80.2019.273
Procedura: cantone competente per riscuotere IFD, redditi immobiliari in altro cantone, comunione ereditaria, non doppia imposizione intercantonale
23 luglio 2020Italiano18 min
in Vallese. Il contribuente è anche parte insieme ad altri due fratelli della Comunione
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.273
80.2020.66
Lugano
23 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
, Lugano
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC e
IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. a.
I coniugi RI 1,
domiciliati in Via __________ a __________, sono proprietari di alcuni immobili
in Vallese. Il contribuente è anche parte insieme ad altri due fratelli della Comunione
ereditaria fu __________, proprietaria di un immobile da reddito a __________
(VS). Nel Canton Vallese, tale Comunione ereditaria è imposta come soggetto
fiscale a sé per le imposte federali, cantonali e comunali.
b.
Dalla Dichiarazione
d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2017 per il Canton Ticino (di seguito:
DI 2017), depositata il 28 settembre 2018, si evince che l’immobile detenuto
dalla Comunione ereditaria è stimato a fr. 1'186'094.‑ e che – nel
corso del 2017 ‑ ha generato redditi pari a fr. 79'460.‑
e originato spese di gestione, amministrazione e manutenzione in ragione di fr. 18'050.‑
(v. Modulo 7, allegato alla DI 2017). Agli atti è allegata anche la “Déclaration
2017 Personnes physiques Impôts cantonal, communal – impôt fédéral
direct” per il Canton Vallese relativa alla “Hoirie __________”,
deceduto nel 2010, e le rispettive decisioni di tassazione IC, IFD e comunale
emesse per il periodo fiscale 2017.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2017, notificata il 23 gennaio 2019, l’Ufficio circondariale
di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) ha imposto i contribuenti
aggiungendo in particolare “altri redditi” per fr. 13'500.‑,
motivando così il suo operato:
“Quota
parte di 1/3 della Comunione ereditaria fu __________, deceduto nel 2010
(secondo la dichiarazione d’imposta 2017 inoltrata nel canton Vallese). Reddito
considerato solo per l’aliquota, ten[…]uto conto che la CE è tassata a s[é]
nel canton Vallese”.
Ciò comportava un reddito
imponibile per l’IC di fr. 52'100.‑ (determinante per l’aliquota:
fr. 117'200.‑) e un dovuto d’imposta di fr. 4'047.95; mentre
per l’IFD, il reddito imponibile era di fr. 118'600.‑ (importo
ugualmente determinante per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di
fr. 3'089.05.
C. Contro questa
decisione, in data 21 febbraio 2019, i contribuenti presentavano tempestivo
reclamo, contestando la ripresa di fr. 13'500.‑ quali “altri
redditi”. Sostenevano che negli “anni precedenti, l’Ufficio circondariale di
tassazione RS 1 non ha tenuto conto di questa quota parte 1/3. In effetti,
secondo accordo con il Canton Vallese, gli immobili rimarranno proprietà della
Com[…]unione ereditaria __________ fino al decesso di sua moglie, la Sig.ra __________”.
Chiedevano all’UT RS 1 di voler correggere “questa deduzione nel […]
riparto”.
D. Con decisione del 31
luglio 2019, l’UT RS 1 accoglieva parzialmente il reclamo. Sia per l’IC sia per
l’IFD, nel calcolare il reddito imponibile, l’autorità di tassazione aumentava
il valore locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza da fr. 12'000.‑
a fr. 28'407.‑, modificava le spese di gestione e manutenzione
immobili da fr. 15'509.‑ a fr. 18'790.‑, stralciava gli
“altri redditi” ‑ come postulato dai contribuenti – e
aumentava la deduzione per interessi passivi privati di fr. 3'000.‑.
Ciò portava ad un dovuto d’imposta cantonale sul reddito di fr. 3'953.55
(reddito imponibile: fr. 51'900.‑; determinante per l’aliquota:
fr. 113'800.‑) e un debito per l’imposta federale diretta di
fr. 2'850.95 (reddito imponibile e determinante per l’aliquota:
fr. 115'200.‑).
Senza influenza sul
dovuto d’imposta cantonale (poiché rimaneva a fr. 0.‑), l’autorità
di tassazione aggiungeva fr. 298'864.‑ alla sostanza immobiliare e
fr. 300'000.‑ (1/3 di fr. 900'000.‑) ai debiti privati.
Quale motivazione – sia
per l’IC sia per l’IFD ‑ l’autorità di tassazione adduceva:
“Secondo l’art 38 cpv 3 LIFD
[i]l contribuente viene tassato conformemente al diritto del Cantone che ha il
diritto di tassare.
Il
fatto che il cantone di situazione della comunione ereditaria abbia tassato la
stessa come tale e non suddividendo i valori ai singoli comproprietari non ha
influsso sulla decisione di tassazione in esame.
Infatti
al fine di calcolare l’aliquota d’imposta vanno considerati i redditi
globalmente conseguiti in modo da definire l’aliquota d’imposta, solo in
seguito viene allestito un riparto in modo da appurare il reddito imponibile.
Nel
caso in esame vanno quindi aggiunti gli elementi della comunione ereditaria.
La
decisione viene quindi rivista in tal senso aggiungendo, gli immobili,
l’ipoteca e gli interessi passivi come a dichiarazione della comunione
ereditaria”.
E. Contro tale
decisione, il 28 agosto 2019, i contribuenti presentano ricorso contestando in
particolare l’aumento del valore locativo dell’abitazione secondaria (aumentato
di fr. 16'407.‑). A loro dire, detto importo
“riguarda
la com[…]unione e[re]ditaria __________ il cui patrimonio in Vallese è già
oggetto di imposizione (imposte cantonali, com[…]unali e federali) dalla data
del suo decesso nel 2010 […] e fino ad oggi, visto che la successione non è
ancora stata spartita. L’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 è stato
dovutamente informato di questa situazione e, fino al 2017, non ha mai tenuto
conto della quota parte 1/3 […] Per di più, trattandosi di affitti provenienti
d[a] un edificio a __________ […], il Canton Valles[…]e riceverebbe la doppia
somma delle imposte. In queste condizioni e visto i documenti allegati, il
calcolo dell’imponibile stabilito il 31 luglio 2019 dall’Ufficio circondariale
di tassazione RS 1, più particolarmente la cif[…]ra 5.2., contravviene
all’articolo 127 al. 3 della Costituzione federale della Confederazione
svizzera che vieta la doppia imposizione. La cif[…]ra 5.2. deve essere
rettificata a CHF 12'000.--”.
A sostegno della propria
tesi, i contribuenti allegano al gravame ricorsuale il “procès-verbal de
taxation 2017 – taxation ordinaire” redatto per la Comunione
ereditaria, da cui si evincono tra le altre cose un reddito immobiliare netto
di fr. 49'221.‑, una deduzione per interessi passivi di
fr. 9'000.‑, sostanza immobiliare imponibile in ragione di
fr. 711'093.‑ e un debito al 31 dicembre 2017 pari a
fr. 900'000.‑. Con decisione del 3 giugno 2019, allegata al ricorso,
la Comunione ereditaria è stata tassata per l’imposta federale diretta e per
l’imposta cantonale vallesana. La decisione di tassazione della Città di __________
è del 5 giugno 2019.
F. Nelle sue
osservazioni al ricorso, datate 2 settembre 2019, l’UT RS 1 precisa che
“I contribuenti sono
domiciliati a __________ in via __________, risultano quindi essere
illimitatamente imponibili nel Canton Ticino.
L’Ufficio
di tassazione ha quindi tassato i contribuenti secondo gli elementi imponibili
globali e, limitatamente all’imposta cantonale, ha effettuato un riparto
intercantonale considerato soltanto per la determinazione dell’aliquota
applicabile gli elementi fuori cantone.
Tale modo di
procedere è quanto previsto dalle vigenti norme LIFD e LAID.
I
contribuenti comunicano che il Canton Vallese ha imposto la Comunione
ereditaria __________ come tale, ovvero imponendo la Comunione ereditaria come
soggetto fiscale a sé; tassazione che non rientra però nelle disposizioni
federali, di conseguenza riteniamo che effettivamente sussist[a] un
problema di doppia imposizione a livello federale limitatamente alla quota dei
ricorrenti.
Per quanto
riguarda l’imposta comunale e l’imposta cantonale la decisione di tassazione,
come operata, non crea problemi di doppia imposizione e, a livello di Canton
Ticino, viene correttamente considerata ai soli fini della definizione
dell’aliquota.
Segnaliamo
inoltre un refuso a livello di motivazione della decis[i]one dopo
reclamo, per errore è infatti stato citato l’art 38 cpv. 3 LIFD al posto di
LAID”.
G. Il
3 settembre 2019, la Camera di diritto tributario ha chiesto ai contribuenti di
versare un anticipo di fr. 800.‑ a titolo di garanzia per le tasse
di giustizia e le spese di procedura. Con valuta del 10 settembre 2019, l’importo
è stato interamente accreditato sul conto del Tribunale d’appello.
Diritto
1. Il presente ricorso
verte sulla legittimità di considerare i redditi e la sostanza provenienti da
una Comunione ereditaria proprietaria di un immobile da reddito a __________
(VS) ‑ e già tassata come soggetto fiscale a sé stante dal
Canton Vallese ‑ alfine di determinare il dovuto d’imposta nel
Cantone Ticino, Cantone di domicilio dei ricorrenti. Per i coniugi RI 1, ciò
comporta una violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. che vieta la doppia
imposizione. Per l’UT RS 1 invece la doppia imposizione concerne unicamente
l’imposta federale diretta perché l’imposta cantonale considera i fattori
imponibili derivanti dalla Comunione ereditaria solo ai fini della definizione
dell’aliquota d’imposta.
I. Imposta federale
diretta
2. 2.1.
Secondo l’art. 10 cpv. 1
LIFD, il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi,
il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in
accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci.
Prive di personalità
giuridica propria, le comunioni ereditarie non sono pertanto soggetti fiscali
indipendenti, bensì fiscalmente trasparenti (sentenza 2C_21/2017 del 2.8.2017 consid.
6.1 con rinvii a giurisprudenza).
2.2.
Ci si domanda se anche per
l’imposta federale diretta sia ammessa la prassi, prevista da alcuni cantoni,
consistente nell’assoggettare eccezionalmente all’imposta la comunione
ereditaria, nei casi in cui vi è incertezza in merito alla cerchia degli eredi
e alle rispettive quote. Poiché la LIFD non prevede una simile eccezione, vi
sono autori che propongono di procedere ad una tassazione in base alle quote
ereditarie presunte, riservata una revisione se la tassazione dovesse poi
rivelarsi errata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 10 LIFD,
p. 120). D’altra parte, se un Cantone decide di assoggettare all’imposta
cantonale la comunione ereditaria come tale, in considerazione dell’incertezza
esistente, possono sorgere anche problemi di doppia imposizione intercantonale,
per il fatto che la maggior parte dei beni e dei redditi sono imponibili nel
Cantone di domicilio del singolo erede (Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2016, n. 6 ad art. 10 LIFD, p. 137).
Si deve pertanto escludere
che l’art. 10 LIFD ammetta un assoggettamento della comunione ereditaria come
tale, anche in caso di incertezza sulla situazione successoria.
2.3.
L’art. 105 cpv. 1 LIFD
prevede che le autorità cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso
le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento
fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno
dimora fiscale nel Cantone. Sono fatti salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.
Nel
periodo fiscale litigioso, RI 1 era domiciliato nel Canton Ticino. Le autorità
fiscali ticinesi erano quindi competenti per riscuotere l’imposta federale
diretta relativa a tutti i redditi del contribuente.
Ne
consegue che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha
assoggettato all’imposta federale diretta i beni e i redditi di pertinenza
della comunione ereditaria fu __________, nella misura corrispondente alla
quota ereditaria del ricorrente, è conforme al diritto applicabile.
3. 3.1.
I contribuenti lamentano tuttavia
una doppia imposizione intercantonale, vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. Anche
l’autorità di tassazione ticinese ammette nelle sue osservazioni che si è
verificata una doppia imposizione, per il fatto che i fattori di reddito riconducibili
alla comunione ereditaria sono stati tassati sia in Vallese (in capo alla
Comunione ereditaria, di cui è parte il ricorrente) sia in Ticino (in virtù del
domicilio dei coniugi RI 1 e della competenza territoriale sancita dall’art.
105 cpv. 1 LIFD).
3.2.
Il fatto che i beni e i
redditi della comunione ereditaria siano assoggettati all’imposta federale
diretta sia nel Cantone di situazione degli immobili sia nel Cantone di
domicilio non determina una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv.
3 Cost. Il divieto di doppia imposizione intercantonale concerne infatti
unicamente le imposte riscosse dai cantoni.
Il problema consiste
piuttosto in un conflitto di competenza fra due Cantoni per riscuotere
l’imposta federale diretta. Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della
tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’amministrazione
cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più
autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’AFC ove entrino in linea di
conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le
disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Per l’art.
108 cpv. 2 LIFD, l’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto
dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta
federale diretta e dai contribuenti.
3.3.
Data la chiarezza della
situazione fattuale – in particolare, il domicilio del ricorrente nel Canton
Ticino – e della base legale applicabile – l’art. 10 LIFD, che considera
trasparenti le comunioni ereditarie –, non è il caso di sospendere il
procedimento e di trasmettere gli atti all’AFC, perché adotti una decisione sulla
competenza.
Qualora tuttavia
l’autorità di tassazione del Canton Vallese persistesse nel negare il rimborso
dell’imposta federale diretta, per la quota del ricorrente, quest’ultimo potrà
rivolgersi all’AFC, affinché intervenga presso le autorità cantonali
competenti.
3.4.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, il ricorso è pertanto respinto.
Considerandi
II. Imposta cantonale
4.
4.1.
Ai sensi dell’art. 9 cpv.
1.
LT (in vigore dal 1° gennaio 2009), le comunioni ereditarie non soggiacciono
all’imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti
agli elementi imponibili dei singoli eredi.
4.2
4.2.1
Fino al 1° gennaio 2013,
il Ticino aveva un regime particolare d’imposizione delle comunioni ereditarie
e delle comproprietà.
In particolare vigeva, per
alcuni casi, l’assoggettamento fiscale della comunione ereditaria e delle
comproprietà, ciò che costituiva tuttavia una peculiarità impositiva locale.
L’esistenza come entità fiscale autonoma della comunione ereditaria era peraltro
controversa (da cui appunto l’abrogazione di tale specificità) a causa della
mancanza di personalità giuridica propria (cfr. Mascetti,
Comunione ereditaria e comproprietà: la festa è finita in: NF 1/2014, p. 3 s.).
4.2.2
Nel Messaggio
no. 6674 del 22 agosto 2012 relativo al “Progetto di modifica della Legge
tributaria del 21 giugno 1994 ‑ Adeguamenti alla LAID e altre
proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale” sono stati indicati i
motivi dell’abrogazione dell’art. 9 cpv. 3 LT, che aveva il seguente tenore: “le
comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote non superano 2'000.‑
franchi di reddito annuo netto e 50'000.‑ franchi di sostanza netta sono
tuttavia tassate come tali. La stessa regola si applica alle comunioni
ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuibili. Sono applicabili le
aliquote degli art. 35 cpv. 1 e 49”. Tale norma era stata giudicata poco
compatibile con il diritto federale: “la LAID non contempla nessuna
disposizione né sull’imposizione delle comunioni ereditarie né sulle
imposizioni delle comproprietà lasciando spazio a possibili interpretazioni.
Occorre tuttavia osservare che in assenza di norme particolari valgono le norme
generali d’imposizione in base alle quali tutti i redditi e tutta la sostanza
di un contribuente devono essere imposti cumulativamente agli altri elementi
imponibili applicando le aliquote ordinarie. Seguendo tale principio generale
il capoverso 3 dell’articolo 9 LT risulterebbe contrario al diritto superiore,
segnatamente alla LAID. Tale considerazione trova riscontro anche a livello
federale: l’art. 10 cpv. 1 LIFD nega infatti la qualità di soggetto fiscale
delle comunioni ereditarie poiché tali entità non sono dotate della personalità
giuridica. Tale interpretazione è stata confermata anche da una recente
sentenza della massima istanza cantonale che ha ritenuto più rispettosa del
principio di legalità la soluzione consistente nel considerare ogni coerede
come un contribuente indipendente dato che la comunione ereditaria manca di personalità
giuridica propria” (cfr. Messaggio n. 6674 del 22 agosto 2012, p. 14).
L’art. 9 cpv. 3 LT è stato quindi abrogato dalla legge del 18 dicembre 2012, in
vigore dal 1° gennaio 2013 (cfr. BU 2013, 80).
4.2.3
Fino all’abrogazione
dell’art. 9 cpv. 3 LT vi era l’obbligo per i membri di una comunione ereditaria
(o di una comproprietà o altra indivisione) di allestire il formulario per la
massa indivisa (Modulo 20). Dal periodo fiscale 2013, la compilazione di tale
modulo è divenuta facoltativa.
4.3
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, la
sostanza mobiliare privata e il relativo reddito sono assoggettati all’imposta nel
Cantone in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale principale (Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach
[a cura di], Kommentar zum interkantonalen Steuerrecht, Basilea 2011, § 16, n.
1, p. 153). La sostanza immobiliare e il relativo reddito sono per contro imponibili
nel Cantone di situazione dell’immobile (Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 17, n. 1, p. 159).
4.4
Nella fattispecie, i
contribuenti hanno allegato alla DI 2017 l’intera Déclaration 2017,
Personnes physiques IC/ICom/IFD del Canton Vallese relativa alla Hoirie __________.
Dalla stessa si evince che la comunione ereditaria, di cui fa parte il
ricorrente, era proprietaria di un immobile a __________, ma aveva anche
sostanza mobiliare per un valore di fr. 38'529.– al 31.12.2017. Quest’ultima
aveva prodotto un reddito di fr. 323.–.
Ne consegue che la
sostanza immobiliare e il relativo reddito, indipendentemente dalle modalità
d’imposizione della comunione ereditaria, erano assoggettati all’imposta nel
Canton Vallese. La sostanza mobiliare e il relativo reddito dovevano per contro
essere imposte nel cantone di domicilio fiscale principale di ogni coerede.
Gli insorgenti contestano
l’assoggettamento all’imposta cantonale ticinese dell’importo di fr. 16’407.–,
che è stato aggiunto dall’autorità di tassazione in sede di reclamo al valore
locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza situata nel Canton Vallese. Tale
importo corrisponde ad un terzo del reddito netto percepito dalla locazione
dell’immobile __________ di __________ (v. Déclaration VS, p. 9) ed
appartenente alla Comunione ereditaria, composta da tre coeredi, __________, __________
e il contribuente (v. Déclaration VS, p. 3). È vero che tale reddito
avrebbe dovuto essere sommato agli “affitti incassati” (cifra 5.3 della
decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo) e non al valore locativo
dell’abitazione di vacanza. (cifra 5.2). Tuttavia, concretamente, il totale dei
redditi imponibili non subisce alcuna modifica. Infatti, in un modo o
nell’altro, la sostanza immobiliare è attribuita al Cantone di situazione
dell’immobile.
4.5
Tutt’al più ci si domanda
come mai l’autorità di tassazione non abbia incluso nella base imponibile la
quota parte spettante al ricorrente della sostanza mobiliare della comunione
ereditaria e il relativo reddito. Si tratta infatti di elementi imponibili che dovrebbero
essere assoggettati all’imposta nel Canton Ticino, quale luogo in cui il
contribuente ha il proprio domicilio fiscale principale.
La sostanza imponibile
attribuibile al Canton Ticino ammonterebbe a fr. 12'843.– (un terzo di fr.
38'529.–) e il reddito imponibile a fr. 108.– (un terzo di fr. 323.–).
Tuttavia, la sostanza imponibile dei ricorrenti è negativa, sicché l’eventuale
aggiunta dell’importo litigioso non avrebbe alcuna incidenza sull’imposta.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, una reformatio in peius nell’ambito della
procedura di ricorso è subordinata a due condizioni: in primo luogo, la
decisione deve essere manifestamente incompatibile con le disposizioni
applicabili; inoltre, la correzione della decisione deve rivestire
un’importanza rilevante e deve imporsi (sentenza 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23
marzo 2018 , in DTF 144 IV 136 consid. 7.1 con riferimenti a giurisprudenza e
dottrina).
Nella fattispecie, la
correzione della decisione impugnata non appare di tale importanza da adempiere
i presupposti menzionati.
5.
5.1.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, è esclusa una doppia imposizione intercantonale
della sostanza e del reddito della comunione ereditaria.
5.2
Secondo l’art. 127 cpv. 3
Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione
contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è
tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di
tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme
che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità
fiscale (doppia imposizione virtuale; sentenza del TF 2C_633/2019
dell’11.11.2019 consid. 3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
5.3
Nel caso in esame, il
fisco del Canton Ticino non ha assoggettato all’imposta cantonale né la
sostanza immobiliare e il relativo reddito né la sostanza mobiliare e il
relativo reddito. Come visto, infatti, ha attribuito l’immobile e i suoi
proventi al Cantone di situazione dello stesso e ha ignorato del tutto la
sostanza mobiliare e il suo reddito.
Della sostanza immobiliare
e del suo reddito ha tenuto conto unicamente per la determinazione
dell’aliquota, come previsto dall’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone
fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel
Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
In tal modo, non si è
verificata alcuna doppia imposizione né attuale né virtuale.
In ogni caso, il
contribuente che lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127
cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale.
6.
Di conseguenza, il
ricorso contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo del 31
luglio 2019 è respinto.
Le spese processuali e la
tassa di giustizia sono a carico dei contribuenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, già
anticipate, consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: