80.2019.274
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese commercialmente giustificate, non spese per l’acquisizione di beni iscritti a bilancio, ripresa tassa di iscrizione e altri costi
6 ottobre 2020Italiano11 min
definitiva da parte della Sezione dell’agricoltura, il 29 aprile 2016 acquistava
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.274
80.2019.275
Lugano
6 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC/IFD
2016.
Fatti
Fatti
A.
a.
RI
1, di professione agricoltore indipendente, ottenuta l’autorizzazione
definitiva da parte della Sezione dell’agricoltura, il 29 aprile 2016 acquistava
l’azienda agricola di __________ (composta dalle particelle n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________ RFD __________) al prezzo di fr. 595'057.50, assumendosi “i
debiti effettivi gravanti i fondi menzionati” (v. decisione __________ n. __________
del 19 gennaio 2016).
b.
Il 19 dicembre 2017, RI 1
presentava la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2016 (di
seguito: DI 2016). Il contribuente dichiarava un reddito da attività lucrativa indipendente
di fr. 60'329.‑, corrispondente all’utile netto d’esercizio (v.
conto economico e bilancio, allegati alla DI 2016). Richiedeva la deduzione
degli oneri assicurativi in ragione di fr. 7'400.‑. Al 31.12.2016, la
sostanza dichiarata consisteva in un’assicurazione privata sulla vita (valore
fiscale: fr. 33'049.‑); sostanza immobiliare in ragione di
fr. 228'294.‑ come pure degli attivi (fr. 1'278'459.‑) e dei
debiti della ditta individuale pari a fr. 1'214'769.‑.
c.
Il 20 luglio 2018, per
posta elettronica, l’RS 1 (di seguito: RS 1) richiedeva alla signora __________,
persona di riferimento indicata dal contribuente, la seguente documentazione:
a) Scheda
“Proprietà ex __________” con relativo conto di rettifica (importi al
31.12.2016 CHF 595'057.50 risp. 215'300.‑)
b) scheda
“Risanamento Fienile” con relativo conto di rettifica (importi al 31.12.2016
CHF 527'099.65 risp. 252'000.‑);
c) Scheda
“Macchinari e veicoli”;
d) Scheda
“Terreni”;
e) Scheda “Costi
amministrativi” (con documentazione d’appoggio nel caso di fatture con importi
superiori o uguali a CHF 1'000.‑);
f) Scheda
“Ammortamenti”.
(v. e-mail datato 20
luglio 2018).
Fondandosi
anche su queste informazioni, l’RS 1 allestiva il calcolo delle entrate e delle
uscite 2016 dal quale risultava una disponibilità annua insufficiente pari a
fr. 10'768.‑. Il calcolo del dispendio non veniva sottoposto al
contribuente per eventuali osservazioni.
B. Con decisione del 12
settembre 2018, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2016.
Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione correggeva l’ammontare
del reddito da attività lucrativa indipendente principale del contribuente da
fr. 60'329.‑ a fr. 80'000.‑, adducendo a motivo:
“valori rettificati sulla base
degli elementi noti all’autorità fiscale e delle indicazioni fornite dal
contribuente, più precisamente:
- Ripresa costi da attivare alla voce “Costi
amministrativi” CHF 9'440.‑ (costo da attivare nelle relative voci
immobiliari al 01.01.2017);
- Aggiunta prestazioni a proprio favore
dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di
rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata e imposizione
valore locativo per il proprio appartamento (in sintonia con quanto emerso in
sede di verifica fiscale) quantificate nella misura di CHF 5'400.‑;
- Il
resto della ripresa (di CHF 5'000.‑) viene eseguito, a titolo
prudenziale, tenuto conto dell’insufficienza di disponibilità dichiarati dal
contribuente”.
Invece, per quanto
concerneva la sostanza, dopo aver accertato la situazione al 31.12.2016, l’Ufficio
di tassazione diminuiva il valore dell’attivo della ditta individuale da
fr. 1'278'459.‑ a fr. 396'556.‑.
Per l’IC, il reddito
imponibile era stato stabilito in fr. 72'600.‑ (determinante anche
per l’aliquota) e il dovuto d’imposta in fr. 5'761.85. Per l’IFD, il
reddito imponibile era stato fissato in fr. 77'400.‑ (determinante
anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta in fr. 1'387.10. Per la sola
imposta cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 0.‑.
C. Il 3 ottobre 2018, il
contribuente, rappresentato dalla RA 1 di __________, presentava reclamo contro
la decisione di tassazione IC/IFD 2016. In particolare, si aggravava contro “la
ripresa effettuata di CHF 9'440.00 per costi amministrativi legati
all’acquisto dell’immobile” perché, tra gli altri motivi, indicava “per
aver spesato il costo amministrativo di CHF 9'440.00, il valore di
acquisto della stalla che a giudizio del contribuente risulta essere superiore
al valore di mercato. Pertanto si rende pure necessario ammortizzare al più
presto parte dell’immobile”.
D. Con decisione del 31
luglio 2019, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
“Le norme contenute nel Codice delle Obbli[g]azioni
sono ispirate a criteri prudenziali, che mirano alla protezione dei creditori e
degli azionisti di minoranza e delle altre persone interessate, i quali
potrebbero esser tratti in inganno dalla presentazione di situazioni migliori
di quella reale.
Il
Codice delle obbligazioni (CO) lascia ampia libertà di valutazione, e permette
di esporre situazioni patrimoniali peggiori di quelle reali, attraverso la
creazione di vere e proprie riserve latenti.
In
modo ben diverso viene regolata, dal diritto tributario, la valutazione
patrimoniale. Il diritto fiscale limita la libertà del CO, proprio per motivi
insiti nella finalità del prelevamento dell’imposta.
Il
principio del diritto tributario, nell’accertamento dei fattori imponibili di
reddito e di sostanza, è quello derivante direttamente dalla Costituzione
federale di:
-
Parità di trattamento;
-
Imposizione secondo la capacità
contributiva;
-
Imposizione secondo il principio
della periodicità.
Nel
diritto tributario di principio la costituzione di riserve latenti è vietata.
Nel
caso specifico concedere le spese chieste dal contribuente significherebbe
concedere una doppia deduzione, il primo nell’ambito dell’imposta sul reddito e
poi successivamente sull’imposta sugli [utili] immobiliari”.
E. Il 28 agosto 2019,
per il tramite del suo rappresentante, RI 1 presenta ricorso, contestando “la
ripresa effettuata di CHF 9'440.‑ registrati alla voce costi
amministrativi legati all’acquisto dell’immobile”. Spiega che, con
decisione datata 19 gennaio 2016 (v. ric.; all. 1a) la Sezione dell’Agricoltura
ha accettato il nuovo prezzo stabilito per la compravendita dell’azienda
agricola __________ da fr. 566'302.‑ a fr. 595'057.50,
generando per il contribuente “spese supplementari che non hanno alcun valore
di carattere immobiliare”. Chiede quindi che la spesa di fr. 9'440.‑
sia considerata come “costo dell’anno di gestione e non come costo da
attivare”.
F. Nelle sue
osservazioni al ricorso, trasmesse il 5 settembre 2019, l’RS 1 si “riconferma
[nel]la sua decisione di tassazione dopo reclamo del 31 luglio 2019”,
rimandando “alla già esaustiva motivazione allegata”.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 17 cpv. 1 LT,
di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da
attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base agli art. 26 LT e
27 LIFD, dal medesimo reddito sono deducibili le spese aziendali e
professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e
gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e
29 LIFD.
1.2
Per spese generali si
devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare
per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese
generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua
attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio,
anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della
professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro,
per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in
considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili
all’attività aziendale (Noël, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 2 ad art. 27 LIFD, p. 455; Locher,
Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).
Non è per contro
necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è
oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili
non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito,
ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad art. 25
LIFD, p. 631; Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163).
Considerandi
2.
2.1
Nel caso in esame,
l’autorità di tassazione non ha fiscalmente ammesso “costi amministrativi”
per un importo pari a fr. 9'440.‑, sostenendo che si tratta di costi
“da attivare nelle relative voci immobile al 01.01.2017”.
2.2
L’art. 27 LIFD (art. 26
LT) riporta una lista esemplificativa di costi deducibili dal reddito lordo dell’indipendente.
Ogni altro costo è deducibile a condizione che il contribuente porti la prova
della sua giustificazione professionale o commerciale.
Non sono invece deducibili
le spese per l’acquisizione di beni iscritti a bilancio o nella sostanza commerciale
dell’indipendente. Si tratta in tal caso di spese di acquisto, di fabbricazione
o di miglioria di beni patrimoniali, la cui deducibilità è negata a tutti i
contribuenti, e non solo agli indipendenti, in virtù dell’art. 34 lett. d
LIFD (art. 33 lett. d LT). In questo caso, in effetti, la capacità
contributiva dell’indipendente non è diminuita dalla spesa di acquisto.
L’indipendente vede semplicemente il suo patrimonio commerciale modificato
nella sua composizione: il bene acquisito rimpiazza nei suoi attivi l’ammontare
delle liquidità utilizzate per il suo acquisto. Il risultato imponibile è
toccato solo in un secondo tempo, al momento della registrazione contabile
dell’usura del bene, ovvero dell’ammortamento, deducibile ai sensi degli art.
27.
cpv. 2 lett. a e 28 LIFD (art. 26 cpv. 2 lett. a e 27 LT). Allo
stesso trattamento sono sottoposte le spese sostenute per la creazione di
attivi, che devono essere iscritte a bilancio e non dedotte dal reddito
imponibile (Noël, in: Noel/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 20 ad art. 27 LIFD, p. 635).
2.3
È
lo stesso art. 960a cpv. 1 CO a esigere che, alla prima
contabilizzazione, gli attivi siano valutati al massimo al loro costo di
acquisto o di produzione. Nella nozione di costo di acquisto rientrano tutte le
spese che sono in relazione con l’acquisto di un attivo (Neuhaus/Haag, in: Honsell/Vogt/Watter [a
cura di], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, art. 530-964 OR, 5a
ed., Basilea 2016, n. 6 ad art. 960a CO, p. 2591). Deve trattarsi di
obbligazioni che sono legate causalmente con l’acquisto, che rendono possibile
l’acquisto o che sono provocate dall’acquisto (Hüttche,
in: Pfaff/Glanz/Stenz/Zihler [a cura di], Rechnungslegung nach
Obligationenrecht – veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung
steuerrechtlicher Vorschriften, Zurigo 2014, n. 36 ad art. 960a CO, p.
461). Vi rientrano pertanto, oltre al prezzo di acquisto, tasse, dazi e altre
imposte indirette, spese di trasporto e relativi premi assicurativi,
provvigioni e altri bonifici a terzi, spese per la conclusione del contratto
come onorari di avvocati e notai e tasse di iscrizione.
2.4
Dalla scheda contabile “4700
Costi amministrativi” prodotta su richiesta dell’autorità di tassazione, si
evincono movimenti per un totale di fr. 11'598.65.
La voce contabile più
importante (fr. 7'936.‑) riguarda l’Ufficio dei Registri del
Distretto di __________ e più precisamente la bolletta 3.2016.3.413.1 del 1°
luglio 2016, relativa alla tassa di iscrizione a registro fondiario
dell’acquisto degli immobili e per l’aggiornamento delle cartelle ipotecarie.
Per il resto, l’Ufficio di
tassazione ha ripreso altre fatture emesse dallo stesso Ufficio dei registri,
per diverse tasse, e da uno studio di ingegneria, per un importo totale di
fr. 1'503.55, considerandole spese “per il finanziamento immobili e
altri” (v. nota a matita in calce alla scheda contabile “4700 Costi
amministrativi”) e come tali “costi da attivare nelle relative voci
immobiliari” a partire dal periodo fiscale successivo. In particolare,
l’autorità di tassazione non ha ammesso i costi relativi alle fatture emesse
dallo Studio Ing. __________ di __________ per l’allestimento di atti di
mutazione, in particolare per il raggruppamento di fondi.
2.5
Dalle scritture contabili riportate
sulla scheda “Costi amministrativi” e dalle fatture prodotte dal ricorrente, si
evince che ‑ diversamente da quanto sostiene nel suo ricorso (“non
hanno alcun valore di carattere immobiliare”) ‑ i costi
ripresi concernono delle spese legate all’acquisto degli immobili, avvenuto
proprio nel periodo fiscale 2016. Trattandosi di spese per l’acquisizione di
beni patrimoniali (la stalla, il fienile e i terreni), a giusta ragione
l’Ufficio di tassazione non le ha ammesse fiscalmente in deduzione
conformemente agli art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT.
3.
Di conseguenza, il
ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr.
1’100.–
sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizi Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: