80.2019.272
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, doppia imposizione intercantonale, decisione di ultima istanza cantonale
17 luglio 2020Italiano10 min
cantonale 2017, l’UT di __________ accordava spese di gestione e di manutenzione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.272
Lugano
17 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici, (in sostituzione del giudice Mauro
Mini, astenuto) Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è proprietario
del mapp. __________ __________ __________. Nel periodo fiscale 2017 lo stabile
presente sul fondo in questione, già rinnovato parzialmente nel 1964, è stato
oggetto di lavori di manutenzione.
B. Con decisione di
tassazione dopo rettificazione su reclamo del 31.7.2019, relativa all’imposta
cantonale 2017, l’UT di __________ accordava spese di gestione e di manutenzione
per un importo pari a fr. 513'350.-. Per effetto dell’accoglimento della
deduzione legata alle spese di gestione e di manutenzione il reddito imponibile
a livello cantonale risultava essere pari a fr. 0.- (determinante per
l’aliquota di fr. 133'500.-).
C. Con ricorso
cautelativo del 28/29.8.2019 RI 1, rappresentato da __________ insorge contro
la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo. Nel gravame si
spiega che il ricorrente, domiciliato nel Canton __________, nel corso del 2017
ha effettuato degli importanti lavori della sua casa di __________. La
proprietà è considerata un bene culturale di interesse locale sulla base
dell’art. 12 cifra 1, lett. b, M7 delle norme d’attuazione del piano regolatore
del Comune di __________. E sulla base del medesimo articolo “il
proprietario di un bene ha l’obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di
provvedere alla manutenzione regolare”. La pianificazione della riattazione
sarebbe stata particolarmente laboriosa e durata quasi dieci anni anche a causa
di ricorsi e vincoli dei vicini, del Comune e dell’Ufficio della natura e del
paesaggio di Bellinzona. La documentazione relativa ai lavori svolti era stata
allegata al reclamo del 6.6.2019. Nel ricorso veniva specificato che, su un
totale di fr. 585'586.- di spese di manutenzione e risparmio energetico, l’UT
ne aveva riconosciute per un importo pari a fr. 497'865.-. L’importo di fr.
497'865.- “(…) non ha potuto essere computato in Ticino in assenza di
reddito imponibile, e tale eccedenza di spese d’acquisizione è quindi stata
accollata al Canton San Gallo sulla base delle norme di collisione stabilite
dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Stessa sorte è toccata
all’eccedenza di interessi passivi di fr. 460.-“. Nel Canton San Gallo la
decisione di tassazione del 6.6.2018 è cresciuta in giudicato senza la
deduzione di tali eccedenze di costi. Motivo per cui, in sede ricorsuale,
s’indica che il confronto delle decisioni emanate dal canton San Gallo e dal
Canton Ticino evidenzi una doppia imposizione intercantonale che deve essere
eliminata. Il contribuente specifica che, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 133 I 300), la violazione del principio che vieta
la doppia imposizione dev’essere invocata dinanzi all’Alta Corte svizzera con
un ricorso in materia di diritto pubblico. In applicazione dell’art. 100 cpv. 5
LTF per presentare ricorso si può aspettare che l’altro Cantone interessato
emani una decisione di assoggettamento. Il contribuente deve semplicemente
ottenere una decisione cantonale di ultima istanza. Poco importa inoltre se il
contribuente non avversa di per sé la decisione che impugna dinanzi al
Tribunale federale.
La legge tributaria
del canton San Gallo prevede l’istituto della revisione se, in caso di
conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale
l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme
applicabili per evitare la doppia imposizione il cantone deve limitare il
proprio diritto di imporre.
Il ricorrente precisa di
aver richiesto la revisione della decisione di tassazione per il periodo
fiscale 2017, ma non conoscendo l’esito che tale procedimento avrebbe avuto, a
titolo cautelativo e per non privarsi della via ricorsuale in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, presenta comunque ricorso
contro la decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo ticinese
seppur non contestandola. RI 1 chiede di tenere in sospeso la decisione “(…)
fintanto che la situazione nel canton __________ si sarà chiarita dal momento
che, in caso di esito positivo, il presente ricorso verrebbe ritirato”.
D. Con osservazioni del
2/3.9.2019 l’UT di Lugano indica di riconfermarsi nella decisione impugnata.
E. Con missiva
27/28.5.2020 RI 1, per il tramite del suo rappresentante, trasmette copia della
decisione del Canton San Gallo, con la quale è stata respinta la richiesta di
revisione della decisione di tassazione del 2017, indicando che la revisione
era esclusa a motivo che gli elementi invocati si sarebbero potuti far valere,
facendo prova di diligenza, nella procedura ordinaria.
L’Ufficio di tassazione __________
ha concluso che le spese in questione avrebbero potuto essere fatte valere
nell’ambito della procedura ordinaria inerente il periodo fiscale 2017, cosa
che non è stata fatta, motivo per il quale la richiesta di revisione è stata
respinta.
Per tale ragione il
ricorrente chiede che la Camera di diritto tributario emani la decisione
inerente l’IC 2017.
Diritto
1. Come visto, il
ricorrente non contesta la decisione relativa all’IC 2017. RI 1 impugna la
decisione ticinese dopo rettificazione su reclamo 2017, unicamente per poter
ottenere una sentenza di ultimo grado da impugnare al Tribunale federale, e ciò
al fine di poter dedurre presso il Cantone di domicilio l’eccedenza negativa delle
spese di manutenzione necessarie al conseguimento del reddito. La situazione
attuale provoca – secondo il ricorrente – una doppia imposizione intercantonale
che deve essere eliminata.
Considerandi
2.
2.1.
Il principio del divieto
di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost si oppone al fatto che un
contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più Cantoni, sullo
stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte analoghe
(doppia imposta effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti della
propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto
giurisprudenziali, pretenda di prelevare un’imposta, la cui percezione è
unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale)
(sentenza TF 2C_163/2015 del 20.8.2015, consid. 3).
2.2
Il Tribunale federale in
una sentenza DTF 131 I 285 ha indicato come un cantone non può imporre in
maniera più gravosa un contribuente solo per il fatto che non è unicamente
soggetto alla sua giurisdizione fiscale, ma che è pure assoggettato all’imposta
in un altro cantone. I costi legati agli immobili detenuti nella sostanza
privata comprendono pure le spese di manutenzione. Può accadere che i costi di manutenzione
fatti valere nel Cantone in cui è ubicato l’immobile si rilevino superiori al
reddito ivi conseguito, cosicché in un Cantone il reddito diventa negativo,
mentre nell’altro Cantone vi è un’eccedenza di reddito rispetto alle deduzioni.
Le spese eccedenti il reddito nel Cantone in cui si trova l’immobile devono
essere trasferite al cantone del domicilio fiscale principale (DTF 131 I 285
consid. 2-3.2.). Nella DTF 131 I 285, nel caso di un contribuente domiciliato
nel Canton Lucerna, dove era proprietario di una casa, e che al contempo
possedeva pure due case plurifamiliari nel Canton Zurigo, il Tribunale federale
ha ammesso che i costi di manutenzione della casa del Canton Lucerna – che
eccedevano il reddito ivi conseguito - potevano essere dedotti dal reddito del
Canton Zurigo, proprio al fine di evitare una doppia imposizione intercantonale
(DTF 131 I 285; DTF 138 I 297 consid. 4.2.).
2.3
RI 1 non contesta la
decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo, ma nel ricorso indica
chiaramente che la sua intenzione è quella di chiedere la modifica della
decisione di tassazione del Canton __________ “(…) che non accollandosi le
eccedenze di costi di manutenzione e di interessi passivi, crea una doppia
imposizione effettiva” e per far ciò necessita di ottenere una decisione di
ultima istanza del Canton Ticino da impugnare con un ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale”. Come visto, la decisione di
tassazione inerente il periodo fiscale 2017 del Canton __________ è cresciuta in
giudicato e l’istanza di revisione presentata non è stata accolta.
2.4
Mentre, secondo il diritto
previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere
se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale
federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità
di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente
con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una
decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione.
Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione
impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima
istanza.
Questa esigenza legale non
pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione
dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine
della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece,
se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo
cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone,
perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione
del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La
dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e
riferimenti ivi citati; Locher,
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ed., Berna 2015, p.
134).
Il contribuente – anche se
d’accordo con la decisione del secondo Cantone – può intraprendere un procedimento
fittizio di ricorso alfine di ottenere una decisione di ultima istanza
cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale, chiedendo
tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo Cantone.
In merito alla decisione
del secondo Cantone, il contribuente può domandarne la conferma. L’autorità
cantonale di ultima istanza del secondo cantone adotterà in tal caso una
decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – ma così
facendo il ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza
cantonale da poter impugnare al Tribunale federale.
La Corte Suprema – secondo
dottrina – dovrà tuttavia entrare nel merito del predetto gravame (cfr. de Vries Reilingh, op. cit., p. 360, n.
1239.
ss. e riferimenti ivi citati).
2.5
Tornando al caso in esame,
questa Camera deve dichiarare irricevibile il ricorso presentato da RI 1 contro
la decisione su reclamo emanata dall’UT il 31.7.2019, non avendo il ricorrente
alcun interesse a ricorrere contro la medesima. Il contribuente infatti non
contesta la commisurazione del reddito imponibile nel Canton Ticino per il
periodo fiscale 2017, come da lui espressamente dichiarato in sede ricorsuale.
D’altronde il reddito imponibile nel Canton Ticino è già azzerato.
3.
Il ricorso è
irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente, che, vista la peculiarità del caso verranno contenute.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: