80.2019.245
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, acquisto materiale all’estero, onere della prova, pagamento a contanti, incertezza sull’uso
14 luglio 2021Italiano19 min
manutenzione svolti al mapp. __________ RFD __________, l’aggiunta di fr. 6'000.-
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.245
80.2019.246
Lugano
14 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 agosto 2019 contro la decisione del 10 luglio 2019 in materia di IC e IFD
2012.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 19
dicembre 2018, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC e
IFD 2012, allestita d’ufficio, commisurando il reddito imponibile in fr.
106'400.– per l’IC e in fr. 112'200.– per l’IFD e il reddito determinante per
l’aliquota in fr. 94'500.– per l’IC e in fr. 100'300.– per l’IFD. L’autorità di
tassazione aveva in particolar modo aggiunto alla sostanza dichiarata “il
controvalore dei debiti contratti con la __________”, nella misura di fr.
523'900.–, per il fatto che tali mutui bancari erano “serviti a rimborsare i
debiti verso la __________ AG e la __________ SA”, i quali a loro volta non
erano stati fiscalmente riconosciuti”, in quanto “erano serviti a suo tempo
per rimborsarne degli altri verso la __________ di __________”. L’Ufficio
di tassazione aveva anche stralciato il numerario di fr. 135'000.–, dichiarato
dai contribuenti, “non essendo[ne] stata comprovata la provenienza”. Fra
le spese di manutenzione immobiliare, aveva inoltre stralciato le prestazioni
effettuate dallo stesso proprietario/usufruttuario (fr. 40'750.–) e i costi per
l’acquisto di “materiali all’estero non debitamente comprovati” (fr.
12'983.–).
B. Con reclamo
15.1.2019, i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione d’ufficio
IC/IFD 2012 del 19.12.2018, lamentando il mancato riconoscimento dei lavori di
manutenzione svolti al mapp. __________ RFD __________, l’aggiunta di fr. 6'000.-
quali altri redditi derivanti dall’utilizzo dell’autovettura intestata alla __________.
In relazione al prestito contratto con la figlia __________, il ricorrente
ribadiva come lo stesso fosse reale e non presunto: gli interessi come anche il
rapporto debito/credito con la figlia __________ andava riconosciuto ritenuto
come si fosse accollata l’integralità del mutuo con __________. Per quanto
concerneva invece la provenienza di numerario pari a fr. 135'000.- (che in
origine era di fr. 165'733.40), la stessa era, secondo i ricorrenti stata comprovata
in molteplici occasioni ed era legata alla “(…) differenza richiesta e
ricevuta in contanti per le note difficoltà economiche ACB e precetti dall’avv.
__________, tra quanto egli ha ricevuto dalla ____________________: chf.
1'860'000.- meno chf. 1'237'366.60 versati all’UBS in data 17.2.2011, meno chf.
306'900.- versati a __________ in data 17.02.2011 e meno chf. 150'000 riversati
alla __________ che ha preteso di lasciarli bloccati sul conto per emergenze”.
Da ultimo gli insorgenti
indicavano come il debito/valore di stima dell’immobile in __________ non
dovesse essere più preso in considerazione, siccome, con scrittura privata il
9.11.2010 lo stesso era di fatto “stato ceduto” all’ex inquilino, il quale “(…)
ha provveduto a pagare le rate del mutuo e ci ha permesso di recuperare eu
55'000, serviti anch’essi per il sostentamento degli anni successivi”.
C. Con decisione del 10
luglio 2019, l’autorità di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo dei
contribuenti, ammettendo in deduzione spese di manutenzione per fr. 4'794.– e
riducendo la ripresa per l’uso privato di un’automobile intestata a una
società.
D. Con
ricorso 8/9.8.2019 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano il riconoscimento dei “debiti contratti con la __________ dalla
figlia __________ nel febbraio 2011 e quello contratto dalla figlia __________
nel gennaio 2012” e la deduzione dei relativi interessi passivi, la
deduzione delle “spese per acquisto materiali in Italia presso la ditta __________
per chf. 12'276.60, serviti per la manutenzione del mapp. __________ di __________”,
e infine l’imposizione del numerario di fr. 135'000.–.
Per quanto concerne i
debiti contratti con le figlie __________, a seguito della stipula, da parte di
quest’ultime di ipoteche presso la __________, gli insorgenti rilevano che “(…)
le ipoteche di cui sopra sono servite ad estinguere tutti i debiti privati ed
aziendali, oltre a farci avere un capitale prelevato in contanti, indicato alla
voce numerario, per permetterci di far fronte al sostentamento per gli anni a
venire, divenendo ovviamente noi debitori nei confronti delle nostre figlie per
le cifre figuranti nei bilanci ed anche nelle varie notifiche fiscali”. Per
quanto concerne invece i materiali edili acquistati in Italia presso la ditta __________
per provvedere alle spese di manutenzione dell’immobile di cui al mapp. __________
RFD __________, i coniugi RI 1 indicano di aver puntualmente fornito
all’autorità fiscale le fatture del 10.4.2012 e del 31.7.2012 con indicate le
“date delle singole forniture e con la conferma dei singoli pagamenti”. Viene inoltre
rispiegata la provenienza del numerario pari a fr. 135'000.-.
Nel loro ricorso, i
contribuenti chiedono anche “l’esonero da anticipo spese per il [loro] stato
d’indigenza in subordine la concessione dell’assistenza giudiziaria/gratuito
patrocinio al fine di salvaguardare un’equa giustizia, in subordine limitare al
minimo la richiesta”.
E.
a.
Con decisione 9.10.2019 (n.
CDT 80.2019.247) la Camera di diritto tributario ha respinto l’istanza di
assistenza giudiziaria presentata dai coniugi RI 1 ritenendo non adempiuti i
presupposti per poterla ottenere, siccome la vertenza appariva
“indiscutibilmente destinata all’insuccesso”.
b.
Contro la sentenza in
ambito di assistenza giudiziaria, i ricorrenti si sono aggravati, il 7.11.2019
al Tribunale federale (n. 2C_943/2019, sentenza del 2.11.2019). La Suprema Corte
svizzera ha confermato la decisione della Camera di diritto tributario negando
l’assistenza giudiziaria ai contribuenti.
c.
Con
scritto 29.11.2019, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti,
dopo aver ricevuto la sentenza del Tribunale federale. In particolare veniva
assegnato un termine di 5 giorni per comunicare se intendevano o meno mantenere
il ricorso e in caso affermativo per versare un anticipo di fr. 2'000.-. I
contribuenti, con scritto 2/3.12.2019 chiedevano una proroga per il versamento
dell’importo richiesto che veniva concessa sino al 20.12.2019. L’importo in
questione veniva versato il 18.12.2019 da parte della figlia __________ che
aveva “(…) concesso un prestito e che in caso di esito favorevole ad essa
devono essere restituiti”. Il contribuente chiedeva di essere convocato ad
un’udienza.
F. Il 15.4.2021 si è
svolta presso la Camera di diritto tributario un’udienza, alla quale hanno
partecipato il ricorrente e l’UT di Mendrisio. In tale occasione, RI 1 ha
ribadito la perfetta buona fede sua e di sua moglie: hanno contratto debiti
avvalendosi delle prestazioni professionali dell’avv. __________. Chiedono
pertanto che l’autorità fiscale riconosca i debiti sottoscritti con le figlie.
Il contribuente ha inoltre
ribadito, per quanto concerne le spese di manutenzione, la richiesta di
riconoscere quanto pagato a contanti alla ditta __________ di __________. I
pavimenti sono stati posati dal signor __________ e dallo stesso contribuente
del mappale __________ RFD __________. Da ultimo il ricorrente postula che sia
riconosciuta l’esistenza del numerario dichiarato nella misura di fr. 135'000.-
trattandosi di importi percepiti a contanti dall’avv. __________. L’autorità
fiscale ha per contro richiesto la conferma della decisione impugnata.
Diritto
1. I ricorrenti contestano tre aspetti della decisione impugnata: il
riconoscimento dei prestiti contratti con le figlie __________ e gli interessi
passivi corrisposti in costanza di tali debiti. Chiedono poi che vengano
riconosciuti i costi di acquisto del materiale effettuato in Italia a contanti,
necessario per eseguire lavori di manutenzione al mapp. __________ RFD __________.
Infine postulano il riconoscimento, nella sostanza, dell’importo di fr.
135'000.- a titolo di “numerario”, essendone comprovata la provenienza. Di
diverso avviso l’autorità fiscale che chiede la conferma della decisione
impugnata.
Di
seguito verranno pertanto analizzati i tre aspetti censurati dagli insorgenti.
Considerandi
2.
2.1.
Per
quanto concerne l’esistenza dei prestiti/debiti contratti con le figlie __________
si rileva che il tema è già stato oggetto di numerose pronunce sia della Camera
di diritto tributario (in particolare sentenze CDT n. 80.96.80 del 20 febbraio
1997; n. 80.2008.18/19 del 25 giugno 2012; CDT n. 80.2014.24-33 del 9 maggio
2014) sia del Tribunale federale (sentenze TF n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997 del
4.
giugno 1998; 2C_823/2012 e 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013; 2C_578/2014 e
2C_579/2014 del 10 novembre 2014; inc. CDT 80.2019.247 del 9.10.2019; sentenza
TF 2C_943/2019 del 22.11.2019). Le decisioni che si sono succedute negli anni
hanno negato il riconoscimento del preteso mutuo concesso ai contribuenti ____________________
prima, e __________ __________ SA __________ (____________________ poi. Nella
sua sentenza del 9 febbraio 2018, questa Corte ha in particolar modo respinto
un’istanza di assistenza giudiziaria, presentata dai ricorrenti nell’ambito del
ricorso contro la tassazione per il periodo fiscale 2011, adducendo che, così
come il debito in questione non è stato riconosciuto dopo che le società
grigionesi erano subentrate alla società del Liechtenstein (a tale riguardo,
cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_578/2014 e 2C_579/2014 consid. 3.6), non si
vede come la sua esistenza possa essere ammessa per il semplice fatto che alla
società grigionese è poi subentrato un istituto di credito.
2.2
2.2.1
A
tal proposito si rileva che il Tribunale federale, nella sentenza di cui agli
inc. 2C_578/2014 e 2C_579/2014, in particolare ai consid. 3.4. e 3.6. ha
indicato:
3.4
Pronunciandosi sulla questione del mancato
riconoscimento degli interessi passivi pagati alle società di __________, la
Corte cantonale ha osservato che detta problematica era già stata da lei
esaminata con sentenza del 25 giugno 2012, confermata poi dal Tribunale
federale il 18 febbraio 2013 (causa 2C_823/2012 e 2C_824/2012 citata), quando
si era pronunciata sui periodi fiscali precedenti, ossia i bienni 1997/1998
(quando il creditore era __________) e 1999/2000 (allorquando alla__________
era subentrata, sempre nella veste di creditore, la __________). In proposito
ha rammentato che in quel contesto si era ampiamente confrontata con le
conseguenze del trasferimento del debito dalla __________, segnatamente ha
ricordato che, nel menzionato giudizio del 25 giugno 2012, era giunta alla
conclusione che la sola circostanza che la __________ fosse subentrata alla __________
quale creditore non bastava a comportare il riconoscimento del debito. Pur
ammettendo che le esigenze probatorie erano più rigorose nei confronti di
entità giuridiche estere, allorché quando il creditore domiciliato in Svizzera
era di regola sufficiente indicarne il nome e l'indirizzo, ha rilevato che
aveva giudicato che il mancato riconoscimento dei debiti contratti verso la
società finanziaria estera implicava, di riflesso, anche il mancato
riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________, i
quali sarebbero serviti per l'appunto a rilevare i primi. Al riguardo aveva
aggiunto che i contribuenti non erano stati in grado di produrre nessun
elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile l'avvenuto trasferimento
delle somme di denaro, così come non erano stati in grado di provare in modo
inconfutabile il versamento dei relativi interessi. A tale proposito, le
attestazioni sottoscritte dall'avv. __________ dovevano essere considerate con
la necessaria prudenza, già per il semplice fatto che era lui all'origine
dell'intero costrutto giuridico. Detto avvocato rappresentava del resto, oltre
alla pretesa creditrice del __________, anche altre società utilizzate dai
contribuenti, prima fra tutte la __________, di cui era presidente, ma anche la
__________, sempre con sede a __________. Nel caso concreto, dato che le
censure sollevate dai contribuenti erano le stesse di quelle con cui essa si
era confrontata nel giudizio del 25 giugno 2012, ne derivava che neppure gli
interessi passivi pagati nei periodi fiscali 2001/2001 e dal 2003 al 2006 erano
deducibili dal reddito imponibile.
(…)
3.6
I ricorrenti
sostengono inoltre che, contrariamente a quanto oggetto di disamina nella
sentenza cantonale del 25 giugno 2012, poi confermata da questa Corte il 18
febbraio 2013, i debiti ora in discussione non sono stati contratti con società
straniere bensì con società svizzere, motivo per cui le prove da loro offerte
andavano ammesse, le situazioni non essendo paragonabili. Sennonché, come già
loro ricordato (causa 20_849/2013 del 30 dicembre 2013, consid. 5.2.1), essi dimenticano
che il giudizio reso in precedenza aveva per oggetto anche un periodo fiscale
in cui alla __________, con sede a __________, era già subentrata la __________,
con sede nel __________ Anche in proposito la censura si dimostra infondata e
va quindi respinta.
2.2.2
Questa
Camera, nell’ambito della sentenza di cui all’inc. CDT 80.2017.304 del
9.2.2018, consid. 1.4. e relativa al periodo fiscale 2011 (cfr. anche sentenza
TF 2C_943/2019 del 22.11.2019, consid. 2.4.) ha stabilito:
1.4
Rispetto ai
periodi fiscali precedenti, la sola differenza è che il debito dei ricorrenti
nei confronti della __________ sarebbe stato parzialmente estinto, mediante
accensione di un mutuo con la __________). Coerentemente con le decisioni di
tassazione relative ai periodi precedenti, l’Ufficio di tassazione ha stabilito
“che la parte di mutuo ipotecario concesso dalla __________, servita a
rimborsare un debito verso la __________, non può essere fiscalmente
riconosciuta”. Così come il debito in questione non è stato riconosciuto dopo
che le società __________ erano subentrate alla società del Liechtenstein (a
tale riguardo, cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_578/2014 e 2C_579/2014 consid.
3.6), non si vede come la sua esistenza possa essere ammessa per il semplice
fatto che alla società __________ è subentrato un istituto di credito.
2.2.3
Nel
ricorso ora interposto contro la tassazione IC/IFD 2012, gli insorgenti si
limitano a chiedere che “almeno da quando i debiti sono stati assunti dalla
banca __________ nel 2011 e 2012, dovevano e dovrebbero essere integralmente
riconosciuti senza alcun’altra ripresa”.
Non si vede come, per
rapporto al periodo fiscale precedente, le conclusioni possano mutare: in
effetti come indicato dagli stessi ricorrenti in sede ricorsuale, i mutui
accesi dalle figlie sulle proprietà di cui ai mapp. __________ RFD __________ (di
proprietà RI 2) e __________ RFD __________ (già di proprietà di RI 2,
successivamente di __________ ed attualmente __________, cfr. www.siftipub.ti.ch, sito consultato il 15.6.2021) sono serviti
ad estinguere i debiti contratti con le società __________. Di fatto, l’impegno
finanziario contratto con le figlie altro non è che un debito a catena che è
servito a saldare i debiti accesi in origine con le società estere, mai
riconosciuti dall’autorità fiscale. Motivo per il quale, a giusta ragione,
l’autorità fiscale non ha riconosciuto né l’esistenza dei debiti né tantomeno
gli interessi passivi corrisposti.
3.
3.1.
I ricorrenti postulano
inoltre il riconoscimento, quali spese di manutenzione, di fr. 12'276.- per la
fornitura di “pavimenti per interni” utlizzati al mapp. __________ RFD __________,
pagati alla ditta __________ (I). Il mapp. __________ RFD __________ era nel
2012.
in usufrutto ai contribuenti.
A comprova dell’acquisto
in parola, RI 1 ha prodotto le seguenti “fatture” accompagnate dalle ricevute
dei pagamenti a contanti, intestate a __________:
·
Del 10.4.2012 intestata a __________ dell’importo di € 4'917.50
(e riassuntiva di 20 forniture di pavimenti per interni del valore di circa € 234.-
/ 240.- cadauna);
·
Del 31.7.2012 intestata a __________ dell’importo di € 5'105.- (e
riassuntiva di 22 forniture di pavimenti per interni del valore di circa € 234.-
/ 240.- cadauna).
3.2
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i
premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. Il
Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti
destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono
essere assimilati alle spese di manutenzione.
L’art. 9 cpv. 3 LAID ha
pressoché l’identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD. Per quanto concerne gli
investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente,
precisa che i Cantoni possono prevedere deduzioni per la protezione
dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di
monumenti storici. L’art. 9 cpv. 3 lit. a LAID indica che il Dipartimento
federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali
investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente
possono essere assimilati alle spese di manutenzione.
3.3
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione solo
dal 1.1.2020.
La Divisione delle
contribuzioni aveva nondimeno manifestato la volontà di abolire la cosiddetta
“prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra
inequivocabilmente la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011. Tale
Circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita con la Circolare 7/2020
entrata in vigore il 1.1.2020.
3.4
3.4.1
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili
dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del
contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.
4.1
in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto
concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure
documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016
dell’11.7.2016).
Secondo l’attuale versione
della Circolare 7/2020 in vigore dal 1.1.2020, nel caso in cui i contribuenti
(persone fisiche con immobili privati) affidano l’esecuzione di lavori a ditte
con sede all’estero, l’autorità di tassazione si trova nell'impossibilità di
poter effettuare controlli incrociati destinati a verificare la correttezza dei
dati dichiarati. Per questa ragione la deducibilità delle spese di manutenzione
(art. 31 LT) e, per quanto concerne l’imposta sugli utili immobiliari, delle
spese di miglioria (art. 134 LT) sostenute dai contribuenti che si avvalgono
delle prestazioni di fornitori con sede all’estero, è subordinata alla
produzione quale mezzo di prova, dei contratti e dei bonifici bancari (sentenza
TF
2C_162/2008 del 7 luglio
2008).
3.4.2
Confrontato
con due fatture che menzionavano ciascuna una ventina di forniture di merce per
l’importo di circa 240 € a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, l’Ufficio
di tassazione ha chiesto ai contribuenti la “comprova dello sdoganamento
della merce”, ottenendo la risposta che “sono stati fatti diversi
acquisti, ma tutti al di sotto della franchigia di chf. 300, di conseguenza non
abbiamo sdoganato”. Non vi è pertanto alcuna prova del pagamento delle
pretese spese di manutenzione, che sarebbe avvenuto in occasione della singola
fornitura. Neppure vi è la prova che il materiale acquistato in Italia sia poi
servito alla manutenzione del mapp. __________ RFD ________. Si rammenta a tal
proposito che la ditta __________ non ha posato il pavimento: i ricorrenti
sostengono di aver unicamente comprato il materiale presso tale rivenditore.
Si
rileva anche che la merce sarebbe stata pagata a contanti e che i pretesi
giustificativi riportano tutti il nome di __________ (figlia dei ricorrenti).
Ora,
oltre a non esistere bonifici bancari o quantomeno prova dell’avvenuto
pagamento a contanti (per esempio con l’indicazione da quale conto sono stati prelevati i soldi che hanno
permesso di saldare la fattura), si rileva i contribuenti non hanno comprovato
in alcun modo né il pagamento da parte loro né l’esistenza dei lavori di manutenzione
al mapp. __________ RFD __________, trattandosi, come visto di un semplice
acquisto di materiale, del quale non è nota la destinazione.
Motivo
per il quale bene ha fatto l’autorità fiscale, sulla base delle prove fornite,
a non accordare la deduzione in questione.
4.
4.1.
Censurato
è altresì il mancato riconoscimento, nel calcolo dell’imposta sulla sostanza
(per cui l’imposta è stata stabilita in fr. 0.-), di un numerario di fr.
135'000.-. In particolare l’autorità fiscale ha ritenuto che non era stata
comprovata la provenienza del numerario in questione, motivo per il quale lo
stesso è stato stralciato. In ogni caso, sempre secondo l’UT, “(…) come
risulta dai contratti di prestito/mutuo” stipulati con le figlie, i capitali
ricevuti sono serviti per rimborsare dei debiti e quindi dovrebbero essere
stati completamente consumati”.
I
contribuenti indicano che le ipoteche contratte dalle figlie __________ presso __________
sono servite “(…) ad estinguere tutti i debiti privati ed aziendali, oltre a
farci avere un capitale prelevato in contanti, indicati alla voce numerario,
per permetterci di far fronte al sostentamento per gli anni a venire, divenendo
ovviamente noi debitori nei confronti delle nostre figlie per le cifre
figuranti nei bilanci ed anche nelle varie notifiche fiscali”.
4.2
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata).
4.3
Secondo la decisione di
tassazione IC 2012 dopo reclamo data-ta 10 luglio 2019, l’imposta cantonale
sulla sostanza dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi,
sicché è evi-dente che i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno
di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne avevano alcuno
ad ottenere una decisione su reclamo sulla com-misurazione della sostanza
imponibile e in particolare sul mancato riconoscimento del “numerario” (cfr.
anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a
ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n.
16.
ad § 140, p. 1200; Plüss, in:
Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a
ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).
5.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti (che le hanno
anticipate).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del
ricorrente, che li ha già anticipati.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: