80.2019.143
Procedura: reclamo, decisione motivata, reddito dell’attività lucrativa indipendente, riprese non giustificate
27 aprile 2020Italiano10 min
a disposizione dell’autorità, stabilendo il reddito dell’attività indipendente __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.143
80.2019.144
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 aprile 2019 contro la decisione del 13 marzo 2019 in materia di IC-IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. Nonostante un
richiamo e una diffida del 16 giugno 2018 da parte dell’Ufficio circondariale
di tassazione di Bellinzona, i coniugi RI 1 e RI 2 non hanno ottemperato
all’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2017.
Dopo avergli inflitto una
multa per violazione degli obblighi procedurali di fr. 200.- il 17 luglio 2018,
con decisione del 31 ottobre 2018, l’Ufficio di tassazione ha notificato loro
la tassazione IC/IFD 2017 allestita d’ufficio. Il reddito imponibile è stato
commisurato in fr. 62'500.– per l’IC e in fr. 68’900.- per l’IFD. L’autorità
fiscale ha indicato l’impugnabilità della tassazione d’ufficio soltanto a
motivo della manifesta inesattezza di quest’ultima e ha precisato che il
reclamo, oltre a dover essere motivato, avrebbe dovuto indicare eventuali mezzi
di prova, ovvero allegando la dichiarazione d’imposta completa con gli
allegati.
B. Il 4 dicembre 2018 i contribuenti
hanno interposto reclamo contro la suddetta decisione, allegando la
dichiarazione d’imposta 2017, dalla quale risultava un reddito imponibile di
fr. 11'264.–. Con scritto del 7 febbraio 2019, l’Ufficio di tassazione ha
richiesto ai contribuenti la trasmissione di “dettaglio e documentazione (copia
fatture)”, in relazione a diverse voci del bilancio e del conto economico della
ditta individuale __________, __________. La lettera si concludeva con
l’avvertenza che, in caso di mancato inoltro della documentazione entro il 22
febbraio 2019, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione
a disposizione dell’autorità, stabilendo il reddito dell’attività indipendente __________
in fr. 40'000.-.
Non essendo stato rispettato
il termine concesso ai reclamanti, l’Ufficio di tassazione ha parzialmente
accolto il reclamo, con decisione del 27 febbraio 2019, nella quale ha ridotto
il reddito imponibile a fr. 54'300.– per l’IC e fr. 64'600.– per l’IFD. Il
reddito dell’attività lucrativa indipendente __________ era stato stabilito in fr.
40'000.-.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono che il
reddito da attività ind__________ venga ridotto a fr. 9'500.-. A tal fine, i
ricorrenti allegano il bilancio e il conto economico della predetta attività,
oltre a contratti e schede contabili, in base alla richiesta dell’Ufficio di
tassazione.
D. Nelle
proprie
osservazioni del 24 aprile 2019, l’autorità fiscale sottolinea il mancato
invio, da parte dei ricorrenti, della documentazione richiesta entro il termine
loro attribuito.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a
una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, la tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art.
132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca
all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì
all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF
2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.). Secondo il Tribunale federale, il
requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame,
deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo
designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122 I 70 consid. 1c).
1.2.
Nel contesto di un reclamo
presentato contro una tassazione d’ufficio, il contribuente deve prestare da
subito la collaborazione non fornita in precedenza: deve in tal senso produrre
la dichiarazione di tassazione e gli altri documenti, come anche comunicare
tutte le informazioni utili alla sua tassazione. Non può limitarsi a contestare
unicamente alcuni punti della decisione di tassazione, poiché ciò non è
sufficiente per poter stabilire che questa, nel suo insieme, era manifestamente
inesatta (sentenza TF 2C_435/2018 del 24.5.2018, consid. 6.2.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di reclamo contro una
tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini
rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione
d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente
(sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
Se
il fisco ritiene che il contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai
requisiti di validità previsti dalla legge, riprenderà cioè le sue indagini e
assumerà le prove offerte dal reclamante.
1.3.
Nel caso in esame, i
ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio, poiché non avevano
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017, nonostante due diffide e una multa
disciplinare.
Con il loro reclamo, i
contribuenti hanno presentato una dichiarazione d’imposta, che evidentemente è
stata ritenuta dall’Ufficio di tassazione sufficientemente completa e
documentata, da indurlo a riprendere le sue indagini. L’autorità fiscale ha
infatti indirizzato ai reclamanti una richiesta di collaborazione, con
riferimento a uno dei redditi dichiarati, cioè quello proveniente da
un’attività lucrativa indipendente di carattere accessorio. Notificando infine
ai reclamanti la decisione su reclamo, ha ripreso i dati da loro dichiarati,
apportando alcune modifiche. Ne discende che è chiaramente entrata nel merito
del reclamo e ha pertanto sostituito la tassazione d’ufficio con una tassazione
ordinaria.
In queste circostanze, ci
si domanda se sia giustificata la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di
tassazione ha attribuito ai contribuenti un reddito proveniente dalla ditta __________
di fr. 40'000.–, quando dalla dichiarazione lo stesso risultava ammontare a fr.
7'070.–.
Considerandi
2.
2.1.
Nel questionario
complementare per indipendenti senza contabilità (modulo 10), allegato alla
dichiarazione d’imposta, i contribuenti hanno quantificato il totale dei
redditi commerciali della ditta in questione in fr. 23'029.– e le spese
generali in fr. 15'959.–, ottenendo un reddito dell’attività lucrativa
indipendente di fr. 7'070.–. Al questionario erano allegati bilancio e conto
economico.
L’Ufficio di tassazione ha
aumentato il reddito da attività indipendente proveniente della ditta __________
a fr. 40’000.-. Nella motivazione della decisione, si è limitato a ricordare
che i reclamanti non avevano dato seguito alla richiesta di documenti del
7.2.2019
e a richiamare “un consolidato principio di dottrina e di prassi
giurisprudenziale”, secondo cui “è il contribuente ad avere l’onere della prova
per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario”,
per concludere che “incombe perciò al contribuente di portare la prova
dell’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale, o di
subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova”.
2.2
La tassazione d’ufficio
presuppone che l’autorità di tassazione si venga a trovare in una situazione di
incertezza in merito alla quantificazione di un reddito conseguito dal
contribuente.
Dalla tassazione
d’ufficio, secondo il Tribunale federale, deve essere tenuta distinta la
semplice ripresa fiscale. Se un contribuente non riesce a comprovare un costo
registrato nei conti oppure, se si tratta di debiti e interessi passivi, non
vuole fornire indicazioni in merito al creditore, allora non viene portata la
prova che si tratti di un costo commercialmente giustificato e il contribuente
deve sopportare le conseguenze della mancata prova. In queste circostanze, i
costi litigiosi vengono ripresi. Non vi sono per contro i presupposti per una
tassazione d’ufficio (cfr. sentenza 2C_554/2013 del 30.1.2014 consid. 3.2 e
giurisprudenza citata).
2.3
Dalla motivazione della
decisione impugnata si evince che l’Ufficio di tassazione aveva dei dubbi in
merito alla giustificazione di debiti e costi registrati nel bilancio e nel
conto economico. Per questo motivo, il 7.2.2019 si è rivolto ai reclamanti,
invitandoli a produrre schede contabili e fatture. Nella stessa lettera, con
cui ha chiesto la documentazione, ha tuttavia anticipato che, “in caso di
inosservanza del presente invito”, avrebbe “definito in fr. 40'000.–“ il
reddito proveniente dalla __________. Non avendo ricevuto i documenti
richiesti, ha commisurato in fr. 40'000.– il reddito dell’attività lucrativa
indipendente in questione.
Il problema è tuttavia
che, dalla motivazione della decisione, non si riesce a stabilire quali siano i
costi che sono stati ripresi. Si suppone ammontino a fr. 32'930.–, cioè alla
differenza fra l’importo considerato nella decisione su reclamo e quello
dichiarato. Ma non vi è alcuna indicazione, che consenta di verificarne il
calcolo.
2.4
Va ricordato che, adita
dal contribuente con reclamo, essa deve prendere la sua decisione fondandosi
sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1
prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art.
135.
cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto a una
motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta
l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,
nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza
CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.5
Tornando alla fattispecie
in esame, nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha elevato il reddito
dell’attività lucrativa indipendente senza fornire alcuna indicazione, che
potesse consentire, ai contribuenti prima e a questa Corte poi, di valutare la
pertinenza delle riprese effettuate.
Ne consegue che la
decisione impugnata è inadeguata rispetto al requisito della motivazione. La
decisione su reclamo non rispetta le esigenze della legge tributaria e del
diritto costituzionale di essere sentito.
2.6
Neppure nelle osservazioni
al ricorso, presentate il 24 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione ha sanato il
vizio che inficiava la motivazione della decisione.
Con il ricorso alla Camera
di diritto tributario, d’altronde, i ricorrenti hanno prodotto la
documentazione richiesta. Motivo in più perché, con le sue osservazioni al
ricorso, l’autorità fiscale potesse riesaminare il calcolo intrapreso per stabilire
il reddito litigioso in 40'000 franchi. Una presa di posizione circostanziata avrebbe
eventualmente messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno
mantenere il ricorso oppure ritirarlo.
3.
Alla luce delle
considerazioni esposte, la decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti
sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata, non
fosse altro che per garantire ai ricorrenti un doppio grado di giudizio.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.
La decisione su
reclamo del 13 marzo 2019 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio
circondariale di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione
motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: