Lexipedia

Decisione

80.2019.248

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale presso una fiduciaria di Zugo, socio e unico dipendente domiciliato nel Canton Ticino

5 aprile 2022Italiano25 min

La società è stata iscritta il 17.02.2010 nel registro di commercio del Canton __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.248

Lugano

5 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 agosto 2019 contro la decisione del 9 luglio 2019 in materia di assoggettamento

all’imposta cantonale (IC).

Fatti

Fatti

A. RI 1, è una società

che si occupa della produzione e distribuzione di prodotti igienici e della

consulenza in tale ambito (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 03.12.2019).

La società è stata iscritta il 17.02.2010 nel registro di commercio del Canton __________

Unico membro del Consiglio

di amministrazione, avente diritto di firma individuale, era il signor __________,

domiciliato a __________.

B. Con decisione

pregiudiziale di assoggettamento alle imposte del 15 ottobre 2018, l’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) rivendicava l’imposizione

illimitata sull’utile e sul capitale della RI 1 a partire dal periodo fiscale

2016. In particolare l’autorità fiscale ricordava che, secondo la

giurisprudenza del Tribunale Federale sulla doppia imposizione intercantonale,

la sede civile non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone

un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e

l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In questo

caso è determinante questo luogo come domicilio fiscale. Secondo l’autorità

fiscale, la sede statutaria della RI 1 era puramente formale e costituiva un

recapito bucalettere, ritenuto che __________, domiciliata in Ticino, svolgeva l’amministrazione

e la direzione effettiva della società in quanto dipendente (dal 1.07.2010) e unica

azionista della società mentre __________ agiva unicamente in qualità di

fiduciario.

C. Con reclamo

18.10.2018, la RI 1 si opponeva all’assoggettamento illimitato alle imposte

sull’utile e sul capitale in Ticino a far tempo dal periodo fiscale 2016,

affermando che “la sede di __________ in __________ è anche l’unico luogo su

suolo elvetico sul quale viene esercitata attività per la società” e che la

signora __________, dipendente della società, era domiciliata nel Canton Ticino

ma non svolgeva e non aveva mai svolto alcuna attività in tale luogo. Anzi, a

sostegno della propria tesi, adduceva che i clienti venivano sempre ricevuti

esclusivamente negli uffici di __________ oppure in Italia e all’estero.

L’insorgente concludeva infine di attendere una presa di posizione in merito

entro trenta giorni dall’UTPG.

D. Il 17.05.2019 l’UTPG

si rivolgeva a RI 1, con una diffida, in cui chiedeva di voler trasmettere,

entro il 04.06.2019 della documentazione, e meglio:

·

Copia bilancio e conto economico 2016 e 2017 e 2018 (anche in

bozza);

·

Copia contratto di locazione;

·

Copia estratti conto bancari o postali dal 01.01. al 31.12.2016 e

dal 01.01. al 31.12.2017;

·

Scheda contabile di tutti i ricavi o prestazioni di servizio o

simili, 2016 e 2017;

·

Scheda contabile affitti o costo locali, 2016 e 2017;

·

Dettagli prestazioni pagate a terzi (prestazioni di terzi), anni

2016 e 2017;

·

Copia distinta salari AVS, 2016, 2017 e 2018;

·

Copia di tutti i contratti di lavoro degli anni 2016 e 2017;

·

Copia di tutti gli emolumenti versati agli organi della società,

anni 2016 e 2017;

·

Copia di tutti i contratti (mandato), sottoscritti con la RA 1

·

Qualunque documentazione che sia in condizione di provare

l’effettivo svolgimento in loco dell’intera gestione operativa della società.

La ricorrente veniva

inoltre avvisata che, se entro la data indicata l’autorità fiscale non fosse

entrata in possesso di tutta la documentazione richiesta, il reclamo sarebbe

stato respinto.

Con missiva 29 maggio

2019, RI 1, rappresentata da RA 1, comunicava che il signor __________ era

attualmente assente all’estero e che, pertanto, non avendo la possibilità di

presentare la documentazione entro l’impartito termine, chiedeva una proroga

fino al 30 giugno 2019. La stessa in data 31.05.2019 veniva accordata

verbalmente dall’autorità fiscale. Tuttavia, nessuna documentazione veniva

prodotta entro il termine prorogato.

E. Con decisione del 9

luglio 2019, l’UTPG respingeva il reclamo, rilevando che alla richiesta di

documentazione del 17 maggio 2019 non era stato dato alcun seguito e che,

conseguentemente, la società non aveva portato “alcuna prova dell’esistenza

di un qualsiasi legame con il cantone di __________”. Pertanto la decisione

di assoggettamento del 15 ottobre 2018 veniva riconfermata.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, sempre per il tramite della

propria rappresentante, insorge contro la decisione di assoggettamento

illimitato alle imposte sull’utile e sul capitale a partire dal periodo fiscale

2016. La ricorrente, dopo aver riassunto i fatti, nonché la giurisprudenza in

materia, ribadisce che “è dato di fatto che la RI 1 abbia il suo domicilio

fiscale a __________”. A sostegno della propria tesi, afferma che __________

è azionista e impiegata della società come “Responsabile delle vendite”. In

particolare, essa si occupa della “Consulenza e vendita di prodotti per

l’igiene, principalmente in Italia”, ma non è autorizzata a concludere delle

transazioni per conto della società, non avendo diritti di firma. Infatti

l’unica persona autorizzata è il signor __________, unico membro del Consiglio

di amministrazione, avente diritto di firma individuale.

In merito alla propria

attività, la ricorrente afferma poi quanto segue:

“va da sé che la vendita è una funzione estremamente

importante per un’azienda ma qualificare la vendita come una vera amministrazione

va troppo lontano (…). Anche se la vendita è considerata così autorevole da

poter essere considerata un’amministrazione effettiva, ciò non significa che

avvenga presso la residenza degli azionisti e dei dipendenti di RI 1. Il

principale cliente di RI 1 è __________, con sede __________, Italia. Le

trattative commerciali si svolgono esclusivamente in Italia con questi clienti,

per cui l’attuale amministrazione in questo caso sarebbe proprio localizzata in

Italia e non nel Canton Ticino. L’Amministrazione tributaria ticinese non ha

approfondito ulteriormente quest’aspetto e non è stata in grado di fornire

alcuna prova del fatto che qualsiasi attività commerciale di RI 1 abbia luogo

in Ticino. Inoltre, va notato che se la vendita si qualificherebbe davvero come

la gestione effettiva della società, le attività svolte nel Canton Zugo non

possono semplicemente essere ignorate, ma devono essere assegnate come utili

operativi al Cantone di __________, poiché per la RI 1 esiste solo nel Canton __________

è disponibile una struttura fisica e un’infrastruttura permanente adeguata. Anche

questo è stato arbitrariamente omesso dall’amministrazione fiscale del Canton

Ticino.”

A sostegno della propria

tesi, l’insorgente produce copia dei bilanci degli anni 2016, 2017, 2018,

nonché copia del contratto di lavoro con __________. La ricorrente postula

l’annullamento della decisione del 9 luglio 2019 e l’assoggettamento illimitato

nel Canton __________. In subordine, qualora dovesse venire confermata la sede

effettiva e fiscale della società nel Canton Ticino, chiede che: “per fare

un’esenzione fiscale intercantonale e il cantone di __________ come cantone

permanente una quota corrispondente degli utili o delle perdite per gli anni

2016 a 2017 (2016: 10'524.88; 2017: -838.69; 2018: 8'024.69) o una

corrispondente quota di capitale per gli anni dal 2016 al 2018 (2016:

144'839.86; 2017: 135'385.17; 2018: 143'409.86 assegnare).”.

G. Con osservazioni del

24 ottobre 2019, l’UTPG chiede a questa Camera di respingere il ricorso, in

quanto la sede di RI 1 è puramente formale, per una serie di argomentazioni di

cui, se del caso, si dirà di seguito. In particolare, ribadisce quanto statuito

nella decisione 09.07.2019, e meglio che la ricorrente non ha inviato alcuna

documentazione che possa attestare il legame con il Cantone Zugo.

Diritto

1. La società ricorrente,

contestualmente alla sua costituzione, avvenuta il 17 febbraio 2010, è stata

assoggettata alle imposte dirette nel Canton Zugo.

In virtù della decisione

contestata, come anche nella decisione 15 ottobre 2018, l’UTPG ha rivendicato

l’assoggettamento nel Canton Ticino a partire dal 1.1.2016, in considerazione

del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino.

L’autorità fiscale

ticinese lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT),

secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della

loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel

Cantone.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di

capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre

persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la

loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello

cantonale, art. 60 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa

disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale

sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione

effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle

disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona

giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede

indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si

fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si

contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e

l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal

caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la

scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da

altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed

appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22

febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22

dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1;

inoltre Heilinger/Maute, Der

Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen

Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 8,

p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La

double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss.,

p. 130; Locher, Einführung in das

interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

2.2

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di

infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati

concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma

rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la

realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22

dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del

Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 747). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di

personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea

telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora

la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le

assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da

interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia

della sede statutaria (sentenze del TF n. 2C_431/2014 del 4

dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza

del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 748).

2.3

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva, ovvero – secondo

il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme

servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro

dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle

attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54

I 301, consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione

effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività

svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono

l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (“day-to-day

management”), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività

amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di

segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni

strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016

dell’11 novembre 2016, consid. 3 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013,

consid. 2.2; De le Court,

op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,

p. 172).

2.4

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre

2007; Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura

fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo gli

artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2.5

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza

di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto

verosimile l’assoggettamento in un altro Cantone, incombe invece al

contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al

trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n.

2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n.

2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1. e n. 2C_483/2016 dell’11 novembre

2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 746; Jung,

op. cit., p. 173; Locher, op.

cit., p. 47).

Tuttavia, come già

ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto

il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve,

segnatamente, fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni

orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti,

come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. Infatti, la descritta

regola sull’onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio

a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastvertilung, in: ASA 67, p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano

l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una

collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD con riferimenti). In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Althaus-Houriet,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad

art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere

della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale,

quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la

fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n.

2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher,

Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art.

3.

LIFD).

2.6

Il Tribunale

federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della

determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, l’Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la

sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016).

Nel caso di

una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è

illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le

decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone.

In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove

l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si

verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali

dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni

su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli

immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla

semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti

di locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

2.7

La decisione

impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

3.

3.1.

La RI 1 è una società

costituita il 17 febbraio 2010 e domiciliata in __________, __________. In base

all’estratto del registro di commercio del Canton Zugo, membro del Consiglio d’amministrazione

con diritto di firma individuale è il signor __________.

Nel reclamo la

contribuente si è limitata a sostenere che “la sede di __________ in __________

è anche l’unico luogo su suolo elvetico sul quale viene esercitata attività per

la società” e nel ricorso che “è dato di fatto che la RI 1 abbia il suo

domicilio fiscale a __________”.

Per quanto concerne il

ruolo di __________, secondo l’insorgente sarebbe impiegata quale responsabile

delle vendite, occupandosi della consulenza e della vendita di prodotti per

l’igiene principalmente in Italia, ma non sarebbe in grado di concludere

transazioni per conto della società, non avendo alcun diritto di firma. L’unica

persona autorizzata a firmare per conto della stessa sarebbe infatti __________.

3.2

La stessa ricorrente

riconosce che la fiduciaria RA 1, gestita __________, presidente del Consiglio

d’amministrazione, si occupa della sua contabilità.

RA 1, è una società che si

occupa dell’acquisizione di tutte le attività commerciali nell’ambito di una

società fiduciaria e di revisione contabile, in particolare di revisioni

contabili, mandati di revisione contabile, consulenza fiscale e legale,

amministrazione fiduciaria e amministrazione; può partecipare ad altre società

e acquisire, gestire e vendere brevetti, licenze e titoli (cfr. www.zefix.ch,

sito consultato il 28.03.2022).

Inoltre, come sottolineato

dall’UTPG, inserendo il nome di __________ nel registro commercio del Canton __________,

è possibile evincere che ricopre diverse cariche per molteplici società (270,

compresi gli enti giuridici radiati), molte delle quali detengono lo stesso

recapito della ricorrente e della stessa fiduciaria, e meglio __________, __________.

In ragione di quanto

precede, è difficile pensare che il signor __________ possa effettivamente

occuparsi della gestione e della direzione della società, dal momento che non ne

è dipendente né riceve compensi da parte della società. Del resto, __________ risulta

aver sempre operato nell’ambito prettamente fiduciario, come si evince dal suo

curriculum (http://wmfocus.com/en/who-we-are),

ragione per cui non è plausibile che si sia occupato anche della commercializzazione

di prodotti per l’igiene.

Dal conto economico della

ricorrente per i periodi fiscali 2016, 2017 e 2018 si può evincere che fra i

costi d’esercizio non figurano spese riconducibili alla locazione di uffici.

Alla voce “Raumaufwand” (costo dei locali) è registrato un costo di soli fr.

1'200.- annui, che è compatibile solo la domiciliazione della società presso

una fiduciaria e non certo con la locazione di uffici a __________.

3.3

È fuori discussione che

l’unica dipendente della società insorgente sia __________, che è anche

azionista unica. Pur non avendo diritto di firma secondo il registro di

commercio, non può che essere quest’ultima ad occuparsi della consulenza e

della vendita dei prodotti, adempiendo così in toto allo scopo

statutario della ricorrente.

Del resto, la stessa

insorgente ammette che l’attività commerciale non si svolge a Zugo, laddove

sottolinea come la vendita dei prodotti per l’igiene avvenga maggiormente in

Italia, tanto è vero che nel ricorso afferma che “il principale cliente di RI

1.

è __________, con sede a __________, Italia”.

Si deve allora riconoscere

che il luogo in cui vengono adottate le decisioni determinanti per lo

svolgimento dell’attività societaria coincide con il domicilio dell’unica

dipendente e azionista. Secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della

persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un

ruolo particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove

tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in

particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In

questi casi il Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il

domicilio di un lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del

Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1;

Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p.

131; Heilinger/ Maute, op. cit.,

p. 757; Jung, op. cit., p. 172).

3.4

In merito alla questione

della delimitazione fra amministrazione e vendita di prodotti, la ricorrente

adotta un’interpretazione della nozione di amministrazione effettiva molto

formale. Sostiene infatti che, pur essendo “la vendita una funzione

estremamente importante per un’azienda”, la stessa non può essere

qualificata “come una vera amministrazione”. A suo avviso,

l’amministrazione effettiva sarebbe esercitata “presso la sede legale della

società in cui si trova l’unica firma autorizzata”.

Come già ricordato,

tuttavia, il luogo dell’amministrazione effettiva corrisponde a quello in cui

sono esercitate quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla

sede statutaria (sentenza del TF 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.1 e

giurisprudenza citata). L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto

- si distingue: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra

parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a

prendere decisioni di principio, dall'attività svolta dagli organi supremi

della società (sentenza del TF 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.2 e

giurisprudenza citata).

Il mero fatto che l’unica

persona con diritto di firma sia un fiduciario che opera a Zugo non basta

pertanto per concludere che qui sia esercitata l’amministrazione effettiva

della ricorrente. L’amministrazione effettiva, come rilevato, si distingue fra

l’altro proprio dall’attività puramente amministrativa.

3.5

A proposito del ruolo del

dr. __________, membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale, non

basta il mandato conferito alla sua fiduciaria a determinare l’assoggettamento

della ricorrente nel Canton Zugo.

L’amministrazione

effettiva non può infatti essere esercitata da un terzo nemmeno in presenza di

un mandato di gestione. Infatti, per invalsa giurisprudenza, non è concepibile

che l’amministrazione effettiva di una società sia effettuata da terzi su base

contrattuale, motivo per cui la sede legale del terzo soggetto non può essere

considerata nella pratica come il domicilio fiscale principale (sentenza del

Tribunale federale 2C_539/2017 del 7 febbraio 2019 consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

A questo riguardo, secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale di regola è escluso che

l’amministrazione effettiva di una società possa essere esercitata da terzi in

base a un contratto di mandato, per il fatto che il mandatario agisce solo

entro i limiti del mandato conferitogli ed in tal modo la direzione effettiva

permane presso il mandante. La giurisprudenza ammette tutt’al più che sia

possibile un’eccezione, nel caso in cui il mandatario o il fiduciario disponga

di un ampio potere decisionale o si assuma ulteriori compiti (sentenza del TF

del 6.11.2001, in StE A 24.22 n. 4 consid. 3).

Nel caso in esame,

l’insorgente non ha in alcun modo comprovato l’attribuzione di un qualsivoglia

potere decisionale al mandatario. La stessa appare del resto inverosimile anche

solo pensando al numero di società domiciliate presso la stessa fiduciaria.

3.6

L’autorità fiscale

ticinese ha raccolto dunque numerosi indizi rilevanti per stabilire che la

ricorrente abbia a Zugo una mera sede formale.

La contribuente, da parte

sua, non ha dato alcun seguito alla richiesta di documentazione del 17 maggio

2019.

da parte dell’autorità fiscale e nemmeno in sede ricorsuale ha prodotto

documentazione atta a comprovare l’effettivo svolgimento di attività della

società nel Canton __________.

In tal modo, la ricorrente

non è stata in grado di comprovare l’esistenza di un’amministrazione effettiva

a __________, né in sede di reclamo, né nel ricorso inoltrato alla Camera di

diritto tributario, come invece le incombeva in virtù della ripartizione dell’onere

della prova.

4.

4.1.

In via subordinata, l’insorgente

postula una ripartizione intercantonale dell’imposta sull’utile e sul capitale

per gli anni 2016, 2017 e 2018.

4.2

È dubbio che la domanda

subordinata della ricorrente sia ricevibile. Essa concerne infatti non l’assoggettamento

alle imposte cantonali in quanto tale bensì l’estensione dell’assoggettamento.

Secondo la giurisprudenza,

infatti, il contribuente che riconosce l’assoggettamento, ma ne contesta la

qualifica di assoggettamento limitato o illimitato, non ha diritto ad una

decisione pregiudiziale, poiché è controversa solo l’estensione

dell’assoggettamento (sentenza del TF 2C_799/2017 e 2C_800/2017 del 18

settembre 2018 consid. 4.1 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Nel caso in discussione,

la società contribuente vorrebbe che il fisco ticinese riconoscesse che

l’assoggettamento illimitato è parziale, in quanto vi è uno stabilimento

d’impresa nel Canton Zugo. Litigioso non è pertanto l’assoggettamento in sé

bensì la sua portata.

In ogni caso, in base alla

documentazione agli atti, l’esistenza di uno stabilimento d’impresa fuori

Cantone può essere esclusa.

4.3

Secondo l’art. 62 cpv. 1

LT, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso

non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi

siti fuori Cantone.

L’art. 61 cpv. 3 LT

stabilisce che per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o

di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate

tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di

vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di

estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di

montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

Conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale, si è in presenza di

uno stabilimento d’impresa quando una società possiede impianti o

installazioni materiali permanenti che formano una parte dell'azienda fuori

Cantone e per mezzo dei quali l'attività tecnica e commerciale della stessa

viene esercitata in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF

134.

I 303 consid. 2.2 p. 307 in fine con richiami).

4.4

Nella concreta

fattispecie, per le ragioni illustrate non è possibile ammettere che vi sia uno

stabilimento d’impresa presso l’indirizzo della fiduciaria di Zugo. L’insorgente

non ha comprovato in alcun modo che vi viene impiegato del personale né che vi

dispone di locali adibiti ad ufficio.

La domanda subordinata,

nella misura in cui è ricevibile, è pertanto a sua volta respinta.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico della

ricorrente, che le ha anticipate.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Divisione

delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: