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Decisione

80.2019.290

Riscossione: restituzione o computo degli acconti d’imposta, periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati e periodi precedenti, lacuna della legge, ripartizione per metà

6 ottobre 2020Italiano23 min

moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta IC 2017, dopo che l’__________

Source ti.ch

IncartI n.

80.2019.290

80.2019.291

Lugano

6 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 10 settembre 2019 contro la decisione del 27 agosto 2019 in materia di riparto

tra coniugi dell’IC 2017.

Fatti

Fatti

A.

a.

Per l’intero periodo

fiscale 2017, RI 1, separata dal marito __________ a far tempo dal 1° febbraio

2018 e divorziata dal 22 novembre dello stesso anno (v.

Movpop - Movimento della popolazione, Ufficio dello Stato Civile;

ultima consultazione: 15.09.2020; sentenza di divorzio, incarto n. __________

del 25 ottobre 2018), è stata imposta congiuntamente con il marito. Per quanto

qui d’interesse, la decisione di tassazione IC 2017, notificata in data 19

dicembre 2018, stabiliva un reddito imponibile di fr. 150'300.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 158'300.‑) e un dovuto d’imposta pari

a fr. 13'618.10. Limitatamente all’imposta cantonale, l’autorità di tassazione

accertava una sostanza imponibile di fr. 279'000.‑ (determinante per

l’aliquota: fr. 402'000.‑) e un dovuto d’imposta pari a

fr. 461.55.

b.

Con lettera raccomandata

datata 19 dicembre 2018, la contribuente chiedeva all’RS 1 (di seguito: RS 1)

di voler procedere al riparto tra marito e moglie degli elementi imponibili e

dell’imposta dovuta, in seguito al divorzio appena pronunciato. Precisava che

gli acconti per le imposte comunali, cantonali e federali per gli anni fiscali

2017 e 2018 erano stati versati in ragione di metà ciascuno. Allegava una copia

della sentenza di divorzio.

B. Il

19 febbraio 2019, l’RS 1 intimava alla contribuente il riparto fra marito e

moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta IC 2017, dopo che l’__________

(di seguito: __________) vi aveva inserito i dati relativi all’esazione delle

singole quote. Il riparto dell’imposta dovuta appariva così:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2017

9'290.55

5'717.40

15'007.95

-

acconti versati

2'878.50

1'771.50

4'650.00

+ int. sino al 05.02.2019

1.40

0.90

2.30

Conguaglio dovuto

6'413.45

3'946.80

10'360.25

C. Il 20 febbraio 2019,

la contribuente presentava reclamo all’__________ contro la suddetta decisione,

sottolineando che il versamento degli acconti era stato effettuato dai coniugi

in ragione di metà ciascuno, “indipendentemente dalle bollette emesse” e

“anzi se controllate bene, tutti i pagamenti sono stati effettuati con il

mio e-banking”. Lamentava anche un’errata imposizione degli immobili siti in

__________ perché, dalla sentenza di divorzio cresciuta in giudicato il 22

novembre 2018, si evinceva che, con la liquidazione del regime matrimoniale,

avrebbe beneficiato di un solo appartamento, mentre gli altri sarebbero rimasti

di proprietà del marito. Tra i documenti presentati in sede di reclamo, la

contribuente allegava una lettera raccomandata del 20 febbraio 2019 e firmata

da entrambi i coniugi nella quale confermavano che gli acconti per il 2017

erano stati versati in ragione di metà ciascuno, per un totale di

fr. 9'950.‑ (IC, IFD, ICom).

D. Il 22 agosto 2019, l’__________

decideva il reclamo relativo alla ripartizione dei pagamenti. Nell’ambito

dell’imposta federale diretta, ammetteva la richiesta della contribuente di

considerare gli acconti versati in modo paritario, mentre per l’imposta

cantonale ripartiva nuovamente gli elementi imponibili proporzionalmente al

reddito netto (63,71% al marito risp. 36.29% alla moglie). A motivo, l’autorità

adduceva:

“in

base all’art. 12 della Legge tributaria, i coniugi non separati legalmente o

di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Questo perché la

famiglia è considerata una comunione domestica e costituisce un’unità anche dal

punto di vista fiscale. In questo senso, ogni coniuge può essere chiamato a

pagare la totalità dell’imposta.

La

decadenza di questa responsabilità solidale può perfezionarsi nei seguenti casi:

-

richiesta scritta di uno dei con[…]iugi

entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione;

-

insolvenza di uno dei coniugi;

-

separazione legale o di fatto;

-

divorzio.

Nel

caso specifico la responsabilità tra lei e il signor __________ è decaduta per

effetto della separazione di fatto, che si è perfezionata il 1° febbraio 2018.

Considerate

le valute di pagamento di seguito indicate

31.05.2017 fr.

1'550.00

31.07.2017 fr.

1'550.00

29.09.2017 fr.

1'550.00

fr.

4'650.00

al momento dell’allestimento del riparto quote

coniugi, considerato che i versamenti [sono stati] effettuati durante il

regime matrimoniale, la ripartizione è avvenuta conformemente alle quote

stabilite dalla decisione di riparto fra marito e moglie definite dal

competente Ufficio segnatamente:

in

deduzione della quota marito stabilita in fr. 9'581.90 fr. 2'968.80

in

deduzione della quota moglie stabilita in fr 5'426.05 fr. 1'681.20

fr.

4'650.00”

E. Il

27 agosto 2019, l’RS 1 intimava alla reclamante il riparto fra marito e moglie

IC 2017 dopo reclamo. L’autorità di tassazione aveva modificato l’attribuzione

di alcuni elementi tra i coniugi, in particolare quelli legati alla sostanza

immobiliare (stima, reddito immobiliare, interessi passivi). Dal canto suo, l’__________

ripartiva l’imposta dovuta e gli acconti versati nel modo seguente:

Marito

Moglie

Totale

Imposta cantonale 2017

9'581.90

5'426.05

15'007.95

-

acconti versati

2'968.80

1'681.20

4'650.00

+ int. sino al 22.08.2019

83.85

47.45

131.30

Conguaglio dovuto

6'696.95

3'792.30

10'489.25

F. Non soddisfatta della

decisione di non concederle la deduzione dell’acconto effettivamente versato, il

3 settembre 2019 ‑ per posta elettronica ‑ la

contribuente si rivolgeva all’__________ preannunciando il suo ricorso. Il 20

settembre 2019, l’__________ le rispondeva riconfermandosi nella propria

decisione e sottolineando che i versamenti effettuati prima della decadenza

della responsabilità dei coniugi erano stati suddivisi proporzionalmente

tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno.

G. Nel frattempo, il 10

settembre 2019, la contribuente presenta ricorso contro il riparto fra marito e

moglie IC 2017, chiedendo che “vengano considerati gli acconti che h[a]

versato di tasca [propria] (fr. 2'100.‑) per quanto concerne

l’imposta cantonale [e] di conseguenza un ristorno a [suo]

favore, e non un acconto di fr. 1'681.20, andando ad aumentare gli acconti

versati dall’[…] ex marito”. Sottolinea di aver versato l’“importo

corrispondente, imposta federale fr. 1'195.‑, imposta cantonale

fr. 3'792.30 […] per bloccare gli interessi di ritardo”. Oltre

alla decisione impugnata, allega la decisione di tassazione IC/IFD 2017

notificata il 19 dicembre 2018 ed alcuni documenti relativi allo scambio di

corrispondenza intervenuto con l’__________.

H. L’__________ ha

presentato le proprie osservazioni al ricorso il 5 giugno 2020 facendo

riferimento all’art. 12 LT e specificando che i coniugi si sono separati a far

tempo dal 1° febbraio 2018. Evidenzia che:

“7. I

coniugi non separati legalmente o di fatto risp. divorziati sono

solidarmente responsabili del pagamento delle imposte. L’Autorità fiscale può

esigere a sua scelta da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il

debito od una parte soltanto. Il concetto di debito solidale è previsto

all’art. 143 CO e stabilisce appunto che vi [è] solidarietà fra più debitori

quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente

all’adempimento dell’intera obbligazione. Nel caso specifico, al momento

dei pagamenti sopraccitati, i coniugi __________/RI 1 erano debitori solidali;

i versamenti sono pertanto da considerare in diminuzione del debito

complessivo, anche se chi ha pagato lo ha fatto con l’intendimento di coprire

la propria quota.

8. Per tale

motivo l’__________ ha effettuato la ripartizione considerando la data del 1°

febbraio 2018 come momento determinante per la gestione risp. attribuzione dei

pagamenti. Per quanto riguarda l’imposta cantonale 2017 l’Autorità di

riscossione ha pertanto stabilito che i pagamenti rivendicati dalla signora RI

1 non potevano essere attribuiti esclusivamente alla quota a carico della

moglie essendo stati accreditati con le seguenti valute:

31.05.2017 fr. 1'550.00

31.07.2017 fr. 1'550.00

29.09.2017 fr. 1'550.00”

I. Il 18 agosto 2020,

su richiesta della Camera di diritto tributario, l’__________ ha fornito una

copia dell’incarto relativo alla contribuente.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 12 LT

sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto

rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge

risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è

insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta

scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della

tassazione.

1.2.

La responsabilità solidale

dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari

di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve

procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. La

responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope

legis (Jaques, in Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, 2a ed.,

Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214). In questi casi, l’autorità

fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere al riparto delle

singole quote d’imposta.

Con

particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede

espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto

intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia.

1.3.

La ricorrente ha

legittimamente richiesto all’autorità di tassazione la ripartizione del debito

d’imposta per il periodo fiscale 2017, a seguito della sentenza di divorzio,

cresciuta in giudicato il 22 novembre 2018 (v. lettera del 19.12.2018 all’att. RS

1). È del tutto irrilevante, a tal fine, che nel corso del periodo fiscale in

discussione i coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed

adempissero in tal modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della

sostanza. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LT risp. art. 13 cpv. 1 LIFD, rispondono solidalmente dell’imposta complessiva “i

coniugi non separati legalmente o di fatto”. Ne consegue che, la

separazione fa in ogni caso decadere la responsabilità solidale dei coniugi.

Gli articoli 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD prevedono espressamente che la

responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche

per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. La Circolare AFC n. 30

del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la

legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”; par. 6.2.2) ‑ cui

rimanda anche la Circolare DDC n. 18 del luglio 2020 (“Imposizione della

famiglia”; p. 3, n. 1) ‑ afferma:

“Ogni responsabilità solidale

decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa

esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta

futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della

vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).

(cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 9 ad art. 13 LIFD; Jaques,

op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD).

1.4.

Dal momento che i coniugi

non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente

dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il

giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art.

13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza

dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per

i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i

crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando,

la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.

La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge

all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla

tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n.18 s., p. 214 s.).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, la

ricorrente non contesta la ripartizione in quanto tale degli elementi

imponibili, bensì l’attribuzione da parte dell’__________ degli “acconti

versati”, sostenendo che, quando sono stati pagati questi acconti, gli ex

coniugi se li erano suddivisi in ragione di metà ciascuno. In altre parole, la

ricorrente, che vive separata dal marito a far tempo dal 1° febbraio 2018,

vorrebbe che gli acconti che ha effettivamente versato ‑ così

come pattuito tra i due ex coniugi ‑ siano riconosciuti in

ragione di fr. 2'100.‑ [recte: fr. 2'325.‑ per

l’IC 2017] e non solo fr. 1'681.20, come calcolato dall’__________ proporzionalmente

all’“imposta cantonale annua complessiva (reddito + sostanza)”.

A suo dire, dovrebbe beneficiare di un (parziale) rimborso degli acconti

versati che invece, nel riparto __________, vanno ad incrementare (“fittiziamente”)

quanto effettivamente versato dal marito, riducendone il conguaglio a discapito

di quello della ex moglie. Poiché la ripartizione paritetica tra gli ex coniugi

è stata effettuata sia a livello di imposta comunale sia per l’IFD 2017, la

ricorrente non capisce perché tale ripartizione non possa essere adottata anche

per l’imposta cantonale.

2.2

2.2.1

La Camera di diritto

tributario ha già avuto modo di occuparsi della questione sollevata con il

presente ricorso in due sentenze, di cui una pubblicata (sentenza CDT

80.2013.166

del 04.06.2014 in: RtiD II-2014, n. 12t; sentenza CDT 80.2014.187

del 13.11.2014), ricordando che il problema dell’attribuzione degli acconti,

che i coniugi hanno pagato prima della caduta della responsabilità solidale, in

relazione ad un debito d’imposta comune, può essere risolto in diversi modi.

2.2.2

Una prima possibilità è

quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi

alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime

matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht

der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180; Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 1, p. 154). Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi

tributarie di diversi cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche

la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in RF 67/2012, p.

361], Vallese [art. 168bis LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2

LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è

ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo

una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv.

2.

LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194

cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE ; v. anche la sentenza del 29

luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in RJN 2008 p. 330 = RDAF

2009.

II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della

Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des

personnes morales]; cfr. anche de Vries

Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce:

mode d’emploi pour le praticien, in AJP 2010 p. 267 ss., in particolare p. 272

s.).

In una sentenza del 26

settembre 2019, il Tribunale federale si è confrontato con un ricorso, che

concerneva la restituzione a due coniugi ginevrini divorziati di imposte per

ben 3 milioni di franchi di imposta cantonale e oltre 1 milione di IFD. Sebbene

tutti i redditi assoggettati all’imposta fossero stati conseguiti dal marito,

che risultava altresì aver pagato tutti gli acconti, l’Alta Corte ha ricordato

che la riscossione e il rimborso delle imposte sono materie di esclusiva

competenza cantonale, non essendo disciplinate dalla Legge federale del 14

dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID; RS 642.14). Di conseguenza, ha concluso che il fisco ginevrino

era obbligato a rimborsare alla ex moglie la metà delle imposte cantonali

dovute dai coniugi, anche se tutti gli acconti dell’IFD erano invece stati

restituiti al marito (sentenza 2C_351/2019 del 26.9.2019 consid. 5, in RDAF

2020.

II 95 = RF 75/2020 p. 63).

2.2.3

Un’altra opzione consiste

nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione alle rispettive

quote di responsabilità per l’imposta complessiva.

In questa direzione è

andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese, introducendo

una disposizione specifica per la ripartizione degli importi pagati

congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro

separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la

ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella

maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi

redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una

compensazione fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in

proporzione ai rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato

introdotto il nuovo art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i

coniugi in proporzione alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art.

15.

cpv. 2, cioè secondo le regole applicabili in caso di decadenza della

responsabilità solidale. L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le

quote rispettive dei coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione

comune disponibile. In altre parole, la ripartizione degli acconti pagati

durante l’anno in cui interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati

delle tassazioni dei periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora

imposti congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per

l’autorità fiscale, di rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel

periodo durante il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente

(cfr. al riguardo Langenegger, in:

Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz,

Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692).

Nel Canton Basilea Città,

la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi separati o divorziati

di imposte che erano state ancora riscosse congiuntamente, avviene in base alla

ripartizione da loro richiesta di comune accordo; in mancanza di un simile

accordo, la restituzione avviene in proporzione alle rispettive quote dell’imposta

complessiva (§ 202 cpv. 4

ultima frase LT-BS).

2.2.4

Un’ultima possibilità

consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli anticipi o

per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede

un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui

“la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto

decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti”; presuppone

infatti che la decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai

debiti d’imposta già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma

anche a quelli che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht

der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180).

2.3

Come visto, la legge

sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che

concerne tale aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a

quanto si verifica nell’ambito dell’imposta cantonale, per il fatto che il termine

generale di scadenza dell’IFD è il 1° marzo dell'anno civile successivo a

quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell’Ordinanza del 10 dicembre 1992

sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta; RS 642.124). Di

conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando, ormai

vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il periodo

fiscale pagano l’IFD, perlopiù in base ad un calcolo provvisorio, solo nella

primavera dell’anno successivo.

In una sentenza del 18

febbraio 2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia

di coniugi separati ai quali doveva essere restituita l’imposta federale

diretta (StE 2003 B 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF 2003 II 337). Nel caso

concreto, vigente ancora il sistema biennale praenumerando, i coniugi si

erano separati l’8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un

acconto di fr. 24'668.‑. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la

decisione di tassazione per il periodo dal 1° gennaio 1995 all’8 febbraio 1996,

cioè per un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando

l’imposta in zero franchi. L’Alta Corte ha confermato la decisione

dell’autorità fiscale cantonale, che aveva rimborsato l’intera somma al marito,

sottolineando che si trattava di un’imposta ancora tassata congiuntamente, per

la quale tuttavia la responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui

era avvenuto il pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la suddivisione

per metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento.

In dottrina, si sottolinea

che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato

diverse modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà, facendo

notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta Corte

ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva essere

disciplinata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh, op. cit., p. 273 nota

42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007,

in RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2).

3.

3.1.

Diversamente dalla legge

degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene alcuna

disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli acconti

pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la separazione

o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.

3.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna, alla quale il

giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC,

quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua applicazione solleva

inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta né dal testo né

dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF 125 III 425 consid. 3a;

117.

III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di un'incongruenza del

legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce dalle

idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il giudice non può supplire

al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore

(silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa oppure quando

l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna

impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può

tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la

Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF

126.

II 71 consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).

3.3

Nella fattispecie vi è una

lacuna propria, che come tale deve essere colmata. Infatti, la restituzione, o

l’attribuzione in sede di calcolo dei conguagli, degli acconti pagati dai

coniugi che si sono in seguito separati solleva un problema che deve essere

disciplinato. La soluzione più conforme alle esigenze di tutte le parti

coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale) consisterebbe nel

conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. Come si è visto

esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni, nella maggior parte dei

casi, anche laddove in linea di principio è prevista la ripartizione per metà,

è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo

una convenzione in tal senso.

Dovendo colmare una lacuna

propria della legge, la Camera di diritto tributario ha già stabilito che, in

mancanza di una convenzione sottoscritta dai coniugi, si giustifica di conformarsi

alla soluzione adottata dalla maggior parte dei cantoni, che consiste nella

ripartizione per metà fra i coniugi (RtiD II-2014, n. 12t consid. 3.4).

3.4

Tornando

al caso in disamina, dai documenti a disposizione dell’autorità giudicante, si

evince che i coniugi __________/RI 1 si sono separati a far tempo dal 1°

febbraio 2018 e il divorzio è stato pronunciato il 22 novembre 2018. La

convenzione, che è parte integrante alla sentenza di divorzio, al capitolo

“Imposte” stabilisce unicamente che “le parti chiederanno la separazione

delle partite fiscali con effetto a decorrere dal 1. gennaio 2018” (v.

Convenzione sugli effetti accessori del divorzio firmata il 17 luglio 2018 n.

9, sentenza di divorzio del 25 ottobre 2018, n. 2). Nulla è detto, per quanto

qui d’interesse, in merito gli acconti 2017, versati ancora in costanza di

matrimonio. Infatti, gli acconti dell’imposta cantonale 2017 (tre rate di

fr. 1'550.‑ ciascuna) sono stati pagati rispettivamente il 31 maggio

2017, il 31 luglio 2017 e il 29 settembre 2017 (v. decisione su reclamo riparto

IC 2017 del 22.08.2019; osservazioni al ricorso del 5 giugno 2020, n. 8) e

verosimilmente – agli atti manca la documentazione dell’__________,

in particolare la stampa della schermata relativa ai pagamenti con le relative

date di registrazione – inseriti a nome dell’unione coniugale __________/RI

1.

A

questo proposito, da notare la lettera del 5 febbraio 2019 con cui l’__________

chiedeva di comunicare il nome di chi avesse effettuato il pagamento IFD di

fr. 1’250.‑ in data 29 marzo 2018, quando la responsabilità dei

coniugi era ormai decaduta per l’avvenuta separazione (1° febbraio 2018).

Diffidava i contribuenti dal voler rispondere entro il 20 febbraio 2019

altrimenti il pagamento sarebbe stato “accreditato in deduzione della quota

di chi l’[aveva] effettivamente eseguito unicamente contro presentazione

dei giustificativi bancari e/o postali dai quali si evince il prelievo risp. il

versamento dell’importo preteso”. Con lettera raccomandata all’attenzione

dell’__________, gli ex coniugi rispondevano di aver versato gli acconti 2017 e

2018.

“in misura di metà ciascuno, indipendentemente dalle bollette emesse, e

per la precisione:

2017.

cantonale 1550 x 3 = fr.

4650.- A TESTA FR. 2325.-

comunale 1400 x 3 = fr.

4200.- A TESTA FR. 2100.-

difesa-federale fr. 1100.- A

TESTA FR. 550.-

per

un totale di fr. 9950.-

2018.

cantonale 1400 x 3 = fr.

4200.- A TESTA FR. 2100.-

comunale 1400 x 3 = fr.

4200.- A TESTA FR. 2100.-

difesa-federale fr. 1250.-

A TESTA FR. 625.-

per

un totale di fr. 9650.-“.

Nel riparto tra marito e

moglie che concerne l’IFD 2017, l’acconto di fr. 1'250.‑ è stato effettivamente

suddiviso in ragione di metà ciascuno nonostante la proporzione tra il reddito

netto e l’IFD complessiva si attestasse a 52.19% (per il marito) e a 47.81%

(per la moglie; v. riparto fra marito e moglie IFD 2017 intimato il 27 agosto

2019).

3.5

Sebbene su questo preciso

punto la convenzione di divorzio sia silente, agli atti sono versati almeno due

scritti firmati da entrambi gli ex coniugi e successivi al divorzio, nei quali

si fa riferimento agli acconti pagati in costanza di matrimonio.

Poiché quanto richiesto

dalla ricorrente consiste nella ripartizione per metà fra i

coniugi – corrispondente alla soluzione adottata dalla maggior parte

dei cantoni ‑ si ritiene equo anche in questo caso un simile

criterio di attribuzione degli acconti pagati.

L’__________, per il

tramite dell’RS 1, notificherà pertanto alla ricorrente un nuovo conguaglio

dell’imposta cantonale 2017, computando gli acconti già pagati nella misura di

fr. 2'325.‑ (la metà di fr. 4'550.‑) a ciascun coniuge. Anche

gli eventuali interessi di ritardo dovranno essere ricalcolati tenendo conto

della ripartizione paritetica degli acconti.

4.

Di conseguenza, il

ricorso è accolto. La decisione di riparto tra marito e moglie IC 2017 del 27

agosto 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’RS 1RS 1 perché – con

il supporto dell’__________‑ proceda all’allestimento di un nuovo

conguaglio.

Non si prelevano né

tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione di riparto tra marito e moglie IC 2017 è annullata e

gli atti sono trasmessi all’__________ perché proceda ad attribuire gli acconti

versati al marito e alla moglie in ragione di metà ciascuno (fr. 4'650.‑

/ 2 = fr. 2'325.‑).

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. C Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: