80.2019.197
Assoggettamento limitato: stima immobili in Germania, deduzione debiti esteri, rinvio degli atti per nuova decisione
30 aprile 2020Italiano37 min
die Steuerpflicht von Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Tessin”. Aggiungeva
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.197
80.2019.198
Lugano
30 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 giugno 2019 contro le decisioni del 22 maggio 2019 in materia di IC e IFD
2014 e 2015.
Fatti
Fatti
A. RI 1, è cittadino
germanico ed è domiciliato in Germania, nella località di __________. È
limitatamente imponibile in Svizzera dal 2014, periodo fiscale a partire dal
quale è diventato proprietario del foglio PPP __________ di cui al fondo base
n. __________ RFD __________ (rogito notarile del 5.11.2014; diritto d’utilizzo
esclusivo dell’unità 36, blocco C, composta da una camera, un salotto, una
cucina ed un bagno).
B.
a. Periodo fiscale
2014
Per il periodo fiscale
2014, il contribuente presentava la dichiarazione d’imposta l’11/16.3.2015
senza tuttavia compilarla. Allegava uno scritto [ndr. si precisa che il
ricorrente nella corrispondenza intrattenuta con l’autorità fiscale si è sempre
espresso in tedesco, traducendo il testo con il motore di ricerca google] nel
quale precisava di essere limitatamente imponibile nel Canton Ticino, siccome
proprietario di un immobile a __________. Riteneva pertanto di non dover
compilare il “Modulo 1”. Il contribuente specificava di essere disposto a
trasmettere all’autorità fiscale la sua dichiarazione dei redditi tedesca,
precisando di non aver tuttavia ancora a disposizione quella del 2013. Per il
resto affermava di essere a beneficio della pensione e che i redditi da lui
percepiti erano già imposti in Germania. Aggiungeva inoltre che il sistema
fiscale svizzero prevede l’imposizione della famiglia: nel suo caso però in
Germania, il suo reddito non veniva cumulato a quello della coniuge, siccome
tra i due è in vigore il regime di separazione dei beni.
Spiegava inoltre di
provvedere al mantenimento del figlio, nato il 14.7.1991, che studiava a
Münster. In relazione alla proprietà immobiliare a __________, dichiarava che
la stessa era una casa di vacanza, acquistata nel mese di novembre del 2014 e
che era stata ammobiliata unicamente a partire dal 30.1.2015. Chiedeva in
sostanza di essere limitatamente imponibile in Svizzera unicamente a partire
dal mese di febbraio del 2015.
b. Periodo fiscale 2015
Il contribuente
trasmetteva la dichiarazione d’imposta nel mese di dicembre 2016. Indicava di
aver proceduto a compilare i moduli sulla base della Brochure “Merkblatt uber
die Steuerpflicht von Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Tessin”. Aggiungeva
altresì che avrebbe inviato - una volta entratone in possesso - la decisione
fiscale tedesca per il 2015. In merito alla proprietà di __________, ribadiva
di averla potuta utilizzare unicamente a partire dal mese di febbraio del 2015.
Per il resto si rimetteva alle conclusioni già esposte per il periodo fiscale
2014.
C.
a. Periodo fiscale
2014
Con
decisione del 1.2.2017, l’RS 1 (di seguito UT)
accertava, per il periodo fiscale 5.11.2014-31.12.2014 un reddito imponibile
complessivo per l’IC di fr. 1'000.- (di fr. 82'100.- quello determinante per
l’aliquota) e di fr. 900.- quello per l’IFD (di fr. 79'500.- quello
determinante per l’aliquota). Per quanto concerneva la sostanza, ai soli fini
IC, la stessa veniva quantificata in fr. 90'000.- (in fr. 3'032'000.- quella
determinante per l’aliquota). In relazione ai redditi conseguiti, l’autorità
fiscale riconosceva la somma di fr. 11'766.- a titolo di altri redditi della
sostanza mobiliare, e fr. 1'264.- a titolo di valore locativo. A
motivazione della propria decisione l’UT indicava: “Il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di
mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione fiscale prevista per le
abitazioni primarie non può essere ammessa”. In relazione agli elementi
imponibili presi in considerazione per l’aliquota, si argomentava come segue: “Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti”.
b. Periodo fiscale 2015
Con
decisione di tassazione del 22.3.2017, l’UT accertava un reddito imponibile
complessivo per l’IC di fr. 6'500.- (di fr. 86'500.- quello determinante per
l’aliquota) e di fr. 6’300.- quello per l’IFD (di fr. 83'900.- quello
determinante per l’aliquota). Per quanto concerneva la sostanza, ai soli fini
IC, la stessa veniva quantificata in fr. 89'000.- (in fr. 3'031'000.- quella
determinante per l’aliquota). In relazione ai redditi conseguiti, l’autorità
fiscale considerava la somma di fr. 80'000.- a titolo di altri redditi e fr.
8'125.- a titolo di valore locativo. A motivazione della decisione l’autorità
fiscale indicava: “Aliquote maggiorate, tenuto
conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla
Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e
imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati
secondo dati certi o presunti”.
D. a. Periodo fiscale 2014
Con reclamo 7/21.3.2017, RI
1 censurava la decisione di tassazione IC/IFD 2014. In particolar modo si
opponeva all’imposizione del valore locativo: trattandosi di un reddito
“fittizio”, l’appartamento avrebbe dovuto quantomeno essere utilizzato. Ciò che
non era il caso nel 2014, siccome l’immobile non era ancora stato ammobiliato.
Il contribuente si opponeva inoltre all’imposizione in Svizzera di redditi
derivanti dalla sostanza mobiliare, indicando di aver trasmesso all’UT la sua
dichiarazione fiscale dei redditi tedesca. Il contribuente indicava di non
comprendere sulla base di quali dati erano stati presi in considerazione gli altri
elementi della sostanza imposti in Svizzera. Aggiungeva di aver chiesto delle
spiegazioni all’autorità fiscale che tuttavia non aveva reagito.
Anche per quanto atteneva
alla commisurazione della sostanza, ribadiva di aver trasmesso la sua dichiarazione
fiscale tedesca al fisco ticinese e di non aver compreso da dove derivassero i
valori presi poi in considerazione nella decisione.
b. Periodo fiscale 2015
Con reclamo del 13.5.2017
(ricevuto unicamente nel mese di giugno da parte dell’UT), il contribuente
trasmetteva la dichiarazione fiscale tedesca per l’anno 2015, indicando di non
essere imponibile in Svizzera e che i dati relativi alla sostanza germanica
richiesti dal fisco svizzero sarebbero stati difficilmente ottenibili ritenuto
come in Germania non viene prelevata un’imposta sulla sostanza.
E. Il
22.6.2017, l’UT di Lugano, mediante invio raccomandato ai coniugi RI 1, li
invitava a voler trasmettere:
“Documentazione bancaria e/o postale indicante il saldo
al 31.12 e gli interessi maturati per il 2014 e il 2015, per tutti i conti a
voi intestati, così come un elenco di tutta la sostanza immobiliare o mobiliare
da voi posseduta. Infatti la decisione di tassazione tedesca non prende in
considerazione la sostanza”.
La
documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 30.7.2017. I
contribuenti venivano inoltre avvisati che:
“In caso di inosservanza del presente invito, il
reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione
dell’autorità e la decisione di tassazione riporterà:
-
Altri redditi: CHF 64'617.- (Eur
53'200.-) per il 2014 e CHF 28'789.- (EUR 26'953.-) per il 2015;
- Altri elementi della sostanza mobiliare: fr. 3'000'000.-
per il 2014 e il 2015”.
F. Con fax del 28.6.2017
il reclamante indicava di aver ricevuto la richiesta di documentazione. In
relazione al periodo fiscale 2014, precisava che, a suo modo di vedere non era
tenuto a fornire ulteriori indicazioni siccome non era astretto a pagare
alcun’imposta. Per quanto concerneva invece il periodo fiscale 2015, precisava
di non avere la documentazione richiesta a disposizione, in quanto era stata
trasmessa all’autorità fiscale tedesca. Ad ogni modo postulava la risoluzione
rapida della fattispecie ritenuto come non vi fossero né redditi né sostanza
sufficienti in Svizzera tali da essere imposti. Inoltre, a livello di
deduzione, l’autorità fiscale non aveva preso in considerazione né la sua grave
disabilità, né gli oneri di mantenimento del figlio. Ribadiva il concetto
secondo cui, se per l’aliquota era presa in considerazione tutta la sua
sostanza a livello mondiale, altresì avrebbero dovuto essere presi in
considerazione anche tutti i relativi costi.
G. Con scritto 5.7.2017,
trasmesso per posta APlus all’indirizzo di __________ del contribuente [il
quale con fax del 3.7.2017 aveva comunicato all’autorità fiscale di essere a
Lugano quella settimana, e postulando un incontro personale al fine di dirimere
almeno la vertenza legata al periodo fiscale 2014], l’UT convocava RI 1 ad
un’udienza il 7.7.2017. All’insorgente veniva chiesto di voler produrre la
documentazione richiesta con lo scritto del 22.6.2017. L’autorità fiscale,
puntualizzava inoltre, in calce alla missiva che:
“In caso di assenza ingiustificata, il reclamo sarà
deciso, senza ulteriori convocazioni, sulla base della documentazione già a
disposizione dell’autorità”.
H. Con fax del 12.7.2017
RI 1 precisava di aver ricevuto una raccomandata mentre soggiornava a __________
ma che, al momento del ritiro della stessa in Posta, la stessa era già stata
rispedita. Indicava nuovamente che la questione relativa al valore locativo
dell’immobile di __________ era stata trattata da parte dell’autorità fiscale
in maniera insoddisfacente, motivo per il quale chiedeva a quale autorità
ricorrere.
I. Con scritto
29.12.2017/10.1.2018 – dal tenore invero poco comprensibile pure nella versione
tedesca - ribadiva che i reclami da lui presentati per i periodi fiscali 2014 e
2015 non erano ancora stati evasi da parte dell’UT. In particolar modo ribadiva
che in Svizzera, la sostanza inferiore a fr. 200'000.- non viene imposta. A suo
parere, nel caso concreto sussisterebbe un problema a livello di doppia
imposizione internazionale tra la Svizzera e la Germania, poiché verrebbero
presi in considerazione dei valori tali per cui si oltrepasserebbe la barriera
dell’esenzione fissata, per la sostanza, dal legislatore. Ribadiva pertanto che
l’imposta sulla sostanza avrebbe dovuto essere commisurata in fr. 0.-. Ancora
il 19/23.3.2018 il contribuente sollecitava l’evasione dei gravami pendenti.
L.
a. Periodo fiscale
2014
Con decisione del
22.5.2019 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito
imponibile in fr. 1'000.- per l’IC (in fr. 71'100.- il reddito determinante per
l’aliquota) e in fr. 900.- per l’IFD (in fr. 68'500.- il reddito determinante
per l’aliquota). Ai soli fini IC la sostanza imponibile veniva commisurata in
fr. 89'000.- (in fr. 1'532'000.- quella determinante per l’aliquota). In
particolare non veniva mutato il valore locativo relativo all’immobile di __________,
ma venivano di poco ridotti i redditi della sostanza mobiliare (da fr. 11'766.-
a fr. 10'052.-).
L’autorità
fiscale precisava di aver chiesto ai contribuenti di voler fornire della
documentazione attestante la loro situazione reddituale e patrimoniale a
livello mondiale. Gli stessi avevano trasmesso una “copiosa documentazione”:
tuttavia negli atti inviati non vi era nulla che riguardava la sostanza
immobiliare al di fuori del Ticino, mentre che, per quanto atteneva alla
sostanza mobiliare, era stato redatto un elenco. L’UT, partendo dalle
considerazioni sopra esposte concludeva:
“Partendo dalle informazioni in proprio possesso, e
considerando che il contribuente in Germania è imposto per redditi da sostanza
immobiliare (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), si procede ad evadere
il reclamo riconfermando l’imposto valore locativo, poiché anche se non
ammobiliato l’immobile era a disposizione dei contribuenti dalla data
d’acquisto; riprendendo quanto presente nei documenti fiscali tedeschi in
merito al reddito estero; andando a considerare CHF 1'500'000.- quale valore di
sostanza estera, sulla base delle informazioni in nostro possesso”.
b. Periodo fiscale 2015
Con decisione del
22.5.2019 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito
imponibile in fr. 6'500.- per l’IC (in fr. 35’200.- il reddito determinante per
l’aliquota) e in fr. 6’000.- per l’IFD (in fr. 32’600.- il reddito determinante
per l’aliquota). Ai soli fini IC la sostanza imponibile veniva commisurata in
fr. 87'000.- (in fr. 1'231'000.- quella determinante per l’aliquota). In
particolare non veniva mutato il valore locativo relativo all’immobile di __________,
ma venivano ridotti gli “altri redditi” (da fr. 80’000.- a fr. 28’789.-). La
motivazione addotta, a sostegno della decisione, era nel suo insieme la
medesima che quella proposta nel periodo precedente.
M. Con ricorso
12/14.6.2019, RI 1 impugna le decisioni dopo reclamo per entrambi i periodi
fiscali. Ritenuto come il gravame era stato presentato in tedesco, la Camera ha
impartito un termine scadente il 5.7.2019 per provvedere alla traduzione in
lingua italiana. Il contribuente ha affidato mandato allo Studio legale __________
di patrocinarlo. A seguito di una richiesta di proroga, concessa dalla Camera
di diritto tributario, il 15/16.7.2019 il ricorso è stato proposto in lingua
italiana. Il contribuente censura innanzitutto la violazione del diritto di
motivazione della decisione, giusta gli art. 131 cpv. 2 LIFD e 205 cpv. 1 e 2
LT. In particolar modo nelle decisioni impugnate l’autorità fiscale non avrebbe
spiegato le ragioni per le quali, nell’accertamento dei dati inerenti il
reddito non aveva preso in considerazione le deduzioni dichiarate dal
contribuente, concernenti gli oneri assicurativi e le deduzioni sociali
relative ad un figlio agli studi e al coniuge che vive nella stessa economia
domestica. In particolare il contribuente ha fatto valere le deduzioni di cui
agli art. 33 cpv. 1 lit. g e lit. h LIFD e 32 cpv. 1 lit. g e lit. h LT. RI 1
avrebbe comunicato all’UT gli oneri sostenuti in relazione ad assicurazioni
vita e malattia, oneri che “(…) non sono stati considerati e dedotti
nell’ambito dell’imposizione tedesca (…). Pertanto, gli stessi devono venire
proporzionalmente considerati nell’accertamento dei dati volti all’imposizione
federale e cantonale svizzera rispettivamente nel Canton Ticino”. L’autorità
fiscale neppure avrebbe preso in considerazione, quale deduzione dai redditi,
fr. 6'500.- per i figli agli studi e fr. 2'600.- per i coniugi che vivono in
comunione domestica (art. 35 cpv. 1 e cpv. 3 LIFD).
Altro punto contestato da
parte del ricorrente è l’imposizione del valore locativo dell’immobile a
Caslano. Secondo il contribuente, quando un’abitazione è inabitabile (per
esempio a causa di un mancato sistema di riscaldamento) oppure è inabitata e
dunque vuota, vale a dire priva di mobilio, questa condizione viene considerata
nella determinazione del valore locativo. In merito l’insorgente così si
esprime: “A fronte del domicilio estero del ricorrente e della conseguente
impossibilità dello stesso e della sua famiglia di recarsi in Svizzera, a __________,
per rendere abitabile l’appartamento in parola, così come considerato il
periodo festivo seguente l’acquisto dello stesso, il ricorrente ha potuto
ammobiliare la proprietà e renderla abitabile, unicamente nel mese di febbraio
2015”. Per tale ragione il contribuente è dell’avviso che, per il 2014, il
valore locativo debba essere stabilito in fr. 0.-, rispettivamente ad un valore
nettamente inferiore rispetto a quello dell’intero valore locativo. Inoltre,
sempre per quanto concerne il valore locativo, il ricorrente faceva valere un’ulteriore
violazione del suo diritto di essere sentito, siccome alcuna spiegazione in
merito alla determinazione del valore locativo è stata data da parte
dell’autorità fiscale.
Da ultimo il contribuente
censura l’errata determinazione della sostanza globale: in particolar modo, RI
1 indica che l’UT non avrebbe speso una parola nel motivare la divergenza tra
la sostanza da lui dichiarata e quella accertata. In particolar modo l’UT non avrebbe
preso in considerazione il debito ipotecario pari ad approssimativamente € 2.7 milioni
da lui dichiarato. Secondo il contribuente, conformemente alla giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, per quanto attiene
alla determinazione della sostanza in considerazione dei relativi debiti, l’Alta
Corte ha indicato che, se la sostanza è sottoposta a molteplici sovranità
fiscali, il debito globale viene suddiviso in proporzione ai concreti valori
fiscali. Secondo il contribuente, in applicazione del suesposto principio, il
ricorrente considera che l’importo corrispondente alla percentuale di debito da
considerare per il Ticino è pari a fr. 287'553.-. Ciò che porterebbe ad un
valore di sostanza, in Ticino a fr. 0.-. Motivo per il quale, per il periodo
fiscale 2014, devono essere modificati nel senso di imporre un valore locativo
di fr. 0.-. Gli altri elementi della sostanza mobiliare devono essere accertati
in fr. 100'000.- e la sostanza immobiliare in fr. 0.-. Per quanto concerne
l’anno 2015, il valore locativo deve essere stabilito in fr. 6'770.-. Gli altri
elementi della sostanza mobiliare in fr. 100'000.-, mentre che la sostanza
immobiliare in fr. 0.-.
N. Con osservazioni
6/7.8.2019 l’autorità fiscale indica che le decisioni impugnate sono state
emesse dopo la “valutazione più realistica e coscienziosa permessa dai
documenti in possesso dell’autorità fiscale”.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso che qui ci occupa
il ricorrente censura, oltre alla violazione del diritto di essere sentito per
il fatto che, l’autorità fiscale non avrebbe motivato le decisioni impugnate, i
seguenti punti: (a) il mancato riconoscimento delle deduzioni dai redditi
previste agli art. 33 cpv. 1 lit. g, h e art. 35 cpv. 1 e cpv. 3 LIFD e art. 32
cpv. 1 lit. g e lit. h LT e art. 34 LT; (b) la commisurazione del valore
locativo dell’abitazione di Caslano; (c) la determinazione della sostanza
globale.
1.2.
Per
quanto concerne la motivazione delle decisioni, si deve ricordare che adita dal
contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art.
135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.
2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF
119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art.
29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque
essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e
pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza
superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105 Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri
termini consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
1.3.
Per ognuno degli aspetti
litigiosi dovrà essere dapprima verificato se la motivazione proposta
dall’autorità di tassazione, nelle decisioni impugnate, sia conforme alle
esigenze legali e costituzionali. Se non lo fosse, gli atti dovrebbero essere
rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione. In caso contrario,
la Camera di diritto tributario potrà entrare nel merito del ricorso.
2. 2.1.
L’assoggettamento
in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza
personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD;
art. 3 LT).
Nel
primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno
domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le
persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono
proprietarie di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di
godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente
assimilabili (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c
LT).
2.2.
Contrariamente
all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato
(art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per
le quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2
LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili
in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello
stesso senso si esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone
fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel
Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
2.3.
L’art. 24 paragrafo 2
della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di __________
per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI__________; RS __________),
prevede una riserva espressa, che consente alla Svizzera di “applicare
l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intera sostanza, senza tener
conto dell’esenzione”. Certo, tale disposizione, ricalcata sull’art. 23A
paragrafo 3 del modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, è indirizzata allo
Stato di residenza. Come ammesso dal relativo commentario e dalla dottrina più
recente, essa va tuttavia interpretata nel senso che anche lo Stato della fonte
o lo Stato di situazione di un bene può far capo al cosiddetto principio della
progressione dell’aliquota (de Vries
Reilingh, Manuel de droit fiscal International, Berna 2012, p. 246; v.
anche OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune –
version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).
2.4.
Come ha affermato lo
stesso Tribunale federale, anche se la convenzione applicabile nei rapporti
bilaterali non contenesse una esplicita riserva della progressione
dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7
cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un aspetto che
concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal diritto
interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle convenzioni
di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere o limitare
gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr. decisione
TF n. 2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con
riferimento a: Locher, Einführung
in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).
2.5.
Secondo gli art. 123 cpv.
1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le
condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed
esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT).
Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e
trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61
p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di
sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le
facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate.
Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 8 ad art. 7 LIFD,
p. 94), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette
l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.
2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio
2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
2.6.
Il contribuente
assoggettato limitatamente all’imposta in Svizzera deve pertanto presentare la
dichiarazione fiscale, così come previsto agli art. 124 LIFD e dall’art. 198
LT. La dichiarazione deve contenere l’insieme dei redditi di pertinenza del
contribuente, compresi quelli che non sottostanno alla sovranità svizzera
oppure che non sono imponibili (Althaus –
Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD,
Basilea 2017, n. 19 ad art. 124 LIFD). Alla dichiarazione d’imposta vanno
allegati tra le altre cose pure gli elenchi completi dei titoli, crediti e
debiti. L’elenco titoli ha un doppio scopo: quello di determinare il reddito
dei capitali per l’imposta sul reddito come pure il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva. Per l’imposta cantonale serve pure per fissare le basi dell’imposta
sulla sostanza (Althaus – Houriet,
op. cit., n. 38 ad art. 125 LIFD).
2.7.
Ora,
nel caso che qui ci occupa, il contribuente non ha prodotto né per l’uno né per
l’altro periodo fiscale sub judice delle dichiarazioni fiscali complete:
in particolar modo ha dato – unicamente a seguito dei ripetuti solleciti
dell’autorità fiscale - poche informazioni e neppure complete in relazione al
suo stato reddituale e patrimoniale mondiale. L’UT, vista l’incompletezza dei
moduli avrebbe pertanto potuto procedere indubbiamente ad una tassazione d’ufficio
secondo gli art. 131 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT, secondo cui, l’autorità di
fiscale esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa,
se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In questo contesto, può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente.
I. Valore
locativo
3. 3.1.
L’unico reddito
assoggettato all’imposta cantonale è il valore locativo dell’appartamento
acquistato dal ricorrente nel 2014.
Per il periodo fiscale
2014, il ricorrente chiede che lo stesso non sia computato, ritenuto come
l’appartamento sia stato ammobiliato ed utilizzato unicamente a partire dal
mese di febbraio 2015.
La motivazione delle
decisioni impugnate, per quanto succinta è senz’altro conforme alle esigenze
costituzionali e legali. L’Ufficio di tassazione ha infatti affermato che
“anche se non ammobiliato l’immobile era a disposizione dei contribuenti dalla
data d’acquisto”. Vi sono in tal modo le condizioni per entrare nel merito
delle censure ricorsuali.
3.2.
Giusta l’art. 20 cpv. 1 LT
e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore
locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione
per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto
ottenuto a titolo gratuito (lett. b).
3.3.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente
rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze
esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di
riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno
(sentenza TF n. 2C_1039/2015
del 28 aprile 2016, consid.
3.3 e rif.). Non è neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui
l’oggetto resta vuoto, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può
essere affittato oppure venduto (sentenza TF n. 2C_1039/2015
del 28
aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n. 2C_182/2015
del
3 novembre 2015, consid. 4.2; sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid.
2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).
L’uso proprio assume
invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto,
nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo,
egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi
momento (sentenza TF n. 2C_1039/2015
del 28 aprile 2016, consid.
3.3 e rif.; sentenza TF n. 2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1).
Per l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è
effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a
disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento
(sentenza TF n. 2C_182/2015
del 3 novembre 2015, consid.
4.2). Il valore locativo è imponibile tutto l’anno anche per quanto attiene
alle residenze secondarie oppure alle altre residenze di vacanza. Il
contribuente ha l’onere della prova circa le circostanze che comportano
l’esenzione del valore locativo e sopporta le conseguenze dell’assenza di
prove, conseguenza che si traduce nel mantenimento del valore locativo più
elevato (Merlino, in: Noel/ Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, op. cit., n. 98 ad art. 21
LIFD).
3.4.
Ora, nel caso che qui ci
occupa, l’insorgente non ha addotto alcuna circostanza esterna oggettiva, che
secondo la giurisprudenza potrebbe comportare l’esenzione del valore locativo.
Il contribuente ha semplicemente deciso – invero per suoi motivi personali – di
non ammobiliare l’appartamento di __________ sino ad inizio febbraio 2015: ció
non permette all’autorità fiscale di prescindere dall’imposizione imporre del
valore locativo dell’immobile.
In una sentenza del 3
novembre 2015 (n. 2C_182/2015 consid. 4.3), il Tribunale federale ha confermato
la decisione con cui l’autorità cantonale aveva assoggettato all’imposta il
valore locativo durante i due mesi e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte
del contribuente, di una casa d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova
dimora. Tenuto conto del rigore della giurisprudenza che riguarda l’imposizione
del valore locativo, l’Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già
dal momento dell’acquisto il godimento della nuova abitazione e che potesse
usarla, anche parzialmente, nel lasso di tempo trascorso fino all’uscita
dall’appartamento precedentemente occupato, di cui era inquilino.
Nel caso concreto,
l’immobile era a disposizione per l’uso proprio di RI 1, che ne aveva avuto
immediata facoltà di godimento a seguito dell’atto di compravendita
immobiliare. Motivo per il quale appare legittima la decisione dell’UT di
imporre il valore locativo dell’immobile sin dal momento in cui il qui
contribuente ne è divenuto proprietario.
Per il resto, il
ricorrente non contesta la misura del valore locativo in quanto tale, che
corrisponde del resto all’importo, da lui stesso indicato nella dichiarazione
d’imposta 2015 e ripreso da un conteggio allestito dall’amministratore del
condominio.
3.5.
Per quanto concerne la
commisurazione del reddito della sostanza, il ricorso è conseguentemente
respinto.
Considerandi
II. Deduzioni
4.
4.1.
Nel calcolo dell’imposta
cantonale sul reddito, per entrambi i periodi fiscali dedotti in giudizio,
l’autorità fiscale ha tenuto in considerazione, a titolo di deduzioni, quella
relativa alle spese di gestione e di manutenzione degli immobili. Per la
sostanza ha accordato la deduzione per coniugi. Per quanto concerne l’IFD,
oltre alle spese di gestione e di manutenzione, l’autorità fiscale ha riconosciuto
la deduzione sociale per coniugati (art. 35 cpv. 1 lit. c LIFD).
Nel suo ricorso, il
contribuente lamenta che l’autorità di tassazione non abbia considerato “le
deduzioni dichiarate dal contribuente, concernenti gli oneri assicurativi e le
deduzioni sociali relative a un figlio agli studi e al coniuge che vive nella
stessa economia domestica, fatte valere con la dichiarazione d’imposta”. A suo
avviso, “non avendo dedotti gli importi a lei noti e avendo mancato di motivare
la modifica del dato accertato da quello dichiarato, l’autorità ha violato il
diritto federale e cantonale”.
4.2
4.2.1
Il reddito mondiale deve
essere stabilito secondo le regole della LIFD (Oesterhelt/Schreiber,
in: Zweifel/Beusch [a cura di] Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n 11 ad art. 7 LIFD).
4.2.2
Secondo gli art. 25 LIFD e
24.
LT, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese
d’acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26-33a LIFD e
25-32a LT.
4.3
4.3.1
Il Tribunale federale si è
già espresso in merito alla ripartizione delle deduzioni a livello
internazionale nella sentenza TF 2C_1154/2013 del 26.6.2015 (anche in RDAF 2016
II 104).
4.3.2
Nella citata sentenza, il
Tribunale federale ha dapprima ricordato (al consid. 3.2.) la suddivisione
delle deduzioni. In particolar modo ha indicato che dottrina e giurisprudenza
categorizzano le deduzioni ammissibili nelle deduzioni necessarie
all’ottenimento del reddito (deduzioni organiche oppure spese di acquisizione
del reddito), nelle deduzioni generali (ossia le deduzioni legate a spese
particolari, anche chiamate deduzioni anorganiche) e nelle deduzioni sociali
(deduzioni che vengono riconosciute a causa di relazioni particolari).
L’Alta Corte ha poi precisato
che, per quanto concerne la ripartizione delle deduzioni nei rapporti internazionali,
la LIFD prevede all’art. 35 cpv. 3 LIFD (in ambito di deduzioni sociali) una
regolamentazione specifica: esse sono riconosciute in maniera proporzionale, in
caso di assoggettamento limitato. Ciò ha come conseguenza che la ripartizione e
l’attribuzione delle deduzioni sociali nei rapporti internazionali devono
essere stabilite tenendo conto della proporzione tra i redditi netti imponibili
in Svizzera e la totalità dei redditi netti imponibili, prima della
defalcazione delle deduzioni sociali.
Mancano invece esplicite
disposizioni legali per le deduzioni organiche e generali. Né nella dottrina né
nella giurisprudenza viene contestato, per quanto attiene alle deduzioni
organiche, che il reddito e la sostanza esteri devono essere esentati
dall’imposta dopo che sono state dedotte le spese d’acquisizione relative. Il
fondamento di tale ragionamento trova la sua ragione d’essere nel fatto che le
spese in questione hanno contribuito alla realizzazione di tali redditi.
Sarebbe pertanto errato attribuire in altro modo tali costi e dedurli da parti
di reddito con cui non hanno alcuna connessione oggettiva, come pure imporre in
modo eccessivo determinate parti di reddito, non tenendo conto delle deduzioni
organiche necessarie.
Le deduzioni generali sono
situate, per loro natura, tra le deduzioni sociali e le deduzioni organiche. Un
rapporto concreto con un tipo di reddito determinato può esistere oppure no a
seconda della deduzione generale di cui si tratta. Se un tale legame esiste,
allora le deduzioni generali si avvicinano alle deduzioni organiche. In caso di
assenza di un tale legame, le deduzioni generali si avvicinano di più alle
deduzioni sociali (con la fondamentale differenza che le deduzioni generali possono
essere ammesse solo se il contribuente ha effettivamente sostenuto dei costi).
In accordo con il regime instaurato dalla legge, per quanto concerne le
deduzioni sociali, oppure dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per quanto
riguarda le deduzioni organiche, appare appropriato attribuire le deduzioni
generali alle diverse quote di reddito in funzione della possibilità di
stabilire un legame oggettivo tra una determinata tipologia di reddito e la
deduzione invocata. Le deduzioni generali che non hanno un legame diretto con il
conseguimento di un determinato reddito devono essere dedotte proporzionalmente
in proporzione al reddito netto attribuito alle diverse sovranità fiscali
(sentenza TF 2C_1154/2015 del 26.6.2015 consid. 3.3.; RDAF 2016 II 104; Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar DBG, op. cit., n. 36 ad art. 35 LIFD; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand LIFD, op. cit., n. 6 ad art. 35 LIFD; Paschoud/ de Vries Reilingh, in:
Noël/Aubry-Girardin [a cura di], op.cit., n. 5-7 ad art. 6 LIFD).
4.4
4.4.1
Ci
si domanda in primo luogo se, come sostiene l’insorgente, l’Ufficio di
tassazione abbia violato il suo diritto a una decisione motivata.
È
vero che le decisioni impugnate non si confrontano con il tema delle deduzioni
litigiose. Va tuttavia ricordato che, contrariamente a quanto sostiene nel
ricorso, il contribuente non ha fatto valere alcuna deduzione generale o
sociale, nelle dichiarazioni d’imposta presentate. Per il periodo fiscale 2014
non aveva neppure inoltrato una dichiarazione. Solo rispondendo a una richiesta
di documentazione, con fax del 28.6.2017, il ricorrente ha lamentato il fatto
che l’autorità di tassazione, nel determinare i suoi “Welteinnahmen”,
non avesse tenuto conto di nessun “Freibetrag” e che, in particolare,
non avesse considerato suo figlio e la sua disabilità.
Solo
nel ricorso, l’insorgente chiede la deduzione degli oneri assicurativi.
4.4.2
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere
o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.
493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito
imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p.
es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).
4.4.3
Ora,
se l’onere della prova in ambito di deduzioni è a carico del ricorrente, si
deve constatare che esso è stato manifestamente disatteso. Neppure con il
ricorso, infatti, ha infatti prodotto alcun documento atto ad attestare le
spese sostenute per nessuna delle deduzioni postulate.
Tuttavia,
nelle decisioni impugnate, l’UT non si è espresso in relazione a questa
specifica censura, che meritava di essere affrontata, anche solo per rilevare
la mancanza di documenti probatori. Neppure in sede di osservazioni al ricorso,
l’autorità fiscale ha preso posizione su questo aspetto, sebbene il ricorrente
argomentasse che nelle decisioni fiscali tedesche gli oneri da lui sostenuti in
relazione ad assicurazioni vita e malattia non sarebbero stati considerati e
dedotti. La questione meritava un’analisi anche perché dalla disamina delle
notifiche fiscali germaniche risulta che il contribuente ha versato un
corrispettivo per l’assicurazione malattia e pure un importo ad una “Pflegeversicherung”.
Per
quanto attiene alle spese di mantenimento del figlio agli studi è vero che, nei
moduli, RI 1 ha indicato che lo stesso frequentava l’università a Münster.
Tuttavia non è stata allegata alcuna documentazione a comprova del mantenimento
del medesimo.
4.4.4
In
queste circostanze, appare giudizioso ritornare gli atti all’UT, affinché si
determini sulla ripartizione delle deduzioni postulate. Da parte sua, il
contribuente dovrà produrre tutti i giustificativi di spesa necessari. In
seguito, l’autorità di tassazione verificherà se siano o meno date le
condizioni per procedere ad un riparto proporzionale delle deduzioni. In caso
di mancata presentazione di tutti gli allegati completi, l’autorità si limiterà
a non riconoscere le deduzioni sulla base delle regole relative alla
ripartizione dell’onere della prova.
III. Determinazione della
sostanza globale
5.
5.1.
Il ricorrente, come
indicato in precedenza, fa valere un’errata determinazione della sostanza
globale e una mancata motivazione della divergenza del valore dichiarato dal
dato accertato dall’UT. In particolar modo, è dell’avviso che, visto il debito
ipotecario di Euro 2,7 milioni, il valore della sua sostanza netta mondiale
(esclusa la sostanza sita in Ticino) ammonterebbe unicamente a fr. 100'000.-.
L’autorità fiscale ha ritenuto che la sostanza determinante per l’aliquota
dovesse essere stabilita in fr. 1'231'000.- per il 2015 ed in fr. 1'532'000.-
per il 2014.
Ora, in merito alla commisurazione
della sostanza globale l’autorità fiscale ha indicato che i contribuenti hanno
proceduto all’invio di copiosa documentazione, ma nulla che riguardasse la
sostanza immobiliare al di fuori dal Ticino. Per la sostanza mobiliare era invece
stato redatto un elenco.
Per i redditi l’autorità
fiscale ticinese si era basata su quanto emergeva dalle notifiche tedesche,
mentre che per quanto concerneva la sostanza l’UT aveva notato, dalla disamina
delle decisioni germaniche, che il contribuente dichiarava dei redditi da sostanza
immobiliare (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung). L’autorità
fiscale, in assenza di dati completi ed attendibili circa la consistenza della
sostanza aveva proceduto ad una stima della stessa.
5.2
L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle
imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1
LIFD; art. 5 cpv. 1 LT).
Nelle relazioni
internazionali, l’assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d’impresa e
dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il
divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 6 cpv. 3 prima frase LIFD;
v. anche art. 5 cpv. 3 prima frase LT).
In base a una ripartizione
degli attivi di carattere oggettivo, gli immobili della sostanza privata siti
all’estero sono pertanto attribuiti allo Stato estero e sono esenti
dall’imposta in Svizzera. I passivi (debiti) sono invece ripartiti fra gli
Stati in proporzione al valore degli attivi. L’applicazione di questi principi
del diritto della doppia imposizione intercantonale solleva, fra gli altri, il
problema della valutazione degli immobili situati all’estero, per il quali di
solito non è disponibile un valore di stima ufficiale o almeno uno che sia
assimilabile ai valori di stima svizzeri. Esso deve tuttavia essere stabilito,
sia per determinare l’aliquota applicabile sia per procedere alla ripartizione
dei passivi (Betschart, in:
Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Kommentar zum internationalen
Steuerrecht, Basilea 2015, n. 5 ad art. 22 M-OCSE, p. 1492).
5.3
Vi sono diversi metodi per
stimare gli immobili che sorgono all’estero. Uno molto semplice consiste nel
basarsi sul costo storico dell’immobile. Nel Canton Zurigo, per esempio, si prende
in considerazione il 70% del prezzo di acquisto, se non risale a più di cinque
anni prima (Betschart, loc. cit.).
Questo metodo è tuttavia sottoposto a critiche, poiché non terrebbe
sufficientemente conto della svalutazione della moneta con cui è stato pagato
l’immobile come pure di eventuali crisi nel mercato locale (de le Court/Axelroud Buchmann, Questions
d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des personnes physiques, in RF 66/2011
p. 900).
Un’alternativa, che si
applica in particolar modo quando l’acquisto dell’immobile risale a molti anni
prima o è stato acquistato per successione, consiste nel capitalizzare il
reddito lordo a un determinato tasso (Betschart,
loc. cit.; de le Court/Axelroud Buchmann,
op. cit., p. 901 s.)
Infine, è anche possibile
basarsi su valori fiscali accertati all’estero. È il caso degli immobili
tedeschi, ai quali è attribuito dalle autorità di tassazione un “Einheitswert”.
Per ottenere risultati compatibili con i valori di stima in vigore in Svizzera,
tale valore deve tuttavia essere moltiplicato per un coefficiente fra 4 e 5 (Betschart, loc. cit.; de le Court/Axelroud Buchmann, op. cit.,
p. 902; v. anche la sentenza della Verwaltungsrekurskommission I/1 del Canton San
Gallo del 18.8.2004, in StE 2005 B 52.21 n. 10). Per stabilire il valore degli
immobili situati in Italia, si prende in considerazione il valore catastale
stabilito a partire dai dati ricavati dalla visura storica per l’immobile
(sentenza CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n. 4t).
5.4
Come già indicato in
precedenza, al contribuente incombe l’obbligo di fare tutto il necessario al
fine di procedere ad una tassazione completa ed esatta. Deve pertanto esporre
la propria situazione in maniera esaustiva ed esatta. Tale regola vale
evidentemente anche per gli elementi di reddito
e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali
le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate.
Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,
p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette
l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.
2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio
2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
5.5
Ora, mal si comprende come
il ricorrente possa pretendere di dedurre dei debiti ipotecari, quando non ha
mai provveduto alla presentazione di alcuna documentazione completa ed
esaustiva in merito alla sua situazione patrimoniale mondiale: non vi sono dati
chiari in particolar modo in merito alla sostanza immobiliare.
In una simile situazione
l’autorità fiscale non poteva procedere che ad una stima, che ha comunque tenuto
in considerazione le poche ed incomplete informazioni ottenute da parte del
contribuente.
Alla luce del fatto che
gli atti sono rinviati all’UT, perché si pronunci sulle deduzioni dal reddito, appare
giudizioso permettere al ricorrente di presentare una documentazione finalmente
esaustiva e completa in merito alla sua sostanza mondiale (ivi compresi i
relativi debiti). Il contribuente dovrà presentare un elenco dettagliato degli
immobili di sua proprietà (in parte elencati nel Bescheid relativo all’imposta
sul reddito 2014), allegando per ciascuno di essi la decisione in merito all’Einheitswert,
il contratto di acquisto (almeno per gli immobili acquistati negli ultimi
cinque anni) e i moduli, presentati alle autorità fiscali tedesche, relativi al
calcolo del reddito di ognuno di essi. Sulla base della documentazione
ricevuta, l’autorità fiscale procederà alla determinazione del valore degli
immobili di proprietà del ricorrente, in modo tale da ottenere dei valori
assimilabili a quelli vigenti in Svizzera. Anche per quanto concerne i debiti,
dovrà produrre delle attestazioni bancarie per ogni mutuo e per ognuno dei
periodi fiscali.
In assenza di collaborazione,
l’UT deciderà sulla base degli atti a disposizione, potendo anche applicare le
aliquote massime.
6.
Il ricorso è pertanto
respinto, per quanto attiene all’imposizione del valore locativo. In relazione
alle deduzioni dal reddito e alla determinazione della sostanza estera, le
decisioni IC/IFD 2014 e 2015 sono per contro annullate e l’UT provvederà ad
emanare delle nuove decisioni ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono ripartite in proporzione alla soccombenza. Al ricorrente,
patrocinato da un legale, vengono riconosciute adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposizione del valore locativo, il ricorso è respinto.
1.2. Nella
misura in cui concerne le deduzioni dal reddito e la determinazione della
sostanza estera, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, le decisioni IC/IFD 2014 e 2015 sono annullate e gli atti sono rinviati
all’UT affinché provveda ad emanare delle nuove decisioni, dopo gli
accertamenti indicati.
2. Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 1’500.-
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.-
per
un totale di fr. 1’800.-
sono
a carico del ricorrente nella misura di un terzo (fr. 500.- + fr. 100.-).
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Nella misura in cui eccede
le spese poste a suo carico, viene restituito al ricorrente l’importo di fr.
1'500.-, versato a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di
procedura.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di Caslano.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: