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Decisione

80.2019.199

Imposta sulla sostanza: valutazione di crediti, credito del socio nei confronti della società, sovraindebitamento, postergazione del debito, valore venale di un franco

21 febbraio 2020Italiano16 min

(in seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile complessivo in fr. 35'200.-,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.199

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 giugno 2019 contro la decisione del 15 maggio 2019 in materia di IC

2013.

Fatti

Fatti

A. RI 1,

separato con una figlia, di professione consulente, è presidente con firma

individuale della __________ di Lugano, società da lui interamente detenuta.

Nella dichiarazione d’imposta 2013, inoltrata il 26 febbraio 2015, il

contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 44'726.-,

nonché una sostanza imponibile di fr. 3'636'541.-. In particolare, egli

indicava “Titoli e capitali” per fr. 4'046'616.-, fra i quali, nella Colonna B

concernente i beni non soggetti all’imposta preventiva, due crediti postergati,

rispettivamente di fr. 730'438.- e di fr. 863'282.- (complessivi fr.

1'593'720.-), verso __________, stimati entrambi al valore imponibile fr. 1.-

al 31 dicembre 2013.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione 28 giugno 2017, l’RS 1

(in seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile complessivo in fr. 35'200.-,

nonché la sostanza imponibile totale in fr. 5'234'000.-. Nel caso di specie,

l’autorità aveva rettificato il valore del credito postergato (recte:

due crediti postergati) verso __________, imponendolo “al valore nominale in

quanto ancora in essere”.

C. Il contribuente,

rappresentato dalla __________, impugnava la suddetta decisione, con reclamo

del 27 luglio 2017, nel quale chiedeva che venisse accettata la rettifica dei

crediti postergati verso __________, come indicato nella dichiarazione d’imposta

del 26 febbraio 2015, in quanto il valore di fr. 1'592'342.-, a suo dire, non

corrispondeva al valore venale. A sostegno della tesi che i suddetti crediti

non fossero economicamente rimborsabili egli allegava la notifica di tassazione

IC/IFD 2013 della __________, nonché i conti annuali 2014 e 2015 della

Considerandi

medesima. Postulava, infine, di essere sentito.

D. Con decisione su

reclamo del 15 maggio 2019, l’UT respingeva il reclamo del contribuente,

argomentando che “con tempestivo reclamo il contribuente contesta l’esposizione

del credito postergato verso __________ in quanto difficilmente recuperabile.

Essendo il credito tutt’ora esistente l’imposizione è mantenuta, il reclamo

viene quindi respinto e la decisione del 28 giugno 2017 confermata”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributarioRI 1, per il tramite del proprio

rappresentante RA 1, contesta nuovamente il valore imponibile dei crediti

postergati, chiedendo che siano valutati sulla base del valore venale,

stabilito in “fr. 1.- pm” ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza per il

periodo fiscale 2013, perché di dubbia esigibilità, e, non come contrariamente

sostiene l’autorità di prime cure, al loro valore nominale. A suo avviso,

qualora si fosse voluto vendere il credito, non si sarebbe trovato alcun

acquirente disposto a riprenderlo al valore nominale.

F. Nelle

sue osservazioni del 25 giugno 2019, l’UT ha sottolineato quanto segue:

“Secondo

l’Art. 52 cpv. 1 [LT] la sostanza imponibile è determinata in base al suo stato

alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. Nel caso in esame è

quindi determinante il valore della sostanza al 31.12.2013.

La

contestazione si limita alla valutazione del credito postergato verso la

società __________ per un valore di bilancio di fr. 1'593'720, società

interamente detenuta dal contribuente. Nel corso del 2019 il contribuente ha

annunciato la volontà di effettuare un risanamento della società rinunciando al

credito postergato, ciononostante, nella definizione della sostanza imponibile

2013.

non possiamo ritenere influente il risanamento della __________

annunciato, ma non perfezionato, durante l’anno in corso.

Riteniamo

che concedere una valutazione diversa, per una casistica simile su un lasso di

tempo così ampio, aprirebbe un pericoloso margine di discrezionalità nella

Dispositivo

valutazione di questa fattispecie, per questi motivi chiediamo la reiezione del

ricorso”.

G. Il 26.11.2019 si è

tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario. Le parti si sono

riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Nella concreta fattispecie

è controverso il valore, nella sostanza del contribuente, di due crediti

postergati, rispettivamente del valore di fr. 730'438.- e di fr. 863'282.-, per

complessivi fr. 1'593'720.-, i quali sono stati da lui dichiarati entrambi, con

dichiarazione d’imposta IC/IFD 2013, ad un valore di fr. 1.-.

1.2.

Va premesso che il valore nominale

dei crediti postergati (di entrambi) è di fr. 1'593'720.-, e non, come

erroneamente ritiene il ricorrente, di fr. 1'592'342.-.

Quest’ultimo importo,

infatti, è dato dalla differenza tra fr. 5'638'958.- e fr. 4'046'616.-, come

risulta nella decisione di tassazione IC 2013 del 28 giugno 2017. Tuttavia la differenza

in parola, non solo contempla anche l’ammontare complessivo dei due crediti

postergati (fr. 1'593'720.-) ma tiene anche conto del fatto che l’autorità

fiscale ha rettificato le partecipazioni qualificate nella sostanza privata in

fr. 269'151.-, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione d’imposta dal

contribuente, ovvero fr. 270'528.-.

2. 2.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).

Essa si compone della

totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione

per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione

speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso

corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

2.2.

Come detto, all’imposta

sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili

in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si

tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/

Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra

pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una

persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia

obbligatoria (Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

2.3.

Determinata in base al suo

stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1

LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale,

riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo

l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore

di stima ufficiale).

Quanto alla valutazione

dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti

sono di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se

l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con

certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per

procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve

in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della

perdita (Zigerlig/Jud, op. cit.,

n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2013,

n. 19 ad § 39, p. 712).

In questo senso va inteso

l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia

esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.

2.4.

2.4.1.

Secondo l’art. 725 cpv. 2

CO, se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve

essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore

abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti

né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il

valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice,

salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo,

di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori

della società.

L’art. 725 cpv. 2 CO mira

a proteggere, oltre alla società e ai suoi azionisti, prioritariamente i

creditori e la collettività, evitando che una società sovraindebitata rimanga

nel circuito economico e contragga ulteriori debiti. Vi è eccedenza di debiti

quando l’attivo della società non copre più i fondi di terzi, cioè quando i

fondi propri sono stati interamente consumati dalle perdite (Peter/Cavadini, in: Tercier/Amstutz/Trigo

Trindade [a cura di], Commentaire Romand Code des obligations, vol. II, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 31 ad art. 725 CO, p. 1163). L’eccedenza di debiti non

comporta necessariamente l’insolvenza, nella misura in cui la società dispone

ancora di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti scaduti (Peter/Cavadini, op. cit., n. 34a ad art.

725 CO, p. 1164).

2.4.2.

La postergazione è un

contratto atipico, concluso fra la società debitrice e il creditore, mediante

il quale il creditore rinuncia all’esigibilità del suo credito e accetta in modo

irrevocabile che, in caso di fallimento della società debitrice, il suo debito

sia collocato in un rango inferiore rispetto a tutti gli altri crediti (Peter/Cavadini, op. cit., n. 50 ad art.

725 CO, p. 1168). I crediti postergati non possono essere onorati prima che

l’eccedenza di debiti non sia completamente superata (Peter/Cavadini, op. cit., n. 54 ad art. 725 CO, p. 1169).

Per il fatto che, in caso di fallimento, la società rimborserà i titolari di

crediti postergati solo dopo avere integralmente estinto tutti gli altri

debiti, ma prima comunque di aver proceduto ad ogni rimborso di capitale

proprio agli azionisti, vi è chi qualifica i crediti postergati come “quasi

fondi propri” (Peter/Cavadini, op.

cit., n. 55 ad art. 725 CO, p. 1169 con riferimenti).

In sé la postergazione non

comporta un risanamento né il superamento dell’eccedenza di debiti, in quanto

la società non ne ricava né capitale proprio né liquidità, ma impedisce

tuttavia un deflusso di capitale. Siccome non implica una rinuncia al credito,

il debito postergato deve continuare a essere registrato a bilancio come

passivo (Wüstiner, in: Honsell/Vogt/Watter

[a cura di], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5a ediz.,

Basilea 2016, n. 47 ad art. 725 CO, p. 1261).

3. 3.1.

In una sentenza del 28

maggio 2009 (n. 3-RV.2008.124), il Tribunale fiscale (Steuerrekursgericht) del

Canton Argovia si è confrontato con il caso di un contribuente, che aveva due

debiti postergati nei confronti di altrettante società, controllate da una

holding di cui egli deteneva tutte le azioni. Sebbene dagli atti non risultasse

che le società debitrici presentassero un’eccedenza di debiti, il ricorrente

sosteneva che nella valutazione dei crediti si dovesse tener conto dell’esistenza

della postergazione, che bastava da sola a dimostrare l’incertezza del credito.

La Corte cantonale non ha condiviso questo parere, rilevando che la

postergazione, diversamente dalla remissione del debito, non migliora la

situazione finanziaria della società né ne incrementa il valore intrinseco

(consid. 5.2). Ha poi argomentato che il semplice fatto che il creditore non

possa pretendere in ogni momento l’adempimento del debito non implica che a

quest’ultimo debba essere attribuito un valore inferiore (consid. 5.3). Nel

caso concreto, la prima delle società debitrici aveva conseguito, nel periodo

fiscale litigioso, un utile di 1'730'247 franchi e aveva un capitale proprio di

fr. 11'140'662.57, ragione per cui il credito non poteva essere considerato di

dubbia esigibilità (consid. 6.2). L’altra società aveva perdite riportate, che

aveva tuttavia potuto ridurre a € 559'957.34, grazie all’utile di €

1'297’999.87, conseguito nel periodo in questione. Il capitale proprio

ammontava a 8'106'212.01. Sebbene l’utile

dell’ultimo esercizio fosse riconducibile a fattori straordinari, il Tribunale

fiscale argoviese ha ritenuto che alla data determinante per la valutazione

della sostanza imponibile non vi fossero concreti indizi che facessero apparire

incerto il rimborso del debito (consid. 7.6).

3.2.

La Corte fiscale del

Tribunale cantonale del Canton Friborgo si è occupata invece della stima del

valore venale di un credito postergato in una sentenza del 30 novembre 2012 (n.

604 2011-53, in RDAF 2013 II p. 264), che concerneva una persona fisica creditrice

dell’importo di fr. 746'961.- nei confronti di una società SA, di cui egli era

azionista, nonché amministratore, con diritto di firma individuale, e, nella

propria dichiarazione di tassazione aveva dichiarato tale credito con un

importo di fr. 1.-.

Secondo i giudici

friburghesi, è possibile discostarsi dal valore nominale, quando l’adempimento

del debito è dubbio o se il credito non può essere valutato in modo affidabile.

In tali casi, derogare al principio del valore nominale non è contrario all’armonizzazione

fiscale, ma potrebbe portare a una disparità di trattamento tra il creditore e

il debitore di un credito, quando l’intero importo dovuto viene dedotto dalla

sostanza imponibile del debitore. Se il credito contestato o di dubbia

esigibilità rientra nella sostanza privata, la probabilità del suo adempimento

viene presa direttamente in considerazione nella sua valutazione. Se il credito

rientra invece nella sostanza commerciale, il creditore può costituire un

accantonamento (consid. 1b).

Dopo tale premessa, il

Tribunale cantonale ha affermato che la convenzione di postergazione non aveva

comportato la rinuncia al credito litigioso, ragione per cui non si poteva solo

per questo motivo ritenere che il credito non avesse più un valore imponibile.

Si trattava piuttosto di verificare se e in quale misura la società debitrice

fosse in una situazione di sovraindebitamento al momento determinante per il

calcolo dell’imposta sulla sostanza.

Dall’analisi risultava che

le perdite riportate al 31 dicembre 2009 ammontavano a fr. 649'702.52, per cui eccedevano

ampiamente il capitale azionario, con la conseguenza che il credito litigioso

(fr. 746'961.43) aveva perso il suo valore.

La società del ricorrente

non era dunque in grado di adempiere i propri obblighi in maniera durevole alla

data determinante del 31 dicembre 2009 e il ricorrente poteva considerare che

non avrebbe recuperato le somme prestate, ancor prima di aver deciso di

postergare il suo credito. Il ricorrente, sia in caso di risanamento sia in

caso di fallimento, avrebbe perduto il suo credito, essendo tanto azionista quanto

creditore della sua società. Non poteva quindi continuare ad essere tassato su

un credito che, almeno per il momento, poteva considerarsi irrecuperabile.

Appurato che la società presentava un’eccedenza di debiti, il Tribunale

cantonale ha concluso che non vi era alcuna giustificazione per tassare il

credito di fr. 746'961.- del ricorrente. Infatti, il principio di capacità

contributiva esige che si tenga conto della reale situazione patrimoniale del

ricorrente, il cui credito non sarà rimborsato in considerazione del

sovraindebitamento durevole della società. Nella misura in cui questo credito

aveva dovuto essere postergato, per evitare di dover avvisare il giudice

dell’insolvenza della società, esso non rientrava più nella sostanza imponibile

del creditore, perlomeno fintantoché fosse durato il sovraindebitamento. Il

valore del credito avrebbe comunque dovuto essere riesaminato in ogni periodo

fiscale (consid. 2b).

3.3.

Dalle sentenze cantonali

citate si ricavano indicazioni utili per stabilire come valutare dei crediti

postergati. L’aspetto determinante non è il fatto in sé che un credito sia

stato postergato quanto piuttosto l’eccedenza di debiti, che risulta dal

bilancio della società debitrice. Se quest’ultima è sovraindebitata e il socio,

che nel contempo è creditore, ha accettato, per l’insufficienza d’attivo della

società, di essere relegato a un grado inferiore a quello di tutti gli altri

creditori della società (art. 725 cpv. 2 CO), allora si deve ammettere il

credito non abbia alcun valore. La stima deve comunque essere intrapresa in

base alla situazione della società debitrice al momento determinante per il

calcolo dell’imposta sulla sostanza del creditore, cioè alla fine del periodo

fiscale litigioso.

Può essere menzionata, in

questo contesto, anche una sentenza del Tribunale federale del 18 luglio 2014

(n. 2C_371/2013 e 2C_372/2013, in RF 69/2014 p. 800), che concerne la valutazione

di un credito rientrante nella sostanza commerciale del creditore e come tale

iscritto a bilancio. Il contribuente, che svolgeva un’attività lucrativa

indipendente quale consulente, aveva concesso un mutuo di fr. 259'012.– a una

società a garanzia limitata, da lui detenuta. Nel bilancio alla fine del 2007, aveva

attribuito al credito il valore di un franco. La Suprema Corte ha accolto il

ricorso del contribuente, riconoscendo dapprima che non vi era stata una

remissione di debito, ragione per cui il credito era ancora effettivo, ma che

doveva essere sottoposto ad ammortamento, se aveva perso valore. La situazione

negativa della società alla fine del 2007 era fuori discussione, in quanto era

sovraindebitata e il credito del socio era pertanto privo di valore. La perdita

di valore non era inoltre temporanea o solo paventata, bensì definitiva e

totale ed era riconducibile a un’evoluzione negativa degli affari straordinaria.

Si giustificava pertanto, in base alla situazione della società alla fine del

periodo fiscale 2007, un ammortamento straordinario del credito del ricorrente.

4. 4.1.

Tornando al caso qui posto

in giudizio, il ricorrente vanta nei confronti della __________ due crediti

postergati del valore complessivo di fr. 1'593'720.-.

Per stabilire quale sia il

valore dei crediti in questione alla fine del periodo fiscale 2013, si tratta

di conoscere la solvibilità della società debitrice al momento determinante,

verificando in particolar modo se la postergazione dei crediti sia avvenuta in

considerazione dell’eccedenza di debiti della società e sia stata giustificata

dalla preoccupazione di evitare di avvisare il giudice, come previsto dall’art.

725 cpv. 2 CO.

4.2.

La società __________

registrava al 31 dicembre 2013 una perdita d’esercizio di fr. 606'807.08, che

andava a sommarsi alle perdite riportate al 31.12.2012 di fr. 913’282.16. È

dunque evidente che le perdite della società debitrice eccedessero ampiamente

il suo capitale proprio, costituito solo dal capitale azionario di fr.

100'000.-. Proprio nel 2013 i prestiti dell’azionista sono cresciuti da fr.

1'284'439.- a fr. 2'059'439-, cioè nella misura di fr. 774'999.- e quelli

postergati da fr. 863'282.- a fr. 1'593'720.-, cioè nella misura di fr.

730'438.-.

La __________ ha poi

subito altre perdite d’esercizio negli anni successivi (fr. 569'892.73 nel

2014, fr. 518'122.41 nel 2015, fr. 580'266.93 nel 2016 e fr. 312'632.78 nel

2017).

Alla luce dei dati

contabili esposti, è abbastanza chiaro che i finanziamenti del socio siano

stati finalizzati a evitare il fallimento della società. Di conseguenza,

dovendo valutare i crediti litigiosi alla fine del periodo fiscale 2013, le

probabilità di un rimborso dei prestiti da parte della società debitrice erano

praticamente nulle.

4.3.

Considerate le circostanze

esposte, ne consegue che un’imposta sulla sostanza su tali crediti postergati

non può essere calcolata in base al valore nominale di questi, bensì al loro valore

venale.

Tenuto conto

dell’eccedenza di debiti, che presentano i conti della __________ al

31.12.2013, i due crediti postergati di ammontare complessivo fr. 1'593'720.-

devono essere valutati al loro valore venale di fr. 1.-. Conseguentemente la

decisione impugnata è riformata nel senso che l’importo esposto alla voce

“Titoli e capitali” è diminuito a fr. 4'045'239.- (tenuto conto della rettifica

da parte dell’UT del valore delle partecipazioni qualificate nella sostanza

privata da fr. 270'528.- a fr. 269'151.-).

5. Il ricorso è

conseguentemente accolto. Non vengono prelevate tasse di giustizia e spese. Al

ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 2019 è riformata nel senso

che il valore dei crediti postergati nei confronti della __________ SA è

ridotto da fr. 1'593'720.- a fr. 1.-.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.- per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: