80.2019.203
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: esercizio pubblico, mancata produzione del libro di cassa, tassazione d’ufficio, coefficienti sperimentali
17 dicembre 2020Italiano22 min
d’imposta IC/IFD 2017 per le persone fisiche presentata il 19 settembre 2018, si
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.203
80.2019.204
Lugano
17 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 maggio 2019 contro la decisione del 22 maggio 2019 in materia di IC e IFD
2017
Fatti
Fatti
A.
a.
Nel corso del periodo
fiscale 2017, dopo alcuni mesi di lavoro quale dipendente, RI 1 si è messa in
proprio ed ha gestito il Ristorante Bar __________ per alcuni mesi.
b.
Dalla dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2017 per le persone fisiche presentata il 19 settembre 2018, si
evince che con l’attività lucrativa dipendente la contribuente ha percepito
fr. 19'567.‑ mentre dall’attività lucrativa indipendente ha ricavato
fr. 15'451.‑. Oltre al bilancio ed al conto economico, la
contribuente ha presentato un’attestazione bancaria relativa al conto del Ristorante
Bar __________ di RI 1, il cui saldo a fine anno ammontava a fr. 11'339.44
(v. conto no. __________ presso la Banca __________ di __________).
B. Il 6 marzo 2019, l’RS
1RS 1 (di seguito: RS 1) rendeva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2017.
Rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente, l’autorità di tassazione
aumentava il reddito dell’attività indipendente principale da fr. 15'451.‑
a fr. 28'000.‑, motivando così il suo agire:
“valori
rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle
indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio validi
per aziende locali del ramo”.
Eccezion fatta per il
reddito aziendale e la correzione delle spese professionali, l’autorità di
tassazione riprendeva gli altri elementi così come forniti dalla contribuente.
Di conseguenza, il reddito imponibile era stato calcolato in fr. 40'200.‑
(dovuto d’imposta: fr. 2'072.05) per l’IC e in fr. 41'700.‑
(dovuto d’imposta: fr. 225.80) per l’IFD. Per la sola imposta cantonale,
l’imposta sulla sostanza era di fr. 0.‑.
C. Non condividendo la
ripresa effettuata dall’autorità di tassazione, in data 20 marzo 2019, la
contribuente inoltrava reclamo. Precisava che
“ho aperto il Bar __________
in luglio e a novembre ho dovuto arrendermi in quanto non riuscivo a far fronte
a tutti i costi e pertanto ho chiuso l’attività.
Mi rendo conto che applicando
i parametri standard della ristorazione la mia attività li supera, soprattutto
per quanto riguarda gli acquisti per la cucina, ma purtroppo non avendo
esperienza ed essendo stato chiuso per parecchio il bar ho acquistato troppa
merce deteriorabile che poi ho dovuto buttare.
Probabilmente se in quei pochi
mesi riuscivo a raggiungere il reddito da voi calcolato il ristorante era
ancora aperto”.
D. Con decisione del 22
maggio 2019, l’RS 1 ammetteva parzialmente il reclamo diminuendo da
fr. 28'000.‑ a fr. 25'000.‑ il reddito da attività
indipendente principale della reclamante sia per l’IC sia per l’IFD. A motivo,
adduceva
“con il reclamo è contestato
il reddito d’attività indipendente principale [della] contribuente
portato dall’autorità fiscale, molto prudenzialmente, da CHF 15'451.‑
[a] CHF 28'000.‑ principalmente per i motivi legati ai
coefficienti medi validi per aziende del ramo.
Premesso
che la tenuta di una contabilità organica deve permettere una visione chiara,
completa e veridica della gestione finanziaria, la stessa deve quindi già tener
conto delle problematiche indicate con il gravame (vedi scarti cucina, merce
deteriorabile, ecc.). La ripresa effettuata dall’autorità fiscale, come
indicato in precedenza, è stata oltremodo prudenziale; nonostante ciò, alla
luce delle argomentazioni fornite con il gravame, l’autorità fiscale ritiene di
evadere il reclamo riducendo il reddito netto aziendale a CHF 25'000.‑.
Il reddito imponibile è
quindi stato accertato in ragione di fr. 37'200.‑ per l’IC (dovuto
d’imposta: fr. 1'764.80) risp. di fr. 38'700.‑ per l’IFD (dovuto
d’imposta: fr. 194.10).
E. Con scritto datato 30
maggio 2019 – trasmesso per competenza dall’RS 1 alla Camera di
diritto tributario il 18 giugno 2019 con accluso l’incarto ‑ la
contribuente presenta ricorso sostenendo che il parziale accoglimento del
reclamo non la soddisfa. Ribadisce che
“se in 5 mesi di attività
raggiungevo quel reddito probabilmente non chiudevo l’attività, mi rendo conto
di non rispettare i parametri e anche di non aver lavorato in modo ottimale, ma
non potete non tenere in considerazione l’ubicazione del bar (__________) e del
fatto che dopo poco tempo ho chiuso.
Non mi sembra giusto dover
essere tassata in più per un’attività alla quale ho dovuto rinunciare per
mancanza di redditività e che per fortuna mi sono resa conto abbastanza in
fretta che non funzionava, caso contrario probabilmente saremo qui a discutere
di una perdita”.
Diritto
1. Il presente ricorso
verte sulla commisurazione dell’utile conseguito con la gestione del Bar
Ristorante __________ e, conseguentemente, sulla determinazione del reddito
aziendale della ricorrente. Per la contribuente, la valutazione effettuata
dall’RS 1 è troppo elevata poiché i margini di utile applicati non
corrispondono all’effettiva attività aziendale. Di parere opposto l’autorità di
tassazione che, con l’ausilio dei “coefficienti d’utile medio validi per
aziende locali del ramo”, ha ricostruito una cifra d’affari a suo parere
più consona alla realtà.
Considerandi
2.
2.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (sentenza TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
2.2
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo
di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF 2A.502/2005 del 2
febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.3
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123.
LIFD, p. 1196).
3.
3.1.
3.1.1
Giusta l’art. 199 cpv. 2
LT nella versione in vigore per il periodo fiscale 2017 ‑ che
diverge dall’art. 42 cpv. 3 LAID ‑ le persone fisiche con
reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione
d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio
e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e
dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli,
crediti e debiti (lett. b).
3.1.2
Secondo l’art. 125 cpv. 2
LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con
reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono
allegare alla dichiarazione:
a. i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;
o
b. in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
2.
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
3.2
Il diritto contabile stabilisce
che, giusta l’art. 957 CO, le imprese individuali che realizzano una cifra
d’affari di almeno 500'000 franchi debbano tenere la contabilità e presentare i
conti. Le imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di
almeno 500'000 franchi devono per contro tenere la contabilità delle entrate e
delle uscite e la contabilità del patrimonio (cosiddetta contabilità
semplificata). Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi
della tenuta regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La
presentazione dei conti è retta in particolare dai principi di chiarezza e
comprensibilità, di completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza,
di continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di
compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La
presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo
in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge
(art. 958c cpv. 3 CO).
3.3
I principi di chiarezza e
di verificabilità implicano la necessità di tenere separate le operazioni di
cassa e di credito per la liquidità. Le transazioni commerciali rilevanti
devono inoltre essere registrate in modo sistematico, completo e veritiero e
devono essere fornite prove per ciascuna voce. Le registrazioni devono inoltre
poter essere effettuate in maniera da poterle verificare successivamente.
Le operazioni di cassa
devono essere registrate in modo continuo, completo e tempestivo in un libro di
cassa e devono essere regolarmente confrontate con il contante in cassa. La
prova di ciò deve essere fornita mediante copie di ricevute, strisce di
registratore di cassa, ecc. È incontestabile, soprattutto per i requisiti della
legislazione fiscale, che la tenuta di un libretto di cassa è obbligatoria per
le imprese in cui vi è un’alta frequenza di circolazione di contante, come nel
caso della ristorazione (Greter,
Abschied vom Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs.
2.
OR, ST 2014, p. 174; sentenza TF 2C_664/2012 del 3.12.2012).
3.4
Come visto, i contribuenti
tenuti a presentare la contabilità devono registrare la circolazione del denaro
contante nel libro di cassa: le entrate e le uscite del contante devono essere
allibrate giornalmente in modo continuo, completo e veritiero. Se sono
utilizzate delle preregistrazioni come per esempio le strisce del registratore
di cassa, tali registrazioni devono essere riportate fedelmente nel libro di cassa,
il cui saldo deve essere controllato regolarmente (giornalmente per le aziende
con intensa circolazione di denaro contante) e da paragonare con lo stato del denaro
contante (nella cassa). Una contabilità di cassa che non rispetta tali
esigenze, porta con sé la presunzione della non correttezza di tutta la
contabilità, perché non è possibile fugare l’incertezza sulla consistenza delle
entrate e delle uscite come pure degli attivi e dei passivi (sentenza Verwaltungsgericht
Zürich del 13 novembre 2019, consid. 3.2. in: SB 2019.00053 e giurisprudenza
citata). Chi esercita un’attività aziendale con un’ampia circolazione di
contante, come per esempio un bar, e non procede né alle registrazioni di cassa
giornalmente né tiene un libro di cassa, sottovaluta il fatto che potrebbe incorrere
in una tassazione incompleta (sentenza TF 2C_261/2019 del 15 agosto 2019,
consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata).
3.5
Il Tribunale federale in
una sentenza del 3.12.2012 (sentenza TF 2C_664/2012, consid. 2), ha trattato il
caso di un contribuente che svolgeva un’attività lucrativa indipendente,
gestendo un ristorante. L’autorità fiscale, dopo che quest’ultimo aveva
presentato reclamo contro la prima notifica di tassazione, con la quale era
stato rivalutato il reddito aziendale, ha chiesto di produrre tutti i documenti
contabili necessari, inclusa la presentazione di un “libro di cassa dettagliato
con le strisce di cassa”. Dalla verifica effettuata da parte del fisco era
emerso in particolare che non esisteva alcun libro di cassa e che il conto di
cassa non era tenuto con una corretta registrazione cronologica delle spese e
dei ricavi. Pure il margine di guadagno era troppo basso.
L’Alta Corte svizzera ha
ricordato (consid. 2) che ‑ anche per coloro che non sono (erano)
obbligati per legge a tenere una contabilità ‑ le registrazioni
devono essere conservate in ordine cronologico, ossia iscritte immediatamente
dopo l’esecuzione delle transazioni commerciali e devono pertanto essere
aggiornate. La tenuta di un libretto di cassa è indispensabile anche per le
piccole imprese il cui reddito è costituito principalmente o esclusivamente da
denaro contante. È pertanto necessario esigere che gli incassi e le spese a
contanti siano registrati nel libro di cassa in modo continuo, senza lacune e
in modo tempestivo. Unicamente con questa modalità è possibile garantire che
gli incassi a contanti registrati siano completi, ossia che corrispondano agli
incassi a contanti effettivi. Nel caso giudicato dal TF, il contribuente si era
limitato a trasferire sui conti unicamente il fatturato mensile registrato
attraverso la striscia di controllo mensile del registratore di cassa, ciò che
non soddisfaceva il requisito della registrazione immediata (in merito v. anche
Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n.
32-33 ad art. 125 LIFD).
3.6
Nel caso degli
indipendenti è inoltre necessario tenere separati i beni commerciali da quelli
privati: la tenuta di un conto privato è lo strumento idoneo per documentare i
prelevamenti e gli apporti privati. I trasferimenti tra la sostanza privata e
quella commerciale potrebbero anche essere iscritti direttamente nelle
registrazioni cronologiche degli afflussi e dei deflussi di liquidità con il
testo corrispondente ed essere così verificati. Tuttavia, senza un'ulteriore
registrazione su un conto privato, gli apporti e i prelevamenti privati sui
conti di cassa dovrebbero essere stabiliti successivamente, al momento della
determinazione del risultato dell'esercizio. La registrazione volontaria su un
conto privato è quindi indubbiamente utile e migliora la trasparenza dei conti
(Greter, Abschied vom
Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs. 2 OR, ST
2014, p. 174 e ss; www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/contabilita-e-revisione/chiusura-dell-esercizio-commerciale/rendiconto-della-ditta-individuale.html).
3.7
Nella fattispecie, dagli
atti si evince che la contribuente ha allegato alla Dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche IC/IFD 2017 unicamente il bilancio e il conto economico e
l’attestazione bancaria del conto privato relativo al Ristorante Bar __________
di RI 1 (IBAN __________). Nonostante, come visto, si tratti di un’attività con
un’ampia circolazione di denaro contante e la tenuta di un libro di cassa sia
obbligatoria, questo non è stato prodotto con la dichiarazione d’imposta né
richiesto dall’autorità di tassazione prima di procedere alla tassazione per
apprezzamento del reddito dell’attività aziendale.
4.
4.1.
Ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp.
art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non
spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente
inesatta (sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; sentenza TF
2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37;
Chillà, Principe de la taxation
d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277,
pto. 2). In effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli
elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli
elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati.
Quando un fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova
che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale
rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene
nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il
ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi
sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se
l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza
fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori
imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del
contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT; sentenza TF
2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3;
Chillà, op. cit., p. 277 s.).
4.2
Giurisprudenza e dottrina
sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio
non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza TF
2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002;
RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,
in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad
art. 130 LIFD; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, p. 1123
n. 26 ad
art. 130 LIFD).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare
eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente
deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp.
art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op.
cit., p. 2249, n. 46 ad
art. 130 LIFD).
4.3
Dalla tassazione d’ufficio
totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione
d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel
rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche
di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti
per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è
mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand;
sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter
essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente
anche dalla Camera di diritto tributario (sentenza TF 2C_1101/2014, consid.
6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La
tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad
art. 130 LIFD).
4.4
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp.
art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (sentenza
TF 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo dev’essere motivato e
indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3
LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia
motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II
552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo,
contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito
di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I
98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).
4.5
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata
in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente;
·
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione
impugnata è palesemente eccessiva (sentenza TF 2C_6/2011 del 16 maggio 2011,
consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
5.
5.1.
Venendo
al caso in esame, l’autorità di tassazione ha imposto per apprezzamento la
ricorrente, limitatamente al reddito dell’attività lucrativa indipendente. Non
è però ricorsa alla tassazione d’ufficio vera e propria che avrebbe presupposto
dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo della
contribuente (obbligo di motivazione accresciuto ex
art. 206 cpv. 3 LT
risp. art. 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione del 6 marzo 2019, l’autorità di
tassazione ha infatti notificato alla contribuente una tassazione ordinaria,
con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento
di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la
giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio
non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi
imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere
della prova (sentenza TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3). Come
visto, la valutazione deve essere coscienziosa e l’autorità di tassazione può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD;
sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).
5.2
Nella fattispecie, spetta
quindi all’autorità di tassazione portare la prova degli elementi imponibili
che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. L’RS 1 si è infatti discostato
dagli elementi dichiarati dalla ricorrente e dalla documentazione contabile che
ha presentato (bilancio e conto economico) e ‑ ritenendo che la
cifra d’affari e quindi l’utile d’esercizio dell’attività indipendente non
fossero consoni all’attività esercitata ‑ ha rivalutato il
reddito dell’attività lucrativa indipendente da fr. 15'451.‑
(dichiarati) a fr. 28'000.‑ (in sede di tassazione) risp. fr. 25'000.‑
(in sede di reclamo) sulla base di “coefficienti medi validi per aziende del
ramo”. In casu, l’RS 1 ha proceduto alla verifica di quanto
dichiarato dalla contribuente sia confrontando le entrate e le uscite 2017 (calcolo
del dispendio) ‑ che ha dato un’eccedenza sufficiente per
vivere ‑ sia accertando l’utile aziendale dichiarato per il
tramite del controllo della plausibilità della cifra d’affari presentata, paragonandola
a quella di altri esercizi pubblici simili per attività e dimensione. A seguito
di tale controllo, l’autorità di tassazione ha ritenuto necessario ricostruire
la cifra d’affari sulla base di coefficienti “di margine d’utile”, stabilendola
dapprima in fr. 113'582.‑ e, successivamente al reclamo, diminuendola
a fr. 106'506.‑, accertando così il reddito da attività lucrativa
indipendente dapprima in fr. 28'000.‑, per poi diminuirlo in sede di
reclamo a fr. 25'000.‑.
5.3
Limitatamente al reddito
aziendale, l’RS 1 ha dunque proceduto ad una tassazione per apprezzamento. Dagli
atti non si evince se la ricostruzione della cifra d’affari per il tramite dei
cosiddetti “margini d’utile” ‑ alla base del calcolo che
fonda la decisione di tassazione – sia stato sottoposto alla
contribuente per osservazioni. Dalla motivazione della decisione di tassazione
si evince tuttavia che “i valori [sono stati] rettificati sulla base
degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal
contribuente e dei coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del
ramo”.
L’insorgente non contesta
peraltro i coefficienti adottati dall’autorità fiscale, limitandosi ad
affermare che si rende conto “di non rispettare i parametri e anche di non
aver lavorato in modo ottimale”, tanto è vero che “dopo poco tempo h[a]
chiuso”.
Con questa argomentazione,
tuttavia, non prova in alcun modo quale sia stato l’utile effettivamente
conseguito nel periodo fiscale litigioso. In seguito al reclamo della
contribuente, l’autorità di tassazione ha già ridotto prudenzialmente l’utile,
rispetto a quello che risultava dalla ricostruzione basata sui coefficienti
sperimentali, per tener conto in particolar modo della censura relativa
all’influsso che avrebbe avuto sulla ricostruzione della cifra d’affari l’acquisto
di merce deperibile, che sarebbe stata buttata via.
In queste circostanze, le
generiche contestazioni della ricorrente non consentono di ignorare la
ricostruzione della cifra d’affari, su cui si è fondato l’UT.
6.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e
spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: