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Decisione

80.2019.14

Sottrazione d’imposta: prescrizione dell’azione penale, riduzione termine da 15 a 10 anni dal 1.1.2017, nuovo diritto applicabile quale lex mitior

6 novembre 2020Italiano50 min

procedure speciali, la fattispecie della sottrazione d’imposta è adempiuta se il

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.14

80.2019.15

80.2019.17

80.2019.18

80.2020.124

Lugano

6 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 27 dicembre 2018 contro le decisioni del 26 novembre 2018 in materia di sottrazione

imposta cantonale e comunale e dell’imposta federale diretta 2003 - 2005 e

complicità in sottrazione dell’imposta cantonale e comunale e dell’imposta

federale diretta 2003 - 2005.

Fatti

Fatti

A.

a.

Il 20.2.2012 il Capo del

Dipartimento federale delle finanze ha promosso un’inchiesta fiscale secondo

gli articoli 190 e ss. LIFD,

nei confronti di RI 1, __________

e di ogni altra persona che potrebbe aver contribuito ai reati oggetto

dell’inchiesta. Sono state incaricate dell’inchiesta l’Amministrazione federale

delle contribuzioni (qui di seguito AFC), in collaborazione con

l’amministrazione cantonale.

Nei confronti di RI 1 sono

state condotte due inchieste separate: la prima per i reati riguardanti la

mancata dichiarazione di redditi e di parte degli utili delle società che

gestivano la “__________” e il “__________” (due postriboli), la seconda per i

reati fiscali in materia di imposta preventiva.

I rapporti della __________

inerenti alla procedura secondo gli articoli 190 e ss. LIFD nei confronti di RI

1 e di diverse società datano del 1°.2.2016.

b.

Dall’analisi preliminare

condotta dalla __________ sulle società che tra il 2003 e il 2012 hanno gestito

il postribolo “__________” e il “__________” è emerso che le stesse avrebbero

commesso sottrazione consumata (art. 175 LIFD) e tentativo di sottrazione (art.

176 LIFD) d’importanti somme d’imposta, contabilizzando unicamente una parte

della cifra d’affari realizzata e quindi degli utili. Inoltre, questo esame

preliminare della __________ ha permesso di stabilire che RI 1, nei periodi

fiscali dal 2003 al 2010, avrebbero commesso frode fiscale (art. 186 LIFD) e/o

prestato aiuto/partecipato/istigato alle

sottrazioni d’imposta

commesse dalle società che gestivano la “__________” (art. 177 LIFD),

ricorrendo a una contabilità e a dei documenti inesatti, con lo scopo di

occultare una parte della cifra d’affari realizzata. Per quanto attiene in

particolare al signor RI 1, la __________ ha poi concluso che lo stesso, nei

periodi fiscali dal 2003 al 2009 avrebbe commesso sottrazione consumata (art.

175 LIFD), rispettivamente tentativo di sottrazione (art. 176 LIFD), non

dichiarando l’integralità dei redditi effettivamente conseguiti.

B. Con raccomandata del

28.11.2012, l’Ufficio delle procedure speciali notificava a RI 1, per il

tramite dell’allora patrocinatore avv. __________ la notifica d’apertura

relativa alla procedura di sottrazione dell’imposta cantonale, comunale e

federale diretta per gli anni 2001/2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, con la

seguente motivazione:

“Considerato come dagli accertamenti in corso

presso la DAPI risulterebbero elementi non dichiarati fiscalmente, visto come

l’inchiesta sia ancora in corso, a titolo cautelativo, in attesa che la DAPI

concluda con i propri accertamenti, si ritiene di aprire una procedura (…)

secondo gli articoli 258 e segg. LT e 175 e seg. LIFD”.

Al contribuente veniva

inoltre indicato:

“L’autorità comunica come nell’ambito della

presente procedura (determinazione della multa), il contribuente può avvalersi

del diritto di non rispondere come previsto dall’art. 183 LIFD. Informa inoltre

come la collaborazione sarà considerata quale attenuante della penalità”.

C. Il 15.6.2015 la DAPI

procedeva al processo verbale finale ed il 1°.2.2016 emanava il Rapporto

relativo all’inchiesta speciale avviata sulla base degli art. 190 e segg. LIFD.

D.

a.

Il 25.11.2016 l’Ufficio

delle procedure speciali emetteva nei confronti di RI 1 una multa per

sottrazione d’imposta, per quanto atteneva all’IFD, sulla base dell’art. 175

LIFD per gli anni 2003, 2004 e 2005 pari a fr. 755'901.-:

“In particolare sulla base delle informazioni fornite

dalla Divisione affari penali e inchieste (DAPI), Berna, con la presente

decisione si procede al recupero delle imposte sottratte per gli anni dal 2003

al 2005, sulla base delle motivazioni e dei dati indicati nel rapporto della

DAPI del 1.2.2016 e del processo verbale finale del 15 giugno 2015, trasmessi a

tutte le parti, e che si danno qui per interamente riprodotti. In particolare

ai fini della determinazione degli elementi sottratti, si richiama il contenuto

del rapporto d’inchiesta ed il riassunto finale a pagina 19, nel quale vengono

indicati gli importi dei redditi sottratti. Gli elementi da riprendere sono

pertanto così definiti:

Anni di tassazione

2003

2004

2005

Redditi come da rapporto DAPI

1'296'640.-

1'294'760.-

1'570'150.-

Secondo l’Ufficio delle

procedure speciali, la fattispecie della sottrazione d’imposta è adempiuta se il

contribuente, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione

sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia

incompleta e quindi fa in modo di non dover pagare l’imposta dovuta o di

pagarla solo in misura limitata. L’Ufficio delle procedure speciali indicava

che una tassazione cresciuta in giudicato è incompleta se nella dichiarazione

d’imposta e negli allegati il contribuente ha dato indicazioni incomplete o

false o non ne ha dato affatto, oppure se nella procedura di tassazione, di

reclamo e/o di ricorso ha dato informazioni incomplete, false o non ne ha dato

affatto. Il contribuente deve anche menzionare fatti della cui rilevanza

fiscale dubita (art. 126 LIFD).

L’autorità fiscale

precisava che la base per determinare la multa è l’importo dell’imposta sottratta.

La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. Secondo gli

art. 175 LIFD e 258 LT la multa può essere ridotta ad un terzo dell’imposta

sottratta, in caso di multa lieve ed aumentata sino al triplo dell’imposta

sottratta in caso di colpa grave. La multa deve pertanto essere stabilita in

base alla colpa dell’autore. Per definire l’importo della multa bisogna riferirsi

alle disposizioni penali del diritto penale (art. 333 CP). Secondo l’art. 47

cpv. 1 CP è necessario commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Nella motivazione s’indicava come

fosse necessario basarsi anche sull’art. 106 cpv. 3 CP e 48 CP (circostanze

attenuanti o aggravanti). Nella fattispecie in questione, per quanto atteneva

al periodo 2003 – 2005 l’Ufficio delle procedure speciali indicava:

“Nel caso che ci concerne, si richiama il contenuto

del rapporto DAPI, nello specifico alle pagine da 30 a 31, che si danno qui per

interamente riprodotte, e non si vedono particolari circostanze attenuanti se

non l’entità dell’importo che il contribuente è chiamato a restituire e

l’effetto che avrà sul suo patrimonio e la collaborazione prestata”.

Al contribuente veniva

inoltre inflitta una multa per complicità in sottrazione d’imposta (art. 260 LT

e 177 LIFD) sulla base delle risultanze del Rapporto DAPI (in particolare pag.

27, 30 e 31) stabilita in fr. 80'000.- per l’IFD, di 80'000.- per l’IC e di fr.

69'625.- per l’ICom.

b.

Per quanto concerneva la

procedura di sottrazione d’imposta per l’IC e l’ICom, sempre con decisione

25.11.2016, la stessa veniva stabilita in fr. 950'109.- per l’IC (periodo 2003

– 2005), in fr. 831'699.- per l’ICom di __________ (2003 – 2005), in fr.

6'501.- per l’ICom di __________ (2003 – 2005), in fr. 158.- per l’ICom di __________

(2005) ed in fr. 82.- per l’ICom di __________ (2004). La motivazione era la

medesima di quella esposta per l’IFD. Anche per quanto concerneva la

commisurazione della multa per sottrazione dell’IC e dell’ICom s’indicava,

nella motivazione, che sulla base del Rapporto DAPI la stessa dovesse essere

commisurata in 1.5 volte le imposte sottratte.

E. Con reclamo

20.12.2016, RI 1, rappresentato allora dall’avv__________ (dello Studio legale __________)

ha contestato le decisioni concernenti la sottrazione d’imposta e la complicità

in sottrazione dell’ICom, IC e IFD 2003-2005. Il contribuente censurava il

procedimento della DAPI che gli stava “(…) arrecando un danno economico

ingente”: al fine di dimostrare di non essere il beneficiario economico o

l’organo di fatto delle società che avrebbero gestito il __________ e la __________

ha indicato di aver inoltrato diversi “(…) ricorsi ed opposizioni”.

Inoltre,

a seguito della procedura DAPI, iniziata l’8.3.2012, le società che gestivano

gli esercizi pubblici sopra indicati “(…) avevano da poco tempo cessato la

loro attività negli stabili di proprietà del reclamante. Dopo la rescissione di

contratti di locazione, le società __________ inoltre avevano tra l’altro

lasciato oltre CHF 100'000.- di affitti impagati e oltre CHF 20'000.- di

fatture di elettricità __________ impagate”.

RI

1 sollevava inoltre la prescrizione delle decisioni impugnate ed indicava che

le imposte richieste non erano dovute.

F. Con decisioni del

26.11.2018, l’Ufficio delle procedure speciali respingeva il reclamo presentato

dall’avv. __________.

a. Sottrazione

IFD

Per quanto concerneva

la sottrazione d’imposta per il periodo 2003 – 2005 per l’IFD, l’Ufficio delle

procedure speciali confermava la multa in fr. 755'901.-

In merito alla

contestazione circa l’avvenuta prescrizione del diritto di tassare per i

periodi oggetto della procedura, l’Ufficio delle procedure speciali indicava

che la procedura di recupero d’imposta era stata aperta mediante una diffida

del 28.11.2012 ed un complemento del 13.11.2015. Il 26.11.2016 era stata

emanata la decisione. Secondo l’autorità fiscale erano stati pertanto

rispettati i combinati disposti degli art. 237 e 267 LT e 152 e 184 LIFD, i

quali specificano che esiste un termine di prescrizione assoluta di 15 anni. Al

momento dell’intimazione delle decisioni, tale termine non era trascorso.

L’autorità

fiscale precisava inoltre che il reclamo non entrava nel merito dei singoli

elementi, ma si limitava ad una contestazione generale. Motivo per il quale, a

sostegno della propria decisione l’Ufficio delle procedure speciali si

rimetteva ai contenuti del rapporto DAPI e riassumeva i principali elementi a

carico del contribuente. In particolar modo, il fisco riassumeva gli elementi

agli atti tali per cui concludere che RI 1 era azionista/persona vicina delle

società che nel periodo summenzionato avevano gestito la __________ e il __________.

Nella

lunga lista contemplata alle pagine da 1 a 3, veniva in particolare rammentato

come le varie società potevano svolgere la loro attività grazie ai beni

(suppellettili, letti, e altri oggetti) messi a disposizione da __________,

società riconducibile a RI 1. Per la messa a disposizione di tali beni non

venivano redatti contratti scritti. __________ non rinnovava in genere il

proprio inventario poiché questi costi venivano sopportati dalle società che

gestivano la __________ e il __________. I pagamenti che venivano effettuati a ____________________

erano sproporzionati ed inoltre riceveva pagamenti anche dalle società che

gestivano il __________, nonostante __________ non avesse mai contabilizzato

tra i propri attivi i beni necessari all’attività del bar. Il capitale

azionario di __________ non figurava tra i beni dichiarati da RI 1, di modo che

la società non potesse essere posta in relazione alla sua persona, come anche

alle società che gestivano la __________ e il __________. Inoltre ogni volta

che una delle società che gestivano gli esercizi pubblici citati veniva “chiusa”,

la società competente per il successivo periodo continuava immediatamente la

stessa attività grazie ai locali messi a disposizione da __________ ed alle

suppellettili di__________, società di cui il contribuente era azionista unico,

senza alcuna interruzione. Inoltre le società che gestivano Residenza __________

e il __________ venivano amministrate dai locali messi a disposizione da __________

prima e in seguito da __________, società detenute rispettivamente da __________

e __________. Inoltre gli uffici locati da queste due società venivano

suddivisi tra RI 1 e __________. Risulta inoltre dal Rapporto DAPI che __________

o società da lui detenute hanno beneficiato di numerose distribuzioni

dissimulate di utile corrisposte dalle società che gestivano __________ e il __________.

Le società che gestivano gli esercizi pubblici in questione si sono assunte i

costi della ristrutturazione/adattamento degli immobili di RI 1 in cui

svolgevano le loro attività. Secondo inoltre la banca dati delle società

costituite da __________, ritrovata negli atti di quest’ultimo, RI 1 veniva

posto in relazione ad alcune delle società costituite dal consulente indicato: __________,

__________ e __________. Il capitale azionario di __________ è stato consegnato

a RI 1. Un importante contratto tra __________ e __________ riporta delle

correzioni manoscritte da RI 1. Al domicilio di quest’ultimo è inoltre stato

ritrovato il timbro della società __________. Il fiduciario __________ ha

inoltre dichiarato di essersi occupato delle questioni contabili e fiscali

delle società che gestivano __________ e __________ in base al mandato ricevuto

da RI 1 e da RI 1. Inoltre alcune prestazioni relative al __________ e alla __________

sono state sollecitate, poiché non pagate a __________ da parte di __________ (__________,

__________, __________, __________). Inoltre, il revisore di alcune delle

società che gestivano i locali pubblici citati ha sostanzialmente indicato di

credere che RI 1 fosse azionista delle società da lui revisionate. RI 1 non ha

inoltre stipulato per iscritto alcuni fra i contratti di locazione per i locali

dove le società che gestivano il __________ e la __________ svolgevano la loro

attività. Inoltre altri contratti sottoscritti da RI 1 sono risultati errati

per quanto riguardava l’ammontare della controprestazione oppure altro. RI 1

sostiene che numerose società hanno effettuato pagamenti di affitti di gran

lunga superiori alla controprestazione indicata nei contratti stipulati e

questo sarebbe avvenuto a contanti (importi che non sono stati dichiarati). Ciò

comporta anche il fatto che queste società non avrebbero contabilizzato una

parte della loro cifra d’affari per favorire RI 1. Secondo le iniziali

dichiarazioni rilasciate da __________, uno dei primi gestori del __________ e

della __________, RI 1 sarebbe stato sostanzialmente azionista delle società.

Numerose persone hanno inoltre indicato che __________ erano i beneficiari

degli incassi delle società che gestivano gli esercizi pubblici in questione

(al contribuente venivano pertanto consegnati gli utili generati dalle

società). __________ e __________ avrebbero inoltre a più riprese chiesto a __________,

di voler distruggere i documenti contabili giustificativi relative alle società

che gestivano i locali. Inoltre in una valigia appartenente a __________ sono

state sequestrate le cifre d’affari degli anni 2003 e 2004 della __________,

così come numerosi altri documenti relativi alle attività delle società che

gestivano il __________.

In

aggiunta a ciò, l’evoluzione del patrimonio di , calcolata dalla DAPI,

considerando l’insieme dei suoi redditi, costi, averi, prestiti, dimostra che

vi sono approssimativamente 4 milioni di franchi che sono transitati nelle disponibilità

del contribuente, pur essendo stati originati da “fonte ignota”. Secondo

l’autorità fiscale “appare quindi probabile che l’origine di questi fondi,

sia costituito da prestazioni valutabili in denaro corrisposte dalle società

che gestivano la __________ e il __________”. In aggiunta altri importi

molto elevati, d’origine non nota e difficilmente determinabili, sono stati

investiti in immobili del contribuente.

Per

quanto concerneva la quota parte delle azioni delle società che gestivano __________

e __________, detenuta da RI 1 (che è pari al 78%), l’autorità fiscale, sempre

basandosi sul rapporto DAPI l’ha stabilita, in base alle dichiarazioni del

fiduciario __________ secondo cui le azioni venivano suddivise in misura del

78% e 22% e consegnate rispettivamente a RI 1 e a __________, e quindi poste a

garanzia degli affitti (la parte di __________) e del proprio salario (la parte

di __________). La DAPI ha rinvenuto diversi documenti sulla base dei quali il

capitale azionario di alcune società è stato effettivamente suddiviso in misura

del 78% e del 22% e quindi consegnato ai due azionisti. Presso __________ è

stato sequestrato il 22% delle azioni di diverse società che gestivano __________

e il __________. Per ulteriori dettagli relativi all’identità degli azionisti

delle società che avevano gestito gli esercizi pubblici in questione, nella

decisione si rimandava al Rapporto DAPI (paragrafo 3.2.11) relativo alle

società. Motivo per il quale, RI 1 è stato ritenuto, da parte dell’autorità

fiscale azionista in misura del 78% del capitale azionario delle società che

nel periodo dal 1°.1.2003 al febbraio 2012 hanno gestito il __________ e la __________.

Egli è stato beneficiario delle prestazioni corrisposte dalle società.

Nel

merito del calcolo delle prestazioni in denaro proposte dalla DAPI nel rapporto

d’inchiesta, nella decisione s’indicava come nel reclamo interposto da RI 1 non

si entrava nel merito dei calcoli formulati dalla DAPI, motivo per il quale

l’autorità fiscale non si scostava da quanto stabilito nella precedente

decisione.

b. Sottrazione

IC/ICom

Medesima motivazione, a

sostegno della reiezione del reclamo, veniva esposta dall’Ufficio delle

procedure speciali altresì per la multa inerente la sottrazione delle imposte

cantonali e comunali 2003-2005.

c. Complicità

in sottrazione IC/ICom/IFD

Medesima motivazione, a

sostegno della reiezione del reclamo, veniva esposta dall’Ufficio delle procedure

speciali altresì per la multa inerente la complicità in sottrazione delle

imposte cantonali e comunali 2003-2005.

G. Con quattro separati

ricorsi del 27/28.12.2018, RI 1, contesta le multe comminate da parte

dell’Ufficio delle procedure speciali in ambito di sottrazione fiscale e

complicità in sottrazione fiscale per il periodo 2003- 2005 per IC, ICom e IFD.

a. Sottrazione

IFD (decisione n. 588)

Il ricorrente indica di

essere un imprenditore attivo nel settore immobiliare. Nel 1989 è stato titolare

della IAC con vendita esclusiva delle cucine “Combettes” e dal 1995 ha

modificato la ragione sociale della società in “__________”, la quale si

occupava di importazione e arredamento cucine, di commercio di serramenti

interni ed esterni in genere, armadi a muro, opere da piastrellista e gessature

ed opere da capomastro in genere. Nel 2000 quest’attività è stata poi ripresa

dalla __________ e dalla __________. Dal 1999 il ricorrente indica di aver

ceduto in locazione due immobili di sua proprietà a __________, dove “(…)

dove attraverso diverse società soggetti terzi hanno gestito in piena

titolarità un postribolo (meglio denominato come __________ e __________).

Negli anni successivi (1999 – 2012), una buona parte dei redditi provenivano

dalla riscossione di queste pigioni”. Nel periodo menzionato, il

contribuente ha sempre affidato le proprie dichiarazioni fiscali a __________,

il quale era “(…) attivo come fiduciario e appariva pure come beneficiario

economico dell’attività legata al bar __________”. Nel 2011, dopo aver

scoperto alcune problematiche in merito alla dichiarazione per l’anno 2009, RI

1 indica di aver preso atto che __________ aveva commesso “(…) gravi

negligenze nella tenuta della sua contabilità”. Secondo il ricorrente, le

negligenze imputabili a __________ sarebbero molteplici: alcune pigioni non

erano state dichiarate, alcune deduzioni erano state fatte valere più volte. Le

dichiarazioni non erano inoltre mai state sottoscritte dalla moglie del

ricorrente ed in alcuni casi neppure dal ricorrente il quale veniva “(…)

sorprendentemente solo informato dell’invio delle stesse”.

Secondo il ricorrente, le

risultanze contabili alle quali è giunta la DAPI nella propria inchiesta sarebbero

del tutto infondate. In particolar modo la DAPI si sarebbe – ingiustamente –

accanita nei confronti di RI 1, siccome è l’unico degli imputati che disponeva

e dispone di un “(…) patrimonio tale da poter far fronte al pagamento

dell’imposta preventiva non corrisposta”. Secondo il contribuente, nessun

titolo azionario è stato ritrovato in suo possesso, così come nessun testimone

ha dichiarato che lui fosse il beneficiario economico delle società, azionista

o avesse un qualsivoglia ruolo di controllo sulle stesse. Secondo RI 1: “(…)

gli inquirenti hanno gonfiato ad arte alcuni indizi per sopperire ad una

mancanza probatoria”. Il ricorrente precisa come molto verosimilmente la

DAPI ha ricondotto la proprietà delle società che hanno gestito i postriboli

alla sola dichiarazione di __________ rilasciata l’8.3.2012 nella quale ha in

sostanza indicato di aver ricevuto mandato da RI 1 di eseguire la contabilità e

le dichiarazioni fiscali della società. L’affermazione in questione è falsa,

siccome agli atti non è possibile ritrovare un solo elemento documentale dal

quale si possa desumere questa circostanza. Lo stesso __________ avrebbe poi

smentito successivamente quest’affermazione (il 20.3.2013). Sarebbe del tutto

aberrante inoltre, il modo in cui l’AFC è giunta ad accollare il 78% delle

azioni di tutte le società inchiestate al qui ricorrente.

In merito ai presunti ed

infondati indizi di collegamento delle società che gestivano gli esercizi

pubblici a RI 1, quest’ultimo precisa che il capitale di __________ non

figurava nelle dichiarazioni fiscali per un errore del commercialista. __________

non ha mai ricevuto pagamenti sproporzionati dal bar __________ e noleggiava

l’inventario con regolari contratti di noleggio. Falso pure il fatto che le

società che gestivano il postribolo si siano mai assunte i costi di

ristrutturazione dello stabile. Sono stati eseguiti dei piccoli lavori di

manutenzione e/o riparazione dei danni cagionati. Non esisterebbero inoltre

documenti tali per cui asserire che __________ potesse essere relazionato a __________,

__________ e __________. RI 1 non ha mai ricoperto alcun ruolo in seno a __________.

Il timbro della società, così come altre fatture di __________ ed i documenti

attestanti le cifre d’affari delle società sono stati erroneamente recapitati

tra le cose di RI 1 al momento del trasloco dal suo ufficio che era condiviso

con __________ che si occupava di gestire le società ed era in possesso di

tutta la documentazione ad essa riferita. __________ ha confermato questa

versione. Contestato pure il fatto che RI 1 avesse retrodatato contratti e

ricevute ed anche abbia omesso di stipulare alcuni contratti di locazione per i

locali del postribolo.

In particolare, nel

verbale del 20.3.2013, __________, in merito all’azionariato delle società che

gestivano i postriboli, avrebbe dichiarato di non aver idea di chi fossero gli

azionisti della società ed aveva allo stesso tempo asserito con chiarezza che

il capitale azionario veniva versato da __________ e che i fondi appartenevano

allo stesso. __________ avrebbe anche indicato – senza precisare numeri e

proporzioni – che RI 1 avrebbe preso “una parte delle azioni per garantirsi

l’affitto delle società”. Tale frase non sarebbe stata compresa correttamente

dagli inquirenti della DAPI, in realtà __________i avrebbe semplicemente

riferito che il “(…) __________ ha messo in pegno le sue azioni a garanzia

del pagamento degli affitti, in quanto spesso c’erano dei ritardi nei pagamenti

e il __________ temeva il solito tracollo societario”. La DAPI avrebbe

basato la sua inchiesta su una dichiarazione chiaramente mendace di un “(…)

fiduciario pluricondannato e carico di attestati di carenza beni per circa fr.

1'000'000.- (…)”. I testimoni __________ e __________ avrebbero inoltre

asserito di non sapere chi fossero gli azionisti delle società che gestivano i

postriboli mediante delle dichiarazioni sottoscritte dinanzi al notaio avv. __________.

__________ avrebbe inoltre riferito di non aver mai consegnato le buste

contenenti gli incassi a __________ altresì dinanzi alla DAPI in un verbale del

21.2.2013.

In relazione all’ammanco

di liquidità – cifrato dalla DAPI in circa fr. 4'600'000.- imputato a carico

del ricorrente e presumendo che si tratti di utili o partecipazioni societarie

occultate al fisco, RI 1 indica che si tratta di “deduzioni stolte ed infondate”.

A riprova delle inesattezze

della DAPI, il ricorrente produce la ricostruzione contabile eseguita dalla __________.

Le risultanze della perizia dimostrano “(…) incontestabilmente che l’ammanco

non esiste”. In particolare i contabili della DAPI avrebbero erroneamente

registrato in diminuzione della liquidità gli incassi degli affitti percepiti a

contanti dal ricorrente. Avrebbero mancato di registrare gli incassi a contanti

di ulteriori redditi della sostanza immobiliare che risultavano dalle decisioni

di tassazione e dalle dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente.

Avrebbero inoltre (subdolamente) mancato di riportare il saldo di liquidità

iniziale al 1°.1.2003. L’inchiesta non tiene conto di quanto contabilizzato

prima di tale data (liquidità a contanti di RI 1 ad inizio 2003, prelevata

dallo stesso nel corso dell’anno precedente). Gli inquirenti DAPI avrebbero

inoltre omesso di registrare altre fonti di reddito straordinarie, quali

l’incasso a contanti di anticipi riferiti a diritti di compera regolarmente

registrati. Al ricorrente è inoltre stata imputata la somma di fr. 750'000.-

che RI 1 avrebbe presumibilmente consumato durante delle vacanze in __________.

Gli inquirenti DAPI non hanno preso in considerazione né il costo della vita in

__________, né il fatto che il contribuente e la famiglia alloggiavano in

maniera gratuita presso il suocero. L’ammanco parziale ipotetico non

supererebbe di per sé il milione di franchi. L’uso del condizionale è d’obbligo

visto come l’AFC avrebbe ingiustificatamente omesso di registrare i redditi

della sostanza immobiliare. Risulterebbe addirittura un surplus di fr.

313'633.95. Motivo per il quale la ricostruzione DAPI sarebbe “inesatta e

sicuramente contestabile”. Già solo per l’anno 2003, vi sarebbe un ammanco

infondato di liquidità pari a circa fr. 1'000'000.-, mentre dalla perizia __________

emerge che a fine 2003 vi era una differenza pari a + 1'190'612.95. Anche per

gli anni a seguire il 2003, sarebbero stati riscontrati errori grossolani.

La DAPI, nella propria

ricostruzione non avrebbe inoltre tenuto in considerazione degli affitti

ricevuti a contanti, così come risulta dalle ricevute di incasso sequestrate e

in mano all’autorità fiscale. In particolare, il dato contrattuale (fr.

15'500.- mensili) non teneva in considerazione i parcheggi posti sul retro

dello stabile. Si tratta di 35 parcheggi che venivano utilizzati dal

postribolo. Stesso discorso per i 2 negozi posti sul lato strada cantonale al

piano terreno. Inoltre il contratto riferito al __________ non includeva la

terrazza esterna inclusiva di posteggi. Per cui anche in tal caso l’importo

fissato a contratto risulta più basso. La DAPI non avrebbe inoltre spiegato per

quale ragione non ha ritenuto attendibile la dichiarazione rilasciata da __________

circa l’anticipazione al locatore delle spese di energia (incassi per fr.

576'000.-).

Pure l’ammontare

complessivo che il ricorrente avrebbe investito negli immobili (circa 3.5.

milioni di franchi) sarebbe stato desunto sulla base di mere presunzioni. Gli

investimenti reali documentabili, sulla base del rapporto allestito da __________,

ammontano a fr. 150'000.- e non a fr. 3'350'000.-.

A titolo esemplificativo,

a pagina 1 della perizia __________, viene analizzato l’investimento del

ricorrente sul mapp. __________ di sua proprietà in ragione del 50%. Secondo le

proiezioni DAPI RI 1 avrebbe investito fr. 860'000.-. Ciò non corrisponde al

vero: lo stabile venne acquistato dal Recovering __________, per fr. 430'000.-.

Vi furono degli investimenti dei proprietari grazie ad un credito di

costruzione elargito dalla banca Raiffeisen di __________, poi consolidato in

un mutuo ipotecario di fr. 220'000.-. Per contro nessun investimento di

capitale proprio è stato effettuato da __________ sullo stabile. Altri investimenti

sono stati eseguiti dai conduttori __________. L’errore di valutazione della

DAPI era pertanto pari a fr. 860'000.-. Sbagli della DAPI anche nella

valutazione del mapp. __________ RFD __________: l’errore sarebbe di fr.

480'000.- su una stima di fr. 500'000.-. come risulta dai documenti agli atti

l’investimento reale è stato di soli fr. 20'000.-. Per quanto riguardava il

mapp. __________ RFD __________, nel 2008 vi era stata una revisione del piano

regolatore municipale che aveva ampliato la zona edificabile, motivo per il

quale l’immobile era aumentato di valore. Ne discende come l’investimento

documentabile è stato di soli fr. 150'000.-. Inoltre, nel rapporto DAPI, gli

stessi inquirenti, in una nota a pié di pagina hanno dichiarato di non essere

stati in grado di effettuare una stima degli investimenti sugli immobili.

Inoltre, nella denegata ipotesi in cui il contribuente avesse potuto disporre

effettivamente di tali importi mal si comprenderebbe per quale ragione gli

stessi avrebbero dovuto derivare dalla gestione del __________. Non emerge

alcun elemento concreto che lasci presumere come gli attivi derivanti dalla

gestione del postribolo sia finita nella disponibilità di RI 1.

Motivo per il quale il

ricorrente ritiene che non vi sia nessuna prova che abbia percepito o

utilizzato fondi derivanti da attività non dichiarate: la sua evoluzione

patrimoniale sarebbe del resto giustificata alla luce della sua attività

imprenditoriale. I rapporti tra il ricorrente e le società che si occupavano della

gestione dei postriboli erano puramente di natura locatizia. Gli inquirenti

avrebbero per contro tralasciato d’indicare che RI 1 non è mai stato membro del

CdA di nessuna delle società coinvolte; nessuna azione è stata trovata in

possesso del ricorrente; nessun testimone lo ha indicato come beneficiario

economico delle società; nessun testimone lo ha indicato come persona che si

occupava della gestione dell’attività del postribolo. La giustizia penale

avrebbe inoltre già avuto modo di chinarsi sull’accertamento dell’avente

diritto economico delle società ed ha escluso che possa trattarsi di RI 1.

b. Sottrazione

IC/ICom (decisione n. 643)

Medesima motivazione

veniva esposta altresì per quanto atteneva alla sottrazione delle imposte

cantonali e comunali per il periodo 2003 – 2005.

c. Complicità

in sottrazione IC/ICom/IFD (decisioni n. 648 e 593)

Medesima motivazione

veniva esposta altresì per quanto atteneva alla complicità in sottrazione delle

imposte cantonali e comunali e per l’imposta federale diretta per il periodo

2003 – 2005. Veniva tuttavia in particolar modo indicato che le multe per

complicità non “(…) rispettano gli importi massimali previsti dalla legge

(max fr. 50'000; art. 260 cpv. 2 LT)”.

H. Con uniche

osservazioni 29.4.2019 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

chiede la conferma delle decisioni impugnate. Nelle proprie osservazioni

l’autorità fiscale ribadisce come nell’immobile di __________, di proprietà di RI

1 aveva sede un noto postribolo ticinese. L’edificio ospitava le camere

utilizzate dalle prostitute per intrattenersi con i clienti (____________________

e vi era anche il__________ che di fatto fungeva da luogo d’incontro tra i

clienti e le prostitute. Nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2012 diverse

società si sono succedute nella gestione delle due attività in questione. Lo

schema era sempre il medesimo: dopo un breve lasso di tempo, di regola circa un

anno, l’attività veniva trasferita a due società nuovamente costituite a tale

scopo. Gli spazi, il mobilio e le suppellettili sia del bar che delle camere

venivano di volta in volta date in locazione alle società che si occupavano

della gestione del postribolo da RI 1: il contribuente cedeva in locazione

l’immobile, e __________ (società di cui unico azionista era RI 1) noleggiava

arredamento ed oggettistica varia. Inoltre, giornalmente, la persona

responsabile delle attività portava gli incassi e i documenti giustificativi

nell’ufficio di __________ e di RI 1, accanto alla fiduciaria di __________. RI

1 decidevano poi l’impiego del denaro e davano quanto necessario a __________

per saldare le fatture correnti. Il fiduciario provvedeva poi a stilare una

“contabilità di facciata”. I fatti sono stati ricostruiti dalla DAPI sulla base

delle prove raccolte durante la perquisizione dei locali e degli interrogatori

delle persone coinvolte. Il contribuente non si è mai dimostrato particolarmente

collaborativo: motivo per il quale parte delle dinamiche e della ricostruzione

della cifra d’affari ha dovuto essere allestita sulla base dei documenti

sequestrati dall’autorità inquirente. I rapporti della DAPI sia sulle persone

di RI 1, che sulle società coinvolte, elencano dettagliatamente i fatti e

motivano le ricostruzioni con l’indicazione dei rinvii al materiale probatorio.

L’Ufficio giuridico indica

che __________, contrariamente a quanto indicato nel ricorso non teneva la

contabilità per RI 1 quale persona fisica. Si limitava, quale fiduciario ad

allestire le dichiarazioni fiscali e a sottoporgliele per essere controllate e

firmate. __________ verificava inoltre che l’incasso degli affitti e quindi le

dichiarazioni fiscali di RI 1 corrispondessero alle contabilità della __________

e il __________. Tale attività veniva effettuata congiuntamente a RI 1 a

giudicare dalle note manoscritte ritrovate su documenti del fiduciario __________.

Inoltre il fiduciario __________ non appariva mai quale beneficiario economico

dell’attività legata al __________. In merito alla qualità di azionista di RI 1

l’autorità fiscale rimandava al capitolo 3.3. del Rapporto DAPI relativo alle

società. RI 1 è stato un organo di fatto delle società che gestivano il postribolo:

egli decideva, congiuntamente a __________ in merito a numerosi aspetti

relativi alla vita e alla gestione delle società e ne determinava le sorti.

Numerosi elementi confermano la circostanza che i due azionisti avessero dato

mandato a __________ di allestire le contabilità delle società che gestivano la

__________ e il __________: “Vi è addirittura un documento tramite il quale __________

chiede a RI 1 di versare dei fondi per le sue prestazioni svolte per conto

delle società che gestivano il “__________” e la “__________” (__________).

__________ si indirizzava direttamente ai due azionisti RI 1, che di fatto

gestivano i beni delle società, in luogo di richiedere il pagamento alle

società stesse.

Quattro aspetti dimostrano

inoltre la vicinanza tra RI 1 e le società che gestivano il postribolo: i

canoni di locazione applicati da __________ (società della quale il ricorrente

era azionista); i “piccoli lavori di manutenzione e/o riparazioni” sugli

immobili detenuti da RI 1; la redazione di contratti e ricevute postdatate; la

condivisione degli uffici con RI 1”.

L’analisi della

contabilità di __________ (__________) ha inoltre dimostrato come ____________________

cedeva in locazione degli oggetti alle società che gestivano il “__________” e

la “__________” senza, sostanzialmente, sopportare alcun costo per

rinnovare/rimodernare tali oggetti. Negli anni __________ ha incassato un

importo corrispondente al triplo del valore pagato per gli oggetti dati in

locazione. A fronte di tali, enormi ricavi, la società contabilizzava

innumerevoli costi ingiustificati relativi all’azionista RI 1. Ciò ha permesso

al contribuente di beneficiare di distribuzioni dissimulate di utile per

approssimativamente fr. 185'000.- nel periodo 2003-2010 (doc. DAPI 300.100.606).

In relazione ai “piccoli

lavori di manutenzione e/o riparazioni” (così definiti da parte del ricorrente)

sono stati eseguiti senza che siano stati ritrovati i pagamenti da parte di RI

1. Sono tuttavia a disposizione alcune domande di costruzione, dalle quali si

possono evincere i lavori effettuati sullo stabile in cui sorgeva il

postribolo: chiusura atrio, rifacimento scala esterna e posa nuova tettoria;

sanatoria per camere supplementari; passerella coperta (lunga una trentina di

metri); posa di quattro gazebi; notifica a posteriori risanamento scarpata

(muro di sostegno lungo decine di metri, doc. 410.100.328-329). Altri lavori ai

medesimi stabili sono stati eseguiti senza domanda di costruzione: per esempio

fori nei muri nella facciata dello stabile in fronte alla strada cantonale e

sul lato direzione __________ per l’istallazione di aria condizionata in alcune

camere, modifica della vecchia porta e delle finestre del bar, aggiungendo una

porta scorrevole, aggiungendo più mq al bar (…), rifacimento del bancone del

bar, il cui costo è stato superiore ai fr. 150'000.-. Ora, l’autorità fiscale

precisa che essendo lavori effettuati senza fattura è sostanzialmente

impossibile ricostruirne il costo.

In relazione al rapporto

con __________, l’Ufficio giuridico della Ddc indica come le dichiarazioni

contenute nel ricorso siano sorprendenti. I due contribuenti hanno condiviso i

propri uffici per decadi e tra l’altro congiuntamente pure detenevano tre

immobili. Il primo a __________ dove vi era un noto postribolo. Il secondo ad __________,

dove essi, pur avendone l’intenzione, non hanno potuto avviare un terzo

postribolo vista l’opposizione del Comune ed un terzo immobile acquistato nel

2011 in zona industriale a __________ avrebbe dovuto anch’esso essere destinato

a divenire un postribolo. Nel maggio del 2012 i lavori erano in atto. Motivo

per il quale: “(…) la condivisione degli uffici era funzionale agli affari

condotti in comune e al “modus operandi” messo in atto per la gestione della

società intestatarie di “__________” e “__________”. Negli uffici occupati

da RI 1 sono stati trovati documenti molto importanti per la ricostruzione dei

fatti.

In merito al valore

probatorio degli interrogatori, secondo l’autorità fiscale quelli effettuati il

giorno dell’intervento – non essendo influenzati dagli imputati che non hanno

avuto modo di concordare la versione – possiedono una forza probatoria

maggiore. RI 1, in merito all’inchiesta effettuata dalla DAPI si sarebbe pure

rivolto al Tribunale penale federale, Camera dei ricorsi penali, in relazione

alla validità di alcuni interrogatori effettuati il giorno dell’intervento, con

l’intento di estrometterli dal dossier. Il TPF ha tuttavia ritenuto che l’agire

della DAPI fosse corretto e tali rilevanti interrogatori sono agli atti.

In particolare, grazie

alla testimonianza di __________, la DAPI ha potuto ricostruire con estrema

precisione le cifre d’affari conseguite da “__________ “ e “__________”:

quest’ultimo pur essendo stato licenziato aveva conservato con cura i vari

giustificativi, permettendone il sequestro.

Vane pure le

giustificazioni addotte da RI 1 per quanto attiene al timbro della società __________:

lo stesso è “stato trovato nell’abitazione di __________ di RI 1 (cfr. Rapporto

DAPI delle società al paragrafo 3.3.12.; in merito ai documenti della valigia,

cfr. par. 3.3.13). Le dichiarazioni di __________ in merito alla messa a pegno

delle azioni sono chiare e non prestano il fianco ad interpretazioni utili. Ora

l’avv. __________ afferma che __________ avrebbe messo a pegno, a favore di RI

1, le sue azioni a garanzia del pagamento degli affitti: nessun atto di pegno è

stato sequestrato. In merito al versamento del capitale azionario da parte di __________,

l’autorità fiscale rinviava all’interrogatorio di quest’ultimo avvenuto il

12.3.2008 dinnanzi al Ministero pubblico, il quale ha sostanzialmente

dichiarato di aver costituito delle società per conto terzi, investendo fr.

3'000.- netti per ogni società. Il capitale veniva versato e poi immediatamente

restituito all’azionista di turno (__________). __________ non era azionista

delle società che gestivano i postriboli ma lavorava per conto di terzi.

Per quanto concerneva

l’ammanco di liquidità nel ricorso il contribuente la contestava sulla base

della perizia della __________. L’Ufficio giuridico della DdC la contestava

indicando che è già stata presentata all’autorità fiscale federale ed è stata

debitamente contestata poiché contiene numerose inesattezze. Gli stessi periti

della __________, nel luglio del 2018 hanno espresso delle riserve, ritenuto

come non siano stati in grado di passare in rassegna tutte le registrazioni

contabili, non avendo a disposizione la relativa documentazione (e non avendola

neppure richiesta all’autorità inquirente). La perizia redatta dalla __________

è pertanto limitata al controllo del conto 1000 “liquidità da controllare”

contenuto nel classificatore della “contabilità di RI 1”, redatta ed allestita

dalla DAPI per gli anni dal 2003 al 2011. Ora del tutto infondata la

conclusione della perizia __________ circa l’eccedenza di fr. 313'633.95.

L’Ufficio giuridico contestava l’esistenza di “ulteriori presunti affitti

incassati da RI 1” indicando come la DAPI avesse considerato nella

“contabilità di RI 1” non gli affitti – sensibilmente più bassi dichiarati da RI

1 – ma, per il periodo 2008-2009 quelli più elevati che risultavano dai conti

bancari di RI 1 (a cui sono stati aggiunti alcuni importi pagati a contanti per

cassa); nei conti o nelle contabilità delle varie società che gestivano __________;

affitti che figuravano nelle liste di controllo del fiduciario __________

L’autorità fiscale specifica che inverosimili sono inoltre le affermazioni di __________

riportate a sostegno di maggiori affitti incassati: la DAPI non ha sequestrato

alcuna ricevuta relativa all’incasso di affitti a contanti oltre a quelli

riportati nella “contabilità di RI 1”. Il fisco precisa che il ricorrente tenta

di dimostrare che un non meglio precisato conduttore avrebbe versato degli

affitti in nero per i posteggi e per i “negozi”: non si comprende per quale

ragione il conduttore non avrebbe contabilizzato una parte della propria cifra

d’affari per corrispondere affitti non dichiarati a RI 1. In aggiunta a ciò __________

si riferiva “(…) ad un locale dove vi erano tre attrezzi ginnici ed una

sedia da parrucchiera e non ai negozi ritratti oggi nella foto presentata dal

ricorrente”. Anche le maggiori entrate legate all’incasso relativo alle

spese per l’elettricità vengono contestate dall’autorità fiscale, ritenuto

come, ancora una volta gli importi indicati da RI 1 si basino sulle sole

affermazioni di __________. Ad ogni modo, anche se si volesse ipotizzare che RI

1 avesse incassato effettivamente tali importi mensili, sono date due sole

alternative: nel caso in cui avesse utilizzato i fondi per pagare le spese

elettriche, questi importi non possono essere ammessi in aumento della

liquidità. Nel caso in cui egli non avesse usato tali importi, si tratta di

distribuzioni dissimulate di utili, ritenuto come nessuna società indipendente

verserebbe importi tanto consistenti ad un terzo senza ottenere una

controprestazione. Nelle osservazioni l’autorità fiscale prende poi posizione

sulla contestazione riguardante 86 operazioni ritrovate nel conto “1000 cassa”

da parte dei periti di parte __________, ribadendo la correttezza delle proprie

conclusioni contabili circa l’ammanco di liquidità. L’Ufficio giuridico, per semplicità

di analisi, ha raggruppato 4 tipologie di registrazioni simili all’allegato 20

delle proprie osservazioni. Nella prima categoria di operazioni (figurante in

verde nella lista) per un ammontare di fr. 96'506.10, secondo quanto dichiarato

da RI 1, talvolta il conduttore dei locali effettuava il pagamento della

pigione e consegnava il cedolino postale al proprietario dell’immobile: nei

locali di RI 1 sono stati sequestrati numerosi cedolini. Secondo la DAPI, il

contribuente, sempre alla ricerca di fonti di reddito per finanziare le sue

spese, si pagava personalmente gli affitti, facendo poi figurare che tali

pagamenti venissero effettuati da un terzo. Sui conti bancari di RI 1 figura un

afflusso di fr. 12'000.- a nome di __________ quale affitto, quando nella

contabilità di questa società il costo non è stato allibrato. Nessun conduttore

consegnerebbe inoltre il cedolino al proprietario dopo aver effettuato il

pagamento “(…) proprio perché il beneficiario dei fondi riceve l’accredito

in conto e soprattutto il cedolino ha valore probatorio in caso di litigio per

il mancato pagamento di affitti”. I cedolini ritrovati riguardano

esclusivamente persone vicine a RI 1, come ad esempio __________. Un’altra

categoria di operazioni (per un ammontare di fr. 636'577.10, evidenziata in

celeste nell’allegato) riguarda prelievi a contanti effettuati sui conti

bancari di RI 1. L’autorità fiscale ha specificato che quando non è stato

possibile attribuire ad un certo prelievo il relativo utilizzo è stata

effettuata una registrazione contabile per reimmettere tali fondi nel conto

cassa. Una terza categoria di operazioni (evidenziate in marrone nell’allegato,

per un importo di fr. 147'487.-) riguardano le società __________. Queste due

società non tenevano un conto cassa, ma al momento di allestire la contabilità

il fiduciario ricostruiva le operazioni sulla base delle esigenze e faceva

combaciare le varie operazioni tramite il conto cassa. Queste operazioni,

secondo l’autorità fiscale, sono da imputare a RI 1 quale azionista e

correntista. La dichiarazione presentata dal suocero RI 1, residente in __________

e senza essere corredata dalla documentazione bancaria non ha alcun valore.

Inoltre nessuna informazione relativa a questa persona è stata ritrovata né tra

i documenti di RI 1 né tra i documenti di __________, né tra i documenti del

fiduciario. Pertanto i contratti fiduciari sono falsi.

L’ultima e quarta

categoria di operazioni (evidenziata in rosso nell’allegato 20) riguarda le

società __________. Secondo la DAPI e l’autorità fiscale RI 1 ha fatto

costituire le società ____________________ per giustificare l’aumento del

proprio patrimonio tramite afflussi da presunti terzi. Le due società sono

state finanziate da un azionista/finanziatore fantasma per permettere a

quest’ultime di accordare dei prestiti a RI 1 e quindi giustificare tramite

transazioni non imponibili l’aumento del patrimonio del contribuente. Secondo

l’autorità fiscale l’identità del finanziatore delle società coincide con RI 1.

__________, dove ____________________ intratteneva una relazione bancaria, in

una nota interna scrive: “Il signor RI 1 è titolare della __________. La

relazione è stata aperta per permettere lo svolgimento dell’attività del signor

RI 1, amministratore di immobili (…)” (doc. __________). RI 1 sostiene, in

base ad una copia di mandati fiduciari, che le due società siano state

finanziate con fondi del suocero __________, senza tuttavia dimostrare che il

suocero avesse a disposizione tali fondi e senza spiegare per quale ragione il

ricorrente abbia utilizzati le società per i propri bisogni e non abbia

semplicemente stipulato direttamente un contratto di prestito con il suocero.

I. Con replica del

24.6.2019 RI 1 prende posizione in relazione alle osservazioni dell’Ufficio

giuridico della DdC. Secondo i rappresentanti del ricorrente specificano che

non vi sarebbe comunanza di idee tra l’Ufficio delle procedure speciali e la

DAPI in merito all’ammanco di liquidità: il continuo modificare le cifre dimostra,

secondo l’insorgente, che il “(…) rapporto DAPI non è fonte di verità”.

Gran parte dell’ammanco di liquidità imputato a RI 1 da parte della DAPI si

baserebbe su “mere presunzioni”. Viene ribadito che il “deus ex machina” delle

società che gestivano il postribolo era __________: dai verbali e dalle

dichiarazioni dei testi, come pure dai documenti agli atti, risulta chiaramente

che __________ deteneva la maggioranza delle azioni delle società, mentre la

rimanente parte era in mano ai vari __________ ecc. Secondo il ricorrente il

classeur “__________” sarebbe pregno di omissioni: “(…) molteplici documenti

invero non sono stati “rinvenuti” e presi in considerazione, con grave

violazione della legge. (…). Molti documenti che il ricorrente avrebbe potuto

utilizzare in suo favore, sono stati sequestrati ed oggi nessuno sa che fine

abbiano fatto. Al ricorrente è stato negato di visionare il contenuto dei

classeur sequestrati dalla DAPI”. Nessun documento del classeur __________

comproverebbe che RI 1 ha incassato utili dalle società oggetto di inchiesta.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio giuridico e dalla DAPI,

__________ si sarebbe occupato unicamente della dichiarazione quale persona

fisica di RI 1: il fiduciario avrebbe inoltre falsificato la firma del

contribuente. Veniva nuovamente richiesta in questa sede una perizia

calligrafica. Per il resto venivano confermati e precisati gli elementi già

evocati in sede ricorsuale mantenendo immutate le risultanze di cui alla

perizia __________.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente contesta le

decisioni su reclamo dell’Ufficio delle procedure speciali indicando, in

sostanza, come erroneamente l’Ufficio delle procedure si sarebbe basato

aprioristicamente sulle emergenze istruttorie del rapporto della DAPI per

procedere alla procedura sottrazione fiscale, rispettivamente complicità in

sottrazione fiscale per gli anni 2003-2005. Contesta di essere stato azionista

delle società che si sono succedute nella gestione dei ritrovi pubblici “__________”

e “__________”. Le conclusioni del Rapporto DAPI, basate anche in parte su

quanto dichiarato dal fiduciario __________, sarebbero errate. Pure errata

sarebbe la ricostruzione dell’ammanco di liquidità operata dalla DAPI e ripresa

dall’Ufficio delle procedure speciali, atta a sostanziare la fonte degli altri

redditi percepiti dal contribuente mediante le attività legata ai postriboli di

__________.

1.2.

Si tratta pertanto di

verificare se sono dati gli estremi, nel caso sub judice per ritenere

adempiute le condizioni della sottrazione d’imposta e di complicità in

sottrazione d’imposta per il periodo fiscale 2003 – 2005 secondo gli art. 175 e

177 LIFD, e 258 e 260 LT, analizzando in via preliminare se l’azione penale si

sia o meno prescritta.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 175 cpv. 1

LIFD:

Il contribuente che,

intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia

indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia

incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte,

intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura

insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una

restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato, è punito con la

multa.

Per la commisurazione

della multa, al capoverso 2 dell’art. 175 LIFD viene indicato:

La multa equivale di

regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere

ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo

dell’imposta sottratta.

Di medesimo tenore l’art.

258.

cpv. 1 e 2 LT.

2.2

L’art. 184 cpv. 1 lit. b

LIFD (nella sua nuova versione a partire dal 1°.1.2017) ha il seguente tenore:

L’azione penale si

prescrive, nel caso di sottrazione consumata d’imposta, in dieci anni dalla

fine:

del periodo fiscale per il

quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente

oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata

conformemente alla legge (art. 175 cpv. 1) (…).

Il capoverso 2 prevede che

la prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di

prescrizione è pronunciata una decisione dell’autorità cantonale competente

(art. 182 cpv.1).

2.3

Il testo dell’art. 184

cpv. 1 LIFD in vigore in precedenza, prevedeva che l’azione penale si

prescrive:

b. nel caso di sottrazione

consumata d’imposta, in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale

il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure

per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata

conformemente alla legge, ovvero in dieci anni a contare dalla fine dell’anno

civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita

d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta oppure sono stati dissimulati o

distratti beni nella procedura d’inventario.

L’art. 184 cpv. 2 LIFD

stabiliva che:

La prescrizione è

interrotta da ogni atto del procedimento penale nei confronti del contribuente

o di una delle persone designate dall’articolo 177. L’interruzione è opponibile

al contribuente e a queste persone. Un nuovo termine decorre a contare da ogni

interruzione, ma la prescrizione non può protrarsi complessivamente per più

della metà della sua durata iniziale.

2.4

Prima

del 1°.1.2017 l’azione penale relativa alla sottrazione d’imposta consumata si

prescriveva in ogni caso in 15 anni a far tempo dalla fine del periodo fiscale

nel quale la tassazione non era stata effettuata oppure era stata eseguita in

maniera insufficiente. Questo termine non poteva essere ulteriormente prorogato

(v. art. 184 cpv. 1 lit. b LIFD in rel. art. 333 cpv. 6 lit. b CP; cfr.

sentenza TF 2C_101/2014 del 17.7.2014 consid. 3.2.; sentenza 2C_874/2018 del 17.4.2019

consid. 5.3.).

Dopo

il 1°.1.2017 l’azione penale si prescrive, in caso di sottrazione d’imposta

consumata, al più presto in 10 anni dalla fine del periodo fiscale nel quale la

tassazione non è stata effettuata oppure è stata eseguita in maniera

insufficiente (nuovo art. 184 cpv. 1 lit. b cifra 1 LIFD). Secondo l’art. 184

cpv. 2 LIFD attualmente in vigore, la prescrizione non decorre più nel caso in

cui una decisione è stata emanata dall’autorità competente prima della scadenza

del termine di prescrizione. L’art. 58 cpv. 1, cpv. 2 let. a e cpv. 3 LAID, in

vigore anch’esso a partire dal 1°.1.2017 ha un contenuto identico a quello

dell’art. 184 LIFD ed è direttamente applicabile nel caso in cui i Cantoni non hanno

adattato le loro legislazioni a far tempo dal 1°.1.2017. In applicazione degli

art. 205f LIFD e 78f LAID il nuovo diritto è applicabile al giudizio delle

infrazioni commesse nel corso dei periodi fiscali che precedono il 1°.1.2017 se

è più favorevole rispetto al diritto in vigore nel corso di tali periodi

fiscali (sentenze TF 2C_874/2018 del 17.4.2019 consid. 5.3.; 2C_333/2017 del

12.4.2018

consid. 8.2.; 2C_12/2017 del 23.3.2018 consid. 4.3.; Rostetter, Die Verjährung im Recht der

direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonales Steuern, 2019, p. 333).

2.5

Nella sentenza 2C_333/2017

del 12.4.2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, nel caso di una sottrazione

d’imposta consumata nel 2002 e dell’invio delle multe il 5.4.2013 ha ritenuto

che, in applicazione del nuovo diritto, l’azione penale della sottrazione

d’imposte consumata del periodo fiscale 2002 si era prescritta a far tempo dal

31.12.2012

In particolare l’Alta Corte svizzera ha ricordato come, nella

misura in cui impedisce alla prescrizione di decorrere, in particolare durante

la procedura dinanzi al Tribunale federale, il nuovo diritto si rivela di principio

meno favorevole ai contribuenti rispetto al vecchio diritto (sentenza

2C_173/2015 consid. 5.1.1.). È tuttavia più favorevole se alcuna decisione è

stata emanata nei dieci anni a far tempo dalla fine del periodo fiscale.

2.6

Ora, nel caso che qui ci

occupa, l’Ufficio delle procedure speciali ha emanato le decisioni relative

alla sottrazione fiscale consumata per i periodi fiscali 2003-2005 il

25.11.2016

Come visto, essendo

subentrata la modifica della prescrizione dell’art. 184 LIFD, bisogna, nel

determinare la prescrizione dell’azione penale, applicare il diritto più

favorevole a RI 1. Ora, analogamente alla sentenza di cui all’inc. TF

2C_333/2017, l’azione penale si era prescritta, per il 2003, il 31.12.2013, per

il 2004 il 31.12.2014 e per il 2005 il 31.12.2015. Ritenuto come l’Ufficio

delle procedure speciali non aveva emesso, prima di tali date, alcuna decisione,

l’azione penale relativa alla sottrazione d’imposta consumata si è prescritta e

le decisioni su reclamo dell’Ufficio delle procedure speciali devono essere

annullate.

3.

3.1.

Le decisioni su reclamo

qui impugnate hanno come oggetto altresì la complicità in sottrazione d’imposta

sulla base degli art. 177 LIFD e 260 LT.

3.2

Secondo l’art. 177 cpv. 1

LIFD, chiunque intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta

aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è

punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e

risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta sottratta.

Il capoverso 2 stabilisce

che la multa è di 10'000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di

50.

000 franchi al massimo.

Di medesimo tenore l’art.

260.

LT.

3.3

3.3.1

Ora, analogamente alla

sottrazione fiscale, occorre chiedersi – preliminarmente, se per la complicità

in sottrazione fiscale per i periodi dal 2003 al 2005 è subentrata nel

frattempo la prescrizione dell’azione penale (cfr. sentenza TF 2C_447/2010 del

4.11.2010

consid. 3.1.).

3.3.2

La LIFD non disciplina in

maniera specifica i termini di prescrizione per il perseguimento della

complicità nella sottrazione d’imposta. Secondo la giurisprudenza, la durata

della prescrizione corrisponde a quella del reato principale (cfr. sentenza

2C_447/2010 del 4.11.2010). Il termine di prescrizione per gli atti principali

inizia alla fine della procedura fiscale o dopo la fine del periodo d’imposta

per il quale l’imposta non è stata interamente corrisposta.

Il fattore decisivo è

quindi la procedura fiscale o il periodo fiscale per il quale viene ritenuta la

partecipazione e non il momento in cui il complice agisce. In particolare, in

caso di sottrazione delle imposte, ciò può portare ad una lontana distanza

temporale tra l'evento principale e gli atti di partecipazione. Ad esempio,

l'azione principale (ad esempio, il deposito della dichiarazione fiscale non

veritiera) può avvenire anni dopo gli atti di partecipazione (ad esempio, la

preparazione di un rapporto di verifica non veritiero per questa dichiarazione dei

redditi) (Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten

Bundessteuer und der harmonisierten kantonales Steuern, 2019, p. 344 e 345).

3.3.3

Ora, vista la modifica

dell’art. 184 LIFD (ed anche dell’art. 58 LAID), intervenute il 1°.1.2017,

occorre ritenere anche per quanto attiene agli art. 177 LIFD e 260 LT la

prescrizione dell’azione penale. Ora, entro i termini della prescrizione

dell’azione penale per la sottrazione fiscale (di 10 anni in applicazione del

principio della lex mitior), subentrati rispettivamente il 31.12.2013,

31.12.2014

e 31.12.2015 l’Ufficio delle procedure speciali non ha emanato le

decisioni di sua competenza, molto probabilmente a causa della complessa

istruttoria che è stata condotta dalla DAPI su più anni di attività delle

società che avevano gestito __________ e __________, che a quell’epoca non era

ancora terminata.

3.4

Ne discende pertanto che

pure annullate devono essere le multe per complicità in sottrazione d’imposta

consumata (periodo 2003-2005) ritenuta la sopravvenienza della prescrizione.

4.

4.1.

Il Tribunale federale, con

sentenza del 21.7.2020 (inc. 2C_983/2019) ha accolto il ricorso presentato da RI

1, annullando la decisione in ambito di assistenza giudiziaria emessa da questa

Camera (di cui all’inc. 80.2019.52) e rinviando gli atti per ulteriori

accertamenti limitatamente al presupposto della situazione finanziaria del contribuente

(art. 29 cpv 3 Cost).

Con scritto 26.10.2020,

questa Camera si è rivolta al patrocinatore del ricorrente chiedendo di voler

trasmettere, entro il 3.11.2020, il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria aggiornato, corredato da tutti i documenti giustificativi e

vidimato dall’autorità comunale.

Il 27.10.2020 è stata

altresì richiesta all’avv. RA 1 la presentazione della nota d’onorario relativa

alla procedura ricorsuale per gli inc. 80.2019.13-18 ed 80.2020.124.

4.2

Con scritto 3.11.2020, il

contribuente, per il tramite del suo patrocinatore ha fatto pervenire il

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato dall’estratto

dell’Ufficio esecuzioni di __________, risalente al 29.10.2020, dal quale si

attesta che l’importo delle esecuzioni in capo al contribuente è pari a fr.

3'426'204.31. Venivano allegate altresì due fatture relative al premio mensile della

cassa malati pari fr. 455.95, nonché la fattura relativa ai contributi

personali AVS, attestante l’importo base di fr. 124.- per il periodo 1°.7.2020

-30.9.2020.

4.3

4.3.1

La Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 178.300) disciplina

l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei procedimenti davanti

alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 1 cpv. 1). L’assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative (art. 2).

4.3.2

Secondo la giurisprudenza

una persona è indigente quando, in relazione alla propria situazione economica

globale, compreso il suo patrimonio, non è in grado di assumersi le spese

processuali, senza intaccare il minimo necessario al proprio mantenimento e

quello della sua famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1.; 4A_411/2018 del

7.12.2018

consid. 4; 1B_436/2018 del 12.11.2018 consid. 3.1.). Il richiedente

deve indicare in maniera completa i suoi redditi, il suo patrimonio e i suoi

costi (DTF 135 I 221 consid. 5.1). La parte delle risorse finanziarie che

eccedono ciò che è necessario alla copertura dei bisogni personali deve essere

comparata alle spese previsibili. L’assistenza giudiziaria non viene concessa

quando la parte disponibile delle risorse permette di coprire le spese

giudiziarie e dell’avvocato in un anno al massimo per i processi relativamente

semplici, e in due anni al massimo per gli altri procedimenti (DTF 135 I 221 consid.

5.1.; 4A_411/2018 del 7.12.2018 consid. 4).

4.3.3

Pertocca al richiedente l’onere

di comprovare i fatti che permettono di constatare che adempie le condizioni

della misura sollecitata.

Nel caso in cui non

vengono fornite sufficienti informazioni (con i relativi documenti

giustificativi) per permettere di avere una visione completa della sua

situazione finanziaria sicché la stessa rimane poco chiara, la richiesta

dev’essere rifiutata (DTF 125 IV 161 consid. 4; 4A_411/2018, consid. 4).

4.4

Dagli atti prodotti dal

ricorrente non è chiaro come il ricorrente riesca a provvedere al proprio

mantenimento e a quello della sua famiglia, anche visto come la moglie __________

__________ viva ad un indirizzo diverso dal suo. In particolare RI 1 specifica

di non aver alcun reddito, rispettivamente non chiarisce come riesca a far

fronte ai propri bisogni quotidiani, quali ad esempio il premio mensile della

cassa malati, per il quale, tra l’altro, non emergerebbe dagli atti che sia a

beneficio di uno specifico sussidio.

Ciò posto, si deve

nondimeno rilevare, sulla base anche di quanto stabilito dal Tribunale

amministrativo federale nella decisione del 13.3.2018 (inc. A-6685-6694/2017) che

visti sia gli importanti sequestri/pignoramenti di fondi e beni mobiliari,

documentati dagli estratti dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, unitamente al

fatto che, anche secondo l’estratto dei contributi personali AVS, il qui

contribuente corrisponde un contributo trimestrale di appena fr. 124.- [che

teoricamente corrispondente alla quota per persone senza attività lucrativa (e

con una sostanza determinante stabilita in fr. 0.-)] appare verosimile

ipotizzare che il ricorrente non disponga dei mezzi finanziari per poter far

fronte alle spese di patrocinio della presente procedura.

4.5

4.5.1

L’avv. RA 1 ha presentato

la nota d’onorario in data 3.11.2020, cifrando le prestazioni relative alla

procedura di cui agli inc. 80.2019.13-18 ed 80.2020.124 in complessivi fr.

14'369.25, sulla base di una tariffa oraria di fr. 180.-. Nella fattura, il

ricorrente richiede, oltre alle prestazioni relative agli incarti sopraccitati

pure fr. 3'600.- relativi al ricorso presentato al Tribunale federale per

l’assistenza giudiziaria. Tuttavia tale somma non può essere riconosciuta visto

quanto stabilito alla sentenza del 21.7.2020 al consid. 4. In particolare lo

Stato del Canton Ticino è stato dispensato dal pagamento di spese giudiziarie,

ma è stato obbligato a pagare, in applicazione dell’art. 68 cpv. 2 LTF

un’indennità per ripetibili della sede federale, stabilirà in fr. 2'500.-.

Motivo per il quale l’importo di fr. 3'600.- richiesto ancora una volta in

questa sede non può essere riconosciuto, posto come già compreso nelle ripetibili

stabilite dal TF e stimate in fr. 2'500.- (cfr. Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e

sull’indennità per il patrocinio d’ufficio nelle procedure davanti al Tribunale

federale, RS 173.110.210.3).

4.5.2

La nota d’onorario

dell’avv. RA 1 viene pertanto riconosciuta, fatta eccezione per l’importo di

fr. 3'600.- relativi alle spese di patrocinio della sede federale. L’IVA dovrà

pertanto essere ricalcolata sulla base del nuovo importo. Il ricorrente sarà

tenuto a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati,

quando il cambiamento della sua situazione economica dovesse permetterlo (art.

6.

cpv. 1 LAG).

5.

I ricorsi sono

accolti. Le decisioni su reclamo 26 novembre 2018 in materia di sottrazione

imposta cantonale e comunale e dell’imposta federale diretta 2003-2005 e

complicità in sottrazione dell’imposta cantonale e comunale e dell’imposta

federale diretta 2003 – 2005 sono annullate. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese processuali. Al contribuente viene concessa l’assistenza

giudiziaria ai sensi dei considerandi.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono accolti.

§ Di conseguenza, le

decisioni su reclamo 26 novembre 2018 in materia di sottrazione imposta

cantonale e comunale e dell’imposta federale diretta 2003-2005 e complicità in

sottrazione dell’imposta cantonale e comunale e dell’imposta federale diretta

2003 – 2005 sono annullate

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Al ricorrente è concessa

l’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dei

considerandi.

4. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

5. Intimazione a:

-

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per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: