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Decisione

80.2019.187

Procedura: tassazione d’ufficio, altri redditi, calcolo delle entrate e delle uscite, ammanco di liquidità, diminuzione dei debiti commerciali

6 luglio 2020Italiano22 min

accertata in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità aveva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.187

80.2019.188

Lugano

6 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2, __________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 giugno 2019 contro la decisione del 29 maggio 2019 in materia di IC e IFD

2016.

Fatti

Fatti

A. RI 2 (__________) e †

RI 2 (15.6.1936), nel periodo fiscale 2016 erano a beneficio della pensione. La

moglie risultava inoltre socia e gerente della società __________, iscritta a

registro di commercio a fine 2015, cui scopo era la “(…) vendita di

abbigliamento per uomo, donna e bambino, con eventuali accessori quali cinture,

borse, foulards, collane e affini”.

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2016, trasmessa all’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) nel mese di ottobre del 2017, i contribuenti dichiaravano un

reddito imponibile complessivo di fr. 22'855.- ed una sostanza negativa (- fr.

296'550.-).

C. L’autorità fiscale,

con scritto del 24.7.2018 si rivolgeva ai contribuenti chiedendo loro, di voler

presentare, entro il 15 agosto 2018, delle osservazioni in relazione:

“(…) all’allegato calcolo del dispendio relativo

all’anno 2016 dal quale risulta in particolare un’insufficiente disponibilità

finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà

essere debitamente comprovata; destinazione data agli attivi della ditta

individuale”.

Dal calcolo del dispendio

risultava un ammanco complessivo, per il 2016, di fr. 39'696.-.

D. Con e-mail del 13.8.2018

__________, figlia dei contribuenti, si rivolgeva all’UT, spiegando di

rispondere lei in nome e per conto dei genitori, siccome la madre stava

affrontando una malattia grave, senza probabilità di guarigione. In merito alla

situazione dei contribuenti asseriva: “Mio zio, deceduto l’anno scorso, ha

aiutato mia mamma negli ultimi anni. Non con importi fissi ma con diversi aiuti

finanziari. Lo stesso vale per me. Ho cercato di aiutare il più possibile

pagando fatture sempre nel limite del mio possibile. Inoltre i miei genitori

hanno usato quei pochi risparmi che avevano per pagare fatture e quant’altro.

Visto che la situazione era veramente grave abbiamo poi deciso di fare una Sagl

e attualmente quest’ultima è in fallimento (…)”.

E. Con

decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 24.10.2018 l’UT commisurava

per l’IC in 65'900.- il reddito imponibile complessivo (medesimo importo

determinante per l’aliquota) ed in fr. 70'100.- quello dell’IFD (medesimo

importo determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC, veniva

accertata in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità aveva

in particolare aggiunto l’importo di fr. 35'000.- a titolo di “altri redditi”

con la seguente spiegazione:

“Constatato che a fronte della richiesta del 24.07.2018

con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relativa

a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’autorità fiscale,

non è stata presentata documentazione sufficientemente esaustiva, ritenuto non

siano stati così ossequiati gli obblighi procedurali, richiamate le

comminatorie indicate nello scritto sopraccitato, in base agli articoli 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede ad una tassazione d’ufficio parziale,

limitatamente al reddito esposto alla cifra 6.3. Il contribuente può impugnare

la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Il reclamo

dev’essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova. Vi rendiamo attenti

che un eventuale reclamo non modalità e contenuti che non soddisfano i

requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile”.

Alla sostanza veniva

inoltre aggiunto l’importo di fr. 20'000.-, relativo alle quote sociali della

Sagl, non dichiarate dai contribuenti.

F. Con reclamo del

17/19.11.2018 i contribuenti impugnavano la decisione IC/IFD 2016 ,

contestando l’aggiunta di altri redditi per un importo di fr. 35'000.-. In

particolare ribadivano di aver riscontrato delle grandi difficoltà nel periodo

fiscale 2016, sia per motivi di lavoro che di salute. Per tale ragione era pure

stato decretato il fallimento della __________. Specificavano inoltre di aver

risposto in merito al presunto ammanco di disponibilità finanziaria: era

infatti stato possibile far fronte ai vari pagamenti grazie agli aiuti ricevuti

da parte del cognato, della Lega contro il cancro, della figlia e pure dei

nipoti. Aggiungevano di non avere alcuna altra entrata rispetto a quelle

dichiarate e di aver dovuto pure aumentare l’ammontare dei prestiti richiesti a

__________.

G. Con richiesta di

documenti del 25.4.2019, trasmessa per posta APlus ai contribuenti, l’autorità

fiscale trasmetteva il calcolo delle entrate/uscite relativo al 2016, dal quale

risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento ed

indicava che ogni modifica allo stesso avrebbe dovuto essere supportata:

“(…)

attraverso le relative pezze giustificative a sostegno (giustificativi bancari,

avvisi di accredito/addebito a comprova dell’aiuto di parenti, specificare se

gli stessi sono da considerarsi come prestiti o donazioni, ecc.). Vi rammentiamo

che le sole indicazioni di aiuti finanziari da parte di parenti/conoscenti non

saranno più ritenute giustificazioni valide dall’autorità fiscale. Inoltre

precisiamo come i debiti comprovati con il gravame siano gli stessi, ma di

minore importo, rispetto a quelli esistenti ad inizio anno”. Le

osservazioni avrebbero dovuto pervenire entro il 9.5.2019.

H. Con risposta

5/8.5.2019 la figlia dei contribuenti trasmetteva l’atto di morte della madre

nonché un estratto del conto bancario aperto presso __________ cointestato a

lei e a RI 1 del 2016. __________ confermava di aver parzialmente aiutato i

genitori nel 2016. Pure lo zio, __________, nel frattempo deceduto, avrebbe

aiutato i coniugi RI 1 con ripetuti versamenti dagli importi variabili tra i

fr. 800.- e i fr. 1'000.-, derivanti “(…) dai risparmi di mia zia

precedentemente deceduta”. I contribuenti avrebbero inoltre aumentato il

debito contratto con la banca.

I. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 del 29.5.2019, l’autorità fiscale confermava

la sua precedente decisione con la seguente motivazione:

Con il reclamo è contestata la

tassazione d’ufficio eseguita secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2

LIFD per mancato inoltro di osservazioni e documentazione, in maniera

esaustiva, relative a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito

dall’autorità fiscale (- 39'696.-).

Pertanto l’autorità fiscale,

in sede di reclamo, richiedeva nuovamente spiegazioni ai contribuenti chiedendo

di giustificare qualsiasi rettifica apportata al calcolo sul dispendio inviato

(cfr. richiesta del 25.04.2019 con risultato negativo del calcolo entrate –

uscite di CHF – 39'696.-). Per l’ennesima volta i contribuenti, con risposta

del 05.05.2019, si limitavano innanzitutto ad informare l’autorità fiscale

sulla propria situazione famigliare (adducendo ad aiuti da parte di famigliari

senza però fornire mezzi di prova sugli eventuali aiuti e risparmi a cui

avrebbero attinto), in un secondo tempo producevano un estratto conto bancario

che non era in alcun modo legato al conto richiesto con la lettera del

25.04.2019, infine precisavano nuovamente che vi era stato un aumento dei

debiti privati, ma che purtroppo era avvenuto unicamente nel 2018 e non

nell’anno in esame (2016). Inoltre anche in questa sede i contribuenti non

mettevano in dubbio il calcolo delle entrate e delle uscite sottopostogli. (…).

L’autorità non può che

riconfermare quanto già motivato in sede d’accertamento e confermare la

decisione base emessa in data 24.10.2018. In effetti il gravame e la lettera

del 5.5.2019 non sono stati accompagnati da giustificazioni più che valide e non

sono stati portati nuovi elementi tangibili (soprattutto in relazione alla

nostra richiesta di documentazione del 25.4.2019) per l’eventuale riduzione o

stralcio del reddito d’altra fonte esposto alla cifra 6.3. Avendo riscontrato

una mancanza di quasi CHF 40'000.- l’autorità fiscale si è limitata a

riprendere un importo di CHF 35'000.- (prudenziale).

Alla luce di quanto indicato

in precedenza la decisione di tassazione base merita perlomeno di essere

difesa; il reclamo viene di conseguenza respinto.

Giova ricordare che secondo un

consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario. Incombe

perciò al contribuente di portare la prova dell’esistenza di un fatto che

esclude o diminuisce il suo debito fiscale o di subire le conseguenze

dell’insuccesso di tale prova.

L. Con ricorso 6/7.6.2019

RI 1 insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2016 spiegando di aver

consegnato tutta la documentazione richiesta da parte dell’autorità fiscale nel

mese di ottobre 2018. Per far fronte al pagamento delle fatture, il

contribuente ribadiva di aver dovuto procedere all’aumento dei prestiti

richiesti a __________ (con conseguente aumento del debito) e di aver fatto

fronte ai vari pagamenti grazie all’aiuto ricevuto dalla Lega contro il cancro,

dalla figlia, dai nipoti e dal cognato. Conclude indicando di non poter

accettare la decisione dell’autorità fiscale adducendo di aver fatto “(…)

molta fatica a superare tutte le spese e fatture”.

M. Con osservazioni

27/28.6.2019 l’UT di __________ chiede la conferma della decisione IC/IFD 2016

rimettendosi alla motivazione della decisione su reclamo e ribadendo che la

stessa si fonda sul calcolo delle entrate / uscite, sulla richiesta di

documenti su reclamo del 25.4.2019 nonché la risposta dei contribuenti del

5.5.2019.

N. Con replica del

18/19.7.2019 il ricorrente ribadisce che la __________ aveva avuto delle importanti

perdite nel 2016 a causa della malattia di RI 2. Se non fosse stato per gli

aiuti ricevuti, la situazione sarebbe stata ancor più grave dal punto di vista

economico.

Diritto

1. Nel caso che qui ci

occupa, l’autorità di tassazione ha aggiunto fr. 35'000.- ai redditi dichiarati

da RI 1 a seguito di un ammanco di disponibilità finanziaria evidenziata dal

calcolo delle entrate e delle uscite per il 2016. In particolare, nelle uscite,

l’UT di __________ aveva indicato la modifica dei passivi aziendali passati da

fr. 69'663.- al 31.12.2015 a fr. 0.- al 31.12.2016.

Il ricorrente contesta

l’esistenza di un ammanco nella disponibilità economica del 2016, indicando di

essere stato aiutato, nel far fronte al pagamento delle varie fatture da

parenti (in particolare il cognato, la figlia ed i nipoti), nonché dalla Lega

contro il cancro e essendo pure stato costretto ad aumentare i prestiti da

parte degli istituti di credito.

2. 2.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio

di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442). A domanda dell’autorità di

tassazione, è tenuto a fornire tutte le informazioni scritte o orali,

specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande

legate ai redditi, alle spese, all’evoluzione della sostanza (art. 126 cpv. 2

LIFD). È del contribuente la responsabilità dell’esattezza della sua

dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019 del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF

2C_129/2018 del 24.9.2018 consid. 5.1.).

2.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che

fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una

collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti

privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)

3. 3.1.

Ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp.

art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non

spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente

inesatta (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3;

sentenza no. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office

dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In

effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi

dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi

imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un

fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve

sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano

l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente

al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento

dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente

comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge

alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà

procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi

del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204

cpv. 2 LT; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).

3.2.

Giurisprudenza e dottrina sono

unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non

solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. STF,

sentenza no. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza no. 2A.442/2001 del 19

giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,

in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad

art. 130 LIFD; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n.

26 ad

art. 130 LIFD).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare

eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp.

art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op.

cit., p. 2249, n. 46 ad

art. 130 LIFD).

3.3.

Dalla tassazione d’ufficio

totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione

d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel

rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche

di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti

per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è

mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; cfr. STF,

sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter

essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente

anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014,

consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La

tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad

art. 130 LIFD).

3.4.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp.

art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione

operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta

(cfr. STF, sentenza no. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD

risp. art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia

motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. STF 123

Considerandi

II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del

reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale

requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale

(cfr. STF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).

3.5

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in

due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. STF, sentenza n. 2C_6/2011

del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

4.

4.1.

Appare necessario premettere

che i qui contribuenti erano attivi sin dal 1984 nella vendita di abbigliamento

per uomo, donna e bambini tramite la ditta individuale __________ di RI 1. Il

9.11.2015

hanno iscritto a registro di commercio la __________ avente il

medesimo scopo della ditta individuale. La società è poi stata cancellata il

4.3.2019, in seguito al suo fallimento. La ditta individuale RI 1 è a tutt’oggi

iscritta a registro di commercio (cfr. www. https://www.zefix.ch/,

sito consultato il 25.6.2020).

4.2

Per un periodo le due

imprese sono pertanto coesistite.

Dalla disamina

dell’incarto fiscale IC/IFD del 2015, si ha che i qui contribuenti hanno

continuato a dichiarare i passivi della ditta individuale, che al 31.12.2015

risultavano essere di fr. 69'664.-. Nella decisione su reclamo IC/IFD 2015 del

3.10.2018, cresciuta in giudicato, l’attivo aziendale era stato accertato in

fr. 41'662.- e i debiti della ditta individuale in fr. 69'664.-.

4.3

A giusta ragione,

l’autorità fiscale, dopo aver analizzato la dichiarazione fiscale 2016, aveva

rilevato come il debito aziendale legato alla ditta individuale era passato da

fr. 69'663.- al 31.12.2015 a fr. 0.- al 31.12.2016. Per tale ragione, il

24.7.2018

l’UT di Biasca si era rivolto ai contribuenti, sottoponendogli il

il calcolo sul dispendio,

che evidenziava un ammanco di fr. 39'696.-. In particolare risultava un’uscita

importante proprio legata all’apparente estinzione del debito aziendale della

ditta individuale.

Nella richiesta veniva

inoltre domandato ai coniugi __________ di voler spiegare la destinazione data

agli attivi della ditta individuale.

4.4

4.4.1

Per quanto concerne i

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il

contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140

II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

4.4.2

Alla richiesta di

informazioni rispondeva la figlia dei contribuenti, __________, con una e-mail

del 13.8.2018, indicando, in relazione al calcolo del dispendio, che, ad

aiutare i propri genitori era stata lei, nel limite delle sue possibilità, ma

soprattutto era stato lo zio, __________, (nel frattempo deceduto), con “(…)

diversi aiuti finanziari”.

L’UT non aveva – giustamente

- ritenuto comprovate le spiegazioni addotte dai contribuenti a suffragio del

deficit emerso dal calcolo del dispendio con decisione di tassazione IC/IFD

2016, e veniva aggiunto, rispetto ai dati dichiarati, l’importo di fr. 35'000.-

a titolo di “altri redditi”.

4.5

4.5.1

Con il reclamo i coniugi RI

1.

contestavano l’aggiunta di fr. 35'000.- ribadendo l’esistenza di elargizioni

ricevute da parenti, e dalla Lega contro il cancro, e specificavano di aver “(…)

perfino dovuto aumentare i nostri prestiti presso la Banca Raiffeisen”.

A seguito del gravame,

l’UT ritrasmetteva, il 25.4.2019, il calcolo del dispendio e invitava i

reclamanti a voler comprovare le modifiche allo stesso sulla base di “pezze

giustificative”, quali documenti bancari, avvisi di accredito / addebito a sostegno

dell’aiuto di parenti, specificando se erano da intendere quali prestiti o

donazioni. Veniva inoltre espressamente richiesto l’estratto conto no. IBAN __________

presso la __________ __________ per il 2016, che non era più stato dichiarato

nel 2016. Il conto in questione era per l’appunto quello legato alla ditta

individuale __________, che al 31.12.2015 presentava un saldo negativo di fr.

69'663.- ed era iscritto ai passivi del bilancio della ditta individuale nella

posizione “banca passiva”.

4.5.2

Il 5/8.5.2019 la figlia

dei contribuenti trasmetteva l’estratto conto relativo al contratto “__________”

del quale titolari risultavano lei unitamente ai genitori, nonché i contratti

di “credito base prestito” n. __________ del 21.12.2018 di fr. 15'500.- e n. __________

del 7.12.2018 di fr. 41'000.-. I contratti di prestito sono stati sottoscritti

posteriormente al periodo fiscale 2016.

Per il resto, non veniva

prodotto alcun documento, quale ad esempio un giustificativo bancario, a

sostegno dell’aiuto economico effettivamente ricevuto durante il 2016, a parte

una generica “conferma”, sottoscritta dalla figlia e dei nipoti, che non

indicava da quali conti fossero stati prelevati i soldi ed in quale entità era

stato erogato l’aiuto. Nessuna informazione neppure in relazione al conto

aperto presso la __________ __________, che a fine 2015 presentava un saldo

negativo di quasi fr. 70'000.-.

4.6

Ancora in sede ricorsuale,

i contribuenti non forniscono alcuna valida documentazione atta a comprovare in

che maniera è stato estinto il debito della ditta individuale (cfr. conto

aperto presso __________ __________) che, come ricordato, al 31.12.2015, ammontava

a quasi 70'000.- né forniscono alcuna informazione in relazione alla ditta individuale.

Neppure viene fornita documentazione atta a comprovare i vari aiuti economici

ricevuti, che peraltro non è chiaro se costituiscano prestiti o donazioni.

Di difficile comprensione

pure gli estratti bancari relativi ai prestiti che sarebbero stati

aumentati/richiesti presso __________. Alcuni di essi sembrerebbero esser stati

sottoscritti oppure aumentati unicamente nel 2018. I contribuenti non apportano

alcuna prova in merito all’aumento degli stessi nel 2016. In effetti se si

compara ad esempio il contratto no. __________ che evidenziava, al 31.12.2015,

un credito dell’importo di fr. 29'500.- presso __________, al 31.12.2016 lo

stesso era sceso a fr. 24'700.-: non vi era pertanto stato alcun aumento.

Medesimo discorso con il conto relativo all’ipoteca dell’abitazione di cui al

mapp. __________ RFD __________ rimasto invariato al 31.12.2016 rispetto

all’anno precedente. Pure il contratto di prestito relativo al contratto

94421.41/1, il cui contraente è __________, non è dato sapere quando è stato sottoscritto,

in quale misura è stato aumentato o costituito nel 2016 e soprattutto non è

stato provato che il denaro in questione sia stato impiegato per estinguere il

debito preesistente con __________. Apparirebbe invero alquanto singolare

inoltre che, per estinguere un debito, venisse chiesto un finanziamento al

medesimo istituto di credito.

5.

5.1.

L’autorità fiscale deve

procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle

valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di

dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il

contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione

in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte

di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui

imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi

procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e

giurisprudenza citata).

5.2

Ne discende che l’autorità

fiscale ha ben evidenziato le criticità emerse dal calcolo del dispendio,

stabilito sulla base di elementi verificabili dal confronto della situazione

patrimoniale tra il 2015 ed il 2016 dei contribuenti. Per loro parte i

contribuenti non hanno fornito alcuna prova documentale che possa giustificare

l’ammanco rilevato dal confronto tra le entrate e le uscite del 2016.

Ne consegue che la

decisione impugnata merita piena tutela.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: