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Decisione

80.2019.272

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, doppia imposizione intercantonale, decisione di ultima istanza cantonale

17 luglio 2020Italiano10 min

cantonale 2017, l’UT di __________ accordava spese di gestione e di manutenzione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.272

Lugano

17 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Ivano Ranzanici, (in sostituzione del giudice Mauro

Mini, astenuto) Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è proprietario

del mapp. __________ __________ __________. Nel periodo fiscale 2017 lo stabile

presente sul fondo in questione, già rinnovato parzialmente nel 1964, è stato

oggetto di lavori di manutenzione.

B. Con decisione di

tassazione dopo rettificazione su reclamo del 31.7.2019, relativa all’imposta

cantonale 2017, l’UT di __________ accordava spese di gestione e di manutenzione

per un importo pari a fr. 513'350.-. Per effetto dell’accoglimento della

deduzione legata alle spese di gestione e di manutenzione il reddito imponibile

a livello cantonale risultava essere pari a fr. 0.- (determinante per

l’aliquota di fr. 133'500.-).

C. Con ricorso

cautelativo del 28/29.8.2019 RI 1, rappresentato da __________ insorge contro

la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo. Nel gravame si

spiega che il ricorrente, domiciliato nel Canton __________, nel corso del 2017

ha effettuato degli importanti lavori della sua casa di __________. La

proprietà è considerata un bene culturale di interesse locale sulla base

dell’art. 12 cifra 1, lett. b, M7 delle norme d’attuazione del piano regolatore

del Comune di __________. E sulla base del medesimo articolo “il

proprietario di un bene ha l’obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di

provvedere alla manutenzione regolare”. La pianificazione della riattazione

sarebbe stata particolarmente laboriosa e durata quasi dieci anni anche a causa

di ricorsi e vincoli dei vicini, del Comune e dell’Ufficio della natura e del

paesaggio di Bellinzona. La documentazione relativa ai lavori svolti era stata

allegata al reclamo del 6.6.2019. Nel ricorso veniva specificato che, su un

totale di fr. 585'586.- di spese di manutenzione e risparmio energetico, l’UT

ne aveva riconosciute per un importo pari a fr. 497'865.-. L’importo di fr.

497'865.- “(…) non ha potuto essere computato in Ticino in assenza di

reddito imponibile, e tale eccedenza di spese d’acquisizione è quindi stata

accollata al Canton San Gallo sulla base delle norme di collisione stabilite

dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Stessa sorte è toccata

all’eccedenza di interessi passivi di fr. 460.-“. Nel Canton San Gallo la

decisione di tassazione del 6.6.2018 è cresciuta in giudicato senza la

deduzione di tali eccedenze di costi. Motivo per cui, in sede ricorsuale,

s’indica che il confronto delle decisioni emanate dal canton San Gallo e dal

Canton Ticino evidenzi una doppia imposizione intercantonale che deve essere

eliminata. Il contribuente specifica che, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 133 I 300), la violazione del principio che vieta

la doppia imposizione dev’essere invocata dinanzi all’Alta Corte svizzera con

un ricorso in materia di diritto pubblico. In applicazione dell’art. 100 cpv. 5

LTF per presentare ricorso si può aspettare che l’altro Cantone interessato

emani una decisione di assoggettamento. Il contribuente deve semplicemente

ottenere una decisione cantonale di ultima istanza. Poco importa inoltre se il

contribuente non avversa di per sé la decisione che impugna dinanzi al

Tribunale federale.

La legge tributaria

del canton San Gallo prevede l’istituto della revisione se, in caso di

conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale

l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme

applicabili per evitare la doppia imposizione il cantone deve limitare il

proprio diritto di imporre.

Il ricorrente precisa di

aver richiesto la revisione della decisione di tassazione per il periodo

fiscale 2017, ma non conoscendo l’esito che tale procedimento avrebbe avuto, a

titolo cautelativo e per non privarsi della via ricorsuale in materia di

diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, presenta comunque ricorso

contro la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo ticinese

seppur non contestandola. RI 1 chiede di tenere in sospeso la decisione “(…)

fintanto che la situazione nel canton __________ si sarà chiarita dal momento

che, in caso di esito positivo, il presente ricorso verrebbe ritirato”.

D. Con osservazioni del

2/3.9.2019 l’UT di Lugano indica di riconfermarsi nella decisione impugnata.

E. Con missiva

27/28.5.2020 RI 1, per il tramite del suo rappresentante, trasmette copia della

decisione del Canton San Gallo, con la quale è stata respinta la richiesta di

revisione della decisione di tassazione del 2017, indicando che la revisione

era esclusa a motivo che gli elementi invocati si sarebbero potuti far valere,

facendo prova di diligenza, nella procedura ordinaria.

L’Ufficio di tassazione __________

ha concluso che le spese in questione avrebbero potuto essere fatte valere

nell’ambito della procedura ordinaria inerente il periodo fiscale 2017, cosa

che non è stata fatta, motivo per il quale la richiesta di revisione è stata

respinta.

Per tale ragione il

ricorrente chiede che la Camera di diritto tributario emani la decisione

inerente l’IC 2017.

Diritto

1. Come visto, il

ricorrente non contesta la decisione relativa all’IC 2017. RI 1 impugna la

decisione ticinese dopo rettificazione su reclamo 2017, unicamente per poter

ottenere una sentenza di ultimo grado da impugnare al Tribunale federale, e ciò

al fine di poter dedurre presso il Cantone di domicilio l’eccedenza negativa delle

spese di manutenzione necessarie al conseguimento del reddito. La situazione

attuale provoca – secondo il ricorrente – una doppia imposizione intercantonale

che deve essere eliminata.

Considerandi

2.

2.1.

Il principio del divieto

di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost si oppone al fatto che un

contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più Cantoni, sullo

stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte analoghe

(doppia imposta effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti della

propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto

giurisprudenziali, pretenda di prelevare un’imposta, la cui percezione è

unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale)

(sentenza TF 2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 3).

2.2

Il Tribunale federale in

una sentenza DTF 131 I 285 ha indicato come un cantone non può imporre in

maniera più gravosa un contribuente solo per il fatto che non è unicamente

soggetto alla sua giurisdizione fiscale, ma che è pure assoggettato all’imposta

in un altro cantone. I costi legati agli immobili detenuti nella sostanza

privata comprendono pure le spese di manutenzione. Può accadere che i costi di manutenzione

fatti valere nel Cantone in cui è ubicato l’immobile si rilevino superiori al

reddito ivi conseguito, cosicché in un Cantone il reddito diventa negativo,

mentre nell’altro Cantone vi è un’eccedenza di reddito rispetto alle deduzioni.

Le spese eccedenti il reddito nel Cantone in cui si trova l’immobile devono

essere trasferite al cantone del domicilio fiscale principale (DTF 131 I 285

consid. 2-3.2.). Nella DTF 131 I 285, nel caso di un contribuente domiciliato

nel Canton Lucerna, dove era proprietario di una casa, e che al contempo

possedeva pure due case plurifamiliari nel Canton Zurigo, il Tribunale federale

ha ammesso che i costi di manutenzione della casa del Canton Lucerna – che

eccedevano il reddito ivi conseguito - potevano essere dedotti dal reddito del

Canton Zurigo, proprio al fine di evitare una doppia imposizione intercantonale

(DTF 131 I 285; DTF 138 I 297 consid. 4.2.).

2.3

RI 1 non contesta la

decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo, ma nel ricorso indica

chiaramente che la sua intenzione è quella di chiedere la modifica della

decisione di tassazione del Canton __________ “(…) che non accollandosi le

eccedenze di costi di manutenzione e di interessi passivi, crea una doppia

imposizione effettiva” e per far ciò necessita di ottenere una decisione di

ultima istanza del Canton Ticino da impugnare con un ricorso in materia di

diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale”. Come visto, la decisione di

tassazione inerente il periodo fiscale 2017 del Canton __________ è cresciuta in

giudicato e l’istanza di revisione presentata non è stata accolta.

2.4

Mentre, secondo il diritto

previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere

se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale

federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul

Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità

di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente

con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una

decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione.

Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione

impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima

istanza.

Questa esigenza legale non

pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione

dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine

della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece,

se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo

cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone,

perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione

del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La

dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e

riferimenti ivi citati; Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ed., Berna 2015, p.

134).

Il contribuente – anche se

d’accordo con la decisione del secondo Cantone – può intraprendere un procedimento

fittizio di ricorso alfine di ottenere una decisione di ultima istanza

cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale, chiedendo

tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo Cantone.

In merito alla decisione

del secondo Cantone, il contribuente può domandarne la conferma. L’autorità

cantonale di ultima istanza del secondo cantone adotterà in tal caso una

decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – ma così

facendo il ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza

cantonale da poter impugnare al Tribunale federale.

La Corte Suprema – secondo

dottrina – dovrà tuttavia entrare nel merito del predetto gravame (cfr. de Vries Reilingh, op. cit., p. 360, n.

1239.

ss. e riferimenti ivi citati).

2.5

Tornando al caso in esame,

questa Camera deve dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 contro

la decisione su reclamo emanata dall’UT il 31.7.2019, non avendo il ricorrente

alcun interesse a ricorrere contro la medesima. Il contribuente infatti non

contesta la commisurazione del reddito imponibile nel Canton Ticino per il

periodo fiscale 2017, come da lui espressamente dichiarato in sede ricorsuale.

D’altronde il reddito imponibile nel Canton Ticino è già azzerato.

3.

Il ricorso è

irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

ricorrente, che, vista la peculiarità del caso verranno contenute.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: