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Decisione

80.2019.203

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: esercizio pubblico, mancata produzione del libro di cassa, tassazione d’ufficio, coefficienti sperimentali

17 dicembre 2020Italiano22 min

d’imposta IC/IFD 2017 per le persone fisiche presentata il 19 settembre 2018, si

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.203

80.2019.204

Lugano

17 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 maggio 2019 contro la decisione del 22 maggio 2019 in materia di IC e IFD

2017

Fatti

Fatti

A.

a.

Nel corso del periodo

fiscale 2017, dopo alcuni mesi di lavoro quale dipendente, RI 1 si è messa in

proprio ed ha gestito il Ristorante Bar __________ per alcuni mesi.

b.

Dalla dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2017 per le persone fisiche presentata il 19 settembre 2018, si

evince che con l’attività lucrativa dipendente la contribuente ha percepito

fr. 19'567.‑ mentre dall’attività lucrativa indipendente ha ricavato

fr. 15'451.‑. Oltre al bilancio ed al conto economico, la

contribuente ha presentato un’attestazione bancaria relativa al conto del Ristorante

Bar __________ di RI 1, il cui saldo a fine anno ammontava a fr. 11'339.44

(v. conto no. __________ presso la Banca __________ di __________).

B. Il 6 marzo 2019, l’RS

1RS 1 (di seguito: RS 1) rendeva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2017.

Rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente, l’autorità di tassazione

aumentava il reddito dell’attività indipendente principale da fr. 15'451.‑

a fr. 28'000.‑, motivando così il suo agire:

“valori

rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle

indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio validi

per aziende locali del ramo”.

Eccezion fatta per il

reddito aziendale e la correzione delle spese professionali, l’autorità di

tassazione riprendeva gli altri elementi così come forniti dalla contribuente.

Di conseguenza, il reddito imponibile era stato calcolato in fr. 40'200.‑

(dovuto d’imposta: fr. 2'072.05) per l’IC e in fr. 41'700.‑

(dovuto d’imposta: fr. 225.80) per l’IFD. Per la sola imposta cantonale,

l’imposta sulla sostanza era di fr. 0.‑.

C. Non condividendo la

ripresa effettuata dall’autorità di tassazione, in data 20 marzo 2019, la

contribuente inoltrava reclamo. Precisava che

“ho aperto il Bar __________

in luglio e a novembre ho dovuto arrendermi in quanto non riuscivo a far fronte

a tutti i costi e pertanto ho chiuso l’attività.

Mi rendo conto che applicando

i parametri standard della ristorazione la mia attività li supera, soprattutto

per quanto riguarda gli acquisti per la cucina, ma purtroppo non avendo

esperienza ed essendo stato chiuso per parecchio il bar ho acquistato troppa

merce deteriorabile che poi ho dovuto buttare.

Probabilmente se in quei pochi

mesi riuscivo a raggiungere il reddito da voi calcolato il ristorante era

ancora aperto”.

D. Con decisione del 22

maggio 2019, l’RS 1 ammetteva parzialmente il reclamo diminuendo da

fr. 28'000.‑ a fr. 25'000.‑ il reddito da attività

indipendente principale della reclamante sia per l’IC sia per l’IFD. A motivo,

adduceva

“con il reclamo è contestato

il reddito d’attività indipendente principale [della] contribuente

portato dall’autorità fiscale, molto prudenzialmente, da CHF 15'451.‑

[a] CHF 28'000.‑ principalmente per i motivi legati ai

coefficienti medi validi per aziende del ramo.

Premesso

che la tenuta di una contabilità organica deve permettere una visione chiara,

completa e veridica della gestione finanziaria, la stessa deve quindi già tener

conto delle problematiche indicate con il gravame (vedi scarti cucina, merce

deteriorabile, ecc.). La ripresa effettuata dall’autorità fiscale, come

indicato in precedenza, è stata oltremodo prudenziale; nonostante ciò, alla

luce delle argomentazioni fornite con il gravame, l’autorità fiscale ritiene di

evadere il reclamo riducendo il reddito netto aziendale a CHF 25'000.‑.

Il reddito imponibile è

quindi stato accertato in ragione di fr. 37'200.‑ per l’IC (dovuto

d’imposta: fr. 1'764.80) risp. di fr. 38'700.‑ per l’IFD (dovuto

d’imposta: fr. 194.10).

E. Con scritto datato 30

maggio 2019 – trasmesso per competenza dall’RS 1 alla Camera di

diritto tributario il 18 giugno 2019 con accluso l’incarto ‑ la

contribuente presenta ricorso sostenendo che il parziale accoglimento del

reclamo non la soddisfa. Ribadisce che

“se in 5 mesi di attività

raggiungevo quel reddito probabilmente non chiudevo l’attività, mi rendo conto

di non rispettare i parametri e anche di non aver lavorato in modo ottimale, ma

non potete non tenere in considerazione l’ubicazione del bar (__________) e del

fatto che dopo poco tempo ho chiuso.

Non mi sembra giusto dover

essere tassata in più per un’attività alla quale ho dovuto rinunciare per

mancanza di redditività e che per fortuna mi sono resa conto abbastanza in

fretta che non funzionava, caso contrario probabilmente saremo qui a discutere

di una perdita”.

Diritto

1. Il presente ricorso

verte sulla commisurazione dell’utile conseguito con la gestione del Bar

Ristorante __________ e, conseguentemente, sulla determinazione del reddito

aziendale della ricorrente. Per la contribuente, la valutazione effettuata

dall’RS 1 è troppo elevata poiché i margini di utile applicati non

corrispondono all’effettiva attività aziendale. Di parere opposto l’autorità di

tassazione che, con l’ausilio dei “coefficienti d’utile medio validi per

aziende locali del ramo”, ha ricostruito una cifra d’affari a suo parere

più consona alla realtà.

Considerandi

2.

2.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (sentenza TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

2.2

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF 2A.502/2005 del 2

febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2.3

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123.

LIFD, p. 1196).

3.

3.1.

3.1.1

Giusta l’art. 199 cpv. 2

LT nella versione in vigore per il periodo fiscale 2017 ‑ che

diverge dall’art. 42 cpv. 3 LAID ‑ le persone fisiche con

reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione

d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio

e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli

attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e

dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli,

crediti e debiti (lett. b).

3.1.2

Secondo l’art. 125 cpv. 2

LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con

reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono

allegare alla dichiarazione:

a. i

conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;

o

b. in

caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso

2.

CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

3.2

Il diritto contabile stabilisce

che, giusta l’art. 957 CO, le imprese individuali che realizzano una cifra

d’affari di almeno 500'000 franchi debbano tenere la contabilità e presentare i

conti. Le imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di

almeno 500'000 franchi devono per contro tenere la contabilità delle entrate e

delle uscite e la contabilità del patrimonio (cosiddetta contabilità

semplificata). Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi

della tenuta regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La

presentazione dei conti è retta in particolare dai principi di chiarezza e

comprensibilità, di completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza,

di continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di

compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La

presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo

in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge

(art. 958c cpv. 3 CO).

3.3

I principi di chiarezza e

di verificabilità implicano la necessità di tenere separate le operazioni di

cassa e di credito per la liquidità. Le transazioni commerciali rilevanti

devono inoltre essere registrate in modo sistematico, completo e veritiero e

devono essere fornite prove per ciascuna voce. Le registrazioni devono inoltre

poter essere effettuate in maniera da poterle verificare successivamente.

Le operazioni di cassa

devono essere registrate in modo continuo, completo e tempestivo in un libro di

cassa e devono essere regolarmente confrontate con il contante in cassa. La

prova di ciò deve essere fornita mediante copie di ricevute, strisce di

registratore di cassa, ecc. È incontestabile, soprattutto per i requisiti della

legislazione fiscale, che la tenuta di un libretto di cassa è obbligatoria per

le imprese in cui vi è un’alta frequenza di circolazione di contante, come nel

caso della ristorazione (Greter,

Abschied vom Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs.

2.

OR, ST 2014, p. 174; sentenza TF 2C_664/2012 del 3.12.2012).

3.4

Come visto, i contribuenti

tenuti a presentare la contabilità devono registrare la circolazione del denaro

contante nel libro di cassa: le entrate e le uscite del contante devono essere

allibrate giornalmente in modo continuo, completo e veritiero. Se sono

utilizzate delle preregistrazioni come per esempio le strisce del registratore

di cassa, tali registrazioni devono essere riportate fedelmente nel libro di cassa,

il cui saldo deve essere controllato regolarmente (giornalmente per le aziende

con intensa circolazione di denaro contante) e da paragonare con lo stato del denaro

contante (nella cassa). Una contabilità di cassa che non rispetta tali

esigenze, porta con sé la presunzione della non correttezza di tutta la

contabilità, perché non è possibile fugare l’incertezza sulla consistenza delle

entrate e delle uscite come pure degli attivi e dei passivi (sentenza Verwaltungsgericht

Zürich del 13 novembre 2019, consid. 3.2. in: SB 2019.00053 e giurisprudenza

citata). Chi esercita un’attività aziendale con un’ampia circolazione di

contante, come per esempio un bar, e non procede né alle registrazioni di cassa

giornalmente né tiene un libro di cassa, sottovaluta il fatto che potrebbe incorrere

in una tassazione incompleta (sentenza TF 2C_261/2019 del 15 agosto 2019,

consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata).

3.5

Il Tribunale federale in

una sentenza del 3.12.2012 (sentenza TF 2C_664/2012, consid. 2), ha trattato il

caso di un contribuente che svolgeva un’attività lucrativa indipendente,

gestendo un ristorante. L’autorità fiscale, dopo che quest’ultimo aveva

presentato reclamo contro la prima notifica di tassazione, con la quale era

stato rivalutato il reddito aziendale, ha chiesto di produrre tutti i documenti

contabili necessari, inclusa la presentazione di un “libro di cassa dettagliato

con le strisce di cassa”. Dalla verifica effettuata da parte del fisco era

emerso in particolare che non esisteva alcun libro di cassa e che il conto di

cassa non era tenuto con una corretta registrazione cronologica delle spese e

dei ricavi. Pure il margine di guadagno era troppo basso.

L’Alta Corte svizzera ha

ricordato (consid. 2) che ‑ anche per coloro che non sono (erano)

obbligati per legge a tenere una contabilità ‑ le registrazioni

devono essere conservate in ordine cronologico, ossia iscritte immediatamente

dopo l’esecuzione delle transazioni commerciali e devono pertanto essere

aggiornate. La tenuta di un libretto di cassa è indispensabile anche per le

piccole imprese il cui reddito è costituito principalmente o esclusivamente da

denaro contante. È pertanto necessario esigere che gli incassi e le spese a

contanti siano registrati nel libro di cassa in modo continuo, senza lacune e

in modo tempestivo. Unicamente con questa modalità è possibile garantire che

gli incassi a contanti registrati siano completi, ossia che corrispondano agli

incassi a contanti effettivi. Nel caso giudicato dal TF, il contribuente si era

limitato a trasferire sui conti unicamente il fatturato mensile registrato

attraverso la striscia di controllo mensile del registratore di cassa, ciò che

non soddisfaceva il requisito della registrazione immediata (in merito v. anche

Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n.

32-33 ad art. 125 LIFD).

3.6

Nel caso degli

indipendenti è inoltre necessario tenere separati i beni commerciali da quelli

privati: la tenuta di un conto privato è lo strumento idoneo per documentare i

prelevamenti e gli apporti privati. I trasferimenti tra la sostanza privata e

quella commerciale potrebbero anche essere iscritti direttamente nelle

registrazioni cronologiche degli afflussi e dei deflussi di liquidità con il

testo corrispondente ed essere così verificati. Tuttavia, senza un'ulteriore

registrazione su un conto privato, gli apporti e i prelevamenti privati sui

conti di cassa dovrebbero essere stabiliti successivamente, al momento della

determinazione del risultato dell'esercizio. La registrazione volontaria su un

conto privato è quindi indubbiamente utile e migliora la trasparenza dei conti

(Greter, Abschied vom

Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs. 2 OR, ST

2014, p. 174 e ss; www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/contabilita-e-revisione/chiusura-dell-esercizio-commerciale/rendiconto-della-ditta-individuale.html).

3.7

Nella fattispecie, dagli

atti si evince che la contribuente ha allegato alla Dichiarazione d’imposta

delle persone fisiche IC/IFD 2017 unicamente il bilancio e il conto economico e

l’attestazione bancaria del conto privato relativo al Ristorante Bar __________

di RI 1 (IBAN __________). Nonostante, come visto, si tratti di un’attività con

un’ampia circolazione di denaro contante e la tenuta di un libro di cassa sia

obbligatoria, questo non è stato prodotto con la dichiarazione d’imposta né

richiesto dall’autorità di tassazione prima di procedere alla tassazione per

apprezzamento del reddito dell’attività aziendale.

4.

4.1.

Ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp.

art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non

spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente

inesatta (sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; sentenza TF

2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37;

Chillà, Principe de la taxation

d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277,

pto. 2). In effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli

elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli

elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati.

Quando un fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova

che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale

rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene

nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il

ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi

sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se

l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza

fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori

imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del

contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT; sentenza TF

2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3;

Chillà, op. cit., p. 277 s.).

4.2

Giurisprudenza e dottrina

sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio

non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza TF

2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002;

RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,

in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad

art. 130 LIFD; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, p. 1123

n. 26 ad

art. 130 LIFD).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare

eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp.

art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op.

cit., p. 2249, n. 46 ad

art. 130 LIFD).

4.3

Dalla tassazione d’ufficio

totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione

d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel

rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche

di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti

per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è

mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand;

sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter

essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente

anche dalla Camera di diritto tributario (sentenza TF 2C_1101/2014, consid.

6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La

tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad

art. 130 LIFD).

4.4

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp.

art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione

operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta (sentenza

TF 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo dev’essere motivato e

indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp. art. 206 cpv. 3

LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia

motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II

552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo,

contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito

di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I

98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).

4.5

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata

in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione

impugnata è palesemente eccessiva (sentenza TF 2C_6/2011 del 16 maggio 2011,

consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

5.

5.1.

Venendo

al caso in esame, l’autorità di tassazione ha imposto per apprezzamento la

ricorrente, limitatamente al reddito dell’attività lucrativa indipendente. Non

è però ricorsa alla tassazione d’ufficio vera e propria che avrebbe presupposto

dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo della

contribuente (obbligo di motivazione accresciuto ex

art. 206 cpv. 3 LT

risp. art. 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione del 6 marzo 2019, l’autorità di

tassazione ha infatti notificato alla contribuente una tassazione ordinaria,

con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento

di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la

giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio

non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi

imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere

della prova (sentenza TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3). Come

visto, la valutazione deve essere coscienziosa e l’autorità di tassazione può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD;

sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).

5.2

Nella fattispecie, spetta

quindi all’autorità di tassazione portare la prova degli elementi imponibili

che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. L’RS 1 si è infatti discostato

dagli elementi dichiarati dalla ricorrente e dalla documentazione contabile che

ha presentato (bilancio e conto economico) e ‑ ritenendo che la

cifra d’affari e quindi l’utile d’esercizio dell’attività indipendente non

fossero consoni all’attività esercitata ‑ ha rivalutato il

reddito dell’attività lucrativa indipendente da fr. 15'451.‑

(dichiarati) a fr. 28'000.‑ (in sede di tassazione) risp. fr. 25'000.‑

(in sede di reclamo) sulla base di “coefficienti medi validi per aziende del

ramo”. In casu, l’RS 1 ha proceduto alla verifica di quanto

dichiarato dalla contribuente sia confrontando le entrate e le uscite 2017 (calcolo

del dispendio) ‑ che ha dato un’eccedenza sufficiente per

vivere ‑ sia accertando l’utile aziendale dichiarato per il

tramite del controllo della plausibilità della cifra d’affari presentata, paragonandola

a quella di altri esercizi pubblici simili per attività e dimensione. A seguito

di tale controllo, l’autorità di tassazione ha ritenuto necessario ricostruire

la cifra d’affari sulla base di coefficienti “di margine d’utile”, stabilendola

dapprima in fr. 113'582.‑ e, successivamente al reclamo, diminuendola

a fr. 106'506.‑, accertando così il reddito da attività lucrativa

indipendente dapprima in fr. 28'000.‑, per poi diminuirlo in sede di

reclamo a fr. 25'000.‑.

5.3

Limitatamente al reddito

aziendale, l’RS 1 ha dunque proceduto ad una tassazione per apprezzamento. Dagli

atti non si evince se la ricostruzione della cifra d’affari per il tramite dei

cosiddetti “margini d’utile” ‑ alla base del calcolo che

fonda la decisione di tassazione – sia stato sottoposto alla

contribuente per osservazioni. Dalla motivazione della decisione di tassazione

si evince tuttavia che “i valori [sono stati] rettificati sulla base

degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal

contribuente e dei coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del

ramo”.

L’insorgente non contesta

peraltro i coefficienti adottati dall’autorità fiscale, limitandosi ad

affermare che si rende conto “di non rispettare i parametri e anche di non

aver lavorato in modo ottimale”, tanto è vero che “dopo poco tempo h[a]

chiuso”.

Con questa argomentazione,

tuttavia, non prova in alcun modo quale sia stato l’utile effettivamente

conseguito nel periodo fiscale litigioso. In seguito al reclamo della

contribuente, l’autorità di tassazione ha già ridotto prudenzialmente l’utile,

rispetto a quello che risultava dalla ricostruzione basata sui coefficienti

sperimentali, per tener conto in particolar modo della censura relativa

all’influsso che avrebbe avuto sulla ricostruzione della cifra d’affari l’acquisto

di merce deperibile, che sarebbe stata buttata via.

In queste circostanze, le

generiche contestazioni della ricorrente non consentono di ignorare la

ricostruzione della cifra d’affari, su cui si è fondato l’UT.

6.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e

spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: