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Decisione

80.2019.210

Deduzioni sociali: figli agli studi, non per figlio che dispone di un capitale di oltre 180'000 franchi

9 settembre 2020Italiano24 min

nata nel 1998 e studentessa. Entrambe vivono con il padre di __________, __________,

Source ti.ch

__________

Incarti n.

80.2019.210

80.2019.211

Lugano

9 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 giugno/9 luglio 2019 contro la decisione del 30 maggio 2019 in materia

di IC/IFD 2016.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è la madre di __________,

nata nel 1998 e studentessa. Entrambe vivono con il padre di __________, __________,

a __________).

Nella Dichiarazione

d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2016 (di seguito: DI 2016) la

contribuente faceva valere le deduzioni sociali per figlio a carico (fr. 11'100.‑

per l’IC e fr. 6'500.‑ per l’IFD) e, per la sola imposta cantonale,

per figlio agli studi (fr. 1'900.‑) in relazione alla figlia __________.

Per quanto riguardava la

sostanza, dichiarava titoli e capitali in ragione di fr. 1'210'963.‑.

Più precisamente, nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali

(allegato alla DI 2016), erano esposti capitali a nome della figlia __________

per un importo complessivo di fr. 180'738.‑. Si trattava di un conto

risparmio gioventù intestato ad __________ e aperto presso __________ (__________)

su cui erano depositati al 31.12.2016 fr. 42'083.02 e di parti al fondo

d’investimento __________ in ragione di fr. 138'655 al 31.12.2016. Dalla documentazione

bancaria allegata, queste quote del fondo d’investimento risultavano essere depositate

a nome del padre di __________, __________.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2016 del 26 aprile 2019, il reddito imponibile della

contribuente veniva commisurato in fr. 116'500.‑ e, per la sola

imposta cantonale, una sostanza imponibile di fr. 1'173'000.‑. Rispetto

a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione non aveva concesso in particolare

la deduzione per figlio a carico (fr. 11'100.‑) né, per la sola

imposta cantonale, quella per figlio agli studi (fr. 1'900.‑). A

motivo, l’autorità di tassazione adduceva per entrambe le deduzioni “non

ammessa; proventi sufficienti per far fronte al sostentamento personale”. Per

quanto riguardava invece la sostanza, RS 1 aveva diminuito titoli e capitali

della contribuente a fr. 1'030'225.‑, ovvero dell’importo

corrispondente ai capitali intestati alla figlia __________ (fr. 180'738.‑)

ma depositati presso __________ a nome del padre.

C. Con il reclamo

inoltrato il 14 maggio 2019, tra le altre cose, la contribuente lamentava il

mancato accoglimento della sua richiesta di poter beneficiare della deduzione

per figlio a carico risp. per figlio agli studi. Sostenendo che i presupposti

per le deduzioni erano soddisfatti anche nel corso del periodo fiscale 2016

poiché la figlia __________ frequentava il Liceo di __________, aggiungeva che

“__________ per gli studi non dispone e non disporrà di “proventi

sufficienti per far fronte al sostentamento personale” se non di quelli che le

mettiamo o abbiamo messo (sottoscritta o il padre, __________) a disposizione”.

D. L’RS 1 accoglieva

parzialmente il reclamo della contribuente con decisione datata 29 maggio 2019,

limitatamente ad altri aspetti litigiosi. Il reddito era pertanto ridotto a

fr. 112'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 116'500.‑)

per l’IC e a fr. 117'200.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 120'000.‑) per l’IFD; la sostanza imponibile era stata fissata a

fr. 1'035'000.‑ (determinate per l’aliquota: fr. 1'114'000.‑).

In merito alle deduzioni

sociali, il reclamo era invece respinto, con la motivazione seguente:

DEDUZIONE PER FIGLI A CARICO

In

primo luogo occorre fare notare che nel corso del 2016 la figlia __________ è

divenuta maggiorenne di conseguenza vi è un cambiamento radicale del

significato della deduzione relativa agli articoli di legge che sorreggono la

stessa (art. 35 cpv. 1 LIFD e art. 34 cpv. 1 LT).

Con

il raggiungimento della maggiore età il figlio diventa soggetto fiscale a s[é]

stante di conseguenza i genitori potranno beneficiare della suddetta deduzione

se il contribuente provvede al suo sostentamento e se il figlio alla fine del

periodo fiscale svolga un tirocinio oppure frequenti degli studi.

Inoltre

a partire da questo momento, sulla base della giurisprudenza vigente, occorre

esaminare se il figlio non disponga di proventi sufficienti al proprio

sostentamento, come pure lo stato patrimoniale o la possibilità di realizzare

degli averi patrimoniali che possano contribuire al finanziamento del suo

sostentamento.

Nel caso specifico la figlia __________

al 31.12.2016 dispone di averi bancari per una somma totale di

fr. 181'637.‑‑, tale importo sulla base della giurisprudenza

vigente, risulta una somma sicuramente sufficiente al finanziamento del suo

sostentamento di conseguenza il reclamo su questo punto viene respinto.

DEDUZIONE PER FIGLI AGLI STUDI

Per le stesse

ragioni indicate per la mancata concessione della deduzione per figli a carico anche

il reclamo contro la mancata concessione della deduzione per figli agli studi

viene respinto.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la decisione

di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo, con le seguenti argomentazioni:

“Si sospetta che il malinteso

sia sorto dal fatto che padre e madre di __________ hanno versato sull’arco di

18 anni importi su conti a nome di __________, in parte in previsione per i

suoi studi in parte come risparmi famiglia e la cui origine è totalmente

tracciabile.

[…]

In particolare gli importi di

due conti intestati ad __________ sono stati correttamente inseriti nella mia

dichiarazione 2016 […] pur sempre menzionando che quei fondi erano su conti

intestati a __________, in parte previsti per gli studi.

In pratica, e conformemente a

quanto dichiarato nei formulari per la tassazione 2016, la sostanza di __________

era di 899 chf. Gli altri importi su conti a suo nome sono stati inclusi

esplicitamente nelle dichiarazioni dei genitori (quella della sottoscritta).

Nella decisione di tassazione

per __________ del 8 gennaio 2018 […] l’ufficio tassazione non sollevò

obiezioni in merito e quindi a suo tempo fummo confortati nell’idea d’aver

fatto le cose in modo per lo meno accettabile, restando in attesa di ricevere

le decisioni delle tassazioni mancanti.

Col senno di poi, e visto

l’ovvio malinteso sorto con la decisione della mia tassazione 2016 e che mi è

giunta oltre un anno dopo, deduco che i conti intestati ad __________ si sarebbero

dovuti includere nella sua dichiarazione e quindi annullare gli importi con un

debito equivalente nei confronti dei genitori ottenendo un risultato identico:

899 chf.

La ricorrente conclude:

“[…]

Manifestamente __________ non dispone della sostanza necessaria ad

autofinanziarsi gli studi e sono de facto i genitori a farlo.

[…] Ritengo il rifiuto

dell’ufficio tassazione di concedermi la deduzione per figli agli studi non

giustificato in quanto i fondi ai quali si fa allusione NON sono di __________

come lo conferma la decisione di tassazione del 8 gennaio 2018 e da come

risulta dalle dichiarazioni di sostanza dei genitori”.

F. a.

Nelle sue

osservazioni, presentate il 16 luglio 2019, l’autorità di tassazione propone di

respingere il ricorso. Dopo aver riassunto i punti salienti della vicenda, considera

che “a rigore la tassazione della figlia dovrebbe essere oggetto di

rettifica con l’aggiunta dei suoi capitali, ma considerando che comunque gli

elementi imponibili non superano le quote esenti di reddito e di sostanza

l’ufficio di tassazione vi ha rinunciato”. Aggiunge inoltre che

“In contraddizione con le

dichiarazioni d’imposta presentate per il 2015, 2016 e le affermazioni fatte

nel reclamo del 14.05.2019 per la prima volta in sede di ricorso viene

menzionato il fatto che la figlia __________ ogni anno avrebbe firmato un

riconoscimento di debito nei confronti del padre e della madre.

A giudizio dell’ufficio di

tassazione questa ultima precisazione, non documentata da nessun

giustificativo, non può essere presa in considerazione poiché appare più che

funzionale all’ottenimento delle deduzioni richieste”.

b.

La ricorrente ha replicato

alle osservazioni dell’autorità di tassazione in data 24 luglio 2019.

Successivamente, ovvero il 31 luglio 2019 e il 4 gennaio 2020, ha inviato alla

Camera di diritto tributario ulteriore documentazione a sostegno della propria

tesi. Di queste comunicazioni verrà detto in seguito per quanto necessario.

Diritto

1. Il presente ricorso

verte sulla concessione della deduzione per figlio a carico e, per la sola

imposta cantonale, della deduzione per figlio agli studi in relazione alla

figlia __________. Per la ricorrente, la deduzione deve essere concessa in

quanto le condizioni poste per il suo ottenimento sono soddisfatte. Di parere

opposto l’autorità di tassazione, per cui la figlia __________, disponendo di

capitali propri per oltre 180'000 franchi è in grado di provvedere al proprio

sostentamento, per cui la ricorrente non ha alcun diritto di beneficiare delle

deduzioni richieste.

Considerandi

2.

2.1.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure

in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è

limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,

che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;

cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35.

LIFD, p. 149). Dal 1° gennaio 2012, è stata introdotta una seconda frase al

capoverso 1 per cui se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio

sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo

l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è

ripartita per metà (art. 34 cpv. 1 lett. a, seconda frase LT risp. art.

35.

cpv. 1 lett. a, seconda frase LIFD).

Per l’imposta cantonale,

per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del

periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il

contribuente provvede.

La LIFD invece non prevede

un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso

2.

CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del

figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di

una formazione appropriata (Circolare dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della

famiglia secondo la LIFD, p. 20). Di conseguenza, in generale la deduzione non

può più essere fatta valere quando il figlio ha compiuto, alla fine del periodo

fiscale o dell’assoggettamento, il 25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD, p. 713).

2.2

Per “studi” si intende

ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in

primo luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è

comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma corrispondente

ed è in grado di svolgere un’attività lucrativa appropriata (CDT, sentenza no.

80.2016.100

dell’8 giugno 2017, consid. 1.2). La maturità professionale, come

la maturità liceale, ricadono sotto il concetto di formazione di base (prima

formazione) ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1

lett. a LIFD (CDT, sentenza n. 80.2016.231 del 28 agosto 2017, consid.

2).

2.3

Per quanto attiene al

riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione gli art. 34 cpv. 3

LT e 35 cpv. 2 LIFD, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite “secondo

la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 40 LIFD) o

dell’assoggettamento”.

Con

il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione

finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto per cui i

cambiamenti nelle relazioni personali, ovvero nello status del

contribuente (p. es. lo stato civile, l’età dei figli, la necessità di

sostentamento, ecc.) non sono costantemente monitorati nell’arco dell’anno, ma

di principio una sola volta durante il periodo fiscale, in casu alla

fine dell’anno civile. Invece, le prestazioni fornite, come p. es. i pagamenti,

sono calcolate per l’insieme del periodo fiscale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109 s.; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a

ed., Basilea 2019, n. 58 ad

art. 35 LIFD, p. 1063). Tale principio

presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel

singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato.

Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta

secondo il principio della capacità contributiva, per la giurisprudenza del

Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti

ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337, consid. 1c; cfr. p. es.

sentenze CDT n. 80.2018.122/123 del 3 dicembre 2018, consid. 1.2; n. 80.2018.108/109

del 5 novembre 2018 consid. 1.4; n. 80.2017.182 del 26 marzo 2018, consid. 1.3;

n. 80.2016.231 del 28 agosto 2017, consid. 1.3).

2.4

Come visto in narrativa, alla

fine del periodo fiscale litigioso, __________ era maggiorenne e agli studi, poiché

frequentava il Liceo a __________.

3.

3.1.

Ora,

stabilito che al 31 dicembre 2016 la figlia della ricorrente era maggiorenne e

agli studi, perché la ricorrente possa beneficiare delle deduzioni richieste, resta

da esaminare se abbia provveduto al sostentamento di __________ nel corso del

2016, così come richiesto dall’art. 34 cpv. 1 lett. a LT risp. art. 35

cpv. 1 lett. a LIFD.

3.2

Dal profilo del diritto

civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore

età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio

non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa

ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono

continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile

formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). I genitori sono nondimeno

liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente

pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con

altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente che per

l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non solo i

redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche –

dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a

fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di

chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al proprio

patrimonio (cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015, consid. 6b;

RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10b). In una recente decisione del 2 giugno

2016.

(DTF 142 V 226, consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del resto ribadito

che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei genitori nei

confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente laddove il figlio

non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far fronte al proprio

fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua formazione, richiamando in

particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con l’art. 276 cpv. 3 CC e una

sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005 (n. 5C.150/2005, consid.

4.4, in: FamPra.ch 2006, p. 480). In quella decisione, l’Alta Corte aveva in

particolar modo stabilito che la responsabilità personale del figlio – che vale

tanto più per un figlio maggiorenne – prevale sull’obbligo di mantenimento dei

genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro

situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ediz., n. 31

ad

art. 276 CC). La capacità economica del figlio va dunque

considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti:

quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo capo in primo

luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza (cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n.

28c, consid. 10a).

3.3

Per quel che concerne la

deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale si

fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art. 277

cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8

giugno 2017, consid. 3). Considerato come già in ambito civile l’obbligo di

mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che si possa

ragionevolmente esigere da loro, occorre tenere conto (sia in ambito civile sia

in quello fiscale) pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 41 ad art.

35.

LIFD). Ne discende che i principi sopra enunciati sono applicabili anche al

diritto fiscale.

Il figlio non viene

considerato dipendente dal mantenimento del genitore, quando, malgrado sia in

formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai

proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. In tale contesto occorre

prendere poi anche in considerazione la sostanza del figlio nella misura in cui

la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per

finanziare il suo mantenimento (Jaques,

in Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 21 ad

art. 35 LIFD; RF 2014 p. 302, consid. 2.1; decisione TF n. 2C_357/2010 del 14

giugno 2011 citata in RF 2011 p. 676, consid. 2.1.).

Anche il Tribunale

federale (nella sentenza n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1) ha

escluso che si possa considerare bisognoso di sostentamento ("unterstützungsbedürftig")

il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di

mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi.

Occorre quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio,

come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per

contribuire al finanziamento del suo sostentamento.

3.4

In una decisione dell’8

giugno 2017, la Camera di diritto tributario ha avuto modo di negare ai

ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia la deduzione per figli agli

studi, riguardo alla figlia maggiorenne, che nel periodo fiscale litigioso

frequentava il programma di Bachelor presso una scuola universitaria

professionale in Svizzera interna. La Corte ha ritenuto che la figlia non

avesse bisogno del sostegno economico da parte dei genitori che rivendicavano

le predette deduzioni, considerato come quest’ultima avesse importanti capitali

a disposizione (oltre CHF 300’000.–) e avesse percepito anche dei redditi

di oltre CHF 11’000.– (cfr. sentenza CDT n. 80.2016.100/101 dell’8 giugno

2017).

In un caso ancora più

recente, questa Corte ha negato la deduzione per figlio agli studi al padre di

uno studente maggiorenne che disponeva di una sostanza (“titoli e capitali”) di

ben CHF 140’060.–, privo di vincoli e facilmente disponibile (sentenza CDT

n. 80.2018.129 del 28 gennaio 2019).

3.5

Vi sono cantoni, nei quali

le autorità fiscali hanno opportunamente codificato una prassi, che fissa degli

importi, a partire dai quali si può ritenere che il reddito e/o la sostanza del

figlio siano sufficienti per il suo mantenimento, con la conseguenza che i

genitori non hanno diritto alla deduzione sociale.

Nel Canton Berna, ad

esempio, se il figlio maggiorenne percepisce un reddito di oltre fr. 24’000.–

(quale salario, borsa di studio, ecc., senza però considerare i contributi

alimentari) oppure se il suo patrimonio ammonta ad almeno fr. 50’000.–, la

deduzione per figli a carico viene negata (cfr. Merkblatt 12 Natürliche

Personen ab 2017, Besteuerung von Familien, p. 1, redatto dalla Steuerverwaltung

des Kantons Bern).

Nel Canton Lucerna, lo

stato di bisogno del figlio si determina in base al minimo vitale del diritto

esecutivo. Se il figlio dispone di un reddito fino a fr. 18'000.–, i genitori

hanno diritto alla deduzione per figli a carico. Per quanto concerne il

patrimonio, si ritiene che il figlio non necessiti più del sostegno finanziario

dei genitori se ha una sostanza netta superiore a 100'000 franchi, purché si

tratti di beni alienabili o liquidi e non per esempio di quote di comproprietà

di immobili o di quote di partecipazione in società di famiglia (Luzerner

Steuerbuch, § 42 n. 2, paragrafo 1.1).

Nel Canton San Gallo, fino

ad un reddito dell’attività lucrativa di fr. 15'000.‑ all’anno, si

presume che il figlio non possa provvedere al proprio mantenimento. Per quanto

concerne il patrimonio, la situazione viene valutata nel singolo caso (St.

Galler Steuerbuch, 48 n. 1, paragrafo 2.2.2).

Nel Canton Ticino, la

citata Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni, concernente

"le deduzioni per figli agli studi", si limita, come già

accennato, ad escludere che abbia diritto alla deduzione il genitore di uno

studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti

per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio.

3.6

Venendo al caso in esame,

dalla decisione di tassazione IC/IFD 2016, si evince che __________ non ha

percepito alcun reddito, fatta eccezione per un reddito da titoli e capitali di

fr. 6.‑. Per quanto riguarda invece la sua situazione patrimoniale al

31.12.2016, l’autorità di tassazione ha accertato “titoli e capitali” in

ragione di fr. 899.‑.

Tuttavia ‑ ribadito

più volte nei loro scritti indirizzati all’autorità di tassazione sia dal padre

__________ sia dalla madre __________ ‑ __________ dispone di

capitali propri in ragione di fr. 181'637.‑ (stato al 31.12.2016).

In particolare, nelle

“comunicazioni e note” per l’Ufficio di tassazione, accluse alla sua DI 2016, __________

scriveva:

Il

deposito “__________” __________, incluso da sempre ai titoli __________ venne

raggruppato a livello di banca nel marzo 2016 con i miei depositi onde

beneficiare dello statuto “partner __________”. Fine 2016 nel mio rendiconto __________

troviamo 138655 chf “di troppo”. Questo importo è incluso nei titoli RI 1.

Quindi 526400-138655=387745.

Questo importo è poi stato

effettivamente accertato dall’autorità fiscale nella tassazione del padre di __________

(v. decisione di tassazione IC 2016 del 12 aprile 2018 relativa a __________).

Di riflesso, due note

manoscritte sulla medesima attestazione bancaria, acclusa nella DI 2016 della

signora RI 1 spiegavano che i fr. 138'655.‑ erano “intestati alla

figlia __________” e “mantenut[i] tra i titoli” della madre.

Proprio sulla scorta di

quanto visto in precedenza, si può concludere che __________ non sia bisognosa

di sostentamento ("unterstützungsbedürftig"), potendo far capo

ad importanti mezzi finanziari, appositamente accantonati per i suoi studi dai

genitori. Come visto, __________ è titolare di un conto risparmio gioventù

presso __________ (__________) in cui erano depositati al 31.12.2016

fr. 42'083.02 e di parti al fondo d’investimento __________ in ragione di

fr. 138'655 al 31.12.2016, oltre a due conti presso __________ (valore

accertato al 31.12.2016: fr. 899.‑).

Nonostante sia agli studi

ma avendo raggiunto la maggior età e potendo contare su mezzi propri

importanti, i genitori non sono più tenuti al suo sostentamento. Pertanto essi perdono

il diritto alla deduzione per figli a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1

lett. a LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD.

L’operato dell’RS 1 merita

pertanto di essere tutelato.

4.

4.1.

A proposito della

titolarità dei conti, nel suo scritto ricorsuale datato 9 luglio 2019, la

ricorrente sostiene dapprima che “quei fondi erano su conti intestati a __________,

in parte previsti per gli studi” per un “totale conti a lei intestati [di]

181'637 chf” per poi cambiare versione e ‑ fondandosi sulla

decisione di tassazione IC/IFD 2016 della figlia – argomentare che “manifestamente

__________ non dispone della sostanza necessaria ad autofinanziarsi gli studi e

sono de facto i genitori a farlo […] i fondi ai quali si fa allusione

NON sono di __________ come lo conferma la decisione di tassazione del 8

gennaio 2018 e da come risulta dalle dichiarazioni di sostanza dei genitori”.

Tali affermazioni appaiono perlomeno contraddittorie e in contrasto con il

principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire

contra factum proprium”), che discende dal primo.

4.2

Dagli atti a disposizione

della Camera di diritto tributario, si evince che __________ è titolare di due

conti bancari presso __________ Bellinzona e dichiarati nella sua partita

fiscale, come pure di un conto risparmio gioventù presso __________ il cui

saldo al 31.12.2016 era di fr. 42'083.02 (v. attestazione bancaria __________).

Questo conto, come anche fr. 138'655.‑ riconducibili a “distinta __________

allegata-ex depo in parte studi __________ __________” erano invece

dichiarati nella partita fiscale della ricorrente (v. Modulo 2, allegato alla

DI 2016 RI 1).

Per quanto attiene alla

titolarità di quest’ultimo importo (fr. 138'655.‑ al 31.12.2016),

fino al 31.12.2015 questo deposito era intestato ad __________, come risulta

chiaramente dal Vermögensausweis rilasciato da __________ e allegato

alla DI 2015 della madre (__________ nel 2015 era ancora minorenne). Per il

periodo fiscale litigioso, invece, le parti di detto fondo sono elencate

nell’attestazione bancaria rilasciata da __________ a nome di __________ per

motivi che il padre spiega così: “il deposito “__________” __________, incluso

da sempre ai titoli RI 1 venne raggruppato a livello di banca nel marzo 2016

con i miei depositi onde beneficiare dello statuto “partner __________”.

4.3

In casu si deve

constatare che, per il periodo fiscale 2016, gli averi di __________ presso __________

pari a fr. 180'655.‑ non siano stati imposti né in capo al padre, né

in capo alla madre, né in capo alla figlia.

Finché __________ era

minorenne, il reddito e la sostanza erano stati cumulati con quelli di chi ne

deteneva l’autorità parentale (art. 8 cpv. 2 LT; art. 9 cpv. 2 LIFD), nella

fattispecie la madre. Divenuta maggiorenne, anche la figlia __________ ha

dovuto presentare la propria Dichiarazione d’imposta, a partire dal periodo

fiscale 2016. Al 31.12.2016, __________ dichiarava titoli e capitali per un

importo pari a fr. 899.‑ relativi ad un contro privato Generation e

ad un conto di risparmio gioventù, entrambi aperti presso l’__________

Bellinzona. Con decisione dell’8 gennaio 2018, l’autorità di tassazione, ha

conseguentemente accertato un reddito e una sostanza imponibili pari a

fr. 0.-, imponendola con la motivazione “esente, elementi inferiori ai

minimi imponibili”.

Dal 2016, tuttavia, gli

averi depositati presso __________ avrebbero dovuto essere dichiarati

nella partita fiscale di __________ e non più in quella della madre ricorrente.

Mal si comprende per quale

ragione solo i conti presso __________ (valore accertato al 31.12.2016:

fr. 899.‑) siano stati dichiarati dalla figlia ‑ omettendo

scientemente di dichiarare gli averi depositati presso __________ e lasciandoli

nella partita fiscale della madre ‑ se non appunto alfine di

poter beneficiare delle deduzioni sociali di cui è stata fatta richiesta. In

effetti, ancora nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali allegato

alla DI 2015, la ricorrente dichiarava e distingueva chiaramente gli averi

della figlia (presso __________ e __________) e i suoi.

4.4

Alla luce delle

conclusioni che precedono, come giustamente rilevato dall’autorità di

tassazione nelle sue osservazioni, “la tassazione della figlia dovrebbe

essere oggetto di rettifica con l’aggiunta dei suoi capitali, ma considerando

che comunque gli elementi imponibili non superano le quote esenti di reddito e

di sostanza l’ufficio di tassazione vi ha rinunciato”, evitando così di trasmettere

l’incarto all’Ufficio delle procedure speciali e di aprire il procedimento di

ricupero d’imposta nei confronti della figlia __________ poiché questo non avrebbe

sortito alcun effetto e la decisione di tassazione IC/IFD 2016 di __________

non sarebbe stata modificata, rendendola comunque esente.

4.5

È comunque difficilmente

spiegabile che la titolarità delle parti al fondo d’investimento presso __________

sia stata trasferita proprio nel 2016 da __________ al padre, __________, se

non a fini prettamente fiscali. Fosse così, si configurerebbe una donazione

dalla figlia al padre. Dagli atti a disposizione risulta però che __________dei

capitali per 138'655.‑ franchi depositati presso __________ (v. in

particolare Modulo 2, allegato alla DI 2016 di __________).

5.

Per quanto riguarda infine

la deduzione sociale per figlio agli studi prevista unicamente dal diritto

cantonale (art. 34 cpv. 1 lett. c LT), essa è complementare alla deduzione

di base per figlio a carico: se la deduzione per figlio a carico non è

concessa, neppure quella per figlio agli studi potrà dunque esserlo (cfr.

sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.3.2). In una recente

sentenza, la Camera di diritto tributario ha avuto modo di confrontarsi con una

situazione molto simile a quella del caso qui in esame, giungendo alla

conclusione che i presupposti per beneficiare della deduzione per figlio agli

studi non fossero adempiuti nonostante il figlio fosse sì studente

universitario, ma disponesse di un importante capitale a risparmio, privo di

vincoli, facilmente disponibile e ritenendolo più che sufficiente per far

fronte al proprio sostentamento nel suo percorso universitario (in casu:

fr. 140'060.‑; cfr. sentenza CDT n. 80.2018.129 del 28 gennaio 2019).

6.

Di conseguenza il

ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: