80.2019.187
Procedura: tassazione d’ufficio, altri redditi, calcolo delle entrate e delle uscite, ammanco di liquidità, diminuzione dei debiti commerciali
6 luglio 2020Italiano22 min
accertata in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità aveva
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.187
80.2019.188
Lugano
6 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2, __________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 giugno 2019 contro la decisione del 29 maggio 2019 in materia di IC e IFD
2016.
Fatti
Fatti
A. RI 2 (__________) e †
RI 2 (15.6.1936), nel periodo fiscale 2016 erano a beneficio della pensione. La
moglie risultava inoltre socia e gerente della società __________, iscritta a
registro di commercio a fine 2015, cui scopo era la “(…) vendita di
abbigliamento per uomo, donna e bambino, con eventuali accessori quali cinture,
borse, foulards, collane e affini”.
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2016, trasmessa all’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) nel mese di ottobre del 2017, i contribuenti dichiaravano un
reddito imponibile complessivo di fr. 22'855.- ed una sostanza negativa (- fr.
296'550.-).
C. L’autorità fiscale,
con scritto del 24.7.2018 si rivolgeva ai contribuenti chiedendo loro, di voler
presentare, entro il 15 agosto 2018, delle osservazioni in relazione:
“(…) all’allegato calcolo del dispendio relativo
all’anno 2016 dal quale risulta in particolare un’insufficiente disponibilità
finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà
essere debitamente comprovata; destinazione data agli attivi della ditta
individuale”.
Dal calcolo del dispendio
risultava un ammanco complessivo, per il 2016, di fr. 39'696.-.
D. Con e-mail del 13.8.2018
__________, figlia dei contribuenti, si rivolgeva all’UT, spiegando di
rispondere lei in nome e per conto dei genitori, siccome la madre stava
affrontando una malattia grave, senza probabilità di guarigione. In merito alla
situazione dei contribuenti asseriva: “Mio zio, deceduto l’anno scorso, ha
aiutato mia mamma negli ultimi anni. Non con importi fissi ma con diversi aiuti
finanziari. Lo stesso vale per me. Ho cercato di aiutare il più possibile
pagando fatture sempre nel limite del mio possibile. Inoltre i miei genitori
hanno usato quei pochi risparmi che avevano per pagare fatture e quant’altro.
Visto che la situazione era veramente grave abbiamo poi deciso di fare una Sagl
e attualmente quest’ultima è in fallimento (…)”.
E. Con
decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 24.10.2018 l’UT commisurava
per l’IC in 65'900.- il reddito imponibile complessivo (medesimo importo
determinante per l’aliquota) ed in fr. 70'100.- quello dell’IFD (medesimo
importo determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC, veniva
accertata in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità aveva
in particolare aggiunto l’importo di fr. 35'000.- a titolo di “altri redditi”
con la seguente spiegazione:
“Constatato che a fronte della richiesta del 24.07.2018
con la quale si chiedeva l’inoltro di osservazioni e di documentazione relativa
a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito dall’autorità fiscale,
non è stata presentata documentazione sufficientemente esaustiva, ritenuto non
siano stati così ossequiati gli obblighi procedurali, richiamate le
comminatorie indicate nello scritto sopraccitato, in base agli articoli 204
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD si procede ad una tassazione d’ufficio parziale,
limitatamente al reddito esposto alla cifra 6.3. Il contribuente può impugnare
la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta (art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Il reclamo
dev’essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova. Vi rendiamo attenti
che un eventuale reclamo non modalità e contenuti che non soddisfano i
requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile”.
Alla sostanza veniva
inoltre aggiunto l’importo di fr. 20'000.-, relativo alle quote sociali della
Sagl, non dichiarate dai contribuenti.
F. Con reclamo del
17/19.11.2018 i contribuenti impugnavano la decisione IC/IFD 2016 ,
contestando l’aggiunta di altri redditi per un importo di fr. 35'000.-. In
particolare ribadivano di aver riscontrato delle grandi difficoltà nel periodo
fiscale 2016, sia per motivi di lavoro che di salute. Per tale ragione era pure
stato decretato il fallimento della __________. Specificavano inoltre di aver
risposto in merito al presunto ammanco di disponibilità finanziaria: era
infatti stato possibile far fronte ai vari pagamenti grazie agli aiuti ricevuti
da parte del cognato, della Lega contro il cancro, della figlia e pure dei
nipoti. Aggiungevano di non avere alcuna altra entrata rispetto a quelle
dichiarate e di aver dovuto pure aumentare l’ammontare dei prestiti richiesti a
__________.
G. Con richiesta di
documenti del 25.4.2019, trasmessa per posta APlus ai contribuenti, l’autorità
fiscale trasmetteva il calcolo delle entrate/uscite relativo al 2016, dal quale
risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento ed
indicava che ogni modifica allo stesso avrebbe dovuto essere supportata:
“(…)
attraverso le relative pezze giustificative a sostegno (giustificativi bancari,
avvisi di accredito/addebito a comprova dell’aiuto di parenti, specificare se
gli stessi sono da considerarsi come prestiti o donazioni, ecc.). Vi rammentiamo
che le sole indicazioni di aiuti finanziari da parte di parenti/conoscenti non
saranno più ritenute giustificazioni valide dall’autorità fiscale. Inoltre
precisiamo come i debiti comprovati con il gravame siano gli stessi, ma di
minore importo, rispetto a quelli esistenti ad inizio anno”. Le
osservazioni avrebbero dovuto pervenire entro il 9.5.2019.
H. Con risposta
5/8.5.2019 la figlia dei contribuenti trasmetteva l’atto di morte della madre
nonché un estratto del conto bancario aperto presso __________ cointestato a
lei e a RI 1 del 2016. __________ confermava di aver parzialmente aiutato i
genitori nel 2016. Pure lo zio, __________, nel frattempo deceduto, avrebbe
aiutato i coniugi RI 1 con ripetuti versamenti dagli importi variabili tra i
fr. 800.- e i fr. 1'000.-, derivanti “(…) dai risparmi di mia zia
precedentemente deceduta”. I contribuenti avrebbero inoltre aumentato il
debito contratto con la banca.
I. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 del 29.5.2019, l’autorità fiscale confermava
la sua precedente decisione con la seguente motivazione:
Con il reclamo è contestata la
tassazione d’ufficio eseguita secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2
LIFD per mancato inoltro di osservazioni e documentazione, in maniera
esaustiva, relative a eventuali modifiche del calcolo finanziario allestito
dall’autorità fiscale (- 39'696.-).
Pertanto l’autorità fiscale,
in sede di reclamo, richiedeva nuovamente spiegazioni ai contribuenti chiedendo
di giustificare qualsiasi rettifica apportata al calcolo sul dispendio inviato
(cfr. richiesta del 25.04.2019 con risultato negativo del calcolo entrate –
uscite di CHF – 39'696.-). Per l’ennesima volta i contribuenti, con risposta
del 05.05.2019, si limitavano innanzitutto ad informare l’autorità fiscale
sulla propria situazione famigliare (adducendo ad aiuti da parte di famigliari
senza però fornire mezzi di prova sugli eventuali aiuti e risparmi a cui
avrebbero attinto), in un secondo tempo producevano un estratto conto bancario
che non era in alcun modo legato al conto richiesto con la lettera del
25.04.2019, infine precisavano nuovamente che vi era stato un aumento dei
debiti privati, ma che purtroppo era avvenuto unicamente nel 2018 e non
nell’anno in esame (2016). Inoltre anche in questa sede i contribuenti non
mettevano in dubbio il calcolo delle entrate e delle uscite sottopostogli. (…).
L’autorità non può che
riconfermare quanto già motivato in sede d’accertamento e confermare la
decisione base emessa in data 24.10.2018. In effetti il gravame e la lettera
del 5.5.2019 non sono stati accompagnati da giustificazioni più che valide e non
sono stati portati nuovi elementi tangibili (soprattutto in relazione alla
nostra richiesta di documentazione del 25.4.2019) per l’eventuale riduzione o
stralcio del reddito d’altra fonte esposto alla cifra 6.3. Avendo riscontrato
una mancanza di quasi CHF 40'000.- l’autorità fiscale si è limitata a
riprendere un importo di CHF 35'000.- (prudenziale).
Alla luce di quanto indicato
in precedenza la decisione di tassazione base merita perlomeno di essere
difesa; il reclamo viene di conseguenza respinto.
Giova ricordare che secondo un
consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario. Incombe
perciò al contribuente di portare la prova dell’esistenza di un fatto che
esclude o diminuisce il suo debito fiscale o di subire le conseguenze
dell’insuccesso di tale prova.
L. Con ricorso 6/7.6.2019
RI 1 insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2016 spiegando di aver
consegnato tutta la documentazione richiesta da parte dell’autorità fiscale nel
mese di ottobre 2018. Per far fronte al pagamento delle fatture, il
contribuente ribadiva di aver dovuto procedere all’aumento dei prestiti
richiesti a __________ (con conseguente aumento del debito) e di aver fatto
fronte ai vari pagamenti grazie all’aiuto ricevuto dalla Lega contro il cancro,
dalla figlia, dai nipoti e dal cognato. Conclude indicando di non poter
accettare la decisione dell’autorità fiscale adducendo di aver fatto “(…)
molta fatica a superare tutte le spese e fatture”.
M. Con osservazioni
27/28.6.2019 l’UT di __________ chiede la conferma della decisione IC/IFD 2016
rimettendosi alla motivazione della decisione su reclamo e ribadendo che la
stessa si fonda sul calcolo delle entrate / uscite, sulla richiesta di
documenti su reclamo del 25.4.2019 nonché la risposta dei contribuenti del
5.5.2019.
N. Con replica del
18/19.7.2019 il ricorrente ribadisce che la __________ aveva avuto delle importanti
perdite nel 2016 a causa della malattia di RI 2. Se non fosse stato per gli
aiuti ricevuti, la situazione sarebbe stata ancor più grave dal punto di vista
economico.
Diritto
1. Nel caso che qui ci
occupa, l’autorità di tassazione ha aggiunto fr. 35'000.- ai redditi dichiarati
da RI 1 a seguito di un ammanco di disponibilità finanziaria evidenziata dal
calcolo delle entrate e delle uscite per il 2016. In particolare, nelle uscite,
l’UT di __________ aveva indicato la modifica dei passivi aziendali passati da
fr. 69'663.- al 31.12.2015 a fr. 0.- al 31.12.2016.
Il ricorrente contesta
l’esistenza di un ammanco nella disponibilità economica del 2016, indicando di
essere stato aiutato, nel far fronte al pagamento delle varie fatture da
parenti (in particolare il cognato, la figlia ed i nipoti), nonché dalla Lega
contro il cancro e essendo pure stato costretto ad aumentare i prestiti da
parte degli istituti di credito.
2. 2.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio
di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442). A domanda dell’autorità di
tassazione, è tenuto a fornire tutte le informazioni scritte o orali,
specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande
legate ai redditi, alle spese, all’evoluzione della sostanza (art. 126 cpv. 2
LIFD). È del contribuente la responsabilità dell’esattezza della sua
dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019 del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF
2C_129/2018 del 24.9.2018 consid. 5.1.).
2.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che
fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti
privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)
3. 3.1.
Ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp.
art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non
spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente
inesatta (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3;
sentenza no. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office
dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In
effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi
dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi
imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un
fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve
sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano
l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente
al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento
dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente
comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge
alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà
procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi
del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204
cpv. 2 LT; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).
3.2.
Giurisprudenza e dottrina sono
unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non
solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. STF,
sentenza no. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza no. 2A.442/2001 del 19
giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,
in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad
art. 130 LIFD; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n.
26 ad
art. 130 LIFD).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare
eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente
deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp.
art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op.
cit., p. 2249, n. 46 ad
art. 130 LIFD).
3.3.
Dalla tassazione d’ufficio
totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione
d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel
rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche
di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti
per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è
mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; cfr. STF,
sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter
essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente
anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014,
consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La
tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad
art. 130 LIFD).
3.4.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp.
art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta
(cfr. STF, sentenza no. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD
risp. art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia
motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. STF 123
Considerandi
II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del
reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale
requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale
(cfr. STF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).
3.5
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in
due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente;
·
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. STF, sentenza n. 2C_6/2011
del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
4.
4.1.
Appare necessario premettere
che i qui contribuenti erano attivi sin dal 1984 nella vendita di abbigliamento
per uomo, donna e bambini tramite la ditta individuale __________ di RI 1. Il
9.11.2015
hanno iscritto a registro di commercio la __________ avente il
medesimo scopo della ditta individuale. La società è poi stata cancellata il
4.3.2019, in seguito al suo fallimento. La ditta individuale RI 1 è a tutt’oggi
iscritta a registro di commercio (cfr. www. https://www.zefix.ch/,
sito consultato il 25.6.2020).
4.2
Per un periodo le due
imprese sono pertanto coesistite.
Dalla disamina
dell’incarto fiscale IC/IFD del 2015, si ha che i qui contribuenti hanno
continuato a dichiarare i passivi della ditta individuale, che al 31.12.2015
risultavano essere di fr. 69'664.-. Nella decisione su reclamo IC/IFD 2015 del
3.10.2018, cresciuta in giudicato, l’attivo aziendale era stato accertato in
fr. 41'662.- e i debiti della ditta individuale in fr. 69'664.-.
4.3
A giusta ragione,
l’autorità fiscale, dopo aver analizzato la dichiarazione fiscale 2016, aveva
rilevato come il debito aziendale legato alla ditta individuale era passato da
fr. 69'663.- al 31.12.2015 a fr. 0.- al 31.12.2016. Per tale ragione, il
24.7.2018
l’UT di Biasca si era rivolto ai contribuenti, sottoponendogli il
il calcolo sul dispendio,
che evidenziava un ammanco di fr. 39'696.-. In particolare risultava un’uscita
importante proprio legata all’apparente estinzione del debito aziendale della
ditta individuale.
Nella richiesta veniva
inoltre domandato ai coniugi __________ di voler spiegare la destinazione data
agli attivi della ditta individuale.
4.4
4.4.1
Per quanto concerne i
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il
contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140
II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).
4.4.2
Alla richiesta di
informazioni rispondeva la figlia dei contribuenti, __________, con una e-mail
del 13.8.2018, indicando, in relazione al calcolo del dispendio, che, ad
aiutare i propri genitori era stata lei, nel limite delle sue possibilità, ma
soprattutto era stato lo zio, __________, (nel frattempo deceduto), con “(…)
diversi aiuti finanziari”.
L’UT non aveva – giustamente
- ritenuto comprovate le spiegazioni addotte dai contribuenti a suffragio del
deficit emerso dal calcolo del dispendio con decisione di tassazione IC/IFD
2016, e veniva aggiunto, rispetto ai dati dichiarati, l’importo di fr. 35'000.-
a titolo di “altri redditi”.
4.5
4.5.1
Con il reclamo i coniugi RI
1.
contestavano l’aggiunta di fr. 35'000.- ribadendo l’esistenza di elargizioni
ricevute da parenti, e dalla Lega contro il cancro, e specificavano di aver “(…)
perfino dovuto aumentare i nostri prestiti presso la Banca Raiffeisen”.
A seguito del gravame,
l’UT ritrasmetteva, il 25.4.2019, il calcolo del dispendio e invitava i
reclamanti a voler comprovare le modifiche allo stesso sulla base di “pezze
giustificative”, quali documenti bancari, avvisi di accredito / addebito a sostegno
dell’aiuto di parenti, specificando se erano da intendere quali prestiti o
donazioni. Veniva inoltre espressamente richiesto l’estratto conto no. IBAN __________
presso la __________ __________ per il 2016, che non era più stato dichiarato
nel 2016. Il conto in questione era per l’appunto quello legato alla ditta
individuale __________, che al 31.12.2015 presentava un saldo negativo di fr.
69'663.- ed era iscritto ai passivi del bilancio della ditta individuale nella
posizione “banca passiva”.
4.5.2
Il 5/8.5.2019 la figlia
dei contribuenti trasmetteva l’estratto conto relativo al contratto “__________”
del quale titolari risultavano lei unitamente ai genitori, nonché i contratti
di “credito base prestito” n. __________ del 21.12.2018 di fr. 15'500.- e n. __________
del 7.12.2018 di fr. 41'000.-. I contratti di prestito sono stati sottoscritti
posteriormente al periodo fiscale 2016.
Per il resto, non veniva
prodotto alcun documento, quale ad esempio un giustificativo bancario, a
sostegno dell’aiuto economico effettivamente ricevuto durante il 2016, a parte
una generica “conferma”, sottoscritta dalla figlia e dei nipoti, che non
indicava da quali conti fossero stati prelevati i soldi ed in quale entità era
stato erogato l’aiuto. Nessuna informazione neppure in relazione al conto
aperto presso la __________ __________, che a fine 2015 presentava un saldo
negativo di quasi fr. 70'000.-.
4.6
Ancora in sede ricorsuale,
i contribuenti non forniscono alcuna valida documentazione atta a comprovare in
che maniera è stato estinto il debito della ditta individuale (cfr. conto
aperto presso __________ __________) che, come ricordato, al 31.12.2015, ammontava
a quasi 70'000.- né forniscono alcuna informazione in relazione alla ditta individuale.
Neppure viene fornita documentazione atta a comprovare i vari aiuti economici
ricevuti, che peraltro non è chiaro se costituiscano prestiti o donazioni.
Di difficile comprensione
pure gli estratti bancari relativi ai prestiti che sarebbero stati
aumentati/richiesti presso __________. Alcuni di essi sembrerebbero esser stati
sottoscritti oppure aumentati unicamente nel 2018. I contribuenti non apportano
alcuna prova in merito all’aumento degli stessi nel 2016. In effetti se si
compara ad esempio il contratto no. __________ che evidenziava, al 31.12.2015,
un credito dell’importo di fr. 29'500.- presso __________, al 31.12.2016 lo
stesso era sceso a fr. 24'700.-: non vi era pertanto stato alcun aumento.
Medesimo discorso con il conto relativo all’ipoteca dell’abitazione di cui al
mapp. __________ RFD __________ rimasto invariato al 31.12.2016 rispetto
all’anno precedente. Pure il contratto di prestito relativo al contratto
94421.41/1, il cui contraente è __________, non è dato sapere quando è stato sottoscritto,
in quale misura è stato aumentato o costituito nel 2016 e soprattutto non è
stato provato che il denaro in questione sia stato impiegato per estinguere il
debito preesistente con __________. Apparirebbe invero alquanto singolare
inoltre che, per estinguere un debito, venisse chiesto un finanziamento al
medesimo istituto di credito.
5.
5.1.
L’autorità fiscale deve
procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle
valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di
dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il
contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione
in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte
di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui
imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi
procedurali (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e
giurisprudenza citata).
5.2
Ne discende che l’autorità
fiscale ha ben evidenziato le criticità emerse dal calcolo del dispendio,
stabilito sulla base di elementi verificabili dal confronto della situazione
patrimoniale tra il 2015 ed il 2016 dei contribuenti. Per loro parte i
contribuenti non hanno fornito alcuna prova documentale che possa giustificare
l’ammanco rilevato dal confronto tra le entrate e le uscite del 2016.
Ne consegue che la
decisione impugnata merita piena tutela.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: