Lexipedia

Decisione

80.2019.278

Imposta sulla sostanza: quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, fondi con possesso fondiario diretto, non trasparenti

5 maggio 2020Italiano23 min

percepire delle rendite dall’AVS nonché dalla previdenza (Pilastri II e IIIa), indicavano

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.278

Lugano

5 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 agosto 2019 contro la decisione del 31 luglio 2019 in materia di IC

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________) è

coniugato con RI 2 (__________). Nel periodo fiscale 2017 i contribuenti

dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 73'000.-. Oltre a

percepire delle rendite dall’AVS nonché dalla previdenza (Pilastri II e IIIa), indicavano

redditi da attività dipendente. Esponevano inoltre i seguenti ulteriori redditi:

da titoli e capitali, da valore locativo dell’abitazione primaria, nonché da affitti.

I contribuenti dichiaravano altresì una sostanza complessiva di fr. 242'971.-

composta da conti correnti presso __________ SA e __________, nonché azioni e

fondi d’investimento sempre presso __________ SA. Nel modulo 2, indicavano di

detenere della sostanza netta investita in società di persone per fr.

223'000.-: __________ SA (fr. 100'000.-), __________ 19'000.-, __________ Sagl

(fr. 2'000.-), __________ SA (fr. 100'000.-), __________ SA (già __________

GmbH, fr. 2'000.-).

B. Con richiesta di documentazione

del 7.1.2019 l’RS 1 (di seguito UT), chiedeva ai contribuenti di voler

trasmettere, entro il 28.1.2019: l’estratto fiscale per i depositi detenuti

presso __________ SA, nonché copia del contratto di compravendita delle quote

sociali della __________ Gmbh (ora __________ Sagl).

C. Con risposta

17.1.2019, i contribuenti inviavano gli estratti fiscali di __________ SA

relativi alle relazioni n° 245944 e n° 218723, la copia del contratto di

compravendita delle quote sociali della __________ Sagl del 17.7.2017, nonché

l’elenco “riveduto e corretto” della sostanza investita in società. Il

28.3.2019 si è svolta un’audizione.

D. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2017 del 2.5.2019 l’UT accertava un reddito imponibile

complessivo per l’IC di fr. 79'700.- e di fr. 87'600.- per l’IFD. Ai soli fini

IC, la sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 223'000.-.

Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale modificava il reddito da titoli

e capitali, portandolo da fr. 4'057.- a fr. 4'487.- ed aggiungeva gli importi

di fr. 5'800.- a titolo di altri redditi (relativi a vantaggi derivanti da __________

SA conseguenti alla “valutazione dei redditi non

dichiarati nel 2016 in considerazione di quanto fornito dai contribuenti

nell’audizione del 28.03.2019”). Per quanto concerneva la sostanza l’UT

la commisurava in complessivi fr. 223'000.-, indicando di aver rettificato i

valori in base agli importi effettivi. In particolare, rispetto ai dati dichiarati

dai contribuenti, e meglio fr. 329'915.- titoli e capitali, fr. 577'556.-

sostanza immobiliare, fr. 221'000.- sostanza netta investita in società di

persone, l’autorità fiscale commisurava in fr. 552'926.- i titoli e capitali,

in fr. 555'913.- la sostanza immobiliare ed in fr. 0.- la sostanza netta

investita in società di persone. Le modifiche, argomentava l’UT, erano

conseguenti ai dati effettivi considerati. La sostanza immobiliare era stata

modificata in base alle risultanze del catasto.

E. Con reclamo

21/22.5.2019 i coniugi __________ insorgevano contro la notifica di tassazione

IC/IFD 2017, argomentando quanto segue: “Da attento esame della decisione

abbiamo rimarcato che il valore fiscale esposto nell’Elenco titoli per la

posizione __________ del FI risulta erroneamente di CHF 115'571.- e non di CHF

43'283.07, vedi allegato Estratto fiscale 2017”. Tale errore comporterebbe

una “notevole differenza del valore della sostanza (punto 29.1. della

decisione) con ripercussione sulla tassazione soggetta al pagamento delle

imposte”. Al reclamo veniva allegato l’attestato a scopo fiscale al

31.12.2017 delle relazioni bancarie nr. 245944 e 218723 di __________ SA.

F. Con decisione dopo

reclamo del 31.7.2019, il fisco commisurava, per l’IC un reddito imponibile

complessivo di fr. 79'700.- ed una sostanza di fr. 221'000.-. Per quanto

concerneva la posizione “Titoli e capitali” la stessa veniva ridotta da fr.

552'926.- a fr. 551'312.- con la seguente motivazione:

“Il valore dei titoli e dei capitali al 31.12.2017

è da stabilire e imporre per fr. 551'312.- franchi secondo il seguente

dettaglio:

-

Azioni __________ SA, 100'000.-

franchi;

-

Quote __________ Sagl, 19'000.-

franchi;

-

Quote __________ Sagl, 2'000.-

franchi;

-

Azioni __________ SA, 100'000.-

franchi;

-

Quote __________ Sagl, 2'000.-

franchi;

-

Titoli e capitali in deposito

presso __________, cliente __________, 147'097.- franchi complessivi, come da

valutazione patrimoniale del 4.1.2018 allestito dalla banca;

-

Titoli e capitali in deposito

presso __________, cliente __________, 167'237.- franchi in tutto, importo che

comprende “altri investimenti” per 132'192.- franchi, oltre a attivi “azionari”

per fr. 22'876.- franchi e liquidità per 12'169.- franchi, come da valutazione

patrimoniale del 4.1.2018 allestito dalla banca;

-

Conto privato __________ __________,

7'605.- franchi;

-

Conto privato __________ 6'362.-

franchi;

- Conto privato __________ 11.- franchi.

G. Con ricorso

30.8/2.9.2019 i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono contro la decisione su reclamo IC

2017. I ricorrenti spiegano che il 7.1.2019 l’UT di __________ li aveva

invitati a presentare della documentazione aggiuntiva inerente la posizione __________

(/01 e /02) esposta nella dichiarazione all’elenco titoli, e di altri

collocamenti presso __________ di __________. I contribuenti asseriscono di

aver provveduto a trasmettere quanto richiesto. Poco dopo aver ricevuto, il 2.5.2019,

la notifica di tassazione per il 2017, __________ SA aveva trasmesso ai

ricorrenti l’estratto fiscale 2018 relativo alla posizione __________. I

contribuenti specificano di essersi avveduti, a quel momento, delle importanti discrepanze

esistenti rispetto alla documentazione trasmessa all’autorità fiscale per il

periodo 2017. Motivo per il quale indicano di aver richiesto a __________ SA

delle delucidazioni e pure copia dell’estratto fiscale 2017. Si sarebbero così

accorti “(…) di aver indicato nell’elenco titoli, alla posizione __________,

un valore imponibile al 31/12/2017 di CHF 115'571.-, desunto dal documento

bancario inviato all’UCT a gennaio 2019, risultava essere una “valutazione

patrimoniale” ma non il corretto estratto fiscale. Quest’ultimo, nel frattempo

ricevuto dalla Banca, riporta infatti un valore del conto __________)

imponibile fiscalmente di complessivi CHF 43'283.07”. Per tale ragione i

contribuenti spiegano di aver contestato la notifica di tassazione. Tuttavia,

nonostante le motivazioni addotte, nella decisione su reclamo sono in sostanza

stati riconfermati gli elementi imponibili precedentemente accertati. Dalla

motivazione dell’autorità fiscale i contribuenti desumono che il valore della

posizione __________ presso __________ SA è stato stabilito “come da

valutazione patrimoniale del 4.1.2018 allestita dalla banca”.

I ricorrenti sono pertanto

dell’avviso che la valutazione della posizione __________ sia stata effettuata

senza tener conto del corretto giustificativo e meglio “l’attestato a scopo

fiscale 31.12.2017” inviato con il reclamo. I ricorrenti hanno chiesto a __________

SA i motivi alla base della difformità tra l’attestato a scopo fiscale 2017 e

la valutazione patrimoniale al 31.12.2017. L’istituto di credito ha indicato

che l’attestato fiscale non comprende il valore degli investimenti in un fondo

di investimento immobiliare denominato “Fondo __________”, fornendo le seguenti

spiegazioni: “La particolarità del fondo immobiliare si rivela anche a

livello fiscale: nell’investimento di un fondo immobiliare, la persona fisica

non è sottoposta a tassazione né patrimoniale né di reddito (eccezion fatta per

il reddito generato dalla liquidità che il fondo potrà avere) e senza alcun

impatto sulle proprie aliquote” (tratto dal sito internet www.__________.ch). Per tali ragioni i ricorrenti ritengono

che la decisione sia errata, nella misura in cui accerta un valore della relazione

bancaria __________ presso __________ SA superiore al corretto valore

fiscalmente imponibile di complessivi CHF 43'283.07, confermato dall’attestato

a scopo fiscale 31.12.2017. Il valore complessivo della relazione bancaria __________

è di 55'452.07 e non di fr. 167'237.-. Chiedono pertanto che la sostanza venga

ridotta di fr. 111'785.- e commisurata in fr. 109'215.-.

H. Con osservazioni

10/11.9.2019 l’UT chiede la conferma della decisione su reclamo: gli averi

detenuti presso __________ SA sarebbero da accertare in fr. 147'097.- e in fr.

167'237.-, come si evince dagli estratti patrimoniali rilasciati da tale

istituto di credito. Secondo il fisco, le argomentazioni fatte valere dai

contribuenti non troverebbero riscontro nella documentazione bancaria fornita. Inoltre

l’autorità fiscale indica: “Il dubbio è che l’ulteriore attestazione

bancaria fornita concerna soltanto una parte dei valori in deposito (vedi

valutazione patrimoniale 31.12.2017 N° cliente __________)”. Copia dello

scritto è stato trasmesso ai ricorrenti.

I. Il 4/7.10.2019 i

contribuenti trasmettono i “nuovi attestati fiscali per l’anno 2017”, prodotti

in originale. Copia dello scritto è stato inviato all’UT.

Diritto

1. Controversa nel caso

di specie è la commisurazione dell’imposta sulla sostanza e più in particolare

la valutazione della relazione bancaria n° __________ presso __________ SA a __________.

I contribuenti sono infatti dell’avviso che l’autorità fiscale si sia basata,

per definire il valore del conto in questione, sulla “valutazione patrimoniale

al 31.12.2017” (peraltro da loro trasmessa), recante un importo di fr.

167'237.-, anziché sull’ “attestato a scopo fiscale 31.12.2017”.

L’UT ritiene invece di

aver accertato correttamente la sostanza dei ricorrenti, basandosi sugli

estratti patrimoniali al 31.12.2017 da loro prodotti e allestiti da __________

SA.

Considerandi

2.

2.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1 LAID).

La sostanza gravata da

usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2

LAID).

Essa si compone della

totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione

per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione

speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso

corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

Le quote di partecipazione

a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono

imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi

dell’investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto

(art. 45 cpv. 3 LT, art. 13 cpv. 3 LAID).

2.2

Come detto, all’imposta sulla

sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in

denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti

di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/

Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto

l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo

il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria (Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).

2.3

Determinata in base al suo

stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT),

la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale, riservate

in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art. 42

cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima

ufficiale).

3.

3.1.

Il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126

cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in

modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire

i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una

persona fisica deve allegare alla dichiarazione d’imposta figurano in

particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1

lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire,

a domanda dell’autorità di tassazione informazioni orali e scritte,

specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle questioni

in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, dell’evoluzione del

patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe

quindi la responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF

2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2.

e riferimenti ivi citati).

3.2

Nell'adempiere l’obbligo

d’informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve

procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra le quali le attestazioni

di completezza (Althaus-Houriet,

in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 126 LIFD; Circolare 19 dell’AFC del 7.3.1995: Obbligo

d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, pag. 4 e

riferimenti ivi citati).

I terzi che hanno o hanno

avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare

un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle

reciproche pretese e prestazioni (art. 43 cpv. 1 LAID; art. 127 cpv. 1 lett. e

LIFD; art. 201 cpv. 1 lett. e LT).

La prassi delle banche

svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale

al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere

allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini dell’imposizione

della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in base al suo stato

alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su questi documenti

bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e l’indicazione a

piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr. la sentenza

del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).

Fra le attestazioni

scritte previste dagli art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e

LT figurano anche le cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo

di stabilire con chiarezza e certezza l’insieme delle pretese e prestazioni

reciproche di un contribuente con l’istituto bancario di cui è cliente (cfr. a

tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261).

4.

4.1.

Gli investimenti

collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista

del loro investimento comune e gestiti per loro conto (art. 7 cpv. 1 Legge

federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale [LICol;

RS 951.31]). Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o

chiusi (art. 7 cpv. 2 LICol). Gli investimenti collettivi di capitale aperti

rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento oppure quella della

società di investimento a capitale variabile (SICAV; art. 8 cpv. 1 LICol). Nel

caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano

nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al

rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 8 cpv. 2 LICol). Gli

investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in

accomandita per investimenti collettivi di capitale o quella della società di

investimento a capitale fisso (SICAF; art. 9 cpv. 1 LIcol). Nel caso degli

investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei

confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al

rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (art. 9 cpv. 2 LICol).

I fondi immobiliari sono

investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori

immobiliari (art. 58 LICol).

4.2

Un investimento collettivo

di capitale è trasparente quando non è un soggetto fiscale, cioè se si ignora

il soggetto giuridico che gestisce l’investimento collettivo di capitale e i

fattori di rilevanza fiscale vengono direttamente attribuiti e assoggettati

all’imposta in capo ai titolari di quote. Nell’ambito delle imposte sul reddito

e sull’utile, gli investimenti collettivi di capitale in forma contrattuale

sono in linea di principio considerati trasparenti (sentenza del TF 2C_404/2015

del 15.9.2016 consid. 3.2.1 e dottrina citata).

Per quanto concerne invece

gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi

dell’articolo 58 LICol, sono assimilati alle altre persone giuridiche (art. 49

cpv. 2 prima frase LIFD; art. 20 cpv. 1 seconda frase LAID; art. 59 cpv. 2

prima frase LT).

Per quanto riguarda le

imposte sul reddito dei titolari di quote, sono imponibili quali redditi della

sostanza mobiliare i proventi da quote di partecipazione a investimenti

collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, nella misura in cui la

totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto (art. 20

cpv. 1 lett. e LIFD; art. 7 cpv. 3 LAID; art. 19 cpv. 1 lett. e

LT).

4.3

Come illustrato

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella Circolare n. 2

del 23.2.2018, che concerne l’imposizione degli investimenti collettivi di

capitale e dei loro investitori, l’articolo 49 capoverso 2 LIFD assimila cioè i

fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol con possesso fondiario

diretto alle altre persone giuridiche. Le SICAF sono tassate come le società di

capitali. I fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol che

posseggono immobili in proprietà diretta in Svizzera soggiacciono all’imposta

sull’utile per il reddito di questi immobili (cfr. art. 66 cpv. 3 LIFD). Viene

applicata l’aliquota del 4,25 per cento (cfr. art. 72 LIFD). Questo trattamento

fiscale si applica ai fondi di distribuzione, di tesaurizzazione e misti. Alle

SICAF si applica l’aliquota dell’8,5 per cento (cfr. art. 68 LIFD).

I proventi non derivanti

da possesso fondiario diretto (ad es. interessi maturati su valori mobiliari a

breve scadenza a interesse fisso o su altri mezzi disponibili a breve scadenza;

cfr. art. 60 LICol) sono esentati dall’imposta sull’utile applicata agli investimenti

collettivi di capitale e devono essere tassati presso gli investitori (cfr.

art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Per contro, nel caso delle SICAF tutti i

redditi soggiacciono all’imposta sull’utile. Secondo l’articolo 20 capoverso 1

lettera c LIFD le distribuzioni soggiacciono all’imposta sul reddito

presso gli investitori (Circolare citata, punto 3.3).

Al

punto 4.1. della Circolare viene spiegata l’imposizione a livello degli

investitori. I redditi da fondi siti in Svizzera o all’estero di investimenti

collettivi di capitale svizzeri o esteri con possesso fondiario diretto non

sono imponibili a livello degli investitori. I redditi esentati non devono

essere considerati per la determinazione dell’aliquota. Non sono esenti i

redditi provenienti dalla parte dei beni del fondo che sono messi a

disposizione per garantire gli impegni di valori mobiliari a corto termine a

interesse fisso o altri averi disponibili a corto termine (cfr. art. 20 cpv. 1

lett. e LIFD). Questa esenzione non è applicabile per gli investitori di

SICAF con possesso fondiario diretto.

4.4

Si

deve pertanto concludere che per i fondi d’investimento di natura contrattuale

che detengono i loro immobili in proprietà diretta non vale la trasparenza

fiscale, poiché sono assimilati a persone giuridiche (art. 49 cpv. 2 LIFD e 20

cpv. 1 LAID). Sono pertanto assoggettati all’imposta sull’utile (art. 66 cpv. 3

LIFD e art. 26 cpv. 3 LAID) e sul capitale (art. 29 cpv. 2 let. c LAID). Per

evitare una doppia imposizione economica, i redditi sono imponibili presso

l’investitore unicamente nel caso in cui la totalità dei proventi da quote di

partecipazione a investimenti collettivi di capitale supera i proventi del

possesso fondiario diretto.

Analogamente, per quanto concerne l’imposta cantonale

sulla sostanza, le quote di partecipazione a investimenti collettivi di

capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili solo in funzione della

differenza di valore tra il totale degli attivi dell’investimento collettivo di

capitale e il suo possesso fondiario diretto (art. 13 cpv. 3 LAID; v. anche Rebord, La réglementation des placements

collectifs immobiliers, Analyse systématique des différents organismes et

appréciation critique du régime instauré par la loi fédérale sur les placements

collectifs de capitaux, Zurigo 2009, p. 49-50; Dzamko-Locher/Teuscher,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ed., Basilea

2017, n. 30-34 ad art. 13 LAID)./bhbjh

5.

5.1.

I ricorrenti hanno

presentato la dichiarazione d’imposta corredata, per quanto concerne le

relazioni bancarie detenute presso __________ SA, n. __________ e __________, dalle

rispettive valutazioni patrimoniali al 31.12.2017.

Il 7.1.2019, l’UT ha

chiesto ai coniugi __________ di voler produrre, per quanto concerne le

relazioni bancarie aperte presso __________ SA, gli estratti fiscali.

5.2

Ora, dalle valutazioni

patrimoniali di __________ SA, prodotte con la dichiarazione d’imposta, si

evince:

·

che la relazione bancaria __________ era composta da liquidità

per fr. 29'051.-, da azioni per fr. 70'006.- e da obbligazioni per fr. 48'040.-

per un totale di fr. 147'097.-;

·

che invece la relazione bancaria __________ era composta da

liquidità per fr. 12'169.-, da azioni per fr. 22'876.- ed altri investimenti

per fr. 132'192.-, per un totale di fr. 167'237.-.

5.3

5.3.1

Per quanto riguarda il

conto n. __________, dall’attestato fiscale, prodotto dai ricorrenti su

richiesta dell’autorità fiscale, si evince che il totale dei beni patrimoniali

(valore imponibile) era pari a fr. 147'094.82, mentre che il valore che

figurava nella valutazione patrimoniale era di fr. 147'097.- (pressappoco un identico

valore).

5.3.2

Per quanto concerne la

relazione __________, sempre dall’attestato fiscale (ndr. di cui all’incarto si

ha il riepilogo completo, comprensivo di tutte e 6 le pagine) si nota che il

totale dei beni patrimoniali (valore imponibile) era invece di fr. 43'283.07,

importo che si discostava dai fr. 167'237.- indicati dalla valutazione patrimoniale.

Il valore fiscale di fr.

43'283.07 era così composto:

Conto corrente CC 01

fr.

6'786.84

Conto corrente CC 02

fr.

5'381.63

__________ (azioni)

fr.

22'901.20

__________ (fondo d'investimento)

fr.

8'213.40

Totale

fr.

43'283.07

5.3.3

Ora, confrontando la

valutazione patrimoniale e l’estratto fiscale relativo alla relazione __________

si ha che gli altri investimenti per fr. 132'192.- sono legati al fondo

d’investimento __________: in effetti, estrapolate la liquidità per fr.

12'169.- nonché le azioni per fr. 22'876.-, dall’estratto fiscale si vede che

la rimanenza è correlata al fondo d’investimento in questione.

5.4

5.4.1

Nel ricorso, al punto 1.7.

(pag. 4), gli insorgenti indicano di aver interpellato __________ SA in merito

alla discrepanza esistente tra la valutazione patrimoniale e l’estratto fiscale

della relazione bancaria 218723. In merito asseriscono: “__________ ha

potuto spiegare che l’attestato fiscale non comprende il valore degli

investimenti in un fondo immobiliare (Fondo __________, cfr. riepilogo

dettagliato allegato all’estratto fiscale) (…)”. Allegano al ricorso

parimenti alcune pagine di presentazione del fondo d’investimento, estrapolato

dal sito internet www.residentia.ch, dal quale si può leggere: “La

particolarità del fondo immobiliare si rivela anche a livello fiscale:

nell’investimento di un fondo immobiliare, la persona fisica non è sottoposta a

tassazione né patrimoniale né di reddito (eccezione fatta per il reddito

generato dalla liquidità che il fondo potrà avere) e senza alcun impatto sulle

proprie aliquote”.

5.4.2

Ora, dalla consultazione

del sito internet www.__________.ch (visualizzato il 16.4.2020)

si legge che __________ è un fondo immobiliare che agisce nell’ambito degl).

Sempre dal sito internet in questione è possibile visualizzare inoltre tutti

gli immobili detenuti dal fondo, sparsi __________. Nel “Prospectus et

contrat de fonds intégré”, del mese di giugno 2019, si può leggere che la

direzione del fondo viene effettuata da parte di __________ SA, a __________ e

la banca depositaria è __________ SA a __________. Per quanto concerne le

informazioni relative al fondo d’investimento in questione viene indicato,

sempre nel Prospetto (a pag. 4): che __________ è un fondo

d’investimento di diritto svizzero della tipologia “fondo immobiliare” ai sensi

della LICol. Il contratto del fondo è stato stabilito dalla __________ SA, in

qualità di direzione del fondo, con l’approvazione di __________ SA, nella

veste di banca depositaria: è stato sottoposto alla FINMA e approvato per la

prima volta da quest’ultima il 20.3.2009. Il fondo immobiliare è basato su un

contratto di investimento collettivo ai sensi del quale la direzione del fondo

s’impegna a far partecipare l’investitore al fondo immobiliare,

proporzionalmente alle parti che ha acquistato e a gestire il fondo

conformemente alle disposizioni di legge e al contratto del fondo, a titolo autonomo

e per suo proprio conto. La banca depositaria è parte al contratto del fondo,

conformemente ai compiti che le sono attribuiti dalla legge e dal contratto del

fondo.

5.4.3

Nel “Prospectus et

contrat de fonds intégré”, al punto 1.4. vengono indicate le prescrizioni

fiscali concernenti il fondo immobiliare. In particolar modo viene indicato

come di norma il fondo immobiliare non possiede personalità giuridica in

Svizzera. Di principio non è assoggettato né ad un’imposta sull’utile né ad una

sul capitale. Tuttavia, costituiscono un’eccezione i fondi immobiliari con che

posseggono direttamente le proprietà immobiliari. I redditi conseguiti dalla

proprietà immobiliare direttamente sono imposti al fondo medesimo e sono esonerati

dal detentore delle parti del fondo (prospetto, pag. 7). __________ è pertanto

un fondo immobiliare ai s, sito consultato il 16.4.2020).

5.5

5.5.1

Appare quindi chiaro che,

la discrepanza rilevata tra la situazione patrimoniale al 31.12.2017 e

l’estratto fiscale al 31.12.2017 è da ricondurre al fondo d’investimento

immobiliare Residentia che come visto, di norma non è imponibile presso

l’investitore (cfr. art. 13 cpv. 3 LAID e art. 45 cpv. 3 LT). Non vi è pertanto

alcuna ragione per scostarsi dal valore imponibile documentato dall’attestato

fiscale rilasciato da __________ SA per la relazione bancaria n. __________.

5.5.2

Non è peraltro facilmente

comprensibile il ragionamento su cui si fonda la decisione dell’UT: è stata la

stessa autorità fiscale a richiedere – correttamente - , il 7.1.2019 copia

degli attestati fiscali delle relazioni bancarie aperte dai ricorrenti presso __________

SA, non essendo sufficiente la valutazione patrimoniale.

Non si vedono le ragioni

per le quali, senza dare alcuna spiegazione agli insorgenti, l’autorità fiscale

si è scostata dagli attestati fiscali per privilegiare la valutazione

patrimoniale. Se fossero sorti dei dubbi circa l’attendibilità dell’attestazione

allestita dalla banca, si sarebbero imposte delle verifiche, in considerazione

del fatto che le attestazioni di terzi rientrano fra i documenti, il cui uso

per commettere una sottrazione d’imposta costituisce una frode fiscale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 12 ad art. 127 LIFD, p. 1294 s.). Se invece i dubbi fossero

stati rivolti alla completezza delle informazioni rilasciate dai contribuenti,

l’autorità fiscale avrebbe potuto chieder loro di voler trasmettere

un’attestazione di completezza redatta da __________ SA.

Ora, l’estratto fiscale

della relazione __________ è stato prodotto in maniera integrale: riporta

l’intestazione “attestato a scopo fiscale” (6 pagine) ed è preceduto da una

lettera di accompagnamento di __________ SA del mese di marzo 2018 nella quale

si indica: “(…) abbiamo il piacere di inviare gratuitamente in allegato la

nuova attestazione fiscale relativa all’anno 2017, necessaria per la prossima

dichiarazione d’imposta di tutta la clientela residente in Svizzera”, non

vi è pertanto spazio, sulla base delle informazioni agli atti, per non

ritenerlo attendibile (cfr. in merito alle esigenze dell’attestato fiscale la

sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).

5.5.3

Un’altra considerazione si

impone. Esaminando la dichiarazione fiscale dei contribuenti relativa al

periodo fiscale 2016, si constata che già all’epoca indicavano, per la

relazione __________/2, la qualifica “FI” (fondo d’investimento). Agli atti i

contribuenti avevano prodotto l’attestato a scopo fiscale relativo alla

relazione __________, nel quale già figurava l’investimento in __________ nella

medesima proporzione di quella del periodo fiscale 2017 (972). Il totale del

patrimonio, riferito alla relazione bancaria __________ comprendeva valori non

assoggettabili all’imposta preventiva per fr. 20'934.- (e meglio lo stesso

quantitativo di azioni della __________ e lo stesso quantitativo di quote parte

del fondo __________), nonché fr. 10'311.- relativi ai conti correnti

(liquidità), per complessivi fr. 31'245.-. L’aumento del valore della relazione

bancaria, nel 2017, è legato alla variazione del valore delle azioni detenute

nella __________ (passato da fr. 15'530.- a fr. 22'901.-) e del valore fiscale

di __________ (passato a fr. 5'404.- a fr. 8'213.40).

6.

Il ricorso è accolto.

La decisione su reclamo IC 2017 riguardante l’imposta sulla sostanza è

riformata nel senso che la relazione bancaria nr. __________ presso __________

SA deve essere valutata secondo l’attestato fiscale agli atti rilasciato

dall’Istituto di credito. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Ai

ricorrenti, non patrocinati, non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo IC 2017 riguardante l’imposta sulla sostanza

è riformata nel senso che la relazione bancaria n. __________ presso __________

SA è valutata secondo l’attestato fiscale agli atti rilasciato dall’istituto di

credito.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: