. Il fiduciario provvedeva poi a stilare una
“contabilità di facciata”. I fatti sono stati ricostruiti dalla DAPI sulla base
delle prove raccolte durante la perquisizione dei locali e degli interrogatori
delle persone coinvolte. Il contribuente non si è mai dimostrato particolarmente
collaborativo: motivo per il quale parte delle dinamiche e della ricostruzione
della cifra d’affari ha dovuto essere allestita sulla base dei documenti
sequestrati dall’autorità inquirente. I rapporti della DAPI sia sulle persone
di RI 1, che sulle società coinvolte, elencano dettagliatamente i fatti e
motivano le ricostruzioni con l’indicazione dei rinvii al materiale probatorio.
L’Ufficio giuridico indica
che __________, contrariamente a quanto indicato nel ricorso non teneva la
contabilità per RI 1 quale persona fisica. Si limitava, quale fiduciario ad
allestire le dichiarazioni fiscali e a sottoporgliele per essere controllate e
firmate. __________ verificava inoltre che l’incasso degli affitti e quindi le
dichiarazioni fiscali di RI 1 corrispondessero alle contabilità della __________
e il __________. Tale attività veniva effettuata congiuntamente a RI 1 a
giudicare dalle note manoscritte ritrovate su documenti del fiduciario __________.
Inoltre il fiduciario __________ non appariva mai quale beneficiario economico
dell’attività legata al __________. In merito alla qualità di azionista di RI 1
l’autorità fiscale rimandava al capitolo 3.3. del Rapporto DAPI relativo alle
società. RI 1 è stato un organo di fatto delle società che gestivano il postribolo:
egli decideva, congiuntamente a __________ in merito a numerosi aspetti
relativi alla vita e alla gestione delle società e ne determinava le sorti.
Numerosi elementi confermano la circostanza che i due azionisti avessero dato
mandato a __________ di allestire le contabilità delle società che gestivano la
__________ e il __________: “Vi è addirittura un documento tramite il quale __________
chiede a RI 1 di versare dei fondi per le sue prestazioni svolte per conto
delle società che gestivano il “__________” e la “__________” (__________).
__________ si indirizzava direttamente ai due azionisti RI 1, che di fatto
gestivano i beni delle società, in luogo di richiedere il pagamento alle
società stesse.
Quattro aspetti dimostrano
inoltre la vicinanza tra RI 1 e le società che gestivano il postribolo: i
canoni di locazione applicati da __________ (società della quale il ricorrente
era azionista); i “piccoli lavori di manutenzione e/o riparazioni” sugli
immobili detenuti da RI 1; la redazione di contratti e ricevute postdatate; la
condivisione degli uffici con RI 1”.
L’analisi della
contabilità di __________ (__________) ha inoltre dimostrato come ____________________
cedeva in locazione degli oggetti alle società che gestivano il “__________” e
la “__________” senza, sostanzialmente, sopportare alcun costo per
rinnovare/rimodernare tali oggetti. Negli anni __________ ha incassato un
importo corrispondente al triplo del valore pagato per gli oggetti dati in
locazione. A fronte di tali, enormi ricavi, la società contabilizzava
innumerevoli costi ingiustificati relativi all’azionista RI 1. Ciò ha permesso
al contribuente di beneficiare di distribuzioni dissimulate di utile per
approssimativamente fr. 185'000.- nel periodo 2003-2010 (doc. DAPI 300.100.606).
In relazione ai “piccoli
lavori di manutenzione e/o riparazioni” (così definiti da parte del ricorrente)
sono stati eseguiti senza che siano stati ritrovati i pagamenti da parte di RI
1. Sono tuttavia a disposizione alcune domande di costruzione, dalle quali si
possono evincere i lavori effettuati sullo stabile in cui sorgeva il
postribolo: chiusura atrio, rifacimento scala esterna e posa nuova tettoria;
sanatoria per camere supplementari; passerella coperta (lunga una trentina di
metri); posa di quattro gazebi; notifica a posteriori risanamento scarpata
(muro di sostegno lungo decine di metri, doc. 410.100.328-329). Altri lavori ai
medesimi stabili sono stati eseguiti senza domanda di costruzione: per esempio
fori nei muri nella facciata dello stabile in fronte alla strada cantonale e
sul lato direzione __________ per l’istallazione di aria condizionata in alcune
camere, modifica della vecchia porta e delle finestre del bar, aggiungendo una
porta scorrevole, aggiungendo più mq al bar (…), rifacimento del bancone del
bar, il cui costo è stato superiore ai fr. 150'000.-. Ora, l’autorità fiscale
precisa che essendo lavori effettuati senza fattura è sostanzialmente
impossibile ricostruirne il costo.
In relazione al rapporto
con __________, l’Ufficio giuridico della Ddc indica come le dichiarazioni
contenute nel ricorso siano sorprendenti. I due contribuenti hanno condiviso i
propri uffici per decadi e tra l’altro congiuntamente pure detenevano tre
immobili. Il primo a __________ dove vi era un noto postribolo. Il secondo ad __________,
dove essi, pur avendone l’intenzione, non hanno potuto avviare un terzo
postribolo vista l’opposizione del Comune ed un terzo immobile acquistato nel
2011 in zona industriale a __________ avrebbe dovuto anch’esso essere destinato
a divenire un postribolo. Nel maggio del 2012 i lavori erano in atto. Motivo
per il quale: “(…) la condivisione degli uffici era funzionale agli affari
condotti in comune e al “modus operandi” messo in atto per la gestione della
società intestatarie di “__________” e “__________”. Negli uffici occupati
da RI 1 sono stati trovati documenti molto importanti per la ricostruzione dei
fatti.
In merito al valore
probatorio degli interrogatori, secondo l’autorità fiscale quelli effettuati il
giorno dell’intervento – non essendo influenzati dagli imputati che non hanno
avuto modo di concordare la versione – possiedono una forza probatoria
maggiore. RI 1, in merito all’inchiesta effettuata dalla DAPI si sarebbe pure
rivolto al Tribunale penale federale, Camera dei ricorsi penali, in relazione
alla validità di alcuni interrogatori effettuati il giorno dell’intervento, con
l’intento di estrometterli dal dossier. Il TPF ha tuttavia ritenuto che l’agire
della DAPI fosse corretto e tali rilevanti interrogatori sono agli atti.
In particolare, grazie
alla testimonianza di __________, la DAPI ha potuto ricostruire con estrema
precisione le cifre d’affari conseguite da “__________ “ e “__________”:
quest’ultimo pur essendo stato licenziato aveva conservato con cura i vari
giustificativi, permettendone il sequestro.
Vane pure le
giustificazioni addotte da RI 1 per quanto attiene al timbro della società __________:
lo stesso è “stato trovato nell’abitazione di __________ di RI 1 (cfr. Rapporto
DAPI delle società al paragrafo 3.3.12.; in merito ai documenti della valigia,
cfr. par. 3.3.13). Le dichiarazioni di __________ in merito alla messa a pegno
delle azioni sono chiare e non prestano il fianco ad interpretazioni utili. Ora
l’avv. __________ afferma che __________ avrebbe messo a pegno, a favore di RI
1, le sue azioni a garanzia del pagamento degli affitti: nessun atto di pegno è
stato sequestrato. In merito al versamento del capitale azionario da parte di __________,
l’autorità fiscale rinviava all’interrogatorio di quest’ultimo avvenuto il
12.3.2008 dinnanzi al Ministero pubblico, il quale ha sostanzialmente
dichiarato di aver costituito delle società per conto terzi, investendo fr.
3'000.- netti per ogni società. Il capitale veniva versato e poi immediatamente
restituito all’azionista di turno (__________). __________ non era azionista
delle società che gestivano i postriboli ma lavorava per conto di terzi.
Per quanto concerneva
l’ammanco di liquidità nel ricorso il contribuente la contestava sulla base
della perizia della __________. L’Ufficio giuridico della DdC la contestava
indicando che è già stata presentata all’autorità fiscale federale ed è stata
debitamente contestata poiché contiene numerose inesattezze. Gli stessi periti
della __________, nel luglio del 2018 hanno espresso delle riserve, ritenuto
come non siano stati in grado di passare in rassegna tutte le registrazioni
contabili, non avendo a disposizione la relativa documentazione (e non avendola
neppure richiesta all’autorità inquirente). La perizia redatta dalla __________
è pertanto limitata al controllo del conto 1000 “liquidità da controllare”
contenuto nel classificatore della “contabilità di RI 1”, redatta ed allestita
dalla DAPI per gli anni dal 2003 al 2011. Ora del tutto infondata la
conclusione della perizia __________ circa l’eccedenza di fr. 313'633.95.
L’Ufficio giuridico contestava l’esistenza di “ulteriori presunti affitti
incassati da RI 1” indicando come la DAPI avesse considerato nella
“contabilità di RI 1” non gli affitti – sensibilmente più bassi dichiarati da RI
1 – ma, per il periodo 2008-2009 quelli più elevati che risultavano dai conti
bancari di RI 1 (a cui sono stati aggiunti alcuni importi pagati a contanti per
cassa); nei conti o nelle contabilità delle varie società che gestivano __________;
affitti che figuravano nelle liste di controllo del fiduciario __________
L’autorità fiscale specifica che inverosimili sono inoltre le affermazioni di __________
riportate a sostegno di maggiori affitti incassati: la DAPI non ha sequestrato
alcuna ricevuta relativa all’incasso di affitti a contanti oltre a quelli
riportati nella “contabilità di RI 1”. Il fisco precisa che il ricorrente tenta
di dimostrare che un non meglio precisato conduttore avrebbe versato degli
affitti in nero per i posteggi e per i “negozi”: non si comprende per quale
ragione il conduttore non avrebbe contabilizzato una parte della propria cifra
d’affari per corrispondere affitti non dichiarati a RI 1. In aggiunta a ciò __________
si riferiva “(…) ad un locale dove vi erano tre attrezzi ginnici ed una
sedia da parrucchiera e non ai negozi ritratti oggi nella foto presentata dal
ricorrente”. Anche le maggiori entrate legate all’incasso relativo alle
spese per l’elettricità vengono contestate dall’autorità fiscale, ritenuto
come, ancora una volta gli importi indicati da RI 1 si basino sulle sole
affermazioni di __________. Ad ogni modo, anche se si volesse ipotizzare che RI
1 avesse incassato effettivamente tali importi mensili, sono date due sole
alternative: nel caso in cui avesse utilizzato i fondi per pagare le spese
elettriche, questi importi non possono essere ammessi in aumento della
liquidità. Nel caso in cui egli non avesse usato tali importi, si tratta di
distribuzioni dissimulate di utili, ritenuto come nessuna società indipendente
verserebbe importi tanto consistenti ad un terzo senza ottenere una
controprestazione. Nelle osservazioni l’autorità fiscale prende poi posizione
sulla contestazione riguardante 86 operazioni ritrovate nel conto “1000 cassa”
da parte dei periti di parte __________, ribadendo la correttezza delle proprie
conclusioni contabili circa l’ammanco di liquidità. L’Ufficio giuridico, per semplicità
di analisi, ha raggruppato 4 tipologie di registrazioni simili all’allegato 20
delle proprie osservazioni. Nella prima categoria di operazioni (figurante in
verde nella lista) per un ammontare di fr. 96'506.10, secondo quanto dichiarato
da RI 1, talvolta il conduttore dei locali effettuava il pagamento della
pigione e consegnava il cedolino postale al proprietario dell’immobile: nei
locali di RI 1 sono stati sequestrati numerosi cedolini. Secondo la DAPI, il
contribuente, sempre alla ricerca di fonti di reddito per finanziare le sue
spese, si pagava personalmente gli affitti, facendo poi figurare che tali
pagamenti venissero effettuati da un terzo. Sui conti bancari di RI 1 figura un
afflusso di fr. 12'000.- a nome di __________ quale affitto, quando nella
contabilità di questa società il costo non è stato allibrato. Nessun conduttore
consegnerebbe inoltre il cedolino al proprietario dopo aver effettuato il
pagamento “(…) proprio perché il beneficiario dei fondi riceve l’accredito
in conto e soprattutto il cedolino ha valore probatorio in caso di litigio per
il mancato pagamento di affitti”. I cedolini ritrovati riguardano
esclusivamente persone vicine a RI 1, come ad esempio __________. Un’altra
categoria di operazioni (per un ammontare di fr. 636'577.10, evidenziata in
celeste nell’allegato) riguarda prelievi a contanti effettuati sui conti
bancari di RI 1. L’autorità fiscale ha specificato che quando non è stato
possibile attribuire ad un certo prelievo il relativo utilizzo è stata
effettuata una registrazione contabile per reimmettere tali fondi nel conto
cassa. Una terza categoria di operazioni (evidenziate in marrone nell’allegato,
per un importo di fr. 147'487.-) riguardano le società __________. Queste due
società non tenevano un conto cassa, ma al momento di allestire la contabilità
il fiduciario ricostruiva le operazioni sulla base delle esigenze e faceva
combaciare le varie operazioni tramite il conto cassa. Queste operazioni,
secondo l’autorità fiscale, sono da imputare a RI 1 quale azionista e
correntista. La dichiarazione presentata dal suocero RI 1, residente in __________
e senza essere corredata dalla documentazione bancaria non ha alcun valore.
Inoltre nessuna informazione relativa a questa persona è stata ritrovata né tra
i documenti di RI 1 né tra i documenti di __________, né tra i documenti del
fiduciario. Pertanto i contratti fiduciari sono falsi.
L’ultima e quarta
categoria di operazioni (evidenziata in rosso nell’allegato 20) riguarda le
società __________. Secondo la DAPI e l’autorità fiscale RI 1 ha fatto
costituire le società ____________________ per giustificare l’aumento del
proprio patrimonio tramite afflussi da presunti terzi. Le due società sono
state finanziate da un azionista/finanziatore fantasma per permettere a
quest’ultime di accordare dei prestiti a RI 1 e quindi giustificare tramite
transazioni non imponibili l’aumento del patrimonio del contribuente. Secondo
l’autorità fiscale l’identità del finanziatore delle società coincide con RI 1.
__________, dove ____________________ intratteneva una relazione bancaria, in
una nota interna scrive: “Il signor RI 1 è titolare della __________. La
relazione è stata aperta per permettere lo svolgimento dell’attività del signor
RI 1, amministratore di immobili (…)” (doc. __________). RI 1 sostiene, in
base ad una copia di mandati fiduciari, che le due società siano state
finanziate con fondi del suocero __________, senza tuttavia dimostrare che il
suocero avesse a disposizione tali fondi e senza spiegare per quale ragione il
ricorrente abbia utilizzati le società per i propri bisogni e non abbia
semplicemente stipulato direttamente un contratto di prestito con il suocero.
I. Con replica del
24.6.2019 RI 1 prende posizione in relazione alle osservazioni dell’Ufficio
giuridico della DdC. Secondo i rappresentanti del ricorrente specificano che
non vi sarebbe comunanza di idee tra l’Ufficio delle procedure speciali e la
DAPI in merito all’ammanco di liquidità: il continuo modificare le cifre dimostra,
secondo l’insorgente, che il “(…) rapporto DAPI non è fonte di verità”.
Gran parte dell’ammanco di liquidità imputato a RI 1 da parte della DAPI si
baserebbe su “mere presunzioni”. Viene ribadito che il “deus ex machina” delle
società che gestivano il postribolo era __________: dai verbali e dalle
dichiarazioni dei testi, come pure dai documenti agli atti, risulta chiaramente
che __________ deteneva la maggioranza delle azioni delle società, mentre la
rimanente parte era in mano ai vari __________ ecc. Secondo il ricorrente il
classeur “__________” sarebbe pregno di omissioni: “(…) molteplici documenti
invero non sono stati “rinvenuti” e presi in considerazione, con grave
violazione della legge. (…). Molti documenti che il ricorrente avrebbe potuto
utilizzare in suo favore, sono stati sequestrati ed oggi nessuno sa che fine
abbiano fatto. Al ricorrente è stato negato di visionare il contenuto dei
classeur sequestrati dalla DAPI”. Nessun documento del classeur __________
comproverebbe che RI 1 ha incassato utili dalle società oggetto di inchiesta.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio giuridico e dalla DAPI,
__________ si sarebbe occupato unicamente della dichiarazione quale persona
fisica di RI 1: il fiduciario avrebbe inoltre falsificato la firma del
contribuente. Veniva nuovamente richiesta in questa sede una perizia
calligrafica. Per il resto venivano confermati e precisati gli elementi già
evocati in sede ricorsuale mantenendo immutate le risultanze di cui alla
perizia __________.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente contesta le
decisioni su reclamo dell’Ufficio delle procedure speciali indicando, in
sostanza, come erroneamente l’Ufficio delle procedure si sarebbe basato
aprioristicamente sulle emergenze istruttorie del rapporto della DAPI per
procedere alla procedura sottrazione fiscale, rispettivamente complicità in
sottrazione fiscale per gli anni 2003-2005. Contesta di essere stato azionista
delle società che si sono succedute nella gestione dei ritrovi pubblici “__________”
e “__________”. Le conclusioni del Rapporto DAPI, basate anche in parte su
quanto dichiarato dal fiduciario __________, sarebbero errate. Pure errata
sarebbe la ricostruzione dell’ammanco di liquidità operata dalla DAPI e ripresa
dall’Ufficio delle procedure speciali, atta a sostanziare la fonte degli altri
redditi percepiti dal contribuente mediante le attività legata ai postriboli di
__________.
1.2.
Si tratta pertanto di
verificare se sono dati gli estremi, nel caso sub judice per ritenere
adempiute le condizioni della sottrazione d’imposta e di complicità in
sottrazione d’imposta per il periodo fiscale 2003 – 2005 secondo gli art. 175 e
177 LIFD, e 258 e 260 LT, analizzando in via preliminare se l’azione penale si
sia o meno prescritta.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 175 cpv. 1
LIFD:
Il contribuente che,
intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia
indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia
incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte,
intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura
insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una
restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato, è punito con la
multa.
Per la commisurazione
della multa, al capoverso 2 dell’art. 175 LIFD viene indicato:
La multa equivale di
regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere
ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo
dell’imposta sottratta.
Di medesimo tenore l’art.
258.
cpv. 1 e 2 LT.
2.2
L’art. 184 cpv. 1 lit. b
LIFD (nella sua nuova versione a partire dal 1°.1.2017) ha il seguente tenore:
L’azione penale si
prescrive, nel caso di sottrazione consumata d’imposta, in dieci anni dalla
fine:
del periodo fiscale per il
quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente
oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata
conformemente alla legge (art. 175 cpv. 1) (…).
Il capoverso 2 prevede che
la prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di
prescrizione è pronunciata una decisione dell’autorità cantonale competente
(art. 182 cpv.1).
2.3
Il testo dell’art. 184
cpv. 1 LIFD in vigore in precedenza, prevedeva che l’azione penale si
prescrive:
b. nel caso di sottrazione
consumata d’imposta, in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale
il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure
per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata
conformemente alla legge, ovvero in dieci anni a contare dalla fine dell’anno
civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita
d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta oppure sono stati dissimulati o
distratti beni nella procedura d’inventario.
L’art. 184 cpv. 2 LIFD
stabiliva che:
La prescrizione è
interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del contribuente
o di una delle persone designate dall’articolo 177. L’interruzione è opponibile
al contribuente e a queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni
interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più
della metà della sua durata iniziale.
2.4
Prima
del 1°.1.2017 l’azione penale relativa alla sottrazione d’imposta consumata si
prescriveva in ogni caso in 15 anni a far tempo dalla fine del periodo fiscale
nel quale la tassazione non era stata effettuata oppure era stata eseguita in
maniera insufficiente. Questo termine non poteva essere ulteriormente prorogato
(v. art. 184 cpv. 1 lit. b LIFD in rel. art. 333 cpv. 6 lit. b CP; cfr.
sentenza TF 2C_101/2014 del 17.7.2014 consid. 3.2.; sentenza 2C_874/2018 del 17.4.2019
consid. 5.3.).
Dopo
il 1°.1.2017 l’azione penale si prescrive, in caso di sottrazione d’imposta
consumata, al più presto in 10 anni dalla fine del periodo fiscale nel quale la
tassazione non è stata effettuata oppure è stata eseguita in maniera
insufficiente (nuovo art. 184 cpv. 1 lit. b cifra 1 LIFD). Secondo l’art. 184
cpv. 2 LIFD attualmente in vigore, la prescrizione non decorre più nel caso in
cui una decisione è stata emanata dall’autorità competente prima della scadenza
del termine di prescrizione. L’art. 58 cpv. 1, cpv. 2 let. a e cpv. 3 LAID, in
vigore anch’esso a partire dal 1°.1.2017 ha un contenuto identico a quello
dell’art. 184 LIFD ed è direttamente applicabile nel caso in cui i Cantoni non hanno
adattato le loro legislazioni a far tempo dal 1°.1.2017. In applicazione degli
art. 205f LIFD e 78f LAID il nuovo diritto è applicabile al giudizio delle
infrazioni commesse nel corso dei periodi fiscali che precedono il 1°.1.2017 se
è più favorevole rispetto al diritto in vigore nel corso di tali periodi
fiscali (sentenze TF 2C_874/2018 del 17.4.2019 consid. 5.3.; 2C_333/2017 del
12.4.2018
consid. 8.2.; 2C_12/2017 del 23.3.2018 consid. 4.3.; Rostetter, Die Verjährung im Recht der
direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonales Steuern, 2019, p. 333).
2.5
Nella sentenza 2C_333/2017
del 12.4.2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, nel caso di una sottrazione
d’imposta consumata nel 2002 e dell’invio delle multe il 5.4.2013 ha ritenuto
che, in applicazione del nuovo diritto, l’azione penale della sottrazione
d’imposte consumata del periodo fiscale 2002 si era prescritta a far tempo dal
31.12.2012
In particolare l’Alta Corte svizzera ha ricordato come, nella
misura in cui impedisce alla prescrizione di decorrere, in particolare durante
la procedura dinanzi al Tribunale federale, il nuovo diritto si rivela di principio
meno favorevole ai contribuenti rispetto al vecchio diritto (sentenza
2C_173/2015 consid. 5.1.1.). È tuttavia più favorevole se alcuna decisione è
stata emanata nei dieci anni a far tempo dalla fine del periodo fiscale.
2.6
Ora, nel caso che qui ci
occupa, l’Ufficio delle procedure speciali ha emanato le decisioni relative
alla sottrazione fiscale consumata per i periodi fiscali 2003-2005 il
25.11.2016
Come visto, essendo
subentrata la modifica della prescrizione dell’art. 184 LIFD, bisogna, nel
determinare la prescrizione dell’azione penale, applicare il diritto più
favorevole a RI 1. Ora, analogamente alla sentenza di cui all’inc. TF
2C_333/2017, l’azione penale si era prescritta, per il 2003, il 31.12.2013, per
il 2004 il 31.12.2014 e per il 2005 il 31.12.2015. Ritenuto come l’Ufficio
delle procedure speciali non aveva emesso, prima di tali date, alcuna decisione,
l’azione penale relativa alla sottrazione d’imposta consumata si è prescritta e
le decisioni su reclamo dell’Ufficio delle procedure speciali devono essere
annullate.
3.
3.1.
Le decisioni su reclamo
qui impugnate hanno come oggetto altresì la complicità in sottrazione d’imposta
sulla base degli art. 177 LIFD e 260 LT.
3.2
Secondo l’art. 177 cpv. 1
LIFD, chiunque intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta
aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è
punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e
risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta sottratta.
Il capoverso 2 stabilisce
che la multa è di 10'000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di
50.
000 franchi al massimo.
Di medesimo tenore l’art.
260.
LT.
3.3
3.3.1
Ora, analogamente alla
sottrazione fiscale, occorre chiedersi – preliminarmente, se per la complicità
in sottrazione fiscale per i periodi dal 2003 al 2005 è subentrata nel
frattempo la prescrizione dell’azione penale (cfr. sentenza TF 2C_447/2010 del
4.11.2010
consid. 3.1.).
3.3.2
La LIFD non disciplina in
maniera specifica i termini di prescrizione per il perseguimento della
complicità nella sottrazione d’imposta. Secondo la giurisprudenza, la durata
della prescrizione corrisponde a quella del reato principale (cfr. sentenza
2C_447/2010 del 4.11.2010). Il termine di prescrizione per gli atti principali
inizia alla fine della procedura fiscale o dopo la fine del periodo d’imposta
per il quale l’imposta non è stata interamente corrisposta.
Il fattore decisivo è
quindi la procedura fiscale o il periodo fiscale per il quale viene ritenuta la
partecipazione e non il momento in cui il complice agisce. In particolare, in
caso di sottrazione delle imposte, ciò può portare ad una lontana distanza
temporale tra l'evento principale e gli atti di partecipazione. Ad esempio,
l'azione principale (ad esempio, il deposito della dichiarazione fiscale non
veritiera) può avvenire anni dopo gli atti di partecipazione (ad esempio, la
preparazione di un rapporto di verifica non veritiero per questa dichiarazione dei
redditi) (Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten
Bundessteuer und der harmonisierten kantonales Steuern, 2019, p. 344 e 345).
3.3.3
Ora, vista la modifica
dell’art. 184 LIFD (ed anche dell’art. 58 LAID), intervenute il 1°.1.2017,
occorre ritenere anche per quanto attiene agli art. 177 LIFD e 260 LT la
prescrizione dell’azione penale. Ora, entro i termini della prescrizione
dell’azione penale per la sottrazione fiscale (di 10 anni in applicazione del
principio della lex mitior), subentrati rispettivamente il 31.12.2013,
31.12.2014
e 31.12.2015 l’Ufficio delle procedure speciali non ha emanato le
decisioni di sua competenza, molto probabilmente a causa della complessa
istruttoria che è stata condotta dalla DAPI su più anni di attività delle
società che avevano gestito __________ e __________, che a quell’epoca non era
ancora terminata.
3.4
Ne discende pertanto che
pure annullate devono essere le multe per complicità in sottrazione d’imposta
consumata (periodo 2003-2005) ritenuta la sopravvenienza della prescrizione.
4.
4.1.
Il Tribunale federale, con
sentenza del 21.7.2020 (inc. 2C_983/2019) ha accolto il ricorso presentato da RI
1, annullando la decisione in ambito di assistenza giudiziaria emessa da questa
Camera (di cui all’inc. 80.2019.52) e rinviando gli atti per ulteriori
accertamenti limitatamente al presupposto della situazione finanziaria del contribuente
(art. 29 cpv 3 Cost).
Con scritto 26.10.2020,
questa Camera si è rivolta al patrocinatore del ricorrente chiedendo di voler
trasmettere, entro il 3.11.2020, il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria aggiornato, corredato da tutti i documenti giustificativi e
vidimato dall’autorità comunale.
Il 27.10.2020 è stata
altresì richiesta all’avv. RA 1 la presentazione della nota d’onorario relativa
alla procedura ricorsuale per gli inc. 80.2019.13-18 ed 80.2020.124.
4.2
Con scritto 3.11.2020, il
contribuente, per il tramite del suo patrocinatore ha fatto pervenire il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato dall’estratto
dell’Ufficio esecuzioni di __________, risalente al 29.10.2020, dal quale si
attesta che l’importo delle esecuzioni in capo al contribuente è pari a fr.
3'426'204.31. Venivano allegate altresì due fatture relative al premio mensile della
cassa malati pari fr. 455.95, nonché la fattura relativa ai contributi
personali AVS, attestante l’importo base di fr. 124.- per il periodo 1°.7.2020
-30.9.2020.
4.3
4.3.1
La Legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 178.300) disciplina
l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei procedimenti davanti
alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 1 cpv. 1). L’assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative (art. 2).
4.3.2
Secondo la giurisprudenza
una persona è indigente quando, in relazione alla propria situazione economica
globale, compreso il suo patrimonio, non è in grado di assumersi le spese
processuali, senza intaccare il minimo necessario al proprio mantenimento e
quello della sua famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1.; 4A_411/2018 del
7.12.2018
consid. 4; 1B_436/2018 del 12.11.2018 consid. 3.1.). Il richiedente
deve indicare in maniera completa i suoi redditi, il suo patrimonio e i suoi
costi (DTF 135 I 221 consid. 5.1). La parte delle risorse finanziarie che
eccedono ciò che è necessario alla copertura dei bisogni personali deve essere
comparata alle spese previsibili. L’assistenza giudiziaria non viene concessa
quando la parte disponibile delle risorse permette di coprire le spese
giudiziarie e dell’avvocato in un anno al massimo per i processi relativamente
semplici, e in due anni al massimo per gli altri procedimenti (DTF 135 I 221 consid.
5.1.; 4A_411/2018 del 7.12.2018 consid. 4).
4.3.3
Pertocca al richiedente l’onere
di comprovare i fatti che permettono di constatare che adempie le condizioni
della misura sollecitata.
Nel caso in cui non
vengono fornite sufficienti informazioni (con i relativi documenti
giustificativi) per permettere di avere una visione completa della sua
situazione finanziaria sicché la stessa rimane poco chiara, la richiesta
dev’essere rifiutata (DTF 125 IV 161 consid. 4; 4A_411/2018, consid. 4).
4.4
Dagli atti prodotti dal
ricorrente non è chiaro come il ricorrente riesca a provvedere al proprio
mantenimento e a quello della sua famiglia, anche visto come la moglie __________
__________ viva ad un indirizzo diverso dal suo. In particolare RI 1 specifica
di non aver alcun reddito, rispettivamente non chiarisce come riesca a far
fronte ai propri bisogni quotidiani, quali ad esempio il premio mensile della
cassa malati, per il quale, tra l’altro, non emergerebbe dagli atti che sia a
beneficio di uno specifico sussidio.
Ciò posto, si deve
nondimeno rilevare, sulla base anche di quanto stabilito dal Tribunale
amministrativo federale nella decisione del 13.3.2018 (inc. A-6685-6694/2017) che
visti sia gli importanti sequestri/pignoramenti di fondi e beni mobiliari,
documentati dagli estratti dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, unitamente al
fatto che, anche secondo l’estratto dei contributi personali AVS, il qui
contribuente corrisponde un contributo trimestrale di appena fr. 124.- [che
teoricamente corrispondente alla quota per persone senza attività lucrativa (e
con una sostanza determinante stabilita in fr. 0.-)] appare verosimile
ipotizzare che il ricorrente non disponga dei mezzi finanziari per poter far
fronte alle spese di patrocinio della presente procedura.
4.5
4.5.1
L’avv. RA 1 ha presentato
la nota d’onorario in data 3.11.2020, cifrando le prestazioni relative alla
procedura di cui agli inc. 80.2019.13-18 ed 80.2020.124 in complessivi fr.
14'369.25, sulla base di una tariffa oraria di fr. 180.-. Nella fattura, il
ricorrente richiede, oltre alle prestazioni relative agli incarti sopraccitati
pure fr. 3'600.- relativi al ricorso presentato al Tribunale federale per
l’assistenza giudiziaria. Tuttavia tale somma non può essere riconosciuta visto
quanto stabilito alla sentenza del 21.7.2020 al consid. 4. In particolare lo
Stato del Canton Ticino è stato dispensato dal pagamento di spese giudiziarie,
ma è stato obbligato a pagare, in applicazione dell’art. 68 cpv. 2 LTF
un’indennità per ripetibili della sede federale, stabilirà in fr. 2'500.-.
Motivo per il quale l’importo di fr. 3'600.- richiesto ancora una volta in
questa sede non può essere riconosciuto, posto come già compreso nelle ripetibili
stabilite dal TF e stimate in fr. 2'500.- (cfr. Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e
sull’indennità per il patrocinio d’ufficio nelle procedure davanti al Tribunale
federale, RS 173.110.210.3).
4.5.2
La nota d’onorario
dell’avv. RA 1 viene pertanto riconosciuta, fatta eccezione per l’importo di
fr. 3'600.- relativi alle spese di patrocinio della sede federale. L’IVA dovrà
pertanto essere ricalcolata sulla base del nuovo importo. Il ricorrente sarà
tenuto a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati,
quando il cambiamento della sua situazione economica dovesse permetterlo (art.
6.
cpv. 1 LAG).
5.
I ricorsi sono
accolti. Le decisioni su reclamo 26 novembre 2018 in materia di sottrazione
imposta cantonale e comunale e dell’imposta federale diretta 2003-2005 e
complicità in sottrazione dell’imposta cantonale e comunale e dell’imposta
federale diretta 2003 – 2005 sono annullate. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese processuali. Al contribuente viene concessa l’assistenza
giudiziaria ai sensi dei considerandi.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono accolti.
§ Di conseguenza, le
decisioni su reclamo 26 novembre 2018 in materia di sottrazione imposta
cantonale e comunale e dell’imposta federale diretta 2003-2005 e complicità in
sottrazione dell’imposta cantonale e comunale e dell’imposta federale diretta
2003 – 2005 sono annullate
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Al ricorrente è concessa
l’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dei
considerandi.
4. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
5. Intimazione a:
-
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: