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Decisione

80.2019.143

Procedura: reclamo, decisione motivata, reddito dell’attività lucrativa indipendente, riprese non giustificate

27 aprile 2020Italiano10 min

a disposizione dell’autorità, stabilendo il reddito dell’attività indipendente __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.143

80.2019.144

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 aprile 2019 contro la decisione del 13 marzo 2019 in materia di IC-IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. Nonostante un

richiamo e una diffida del 16 giugno 2018 da parte dell’Ufficio circondariale

di tassazione di Bellinzona, i coniugi RI 1 e RI 2 non hanno ottemperato

all’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2017.

Dopo avergli inflitto una

multa per violazione degli obblighi procedurali di fr. 200.- il 17 luglio 2018,

con decisione del 31 ottobre 2018, l’Ufficio di tassazione ha notificato loro

la tassazione IC/IFD 2017 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile è stato

commisurato in fr. 62'500.– per l’IC e in fr. 68’900.- per l’IFD. L’autorità

fiscale ha indicato l’impugnabilità della tassazione d’ufficio soltanto a

motivo della manifesta inesattezza di quest’ultima e ha precisato che il

reclamo, oltre a dover essere motivato, avrebbe dovuto indicare eventuali mezzi

di prova, ovvero allegando la dichiarazione d’imposta completa con gli

allegati.

B. Il 4 dicembre 2018 i contribuenti

hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione, allegando la

dichiarazione d’imposta 2017, dalla quale risultava un reddito imponibile di

fr. 11'264.–. Con scritto del 7 febbraio 2019, l’Ufficio di tassazione ha

richiesto ai contribuenti la trasmissione di “dettaglio e documentazione (copia

fatture)”, in relazione a diverse voci del bilancio e del conto economico della

ditta individuale __________, __________. La lettera si concludeva con

l’avvertenza che, in caso di mancato inoltro della documentazione entro il 22

febbraio 2019, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione

a disposizione dell’autorità, stabilendo il reddito dell’attività indipendente __________

in fr. 40'000.-.

Non essendo stato rispettato

il termine concesso ai reclamanti, l’Ufficio di tassazione ha parzialmente

accolto il reclamo, con decisione del 27 febbraio 2019, nella quale ha ridotto

il reddito imponibile a fr. 54'300.– per l’IC e fr. 64'600.– per l’IFD. Il

reddito dell’attività lucrativa indipendente __________ era stato stabilito in fr.

40'000.-.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono che il

reddito da attività ind__________ venga ridotto a fr. 9'500.-. A tal fine, i

ricorrenti allegano il bilancio e il conto economico della predetta attività,

oltre a contratti e schede contabili, in base alla richiesta dell’Ufficio di

tassazione.

D. Nelle

proprie

osservazioni del 24 aprile 2019, l’autorità fiscale sottolinea il mancato

invio, da parte dei ricorrenti, della documentazione richiesta entro il termine

loro attribuito.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a

una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non

soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, la tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art.

132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca

all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì

all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF

2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.). Secondo il Tribunale federale, il

requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame,

deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo

designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,

122 I 70 consid. 1c).

1.2.

Nel contesto di un reclamo

presentato contro una tassazione d’ufficio, il contribuente deve prestare da

subito la collaborazione non fornita in precedenza: deve in tal senso produrre

la dichiarazione di tassazione e gli altri documenti, come anche comunicare

tutte le informazioni utili alla sua tassazione. Non può limitarsi a contestare

unicamente alcuni punti della decisione di tassazione, poiché ciò non è

sufficiente per poter stabilire che questa, nel suo insieme, era manifestamente

inesatta (sentenza TF 2C_435/2018 del 24.5.2018, consid. 6.2.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di reclamo contro una

tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini

rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione

d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente

(sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).

Se

il fisco ritiene che il contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai

requisiti di validità previsti dalla legge, riprenderà cioè le sue indagini e

assumerà le prove offerte dal reclamante.

1.3.

Nel caso in esame, i

ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio, poiché non avevano

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante due diffide e una multa

disciplinare.

Con il loro reclamo, i

contribuenti hanno presentato una dichiarazione d’imposta, che evidentemente è

stata ritenuta dall’Ufficio di tassazione sufficientemente completa e

documentata, da indurlo a riprendere le sue indagini. L’autorità fiscale ha

infatti indirizzato ai reclamanti una richiesta di collaborazione, con

riferimento a uno dei redditi dichiarati, cioè quello proveniente da

un’attività lucrativa indipendente di carattere accessorio. Notificando infine

ai reclamanti la decisione su reclamo, ha ripreso i dati da loro dichiarati,

apportando alcune modifiche. Ne discende che è chiaramente entrata nel merito

del reclamo e ha pertanto sostituito la tassazione d’ufficio con una tassazione

ordinaria.

In queste circostanze, ci

si domanda se sia giustificata la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di

tassazione ha attribuito ai contribuenti un reddito proveniente dalla ditta __________

di fr. 40'000.–, quando dalla dichiarazione lo stesso risultava ammontare a fr.

7'070.–.

Considerandi

2.

2.1.

Nel questionario

complementare per indipendenti senza contabilità (modulo 10), allegato alla

dichiarazione d’imposta, i contribuenti hanno quantificato il totale dei

redditi commerciali della ditta in questione in fr. 23'029.– e le spese

generali in fr. 15'959.–, ottenendo un reddito dell’attività lucrativa

indipendente di fr. 7'070.–. Al questionario erano allegati bilancio e conto

economico.

L’Ufficio di tassazione ha

aumentato il reddito da attività indipendente proveniente della ditta __________

a fr. 40’000.-. Nella motivazione della decisione, si è limitato a ricordare

che i reclamanti non avevano dato seguito alla richiesta di documenti del

7.2.2019

e a richiamare “un consolidato principio di dottrina e di prassi

giurisprudenziale”, secondo cui “è il contribuente ad avere l’onere della prova

per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario”,

per concludere che “incombe perciò al contribuente di portare la prova

dell’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale, o di

subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova”.

2.2

La tassazione d’ufficio

presuppone che l’autorità di tassazione si venga a trovare in una situazione di

incertezza in merito alla quantificazione di un reddito conseguito dal

contribuente.

Dalla tassazione

d’ufficio, secondo il Tribunale federale, deve essere tenuta distinta la

semplice ripresa fiscale. Se un contribuente non riesce a comprovare un costo

registrato nei conti oppure, se si tratta di debiti e interessi passivi, non

vuole fornire indicazioni in merito al creditore, allora non viene portata la

prova che si tratti di un costo commercialmente giustificato e il contribuente

deve sopportare le conseguenze della mancata prova. In queste circostanze, i

costi litigiosi vengono ripresi. Non vi sono per contro i presupposti per una

tassazione d’ufficio (cfr. sentenza 2C_554/2013 del 30.1.2014 consid. 3.2 e

giurisprudenza citata).

2.3

Dalla motivazione della

decisione impugnata si evince che l’Ufficio di tassazione aveva dei dubbi in

merito alla giustificazione di debiti e costi registrati nel bilancio e nel

conto economico. Per questo motivo, il 7.2.2019 si è rivolto ai reclamanti,

invitandoli a produrre schede contabili e fatture. Nella stessa lettera, con

cui ha chiesto la documentazione, ha tuttavia anticipato che, “in caso di

inosservanza del presente invito”, avrebbe “definito in fr. 40'000.–“ il

reddito proveniente dalla __________. Non avendo ricevuto i documenti

richiesti, ha commisurato in fr. 40'000.– il reddito dell’attività lucrativa

indipendente in questione.

Il problema è tuttavia

che, dalla motivazione della decisione, non si riesce a stabilire quali siano i

costi che sono stati ripresi. Si suppone ammontino a fr. 32'930.–, cioè alla

differenza fra l’importo considerato nella decisione su reclamo e quello

dichiarato. Ma non vi è alcuna indicazione, che consenta di verificarne il

calcolo.

2.4

Va ricordato che, adita

dal contribuente con reclamo, essa deve prendere la sua decisione fondandosi

sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1

prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art.

135.

cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto a una

motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta

l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,

nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art. 29 Cost. impone

alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni

delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti

da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza

CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2.5

Tornando alla fattispecie

in esame, nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha elevato il reddito

dell’attività lucrativa indipendente senza fornire alcuna indicazione, che

potesse consentire, ai contribuenti prima e a questa Corte poi, di valutare la

pertinenza delle riprese effettuate.

Ne consegue che la

decisione impugnata è inadeguata rispetto al requisito della motivazione. La

decisione su reclamo non rispetta le esigenze della legge tributaria e del

diritto costituzionale di essere sentito.

2.6

Neppure nelle osservazioni

al ricorso, presentate il 24 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha sanato il

vizio che inficiava la motivazione della decisione.

Con il ricorso alla Camera

di diritto tributario, d’altronde, i ricorrenti hanno prodotto la

documentazione richiesta. Motivo in più perché, con le sue osservazioni al

ricorso, l’autorità fiscale potesse riesaminare il calcolo intrapreso per stabilire

il reddito litigioso in 40'000 franchi. Una presa di posizione circostanziata avrebbe

eventualmente messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno

mantenere il ricorso oppure ritirarlo.

3.

Alla luce delle

considerazioni esposte, la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti

sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, non

fosse altro che per garantire ai ricorrenti un doppio grado di giudizio.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

La decisione su

reclamo del 13 marzo 2019 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

circondariale di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione

motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: