80.2019.267
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, invio di domanda di proroga del termine non provato
11 novembre 2020Italiano13 min
questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a quelle
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.267
Lugano
11 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 agosto 2019 contro la decisione del 25 agosto 2019 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. A fronte del mancato
inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018, l’Ufficio
circondariale di tassazione __________ (in seguito, UT) aveva dapprima
richiamato (15 maggio 2019), poi diffidato (19 giugno 2019), e quindi inflitto
a RI 1, con decisione del 16 luglio 2019, una multa disciplinare di fr. 1'000.-
per violazione degli obblighi procedurali. Contestualmente alla decisione in
questione, l’autorità fiscale aveva nuovamente diffidato il contribuente a
presentare gli atti richiesti entro un termine di venti giorni, con la relativa
avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto con
una tassazione d’ufficio ai sensi degli artt. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con reclamo del 19/22
luglio 2019, RI 1 aveva riferito di aver ignorato la diffida del 19 giugno 2019
siccome il 9 luglio 2019 diceva di aver trasmesso una richiesta di proroga del
termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2018, visto che non
era ancora in possesso di tutta la documentazione. Al contempo, egli aveva
comunque richiesto una proroga per poter completare la dichiarazione fiscale
con tutti i documenti necessari.
C. Con decisione del 25
luglio 2019, l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa sulla scorta
delle seguenti motivazioni:
L’autorità fiscale può infliggere una multa per
violazione di obblighi procedurali ai sensi dell’art. 257 LT risp. art. 174
LIFD quando si realizzano due condizioni distinte, l’una soggettiva (azione o
omissione intenzionale o per semplice negligenza da parte del contribuente) e
l’altra oggettiva (diffida rivolta al contribuente da parte dell’autorità
fiscale). Nella fattispecie, il contribuente ha omesso in modo negligente di
consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018 e gli
allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del
19.06.2019, con cui l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare. Non
avendo dato seguito alla diffida, l’autorità di tassazione ha inflitto al
contribuente una multa di CHF 1'100 con decreto no. 23777/205 del 16.07.2019,
calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione
di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale
2017 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF
40'578.05 (v. Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013).
Il termine per presentare la
dichiarazione d’imposta 2018 era il 30.04.2019. In data 15.05.2019 è stato
inviato un richiamo e il 19.06.2019 è stata intimata una diffida. Nel termine
assegnato tramite diffida non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né
alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga.
La multa comminata in data
16.07.2019 è pertanto giustificata.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente contesta la
decisione impugnata. Egli ritiene in particolare che l’autorità inferiore non
avrebbe debitamente considerato i motivi che gli avrebbero impedito di
presentare tempestivamente la dichiarazione d’imposta 2018. Dopo aver
brevemente argomentato che nel corso dell’anno fiscale rilevante fossero
intervenuti diversi cambiamenti, il contribuente ha ribadito di non possedere
ancora tutta la documentazione necessaria ai fini della compilazione della
dichiarazione fiscale. RI 1 sostiene inoltre di aver inviato il 7 luglio 2019
una richiesta di proroga del termine per la consegna della dichiarazione
d’imposta 2018. L’UT, a dire del ricorrente, gli avrebbe telefonicamente
riferito non di aver mai ricevuto tale scritto, ma gli avrebbe suggerito di
scrivere una lettera di motivazione che avrebbe giustificato una proroga del
termine e l’annullamento della multa.
Egli precisava infine che
“il fatto di non aver presentato la dichiarazione è sostanzialmente quello
di non essere in possesso di tutta la documentazione e non un rifiuto a
presentare tale documentazione e di aver cercato di informare l’ufficio di
tassazione che, peró, non ha preso in considerazione le mie motivazioni nella
decisione sul reclamo del 25.7.19”.
E. Il 4 settembre 2019
l’UT comunicava di non avere osservazioni da presentare.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare
è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può
arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni
distinte:
- la
prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una
sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;
- e
la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2
marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,
bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6
marzo 2017, consid. 1.3).
2. 2.1.
Nel caso in disamina, al
ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato
all’autorità fiscale, entro l’ultimo termine impartitogli, e nonostante la
diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018.
2.2.
Secondo l’art. 198 LT, di
analogo tenore all’art. 124 LIFD:
- i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il
modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
- il
contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo
personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente
entro il termine stabilito (cpv. 2);
- il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv.
3).
2.3.
Giusta l’art. 266 cpv. 1
LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono
pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4 di
questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a quelle
per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di
tassazione e di ricorso.
Di tenore analogo è l’art.
182 LIFD.
3. 3.1.
Nel caso di specie,
l’insorgente ha omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2018 entro il termine
attribuitogli con la diffida del 19 giugno 2019. Egli non afferma di aver
inoltrato tempestivamente la dichiarazione d’imposta, bensì lamenta che l’UT
non avrebbe considerato la proroga richiesta per la presentazione della
dichiarazione.
3.2.
Nel caso d’invio tardivo
della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al
contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine
dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio
civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito
di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o
al momento in cui gli impedimenti sono cessati (artt. 124 cpv. 4 LIFD e 192
cpv. 5 LT).
3.3.
È da subito evidente che i
motivi addotti nel ricorso non rientrano tra quelli per i quali la legge
ammette la restituzione dei termini.
Il fatto che il ricorrente
abbia cambiato casa e si sia trasferito nel 2018, come pure la decisione di
costituire una società, non rientra palesemente tra quegli impedimenti che
giustificano l’inosservanza del termine per l’inoltro della dichiarazione.
Il fatto che il
contribuente abbia “avuto diversi cambiamenti nel 2018” (nonostante non
siano stati documentati), e che ciò gli abbia reso più complicato allestire la
dichiarazione fiscale per l’anno in discussione, non è un motivo per non
adempiere ai propri obblighi procedurali. Tale giustificazione appare peraltro
difficilmente conciliabile con la circostanza che il ricorrente sia stato multato
per lo stesso motivo anche nei due periodi fiscali precedenti.
3.4.
Il ricorrente sostiene
inoltre di aver richiesto la proroga del termine di presentazione della
dichiarazione con uno scritto del 7 luglio 2019, inviato tuttavia il 9 luglio
2019, che l’UT non avrebbe però considerato nemmeno con la richiesta (recte:
reclamo) del 19 luglio 2019.
3.4.1.
Ai sensi dell’art. 119
cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se
esistono motivi sufficienti (“motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda
frase LT) e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.
Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della domanda
stessa (Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
In considerazione della
formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”),
l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata
dall’abuso di potere (Masmejan-Fey,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178).
3.4.2.
Ora, il ricorrente
sostiene di aver richiesto una proroga con uno scritto del 7/9 luglio 2019 che,
se così fosse, sarebbe antecedente alla scadenza imposta con diffida del 19
giugno 2019.
A tale riguardo va
innanzitutto rilevato che la lettera del 7/9 luglio 2019 non è presente agli
atti. L’insorgente pretenderebbe di provarne l’avvenuto invio allegando al
ricorso copia della ricevuta della __________ del 9 luglio 2019. La stessa non
prova tuttavia alcunché, limitandosi a dimostrare che alle 15.04 del 9.7.2019
qualcuno ha consegnato per l’invio mediante posta A due lettere di diverso
formato (una midi e una standard) e diverso peso. Non trattandosi
di un invio raccomandato (o perlomeno APlus), non risulta chi sia il
destinatario.
Tenuto conto del fatto che
il preteso invio della domanda di proroga sarebbe avvenuto proprio l’ultimo
giorno del termine attribuitogli con la diffida, il contribuente si sarebbe
chiaramente assunto un considerevole rischio, procedendo all’invio per posta
semplice.
3.4.3.
Il contribuente sostiene
di essersi rivolto all’UT, il 19 luglio 2019, “in quanto non capiv[a] se la
lettera fosse giunta a destinazione” oppure se la richiesta fosse stata
respinta o “se effettivamente ci fosse stato un problema con l’invio della
[sua] lettera”. Appreso che l’autorità non era mai entrata in possesso di
tale richiesta, avrebbe allora inviato una raccomandata.
La raccomandata in
questione è tuttavia successiva non solo alla scadenza del termine attribuito
al contribuente con la diffida ma anche alla notificazione della decisione con
cui, il 16 luglio 2019, l’Ufficio di tassazione gli ha inflitto la multa per
violazione degli obblighi procedurali. La stessa è infatti stata considerata
dall’autorità di tassazione reclamo contro la multa.
In queste circostanze, lo
scritto in questione non basta certo per rimettere in discussione i presupposti
per la sanzione.
4. 4.1.
Per quanto attiene all’ammontare
della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente citato la
Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni.
In base a quanto si evince
dagli atti prodotti dall’UT, al contribuente era già stata inflitta una multa
per violazione degli obblighi procedurali sia nell’anno precedente, 2017, che
in quello antecedente, 2016. Oltretutto, va pure rilevato che RI 1 ha beneficiato
di (almeno) una proroga all’anno per tutti i periodi fiscali far tempo dal
2010, eccezion fatta per il 2014, anno in cui ha comunque consegnato la
dichiarazione con 12 giorni di ritardo.
4.2.
Secondo il capitolo 5.2.3
(Recidiva) della Circolare 12/2013, se il contribuente, nei periodi fiscali
precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto di multe disciplinari,
l’ulteriore multa sarà determinata secondo la seguente progressione:
I. recidiva multa
base x 2
Considerandi
II. recidiva multa
base x 3
III. recidiva multa
base x 4
e così di seguito fino
all’importo massimo complessivo di 20'000 franchi (IC + IFD).
La multa base va inoltre
determinata in base alla tabella allegata alla Circolare, secondo la quale, per
l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta nell’anno precedente
(2017) da fr. 30'001.-- a fr. 45'000.--, la multa base per i contribuenti
imponibili illimitatamente nel cantone ammonta a fr. 1'100.--.
4.3
Come visto, il qui
ricorrente è stato oggetto di multe disciplinari in entrambi gli anni
precedenti (2016 e 2017), di modo che si giustificava già nel 2017 l’aumento
della multa a fr. 2’200.-- (fr. 1’100.-- x 2), mentre per l’anno fiscale
qui in esame la multa avrebbe dovuto essere di fr. 3'300.-- (fr. 1'100.-- x 3).
Tenuto conto quindi della
circostanza che il ricorrente è già recidivo, vi sarebbero i presupposti per
una modifica della multa per violazione degli obblighi procedurali a svantaggio
dell’insorgente.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tuttavia, una reformatio in peius nell’ambito
della procedura di ricorso è subordinata a due condizioni:
- in
primo luogo, la decisione dev’essere manifestamente incompatibile con le
disposizioni applicabili;
- in
secondo luogo, la correzione della decisione deve rivestire un’importanza
rilevante e deve imporsi (STF 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23 marzo 2018).
Nella fattispecie in
questione, tuttavia, la correzione della decisione impugnata non appare di tale
importanza da adempiere i presupposti menzionati, di modo che si prescinde di
conseguenza alla modifica della tassazione a sfavore del ricorrente.
Tuttavia, si rende attento
lo stesso al fatto che, laddove per gli anni futuri egli incorresse nuovamente
nella violazione dei propri obblighi procedurali, l’autorità fiscale sarà legittimata
ad infliggergli una multa maggiorata in base al numero di anni in cui il
contribuente è stato recidivo, fino a un importo massimo complessivo di fr.
20'000.--.
5.
Il ricorso, per le
motivazioni antecedenti, è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e
spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- ;
- :
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: