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Decisione

80.2019.216

Procedura: reclamo, motivazione della decisione, mancato invio della documentazione richiesta dall’autorità, documentazione agli atti, annullamento della decisione

17 gennaio 2020Italiano15 min

indipendente accessoria di fr. 10'000.- per le “provvigioni versate da __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.216

80.2019.217

Lugano

17 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 luglio 2019 contro la decisione del 26 giugno 2019 in materia di IC-IFD

2016.

Fatti

Fatti

A. RI 1 e RI 2,

domiciliati a __________, sono pensionati. Nella dichiarazione fiscale 2016 i

coniugi dichiaravano unicamente redditi da pensioni e da immobili.

Con decisione datata 14

marzo 2018, l’RS 1 (in seguito UT) notificava a RI 1 e RI 2 la tassazione

IC/IFD 2016, commisurando, per l’IC, il reddito imponibile in fr. 125’300.- e

la sostanza imponibile in fr. 213’000.-. Per l’IFD, l’autorità fiscale

commisurava il reddito imponibile in fr. 124’800.-.

Rispetto alla

dichiarazione presentata, l’UT aveva aggiunto un reddito da attività lucrativa

indipendente accessoria di fr. 10'000.- per le “provvigioni versate da __________

durante l’anno 2013” ed altri redditi della sostanza mobiliare a fr.

79'748.- derivanti dalla remissione di un debito nei confronti della __________,

imposto in ragione del 60%.

B. Con reclamo del 15

marzo 2018 i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD 2016,

contestando in primo luogo il reddito da attività indipendente accessoria, in

quanto l’importo di fr. 10'000.–, versato dalla __________, non sarebbe stato

una provvigione bensì una caparra, poi computata nel prezzo di vendita del

terreno. I contribuenti contestavano poi l’imposizione del debito nei confronti

della __________ __________ motivando che la società “è stata messa in

scioglimento il 23.12.2008”.

C. In data 5 marzo 2019,

l’UT inviava ai contribuenti una richiesta di documentazione e gli assegnava un

termine di 20 giorni per fornire tutta la documentazione atta a provare le

argomentazioni da loro sollevate (bilancio, conto economico e schede contabili

della __________ SA dal 2007 al 2014, bilancio di inizio e fine liquidazione

della stessa società, giustificativi bancari comprovanti gli anticipi alla

società, documentazione bancaria relativa al versamento dell’importo pagato

dalla __________ Sagl), avvertendoli che, scaduto infruttuoso il termine,

avrebbe deciso sulla base dei documenti in suo possesso e la decisione di prima

istanza sarebbe stata confermata.

I reclamanti hanno

risposto con due distinti scritti e con i relativi allegati. Il 19 marzo 2019

hanno segnalato che la ____________________ SA era stata messa in liquidazione

il 31.12.2008 e che dal bilancio a tale data risultavano, oltre a una perdita

d’esercizio di fr. 343'620.54, debiti finanziari nei confronti della __________

di __________ per fr. 275'052.50 e nei confronti di RI 1 per fr. 32'487.03. Il

29.12.2011, poi, l’Ufficio dei fallimenti di Viganello aveva autorizzato

quest’ultimo a far valere in nome della massa il suo credito di fr. 33'580.–,

avendo egli chiesto la cessione di pretese della massa ex

art. 260 LEF.

La procedura di fallimento si era poi chiusa il 3.4.2014 e il reclamante

affermava di non avere “mai incassato niente dalla __________”.

Con lettera datata

2 aprile 2019, i contribuenti fornivano all’autorità fiscale la documentazione

inerente i “CHF 10'000.- ricevuti da __________ quale caparra per proroga del

diritto di compera su Part. __________ RFD __________ […]”.

D. Con decisione del 26

giugno 2019, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con la

seguente motivazione:

Analizzato quanto presentato

dal contribuente in sede di reclamo, l’autorità fiscale ha proceduto a una

richiesta di documentazione volta da un lato a determinare se la cifra di CHF

10'000.- fosse stata effettivamente incassata a titolo di provvigione, e

dall’altro a meglio comprendere la situazione debitoria pregressa dei

contribuenti rispetto alla [__________] SA […]; consta[ta]to che, se la

fattispecie relativa al versamento di CHF 10'000.– è stata chiarita, in quanto

trattasi di penali in seguito alla proroga di un diritto di compera, nessun

documento di quelli richiesti è stato fatto pervenire all’autorità fiscale.

Pertanto si procede

all’evasione del reclamo stralciando il reddito d’attività lucrativa

indipendente, ma riconfermando l’imposizione a titolo di distribuzione

dissimulata di utile in ragione del 60% del debito verso la __________.

E. Mediante tempestivo

ricorso datato 8/9 luglio 2019, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’imposizione

degli “altri redditi” della sostanza mobiliare, per un ammontare di fr.

79'748.-.

Secondo gli

insorgenti, per arrivare a questa cifra l’UT si sarebbe fondato su una

dichiarazione del liquidatore errata. Non solo infatti RI 1 non avrebbe avuto

alcun debito nei confronti della società, ma addirittura avrebbe vantato un

credito di fr. 35'000.- nei confronti della __________. Questo credito sarebbe

riportato anche nel bilancio di liquidazione.

I ricorrenti continuano

affermando di riconoscere “di aver indicato per errore nella […]

dichiarazione debiti 2016 questo debito di chf. 132'914.- verso la __________

ingannat[i] dalla dichiarazione errata del liquidatore”.

I coniugi chiedono

pertanto che la posizione e quindi la decisione di tassazione dopo reclamo sia

annullata e che una nuova decisione dopo ricorso venga emessa.

F. In data 17 luglio

2019, l’UT ha rinunciato a presentare delle osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle

persone giuridiche, che

1

Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1

LIFD indicano che

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

[…]

c.

i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro

provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite,

gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.2.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione

dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro

condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116

consid. 2; 115 Ib 238).

1.3.

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni

dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a

determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina,

con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel

conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene

definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (“Gewinnvorwegnahme”;

cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale

e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto

quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,

che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando

quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un

terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid.

6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

1.4.

Anche la concessione di un

mutuo da parte di una società a un socio può costituire una prestazione

valutabile in denaro, se non sarebbe stata concessa alle stesse condizioni a

una terza persona. Se la prestazione è costituita dalla rinuncia al rimborso di

un credito, essa si considera realizzata nel momento in cui il socio manifesta

la chiara volontà di far propri i mezzi della società e tale intenzione diviene

riconoscibile per l’autorità (cfr. la sentenza del TF del 10.11.2000 consid. 3f,

in StE 2001 B 24.4 n. 58).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, RI 1

dichiarava, fin dal periodo fiscale 2008, di avere un debito di fr. 132'914.–

nei confronti della __________ SA di __________, società di cui deteneva un

partecipazione del 40%. Anche nella dichiarazione d’imposta 2016 i ricorrenti

hanno indicato l’esistenza del debito in questione. Avendo constatato che la

società creditrice era stata radiata dal Registro di commercio il 4 aprile

2014, in seguito alla chiusura della procedura fallimentare, l’Ufficio di

tassazione ha considerato la rinuncia al credito da parte della società quale

prestazione valutabile in denaro a favore del socio.

In seguito al reclamo, con

il quale i contribuenti contestavano di aver conseguito il reddito in questione,

l’Ufficio si è rivolto a loro, con scritto del 5 marzo 2019, invitandoli a

produrre bilancio e conto economico della società per i periodi dal 2007 al

2014, le schede contabili relative agli anticipi fatti da RI 1 verso la stessa

società nei periodi 2007/2014, i giustificativi bancari comprovanti tali

anticipi e i bilanci di inizio e di fine liquidazione della __________ SA con

copia del relativi verbali.

I reclamanti hanno

risposto il 19 marzo 2019, segnalando che la società era stata messa in

liquidazione il 31.12.2008 e che dal bilancio a tale data risultavano, oltre a

una perdita d’esercizio di fr. 343'620.54, debiti finanziari nei confronti

della __________ di __________ per fr. 275'052.50 e nei confronti di RI 1 per

fr. 32'487.03. Il 29.12.2011, poi, l’Ufficio dei fallimenti di Viganello aveva autorizzato

quest’ultimo a far valere in nome della massa il suo credito di fr. 33'580.–,

avendo egli chiesto la cessione di pretese della massa ex

art. 260 LEF.

La procedura di fallimento si era poi chiusa il 3.4.2014 e il reclamante

affermava di non avere “mai incassato niente dalla __________ SA”.

Incomprensibilmente, nella

decisione del 26 giugno 2019, l’Ufficio di tassazione ha affermato che “nessun

documento di quelli richiesti è stato fatto pervenire all’autorità fiscale” e

che pertanto veniva riconfermata “l’imposizione a titolo di distribuzione

dissimulata di utile in ragione del 60% del debito verso la __________ SA”.

Nel loro ricorso dell’8/9

luglio 2019, RI 2tribuenti inviano nuovamente la documentazione già trasmessa

all’Ufficio di tassazione, allegandone anche altra, e sostengono che la

dichiarazione del liquidatore, datata 18 febbraio 2009, che attesta il debito

di fr. 132'914.29 del contribuente nei confronti della __________, sarebbe

errata e li avrebbe “ingannati”, inducendoli a indicare “per errore” il

debito di fr. 132'914.– nella dichiarazione 2016. La dichiarazione in

questione, con l’indicazione erronea del debito, sarebbe poi stata condizionata

anche dallo “stato morale fisico e mentale” di RI 1, da poco rientrato dalla

detenzione in __________ prima e in __________ poi.

2.2

2.2.1

Adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208.

cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato

se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118

Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

2.2.2

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3).

2.2.3

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (sentenza

CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

2.3

La motivazione della

decisione impugnata è del tutto silente in merito alla questione

dell’imposizione della prestazione che la __________ SA avrebbe fatto al socio RI

1.

Come poc’anzi ricordato, l’Ufficio di tassazione ha completamente ignorato

la presa di posizione, inviata dal reclamante il 21 marzo 2019, come pure la

documentazione allegata, limitandosi a sostenere che “nessun documento di

quelli richiesti è stato fatto pervenire all’autorità fiscale”.

Neppure dopo

l’interposizione del ricorso alla Camera di diritto tributario, da parte dei

contribuenti, l’autorità di tassazione ha motivato la propria decisione di

assoggettare all’imposta la controversa prestazione valutabile in denaro.

In queste circostanze, la

decisione non può che essere annullata e gli atti rinviati all’autorità

fiscale, perché adotti una nuova decisione motivata.

2.4

La fattispecie merita di

essere esaminata con una certa cura, per il fatto che la documentazione

prodotta fa emergere indicazioni contrastanti.

Come già ricordato, dai

documenti prodotti nella procedura di reclamo e poi allegati al ricorso,

risulta che RI 1 era creditore della __________ SA e che aveva versato a

quest’ultima a più riprese dei finanziamenti, persi poi con il fallimento.

Non si spiega allora la

dichiarazione del 18 febbraio 2009, con cui, rivolgendosi all’Ufficio di

esecuzione di Lugano, nell’ambito di una procedura di sequestro, il liquidatore

della società informava di avere allestito il bilancio di liquidazione al

31.12.2008, dal quale “appare un saldo a favore della __________ SA di CHF

132'914.29, credito riconducibile direttamente e/o indirettamente al sig. RI 1”.

Nel ricorso i contribuenti

sostengono di aver erroneamente indicato tale debito, nella dichiarazione 2016,

tratti in inganno dalla dichiarazione del liquidatore e condizionati dalla

lunga detenzione all’estero di RI 1, protrattasi fino al 28.6.2016. Dall’esame

delle dichiarazioni d’imposta dei periodi precedenti emerge peraltro che il

debito in questione è stato indicato nelle dichiarazioni relative a ben otto

periodi fiscali (dal 2008 al 2016), sempre allegando la suddetta dichiarazione

del liquidatore. Non hanno per contro dichiarato il credito, che RI 1 avrebbe

vantato nei confronti della stessa società, secondo la tesi sostenuta nel

ricorso.

All’elenco debiti prodotto

con la dichiarazione 2008 sono poi allegate anche alcune pagine di una

opposizione, interposta il 12 marzo 2009 da RI 1 contro un decreto di

sequestro, nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dalla __________, __________.

In un estratto dell’opposizione citata, si leggono le seguenti affermazioni:

Per

quanto concerne la società __________ SA si sottolinea come la liquidazione sia

stata decisa nel 2008 per meri motivi aziendali (cfr. estratto RC, Doc. 7).

Inoltre, la lettera agli atti del liquidatore __________ del 18.02.2009, indica

non solo come il convenuto non abbia crediti nei confronti della società, ma

addirittura come ne sia debitore per ben CHF 132'914.29. È pertanto evidente

come la liquidazione non possa essere interpretata come un atto sospetto volto

a liberarsi di patrimonio rintracciabile o quale reazione ad una sentenza del

Tribunale federale emanata nel gennaio 2009.

L’affermazione di RI 1,

contenuta nel ricorso in esame, di non avere avuto debiti nei confronti della __________

SA, bensì di essere stato creditore della stessa, è evidentemente in

opposizione diametrale rispetto a quanto sostenuto nell’opposizione al

sequestro del 2009. Poiché entrambe le versioni non possono essere vere, la

conclusione che si impone è che o è stato sostenuto il falso nella procedura di

sequestro del 2009 oppure non è vero quanto affermato nel ricorso in

discussione.

2.5

Copia della presente

decisione viene inviata all’Ufficio procedure speciali.

Se infatti dovesse essere respinta

la tesi sostenuta nel ricorso, dovrebbe con ogni verosimiglianza essere

riaperta la tassazione del periodo fiscale 2014. La __________ SA, iscritta a

Registro di commercio in data 4 novembre 2005, è stata sciolta e messa in

liquidazione il 23 dicembre 2008. Il 12 novembre 2010 è stato pronunciato il

fallimento a far tempo dal 15 novembre 2010 ed è stata avviata la susseguente

procedura di fallimento. La società è stata infine radiata dal Registro di commercio

in data 4 aprile 2014.

Se il mancato rimborso del

debito alla società costituisse per il suo azionista una distribuzione

dissimulata di utile, prestazione valutabile in denaro sarebbe avvenuta al più

tardi nel corso dell’anno in cui si è chiusa la liquidazione della società.

Nell’eventualità in cui

invece l’autorità di tassazione dovesse condividere la tesi sostenuta nel

ricorso, dovrebbe essere verificata l’esistenza di una sottrazione d’imposta

nei periodi precedenti, nei quali non solo è stato dichiarato il debito ora

negato, ma non sono invece stati indicati i crediti che, secondo la tesi

ricorsuale RI 1 vantava nei confronti della __________ SA.

L’Ufficio procedure

speciali è pertanto invitato a collaborare con l’RS 1 nell’istruttoria del caso

e nell’adozione dei provvedimenti necessari. Eventualmente, procederà anche

alla presentazione di una denuncia all’autorità giudiziaria, qualora dovessero

emergere indizi di un reato di azione pubblica (cfr. art. 31a della Legge

del 15 marzo 1995 sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

[LORD; RL 173.100]).

3.

Visto l’esito della

procedura non si prelevano tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai sensi

dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26.6.2019

è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti

una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

a:

- Ufficio procedure

speciali, Bellinzona.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: