80.2019.141
Procedura: reclamo, reformatio in peius, annullamento, calcolo del reddito imponibile incomprensibile
16 marzo 2021Italiano9 min
decisione di tassazione 2017, contestando in particolare il valore attribuito dall’autorità
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.141
80.2019.142
Lugano
16 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 aprile 2019 contro la decisione del 20 marzo 2019 in materia di IC e
IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è stato domiciliato
a __________ dal 1° aprile 2017 al 20 febbraio 2020.
Con decisione del 31 ottobre 2018 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione IC e
IFD per il periodo fiscale dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017, commisurando
il reddito imponibile in fr. 18’900.– e il reddito determinante per l’aliquota
in fr. 85'000.–. La sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 944'000.– e
quella determinante per l’aliquota in fr. 1'307'000.–.
B. In data 30 novembre
2018, il contribuente, rappresentato da RA 1, ha interposto reclamo avverso la
decisione di tassazione 2017, contestando in particolare il valore attribuito dall’autorità
fiscale alla sostanza immobiliare all’estero. A suo avviso, il valore dei tre
immobili situati in Italia, stimato dall’Ufficio di tassazione in fr.
362'900.–, ammontava invece a fr. 271'626.70. Il contribuente, tramite il suo
rappresentante, ha richiesto altresì di poter essere convocato o contattato
telefonicamente prima di una presa di posizione dell’autorità di tassazione in
merito al reclamo.
Con scritto del 17
gennaio 2019, inviato per posta A Plus al rappresentante del
contribuente, l’Ufficio di tassazione ha richiesto a quest’ultimo la
trasmissione di ulteriore documentazione al fine di poter decidere il reclamo,
avvertendolo che la decisione contestata sarebbe stata riformata a sfavore del
reclamante in riferimento al valore di stima dei beni immobili esteri e ai
valori locativi di quelli concessi in locazione (c.d. reformatio in peius).
L’autorità fiscale ha anche invitato il reclamante ad esprimersi con eventuali
osservazioni in merito alla modifica prospettata. Il termine per l’inoltro
della documentazione e di eventuali osservazioni è stato stabilito al 6
febbraio 2019 con l’avvertimento che, scaduto infruttuoso tale termine, il
reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione
dell’autorità fiscale.
C. Non avendo il
contribuente dato seguito alla richiesta di documentazione, con decisione del
20 marzo 2019 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo e rettificato la
decisione d’imposta a sfavore del contribuente. Invariati reddito e sostanza
imponibili, il reddito determinante per l’aliquota è stato aumentato a fr. 99’600.–
e la sostanza determinante per l’aliquota a fr. 1'474'000.–.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il fatto che l’Ufficio
di tassazione non lo abbia convocato “per discutere la tassazione”, come da sua
richiesta in sede di reclamo.
L’Ufficio di tassazione ha
presentato, in data 29 aprile 2019, le proprie osservazioni riguardanti il
ricorso che qui ci occupa. Delle sue argomentazioni si dirà,
laddove necessario, in corso di motivazione.
Diritto
1. 1.1.
Con il suo ricorso, il
contribuente non censura il merito della decisione impugnata, ma si limita a
lamentare il fatto che l’Ufficio di tassazione, prima di adottare la decisione
dopo reclamo, non lo abbia convocato, come da lui richiesto.
1.2.
L’autorità di tassazione
nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando
emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art.
207 cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili
e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del
medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).
La legge federale
sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e
135 cpv. 1 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata
con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti
valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e
l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata,
dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale del 10.11.2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4;
inoltre: Locher, Kommentar zum
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad
art. 132 LIFD, p. 573; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione,
Basilea 2017, n. 4 ad art. 135, p. 2294).
1.3.
Né la legge tributaria
cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al
contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente
prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29
cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza
citata).
Come ha ricordato il
Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di
massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per
le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]
l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche
oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).
Anche la pretesa del
reclamante di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e
di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata
sul diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD,
p. 615, con riferimento alla sentenza del TF del 27.9.2013 n. 2C_104/2013 e
105/2013 consid. 2.3). Neppure in questa situazione, il reclamante ha pertanto
il diritto di essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima
sentenza, consid. 2.3 con riferimenti).
1.4.
Nella fattispecie, con il suo reclamo del 30 novembre 2018,
il contribuente, rappresentato dalla RA 1,
aveva contestato il mancato riconoscimento degli oneri assicurativi e il valore
attribuito alla sostanza immobiliare in Italia.
Con scritto del 17 gennaio
2019, inviato alla rappresentante del reclamante per posta APlus, l’autorità di
tassazione gli aveva chiesto di produrre la comprova del pagamento degli oneri
assicurativi e copia di tutti i contratti d’affitto delle proprietà estere. Nel
contempo, gli aveva prospettato una modifica della tassazione a suo sfavore,
con le seguenti parole:
La
decisione di tassazione qui contestata dovrà essere rivista a vostro sfavore
(cd. reformatio in peius) nei punti seguenti:
·
valore
di stima delle proprietà estere fr. 530'000 (in base alla sentenza CDT
80.2015.225/226, vedi pto 2.4 e 2.5).
·
valori
locativi/affitti percepiti dalle proprietà estere in base alla documentazione
richiesta al paragrafo precedente.
Pertanto
vi è data la facoltà di esprimervi sulla modifica prospettate fornendoci la
documentazione necessaria, circostanziata da eventuali osservazioni.
Il
contribuente non ha dato seguito allo scritto in questione, nel termine del 6
febbraio 2019. Con decisione del 20 marzo 2019, pertanto, l’Ufficio di
tassazione ha aumentato il reddito netto degli immobili in Italia da fr.
13'064.– a fr. 24'000.– e il loro valore ai fini dell’imposta sulla sostanza da
fr. 362'900.– a fr. 530'000.–.
1.5.
Come
visto, prima di procedere a una reformatio in peius, l’autorità di
tassazione è tenuta a “sentire” il contribuente. La giurisprudenza del
Tribunale federale ha tuttavia escluso che debba convocare personalmente il
reclamante e sentirlo oralmente.
Il
fatto che l’Ufficio di tassazione non abbia convocato il reclamante, prima di
adottare la decisione impugnata, non ha quindi comportato una violazione del
suo diritto di essere sentito. Con la lettera inviatagli il 17 gennaio 2019, il
contribuente è stato invitato a fornire la documentazione necessaria e gli è
stato attribuito un termine per prendere posizione in merito alla prospettata reformatio
in peius. Tuttavia, tale facoltà non è stata esercitata.
Considerandi
2.
2.1.
Come anticipato, la
sola censura del ricorrente concerneva la mancata convocazione da parte
dell’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di reclamo.
Non è tuttavia chiaro come
l’autorità di tassazione sia pervenuta alla modifica della decisione a sfavore
del contribuente. Mentre dagli atti trasmessi a questa Corte è possibile
rilevare il calcolo che ha condotto alla prima decisione, non vi sono per
contro elementi che permettano di comprendere la nuova valutazione degli
immobili situati in Italia.
2.2
Sebbene nel reclamo il
contribuente non abbia contestato gli elementi imponibili in quanto tali, ciò
non impedisce comunque alla Camera di entrare nel merito di contestazioni
nuove, rispetto a quelle sollevate con il reclamo. Con il ricorso, infatti,
possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della
procedura anteriore (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD) e, nell’esame
del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni
dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT;
art. 142 cpv. 4 LIFD).
Con il ricorso possono
quindi essere censurati tutti i vizi del provvedimento impugnato e della
precedente procedura. L'autorità di ricorso deve dunque entrare nel merito
anche delle contestazioni che riguardano lo stadio di procedura che precede il
reclamo e che non erano state sollevate con quest'ultimo (cfr. p. es. la
sentenza CDT n. 80.1999.00250 del 2 maggio 2000).
2.3
Nella sua lettera del 17
gennaio 2019, l’Ufficio di tassazione si è limitato a informare il reclamante
che avrebbe aumentato il valore degli immobili all’estero, senza tuttavia
indicare su quali basi era pervenuto a questa determinazione.
In queste circostanze, si
giustificano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’autorità di tassazione per una nuova decisione.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
20 marzo 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione motivata sul valore degli immobili esteri del
ricorrente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: