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Decisione

80.2019.267

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, invio di domanda di proroga del termine non provato

11 novembre 2020Italiano13 min

questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a quelle

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.267

Lugano

11 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 agosto 2019 contro la decisione del 25 agosto 2019 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. A fronte del mancato

inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018, l’Ufficio

circondariale di tassazione __________ (in seguito, UT) aveva dapprima

richiamato (15 maggio 2019), poi diffidato (19 giugno 2019), e quindi inflitto

a RI 1, con decisione del 16 luglio 2019, una multa disciplinare di fr. 1'000.-

per violazione degli obblighi procedurali. Contestualmente alla decisione in

questione, l’autorità fiscale aveva nuovamente diffidato il contribuente a

presentare gli atti richiesti entro un termine di venti giorni, con la relativa

avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto con

una tassazione d’ufficio ai sensi degli artt. 204 LT e 130 LIFD.

B. Con reclamo del 19/22

luglio 2019, RI 1 aveva riferito di aver ignorato la diffida del 19 giugno 2019

siccome il 9 luglio 2019 diceva di aver trasmesso una richiesta di proroga del

termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2018, visto che non

era ancora in possesso di tutta la documentazione. Al contempo, egli aveva

comunque richiesto una proroga per poter completare la dichiarazione fiscale

con tutti i documenti necessari.

C. Con decisione del 25

luglio 2019, l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa sulla scorta

delle seguenti motivazioni:

L’autorità fiscale può infliggere una multa per

violazione di obblighi procedurali ai sensi dell’art. 257 LT risp. art. 174

LIFD quando si realizzano due condizioni distinte, l’una soggettiva (azione o

omissione intenzionale o per semplice negligenza da parte del contribuente) e

l’altra oggettiva (diffida rivolta al contribuente da parte dell’autorità

fiscale). Nella fattispecie, il contribuente ha omesso in modo negligente di

consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018 e gli

allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del

19.06.2019, con cui l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare. Non

avendo dato seguito alla diffida, l’autorità di tassazione ha inflitto al

contribuente una multa di CHF 1'100 con decreto no. 23777/205 del 16.07.2019,

calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione

di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale

2017 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF

40'578.05 (v. Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013).

Il termine per presentare la

dichiarazione d’imposta 2018 era il 30.04.2019. In data 15.05.2019 è stato

inviato un richiamo e il 19.06.2019 è stata intimata una diffida. Nel termine

assegnato tramite diffida non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né

alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga.

La multa comminata in data

16.07.2019 è pertanto giustificata.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente contesta la

decisione impugnata. Egli ritiene in particolare che l’autorità inferiore non

avrebbe debitamente considerato i motivi che gli avrebbero impedito di

presentare tempestivamente la dichiarazione d’imposta 2018. Dopo aver

brevemente argomentato che nel corso dell’anno fiscale rilevante fossero

intervenuti diversi cambiamenti, il contribuente ha ribadito di non possedere

ancora tutta la documentazione necessaria ai fini della compilazione della

dichiarazione fiscale. RI 1 sostiene inoltre di aver inviato il 7 luglio 2019

una richiesta di proroga del termine per la consegna della dichiarazione

d’imposta 2018. L’UT, a dire del ricorrente, gli avrebbe telefonicamente

riferito non di aver mai ricevuto tale scritto, ma gli avrebbe suggerito di

scrivere una lettera di motivazione che avrebbe giustificato una proroga del

termine e l’annullamento della multa.

Egli precisava infine che

“il fatto di non aver presentato la dichiarazione è sostanzialmente quello

di non essere in possesso di tutta la documentazione e non un rifiuto a

presentare tale documentazione e di aver cercato di informare l’ufficio di

tassazione che, peró, non ha preso in considerazione le mie motivazioni nella

decisione sul reclamo del 25.7.19”.

E. Il 4 settembre 2019

l’UT comunicava di non avere osservazioni da presentare.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare

è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la

dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie

all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il

deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo

253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può

arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.

Di tenore sostanzialmente

uguale è l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni

distinte:

- la

prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una

sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;

- e

la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve

rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2

marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,

bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6

marzo 2017, consid. 1.3).

2. 2.1.

Nel caso in disamina, al

ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato

all’autorità fiscale, entro l’ultimo termine impartitogli, e nonostante la

diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018.

2.2.

Secondo l’art. 198 LT, di

analogo tenore all’art. 124 LIFD:

- i

contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,

a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il

modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

- il

contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo

personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente

entro il termine stabilito (cpv. 2);

- il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv.

3).

2.3.

Giusta l’art. 266 cpv. 1

LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono

pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso 4 di

questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a quelle

per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di

tassazione e di ricorso.

Di tenore analogo è l’art.

182 LIFD.

3. 3.1.

Nel caso di specie,

l’insorgente ha omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2018 entro il termine

attribuitogli con la diffida del 19 giugno 2019. Egli non afferma di aver

inoltrato tempestivamente la dichiarazione d’imposta, bensì lamenta che l’UT

non avrebbe considerato la proroga richiesta per la presentazione della

dichiarazione.

3.2.

Nel caso d’invio tardivo

della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al

contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine

dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio

civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito

di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o

al momento in cui gli impedimenti sono cessati (artt. 124 cpv. 4 LIFD e 192

cpv. 5 LT).

3.3.

È da subito evidente che i

motivi addotti nel ricorso non rientrano tra quelli per i quali la legge

ammette la restituzione dei termini.

Il fatto che il ricorrente

abbia cambiato casa e si sia trasferito nel 2018, come pure la decisione di

costituire una società, non rientra palesemente tra quegli impedimenti che

giustificano l’inosservanza del termine per l’inoltro della dichiarazione.

Il fatto che il

contribuente abbia “avuto diversi cambiamenti nel 2018” (nonostante non

siano stati documentati), e che ciò gli abbia reso più complicato allestire la

dichiarazione fiscale per l’anno in discussione, non è un motivo per non

adempiere ai propri obblighi procedurali. Tale giustificazione appare peraltro

difficilmente conciliabile con la circostanza che il ricorrente sia stato multato

per lo stesso motivo anche nei due periodi fiscali precedenti.

3.4.

Il ricorrente sostiene

inoltre di aver richiesto la proroga del termine di presentazione della

dichiarazione con uno scritto del 7 luglio 2019, inviato tuttavia il 9 luglio

2019, che l’UT non avrebbe però considerato nemmeno con la richiesta (recte:

reclamo) del 19 luglio 2019.

3.4.1.

Ai sensi dell’art. 119

cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se

esistono motivi sufficienti (“motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda

frase LT) e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.

Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della domanda

stessa (Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.

In considerazione della

formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”),

l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata

dall’abuso di potere (Masmejan-Fey,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178).

3.4.2.

Ora, il ricorrente

sostiene di aver richiesto una proroga con uno scritto del 7/9 luglio 2019 che,

se così fosse, sarebbe antecedente alla scadenza imposta con diffida del 19

giugno 2019.

A tale riguardo va

innanzitutto rilevato che la lettera del 7/9 luglio 2019 non è presente agli

atti. L’insorgente pretenderebbe di provarne l’avvenuto invio allegando al

ricorso copia della ricevuta della __________ del 9 luglio 2019. La stessa non

prova tuttavia alcunché, limitandosi a dimostrare che alle 15.04 del 9.7.2019

qualcuno ha consegnato per l’invio mediante posta A due lettere di diverso

formato (una midi e una standard) e diverso peso. Non trattandosi

di un invio raccomandato (o perlomeno APlus), non risulta chi sia il

destinatario.

Tenuto conto del fatto che

il preteso invio della domanda di proroga sarebbe avvenuto proprio l’ultimo

giorno del termine attribuitogli con la diffida, il contribuente si sarebbe

chiaramente assunto un considerevole rischio, procedendo all’invio per posta

semplice.

3.4.3.

Il contribuente sostiene

di essersi rivolto all’UT, il 19 luglio 2019, “in quanto non capiv[a] se la

lettera fosse giunta a destinazione” oppure se la richiesta fosse stata

respinta o “se effettivamente ci fosse stato un problema con l’invio della

[sua] lettera”. Appreso che l’autorità non era mai entrata in possesso di

tale richiesta, avrebbe allora inviato una raccomandata.

La raccomandata in

questione è tuttavia successiva non solo alla scadenza del termine attribuito

al contribuente con la diffida ma anche alla notificazione della decisione con

cui, il 16 luglio 2019, l’Ufficio di tassazione gli ha inflitto la multa per

violazione degli obblighi procedurali. La stessa è infatti stata considerata

dall’autorità di tassazione reclamo contro la multa.

In queste circostanze, lo

scritto in questione non basta certo per rimettere in discussione i presupposti

per la sanzione.

4. 4.1.

Per quanto attiene all’ammontare

della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente citato la

Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni.

In base a quanto si evince

dagli atti prodotti dall’UT, al contribuente era già stata inflitta una multa

per violazione degli obblighi procedurali sia nell’anno precedente, 2017, che

in quello antecedente, 2016. Oltretutto, va pure rilevato che RI 1 ha beneficiato

di (almeno) una proroga all’anno per tutti i periodi fiscali far tempo dal

2010, eccezion fatta per il 2014, anno in cui ha comunque consegnato la

dichiarazione con 12 giorni di ritardo.

4.2.

Secondo il capitolo 5.2.3

(Recidiva) della Circolare 12/2013, se il contribuente, nei periodi fiscali

precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto di multe disciplinari,

l’ulteriore multa sarà determinata secondo la seguente progressione:

I. recidiva multa

base x 2

Considerandi

II. recidiva multa

base x 3

III. recidiva multa

base x 4

e così di seguito fino

all’importo massimo complessivo di 20'000 franchi (IC + IFD).

La multa base va inoltre

determinata in base alla tabella allegata alla Circolare, secondo la quale, per

l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta nell’anno precedente

(2017) da fr. 30'001.-- a fr. 45'000.--, la multa base per i contribuenti

imponibili illimitatamente nel cantone ammonta a fr. 1'100.--.

4.3

Come visto, il qui

ricorrente è stato oggetto di multe disciplinari in entrambi gli anni

precedenti (2016 e 2017), di modo che si giustificava già nel 2017 l’aumento

della multa a fr. 2’200.-- (fr. 1’100.-- x 2), mentre per l’anno fiscale

qui in esame la multa avrebbe dovuto essere di fr. 3'300.-- (fr. 1'100.-- x 3).

Tenuto conto quindi della

circostanza che il ricorrente è già recidivo, vi sarebbero i presupposti per

una modifica della multa per violazione degli obblighi procedurali a svantaggio

dell’insorgente.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, tuttavia, una reformatio in peius nell’ambito

della procedura di ricorso è subordinata a due condizioni:

- in

primo luogo, la decisione dev’essere manifestamente incompatibile con le

disposizioni applicabili;

- in

secondo luogo, la correzione della decisione deve rivestire un’importanza

rilevante e deve imporsi (STF 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23 marzo 2018).

Nella fattispecie in

questione, tuttavia, la correzione della decisione impugnata non appare di tale

importanza da adempiere i presupposti menzionati, di modo che si prescinde di

conseguenza alla modifica della tassazione a sfavore del ricorrente.

Tuttavia, si rende attento

lo stesso al fatto che, laddove per gli anni futuri egli incorresse nuovamente

nella violazione dei propri obblighi procedurali, l’autorità fiscale sarà legittimata

ad infliggergli una multa maggiorata in base al numero di anni in cui il

contribuente è stato recidivo, fino a un importo massimo complessivo di fr.

20'000.--.

5.

Il ricorso, per le

motivazioni antecedenti, è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e

spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- ;

- :

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: