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Decisione

80.2019.25

Imposta sulla sostanza: credito, riconoscimento di debito firmato da gestore patrimoniale, successivo accertamento giudiziale dell’inesistenza del debito

21 febbraio 2020Italiano17 min

derivante dagli interessi del 5% sul credito vantato nei confronti di __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.25

80.2019.27

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 gennaio 2019 contro la decisione del 5 dicembre 2018 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (classe

1942) è cittadino __________ ed è giunto in Svizzera nel 2014. Nel periodo

fiscale 2017 era a beneficio di un permesso di dimora (permesso B) ed era

residente nel Comune di __________. Egli presentava una dichiarazione d’imposta

complementare all’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) il

3.10.2018 indicando un reddito imponibile complessivo di fr. 66'939.- ed una

sostanza imponibile complessiva di fr. 458'608.-.

B. Con decisione di

tassazione inerente l’imposta ordinaria complementare IC/IFD 2017, l’UT

commisurava per l’IC e per l’IFD il reddito imponibile in fr. 58'400.- (in fr.

112'500.- quello determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile

complessiva, ai soli fini IC, in fr. 844'000.- (in fr. 994'000.- quella

determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente,

l’autorità fiscale aggiungeva un reddito di fr. 31'880.- da titoli e capitali,

derivante dagli interessi del 5% sul credito vantato nei confronti di __________.

Per quanto concerneva la

sostanza, i titoli ed i capitali venivano quantificati dal fisco in fr.

844'108.-. In particolare veniva inserito il credito vantato nei confronti di __________

dell’importo di fr. 535'500.- (…) (705'000 –

195'000 rimborsati nel 2016) + interessi del 5%”.

C. Con reclamo

12/13.11.2018 il contribuente contestava le modifiche apportate alla sua

dichiarazione fiscale da parte dell’UT. In particolar modo richiedeva lo

stralcio dal reddito imponibile degli interessi del 5%, calcolati sul credito

verso __________, siccome “(…) il credito già vantato è ventennale e già

richiesto in sede di precetto non sarà molto probabilmente mai rimborsato (v.

reclamo 2016)”. In merito all’aggiunta alla sostanza di fr. 535'500.-

esponeva le medesime motivazioni inerenti gli interessi calcolati.

D. Con decisione del

5.12.2018, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo,

stralciando dal reddito imponibile i presunti redditi sul credito verso __________

e confermando invece l’imposizione del credito stesso. Il reddito imponibile

veniva pertanto ridotto, sia per l’IC che per l’IFD, a fr. 32'900.- (fr.

87'000.- quello determinante per l’aliquota). A motivazione l’autorità fiscale

indicava:

“I presunti redditi sul credito verso __________

vengono stralciati in quanto giustamente non esistenti. Per quanto riguarda il

credito, non essendo comprovata l’inesigibilità definitiva (cfr. recupero di

una parte nel 2016) l’importo viene confermato come da decisione di prima sede”.

E. Con ricorso

4/7.1.2019 RI 1, rappresentato in questa sede dalla __________, contesta la

decisione su reclamo. A titolo preliminare i rappresentanti del ricorrente

specificano che quest’ultimo aveva intrattenuto una relazione d’affari con la __________,

società fiduciaria con sede a __________ che era stata dichiarata fallita agli

inizi di gennaio del 2018. La società era riconducibile a __________ (defunto),

rispettivamente al figlio, __________. Quest’ultimo, secondo quanto indicato,

sarebbe stato oggetto di un’inchiesta da parte del Ministero pubblico

(nell’ambito della quale era stato pure posto in carcerazione), per “(…)

comportamenti gravemente rilevanti dal profilo penale” (ricorso pag. 2). RI

1 aveva consegnato a __________ l’importo di € 586'609.10 che quest’ultimo

avrebbe, gradualmente, malversato. Per il tramite dell’avv. __________, che

aveva assunto il patrocinio di RI 1 contro __________, questi aveva accettato

di sottoscrivere un riconoscimento di debito ex

art. 82 LEF (allegato A

al ricorso), a tenore del quale __________, __________ e __________

professavano di essere debitori solidali nei confronti di RI 1 e/o della moglie

di questi __________ dell’importo di € 586'609.10 oltre interessi al saggio del

5% dal 1. gennaio 2015. Dopo un primo ed unico ammortamento, il credito del

contribuente nei confronti di __________ era stato definito in fr. 535'500.-. __________,

con petizione del 29.5.2017, promossa dinanzi alla Pretura di __________ aveva

inteso disconoscere il debito professato nell’ottobre precedente, affermando di

non essere debitore di alcunché. La procedura sarebbe ancora sub judice,

ma sarebbe irrilevante ai fini del ricorso, ritenuto che, qualsiasi conclusione

o considerazione avrebbe, secondo il ricorrente, puramente carattere virtuale.

Secondo l’insorgente, il

procedimento penale aperto nei confronti di __________ “(….) al quale il

Ministero pubblico imputa criminale attività per la sparizione, a pregiudizio

di decine di clienti di CHF 12 milioni circa, è disseminato in più incarti

(…)”. __________ sarebbe oberato di debiti, a causa dei procedimenti penali

e civili che lo vedono coinvolto, e sarebbe pure a beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

In sintesi il ricorrente

ritiene che il credito vantato dal contribuente nei confronti di __________ sia

solo virtuale: non avrebbe né valore sostanziale né formale. Inoltre le “(…)

esposizioni personali del Sig. __________, iscritte all’Ufficio Esecuzioni e

Fallimenti di __________ sono palesi e molto rilevanti”.

Il ricorrente conclude

chiedendo pertanto di voler stralciare dalla sostanza il credito di fr.

535'500.-.

F. L’UT non ha

presentato osservazioni e ha trasmesso l’incarto IC/IFD 2017.

G. Con scritto

12/13.6.2019 (trasmesso altresì all’UT), la __________ produce la decisione del

1.4.2019 del Pretore della giurisdizione di __________, mediante la quale è

stata accertata l’inesistenza del debito professato da RI 1 nei confronti di __________

(decisione __________). Il contribuente specifica che nella sentenza viene

indicato: “(…) L’attore (__________) indica di avere negli anni nascosto ai

qui convenuti (RI 1) il reale andamento degli investimenti del loro patrimonio,

celando o minimizzando le perdite e lasciando loro credere, con conteggi

fittizi, che il valore del portafoglio fosse quello di un picco avvenuto a fine

anni ’90, …”, “I convenuti non vanterebbero insomma alcun credito nei

confronti del qui attore, avendo essi finanche ricevuto di più di quanto di

loro spettanza” e ciò, in considerazione del fatto che “i conteggi redatti

quali calmiere verso il contribuente erano falsi”. Nello scritto, RI 1 sostiene

che, dalla decisione del Pretore di __________, il credito vantato nei

confronti di __________ non era più in essere da diversi anni. Il contribuente

ritiene che dal 2014 non esista più tale credito. Il ricorrente informa di aver

presentato all’UT la richiesta di revisione pure delle decisioni di tassazione

dal 2014 al 2016.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso che qui ci occupa

oggetto della contestazione è il credito vantato da RI 1 nei confronti di __________,

per un importo di fr. 535'500.-, aggiunto nella sostanza da parte dell’UT di __________.

L’autorità fiscale ha indicato, nella decisone di tassazione dopo reclamo, di

non poter stralciare l’importo del credito dalla sostanza, ritenuto come non

fosse stata comprovata l’inesigibilità definitiva dello stesso.

Con scritto 12/13.6.2019,

la __________ ha trasmesso la decisione della Pretura di __________ (inviata

pure all’UT), a tenore della quale il Giudice civile di prime cure ha accertato

“(…) l’inesistenza del credito di fr. 705'632.10 oltre interessi al 5% dal

1.1.2015 fatto valere da RI 1 e __________ con precetto esecutivo n. 2311932

dell’UE di __________” (dispositivo nr. 1.1. dell’inc__________ del

1°.4.2019).

1.2.

Ne consegue che il ricorso

concerne unicamente l’imposta cantonale sulla sostanza. Nella misura in cui il

ricorrente ha impugnato la decisione in materia di imposta federale diretta, il

gravame risulta irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).

Essa si compone della

totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione

per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione

speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso

corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

2.2

Come detto, all’imposta

sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili

in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si

tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/

Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto

l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo

il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

2.3

Determinata in base al suo

stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT),

la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate

in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42

cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima

ufficiale).

Quanto alla valutazione

dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti

sono di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se

l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con

certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per

procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti o contestati, si deve

in altri termini tener conto del cosiddetto grado di verosimiglianza della

perdita (Zigerlig/Jud, op. cit.,

n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2013, n. 19 ad

§ 39, p. 712).

In questo senso va inteso

l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia

esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.

2.4

2.4.1

In merito ai crediti

incerti, il Tribunale federale si è espresso a più riprese in merito

all’imposizione di redditi conseguiti nell’ambito di sistemi fraudolenti

definiti “piramidali”, ma anche “Schneeballsystem” o “schema Ponzi”. La

caratteristica di queste forme di investimento è che i redditi, che vengono

versati o accreditati ai risparmiatori, provengono dagli apporti di altri

investitori e non da effettivi guadagni conseguiti dal gestore del patrimonio.

2.4.2

La giurisprudenza del

Tribunale federale si è confrontata con due possibili forme di reddito

provenienti da simili investimenti.

In primo luogo, ci si

domanda se costituiscano reddito imponibile i redditi della sostanza che sono

stati versati al risparmiatore, nell’ambito di un sistema fraudolento

come quelli descritti. Il problema è legato, in questo caso, all’eventualità

che la realizzazione del reddito venga successivamente neutralizzata da un

obbligo di restituzione (sentenza del TF 2C_342/2016 del 23.12.2016 consid.

3.3.1

e giurisprudenza citata).

In secondo luogo, si pone

la questione dell’imponibilità dei proventi che non vengono versati al

risparmiatore, ma che gli vengono solo accreditati. Secondo l’Alta

Corte, il reddito si può ancora considerare realizzato fintantoché i proventi

vengono ancora effettivamente versati a quegli investitori che lo desiderano.

In queste circostanze, si può generalmente presumere che sarebbe stato (ancora)

possibile un pagamento anche negli altri casi. In questo contesto si applica un

approccio individuale, basato sull'investitore concreto, sul credito concreto

e sul momento concreto

della scadenza. Diversamente dalla

questione se si possa considerare realizzato un provento effettivamente versato

all’investitore, nel caso del semplice accredito dei proventi il Tribunale

federale ritiene che, per stabilire se i redditi si possano considerare

“certi”, non sia decisivo il fatto che il credito sia stato oggetto di

un’azione revocatoria o che lo possa essere (sentenza citata, consid. 3.3.4 e

giurisprudenza citata).

2.4.3

Per determinare l’imponibilità

di redditi accreditati a un investitore nell’ambito di un sistema fraudolento,

il primo aspetto da chiarire è pertanto se il ricavo sarebbe stato effettivamente

versato, qualora il risparmiatore ne avesse preteso il pagamento. A tal fine,

ci si basa su quanto accaduto nei confronti di altri investitori. Se la

risposta è negativa, l’accredito non può essere considerato reddito realizzato.

Se risulta invece che il versamento sarebbe avvenuto, allora resta ancora da

verificare se sia stata inoltrata un’azione revocatoria (sentenza citata,

consid. 3.5).

L’eventuale successivo

fallimento del gestore non fa venir meno la realizzazione dei redditi, in

quanto tutt’al più implica per l’investitore una perdita in capitale, che

nell’ambito della sostanza privata è fiscalmente irrilevante (sentenza citata,

consid. 3.6.5).

3.

3.1.

Con scritto 12/13.6.2019, RA

1.

ha trasmesso alla Camera di diritto tributario la sentenza 1.4.2019 della

Pretura della Giurisdizione di __________ (inc. __________). Dalla decisione in

questione si evince che __________ ha convenuto in giudizio RI 1 e __________

il 29.5.2017 con un’azione tendente ad accertare l’inesistenza del debito

(art.85a LEF). In particolare __________ aveva richiesto all’autorità

civile di prime cure di voler accertare l’inesistenza e l’inesigibilità del

credito di fr. 705'632.- (oltre interessi ed accessori), fatto valere dal qui ricorrente

e dalla moglie con il precetto esecutivo n. __________ dell’__________.

3.2

3.2.1

Dalla decisione in

questione emerge come, alla fine degli anni novanta, RI 1 avesse incaricato __________

(in liquidazione a seguito del decreto del 14.12.2017 della Pretura di __________,

mediante il quale è stato deciso lo scioglimento della società ed è stata

ordinata la liquidazione in via di fallimento) della gestione di suoi averi

patrimoniali.

Il contribuente aveva

consegnato a __________ e al di lui defunto padre determinate somme di denaro.

Nel corso degli anni, __________ (che era anche direttore della società e

contro il quale è pendente un procedimento penale per diversi reati

patrimoniali, inc. MP __________) avrebbe sottoposto a RI 1 dei “(…)

giustificativi non corretti ricapitolanti i suoi averi, riportanti delle cifre

non aderenti alla realtà; in realtà gli averi investiti non avrebbero prodotto

i paventati guadagni, bensì finanche perdite”. __________ sottoscriveva il

18.

novembre 2016 un riconoscimento di debito nel quale attestava di dovere -

solidalmente assieme al defunto padre e ad __________ - a RI 1 e/o alla moglie __________

l’importo in capitale pari a € 586'609.10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio

2015.

3.2.2

Nella sentenza si legge

che, anche se il creditore può fondare la propria pretesa su un riconoscimento

di debito, ciò “non comporta la nascita di un’obbligazione nuova e indipendente

rispetto a quella alla base del riconoscimento, per modo che il debitore può

sempre dimostrare che in realtà quell’obbligazione non esiste o non sia mai

esistita”. Dalla disamina degli atti il Pretore ha concluso che il debito

indicato nel riconoscimento sottoscritto dall’attore in realtà non esisteva, ma

era stato riconosciuto unicamente per tener buoni i clienti, nel timore di un

procedimento penale nei suoi confronti. Nell’istruttoria civile sono stati

sentiti sia RI 1 che __________. Dalla sentenza emerge quanto segue in merito

al credito:

“(…) lo stesso RI 1 ha infatti indicato che “dopo aver

affidato la gestione di questo caso all’avv. __________, questo mi prospettò il

doc. D, nel quale viene pure indicata mia moglie in modo che potesse anche lei

risultare beneficiaria di questi fondi, anche per motivi successori. L’importo

di 586'609.10 Euro era la differenza tra quanto mi era stato indicato da __________

come disponibilità al momento della valutazione dell’opportunità di partecipare

alla VD, meno quello che nel frattempo mi era già stato versato. Quando si è

fatta la valutazione della VD, __________ aveva mostrato e consegnato a __________

e a me un documento dal quale risultava che le disponibilità in mio favore

avrebbero dovuto essere superiori al milione di Euro. A quel momento io avevo

prestato fede a questo stato patrimoniale che in realtà – in definitiva – si è

rivelato non corretto. L’inesattezza del documento, così come tutto quello che

era successo in precedenza, è emersa al momento dell’arresto di __________. Di

fatto le valutazioni di questo documento erano gonfiate”

(sentenza

__________, pag. 4).

Lo stesso __________ aveva

sostenuto:

“Ho cercato di tener buono il signor RI 1, era in base

alla storia come era nata, riferita a oltre EUR 1 mio., così come indicato dai

miei documenti fittizi, in base a quanto già versatogli rimaneva il saldo di

EUR 586'000.-“.

Motivo

per il quale, il Pretore ha ritenuto che il debito di € 586'609.10 non fosse in

realtà esistente, ma derivasse dal risultato aritmetico equivalente alla

differenza tra il capitale totale fittizio indicato “(…) nei documenti

mendaci sottoposti __________ ai qui convenuti e quanto da essi già percepito

in restituzione”.

3.2.3

Sempre

nella decisione poi, a pagina 5, il Pretore rileva che __________ aveva

retrocesso a RI 1 la somma di USD 461'000.-. A tale importo bisognava

aggiungere € 195'000.-, bonificati da __________ su di un conto aperto presso

la banca __________, intestato alla società __________, di pertinenza del

contribuente. Il Giudice civile di prime cure ha tratto la conclusione secondo

cui “(…) a fronte dei versamenti succitati, che

superano certamente gli Euro 550'000.- inizialmente apportati, anche tenendo

conto del tasso di cambio più sfavorevole all’attore tra Dollaro e Euro tra il

2015.

e 2016 (periodo dei versamenti, cfr. doc. 6), ben si comprende come in

realtà nulla sia più dovuto ai resistenti (…)”.

3.3

3.3.1

Alla luce della sentenza

citata, si deve concludere che il credito vantato da RI 1 nei confronti di __________

è stato definitivamente dichiarato inesistente da parte della Pretura di __________

con sentenza del 1.4.2019, a seguito dell’azione in disconoscimento del debito

promossa da __________ il 29.5.2017. In particolar modo, la somma oggetto del

riconoscimento di debito era il frutto del calcolo aritmetico tra il totale

fittizio indicato e quanto già percepito in restituzione da RI 1 e __________.

3.3.2

Volendo applicare al caso

di specie la giurisprudenza del Tribunale federale che concerne i sistemi

fraudolenti

(“Schneeballsystem” o schema Ponzi), si sottolinea

che la società appartenente a __________ è stata dichiarata in fallimento il

14.12.2017

e dagli atti si evince come RI 1 si sia reso conto del meccanismo

dei conteggi inveritieri unicamente al momento dell’arresto di __________ su

ordine della magistratura.

Nella fattispecie, non

deve essere risolta la questione se gli importi accreditati al ricorrente prima

del fallimento della società costituiscano reddito imponibile e, di

conseguenza, abbiano incrementato la sua sostanza imponibile, al termine dei

periodi fiscali in cui sono stati accreditati. Il periodo fiscale litigioso è

infatti proprio quello in cui la società è fallita e in relazione al quale è

stata constatata in sede giudiziaria l’inesistenza del credito vantato dal

ricorrente.

Proprio perché il credito

litigioso è stato dichiarato inesistente da parte dell’autorità giudiziaria

civile, non occorre neppure analizzare la questione dell’eventuale azione

revocatoria da parte della massa del fallimento.

3.3.3

Motivo per il quale si

giustifica di stralciare dalla sostanza l’importo relativo al credito nei

confronti di RI 1, ritenuta l’inesistenza del medesimo, accertata nell’ambito

della decisione pretorile di cui all’inc. __________, regolarmente cresciuta in

giudicato.

3.4

Non mette conto di entrare

nel merito dell’istanza di revisione delle precedenti decisioni di tassazione,

ritenuto come la competenza spetti all’Ufficio di tassazione di __________

(cfr. articoli 234 LT e 149 LIFD)

4.

Il ricorso è

accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo IC 2017 è riformata nel senso

che dev’essere stralciato il credito vantato nei confronti di __________ pari a

fr. 535'500.- + interessi del 5%. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Al ricorrente viene riconosciuta una congrua indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso è irricevibile per quanto concerne l’IFD 2017.

1.2. Il ricorso è accolto

per quanto concerne l’IC 2017:

§ Di conseguenza, la

decisione di tassazione dopo reclamo IC 2017 del 5.12.2018 è riformata nel

senso che viene stralciato dalla sostanza imponibile il credito vantato dal

contribuente nei confronti di __________ pari a fr. 535'500.- + interessi del

5%.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente viene restituito l’importo di fr. 2'000.- versato a titolo di

anticipo spese.

3. A RI 1 vengono riconosciuti

fr. 600.- a titolo di ripetibili.

4. Contro il presen Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: