80.2019.199
Imposta sulla sostanza: valutazione di crediti, credito del socio nei confronti della società, sovraindebitamento, postergazione del debito, valore venale di un franco
21 febbraio 2020Italiano16 min
(in seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile complessivo in fr. 35'200.-,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.199
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 giugno 2019 contro la decisione del 15 maggio 2019 in materia di IC
2013.
Fatti
Fatti
A. RI 1,
separato con una figlia, di professione consulente, è presidente con firma
individuale della __________ di Lugano, società da lui interamente detenuta.
Nella dichiarazione d’imposta 2013, inoltrata il 26 febbraio 2015, il
contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 44'726.-,
nonché una sostanza imponibile di fr. 3'636'541.-. In particolare, egli
indicava “Titoli e capitali” per fr. 4'046'616.-, fra i quali, nella Colonna B
concernente i beni non soggetti all’imposta preventiva, due crediti postergati,
rispettivamente di fr. 730'438.- e di fr. 863'282.- (complessivi fr.
1'593'720.-), verso __________, stimati entrambi al valore imponibile fr. 1.-
al 31 dicembre 2013.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione 28 giugno 2017, l’RS 1
(in seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile complessivo in fr. 35'200.-,
nonché la sostanza imponibile totale in fr. 5'234'000.-. Nel caso di specie,
l’autorità aveva rettificato il valore del credito postergato (recte:
due crediti postergati) verso __________, imponendolo “al valore nominale in
quanto ancora in essere”.
C. Il contribuente,
rappresentato dalla __________, impugnava la suddetta decisione, con reclamo
del 27 luglio 2017, nel quale chiedeva che venisse accettata la rettifica dei
crediti postergati verso __________, come indicato nella dichiarazione d’imposta
del 26 febbraio 2015, in quanto il valore di fr. 1'592'342.-, a suo dire, non
corrispondeva al valore venale. A sostegno della tesi che i suddetti crediti
non fossero economicamente rimborsabili egli allegava la notifica di tassazione
IC/IFD 2013 della __________, nonché i conti annuali 2014 e 2015 della
Considerandi
medesima. Postulava, infine, di essere sentito.
D. Con decisione su
reclamo del 15 maggio 2019, l’UT respingeva il reclamo del contribuente,
argomentando che “con tempestivo reclamo il contribuente contesta l’esposizione
del credito postergato verso __________ in quanto difficilmente recuperabile.
Essendo il credito tutt’ora esistente l’imposizione è mantenuta, il reclamo
viene quindi respinto e la decisione del 28 giugno 2017 confermata”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributarioRI 1, per il tramite del proprio
rappresentante RA 1, contesta nuovamente il valore imponibile dei crediti
postergati, chiedendo che siano valutati sulla base del valore venale,
stabilito in “fr. 1.- pm” ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza per il
periodo fiscale 2013, perché di dubbia esigibilità, e, non come contrariamente
sostiene l’autorità di prime cure, al loro valore nominale. A suo avviso,
qualora si fosse voluto vendere il credito, non si sarebbe trovato alcun
acquirente disposto a riprenderlo al valore nominale.
F. Nelle
sue osservazioni del 25 giugno 2019, l’UT ha sottolineato quanto segue:
“Secondo
l’Art. 52 cpv. 1 [LT] la sostanza imponibile è determinata in base al suo stato
alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. Nel caso in esame è
quindi determinante il valore della sostanza al 31.12.2013.
La
contestazione si limita alla valutazione del credito postergato verso la
società __________ per un valore di bilancio di fr. 1'593'720, società
interamente detenuta dal contribuente. Nel corso del 2019 il contribuente ha
annunciato la volontà di effettuare un risanamento della società rinunciando al
credito postergato, ciononostante, nella definizione della sostanza imponibile
2013.
non possiamo ritenere influente il risanamento della __________
annunciato, ma non perfezionato, durante l’anno in corso.
Riteniamo
che concedere una valutazione diversa, per una casistica simile su un lasso di
tempo così ampio, aprirebbe un pericoloso margine di discrezionalità nella
Dispositivo
valutazione di questa fattispecie, per questi motivi chiediamo la reiezione del
ricorso”.
G. Il 26.11.2019 si è
tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario. Le parti si sono
riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
Nella concreta fattispecie
è controverso il valore, nella sostanza del contribuente, di due crediti
postergati, rispettivamente del valore di fr. 730'438.- e di fr. 863'282.-, per
complessivi fr. 1'593'720.-, i quali sono stati da lui dichiarati entrambi, con
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2013, ad un valore di fr. 1.-.
1.2.
Va premesso che il valore nominale
dei crediti postergati (di entrambi) è di fr. 1'593'720.-, e non, come
erroneamente ritiene il ricorrente, di fr. 1'592'342.-.
Quest’ultimo importo,
infatti, è dato dalla differenza tra fr. 5'638'958.- e fr. 4'046'616.-, come
risulta nella decisione di tassazione IC 2013 del 28 giugno 2017. Tuttavia la differenza
in parola, non solo contempla anche l’ammontare complessivo dei due crediti
postergati (fr. 1'593'720.-) ma tiene anche conto del fatto che l’autorità
fiscale ha rettificato le partecipazioni qualificate nella sostanza privata in
fr. 269'151.-, rispetto a quanto indicato nella dichiarazione d’imposta dal
contribuente, ovvero fr. 270'528.-.
2. 2.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).
Essa si compone della
totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione
per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione
speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso
corrente (art. 44 cpv. 2 LT).
2.2.
Come detto, all’imposta
sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili
in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si
tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/
Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra
pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una
persona secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia
obbligatoria (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).
2.3.
Determinata in base al suo
stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1
LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale,
riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo
l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore
di stima ufficiale).
Quanto alla valutazione
dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti
sono di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se
l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con
certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per
procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve
in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della
perdita (Zigerlig/Jud, op. cit.,
n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2013,
n. 19 ad § 39, p. 712).
In questo senso va inteso
l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia
esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.
2.4.
2.4.1.
Secondo l’art. 725 cpv. 2
CO, se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve
essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore
abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti
né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il
valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice,
salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo,
di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori
della società.
L’art. 725 cpv. 2 CO mira
a proteggere, oltre alla società e ai suoi azionisti, prioritariamente i
creditori e la collettività, evitando che una società sovraindebitata rimanga
nel circuito economico e contragga ulteriori debiti. Vi è eccedenza di debiti
quando l’attivo della società non copre più i fondi di terzi, cioè quando i
fondi propri sono stati interamente consumati dalle perdite (Peter/Cavadini, in: Tercier/Amstutz/Trigo
Trindade [a cura di], Commentaire Romand Code des obligations, vol. II, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 31 ad art. 725 CO, p. 1163). L’eccedenza di debiti non
comporta necessariamente l’insolvenza, nella misura in cui la società dispone
ancora di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti scaduti (Peter/Cavadini, op. cit., n. 34a ad art.
725 CO, p. 1164).
2.4.2.
La postergazione è un
contratto atipico, concluso fra la società debitrice e il creditore, mediante
il quale il creditore rinuncia all’esigibilità del suo credito e accetta in modo
irrevocabile che, in caso di fallimento della società debitrice, il suo debito
sia collocato in un rango inferiore rispetto a tutti gli altri crediti (Peter/Cavadini, op. cit., n. 50 ad art.
725 CO, p. 1168). I crediti postergati non possono essere onorati prima che
l’eccedenza di debiti non sia completamente superata (Peter/Cavadini, op. cit., n. 54 ad art. 725 CO, p. 1169).
Per il fatto che, in caso di fallimento, la società rimborserà i titolari di
crediti postergati solo dopo avere integralmente estinto tutti gli altri
debiti, ma prima comunque di aver proceduto ad ogni rimborso di capitale
proprio agli azionisti, vi è chi qualifica i crediti postergati come “quasi
fondi propri” (Peter/Cavadini, op.
cit., n. 55 ad art. 725 CO, p. 1169 con riferimenti).
In sé la postergazione non
comporta un risanamento né il superamento dell’eccedenza di debiti, in quanto
la società non ne ricava né capitale proprio né liquidità, ma impedisce
tuttavia un deflusso di capitale. Siccome non implica una rinuncia al credito,
il debito postergato deve continuare a essere registrato a bilancio come
passivo (Wüstiner, in: Honsell/Vogt/Watter
[a cura di], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5a ediz.,
Basilea 2016, n. 47 ad art. 725 CO, p. 1261).
3. 3.1.
In una sentenza del 28
maggio 2009 (n. 3-RV.2008.124), il Tribunale fiscale (Steuerrekursgericht) del
Canton Argovia si è confrontato con il caso di un contribuente, che aveva due
debiti postergati nei confronti di altrettante società, controllate da una
holding di cui egli deteneva tutte le azioni. Sebbene dagli atti non risultasse
che le società debitrici presentassero un’eccedenza di debiti, il ricorrente
sosteneva che nella valutazione dei crediti si dovesse tener conto dell’esistenza
della postergazione, che bastava da sola a dimostrare l’incertezza del credito.
La Corte cantonale non ha condiviso questo parere, rilevando che la
postergazione, diversamente dalla remissione del debito, non migliora la
situazione finanziaria della società né ne incrementa il valore intrinseco
(consid. 5.2). Ha poi argomentato che il semplice fatto che il creditore non
possa pretendere in ogni momento l’adempimento del debito non implica che a
quest’ultimo debba essere attribuito un valore inferiore (consid. 5.3). Nel
caso concreto, la prima delle società debitrici aveva conseguito, nel periodo
fiscale litigioso, un utile di 1'730'247 franchi e aveva un capitale proprio di
fr. 11'140'662.57, ragione per cui il credito non poteva essere considerato di
dubbia esigibilità (consid. 6.2). L’altra società aveva perdite riportate, che
aveva tuttavia potuto ridurre a € 559'957.34, grazie all’utile di €
1'297’999.87, conseguito nel periodo in questione. Il capitale proprio
ammontava a 8'106'212.01. Sebbene l’utile
dell’ultimo esercizio fosse riconducibile a fattori straordinari, il Tribunale
fiscale argoviese ha ritenuto che alla data determinante per la valutazione
della sostanza imponibile non vi fossero concreti indizi che facessero apparire
incerto il rimborso del debito (consid. 7.6).
3.2.
La Corte fiscale del
Tribunale cantonale del Canton Friborgo si è occupata invece della stima del
valore venale di un credito postergato in una sentenza del 30 novembre 2012 (n.
604 2011-53, in RDAF 2013 II p. 264), che concerneva una persona fisica creditrice
dell’importo di fr. 746'961.- nei confronti di una società SA, di cui egli era
azionista, nonché amministratore, con diritto di firma individuale, e, nella
propria dichiarazione di tassazione aveva dichiarato tale credito con un
importo di fr. 1.-.
Secondo i giudici
friburghesi, è possibile discostarsi dal valore nominale, quando l’adempimento
del debito è dubbio o se il credito non può essere valutato in modo affidabile.
In tali casi, derogare al principio del valore nominale non è contrario all’armonizzazione
fiscale, ma potrebbe portare a una disparità di trattamento tra il creditore e
il debitore di un credito, quando l’intero importo dovuto viene dedotto dalla
sostanza imponibile del debitore. Se il credito contestato o di dubbia
esigibilità rientra nella sostanza privata, la probabilità del suo adempimento
viene presa direttamente in considerazione nella sua valutazione. Se il credito
rientra invece nella sostanza commerciale, il creditore può costituire un
accantonamento (consid. 1b).
Dopo tale premessa, il
Tribunale cantonale ha affermato che la convenzione di postergazione non aveva
comportato la rinuncia al credito litigioso, ragione per cui non si poteva solo
per questo motivo ritenere che il credito non avesse più un valore imponibile.
Si trattava piuttosto di verificare se e in quale misura la società debitrice
fosse in una situazione di sovraindebitamento al momento determinante per il
calcolo dell’imposta sulla sostanza.
Dall’analisi risultava che
le perdite riportate al 31 dicembre 2009 ammontavano a fr. 649'702.52, per cui eccedevano
ampiamente il capitale azionario, con la conseguenza che il credito litigioso
(fr. 746'961.43) aveva perso il suo valore.
La società del ricorrente
non era dunque in grado di adempiere i propri obblighi in maniera durevole alla
data determinante del 31 dicembre 2009 e il ricorrente poteva considerare che
non avrebbe recuperato le somme prestate, ancor prima di aver deciso di
postergare il suo credito. Il ricorrente, sia in caso di risanamento sia in
caso di fallimento, avrebbe perduto il suo credito, essendo tanto azionista quanto
creditore della sua società. Non poteva quindi continuare ad essere tassato su
un credito che, almeno per il momento, poteva considerarsi irrecuperabile.
Appurato che la società presentava un’eccedenza di debiti, il Tribunale
cantonale ha concluso che non vi era alcuna giustificazione per tassare il
credito di fr. 746'961.- del ricorrente. Infatti, il principio di capacità
contributiva esige che si tenga conto della reale situazione patrimoniale del
ricorrente, il cui credito non sarà rimborsato in considerazione del
sovraindebitamento durevole della società. Nella misura in cui questo credito
aveva dovuto essere postergato, per evitare di dover avvisare il giudice
dell’insolvenza della società, esso non rientrava più nella sostanza imponibile
del creditore, perlomeno fintantoché fosse durato il sovraindebitamento. Il
valore del credito avrebbe comunque dovuto essere riesaminato in ogni periodo
fiscale (consid. 2b).
3.3.
Dalle sentenze cantonali
citate si ricavano indicazioni utili per stabilire come valutare dei crediti
postergati. L’aspetto determinante non è il fatto in sé che un credito sia
stato postergato quanto piuttosto l’eccedenza di debiti, che risulta dal
bilancio della società debitrice. Se quest’ultima è sovraindebitata e il socio,
che nel contempo è creditore, ha accettato, per l’insufficienza d’attivo della
società, di essere relegato a un grado inferiore a quello di tutti gli altri
creditori della società (art. 725 cpv. 2 CO), allora si deve ammettere il
credito non abbia alcun valore. La stima deve comunque essere intrapresa in
base alla situazione della società debitrice al momento determinante per il
calcolo dell’imposta sulla sostanza del creditore, cioè alla fine del periodo
fiscale litigioso.
Può essere menzionata, in
questo contesto, anche una sentenza del Tribunale federale del 18 luglio 2014
(n. 2C_371/2013 e 2C_372/2013, in RF 69/2014 p. 800), che concerne la valutazione
di un credito rientrante nella sostanza commerciale del creditore e come tale
iscritto a bilancio. Il contribuente, che svolgeva un’attività lucrativa
indipendente quale consulente, aveva concesso un mutuo di fr. 259'012.– a una
società a garanzia limitata, da lui detenuta. Nel bilancio alla fine del 2007, aveva
attribuito al credito il valore di un franco. La Suprema Corte ha accolto il
ricorso del contribuente, riconoscendo dapprima che non vi era stata una
remissione di debito, ragione per cui il credito era ancora effettivo, ma che
doveva essere sottoposto ad ammortamento, se aveva perso valore. La situazione
negativa della società alla fine del 2007 era fuori discussione, in quanto era
sovraindebitata e il credito del socio era pertanto privo di valore. La perdita
di valore non era inoltre temporanea o solo paventata, bensì definitiva e
totale ed era riconducibile a un’evoluzione negativa degli affari straordinaria.
Si giustificava pertanto, in base alla situazione della società alla fine del
periodo fiscale 2007, un ammortamento straordinario del credito del ricorrente.
4. 4.1.
Tornando al caso qui posto
in giudizio, il ricorrente vanta nei confronti della __________ due crediti
postergati del valore complessivo di fr. 1'593'720.-.
Per stabilire quale sia il
valore dei crediti in questione alla fine del periodo fiscale 2013, si tratta
di conoscere la solvibilità della società debitrice al momento determinante,
verificando in particolar modo se la postergazione dei crediti sia avvenuta in
considerazione dell’eccedenza di debiti della società e sia stata giustificata
dalla preoccupazione di evitare di avvisare il giudice, come previsto dall’art.
725 cpv. 2 CO.
4.2.
La società __________
registrava al 31 dicembre 2013 una perdita d’esercizio di fr. 606'807.08, che
andava a sommarsi alle perdite riportate al 31.12.2012 di fr. 913’282.16. È
dunque evidente che le perdite della società debitrice eccedessero ampiamente
il suo capitale proprio, costituito solo dal capitale azionario di fr.
100'000.-. Proprio nel 2013 i prestiti dell’azionista sono cresciuti da fr.
1'284'439.- a fr. 2'059'439-, cioè nella misura di fr. 774'999.- e quelli
postergati da fr. 863'282.- a fr. 1'593'720.-, cioè nella misura di fr.
730'438.-.
La __________ ha poi
subito altre perdite d’esercizio negli anni successivi (fr. 569'892.73 nel
2014, fr. 518'122.41 nel 2015, fr. 580'266.93 nel 2016 e fr. 312'632.78 nel
2017).
Alla luce dei dati
contabili esposti, è abbastanza chiaro che i finanziamenti del socio siano
stati finalizzati a evitare il fallimento della società. Di conseguenza,
dovendo valutare i crediti litigiosi alla fine del periodo fiscale 2013, le
probabilità di un rimborso dei prestiti da parte della società debitrice erano
praticamente nulle.
4.3.
Considerate le circostanze
esposte, ne consegue che un’imposta sulla sostanza su tali crediti postergati
non può essere calcolata in base al valore nominale di questi, bensì al loro valore
venale.
Tenuto conto
dell’eccedenza di debiti, che presentano i conti della __________ al
31.12.2013, i due crediti postergati di ammontare complessivo fr. 1'593'720.-
devono essere valutati al loro valore venale di fr. 1.-. Conseguentemente la
decisione impugnata è riformata nel senso che l’importo esposto alla voce
“Titoli e capitali” è diminuito a fr. 4'045'239.- (tenuto conto della rettifica
da parte dell’UT del valore delle partecipazioni qualificate nella sostanza
privata da fr. 270'528.- a fr. 269'151.-).
5. Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non vengono prelevate tasse di giustizia e spese. Al
ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 2019 è riformata nel senso
che il valore dei crediti postergati nei confronti della __________ SA è
ridotto da fr. 1'593'720.- a fr. 1.-.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: