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Decisione

80.2019.141

Procedura: reclamo, reformatio in peius, annullamento, calcolo del reddito imponibile incomprensibile

16 marzo 2021Italiano9 min

decisione di tassazione 2017, contestando in particolare il valore attribuito dall’autorità

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.141

80.2019.142

Lugano

16 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 aprile 2019 contro la decisione del 20 marzo 2019 in materia di IC e

IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è stato domiciliato

a __________ dal 1° aprile 2017 al 20 febbraio 2020.

Con decisione del 31 ottobre 2018 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione IC e

IFD per il periodo fiscale dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017, commisurando

il reddito imponibile in fr. 18’900.– e il reddito determinante per l’aliquota

in fr. 85'000.–. La sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 944'000.– e

quella determinante per l’aliquota in fr. 1'307'000.–.

B. In data 30 novembre

2018, il contribuente, rappresentato da RA 1, ha interposto reclamo avverso la

decisione di tassazione 2017, contestando in particolare il valore attribuito dall’autorità

fiscale alla sostanza immobiliare all’estero. A suo avviso, il valore dei tre

immobili situati in Italia, stimato dall’Ufficio di tassazione in fr.

362'900.–, ammontava invece a fr. 271'626.70. Il contribuente, tramite il suo

rappresentante, ha richiesto altresì di poter essere convocato o contattato

telefonicamente prima di una presa di posizione dell’autorità di tassazione in

merito al reclamo.

Con scritto del 17

gennaio 2019, inviato per posta A Plus al rappresentante del

contribuente, l’Ufficio di tassazione ha richiesto a quest’ultimo la

trasmissione di ulteriore documentazione al fine di poter decidere il reclamo,

avvertendolo che la decisione contestata sarebbe stata riformata a sfavore del

reclamante in riferimento al valore di stima dei beni immobili esteri e ai

valori locativi di quelli concessi in locazione (c.d. reformatio in peius).

L’autorità fiscale ha anche invitato il reclamante ad esprimersi con eventuali

osservazioni in merito alla modifica prospettata. Il termine per l’inoltro

della documentazione e di eventuali osservazioni è stato stabilito al 6

febbraio 2019 con l’avvertimento che, scaduto infruttuoso tale termine, il

reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione

dell’autorità fiscale.

C. Non avendo il

contribuente dato seguito alla richiesta di documentazione, con decisione del

20 marzo 2019 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo e rettificato la

decisione d’imposta a sfavore del contribuente. Invariati reddito e sostanza

imponibili, il reddito determinante per l’aliquota è stato aumentato a fr. 99’600.–

e la sostanza determinante per l’aliquota a fr. 1'474'000.–.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il fatto che l’Ufficio

di tassazione non lo abbia convocato “per discutere la tassazione”, come da sua

richiesta in sede di reclamo.

L’Ufficio di tassazione ha

presentato, in data 29 aprile 2019, le proprie osservazioni riguardanti il

ricorso che qui ci occupa. Delle sue argomentazioni si dirà,

laddove necessario, in corso di motivazione.

Diritto

1. 1.1.

Con il suo ricorso, il

contribuente non censura il merito della decisione impugnata, ma si limita a

lamentare il fatto che l’Ufficio di tassazione, prima di adottare la decisione

dopo reclamo, non lo abbia convocato, come da lui richiesto.

1.2.

L’autorità di tassazione

nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando

emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art.

207 cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili

e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del

medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

La legge federale

sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e

135 cpv. 1 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata

con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti

valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e

l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata,

dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del

Tribunale federale del 10.11.2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4;

inoltre: Locher, Kommentar zum

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad

art. 132 LIFD, p. 573; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione,

Basilea 2017, n. 4 ad art. 135, p. 2294).

1.3.

Né la legge tributaria

cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al

contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29

cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del

diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il

diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza

citata).

Come ha ricordato il

Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di

massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per

le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche

oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).

Anche la pretesa del

reclamante di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e

di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata

sul diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD,

p. 615, con riferimento alla sentenza del TF del 27.9.2013 n. 2C_104/2013 e

105/2013 consid. 2.3). Neppure in questa situazione, il reclamante ha pertanto

il diritto di essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima

sentenza, consid. 2.3 con riferimenti).

1.4.

Nella fattispecie, con il suo reclamo del 30 novembre 2018,

il contribuente, rappresentato dalla RA 1,

aveva contestato il mancato riconoscimento degli oneri assicurativi e il valore

attribuito alla sostanza immobiliare in Italia.

Con scritto del 17 gennaio

2019, inviato alla rappresentante del reclamante per posta APlus, l’autorità di

tassazione gli aveva chiesto di produrre la comprova del pagamento degli oneri

assicurativi e copia di tutti i contratti d’affitto delle proprietà estere. Nel

contempo, gli aveva prospettato una modifica della tassazione a suo sfavore,

con le seguenti parole:

La

decisione di tassazione qui contestata dovrà essere rivista a vostro sfavore

(cd. reformatio in peius) nei punti seguenti:

·

valore

di stima delle proprietà estere fr. 530'000 (in base alla sentenza CDT

80.2015.225/226, vedi pto 2.4 e 2.5).

·

valori

locativi/affitti percepiti dalle proprietà estere in base alla documentazione

richiesta al paragrafo precedente.

Pertanto

vi è data la facoltà di esprimervi sulla modifica prospettate fornendoci la

documentazione necessaria, circostanziata da eventuali osservazioni.

Il

contribuente non ha dato seguito allo scritto in questione, nel termine del 6

febbraio 2019. Con decisione del 20 marzo 2019, pertanto, l’Ufficio di

tassazione ha aumentato il reddito netto degli immobili in Italia da fr.

13'064.– a fr. 24'000.– e il loro valore ai fini dell’imposta sulla sostanza da

fr. 362'900.– a fr. 530'000.–.

1.5.

Come

visto, prima di procedere a una reformatio in peius, l’autorità di

tassazione è tenuta a “sentire” il contribuente. La giurisprudenza del

Tribunale federale ha tuttavia escluso che debba convocare personalmente il

reclamante e sentirlo oralmente.

Il

fatto che l’Ufficio di tassazione non abbia convocato il reclamante, prima di

adottare la decisione impugnata, non ha quindi comportato una violazione del

suo diritto di essere sentito. Con la lettera inviatagli il 17 gennaio 2019, il

contribuente è stato invitato a fornire la documentazione necessaria e gli è

stato attribuito un termine per prendere posizione in merito alla prospettata reformatio

in peius. Tuttavia, tale facoltà non è stata esercitata.

Considerandi

2.

2.1.

Come anticipato, la

sola censura del ricorrente concerneva la mancata convocazione da parte

dell’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di reclamo.

Non è tuttavia chiaro come

l’autorità di tassazione sia pervenuta alla modifica della decisione a sfavore

del contribuente. Mentre dagli atti trasmessi a questa Corte è possibile

rilevare il calcolo che ha condotto alla prima decisione, non vi sono per

contro elementi che permettano di comprendere la nuova valutazione degli

immobili situati in Italia.

2.2

Sebbene nel reclamo il

contribuente non abbia contestato gli elementi imponibili in quanto tali, ciò

non impedisce comunque alla Camera di entrare nel merito di contestazioni

nuove, rispetto a quelle sollevate con il reclamo. Con il ricorso, infatti,

possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della

procedura anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD) e, nell’esame

del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni

dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT;

art. 142 cpv. 4 LIFD).

Con il ricorso possono

quindi essere censurati tutti i vizi del provvedimento impugnato e della

precedente procedura. L'autorità di ricorso deve dunque entrare nel merito

anche delle contestazioni che riguardano lo stadio di procedura che precede il

reclamo e che non erano state sollevate con quest'ultimo (cfr. p. es. la

sentenza CDT n. 80.1999.00250 del 2 maggio 2000).

2.3

Nella sua lettera del 17

gennaio 2019, l’Ufficio di tassazione si è limitato a informare il reclamante

che avrebbe aumentato il valore degli immobili all’estero, senza tuttavia

indicare su quali basi era pervenuto a questa determinazione.

In queste circostanze, si

giustificano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’autorità di tassazione per una nuova decisione.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

20 marzo 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

per una nuova decisione motivata sul valore degli immobili esteri del

ricorrente.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: