80.2019.248
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale presso una fiduciaria di Zugo, socio e unico dipendente domiciliato nel Canton Ticino
5 aprile 2022Italiano25 min
La società è stata iscritta il 17.02.2010 nel registro di commercio del Canton __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.248
Lugano
5 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 agosto 2019 contro la decisione del 9 luglio 2019 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale (IC).
Fatti
Fatti
A. RI 1, è una società
che si occupa della produzione e distribuzione di prodotti igienici e della
consulenza in tale ambito (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 03.12.2019).
La società è stata iscritta il 17.02.2010 nel registro di commercio del Canton __________
Unico membro del Consiglio
di amministrazione, avente diritto di firma individuale, era il signor __________,
domiciliato a __________.
B. Con decisione
pregiudiziale di assoggettamento alle imposte del 15 ottobre 2018, l’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) rivendicava l’imposizione
illimitata sull’utile e sul capitale della RI 1 a partire dal periodo fiscale
2016. In particolare l’autorità fiscale ricordava che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale Federale sulla doppia imposizione intercantonale,
la sede civile non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone
un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e
l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In questo
caso è determinante questo luogo come domicilio fiscale. Secondo l’autorità
fiscale, la sede statutaria della RI 1 era puramente formale e costituiva un
recapito bucalettere, ritenuto che __________, domiciliata in Ticino, svolgeva l’amministrazione
e la direzione effettiva della società in quanto dipendente (dal 1.07.2010) e unica
azionista della società mentre __________ agiva unicamente in qualità di
fiduciario.
C. Con reclamo
18.10.2018, la RI 1 si opponeva all’assoggettamento illimitato alle imposte
sull’utile e sul capitale in Ticino a far tempo dal periodo fiscale 2016,
affermando che “la sede di __________ in __________ è anche l’unico luogo su
suolo elvetico sul quale viene esercitata attività per la società” e che la
signora __________, dipendente della società, era domiciliata nel Canton Ticino
ma non svolgeva e non aveva mai svolto alcuna attività in tale luogo. Anzi, a
sostegno della propria tesi, adduceva che i clienti venivano sempre ricevuti
esclusivamente negli uffici di __________ oppure in Italia e all’estero.
L’insorgente concludeva infine di attendere una presa di posizione in merito
entro trenta giorni dall’UTPG.
D. Il 17.05.2019 l’UTPG
si rivolgeva a RI 1, con una diffida, in cui chiedeva di voler trasmettere,
entro il 04.06.2019 della documentazione, e meglio:
·
Copia bilancio e conto economico 2016 e 2017 e 2018 (anche in
bozza);
·
Copia contratto di locazione;
·
Copia estratti conto bancari o postali dal 01.01. al 31.12.2016 e
dal 01.01. al 31.12.2017;
·
Scheda contabile di tutti i ricavi o prestazioni di servizio o
simili, 2016 e 2017;
·
Scheda contabile affitti o costo locali, 2016 e 2017;
·
Dettagli prestazioni pagate a terzi (prestazioni di terzi), anni
2016 e 2017;
·
Copia distinta salari AVS, 2016, 2017 e 2018;
·
Copia di tutti i contratti di lavoro degli anni 2016 e 2017;
·
Copia di tutti gli emolumenti versati agli organi della società,
anni 2016 e 2017;
·
Copia di tutti i contratti (mandato), sottoscritti con la RA 1
·
Qualunque documentazione che sia in condizione di provare
l’effettivo svolgimento in loco dell’intera gestione operativa della società.
La ricorrente veniva
inoltre avvisata che, se entro la data indicata l’autorità fiscale non fosse
entrata in possesso di tutta la documentazione richiesta, il reclamo sarebbe
stato respinto.
Con missiva 29 maggio
2019, RI 1, rappresentata da RA 1, comunicava che il signor __________ era
attualmente assente all’estero e che, pertanto, non avendo la possibilità di
presentare la documentazione entro l’impartito termine, chiedeva una proroga
fino al 30 giugno 2019. La stessa in data 31.05.2019 veniva accordata
verbalmente dall’autorità fiscale. Tuttavia, nessuna documentazione veniva
prodotta entro il termine prorogato.
E. Con decisione del 9
luglio 2019, l’UTPG respingeva il reclamo, rilevando che alla richiesta di
documentazione del 17 maggio 2019 non era stato dato alcun seguito e che,
conseguentemente, la società non aveva portato “alcuna prova dell’esistenza
di un qualsiasi legame con il cantone di __________”. Pertanto la decisione
di assoggettamento del 15 ottobre 2018 veniva riconfermata.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, sempre per il tramite della
propria rappresentante, insorge contro la decisione di assoggettamento
illimitato alle imposte sull’utile e sul capitale a partire dal periodo fiscale
2016. La ricorrente, dopo aver riassunto i fatti, nonché la giurisprudenza in
materia, ribadisce che “è dato di fatto che la RI 1 abbia il suo domicilio
fiscale a __________”. A sostegno della propria tesi, afferma che __________
è azionista e impiegata della società come “Responsabile delle vendite”. In
particolare, essa si occupa della “Consulenza e vendita di prodotti per
l’igiene, principalmente in Italia”, ma non è autorizzata a concludere delle
transazioni per conto della società, non avendo diritti di firma. Infatti
l’unica persona autorizzata è il signor __________, unico membro del Consiglio
di amministrazione, avente diritto di firma individuale.
In merito alla propria
attività, la ricorrente afferma poi quanto segue:
“va da sé che la vendita è una funzione estremamente
importante per un’azienda ma qualificare la vendita come una vera amministrazione
va troppo lontano (…). Anche se la vendita è considerata così autorevole da
poter essere considerata un’amministrazione effettiva, ciò non significa che
avvenga presso la residenza degli azionisti e dei dipendenti di RI 1. Il
principale cliente di RI 1 è __________, con sede __________, Italia. Le
trattative commerciali si svolgono esclusivamente in Italia con questi clienti,
per cui l’attuale amministrazione in questo caso sarebbe proprio localizzata in
Italia e non nel Canton Ticino. L’Amministrazione tributaria ticinese non ha
approfondito ulteriormente quest’aspetto e non è stata in grado di fornire
alcuna prova del fatto che qualsiasi attività commerciale di RI 1 abbia luogo
in Ticino. Inoltre, va notato che se la vendita si qualificherebbe davvero come
la gestione effettiva della società, le attività svolte nel Canton Zugo non
possono semplicemente essere ignorate, ma devono essere assegnate come utili
operativi al Cantone di __________, poiché per la RI 1 esiste solo nel Canton __________
è disponibile una struttura fisica e un’infrastruttura permanente adeguata. Anche
questo è stato arbitrariamente omesso dall’amministrazione fiscale del Canton
Ticino.”
A sostegno della propria
tesi, l’insorgente produce copia dei bilanci degli anni 2016, 2017, 2018,
nonché copia del contratto di lavoro con __________. La ricorrente postula
l’annullamento della decisione del 9 luglio 2019 e l’assoggettamento illimitato
nel Canton __________. In subordine, qualora dovesse venire confermata la sede
effettiva e fiscale della società nel Canton Ticino, chiede che: “per fare
un’esenzione fiscale intercantonale e il cantone di __________ come cantone
permanente una quota corrispondente degli utili o delle perdite per gli anni
2016 a 2017 (2016: 10'524.88; 2017: -838.69; 2018: 8'024.69) o una
corrispondente quota di capitale per gli anni dal 2016 al 2018 (2016:
144'839.86; 2017: 135'385.17; 2018: 143'409.86 assegnare).”.
G. Con osservazioni del
24 ottobre 2019, l’UTPG chiede a questa Camera di respingere il ricorso, in
quanto la sede di RI 1 è puramente formale, per una serie di argomentazioni di
cui, se del caso, si dirà di seguito. In particolare, ribadisce quanto statuito
nella decisione 09.07.2019, e meglio che la ricorrente non ha inviato alcuna
documentazione che possa attestare il legame con il Cantone Zugo.
Diritto
1. La società ricorrente,
contestualmente alla sua costituzione, avvenuta il 17 febbraio 2010, è stata
assoggettata alle imposte dirette nel Canton Zugo.
In virtù della decisione
contestata, come anche nella decisione 15 ottobre 2018, l’UTPG ha rivendicato
l’assoggettamento nel Canton Ticino a partire dal 1.1.2016, in considerazione
del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino.
L’autorità fiscale
ticinese lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT),
secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della
loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel
Cantone.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di
capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre
persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la
loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello
cantonale, art. 60 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa
disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale
sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione
effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle
disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona
giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede
indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si
fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si
contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e
l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal
caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la
scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da
altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed
appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso
concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22
febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22
dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1;
inoltre Heilinger/Maute, Der
Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen
Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 8,
p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La
double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss.,
p. 130; Locher, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
2.2
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22
dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del
Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 747). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di
personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea
telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora
la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le
assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da
interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia
della sede statutaria (sentenze del TF n. 2C_431/2014 del 4
dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza
del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 748).
2.3
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva, ovvero – secondo
il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme
servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro
dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle
attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54
I 301, consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione
effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività
svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono
l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (“day-to-day
management”), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività
amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di
segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni
strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016
dell’11 novembre 2016, consid. 3 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013,
consid. 2.2; De le Court,
op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,
p. 172).
2.4
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre
2007; Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura
fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo gli
artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l’obbligo
di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.5
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro Cantone, incombe invece al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n.
2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n.
2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1. e n. 2C_483/2016 dell’11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Locher, op.
cit., p. 47).
Tuttavia, come già
ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto
il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve,
segnatamente, fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni
orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti,
come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. Infatti, la descritta
regola sull’onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio
a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastvertilung, in: ASA 67, p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano
l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD con riferimenti). In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad
art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere
della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale,
quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la
fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n.
2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher,
Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art.
3.
LIFD).
2.6
Il Tribunale
federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della
determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, l’Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la
sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016).
Nel caso di
una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è
illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le
decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone.
In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove
l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si
verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali
dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni
su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli
immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla
semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti
di locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
2.7
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
3.
3.1.
La RI 1 è una società
costituita il 17 febbraio 2010 e domiciliata in __________, __________. In base
all’estratto del registro di commercio del Canton Zugo, membro del Consiglio d’amministrazione
con diritto di firma individuale è il signor __________.
Nel reclamo la
contribuente si è limitata a sostenere che “la sede di __________ in __________
è anche l’unico luogo su suolo elvetico sul quale viene esercitata attività per
la società” e nel ricorso che “è dato di fatto che la RI 1 abbia il suo
domicilio fiscale a __________”.
Per quanto concerne il
ruolo di __________, secondo l’insorgente sarebbe impiegata quale responsabile
delle vendite, occupandosi della consulenza e della vendita di prodotti per
l’igiene principalmente in Italia, ma non sarebbe in grado di concludere
transazioni per conto della società, non avendo alcun diritto di firma. L’unica
persona autorizzata a firmare per conto della stessa sarebbe infatti __________.
3.2
La stessa ricorrente
riconosce che la fiduciaria RA 1, gestita __________, presidente del Consiglio
d’amministrazione, si occupa della sua contabilità.
RA 1, è una società che si
occupa dell’acquisizione di tutte le attività commerciali nell’ambito di una
società fiduciaria e di revisione contabile, in particolare di revisioni
contabili, mandati di revisione contabile, consulenza fiscale e legale,
amministrazione fiduciaria e amministrazione; può partecipare ad altre società
e acquisire, gestire e vendere brevetti, licenze e titoli (cfr. www.zefix.ch,
sito consultato il 28.03.2022).
Inoltre, come sottolineato
dall’UTPG, inserendo il nome di __________ nel registro commercio del Canton __________,
è possibile evincere che ricopre diverse cariche per molteplici società (270,
compresi gli enti giuridici radiati), molte delle quali detengono lo stesso
recapito della ricorrente e della stessa fiduciaria, e meglio __________, __________.
In ragione di quanto
precede, è difficile pensare che il signor __________ possa effettivamente
occuparsi della gestione e della direzione della società, dal momento che non ne
è dipendente né riceve compensi da parte della società. Del resto, __________ risulta
aver sempre operato nell’ambito prettamente fiduciario, come si evince dal suo
curriculum (http://wmfocus.com/en/who-we-are),
ragione per cui non è plausibile che si sia occupato anche della commercializzazione
di prodotti per l’igiene.
Dal conto economico della
ricorrente per i periodi fiscali 2016, 2017 e 2018 si può evincere che fra i
costi d’esercizio non figurano spese riconducibili alla locazione di uffici.
Alla voce “Raumaufwand” (costo dei locali) è registrato un costo di soli fr.
1'200.- annui, che è compatibile solo la domiciliazione della società presso
una fiduciaria e non certo con la locazione di uffici a __________.
3.3
È fuori discussione che
l’unica dipendente della società insorgente sia __________, che è anche
azionista unica. Pur non avendo diritto di firma secondo il registro di
commercio, non può che essere quest’ultima ad occuparsi della consulenza e
della vendita dei prodotti, adempiendo così in toto allo scopo
statutario della ricorrente.
Del resto, la stessa
insorgente ammette che l’attività commerciale non si svolge a Zugo, laddove
sottolinea come la vendita dei prodotti per l’igiene avvenga maggiormente in
Italia, tanto è vero che nel ricorso afferma che “il principale cliente di RI
1.
è __________, con sede a __________, Italia”.
Si deve allora riconoscere
che il luogo in cui vengono adottate le decisioni determinanti per lo
svolgimento dell’attività societaria coincide con il domicilio dell’unica
dipendente e azionista. Secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della
persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un
ruolo particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove
tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in
particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In
questi casi il Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il
domicilio di un lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del
Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1;
Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p.
131; Heilinger/ Maute, op. cit.,
p. 757; Jung, op. cit., p. 172).
3.4
In merito alla questione
della delimitazione fra amministrazione e vendita di prodotti, la ricorrente
adotta un’interpretazione della nozione di amministrazione effettiva molto
formale. Sostiene infatti che, pur essendo “la vendita una funzione
estremamente importante per un’azienda”, la stessa non può essere
qualificata “come una vera amministrazione”. A suo avviso,
l’amministrazione effettiva sarebbe esercitata “presso la sede legale della
società in cui si trova l’unica firma autorizzata”.
Come già ricordato,
tuttavia, il luogo dell’amministrazione effettiva corrisponde a quello in cui
sono esercitate quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla
sede statutaria (sentenza del TF 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.1 e
giurisprudenza citata). L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto
- si distingue: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra
parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a
prendere decisioni di principio, dall'attività svolta dagli organi supremi
della società (sentenza del TF 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
Il mero fatto che l’unica
persona con diritto di firma sia un fiduciario che opera a Zugo non basta
pertanto per concludere che qui sia esercitata l’amministrazione effettiva
della ricorrente. L’amministrazione effettiva, come rilevato, si distingue fra
l’altro proprio dall’attività puramente amministrativa.
3.5
A proposito del ruolo del
dr. __________, membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale, non
basta il mandato conferito alla sua fiduciaria a determinare l’assoggettamento
della ricorrente nel Canton Zugo.
L’amministrazione
effettiva non può infatti essere esercitata da un terzo nemmeno in presenza di
un mandato di gestione. Infatti, per invalsa giurisprudenza, non è concepibile
che l’amministrazione effettiva di una società sia effettuata da terzi su base
contrattuale, motivo per cui la sede legale del terzo soggetto non può essere
considerata nella pratica come il domicilio fiscale principale (sentenza del
Tribunale federale 2C_539/2017 del 7 febbraio 2019 consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A questo riguardo, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale di regola è escluso che
l’amministrazione effettiva di una società possa essere esercitata da terzi in
base a un contratto di mandato, per il fatto che il mandatario agisce solo
entro i limiti del mandato conferitogli ed in tal modo la direzione effettiva
permane presso il mandante. La giurisprudenza ammette tutt’al più che sia
possibile un’eccezione, nel caso in cui il mandatario o il fiduciario disponga
di un ampio potere decisionale o si assuma ulteriori compiti (sentenza del TF
del 6.11.2001, in StE A 24.22 n. 4 consid. 3).
Nel caso in esame,
l’insorgente non ha in alcun modo comprovato l’attribuzione di un qualsivoglia
potere decisionale al mandatario. La stessa appare del resto inverosimile anche
solo pensando al numero di società domiciliate presso la stessa fiduciaria.
3.6
L’autorità fiscale
ticinese ha raccolto dunque numerosi indizi rilevanti per stabilire che la
ricorrente abbia a Zugo una mera sede formale.
La contribuente, da parte
sua, non ha dato alcun seguito alla richiesta di documentazione del 17 maggio
2019.
da parte dell’autorità fiscale e nemmeno in sede ricorsuale ha prodotto
documentazione atta a comprovare l’effettivo svolgimento di attività della
società nel Canton __________.
In tal modo, la ricorrente
non è stata in grado di comprovare l’esistenza di un’amministrazione effettiva
a __________, né in sede di reclamo, né nel ricorso inoltrato alla Camera di
diritto tributario, come invece le incombeva in virtù della ripartizione dell’onere
della prova.
4.
4.1.
In via subordinata, l’insorgente
postula una ripartizione intercantonale dell’imposta sull’utile e sul capitale
per gli anni 2016, 2017 e 2018.
4.2
È dubbio che la domanda
subordinata della ricorrente sia ricevibile. Essa concerne infatti non l’assoggettamento
alle imposte cantonali in quanto tale bensì l’estensione dell’assoggettamento.
Secondo la giurisprudenza,
infatti, il contribuente che riconosce l’assoggettamento, ma ne contesta la
qualifica di assoggettamento limitato o illimitato, non ha diritto ad una
decisione pregiudiziale, poiché è controversa solo l’estensione
dell’assoggettamento (sentenza del TF 2C_799/2017 e 2C_800/2017 del 18
settembre 2018 consid. 4.1 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nel caso in discussione,
la società contribuente vorrebbe che il fisco ticinese riconoscesse che
l’assoggettamento illimitato è parziale, in quanto vi è uno stabilimento
d’impresa nel Canton Zugo. Litigioso non è pertanto l’assoggettamento in sé
bensì la sua portata.
In ogni caso, in base alla
documentazione agli atti, l’esistenza di uno stabilimento d’impresa fuori
Cantone può essere esclusa.
4.3
Secondo l’art. 62 cpv. 1
LT, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso
non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi
siti fuori Cantone.
L’art. 61 cpv. 3 LT
stabilisce che per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o
di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate
tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di
vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di
estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di
montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
Conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, si è in presenza di
uno stabilimento d’impresa quando una società possiede impianti o
installazioni materiali permanenti che formano una parte dell'azienda fuori
Cantone e per mezzo dei quali l'attività tecnica e commerciale della stessa
viene esercitata in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF
134.
I 303 consid. 2.2 p. 307 in fine con richiami).
4.4
Nella concreta
fattispecie, per le ragioni illustrate non è possibile ammettere che vi sia uno
stabilimento d’impresa presso l’indirizzo della fiduciaria di Zugo. L’insorgente
non ha comprovato in alcun modo che vi viene impiegato del personale né che vi
dispone di locali adibiti ad ufficio.
La domanda subordinata,
nella misura in cui è ricevibile, è pertanto a sua volta respinta.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico della
ricorrente, che le ha anticipate.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: