80.2019.278
Imposta sulla sostanza: quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, fondi con possesso fondiario diretto, non trasparenti
5 maggio 2020Italiano23 min
percepire delle rendite dall’AVS nonché dalla previdenza (Pilastri II e IIIa), indicavano
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.278
Lugano
5 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________) è
coniugato con RI 2 (__________). Nel periodo fiscale 2017 i contribuenti
dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 73'000.-. Oltre a
percepire delle rendite dall’AVS nonché dalla previdenza (Pilastri II e IIIa), indicavano
redditi da attività dipendente. Esponevano inoltre i seguenti ulteriori redditi:
da titoli e capitali, da valore locativo dell’abitazione primaria, nonché da affitti.
I contribuenti dichiaravano altresì una sostanza complessiva di fr. 242'971.-
composta da conti correnti presso __________ SA e __________, nonché azioni e
fondi d’investimento sempre presso __________ SA. Nel modulo 2, indicavano di
detenere della sostanza netta investita in società di persone per fr.
223'000.-: __________ SA (fr. 100'000.-), __________ 19'000.-, __________ Sagl
(fr. 2'000.-), __________ SA (fr. 100'000.-), __________ SA (già __________
GmbH, fr. 2'000.-).
B. Con richiesta di documentazione
del 7.1.2019 l’RS 1 (di seguito UT), chiedeva ai contribuenti di voler
trasmettere, entro il 28.1.2019: l’estratto fiscale per i depositi detenuti
presso __________ SA, nonché copia del contratto di compravendita delle quote
sociali della __________ Gmbh (ora __________ Sagl).
C. Con risposta
17.1.2019, i contribuenti inviavano gli estratti fiscali di __________ SA
relativi alle relazioni n° 245944 e n° 218723, la copia del contratto di
compravendita delle quote sociali della __________ Sagl del 17.7.2017, nonché
l’elenco “riveduto e corretto” della sostanza investita in società. Il
28.3.2019 si è svolta un’audizione.
D. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2017 del 2.5.2019 l’UT accertava un reddito imponibile
complessivo per l’IC di fr. 79'700.- e di fr. 87'600.- per l’IFD. Ai soli fini
IC, la sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 223'000.-.
Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale modificava il reddito da titoli
e capitali, portandolo da fr. 4'057.- a fr. 4'487.- ed aggiungeva gli importi
di fr. 5'800.- a titolo di altri redditi (relativi a vantaggi derivanti da __________
SA conseguenti alla “valutazione dei redditi non
dichiarati nel 2016 in considerazione di quanto fornito dai contribuenti
nell’audizione del 28.03.2019”). Per quanto concerneva la sostanza l’UT
la commisurava in complessivi fr. 223'000.-, indicando di aver rettificato i
valori in base agli importi effettivi. In particolare, rispetto ai dati dichiarati
dai contribuenti, e meglio fr. 329'915.- titoli e capitali, fr. 577'556.-
sostanza immobiliare, fr. 221'000.- sostanza netta investita in società di
persone, l’autorità fiscale commisurava in fr. 552'926.- i titoli e capitali,
in fr. 555'913.- la sostanza immobiliare ed in fr. 0.- la sostanza netta
investita in società di persone. Le modifiche, argomentava l’UT, erano
conseguenti ai dati effettivi considerati. La sostanza immobiliare era stata
modificata in base alle risultanze del catasto.
E. Con reclamo
21/22.5.2019 i coniugi __________ insorgevano contro la notifica di tassazione
IC/IFD 2017, argomentando quanto segue: “Da attento esame della decisione
abbiamo rimarcato che il valore fiscale esposto nell’Elenco titoli per la
posizione __________ del FI risulta erroneamente di CHF 115'571.- e non di CHF
43'283.07, vedi allegato Estratto fiscale 2017”. Tale errore comporterebbe
una “notevole differenza del valore della sostanza (punto 29.1. della
decisione) con ripercussione sulla tassazione soggetta al pagamento delle
imposte”. Al reclamo veniva allegato l’attestato a scopo fiscale al
31.12.2017 delle relazioni bancarie nr. 245944 e 218723 di __________ SA.
F. Con decisione dopo
reclamo del 31.7.2019, il fisco commisurava, per l’IC un reddito imponibile
complessivo di fr. 79'700.- ed una sostanza di fr. 221'000.-. Per quanto
concerneva la posizione “Titoli e capitali” la stessa veniva ridotta da fr.
552'926.- a fr. 551'312.- con la seguente motivazione:
“Il valore dei titoli e dei capitali al 31.12.2017
è da stabilire e imporre per fr. 551'312.- franchi secondo il seguente
dettaglio:
-
Azioni __________ SA, 100'000.-
franchi;
-
Quote __________ Sagl, 19'000.-
franchi;
-
Quote __________ Sagl, 2'000.-
franchi;
-
Azioni __________ SA, 100'000.-
franchi;
-
Quote __________ Sagl, 2'000.-
franchi;
-
Titoli e capitali in deposito
presso __________, cliente __________, 147'097.- franchi complessivi, come da
valutazione patrimoniale del 4.1.2018 allestito dalla banca;
-
Titoli e capitali in deposito
presso __________, cliente __________, 167'237.- franchi in tutto, importo che
comprende “altri investimenti” per 132'192.- franchi, oltre a attivi “azionari”
per fr. 22'876.- franchi e liquidità per 12'169.- franchi, come da valutazione
patrimoniale del 4.1.2018 allestito dalla banca;
-
Conto privato __________ __________,
7'605.- franchi;
-
Conto privato __________ 6'362.-
franchi;
- Conto privato __________ 11.- franchi.
G. Con ricorso
30.8/2.9.2019 i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono contro la decisione su reclamo IC
2017. I ricorrenti spiegano che il 7.1.2019 l’UT di __________ li aveva
invitati a presentare della documentazione aggiuntiva inerente la posizione __________
(/01 e /02) esposta nella dichiarazione all’elenco titoli, e di altri
collocamenti presso __________ di __________. I contribuenti asseriscono di
aver provveduto a trasmettere quanto richiesto. Poco dopo aver ricevuto, il 2.5.2019,
la notifica di tassazione per il 2017, __________ SA aveva trasmesso ai
ricorrenti l’estratto fiscale 2018 relativo alla posizione __________. I
contribuenti specificano di essersi avveduti, a quel momento, delle importanti discrepanze
esistenti rispetto alla documentazione trasmessa all’autorità fiscale per il
periodo 2017. Motivo per il quale indicano di aver richiesto a __________ SA
delle delucidazioni e pure copia dell’estratto fiscale 2017. Si sarebbero così
accorti “(…) di aver indicato nell’elenco titoli, alla posizione __________,
un valore imponibile al 31/12/2017 di CHF 115'571.-, desunto dal documento
bancario inviato all’UCT a gennaio 2019, risultava essere una “valutazione
patrimoniale” ma non il corretto estratto fiscale. Quest’ultimo, nel frattempo
ricevuto dalla Banca, riporta infatti un valore del conto __________)
imponibile fiscalmente di complessivi CHF 43'283.07”. Per tale ragione i
contribuenti spiegano di aver contestato la notifica di tassazione. Tuttavia,
nonostante le motivazioni addotte, nella decisione su reclamo sono in sostanza
stati riconfermati gli elementi imponibili precedentemente accertati. Dalla
motivazione dell’autorità fiscale i contribuenti desumono che il valore della
posizione __________ presso __________ SA è stato stabilito “come da
valutazione patrimoniale del 4.1.2018 allestita dalla banca”.
I ricorrenti sono pertanto
dell’avviso che la valutazione della posizione __________ sia stata effettuata
senza tener conto del corretto giustificativo e meglio “l’attestato a scopo
fiscale 31.12.2017” inviato con il reclamo. I ricorrenti hanno chiesto a __________
SA i motivi alla base della difformità tra l’attestato a scopo fiscale 2017 e
la valutazione patrimoniale al 31.12.2017. L’istituto di credito ha indicato
che l’attestato fiscale non comprende il valore degli investimenti in un fondo
di investimento immobiliare denominato “Fondo __________”, fornendo le seguenti
spiegazioni: “La particolarità del fondo immobiliare si rivela anche a
livello fiscale: nell’investimento di un fondo immobiliare, la persona fisica
non è sottoposta a tassazione né patrimoniale né di reddito (eccezion fatta per
il reddito generato dalla liquidità che il fondo potrà avere) e senza alcun
impatto sulle proprie aliquote” (tratto dal sito internet www.__________.ch). Per tali ragioni i ricorrenti ritengono
che la decisione sia errata, nella misura in cui accerta un valore della relazione
bancaria __________ presso __________ SA superiore al corretto valore
fiscalmente imponibile di complessivi CHF 43'283.07, confermato dall’attestato
a scopo fiscale 31.12.2017. Il valore complessivo della relazione bancaria __________
è di 55'452.07 e non di fr. 167'237.-. Chiedono pertanto che la sostanza venga
ridotta di fr. 111'785.- e commisurata in fr. 109'215.-.
H. Con osservazioni
10/11.9.2019 l’UT chiede la conferma della decisione su reclamo: gli averi
detenuti presso __________ SA sarebbero da accertare in fr. 147'097.- e in fr.
167'237.-, come si evince dagli estratti patrimoniali rilasciati da tale
istituto di credito. Secondo il fisco, le argomentazioni fatte valere dai
contribuenti non troverebbero riscontro nella documentazione bancaria fornita. Inoltre
l’autorità fiscale indica: “Il dubbio è che l’ulteriore attestazione
bancaria fornita concerna soltanto una parte dei valori in deposito (vedi
valutazione patrimoniale 31.12.2017 N° cliente __________)”. Copia dello
scritto è stato trasmesso ai ricorrenti.
I. Il 4/7.10.2019 i
contribuenti trasmettono i “nuovi attestati fiscali per l’anno 2017”, prodotti
in originale. Copia dello scritto è stato inviato all’UT.
Diritto
1. Controversa nel caso
di specie è la commisurazione dell’imposta sulla sostanza e più in particolare
la valutazione della relazione bancaria n° __________ presso __________ SA a __________.
I contribuenti sono infatti dell’avviso che l’autorità fiscale si sia basata,
per definire il valore del conto in questione, sulla “valutazione patrimoniale
al 31.12.2017” (peraltro da loro trasmessa), recante un importo di fr.
167'237.-, anziché sull’ “attestato a scopo fiscale 31.12.2017”.
L’UT ritiene invece di
aver accertato correttamente la sostanza dei ricorrenti, basandosi sugli
estratti patrimoniali al 31.12.2017 da loro prodotti e allestiti da __________
SA.
Considerandi
2.
2.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1 LAID).
La sostanza gravata da
usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2
LAID).
Essa si compone della
totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione
per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione
speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso
corrente (art. 44 cpv. 2 LT).
Le quote di partecipazione
a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono
imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi
dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto
(art. 45 cpv. 3 LT, art. 13 cpv. 3 LAID).
2.2
Come detto, all’imposta sulla
sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in
denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti
di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/
Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto
l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo
il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).
2.3
Determinata in base al suo
stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT),
la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate
in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42
cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima
ufficiale).
3.
3.1.
Il contribuente deve fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126
cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in
modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire
i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una
persona fisica deve allegare alla dichiarazione d’imposta figurano in
particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1
lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire,
a domanda dell’autorità di tassazione informazioni orali e scritte,
specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle questioni
in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, dell’evoluzione del
patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe
quindi la responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF
2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2.
e riferimenti ivi citati).
3.2
Nell'adempiere l’obbligo
d’informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve
procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra le quali le attestazioni
di completezza (Althaus-Houriet,
in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 126 LIFD; Circolare 19 dell’AFC del 7.3.1995: Obbligo
d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, pag. 4 e
riferimenti ivi citati).
I terzi che hanno o hanno
avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare
un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle
reciproche pretese e prestazioni (art. 43 cpv. 1 LAID; art. 127 cpv. 1 lett. e
LIFD; art. 201 cpv. 1 lett. e LT).
La prassi delle banche
svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale
al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere
allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini dell’imposizione
della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in base al suo stato
alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su questi documenti
bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e l’indicazione a
piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr. la sentenza
del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).
Fra le attestazioni
scritte previste dagli art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e
LT figurano anche le cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo
di stabilire con chiarezza e certezza l’insieme delle pretese e prestazioni
reciproche di un contribuente con l’istituto bancario di cui è cliente (cfr. a
tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261).
4.
4.1.
Gli investimenti
collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista
del loro investimento comune e gestiti per loro conto (art. 7 cpv. 1 Legge
federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale [LICol;
RS 951.31]). Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o
chiusi (art. 7 cpv. 2 LICol). Gli investimenti collettivi di capitale aperti
rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento oppure quella della
società di investimento a capitale variabile (SICAV; art. 8 cpv. 1 LICol). Nel
caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano
nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al
rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 8 cpv. 2 LICol). Gli
investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in
accomandita per investimenti collettivi di capitale o quella della società di
investimento a capitale fisso (SICAF; art. 9 cpv. 1 LIcol). Nel caso degli
investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei
confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al
rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 9 cpv. 2 LICol).
I fondi immobiliari sono
investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori
immobiliari (art. 58 LICol).
4.2
Un investimento collettivo
di capitale è trasparente quando non è un soggetto fiscale, cioè se si ignora
il soggetto giuridico che gestisce l’investimento collettivo di capitale e i
fattori di rilevanza fiscale vengono direttamente attribuiti e assoggettati
all’imposta in capo ai titolari di quote. Nell’ambito delle imposte sul reddito
e sull’utile, gli investimenti collettivi di capitale in forma contrattuale
sono in linea di principio considerati trasparenti (sentenza del TF 2C_404/2015
del 15.9.2016 consid. 3.2.1 e dottrina citata).
Per quanto concerne invece
gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi
dell’articolo 58 LICol, sono assimilati alle altre persone giuridiche (art. 49
cpv. 2 prima frase LIFD; art. 20 cpv. 1 seconda frase LAID; art. 59 cpv. 2
prima frase LT).
Per quanto riguarda le
imposte sul reddito dei titolari di quote, sono imponibili quali redditi della
sostanza mobiliare i proventi da quote di partecipazione a investimenti
collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, nella misura in cui la
totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto (art. 20
cpv. 1 lett. e LIFD; art. 7 cpv. 3 LAID; art. 19 cpv. 1 lett. e
LT).
4.3
Come illustrato
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella Circolare n. 2
del 23.2.2018, che concerne l’imposizione degli investimenti collettivi di
capitale e dei loro investitori, l’articolo 49 capoverso 2 LIFD assimila cioè i
fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol con possesso fondiario
diretto alle altre persone giuridiche. Le SICAF sono tassate come le società di
capitali. I fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol che
posseggono immobili in proprietà diretta in Svizzera soggiacciono all’imposta
sull’utile per il reddito di questi immobili (cfr. art. 66 cpv. 3 LIFD). Viene
applicata l’aliquota del 4,25 per cento (cfr. art. 72 LIFD). Questo trattamento
fiscale si applica ai fondi di distribuzione, di tesaurizzazione e misti. Alle
SICAF si applica l’aliquota dell’8,5 per cento (cfr. art. 68 LIFD).
I proventi non derivanti
da possesso fondiario diretto (ad es. interessi maturati su valori mobiliari a
breve scadenza a interesse fisso o su altri mezzi disponibili a breve scadenza;
cfr. art. 60 LICol) sono esentati dall’imposta sull’utile applicata agli investimenti
collettivi di capitale e devono essere tassati presso gli investitori (cfr.
art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Per contro, nel caso delle SICAF tutti i
redditi soggiacciono all’imposta sull’utile. Secondo l’articolo 20 capoverso 1
lettera c LIFD le distribuzioni soggiacciono all’imposta sul reddito
presso gli investitori (Circolare citata, punto 3.3).
Al
punto 4.1. della Circolare viene spiegata l’imposizione a livello degli
investitori. I redditi da fondi siti in Svizzera o all’estero di investimenti
collettivi di capitale svizzeri o esteri con possesso fondiario diretto non
sono imponibili a livello degli investitori. I redditi esentati non devono
essere considerati per la determinazione dell’aliquota. Non sono esenti i
redditi provenienti dalla parte dei beni del fondo che sono messi a
disposizione per garantire gli impegni di valori mobiliari a corto termine a
interesse fisso o altri averi disponibili a corto termine (cfr. art. 20 cpv. 1
lett. e LIFD). Questa esenzione non è applicabile per gli investitori di
SICAF con possesso fondiario diretto.
4.4
Si
deve pertanto concludere che per i fondi d’investimento di natura contrattuale
che detengono i loro immobili in proprietà diretta non vale la trasparenza
fiscale, poiché sono assimilati a persone giuridiche (art. 49 cpv. 2 LIFD e 20
cpv. 1 LAID). Sono pertanto assoggettati all’imposta sull’utile (art. 66 cpv. 3
LIFD e art. 26 cpv. 3 LAID) e sul capitale (art. 29 cpv. 2 let. c LAID). Per
evitare una doppia imposizione economica, i redditi sono imponibili presso
l’investitore unicamente nel caso in cui la totalità dei proventi da quote di
partecipazione a investimenti collettivi di capitale supera i proventi del
possesso fondiario diretto.
Analogamente, per quanto concerne l’imposta cantonale
sulla sostanza, le quote di partecipazione a investimenti collettivi di
capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili solo in funzione della
differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di
capitale e il suo possesso fondiario diretto (art. 13 cpv. 3 LAID; v. anche Rebord, La réglementation des placements
collectifs immobiliers, Analyse systématique des différents organismes et
appréciation critique du régime instauré par la loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux, Zurigo 2009, p. 49-50; Dzamko-Locher/Teuscher,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ed., Basilea
2017, n. 30-34 ad art. 13 LAID)./bhbjh
5.
5.1.
I ricorrenti hanno
presentato la dichiarazione d’imposta corredata, per quanto concerne le
relazioni bancarie detenute presso __________ SA, n. __________ e __________, dalle
rispettive valutazioni patrimoniali al 31.12.2017.
Il 7.1.2019, l’UT ha
chiesto ai coniugi __________ di voler produrre, per quanto concerne le
relazioni bancarie aperte presso __________ SA, gli estratti fiscali.
5.2
Ora, dalle valutazioni
patrimoniali di __________ SA, prodotte con la dichiarazione d’imposta, si
evince:
·
che la relazione bancaria __________ era composta da liquidità
per fr. 29'051.-, da azioni per fr. 70'006.- e da obbligazioni per fr. 48'040.-
per un totale di fr. 147'097.-;
·
che invece la relazione bancaria __________ era composta da
liquidità per fr. 12'169.-, da azioni per fr. 22'876.- ed altri investimenti
per fr. 132'192.-, per un totale di fr. 167'237.-.
5.3
5.3.1
Per quanto riguarda il
conto n. __________, dall’attestato fiscale, prodotto dai ricorrenti su
richiesta dell’autorità fiscale, si evince che il totale dei beni patrimoniali
(valore imponibile) era pari a fr. 147'094.82, mentre che il valore che
figurava nella valutazione patrimoniale era di fr. 147'097.- (pressappoco un identico
valore).
5.3.2
Per quanto concerne la
relazione __________, sempre dall’attestato fiscale (ndr. di cui all’incarto si
ha il riepilogo completo, comprensivo di tutte e 6 le pagine) si nota che il
totale dei beni patrimoniali (valore imponibile) era invece di fr. 43'283.07,
importo che si discostava dai fr. 167'237.- indicati dalla valutazione patrimoniale.
Il valore fiscale di fr.
43'283.07 era così composto:
Conto corrente CC 01
fr.
6'786.84
Conto corrente CC 02
fr.
5'381.63
__________ (azioni)
fr.
22'901.20
__________ (fondo d'investimento)
fr.
8'213.40
Totale
fr.
43'283.07
5.3.3
Ora, confrontando la
valutazione patrimoniale e l’estratto fiscale relativo alla relazione __________
si ha che gli altri investimenti per fr. 132'192.- sono legati al fondo
d’investimento __________: in effetti, estrapolate la liquidità per fr.
12'169.- nonché le azioni per fr. 22'876.-, dall’estratto fiscale si vede che
la rimanenza è correlata al fondo d’investimento in questione.
5.4
5.4.1
Nel ricorso, al punto 1.7.
(pag. 4), gli insorgenti indicano di aver interpellato __________ SA in merito
alla discrepanza esistente tra la valutazione patrimoniale e l’estratto fiscale
della relazione bancaria 218723. In merito asseriscono: “__________ ha
potuto spiegare che l’attestato fiscale non comprende il valore degli
investimenti in un fondo immobiliare (Fondo __________, cfr. riepilogo
dettagliato allegato all’estratto fiscale) (…)”. Allegano al ricorso
parimenti alcune pagine di presentazione del fondo d’investimento, estrapolato
dal sito internet www.residentia.ch, dal quale si può leggere: “La
particolarità del fondo immobiliare si rivela anche a livello fiscale:
nell’investimento di un fondo immobiliare, la persona fisica non è sottoposta a
tassazione né patrimoniale né di reddito (eccezione fatta per il reddito
generato dalla liquidità che il fondo potrà avere) e senza alcun impatto sulle
proprie aliquote”.
5.4.2
Ora, dalla consultazione
del sito internet www.__________.ch (visualizzato il 16.4.2020)
si legge che __________ è un fondo immobiliare che agisce nell’ambito degl).
Sempre dal sito internet in questione è possibile visualizzare inoltre tutti
gli immobili detenuti dal fondo, sparsi __________. Nel “Prospectus et
contrat de fonds intégré”, del mese di giugno 2019, si può leggere che la
direzione del fondo viene effettuata da parte di __________ SA, a __________ e
la banca depositaria è __________ SA a __________. Per quanto concerne le
informazioni relative al fondo d’investimento in questione viene indicato,
sempre nel Prospetto (a pag. 4): che __________ è un fondo
d’investimento di diritto svizzero della tipologia “fondo immobiliare” ai sensi
della LICol. Il contratto del fondo è stato stabilito dalla __________ SA, in
qualità di direzione del fondo, con l’approvazione di __________ SA, nella
veste di banca depositaria: è stato sottoposto alla FINMA e approvato per la
prima volta da quest’ultima il 20.3.2009. Il fondo immobiliare è basato su un
contratto di investimento collettivo ai sensi del quale la direzione del fondo
s’impegna a far partecipare l’investitore al fondo immobiliare,
proporzionalmente alle parti che ha acquistato e a gestire il fondo
conformemente alle disposizioni di legge e al contratto del fondo, a titolo autonomo
e per suo proprio conto. La banca depositaria è parte al contratto del fondo,
conformemente ai compiti che le sono attribuiti dalla legge e dal contratto del
fondo.
5.4.3
Nel “Prospectus et
contrat de fonds intégré”, al punto 1.4. vengono indicate le prescrizioni
fiscali concernenti il fondo immobiliare. In particolar modo viene indicato
come di norma il fondo immobiliare non possiede personalità giuridica in
Svizzera. Di principio non è assoggettato né ad un’imposta sull’utile né ad una
sul capitale. Tuttavia, costituiscono un’eccezione i fondi immobiliari con che
posseggono direttamente le proprietà immobiliari. I redditi conseguiti dalla
proprietà immobiliare direttamente sono imposti al fondo medesimo e sono esonerati
dal detentore delle parti del fondo (prospetto, pag. 7). __________ è pertanto
un fondo immobiliare ai s, sito consultato il 16.4.2020).
5.5
5.5.1
Appare quindi chiaro che,
la discrepanza rilevata tra la situazione patrimoniale al 31.12.2017 e
l’estratto fiscale al 31.12.2017 è da ricondurre al fondo d’investimento
immobiliare Residentia che come visto, di norma non è imponibile presso
l’investitore (cfr. art. 13 cpv. 3 LAID e art. 45 cpv. 3 LT). Non vi è pertanto
alcuna ragione per scostarsi dal valore imponibile documentato dall’attestato
fiscale rilasciato da __________ SA per la relazione bancaria n. __________.
5.5.2
Non è peraltro facilmente
comprensibile il ragionamento su cui si fonda la decisione dell’UT: è stata la
stessa autorità fiscale a richiedere – correttamente - , il 7.1.2019 copia
degli attestati fiscali delle relazioni bancarie aperte dai ricorrenti presso __________
SA, non essendo sufficiente la valutazione patrimoniale.
Non si vedono le ragioni
per le quali, senza dare alcuna spiegazione agli insorgenti, l’autorità fiscale
si è scostata dagli attestati fiscali per privilegiare la valutazione
patrimoniale. Se fossero sorti dei dubbi circa l’attendibilità dell’attestazione
allestita dalla banca, si sarebbero imposte delle verifiche, in considerazione
del fatto che le attestazioni di terzi rientrano fra i documenti, il cui uso
per commettere una sottrazione d’imposta costituisce una frode fiscale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 12 ad art. 127 LIFD, p. 1294 s.). Se invece i dubbi fossero
stati rivolti alla completezza delle informazioni rilasciate dai contribuenti,
l’autorità fiscale avrebbe potuto chieder loro di voler trasmettere
un’attestazione di completezza redatta da __________ SA.
Ora, l’estratto fiscale
della relazione __________ è stato prodotto in maniera integrale: riporta
l’intestazione “attestato a scopo fiscale” (6 pagine) ed è preceduto da una
lettera di accompagnamento di __________ SA del mese di marzo 2018 nella quale
si indica: “(…) abbiamo il piacere di inviare gratuitamente in allegato la
nuova attestazione fiscale relativa all’anno 2017, necessaria per la prossima
dichiarazione d’imposta di tutta la clientela residente in Svizzera”, non
vi è pertanto spazio, sulla base delle informazioni agli atti, per non
ritenerlo attendibile (cfr. in merito alle esigenze dell’attestato fiscale la
sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).
5.5.3
Un’altra considerazione si
impone. Esaminando la dichiarazione fiscale dei contribuenti relativa al
periodo fiscale 2016, si constata che già all’epoca indicavano, per la
relazione __________/2, la qualifica “FI” (fondo d’investimento). Agli atti i
contribuenti avevano prodotto l’attestato a scopo fiscale relativo alla
relazione __________, nel quale già figurava l’investimento in __________ nella
medesima proporzione di quella del periodo fiscale 2017 (972). Il totale del
patrimonio, riferito alla relazione bancaria __________ comprendeva valori non
assoggettabili all’imposta preventiva per fr. 20'934.- (e meglio lo stesso
quantitativo di azioni della __________ e lo stesso quantitativo di quote parte
del fondo __________), nonché fr. 10'311.- relativi ai conti correnti
(liquidità), per complessivi fr. 31'245.-. L’aumento del valore della relazione
bancaria, nel 2017, è legato alla variazione del valore delle azioni detenute
nella __________ (passato da fr. 15'530.- a fr. 22'901.-) e del valore fiscale
di __________ (passato a fr. 5'404.- a fr. 8'213.40).
6.
Il ricorso è accolto.
La decisione su reclamo IC 2017 riguardante l’imposta sulla sostanza è
riformata nel senso che la relazione bancaria nr. __________ presso __________
SA deve essere valutata secondo l’attestato fiscale agli atti rilasciato
dall’Istituto di credito. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Ai
ricorrenti, non patrocinati, non vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC 2017 riguardante l’imposta sulla sostanza
è riformata nel senso che la relazione bancaria n. __________ presso __________
SA è valutata secondo l’attestato fiscale agli atti rilasciato dall’istituto di
credito.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: