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Decisione

80.2019.197

Assoggettamento limitato: stima immobili in Germania, deduzione debiti esteri, rinvio degli atti per nuova decisione

30 aprile 2020Italiano37 min

die Steuerpflicht von Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Tessin”. Aggiungeva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.197

80.2019.198

Lugano

30 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 giugno 2019 contro le decisioni del 22 maggio 2019 in materia di IC e IFD

2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1, è cittadino

germanico ed è domiciliato in Germania, nella località di __________. È

limitatamente imponibile in Svizzera dal 2014, periodo fiscale a partire dal

quale è diventato proprietario del foglio PPP __________ di cui al fondo base

n. __________ RFD __________ (rogito notarile del 5.11.2014; diritto d’utilizzo

esclusivo dell’unità 36, blocco C, composta da una camera, un salotto, una

cucina ed un bagno).

B.

a. Periodo fiscale

2014

Per il periodo fiscale

2014, il contribuente presentava la dichiarazione d’imposta l’11/16.3.2015

senza tuttavia compilarla. Allegava uno scritto [ndr. si precisa che il

ricorrente nella corrispondenza intrattenuta con l’autorità fiscale si è sempre

espresso in tedesco, traducendo il testo con il motore di ricerca google] nel

quale precisava di essere limitatamente imponibile nel Canton Ticino, siccome

proprietario di un immobile a __________. Riteneva pertanto di non dover

compilare il “Modulo 1”. Il contribuente specificava di essere disposto a

trasmettere all’autorità fiscale la sua dichiarazione dei redditi tedesca,

precisando di non aver tuttavia ancora a disposizione quella del 2013. Per il

resto affermava di essere a beneficio della pensione e che i redditi da lui

percepiti erano già imposti in Germania. Aggiungeva inoltre che il sistema

fiscale svizzero prevede l’imposizione della famiglia: nel suo caso però in

Germania, il suo reddito non veniva cumulato a quello della coniuge, siccome

tra i due è in vigore il regime di separazione dei beni.

Spiegava inoltre di

provvedere al mantenimento del figlio, nato il 14.7.1991, che studiava a

Münster. In relazione alla proprietà immobiliare a __________, dichiarava che

la stessa era una casa di vacanza, acquistata nel mese di novembre del 2014 e

che era stata ammobiliata unicamente a partire dal 30.1.2015. Chiedeva in

sostanza di essere limitatamente imponibile in Svizzera unicamente a partire

dal mese di febbraio del 2015.

b. Periodo fiscale 2015

Il contribuente

trasmetteva la dichiarazione d’imposta nel mese di dicembre 2016. Indicava di

aver proceduto a compilare i moduli sulla base della Brochure “Merkblatt uber

die Steuerpflicht von Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Tessin”. Aggiungeva

altresì che avrebbe inviato - una volta entratone in possesso - la decisione

fiscale tedesca per il 2015. In merito alla proprietà di __________, ribadiva

di averla potuta utilizzare unicamente a partire dal mese di febbraio del 2015.

Per il resto si rimetteva alle conclusioni già esposte per il periodo fiscale

2014.

C.

a. Periodo fiscale

2014

Con

decisione del 1.2.2017, l’RS 1 (di seguito UT)

accertava, per il periodo fiscale 5.11.2014-31.12.2014 un reddito imponibile

complessivo per l’IC di fr. 1'000.- (di fr. 82'100.- quello determinante per

l’aliquota) e di fr. 900.- quello per l’IFD (di fr. 79'500.- quello

determinante per l’aliquota). Per quanto concerneva la sostanza, ai soli fini

IC, la stessa veniva quantificata in fr. 90'000.- (in fr. 3'032'000.- quella

determinante per l’aliquota). In relazione ai redditi conseguiti, l’autorità

fiscale riconosceva la somma di fr. 11'766.- a titolo di altri redditi della

sostanza mobiliare, e fr. 1'264.- a titolo di valore locativo. A

motivazione della propria decisione l’UT indicava: “Il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di

mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione fiscale prevista per le

abitazioni primarie non può essere ammessa”. In relazione agli elementi

imponibili presi in considerazione per l’aliquota, si argomentava come segue: “Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi

imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta

federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):

elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati

o presunti”.

b. Periodo fiscale 2015

Con

decisione di tassazione del 22.3.2017, l’UT accertava un reddito imponibile

complessivo per l’IC di fr. 6'500.- (di fr. 86'500.- quello determinante per

l’aliquota) e di fr. 6’300.- quello per l’IFD (di fr. 83'900.- quello

determinante per l’aliquota). Per quanto concerneva la sostanza, ai soli fini

IC, la stessa veniva quantificata in fr. 89'000.- (in fr. 3'031'000.- quella

determinante per l’aliquota). In relazione ai redditi conseguiti, l’autorità

fiscale considerava la somma di fr. 80'000.- a titolo di altri redditi e fr.

8'125.- a titolo di valore locativo. A motivazione della decisione l’autorità

fiscale indicava: “Aliquote maggiorate, tenuto

conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla

Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e

imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati

secondo dati certi o presunti”.

D. a. Periodo fiscale 2014

Con reclamo 7/21.3.2017, RI

1 censurava la decisione di tassazione IC/IFD 2014. In particolar modo si

opponeva all’imposizione del valore locativo: trattandosi di un reddito

“fittizio”, l’appartamento avrebbe dovuto quantomeno essere utilizzato. Ciò che

non era il caso nel 2014, siccome l’immobile non era ancora stato ammobiliato.

Il contribuente si opponeva inoltre all’imposizione in Svizzera di redditi

derivanti dalla sostanza mobiliare, indicando di aver trasmesso all’UT la sua

dichiarazione fiscale dei redditi tedesca. Il contribuente indicava di non

comprendere sulla base di quali dati erano stati presi in considerazione gli altri

elementi della sostanza imposti in Svizzera. Aggiungeva di aver chiesto delle

spiegazioni all’autorità fiscale che tuttavia non aveva reagito.

Anche per quanto atteneva

alla commisurazione della sostanza, ribadiva di aver trasmesso la sua dichiarazione

fiscale tedesca al fisco ticinese e di non aver compreso da dove derivassero i

valori presi poi in considerazione nella decisione.

b. Periodo fiscale 2015

Con reclamo del 13.5.2017

(ricevuto unicamente nel mese di giugno da parte dell’UT), il contribuente

trasmetteva la dichiarazione fiscale tedesca per l’anno 2015, indicando di non

essere imponibile in Svizzera e che i dati relativi alla sostanza germanica

richiesti dal fisco svizzero sarebbero stati difficilmente ottenibili ritenuto

come in Germania non viene prelevata un’imposta sulla sostanza.

E. Il

22.6.2017, l’UT di Lugano, mediante invio raccomandato ai coniugi RI 1, li

invitava a voler trasmettere:

“Documentazione bancaria e/o postale indicante il saldo

al 31.12 e gli interessi maturati per il 2014 e il 2015, per tutti i conti a

voi intestati, così come un elenco di tutta la sostanza immobiliare o mobiliare

da voi posseduta. Infatti la decisione di tassazione tedesca non prende in

considerazione la sostanza”.

La

documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 30.7.2017. I

contribuenti venivano inoltre avvisati che:

“In caso di inosservanza del presente invito, il

reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione

dell’autorità e la decisione di tassazione riporterà:

-

Altri redditi: CHF 64'617.- (Eur

53'200.-) per il 2014 e CHF 28'789.- (EUR 26'953.-) per il 2015;

- Altri elementi della sostanza mobiliare: fr. 3'000'000.-

per il 2014 e il 2015”.

F. Con fax del 28.6.2017

il reclamante indicava di aver ricevuto la richiesta di documentazione. In

relazione al periodo fiscale 2014, precisava che, a suo modo di vedere non era

tenuto a fornire ulteriori indicazioni siccome non era astretto a pagare

alcun’imposta. Per quanto concerneva invece il periodo fiscale 2015, precisava

di non avere la documentazione richiesta a disposizione, in quanto era stata

trasmessa all’autorità fiscale tedesca. Ad ogni modo postulava la risoluzione

rapida della fattispecie ritenuto come non vi fossero né redditi né sostanza

sufficienti in Svizzera tali da essere imposti. Inoltre, a livello di

deduzione, l’autorità fiscale non aveva preso in considerazione né la sua grave

disabilità, né gli oneri di mantenimento del figlio. Ribadiva il concetto

secondo cui, se per l’aliquota era presa in considerazione tutta la sua

sostanza a livello mondiale, altresì avrebbero dovuto essere presi in

considerazione anche tutti i relativi costi.

G. Con scritto 5.7.2017,

trasmesso per posta APlus all’indirizzo di __________ del contribuente [il

quale con fax del 3.7.2017 aveva comunicato all’autorità fiscale di essere a

Lugano quella settimana, e postulando un incontro personale al fine di dirimere

almeno la vertenza legata al periodo fiscale 2014], l’UT convocava RI 1 ad

un’udienza il 7.7.2017. All’insorgente veniva chiesto di voler produrre la

documentazione richiesta con lo scritto del 22.6.2017. L’autorità fiscale,

puntualizzava inoltre, in calce alla missiva che:

“In caso di assenza ingiustificata, il reclamo sarà

deciso, senza ulteriori convocazioni, sulla base della documentazione già a

disposizione dell’autorità”.

H. Con fax del 12.7.2017

RI 1 precisava di aver ricevuto una raccomandata mentre soggiornava a __________

ma che, al momento del ritiro della stessa in Posta, la stessa era già stata

rispedita. Indicava nuovamente che la questione relativa al valore locativo

dell’immobile di __________ era stata trattata da parte dell’autorità fiscale

in maniera insoddisfacente, motivo per il quale chiedeva a quale autorità

ricorrere.

I. Con scritto

29.12.2017/10.1.2018 – dal tenore invero poco comprensibile pure nella versione

tedesca - ribadiva che i reclami da lui presentati per i periodi fiscali 2014 e

2015 non erano ancora stati evasi da parte dell’UT. In particolar modo ribadiva

che in Svizzera, la sostanza inferiore a fr. 200'000.- non viene imposta. A suo

parere, nel caso concreto sussisterebbe un problema a livello di doppia

imposizione internazionale tra la Svizzera e la Germania, poiché verrebbero

presi in considerazione dei valori tali per cui si oltrepasserebbe la barriera

dell’esenzione fissata, per la sostanza, dal legislatore. Ribadiva pertanto che

l’imposta sulla sostanza avrebbe dovuto essere commisurata in fr. 0.-. Ancora

il 19/23.3.2018 il contribuente sollecitava l’evasione dei gravami pendenti.

L.

a. Periodo fiscale

2014

Con decisione del

22.5.2019 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito

imponibile in fr. 1'000.- per l’IC (in fr. 71'100.- il reddito determinante per

l’aliquota) e in fr. 900.- per l’IFD (in fr. 68'500.- il reddito determinante

per l’aliquota). Ai soli fini IC la sostanza imponibile veniva commisurata in

fr. 89'000.- (in fr. 1'532'000.- quella determinante per l’aliquota). In

particolare non veniva mutato il valore locativo relativo all’immobile di __________,

ma venivano di poco ridotti i redditi della sostanza mobiliare (da fr. 11'766.-

a fr. 10'052.-).

L’autorità

fiscale precisava di aver chiesto ai contribuenti di voler fornire della

documentazione attestante la loro situazione reddituale e patrimoniale a

livello mondiale. Gli stessi avevano trasmesso una “copiosa documentazione”:

tuttavia negli atti inviati non vi era nulla che riguardava la sostanza

immobiliare al di fuori del Ticino, mentre che, per quanto atteneva alla

sostanza mobiliare, era stato redatto un elenco. L’UT, partendo dalle

considerazioni sopra esposte concludeva:

“Partendo dalle informazioni in proprio possesso, e

considerando che il contribuente in Germania è imposto per redditi da sostanza

immobiliare (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), si procede ad evadere

il reclamo riconfermando l’imposto valore locativo, poiché anche se non

ammobiliato l’immobile era a disposizione dei contribuenti dalla data

d’acquisto; riprendendo quanto presente nei documenti fiscali tedeschi in

merito al reddito estero; andando a considerare CHF 1'500'000.- quale valore di

sostanza estera, sulla base delle informazioni in nostro possesso”.

b. Periodo fiscale 2015

Con decisione del

22.5.2019 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito

imponibile in fr. 6'500.- per l’IC (in fr. 35’200.- il reddito determinante per

l’aliquota) e in fr. 6’000.- per l’IFD (in fr. 32’600.- il reddito determinante

per l’aliquota). Ai soli fini IC la sostanza imponibile veniva commisurata in

fr. 87'000.- (in fr. 1'231'000.- quella determinante per l’aliquota). In

particolare non veniva mutato il valore locativo relativo all’immobile di __________,

ma venivano ridotti gli “altri redditi” (da fr. 80’000.- a fr. 28’789.-). La

motivazione addotta, a sostegno della decisione, era nel suo insieme la

medesima che quella proposta nel periodo precedente.

M. Con ricorso

12/14.6.2019, RI 1 impugna le decisioni dopo reclamo per entrambi i periodi

fiscali. Ritenuto come il gravame era stato presentato in tedesco, la Camera ha

impartito un termine scadente il 5.7.2019 per provvedere alla traduzione in

lingua italiana. Il contribuente ha affidato mandato allo Studio legale __________

di patrocinarlo. A seguito di una richiesta di proroga, concessa dalla Camera

di diritto tributario, il 15/16.7.2019 il ricorso è stato proposto in lingua

italiana. Il contribuente censura innanzitutto la violazione del diritto di

motivazione della decisione, giusta gli art. 131 cpv. 2 LIFD e 205 cpv. 1 e 2

LT. In particolar modo nelle decisioni impugnate l’autorità fiscale non avrebbe

spiegato le ragioni per le quali, nell’accertamento dei dati inerenti il

reddito non aveva preso in considerazione le deduzioni dichiarate dal

contribuente, concernenti gli oneri assicurativi e le deduzioni sociali

relative ad un figlio agli studi e al coniuge che vive nella stessa economia

domestica. In particolare il contribuente ha fatto valere le deduzioni di cui

agli art. 33 cpv. 1 lit. g e lit. h LIFD e 32 cpv. 1 lit. g e lit. h LT. RI 1

avrebbe comunicato all’UT gli oneri sostenuti in relazione ad assicurazioni

vita e malattia, oneri che “(…) non sono stati considerati e dedotti

nell’ambito dell’imposizione tedesca (…). Pertanto, gli stessi devono venire

proporzionalmente considerati nell’accertamento dei dati volti all’imposizione

federale e cantonale svizzera rispettivamente nel Canton Ticino”. L’autorità

fiscale neppure avrebbe preso in considerazione, quale deduzione dai redditi,

fr. 6'500.- per i figli agli studi e fr. 2'600.- per i coniugi che vivono in

comunione domestica (art. 35 cpv. 1 e cpv. 3 LIFD).

Altro punto contestato da

parte del ricorrente è l’imposizione del valore locativo dell’immobile a

Caslano. Secondo il contribuente, quando un’abitazione è inabitabile (per

esempio a causa di un mancato sistema di riscaldamento) oppure è inabitata e

dunque vuota, vale a dire priva di mobilio, questa condizione viene considerata

nella determinazione del valore locativo. In merito l’insorgente così si

esprime: “A fronte del domicilio estero del ricorrente e della conseguente

impossibilità dello stesso e della sua famiglia di recarsi in Svizzera, a __________,

per rendere abitabile l’appartamento in parola, così come considerato il

periodo festivo seguente l’acquisto dello stesso, il ricorrente ha potuto

ammobiliare la proprietà e renderla abitabile, unicamente nel mese di febbraio

2015”. Per tale ragione il contribuente è dell’avviso che, per il 2014, il

valore locativo debba essere stabilito in fr. 0.-, rispettivamente ad un valore

nettamente inferiore rispetto a quello dell’intero valore locativo. Inoltre,

sempre per quanto concerne il valore locativo, il ricorrente faceva valere un’ulteriore

violazione del suo diritto di essere sentito, siccome alcuna spiegazione in

merito alla determinazione del valore locativo è stata data da parte

dell’autorità fiscale.

Da ultimo il contribuente

censura l’errata determinazione della sostanza globale: in particolar modo, RI

1 indica che l’UT non avrebbe speso una parola nel motivare la divergenza tra

la sostanza da lui dichiarata e quella accertata. In particolar modo l’UT non avrebbe

preso in considerazione il debito ipotecario pari ad approssimativamente € 2.7 milioni

da lui dichiarato. Secondo il contribuente, conformemente alla giurisprudenza

del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, per quanto attiene

alla determinazione della sostanza in considerazione dei relativi debiti, l’Alta

Corte ha indicato che, se la sostanza è sottoposta a molteplici sovranità

fiscali, il debito globale viene suddiviso in proporzione ai concreti valori

fiscali. Secondo il contribuente, in applicazione del suesposto principio, il

ricorrente considera che l’importo corrispondente alla percentuale di debito da

considerare per il Ticino è pari a fr. 287'553.-. Ciò che porterebbe ad un

valore di sostanza, in Ticino a fr. 0.-. Motivo per il quale, per il periodo

fiscale 2014, devono essere modificati nel senso di imporre un valore locativo

di fr. 0.-. Gli altri elementi della sostanza mobiliare devono essere accertati

in fr. 100'000.- e la sostanza immobiliare in fr. 0.-. Per quanto concerne

l’anno 2015, il valore locativo deve essere stabilito in fr. 6'770.-. Gli altri

elementi della sostanza mobiliare in fr. 100'000.-, mentre che la sostanza

immobiliare in fr. 0.-.

N. Con osservazioni

6/7.8.2019 l’autorità fiscale indica che le decisioni impugnate sono state

emesse dopo la “valutazione più realistica e coscienziosa permessa dai

documenti in possesso dell’autorità fiscale”.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso che qui ci occupa

il ricorrente censura, oltre alla violazione del diritto di essere sentito per

il fatto che, l’autorità fiscale non avrebbe motivato le decisioni impugnate, i

seguenti punti: (a) il mancato riconoscimento delle deduzioni dai redditi

previste agli art. 33 cpv. 1 lit. g, h e art. 35 cpv. 1 e cpv. 3 LIFD e art. 32

cpv. 1 lit. g e lit. h LT e art. 34 LT; (b) la commisurazione del valore

locativo dell’abitazione di Caslano; (c) la determinazione della sostanza

globale.

1.2.

Per

quanto concerne la motivazione delle decisioni, si deve ricordare che adita dal

contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.

135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.

2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF

119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art.

29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,

riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque

essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i

motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e

pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza

superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri

termini consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

1.3.

Per ognuno degli aspetti

litigiosi dovrà essere dapprima verificato se la motivazione proposta

dall’autorità di tassazione, nelle decisioni impugnate, sia conforme alle

esigenze legali e costituzionali. Se non lo fosse, gli atti dovrebbero essere

rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione. In caso contrario,

la Camera di diritto tributario potrà entrare nel merito del ricorso.

2. 2.1.

L’assoggettamento

in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza

personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD;

art. 3 LT).

Nel

primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno

domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le

persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono

proprietarie di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di

godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente

assimilabili (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c

LT).

2.2.

Contrariamente

all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato

(art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per

le quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2

LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).

Secondo

l’art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili

in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello

stesso senso si esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone

fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel

Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

2.3.

L’art. 24 paragrafo 2

della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di __________

per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni

in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI__________; RS __________),

prevede una riserva espressa, che consente alla Svizzera di “applicare

l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intera sostanza, senza tener

conto dell’esenzione”. Certo, tale disposizione, ricalcata sull’art. 23A

paragrafo 3 del modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, è indirizzata allo

Stato di residenza. Come ammesso dal relativo commentario e dalla dottrina più

recente, essa va tuttavia interpretata nel senso che anche lo Stato della fonte

o lo Stato di situazione di un bene può far capo al cosiddetto principio della

progressione dell’aliquota (de Vries

Reilingh, Manuel de droit fiscal International, Berna 2012, p. 246; v.

anche OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune –

version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).

2.4.

Come ha affermato lo

stesso Tribunale federale, anche se la convenzione applicabile nei rapporti

bilaterali non contenesse una esplicita riserva della progressione

dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7

cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un aspetto che

concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal diritto

interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle convenzioni

di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere o limitare

gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr. decisione

TF n. 2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con

riferimento a: Locher, Einführung

in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).

2.5.

Secondo gli art. 123 cpv.

1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le

condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed

esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT).

Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e

trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61

p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di

sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le

facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate.

Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 8 ad art. 7 LIFD,

p. 94), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette

l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.

2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio

2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

2.6.

Il contribuente

assoggettato limitatamente all’imposta in Svizzera deve pertanto presentare la

dichiarazione fiscale, così come previsto agli art. 124 LIFD e dall’art. 198

LT. La dichiarazione deve contenere l’insieme dei redditi di pertinenza del

contribuente, compresi quelli che non sottostanno alla sovranità svizzera

oppure che non sono imponibili (Althaus –

Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD,

Basilea 2017, n. 19 ad art. 124 LIFD). Alla dichiarazione d’imposta vanno

allegati tra le altre cose pure gli elenchi completi dei titoli, crediti e

debiti. L’elenco titoli ha un doppio scopo: quello di determinare il reddito

dei capitali per l’imposta sul reddito come pure il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva. Per l’imposta cantonale serve pure per fissare le basi dell’imposta

sulla sostanza (Althaus – Houriet,

op. cit., n. 38 ad art. 125 LIFD).

2.7.

Ora,

nel caso che qui ci occupa, il contribuente non ha prodotto né per l’uno né per

l’altro periodo fiscale sub judice delle dichiarazioni fiscali complete:

in particolar modo ha dato – unicamente a seguito dei ripetuti solleciti

dell’autorità fiscale - poche informazioni e neppure complete in relazione al

suo stato reddituale e patrimoniale mondiale. L’UT, vista l’incompletezza dei

moduli avrebbe pertanto potuto procedere indubbiamente ad una tassazione d’ufficio

secondo gli art. 131 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT, secondo cui, l’autorità di

fiscale esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa,

se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In questo contesto, può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente.

I. Valore

locativo

3. 3.1.

L’unico reddito

assoggettato all’imposta cantonale è il valore locativo dell’appartamento

acquistato dal ricorrente nel 2014.

Per il periodo fiscale

2014, il ricorrente chiede che lo stesso non sia computato, ritenuto come

l’appartamento sia stato ammobiliato ed utilizzato unicamente a partire dal

mese di febbraio 2015.

La motivazione delle

decisioni impugnate, per quanto succinta è senz’altro conforme alle esigenze

costituzionali e legali. L’Ufficio di tassazione ha infatti affermato che

“anche se non ammobiliato l’immobile era a disposizione dei contribuenti dalla

data d’acquisto”. Vi sono in tal modo le condizioni per entrare nel merito

delle censure ricorsuali.

3.2.

Giusta l’art. 20 cpv. 1 LT

e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore

locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione

per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto

ottenuto a titolo gratuito (lett. b).

3.3.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente

rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze

esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di

riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno

(sentenza TF n. 2C_1039/2015

del 28 aprile 2016, consid.

3.3 e rif.). Non è neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui

l’oggetto resta vuoto, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può

essere affittato oppure venduto (sentenza TF n. 2C_1039/2015

del 28

aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n. 2C_182/2015

del

3 novembre 2015, consid. 4.2; sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid.

2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).

L’uso proprio assume

invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto,

nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo,

egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi

momento (sentenza TF n. 2C_1039/2015

del 28 aprile 2016, consid.

3.3 e rif.; sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1).

Per l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è

effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a

disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento

(sentenza TF n. 2C_182/2015

del 3 novembre 2015, consid.

4.2). Il valore locativo è imponibile tutto l’anno anche per quanto attiene

alle residenze secondarie oppure alle altre residenze di vacanza. Il

contribuente ha l’onere della prova circa le circostanze che comportano

l’esenzione del valore locativo e sopporta le conseguenze dell’assenza di

prove, conseguenza che si traduce nel mantenimento del valore locativo più

elevato (Merlino, in: Noel/ Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, op. cit., n. 98 ad art. 21

LIFD).

3.4.

Ora, nel caso che qui ci

occupa, l’insorgente non ha addotto alcuna circostanza esterna oggettiva, che

secondo la giurisprudenza potrebbe comportare l’esenzione del valore locativo.

Il contribuente ha semplicemente deciso – invero per suoi motivi personali – di

non ammobiliare l’appartamento di __________ sino ad inizio febbraio 2015: ció

non permette all’autorità fiscale di prescindere dall’imposizione imporre del

valore locativo dell’immobile.

In una sentenza del 3

novembre 2015 (n. 2C_182/2015 consid. 4.3), il Tribunale federale ha confermato

la decisione con cui l’autorità cantonale aveva assoggettato all’imposta il

valore locativo durante i due mesi e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte

del contribuente, di una casa d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova

dimora. Tenuto conto del rigore della giurisprudenza che riguarda l’imposizione

del valore locativo, l’Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già

dal momento dell’acquisto il godimento della nuova abitazione e che potesse

usarla, anche parzialmente, nel lasso di tempo trascorso fino all’uscita

dall’appartamento precedentemente occupato, di cui era inquilino.

Nel caso concreto,

l’immobile era a disposizione per l’uso proprio di RI 1, che ne aveva avuto

immediata facoltà di godimento a seguito dell’atto di compravendita

immobiliare. Motivo per il quale appare legittima la decisione dell’UT di

imporre il valore locativo dell’immobile sin dal momento in cui il qui

contribuente ne è divenuto proprietario.

Per il resto, il

ricorrente non contesta la misura del valore locativo in quanto tale, che

corrisponde del resto all’importo, da lui stesso indicato nella dichiarazione

d’imposta 2015 e ripreso da un conteggio allestito dall’amministratore del

condominio.

3.5.

Per quanto concerne la

commisurazione del reddito della sostanza, il ricorso è conseguentemente

respinto.

Considerandi

II. Deduzioni

4.

4.1.

Nel calcolo dell’imposta

cantonale sul reddito, per entrambi i periodi fiscali dedotti in giudizio,

l’autorità fiscale ha tenuto in considerazione, a titolo di deduzioni, quella

relativa alle spese di gestione e di manutenzione degli immobili. Per la

sostanza ha accordato la deduzione per coniugi. Per quanto concerne l’IFD,

oltre alle spese di gestione e di manutenzione, l’autorità fiscale ha riconosciuto

la deduzione sociale per coniugati (art. 35 cpv. 1 lit. c LIFD).

Nel suo ricorso, il

contribuente lamenta che l’autorità di tassazione non abbia considerato “le

deduzioni dichiarate dal contribuente, concernenti gli oneri assicurativi e le

deduzioni sociali relative a un figlio agli studi e al coniuge che vive nella

stessa economia domestica, fatte valere con la dichiarazione d’imposta”. A suo

avviso, “non avendo dedotti gli importi a lei noti e avendo mancato di motivare

la modifica del dato accertato da quello dichiarato, l’autorità ha violato il

diritto federale e cantonale”.

4.2

4.2.1

Il reddito mondiale deve

essere stabilito secondo le regole della LIFD (Oesterhelt/Schreiber,

in: Zweifel/Beusch [a cura di] Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n 11 ad art. 7 LIFD).

4.2.2

Secondo gli art. 25 LIFD e

24.

LT, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese

d’acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26-33a LIFD e

25-32a LT.

4.3

4.3.1

Il Tribunale federale si è

già espresso in merito alla ripartizione delle deduzioni a livello

internazionale nella sentenza TF 2C_1154/2013 del 26.6.2015 (anche in RDAF 2016

II 104).

4.3.2

Nella citata sentenza, il

Tribunale federale ha dapprima ricordato (al consid. 3.2.) la suddivisione

delle deduzioni. In particolar modo ha indicato che dottrina e giurisprudenza

categorizzano le deduzioni ammissibili nelle deduzioni necessarie

all’ottenimento del reddito (deduzioni organiche oppure spese di acquisizione

del reddito), nelle deduzioni generali (ossia le deduzioni legate a spese

particolari, anche chiamate deduzioni anorganiche) e nelle deduzioni sociali

(deduzioni che vengono riconosciute a causa di relazioni particolari).

L’Alta Corte ha poi precisato

che, per quanto concerne la ripartizione delle deduzioni nei rapporti internazionali,

la LIFD prevede all’art. 35 cpv. 3 LIFD (in ambito di deduzioni sociali) una

regolamentazione specifica: esse sono riconosciute in maniera proporzionale, in

caso di assoggettamento limitato. Ciò ha come conseguenza che la ripartizione e

l’attribuzione delle deduzioni sociali nei rapporti internazionali devono

essere stabilite tenendo conto della proporzione tra i redditi netti imponibili

in Svizzera e la totalità dei redditi netti imponibili, prima della

defalcazione delle deduzioni sociali.

Mancano invece esplicite

disposizioni legali per le deduzioni organiche e generali. Né nella dottrina né

nella giurisprudenza viene contestato, per quanto attiene alle deduzioni

organiche, che il reddito e la sostanza esteri devono essere esentati

dall’imposta dopo che sono state dedotte le spese d’acquisizione relative. Il

fondamento di tale ragionamento trova la sua ragione d’essere nel fatto che le

spese in questione hanno contribuito alla realizzazione di tali redditi.

Sarebbe pertanto errato attribuire in altro modo tali costi e dedurli da parti

di reddito con cui non hanno alcuna connessione oggettiva, come pure imporre in

modo eccessivo determinate parti di reddito, non tenendo conto delle deduzioni

organiche necessarie.

Le deduzioni generali sono

situate, per loro natura, tra le deduzioni sociali e le deduzioni organiche. Un

rapporto concreto con un tipo di reddito determinato può esistere oppure no a

seconda della deduzione generale di cui si tratta. Se un tale legame esiste,

allora le deduzioni generali si avvicinano alle deduzioni organiche. In caso di

assenza di un tale legame, le deduzioni generali si avvicinano di più alle

deduzioni sociali (con la fondamentale differenza che le deduzioni generali possono

essere ammesse solo se il contribuente ha effettivamente sostenuto dei costi).

In accordo con il regime instaurato dalla legge, per quanto concerne le

deduzioni sociali, oppure dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per quanto

riguarda le deduzioni organiche, appare appropriato attribuire le deduzioni

generali alle diverse quote di reddito in funzione della possibilità di

stabilire un legame oggettivo tra una determinata tipologia di reddito e la

deduzione invocata. Le deduzioni generali che non hanno un legame diretto con il

conseguimento di un determinato reddito devono essere dedotte proporzionalmente

in proporzione al reddito netto attribuito alle diverse sovranità fiscali

(sentenza TF 2C_1154/2015 del 26.6.2015 consid. 3.3.; RDAF 2016 II 104; Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar DBG, op. cit., n. 36 ad art. 35 LIFD; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand LIFD, op. cit., n. 6 ad art. 35 LIFD; Paschoud/ de Vries Reilingh, in:

Noël/Aubry-Girardin [a cura di], op.cit., n. 5-7 ad art. 6 LIFD).

4.4

4.4.1

Ci

si domanda in primo luogo se, come sostiene l’insorgente, l’Ufficio di

tassazione abbia violato il suo diritto a una decisione motivata.

È

vero che le decisioni impugnate non si confrontano con il tema delle deduzioni

litigiose. Va tuttavia ricordato che, contrariamente a quanto sostiene nel

ricorso, il contribuente non ha fatto valere alcuna deduzione generale o

sociale, nelle dichiarazioni d’imposta presentate. Per il periodo fiscale 2014

non aveva neppure inoltrato una dichiarazione. Solo rispondendo a una richiesta

di documentazione, con fax del 28.6.2017, il ricorrente ha lamentato il fatto

che l’autorità di tassazione, nel determinare i suoi “Welteinnahmen”,

non avesse tenuto conto di nessun “Freibetrag” e che, in particolare,

non avesse considerato suo figlio e la sua disabilità.

Solo

nel ricorso, l’insorgente chiede la deduzione degli oneri assicurativi.

4.4.2

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere

o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.

493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito

imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p.

es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).

4.4.3

Ora,

se l’onere della prova in ambito di deduzioni è a carico del ricorrente, si

deve constatare che esso è stato manifestamente disatteso. Neppure con il

ricorso, infatti, ha infatti prodotto alcun documento atto ad attestare le

spese sostenute per nessuna delle deduzioni postulate.

Tuttavia,

nelle decisioni impugnate, l’UT non si è espresso in relazione a questa

specifica censura, che meritava di essere affrontata, anche solo per rilevare

la mancanza di documenti probatori. Neppure in sede di osservazioni al ricorso,

l’autorità fiscale ha preso posizione su questo aspetto, sebbene il ricorrente

argomentasse che nelle decisioni fiscali tedesche gli oneri da lui sostenuti in

relazione ad assicurazioni vita e malattia non sarebbero stati considerati e

dedotti. La questione meritava un’analisi anche perché dalla disamina delle

notifiche fiscali germaniche risulta che il contribuente ha versato un

corrispettivo per l’assicurazione malattia e pure un importo ad una “Pflegeversicherung”.

Per

quanto attiene alle spese di mantenimento del figlio agli studi è vero che, nei

moduli, RI 1 ha indicato che lo stesso frequentava l’università a Münster.

Tuttavia non è stata allegata alcuna documentazione a comprova del mantenimento

del medesimo.

4.4.4

In

queste circostanze, appare giudizioso ritornare gli atti all’UT, affinché si

determini sulla ripartizione delle deduzioni postulate. Da parte sua, il

contribuente dovrà produrre tutti i giustificativi di spesa necessari. In

seguito, l’autorità di tassazione verificherà se siano o meno date le

condizioni per procedere ad un riparto proporzionale delle deduzioni. In caso

di mancata presentazione di tutti gli allegati completi, l’autorità si limiterà

a non riconoscere le deduzioni sulla base delle regole relative alla

ripartizione dell’onere della prova.

III. Determinazione della

sostanza globale

5.

5.1.

Il ricorrente, come

indicato in precedenza, fa valere un’errata determinazione della sostanza

globale e una mancata motivazione della divergenza del valore dichiarato dal

dato accertato dall’UT. In particolar modo, è dell’avviso che, visto il debito

ipotecario di Euro 2,7 milioni, il valore della sua sostanza netta mondiale

(esclusa la sostanza sita in Ticino) ammonterebbe unicamente a fr. 100'000.-.

L’autorità fiscale ha ritenuto che la sostanza determinante per l’aliquota

dovesse essere stabilita in fr. 1'231'000.- per il 2015 ed in fr. 1'532'000.-

per il 2014.

Ora, in merito alla commisurazione

della sostanza globale l’autorità fiscale ha indicato che i contribuenti hanno

proceduto all’invio di copiosa documentazione, ma nulla che riguardasse la

sostanza immobiliare al di fuori dal Ticino. Per la sostanza mobiliare era invece

stato redatto un elenco.

Per i redditi l’autorità

fiscale ticinese si era basata su quanto emergeva dalle notifiche tedesche,

mentre che per quanto concerneva la sostanza l’UT aveva notato, dalla disamina

delle decisioni germaniche, che il contribuente dichiarava dei redditi da sostanza

immobiliare (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung). L’autorità

fiscale, in assenza di dati completi ed attendibili circa la consistenza della

sostanza aveva proceduto ad una stima della stessa.

5.2

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle

imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1

LIFD; art. 5 cpv. 1 LT).

Nelle relazioni

internazionali, l’assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d’impresa e

dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il

divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 6 cpv. 3 prima frase LIFD;

v. anche art. 5 cpv. 3 prima frase LT).

In base a una ripartizione

degli attivi di carattere oggettivo, gli immobili della sostanza privata siti

all’estero sono pertanto attribuiti allo Stato estero e sono esenti

dall’imposta in Svizzera. I passivi (debiti) sono invece ripartiti fra gli

Stati in proporzione al valore degli attivi. L’applicazione di questi principi

del diritto della doppia imposizione intercantonale solleva, fra gli altri, il

problema della valutazione degli immobili situati all’estero, per il quali di

solito non è disponibile un valore di stima ufficiale o almeno uno che sia

assimilabile ai valori di stima svizzeri. Esso deve tuttavia essere stabilito,

sia per determinare l’aliquota applicabile sia per procedere alla ripartizione

dei passivi (Betschart, in:

Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Kommentar zum internationalen

Steuerrecht, Basilea 2015, n. 5 ad art. 22 M-OCSE, p. 1492).

5.3

Vi sono diversi metodi per

stimare gli immobili che sorgono all’estero. Uno molto semplice consiste nel

basarsi sul costo storico dell’immobile. Nel Canton Zurigo, per esempio, si prende

in considerazione il 70% del prezzo di acquisto, se non risale a più di cinque

anni prima (Betschart, loc. cit.).

Questo metodo è tuttavia sottoposto a critiche, poiché non terrebbe

sufficientemente conto della svalutazione della moneta con cui è stato pagato

l’immobile come pure di eventuali crisi nel mercato locale (de le Court/Axelroud Buchmann, Questions

d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des personnes physiques, in RF 66/2011

p. 900).

Un’alternativa, che si

applica in particolar modo quando l’acquisto dell’immobile risale a molti anni

prima o è stato acquistato per successione, consiste nel capitalizzare il

reddito lordo a un determinato tasso (Betschart,

loc. cit.; de le Court/Axelroud Buchmann,

op. cit., p. 901 s.)

Infine, è anche possibile

basarsi su valori fiscali accertati all’estero. È il caso degli immobili

tedeschi, ai quali è attribuito dalle autorità di tassazione un “Einheitswert”.

Per ottenere risultati compatibili con i valori di stima in vigore in Svizzera,

tale valore deve tuttavia essere moltiplicato per un coefficiente fra 4 e 5 (Betschart, loc. cit.; de le Court/Axelroud Buchmann, op. cit.,

p. 902; v. anche la sentenza della Verwaltungsrekurskommission I/1 del Canton San

Gallo del 18.8.2004, in StE 2005 B 52.21 n. 10). Per stabilire il valore degli

immobili situati in Italia, si prende in considerazione il valore catastale

stabilito a partire dai dati ricavati dalla visura storica per l’immobile

(sentenza CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n. 4t).

5.4

Come già indicato in

precedenza, al contribuente incombe l’obbligo di fare tutto il necessario al

fine di procedere ad una tassazione completa ed esatta. Deve pertanto esporre

la propria situazione in maniera esaustiva ed esatta. Tale regola vale

evidentemente anche per gli elementi di reddito

e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali

le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate.

Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,

p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette

l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.

2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio

2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

5.5

Ora, mal si comprende come

il ricorrente possa pretendere di dedurre dei debiti ipotecari, quando non ha

mai provveduto alla presentazione di alcuna documentazione completa ed

esaustiva in merito alla sua situazione patrimoniale mondiale: non vi sono dati

chiari in particolar modo in merito alla sostanza immobiliare.

In una simile situazione

l’autorità fiscale non poteva procedere che ad una stima, che ha comunque tenuto

in considerazione le poche ed incomplete informazioni ottenute da parte del

contribuente.

Alla luce del fatto che

gli atti sono rinviati all’UT, perché si pronunci sulle deduzioni dal reddito, appare

giudizioso permettere al ricorrente di presentare una documentazione finalmente

esaustiva e completa in merito alla sua sostanza mondiale (ivi compresi i

relativi debiti). Il contribuente dovrà presentare un elenco dettagliato degli

immobili di sua proprietà (in parte elencati nel Bescheid relativo all’imposta

sul reddito 2014), allegando per ciascuno di essi la decisione in merito all’Einheitswert,

il contratto di acquisto (almeno per gli immobili acquistati negli ultimi

cinque anni) e i moduli, presentati alle autorità fiscali tedesche, relativi al

calcolo del reddito di ognuno di essi. Sulla base della documentazione

ricevuta, l’autorità fiscale procederà alla determinazione del valore degli

immobili di proprietà del ricorrente, in modo tale da ottenere dei valori

assimilabili a quelli vigenti in Svizzera. Anche per quanto concerne i debiti,

dovrà produrre delle attestazioni bancarie per ogni mutuo e per ognuno dei

periodi fiscali.

In assenza di collaborazione,

l’UT deciderà sulla base degli atti a disposizione, potendo anche applicare le

aliquote massime.

6.

Il ricorso è pertanto

respinto, per quanto attiene all’imposizione del valore locativo. In relazione

alle deduzioni dal reddito e alla determinazione della sostanza estera, le

decisioni IC/IFD 2014 e 2015 sono per contro annullate e l’UT provvederà ad

emanare delle nuove decisioni ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono ripartite in proporzione alla soccombenza. Al ricorrente,

patrocinato da un legale, vengono riconosciute adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposizione del valore locativo, il ricorso è respinto.

1.2. Nella

misura in cui concerne le deduzioni dal reddito e la determinazione della

sostanza estera, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, le decisioni IC/IFD 2014 e 2015 sono annullate e gli atti sono rinviati

all’UT affinché provveda ad emanare delle nuove decisioni, dopo gli

accertamenti indicati.

2. Le

spese processuali consistenti:

a.

nella tassa di giustizia di fr. 1’500.-

b.

nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.-

per

un totale di fr. 1’800.-

sono

a carico del ricorrente nella misura di un terzo (fr. 500.- + fr. 100.-).

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 600.- a titolo di ripetibili.

Nella misura in cui eccede

le spese poste a suo carico, viene restituito al ricorrente l’importo di fr.

1'500.-, versato a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di

procedura.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di Caslano.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: