80.2019.162
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, concubino, solo se prestazioni gratuite, rinuncia volontaria a conseguire entrate sufficienti
5 maggio 2020Italiano29 min
presso l’__________. Dal 1.10.2017 al 31.12.2017 è stata alle dipendenze di __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.162
80.2019.163
Lugano
5 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI
1 Agno
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 maggio 2019 contro la decisione del 17 aprile 2019 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è di professione
avvocato. Nel periodo fiscale 2017 ha lavorato dal 1.1.2017 sino al 30.9.2017
presso l’__________. Dal 1.10.2017 al 31.12.2017 è stata alle dipendenze di __________.
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2017 la contribuente dichiarava un reddito imponibile
complessivo di fr. 59'314.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.
RI 1 chiedeva in
particolare che le venisse riconosciuta la deduzione per “persona bisognosa a
carico” per il convivente __________ (1994), con il quale è coniugata
dall’11.5.2018 (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch).
C. Con decisione IC/IFD
2017 del 14.11.2018, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT)
commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 70'400.- (medesimo importo
determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 71'600.- (medesimo importo
determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale
non riconosceva la deduzione per “persona bisognosa a carico” con la seguente
motivazione: “Conviventi non considerati quali
figli a carico. Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge”.
D. Con reclamo
6/7.12.2018 RI 1 impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2017 chiedendo il
riconoscimento della deduzione per persone bisognose a carico. La contribuente
spiegava di convivere con __________ dal 2016. Nel 2017 questi frequentava il
secondo anno di apprendistato (42 ore a settimana) per ottenere il diploma
quale autista di veicoli pesanti AFC. Il percorso di formazione intrapreso
prevedeva una parte teorica dell’istruzione, presso la __________ a __________
ed una parte pratica, svolta presso __________ SA. La reclamante indicava
pertanto che la formazione pratica e teorica avevano impegnato molto il
convivente nel 2017, il quale aveva poco tempo libero a disposizione. Ritenuto
come il compagno percepisse quale retribuzione unicamente la somma di
fr.1'100.- lordi mensili, la reclamante aveva deciso di pagare per intero i
costi relativi all’alloggio, come pure altre spese di pertinenza del compagno
durante tutto il periodo della sua formazione, per un ammontare così
determinato: fr. 9'300.- per l’alloggio e le spese accessorie, fr. 1'956.35
relativi a svariate fatture, nonché fr. 2'200.- relativi all’acquisto di
un’autovettura, donata al compagno per permettergli di effettuare il tragitto
casa – lavoro durante i periodi invernali, siccome impossibilitato ad
utilizzare la motocicletta.
La contribuente citava il
capitolo 11 della Circolare n. 30 dell’AFC “Imposizione dei coniugi e della
famiglia secondo la legge sull’imposta federale diretta (IFD)”, secondo cui la
deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa
oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al
proprio sostentamento. La deduzione può inoltre essere accordata anche a
persone di per sé in grado di esercitare un’attività lucrativa, ma che non
conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o
nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di
sostentamento. La reclamante riteneva di adempiere tutte le condizioni poste
dalla legge per beneficiare della deduzione in questione, avendo sostentato il
contribuente con importi ben più alti rispetto a quelli previsti come minimo
dalle norme di legge. In merito alla totale o parziale incapacità del suo
compagno di provvedere al proprio sostentamento, egli nel 2017 avrebbe sempre
svolto un’attività lavorativa; tuttavia vista la retribuzione ricevuta, si era
ritrovato nell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento. La
reclamante faceva notare che, senza il suo aiuto finanziario, “il sig. __________
sarebbe con tutta probabilità beneficiario di sussidi, assegni di studio o
addirittura a carico dell’assistenza sociale (la sua famiglia non può nemmeno
permettersi di sostenerlo, essendo anche entrambi i genitori parzialmente a
carico dell’assistenza, rispettivamente con un guadagno che supera di poco il
minimo vitale)”. A causa della convivenza con lei, invece, le assicurazioni
sociali gli avrebbero negato il sussidio per il pagamento del premio per la
cassa malati. Al suo caso neppure si sarebbe potuta applicare la giurisprudenza
relativa ai concubini: il suo compagno era impiegato a tempo pieno nella
propria formazione e non si occupava delle faccende domestiche. Motivo per il
quale non aveva fornito alcuna controprestazione, sicché i contributi della
reclamante erano di natura gratuita.
E. Il 12.3.2019
l’autorità fiscale trasmetteva alla contribuente, tramite invio APlus, una
richiesta di documenti. Dopo aver ricordato le condizioni alle quali può essere
riconosciuta una deduzione per persona bisognosa a carico, l’UT indicava che,
secondo costante dottrina e giurisprudenza si considera che una formazione
possa normalmente ritenersi conclusa al compimento di 25 anni. L’autorità
fiscale specificava: “Non siamo a conoscenza delle circostanze oggettive che
hanno impedito alla persona assistita di lavorare e che lo hanno costretto ad
intraprendere un’ulteriore formazione dopo averne già conclusa una prima”. L’UT
invitava la contribuente a voler prendere posizione entro il 10.4.2019,
specificando le formazioni professionali concluse dal suo compagno, le
circostanze oggettive (periodo di disoccupazione prolungato, ricerche di
impiego con esito negativo, periodi di malattia o infortunio) che avevano
costretto il convivente a intraprendere una nuova formazione a tempo pieno dopo
averne già conclusa un’altra. Alla contribuente veniva inoltre richiesto di
voler presentare la comprova dell’assunzione di spese per il mantenimento del
compagno per almeno l’ammontare della deduzione fiscale massima fatta valere in
deduzione, come anche la copia del contratto di affitto dell’abitazione condivisa
per il 2017. RI 1 veniva inoltre avvertita che, in caso di mancata ottemperanza
alla richiesta, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione
agli atti.
F. Con scritto
1°/2.4.2019 la contribuente specificava che __________ non aveva mai svolto la
professione per la quale si era formato, ossia “addetto del pneumatico CFP”.
Dal 2010 al 2011 egli aveva svolto l’apprendistato di giardiniere – paesaggista
presso la ditta __________ di __________. In seguito al fallimento della ditta
aveva cercato, senza successo, un’ulteriore posizione di apprendistato. Dal
2012 al 2014 aveva iniziato e concluso l’apprendistato quale addetto del
pneumatico presso __________ SA, senza poi essere assunto da questo datore di
lavoro. Dal 2014 e sino all’inizio dell’apprendistato quale apprendista autista
di veicoli pesanti AFC presso __________, __________ si sarebbe “riciclato”
come poteva in diversi settori, tutti estranei alla sua formazione, nelle
pulizie e nella ristorazione (presso il __________ di __________). Per quanto
concerneva le spese sostenute per il sostentamento del convivente, RI 1
specificava che il contratto di locazione era intestato unicamente a lei,
poiché, al momento della sottoscrizione, il convivente stava svolgendo
l’apprendistato ed era, in quel periodo, gravato da più esecuzioni, non
risultando pertanto solvibile. Per il resto gli importi per persona bisognosa a
carico sarebbero stati comprovati dai giustificativi già allegati alla
dichiarazione fiscale 2017. Ritenuto l’esiguo compenso ricevuto durante
l’apprendistato, il convivente era riuscito a pagare unicamente le spese
relative ai corsi di __________ e quelli interaziendali, le spese di
abbonamento telefonico, il vitto giornaliero fuori casa, l’acquisto saltuario
di qualche capo d’abbigliamento e calzature e di tanto in tanto l’acquisto di
qualche provvista per l’economia domestica.
G. Con
decisione IC/IFD 2017 del 17.4.2019, l’UT respingeva il reclamo presentato
dalla contribuente. L’autorità fiscale illustrava i motivi per i quali non
doveva essere concessa la deduzione per persona bisognosa a carico. Il fisco
precisava che la contribuente aveva asserito di essersi assunta costi per fr.
13'456.- relativi al compagno, così composti: metà della pigione e delle spese
accessorie per l’appartamento di __________, pagamenti per fr. 1'956.35
relativi a diverse fatture del compagno, nonché fr. 2'200.- per l’autovettura
regalata a quest’ultimo.
Secondo
la giurisprudenza federale e cantonale il riconoscimento della deduzione per persona
bisognosa a carico riferita ad un convivente, viene normalmente esclusa. L’UT
specificava: “(…) l’esistenza del concubinato di
per sé e la partecipazione all’usuale “ménage” quotidiano di una coppia fanno
sì che, anche nel caso della contribuente, non si possa ritenere che il
contributo elargito sia stato effettuato a titolo gratuito a tutti gli effetti.
Del resto l’assenza di controprestazione da parte del convivente resta
un’affermazione autoreferenziale, sprovvista di prova effettiva”.
Dalla lettura del
contratto di affitto per l’abitazione di __________ risultava inoltre che unica
conduttrice era l’insorgente e che lo stesso fosse adibito ad uso personale (e
non quale abitazione famigliare per più persone). L’UT era pertanto dell’avviso
che in tale circostanza non era corretto affermare che metà della pigione e
metà delle spese accessorie fossero anche oneri del convivente: in questo senso
nulla provava nemmeno l’autorizzazione rilasciata dai proprietari per
acconsentire al fatto che il convivente ivi risiedesse. Neppure potevano essere
riconosciuti quali costi di sostentamento i fr. 2'200.- pagati da RI 1 per
acquistare come regalo un’autovettura al compagno, trattandosi di una donazione
(la necessità dell’utilizzo dell’autovettura da parte del contribuente, oltre
che irrilevante sarebbe anche stata non dimostrata, visto che il luogo di
lavoro di quest’ultimo era raggiungibile a piedi e che a __________ poteva
recarsi con i mezzi pubblici). L’autorità fiscale indicava che in queste circostanze
il contributo di mantenimento elargito dalla reclamante al convivente non
raggiungeva né per l’imposta cantonale né per l’imposta federale diretta i
minimi previsti dalla legge. Inoltre non si ravvisavano neppure le condizioni
di incapacità lucrativa del convivente, ritenuta personale la scelta di intraprendere
una nuova formazione a tempo pieno.
H. Il 15/16.5.2019 RI 1
insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2017.
In relazione ai costi
sostenuti per il sostentamento del convivente, la ricorrente asserisce,
contrariamente alla posizione dell’autorità fiscale, di aver corrisposto importi
addirittura più alti rispetto a quelli previsti nelle disposizioni legali. Il
fatto che il compagno non figurasse nel contratto di locazione era da ricondurre
unicamente agli atti esecutivi pendenti nei confronti di quest’ultimo come
anche all’esigua retribuzione mensile, aspetti che gli avevano impedito di figurare
a pieno titolo come conduttore.
In relazione alla totale o
alla parziale incapacità lavorativa, RI 1 ribadisce quanto già specificato in
sede di reclamo, cioè che __________ aveva lavorato a tempo pieno nel 2017, non
ricevendo tuttavia un compenso adeguato per far fronte al proprio sostentamento
trattandosi di un apprendistato. La ricorrente puntualizza che, la
giurisprudenza ha riconosciuto una capacità di guadagno limitata anche nel caso
di una persona adulta che si trova ancora in formazione.
In relazione alla
situazione di concubinato, l’insorgente ritiene di aver fornito una prestazione
del tutto gratuita e volontaria, in quanto il compagno era impegnato a tempo
pieno nella sua formazione lavorativa e non si occupava delle faccende
domestiche. Menziona poi una sentenza (n. 80.2011.158 del 9.7.2012, in RtiD I-2013),
in cui la CDT avrebbe riconosciuto, nel caso di una persona disoccupata che
viveva con il fratello e la moglie di quest’ultimo, che la deduzione richiesta
comprendeva le spese di alloggio ed avrebbe pertanto ritenuto “eccessiva” la
richiesta dell’Ufficio di tassazione di produrre una distinta di tutti i costi
sostenuti per il suo mantenimento. La CDT non avrebbe nemmeno preteso che il
fratello, disoccupato, potesse svolgere delle mansioni domestiche quale
controprestazione al contributo elargito. In relazione all’autovettura regalata
al convivente, la ricorrente ne ribadisce la necessità per permettere al
convivente di recarsi al lavoro, vista la distanza a piedi tra l’appartamento e
la sede di lavoro (2.2 km, ossia mezz’ora di cammino). Da ultimo, la
contribuente ribadisce che, senza il suo aiuto finanziario, __________ avrebbe
dovuto far capo “(…) ad assegni di studio, (…) alla concessione dei sussidi
di cassa malati, o genericamente presso le istituzioni sociali comunali.
Riconoscere invece il ruolo della contribuente dal punto di vista fiscale è
invece corretto, equo e di transenna risulta anche un risparmio per le
istituzioni sociali comunali e cantonali”.
I. Il 21/22.5.2019
l’UT ha trasmesso l’incarto della contribuente, rinviando alla motivazione
della decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Per l’imposta cantonale,
l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'700.--
a 11'100.-- franchi al massimo (per il periodo fiscale 2017), dal reddito
netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente
incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il
contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.-
franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i
quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni
sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale
(art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).
Analogamente, per
l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la
deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.- franchi per ogni
persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa,
al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli
almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge
e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo
fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).
1.2.
Secondo la lettera sia
della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona
assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace
di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt
erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o
parziale, allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal
diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM,
LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa
d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di
infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque,
più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico. La dottrina e la
giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità
di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente
fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera
età (Baumgartner/Eichenberger, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Steuerrecht, Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer (DBG), 3a ediz., Basilea 2017, n. 23c ad art.
35 LIFD, p. 889; Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.
195; decisione CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona
adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in
quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere
dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri
motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20
febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).
1.3.
Oltre al requisito della
parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge
subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione
all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e
di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che
abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della
deduzione (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;
inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n.
11t).
Per
stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di
mantenersi, occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa
Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e
fallimenti del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre
1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).
In
altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri
obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si
domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia
esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire
criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito
imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve
essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.- di reddito
netto o a fr. 50'000.- di sostanza netta.
Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr. 13'000.- di reddito netto e a fr. 46'000.-
di sostanza imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.- di reddito netto e a fr. 92'000.- di sostanza imponibile per le persone coniugate (Blöchliger, Das Verhältnis vom
Kinderabzug zum Unterstützungsabzug, Teil 2, in RF 64/2009 p. 255).
1.4.
Tanto
la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/Bosshard/Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im
schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia
adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a
causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo
sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma
piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si
considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o
prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più
ricevere sussidi di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di
regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.
192).
1.5.
Secondo la Circolare n. 30
del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i
contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace
al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art.
35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su
un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può
essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente.
Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione
stabilita, questa deduzione sociale decade.
La
deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa
oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al
proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente
dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare
un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per
sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un
reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei
monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di
sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona
bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento
di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere
gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento
compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei
contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono
contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD.
L'esigenza
di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri
oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto
il costo della vita varia a seconda delle regioni.
Così
come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione
per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale
o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC
n. 30, n. 11).
2. 2.1.
2.1.1.
Nel
caso in esame la ricorrente convive con __________ dal 1.8.2016. Sino al
31.7.2016 quest’ultimo era domiciliato a __________, in via __________, presso
la __________ (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch, sito internet consultato il 1.4.2020).
Il
compagno dell’insorgente (cfr. curriculum vitae agli atti) ha effettuato
un apprendistato quale giardiniere presso la __________ SA a __________ dal
2010 al 2011. Nel periodo dal 2012 al 2014 ha invece svolto e concluso,
ottenendo il relativo diploma, un apprendistato quale “addetto del pneumatico
CFP”, percependo, nel periodo 2014 (gennaio – luglio), uno stipendio medio
mensile di fr. 910.- (cfr. certificato di salario rilasciato dalla __________
SA), mentre che dal 2014 al 2015 egli ha lavorato come “capo squadra” presso __________
SA occupandosi dell’organizzazione dei lavori di pulizia (percependo nel
periodo 1.1.2015 – 3.7.2015, quale Teilzeit/Nebenerwerb, la somma di fr.
12'044.- netti, ossia una media mensile di più di fr. 2'000.-), occupandosi
dell’organizzazione dei lavori di pulizia. Nel 2016 ha lavorato saltuariamente
presso il ristorante __________ a __________ (buste paga di maggio fr. 699.10
netti, di giugno fr. 1'724.80 ed agosto fr. 792.30). Il suo reddito imponibile
complessivo nel 2014 era stato di fr. 7'100.- per l’IC e di fr. 7'600.- per
l’IFD (stabilito mediante tassazione d’ufficio), sulla base di un’entrata di
fr. 10'988.-, mentre che nel 2015, il reddito imponibile complessivo è stato
accertato in fr. 4'100.- (5'600.- quello dell’IFD) sulla base di un’entrata di
fr. 13'993.-. La contribuente specifica che nonostante l’impegno e la buona
volontà nella ricerca di un impiego, il compagno ha sempre conseguito, come
documentato, delle entrate “assai basse”. Nel 2016, il contribuente ha iniziato
il nuovo apprendistato presso __________ SA.
2.1.2.
La ricorrente, nello
scritto 1.4.2019 trasmesso all’UT a complemento del reclamo, indicava, in relazione
alla decisione di aiutare il proprio compagno nella nuova formazione scelta: “Nel
momento in cui il sig. __________ e la contribuente si sono conosciuti e hanno
man mano deciso di condividere e pianificare il proprio futuro insieme, il sig.
__________ ha espresso la volontà di ricominciare una formazione e ciò onde
conseguire finalmente un titolo di studio che gli permettesse almeno in linea
teorica di esercitare una professione in Ticino in maniera dignitosa. La
contribuente ha assecondato e favorito quest’idea, ritenendola del tutto
giudiziosa e dicendosi disposta ad accollarsi tutte le spese derivanti dalla
convivenza (ma sarebbe stato lo stesso se il sig. __________ e la contribuente
non avessero condiviso l’abitazione in quanto la situazione economica della
famiglia del sig. __________ è anch’essa molto precaria)”.
2.2.
2.2.1.
Nel caso in cui la
deduzione per persona bisognosa a carico sia richiesta per il sostegno offerto
ad un concubino, devono essere considerati con particolare attenzione due
aspetti. In primo luogo, deve essere accertata la gratuità delle prestazioni
offerte. In secondo luogo, deve essere verificato che il convivente che non
dispone di entrate sufficienti non vi abbia rinunciato volontariamente.
2.2.2.
Per quanto concerne il
primo aspetto, la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito come il
contribuente, per poter beneficiare della deduzione sociale, debba fornire una
prestazione di tipo gratuito alla persona bisognosa. Tale non è il caso quando
la persona bisognosa vive presso il contribuente e partecipa alle faccende
domestiche, come nel caso di una relazione di concubinato (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF
66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre 2013 consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori
casalinghi da parte del convivente, al quale il contribuente provvede
finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.
195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_331/2009 del 14 ottobre
2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo alla
deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata, n.
11).
2.2.3.
In merito alla valutazione
del lavoro domestico svolto dal partner del contribuente, il Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo si è espresso in una sentenza del 29.7.2014 (ST.2014.146,
consultabile al sito https://www.strgzh.ch/assets/entscheide/StRG_DB_2014_122_sz.pdf,
visualizzato il 1.4.2020). Il contribuente, che era attivo come Risk Manager in
una società, viveva con la partner, studentessa. In particolare il ricorrente
aveva indicato che la sua compagna non aveva risorse finanziarie, motivo per il
quale doveva provvedere al suo sostentamento. Sebbene l’insorgente avesse
affermato di non sapere per quante ore a settimana dovesse studiare la propria
compagna né fossero stati presentati dei mezzi di prova circa lo studio che
stava svolgendo, aveva comunque lasciato intendere che la sua compagna aveva
dedicato giornalmente alla cura della casa un’ora. Nella sentenza, è stata
esclusa la deduzione per persona bisognosa a carico, seguendo la giurisprudenza
del TF, che si riferisce ai parenti e ai famigliari che prestano qualche
servizio nell’economia domestica del contribuente oppure che sono regolarmente
chiamati a prestare servizi, purché non si tratti di servizi di minore
importanza. Motivo per il quale, questi parenti e famigliari non si trovano in
uno stato di bisogno. La spesa sostenuta dal contribuente per il loro
mantenimento non è un sussidio, ma una sorta di corrispettivo per il lavoro svolto
nell'interesse comune. Nel caso giudicato dal tribunale zurighese, si afferma
che un aiuto domestico di 7 ore la settimana non si può ritenere un servizio
minore prestato per un’economia domestica in cui vivono due persone. Si poteva
presumere al contrario che la partner del contribuente avesse svolto una parte
sostanziale delle faccende domestiche. Nella sentenza zurighese s’indicava
inoltre che la valutazione delle prestazioni e la considerazione nell’ambito
della ripartizione dei ruoli tra il debitore e il suo partner è soggetta alla
libera volontà delle parti, anche se le prestazioni scambiate sono
oggettivamente sproporzionate dal punto di vista economico.
2.2.4.
In relazione al secondo
aspetto, la deduzione per persona bisognosa a carico è possibile unicamente nel
caso in cui il partner abbisogni di sostegno. Questo bisogno è dato se la persona
assistita per motivi oggettivi, indipendenti dalla sua volontà, non è in grado
di provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte, a lungo termine e
quindi dipende dall’aiuto di terzi. Lo stato di bisogno deve essere durevole e
non solo temporaneo, e deve anche essere oggettivo. In una sentenza del TF in
materia di condono, i giudici hanno inoltre indicato, per il caso di una
contribuente che viveva in concubinato e che aveva lasciato il lavoro per
occuparsi dei figli, che la rinuncia volontaria all’attività lucrativa non
determina uno stato di bisogno (Müller/Meuter,
Die Sozialabzüge und Unterhaltsbeiträge im Konkubinat in ZStP 6/2011, p. 106
ss.; anche Baumgartner/Eichenberger,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,
n. 25 ad art. 35 LIFD).
Nella sentenza 2C_331/2009
del 14.10.2009, il TF ha esaminato il caso di un contribuente che chiedeva la
deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al mantenimento della
propria compagna, che nel periodo fiscale in questione aveva iniziato un
secondo percorso formativo ed aveva un lavoro part-time al 40%. L’Alta Corte ha
affermato che, ritenuto come la convivente si occupasse della casa, unitamente
al ricorrente, ciò corrispondeva ad un reddito in natura. Il Tribunale federale
ha pure escluso una capacità lavorativa ridotta della convivente, poiché quest’ultima,
nel periodo in questione, disponeva già di un primo diploma di studio e stava
frequentando un secondo percorso formativo. Secondo la Suprema Corte, chi volontariamente
intraprende un secondo percorso di studio, decide in base a preferenze soggettive
di ritirarsi dalla vita lavorativa. Ciò preclude la possibilità di poter
ottenere la deduzione per persona bisognosa a carico, siccome questa presuppone
uno stato di indigenza oggettivo.
2.2.5.
Nel caso in cui, pur
svolgendo un’attività lucrativa, una persona consegua un reddito insufficiente,
la sfida per l’autorità fiscale consiste nell’accertare se l’insufficiente
remunerazione del lavoro dipenda da una preferenza personale della persona alla
quale il contribuente provvede. Una riduzione volontaria dell’attività
lavorativa non può essere assimilata ad una ridotta capacità d’esercitare
un’attività lavorativa, sebbene ne consegua uno stato di bisogno (Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n.
23d ad art. 35 LIFD).
3. 3.1.
Ora, nel caso in esame
appare chiaro che il fatto di aver intrapreso una seconda formazione, e meglio
l’apprendistato quale autista di veicoli pesanti AFC è dipeso da una scelta
personale del convivente della contribuente, che di fatto gli ha precluso la
ricerca di un’attività lavorativa, con uno stipendio in uno dei settori in cui
aveva già lavorato. Invero al momento dell’inizio del nuovo tirocinio nel 2016
era ancora in vigore, nel settore dei gommisti il contratto normale di lavoro
che prevedeva il salario minimo (di fr. 16.30 all’ora, https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/commissione/tabella_riassuntiva_CNL.pdf).
Dalla disamina della documentazione non emerge, a dire il vero, una comprova
degli sforzi profusi nella ricerca d’impiego (la ricorrente non ha, in
particolare, prodotto copie di lettere intese alla ricerca di lavoro da parte
del compagno), tra la fine del primo apprendistato e l’inizio della seconda
formazione. Neppure è chiaro per quali ragioni il convivente abbia terminato
gli impieghi presso la società di pulizie, rispettivamente presso __________.
3.2.
L’insorgente neppure
spiega le ragioni per le quali il proprio convivente, dopo aver effettuato due
anni di apprendistato ed aver comunque ottenuto il diploma, non si è iscritto
alla disoccupazione chiedendo le relative indennità e potendo beneficiare
altresì della consulenza e di un collocamento efficienti (cfr. art. 7 LADI). In linea di principio chi beneficia di
un’indennità di disoccupazione non può essere considerato bisognoso, proprio
perché la sua situazione finanziaria è tutelata dall’assicurazione sociale (CDT
inc. 80.2008.135 del 29.12.2008 consid. 2.5.).
In Ticino è comunque in
vigore la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati
(L-rilocc, RL 857.100) che prevede la possibilità di poter beneficiare di un
assegno di formazione professionale in caso di riqualificazione professionale,
se sono adempiute determinate condizioni (cfr. pure gli art. 66c cpv. 1 e 2
LADI nonché l’art. 90a OADI). Su quest’aspetto la ricorrente non spende una
parola: sicché non è possibile chiarire i motivi per i quali __________ non
abbia fatto capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Si ricorda che nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese
deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del
contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.
4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). In merito ai
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario, il
contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140
Considerandi
II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).
3.3
Nella fattispecie, appare
pertanto chiaro che la ridotta remunerazione dell’attività lucrativa è dipesa
da motivi personali, quindi soggettivi del convivente della ricorrente, che ha
preferito intraprendere una seconda formazione, che gli avrebbe permesso, nel
futuro di poter esercitare nel Canton Ticino una “professione dignitosa”,
come indicato dalla stessa RI 1.
Già solo per questa
ragione la deduzione non può essere ammessa.
4.
4.1.
Riallacciandosi alle
sentenze indicate in precedenza, inerenti il caso della deduzione per persona
bisognosa a carico nelle situazioni di concubinato, anche nel caso di specie le
prestazioni della ricorrente non si possono considerare gratuite.
Come visto non sono infatti
prestazioni gratuite quelle che il contribuente effettua nei confronti di una
persona che vive nella medesima economia domestica la quale fornisce una
controprestazione, in particolar modo provvedendo al “ménage” (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 43 ad art.
35.
LIFD). Il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, come visto, ha
indicato che provvedere ad un’ora al giorno all’economia domestica già costituisce
una controprestazione di una certa ampiezza nel caso di un’economia domestica
di 2 persone, corrispondendo all’espletazione di praticamente di tutti i lavori
di casa.
4.2
La ricorrente ha indicato
che __________ è impiegato, al suo pari, “ben oltre il 100% del suo tempo di
lavoro, (…). Egli non occupa il suo tempo nelle faccende domestiche e il suo
contributo non può pertanto costituire in nessun modo un compenso per il
sostentamento che la contribuente presta in suo favore, che si riassume nel
vitto, nell’alloggio e nell’aiuto al pagamento di spese necessarie che il sig. __________
non può affrontare in maniera indipendente”. La contribuente specifica poi
che pure lei stessa è nell’impossibilità di occuparsi dei lavori di casa
dovendo persino “(…) far capo ad una conoscente per occuparsi dello stiro
degli indumenti propri e di quelli del sig. __________”.
Ora, a parte il fatto che
l’impiego di personale domestico non è documentato (non sono state ad esempio
prodotte le eventuali buste paga con i relativi pagamenti dei contributi
sociali), appare usuale che, in un’economia domestica nella quale entrambi i
concubini esercitano un’attività lucrativa a tempo pieno, essi si ripartiscano
in maniera equa le incombenze domestiche: non a caso il concubinato viene anche
assimilato ad una società semplice e meglio a un contratto col quale due o più
persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune
(cfr. art. 530 cpv. 1 CO; anche sentenza TF 4A_377/2018 del 5.7.2019, consid. 4.1.; Jung, in: Roberto/Trüeb
[a cura di], Personengesellschaften und Aktiengesellschaft – Vergütungsverordnung,
3a ed., Zurigo 2016, p. 9).
4.3
La ricorrente riconosce,
nello scritto del 1.4.2019, come il suo concubino abbia comunque provveduto, di
tanto in tanto, ad acquistare qualche provvista per l’economia domestica. Il
fatto che quest’ultimo viva in concubinato con la ricorrente consente peraltro
di supporre una sua partecipazione usuale alle faccende domestiche, che come
indicato impedisce per sé stessa il riconoscimento della deduzione auspicata,
facendo venir meno il presupposto della natura gratuita delle prestazioni di
sostentamento (in questo senso anche la sentenza CDT inc. 80.2017.130 del
10.8.2017, consid. 2.3.).
Poco importa che molto
verosimilmente la partecipazione alle usuali faccende domestiche possa
risultare sproporzionata, se paragonata a quanto la contribuente ha provveduto
– e le va sicuramente moralmente riconosciuto il lodevole gesto – a versare per
il sostentamento del compagno.
In conformità con la
giurisprudenza citata, l’ordinaria suddivisione delle faccende domestiche presunta
in una situazione di concubinato, conferma che non sussiste la gratuità
della prestazione, così invece come preteso dalla norma per poter ammettere la
deduzione. Motivo per cui, pure sotto questo profilo la richiesta
dell’insorgente non merita tutela.
4.4
A titolo abbondanziale si
rileva quanto segue. La ricorrente afferma che avrebbe provveduto al
mantenimento del compagno, anche se non avessero condiviso l’abitazione.
Il convivente abitava
prima con la sua famiglia: ora, nel caso in cui __________ fosse rimasto a
vivere presso i genitori, invero quest’ultimo non avrebbe – con tutta
verosimiglianza - dovuto accollarsi la metà della pigione pagata e le spese
accessorie, per complessivi fr. 9'300.-: il pagamento delle restanti spese (senza
entrare nel merito delle stesse) sarebbe stato di un importo inferiore ai
limiti fissati sia dalle disposizioni di legge. Ciò che avrebbe impedito il
riconoscimento della deduzione. Inoltre, se i genitori avessero chiesto la
deduzione sulla base dell’art. 35 cpv. 1 lit. a LIFD la stessa sarebbe
molto probabilmente stata negata, trattandosi di una seconda formazione (Jaques, op. cit., n. 18 ad art. 35
LIFD).
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: