80.2019.241
Assoggettamento illimitato o limitato: contribuente partito per l’estero che contesta reddito e sostanza determinanti per l’aliquota, dubbi in merito alla residenza all’estero, rinvio degli atti
6 ottobre 2020Italiano18 min
fino al 21 maggio 2012, ha poi annunciato il proprio trasferimento in __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.241
80.2019.242
Lugano
6 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 agosto 2019 contro la decisione del 10 luglio 2019 in materia di IC e IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________
fino al 21 maggio 2012, ha poi annunciato il proprio trasferimento in __________
a partire da tale data.
Nella dichiarazione
d’imposta 2017, il contribuente aveva indicato di aver conseguito, quale unico
reddito, le pigioni provenienti dalla locazione del mapp. n. __________ RFD di __________,
per un importo complessivo di fr. 20'000.–, dal quale chiedeva la deduzione di
spese di manutenzione pari a fr. 4'304.– e di interessi passivi per fr. 2'745.–.
Con decisione del 7
gennaio 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (in seguito UT)
gli notificava la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2017. L’UT
commisurava il reddito imponibile in fr. 18'600.– e quello determinante per
l’aliquota in fr. 137'300.–, sia per l’IC sia per l’IFD; la sostanza imponibile
era commisurata in fr. 224'000.– e quella determinante per l’aliquota
504'000.--. Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente, l’autorità
fiscale aggiunto una sostanza mobiliare di fr. 500'000.– e “altri redditi” per
fr. 120'000.–, attribuiti in sede di ripartizione internazionale allo Stato di
residenza (__________). Nella motivazione, si spiegava che l’aliquota era stata
maggiorata, “tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta
cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte
(imposta cantonale e imposta federale)”.
B. RI 1 impugnava la
suddetta decisione con reclamo del 29 gennaio 2019. Sulla base del contratto di
compravendita allegato alla dichiarazione dei redditi, egli contestava la
quantificazione effettuata dall’UT per il reddito di fr. 120'000.-- e per la
sostanza di fr. 500'000.--. A suo dire, da questo contratto risultava infatti
che il valore della casa in Romania fosse di lei 135'426.– (pari a fr. 32'335.–),
da cui derivava un valore locativo di fr. 1'200.– annui.
C. L’11 giugno 2019,
l’UT invitava il contribuente a trasmettere (i) fotocopia dell’ultima
tassazione notificatagli dall’autorità fiscale rumena e (ii) la documentazione
comprovante tutta la sostanza mobiliare mondialmente posta a lui intestata.
Con scritto datato 19
giugno 2019, RI 1 dichiarava di non possedere altra sostanza immobiliare nel
mondo e trasmetteva all’UT copia delle ricevute di pagamento per la “imposta
sugli edifici” (“Impozitul pe cladiri”) e per la “imposta sui terreni
urbani” (“Impozit teren intravilan”) per gli anni 2013-2019.
D. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 10 luglio 2019, confermava la decisione del 7
gennaio 2019 e respingeva quindi il reclamo del contribuente, con la seguente
motivazione:
Reclamo non ammesso.
In data 11.06.2019 l’autorità
fiscale ha richiesto al contribuente di inviare la fotocopia dell’ultima
tassazione notificatagli dall’autorità fiscale rumena, dalla quale si evincano
i redditi da attività lucrativa, come pure quelli derivanti dalla sostanza mobiliare.
Il contribuente, ha risposto
in data 19.06.2019 inviando alcune fotocopie scritte in rumeno, dalle quale non
si evince nessuno degli elementi richiesti dall’autorità fiscale, se non i
dovuti d’imposta rumeni dal 2013 al 2019.
Visto quanto sopra esposto
l’autorità fiscale non ha elementi sufficienti per modificare la decisione di
prima istanza ed eventualmente rivalutare l’aliquota maggiorata estera.
I dati esposti in prima
istanza vengono dunque riconfermati.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che gli atti vengano
restituiti all’UT per l’emissione di una nuova tassazione. A sostegno della
propria richiesta, oltre a evidenziare che l’”UT, con una scarna
motivazione, ha respinto il reclamo”, il contribuente argomenta che “il
reddito e la sostanza deve essere tassata nella nazione in cui essi sorgono,
nel caso specifico la Romania”, mentre nel caso in essere “l’applicazione
di questi elementi ai fini della determinazione dell’aliquota, a [suo] modesto
parere, suona come una sorta di doppia imposizione mascherata e quindi come
tale in contrasto con il diritto internazionale”. Egli lamenta inoltre una
violazione del suo “sacrosanto” diritto di essere sentito, siccome l’UT non gli
“ha permesso il contraddittorio, rispettivamente non ha indicato in maniera
chiara quali atti dovess[e] ulteriormente produrre per dimostrare l’entità dei
redditi e della sostanza detenuti in Romania”.
F. Con osservazioni del 19
agosto 2019, l’autorità inferiore si è riconfermata nel proprio giudizio,
proponendo che il ricorso del contribuente venisse respinto, con la seguente
argomentazione:
Nella sua risposta il contribuente si limita ad
allegare “… la copia delle ultime decisioni di tassazione 2013/2019 della
autorità rumena.” e a dichiarare di non possedere altra sostanza immobiliare;
quanto inviato non consente però di stabilire quali siano i fattori di reddito
e sostanza accertati dall’autorità fiscale estera, trattandosi presumibilmente
di documentazione inerente unicamente i dovuti d’imposta e i relativi
pagamenti.
Inoltre il contribuente non fa alcun riferimento alla
sostanza mobiliare mondialmente posta (benché i pagamenti per le spese
dell’immobile ticinese partano da un conto postale).
Venendo poi alla premessa
fatta in sede di ricorso, come già indicato in prima istanza e su reclamo, i
fattori esteri vengono utilizzati unicamente per stabilire l’aliquota
impositiva, evitando quindi la doppia imposizione; per quanto attiene il
diritto di essere sentito, vista la richiesta del 11.06.2019 si ritiene che lo
stesso sia stato ampiamente rispettato.
Diritto
1. Il ricorrente è
stato considerato dall’autorità di tassazione quale contribuente assoggettato
alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza economica e non
personale, cioè unicamente quale proprietario di sostanza immobiliare. Egli è
pertanto stato considerato assoggettato alle imposte per appartenenza
personale, in virtù della residenza fiscale, in __________.
L’Ufficio di tassazione ha
ripreso gli elementi imponibili dichiarati dall’insorgente, cioè il valore di
stima dell’immobile di __________, deducendo il debito ipotecario, ai fini
dell’imposta sulla sostanza, e le pigioni provenienti dalla locazione
dell’immobile in questione, dedotte le spese di manutenzione e gli interessi
ipotecari, ai fini dell’imposta sul reddito. Solo per determinare l’aliquota,
ha poi stimato in fr. 500'000.– la sostanza mobiliare del contribuente e in fr.
120'000.– i redditi imponibili nello Stato di residenza.
Proprio questi fattori,
determinanti per il calcolo dell’imposta, sono stati contestati dal contribuente,
che sostiene di essere proprietario solo di una casa d’abitazione in __________
e di non aver conseguito alcun altro reddito, all’infuori di quello proveniente
dalla locazione della casa di __________.
2. 2.1.
Secondo l’art. 3 cpv. 1
lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali,
ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in
virtù della loro appartenenza economica. Il reddito imponibile è in tal caso
costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a,
31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT), mentre la sostanza imponibile è
composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 cpv. 1
LT).
Principi analoghi valgono
per l’imposta federale diretta. Per l’art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD, le
persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie
di fondi in Svizzera, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro
appartenenza economica. Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai
proventi netti tratti da questi immobili (art. 21 cpv. 1 lett. a, 32
cpv. 2 e 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
Conformemente agli art. 6
cpv. 1 LT e 7 cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli
elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla
totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o
all’estero.
2.2.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der
Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).
La
procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.
Secondo gli art. 196 LT e 123 LIFD, le autorità di tassazione determinano con
il contribuente le condizioni di fatto e di diritto determinanti per
l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di
fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.
200 LT e 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in
maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli
elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire
l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle
autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati,
occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,
p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione
delle aliquote massime (sentenza TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008;
decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
2.3.
Nel caso in esame, dopo
che l’insorgente ha interposto reclamo alle decisioni di tassazione IC/IFD
2017, l’UT ha domandato a quest’ultimo di trasmettere all’autorità la fotocopia
dell’ultima tassazione notificatagli dall’autorità fiscale rumena, come pure la
documentazione comprovante la sostanza mobiliare a lui intestata.
Con scritto del
19.06.2019, RI 1 ha trasmesso all’UT “la copia delle ultime decisioni di
tassazione 2013/2019 della autorità rumena”. Egli ha inoltre dichiarato
“[u]fficialmente di non avere altra sostanza immobiliare nel mondo”,
concludendo di rimanere “a disposizione per qualunque chiarimento”.
Ciò che il ricorrente
definisce essere decisioni di tassazione dell’autorità rumena, tuttavia, paiono
essere piuttosto delle ricevute di pagamento relative a tributi fondiari,
precisamente dell’“imposta sugli edifici” (“Impozitul pe cladiri”) e dell’“imposta
sui terreni urbani” (“Impozit teren intravilan”).
In queste circostanze,
prima ancora di confrontarsi con il problema della prova dei redditi e della
sostanza all’estero, ci si domanda se il ricorrente sia effettivamente
assoggettato alle imposte per appartenenza personale in __________.
2.4.
Una persona ha il
domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD, e nel Canton
Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale. Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel
luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente.
Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
– l’effettiva
residenza in un determinato luogo;
– l’intenzione
di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è
determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore.
Il fatto che un
contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il proprio
domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale.
Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel luogo in cui
è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina in
base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle quali si
possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi dal
contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto liberamente;
una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per un altro non
entra in considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 =
RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
Se si trasferisce
all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta federale diretta
fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale
all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una
dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà
ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o
ne sia esentato (sentenza TF n. 2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005
Considerandi
II 103).
2.5
Dai pochi atti a
disposizione di questa Corte, non è possibile stabilire dove sia situata la
residenza fiscale dell’insorgente. Come già ricordato, la dichiarazione che ha
presentato si limita ad esporre i dati relativi alla proprietà immobiliare
ticinese e al debito che la grava. Ha poi prodotto l’atto di acquisto di una
casa in __________, mentre sostiene di non avere alcun altro bene né reddito.
Per quanto attiene ai
legami con la __________, dove avrebbe trasferito il centro dei suoi interessi
vitali, agli atti non è reperibile alcuna informazione, a parte l’acquisto
della casa. Non ha prodotto, in particolare, la prova di essere assoggettato
alle imposte sul reddito e eventualmente sul patrimonio in Romania. Come già
rilevato, gli unici documenti che ha prodotto a questo riguardo sono delle
bollette, che si riferiscono tuttavia al pagamento di imposte fondiarie. Come
tali, non sono certo idonee a comprovare il pagamento di imposte personali e
pertanto l’esistenza di una residenza fiscale in quello Stato.
Sempre limitandosi alla
documentazione trasmessa alla Camera di diritto tributario da parte
dell’Ufficio di tassazione, la corrispondenza indirizzata a quest’ultimo dal
contribuente è stata inviata dal Canton Ticino e non dalla __________. All’ufficio
postale di __________ è stato anche consegnato il ricorso qui in esame. Diverse
fatture, allegate alla dichiarazione d’imposta e relative alla casa di __________,
sono poi indirizzate a “__________”. I pagamenti delle fatture in questione
sono stati addebitati a un conto presso __________.
2.6
Già
per questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché riesamini le condizioni
dell’assoggettamento all’imposta cantonale e federale, in collaborazione con lo
stesso contribuente, al fine di stabilire l’effettiva residenza e la volontà di
rimanervi durevolmente, così come richiesto dagli art. 2 cpv. 2 LT e art. 3
cpv. 2 LIFD in materia di domicilio fiscale.
3.
3.1.
Sia che il contribuente
venga ritenuto assoggettato in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza
personale o per appartenenza economica, in ogni caso dovrà presentare una
dichiarazione d’imposta completa, comprensiva della sostanza e dei redditi
mondiali.
3.2
Come già ricordato, per gli
art. 6 cpv. 1 LT e 7 cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli
elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla
totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o
all’estero.
I contribuenti
parzialmente assoggettati all’imposta in Svizzera devono pertanto dichiarare
l’insieme degli elementi patrimoniali e dei redditi conseguiti, anche se
determinanti solo per stabilire l’aliquota applicabile. Se non lo fanno,
violano i loro obblighi di procedura, con la conseguenza che possono essere
sottoposti a una tassazione per apprezzamento. L’autorità di tassazione esegue
infatti la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili (articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT).
A tale riguardo, la
giurisprudenza del Tribunale federale sembra ammettere che i redditi e la
sostanza esteri possano essere stimati dall’autorità di tassazione, anche senza
che il contribuente sia stato preventivamente diffidato (cfr. le già citate
sentenze n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008 e n. 2A.457/2005 del 12 maggio
2006, in: RtiD II-2006 n. 16t; inoltre Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2017, n. 31 ad art. 130 LIFD, p. 543). Poiché
si tratta comunque di una violazione degli obblighi procedurali, la diffida
dovrebbe precedere la tassazione per apprezzamento anche in questo caso (Locher, loc. cit.).
3.3
Tornando alla fattispecie
in esame, il ricorrente ha presentato una dichiarazione palesemente incompleta.
A prescindere dalla questione dell’assoggettamento per appartenenza personale o
economica, infatti, manca ogni indicazione in merito al suo patrimonio e al suo
reddito.
Oltre a non aver prodotto
le decisioni di tassazione dell’autorità fiscale romena – che dovrebbero fornire
indicazioni in primis in merito alla residenza fiscale dell’insorgente
–, il contribuente non ha allegato alcuna attestazione bancaria, se non quella
relativa al debito ipotecario. Non è noto se, nel periodo fiscale litigioso o
in periodi precedenti, abbia svolto attività lucrative né se abbia ottenuto
prestazioni di assicurazioni sociali o private. Nel ricorso, afferma di vivere
“con i proventi derivanti dal [suo] secondo pilastro”, senza tuttavia allegare
la relativa attestazione fiscale. Dalle dichiarazioni d’imposta presentate fino
al 2012, quando ha annunciato la partenza per la Romania, dovrebbe essere
possibile ricavare qualche indicazione più precisa.
In ogni caso, che egli non
sia titolare di alcun conto bancario, né in Svizzera né all’estero, appare poco
verosimile. D’altronde, come rileva lo stesso Ufficio di tassazione nelle sue
osservazioni al ricorso, i pagamenti delle fatture relative alla manutenzione
della casa di __________ sono tutti stati addebitati a un conto presso __________.
Il ricorrente non ha tuttavia prodotto alcuna attestazione rilasciata da
quest’ultima.
3.4
Nelle circostanze
descritte, erano senz’altro adempiute le condizioni perché l’autorità di
tassazione potesse procedere ad una tassazione d’ufficio, dopo aver diffidato
il contribuente ad adempiere i suoi obblighi procedurali.
L’Ufficio di tassazione ha
invece rinunciato a una tassazione d’ufficio in senso stretto, limitandosi a
stimare i fattori esteri ai fini della determinazione dell’aliquota.
Anche dopo che il
contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione,
l’autorità gli ha semplicemente chiesto di inviare copia dell’ultima tassazione
dell’autorità fiscale romena e documentazione in merito a “tutta la sostanza
mobiliare mondialmente posta”. Ancora con questo scritto, inviato l’11 giugno
2019, il fisco cantonale ha omesso di diffidare il reclamante, prospettandogli
una tassazione d’ufficio, ma ha unicamente affermato che, in caso di
inosservanza dell’invito a collaborare, avrebbe deciso il reclamo “sulla base
della documentazione già a disposizione” e avrebbe confermato “la decisione di
prima istanza”.
Poiché il contribuente ha
dato seguito alla richiesta inviando unicamente le bollette delle imposte
fondiarie e affermando di “non avere altra sostanza immobiliare nel
mondo”, l’Ufficio di tassazione ha confermato la propria decisione. Neanche
quest’ultima era tuttavia una tassazione d’ufficio in senso stretto.
3.5
Come anticipato, la
decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’autorità
fiscale per una nuova decisione.
A dipendenza della
determinazione del domicilio fiscale del contribuente, quest’ultimo dovrà essere
assoggettato alle imposte sul reddito e sulla sostanza per appartenenza
personale o economica. L’Ufficio di tassazione lo diffiderà di conseguenza a
presentare una dichiarazione d’imposta completa, avvertendolo che altrimenti
sarà sottoposto a tassazione d’ufficio. Se la sua collaborazione non sarà
adeguata alle circostanze, il fisco procederà alla stima coscienziosa degli
elementi imponibili e di quella determinante per l’aliquota.
4.
4.1.
Nel suo gravame, il
ricorrente contesta il calcolo dell’imposta eseguito dall’autorità, affermando
che, “a [suo] modesto parere”, la considerazione della sostanza e del
reddito all’estero per stabilire l’aliquota costituirebbe una “doppia
imposizione mascherata”.
4.2
Secondo l’articolo 23
paragrafo 2 lettera a della Convenzione del 25 ottobre 1993 tra la
Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.966.31), qualora un
residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le
disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Romania, la
Svizzera esenta da imposta tali redditi o detto patrimonio, salve le
disposizioni del paragrafo 2, ma può, per determinare l’imposta afferente al
rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare
l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza
tener conto dell’esenzione.
Al
riguardo il Tribunale federale ha affermato che, anche se la convenzione
applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della
progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base
all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un
aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal
diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle
convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere
o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr.
la sentenza n. 2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher, Einführung in das internationale
Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).
4.3
Nel caso in cui fosse
confermato l’assoggettamento del ricorrente per appartenenza economica, il
calcolo dell’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera dovrebbe pertanto
considerare anche reddito e sostanza esentati dall’imposta in Svizzera, ai fini
della determinazione dell’aliquota.
È pertanto escluso che il
criterio di calcolo contestato dal ricorrente configuri una “doppia imposizione
mascherata”.
5.
La decisione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per
una nuova decisione.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
10 luglio 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
perché adotti una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizi Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: