80.2019.225
Procedura: revisione, “mancato reddito” a causa di truffa subita, nessun nesso causale fra il conseguimento di un determinato reddito e la perdita lamentata
20 luglio 2020Italiano16 min
padre di tre figli, lavora alle dipendenze della __________ SA ed è comproprietario,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.225
80.2019.226
Lugano
20 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 luglio 2019 contro la decisione del 19 giugno 2019 in materia di revisione
IC e IFD 2015, 2016 e 2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1, coniugato e
padre di tre figli, lavora alle dipendenze della __________ SA ed è comproprietario,
insieme alla moglie __________, del mapp. n. __________ __________, situato in
via __________ a __________.
Con decisione del 14
febbraio 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione RS 1 (in seguito UT)
notificava ai contribuenti tassazione IC/IFD 2015, commisurando il reddito
imponibile in fr. 145'500.- per l’IC e in fr. 163’500.- per l’IFD.
In data 27 febbraio 2019
venivano poi notificate le decisioni di tassazione 2016 e 2017, nelle quali il
reddito imponibile era stabilito, rispettivamente, in fr. 123'200.- per l’IC e
in fr. 150'200.- per l’IFD, per il periodo fiscale 2016, e in fr. 157'100.- per
l’IC e in fr. 186'500.- per l’IFD, per il periodo fiscale 2017.
Non impugnate mediante
reclamo, le suddette decisioni passavano in giudicato.
B. Con istanza del 2
aprile 2019, RI 1 chiedeva la revisione delle tassazioni dei periodi fiscali
2015, 2016 e 2017, affermando che “nel 2015 [era] stato vittima di una truffa
da parte della ditta individuale Impresa __________ di __________”, alla quale
aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo immobile di __________.
A tal proposito, il contribuente sosteneva di aver versato somme per un totale
di fr. 55'000.- a __________, senza tuttavia che le opere fossero state portate
a termine o addirittura iniziate. L’istante affermava quindi di aver dovuto
coinvolgere un’altra impresa di costruzione le cui fatture ammontano a fr.
120'000.-, e di aver assunto costi di assistenza legale per fr. 15'000.- per la
procedura giudiziaria nei confronti di __________.
Con queste motivazioni, il
contribuente chiedeva quindi che “l’intera [sua] situazione fiscale venga
rivista e corretta a partire dall’anno fiscale 2015”. A suo avviso, infatti, “è
come non avere guadagnato le somme denunciate come reddito”, dal momento che
non aveva potuto godere dei propri risparmi avendo dovuto utilizzarli per le
spese di ristrutturazione.
Concludeva lo scritto affermando
che “non [intendeva] più pagare imposte fin quando non ci sarà una presa di
posizione chiara nei [suoi] confronti e soprattutto un riconoscimento di un
[suo] credito nei confronti del __________ che faccia in modo che i [suoi] redditi
passati vengano ridotti di almeno 100'000 franchi”.
C. Con decisione del 5
giugno 2019, l’UT respingeva l’istanza di revisione del 2 aprile 2019. Nelle
sue motivazioni, l’autorità fiscale riteneva che “non sono stati scoperti fatti
rilevanti che potrebbero giustificare una revisione”. Veniva inoltre osservato
a titolo abbondanziale che “anche se le decisioni di tassazione non fossero
ancora cresciute in giudicato non si intravvede alcuna ulteriore deduzione
applicabile alla fattispecie sollevata dal contribuente”.
D. Con reclamo del 18
giugno, il contribuente contestava la decisione dell’Ufficio di tassazione,
ribadendo di essere stato truffato da __________ e di non essere
conseguentemente in grado di far fronte al pagamento delle rate delle imposte
federali, cantonali e comunali.
Con decisione su reclamo
del 19 giugno 2019, l’UT confermava le motivazioni del 5 giugno 2019 ritenendo
che il reclamante non avesse presentato nuove obiezioni idonee a contrastare il
rigetto dell’istanza di revisione deciso dall’autorità di tassazione.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 espone nuovamente le
circostanze che lo oppongono a ____________________, sottolineando che tutti i
suoi risparmi sono ormai stati utilizzati per portare a termine i lavori di
ristrutturazione della casa. Non vede pertanto come la parte sottrattagli dal
signor __________ possa essere considerata come “reddito effettivamente
percepito”. Il ricorrente afferma in ogni caso che gli importi in questione,
commisurati in fr. 70’000.-, sono sì stati percepiti sui suoi conti bancari,
che non è sua intenzione sottrarsi dal pagamento delle imposte, ma che non
capisce come una sottrazione del genere di denaro non possa essere considerata
“mancato reddito”.
F. Nelle sue
osservazioni del 22 luglio 2019, l’UT ha proposto di respingere il ricorso e si
è così espresso:
Con l’istanza di revisione presentata in data 2 aprile
2019 il contribuente chiede di riaprire delle tassazioni cresciute in giudicato
al fine di dedurre costi relativi alla ristrutturazione dell’abitazione. Costi
che non solo non sono stati chiesti in deduzione in via ordinaria ma che si
riferiscono a costi dovuti a lavori non portati a termine da chi, in prima
battuta, era incaricato della ristrutturazione, per cui il contribuente ha
dovuto ingaggiare e pagare un secondo artigiano che completasse l’opera.
Come
già spiegato telefonicamente al contribuente stesso, anche nel caso in cui egli
non recuperasse più l’importo in questione o nel caso in cui le decisioni non
fossero cresciute in giudicato, nella vigente legislazione tributaria, non è
prevista alcuna deduzione o compensazione relativa al caso in questione.
Diritto
1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La
revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv.
2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre:
Locher, Kommentar zum DBG, vol.
III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a
edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di
dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo
rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i
rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui
il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto
dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Il ricorrente chiede
vengano riviste le decisioni di tassazione 2015-17 in seguito alla truffa di
cui sarebbe stato vittima in occasione della ristrutturazione dell’immobile
situato in __________ a __________. Infatti, a seguito della vicenda, il
contribuente non disporrebbe dei fondi necessari per far fronte al pagamento
delle imposte dovute. A suo avviso, sarebbe “come non avere guadagnato le somme
denunciate come reddito”, avendo dovuto impiegare i propri risparmi per terminare
i lavori di ristrutturazione non eseguiti dall’impresa di __________. L’autorità
fiscale ritiene, per contro, che nel caso concreto non siano dati i presupposti
legali per procedere alla revisione delle decisioni di tassazione dal 2015 al
2017.
2.2.
2.2.1.
L’insorgente non invoca
Considerandi
alcuno dei motivi di revisione previsti dalle disposizioni legali. Nella misura
in cui menziona dei fatti di cui ha avuto conoscenza negli anni successivi ai
periodi fiscali ai quali si riferisce l’istanza di revisione, si può supporre
che il motivo di revisione consista nella scoperta di fatti rilevanti o mezzi
di prova decisivi (articoli 232 cpv. 1 lett. a LT e 147 cpv. 1 lett. a
LIFD).
La tesi del ricorrente
consiste nel considerare “una sottrazione di denaro come un «mancato reddito»”.
Egli avrebbe sì conseguito i guadagni assoggettati alle imposte nei periodi
litigiosi, ma ne avrebbe “goduto qualcun altro attuando una frode nei [suoi]
confronti”.
2.2.2
Secondo gli art. 15 cpv. 1
LT e 16 cpv. 1 LIFD, all’imposta sul reddito sottostà la totalità dei proventi,
siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente sottolineato il
Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).
Tali disposizioni sono, in
altri termini, espressione della teoria dell’incremento patrimoniale, in virtù
della quale tutto quanto accresce il patrimonio del contribuente nel corso di
un determinato lasso di tempo va considerato reddito. Esse contengono dunque
una clausola generale, che è completata da una lista esemplificativa di diverse
componenti reddituali (art. 16 – 22 LT e art. 17 – 23 LIFD).
Dal principio
dell’imposizione del reddito netto globale discende tuttavia che non sono
imponibili le indennità conseguite in sostituzione di entrate patrimoniali o
per reintegrare perdite patrimoniali. È reddito il risarcimento del lucro
cessante, non lo è invece il risarcimento del danno emergente (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar
zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 27 ad art. 16-39 LIFD, p. 166; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad art. 16 LIFD, p. 270; Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz. Basilea 2019, n. 15 ad art. 16
LIFD, p. 330).
Le
prestazioni assicurative che servono a compensare un danno patrimoniale già
verificatosi o futuro (damnum emergens) non comportano un
incremento patrimoniale netto, ma un semplice scambio di attivi esente da
imposta (cfr. DTF 139 II 363 = StE 2013 B 21.1 n. 23 = RF 68/2013 p. 730 = RDAF
2013.
II 607, consid. 2.6 e giurisprudenza e dottrina citate).
Analogamente, non viene
conseguito alcun reddito quando i risparmiatori, che hanno percepito proventi da
un sistema di investimenti fraudolento di carattere piramidale (“Schneeballsystem”),
vengono poi obbligati a restituire quanto hanno ricevuto. L’obbligo di
restituzione neutralizza infatti l’acquisizione del reddito (sentenza TF
2C_342/2016 del 23.12.2016 consid. 3 e giurisprudenza citata).
2.2.3
Perché
un’uscita patrimoniale possa «neutralizzare» un’entrata patrimoniale, occorre
tuttavia che tra l’una e l’altra vi sia una correlazione.
Una correlazione si può
considerare sufficiente solo se la connessione è così stretta in termini fattuali
e temporali che l’entrata appare necessaria e causale per l’uscita. Una
neutralizzazione del reddito non può essere ammessa con troppa facilità, se non
si vuole perdere di vista la distinzione fra il conseguimento di un reddito
(che è fiscalmente rilevante) e utilizzazione del reddito (che invece è irrilevante
dal punto di vista fiscale). Inoltre, resta il fatto che la pretesa fiscale
sorta è essenzialmente definitiva e non può essere eliminata mediante la
semplice restituzione delle prestazioni che hanno dato origine all'imposta. Ciò
che è determinante è pertanto che, fin dal momento dell’entrata, l’incremento
patrimoniale appaia incerto, in quanto condizionato dalla possibilità di un decremento
patrimoniale, legato in modo sufficientemente stretto al reddito conseguito
(sentenza 2C_342/2016 del 23.12.2016 consid. 2.2.4 e
giurisprudenza citata; v. anche Reich,
Rückerstattung von übersetzten Boni und anderen Lohnzahlungen, in ASA 80, p.
114).
2.2.4
Alla
luce della giurisprudenza appena illustrata, è escluso che la perdita
patrimoniale lamentata dall’insorgente possa essere assimilata a quelle uscite
che neutralizzano un reddito imponibile.
In primo luogo, i soli documenti
che il contribuente ha prodotto, per comprovare il danno subìto, consiste in una
lettera inviata al ricorrente e alla moglie dal loro stesso legale, in un
verbale di un’udienza tenutasi dinanzi alla Pretura di Lugano il 15 giugno 2018
e nella denuncia penale presentata al Ministero pubblico il 21 giugno 2019
contro __________. Per quanto concerne il verbale dell’udienza in Pretura, ne
emerge che il ricorrente e la moglie avevano promosso un’azione di rendiconto,
in relazione agli acconti versati per la ristrutturazione dell’immobile di loro
proprietà, e che l’udienza di conciliazione si è conclusa con un accordo fra le
parti, in virtù del quale il convenuto si è impegnato a fornire un rendiconto
dettagliato sul materiale acquistato e sui lavori effettivamente svolti. Quanto
alla denuncia penale, si ipotizzano i reati di truffa, falsità in documenti e
appropriazione indebita, ma non è noto quale seguito la stessa abbia avuto. Ne
consegue che, a distanza di 4/5 anni dai fatti, non vi è alcuna decisione
giudiziaria, né civile né penale, che abbia accertato i fatti e le
responsabilità di __________.
In secondo luogo, se anche
l’accusato fosse stato condannato in sede civile o penale, in relazione a danni
subìti dall’insorgente, è evidente che nel patrimonio di quest’ultimo non si
sarebbe verificata alcuna uscita tale da neutralizzare i redditi conseguiti. Lo
stesso ricorrente non è stato in grado di indicare, nella sua istanza di
revisione, un ben preciso reddito che dovrebbe essere stralciato dalla base
imponibile, limitandosi ad affermare genericamente di aver “sì percepito sui
[suoi] conti bancari” i redditi assoggettati all’imposta, ma di non averne
potuto godere, per il fatto che “ne ha goduto qualcun altro attuando una frode
dei [suoi] confronti”. Non vi è pertanto la minima correlazione, che possa
rivelare un nesso causale, fra il conseguimento di un reddito e la perdita
patrimoniale lamentata dal ricorrente.
Ne consegue che la perdita
patrimoniale, lamentata dal ricorrente, non è idonea a far apparire ingiustificata
l’imposizione dei redditi, assoggettati alle imposte nei periodi fiscali dal
2015.
al 2017.
2.3
2.3.1
L’esito del ricorso non
cambierebbe neppure se si volesse esaminare l’istanza di revisione dal punto di
vista degli articoli 232 cpv. 1 lett. c LT e 147 cpv. 1 lett. c
LIFD, che considerano come motivo di revisione il fatto che un crimine o un
delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
2.3.2
Anzitutto, il reato che ha
influito sulla decisione o sulla sentenza deve essere stato debitamente
accertato nell’ambito di un procedimento penale. Nel caso in cui il
procedimento penale non sia possibile, la prova della commissione di un crimine
o di un delitto dovrebbe anche poter essere apportata in un’altra maniera (sentenza
CDT n. 80.2019.99 del 21.10.2019 consid. 2.3; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi
sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10 ad
art. 147 LIFD, p. 1802).
Inoltre, non è sufficiente
una condanna per un crimine o un delitto, ma quest’ultimo deve avere influito,
in senso causale, sulla decisione o sulla sentenza fiscale. L’effetto del reato
deve per esempio consistere nel provocare una decisione basata su una
fattispecie “non vera” oppure impedire al contribuente di esercitare i suoi
diritto procedurali (Looser, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2016,
n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 2465).
2.3.3
Ora, nel caso in esame, la
prova del preteso reato è costituita unicamente da una denuncia presentata al
Ministero pubblico.
In ogni caso, non vi
sarebbe nessun nesso causale fra la truffa commessa dall’accusato e un errore
nella tassazione del ricorrente. L’eventuale delitto commesso da __________ non
avrebbe infatti influito in alcun modo sulle decisioni di tassazione dei
periodi fiscali dal 2015 al 2017.
Anche da questo punto di
vista, pertanto, il ricorso si rivela infondato.
3.
3.1.
Come rilevato dall’Ufficio
di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, il ricorrente non ha
d’altronde mai fatto valere alcuna delle spese di manutenzione dell’immobile,
che avrebbe sostenuto nei periodi fiscali litigiosi.
3.2
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le
spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr.
art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione tra
spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile,
poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare
il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi
sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte
a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà,
la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una
suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.
7/2019 del novembre 2018).
3.3
Nella fattispecie, pur
risultando dalla denuncia penale che egli abbia versato a __________, fra il
2014.
e il 2016, acconti per ben fr. 315'360.–, non ha tuttavia fatto valere
nelle sue dichiarazioni d’imposta alcuna deduzione per spese di manutenzione. Fino
ad oggi l’insorgente non ha prodotto alcuna fattura per le opere che sarebbero
state effettuate dalla ditta __________. Non è pertanto neppure possibile
stabilire se e in quale misura si tratti eventualmente di spese di miglioria.
4.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6,
6501 Bellinzona
2. Amministrazione
federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: