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Decisione

80.2019.155

! Imposta di successione e donazione: valore dei beni ceduti, deduzione dei debiti assunti dal donatario, donataria già condebitrice solidale prima della donazione, ripresa del debito dalla donante nei rapporti interni

14 dicembre 2020Italiano21 min

703'150.- (settecentotremilacentocinquanta), professato dalla donante e da __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.155

Lugano

14 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambe

rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 maggio 2019 contro la decisione del 18 aprile 2019 in materia di imposta

di successione e donazione.

Fatti

Fatti

A. Il 20 luglio 2012RI

1RI 2 e il figlio __________ hanno acquistato, in comproprietà per un mezzo

ciascuno, il foglio di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente

a una quota di 141‰ del fondo base n. __________ RFD di __________.

Con atto pubblico del 2

maggio 2018, RI 2 ha donato alla nuora RI 1 la sua quota di comproprietà di un

mezzo. Nel contratto, dopo l’elenco dei pegni immobiliari gravanti la proprietà

donata, si leggeva la clausola seguente:

La cessionaria dichiara di

subingredire, e assume a titolo esclusivo, a completa liberazione della

donante, nel debito ipotecario professato da quest’ultima di attuali CHF

703'150.- (settecentotremilacentocinquanta), professato dalla donante e da __________

nei confronti di __________ e garantiti dai titoli suddetti, a partire

dall’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario. Il Notaio ha

informato le parti sul contenuto degli art. 832 e segg., segnatamente dell’art.

834 CC. Non è dato obbligo al Notaio di informare l’Istituto di credito.

B. Con scritto del 15

giugno 2018, l’RS 1 si è rivolto alla donataria, invitandola a produrre la

“dichiarazione del creditore ipotecario attestante il fatto che chi rilascia la

dichiarazione si qualifica quale creditore ipotecario al momento della

donazione” e “che il debito ipotecario gravante sul mappale n. __________ PPP __________

del Comune di __________ già intestato alla signora RI 2 è stato assunto dal

donatario”. La dichiarazione richiesta avrebbe dovuto “indicare l’ammontare

esatto del debito ipotecario effettivamente assunto dai beneficiari della

donazione nonché la data dell’assunzione di tale debito”. La lettera precisava

ancora che, se la dichiarazione del creditore ipotecario non fosse stata

conforme alle richieste dell’autorità di tassazione o non fosse stata

presentata affatto, l’Ufficio avrebbe proceduto all’emissione del progetto di

tassazione “senza tener conto degli oneri”.

Il 20 luglio 2018 RI 1 ha

inviato all’Ufficio imposte di successione e donazione i contratti di ipoteca

fissa conclusi con UBS, sottolineando che dagli stessi “si evince che l’intero

debito nascente dal bene donato è gravante anche su RI 1 in modo solidale per

l’intero”.

C. Il 6 agosto 2018,

l’autorità di tassazione ha inviato a RI 1 e a RI 2 il progetto di tassazione

dell’imposta di donazione, commisurando la quota di donazione a favore di RI 1

in fr. 201'869.85 e l’imposta dovuta in fr. 33'788.50. Nella motivazione,

indicava che il debito ipotecario menzionato nel contratto di donazione non era

stato tenuto in considerazione, “poiché dalla documentazione prodotta non si

evince la ripresa totale del debito da parte di RI 1”.

La donataria ha preso

posizione con lettera del 26 settembre 2018, nella quale ha sostenuto che la

donazione era “palesemente negativa”, tenuto conto del fatto che il bene donato

era gravato da debiti ipotecari per un ammontare di circa fr. 700'000.–. La

contribuente si diceva stupita “dai contratti con __________”, poiché lei e il

marito “erano convinti di aver sottoscritto gli stessi nel senso che debitori

erano __________ e la madre __________, mentre la moglie __________ aveva

firmato quale moglie, per autorizzare l’aggravio dell’abitazione coniugale”.

Sarebbe stato “in ogni caso palese che nei rapporti interni tra le parti metà

del debito era assunto da __________ e l’altra metà dalla madre”. In queste

proporzioni era del resto stato suddiviso fra madre e figlio, nelle rispettive

dichiarazioni d’imposta.

In seguito a una lettera

del 24 ottobre 2018, con cui l’Ufficio imposte di successione e donazione

sollecitava l’invio di “documentazione in cui risulti che la donante, __________,

non sia più debitrice dell’ipoteca”, in data 8 novembre 2018 il notaio __________

ha inviato uno scritto della banca creditrice, sottolineando che quest’ultima

non poteva “modificare i contratti, considerato che sono stati conclusi con una

durata determinata”. Il “conto d’appoggio”, da cui venivano prelevati interessi

e ammortamenti, era tuttavia intestato solo ai coniugi __________. Ricordato

che in passato il debito ipotecario era suddiviso fra le partite fiscali della

madre e del figlio, ha poi precisato che “d’ora innanzi sarà dichiarato per

intero nel formulario di Stefano e RI 1, poiché la metà debito di RI 2 è stata

assunta dalla moglie RI 1”. Se l’autorità di tassazione non avesse riconosciuto

l’avvenuta assunzione del debito da parte di quest’ultima, il contratto

“sarebbe stato firmato per presupposti errati, e sarebbe pertanto viziato da

errore essenziale”.

D. Con decisione del 21

marzo 2019, l’RS 1 ha notificato alla donante e alla donataria la tassazione

dell’imposta di donazione, commisurando la quota di donazione in fr. 201'869.85

e l’imposta dovuta dalla donataria in fr. 33'788.50. Secondo l’autorità

fiscale, dalla documentazione prodotta non era rilevabile “la ripresa del

debito ipotecario da parte di RI 1 al momento del trapasso a Registro

fondiario”.

Le contraenti hanno

interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 9 aprile 2019,

ribadendo quanto già sostenuto nelle osservazioni al progetto di tassazione e

lamentando un difetto di motivazione della decisione.

L’autorità di tassazione

ha respinto il reclamo, con decisione del 18 aprile 2019. Ricordato che per

l’art. 161 LT dal valore dei beni ceduti sono deducibili i debiti comprovati

del donante posti a carico del donatario con l’atto di donazione, se

effettivamente assunti, ha rilevato che i contratti di mutuo ipotecario

prodotti dalle reclamanti riportavano tre debitori e non solo due, come

risultava dal rogito. La dichiarazione della UBS, prodotta il 5 settembre 2018,

attestava che debitori erano RI 2 e __________, come prima della donazione.

Secondo l’Ufficio imposte di successione, non era quindi possibile “concludere

che la metà del debito a carico della donante (regolarmente riconosciuto

ordinariamente dal fisco per l’anno 2016 e 2017) sia effettivamente stato

assunto dalla donataria”. A suo avviso, tale conclusione era “anche supportata dalla

valutazione delle dichiarazioni fiscali della donataria e del di lei marito”,

da cui emergeva che “il reddito lordo denunciato non garantisce la

sopportabilità di un prestito di KCHF 700”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 chiedono che la

donazione della PPP n. __________ RFD di __________ sia esentata dall’imposta

di donazione. Le ricorrenti ribadiscono che l’autorità di tassazione ha sempre

accettato la suddivisione del debito fra la donante e il figlio e che, in

seguito alla donazione, l’intero debito sarà dichiarato dai coniugi __________,

“poiché la metà di debito di RA 1 è stata assunto dalla donataria RI 1”. A loro

avviso, incorrerebbe nell’arbitrio l’autorità di tassazione, non ammettendo ora

l’assunzione della metà del debito da parte della donataria. La donante risiederebbe

del resto ora in un istituto in Italia, pagando una retta che “supera i suoi

redditi, per cui non funge né da debitrice né da garante per il debito in

questione”. Le insorgenti contestano infine le considerazioni dell’Ufficio in

merito alla sopportabilità del debito da parte dei coniugi __________ e

sottolineano che “è facilmente dimostrabile il contrario, considerando che il

reddito citato è aumentato”.

F. Nelle sue

osservazioni del 17 giugno 2019, la Divisione delle contribuzioni propone di

respingere il ricorso. Il contratto ipotecario prodotto dalle ricorrenti

riporterebbe ancora tre debitori e non solo due, come invece indicato nel

rogito e anche la dichiarazione rilasciata da __________ confermerebbe tale

situazione.

Le ricorrenti hanno replicato

in data 25 giugno 2019, ribadendo che i redditi dei coniugi __________

permetterebbero loro si sostenere il pagamento degli interessi passivi. Hanno

prodotto poi documentazione in merito alle spese e alle entrate della donante,

che pagherebbe una retta di oltre € 20'000 all’anno per la casa di riposo,

mentre il suo solo reddito sarebbe la pensione di € 12'000, sicché non potrebbe

offrire alcuna garanzia per il debito ipotecario.

Diritto

1. Quali responsabili

solidali per il pagamento dell’imposta sulle donazioni (art. 152 cpv. 3 LT), le

ricorrenti, rispettivamente donante e donataria, sono legittimate a interporre

ricorso contro la decisione, con cui l’Ufficio imposte di successione e

donazione ha respinto il loro reclamo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 142 cpv. 1

LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le liberalità e assegnazioni

tra vivi, devolute senza una corrispondente controprestazione. Analogamente ad

altre legislazioni cantonali, il diritto tributario ticinese adotta una nozione

di donazione propria, che si scosta in alcuni punti da quella del diritto

civile. Elementi costitutivi sono l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”),

la sua gratuità e l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus

donandi”).

2.2

La gratuità, l’elemento

che maggiormente distingue la donazione dal reddito sottoposto all’imposta

ordinaria, presuppone sia l’assenza di una controprestazione sia l’assenza di

un’obbligazione preesistente (Primi,

Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 155).

Nondimeno, una devoluzione può essere una liberalità non solo nel caso in cui

avvenga a titolo completamente gratuito, ma anche qualora, trattandosi di un

contratto bilaterale oneroso, il valore di una prestazione sia notevolmente

sproporzionato rispetto a quello della controprestazione. Tale prassi è

espressamente codificata all’art. 142 cpv. 2 LT, secondo cui sono considerate

parimenti donazioni le liberalità contenute in un contratto misto o simulato.

3.

3.1.

Nel caso in esame, RI 2 ha

donato alla nuora RI 1 la metà dell’appartamento in PPP di __________, la cui

altra metà era già di proprietà di __________ rispettivamente figlio della

donante e marito della donataria. Il valore lordo della liberalità, non

contestato, corrisponde al valore di stima ufficiale della metà dell’oggetto

donato e ammonta a fr. 201’869.85.

È per contro litigioso il

valore netto della liberalità. Secondo le ricorrenti, infatti, con la

donazione, la donataria si sarebbe assunta la metà dei debiti ipotecari

gravanti sull’immobile donato (circa fr. 350'000.–), con la conseguenza che la

donazione sarebbe negativa. Di diverso avviso l’autorità di tassazione, secondo

cui invece la donataria non si sarebbe assunta effettivamente l’onere ipotecario,

per il fatto che la banca creditrice non avrebbe mai confermato l’avvenuta

sostituzione del debitore ipotecario.

3.2

Si è già ricordato che la

donazione è caratterizzata dalla gratuità, cioè deve comportare un

impoverimento del donante. Se il versamento rappresenta una controprestazione

in relazione con un’altra prestazione, allora esso è soggetto di solito

all’imposta sul reddito ma mai all’imposta di donazione. Un simile versamento

può fondarsi su un contratto di lavoro, su altri rapporti d’affari fra le parti

o su un atto illecito (p. es. corruzione). In altri termini, l’attribuzione

deve essere “immeritata” (nel vero senso della parola), perché sia assoggettata

all’imposta di donazione, mentre non può far parte di un rapporto di scambio

(Sieber/Oehrli, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar Erbschafts-

und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 14, n. 45, p. 154 s.).

L’imposta di successione e

donazione è dovuta sull'ammontare netto di una successione o donazione, poiché

l’imposta deve colpire l’effettivo arricchimento del beneficiario. Questo

arricchimento non è solo oggetto dell’imposizione, ma anche base di calcolo

dell'imposta. Pertanto, sono ammesse diverse deduzioni nel calcolo dell’imposta

(Sieber/Oehrli, op. cit., § 24, n. 1, p. 309).

In primo luogo, le

passività esistenti, che riducono o gravano direttamente il patrimonio

trasferito, riducono l’imponibile. Nel caso dell'imposta di successione, tali

debiti si qualificano debiti della successione, ma devono essere presi in considerazione

anche nel caso di donazioni (Sieber/Oehrli, § 24, n. 2, p. 309).

3.3

Nel

diritto cantonale, per l’art. 161 cpv. 1 LT, dal valore dei beni ceduti sono

deducibili:

a) i

debiti comprovati del donante posti a carico del donatario con l’atto di

donazione, se effettivamente assunti;

b) i

diritti d’usufrutto preesistenti.

Affinché un

debito possa essere dedotto dal valore dei beni ai fini del calcolo

dell’imposta di donazione devono essere riunite le seguenti condizioni:

. deve trattarsi di un debito professato dal donante,

comprovato in modo ineccepibile;

‚ tale debito dev’essere posto a carico del

donatario con l’atto di donazione;

ƒ dev’esserne comprovata l’assunzione da parte

del donatario all’atto della donazione.

Oltre

alla prova ineccepibile della sua esistenza (al nome del donante) e della sua

assunzione da parte del donatario deve essere fornita la prova del fatto che si

tratta di un debito che è stato posto a carico del donatario con l’atto di

donazione. Di regola questa prova è fornita dal contratto di donazione,

considerato che la maggior parte dei contratti viene stipulata, per volontà

delle parti o per necessità formali, nella forma scritta (Primi, Le imposte di successione e di

donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale,

Bellinzona 1995, p. 166; inoltre sentenza CDT n. 80.98.00109 del 27 ottobre 1998 consid. 6.1).

3.4

3.4.1

A

norma dell'art. 832 cpv. 1 CC, salvo convenzione contraria, in caso di

alienazione totale del fondo ipotecato i vincoli del debitore e del fondo

rimangono invariati. In altre parole, il trasferimento della proprietà – quale

che sia la sua causa giuridica (vendita, donazione, successione o assegnazione ex

art. 60 CP) – non ha alcun effetto sul credito garantito né sul diritto di

pegno. Ne segue che, se l’alienante era nel medesimo tempo debitore del debito

garantito dal fondo, egli perde la proprietà del pegno ma conserva il debito;

quanto al diritto di pegno, dato il suo carattere reale, esso rimane vincolato

al fondo. Ciò conduce ad una dissociazione delle qualità di proprietario del

pegno e debitore del debito garantito (DTF 132 III 166, con riferimento a: Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3a

ed., Berna 2003, n. 2819 e 2821). Il diritto di pegno esistente continua

pertanto a sussistere e acquista il carattere di pegno di terzi (“Drittpfand”;

cfr. Fasel, in: Breitschmid/Jungo

[a cura di], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Sachenrecht, 3a

ediz., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 832 CC, p. 610).

3.4.2

Nel caso

però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito

ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per

iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato (art. 832 cpv.

2.

CC).

Affinché le

parti contraenti evitino che sorga un pegno di terzi, si richiede tuttavia la

conclusione di due contratti:

·

l’assunzione di debito

interna, cioè la promessa del nuovo debitore di liberare il precedente, che

deve avvenire nella stessa forma richiesta per l’atto con cui si trasferisce la

proprietà;

·

l’assunzione di debito

esterna, cioè l’accordo tra il nuovo debitore ed il creditore, che si svolge

secondo le regole definite agli articoli 832 ss. CC.

Quella

prevista dall’art. 832 cpv. 2 CC è un’assunzione di debito privativa

(liberatoria), in virtù della quale il nuovo proprietario subentra al

precedente. Poiché però si tratta di diritto dispositivo, le parti – cioè il

debitore originario e l’acquirente nell’ambito dell’assunzione di debito

interna – possono anche convenire che il nuovo proprietario risponda per il

debito insieme al debitore originario. Il nuovo debitore si aggiunge cioè al

precedente (assunzione di debito cumulativa). In tal caso, non occorre

l’accordo del creditore, poiché la sua posizione non è indebolita ma

rafforzata. Quando si verifica un’assunzione di debito in occasione di

un’alienazione immobiliare, un’assunzione cumulativa non può tuttavia essere

presunta (cfr. Zogg, in: Geiser/Wolf

[a cura di], Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch II, 6a ed.,

Basilea 2019, n. 13 ad art. 832 CC, p. 1917).

3.5

Per verificare se la

donataria avesse effettivamente assunto il debito ipotecario, gravante

l’immobile donato, e la donante ne fosse stata liberata, l’Ufficio imposte di

successione e donazione si è rivolto alle contraenti, invitandole a produrre il

contratto mediante in quale era stata convenuta l’assunzione di debito esterna.

Come ricordato, le ricorrenti non hanno prodotto un contratto di questa natura,

in quanto non era mai stato concluso. Nell’atto pubblico, del resto, dopo che

il notaio aveva informato le parti “sul contenuto degli art. 832 e segg.,

segnatamente dell’art. 834 CC”, è stato precisato che non veniva “dato obbligo

al Notaio di informare l’Istituto di credito”.

La sola documentazione che

le insorgenti hanno prodotto, dando seguito alla richiesta dell’autorità

fiscale, sono il contratto di “ipoteca fissa” ‑ stipulato nel

2012.

e che menziona tre mutuatari ‑ e una dichiarazione del 23

agosto 2018 dell’istituto mutuante, che conferma l’esistenza di un debito

solidale di __________, RI 1 e RI 2. La nuora era quindi già da tempo debitrice

solidale con il marito e la suocera, come si evince dai contratti di ipoteca

fissa UBS presentati. Infatti, i mutuatari, responsabili solidalmente nei

confronti dell’istituto di credito, erano __________, __________ e RI 1 fin dal

2012, anno di acquisto dei beni oggetto del presente ricorso (v. ric., all. 4).

3.6

3.6.1

Ora, ci si chiede se per

liberare la suocera dal debito ipotecario, la nuora avrebbe dovuto assumersi

nuovamente un debito di cui era già condebitrice.

3.6.2

La legge distingue, a tale

riguardo, tra il rapporto esterno, cioè quello fra i debitori solidali e il

creditore, da una parte, e il rapporto interno, cioè quello fra i condebitori

solidali, dall’altra.

Per quanto concerne il

rapporto esterno, il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori

solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto (art. 144 cpv.

1.

CO). Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intiera

obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). Se un debitore solidale adempie il debito,

sono liberati anche gli altri debitori (art. 147 cpv. 1 CO).

In relazione al rapporto

interno, ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i

debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali

fra i medesimi (art. 148 cpv. 1 CO; “par tête”/“Haftung nach Köpfen”; cfr.

Romy, in: Thévenoz/Werro [a cura di], Commentaire romand, Code des obligations

I, Art. 1-529 CO, 2a ed., Basilea 2012, p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO;

Graber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6a ed., Basilea 2015, p. 823, n. 2 ad art.

148.

CO). Questa disposizione si applica quando tra i condebitori non vi è

un’altra chiave di ripartizione, decisa in anticipo per convenzione (“règles

conventionnelles préalables”) o imposta dall’ordinamento legale (ripartizione

interna della solidarietà). Il debitore che vuole avvalersi di una ripartizione

interna differente da quella regolata dall’art. 148 cpv. 1 CO deve apportarne

la prova (cfr. Romy, op. cit., p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO; Graber, op.

cit., p. 823, n. 3 ad art. 148 CO).

Al debitore solidale che

avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per

l’importo pagato in più (art. 148 cpv. 2 CO). Il debitore solidale cui spetta

il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di

quanto gli ha pagato (art. 149 cpv. 1 CO).

3.6.3

Nel caso che ci occupa,

fin dal 2012 tra i tre mutuatari esiste un rapporto di solidarietà nei

confronti dalla banca creditrice. Come già prima della donazione, l’istituto

finanziatore può pertanto esigere il pagamento degli interessi da tutti e tre i

debitori solidali oppure da uno solo di essi, come previsto dall’art. 144 cpv.

1.

CO.

Per quanto riguarda i

rapporti interni, non si può ignorare quanto pattuito con il contratto di

donazione. La nuora, donataria, ha infatti dichiarato “di subingredire” e di

“assume[rsi] a titolo esclusivo, a completa liberazione della donante, nel

debito ipotecario professato da quest’ultima di attuali CHF 703'150.-

(settecentotremilacentocinquanta), professato dalla donante e da __________ nei

confronti di __________ e garantiti dai titoli suddetti, a partire

dall’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario”. Dal tenore

dell’accordo in questione, aldilà della sintassi incerta, si può ritenere che

la donataria sia subentrata alla donante nel debito esistente nei confronti

dell’__________. Il riferimento al debito ipotecario esistente, “professato

dalla donante e da __________”, è chiaramente in contrasto con le risultanze

del contratto di mutuo ipotecario in essere, se si pensa al rapporto esterno, ma

può assumere un altro significato, se posto in relazione con i rapporti interni

fra i debitori: prima della donazione, la ripartizione interna del debito

prevedeva una responsabilità dei soli proprietari, cioè madre (__________) e

figlio (__________), mentre, dopo la cessione, la responsabilità è passata ai

nuovi proprietari, cioè lo stesso __________ e sua moglie __________.

Certo, la ripartizione

interna appena descritta appare difficile da conciliare con il tenore del

contratto di mutuo ipotecario concluso con la banca. Mentre infatti,

internamente, il debito è sempre stato suddiviso fra due persone, esternamente

vi è, prima e dopo, un terzo debitore solidale. La spiegazione fornita dalle

ricorrenti, secondo cui “la banca creditrice non ha voluto modificare i

contratti, considerato che sono stati conclusi con una durata determinata” è

plausibile. Trattandosi di un contratto di mutuo fisso, una sua modifica su

richiesta dei mutuatari avrebbe verosimilmente comportato l’obbligo di pagare

un’indennità per rescissione anticipata.

3.6.4

Tornando alla decisione

dell’autorità di tassazione, è innegabile che nel caso in esame non sia stata provata

l’assunzione del debito ipotecario da parte della donataria, con contestuale

liberazione della donante, perlomeno nei confronti della banca creditrice. Come

già ricordato, nel rogito, il notaio “ha informato le parti sul contenuto degli

art. 832 e segg., segnatamente dell’art. 834 CC”, ma le contraenti lo hanno poi

esonerato dall’obbligo “di informare l’Istituto di credito”.

In considerazione

dell’esistenza, prima e dopo la donazione, di tre debitori solidali, l’importanza

dell’assunzione di debito esterna deve tuttavia essere relativizzata. Proprio

perché la donataria, nuora della donante, era già precedentemente debitrice

solidale nei confronti della banca, non era necessario che la banca

manifestasse il suo consenso. Come già ricordato, del resto, quando

l’assunzione di debito non è privativa ma cumulativa, perché il nuovo debitore

si aggiunge al precedente, non è neppure richiesto l’accordo del creditore, la

cui posizione non è indebolita ma rafforzata (v. supra, consid. 2.4.2). Nel

caso in discussione, non vi è l’aggiunta di un debitore a quello esistente, ma

rimangono tuttavia debitrici solidali la donante e la donataria.

In queste circostanze, dovendo

assoggettare all’imposta di donazione l’effettivo arricchimento di cui ha

beneficiato la donataria, appare punitivo negare la deduzione del debito

ipotecario gravante la quota di comproprietà donata, solo per il fatto che la

banca creditrice non ha accettato l’assunzione del debito da parte della

donataria. Quest’ultima era infatti già debitrice solidale, nei confronti della

banca, e con la donazione si è assunta il debito anche nei rapporti interni,

liberando la donante. In virtù dell’accordo inserito nell’atto di donazione, la

donante avrebbe d’altronde un diritto di regresso nei confronti della donataria,

secondo l’art. 148 CO, qualora la banca pretendesse da lei il pagamento degli

interessi passivi (v. supra, consid. 2.6.2).

3.7

La conclusione

dell’Ufficio imposte di successione e donazione, che ha ritenuto non provata

l’assunzione del debito da parte della donataria, non può pertanto essere condivisa.

Dovendo

determinare l’ammontare della donazione imponibile, dal valore di stima

ufficiale della quota di comproprietà dell’immobile deve essere dedotta la metà

del debito ipotecario gravante il bene donato. La donataria era, prima e dopo

la cessione, debitrice solidale nei confronti della banca creditrice e, nei

rapporti interni, si è assunta la metà del debito, liberando contestualmente la

donante. Si deve pertanto ammettere che l’arricchimento di cui ha beneficiato

la donataria è pari alla differenza fra il valore di stima ufficiale della quota

di comproprietà ricevuta e la metà del debito ipotecario esistente al momento

del trapasso.

4.

Il ricorso è

conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Alle ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18

aprile 2019 è riformata nel senso che, nel

calcolo della donazione imponibile, è dedotto il debito di fr. 351'575.–,

assunto dalla donataria.

2. Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: