80.2019.176
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, prezzo nettamente inferiore a quello pagato lo stesso giorno da altri acquirenti
4 marzo 2020Italiano27 min
segretario, con diritto di firma individuale, nonché dipendente della società __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.176
80.2019.177
Lugano
4 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 maggio 2019 contro la decisione del 2 maggio 2019 in materia di IC-IFD
2016.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è presidente e
segretario, con diritto di firma individuale, nonché dipendente della società __________.
La società __________, costituitasi
in data 30 aprile 2010, aveva un capitale azionario di fr. 100'000.-, di cui RI
1 possedeva 50 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- e __________ ne
deteneva l’altra metà avente il medesimo valore nominale. Tale società si occupa
della fornitura di servizi di progettazione, la consulenza tecnica
specializzata e la commercializzazione di cucine e complementi d’arredo, sanitari
nonché piastrelle e parquet; la stessa può assumere mandati di agenzia,
nazionali e internazionali, relativi a tutti i prodotti in qualsiasi modo
correlati alle forniture, ai servizi e alle attività di commercializzazione
sopra indicate, la progettazione d’interni e l’attività di studio architettura
in generale (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 20.01.2019).
B. Con tre contratti di
cessione di azioni del 31.12.2016, __________, allora presidente della __________,
ha ceduto:
·
a RI 1 24 azioni, del valore nominale di fr. 1'000.- l’una, al
prezzo di fr. 25'000.-, ove tale importo poteva essere corrisposto in denaro oppure
in natura mediante cessione di merce determinata presso il punto vendita della __________A,
come ad esempio delle cucine complete, un divano e un tavolo, entro il
30.04.2017;
·
ad __________ 13 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna
al costo di fr. 39'000.-;
·
a __________ 13 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- al
prezzo di fr. 39'000.-.
C. Con dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2016 del 12 dicembre 2017, RI 1 dichiarava per l’IC un reddito
imponibile complessivo di fr. 56'778.- e per l’IFD un reddito di fr. 103'700.-,
mentre ai soli fini IC una sostanza imponibile di fr. 0.-.
Notificando
a RI 1, la tassazione IC/IFD 2016, con decisione 10 luglio 2018, l’Ufficio
circondariale di tassazione di LuganoRS 1 (di seguito: UT) aggiungeva al
reddito dell’attività dipendente principale del contribuente, ovvero allo
stipendio netto erogato dalla __________ di fr. 48'672.-, un importo di fr.
47'000.-, qualificato come reddito dell’attività dipendente, così giustificato
nella motivazione allegata:
“L’incremento patrimoniale conseguito con l’acquisto
di azioni da parte di collaboratori è imponibile come reddito derivante
dall’attività lucrativa. Esso corrisponde alla differenza tra il valore venale
dei titoli ed il minor prezzo pagato al momento della sottoscrizione.
Nello
specifico il reddito viene determinato come alle risultanze del calcolo
seguente:
valore
fiscale dei titoli oggetto di transazione (24 azioni) fr. 72'000.-
prezzo
di acquisto fr. 25'000.-
reddito
imponibile fr. 47'000.-“.
Nel contempo, per quanto
attiene alla sostanza imponibile, l’UT aumentava a fr. 222'000.- il valore
delle azioni della __________. Dedotti i debiti privati, la sostanza imponibile
complessiva era pari a fr. 0.-.
D. RI 1, per il tramite
del proprio rappresentante RA 1, ha impugnato la suddetta decisione, con
reclamo del 9 agosto 2018, contestando l’imposizione del reddito di fr.
47'000.-, qualificato dal fisco reddito dell’attività lucrativa dipendente.
Secondo il reclamante, la
transazione era avvenuta tra terze persone, ragione per cui non era corretto
ritenere che la società avesse attribuito dei benefici al dipendente. A suo
avviso, “la valutazione relativa al vantaggio sull’acquisto di 24 [azioni] non
corrisponde ai valori reali della società __________ che ha chiuso l’esercizio
2016 con una perdita di CHF 29'503.-“.
Contestava altresì il
valore fiscale delle quote, ai fini dell’imposta sulla sostanza, chiedendo di
considerare il valore nominale di fr. 74'000.- e non l’importo stabilito
dall’autorità fiscale, di fr. 222'000.-.
Infine, postulava di
“voler[lo] contattare/convocare per definire personalmente il presente
reclamo”.
E. L’UT respingeva il
gravame, con decisione dopo reclamo del 2 maggio 2019, avente la seguente
motivazione:
“Con lettera del 9.8.2018 viene contestata la
tassazione 2016 nei termini di legge. In sede di audizione è stato sentito il
rappresentante del contribuente il quale si riconferma nel reclamo chiedono [sic]
una decisione formale.
Gli art. art [sic] 16 cpv. 1
LT e 17 cpv. 1 LIFD prevedono che siano imposti tutti i proventi di un’attività
dipendente tra i quali rientrano anche le prestazioni di terzi riconducibili al
reddito del lavoro nel caso in cui il contribuente ne beneficia in relazione al
rapporto di lavoro, come può essere l’acquisto di azioni ad un prezzo di
favore. In tale caso la differenza fra il valore venale e il prezzo d’acquisto
inferiore è imponibile come reddito.
In considerazione di quanto sopra
l’autorità fiscale ha determinato il relativo reddito come da dettaglio
motivato nella decisione di prima istanza la quale deve forzatamente essere
riconfermata”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite del
proprio rappresentante RA 1, postula nuovamente lo stralcio dell’importo di fr.
47'000.-, quale reddito dell’attività lucrativa dipendente principale del
contribuente, ribadendo che “il contribuente non ha ricevuto vantaggi
valutabili in denaro da partecipazioni. Ha acquistato delle azioni di una
società già sua al 50% da dove trae la fonte del suo unico reddito. La
quantificazione del valore delle azioni acquistate è stata stabilita su un
valore di contrattazione che i due soci hanno ritenuto congruo.” (cfr. pag. 2
del ricorso). Nel contempo, si aggrava anche avverso la rivalutazione delle
azioni a fr. 3'000.- cadauna, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza.
G. Nelle sue
osservazioni dell’11 giugno 2019, l’UT propone di respingere il ricorso, con le
seguenti argomentazioni:
“Innanzitutto va osservato che
da un punto di vista fiscale, la differenza positiva tra il valore venale delle
azioni e il loro prezzo di acquisto costituisce un vantaggio valutabile in
denaro tassabile secondo lo stesso principio d’imposizione delle azioni di
collaboratore ai sensi degli articoli 16b LT e 17b LIFD.
Se
la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da
una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si
tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo
l’articolo 17a LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in
denaro, l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le
partecipazioni di collaboratore.”
Dopo aver ricordato come sia
avvenuta la vendita delle azioni da parte di __________, propone poi le
seguenti considerazioni in merito alla valutazione delle stesse:
“Al
fine di avere una visione d’insieme del valore della società si è proceduto ad
effettuare la valutazione con il metodo pratico della __________; ne risulta
che al 31.12.2016 la società aveva una valutazione di fr. 2'766.- per azione,
di seguito esponiamo il calcolo dettagliato:
Utile degli
ultimi 3 anni
2014 33'114
2015 75’056
2016 -29’503
Media
annua 26’222
Tasso di
capitalizzazione 7% 374’605
Valore di
sostanza al 31.12.2016 178’516
Media dei
valori 276’560
Valore per
azione (./. 100) 2’766
Il
valore per azione ottenuto di fr. 2'766.-, si avvicina al prezzo di cessione
accordato ai nuovi azionisti.
Riteniamo
inoltre importante sottolineare che anche il solo valore patrimoniale della
società al 31.12.2016 corrispondeva a fr. 1'785.- per azione (valore
patrimoniale totale di fr. 178'516.-), cifra ben superiore al prezzo accordato
a RI 1.
Considerando
Considerandi
in aggiunta che RI 1, tramite l’acquisto delle azioni, ottiene la maggioranza
assoluta della società tale prezzo pare ancor meno congruo.
Considerato
quanto sopra esposto riteniamo giustificato considerare il valore venale delle
partecipazioni in fr. 3'000 per azione, come da prezzo accordato ai nuovi
azionisti; ne consegue che il Signor RI 1 ha beneficiato di una prestazione
valutabile in denaro di fr. 47'000.- (fr. 1'959 x 24 azioni) tassabile secondo
lo stesso principio d’imposizione delle azioni di collaboratore ai sensi degli
articoli 16b LT e 17b LIFD.“
H. Nella sua replica del
24.
giugno 2019, il ricorrente rileva come “in data 30.09.2016 sia avvenuta una
prima cessione di 50 quote da parte del Sig. RI 1 al Sig. __________ al valore
nominale. Il sig. __________ con la totalità delle azioni ha beneficiato di una
distribuzione di un dividendo di CHF 50'000.-. Operazione nota all’ufficio di
tassazione di Lugano che ha imposto unicamente il dividendo versato”.
Egli produce poi due
contratti di cessione di azioni, rispettivamente datati 30 settembre e 19
dicembre 2016, precisando che tra lui e __________i “avevano già concordato la
cessione di azioni successiva e il loro valore”, e che, pertanto, la data del
contratto è indicativa solamente “alla formalizzazione del trapasso”.
Infine, il ricorrente
ribadisce quanto espresso in sede di ricorso in merito al calcolo utilizzato
per determinare il valore delle azioni.
Diritto
1.
1.1.
Secondo l’art. 15 cpv.
1.
LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e
unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di
uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne
consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è
assoggettato all’imposta.
1.2
L’art. 17 cpv. 1 LIFD
prevede in particolare che siano imposti tutti i proventi di un’attività
dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi
accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,
premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi
valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri
vantaggi valutabili in denaro (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 3
aprile 2015 n. 2C_618/2014 e 2C_619/2014, in RF 70/2015 pag. 512 = StE 2015 B
22.2
n. 32 = ZStP 2015 n. 9 = RDAF 2015 II 450, consid. 2).
Secondo
la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito
dell’attività lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non
vi rientra dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso
stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua
attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la
conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la
prestazione in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e
2A.382/2006 del 29 novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p.
95, e riferimenti).
1.3
Anche prestazioni di terzi
sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in
relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal
senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un
prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di
acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF
2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid.
2.1
e dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente
di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,
sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia
beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare
l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato
che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a
garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si
deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa
dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società
datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).
1.4
Dal 1° gennaio 2013 sono
in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID
e 16a cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e
proprie di collaboratore:
a. le azioni, i
buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società
cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua
società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b. le opzioni
per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
È considerato datore di
lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è
impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i
cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il
collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la
società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo
caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di
fatto (Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p.
3).
Se la partecipazione è
consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica
(ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una
partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a LIFD.
Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l’applicazione
per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore
(Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).
2.
2.1.
Come ricordato, RI 1, nel
periodo fiscale controverso, era dipendente presso al __________ (cfr. certificato
di salario). Egli, insieme al signor __________, ha costituito la società __________
in data 30 aprile 2010, ove entrambi i soci detenevano rispettivamente 50
azioni ciascuno del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna.
Come emerge dal Registro
delle azioni della __________ SA e come ha sottolineato in particolar modo
l’insorgente, nella sua replica del 24 giugno 2019, negli ultimi mesi del 2016
vi sono stati diverse transazioni che avevano per oggetto le azioni della
società:
·
il 30.9.2016, RI 1 ha ceduto a __________ le sue 50 azioni del
valore nominale di fr. 1'000.- l’una al prezzo di fr. 50'000.-, precisando che
“l’importo dovrà essere corrisposto entro il 31.12.2017”;
·
il 19.12.2016 __________ ha ceduto a RI 1 50 azioni, al prezzo di
fr. 50'000.-, con la precisazione che “il pagamento viene compensato sulla base
del contratto di cessione del 30.09.2016 e non ancora liquidato”;
·
il 31.12.2016 __________ ha ceduto:
- a
RI 1 24 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna, al prezzo di fr.
25'000.-;
- a
__________ 13 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- al prezzo di fr.
39'000.-;
- a
__________13 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- al prezzo di fr. 39'000.-.
2.2
Nella decisione di tassazione,
poi confermata con la decisione dopo reclamo, l’UT ha ritenuto che il
ricorrente abbia beneficiato di un reddito dell’attività lucrativa dipendente,
nella misura in cui ha acquistato al prezzo di fr. 25'000.- 24 azioni della __________,
il cui valore venale ammontava a fr. 72'000.-.
A comprova del vantaggio a
lui riconosciuto, l’autorità fiscale sottolinea, fra l’altro, che mediante tale
compravendita di azioni RI 1 ha ottenuto la maggioranza assoluta della società,
fatto che fa apparire “tale prezzo… ancor meno congruo”.
Secondo l’autorità di
tassazione, il ricorrente avrebbe beneficiato di un reddito dell’attività
lucrativa dipendente di fr. 47'000.-.
3.
3.1.
Come anticipato, secondo
la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente
non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso
stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua
attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la
conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la
prestazione in considerazione della sua attività (v. supra, consid.
1.2.). Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona
acquisti azioni ad un prezzo di favore.
Ora, il presupposto è
chiaramente il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore
dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Pertanto deve
essere dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.
3.2
L’autorità di tassazione
ha proceduto alla stima delle azioni, commisurandole in fr. 3'000.- ciascuna,
prendendo come riferimento il prezzo pagato, lo stesso giorno, dagli altri due
acquirenti, per l’acquisizione di 13 azioni ciascuno. Nelle osservazioni al
ricorso, ha poi verificato tale valore, applicando i criteri di stima previsti
dalle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla
valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza” (Circolare
n. 28 del 28 agosto 2008).
Il contribuente contesta
la valutazione di fr. 3'000.- per azione, chiedendo che ci si avvalga del
metodo di calcolo contenuto nella Circolare n. 28 della Conferenza svizzera
delle imposte che “prevede la possibilità di applicare una ponderazione di 1
quando siano date determinate circostanze”. Pertanto, a detta del ricorrente,
“ricalcolando avremo quindi un valore imponibile di CHF 1'786.- per azione. Ne
consegue una sostanza imponibile per il contribuente di CHF 132'164.- e non di
CHF 222'000.-.”
3.3
Le Istruzioni della
Conferenza fiscale svizzera stabiliscono che, per i titoli non quotati per i
quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle regole
di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Precisano poi però che, se
tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra terzi
indipendenti, il valore venale corrisponde al prezzo di acquisto.
Tale valore sarà mantenuto
fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata in modo
rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori per
ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale (cfr.
Istruzioni citate, n. 2, pag. 4).
In altri termini, in linea
di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore
intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno
(sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla rispettiva
quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o poco dopo il
giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi indipendenti, si può
rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si conosce proprio il valore
venale dei titoli (Sramek, in:
Klöti-Weber/Siegrist/Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ediz.,
Muri-Berna 2015, n. 10 ad § 50, p. 923).
La condizione perché possa
essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si
tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del
prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le parti
contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del
14.
maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid. 2.4).
La giurisprudenza del
Canton Sciaffusa ha per esempio ritenuto determinante quale valore venale di
una partecipazione azionaria il prezzo conseguito con la vendita intervenuta
sette mesi dopo il momento determinante (cfr. la sentenza dell’Obergericht del
Canton Sciaffusa dell’11 febbraio 2005, n. 66/2003/31 consid. 3).
Lo stesso Tribunale
federale, esaminando il caso di una società che aveva venduto per 320 DM
ciascuna delle azioni ai suoi azionisti, i quali poco dopo le avevano rivendute
per 610 DM nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, ha affermato che la
differenza fra i due valori rappresentava una distribuzione occulta di utile
dalla società agli azionisti. Per quanto concerne la definizione del valore
venale delle azioni acquistate dai soci, l’Alta Corte ha richiamato proprio le
istruzioni sulla stima dei titoli non quotati ed ha ritenuto determinante per
la valutazione la successiva vendita degli stessi titoli, considerata una
cessione importante fra terzi indipendenti. Nonostante il mezz’anno trascorso
fra le due transazioni, il Tribunale federale ha ritenuto dunque determinante
il valore della successiva vendita da parte degli azionisti, osservando che non
erano state sollevate né potevano essere riscontrate circostanze che indicavano
che in tale lasso di tempo vi fosse stato un aumento significativo del valore
della società o delle azioni oppure che la situazione economica della società
fosse cambiata in modo rilevante (sentenza del 22 maggio 2003 n. 2A.590/2002
consid. 3.1).
3.4
Tornando alla fattispecie
in esame, con i tre contratti di cessione delle azioni, tutti datati 31.12.2016,
__________ ha venduto tutte le sue azioni della __________. Mentre tuttavia il
prezzo pagato dal ricorrente era appena leggermente superiore al valore
nominale delle azioni (fr. 25'000.- per 24 azioni), quello pagato dagli altri
due acquirenti era esattamente il triplo del valore nominale (fr. 39'000.- per
13.
azioni).
Alla luce di questi
contratti, è innegabile che il ricorrente abbia potuto beneficiare di un prezzo
di favore. La controprestazione fornita dagli altri due acquirenti rappresenta
infatti il valore di mercato delle quote di partecipazioni cedute, in quanto si
riferisce a cessioni tra terzi indipendenti. Tutti i contratti sono poi stati
stipulati lo stesso giorno.
È irrilevante, in questo
contesto, quanto sostenuto dall’insorgente, laddove argomenta che, sebbene i
contratti presentino tutti e tre la stessa data, tuttavia quello che lo
concerne sarebbe stato concluso in precedenza, in quanto “proprio nei primi
mesi dell’anno 2016 il socio ha espresso il desiderio di interrompere l’attività
e quindi anche di uscire dalla società”, proponendo al ricorrente “di rilevare
le sue quote”. In effetti, come indicato, la giurisprudenza considera
determinante il valore risultante da una vendita fra terzi anche se intervenuta
a oltre mezz’anno di distanza (fino a 12 mesi secondo la giurisprudenza del
Tribunale amministrativo del Canton Zurigo [SB.2017.00116 del 21.2.2018],
citata nel Commentario 2019 alle Istruzioni della Conferenza svizzera delle
imposte, p. 6). Quindi, se anche si volesse considerare come data del
contratto, in contrasto peraltro con il testo dell’accordo, un momento non
meglio precisato all’inizio dell’anno, nondimeno rimarrebbe determinante il
valore che risulta dai due contratti in discussione.
La tesi del ricorrente è
del resto in netta contraddizione con lo stesso svolgimento dei fatti, che
descrive. Se, da un lato, sostiene che la decisione di __________ di cedere a
lui la sua quota (50%) sarebbe maturata all’inizio del 2016, dall’altro,
sottolinea che il 30 settembre 2016 è stato invece lui stesso a cedere a __________
la propria quota (50%), facendogli detenere la totalità delle azioni fino al 19
dicembre 2016, quando gliele ha rivendute.
3.5
Viste le conclusioni che
precedono, non mette pertanto conto di confrontarsi con la questione della
ricostruzione del valore in base alle Istruzioni della Conferenza svizzera
delle imposte. Le indicazioni che ne emergono non fanno tuttavia altro che
corroborare la decisione contestata.
Secondo il “metodo
pratico”, impiegato dall’Ufficio di tassazione per la stima proposta nelle
osservazioni al ricorso, il valore della singola azione ammonterebbe a fr.
2'766.-, mentre il calcolo intrapreso dal ricorrente, applicando il modello di
calcolo del valore di reddito adottato dal Canton Ticino (base di calcolo
costituita dai conti degli ultimi due anni, l’ultimo dei quali preso in
considerazione due volte), arriva addirittura al valore di fr. 2'900.-.
Il valore di un’azione
scende a fr. 1'786.-, secondo il calcolo proposto nel ricorso, solo applicando un
metodo di calcolo, previsto dalle citate Istruzioni della Conferenza svizzera
delle imposte, per il quale si pondera una volta sola il valore di reddito
anziché due (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 2). Difatti, se la
creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una
persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti –
a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa
sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi
si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il
valore di reddito della società.
Ora, a parte il fatto che
il valore così stabilito eccede comunque quello che risulta dal contratto con
cui il ricorrente ha acquistato le 24 azioni dall’altro socio, l’insorgente non
fa il minimo sforzo per dimostrare che la società presenti le caratteristiche
richieste perché sia applicabile tale metodo di calcolo. Già il primo requisito
non è manifestamente adempiuto: se il contribuente aveva 50 azioni __________
ne aveva altre 50, nessuno dei due era azionista di maggioranza. Inoltre, non
risulta che l’insorgente fosse l’unico dipendente della società. Il fatto
stesso che siano stati trovati altri due acquirenti, infine, dimostra che la
società era tutt’altro che inalienabile.
3.6
Alla luce di quanto
precede non vi è dubbio che __________ abbia acquistato le azioni della __________
SA ad un prezzo di favore.
4.
4.1.
Si tratta, a questo punto,
di stabilire se la prestazione di cui ha beneficiato il ricorrente costituisca
un reddito imponibile oppure no.
4.2
Come
già ricordato, in virtù della clausola generale di cui agli articoli 16 cpv. 1
LIFD e 15 cpv. 1 LT, ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente
è assoggettato all’imposta (v. supra, consid. 1.1).
Fra i redditi che sono
esenti dall’imposta figura, in particolar modo, l’incremento patrimoniale
derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale
(art. 24 lett. a LIFD; art. 23 lett. a LT).
Come pure è già stato
rilevato, rientra fra i redditi dell’attività lucrativa dipendente anche il
vantaggio rappresentato dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un
prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di
acquisto inferiore è imponibile come reddito (v. supra, consid. 1.3 e
giurisprudenza citata).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale di ricorso fiscale del Canton Zurigo, perché si possa ravvisare
una prestazione legata al rapporto di lavoro si richiede che le parti avessero
tale intenzione. Se nessuno dei due contraenti era consapevole che la
prestazione avesse un valore effettivo superiore rispetto a quello convenuto,
il vantaggio patrimoniale non costituisce una controprestazione per la
prestazione lavorativa (cfr. la sentenza DB:2017.174 e ST.2017.2019 del
29.5.2018
consid. 2a, in ZStP 2018 p. 315).
4.3
Nel caso in esame, proprio
la circostanza che, alla fine del 2016, __________ abbia venduto tutte le sue
azioni, concedendo tuttavia solo al ricorrente un prezzo nettamente inferiore,
dimostra che i contraenti non potevano non essere consapevoli del vantaggio
concesso dal venditore al suo ex socio. D’altronde, neppure l’insorgente
pretende di aver conseguito un reddito esente, in particolare una donazione.
In queste circostanze, il
vantaggio patrimoniale di cui ha beneficiato il ricorrente deve essere
qualificato come reddito imponibile, in particolare quale reddito dell’attività
lucrativa dipendente.
5.
5.1.
Il ricorrente contesta poi
la stima delle azioni della __________ SA, da lui detenute, ai fini del calcolo
dell’imposta sulla sostanza. Anche in questo caso, infatti, l’autorità fiscale
cantonale ha definito il valore venale delle azioni del ricorrente alla fine
del periodo fiscale 2016, fondandosi sul prezzo di vendita di una singola
azione corrispondente a fr. 3'000.-, e meglio sulla base dei due contratti di
cessione di azioni, con i quali __________ ha ceduto, rispettivamente, 13
azioni a __________ e 13 azioni a __________ al prezzo di fr. 39'000.-
ciascuno.
5.2
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esi-stenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla
deci-sione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,
bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio econo-mico, ideale,
materiale o di altra natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla
modifi-ca della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo
particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a
chiunque altro (Dubey/Zufferey,
loc. cit. e giurisprudenza citata).
5.3
Nella fattispecie,
l’imposta sulla sostanza, contestata dall’insorgente, ammonta a zero franchi.
Ne consegue che il contribuente
non ha alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione
giudiziaria, come già non ne aveva alcuno ad ottenere una decisione su reclamo
(cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_233/2017 consid. 2.2 con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Nella misura in cui
concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, il ricorso è conseguentemente
irricevibile.
6.
C’è un ultimo
aspetto, che merita di essere approfondito.
Nel suo ricorso e nella
replica alle osservazioni dell’UT, il contribuente sottolinea __________ avevano
già concluso due precedenti contratti, aventi per oggetto la cessione di azioni
della stessa società, rispettivamente il 30.9.2016 e 19.12.2016. Come già
indicato in precedenza, queste sono le transazioni intervenute fra i due
fondatori della società:
·
il 30.9.2016, RI 1 ha ceduto a __________ le sue 50 azioni del
valore nominale di fr. 1'000.- l’una al prezzo di fr. 50'000.-, precisando che
“l’importo dovrà essere corrisposto entro il 31.12.2017”;
·
il 19.12.2016 __________ ha ceduto a RI 1 50 azioni, al prezzo di
fr. 50'000.-, con la precisazione che “il pagamento viene compensato sulla base
del contratto di cessione del 30.09.2016 e non ancora liquidato”;
·
il 31.12.2016 __________ ha ceduto a RI 1 24 azioni del valore
nominale di fr. 1'000.- cadauna, al prezzo di fr. 25'000.-.
Per poco più di due mesi,
dunque, __________, che “proprio nei primi mesi dell’anno 2016… [aveva]
espresso il desiderio di interrompere l’attività e quindi anche uscire dalla
società”, proponendo “al sig. RI 1 di rilevare le sue quote” (cfr. ricorso), è
invece divenuto unico azionista della società che voleva cedere. Grazie alla
detenzione di tutte le azioni, “ha beneficiato di una distribuzione di un
dividendo di CHF 50'000.-“, “operazioni nota all’ufficio di tassazione che ha
imposto unicamente il dividendo versato” (cfr. replica del 24.6.2019).
Lo stesso insorgente
sembra chiedersi per quale ragione l’autorità di tassazione abbia ignorato i
trasferimenti di azioni intervenuti fra gli stessi contraenti il 30.9.2016 e il
19.12.2016, limitandosi all’imposizione del dividendo percepito da __________.
In effetti, se i due
contratti di cessione sono effettivamente stati conclusi ed eseguiti, ci si
domanda perché l’Ufficio di tassazione non si sia confrontato con l’ipotesi di
una cessione a prezzo di favore, come ha fatto invece per la vendita del 31.12.2019.
D’altra parte, se invece
l’autorità di tassazione avesse ritenuto che si trattasse di contratti fittizi,
dovrebbe essere approfondita la ragione della loro stipulazione. Se lo scopo
fosse stato, come sembra indicare il ricorrente laddove accenna alla
distribuzione di un dividendo di fr. 50'000.- al solo __________, di eludere l’art.
660.
cpv. 1 CO, che conferisce ad ogni azionista il diritto ad una quota
proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, dovrebbe comunque essere
esaminato il trattamento fiscale del dividendo in questione.
L’Ufficio di tassazione
procederà di conseguenza a verificare la portata e le eventuali conseguenze
fiscali degli accordi, intervenuti fra i soci fra il 30 settembre e il 19
dicembre 2016, coinvolgendo anche __________.
7.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale e federale sul reddito, il ricorso è
respinto.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’200.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
.
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: