Lexipedia

Decisione

80.2019.162

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, concubino, solo se prestazioni gratuite, rinuncia volontaria a conseguire entrate sufficienti

5 maggio 2020Italiano29 min

presso l’__________. Dal 1.10.2017 al 31.12.2017 è stata alle dipendenze di __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.162

80.2019.163

Lugano

5 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI

1 Agno

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 maggio 2019 contro la decisione del 17 aprile 2019 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è di professione

avvocato. Nel periodo fiscale 2017 ha lavorato dal 1.1.2017 sino al 30.9.2017

presso l’__________. Dal 1.10.2017 al 31.12.2017 è stata alle dipendenze di __________.

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2017 la contribuente dichiarava un reddito imponibile

complessivo di fr. 59'314.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.

RI 1 chiedeva in

particolare che le venisse riconosciuta la deduzione per “persona bisognosa a

carico” per il convivente __________ (1994), con il quale è coniugata

dall’11.5.2018 (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch).

C. Con decisione IC/IFD

2017 del 14.11.2018, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT)

commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 70'400.- (medesimo importo

determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 71'600.- (medesimo importo

determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale

non riconosceva la deduzione per “persona bisognosa a carico” con la seguente

motivazione: “Conviventi non considerati quali

figli a carico. Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”.

D. Con reclamo

6/7.12.2018 RI 1 impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2017 chiedendo il

riconoscimento della deduzione per persone bisognose a carico. La contribuente

spiegava di convivere con __________ dal 2016. Nel 2017 questi frequentava il

secondo anno di apprendistato (42 ore a settimana) per ottenere il diploma

quale autista di veicoli pesanti AFC. Il percorso di formazione intrapreso

prevedeva una parte teorica dell’istruzione, presso la __________ a __________

ed una parte pratica, svolta presso __________ SA. La reclamante indicava

pertanto che la formazione pratica e teorica avevano impegnato molto il

convivente nel 2017, il quale aveva poco tempo libero a disposizione. Ritenuto

come il compagno percepisse quale retribuzione unicamente la somma di

fr.1'100.- lordi mensili, la reclamante aveva deciso di pagare per intero i

costi relativi all’alloggio, come pure altre spese di pertinenza del compagno

durante tutto il periodo della sua formazione, per un ammontare così

determinato: fr. 9'300.- per l’alloggio e le spese accessorie, fr. 1'956.35

relativi a svariate fatture, nonché fr. 2'200.- relativi all’acquisto di

un’autovettura, donata al compagno per permettergli di effettuare il tragitto

casa – lavoro durante i periodi invernali, siccome impossibilitato ad

utilizzare la motocicletta.

La contribuente citava il

capitolo 11 della Circolare n. 30 dell’AFC “Imposizione dei coniugi e della

famiglia secondo la legge sull’imposta federale diretta (IFD)”, secondo cui la

deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa

oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al

proprio sostentamento. La deduzione può inoltre essere accordata anche a

persone di per sé in grado di esercitare un’attività lucrativa, ma che non

conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o

nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di

sostentamento. La reclamante riteneva di adempiere tutte le condizioni poste

dalla legge per beneficiare della deduzione in questione, avendo sostentato il

contribuente con importi ben più alti rispetto a quelli previsti come minimo

dalle norme di legge. In merito alla totale o parziale incapacità del suo

compagno di provvedere al proprio sostentamento, egli nel 2017 avrebbe sempre

svolto un’attività lavorativa; tuttavia vista la retribuzione ricevuta, si era

ritrovato nell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento. La

reclamante faceva notare che, senza il suo aiuto finanziario, “il sig. __________

sarebbe con tutta probabilità beneficiario di sussidi, assegni di studio o

addirittura a carico dell’assistenza sociale (la sua famiglia non può nemmeno

permettersi di sostenerlo, essendo anche entrambi i genitori parzialmente a

carico dell’assistenza, rispettivamente con un guadagno che supera di poco il

minimo vitale)”. A causa della convivenza con lei, invece, le assicurazioni

sociali gli avrebbero negato il sussidio per il pagamento del premio per la

cassa malati. Al suo caso neppure si sarebbe potuta applicare la giurisprudenza

relativa ai concubini: il suo compagno era impiegato a tempo pieno nella

propria formazione e non si occupava delle faccende domestiche. Motivo per il

quale non aveva fornito alcuna controprestazione, sicché i contributi della

reclamante erano di natura gratuita.

E. Il 12.3.2019

l’autorità fiscale trasmetteva alla contribuente, tramite invio APlus, una

richiesta di documenti. Dopo aver ricordato le condizioni alle quali può essere

riconosciuta una deduzione per persona bisognosa a carico, l’UT indicava che,

secondo costante dottrina e giurisprudenza si considera che una formazione

possa normalmente ritenersi conclusa al compimento di 25 anni. L’autorità

fiscale specificava: “Non siamo a conoscenza delle circostanze oggettive che

hanno impedito alla persona assistita di lavorare e che lo hanno costretto ad

intraprendere un’ulteriore formazione dopo averne già conclusa una prima”. L’UT

invitava la contribuente a voler prendere posizione entro il 10.4.2019,

specificando le formazioni professionali concluse dal suo compagno, le

circostanze oggettive (periodo di disoccupazione prolungato, ricerche di

impiego con esito negativo, periodi di malattia o infortunio) che avevano

costretto il convivente a intraprendere una nuova formazione a tempo pieno dopo

averne già conclusa un’altra. Alla contribuente veniva inoltre richiesto di

voler presentare la comprova dell’assunzione di spese per il mantenimento del

compagno per almeno l’ammontare della deduzione fiscale massima fatta valere in

deduzione, come anche la copia del contratto di affitto dell’abitazione condivisa

per il 2017. RI 1 veniva inoltre avvertita che, in caso di mancata ottemperanza

alla richiesta, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione

agli atti.

F. Con scritto

1°/2.4.2019 la contribuente specificava che __________ non aveva mai svolto la

professione per la quale si era formato, ossia “addetto del pneumatico CFP”.

Dal 2010 al 2011 egli aveva svolto l’apprendistato di giardiniere – paesaggista

presso la ditta __________ di __________. In seguito al fallimento della ditta

aveva cercato, senza successo, un’ulteriore posizione di apprendistato. Dal

2012 al 2014 aveva iniziato e concluso l’apprendistato quale addetto del

pneumatico presso __________ SA, senza poi essere assunto da questo datore di

lavoro. Dal 2014 e sino all’inizio dell’apprendistato quale apprendista autista

di veicoli pesanti AFC presso __________, __________ si sarebbe “riciclato”

come poteva in diversi settori, tutti estranei alla sua formazione, nelle

pulizie e nella ristorazione (presso il __________ di __________). Per quanto

concerneva le spese sostenute per il sostentamento del convivente, RI 1

specificava che il contratto di locazione era intestato unicamente a lei,

poiché, al momento della sottoscrizione, il convivente stava svolgendo

l’apprendistato ed era, in quel periodo, gravato da più esecuzioni, non

risultando pertanto solvibile. Per il resto gli importi per persona bisognosa a

carico sarebbero stati comprovati dai giustificativi già allegati alla

dichiarazione fiscale 2017. Ritenuto l’esiguo compenso ricevuto durante

l’apprendistato, il convivente era riuscito a pagare unicamente le spese

relative ai corsi di __________ e quelli interaziendali, le spese di

abbonamento telefonico, il vitto giornaliero fuori casa, l’acquisto saltuario

di qualche capo d’abbigliamento e calzature e di tanto in tanto l’acquisto di

qualche provvista per l’economia domestica.

G. Con

decisione IC/IFD 2017 del 17.4.2019, l’UT respingeva il reclamo presentato

dalla contribuente. L’autorità fiscale illustrava i motivi per i quali non

doveva essere concessa la deduzione per persona bisognosa a carico. Il fisco

precisava che la contribuente aveva asserito di essersi assunta costi per fr.

13'456.- relativi al compagno, così composti: metà della pigione e delle spese

accessorie per l’appartamento di __________, pagamenti per fr. 1'956.35

relativi a diverse fatture del compagno, nonché fr. 2'200.- per l’autovettura

regalata a quest’ultimo.

Secondo

la giurisprudenza federale e cantonale il riconoscimento della deduzione per persona

bisognosa a carico riferita ad un convivente, viene normalmente esclusa. L’UT

specificava: “(…) l’esistenza del concubinato di

per sé e la partecipazione all’usuale “ménage” quotidiano di una coppia fanno

sì che, anche nel caso della contribuente, non si possa ritenere che il

contributo elargito sia stato effettuato a titolo gratuito a tutti gli effetti.

Del resto l’assenza di controprestazione da parte del convivente resta

un’affermazione autoreferenziale, sprovvista di prova effettiva”.

Dalla lettura del

contratto di affitto per l’abitazione di __________ risultava inoltre che unica

conduttrice era l’insorgente e che lo stesso fosse adibito ad uso personale (e

non quale abitazione famigliare per più persone). L’UT era pertanto dell’avviso

che in tale circostanza non era corretto affermare che metà della pigione e

metà delle spese accessorie fossero anche oneri del convivente: in questo senso

nulla provava nemmeno l’autorizzazione rilasciata dai proprietari per

acconsentire al fatto che il convivente ivi risiedesse. Neppure potevano essere

riconosciuti quali costi di sostentamento i fr. 2'200.- pagati da RI 1 per

acquistare come regalo un’autovettura al compagno, trattandosi di una donazione

(la necessità dell’utilizzo dell’autovettura da parte del contribuente, oltre

che irrilevante sarebbe anche stata non dimostrata, visto che il luogo di

lavoro di quest’ultimo era raggiungibile a piedi e che a __________ poteva

recarsi con i mezzi pubblici). L’autorità fiscale indicava che in queste circostanze

il contributo di mantenimento elargito dalla reclamante al convivente non

raggiungeva né per l’imposta cantonale né per l’imposta federale diretta i

minimi previsti dalla legge. Inoltre non si ravvisavano neppure le condizioni

di incapacità lucrativa del convivente, ritenuta personale la scelta di intraprendere

una nuova formazione a tempo pieno.

H. Il 15/16.5.2019 RI 1

insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2017.

In relazione ai costi

sostenuti per il sostentamento del convivente, la ricorrente asserisce,

contrariamente alla posizione dell’autorità fiscale, di aver corrisposto importi

addirittura più alti rispetto a quelli previsti nelle disposizioni legali. Il

fatto che il compagno non figurasse nel contratto di locazione era da ricondurre

unicamente agli atti esecutivi pendenti nei confronti di quest’ultimo come

anche all’esigua retribuzione mensile, aspetti che gli avevano impedito di figurare

a pieno titolo come conduttore.

In relazione alla totale o

alla parziale incapacità lavorativa, RI 1 ribadisce quanto già specificato in

sede di reclamo, cioè che __________ aveva lavorato a tempo pieno nel 2017, non

ricevendo tuttavia un compenso adeguato per far fronte al proprio sostentamento

trattandosi di un apprendistato. La ricorrente puntualizza che, la

giurisprudenza ha riconosciuto una capacità di guadagno limitata anche nel caso

di una persona adulta che si trova ancora in formazione.

In relazione alla

situazione di concubinato, l’insorgente ritiene di aver fornito una prestazione

del tutto gratuita e volontaria, in quanto il compagno era impegnato a tempo

pieno nella sua formazione lavorativa e non si occupava delle faccende

domestiche. Menziona poi una sentenza (n. 80.2011.158 del 9.7.2012, in RtiD I-2013),

in cui la CDT avrebbe riconosciuto, nel caso di una persona disoccupata che

viveva con il fratello e la moglie di quest’ultimo, che la deduzione richiesta

comprendeva le spese di alloggio ed avrebbe pertanto ritenuto “eccessiva” la

richiesta dell’Ufficio di tassazione di produrre una distinta di tutti i costi

sostenuti per il suo mantenimento. La CDT non avrebbe nemmeno preteso che il

fratello, disoccupato, potesse svolgere delle mansioni domestiche quale

controprestazione al contributo elargito. In relazione all’autovettura regalata

al convivente, la ricorrente ne ribadisce la necessità per permettere al

convivente di recarsi al lavoro, vista la distanza a piedi tra l’appartamento e

la sede di lavoro (2.2 km, ossia mezz’ora di cammino). Da ultimo, la

contribuente ribadisce che, senza il suo aiuto finanziario, __________ avrebbe

dovuto far capo “(…) ad assegni di studio, (…) alla concessione dei sussidi

di cassa malati, o genericamente presso le istituzioni sociali comunali.

Riconoscere invece il ruolo della contribuente dal punto di vista fiscale è

invece corretto, equo e di transenna risulta anche un risparmio per le

istituzioni sociali comunali e cantonali”.

I. Il 21/22.5.2019

l’UT ha trasmesso l’incarto della contribuente, rinviando alla motivazione

della decisione impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'700.--

a 11'100.-- franchi al massimo (per il periodo fiscale 2017), dal reddito

netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il

contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.-

franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i

quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni

sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale

(art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).

Analogamente, per

l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la

deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.- franchi per ogni

persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa,

al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli

almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge

e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo

fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

1.2.

Secondo la lettera sia

della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt

erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o

parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal

diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM,

LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa

d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di

infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque,

più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico. La dottrina e la

giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità

di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente

fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera

età (Baumgartner/Eichenberger, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Steuerrecht, Bundesgesetz über die

direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea 2017, n. 23c ad art.

35 LIFD, p. 889; Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.

195; decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona

adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in

quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere

dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri

motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20

febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

1.3.

Oltre al requisito della

parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge

subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione

all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e

di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che

abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della

deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;

inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n.

11t).

Per

stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di

mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa

Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e

fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre

1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

In

altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri

obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si

domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia

esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire

criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito

imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve

essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.- di reddito

netto o a fr. 50'000.- di sostanza netta.

Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.- di reddito netto e a fr. 46'000.-

di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.- di reddito netto e a fr. 92'000.- di sostanza imponibile per le persone coniugate (Blöchliger, Das Verhältnis vom

Kinderabzug zum Unterstützungsabzug, Teil 2, in RF 64/2009 p. 255).

1.4.

Tanto

la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/Bosshard/Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia

adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a

causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo

sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma

piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si

considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o

prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più

ricevere sussidi di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di

regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.

192).

1.5.

Secondo la Circolare n. 30

del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i

contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace

al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art.

35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su

un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può

essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente.

Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione

stabilita, questa deduzione sociale decade.

La

deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa

oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al

proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente

dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare

un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per

sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un

reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei

monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di

sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona

bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento

di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere

gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento

compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei

contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono

contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD.

L'esigenza

di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri

oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto

il costo della vita varia a seconda delle regioni.

Così

come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione

per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale

o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC

n. 30, n. 11).

2. 2.1.

2.1.1.

Nel

caso in esame la ricorrente convive con __________ dal 1.8.2016. Sino al

31.7.2016 quest’ultimo era domiciliato a __________, in via __________, presso

la __________ (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch, sito internet consultato il 1.4.2020).

Il

compagno dell’insorgente (cfr. curriculum vitae agli atti) ha effettuato

un apprendistato quale giardiniere presso la __________ SA a __________ dal

2010 al 2011. Nel periodo dal 2012 al 2014 ha invece svolto e concluso,

ottenendo il relativo diploma, un apprendistato quale “addetto del pneumatico

CFP”, percependo, nel periodo 2014 (gennaio – luglio), uno stipendio medio

mensile di fr. 910.- (cfr. certificato di salario rilasciato dalla __________

SA), mentre che dal 2014 al 2015 egli ha lavorato come “capo squadra” presso __________

SA occupandosi dell’organizzazione dei lavori di pulizia (percependo nel

periodo 1.1.2015 – 3.7.2015, quale Teilzeit/Nebenerwerb, la somma di fr.

12'044.- netti, ossia una media mensile di più di fr. 2'000.-), occupandosi

dell’organizzazione dei lavori di pulizia. Nel 2016 ha lavorato saltuariamente

presso il ristorante __________ a __________ (buste paga di maggio fr. 699.10

netti, di giugno fr. 1'724.80 ed agosto fr. 792.30). Il suo reddito imponibile

complessivo nel 2014 era stato di fr. 7'100.- per l’IC e di fr. 7'600.- per

l’IFD (stabilito mediante tassazione d’ufficio), sulla base di un’entrata di

fr. 10'988.-, mentre che nel 2015, il reddito imponibile complessivo è stato

accertato in fr. 4'100.- (5'600.- quello dell’IFD) sulla base di un’entrata di

fr. 13'993.-. La contribuente specifica che nonostante l’impegno e la buona

volontà nella ricerca di un impiego, il compagno ha sempre conseguito, come

documentato, delle entrate “assai basse”. Nel 2016, il contribuente ha iniziato

il nuovo apprendistato presso __________ SA.

2.1.2.

La ricorrente, nello

scritto 1.4.2019 trasmesso all’UT a complemento del reclamo, indicava, in relazione

alla decisione di aiutare il proprio compagno nella nuova formazione scelta: “Nel

momento in cui il sig. __________ e la contribuente si sono conosciuti e hanno

man mano deciso di condividere e pianificare il proprio futuro insieme, il sig.

__________ ha espresso la volontà di ricominciare una formazione e ciò onde

conseguire finalmente un titolo di studio che gli permettesse almeno in linea

teorica di esercitare una professione in Ticino in maniera dignitosa. La

contribuente ha assecondato e favorito quest’idea, ritenendola del tutto

giudiziosa e dicendosi disposta ad accollarsi tutte le spese derivanti dalla

convivenza (ma sarebbe stato lo stesso se il sig. __________ e la contribuente

non avessero condiviso l’abitazione in quanto la situazione economica della

famiglia del sig. __________ è anch’essa molto precaria)”.

2.2.

2.2.1.

Nel caso in cui la

deduzione per persona bisognosa a carico sia richiesta per il sostegno offerto

ad un concubino, devono essere considerati con particolare attenzione due

aspetti. In primo luogo, deve essere accertata la gratuità delle prestazioni

offerte. In secondo luogo, deve essere verificato che il convivente che non

dispone di entrate sufficienti non vi abbia rinunciato volontariamente.

2.2.2.

Per quanto concerne il

primo aspetto, la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito come il

contribuente, per poter beneficiare della deduzione sociale, debba fornire una

prestazione di tipo gratuito alla persona bisognosa. Tale non è il caso quando

la persona bisognosa vive presso il contribuente e partecipa alle faccende

domestiche, come nel caso di una relazione di concubinato (cfr. p. es. la

sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF

66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre 2013 consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori

casalinghi da parte del convivente, al quale il contribuente provvede

finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.

195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_331/2009 del 14 ottobre

2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo alla

deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata, n.

11).

2.2.3.

In merito alla valutazione

del lavoro domestico svolto dal partner del contribuente, il Tribunale

amministrativo del Canton Zurigo si è espresso in una sentenza del 29.7.2014 (ST.2014.146,

consultabile al sito https://www.strgzh.ch/assets/entscheide/StRG_DB_2014_122_sz.pdf,

visualizzato il 1.4.2020). Il contribuente, che era attivo come Risk Manager in

una società, viveva con la partner, studentessa. In particolare il ricorrente

aveva indicato che la sua compagna non aveva risorse finanziarie, motivo per il

quale doveva provvedere al suo sostentamento. Sebbene l’insorgente avesse

affermato di non sapere per quante ore a settimana dovesse studiare la propria

compagna né fossero stati presentati dei mezzi di prova circa lo studio che

stava svolgendo, aveva comunque lasciato intendere che la sua compagna aveva

dedicato giornalmente alla cura della casa un’ora. Nella sentenza, è stata

esclusa la deduzione per persona bisognosa a carico, seguendo la giurisprudenza

del TF, che si riferisce ai parenti e ai famigliari che prestano qualche

servizio nell’economia domestica del contribuente oppure che sono regolarmente

chiamati a prestare servizi, purché non si tratti di servizi di minore

importanza. Motivo per il quale, questi parenti e famigliari non si trovano in

uno stato di bisogno. La spesa sostenuta dal contribuente per il loro

mantenimento non è un sussidio, ma una sorta di corrispettivo per il lavoro svolto

nell'interesse comune. Nel caso giudicato dal tribunale zurighese, si afferma

che un aiuto domestico di 7 ore la settimana non si può ritenere un servizio

minore prestato per un’economia domestica in cui vivono due persone. Si poteva

presumere al contrario che la partner del contribuente avesse svolto una parte

sostanziale delle faccende domestiche. Nella sentenza zurighese s’indicava

inoltre che la valutazione delle prestazioni e la considerazione nell’ambito

della ripartizione dei ruoli tra il debitore e il suo partner è soggetta alla

libera volontà delle parti, anche se le prestazioni scambiate sono

oggettivamente sproporzionate dal punto di vista economico.

2.2.4.

In relazione al secondo

aspetto, la deduzione per persona bisognosa a carico è possibile unicamente nel

caso in cui il partner abbisogni di sostegno. Questo bisogno è dato se la persona

assistita per motivi oggettivi, indipendenti dalla sua volontà, non è in grado

di provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte, a lungo termine e

quindi dipende dall’aiuto di terzi. Lo stato di bisogno deve essere durevole e

non solo temporaneo, e deve anche essere oggettivo. In una sentenza del TF in

materia di condono, i giudici hanno inoltre indicato, per il caso di una

contribuente che viveva in concubinato e che aveva lasciato il lavoro per

occuparsi dei figli, che la rinuncia volontaria all’attività lucrativa non

determina uno stato di bisogno (Müller/Meuter,

Die Sozialabzüge und Unterhaltsbeiträge im Konkubinat in ZStP 6/2011, p. 106

ss.; anche Baumgartner/Eichenberger,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 25 ad art. 35 LIFD).

Nella sentenza 2C_331/2009

del 14.10.2009, il TF ha esaminato il caso di un contribuente che chiedeva la

deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al mantenimento della

propria compagna, che nel periodo fiscale in questione aveva iniziato un

secondo percorso formativo ed aveva un lavoro part-time al 40%. L’Alta Corte ha

affermato che, ritenuto come la convivente si occupasse della casa, unitamente

al ricorrente, ciò corrispondeva ad un reddito in natura. Il Tribunale federale

ha pure escluso una capacità lavorativa ridotta della convivente, poiché quest’ultima,

nel periodo in questione, disponeva già di un primo diploma di studio e stava

frequentando un secondo percorso formativo. Secondo la Suprema Corte, chi volontariamente

intraprende un secondo percorso di studio, decide in base a preferenze soggettive

di ritirarsi dalla vita lavorativa. Ciò preclude la possibilità di poter

ottenere la deduzione per persona bisognosa a carico, siccome questa presuppone

uno stato di indigenza oggettivo.

2.2.5.

Nel caso in cui, pur

svolgendo un’attività lucrativa, una persona consegua un reddito insufficiente,

la sfida per l’autorità fiscale consiste nell’accertare se l’insufficiente

remunerazione del lavoro dipenda da una preferenza personale della persona alla

quale il contribuente provvede. Una riduzione volontaria dell’attività

lavorativa non può essere assimilata ad una ridotta capacità d’esercitare

un’attività lavorativa, sebbene ne consegua uno stato di bisogno (Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n.

23d ad art. 35 LIFD).

3. 3.1.

Ora, nel caso in esame

appare chiaro che il fatto di aver intrapreso una seconda formazione, e meglio

l’apprendistato quale autista di veicoli pesanti AFC è dipeso da una scelta

personale del convivente della contribuente, che di fatto gli ha precluso la

ricerca di un’attività lavorativa, con uno stipendio in uno dei settori in cui

aveva già lavorato. Invero al momento dell’inizio del nuovo tirocinio nel 2016

era ancora in vigore, nel settore dei gommisti il contratto normale di lavoro

che prevedeva il salario minimo (di fr. 16.30 all’ora, https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/commissione/tabella_riassuntiva_CNL.pdf).

Dalla disamina della documentazione non emerge, a dire il vero, una comprova

degli sforzi profusi nella ricerca d’impiego (la ricorrente non ha, in

particolare, prodotto copie di lettere intese alla ricerca di lavoro da parte

del compagno), tra la fine del primo apprendistato e l’inizio della seconda

formazione. Neppure è chiaro per quali ragioni il convivente abbia terminato

gli impieghi presso la società di pulizie, rispettivamente presso __________.

3.2.

L’insorgente neppure

spiega le ragioni per le quali il proprio convivente, dopo aver effettuato due

anni di apprendistato ed aver comunque ottenuto il diploma, non si è iscritto

alla disoccupazione chiedendo le relative indennità e potendo beneficiare

altresì della consulenza e di un collocamento efficienti (cfr. art. 7 LADI). In linea di principio chi beneficia di

un’indennità di disoccupazione non può essere considerato bisognoso, proprio

perché la sua situazione finanziaria è tutelata dall’assicurazione sociale (CDT

inc. 80.2008.135 del 29.12.2008 consid. 2.5.).

In Ticino è comunque in

vigore la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati

(L-rilocc, RL 857.100) che prevede la possibilità di poter beneficiare di un

assegno di formazione professionale in caso di riqualificazione professionale,

se sono adempiute determinate condizioni (cfr. pure gli art. 66c cpv. 1 e 2

LADI nonché l’art. 90a OADI). Su quest’aspetto la ricorrente non spende una

parola: sicché non è possibile chiarire i motivi per i quali __________ non

abbia fatto capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Si ricorda che nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese

deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del

contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.

4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). In merito ai

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario, il

contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140

Considerandi

II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

3.3

Nella fattispecie, appare

pertanto chiaro che la ridotta remunerazione dell’attività lucrativa è dipesa

da motivi personali, quindi soggettivi del convivente della ricorrente, che ha

preferito intraprendere una seconda formazione, che gli avrebbe permesso, nel

futuro di poter esercitare nel Canton Ticino una “professione dignitosa”,

come indicato dalla stessa RI 1.

Già solo per questa

ragione la deduzione non può essere ammessa.

4.

4.1.

Riallacciandosi alle

sentenze indicate in precedenza, inerenti il caso della deduzione per persona

bisognosa a carico nelle situazioni di concubinato, anche nel caso di specie le

prestazioni della ricorrente non si possono considerare gratuite.

Come visto non sono infatti

prestazioni gratuite quelle che il contribuente effettua nei confronti di una

persona che vive nella medesima economia domestica la quale fornisce una

controprestazione, in particolar modo provvedendo al “ménage” (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 43 ad art.

35.

LIFD). Il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, come visto, ha

indicato che provvedere ad un’ora al giorno all’economia domestica già costituisce

una controprestazione di una certa ampiezza nel caso di un’economia domestica

di 2 persone, corrispondendo all’espletazione di praticamente di tutti i lavori

di casa.

4.2

La ricorrente ha indicato

che __________ è impiegato, al suo pari, “ben oltre il 100% del suo tempo di

lavoro, (…). Egli non occupa il suo tempo nelle faccende domestiche e il suo

contributo non può pertanto costituire in nessun modo un compenso per il

sostentamento che la contribuente presta in suo favore, che si riassume nel

vitto, nell’alloggio e nell’aiuto al pagamento di spese necessarie che il sig. __________

non può affrontare in maniera indipendente”. La contribuente specifica poi

che pure lei stessa è nell’impossibilità di occuparsi dei lavori di casa

dovendo persino “(…) far capo ad una conoscente per occuparsi dello stiro

degli indumenti propri e di quelli del sig. __________”.

Ora, a parte il fatto che

l’impiego di personale domestico non è documentato (non sono state ad esempio

prodotte le eventuali buste paga con i relativi pagamenti dei contributi

sociali), appare usuale che, in un’economia domestica nella quale entrambi i

concubini esercitano un’attività lucrativa a tempo pieno, essi si ripartiscano

in maniera equa le incombenze domestiche: non a caso il concubinato viene anche

assimilato ad una società semplice e meglio a un contratto col quale due o più

persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune

(cfr. art. 530 cpv. 1 CO; anche sentenza TF 4A_377/2018 del 5.7.2019, consid. 4.1.; Jung, in: Roberto/Trüeb

[a cura di], Personengesellschaften und Aktiengesellschaft – Vergütungsverordnung,

3a ed., Zurigo 2016, p. 9).

4.3

La ricorrente riconosce,

nello scritto del 1.4.2019, come il suo concubino abbia comunque provveduto, di

tanto in tanto, ad acquistare qualche provvista per l’economia domestica. Il

fatto che quest’ultimo viva in concubinato con la ricorrente consente peraltro

di supporre una sua partecipazione usuale alle faccende domestiche, che come

indicato impedisce per sé stessa il riconoscimento della deduzione auspicata,

facendo venir meno il presupposto della natura gratuita delle prestazioni di

sostentamento (in questo senso anche la sentenza CDT inc. 80.2017.130 del

10.8.2017, consid. 2.3.).

Poco importa che molto

verosimilmente la partecipazione alle usuali faccende domestiche possa

risultare sproporzionata, se paragonata a quanto la contribuente ha provveduto

– e le va sicuramente moralmente riconosciuto il lodevole gesto – a versare per

il sostentamento del compagno.

In conformità con la

giurisprudenza citata, l’ordinaria suddivisione delle faccende domestiche presunta

in una situazione di concubinato, conferma che non sussiste la gratuità

della prestazione, così invece come preteso dalla norma per poter ammettere la

deduzione. Motivo per cui, pure sotto questo profilo la richiesta

dell’insorgente non merita tutela.

4.4

A titolo abbondanziale si

rileva quanto segue. La ricorrente afferma che avrebbe provveduto al

mantenimento del compagno, anche se non avessero condiviso l’abitazione.

Il convivente abitava

prima con la sua famiglia: ora, nel caso in cui __________ fosse rimasto a

vivere presso i genitori, invero quest’ultimo non avrebbe – con tutta

verosimiglianza - dovuto accollarsi la metà della pigione pagata e le spese

accessorie, per complessivi fr. 9'300.-: il pagamento delle restanti spese (senza

entrare nel merito delle stesse) sarebbe stato di un importo inferiore ai

limiti fissati sia dalle disposizioni di legge. Ciò che avrebbe impedito il

riconoscimento della deduzione. Inoltre, se i genitori avessero chiesto la

deduzione sulla base dell’art. 35 cpv. 1 lit. a LIFD la stessa sarebbe

molto probabilmente stata negata, trattandosi di una seconda formazione (Jaques, op. cit., n. 18 ad art. 35

LIFD).

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: