80.2019.251
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, fondo non edificato, nessun reddito imponibile, potatura piante per aumentare il soleggiamento del fondo sottostante
29 maggio 2020Italiano14 min
decisione, l’11 giugno 2019, i contribuenti presentavano reclamo, non potendo “accettare
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.251
80.2019.252
Lugano
29 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 agosto 2019 contro la decisione del 17 luglio 2019 in materia di IC/IFD
2018.
Fatti
Fatti
A.
a.
Il signor RI 1 è divenuto
proprietario dei mappali no. __________ e no. __________ RFD __________ tramite
divisione ereditaria. Il primo è un terreno di 448 m2 parzialmente
ricoperto di bosco mentre il mappale no. __________ consta di tre edifici, di
cui uno abitativo (rustico) e di 661 m2 di terreno (v. dati estratti
dal Registro fondiario definitivo di __________ in: www.siftipub.ti.ch; ultima
consultazione 30 aprile 2020).
b.
Nel Modulo 7 (“Immobili,
determinazione della sostanza e del reddito immobiliare”), allegato alla
Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2018 e relativo al
mappale no. __________ RFD __________, i contribuenti dichiaravano di percepire
fr. 3'000.- dalla locazione del rustico. Facevano valere la deduzione per
spese effettive di fr. 2'328.- relative ai costi sostenuti per “capitozzare
[gli] alberi sulla particella no. __________ dirimpetto al rustico __________
sopra la strada cantonale [perché ne] impediscono il soleggiamento il
mattino fin oltre le ore 11”, così come si evince dalla fattura, allegata,
emessa dall’azienda forestale __________ Sagl. A supporto della loro richiesta,
i ricorrenti allegavano oltre alla citata fattura anche alcune foto e la
planimetria catastale elaborata dall’ing. __________ nel 2003. Per quanto
attiene invece al fondo no. __________, i contribuenti non presentavano alcun
Modulo 7.
B. Con data 22 maggio
2019, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1)
notificava la decisione di tassazione IC/IFD 2018 ai coniugi RI 1. Per quanto
riguardava segnatamente le spese di gestione e manutenzione del mappale no. 108
RFD Frasco, l’autorità di tassazione ammetteva solo la deduzione forfetaria in
ragione di fr. 600.‑ con la seguente motivazione: per l’IC, la “deduzione
[era] ammessa nella misura del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20%
per immobili con più di 10 anni […] Taglio alberi sul fondo __________
di __________ non ammesso in deduzione poiché tale terreno non risulta avere
reddito, non risulta nemmeno che dette piante siano pericolanti”; mentre
per l’IFD la “deduzione [era] ammessa nella misura del 10% per
immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni”.
C. Contro tale
decisione, l’11 giugno 2019, i contribuenti presentavano reclamo, non potendo “accettare
la mancata deduzione per la part. __________ della fattura di fr. 2'328.45
della Ditta __________ per capitozzare gli alti alberi in cima alla scarpata
del prato __________ poiché impedivano il soleggiamento del […] rustico
sulla part. __________ affittato ora di anno in anno [… Inoltre,] tali
alberi nella posizione in cui si ritrovano crescendo diventavano pericolosi,
con il rischio di cadere sulla sottostante strada cantonale in caso di forti
nevicate”. Postulavano l’accettazione integrale delle deduzioni delle spese
di manutenzione così come dichiarate, inclusive quindi anche della deduzione
per i costi di manutenzione sopportati per il mappale no. __________ RFD __________.
D. L’UT RS 1 respingeva la
richiesta con decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo datata 17 luglio
2019 poiché non si sarebbe trattato di spese di manutenzione “in quanto il
terreno in questione non produce alcun[…] reddito imponibile […] Mancando
un reddito imponibile non può essere presa in considerazione alcuna spesa per
la sua acquisizione […] la fattura di fr. 2'328 non può essere
concessa in deduzione”.
E. Con il ricorso presentato
il 12 agosto 2019, il contribuente ribadisce che il mappale no. __________ RFD __________
“in posizione sopraelevata (sopra la strada cantonale ed a confine con la
stessa), in forte pendenza, si trova ad est” della parcella no.__________.
Perorando la sua causa il contribuente sostiene che ‑ oltre al
mancato soleggiamento della parcella no. __________ a causa dell’altezza degli
alberi e quindi al potenziale minor introito che potrebbe derivare da una
pigione inferiore ‑ esiste un effettivo “rischio di caduta
degli alberi sulla cantonale sottostante” in caso di forti nevicate, con
forte vento o trombe d’aria. Ribadisce quindi la richiesta rivolta all’autorità
di tassazione di concedere in deduzione l’importo di fr. 2'338.- (recte:
fr. 2'328.-) relativo alla fattura dell’azienda forestale che si è occupata
del taglio degli alberi. Il ricorrente fa leva anche sul fatto che nel periodo
fiscale 2016 altre spese di manutenzione sempre legate al fondo no. __________
RFD __________ gli sono state riconosciute quali spese di manutenzione per la
parcella __________ RFD __________ (“taglio alberi pericolanti sulla strada
cantonale, taglio alberi sradicati dal vento mappale __________ __________, lavori
di protezione causa pericolo di franamento sulla strada cantonale, rimozione e
sgombero sassi pericolanti dalla parcella no. __________ RFD __________”;
v. ric., all. 4).
F. L’UT RS 1 ha
trasmesso l’incarto alla Camera di diritto tributario, confermandosi nel
proprio operato e rifacendosi alle motivazioni esposte nella decisione dopo
reclamo notificata il 17 luglio 2019.
Diritto
1. La problematica del
presente ricorso verte sull’ammissibilità della deduzione quali spese di
manutenzione dei costi sostenuti dai ricorrenti per capitozzare alcune piante
poste su un terreno di proprietà del ricorrente che toglievano il soleggiamento
al rustico sottostante, sempre di proprietà del ricorrente. Per l’autorità di
tassazione, posto che il terreno (mappale no. __________ RFD __________),
ripido e boscoso, non ha mai generato reddito né negli anni passati né nel
periodo fiscale oggetto della presente contestazione, la deduzione non deve
essere concessa. Per il ricorrente, invece, considerato quanto già ammesso in
periodi fiscali precedenti, la deduzione deve essere data perché ne beneficia
il fondo sottostante potendo così essere affittato per una pigione maggiore.
Considerandi
2.
2.1.
Quali redditi della
sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili
a) i
proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento
risp.
b) il
valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito (art. 20 cpv. 1 lett. a e b
LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD).
Per il diritto tributario
cantonale, il valore locativo è stabilito al 60-70 per cento del valore di
mercato delle pigioni, tenuto conto della promozione dell’accesso alla
proprietà e della previdenza personale (art. 20 cpv. 2 LT). Questa riduzione
non vale per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza (art.
20.
cpv. 3 LT). Per l’imposta federale diretta, il valore locativo viene
stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva
dell’abitazione al domicilio del contribuente (art. 21 cpv. 2 LIFD).
2.2
Nel caso in esame, il
fondo no. __________ RFD __________ – la cui manutenzione ha provocato
i costi richiesti in deduzione ‑ è a disposizione del
ricorrente per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà (art. 20 cpv.
1.
lett. b LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD). Si parla di
diritto d’uso proprio da parte del proprietario ‑ che dà
origine all’imposizione del valore locativo ‑ quando il proprietario
abita personalmente il bene immobiliare o se ne riserva l’uso con un altro
scopo. Merlino sostiene che per “occupazione
del fondo”, la versione tedesca dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD intenda
l’occupazione della “costruzione” presente sul fondo ai sensi dell’art. 655
cpv. 2 cifra 1 CC (cfr. Merlino in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a
ed., Basilea 2017, p. 522 n. 89 s. ad
art. 21 LIFD). Un terreno
sprovvisto di ogni costruzione non genera quindi alcun rendimento periodico
imponibile quale valore locativo. Come successo nella fattispecie, dove il
fondo no. __________ RFD __________ è un terreno ripido e boschivo, senza
alcuna costruzione, che non genera alcun reddito imponibile.
3.
3.1.
3.1.1
Ai sensi dell’art. 31 cpv.
2.
LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da parte di
terzi. Le norme federali degli art. 32 cpv. 2 LIFD risp. art. 9 cpv. 3 LAID
divergono sensibilmente da quella cantonale in quanto contemplano anche le
spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione. Malgrado i Cantoni
avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale ‑ vale
a dire entro inizio 2012 ‑ per adeguare la loro legislazione
alle disposizioni federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non
vi ha tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno
manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere
dal 1° gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente (anche) la nuova
Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020.
3.1.2
Invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il periodo fiscale
2018, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno stabilito questa
deduzione complessiva (art. 31 cpv. 4 LT risp. art. 32 cpv. 4 LIFD) in:
a) 10 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;
b) 20 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio ha più di 10 anni
(art. 2 Ordinanza sui
costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento della
Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 640.110]).
3.2
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.
5.
ad
art. 32 LIFD; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).
4.
4.1.
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile, gli art. 31 LT e 32 LIFD contemplano le
cosiddette deduzioni delle spese per l’acquisizione del reddito, in particolare
del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La deducibilità dei costi
fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per
il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Dal punto di vista
sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del reddito deve essere
fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo del reddito, in
applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che dai redditi lordi
imponibili possono essere dedotti, nella misura in cui ciò è previsto da una
legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il reddito netto
così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la base di calcolo
dell’imposta. Per principio, i redditi non imponibili sono per contro irrilevanti
ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui le spese
che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_929/2014 del 10 agosto 2015, in: RDAF 2016 II 78, consid.
3.2; inoltre CDT, sentenza no. 80.2016.127 del 31 agosto 2016, consid. 2.2 e
giurisprudenza citata; LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ed., Basilea 2019, p. 944,
n. 2 ad
art. 32 LIFD).
4.2
Venendo al caso in esame, come
spiegato dal contribuente stesso, il terreno del mappale no. __________ RFD __________
sovrasta in parte il mappale no. __________ RFD __________, dove è situato un
rustico locato a terzi. Entrambi i fondi sono di proprietà del contribuente. Le
due parcelle sono divise dalla strada cantonale. Il fondo no. __________ non è
edificato ed è boschivo. Non genera alcun reddito. Per poter aumentare il
soleggiamento del fondo sottostante (mapp. no. __________) ed in particolare
del rustico, il ricorrente ha fatto capitozzare gli alti alberi che crescevano sul
fondo no. __________, sopportandone i costi per fr. 2’328.‑. Questo,
a suo dire, anche per ragioni di sicurezza in considerazione del sottostante passaggio
della strada cantonale. Come visto, però, non si tratta di spese per il
conseguimento del reddito poiché il fondo no. __________ RDF __________ non ne genera.
La deducibilità dei costi sostenuti per gli immobili dipende direttamente dall’imposizione
del reddito (in casu: valore locativo) che generano ovvero sono
deducibili unicamente quei costi che dal punto di vista economico e temporale
hanno un nesso diretto e immediato con l’acquisizione di detto reddito (cfr. Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ed.,
Basilea 2017, p. 545, n. 15 ad
art. 21 LIFD; ibidem, p. 759 n. 9 ad
art. 32 LIFD).
4.3
Tra i due fondi qui in
parola, è solo il fondo no. __________ RFD __________ che produce un reddito (in
casu: una pigione). Dal reddito prodotto con la locazione a terzi del
rustico però non possono essere dedotte le spese sostenute per il fondo no. __________.
Nonostante le parcelle siano del medesimo proprietario e i lavori così come
descritti abbiano in sostanza permesso di riportare un po’ più di sole al fondo
no. __________ RFD __________, oltre a rendere più resistente alle intemperie
il terreno boschivo e scosceso che lo sovrasta parzialmente, si tratta comunque
di due fondi distinti, per di più divisi dalla strada cantonale. Dalle
Istruzioni per la per la compilazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018
delle persone fisiche, si evince che ogni singolo immobile deve essere considerato
e trattato come tale (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2018 delle persone fisiche, p. 19). In buona sostanza, le
spese che causa possono essere dedotte unicamente dal reddito che produce. Di
conseguenza, non essendoci nella fattispecie un reddito della sostanza immobiliare
imponibile, correttamente l’autorità di tassazione non ha considerato i costi
sostenuti per capitozzare gli alberi alla stregua di spese di manutenzione ai
sensi degli art. 31 LT risp. art. 32 LIFD. Di conseguenza, la richiesta
postulata con il ricorso non può essere accolta e la decisione impugnata deve
essere confermata.
5.
A
mero titolo abbondanziale, si ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata
dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito
ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che
un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole
appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il
diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le
regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si
trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid.
6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di
tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo
fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali
decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni
di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per
notifiche ulteriori (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_260/2008 del 6
agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza del Tribunale
federale 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3;
sentenza del Tribunale federale 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT
II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 2A.62/1997 del 3
maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
6.
Di conseguenza, il ricorso
è respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: