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Decisione

80.2019.245

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, acquisto materiale all’estero, onere della prova, pagamento a contanti, incertezza sull’uso

14 luglio 2021Italiano19 min

manutenzione svolti al mapp. __________ RFD __________, l’aggiunta di fr. 6'000.-

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.245

80.2019.246

Lugano

14 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 agosto 2019 contro la decisione del 10 luglio 2019 in materia di IC e IFD

2012.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 19

dicembre 2018, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC e

IFD 2012, allestita d’ufficio, commisurando il reddito imponibile in fr.

106'400.– per l’IC e in fr. 112'200.– per l’IFD e il reddito determinante per

l’aliquota in fr. 94'500.– per l’IC e in fr. 100'300.– per l’IFD. L’autorità di

tassazione aveva in particolar modo aggiunto alla sostanza dichiarata “il

controvalore dei debiti contratti con la __________”, nella misura di fr.

523'900.–, per il fatto che tali mutui bancari erano “serviti a rimborsare i

debiti verso la __________ AG e la __________ SA”, i quali a loro volta non

erano stati fiscalmente riconosciuti”, in quanto “erano serviti a suo tempo

per rimborsarne degli altri verso la __________ di __________”. L’Ufficio

di tassazione aveva anche stralciato il numerario di fr. 135'000.–, dichiarato

dai contribuenti, “non essendo[ne] stata comprovata la provenienza”. Fra

le spese di manutenzione immobiliare, aveva inoltre stralciato le prestazioni

effettuate dallo stesso proprietario/usufruttuario (fr. 40'750.–) e i costi per

l’acquisto di “materiali all’estero non debitamente comprovati” (fr.

12'983.–).

B. Con reclamo

15.1.2019, i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione d’ufficio

IC/IFD 2012 del 19.12.2018, lamentando il mancato riconoscimento dei lavori di

manutenzione svolti al mapp. __________ RFD __________, l’aggiunta di fr. 6'000.-

quali altri redditi derivanti dall’utilizzo dell’autovettura intestata alla __________.

In relazione al prestito contratto con la figlia __________, il ricorrente

ribadiva come lo stesso fosse reale e non presunto: gli interessi come anche il

rapporto debito/credito con la figlia __________ andava riconosciuto ritenuto

come si fosse accollata l’integralità del mutuo con __________. Per quanto

concerneva invece la provenienza di numerario pari a fr. 135'000.- (che in

origine era di fr. 165'733.40), la stessa era, secondo i ricorrenti stata comprovata

in molteplici occasioni ed era legata alla “(…) differenza richiesta e

ricevuta in contanti per le note difficoltà economiche ACB e precetti dall’avv.

__________, tra quanto egli ha ricevuto dalla ____________________: chf.

1'860'000.- meno chf. 1'237'366.60 versati all’UBS in data 17.2.2011, meno chf.

306'900.- versati a __________ in data 17.02.2011 e meno chf. 150'000 riversati

alla __________ che ha preteso di lasciarli bloccati sul conto per emergenze”.

Da ultimo gli insorgenti

indicavano come il debito/valore di stima dell’immobile in __________ non

dovesse essere più preso in considerazione, siccome, con scrittura privata il

9.11.2010 lo stesso era di fatto “stato ceduto” all’ex inquilino, il quale “(…)

ha provveduto a pagare le rate del mutuo e ci ha permesso di recuperare eu

55'000, serviti anch’essi per il sostentamento degli anni successivi”.

C. Con decisione del 10

luglio 2019, l’autorità di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo dei

contribuenti, ammettendo in deduzione spese di manutenzione per fr. 4'794.– e

riducendo la ripresa per l’uso privato di un’automobile intestata a una

società.

D. Con

ricorso 8/9.8.2019 alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano il riconoscimento dei “debiti contratti con la __________ dalla

figlia __________ nel febbraio 2011 e quello contratto dalla figlia __________

nel gennaio 2012” e la deduzione dei relativi interessi passivi, la

deduzione delle “spese per acquisto materiali in Italia presso la ditta __________

per chf. 12'276.60, serviti per la manutenzione del mapp. __________ di __________”,

e infine l’imposizione del numerario di fr. 135'000.–.

Per quanto concerne i

debiti contratti con le figlie __________, a seguito della stipula, da parte di

quest’ultime di ipoteche presso la __________, gli insorgenti rilevano che “(…)

le ipoteche di cui sopra sono servite ad estinguere tutti i debiti privati ed

aziendali, oltre a farci avere un capitale prelevato in contanti, indicato alla

voce numerario, per permetterci di far fronte al sostentamento per gli anni a

venire, divenendo ovviamente noi debitori nei confronti delle nostre figlie per

le cifre figuranti nei bilanci ed anche nelle varie notifiche fiscali”. Per

quanto concerne invece i materiali edili acquistati in Italia presso la ditta __________

per provvedere alle spese di manutenzione dell’immobile di cui al mapp. __________

RFD __________, i coniugi RI 1 indicano di aver puntualmente fornito

all’autorità fiscale le fatture del 10.4.2012 e del 31.7.2012 con indicate le

“date delle singole forniture e con la conferma dei singoli pagamenti”. Viene inoltre

rispiegata la provenienza del numerario pari a fr. 135'000.-.

Nel loro ricorso, i

contribuenti chiedono anche “l’esonero da anticipo spese per il [loro] stato

d’indigenza in subordine la concessione dell’assistenza giudiziaria/gratuito

patrocinio al fine di salvaguardare un’equa giustizia, in subordine limitare al

minimo la richiesta”.

E.

a.

Con decisione 9.10.2019 (n.

CDT 80.2019.247) la Camera di diritto tributario ha respinto l’istanza di

assistenza giudiziaria presentata dai coniugi RI 1 ritenendo non adempiuti i

presupposti per poterla ottenere, siccome la vertenza appariva

“indiscutibilmente destinata all’insuccesso”.

b.

Contro la sentenza in

ambito di assistenza giudiziaria, i ricorrenti si sono aggravati, il 7.11.2019

al Tribunale federale (n. 2C_943/2019, sentenza del 2.11.2019). La Suprema Corte

svizzera ha confermato la decisione della Camera di diritto tributario negando

l’assistenza giudiziaria ai contribuenti.

c.

Con

scritto 29.11.2019, la Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti,

dopo aver ricevuto la sentenza del Tribunale federale. In particolare veniva

assegnato un termine di 5 giorni per comunicare se intendevano o meno mantenere

il ricorso e in caso affermativo per versare un anticipo di fr. 2'000.-. I

contribuenti, con scritto 2/3.12.2019 chiedevano una proroga per il versamento

dell’importo richiesto che veniva concessa sino al 20.12.2019. L’importo in

questione veniva versato il 18.12.2019 da parte della figlia __________ che

aveva “(…) concesso un prestito e che in caso di esito favorevole ad essa

devono essere restituiti”. Il contribuente chiedeva di essere convocato ad

un’udienza.

F. Il 15.4.2021 si è

svolta presso la Camera di diritto tributario un’udienza, alla quale hanno

partecipato il ricorrente e l’UT di Mendrisio. In tale occasione, RI 1 ha

ribadito la perfetta buona fede sua e di sua moglie: hanno contratto debiti

avvalendosi delle prestazioni professionali dell’avv. __________. Chiedono

pertanto che l’autorità fiscale riconosca i debiti sottoscritti con le figlie.

Il contribuente ha inoltre

ribadito, per quanto concerne le spese di manutenzione, la richiesta di

riconoscere quanto pagato a contanti alla ditta __________ di __________. I

pavimenti sono stati posati dal signor __________ e dallo stesso contribuente

del mappale __________ RFD __________. Da ultimo il ricorrente postula che sia

riconosciuta l’esistenza del numerario dichiarato nella misura di fr. 135'000.-

trattandosi di importi percepiti a contanti dall’avv. __________. L’autorità

fiscale ha per contro richiesto la conferma della decisione impugnata.

Diritto

1. I ricorrenti contestano tre aspetti della decisione impugnata: il

riconoscimento dei prestiti contratti con le figlie __________ e gli interessi

passivi corrisposti in costanza di tali debiti. Chiedono poi che vengano

riconosciuti i costi di acquisto del materiale effettuato in Italia a contanti,

necessario per eseguire lavori di manutenzione al mapp. __________ RFD __________.

Infine postulano il riconoscimento, nella sostanza, dell’importo di fr.

135'000.- a titolo di “numerario”, essendone comprovata la provenienza. Di

diverso avviso l’autorità fiscale che chiede la conferma della decisione

impugnata.

Di

seguito verranno pertanto analizzati i tre aspetti censurati dagli insorgenti.

Considerandi

2.

2.1.

Per

quanto concerne l’esistenza dei prestiti/debiti contratti con le figlie __________

si rileva che il tema è già stato oggetto di numerose pronunce sia della Camera

di diritto tributario (in particolare sentenze CDT n. 80.96.80 del 20 febbraio

1997; n. 80.2008.18/19 del 25 giugno 2012; CDT n. 80.2014.24-33 del 9 maggio

2014) sia del Tribunale federale (sentenze TF n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997 del

4.

giugno 1998; 2C_823/2012 e 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013; 2C_578/2014 e

2C_579/2014 del 10 novembre 2014; inc. CDT 80.2019.247 del 9.10.2019; sentenza

TF 2C_943/2019 del 22.11.2019). Le decisioni che si sono succedute negli anni

hanno negato il riconoscimento del preteso mutuo concesso ai contribuenti ____________________

prima, e __________ __________ SA __________ (____________________ poi. Nella

sua sentenza del 9 febbraio 2018, questa Corte ha in particolar modo respinto

un’istanza di assistenza giudiziaria, presentata dai ricorrenti nell’ambito del

ricorso contro la tassazione per il periodo fiscale 2011, adducendo che, così

come il debito in questione non è stato riconosciuto dopo che le società

grigionesi erano subentrate alla società del Liechtenstein (a tale riguardo,

cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_578/2014 e 2C_579/2014 consid. 3.6), non si

vede come la sua esistenza possa essere ammessa per il semplice fatto che alla

società grigionese è poi subentrato un istituto di credito.

2.2

2.2.1

A

tal proposito si rileva che il Tribunale federale, nella sentenza di cui agli

inc. 2C_578/2014 e 2C_579/2014, in particolare ai consid. 3.4. e 3.6. ha

indicato:

3.4

Pronunciandosi sulla questione del mancato

riconoscimento degli interessi passivi pagati alle società di __________, la

Corte cantonale ha osservato che detta problematica era già stata da lei

esaminata con sentenza del 25 giugno 2012, confermata poi dal Tribunale

federale il 18 febbraio 2013 (causa 2C_823/2012 e 2C_824/2012 citata), quando

si era pronunciata sui periodi fiscali precedenti, ossia i bienni 1997/1998

(quando il creditore era __________) e 1999/2000 (allorquando alla__________

era subentrata, sempre nella veste di creditore, la __________). In proposito

ha rammentato che in quel contesto si era ampiamente confrontata con le

conseguenze del trasferimento del debito dalla __________, segnatamente ha

ricordato che, nel menzionato giudizio del 25 giugno 2012, era giunta alla

conclusione che la sola circostanza che la __________ fosse subentrata alla __________

quale creditore non bastava a comportare il riconoscimento del debito. Pur

ammettendo che le esigenze probatorie erano più rigorose nei confronti di

entità giuridiche estere, allorché quando il creditore domiciliato in Svizzera

era di regola sufficiente indicarne il nome e l'indirizzo, ha rilevato che

aveva giudicato che il mancato riconoscimento dei debiti contratti verso la

società finanziaria estera implicava, di riflesso, anche il mancato

riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla __________, i

quali sarebbero serviti per l'appunto a rilevare i primi. Al riguardo aveva

aggiunto che i contribuenti non erano stati in grado di produrre nessun

elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile l'avvenuto trasferimento

delle somme di denaro, così come non erano stati in grado di provare in modo

inconfutabile il versamento dei relativi interessi. A tale proposito, le

attestazioni sottoscritte dall'avv. __________ dovevano essere considerate con

la necessaria prudenza, già per il semplice fatto che era lui all'origine

dell'intero costrutto giuridico. Detto avvocato rappresentava del resto, oltre

alla pretesa creditrice del __________, anche altre società utilizzate dai

contribuenti, prima fra tutte la __________, di cui era presidente, ma anche la

__________, sempre con sede a __________. Nel caso concreto, dato che le

censure sollevate dai contribuenti erano le stesse di quelle con cui essa si

era confrontata nel giudizio del 25 giugno 2012, ne derivava che neppure gli

interessi passivi pagati nei periodi fiscali 2001/2001 e dal 2003 al 2006 erano

deducibili dal reddito imponibile.

(…)

3.6

I ricorrenti

sostengono inoltre che, contrariamente a quanto oggetto di disamina nella

sentenza cantonale del 25 giugno 2012, poi confermata da questa Corte il 18

febbraio 2013, i debiti ora in discussione non sono stati contratti con società

straniere bensì con società svizzere, motivo per cui le prove da loro offerte

andavano ammesse, le situazioni non essendo paragonabili. Sennonché, come già

loro ricordato (causa 20_849/2013 del 30 dicembre 2013, consid. 5.2.1), essi dimenticano

che il giudizio reso in precedenza aveva per oggetto anche un periodo fiscale

in cui alla __________, con sede a __________, era già subentrata la __________,

con sede nel __________ Anche in proposito la censura si dimostra infondata e

va quindi respinta.

2.2.2

Questa

Camera, nell’ambito della sentenza di cui all’inc. CDT 80.2017.304 del

9.2.2018, consid. 1.4. e relativa al periodo fiscale 2011 (cfr. anche sentenza

TF 2C_943/2019 del 22.11.2019, consid. 2.4.) ha stabilito:

1.4

Rispetto ai

periodi fiscali precedenti, la sola differenza è che il debito dei ricorrenti

nei confronti della __________ sarebbe stato parzialmente estinto, mediante

accensione di un mutuo con la __________). Coerentemente con le decisioni di

tassazione relative ai periodi precedenti, l’Ufficio di tassazione ha stabilito

“che la parte di mutuo ipotecario concesso dalla __________, servita a

rimborsare un debito verso la __________, non può essere fiscalmente

riconosciuta”. Così come il debito in questione non è stato riconosciuto dopo

che le società __________ erano subentrate alla società del Liechtenstein (a

tale riguardo, cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_578/2014 e 2C_579/2014 consid.

3.6), non si vede come la sua esistenza possa essere ammessa per il semplice

fatto che alla società __________ è subentrato un istituto di credito.

2.2.3

Nel

ricorso ora interposto contro la tassazione IC/IFD 2012, gli insorgenti si

limitano a chiedere che “almeno da quando i debiti sono stati assunti dalla

banca __________ nel 2011 e 2012, dovevano e dovrebbero essere integralmente

riconosciuti senza alcun’altra ripresa”.

Non si vede come, per

rapporto al periodo fiscale precedente, le conclusioni possano mutare: in

effetti come indicato dagli stessi ricorrenti in sede ricorsuale, i mutui

accesi dalle figlie sulle proprietà di cui ai mapp. __________ RFD __________ (di

proprietà RI 2) e __________ RFD __________ (già di proprietà di RI 2,

successivamente di __________ ed attualmente __________, cfr. www.siftipub.ti.ch, sito consultato il 15.6.2021) sono serviti

ad estinguere i debiti contratti con le società __________. Di fatto, l’impegno

finanziario contratto con le figlie altro non è che un debito a catena che è

servito a saldare i debiti accesi in origine con le società estere, mai

riconosciuti dall’autorità fiscale. Motivo per il quale, a giusta ragione,

l’autorità fiscale non ha riconosciuto né l’esistenza dei debiti né tantomeno

gli interessi passivi corrisposti.

3.

3.1.

I ricorrenti postulano

inoltre il riconoscimento, quali spese di manutenzione, di fr. 12'276.- per la

fornitura di “pavimenti per interni” utlizzati al mapp. __________ RFD __________,

pagati alla ditta __________ (I). Il mapp. __________ RFD __________ era nel

2012.

in usufrutto ai contribuenti.

A comprova dell’acquisto

in parola, RI 1 ha prodotto le seguenti “fatture” accompagnate dalle ricevute

dei pagamenti a contanti, intestate a __________:

·

Del 10.4.2012 intestata a __________ dell’importo di € 4'917.50

(e riassuntiva di 20 forniture di pavimenti per interni del valore di circa € 234.-

/ 240.- cadauna);

·

Del 31.7.2012 intestata a __________ dell’importo di € 5'105.- (e

riassuntiva di 22 forniture di pavimenti per interni del valore di circa € 234.-

/ 240.- cadauna).

3.2

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di

manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i

premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. Il

Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti

destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono

essere assimilati alle spese di manutenzione.

L’art. 9 cpv. 3 LAID ha

pressoché l’identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD. Per quanto concerne gli

investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente,

precisa che i Cantoni possono prevedere deduzioni per la protezione

dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di

monumenti storici. L’art. 9 cpv. 3 lit. a LAID indica che il Dipartimento

federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali

investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente

possono essere assimilati alle spese di manutenzione.

3.3

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT disciplina

espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione solo

dal 1.1.2020.

La Divisione delle

contribuzioni aveva nondimeno manifestato la volontà di abolire la cosiddetta

“prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra

inequivocabilmente la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011. Tale

Circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita con la Circolare 7/2020

entrata in vigore il 1.1.2020.

3.4

3.4.1

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili

dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del

contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.

4.1

in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto

concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure

documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016

dell’11.7.2016).

Secondo l’attuale versione

della Circolare 7/2020 in vigore dal 1.1.2020, nel caso in cui i contribuenti

(persone fisiche con immobili privati) affidano l’esecuzione di lavori a ditte

con sede all’estero, l’autorità di tassazione si trova nell'impossibilità di

poter effettuare controlli incrociati destinati a verificare la correttezza dei

dati dichiarati. Per questa ragione la deducibilità delle spese di manutenzione

(art. 31 LT) e, per quanto concerne l’imposta sugli utili immobiliari, delle

spese di miglioria (art. 134 LT) sostenute dai contribuenti che si avvalgono

delle prestazioni di fornitori con sede all’estero, è subordinata alla

produzione quale mezzo di prova, dei contratti e dei bonifici bancari (sentenza

TF

2C_162/2008 del 7 luglio

2008).

3.4.2

Confrontato

con due fatture che menzionavano ciascuna una ventina di forniture di merce per

l’importo di circa 240 € a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, l’Ufficio

di tassazione ha chiesto ai contribuenti la “comprova dello sdoganamento

della merce”, ottenendo la risposta che “sono stati fatti diversi

acquisti, ma tutti al di sotto della franchigia di chf. 300, di conseguenza non

abbiamo sdoganato”. Non vi è pertanto alcuna prova del pagamento delle

pretese spese di manutenzione, che sarebbe avvenuto in occasione della singola

fornitura. Neppure vi è la prova che il materiale acquistato in Italia sia poi

servito alla manutenzione del mapp. __________ RFD ________. Si rammenta a tal

proposito che la ditta __________ non ha posato il pavimento: i ricorrenti

sostengono di aver unicamente comprato il materiale presso tale rivenditore.

Si

rileva anche che la merce sarebbe stata pagata a contanti e che i pretesi

giustificativi riportano tutti il nome di __________ (figlia dei ricorrenti).

Ora,

oltre a non esistere bonifici bancari o quantomeno prova dell’avvenuto

pagamento a contanti (per esempio con l’indicazione da quale conto sono stati prelevati i soldi che hanno

permesso di saldare la fattura), si rileva i contribuenti non hanno comprovato

in alcun modo né il pagamento da parte loro né l’esistenza dei lavori di manutenzione

al mapp. __________ RFD __________, trattandosi, come visto di un semplice

acquisto di materiale, del quale non è nota la destinazione.

Motivo

per il quale bene ha fatto l’autorità fiscale, sulla base delle prove fornite,

a non accordare la deduzione in questione.

4.

4.1.

Censurato

è altresì il mancato riconoscimento, nel calcolo dell’imposta sulla sostanza

(per cui l’imposta è stata stabilita in fr. 0.-), di un numerario di fr.

135'000.-. In particolare l’autorità fiscale ha ritenuto che non era stata

comprovata la provenienza del numerario in questione, motivo per il quale lo

stesso è stato stralciato. In ogni caso, sempre secondo l’UT, “(…) come

risulta dai contratti di prestito/mutuo” stipulati con le figlie, i capitali

ricevuti sono serviti per rimborsare dei debiti e quindi dovrebbero essere

stati completamente consumati”.

I

contribuenti indicano che le ipoteche contratte dalle figlie __________ presso __________

sono servite “(…) ad estinguere tutti i debiti privati ed aziendali, oltre a

farci avere un capitale prelevato in contanti, indicati alla voce numerario,

per permetterci di far fronte al sostentamento per gli anni a venire, divenendo

ovviamente noi debitori nei confronti delle nostre figlie per le cifre

figuranti nei bilanci ed anche nelle varie notifiche fiscali”.

4.2

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

In altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e

giurisprudenza citata).

4.3

Secondo la decisione di

tassazione IC 2012 dopo reclamo data-ta 10 luglio 2019, l’imposta cantonale

sulla sostanza dovuta per il periodo fiscale litigioso ammonta a zero franchi,

sicché è evi-dente che i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno

di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne avevano alcuno

ad ottenere una decisione su reclamo sulla com-misurazione della sostanza

imponibile e in particolare sul mancato riconoscimento del “numerario” (cfr.

anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a

ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n.

16.

ad § 140, p. 1200; Plüss, in:

Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a

ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870).

5.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti (che le hanno

anticipate).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico del

ricorrente, che li ha già anticipati.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: