Lexipedia

Decisione

80.2019.274

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese commercialmente giustificate, non spese per l’acquisizione di beni iscritti a bilancio, ripresa tassa di iscrizione e altri costi

6 ottobre 2020Italiano11 min

definitiva da parte della Sezione dell’agricoltura, il 29 aprile 2016 acquistava

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.274

80.2019.275

Lugano

6 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC/IFD

2016.

Fatti

Fatti

A.

a.

RI

1, di professione agricoltore indipendente, ottenuta l’autorizzazione

definitiva da parte della Sezione dell’agricoltura, il 29 aprile 2016 acquistava

l’azienda agricola di __________ (composta dalle particelle n. __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________ RFD __________) al prezzo di fr. 595'057.50, assumendosi “i

debiti effettivi gravanti i fondi menzionati” (v. decisione __________ n. __________

del 19 gennaio 2016).

b.

Il 19 dicembre 2017, RI 1

presentava la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2016 (di

seguito: DI 2016). Il contribuente dichiarava un reddito da attività lucrativa indipendente

di fr. 60'329.‑, corrispondente all’utile netto d’esercizio (v.

conto economico e bilancio, allegati alla DI 2016). Richiedeva la deduzione

degli oneri assicurativi in ragione di fr. 7'400.‑. Al 31.12.2016, la

sostanza dichiarata consisteva in un’assicurazione privata sulla vita (valore

fiscale: fr. 33'049.‑); sostanza immobiliare in ragione di

fr. 228'294.‑ come pure degli attivi (fr. 1'278'459.‑) e dei

debiti della ditta individuale pari a fr. 1'214'769.‑.

c.

Il 20 luglio 2018, per

posta elettronica, l’RS 1 (di seguito: RS 1) richiedeva alla signora __________,

persona di riferimento indicata dal contribuente, la seguente documentazione:

a) Scheda

“Proprietà ex __________” con relativo conto di rettifica (importi al

31.12.2016 CHF 595'057.50 risp. 215'300.‑)

b) scheda

“Risanamento Fienile” con relativo conto di rettifica (importi al 31.12.2016

CHF 527'099.65 risp. 252'000.‑);

c) Scheda

“Macchinari e veicoli”;

d) Scheda

“Terreni”;

e) Scheda “Costi

amministrativi” (con documentazione d’appoggio nel caso di fatture con importi

superiori o uguali a CHF 1'000.‑);

f) Scheda

“Ammortamenti”.

(v. e-mail datato 20

luglio 2018).

Fondandosi

anche su queste informazioni, l’RS 1 allestiva il calcolo delle entrate e delle

uscite 2016 dal quale risultava una disponibilità annua insufficiente pari a

fr. 10'768.‑. Il calcolo del dispendio non veniva sottoposto al

contribuente per eventuali osservazioni.

B. Con decisione del 12

settembre 2018, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2016.

Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione correggeva l’ammontare

del reddito da attività lucrativa indipendente principale del contribuente da

fr. 60'329.‑ a fr. 80'000.‑, adducendo a motivo:

“valori rettificati sulla base

degli elementi noti all’autorità fiscale e delle indicazioni fornite dal

contribuente, più precisamente:

- Ripresa costi da attivare alla voce “Costi

amministrativi” CHF 9'440.‑ (costo da attivare nelle relative voci

immobiliari al 01.01.2017);

- Aggiunta prestazioni a proprio favore

dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di

rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata e imposizione

valore locativo per il proprio appartamento (in sintonia con quanto emerso in

sede di verifica fiscale) quantificate nella misura di CHF 5'400.‑;

- Il

resto della ripresa (di CHF 5'000.‑) viene eseguito, a titolo

prudenziale, tenuto conto dell’insufficienza di disponibilità dichiarati dal

contribuente”.

Invece, per quanto

concerneva la sostanza, dopo aver accertato la situazione al 31.12.2016, l’Ufficio

di tassazione diminuiva il valore dell’attivo della ditta individuale da

fr. 1'278'459.‑ a fr. 396'556.‑.

Per l’IC, il reddito

imponibile era stato stabilito in fr. 72'600.‑ (determinante anche

per l’aliquota) e il dovuto d’imposta in fr. 5'761.85. Per l’IFD, il

reddito imponibile era stato fissato in fr. 77'400.‑ (determinante

anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta in fr. 1'387.10. Per la sola

imposta cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 0.‑.

C. Il 3 ottobre 2018, il

contribuente, rappresentato dalla RA 1 di __________, presentava reclamo contro

la decisione di tassazione IC/IFD 2016. In particolare, si aggravava contro “la

ripresa effettuata di CHF 9'440.00 per costi amministrativi legati

all’acquisto dell’immobile” perché, tra gli altri motivi, indicava “per

aver spesato il costo amministrativo di CHF 9'440.00, il valore di

acquisto della stalla che a giudizio del contribuente risulta essere superiore

al valore di mercato. Pertanto si rende pure necessario ammortizzare al più

presto parte dell’immobile”.

D. Con decisione del 31

luglio 2019, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

“Le norme contenute nel Codice delle Obbli[g]azioni

sono ispirate a criteri prudenziali, che mirano alla protezione dei creditori e

degli azionisti di minoranza e delle altre persone interessate, i quali

potrebbero esser tratti in inganno dalla presentazione di situazioni migliori

di quella reale.

Il

Codice delle obbligazioni (CO) lascia ampia libertà di valutazione, e permette

di esporre situazioni patrimoniali peggiori di quelle reali, attraverso la

creazione di vere e proprie riserve latenti.

In

modo ben diverso viene regolata, dal diritto tributario, la valutazione

patrimoniale. Il diritto fiscale limita la libertà del CO, proprio per motivi

insiti nella finalità del prelevamento dell’imposta.

Il

principio del diritto tributario, nell’accertamento dei fattori imponibili di

reddito e di sostanza, è quello derivante direttamente dalla Costituzione

federale di:

-

Parità di trattamento;

-

Imposizione secondo la capacità

contributiva;

-

Imposizione secondo il principio

della periodicità.

Nel

diritto tributario di principio la costituzione di riserve latenti è vietata.

Nel

caso specifico concedere le spese chieste dal contribuente significherebbe

concedere una doppia deduzione, il primo nell’ambito dell’imposta sul reddito e

poi successivamente sull’imposta sugli [utili] immobiliari”.

E. Il 28 agosto 2019,

per il tramite del suo rappresentante, RI 1 presenta ricorso, contestando “la

ripresa effettuata di CHF 9'440.‑ registrati alla voce costi

amministrativi legati all’acquisto dell’immobile”. Spiega che, con

decisione datata 19 gennaio 2016 (v. ric.; all. 1a) la Sezione dell’Agricoltura

ha accettato il nuovo prezzo stabilito per la compravendita dell’azienda

agricola __________ da fr. 566'302.‑ a fr. 595'057.50,

generando per il contribuente “spese supplementari che non hanno alcun valore

di carattere immobiliare”. Chiede quindi che la spesa di fr. 9'440.‑

sia considerata come “costo dell’anno di gestione e non come costo da

attivare”.

F. Nelle sue

osservazioni al ricorso, trasmesse il 5 settembre 2019, l’RS 1 si “riconferma

[nel]la sua decisione di tassazione dopo reclamo del 31 luglio 2019”,

rimandando “alla già esaustiva motivazione allegata”.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT,

di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da

attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

In base agli art. 26 LT e

27 LIFD, dal medesimo reddito sono deducibili le spese aziendali e

professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e

gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e

29 LIFD.

1.2

Per spese generali si

devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare

per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese

generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua

attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio,

anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della

professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro,

per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in

considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili

all’attività aziendale (Noël, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher,

Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).

Non è per contro

necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è

oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili

non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito,

ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad art. 25

LIFD, p. 631; Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol

I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).

Considerandi

2.

2.1

Nel caso in esame,

l’autorità di tassazione non ha fiscalmente ammesso “costi amministrativi”

per un importo pari a fr. 9'440.‑, sostenendo che si tratta di costi

“da attivare nelle relative voci immobile al 01.01.2017”.

2.2

L’art. 27 LIFD (art. 26

LT) riporta una lista esemplificativa di costi deducibili dal reddito lordo dell’indipendente.

Ogni altro costo è deducibile a condizione che il contribuente porti la prova

della sua giustificazione professionale o commerciale.

Non sono invece deducibili

le spese per l’acquisizione di beni iscritti a bilancio o nella sostanza commerciale

dell’indipendente. Si tratta in tal caso di spese di acquisto, di fabbricazione

o di miglioria di beni patrimoniali, la cui deducibilità è negata a tutti i

contribuenti, e non solo agli indipendenti, in virtù dell’art. 34 lett. d

LIFD (art. 33 lett. d LT). In questo caso, in effetti, la capacità

contributiva dell’indipendente non è diminuita dalla spesa di acquisto.

L’indipendente vede semplicemente il suo patrimonio commerciale modificato

nella sua composizione: il bene acquisito rimpiazza nei suoi attivi l’ammontare

delle liquidità utilizzate per il suo acquisto. Il risultato imponibile è

toccato solo in un secondo tempo, al momento della registrazione contabile

dell’usura del bene, ovvero dell’ammortamento, deducibile ai sensi degli art.

27.

cpv. 2 lett. a e 28 LIFD (art. 26 cpv. 2 lett. a e 27 LT). Allo

stesso trattamento sono sottoposte le spese sostenute per la creazione di

attivi, che devono essere iscritte a bilancio e non dedotte dal reddito

imponibile (Noël, in: Noel/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 20 ad art. 27 LIFD, p. 635).

2.3

È

lo stesso art. 960a cpv. 1 CO a esigere che, alla prima

contabilizzazione, gli attivi siano valutati al massimo al loro costo di

acquisto o di produzione. Nella nozione di costo di acquisto rientrano tutte le

spese che sono in relazione con l’acquisto di un attivo (Neuhaus/Haag, in: Honsell/Vogt/Watter [a

cura di], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, art. 530-964 OR, 5a

ed., Basilea 2016, n. 6 ad art. 960a CO, p. 2591). Deve trattarsi di

obbligazioni che sono legate causalmente con l’acquisto, che rendono possibile

l’acquisto o che sono provocate dall’acquisto (Hüttche,

in: Pfaff/Glanz/Stenz/Zihler [a cura di], Rechnungslegung nach

Obligationenrecht – veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung

steuerrechtlicher Vorschriften, Zurigo 2014, n. 36 ad art. 960a CO, p.

461). Vi rientrano pertanto, oltre al prezzo di acquisto, tasse, dazi e altre

imposte indirette, spese di trasporto e relativi premi assicurativi,

provvigioni e altri bonifici a terzi, spese per la conclusione del contratto

come onorari di avvocati e notai e tasse di iscrizione.

2.4

Dalla scheda contabile “4700

Costi amministrativi” prodotta su richiesta dell’autorità di tassazione, si

evincono movimenti per un totale di fr. 11'598.65.

La voce contabile più

importante (fr. 7'936.‑) riguarda l’Ufficio dei Registri del

Distretto di __________ e più precisamente la bolletta 3.2016.3.413.1 del 1°

luglio 2016, relativa alla tassa di iscrizione a registro fondiario

dell’acquisto degli immobili e per l’aggiornamento delle cartelle ipotecarie.

Per il resto, l’Ufficio di

tassazione ha ripreso altre fatture emesse dallo stesso Ufficio dei registri,

per diverse tasse, e da uno studio di ingegneria, per un importo totale di

fr. 1'503.55, considerandole spese “per il finanziamento immobili e

altri” (v. nota a matita in calce alla scheda contabile “4700 Costi

amministrativi”) e come tali “costi da attivare nelle relative voci

immobiliari” a partire dal periodo fiscale successivo. In particolare,

l’autorità di tassazione non ha ammesso i costi relativi alle fatture emesse

dallo Studio Ing. __________ di __________ per l’allestimento di atti di

mutazione, in particolare per il raggruppamento di fondi.

2.5

Dalle scritture contabili riportate

sulla scheda “Costi amministrativi” e dalle fatture prodotte dal ricorrente, si

evince che ‑ diversamente da quanto sostiene nel suo ricorso (“non

hanno alcun valore di carattere immobiliare”) ‑ i costi

ripresi concernono delle spese legate all’acquisto degli immobili, avvenuto

proprio nel periodo fiscale 2016. Trattandosi di spese per l’acquisizione di

beni patrimoniali (la stalla, il fienile e i terreni), a giusta ragione

l’Ufficio di tassazione non le ha ammesse fiscalmente in deduzione

conformemente agli art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT.

3.

Di conseguenza, il

ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr.

1’100.–

sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizi Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: