80.2019.290
Riscossione: restituzione o computo degli acconti d’imposta, periodo fiscale durante il quale i coniugi si sono separati e periodi precedenti, lacuna della legge, ripartizione per metà
6 ottobre 2020Italiano23 min
moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta IC 2017, dopo che l’__________
Source ti.ch
IncartI n.
80.2019.290
80.2019.291
Lugano
6 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 settembre 2019 contro la decisione del 27 agosto 2019 in materia di riparto
tra coniugi dell’IC 2017.
Fatti
Fatti
A.
a.
Per l’intero periodo
fiscale 2017, RI 1, separata dal marito __________ a far tempo dal 1° febbraio
2018 e divorziata dal 22 novembre dello stesso anno (v.
Movpop - Movimento della popolazione, Ufficio dello Stato Civile;
ultima consultazione: 15.09.2020; sentenza di divorzio, incarto n. __________
del 25 ottobre 2018), è stata imposta congiuntamente con il marito. Per quanto
qui d’interesse, la decisione di tassazione IC 2017, notificata in data 19
dicembre 2018, stabiliva un reddito imponibile di fr. 150'300.‑
(determinante per l’aliquota: fr. 158'300.‑) e un dovuto d’imposta pari
a fr. 13'618.10. Limitatamente all’imposta cantonale, l’autorità di tassazione
accertava una sostanza imponibile di fr. 279'000.‑ (determinante per
l’aliquota: fr. 402'000.‑) e un dovuto d’imposta pari a
fr. 461.55.
b.
Con lettera raccomandata
datata 19 dicembre 2018, la contribuente chiedeva all’RS 1 (di seguito: RS 1)
di voler procedere al riparto tra marito e moglie degli elementi imponibili e
dell’imposta dovuta, in seguito al divorzio appena pronunciato. Precisava che
gli acconti per le imposte comunali, cantonali e federali per gli anni fiscali
2017 e 2018 erano stati versati in ragione di metà ciascuno. Allegava una copia
della sentenza di divorzio.
B. Il
19 febbraio 2019, l’RS 1 intimava alla contribuente il riparto fra marito e
moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta IC 2017, dopo che l’__________
(di seguito: __________) vi aveva inserito i dati relativi all’esazione delle
singole quote. Il riparto dell’imposta dovuta appariva così:
Marito
Moglie
Totale
Imposta cantonale 2017
9'290.55
5'717.40
15'007.95
-
acconti versati
2'878.50
1'771.50
4'650.00
+ int. sino al 05.02.2019
1.40
0.90
2.30
Conguaglio dovuto
6'413.45
3'946.80
10'360.25
C. Il 20 febbraio 2019,
la contribuente presentava reclamo all’__________ contro la suddetta decisione,
sottolineando che il versamento degli acconti era stato effettuato dai coniugi
in ragione di metà ciascuno, “indipendentemente dalle bollette emesse” e
“anzi se controllate bene, tutti i pagamenti sono stati effettuati con il
mio e-banking”. Lamentava anche un’errata imposizione degli immobili siti in
__________ perché, dalla sentenza di divorzio cresciuta in giudicato il 22
novembre 2018, si evinceva che, con la liquidazione del regime matrimoniale,
avrebbe beneficiato di un solo appartamento, mentre gli altri sarebbero rimasti
di proprietà del marito. Tra i documenti presentati in sede di reclamo, la
contribuente allegava una lettera raccomandata del 20 febbraio 2019 e firmata
da entrambi i coniugi nella quale confermavano che gli acconti per il 2017
erano stati versati in ragione di metà ciascuno, per un totale di
fr. 9'950.‑ (IC, IFD, ICom).
D. Il 22 agosto 2019, l’__________
decideva il reclamo relativo alla ripartizione dei pagamenti. Nell’ambito
dell’imposta federale diretta, ammetteva la richiesta della contribuente di
considerare gli acconti versati in modo paritario, mentre per l’imposta
cantonale ripartiva nuovamente gli elementi imponibili proporzionalmente al
reddito netto (63,71% al marito risp. 36.29% alla moglie). A motivo, l’autorità
adduceva:
“in
base all’art. 12 della Legge tributaria, i coniugi non separati legalmente o
di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Questo perché la
famiglia è considerata una comunione domestica e costituisce un’unità anche dal
punto di vista fiscale. In questo senso, ogni coniuge può essere chiamato a
pagare la totalità dell’imposta.
La
decadenza di questa responsabilità solidale può perfezionarsi nei seguenti casi:
-
richiesta scritta di uno dei con[…]iugi
entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione;
-
insolvenza di uno dei coniugi;
-
separazione legale o di fatto;
-
divorzio.
Nel
caso specifico la responsabilità tra lei e il signor __________ è decaduta per
effetto della separazione di fatto, che si è perfezionata il 1° febbraio 2018.
Considerate
le valute di pagamento di seguito indicate
31.05.2017 fr.
1'550.00
31.07.2017 fr.
1'550.00
29.09.2017 fr.
1'550.00
fr.
4'650.00
al momento dell’allestimento del riparto quote
coniugi, considerato che i versamenti [sono stati] effettuati durante il
regime matrimoniale, la ripartizione è avvenuta conformemente alle quote
stabilite dalla decisione di riparto fra marito e moglie definite dal
competente Ufficio segnatamente:
in
deduzione della quota marito stabilita in fr. 9'581.90 fr. 2'968.80
in
deduzione della quota moglie stabilita in fr 5'426.05 fr. 1'681.20
fr.
4'650.00”
E. Il
27 agosto 2019, l’RS 1 intimava alla reclamante il riparto fra marito e moglie
IC 2017 dopo reclamo. L’autorità di tassazione aveva modificato l’attribuzione
di alcuni elementi tra i coniugi, in particolare quelli legati alla sostanza
immobiliare (stima, reddito immobiliare, interessi passivi). Dal canto suo, l’__________
ripartiva l’imposta dovuta e gli acconti versati nel modo seguente:
Marito
Moglie
Totale
Imposta cantonale 2017
9'581.90
5'426.05
15'007.95
-
acconti versati
2'968.80
1'681.20
4'650.00
+ int. sino al 22.08.2019
83.85
47.45
131.30
Conguaglio dovuto
6'696.95
3'792.30
10'489.25
F. Non soddisfatta della
decisione di non concederle la deduzione dell’acconto effettivamente versato, il
3 settembre 2019 ‑ per posta elettronica ‑ la
contribuente si rivolgeva all’__________ preannunciando il suo ricorso. Il 20
settembre 2019, l’__________ le rispondeva riconfermandosi nella propria
decisione e sottolineando che i versamenti effettuati prima della decadenza
della responsabilità dei coniugi erano stati suddivisi proporzionalmente
tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno.
G. Nel frattempo, il 10
settembre 2019, la contribuente presenta ricorso contro il riparto fra marito e
moglie IC 2017, chiedendo che “vengano considerati gli acconti che h[a]
versato di tasca [propria] (fr. 2'100.‑) per quanto concerne
l’imposta cantonale [e] di conseguenza un ristorno a [suo]
favore, e non un acconto di fr. 1'681.20, andando ad aumentare gli acconti
versati dall’[…] ex marito”. Sottolinea di aver versato l’“importo
corrispondente, imposta federale fr. 1'195.‑, imposta cantonale
fr. 3'792.30 […] per bloccare gli interessi di ritardo”. Oltre
alla decisione impugnata, allega la decisione di tassazione IC/IFD 2017
notificata il 19 dicembre 2018 ed alcuni documenti relativi allo scambio di
corrispondenza intervenuto con l’__________.
H. L’__________ ha
presentato le proprie osservazioni al ricorso il 5 giugno 2020 facendo
riferimento all’art. 12 LT e specificando che i coniugi si sono separati a far
tempo dal 1° febbraio 2018. Evidenzia che:
“7. I
coniugi non separati legalmente o di fatto risp. divorziati sono
solidarmente responsabili del pagamento delle imposte. L’Autorità fiscale può
esigere a sua scelta da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il
debito od una parte soltanto. Il concetto di debito solidale è previsto
all’art. 143 CO e stabilisce appunto che vi [è] solidarietà fra più debitori
quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente
all’adempimento dell’intera obbligazione. Nel caso specifico, al momento
dei pagamenti sopraccitati, i coniugi __________/RI 1 erano debitori solidali;
i versamenti sono pertanto da considerare in diminuzione del debito
complessivo, anche se chi ha pagato lo ha fatto con l’intendimento di coprire
la propria quota.
8. Per tale
motivo l’__________ ha effettuato la ripartizione considerando la data del 1°
febbraio 2018 come momento determinante per la gestione risp. attribuzione dei
pagamenti. Per quanto riguarda l’imposta cantonale 2017 l’Autorità di
riscossione ha pertanto stabilito che i pagamenti rivendicati dalla signora RI
1 non potevano essere attribuiti esclusivamente alla quota a carico della
moglie essendo stati accreditati con le seguenti valute:
31.05.2017 fr. 1'550.00
31.07.2017 fr. 1'550.00
29.09.2017 fr. 1'550.00”
I. Il 18 agosto 2020,
su richiesta della Camera di diritto tributario, l’__________ ha fornito una
copia dell’incarto relativo alla contribuente.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 12 LT
sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto
rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge
risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è
insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta
scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della
tassazione.
1.2.
La responsabilità solidale
dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari
di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD). In questi casi, l’autorità fiscale, se richiesta, deve
procedere al riparto delle loro singole quote d’imposta. La
responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade ope
legis (Jaques, in Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 17 ad art. 13 LIFD, p. 214). In questi casi, l’autorità
fiscale deve limitarsi ad accertarne la decadenza e procedere al riparto delle
singole quote d’imposta.
Con
particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede
espressamente che le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto
intercomunale, così come i rimedi giuridici, sono applicabili per analogia.
1.3.
La ricorrente ha
legittimamente richiesto all’autorità di tassazione la ripartizione del debito
d’imposta per il periodo fiscale 2017, a seguito della sentenza di divorzio,
cresciuta in giudicato il 22 novembre 2018 (v. lettera del 19.12.2018 all’att. RS
1). È del tutto irrilevante, a tal fine, che nel corso del periodo fiscale in
discussione i coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed
adempissero in tal modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della
sostanza. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LT risp. art. 13 cpv. 1 LIFD, rispondono solidalmente dell’imposta complessiva “i
coniugi non separati legalmente o di fatto”. Ne consegue che, la
separazione fa in ogni caso decadere la responsabilità solidale dei coniugi.
Gli articoli 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD prevedono espressamente che la
responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche
per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. La Circolare AFC n. 30
del 21 dicembre 2010 (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la
legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”; par. 6.2.2) ‑ cui
rimanda anche la Circolare DDC n. 18 del luglio 2020 (“Imposizione della
famiglia”; p. 3, n. 1) ‑ afferma:
“Ogni responsabilità solidale
decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa
esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta
futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della
vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).
(cfr. anche Hunziker/Mayer-Knobel, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 9 ad art. 13 LIFD; Jaques,
op. cit., n. 17 ad art. 13 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 7 ad art. 13 LIFD).
1.4.
Dal momento che i coniugi
non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente
dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il
giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art.
13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza
dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per
i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i
crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando,
la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione.
La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge
all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla
tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, op. cit., n.18 s., p. 214 s.).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, la
ricorrente non contesta la ripartizione in quanto tale degli elementi
imponibili, bensì l’attribuzione da parte dell’__________ degli “acconti
versati”, sostenendo che, quando sono stati pagati questi acconti, gli ex
coniugi se li erano suddivisi in ragione di metà ciascuno. In altre parole, la
ricorrente, che vive separata dal marito a far tempo dal 1° febbraio 2018,
vorrebbe che gli acconti che ha effettivamente versato ‑ così
come pattuito tra i due ex coniugi ‑ siano riconosciuti in
ragione di fr. 2'100.‑ [recte: fr. 2'325.‑ per
l’IC 2017] e non solo fr. 1'681.20, come calcolato dall’__________ proporzionalmente
all’“imposta cantonale annua complessiva (reddito + sostanza)”.
A suo dire, dovrebbe beneficiare di un (parziale) rimborso degli acconti
versati che invece, nel riparto __________, vanno ad incrementare (“fittiziamente”)
quanto effettivamente versato dal marito, riducendone il conguaglio a discapito
di quello della ex moglie. Poiché la ripartizione paritetica tra gli ex coniugi
è stata effettuata sia a livello di imposta comunale sia per l’IFD 2017, la
ricorrente non capisce perché tale ripartizione non possa essere adottata anche
per l’imposta cantonale.
2.2
2.2.1
La Camera di diritto
tributario ha già avuto modo di occuparsi della questione sollevata con il
presente ricorso in due sentenze, di cui una pubblicata (sentenza CDT
80.2013.166
del 04.06.2014 in: RtiD II-2014, n. 12t; sentenza CDT 80.2014.187
del 13.11.2014), ricordando che il problema dell’attribuzione degli acconti,
che i coniugi hanno pagato prima della caduta della responsabilità solidale, in
relazione ad un debito d’imposta comune, può essere risolto in diversi modi.
2.2.2
Una prima possibilità è
quella di attribuire metà degli acconti a ciascuno dei coniugi, conformandosi
alla concezione del diritto matrimoniale ed in particolare al regime
matrimoniale della partecipazione agli acquisti (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht
der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180; Hunziker/Mayer-Knobel,
op. cit., n. 1, p. 154). Questa soluzione è d’altronde codificata nelle leggi
tributarie di diversi cantoni (p. es. Friburgo [art. 209 cpv. 2 LT-FR; v. anche
la sentenza del 16 dicembre 2011 del Tribunale cantonale, in RF 67/2012, p.
361], Vallese [art. 168bis LT-VS], Giura [art. 177d cpv. 2
LT-JU]); nella maggior parte dei casi, quale eccezione alla regola descritta, è
ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo
una convenzione in tal senso (p. es. Zurigo [§ 180 LT-ZH], Berna [art. 245 cpv.
2.
LT-BE], Argovia [§ 228 LT-AG], San Gallo [art. 219 LT-SG], Lucerna [§ 194
cpv. 4 LT-LU], Neuchâtel [art. 237 cpv. 2 LT-NE ; v. anche la sentenza del 29
luglio 2008 del Tribunale amministrativo cantonale, in RJN 2008 p. 330 = RDAF
2009.
II 63], Vaud [art. 227 cpv. 2 e 3 LT-VD], Ginevra [art. 31 cpv. 2 della
Loi relative à la perception et aux garanties des personnes physiques et des
personnes morales]; cfr. anche de Vries
Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce:
mode d’emploi pour le praticien, in AJP 2010 p. 267 ss., in particolare p. 272
s.).
In una sentenza del 26
settembre 2019, il Tribunale federale si è confrontato con un ricorso, che
concerneva la restituzione a due coniugi ginevrini divorziati di imposte per
ben 3 milioni di franchi di imposta cantonale e oltre 1 milione di IFD. Sebbene
tutti i redditi assoggettati all’imposta fossero stati conseguiti dal marito,
che risultava altresì aver pagato tutti gli acconti, l’Alta Corte ha ricordato
che la riscossione e il rimborso delle imposte sono materie di esclusiva
competenza cantonale, non essendo disciplinate dalla Legge federale del 14
dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID; RS 642.14). Di conseguenza, ha concluso che il fisco ginevrino
era obbligato a rimborsare alla ex moglie la metà delle imposte cantonali
dovute dai coniugi, anche se tutti gli acconti dell’IFD erano invece stati
restituiti al marito (sentenza 2C_351/2019 del 26.9.2019 consid. 5, in RDAF
2020.
II 95 = RF 75/2020 p. 63).
2.2.3
Un’altra opzione consiste
nel ripartire fra i coniugi gli acconti pagati in proporzione alle rispettive
quote di responsabilità per l’imposta complessiva.
In questa direzione è
andato, in tempi relativamente recenti, il legislatore bernese, introducendo
una disposizione specifica per la ripartizione degli importi pagati
congiuntamente dai coniugi durante l’anno del loro divorzio o della loro
separazione. La modifica legislativa si fonda sul presupposto che la
ripartizione per metà tra i coniugi degli acconti pagati congiuntamente nella
maggior parte dei casi non sia equa, per il fatto che di solito i rispettivi
redditi sono diversi, con la conseguenza che devono poi procedere ad una
compensazione fra loro. Si è quindi ritenuto che solo una ripartizione in
proporzione ai rispettivi elementi imponibili fosse equa. Così è stato
introdotto il nuovo art. 233 cpv. 3 LT-BE, che impone la ripartizione fra i
coniugi in proporzione alla parte di cui ognuno dei due risponde secondo l’art.
15.
cpv. 2, cioè secondo le regole applicabili in caso di decadenza della
responsabilità solidale. L’art. 233 cpv. 4 LT-BE precisa a tale riguardo che le
quote rispettive dei coniugi sono stabilite sulla base dell’ultima tassazione
comune disponibile. In altre parole, la ripartizione degli acconti pagati
durante l’anno in cui interviene la separazione o il divorzio si fonda sui dati
delle tassazioni dei periodi fiscali precedenti, quando i coniugi erano ancora
imposti congiuntamente. In tal modo, si tiene conto anche dell’esigenza, per
l’autorità fiscale, di rispettare il segreto fiscale, dal momento che nel
periodo durante il quale interviene la separazione i coniugi sono già tassati separatamente
(cfr. al riguardo Langenegger, in:
Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz,
Muri-Berna 2011, n. 13 ad art. 233, p. 692).
Nel Canton Basilea Città,
la legge tributaria prevede che la restituzione a coniugi separati o divorziati
di imposte che erano state ancora riscosse congiuntamente, avviene in base alla
ripartizione da loro richiesta di comune accordo; in mancanza di un simile
accordo, la restituzione avviene in proporzione alle rispettive quote dell’imposta
complessiva (§ 202 cpv. 4
ultima frase LT-BS).
2.2.4
Un’ultima possibilità
consiste nell’attribuire i pagamenti al coniuge che ha pagato gli anticipi o
per conto del quale sono stati pagati. Una tale soluzione richiede
un’interpretazione estremamente estensiva dell’art. 13 cpv. 2 LIFD, secondo cui
“la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto
decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti”; presuppone
infatti che la decadenza della responsabilità solidale si estenda non solo ai
debiti d’imposta già esistenti al momento in cui si verifica la separazione ma
anche a quelli che devono ancora essere accertati (Rajower/Weber-Rajower, Ehegatten- und Erbenhaftung im Recht
der direkten Steuern, in IFF Forum 2009 p. 168 ss., in particolare p. 180).
2.3
Come visto, la legge
sull’imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcuna disposizione che
concerne tale aspetto. È anche vero che il problema è meno sensibile rispetto a
quanto si verifica nell’ambito dell’imposta cantonale, per il fatto che il termine
generale di scadenza dell’IFD è il 1° marzo dell'anno civile successivo a
quello fiscale (art. 1 cpv. 1 prima frase dell’Ordinanza del 10 dicembre 1992
sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta; RS 642.124). Di
conseguenza, nel regime di tassazione annuale postnumerando, ormai
vigente in tutti i cantoni, due coniugi che si separano durante il periodo
fiscale pagano l’IFD, perlopiù in base ad un calcolo provvisorio, solo nella
primavera dell’anno successivo.
In una sentenza del 18
febbraio 2003, il Tribunale federale si è confrontato con il caso di una coppia
di coniugi separati ai quali doveva essere restituita l’imposta federale
diretta (StE 2003 B 99.2 n. 20 = ASA 73 p. 646 = RDAF 2003 II 337). Nel caso
concreto, vigente ancora il sistema biennale praenumerando, i coniugi si
erano separati l’8 febbraio 1996 ed il 26 marzo 1996 il marito aveva versato un
acconto di fr. 24'668.‑. Il 17 aprile 1998 era poi stata notificata la
decisione di tassazione per il periodo dal 1° gennaio 1995 all’8 febbraio 1996,
cioè per un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme, commisurando
l’imposta in zero franchi. L’Alta Corte ha confermato la decisione
dell’autorità fiscale cantonale, che aveva rimborsato l’intera somma al marito,
sottolineando che si trattava di un’imposta ancora tassata congiuntamente, per
la quale tuttavia la responsabilità solidale era decaduta nel momento in cui
era avvenuto il pagamento. Ha pertanto ritenuto che non si giustificasse la suddivisione
per metà alla moglie, che non aveva contribuito al pagamento.
In dottrina, si sottolinea
che con questa sentenza il Tribunale federale non ha tuttavia sanzionato
diverse modalità di ripartizione schematica, in particolare quella per metà, facendo
notare in particolar modo che in una sentenza successiva la stessa Alta Corte
ha affermato che la sorte degli acconti versati da un coniuge doveva essere
disciplinata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (de Vries Reilingh, op. cit., p. 273 nota
42, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 18 gennaio 2007,
in RF 62/2007 p. 352 consid. 5.2).
3.
3.1.
Diversamente dalla legge
degli altri cantoni, la legge tributaria ticinese non contiene alcuna
disposizione in merito alle modalità di restituzione o di computo degli acconti
pagati dai coniugi per il periodo durante il quale è intervenuta la separazione
o il divorzio ed eventualmente anche per periodi precedenti.
3.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna, alla quale il
giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC,
quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua applicazione solleva
inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta né dal testo né
dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF 125 III 425 consid. 3a;
117.
III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di un'incongruenza del
legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce dalle
idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il giudice non può supplire
al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore
(silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa oppure quando
l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna
impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può
tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la
Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF
126.
II 71 consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).
3.3
Nella fattispecie vi è una
lacuna propria, che come tale deve essere colmata. Infatti, la restituzione, o
l’attribuzione in sede di calcolo dei conguagli, degli acconti pagati dai
coniugi che si sono in seguito separati solleva un problema che deve essere
disciplinato. La soluzione più conforme alle esigenze di tutte le parti
coinvolte (contribuente, coniuge e autorità fiscale) consisterebbe nel
conformarsi alle indicazioni fornite dagli stessi coniugi. Come si è visto
esaminando la disciplina prevista dagli altri cantoni, nella maggior parte dei
casi, anche laddove in linea di principio è prevista la ripartizione per metà,
è ammessa tuttavia una diversa ripartizione, se i coniugi presentano per tempo
una convenzione in tal senso.
Dovendo colmare una lacuna
propria della legge, la Camera di diritto tributario ha già stabilito che, in
mancanza di una convenzione sottoscritta dai coniugi, si giustifica di conformarsi
alla soluzione adottata dalla maggior parte dei cantoni, che consiste nella
ripartizione per metà fra i coniugi (RtiD II-2014, n. 12t consid. 3.4).
3.4
Tornando
al caso in disamina, dai documenti a disposizione dell’autorità giudicante, si
evince che i coniugi __________/RI 1 si sono separati a far tempo dal 1°
febbraio 2018 e il divorzio è stato pronunciato il 22 novembre 2018. La
convenzione, che è parte integrante alla sentenza di divorzio, al capitolo
“Imposte” stabilisce unicamente che “le parti chiederanno la separazione
delle partite fiscali con effetto a decorrere dal 1. gennaio 2018” (v.
Convenzione sugli effetti accessori del divorzio firmata il 17 luglio 2018 n.
9, sentenza di divorzio del 25 ottobre 2018, n. 2). Nulla è detto, per quanto
qui d’interesse, in merito gli acconti 2017, versati ancora in costanza di
matrimonio. Infatti, gli acconti dell’imposta cantonale 2017 (tre rate di
fr. 1'550.‑ ciascuna) sono stati pagati rispettivamente il 31 maggio
2017, il 31 luglio 2017 e il 29 settembre 2017 (v. decisione su reclamo riparto
IC 2017 del 22.08.2019; osservazioni al ricorso del 5 giugno 2020, n. 8) e
verosimilmente – agli atti manca la documentazione dell’__________,
in particolare la stampa della schermata relativa ai pagamenti con le relative
date di registrazione – inseriti a nome dell’unione coniugale __________/RI
1.
A
questo proposito, da notare la lettera del 5 febbraio 2019 con cui l’__________
chiedeva di comunicare il nome di chi avesse effettuato il pagamento IFD di
fr. 1’250.‑ in data 29 marzo 2018, quando la responsabilità dei
coniugi era ormai decaduta per l’avvenuta separazione (1° febbraio 2018).
Diffidava i contribuenti dal voler rispondere entro il 20 febbraio 2019
altrimenti il pagamento sarebbe stato “accreditato in deduzione della quota
di chi l’[aveva] effettivamente eseguito unicamente contro presentazione
dei giustificativi bancari e/o postali dai quali si evince il prelievo risp. il
versamento dell’importo preteso”. Con lettera raccomandata all’attenzione
dell’__________, gli ex coniugi rispondevano di aver versato gli acconti 2017 e
2018.
“in misura di metà ciascuno, indipendentemente dalle bollette emesse, e
per la precisione:
2017.
cantonale 1550 x 3 = fr.
4650.- A TESTA FR. 2325.-
comunale 1400 x 3 = fr.
4200.- A TESTA FR. 2100.-
difesa-federale fr. 1100.- A
TESTA FR. 550.-
per
un totale di fr. 9950.-
2018.
cantonale 1400 x 3 = fr.
4200.- A TESTA FR. 2100.-
comunale 1400 x 3 = fr.
4200.- A TESTA FR. 2100.-
difesa-federale fr. 1250.-
A TESTA FR. 625.-
per
un totale di fr. 9650.-“.
Nel riparto tra marito e
moglie che concerne l’IFD 2017, l’acconto di fr. 1'250.‑ è stato effettivamente
suddiviso in ragione di metà ciascuno nonostante la proporzione tra il reddito
netto e l’IFD complessiva si attestasse a 52.19% (per il marito) e a 47.81%
(per la moglie; v. riparto fra marito e moglie IFD 2017 intimato il 27 agosto
2019).
3.5
Sebbene su questo preciso
punto la convenzione di divorzio sia silente, agli atti sono versati almeno due
scritti firmati da entrambi gli ex coniugi e successivi al divorzio, nei quali
si fa riferimento agli acconti pagati in costanza di matrimonio.
Poiché quanto richiesto
dalla ricorrente consiste nella ripartizione per metà fra i
coniugi – corrispondente alla soluzione adottata dalla maggior parte
dei cantoni ‑ si ritiene equo anche in questo caso un simile
criterio di attribuzione degli acconti pagati.
L’__________, per il
tramite dell’RS 1, notificherà pertanto alla ricorrente un nuovo conguaglio
dell’imposta cantonale 2017, computando gli acconti già pagati nella misura di
fr. 2'325.‑ (la metà di fr. 4'550.‑) a ciascun coniuge. Anche
gli eventuali interessi di ritardo dovranno essere ricalcolati tenendo conto
della ripartizione paritetica degli acconti.
4.
Di conseguenza, il
ricorso è accolto. La decisione di riparto tra marito e moglie IC 2017 del 27
agosto 2019 è annullata e gli atti sono trasmessi all’RS 1RS 1 perché – con
il supporto dell’__________‑ proceda all’allestimento di un nuovo
conguaglio.
Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione di riparto tra marito e moglie IC 2017 è annullata e
gli atti sono trasmessi all’__________ perché proceda ad attribuire gli acconti
versati al marito e alla moglie in ragione di metà ciascuno (fr. 4'650.‑
/ 2 = fr. 2'325.‑).
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. C Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: