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Decisione

80.2019.281

Assoggettamento illimitato o limitato: annuncio partenza per l’estero, contestazione reddito e sostanza determinanti per l’aliquota, verifica trasferimento del domicilio, rinvio atti

5 ottobre 2020Italiano23 min

minorenne __________, ha invece lasciato la Svizzera alla volta della __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.281

80.2019.282

Lugano

5 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS 2

oggetto

ricorso

del 2 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC

e IFD 2016.

Fatti

Fatti

A. a.

Per il periodo fiscale

2016, RI 1 e la moglie __________ hanno dichiarato di aver trasferito entrambi

il domicilio all’estero. Più precisamente, a far tempo dal 1° marzo 2015, il

contribuente si è dapprima spostato da __________ a __________ (__________) per

poi raggiungere la moglie ad __________ (__________). La moglie, con il figlio

minorenne __________, ha invece lasciato la Svizzera alla volta della __________

a far tempo dal 28 dicembre 2015. Con il 1° gennaio 2017, la signora è

ritornata a __________ in provenienza da __________ (__________; v. Ufficio

dello Stato Civile, MOVPOP - Movimento della popolazione; ultima consultazione:

agosto 2020).

b.

La Dichiarazione d’imposta

delle persone fisiche IC/IFD 2016 è stata presentata il 24 maggio 2017. I

contribuenti dichiaravano redditi della sostanza immobiliare in ragione di

fr. 13'800.‑, suddivisi in fr. 1'800.‑ di valore locativo

per la casa di __________ e fr. 12'000.‑ per la casa di __________

(frazione di __________), entrambe adibite ad abitazioni secondarie/di vacanza.

Un altro immobile sito a __________, sempre di proprietà di entrambi i

contribuenti, era invece dato in uso gratuitamente alla madre di lei (v.

relativi Modulo 7; allegati alla DI 2016). Chiedevano di poter beneficiare della

deduzione per le spese di gestione e manutenzione immobili in ragione di

fr. 3'010.‑ e della deduzione per gli interessi passivi privati pari

a fr. 13'730.‑. Per la sola imposta cantonale, dichiaravano di

possedere sostanza immobiliare per fr. 432'071.‑ totali e di avere

accumulato debiti privati in ragione di fr. 630'000.‑ (v. Modulo 5,

allegato alla DI 2016) suddivisi in un debito di natura ipotecaria presso __________

(fr. 300'000.‑) e in due debiti di fr. 130'000.‑ risp.

fr. 200'000.‑ contratti con due distinte società con sede in __________.

Non presentavano alcun giustificativo a comprova dei debiti e degli interessi

passivi. Omettevano di compilare ed allegare il Modulo 2 “Elenco dei titoli e

di altri collocamenti di capitali”.

c.

Il 12 aprile 2018, l’RS 2

(di seguito: RS 2) procedeva via posta elettronica alla richiesta della

documentazione mancante ed in particolare per il 2016 chiedeva di comprovare:

-

Redditi percepiti all’estero dal

Signor RI 1 nel 2016

-

Redditi percepiti dalla Signora __________ 2016

-

Tutti i titoli e capitali

posseduti al (saldo al 31.12.2016) e i relativi redditi incassati

-

Giustificativi relativi alle

ipoteche al 31.12.2016.

I contribuenti

rispondevano il 28 maggio 2018 asserendo che, per quanto qui d’interesse, nel

2016 nessuno dei due aveva percepito alcun reddito e che il saldo dei titoli e

capitali al 31.12.2016 era di fr. 1'050'000.‑. I “relativi” redditi

erano pari a fr. 2'970.‑. Affermavano inoltre che i debiti contratti

con le società cinesi __________ e __________ erano di natura ipotecaria [“riceve

in allegato gli giustificativi ipoteche 2015 e 2016 (__________ si trova già

nel suo pos[s]esso)”] e, in merito al periodo fiscale litigioso, presentavano

due scritti nei quali le società cinesi attestavano di aver ricevuto da RI 1 fr. 5'200.‑

risp. fr. 4'125.‑ quali interessi.

d.

Sulla base della

Dichiarazione IC/IFD 2016 presentata e delle informazioni ottenute con la

richiesta di documentazione del 12 aprile 2018, l’RS 2 allestiva il calcolo

delle entrate e delle uscite per il 2016 (calcolo del dispendio), da cui

risultava una disponibilità annua insufficiente (fr. - 55'275.‑),

e lo sottoponeva ai contribuenti chiedendo loro di prendere posizione (v.

e-mail 6 giugno 2018 all’att. signor RI 1).

RI 1) rispondeva così:

“per i mesi gennaio e febbraio

2015 non avevo entrate in Svizzera (vedi anche stralcio ruolo dei contribuenti

1.3.15, allegato)

dal

15 gennaio al 15 febbraio sono stato a __________ a trovare l’appartamento e ho

fatto tutte le iscrizioni e permessi.

Inoltre

fine Febbraio ho venduto la macchina e alcuni mobili/utensili per ca 35.000.‑

fr. (aumento titoli, non reddito)

A

fine anno 2015 e 2016 i titoli hanno una fluttuazione del cambio in Franchi

Svizzeri (per le tassazion[i]) derivato da diverse valute (che non

riporta un utile ma una registrazione del momento, non realizzato) La conseguenza

riporta una insufficienza economica in Svizzera però non è così a __________.

Nel fut[…]ur[o] sarà sempre così, un aumento oppure una diminuzione dei

titoli che si rifletta solo in Svizzera dal cambio di valuta”.

(v. e-mail 11 giugno 2018,

firmato RI 1).

B. Con decisione del 27

giugno 2018, l’RS 2 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2016.

Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione modificava il valore

locativo/affitti da fr. 13'800.‑ a fr. 26'377.‑ poiché la casa di __________

era considerata abitazione secondaria; aggiungeva fr. 9'325.‑ quale

reddito da attività dipendente principale del contribuente e fr. 2'970.‑

quale reddito da titoli e capitali. Inoltre, in base al risultato scaturito dal

calcolo delle entrate e delle uscite 2016, inseriva “altri redditi” in

ragione di fr. 55'000.‑. Per quanto attiene alla sostanza dichiarata,

l’autorità di tassazione accertava, oltre alla sostanza immobiliare e ai debiti

privati, fr. 1'050'000.‑ quali titoli e capitali.

A motivo, l’RS 2 adduceva

“aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone

(imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati

alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere

stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.

Per l’IC, l’RS 2 accertava

un reddito imponibile di fr. 14'100 (determinante per l’aliquota: fr. 61'000.‑)

risp. una sostanza imponibile di fr. 206'000.‑ (determinante per

l’aliquota; fr. 763'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale era stabilito

in fr. 996.10, di cui fr. 564.40 di imposta sul reddito e fr. 431.70 di imposta

sulla sostanza. Per l’IFD, il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 14'500.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 63'500.‑) e il dovuto d’imposta in fr. 63.50,

considerata la deduzione per il figlio minorenne a carico.

C. Il 23 luglio 2018, i

contribuenti presentavano un reclamo congiunto contro la decisione di

tassazione IC/IFD 2015 e contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016.

Sostenevano di non aver percepito alcun reddito in Svizzera e di non avere

un’attività lucrativa dipendente. Aggiungevano che i titoli e i capitali come pure

il reddito da essi generato non avrebbero dovuto essere imposti in Svizzera, perché

erano domiciliati all’estero. Concordavano sul fatto che “la progressione [fosse]

da tassare, però se la sostanza [che] figura in Svizzera è zero, non

esiste una progressione”. Aggiungevano, “in riferimento alla sostanza in

Svizzera che secondo la dichiarazione ammonta a zero, invece all’estero ammonta

a 1010.000 (2015) e 1050.000 (2016) Come prassi non si può tassare due volte i

tributi in due paesi diversi […] Non abbiamo sostanze in Svizzera da

tassare”. Al reclamo ‑ spedito da __________ per Posta A ‑ non

era allegata alcuna documentazione a sostegno delle suddette rivendicazioni.

D. Il 21 agosto 2019, l’RS

2 respingeva i reclami 2015 e 2016. Per quanto qui d’interesse, sia per l’IC

sia per l’IFD, l’autorità di tassazione motivava così il proprio operato:

“va innanzitutto rilevato come per il periodo fiscale

2016 i contribuenti siano limitatamente imponibili, essendo per tutto il

periodo domiciliati all’estero.

Va parimenti rilevato come ne

con la dichiarazione fiscale né tantomeno con il reclamo, i contribuenti

abbiano in alcun modo documentato e comprovato quanto indicato o asserito.

In ragione di quanto sopra, la

decisione di prima sede viene confermata integralmente”.

E. Il 2 settembre 2019, RI

1 presenta ricorso unicamente contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016.

Lamenta che l’autorità di tassazione ha “escluso i debiti in Svizzera e

incluso la sostanza all’estero”. Sostiene di aver “dichiarato la stima

immobiliare nel [T]icino, che ammonta a Fr. 433.020 [e] su questi

immobili gravano ipoteche sempre in Svizzera in Totale Fr. 630.000 (non ho

ipoteche in __________ per un importo di Fr. 427.392 come riportato sulla

tassazione)”. Inoltre, sottolinea che “la sostanza mobiliare di fr. 1.050.000

non ho in Svizzera, invece con questo patrimonio ho fatto diversi investimenti

in Asia in fondi, obbligazioni di stato, azioni, in società e in immobili e di

conseguenza sono tassabili interamente nei paesi dove ho fatto questi

investimenti”. Infine, evidenzia che “[a]ltri redditi di 55.000 in

Svizzera non […]li ho mai dichiarati e non so da dove possono arrivare,

non ho nessuna attività in Svizzera. Ho dichiarato un totale dei redditi di fr.

13'800.‑ che rispecchia la realtà. Allego la dichiarazione 2016 come

prova”. Tale prova consiste nella fotocopia delle pagine 2 a 4 della DI

2016.

F. Così richiesta,

l’autorità di tassazione ha trasmesso l’incarto fiscale 2016 dei contribuenti,

osservando che “anche la decisione di tassazione 2015 su reclamo è stata emessa

nella medesima data della 2016 e pure respinta (medesima motivazione che la

2016)”.

Diritto

1. 1.1.

L'assoggettamento

in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza

personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD;

art. 3 LT).

Nel primo caso, le persone

fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali

in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza

domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate all'imposta

in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi in

Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di

godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4 cpv. 1 lett. c

LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

1.2.

Contrariamente all'ipotesi

dell'assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato

(art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza

economica è limitato alle parti del reddito e della sostanza per le quali

sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2 LIFD; art. 5

cpv. 2 LT).

Secondo l'art. 7 cpv. 1

LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul

reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al

tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello stesso senso si

esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche parzialmente

assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta

sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità

dei loro redditi e della sostanza.

2. 2.1.

Per il periodo fiscale

2016 – avendo annunciato il trasferimento del loro domicilio all’estero a far

tempo dal 1° marzo 2015 (marito) risp. 28 dicembre 2015 (moglie) ‑ entrambi

i contribuenti sono stati considerati dall’autorità di tassazione assoggettati

alle imposte federali e cantonali solo per appartenenza economica. L’Ufficio di

tassazione ha infatti considerato entrambi i contribuenti domiciliati in __________

e pertanto illimitatamente imponibili in questo Stato. Tuttavia, alla luce

della (poca) documentazione versata agli atti, ci si chiede se ‑ per il

periodo fiscale litigioso ‑ la premessa su cui si è fondata l’autorità

fiscale ticinese per considerare i contribuenti limitatamente imponibili nel

Cantone/in Svizzera, in virtù dell’appartenenza economica data dalla proprietà

immobiliare, sia effettivamente fondata.

2.2.

Dagli atti a disposizione

dell’autorità giudicante si rileva che i contribuenti hanno presentato una Dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2016 alquanto lacunosa e senza alcun giustificativo; che

nonostante esplicita richiesta, i contribuenti non hanno ottemperato in maniera

esaustiva e trasparente ai propri obblighi di collaborazione fornendo quanto

richiesto dall’autorità di tassazione ‑ che ha dovuto imporli per

apprezzamento, “in base a dispendio” – e che non hanno neppure prodotto

una copia delle decisioni di tassazione dell’autorità fiscale estera, dove

dicono risiedere ed essere tassati (v. al proposito nota UT sullo scritto di

reclamo). Durante le procedure di tassazione, di reclamo e ricorsuale, i

contribuenti hanno sempre sostenuto che per il periodo fiscale litigioso non

vivevano (più) in Svizzera, senza però dimostrare il contrario: non hanno

portato le prove di aver costituito un nuovo domicilio in un altro Stato

nonostante il ricorrente affermi che “dal 15 gennaio al 15 febbraio sono

stato a __________ a trovare l’appartamento e ho fatto tutte le iscrizioni e

permessi”. Né una copia di tali “iscrizioni e permessi” né il

contratto di locazione o d’acquisto dell’appartamento ad __________ sono stati

trasmessi all’autorità di tassazione, a dimostrazione della nuova residenza

all’estero.

2.3.

Va ricordato che, per

provare il trasferimento del domicilio all’estero, non è sufficiente che siano

sciolti i legami con l’ultimo domicilio. Per fissare il domicilio fiscale non

sono determinanti gli aspetti formali. Questi fatti, con altri, rappresentano

tutt’al più degli indizi (ASA 43 p. 139). Decisive sono piuttosto l’importanza

e l’intensità delle relazioni personali.

A tal fine, non è dunque determinante

la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il

fatto che un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il

proprio domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento

fiscale. Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel

luogo in cui è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si

determina in base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle

quali si possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi

dal contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto

liberamente; una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per

un altro non entra in considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF

67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

Nonostante sia partito per

l’estero, il contribuente è comunque tenuto a pagare l’IFD e l’IC fintantoché

non comprovi di aver costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero (sentenza

del Tribunale federale n. 2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con

riferimento a ASA 60 p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001;

2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr. anche Paschoud,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n.

80.2007.25 del 26 febbraio 2008). Questo significa che l’esistenza di un nuovo

domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento)

sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel

luogo o ne sia esentato (sentenza TF n. 2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in:

RDAF 2005 II 103).

2.4.

Nella fattispecie, dai

pochi atti a disposizione di questa Corte, non è possibile stabilire dove fosse

situata la residenza fiscale dei coniugi RI 1 nel periodo fiscale litigioso. Da

un rapido accertamento esperito dall’autorità giudicante, per quanto concerne

il contribuente, questi ha annunciato all’Ufficio dello Stato Civile la sua

partenza per __________ (__________) a far tempo dal 1° marzo 2015. Tuttavia,

nei due mesi precedenti la partenza per __________ sostiene di essere stato ad __________

(__________) alla ricerca di un appartamento e per farsi rilasciare tutti i

permessi necessari per trasferirvisi (v. e-mail dell’11 giugno 2018 all’RS 2). Al

31.12.2015, il contribuente dichiara essere domiciliato sia a __________ sia in

__________ (v. DI 2015).

Per quanto attiene invece

alla moglie, si noti che nello spazio temporale di poco più di un anno

(comunque per tutto il periodo fiscale 2016) si è annunciata partente da __________

per la __________ e vi ha fatto ritorno proveniente da __________ (__________)

a far tempo dal 1° gennaio 2017. Con lei, il figlio minorenne __________. Il 25

maggio 2017, quando la contribuente si trovava a __________, è nata la figlia __________.

Mamma e figli sono poi ripartiti alla volta di __________ (__________) il 9

ottobre 2018 (v. sito Movpop – Movimento della popolazione; ultima

consultazione: 20.08.2020).

2.5.

Alla luce dei fatti

sopradescritti e dell’incongruenza delle dichiarazioni rilasciate dai

contribuenti, mal si comprende la decisione dell’autorità fiscale di

assoggettare limitatamente i ricorrenti per il periodo fiscale 2016, ritenuto

che l’esistenza di un domicilio in uno Stato estero non è stata per nulla dimostrata.

Fra l’altro, tutti gli scritti inviati dai contribuenti all’autorità fiscale ed

anche a questa Corte risultano essere stati consegnati alla Posta svizzera in

una località del Canton Ticino.

Già per questa ragione si

giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’autorità fiscale, perché riesamini le condizioni dell’assoggettamento

all’imposta cantonale e federale al fine di stabilire l’effettiva residenza

fiscale dei contribuenti.

3. 3.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo l’art. 196 LT

(art. 123 cpv. 1 LIFD), le autorità di tassazione stabiliscono con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(art. 200 LT; art. 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2

febbraio 2006, in: StR 61 p. 442), fornendo, a domanda dell’autorità di

tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili,

giustificativi e altri attestati come anche documenti concernenti le relazioni

d’affari (art. 200 cpv. 2 LT; art. 126 cpv. 2 LIFD). Questa regola vale

evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri,

determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine

d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori

non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 8 ad art. 7 LIFD,

p. 86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette

l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n. 2C_340/2007 del 22

gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006

n. 16t).

3.2.

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

4. 4.1.

Sia che i contribuenti siano

ritenuti assoggettati in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza

personale o per appartenenza economica, in ogni caso dovranno presentare una

dichiarazione d’imposta completa, comprensiva della sostanza e dei redditi

mondiali.

4.2.

Come già ricordato, per

gli articoli 6 cpv. 1 LT e 7 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche parzialmente

assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta

sugli elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente

alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in

Svizzera o all’estero.

I contribuenti

parzialmente assoggettati all’imposta in Svizzera devono pertanto dichiarare

l’insieme degli elementi patrimoniali e dei redditi conseguiti, anche se

determinanti solo per stabilire l’aliquota applicabile. Se non lo fanno,

violano i loro obblighi di procedura, con la conseguenza che possono essere

sottoposti a una tassazione per apprezzamento. L’autorità di tassazione esegue

infatti la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD). A

tale riguardo, la giurisprudenza del Tribunale federale sembra ammettere che i

redditi e la sostanza esteri possano essere stimati dall’autorità di

tassazione, anche senza che il contribuente sia stato preventivamente diffidato

(cfr. le già citate sentenze n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008 e n.

2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t; inoltre, Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2017, n. 31 ad art. 130 LIFD, p. 543). Poiché si tratta comunque di una

violazione degli obblighi procedurali, la diffida dovrebbe precedere la

tassazione per apprezzamento anche in questo caso (Locher, loc. cit.).

4.3.

Come già rilevato in

precedenza, i ricorrenti hanno presentato una dichiarazione palesemente

incompleta. A prescindere dalla questione dell’assoggettamento per appartenenza

personale o economica, infatti, manca ogni indicazione in merito al loro

patrimonio e ai loro redditi.

Oltre a non aver prodotto

le decisioni di tassazione dell’autorità fiscale dello Stato in cui avevano la

residenza fiscale nel periodo fiscale litigioso – che dovrebbero fornire

indicazioni in primis in merito alla residenza fiscale degli insorgenti ‑

i contribuenti non hanno allegato alcuna attestazione bancaria, neppure quella

relativa al debito ipotecario contratto con la __________, asserendo che la

documentazione è già in “possesso” dell’autorità di tassazione. Appare ancor

più inverosimile che i ricorrenti non siano titolari di alcun conto bancario all’estero.

Nel ricorso, l’insorgente sostiene di aver investito il suo patrimonio “in

Asia in fondi, obbligazioni di stato, azioni, in società e in immobili”. Senza

le attestazioni bancarie, risulta difficile anche per il contribuente stesso controllarne

le performances e conoscerne l’eventuale rendimento. I ricorrenti non hanno

né compilato né allegato il Modulo 2 “Elenco titoli ed altri collocamenti” né

per il 2015 né per il 2016. Si limitano semplicemente ad affermare che i

redditi da titoli e capitali pari a fr. 3'250.‑ per il 2015 e fr. 2'970.‑

per il 2016 non sono tassabili in Svizzera (v. reclamo del 23.07.2018, inviato

per Posta A da __________).

I ricorrenti sostengono

inoltre di non aver esercitato alcuna attività lucrativa in Svizzera né durante

il 2015 né nel 2016. C’è da chiedersi come abbiano potuto sostentarsi,

considerato che tra il 31.12.2015 e il 31.12.2016 la sostanza mobiliare non è stata

consumata, anzi si è addirittura accresciuta (+ fr. 40'000.‑) e la

sostanza immobiliare non è stata venduta (v. calcolo del dispendio 2016). Non è

giustificabile neppure con la vendita dell’automobile e di alcuni mobili/utensili

da cui dice di aver ricavato ca. 35'000.‑: di questa entrata, l’autorità

di tassazione ha già tenuto conto nel calcolo del dispendio stilato per il

periodo fiscale 2015 (dal quale risulta comunque una disponibilità negativa di

fr. 31'504.‑).

4.4.

Date le circostanze

descritte, erano senz’altro adempiute le condizioni perché l’autorità di

tassazione potesse procedere ad una tassazione d’ufficio, dopo aver diffidato i

contribuenti ad adempiere ai propri obblighi procedurali. Per il periodo fiscale

litigioso, l’Ufficio di tassazione ha invece rinunciato a una tassazione

d’ufficio in senso stretto, limitandosi, ai fini della determinazione

dell’aliquota, a stimare i fattori esteri, a rivalutare i redditi immobiliari e

ad aggiungere un reddito d’altra fonte di fr. 55'000.‑, che corrisponde

all’ammanco che scaturisce dal calcolo delle entrate e delle uscite 2016. Tuttavia,

per le ragioni già elencate, la decisione impugnata deve comunque essere

annullata e gli atti rinviati all’autorità fiscale per una nuova decisione. A

dipendenza della determinazione del domicilio fiscale dei contribuenti, questi

ultimi dovranno essere assoggettati alle imposte sul reddito e sulla sostanza

per appartenenza personale o economica. L’autorità di tassazione li diffiderà di

conseguenza a presentare una dichiarazione d’imposta completa, avvertendoli che

altrimenti saranno sottoposti (effettivamente) ad una tassazione d’ufficio. Se

la loro collaborazione non sarà adeguata alle circostanze, l’Ufficio di

tassazione procederà alla stima coscienziosa degli elementi imponibili e di

quelli determinanti per l’aliquota.

5. 5.1.

A mero titolo

abbondanziale, si osserva che i debiti di fr. 630'000.‑ si suddividono in

un debito ipotecario acceso presso la __________ di fr. 300'000.‑, di cui

agli atti manca però ogni e qualsiasi documentazione a comprova ‑ nonostante

i contribuenti sostengano di aver già inviato all’RS 2 i “giustificativi

ipoteche 2015 e 2016 (__________ si trova già nel suo po[s]sesso.)” ‑

rispettivamente in due prestiti da parte di società estere, entrambe con sede

in __________. I ricorrenti non presentano alcun contratto relativo ai due

finanziamenti di provenienza cinese. Quali giustificativi, il contribuente

presenta due documenti dai quali si evince l’ammontare degli interessi “concordati”

(“as agreed upon” risp. “as agreed”) ma non l’ammontare del

debito né le condizioni per la sua restituzione risp. le garanzie fornite. Il

Modulo 5 “Elenco debiti” riporta a titolo di garanzia dei debiti la dicitura “cartella”,

senz’altra indicazione. D’altra parte, se gli interessi in questione

concernessero effettivamente debiti ipotecari, gli insorgenti dovrebbero essere

proprietari di beni immobiliari, costituiti in pegno per garantire i

finanziamenti ricevuti.

5.2.

I debiti costituiscono dal

profilo fiscale un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso

l’erario. Di conseguenza l’onere della prova incombe al contribuente (DTF 133

Considerandi

II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola quando il creditore è

domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo

perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente effettuare delle

verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di dedurre dal loro

reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche con domicilio

o sede all’estero occorrono per contro informazioni più precise e più complete

ed un maggiore rigore d'indagine, al fine di garantire la generalità

dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Ciò vale in

particolare quando i creditori sono entità giuridiche con sede in Stati che

consentono domiciliazioni fittizie (sentenza del TF 2C_340/2007 del 22.1.2008

consid. 3.3 con riferimenti).

5.3

Nel caso in esame, entrambi

i debiti con le società di __________ sono stati riconosciuti dall’Ufficio di

tassazione, sebbene il creditore abbia la propria sede in uno Stato estero.

Dalle poche indicazioni che emergono dagli atti trasmessi dall’autorità di

tassazione alla Camera di diritto tributario, non è possibile evincere né la

natura né l’importo esatto dei debiti in questione. Per stabilire se al

31.12.2016

i ricorrenti fosse effettivamente debitori dell’importo menzionato

nell’elenco debiti presentato e come tale riconosciuto dall’RS 2, dovrà quindi

essere approfondita e chiarita la situazione debitoria esistente al 31.12.2016.

6.

Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 2 per una

nuova decisione.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.

L’importo di fr. 800.‑

(ottocento franchi) richiesto a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e

le spese di procedura versato il 17 ottobre 2019 è restituito ai contribuenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione di tassazione

IC/IFD 2016 dopo reclamo del 21 agosto 2019 è annullata. Gli atti sono

trasmessi all’RS 2 perché adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

L’importo di fr. 800.‑

(ottocento franchi) richiesto a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e

le spese di procedura versato il 17 ottobre 2019 è restituito ai contribuenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: