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Decisione

80.2019.256

Richiesta di garanzia: presupposti, partenza per l’estero, responsabilità solidale dei coniugi

13 aprile 2022Italiano22 min

cittadina __________, coniugata con __________, ha risieduto a __________, beneficiando

Source ti.ch

__________

Incarti n.

80.2019.256

80.2019.257

80.2019.258

Lugano

13 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 agosto 2019 contro la decisione del 18 luglio 2019 in materia di richiesta

di garanzia IC, IFD e ICom 2012-2019.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

cittadina __________, coniugata con __________, ha risieduto a __________, beneficiando

di un permesso di dimora dal 1°.11.2010 al 31.8.2017. A partire da tale data,

quest’ultima si è ritrasferita in __________. In Ticino, la contribuente aveva

lavorato a tempo parziale presso la succursale di __________ della __________

(società dichiarata in fallimento e della quale il marito della contribuente

era amministratore delegato dal 24.7.2013 al 25.11.2015). Dal 2012 __________ è

stata proprietaria di un appartamento a __________ (foglio PPP __________ fondo

base __________ RFD __________), che è stato venduto nel mese di luglio del

2019.

B. Il 18.7.2019 la

Divisione delle contribuzioni ha notificato a __________, per il tramite

dell’avv. __________, tre distinte richieste di garanzia riguardanti

rispettivamente l’Imposta cantonale (IC), l’Imposta federale diretta (IFD) e

l’Imposta comunale (ICom) per il periodo 2012-2019. Per l’IC l’importo era

stato quantificato in fr. 150'000.- più interessi del 2.5% dal 19.7.2019; per

l’IFD (dal 2012 al 2015) in fr. 60'000.- più interessi al 3% dal 19.7.2019 e

l’ICom in fr. 115'000.- più interessi del 2.5% dal 19.7.2019. A motivo delle

richieste veniva indicato: “La contribuente è domiciliata all’estero”.

C. Con ricorso

16/18.8.2019 __________, per il tramite dell’avv. RA 1 contesta le richieste di

garanzia. L’insorgente lamenta preliminarmente una violazione del suo diritto

di essere sentita: le richieste vengono motivate unicamente dalla residenza

all’estero, ma sono del tutto silenti in merito alla commisurazione della somma

richiesta in garanzia. In particolare, nel gravame viene indicato che non era

dato a sapere se era stata verificata e conteggiata l’imposta alla fonte già

trattenuta alla ricorrente rispettivamente versata all’autorità fiscale, e non

risultava inoltre chiaro in quale misura “(…) la richiesta di garanzia

riguardi di fatto presunte imposte relative alla persona del marito signor __________

(come peraltro riportato espressamente nella richiesta di garanzia)”.

__________, appellandosi

all’art. 12 cpv. 1 LT, eccepisce la decadenza del suo obbligo solidale fiscale

con il marito, nell’ipotesi in cui il conteggio includa anche “(…) presunte

imposte che riguardino quest’ultimo (…)”. Quest’ultimo versa in un evidente

stato di insolvenza “(…) avendo a proprio carico diversi precetti esecutivi

e attestati di carenza beni”, ciò che gli impedisce in maniera duratura di

far fronte ai propri impegni fiscali. Secondo la ricorrente, le citate misure

di garanzia incidono pesantemente sulla sua situazione finanziaria. La

contribuente chiede pertanto, già in questa sede, che vengano accertate le

condizioni per la decadenza della solidarietà fra coniugi ex art. 12 cpv. 1 LT.

La ricorrente chiede perciò di annullare le richieste di garanzia,

subordinatamente la riduzione delle stesse “(…) in funzione delle presunte

imposte che effettivamente, e su base comprovata, potrebbero essere addebitate

alla ricorrente e alla sua sostanza, personalmente”.

D. Con osservazioni

25/26.9.2019 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha chiesto

la reiezione del ricorso. In particolare, l’autorità fiscale ha argomentato che

rilevante, ai fini del caso sub judice è che la ricorrente ha lasciato

la Svizzera per l’__________ a partire dalla fine di agosto 2017 e che vi sono

ancora delle imposte da percepire da parte delle autorità fiscali. La residenza

all’estero, ossia l’assenza di un domicilio in Svizzera, rappresenta una

condizione sufficiente sancita dalla legislazione cantonale e federale (art.

248 cpv. 1 LT e 169 cpv. 1 LIFD) affinché le autorità fiscali possano

richiedere delle garanzie per i propri crediti d’imposta ancora insoluti. Con

il trasferimento del domicilio della ricorrente all’estero, viene a mancare un

luogo di esecuzione personale in Svizzera, motivo per il quale la difficoltà

d’incasso di pubblici tributi appare accresciuta.

In relazione al “quantum”

delle richieste di garanzia l’Ufficio giuridico ha rilevato che, proprio per la

natura intrinseca dell’istituto della richiesta di garanzia, l’eventuale esame

dei successivi accertamenti riguardanti il credito fiscale, come quelli

riferiti all’accertamento definitivo dell’obbligazione tributaria oppure alla

determinazione dell’imposta realmente dovuta, sono demandati alla procedura

ordinaria di tassazione e a quella di reclamo e di ricorso. Oggetto della

richiesta di garanzia può essere anche un debito fiscale presunto in base a

costatazioni provvisorie: motivo per il quale, affinché una richiesta di

garanzia sia valida, è solamente necessario che sussista almeno uno dei motivi atti

a richiederla e che sia resa verosimile l’esistenza di un credito d’imposta. La giurisprudenza del Tribunale federale esige unicamente che “der

Bestand der Steuerforderung als wahrscheinlich erscheint”.

Neppure

violato sarebbe, secondo l’autorità fiscale, il diritto di essere sentita della

ricorrente: quest’ultima ha avuto la possibilità di impugnare le richieste di

garanzia dinanzi alla Camera di diritto tributario. L’autorità resistente

allega alle osservazioni la documentazione riguardante i calcoli d’imposta

ricostruiti a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti e considerati

dall’UEC per l’emanazione delle richieste di garanzia. Secondo l’autorità

resistente, “con i conteggi ora prodotti, un’eventuale violazione del

diritto di essere sentito verrebbe così sanata in questa sede e non vi sarebbe

alcuna violazione costituzionale”.

Secondo l’autorità

resistente, nemmeno decisiva è la censura inerente la fine della solidarietà

fiscale tra moglie e marito, a causa dell’insolvibilità di quest’ultimo. La

determinazione di un eventuale riparto tra coniugi sarà effettuata unicamente

dopo l’accertamento definitivo dell’imponibile a carico di quest’ultimi.

E. Con scritto 7.10.2019

sono stati trasmessi al rappresentante della ricorrente gli schemi riassuntivi

degli importi chiesti in garanzia sul totale degli anni per l’IC, l’IFD e lCom,

nonché il calcolatore delle imposte dovute.

F. In data 24.6.2020,

l’Ufficio di tassazione di Lugano ha emanato le decisioni di tassazione IC/IFD

dal 2012 al 2016, contro le quali è stato presentato reclamo.

Diritto

1. 1.1.

La richiesta di garanzia è

formulata dall’Ufficio esazione e condoni, sia quando ha per oggetto un’imposta

cantonale o comunale (art. 20 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria

ticinese RL 640.110; numerazione precedente RL 10.2.1.1.1) sia quando è

riferita al pagamento di un’imposta federale diretta (art. 4 cpv. 5 del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,

RL 642.150; numerazione precedente RL 10.2.5.1.).

Contro tale decisione,

l’interessato ha facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario. Per le

imposte cantonali e comunali, la competenza è data dall’art. 248 cpv. 3 LT; per

le imposte federali dirette, dall’art. 169 cpv. 3 LIFD, che attribuisce al

contribuente il diritto di impugnare la richiesta di garanzia dinanzi alla

commissione cantonale di ricorso (art. 4 cpv. 6 del Regolamento di applicazione

della Legge federale sull’imposta federale diretta).

1.2.

La ricorrente censura le

decisioni principalmente per due ragioni: lamenta una violazione del diritto di

essere sentito, in quanto le richieste di garanzia non sarebbero, a suo dire,

motivate e già solo per questo sarebbero da annullare.

RI 1 si aggrava poi anche

contro le richieste di garanzia in quanto tali, ritenendole non giustificate

nel caso concreto e, ad ogni modo, sproporzionate dal profilo quantitativo.

Considerandi

2.

Violazione del diritto di essere

sentito

2.1

Per ciò che concerne le richieste di garanzia datate 18 luglio 2019, l’insorgente

lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito sancito dall’art.

29.

cpv. 2 Cost. Ritiene che le decisioni di garanzia non siano sufficientemente

motivate.

2.2

2.2.1

La giurisprudenza ha

dedotto dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. il

diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è sufficiente che

l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno guidata e sui

quali ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato possa rendersi

conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di

causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

2.2.2

Se non si vuole vanificare

lo scopo della decisione di richiesta di garanzie, di solito essa deve essere

adottata rapidamente, non appena si sono verificati fatti che indicano che il pagamento

dell’imposta sembra compromesso. Per queste ragioni, spesso non è possibile

motivare dettagliatamente la decisione e all’autorità fiscale deve essere consentito

di addurre gli elementi determinanti al momento della presentazione delle sue

osservazioni, nel caso in cui la decisione sia stata impugnata. Il contribuente

non subisce alcun pregiudizio, se l’autorità di ricorso gli permette di

prendere posizione sulle osservazioni dell’autorità fiscale (sentenza del

Tribunale federale n. 2P.41/2002 del 10 giugno 2003 consid. 6.1).

2.3

La motivazione delle

decisioni impugnate (riportata in narrativa), sebbene breve, indica

indubbiamente i motivi essenziali che hanno indotto l'Autorità fiscale a ritenere

in pericolo la riscossione del credito fiscale. Detta motivazione ha quindi

permesso alla contribuente di tutelarsi adeguatamente, inoltrando un ricorso

debitamente motivato.

Per quanto riguarda

anzitutto la prima condizione posta dagli articoli 248 LT e 169 LIFD, ovvero l’esistenza

di un motivo di garanzia, il fatto che la contribuente non sia più domiciliata in

Svizzera costituisce un motivo sufficiente, senza che sia necessario valutare

se i diritti del fisco siano concretamente minacciati (sentenza del TF n. 2C_77/2019

del 17 marzo 2021 consid. 5.3 e giurisprudenza citata). Su questo aspetto, la

motivazione è pertanto sufficiente.

È invece vero che la

decisione impugnata non dà indicazioni sul calcolo delle imposte da garantire. L’PI

1.

vi ha però rimediato in sede di ricorso: in data 25/26.9.2019 ha infatti

trasmesso degli specchietti riassuntivi che espongono il totale delle imposte

da pagare (reddito e sostanza per IC, IFD e ICom) dal 2012 al 2019 per le

imposte federali dirette, le imposte cantonali e le imposte comunali. La

ricorrente ha avuto la possibilità di visionare nel dettaglio il documento

menzionato e di presentare una replica, pronunciandosi sugli argomenti addotti

dall'Autorità fiscale: diritto del quale non ha fatto uso. In simili

circostanze, l’eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz’altro essere

considerato sanato nell’ambito della procedura ricorsuale, in maniera

rispettosa dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (decisioni TF n. 2A.324/2005 e

2A.325/2005 del 30 novembre 2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b).

Ne consegue che nel caso

di specie non vi è violazione del diritto di essere sentito di RI 1.

3.

Garanzie fiscali

3.1

Giusta gli artt. 248 cpv.

1.

LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in

Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può

chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata

definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il

sequestro. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l’importo da

garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d’esecuzione, esplica

gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. Secondo la

giurisprudenza affinché una richiesta di garanzie ex art. 169 cpv. 1 LIFD

risulti giustificata, è necessario (sentenze TF 2C_77/2019 del 17.3.2021,

consid. 5.2.; TF inc. 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1.):

1) Che sussista uno

dei motivi di garanzia menzionati nella norma citata, ossia l’assenza di domicilio

in Svizzera oppure il fatto che i diritti del fisco sembrino compromessi;

2) Che sia resa

verosimile l’esistenza di un credito d’imposta;

3) Che la somma

richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva.

3.2

La norma in questione

prevede pertanto due tipi di casistiche che possono dar luogo a delle garanzie

fiscali. Il motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa

sul pericolo che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF

2A.611/2006 del 18.4.2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di

garanzie nel caso in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera.

Questo motivo particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel

fatto che una pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone

oppure di un Comune non può essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad

evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla

sostanza (SR 0.672.916.31) prevede un’assistenza fiscale in materia di incasso

(StR 72/2017 p. 248; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8.12.2016).

Le garanzie possono, come

visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati

(in maniera simile a quanto previsto dall’art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo

il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il

comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma

unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile

che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il

pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il

contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua

partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono

anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera

sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell’ambito della procedura di

tassazione, induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curchod P., op. cit., n. 15-19 ad art.

169.

LIFD).

3.3

Secondo la giurisprudenza

sviluppatasi attorno all’art. 118 del previgente decreto concernente l’imposta

federale diretta, che conserva su questo punto tutta la sua validità, affinché

una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario che sia resa

verosimile l’esistenza di un credito d’imposta, che sussista uno dei motivi

menzionati sopra e che la somma richiesta non appaia, a prima vista,

manifestamente eccessiva (decisione TF n. 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in:

RDAT II-1998 n. 20t). Nel contesto di tale procedura, la Camera di diritto

tributario valuta semplicemente a titolo pregiudiziale ed in modo sommario i

suddetti aspetti, limitandosi ad un esame della verosimiglianza (cfr. Allidi, La costituzione della garanzia e

le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in:

Bernasconi/Pedroli [a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Edizione

speciale della RDAT, Agno 1999, p. 304; StR 72/2017 p. 248; Curchod P., op. cit., n. 29-32 ad art.

169.

LIFD; sentenza TF 2C_77/2019 del 17.3.2021, consid. 5.2.2. e riferimenti

ivi citati).

Proprio per la natura

giuridica dell’istituto della richiesta di garanzia, l’eventuale esame degli

ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale, come quelli riferiti

all’accertamento definitivo dell’obbligazione tributaria oppure alla

determinazione dell’imposta realmente dovuta sono demandati alla procedura

ordinaria di tassazione e a quella di reclamo e di ricorso. Neppure tutte le

altre eccezioni concernenti la successiva esecuzione (attraverso il sequestro)

della decisione di garanzia possono essere fatte valere nella procedura di

ricorso contro la garanzia, ma semmai nelle procedure previste dalla Legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), come per esempio quando

il contribuente contesta l’esistenza dei beni oggetto di un sequestro per

garanzia (Allidi, loc. cit.).

3.4

Nell’ambito delle

procedure amministrative vige il principio del convincimento completo.

Nell’ambito delle procedure di tassazione (ex art. 130 LIFD), non vi è la

necessità della certezza assoluta. È sufficiente che l’autorità di tassazione,

dopo l’esame oggettivo degli elementi di prova si convinca dei fatti con la

probabilità che rasenti la certezza. Il convincimento può basarsi su indizi senza

necessitare di prove dirette.

Nelle procedure di recupero d’imposta vige

il medesimo principio.

La procedura di garanzia ai sensi

dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna influenza

sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il pericolo è

necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro deve poter

essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o revocato in

qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa. La

necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide sulle prove. La

prassi richiede solo, ma almeno, che le circostanze giuridiche pertinenti

(soggetto passivo, imposta dovuta, motivo della garanzia) siano rese credibili

(sentenza del TF 2C_669/2016 e 2C_670/2016 dell’8.12.2016, in StR 72/2017 p. 245,

consid. 2.3.2).

3.5

Per

quanto riguarda in particolare la verosimiglianza dell'esistenza di un

credito d'imposta, tale condizione va esaminata a titolo pregiudiziale e

sommariamente. Se l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche

l'importo presunto della stessa è vagliato in modo sommario (cfr. sentenze

2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1 e 2C_468/2011 del 22.12.2011 consid.

2.2.3). Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo

tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane

riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di

tassazione (cfr. sentenze 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 del

15.8.2019

consid. 2.2.7; 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2).

Un

fatto può essere considerato verosimile quando la sua esistenza è stabilità

"con una certa probabilità" ("mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit"), sulla base di indizi oggettivi, anche qualora

non possa essere escluso che le circostanze si siano in realtà verificate in

modo diverso (cfr. DTF 142 II 49 consid. 6.2; sentenza 2C_523/2020 del 4.11.2020 consid.

2.2.2).

In caso di ricorso, anche

il Tribunale federale opera in quest’ambito una valutazione prima facie

(StR 72/2017 p. 249, v. consid. 2.3.4. e riferimenti giurisprudenziali ivi

citati; in merito anche sentenza TF 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2.).

3.6

3.6.1

Come visto, essendo

confrontati ad una misura provvisoria, nell’esame delle decisioni di garanzia è

sufficiente che le circostanze giuridiche pertinenti, ossia il contribuente, l’imposta

dovuta ed il motivo della garanzia siano rese credibili (StR 72/2017 p. 249).

3.6.2

Ritornando al caso in

disamina, è pacifico che la ricorrente ha lasciato la Svizzera per l’Italia il

31.8.2017, unitamente al marito __________ (il quale aveva pendenti, al

15.1.2019, esecuzioni per fr. 160'037.55, nonché ACB provvisori per fr.

14'188.60): da tale data non esiste più pertanto un domicilio in Svizzera. È

quindi dato un motivo a sostegno della richiesta di garanzia.

3.7

3.7.1

Come visto l’autorità

fiscale deve anche rendere verosimile l’esistenza di un credito d’imposta.

Ora, dalla tabella

presentata in sede di osservazioni al ricorso – e sottoposto alla ricorrente

mediante scritto del 7.10.2019 – emerge che quest’ultima non ha provveduto al

pagamento di alcuna imposta durante la sua permanenza in Svizzera. La

ricorrente indica di essere stata tassata mediante trattenuta dell’imposta alla

fonte.

3.7.2

I coniugi __________ erano

entrambi a beneficio di un permesso di dimora e sono stati sottoposti a

tassazione ordinaria sostitutiva (cfr. art. 113 cpv. 1 LT e art. 90 cpv. 2

LIFD, nella versione in vigore fino al 31.12.2020). In questi casi, di norma,

l’imposta continua ad essere prelevata alla fonte ed è computata sull’imposta

ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 2 LT). Tuttavia, sempre in base al

riassunto allestito da parte dell’autorità resistente, non risulta che sia

avvenuto un riversamento dell’imposta alla fonte, che secondo RI 1 sarebbe

stata trattenuta dal datore di lavoro. Anche a tal proposito la contribuente

non ha presentato alcuna replica.

Sia come sia, la

trattenuta dell’imposta alla fonte non copre l’imposta sulla sostanza e i

redditi esulanti da quelli indicati dagli art. 105 LT e 84 LIFD. Come già

ricordato, l’insorgente era anche proprietaria di sostanza immobiliare.

Motivo per il quale,

secondo il principio della verosimiglianza, applicabile a questa procedura,

l’autorità fiscale ha reso plausibile l’esistenza di un credito d’imposta.

3.8

3.8.1

Si tratta infine di

verificare se la somma richiesta in garanzia, non appaia, a prima vista,

manifestamente eccessiva, condizione questa che __________ contesta recisamente

essere adempiuta.

3.8.2

Dall’esame degli atti a

disposizione si ha che la qui ricorrente, unitamente al marito (cfr. art. 9

LIFD e art. 8 LT) ha dichiarato i seguenti elementi di reddito e di sostanza

negli anni 2012-2016:

·

2012: reddito imponibile complessivo fr. 161'623.- e sostanza

imponibile complessiva di fr. 99'418.-;

·

2013: reddito imponibile complessivo fr. 313'904.- e sostanza

imponibile complessiva fr. 7'956'546.-;

·

2014: reddito imponibile complessivo fr. 230'244.- e sostanza

imponibile complessiva fr. 0.-;

·

2015: reddito imponibile complessivo fr. 75'742.- e sostanza

imponibile complessiva fr. 0.-;

·

2016: reddito imponibile complessivo fr. 21'499.- e sostanza

imponibile complessiva fr. 7'385'744.-.

3.8.3

Con le decisioni di

tassazione IC/IFD 2012-2016 del 24.6.2020, l’autorità fiscale ha così stabilito

il reddito e la sostanza dei coniugi __________ IC

·

2012: reddito imponibile complessivo fr. 218’200 e sostanza

imponibile complessiva di fr. 453’000.-;

·

2013: reddito imponibile complessivo fr. 321'300.- e sostanza

imponibile complessiva fr. 352’000.-;

·

2014: reddito imponibile complessivo fr. 241'600.- e sostanza

imponibile complessiva fr. 0.-;

·

2015: reddito imponibile complessivo fr. 188’400.- e sostanza

imponibile complessiva fr. 0.-;

·

2016: reddito imponibile complessivo fr. 268’000.- e sostanza

imponibile complessiva fr. 40’000.-.

IFD

·

2012: reddito imponibile complessivo fr. 223'700.-;

·

2013: reddito imponibile complessivo fr. 327'000.-;

·

2014: reddito imponibile complessivo fr. 248'500.-;

·

2015: reddito imponibile complessivo fr. 195'800;

·

2016: reddito imponibile complessivo fr. 280'000.-.

3.8.4

Le imposte stabilite con

le decisioni del 24.6.2020 per l’IC e l’IFD 2012-2016 ammontano

complessivamente a fr. 138'089.70 per l’IC ed a fr. 99'272.30 per l’IFD.

Nell’incarto, non si hanno

i dati relativi all’ICom: tuttavia, applicando il moltiplicatore comunale (del

70% per il 2012 ed il 2013 e dell’80% per il periodo 2014 – 2016) all’imposta

cantonale base si giunge agli importi stimati dal fisco cantonale.

3.8.5

Ora, se si comparano le

richieste di garanzia (per l’IC fr. 150'000.- più interessi del 2.5% dal

19.7.2019; per l’IFD [dal 2012 al 2015] fr. 60'000.- più interessi al 3% dal

19.7.2019

e per l’ICom fr. 115'000.- più interessi del 2.5% dal 19.7.2019) al

dovuto d’imposta per gli anni dal 2012 – al 2016 si può notare che gli importi

richiesti dal fisco ticinese in garanzia risultano del tutto proporzionati se

non addirittura prudenziali (si fa notare che la decisione per il 2017 non è

ancora stata emessa e che successivamente alla sua partenza la ricorrente era

limitatamente imponibile in Ticino, siccome proprietaria di immobili). Motivo

per il quale non si può ritenere che le richieste fossero “manifestamente

eccessive” dal profilo quantitativo.

3.9

3.9.1

Resta

in ultima analisi da verificare se, nella procedura di richiesta di garanzie

occorre già chinarsi sull‘eventuale riparto tra coniugi, ritenuto che la

ricorrente si appella alla situazione d’insolvenza del marito.

3.9.2

Nell’ambito

di una procedura per la richiesta di garanzia la responsabilità fiscale viene

verificata solo preliminarmente e provvisoriamente: la determinazione puntuale

della responsabilità, come anche il preciso ammontare dell’imposta sono

riservate alla procedura di tassazione (TF, sentenza 2A.388/2005, consid. 2.3).

In

una sentenza del 2 marzo 2006, il Tribunale federale ha poi chiarito che,

poiché la responsabilità solidale tra coniugi ex

art. 13 LIFD è sempre

presunta, in fase di garanzia una decadenza della solidarietà potrà essere

ammessa solo nel caso in cui i presupposti per la ripartizione della

responsabilità siano evidenti. Del resto la richiesta di garanzia ha la

funzione, appunto, di garantire al fisco la soddisfazione delle pretese fiscali

che verranno accertate nel loro ammontare durante la successiva procedura di

tassazione: ammettere preliminarmente una divisione della responsabilità

rischierebbe di vanificare la richiesta di garanzia stessa (TF, sentenza 2A.388/2005,

consid. 3.2, e dottrina ivi citata).

3.9.3

Ora con il ricorso, è

stato prodotto l’estratto del registro delle esecuzioni al 15.1.2019 dal quale

risultano esecuzioni per fr. 160'037.55 (contro le quali __________ ha

presentato opposizione) nonché 5 attestati di carenza beni (attestati

provvisori di carenza beni ai sensi dell’art. 115 LEF) per complessivi fr.

14'188.60. Come visto, anche il marito, alla fine del mese di agosto del 2017 è

ritornato in __________.

La prova dell’insolvibilità

pertocca al coniuge che invoca tale situazione per sottrarsi alla

responsabilità solidale illimitata. Esiste una situazione d’insolvibilità

quando l’altro coniuge ha a suo carico degli attestati di carenza beni

(definitivi), quando è dichiarato il suo fallimento, oppure quando è stato concluso

un concordato per abbandono di attivi, oppure ancora quando altri indizi

pertinenti comprovano un’impecuniosità duratura che gli impedisce di far fronte

ai suoi impegni finanziari, ad esempio nel caso si trovi oberato dai debiti

(sentenza TF 2C_58/2015 del 23.10.2015, consid. 5.2.).

Per il Tribunale federale,

sia nel diritto delle esecuzioni che nel diritto fiscale, la nozione

d’insolvibilità va al di là di un’incapacità unicamente temporanea del debitore

di far fronte ai suoi obblighi finanziari. Deve trattarsi di una situazione duratura.

L’insolvibilità, che pone fine alla solidarietà tra coniugi, dev’essere

riconosciuta a partire dal momento in cui sono stabiliti gli elementi che

attestano l’incapacità duratura del contribuente di adempiere ai propri

obblighi finanziari (per esempio nel caso di un attestato di carenza beni

definitivo) (Jaques, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 11-12 ad art. 13 LIFD).

3.9.4

Ritornando al caso sub

judice, si deve concludere, vista la particolarità della procedura della

richiesta di garanzia, che non è possibile ammettere, già ora, la decadenza

della solidarietà tra coniugi. I presupposti per la ripartizione della

responsabilità sono tutt’altro che evidenti. Non è infatti nota l’attuale

situazione finanziaria del coniuge, ritornato anch’egli in Italia: non si può in

particolare escludere un suo ritorno a miglior fortuna. Inoltre gli attestati

di carenza beni non sono definitivi e contro vari precetti esecutivi è stata

presentata opposizione. Non si conoscono l’esito delle stesse né la situazione

attuale.

Motivo per il quale anche

la terza condizione per poter ammettere una richiesta di garanzia, ossia che

l’importo richiesto non appaia manifestamente eccessivo, è data.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: