80.2019.173
Procedura: reclamo, reformatio in peius, diritto di essere sentito, annullamento della decisione
29 maggio 2020Italiano10 min
indicando che la moglie era domiciliata in __________. La DI 2018 è stata firmata
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.173
80.2019.174
Lugano
29 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 maggio 2019 contro la decisione del 29 maggio 2019 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 e RI 2 hanno
presentato la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2018 (di
seguito: DI), dichiarando unicamente i fattori imponibili del marito e
indicando che la moglie era domiciliata in __________. La DI 2018 è stata firmata
da entrambi i coniugi.
B. Con la decisione di
tassazione IC/IFD 2018, notificata ai contribuenti l’8 maggio 2019, l’Ufficio
circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) ha imposto i
contribuenti congiuntamente applicando l’aliquota per coniugati. L’autorità di
tassazione ha aggiunto fr. 20'000.- quali “altri redditi” motivando così
il suo operato:
“Aliquote
maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta
cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte
(imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati
rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.
Nel riparto internazionale
allegato alle decisioni di tassazione IC/IFD 2018, gli “altri redditi”
erano stati attribuiti all’__________ e quindi computati unicamente per determinare
l’aliquota. Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato così accertato
in fr. 31'300.- (determinante per l’aliquota: fr. 49'900.-) e il
dovuto d’imposta in fr. 933.95. Per l’imposta federale diretta, il reddito
imponibile era stato stabilito in fr. 30'300.- (fr. 48'100.-
determinanti per l’aliquota) e il dovuto d’imposta si attestava a fr. 124.70.
C. Con reclamo datato 11
maggio 2019, i coniugi RI 1 si aggravavano contro la citata decisione di
tassazione IC/IFD. Contestavano l’aggiunta da parte dell’autorità di tassazione
di fr. 20'000.- quali reddito presunto. Sottolineavano di essersi separati
di fatto a far tempo dal 1° aprile 2017 e che la signora RI 2 si era trasferita
a __________ (__________), pur continuando l’attività lucrativa in Svizzera.
Allegavano il certificato di salario rilasciato alla signora RI 2, da dove era
possibile evincere che il reddito percepito in Svizzera dal 1° gennaio 2018 al
31 ottobre 2018 era stato assoggettato all’imposta alla fonte, e sostenevano che
l’imposizione di un presunto reddito provocava una doppia imposizione. Tra gli
allegati acclusi al reclamo, i contribuenti facevano pervenire all’autorità di
tassazione una dichiarazione rilasciata dal Comune di __________ con la quale
si attestava che RI 2 era partita per l’estero in data 31 marzo 2017. A __________,
la ricorrente disponeva di un abbonamento per parcheggiare l’automobile in zona
blu per il periodo tra settembre e dicembre 2018.
D. Con decisione del 29
maggio 2019, l’autorità di tassazione modificava la tassazione a sfavore dei
reclamanti, aumentando il reddito della moglie a fr. 34'096, con la seguente
motivazione:
“contrariamente a quanto
ritenuto dalla contribuente, la sua partenza per l’estero è stata annunciata
dal comune di __________ come domicilio separato dei coniugi e non come
separazione di fatto. Per il domicilio separato dei coniugi non è prevista la
disgiunzione delle partite fiscali quindi la tassazione deve contemplare i
redditi di entrambi i coniugi.
Nel caso in esame non vi è
nessuna collisione con la doppia imposizione. I redditi della moglie infatti
sono esposti esclusivamente per il calcolo dell’aliquota complessiva (colonna “__________”).
Si tiene quindi convenientemente conto del fatto che i redditi lavorativi sono
già sottoposti alla trattenuta dell’imposta alla fonte, la cui aliquota appare
riconducibile, tra l’altro, a quella di persona sposata.
In
ragione di quanto sopra il reclamo è respinto e il reddito della coniuge,
esposto all’estero solo per l’aliquota, viene rettificato con l’importo
corrispondente al certificato di salario e ai fogli paga presentati su
reclamo”.
Per l’imposta cantonale,
il reddito imponibile era stato accertato in fr. 31'800.- (determinante
per l’aliquota: fr. 64'000.-) e il dovuto d’imposta elevato a fr. 1'366.60.
Per l’imposta federale diretta, la cui decisione non è stata motivata, il
reddito imponibile era di fr. 31'100.- (determinante per l’aliquota:
fr. 62'200.-) e il dovuto d’imposta era stato aumentato a fr. 245.-.
E. Con il ricorso
presentato il 29 maggio 2019, i contribuenti si aggravano contro la decisione
di tassazione IC/IFD 2018 e il relativo riparto. Premesso che accettano di
essere “tassati come coniugi, malgrado il domicilio separato”, contestano il
fatto che l’autorità di tassazione abbia aggiunto ulteriori fr. 14'096.-
quale “presunto reddito”. Non capiscono “come si sia giunti a un
reddito della moglie a CHF 34'096 quando dal certificato di lavoro figura un
reddito per l’anno 2018 di CHF 17'158.-”. Chiedono inoltre che sia loro
accordata la deduzione per doppio reddito dei coniugi e che siano riconosciute le
spese di trasporto dal domicilio di __________ a __________ in ragione di
fr. 790 (abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici).
F. Invitato ad
esprimersi in merito al ricorso, l’UT RS 1 non ha presentato osservazioni,
limitandosi a trasmettere l’incarto fiscale dei contribuenti.
Diritto
1. 1.1.
Con la decisione
impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a
sfavore dei contribuenti, aumentando il reddito imponibile rispetto alla
decisione di tassazione.
1.2.
L’autorità di tassazione
nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando
emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art.
207 cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi
imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a
svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).
La legge federale
sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e
135 cpv. 1 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata
con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti
valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e
l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata,
dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale del 10.11.2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4;
inoltre: Locher, Kommentar zum
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad
art. 132 LIFD, p. 573; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione,
Basilea 2017, n. 4 ad art. 135, p. 2294).
1.3.
La pretesa del reclamante
di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere
sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto
di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con
riferimento alla sentenza del TF del 27.9.2013 n. 2C_104/2013 e 105/2013
consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente
dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con
riferimenti).
Spetta all’autorità di
tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione
sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i
presupposti per negare il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze
che la tassazione era “inesatta”. Nell’ambito della procedura di ricorso, nella
quale la legge non prevede espressamente che al ricorrente non sia concesso di
ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta, il Tribunale federale
ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale
ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è
palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento
si impone in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n.
2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). È controverso se questo
riserbo, da parte dell’autorità, nel procedere ad una reformatio in peius,
si imponga solo nella procedura di ricorso (in questo senso Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 7 ad art.
135 LIFD, p. 2295) o sia richiesto anche in caso di ritiro di un reclamo (di
questo avviso Locher, op. cit., n.
15 ad art. 134 LIFD, p. 609).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame,
l’autorità di tassazione ha modificato la tassazione a sfavore dei reclamanti,
aumentando il reddito imponibile per l’IC da fr. 31’300.‑ a
fr. 31'800.‑ (quello determinante per l’aliquota da fr. 49’900.‑
a fr. 64’000.‑). Per l’IFD invece il reddito imponibile è stato
aumentato da fr. 30'300.‑ a fr. 31'100.‑ (quello
determinante per l’aliquota da fr. 48'100.‑ a fr. 62'200.‑).
In effetti, sulla base della documentazione allegata al reclamo, l’UT RS 1 ha
aggiunto fr. 14'096.‑ agli “altri redditi” già accertati in
ragione di fr. 20'000.‑. Dagli atti però non risulta che i
contribuenti siano stati avvertiti e che la modifica della tassazione a loro
svantaggio sia stata loro prospettata (art. 208 cpv. 1 LT, art. 135 cpv. 1
LIFD). Non compete tuttavia alla Camera di diritto tributario la valutazione
delle argomentazioni e dei mezzi di prova su cui è fondato il ricorso. Sarebbe
spettata all’Ufficio di tassazione la verifica della situazione di fatto, che
era determinante per stabilire la corretta tassazione per il periodo fiscale
2018.
dei ricorrenti. Ciò era necessario non solo in virtù del diritto di essere
sentito del contribuente in generale, da cui discende che l’autorità deve
permettere sempre al cittadino di prendere posizione prima di una decisione che
lo concerne, ma ancor più in applicazione delle disposizioni legali sulla
cosiddetta reformatio in peius, le quali, come detto, subordinano la
modifica della tassazione a sfavore del contribuente alla condizione che
quest’ultimo abbia avuto l’opportunità di esprimersi al riguardo.
2.2
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata,
senza che questa Camera possa entrare nel merito della contestazione relativa
al reddito ed alle deduzioni litigiosi. Competerà all’autorità fiscale la
verifica della situazione risultante dai documenti agli atti e da quelli
prodotti con il ricorso.
Ci si domanda tuttavia perché
l’autorità di tassazione non abbia accertato il reddito da attività lucrativa dipendente
della ricorrente sulla base del certificato di salario ‑ prodotto
dai ricorrenti in sede di reclamo ‑ allestito dalla __________
SA di __________ (GE). Dall’estratto del Registro di commercio del Canton
Ginevra si evince che la __________ SA di __________ ‑ che ha
allestito le buste paga della ricorrente da gennaio a giugno 2018 – ha
cambiato la sua ragione sociale in __________ SA nel corso del 2018. La __________
SA ha redatto, oltre alle buste paga da luglio ad ottobre 2018, anche il
certificato di salario per l’anno 2018 per la signora RI 2. Trattandosi del
medesimo datore di lavoro, sembra dunque che lo stesso reddito del lavoro sia
stato considerato due volte.
3.
Il ricorso è
conseguentemente accolto.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 29 maggio
2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio circondariale di
tassazione RS 1 perché adotti una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: