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Decisione

80.2019.251

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, fondo non edificato, nessun reddito imponibile, potatura piante per aumentare il soleggiamento del fondo sottostante

29 maggio 2020Italiano14 min

decisione, l’11 giugno 2019, i contribuenti presentavano reclamo, non potendo “accettare

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.251

80.2019.252

Lugano

29 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 agosto 2019 contro la decisione del 17 luglio 2019 in materia di IC/IFD

2018.

Fatti

Fatti

A.

a.

Il signor RI 1 è divenuto

proprietario dei mappali no. __________ e no. __________ RFD __________ tramite

divisione ereditaria. Il primo è un terreno di 448 m2 parzialmente

ricoperto di bosco mentre il mappale no. __________ consta di tre edifici, di

cui uno abitativo (rustico) e di 661 m2 di terreno (v. dati estratti

dal Registro fondiario definitivo di __________ in: www.siftipub.ti.ch; ultima

consultazione 30 aprile 2020).

b.

Nel Modulo 7 (“Immobili,

determinazione della sostanza e del reddito immobiliare”), allegato alla

Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2018 e relativo al

mappale no. __________ RFD __________, i contribuenti dichiaravano di percepire

fr. 3'000.- dalla locazione del rustico. Facevano valere la deduzione per

spese effettive di fr. 2'328.- relative ai costi sostenuti per “capitozzare

[gli] alberi sulla particella no. __________ dirimpetto al rustico __________

sopra la strada cantonale [perché ne] impediscono il soleggiamento il

mattino fin oltre le ore 11”, così come si evince dalla fattura, allegata,

emessa dall’azienda forestale __________ Sagl. A supporto della loro richiesta,

i ricorrenti allegavano oltre alla citata fattura anche alcune foto e la

planimetria catastale elaborata dall’ing. __________ nel 2003. Per quanto

attiene invece al fondo no. __________, i contribuenti non presentavano alcun

Modulo 7.

B. Con data 22 maggio

2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1)

notificava la decisione di tassazione IC/IFD 2018 ai coniugi RI 1. Per quanto

riguardava segnatamente le spese di gestione e manutenzione del mappale no. 108

RFD Frasco, l’autorità di tassazione ammetteva solo la deduzione forfetaria in

ragione di fr. 600.‑ con la seguente motivazione: per l’IC, la “deduzione

[era] ammessa nella misura del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20%

per immobili con più di 10 anni […] Taglio alberi sul fondo __________

di __________ non ammesso in deduzione poiché tale terreno non risulta avere

reddito, non risulta nemmeno che dette piante siano pericolanti”; mentre

per l’IFD la “deduzione [era] ammessa nella misura del 10% per

immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni”.

C. Contro tale

decisione, l’11 giugno 2019, i contribuenti presentavano reclamo, non potendo “accettare

la mancata deduzione per la part. __________ della fattura di fr. 2'328.45

della Ditta __________ per capitozzare gli alti alberi in cima alla scarpata

del prato __________ poiché impedivano il soleggiamento del […] rustico

sulla part. __________ affittato ora di anno in anno [… Inoltre,] tali

alberi nella posizione in cui si ritrovano crescendo diventavano pericolosi,

con il rischio di cadere sulla sottostante strada cantonale in caso di forti

nevicate”. Postulavano l’accettazione integrale delle deduzioni delle spese

di manutenzione così come dichiarate, inclusive quindi anche della deduzione

per i costi di manutenzione sopportati per il mappale no. __________ RFD __________.

D. L’UT RS 1 respingeva la

richiesta con decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo datata 17 luglio

2019 poiché non si sarebbe trattato di spese di manutenzione “in quanto il

terreno in questione non produce alcun[…] reddito imponibile […] Mancando

un reddito imponibile non può essere presa in considerazione alcuna spesa per

la sua acquisizione […] la fattura di fr. 2'328 non può essere

concessa in deduzione”.

E. Con il ricorso presentato

il 12 agosto 2019, il contribuente ribadisce che il mappale no. __________ RFD __________

“in posizione sopraelevata (sopra la strada cantonale ed a confine con la

stessa), in forte pendenza, si trova ad est” della parcella no.__________.

Perorando la sua causa il contribuente sostiene che ‑ oltre al

mancato soleggiamento della parcella no. __________ a causa dell’altezza degli

alberi e quindi al potenziale minor introito che potrebbe derivare da una

pigione inferiore ‑ esiste un effettivo “rischio di caduta

degli alberi sulla cantonale sottostante” in caso di forti nevicate, con

forte vento o trombe d’aria. Ribadisce quindi la richiesta rivolta all’autorità

di tassazione di concedere in deduzione l’importo di fr. 2'338.- (recte:

fr. 2'328.-) relativo alla fattura dell’azienda forestale che si è occupata

del taglio degli alberi. Il ricorrente fa leva anche sul fatto che nel periodo

fiscale 2016 altre spese di manutenzione sempre legate al fondo no. __________

RFD __________ gli sono state riconosciute quali spese di manutenzione per la

parcella __________ RFD __________ (“taglio alberi pericolanti sulla strada

cantonale, taglio alberi sradicati dal vento mappale __________ __________, lavori

di protezione causa pericolo di franamento sulla strada cantonale, rimozione e

sgombero sassi pericolanti dalla parcella no. __________ RFD __________”;

v. ric., all. 4).

F. L’UT RS 1 ha

trasmesso l’incarto alla Camera di diritto tributario, confermandosi nel

proprio operato e rifacendosi alle motivazioni esposte nella decisione dopo

reclamo notificata il 17 luglio 2019.

Diritto

1. La problematica del

presente ricorso verte sull’ammissibilità della deduzione quali spese di

manutenzione dei costi sostenuti dai ricorrenti per capitozzare alcune piante

poste su un terreno di proprietà del ricorrente che toglievano il soleggiamento

al rustico sottostante, sempre di proprietà del ricorrente. Per l’autorità di

tassazione, posto che il terreno (mappale no. __________ RFD __________),

ripido e boscoso, non ha mai generato reddito né negli anni passati né nel

periodo fiscale oggetto della presente contestazione, la deduzione non deve

essere concessa. Per il ricorrente, invece, considerato quanto già ammesso in

periodi fiscali precedenti, la deduzione deve essere data perché ne beneficia

il fondo sottostante potendo così essere affittato per una pigione maggiore.

Considerandi

2.

2.1.

Quali redditi della

sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili

a) i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento

risp.

b) il

valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito (art. 20 cpv. 1 lett. a e b

LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD).

Per il diritto tributario

cantonale, il valore locativo è stabilito al 60-70 per cento del valore di

mercato delle pigioni, tenuto conto della promozione dell’accesso alla

proprietà e della previdenza personale (art. 20 cpv. 2 LT). Questa riduzione

non vale per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza (art.

20.

cpv. 3 LT). Per l’imposta federale diretta, il valore locativo viene

stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva

dell’abitazione al domicilio del contribuente (art. 21 cpv. 2 LIFD).

2.2

Nel caso in esame, il

fondo no. __________ RFD __________ – la cui manutenzione ha provocato

i costi richiesti in deduzione ‑ è a disposizione del

ricorrente per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà (art. 20 cpv.

1.

lett. b LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD). Si parla di

diritto d’uso proprio da parte del proprietario ‑ che dà

origine all’imposizione del valore locativo ‑ quando il proprietario

abita personalmente il bene immobiliare o se ne riserva l’uso con un altro

scopo. Merlino sostiene che per “occupazione

del fondo”, la versione tedesca dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD intenda

l’occupazione della “costruzione” presente sul fondo ai sensi dell’art. 655

cpv. 2 cifra 1 CC (cfr. Merlino in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a

ed., Basilea 2017, p. 522 n. 89 s. ad

art. 21 LIFD). Un terreno

sprovvisto di ogni costruzione non genera quindi alcun rendimento periodico

imponibile quale valore locativo. Come successo nella fattispecie, dove il

fondo no. __________ RFD __________ è un terreno ripido e boschivo, senza

alcuna costruzione, che non genera alcun reddito imponibile.

3.

3.1.

3.1.1

Ai sensi dell’art. 31 cpv.

2.

LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di

manutenzione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da parte di

terzi. Le norme federali degli art. 32 cpv. 2 LIFD risp. art. 9 cpv. 3 LAID

divergono sensibilmente da quella cantonale in quanto contemplano anche le

spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione. Malgrado i Cantoni

avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale ‑ vale

a dire entro inizio 2012 ‑ per adeguare la loro legislazione

alle disposizioni federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non

vi ha tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno

manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere

dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente (anche) la nuova

Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020.

3.1.2

Invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il periodo fiscale

2018, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno stabilito questa

deduzione complessiva (art. 31 cpv. 4 LT risp. art. 32 cpv. 4 LIFD) in:

a) 10 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b) 20 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio ha più di 10 anni

(art. 2 Ordinanza sui

costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento della

Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 640.110]).

3.2

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.

5.

ad

art. 32 LIFD; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

4.

4.1.

Ai fini della

determinazione del reddito imponibile, gli art. 31 LT e 32 LIFD contemplano le

cosiddette deduzioni delle spese per l’acquisizione del reddito, in particolare

del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La deducibilità dei costi

fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per

il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Dal punto di vista

sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del reddito deve essere

fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo del reddito, in

applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che dai redditi lordi

imponibili possono essere dedotti, nella misura in cui ciò è previsto da una

legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il reddito netto

così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la base di calcolo

dell’imposta. Per principio, i redditi non imponibili sono per contro irrilevanti

ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui le spese

che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. sentenza del

Tribunale federale 2C_929/2014 del 10 agosto 2015, in: RDAF 2016 II 78, consid.

3.2; inoltre CDT, sentenza no. 80.2016.127 del 31 agosto 2016, consid. 2.2 e

giurisprudenza citata; LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ed., Basilea 2019, p. 944,

n. 2 ad

art. 32 LIFD).

4.2

Venendo al caso in esame, come

spiegato dal contribuente stesso, il terreno del mappale no. __________ RFD __________

sovrasta in parte il mappale no. __________ RFD __________, dove è situato un

rustico locato a terzi. Entrambi i fondi sono di proprietà del contribuente. Le

due parcelle sono divise dalla strada cantonale. Il fondo no. __________ non è

edificato ed è boschivo. Non genera alcun reddito. Per poter aumentare il

soleggiamento del fondo sottostante (mapp. no. __________) ed in particolare

del rustico, il ricorrente ha fatto capitozzare gli alti alberi che crescevano sul

fondo no. __________, sopportandone i costi per fr. 2’328.‑. Questo,

a suo dire, anche per ragioni di sicurezza in considerazione del sottostante passaggio

della strada cantonale. Come visto, però, non si tratta di spese per il

conseguimento del reddito poiché il fondo no. __________ RDF __________ non ne genera.

La deducibilità dei costi sostenuti per gli immobili dipende direttamente dall’imposizione

del reddito (in casu: valore locativo) che generano ovvero sono

deducibili unicamente quei costi che dal punto di vista economico e temporale

hanno un nesso diretto e immediato con l’acquisizione di detto reddito (cfr. Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ed.,

Basilea 2017, p. 545, n. 15 ad

art. 21 LIFD; ibidem, p. 759 n. 9 ad

art. 32 LIFD).

4.3

Tra i due fondi qui in

parola, è solo il fondo no. __________ RFD __________ che produce un reddito (in

casu: una pigione). Dal reddito prodotto con la locazione a terzi del

rustico però non possono essere dedotte le spese sostenute per il fondo no. __________.

Nonostante le parcelle siano del medesimo proprietario e i lavori così come

descritti abbiano in sostanza permesso di riportare un po’ più di sole al fondo

no. __________ RFD __________, oltre a rendere più resistente alle intemperie

il terreno boschivo e scosceso che lo sovrasta parzialmente, si tratta comunque

di due fondi distinti, per di più divisi dalla strada cantonale. Dalle

Istruzioni per la per la compilazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018

delle persone fisiche, si evince che ogni singolo immobile deve essere considerato

e trattato come tale (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2018 delle persone fisiche, p. 19). In buona sostanza, le

spese che causa possono essere dedotte unicamente dal reddito che produce. Di

conseguenza, non essendoci nella fattispecie un reddito della sostanza immobiliare

imponibile, correttamente l’autorità di tassazione non ha considerato i costi

sostenuti per capitozzare gli alberi alla stregua di spese di manutenzione ai

sensi degli art. 31 LT risp. art. 32 LIFD. Di conseguenza, la richiesta

postulata con il ricorso non può essere accolta e la decisione impugnata deve

essere confermata.

5.

A

mero titolo abbondanziale, si ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata

dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito

ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che

un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole

appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il

diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le

regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si

trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid.

6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di

tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo

fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali

decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni

di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per

notifiche ulteriori (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_260/2008 del 6

agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza del Tribunale

federale 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3;

sentenza del Tribunale federale 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT

II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 2A.62/1997 del 3

maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

6.

Di conseguenza, il ricorso

è respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: