80.2019.160
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: prelevamento anticipato di utile, finanziamento della società da parte di correntista anonimo, violazione di norme contabili e fiscali, ripresa come utile
27 febbraio 2023Italiano25 min
contabili presentati, e, in via sussidiaria, nel caso in cui il reclamo non venisse
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.160
80.2019.161
Lugano
27 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 maggio 2019 contro la decisione del 18 aprile 2019 in materia di IC e IFD
2013 e 2014.
Fatti
Fatti
A.
La società RI 1 ha quale scopo statutario la “Compravendita e
intermediazione nel commercio di automobili e partecipazione a società
analoghe.” È stata iscritta nel Registro di commercio del Canton Ticino il 1°
agosto 1991. La sua sede si trova a __________.
B.
Nel mese di febbraio 2015 la contribuente trasmetteva all’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) la dichiarazione fiscale
relativa al periodo fiscale 2013 e nel mese di aprile 2016 quella per il 2014,
con i rispettivi allegati. In tali dichiarazioni d’imposta veniva indicato, tra
l’altro, un debito verso il “correntista” pari a fr. 20'000.- in data 1°
gennaio 2013, fr. 50'000.- in data 31 dicembre 2013 e fr. 150'000.- in data 31
dicembre 2014.
C.
Il 21 aprile 2017, l’UTPG richiedeva alla contribuente di voler
trasmettere, tra l’altro, documentazione relativa al conto “correntista”, e
meglio, le schede contabili degli esercizi 2013 e 2014 e il contratto di
prestito con l’indicazione del nominativo completo.
D.
Con scritto datato 4 maggio 2017 la contribuente, tramite la sua
rappresentante, trasmetteva le schede contabili e, per quanto concerneva la
posizione del “correntista”, comunicava unicamente che “il correntista non è
noto”.
A tale scritto seguivano colloqui
telefonici durante i quali l’UTPG ribadiva alla rappresentante della RI 1 la
richiesta di presentare il contratto di mutuo e la necessità di chiarire
l’identità del “correntista”.
E. Il
18 luglio 2017, la contribuente, per il tramite della sua rappresentante,
trasmetteva un’attestazione della società, della medesima data, sottoscritta da
__________, unico membro del Consiglio d’amministrazione della contribuente,
con potere di firma individuale, del seguente tenore:
In qualità di Amministratore della società con la presente attesto che
il conto “Correntista” (n° 2050), costituito nell’anno 2008, è un prestito al
portatore (escluso che sia un azionista) e trattasi dunque di un prestito da
terzi a tutti gli effetti e richiedo che come tale sia considerato.
F. In data 20 dicembre
2018, l’UTPG emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD 2013-2014.
Per quanto concerneva in particolare la
decisione di tassazione IC/IFD 2013, gli elementi imponibili venivano così
definiti:
Risultato d’esercizio: fr. -
8'608.-
Vantaggi vari e prestazioni valutabili in
denaro stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria ripresi nella
tassazione 2013 del signor __________: fr. 30'000.-
Perdite d’esercizio computabili: fr. -
33'626.-
Risultato fiscale: fr. -
12'234.-
Per quanto concerneva invece in particolare
la decisione di tassazione IC/IFD 2014, gli elementi imponibili venivano così
definiti:
Risultato d’esercizio: fr. 36’840.-
Vantaggi vari e prestazioni valutabili
in denaro stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria ripresi nella
tassazione 2014 del signor __________: fr. 95'000.-
Perdite d’esercizio computabili: fr. -
12'234.-
Risultato fiscale: fr. 119’606.-
G. Con separati reclami
del 10 gennaio 2019 contro le poc’anzi citate decisioni di tassazione, la
contribuente, sempre rappresentata dalla RA 1 contestava le riprese effettuate,
chiedendo la modifica della decisione di tassazione sulla base dei dati
contabili presentati, e, in via sussidiaria, nel caso in cui il reclamo non venisse
accolto, di essere sentito. La contribuente motivava con le medesime
argomentazioni per entrambi i reclami che: “Come già esposto nel reclamo del
7 gennaio 2017 sulla notifica di tassazione dell’anno 2013 del __________,
ribadiamo che il prestito al portatore (cto 2050) della RI 1 non è di
competenza del signor __________. Dunque il calcolo del dispendio effettuato
nella partita personale del Signor __________ non è corretto in quanto
contempla delle posizioni che non sono di sua competenza. A titolo
abbondanziale si fa notare che anche una eventuale carenza di mezzi del Signor __________
non giustifica una correzione del risultato economico della società anonima di
sua proprietà a titolo di distribuzione di utile. Sarebbe inoltre incoerente
una asserita mancanza di mezzi al Signor __________ che “percepisce” redditi
della società anonima a sua volta confrontata con carenza di liquidità”.
H. Con scritto datato 11
marzo 2019, l’UTPG invitava la contribuente a voler produrre giustificativi
contabili relativi ai versamenti da parte del “correntista” alla Cassa di fr.
40'000.- il 3 gennaio 2013, fr. 25'000.- il 31 luglio 2013, fr. 50'000.- il 2
gennaio 2014, del versamento di fr. 100'000.- in contanti, effettuato presso la
banca __________ da parte del “correntista”, sul conto corrente bancario
aziendale in data non specificata, nonché del prelievo dalla Cassa da parte del
“correntista” di fr. 35'000.- il 22 dicembre 2013.
La contribuente, per il
tramite della RA 1, rispondeva in data 21 marzo 2019, allegando copia delle
ricevute, dalle quali si evinceva unicamente l’indicazione “correntista” e
nulla più. La contribuente esplicitava nuovamente soltanto che “Come già
esposto in precedenza i suddetti finanziamenti sono stati versati da una
persona terza quale prestito al portatore (al di fuori dalla cerchia delle
persone vicine all’azionariato o azionariato stesso)”.
I. Con decisione su
reclamo del 18 aprile 2019 relativa all’IC/IFD 2013, l’UTPG dichiarava il reclamo
irricevibile, in quanto asseriva che non vi era un utile imponibile e pertanto
mancava l’interesse attuale della contribuente ad impugnare la decisione su
reclamo.
Con decisione su reclamo
della medesima data relativa all’IC/IFD 2014, l’UTPG respingeva il reclamo del
10 gennaio 2019 in quanto asseriva che neppure la documentazione prodotta in
sede di reclamo aveva permesso di chiarire l’identità del “correntista”.
L. In data 14 maggio
2019, la contribRA 1, formula due distinti e tempestivi ricorsi contro le
decisioni su reclamo, chiedendo che le decisioni vengano modificate “sulla
base dei dati contabili presentati, fatta eccezione per una ripresa per l’uso
privato dell’auto aziendale come per esercizi precedenti” e, solo nel caso
in cui il ricorso non fosse accolto, di essere citati a un’udienza.
Per entrambi i gravami, la
contribuente contesta in particolare “l’asserzione che non vi sia un
interesse degno di protezione”, in quanto “la decisione emessa ha
ripercussioni dirette fiscali per la contribuente (compensazione delle perdite
riportate riconosciute). Inoltre per la persona fisica (azionista) vi è pure
una ripercussione fiscale (imposizione di altri redditi) che di probabile
contestazione da parte dell’Imposta preventiva.”
La ricorrente censura poi
che la contabilità venga ritenuta inattendibile (“Asserire che una
contabilità è inattendibile unicamente per il fatto che è contabilizzato un
prestito terzi al portatore è per noi incomprensibile. La contabilità è stata
allestita secondo i regolari principi vigenti della tenuta dei conti e
supportata dalla documentazione necessaria, oltre ad essere soggetta a
revisione limitata”). A mente della ricorrente, sono stati forniti tutti i
giustificativi, e “l’Autorità fiscale non ha esposto alcuna prova che
indichi che il finanziatore, con relativa disponibilità, si identifichi con
l’azionista (onere della prova)”. La ricorrente ribadisce infine - senza
però svelare l’identità di tale “correntista” - che “i finanziamenti sono
stati effettuati da persone terze, dunque prestito al portatore, la vecchia
denominazione del conto “correntista” (prima della modifica del nuovo
sistema dei conti per PMI) si distingue dal prestito dell’azionista denominato
“correntista __________”.
M. Con osservazioni
datate 14 giugno 2019, l’UTPG chiede la conferma delle decisioni impugnate,
ribadendo le motivazioni esposte.
In particolare, per quanto
attiene alla ricevibilità del ricorso, l’UTPG ribadisce, per il periodo fiscale
2013 che “la ricorrente ha impugnato l’imposta sull’utile (cantonale e
federale) che ammonta però a zero, ed è quindi chiaro che manca un interesse
attuale ad impugnare le tassazioni in oggetto”. Per quanto attiene invece
alla definizione del risultato imponibile del 2014, “in sede d’accertamento
l’autorità fiscale si è trovata confrontata con una mancanza di collaborazione
da parte della contribuente, la quale ha dapprima sostenuto che il correntista
non è noto” ed in seguito che “è un prestito al portatore (escluso che
sia un azionista) e trattasi dunque di un prestito da terzi a tutti gli effetti”
ed ha proceduto ad una tassazione su apprezzamento, rammentando i principi alla
base della stessa e l’iter seguito.
N. Il 26 settembre 2019
si è svolta un’udienza presso la Camera di diritto tributario in presenza delle
rappresentanti della ricorrente e dell’UTPG. In questa sede, la RI 1 ha
ribadito che la dichiarazione fiscale presentata era conforme ai principi
contabili del CO e che pure la ricevuta presentata doveva essere considerata
valida. A parer suo, l’autorità resistente pretenderebbe una prova negativa. Un
contratto di mutuo è valido indipendentemente dalla forma scritta. Il fisco
dubita che un terzo presterebbe importi di questa consistenza ad una società
senza alcuna garanzia. In mancanza di un contratto l’UTPG si domanda come si
potrebbe esigere il rimborso del credito sulla sola base di una ricevuta che
indica il nome “correntista”. Secondo l’autorità resistente: “Il problema
fiscale che deve essere affrontato secondo l’autorità di tassazione dipende dal
fatto che __________ non ha disponibilità finanziaria che giustifichi il
preteso finanziamento alla società”.
Diritto
I. Periodo fiscale 2013
1. 1.1.
Per quanto attiene al
periodo fiscale 2013, con decisione su reclamo del 18.4.2019, l’UTPG ha
quantificato l’utile imponibile sia per l’IFD che per l’IC in fr. 0.-, mentre
che il capitale imponibile, ai soli fini IC è stato commisurato in fr.
50'000.-.
1.2.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
1.3.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.);
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey,
loc. cit. e giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Nel caso in esame, la
ricorrente censura unicamente l’imposta sull’utile, che è stata stabilita
mediante decisione del 18 aprile 2019. L’UTPG ha commisurato l’utile imponibile
in zero franchi, sicché è evidente che la società contribuente non ha alcun
interesse attuale degno di tutela ad ottenere una pronuncia di questa Camera
(cfr. anche Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,
2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,
2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,
in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).
2.2.
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale che concerne la deduzione delle perdite, una decisione di
tassazione ha autorità di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in
questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere valutate
diversamente in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono
unicamente la qualifica di motivi e come tali non partecipano dell’autorità
materiale di cosa giudicata. In particolare quando un contribuente riceve una
tassazione che riporta un reddito nullo, con la conseguenza che non deve pagare
alcuna imposta, l’ammontare delle perdite che hanno condotto alla tassazione su
di un reddito nullo costituisce unicamente un motivo della decisione di
tassazione, con la conseguenza che tale importo non beneficia della forza di
cosa giudicata. Nella misura in cui il contribuente desidera che sia accertato
l’ammontare della perdita da riportare al periodo fiscale seguente, non vi è un
interesse attuale degno di protezione (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_911/2013
e 2C_912/2013 del 26 agosto 2014, in RDAF 2015 II p. 119 consid. 2.2, con
riferimento a: ATF 140 I 114 consid. 2.4.1 p. 119 s.; sentenze 2C_973/2012 del
4 ottobre 2013 consid. 4.2; 2C_91/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.3.3, in RF
68/2013 p. 158; v. anche Danon,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 67 LIFD; Helbing/Felber,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016,
n. 14 ad art. 67 LIFD).
2.3.
Poiché l’autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della
decisione e non si estende invece ai singoli punti della relativa motivazione
(RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6), la società contribuente non può
mettere in discussione le riprese effettuate dall’autorità fiscale, e di
conseguenza l’ammontare della perdita riportata.
2.4.
Per quanto attiene alle
preoccupazioni formulate dall’insorgente, in merito alle ulteriori conseguenze
fiscali delle decisioni litigiose, sia per la stessa società, sia per il
detentore delle quote sociali, non si può che ribadire che la motivazione delle
decisioni impugnate non vincola le autorità fiscali competenti per le eventuali
altre decisioni. Queste ultime saranno pertanto impugnabili con i rimedi giuridici
previsti dalle rispettive procedure (cfr. anche la sentenza del TF 2P.345/2005
dell’11 maggio 2006 consid. 2.2 in fine).
2.5.
Il ricorso presentato
contro la decisione su reclamo del 18 aprile 2019 per l’IC/IFD 2013 è pertanto
irricevibile.
Considerandi
II. Periodo fiscale 2014
3.
Con la decisione
impugnata, l’autorità di tassazione ha ritenuto che il “correntista”, che nel
corso del periodo fiscale avrebbe finanziato la società ricorrente, in
particolar modo mediante un versamento di fr. 100'000.- avvenuto il 10 aprile
2014, sia lo stesso azionista. Ha tuttavia rilevato che quest’ultimo, alla luce
della sua dichiarazione d’imposta personale, non avrebbe avuto la disponibilità
finanziaria per procedere a un simile finanziamento. Ne ha tratto la conclusione
che il socio abbia versato sul conto “correntista” utili conseguiti dalla sua
società ma non dichiarati, con la conseguenza che si tratterebbe di una
distribuzione dissimulata di utile.
La società insorgente
contesta questa conclusione e nega altresì che il finanziamento litigioso
provenga dal socio. Si è rifiutata tuttavia di indicare l’identità del
creditore.
4.
4.1.
Nel caso che qui ci
occupa, dall’esame delle dichiarazioni fiscali 2013 e 2014 e dei relativi
allegati, compresi i bilanci, l’UTPG ha costatato, tra le altre cose, un
consistente incremento del debito a lungo termine verso il “correntista”, il
quale è passato da fr. 20'000.- (al 1°.1.2013) a fr. 50'000.- (il 31.12.2013) a
fr. 150'000.- (il 31.12.2014). L’autorità resistente, con richiesta di
documentazione del 21.4.2017, ha domandato alla rappresentante della
contribuente di volerle trasmettere, per quanto atteneva al “conto
correntista”, le schede contabili degli esercizi 2013 e 2014 e il contratto di
prestito con l’indicazione del nominativo completo del creditore.
RA 1 si è limitata a
comunicare che il correntista non è noto, e che, ad ogni modo non si identifica
con l’azionista della ricorrente. A tal proposito è stata prodotta
un’attestazione da parte della RI 1 a tenore della quale __________ indica: “(…)
in qualità di amministratore della società con la presente attesto che il conto
“correntista” (n° 2050), costituito nell’anno 2008, è un prestito al portatore
(escluso che sia un azionista) e trattasi dunque di un prestito da terzi a
tutti gli effetti e richiedo che come tale sia considerato”.
4.2
Il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale.
Se stabilito nel rispetto delle norme
legali applicabili, esso è infatti determinante
anche per la definizione dell’utile
imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto
tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der
Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer
Bilanz, p. 21 ss.).
In altri termini, il carattere vincolante dei conti
annuali (art. 662a CO; dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a
cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con
regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che
ne correggono le valutazioni (decisione TF n. 2A.549/2005 del 16 giugno 2006,
in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/
Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73
ss.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58
LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).
4.3
Nel sistema della
procedura di tassazione mista (art. 123 ss. LIFD), il contribuente è obbligato
a collaborare. Sebbene si presuma che una contabilità tenuta nel rispetto delle
prescrizioni del diritto commerciale sia materialmente esatta, il contribuente
è nondimeno obbligato a fornire, a domanda dell’autorità di tassazione,
informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e
altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (art.
126.
cpv. 2 LIFD; v. anche art. 200 cpv. 2 LT).
Il principio per cui il
bilancio commerciale è vincolante anche per il fisco è incorporato nella
procedura di tassazione mista. Ne consegue che, nell’ambito del suo obbligo di
indagine, l’autorità di tassazione può richiedere informazioni sugli elementi
di fatto su cui è fondata ogni registrazione. In mancanza della prova della
base fattuale (per esempio, nessuna ricevuta; nessuna prova dell'effettiva
esistenza di un rischio che deve essere preso in considerazione con la costituzione
di un accantonamento), il contribuente si assume il rischio della mancata prova
e l'autorità di accertamento può o deve addirittura rifiutare di riconoscere la
corrispondente voce (di spesa) a fini fiscali. Se invece è possibile dimostrare
il fondamento fattuale di una registrazione corretta secondo il diritto
commerciale, in linea di principio essa deve essere riconosciuta anche ai fini
fiscali (147 II 209 consid. 5.1.1 e giurisprudenza citata).
4.4
Secondo l’art. 957a
cpv. 1 CO la contabilità costituisce la base della presentazione dei conti.
Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d’esercizio dell’impresa
(situazione economica).
L’art. 957a cpv. 2
CO prevede che la contabilità debba rispettare i principi della tenuta regolare
dei conti. Fra i princìpi che devono segnatamente essere rispettati figura la
prova documentata delle singole registrazioni contabili (cifra 2).
La contabilizzazione di
importi senza alcun documento giustificativo è contraria al principio della
tenuta regolare dei conti prevista all’art. 957a cpv. 2 cifra 2 CO
(sentenza TF 2C_481/2016 del 16.2.2017 consid. 6.1.).
Il documento
giustificativo della registrazione contabile deve contenere il testo,
l’importo, l’estensore e la data di emissione (Oesterhelt/Mühlemann/Bertschinger,
in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4a
ed., Basilea 2022, n. 19 ad art. 57 LIFD, p. 1124). Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su
supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per
ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile (art.
957a cpv. 3 CO). La giustificazione di ogni scrittura contabile è un
elemento indispensabile della contabilità. Quest’esigenza permette non solo di
accertare che unicamente delle operazioni reali vengano contabilizzate, ma
anche e soprattutto la verifica del contenuto della contabilità. L’art. 957a
cpv. 2 cifra 2 CO impone come visto la giustificazione di ogni registrazione
tramite un documento contabile: ad esempio fatture, bollettini di consegna,
contratti, estratti bancari, ecc. (Bucheler,
Abrégé de droit comptable, 2a ed., Ginevra 2018, p. 121).
4.5
Nel
caso in esame, la società ricorrente ha registrato un finanziamento proveniente
da un “correntista”, del quale non ha tuttavia voluto fornire il nominativo.
Secondo gli articoli 127
cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e LT, devono rilasciare
attestazioni scritte al contribuente le persone che sono o che sono state in
rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni. Fra
queste persone rientrano in particolare i creditori e i debitori, i quali
devono rilasciare attestazioni sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le
garanzie di crediti (articoli 127 cpv. 1 lett. b LIFD e 201 cpv. 1 lett.
b LT).
Il contribuente è tenuto a
allegare l’attestazione alla sua dichiarazione d’imposta (articoli 124 cpv. 2
LIFD e 198 cpv. 2 LT).
4.6
Nell’ambito degli
accertamenti esperiti a seguito del reclamo, l’11.3.2019 l’UTPG ha chiesto alla
RI 1 di voler trasmettere, entro 15 giorni, i giustificativi contabili relativi
alle cinque operazioni che negli anni 2013 e 2014 hanno avuto quale
contropartita il conto correntista. Nella missiva sono stati ricordati alla
contribuente i concetti del “Massgeblichkeitsprinzip”, nonché gli
obblighi di collaborazione del contribuente al fine di consentire una
tassazione completa ed esatta (principi previsti dagli art. 200 cpv. 1 e cpv. 2
LT e 126 LIFD) ed anche le norme in materia di contabilità previste dal Codice
delle obbligazioni (in particolare l’art. 957a CO).
Con risposta del 21.3.2019,
la RI 1 ha ribadito che i finanziamenti sono stati effettuati da una persona
terza quale prestito al portatore. Ha pure specificato che tale persona si
troverebbe “(…) al di fuori dalla cerchia delle persone vicine
all’azionariato o azionariato stesso”.
Quali giustificativi delle
registrazioni contabili inerenti il conto correntista, la RI 1 ha prodotto
delle ricevute recanti la data e l’importo: non viene indicato il nominativo
del correntista, ma viene specificato “prestito” da correntista (31.7.2013), “finanziamento
attività (prestito)” da correntista (3.1.2013), “prestito a RI 1” da finanziatore
(2.1.2014). Per quanto concerne il versamento di fr. 100'000.- del 10.4.2014 lo
stesso è stato direttamente accreditato sul conto dalla società presso __________
a __________ con il riferimento “versamento correntista”.
Va da sé che in nessuno dei
documenti giustificativi allegati è stato indicato il nominativo del
“correntista” o del “finanziatore”. Come visto, la ricorrente esortata a più
riprese dall’autorità fiscale a voler chiarire le operazioni che hanno avuto
come oggetto il conto correntista ha mostrato delle reticenze.
4.7
Ora,
a giusta ragione, l’UTPG ha ritenuto verosimile che il correntista non fosse
altro che l’azionista dRI 1, ossia __________. In particolare l’autorità
resistente ha preso in considerazione i seguenti elementi per giungere a tale
conclusione:
·
l’evoluzione della cifra d’affari,
del risultato lordo (utile lordo) e del risultato netto realizzati dalla
contribuente a partire dal 2010 fino al 2014;
·
l’evoluzione della posizione
“correntista” (che ha avuto lo sviluppo citato in precedenza), la reticenza
della controparte a svelare l’identità del mutuante, come pure le diverse
versioni fornite in merito: dapprima “non noto” e quindi “persona terza (al di
fuori della cerchia delle persone vicine all’azionariato o azionariato
stesso)”;
·
il fatto che – di norma – il
correntista è impersonato dall’azionista di una persona giuridica o quanto meno
da una persona vicina a quest’ultimo: mal si comprende infatti come un terzo
indipendente (come invece attestato dalla contribuente in data 18 luglio 2017)
sia disposto a prestare fino a CHF 200'000 (importo massimo del credito, dal 10
aprile 2014 al 14 novembre 2014) senza un documento (contratto o ricevuta
indicante le generalità delle parti) che attesti validamente l’avvenuto mutuo e
senza ottenere adeguate garanzie ed il pagamento di interessi;
·
che tutte le operazioni aventi
quale contropartita il conto correntista sono avvenute a contanti, compreso il
versamento di CHF 100'000 avvenuto il 10 aprile 2014 sul conto corrente presso
il __________ intestato alla contribuente;
·
l’evoluzione avuta dalla posizione
“correntista __________” (che ha avuto uno sviluppo inverso, nel senso che al
1.
gennaio 2013 il signor __________ era creditore nei confronti della
contribuente per un importo di CHF 8'582.70, mentre al 31 dicembre 2014 è
debitore nei confronti della società per un importo di CHF 21'417.30);
·
RI 1 è la sola fonte di reddito
conosciuta dal signor __________.
A fronte di tali ragionevoli
e sostanziate conclusioni spettava alla contribuente comprovare che la
valutazione a cui era giunta l’autorità fiscale fosse errata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 85 ad art. 123 LIFD).
RI
1, ancora in sede di udienza del 26.9.2019, si è limitata a ribadire che
la dichiarazione fiscale presentata, unitamente ai giustificativi contabili, sarebbero
conformi alle prescrizioni in materia del CO.
Per sua parte l’autorità
resistente ha indicato di nutrire dei dubbi circa il fatto che un terzo
presterebbe importi di questa consistenza ad una società senza alcuna garanzia
ed ha aggiunto: «(…). In mancanza di contratto si domanda inoltre come
potrebbe esigere il rimborso del suo credito sulla sola base di una ricevuta
che indica il nome “correntista”». L’autorità resistente è
dell’avviso che il problema fiscale sia da correlare al fatto che __________
non aveva una disponibilità finanziaria tale da giustificare il preteso
finanziamento alla società.
4.8
Stando
così le cose, non si può che costatare come la ricorrente sia venuta meno al
suo onere probatorio e come i documenti giustificativi prodotti a sostegno delle
registrazioni contabili siano del tutto insufficienti a comprovare le operazioni
commerciali soggiacenti, in violazione di quanto disposto dall’art. 957a
cpv. 2 cifra 2 CO e dalle disposizioni della legislazione tributaria in merito
agli obblighi di collaborazione del contribuente e dei terzi.
5.
5.1.
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta
sull'utile delle persone giuridiche, che
1.
Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
5.2
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione
dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni
seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio
che concedevano
(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116
consid. 2; 115 Ib 238).
5.3
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni
dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a
determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina,
con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel
conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene
definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale
e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto
quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,
che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando
quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un
terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.
6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
5.4
In considerazione degli
elementi esposti in precedenza (consid. 4), l’UTPG ha ritenuto – a ragione –
che gli importi confluiti sul conto “correntista” fossero in realtà “(…)
utili non dichiarati da RI 1, imponibili a titolo di distribuzione di utile sia
in capo a quest’ultima (ai sensi degli art. 67 lett. b e 58 lett. b LIFD) che
in capo al signor __________ (art. 19 cpv. 1bis LT e art. 20 cpv. 1bis
LIFD)” (osservazioni 14/17.6.2019 al ricorso).
La ricorrente, come già
ricordato, non ha fornito plausibili indicazioni sull’origine dell’importante
iniezione di denaro a suo favore: unicamente l’azionista o una persona a lui
vicina avrebbe avuto interesse a non stipulare alcun contratto di mutuo (con
tanto di pattuizione di interessi e di indicazioni quo all’esigibilità
del credito), a non richiedere delle garanzie e a elargire somme così cospicue
ad una società che, dati alla mano, ha fatto valere, dal 2010 in poi, dei
bilanci deficitari. Contrariamente a quanto asserito in sede di ricorso, non è
affatto inverosimile ritenere che proprio l’azionista avesse tutto l’interesse
ad immettere del denaro nella società, posto come fosse anche la sua sola fonte
di reddito conosciuta.
D’altra parte, la
situazione finanziaria dell’azionista, alla luce della sua dichiarazione
d’imposta, non gli avrebbe consentito di versare importi di tale rilievo per
finanziare la propria società.
L’unica spiegazione
plausibile è pertanto che il socio abbia registrato i finanziamenti a favore della
sua società allo scopo di dare una parvenza di giustificazione al conseguimento
di utili che non erano stati dichiarati da quest’ultima. Diversamente dalla
distribuzione di utili, infatti, l’estinzione di un debito non costituisce
reddito imponibile per il creditore e non è un costo deducibile per il debitore
(articoli 34 lett. c LIFD e 33 lett. c LT).
6.
Il
ricorso è irricevibile per quanto concerne il periodo fiscale 2013, mentre è invece
respinto per quanto attiene al periodo fiscale 2014. La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2013 il ricorso è irricevibile.
1.2.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2014 il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’700.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: