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Decisione

80.2019.241

Assoggettamento illimitato o limitato: contribuente partito per l’estero che contesta reddito e sostanza determinanti per l’aliquota, dubbi in merito alla residenza all’estero, rinvio degli atti

6 ottobre 2020Italiano18 min

fino al 21 maggio 2012, ha poi annunciato il proprio trasferimento in __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.241

80.2019.242

Lugano

6 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 agosto 2019 contro la decisione del 10 luglio 2019 in materia di IC e IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________

fino al 21 maggio 2012, ha poi annunciato il proprio trasferimento in __________

a partire da tale data.

Nella dichiarazione

d’imposta 2017, il contribuente aveva indicato di aver conseguito, quale unico

reddito, le pigioni provenienti dalla locazione del mapp. n. __________ RFD di __________,

per un importo complessivo di fr. 20'000.–, dal quale chiedeva la deduzione di

spese di manutenzione pari a fr. 4'304.– e di interessi passivi per fr. 2'745.–.

Con decisione del 7

gennaio 2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (in seguito UT)

gli notificava la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2017. L’UT

commisurava il reddito imponibile in fr. 18'600.– e quello determinante per

l’aliquota in fr. 137'300.–, sia per l’IC sia per l’IFD; la sostanza imponibile

era commisurata in fr. 224'000.– e quella determinante per l’aliquota

504'000.--. Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente, l’autorità

fiscale aggiunto una sostanza mobiliare di fr. 500'000.– e “altri redditi” per

fr. 120'000.–, attribuiti in sede di ripartizione internazionale allo Stato di

residenza (__________). Nella motivazione, si spiegava che l’aliquota era stata

maggiorata, “tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta

cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte

(imposta cantonale e imposta federale)”.

B. RI 1 impugnava la

suddetta decisione con reclamo del 29 gennaio 2019. Sulla base del contratto di

compravendita allegato alla dichiarazione dei redditi, egli contestava la

quantificazione effettuata dall’UT per il reddito di fr. 120'000.-- e per la

sostanza di fr. 500'000.--. A suo dire, da questo contratto risultava infatti

che il valore della casa in Romania fosse di lei 135'426.– (pari a fr. 32'335.–),

da cui derivava un valore locativo di fr. 1'200.– annui.

C. L’11 giugno 2019,

l’UT invitava il contribuente a trasmettere (i) fotocopia dell’ultima

tassazione notificatagli dall’autorità fiscale rumena e (ii) la documentazione

comprovante tutta la sostanza mobiliare mondialmente posta a lui intestata.

Con scritto datato 19

giugno 2019, RI 1 dichiarava di non possedere altra sostanza immobiliare nel

mondo e trasmetteva all’UT copia delle ricevute di pagamento per la “imposta

sugli edifici” (“Impozitul pe cladiri”) e per la “imposta sui terreni

urbani” (“Impozit teren intravilan”) per gli anni 2013-2019.

D. L’Ufficio di

tassazione, con decisione del 10 luglio 2019, confermava la decisione del 7

gennaio 2019 e respingeva quindi il reclamo del contribuente, con la seguente

motivazione:

Reclamo non ammesso.

In data 11.06.2019 l’autorità

fiscale ha richiesto al contribuente di inviare la fotocopia dell’ultima

tassazione notificatagli dall’autorità fiscale rumena, dalla quale si evincano

i redditi da attività lucrativa, come pure quelli derivanti dalla sostanza mobiliare.

Il contribuente, ha risposto

in data 19.06.2019 inviando alcune fotocopie scritte in rumeno, dalle quale non

si evince nessuno degli elementi richiesti dall’autorità fiscale, se non i

dovuti d’imposta rumeni dal 2013 al 2019.

Visto quanto sopra esposto

l’autorità fiscale non ha elementi sufficienti per modificare la decisione di

prima istanza ed eventualmente rivalutare l’aliquota maggiorata estera.

I dati esposti in prima

istanza vengono dunque riconfermati.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che gli atti vengano

restituiti all’UT per l’emissione di una nuova tassazione. A sostegno della

propria richiesta, oltre a evidenziare che l’”UT, con una scarna

motivazione, ha respinto il reclamo”, il contribuente argomenta che “il

reddito e la sostanza deve essere tassata nella nazione in cui essi sorgono,

nel caso specifico la Romania”, mentre nel caso in essere “l’applicazione

di questi elementi ai fini della determinazione dell’aliquota, a [suo] modesto

parere, suona come una sorta di doppia imposizione mascherata e quindi come

tale in contrasto con il diritto internazionale”. Egli lamenta inoltre una

violazione del suo “sacrosanto” diritto di essere sentito, siccome l’UT non gli

“ha permesso il contraddittorio, rispettivamente non ha indicato in maniera

chiara quali atti dovess[e] ulteriormente produrre per dimostrare l’entità dei

redditi e della sostanza detenuti in Romania”.

F. Con osservazioni del 19

agosto 2019, l’autorità inferiore si è riconfermata nel proprio giudizio,

proponendo che il ricorso del contribuente venisse respinto, con la seguente

argomentazione:

Nella sua risposta il contribuente si limita ad

allegare “… la copia delle ultime decisioni di tassazione 2013/2019 della

autorità rumena.” e a dichiarare di non possedere altra sostanza immobiliare;

quanto inviato non consente però di stabilire quali siano i fattori di reddito

e sostanza accertati dall’autorità fiscale estera, trattandosi presumibilmente

di documentazione inerente unicamente i dovuti d’imposta e i relativi

pagamenti.

Inoltre il contribuente non fa alcun riferimento alla

sostanza mobiliare mondialmente posta (benché i pagamenti per le spese

dell’immobile ticinese partano da un conto postale).

Venendo poi alla premessa

fatta in sede di ricorso, come già indicato in prima istanza e su reclamo, i

fattori esteri vengono utilizzati unicamente per stabilire l’aliquota

impositiva, evitando quindi la doppia imposizione; per quanto attiene il

diritto di essere sentito, vista la richiesta del 11.06.2019 si ritiene che lo

stesso sia stato ampiamente rispettato.

Diritto

1. Il ricorrente è

stato considerato dall’autorità di tassazione quale contribuente assoggettato

alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza economica e non

personale, cioè unicamente quale proprietario di sostanza immobiliare. Egli è

pertanto stato considerato assoggettato alle imposte per appartenenza

personale, in virtù della residenza fiscale, in __________.

L’Ufficio di tassazione ha

ripreso gli elementi imponibili dichiarati dall’insorgente, cioè il valore di

stima dell’immobile di __________, deducendo il debito ipotecario, ai fini

dell’imposta sulla sostanza, e le pigioni provenienti dalla locazione

dell’immobile in questione, dedotte le spese di manutenzione e gli interessi

ipotecari, ai fini dell’imposta sul reddito. Solo per determinare l’aliquota,

ha poi stimato in fr. 500'000.– la sostanza mobiliare del contribuente e in fr.

120'000.– i redditi imponibili nello Stato di residenza.

Proprio questi fattori,

determinanti per il calcolo dell’imposta, sono stati contestati dal contribuente,

che sostiene di essere proprietario solo di una casa d’abitazione in __________

e di non aver conseguito alcun altro reddito, all’infuori di quello proveniente

dalla locazione della casa di __________.

2. 2.1.

Secondo l’art. 3 cpv. 1

lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali,

ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in

virtù della loro appartenenza economica. Il reddito imponibile è in tal caso

costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a,

31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT), mentre la sostanza imponibile è

composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 cpv. 1

LT).

Principi analoghi valgono

per l’imposta federale diretta. Per l’art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD, le

persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie

di fondi in Svizzera, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza economica. Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai

proventi netti tratti da questi immobili (art. 21 cpv. 1 lett. a, 32

cpv. 2 e 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

Conformemente agli art. 6

cpv. 1 LT e 7 cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli

elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla

totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o

all’estero.

2.2.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der

Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).

La

procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.

Secondo gli art. 196 LT e 123 LIFD, le autorità di tassazione determinano con

il contribuente le condizioni di fatto e di diritto determinanti per

l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di

fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.

200 LT e 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in

maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli

elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire

l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle

autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati,

occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,

p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione

delle aliquote massime (sentenza TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008;

decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

2.3.

Nel caso in esame, dopo

che l’insorgente ha interposto reclamo alle decisioni di tassazione IC/IFD

2017, l’UT ha domandato a quest’ultimo di trasmettere all’autorità la fotocopia

dell’ultima tassazione notificatagli dall’autorità fiscale rumena, come pure la

documentazione comprovante la sostanza mobiliare a lui intestata.

Con scritto del

19.06.2019, RI 1 ha trasmesso all’UT “la copia delle ultime decisioni di

tassazione 2013/2019 della autorità rumena”. Egli ha inoltre dichiarato

“[u]fficialmente di non avere altra sostanza immobiliare nel mondo”,

concludendo di rimanere “a disposizione per qualunque chiarimento”.

Ciò che il ricorrente

definisce essere decisioni di tassazione dell’autorità rumena, tuttavia, paiono

essere piuttosto delle ricevute di pagamento relative a tributi fondiari,

precisamente dell’“imposta sugli edifici” (“Impozitul pe cladiri”) e dell’“imposta

sui terreni urbani” (“Impozit teren intravilan”).

In queste circostanze,

prima ancora di confrontarsi con il problema della prova dei redditi e della

sostanza all’estero, ci si domanda se il ricorrente sia effettivamente

assoggettato alle imposte per appartenenza personale in __________.

2.4.

Una persona ha il

domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD, e nel Canton

Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale. Secondo la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel

luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente.

Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

– l’effettiva

residenza in un determinato luogo;

– l’intenzione

di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è

determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta

esteriore.

Il fatto che un

contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il proprio

domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale.

Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel luogo in cui

è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina in

base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle quali si

possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi dal

contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto liberamente;

una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per un altro non

entra in considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 =

RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

Se si trasferisce

all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta federale diretta

fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale

all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una

dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà

ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o

ne sia esentato (sentenza TF n. 2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005

Considerandi

II 103).

2.5

Dai pochi atti a

disposizione di questa Corte, non è possibile stabilire dove sia situata la

residenza fiscale dell’insorgente. Come già ricordato, la dichiarazione che ha

presentato si limita ad esporre i dati relativi alla proprietà immobiliare

ticinese e al debito che la grava. Ha poi prodotto l’atto di acquisto di una

casa in __________, mentre sostiene di non avere alcun altro bene né reddito.

Per quanto attiene ai

legami con la __________, dove avrebbe trasferito il centro dei suoi interessi

vitali, agli atti non è reperibile alcuna informazione, a parte l’acquisto

della casa. Non ha prodotto, in particolare, la prova di essere assoggettato

alle imposte sul reddito e eventualmente sul patrimonio in Romania. Come già

rilevato, gli unici documenti che ha prodotto a questo riguardo sono delle

bollette, che si riferiscono tuttavia al pagamento di imposte fondiarie. Come

tali, non sono certo idonee a comprovare il pagamento di imposte personali e

pertanto l’esistenza di una residenza fiscale in quello Stato.

Sempre limitandosi alla

documentazione trasmessa alla Camera di diritto tributario da parte

dell’Ufficio di tassazione, la corrispondenza indirizzata a quest’ultimo dal

contribuente è stata inviata dal Canton Ticino e non dalla __________. All’ufficio

postale di __________ è stato anche consegnato il ricorso qui in esame. Diverse

fatture, allegate alla dichiarazione d’imposta e relative alla casa di __________,

sono poi indirizzate a “__________”. I pagamenti delle fatture in questione

sono stati addebitati a un conto presso __________.

2.6

Già

per questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché riesamini le condizioni

dell’assoggettamento all’imposta cantonale e federale, in collaborazione con lo

stesso contribuente, al fine di stabilire l’effettiva residenza e la volontà di

rimanervi durevolmente, così come richiesto dagli art. 2 cpv. 2 LT e art. 3

cpv. 2 LIFD in materia di domicilio fiscale.

3.

3.1.

Sia che il contribuente

venga ritenuto assoggettato in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza

personale o per appartenenza economica, in ogni caso dovrà presentare una

dichiarazione d’imposta completa, comprensiva della sostanza e dei redditi

mondiali.

3.2

Come già ricordato, per gli

art. 6 cpv. 1 LT e 7 cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli

elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla

totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o

all’estero.

I contribuenti

parzialmente assoggettati all’imposta in Svizzera devono pertanto dichiarare

l’insieme degli elementi patrimoniali e dei redditi conseguiti, anche se

determinanti solo per stabilire l’aliquota applicabile. Se non lo fanno,

violano i loro obblighi di procedura, con la conseguenza che possono essere

sottoposti a una tassazione per apprezzamento. L’autorità di tassazione esegue

infatti la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili (articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT).

A tale riguardo, la

giurisprudenza del Tribunale federale sembra ammettere che i redditi e la

sostanza esteri possano essere stimati dall’autorità di tassazione, anche senza

che il contribuente sia stato preventivamente diffidato (cfr. le già citate

sentenze n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008 e n. 2A.457/2005 del 12 maggio

2006, in: RtiD II-2006 n. 16t; inoltre Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2017, n. 31 ad art. 130 LIFD, p. 543). Poiché

si tratta comunque di una violazione degli obblighi procedurali, la diffida

dovrebbe precedere la tassazione per apprezzamento anche in questo caso (Locher, loc. cit.).

3.3

Tornando alla fattispecie

in esame, il ricorrente ha presentato una dichiarazione palesemente incompleta.

A prescindere dalla questione dell’assoggettamento per appartenenza personale o

economica, infatti, manca ogni indicazione in merito al suo patrimonio e al suo

reddito.

Oltre a non aver prodotto

le decisioni di tassazione dell’autorità fiscale romena – che dovrebbero fornire

indicazioni in primis in merito alla residenza fiscale dell’insorgente

–, il contribuente non ha allegato alcuna attestazione bancaria, se non quella

relativa al debito ipotecario. Non è noto se, nel periodo fiscale litigioso o

in periodi precedenti, abbia svolto attività lucrative né se abbia ottenuto

prestazioni di assicurazioni sociali o private. Nel ricorso, afferma di vivere

“con i proventi derivanti dal [suo] secondo pilastro”, senza tuttavia allegare

la relativa attestazione fiscale. Dalle dichiarazioni d’imposta presentate fino

al 2012, quando ha annunciato la partenza per la Romania, dovrebbe essere

possibile ricavare qualche indicazione più precisa.

In ogni caso, che egli non

sia titolare di alcun conto bancario, né in Svizzera né all’estero, appare poco

verosimile. D’altronde, come rileva lo stesso Ufficio di tassazione nelle sue

osservazioni al ricorso, i pagamenti delle fatture relative alla manutenzione

della casa di __________ sono tutti stati addebitati a un conto presso __________.

Il ricorrente non ha tuttavia prodotto alcuna attestazione rilasciata da

quest’ultima.

3.4

Nelle circostanze

descritte, erano senz’altro adempiute le condizioni perché l’autorità di

tassazione potesse procedere ad una tassazione d’ufficio, dopo aver diffidato

il contribuente ad adempiere i suoi obblighi procedurali.

L’Ufficio di tassazione ha

invece rinunciato a una tassazione d’ufficio in senso stretto, limitandosi a

stimare i fattori esteri ai fini della determinazione dell’aliquota.

Anche dopo che il

contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione,

l’autorità gli ha semplicemente chiesto di inviare copia dell’ultima tassazione

dell’autorità fiscale romena e documentazione in merito a “tutta la sostanza

mobiliare mondialmente posta”. Ancora con questo scritto, inviato l’11 giugno

2019, il fisco cantonale ha omesso di diffidare il reclamante, prospettandogli

una tassazione d’ufficio, ma ha unicamente affermato che, in caso di

inosservanza dell’invito a collaborare, avrebbe deciso il reclamo “sulla base

della documentazione già a disposizione” e avrebbe confermato “la decisione di

prima istanza”.

Poiché il contribuente ha

dato seguito alla richiesta inviando unicamente le bollette delle imposte

fondiarie e affermando di “non avere altra sostanza immobiliare nel

mondo”, l’Ufficio di tassazione ha confermato la propria decisione. Neanche

quest’ultima era tuttavia una tassazione d’ufficio in senso stretto.

3.5

Come anticipato, la

decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’autorità

fiscale per una nuova decisione.

A dipendenza della

determinazione del domicilio fiscale del contribuente, quest’ultimo dovrà essere

assoggettato alle imposte sul reddito e sulla sostanza per appartenenza

personale o economica. L’Ufficio di tassazione lo diffiderà di conseguenza a

presentare una dichiarazione d’imposta completa, avvertendolo che altrimenti

sarà sottoposto a tassazione d’ufficio. Se la sua collaborazione non sarà

adeguata alle circostanze, il fisco procederà alla stima coscienziosa degli

elementi imponibili e di quella determinante per l’aliquota.

4.

4.1.

Nel suo gravame, il

ricorrente contesta il calcolo dell’imposta eseguito dall’autorità, affermando

che, “a [suo] modesto parere”, la considerazione della sostanza e del

reddito all’estero per stabilire l’aliquota costituirebbe una “doppia

imposizione mascherata”.

4.2

Secondo l’articolo 23

paragrafo 2 lettera a della Convenzione del 25 ottobre 1993 tra la

Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in

materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.966.31), qualora un

residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le

disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Romania, la

Svizzera esenta da imposta tali redditi o detto patrimonio, salve le

disposizioni del paragrafo 2, ma può, per determinare l’imposta afferente al

rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare

l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza

tener conto dell’esenzione.

Al

riguardo il Tribunale federale ha affermato che, anche se la convenzione

applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della

progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base

all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un

aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal

diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle

convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere

o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr.

la sentenza n. 2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher, Einführung in das internationale

Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).

4.3

Nel caso in cui fosse

confermato l’assoggettamento del ricorrente per appartenenza economica, il

calcolo dell’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera dovrebbe pertanto

considerare anche reddito e sostanza esentati dall’imposta in Svizzera, ai fini

della determinazione dell’aliquota.

È pertanto escluso che il

criterio di calcolo contestato dal ricorrente configuri una “doppia imposizione

mascherata”.

5.

La decisione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per

una nuova decisione.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

10 luglio 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

perché adotti una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizi Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: