80.2019.155
! Imposta di successione e donazione: valore dei beni ceduti, deduzione dei debiti assunti dal donatario, donataria già condebitrice solidale prima della donazione, ripresa del debito dalla donante nei rapporti interni
14 dicembre 2020Italiano21 min
703'150.- (settecentotremilacentocinquanta), professato dalla donante e da __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.155
Lugano
14 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambe
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 maggio 2019 contro la decisione del 18 aprile 2019 in materia di imposta
di successione e donazione.
Fatti
Fatti
A. Il 20 luglio 2012RI
1RI 2 e il figlio __________ hanno acquistato, in comproprietà per un mezzo
ciascuno, il foglio di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente
a una quota di 141‰ del fondo base n. __________ RFD di __________.
Con atto pubblico del 2
maggio 2018, RI 2 ha donato alla nuora RI 1 la sua quota di comproprietà di un
mezzo. Nel contratto, dopo l’elenco dei pegni immobiliari gravanti la proprietà
donata, si leggeva la clausola seguente:
La cessionaria dichiara di
subingredire, e assume a titolo esclusivo, a completa liberazione della
donante, nel debito ipotecario professato da quest’ultima di attuali CHF
703'150.- (settecentotremilacentocinquanta), professato dalla donante e da __________
nei confronti di __________ e garantiti dai titoli suddetti, a partire
dall’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario. Il Notaio ha
informato le parti sul contenuto degli art. 832 e segg., segnatamente dell’art.
834 CC. Non è dato obbligo al Notaio di informare l’Istituto di credito.
B. Con scritto del 15
giugno 2018, l’RS 1 si è rivolto alla donataria, invitandola a produrre la
“dichiarazione del creditore ipotecario attestante il fatto che chi rilascia la
dichiarazione si qualifica quale creditore ipotecario al momento della
donazione” e “che il debito ipotecario gravante sul mappale n. __________ PPP __________
del Comune di __________ già intestato alla signora RI 2 è stato assunto dal
donatario”. La dichiarazione richiesta avrebbe dovuto “indicare l’ammontare
esatto del debito ipotecario effettivamente assunto dai beneficiari della
donazione nonché la data dell’assunzione di tale debito”. La lettera precisava
ancora che, se la dichiarazione del creditore ipotecario non fosse stata
conforme alle richieste dell’autorità di tassazione o non fosse stata
presentata affatto, l’Ufficio avrebbe proceduto all’emissione del progetto di
tassazione “senza tener conto degli oneri”.
Il 20 luglio 2018 RI 1 ha
inviato all’Ufficio imposte di successione e donazione i contratti di ipoteca
fissa conclusi con UBS, sottolineando che dagli stessi “si evince che l’intero
debito nascente dal bene donato è gravante anche su RI 1 in modo solidale per
l’intero”.
C. Il 6 agosto 2018,
l’autorità di tassazione ha inviato a RI 1 e a RI 2 il progetto di tassazione
dell’imposta di donazione, commisurando la quota di donazione a favore di RI 1
in fr. 201'869.85 e l’imposta dovuta in fr. 33'788.50. Nella motivazione,
indicava che il debito ipotecario menzionato nel contratto di donazione non era
stato tenuto in considerazione, “poiché dalla documentazione prodotta non si
evince la ripresa totale del debito da parte di RI 1”.
La donataria ha preso
posizione con lettera del 26 settembre 2018, nella quale ha sostenuto che la
donazione era “palesemente negativa”, tenuto conto del fatto che il bene donato
era gravato da debiti ipotecari per un ammontare di circa fr. 700'000.–. La
contribuente si diceva stupita “dai contratti con __________”, poiché lei e il
marito “erano convinti di aver sottoscritto gli stessi nel senso che debitori
erano __________ e la madre __________, mentre la moglie __________ aveva
firmato quale moglie, per autorizzare l’aggravio dell’abitazione coniugale”.
Sarebbe stato “in ogni caso palese che nei rapporti interni tra le parti metà
del debito era assunto da __________ e l’altra metà dalla madre”. In queste
proporzioni era del resto stato suddiviso fra madre e figlio, nelle rispettive
dichiarazioni d’imposta.
In seguito a una lettera
del 24 ottobre 2018, con cui l’Ufficio imposte di successione e donazione
sollecitava l’invio di “documentazione in cui risulti che la donante, __________,
non sia più debitrice dell’ipoteca”, in data 8 novembre 2018 il notaio __________
ha inviato uno scritto della banca creditrice, sottolineando che quest’ultima
non poteva “modificare i contratti, considerato che sono stati conclusi con una
durata determinata”. Il “conto d’appoggio”, da cui venivano prelevati interessi
e ammortamenti, era tuttavia intestato solo ai coniugi __________. Ricordato
che in passato il debito ipotecario era suddiviso fra le partite fiscali della
madre e del figlio, ha poi precisato che “d’ora innanzi sarà dichiarato per
intero nel formulario di Stefano e RI 1, poiché la metà debito di RI 2 è stata
assunta dalla moglie RI 1”. Se l’autorità di tassazione non avesse riconosciuto
l’avvenuta assunzione del debito da parte di quest’ultima, il contratto
“sarebbe stato firmato per presupposti errati, e sarebbe pertanto viziato da
errore essenziale”.
D. Con decisione del 21
marzo 2019, l’RS 1 ha notificato alla donante e alla donataria la tassazione
dell’imposta di donazione, commisurando la quota di donazione in fr. 201'869.85
e l’imposta dovuta dalla donataria in fr. 33'788.50. Secondo l’autorità
fiscale, dalla documentazione prodotta non era rilevabile “la ripresa del
debito ipotecario da parte di RI 1 al momento del trapasso a Registro
fondiario”.
Le contraenti hanno
interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 9 aprile 2019,
ribadendo quanto già sostenuto nelle osservazioni al progetto di tassazione e
lamentando un difetto di motivazione della decisione.
L’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 18 aprile 2019. Ricordato che per
l’art. 161 LT dal valore dei beni ceduti sono deducibili i debiti comprovati
del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se
effettivamente assunti, ha rilevato che i contratti di mutuo ipotecario
prodotti dalle reclamanti riportavano tre debitori e non solo due, come
risultava dal rogito. La dichiarazione della UBS, prodotta il 5 settembre 2018,
attestava che debitori erano RI 2 e __________, come prima della donazione.
Secondo l’Ufficio imposte di successione, non era quindi possibile “concludere
che la metà del debito a carico della donante (regolarmente riconosciuto
ordinariamente dal fisco per l’anno 2016 e 2017) sia effettivamente stato
assunto dalla donataria”. A suo avviso, tale conclusione era “anche supportata dalla
valutazione delle dichiarazioni fiscali della donataria e del di lei marito”,
da cui emergeva che “il reddito lordo denunciato non garantisce la
sopportabilità di un prestito di KCHF 700”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 chiedono che la
donazione della PPP n. __________ RFD di __________ sia esentata dall’imposta
di donazione. Le ricorrenti ribadiscono che l’autorità di tassazione ha sempre
accettato la suddivisione del debito fra la donante e il figlio e che, in
seguito alla donazione, l’intero debito sarà dichiarato dai coniugi __________,
“poiché la metà di debito di RA 1 è stata assunto dalla donataria RI 1”. A loro
avviso, incorrerebbe nell’arbitrio l’autorità di tassazione, non ammettendo ora
l’assunzione della metà del debito da parte della donataria. La donante risiederebbe
del resto ora in un istituto in Italia, pagando una retta che “supera i suoi
redditi, per cui non funge né da debitrice né da garante per il debito in
questione”. Le insorgenti contestano infine le considerazioni dell’Ufficio in
merito alla sopportabilità del debito da parte dei coniugi __________ e
sottolineano che “è facilmente dimostrabile il contrario, considerando che il
reddito citato è aumentato”.
F. Nelle sue
osservazioni del 17 giugno 2019, la Divisione delle contribuzioni propone di
respingere il ricorso. Il contratto ipotecario prodotto dalle ricorrenti
riporterebbe ancora tre debitori e non solo due, come invece indicato nel
rogito e anche la dichiarazione rilasciata da __________ confermerebbe tale
situazione.
Le ricorrenti hanno replicato
in data 25 giugno 2019, ribadendo che i redditi dei coniugi __________
permetterebbero loro si sostenere il pagamento degli interessi passivi. Hanno
prodotto poi documentazione in merito alle spese e alle entrate della donante,
che pagherebbe una retta di oltre € 20'000 all’anno per la casa di riposo,
mentre il suo solo reddito sarebbe la pensione di € 12'000, sicché non potrebbe
offrire alcuna garanzia per il debito ipotecario.
Diritto
1. Quali responsabili
solidali per il pagamento dell’imposta sulle donazioni (art. 152 cpv. 3 LT), le
ricorrenti, rispettivamente donante e donataria, sono legittimate a interporre
ricorso contro la decisione, con cui l’Ufficio imposte di successione e
donazione ha respinto il loro reclamo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 142 cpv. 1
LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le liberalità e assegnazioni
tra vivi, devolute senza una corrispondente controprestazione. Analogamente ad
altre legislazioni cantonali, il diritto tributario ticinese adotta una nozione
di donazione propria, che si scosta in alcuni punti da quella del diritto
civile. Elementi costitutivi sono l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”),
la sua gratuità e l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus
donandi”).
2.2
La gratuità, l’elemento
che maggiormente distingue la donazione dal reddito sottoposto all’imposta
ordinaria, presuppone sia l’assenza di una controprestazione sia l’assenza di
un’obbligazione preesistente (Primi,
Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 155).
Nondimeno, una devoluzione può essere una liberalità non solo nel caso in cui
avvenga a titolo completamente gratuito, ma anche qualora, trattandosi di un
contratto bilaterale oneroso, il valore di una prestazione sia notevolmente
sproporzionato rispetto a quello della controprestazione. Tale prassi è
espressamente codificata all’art. 142 cpv. 2 LT, secondo cui sono considerate
parimenti donazioni le liberalità contenute in un contratto misto o simulato.
3.
3.1.
Nel caso in esame, RI 2 ha
donato alla nuora RI 1 la metà dell’appartamento in PPP di __________, la cui
altra metà era già di proprietà di __________ rispettivamente figlio della
donante e marito della donataria. Il valore lordo della liberalità, non
contestato, corrisponde al valore di stima ufficiale della metà dell’oggetto
donato e ammonta a fr. 201’869.85.
È per contro litigioso il
valore netto della liberalità. Secondo le ricorrenti, infatti, con la
donazione, la donataria si sarebbe assunta la metà dei debiti ipotecari
gravanti sull’immobile donato (circa fr. 350'000.–), con la conseguenza che la
donazione sarebbe negativa. Di diverso avviso l’autorità di tassazione, secondo
cui invece la donataria non si sarebbe assunta effettivamente l’onere ipotecario,
per il fatto che la banca creditrice non avrebbe mai confermato l’avvenuta
sostituzione del debitore ipotecario.
3.2
Si è già ricordato che la
donazione è caratterizzata dalla gratuità, cioè deve comportare un
impoverimento del donante. Se il versamento rappresenta una controprestazione
in relazione con un’altra prestazione, allora esso è soggetto di solito
all’imposta sul reddito ma mai all’imposta di donazione. Un simile versamento
può fondarsi su un contratto di lavoro, su altri rapporti d’affari fra le parti
o su un atto illecito (p. es. corruzione). In altri termini, l’attribuzione
deve essere “immeritata” (nel vero senso della parola), perché sia assoggettata
all’imposta di donazione, mentre non può far parte di un rapporto di scambio
(Sieber/Oehrli, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar Erbschafts-
und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 14, n. 45, p. 154 s.).
L’imposta di successione e
donazione è dovuta sull'ammontare netto di una successione o donazione, poiché
l’imposta deve colpire l’effettivo arricchimento del beneficiario. Questo
arricchimento non è solo oggetto dell’imposizione, ma anche base di calcolo
dell'imposta. Pertanto, sono ammesse diverse deduzioni nel calcolo dell’imposta
(Sieber/Oehrli, op. cit., § 24, n. 1, p. 309).
In primo luogo, le
passività esistenti, che riducono o gravano direttamente il patrimonio
trasferito, riducono l’imponibile. Nel caso dell'imposta di successione, tali
debiti si qualificano debiti della successione, ma devono essere presi in considerazione
anche nel caso di donazioni (Sieber/Oehrli, § 24, n. 2, p. 309).
3.3
Nel
diritto cantonale, per l’art. 161 cpv. 1 LT, dal valore dei beni ceduti sono
deducibili:
a) i
debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di
donazione, se effettivamente assunti;
b) i
diritti d’usufrutto preesistenti.
Affinché un
debito possa essere dedotto dal valore dei beni ai fini del calcolo
dell’imposta di donazione devono essere riunite le seguenti condizioni:
. deve trattarsi di un debito professato dal donante,
comprovato in modo ineccepibile;
‚ tale debito dev’essere posto a carico del
donatario con l’atto di donazione;
ƒ dev’esserne comprovata l’assunzione da parte
del donatario all’atto della donazione.
Oltre
alla prova ineccepibile della sua esistenza (al nome del donante) e della sua
assunzione da parte del donatario deve essere fornita la prova del fatto che si
tratta di un debito che è stato posto a carico del donatario con l’atto di
donazione. Di regola questa prova è fornita dal contratto di donazione,
considerato che la maggior parte dei contratti viene stipulata, per volontà
delle parti o per necessità formali, nella forma scritta (Primi, Le imposte di successione e di
donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale,
Bellinzona 1995, p. 166; inoltre sentenza CDT n. 80.98.00109 del 27 ottobre 1998 consid. 6.1).
3.4
3.4.1
A
norma dell'art. 832 cpv. 1 CC, salvo convenzione contraria, in caso di
alienazione totale del fondo ipotecato i vincoli del debitore e del fondo
rimangono invariati. In altre parole, il trasferimento della proprietà – quale
che sia la sua causa giuridica (vendita, donazione, successione o assegnazione ex
art. 60 CP) – non ha alcun effetto sul credito garantito né sul diritto di
pegno. Ne segue che, se l’alienante era nel medesimo tempo debitore del debito
garantito dal fondo, egli perde la proprietà del pegno ma conserva il debito;
quanto al diritto di pegno, dato il suo carattere reale, esso rimane vincolato
al fondo. Ciò conduce ad una dissociazione delle qualità di proprietario del
pegno e debitore del debito garantito (DTF 132 III 166, con riferimento a: Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3a
ed., Berna 2003, n. 2819 e 2821). Il diritto di pegno esistente continua
pertanto a sussistere e acquista il carattere di pegno di terzi (“Drittpfand”;
cfr. Fasel, in: Breitschmid/Jungo
[a cura di], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Sachenrecht, 3a
ediz., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 832 CC, p. 610).
3.4.2
Nel caso
però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito
ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per
iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato (art. 832 cpv.
2.
CC).
Affinché le
parti contraenti evitino che sorga un pegno di terzi, si richiede tuttavia la
conclusione di due contratti:
·
l’assunzione di debito
interna, cioè la promessa del nuovo debitore di liberare il precedente, che
deve avvenire nella stessa forma richiesta per l’atto con cui si trasferisce la
proprietà;
·
l’assunzione di debito
esterna, cioè l’accordo tra il nuovo debitore ed il creditore, che si svolge
secondo le regole definite agli articoli 832 ss. CC.
Quella
prevista dall’art. 832 cpv. 2 CC è un’assunzione di debito privativa
(liberatoria), in virtù della quale il nuovo proprietario subentra al
precedente. Poiché però si tratta di diritto dispositivo, le parti – cioè il
debitore originario e l’acquirente nell’ambito dell’assunzione di debito
interna – possono anche convenire che il nuovo proprietario risponda per il
debito insieme al debitore originario. Il nuovo debitore si aggiunge cioè al
precedente (assunzione di debito cumulativa). In tal caso, non occorre
l’accordo del creditore, poiché la sua posizione non è indebolita ma
rafforzata. Quando si verifica un’assunzione di debito in occasione di
un’alienazione immobiliare, un’assunzione cumulativa non può tuttavia essere
presunta (cfr. Zogg, in: Geiser/Wolf
[a cura di], Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch II, 6a ed.,
Basilea 2019, n. 13 ad art. 832 CC, p. 1917).
3.5
Per verificare se la
donataria avesse effettivamente assunto il debito ipotecario, gravante
l’immobile donato, e la donante ne fosse stata liberata, l’Ufficio imposte di
successione e donazione si è rivolto alle contraenti, invitandole a produrre il
contratto mediante in quale era stata convenuta l’assunzione di debito esterna.
Come ricordato, le ricorrenti non hanno prodotto un contratto di questa natura,
in quanto non era mai stato concluso. Nell’atto pubblico, del resto, dopo che
il notaio aveva informato le parti “sul contenuto degli art. 832 e segg.,
segnatamente dell’art. 834 CC”, è stato precisato che non veniva “dato obbligo
al Notaio di informare l’Istituto di credito”.
La sola documentazione che
le insorgenti hanno prodotto, dando seguito alla richiesta dell’autorità
fiscale, sono il contratto di “ipoteca fissa” ‑ stipulato nel
2012.
e che menziona tre mutuatari ‑ e una dichiarazione del 23
agosto 2018 dell’istituto mutuante, che conferma l’esistenza di un debito
solidale di __________, RI 1 e RI 2. La nuora era quindi già da tempo debitrice
solidale con il marito e la suocera, come si evince dai contratti di ipoteca
fissa UBS presentati. Infatti, i mutuatari, responsabili solidalmente nei
confronti dell’istituto di credito, erano __________, __________ e RI 1 fin dal
2012, anno di acquisto dei beni oggetto del presente ricorso (v. ric., all. 4).
3.6
3.6.1
Ora, ci si chiede se per
liberare la suocera dal debito ipotecario, la nuora avrebbe dovuto assumersi
nuovamente un debito di cui era già condebitrice.
3.6.2
La legge distingue, a tale
riguardo, tra il rapporto esterno, cioè quello fra i debitori solidali e il
creditore, da una parte, e il rapporto interno, cioè quello fra i condebitori
solidali, dall’altra.
Per quanto concerne il
rapporto esterno, il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori
solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto (art. 144 cpv.
1.
CO). Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intiera
obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). Se un debitore solidale adempie il debito,
sono liberati anche gli altri debitori (art. 147 cpv. 1 CO).
In relazione al rapporto
interno, ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i
debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali
fra i medesimi (art. 148 cpv. 1 CO; “par tête”/“Haftung nach Köpfen”; cfr.
Romy, in: Thévenoz/Werro [a cura di], Commentaire romand, Code des obligations
I, Art. 1-529 CO, 2a ed., Basilea 2012, p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO;
Graber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6a ed., Basilea 2015, p. 823, n. 2 ad art.
148.
CO). Questa disposizione si applica quando tra i condebitori non vi è
un’altra chiave di ripartizione, decisa in anticipo per convenzione (“règles
conventionnelles préalables”) o imposta dall’ordinamento legale (ripartizione
interna della solidarietà). Il debitore che vuole avvalersi di una ripartizione
interna differente da quella regolata dall’art. 148 cpv. 1 CO deve apportarne
la prova (cfr. Romy, op. cit., p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO; Graber, op.
cit., p. 823, n. 3 ad art. 148 CO).
Al debitore solidale che
avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per
l’importo pagato in più (art. 148 cpv. 2 CO). Il debitore solidale cui spetta
il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di
quanto gli ha pagato (art. 149 cpv. 1 CO).
3.6.3
Nel caso che ci occupa,
fin dal 2012 tra i tre mutuatari esiste un rapporto di solidarietà nei
confronti dalla banca creditrice. Come già prima della donazione, l’istituto
finanziatore può pertanto esigere il pagamento degli interessi da tutti e tre i
debitori solidali oppure da uno solo di essi, come previsto dall’art. 144 cpv.
1.
CO.
Per quanto riguarda i
rapporti interni, non si può ignorare quanto pattuito con il contratto di
donazione. La nuora, donataria, ha infatti dichiarato “di subingredire” e di
“assume[rsi] a titolo esclusivo, a completa liberazione della donante, nel
debito ipotecario professato da quest’ultima di attuali CHF 703'150.-
(settecentotremilacentocinquanta), professato dalla donante e da __________ nei
confronti di __________ e garantiti dai titoli suddetti, a partire
dall’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario”. Dal tenore
dell’accordo in questione, aldilà della sintassi incerta, si può ritenere che
la donataria sia subentrata alla donante nel debito esistente nei confronti
dell’__________. Il riferimento al debito ipotecario esistente, “professato
dalla donante e da __________”, è chiaramente in contrasto con le risultanze
del contratto di mutuo ipotecario in essere, se si pensa al rapporto esterno, ma
può assumere un altro significato, se posto in relazione con i rapporti interni
fra i debitori: prima della donazione, la ripartizione interna del debito
prevedeva una responsabilità dei soli proprietari, cioè madre (__________) e
figlio (__________), mentre, dopo la cessione, la responsabilità è passata ai
nuovi proprietari, cioè lo stesso __________ e sua moglie __________.
Certo, la ripartizione
interna appena descritta appare difficile da conciliare con il tenore del
contratto di mutuo ipotecario concluso con la banca. Mentre infatti,
internamente, il debito è sempre stato suddiviso fra due persone, esternamente
vi è, prima e dopo, un terzo debitore solidale. La spiegazione fornita dalle
ricorrenti, secondo cui “la banca creditrice non ha voluto modificare i
contratti, considerato che sono stati conclusi con una durata determinata” è
plausibile. Trattandosi di un contratto di mutuo fisso, una sua modifica su
richiesta dei mutuatari avrebbe verosimilmente comportato l’obbligo di pagare
un’indennità per rescissione anticipata.
3.6.4
Tornando alla decisione
dell’autorità di tassazione, è innegabile che nel caso in esame non sia stata provata
l’assunzione del debito ipotecario da parte della donataria, con contestuale
liberazione della donante, perlomeno nei confronti della banca creditrice. Come
già ricordato, nel rogito, il notaio “ha informato le parti sul contenuto degli
art. 832 e segg., segnatamente dell’art. 834 CC”, ma le contraenti lo hanno poi
esonerato dall’obbligo “di informare l’Istituto di credito”.
In considerazione
dell’esistenza, prima e dopo la donazione, di tre debitori solidali, l’importanza
dell’assunzione di debito esterna deve tuttavia essere relativizzata. Proprio
perché la donataria, nuora della donante, era già precedentemente debitrice
solidale nei confronti della banca, non era necessario che la banca
manifestasse il suo consenso. Come già ricordato, del resto, quando
l’assunzione di debito non è privativa ma cumulativa, perché il nuovo debitore
si aggiunge al precedente, non è neppure richiesto l’accordo del creditore, la
cui posizione non è indebolita ma rafforzata (v. supra, consid. 2.4.2). Nel
caso in discussione, non vi è l’aggiunta di un debitore a quello esistente, ma
rimangono tuttavia debitrici solidali la donante e la donataria.
In queste circostanze, dovendo
assoggettare all’imposta di donazione l’effettivo arricchimento di cui ha
beneficiato la donataria, appare punitivo negare la deduzione del debito
ipotecario gravante la quota di comproprietà donata, solo per il fatto che la
banca creditrice non ha accettato l’assunzione del debito da parte della
donataria. Quest’ultima era infatti già debitrice solidale, nei confronti della
banca, e con la donazione si è assunta il debito anche nei rapporti interni,
liberando la donante. In virtù dell’accordo inserito nell’atto di donazione, la
donante avrebbe d’altronde un diritto di regresso nei confronti della donataria,
secondo l’art. 148 CO, qualora la banca pretendesse da lei il pagamento degli
interessi passivi (v. supra, consid. 2.6.2).
3.7
La conclusione
dell’Ufficio imposte di successione e donazione, che ha ritenuto non provata
l’assunzione del debito da parte della donataria, non può pertanto essere condivisa.
Dovendo
determinare l’ammontare della donazione imponibile, dal valore di stima
ufficiale della quota di comproprietà dell’immobile deve essere dedotta la metà
del debito ipotecario gravante il bene donato. La donataria era, prima e dopo
la cessione, debitrice solidale nei confronti della banca creditrice e, nei
rapporti interni, si è assunta la metà del debito, liberando contestualmente la
donante. Si deve pertanto ammettere che l’arricchimento di cui ha beneficiato
la donataria è pari alla differenza fra il valore di stima ufficiale della quota
di comproprietà ricevuta e la metà del debito ipotecario esistente al momento
del trapasso.
4.
Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali. Alle ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18
aprile 2019 è riformata nel senso che, nel
calcolo della donazione imponibile, è dedotto il debito di fr. 351'575.–,
assunto dalla donataria.
2. Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: