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Decisione

80.2019.292

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: esercizio pubblico, requisiti minimi della contabilità, libro di cassa e conto privato, tassazione d’ufficio, coefficienti e dispendio

8 giugno 2020Italiano23 min

chiedeva ai contribuenti di voler inviare, entro l’11.2.2019 della documentazione,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.292

80.2019.293

Lugano

8 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 10 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________) è

coniugato con RI 2 (__________). Il contribuente è proprietario della ditta

individuale “__________ di RI 1” con sede a __________, in __________, cui

scopo è la gestione dell’esercizio pubblico. Nella medesima economia domestica

vivono i figli __________ (__________) e __________ (__________).

B. Con dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2017, trasmessa il 14.12.2018, i coniugi RI 1 dichiaravano un

reddito ed una sostanza imponibili complessivi rispettivamente di fr. 50'481.-

e di fr. 12'791.-. Indicavano redditi da attività indipendente per fr. 60'974.-

(utile della ditta individuale __________), nonché fr. 7.- quale reddito da

titoli e capitali.

C. Con

richiesta del 21.1.2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT),

chiedeva ai contribuenti di voler inviare, entro l’11.2.2019 della documentazione,

nonché li invitava a presentare le proprie osservazioni “in merito all’allegato calcolo del dispendio relativo

all’anno 2017 dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per

il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente

comprovata”. I coniugi RI 1 venivano inoltre esortati a produrre le

schede contabili inerenti il conto privato, gli stipendi e gli oneri sociali

del titolare. Secondo l’autorità fiscale il calcolo del dispendio (quello effettuato

il 18.1.2019) avrebbe mostrato che, a fronte di un’entrata di fr. 60'974.-, vi

sarebbero state uscite per fr. 151'845.-, con un conseguente ammanco di fr.

90'871.-.

D. Con risposta

8/11.2.2019, i contribuenti inviavano le schede contabili inerenti il conto privato,

il conto degli stipendi del personale, nonché il conto degli oneri sociali del

titolare. Per quanto atteneva al calcolo del dispendio, i coniugi RI 1

presentavano le seguenti osservazioni: “per quanto concerne i conti correnti

per un importo di Fr. 20'426.- composto da: CH 69 8037 1054 7997 9 di CHF:

7'373.00 si tratta di una garanzia bancaria per l’affitto dell’appartamento

dove vivo con la mia famiglia esisteva già negli anni precedenti, CH 36 8037

5000 1054 7999 1 di CHF 13'053.00 al 31.12.2016 il saldo era di CHF 9'043.50,

quindi l’uscita ammonta a CHF 4'009.50”. Per quanto riguardava il

sostentamento della famiglia si comunicava: “i miei figli __________ no. Registro

(…) stipendio dichiarato CHF 11'253.00 Mirlinda Useini no registro (…)

stipendio dichiarato CHF 11’253.00 vivono con me e mia moglie versando lo

stipendio in casa. Di conseguenza risulta: entrate CHF 83'480.- composto da

utile e entrate miei figli; uscite CHF 45'457.00 composto da diff.sdo.bancario

2016/2017, premio cassa malati per tutta la famiglia, affitto, tasse e Rico

valutate, eccedenza CHF 38'023.00”.

E. Con

decisione IC/IFD 2017 del 13.3.2019, l’UT accertava un reddito imponibile di

fr. 105'500.- per l’IC e di fr. 109'900.- per l’IFD (medesimi importi

determinanti per l’aliquota). Ai soli fini IC la sostanza imponibile

complessiva veniva stabilita in fr. 0.-. In particolare, il reddito da attività

indipendente subiva un’importante modifica passando da fr. 60'974.- a fr. 116'000.-:

a motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava: “Valori rettificati sulla base degli elementi noti

all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei

coefficienti d’utile medio valide per aziende locali del ramo”.

F. Con reclamo

2/4.4.2019 RI 1 e RI 2 insorgevano contro la decisione di tassazione IC/IFD

2017 indicando: “dal conto cassa con un saldo al 31.12.2017 di CHF 50'665.44

sono stati prelevati dal conto privato la cifra di CHF 43'480.00 di cui sono

stati usati per pagare l’affitto mio privato pari a CHF 22'806.00. In seguito

dalla banca __________ sono stati prelevati CHF 22'451.55 per pagamenti vari e

fabbisogno per la mia famiglia. Ribadisco pure, che una famiglia composta da 4

persone può vivere con CHF 60'974.13 pari a fr. 5'081.00 mensili”. In calce

al gravame gli insorgenti lasciavano il numero di recapito della contabile ed

indicavano di rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

G. Con

decisione su reclamo del 21.8.2019, il reddito da attività indipendente veniva

stabilito in fr. 100'000.- (fr. 16'000.- in meno rispetto alla precedente

notifica) con la seguente motivazione: “Reclamo

evaso in accordo con la rappresentante del contribuente ridefinendo l’utile

aziendale 2017 in chf 100'000.- e rivalutando gli attivi aziendali in chf

8'885.- in relazione alla correzione della cassa”. Il reddito imponibile

complessivo veniva stabilito in fr. 89'500.- per l’IC e in fr. 93'900.- per

l’IFD. La sostanza imponibile complessiva era pari a fr. 0.-.

H. Con tempestivo

ricorso del 10/11.9.2019 i coniugi RI 1 si aggravano contro la decisione su

reclamo IC/IFD 2017. I contribuenti, dopo aver indicato che su consiglio

dell’Ufficio di tassazione avevano deciso di “fare la registrazione di CHF

43'480.- (privato a cassa) in quanto asseriva che il conto cassa era troppo

elevato (…) con un saldo di CHF 50'665.44” contestano la commisurazione del

reddito da attività indipendente stabilito dall’autorità fiscale in fr.

100'000.-: dalla contabilità risulta che l’utile registrato nel 2017 è stato

pari a fr. 60'974.13 e con questa cifra “(…) una famiglia composta da 4

persone può vivere”.

I. Con

osservazioni 16/17.9.2019 l’UT precisa innanzitutto che il reddito aziendale è

stato “concordato telefonicamente” ed inoltre, sulla base di quanto presentato

dai contribuenti in sede di allestimento della dichiarazione d’imposta, nonché

di quanto inviato a seguito di una puntuale richiesta di documentazione “(…) ci sono gli estremi per dichiarare l’intera contabilità

inattendibile (v. per esempio i prelievi dal conto “privato”, il quale non

sembra aver subito variazioni durante il 2017, salvo la registrazione

dell’utile 2016)”. L’UT precisa che considerati tali aspetti e data

inoltre l’importante insufficienza di disponibilità finanziaria emersa dal

calcolo entrate/uscite “(…) sembra che

l’autorità fiscale sia stata addirittura indulgente nei confronti dei

contribuenti (…)”. Motivo per cui propone di respingere il ricorso. La

presa di posizione dell’UT è stata trasmessa per conoscenza ai coniugi RI 1 che

non hanno replicato.

Diritto

1. Nel caso sottoposto

a giudizio, la censura dei contribuenti è circoscritta alla commisurazione del

reddito da attività indipendente, legata agli utili conseguiti dalla ditta

individuale “__________ di RI 1”, unica loro fonte di reddito. I ricorrenti

ritengono che il reddito in questione non possa discostarsi dall’utile

aziendale di fr. 60'974.13, risultante dalla contabilità. Di diverso avviso

l’autorità fiscale che ritiene invece inattendibile la contabilità del

contribuente. Secondo il calcolo del dispendio, risulterebbe inoltre un ammanco

di oltre fr. 55’000.-. Nelle osservazioni l’UT precisa inoltre che, nella

decisione su reclamo il reddito da attività indipendente, accertato in fr.

100'000.- è stato stabilito, telefonicamente, d’accordo con la rappresentante

dei contribuenti.

Considerandi

2.

2.1.

Si tratta innanzitutto di verificare,

come pretende l’autorità fiscale, se vi è o meno stato un accordo vincolante con

i contribuenti, in relazione alla definizione del reddito da attività

aziendale, concordato per via telefonica con la loro “rappresentante”.

2.2

2.2.1

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella

sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i

contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto

all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle

disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni

a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità

procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse

regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di

tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni

elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi

considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche

in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria

al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e

2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II

p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p.

97.

consid. 7b/aa; v. anche Locher,

“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in

particolare p. 267).

2.2.2

Un accordo la cui liceità

è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio

vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5,

con riferimento a: Rickli, Die

Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente,

poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al

principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra

privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed

autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.) (v. anche Locher,

op. cit., p. 269).

2.2.3

Ora appare manifesto che

l’aver riportato nella decisione su reclamo che, il reddito da attività

indipendente è stato stabilito tramite un accordo telefonico non è equiparabile

ad una convenzione conclusa tra fisco e contribuente in una delle restrittive circostanze

indicate dalla giurisprudenza dell’Alta Corte svizzera. Motivo per il quale, il

reddito da attività indipendente accertato nella decisione su reclamo può

ancora essere oggetto di valutazione da parte di questa Camera.

2.3

2.3.1

Non da ultimo si deve pure

rilevare che dagli atti non risulta che i contribuenti abbiano designato una

rappresentante fiscale, autorizzata a definire gli elementi imponibili per loro

conto. Non è neppure noto chi sia la pretesa rappresentante, che avrebbe

raggiunto l’accordo transattivo con l’autorità fiscale.

In effetti, in calce al

reclamo 2.4.2019 viene semplicemente indicato: “Vi prego di prendere nota di

quanto sopra e, sempre a disposizione per qualsiasi informazione, (no. cellulare

contabile __________) porgo cordiali saluti”. Nella dichiarazione fiscale

non viene inoltre specificato il nominativo di alcun rappresentante fiscale:

tutta la corrispondenza, nonché le decisioni sono sempre e solo state tramesse

direttamente ai qui contribuenti. Non è stata prodotta inoltre alcuna procura

scritta.

2.3.2

Gli art. 190 LT e 117 LT trattano

la rappresentanza contrattuale. Il contribuente può farsi rappresentare

contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della

presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia

necessaria. Il capoverso 2 prevede che sia ammesso come rappresentante chiunque

ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può

chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

In una sentenza recente,

pubblicata dal Tribunale federale (la DTF 145 II 201, del 20.6.2019), la

Suprema Corte svizzera (riallacciandosi alla precedente giurisprudenza del

18.12.2018, 2C_872/2018) ha ricordato i principi sgorganti dall’art. 117 cpv. 1

LIFD, secondo cui il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente

davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella

misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il Tribunale

federale ha in particolar modo ritenuto come la persona validamente

rappresentata debba lasciarsi imputare il comportamento procedurale del proprio

rappresentante. Tuttavia deve esistere un rapporto di rappresentanza secondo

gli art. 32 e segg. CO tra il contribuente ed il suo rappresentante. In ambito

di IFD si presume che il contribuente non abbia conferito alcun potere di

rappresentanza. Tale presunzione può essere confutata quando esiste una procura

scritta oppure se le autorità possono, in buona fede, dedurre dalle circostanze

una volontà chiara della persona coinvolta di farsi rappresentare (sentenza TF

2C_872/2018 del 18.12.2018 consid. 2.2.3.). Conformemente alla prassi, si

presume che abbia conferito tale procura un contribuente che designa per nome

un rappresentante nella propria dichiarazione d’imposta (sentenza 2C_872/2018

del 18.12.2018, consid. 2.2.4.).

2.3.3

Anche per tale ragione,

non si può ritenere che vi sia stato alcun accordo vincolante tra autorità

fiscale e contribuenti relativo alla definizione del reddito aziendale.

3.

3.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.

126.

cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione

in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p. 442).

3.2

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

Una simile

tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione

dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la

correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta.

4.

4.1.

Secondo gli articoli 125

cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore dal 1.1.2016, le persone

fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche

devono allegare alla dichiarazione:

a. i

conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;

o

b. in

caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso

2.

CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

4.2

Le imprese individuali

sono obbligate a tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle

disposizioni di cui agli art. 957 e segg. CO, unicamente nel caso in cui il

fatturato superi fr. 500'000.- (art. 957 cpv. 2 CO). Nel caso in cui le ditte in

questione presentano una contabilità semplificata (distinte degli attivi e dei

passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti

privati) si devono comunque rispettare dei requisiti minimi, che come già

indicato in precedenza dipendono dal tipo di attività svolta dal contribuente. I

principi di chiarezza e di verificabilità implicano la necessità di tenere

separate le operazioni di cassa e di credito per la liquidità. Le transazioni

commerciali rilevanti devono inoltre essere registrate in modo sistematico,

completo e veritiero e devono essere fornite prove per ciascuna voce. Le

registrazioni devono inoltre poter essere effettuate in maniera da poterle

verificare successivamente.

Le operazioni di cassa

devono essere registrate in modo continuo, completo e tempestivo in un libro di

cassa e devono essere regolarmente confrontate con il contante in cassa. La

prova di ciò deve essere fornita mediante copie di ricevute, strisce di

registratore di cassa, ecc. È incontestabile, soprattutto per i requisiti della

legislazione fiscale, che la tenuta di un libretto di cassa è obbligatoria per le

imprese in cui vi è un’alta frequenza di circolazione di contante, come nel

caso della ristorazione (Greter,

Abschied vom Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs.

2.

OR, ST 2014, p. 174; sentenza TF 2C_664/2012 del 3.12.2012).

4.3

Il Tribunale federale in

una sentenza del 3.12.2012 (inc. TF 2C_664/2012, consid. 2), ha trattato il

caso di un contribuente che svolgeva un’attività lucrativa indipendente,

gestendo un ristorante. L’autorità fiscale, dopo che quest’ultimo aveva

presentato reclamo contro la prima notifica di tassazione, con la quale era

stato rivalutato il reddito aziendale, ha chiesto di produrre tutti i documenti

contabili necessari, inclusa la presentazione di un “libro di cassa dettagliato

con le strisce di cassa”. Dalla verifica effettuata da parte del fisco era

emerso in particolare che non esisteva alcun libro di cassa e che il conto di

cassa non era tenuto con una corretta registrazione cronologica delle spese e

dei ricavi. Pure il margine di guadagno era troppo basso.

L’Alta Corte svizzera ha

ricordato (al consid. 2), che anche per coloro che non sono obbligati per legge

a tenere una contabilità, le registrazioni devono essere conservate in ordine

cronologico, ossia iscritte immediatamente dopo l’esecuzione delle transazioni

commerciali e devono pertanto essere aggiornate. La tenuta di un libretto di

cassa è indispensabile anche per le piccole imprese il cui reddito è costituito

principalmente o esclusivamente da denaro contante. È pertanto necessario esigere

che gli incassi e le spese a contanti siano registrati nel libro di cassa in

modo continuo, senza lacune e in modo tempestivo. Unicamente con questa

modalità è possibile garantire che gli incassi a contanti registrati siano

completi, ossia che corrispondano agli incassi a contanti effettivi. Nel caso

giudicato dal TF, il contribuente si era limitato a trasferire sui conti

unicamente il fatturato mensile registrato attraverso la striscia di controllo

mensile del registratore di cassa, ciò che non soddisfaceva il requisito della

registrazione immediata (in merito anche Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di ], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 32-33 ad art. 125 LIFD).

4.4

Nel caso degli

indipendenti è inoltre necessario tenere separati i beni commerciali e quelli

privati: la tenuta di un conto privato è lo strumento idoneo per documentare i prelevamenti

e gli apporti privati. I trasferimenti tra la sostanza privata e quella commerciale

potrebbero anche essere iscritti direttamente nelle registrazioni cronologiche

degli afflussi e dei deflussi di liquidità con il testo corrispondente ed essere

così verificati. Tuttavia, senza un'ulteriore registrazione su un conto

privato, gli apporti e i prelevamenti privati sui conti di cassa dovrebbero

essere stabiliti successivamente, al momento della determinazione del risultato

dell'esercizio. La registrazione volontaria su un conto privato è quindi

indubbiamente utile e migliora la trasparenza dei conti (Greter, Abschied vom Milchbüchlein,

Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs. 2 OR, ST 2014, p. 174 e

segg; https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/contabilita-e-revisione/chiusura-dell-esercizio-commerciale/rendiconto-della-ditta-individuale.html, sito visualizzato il 21.4.2020).

5.

5.1.

Il ricorrente è titolare

della ditta “__________ di RI 1”. Il reddito da attività indipendente

dichiarato è pari all’utile d’esercizio, fr. 60'974.13, ossia la differenza tra

i ricavi di fr. 277'456.05 e ed i costi di fr. 216'481.92. Allegata alla

dichiarazione fiscale l’insorgente ha presentato una contabilità semplificata

composta dalle schede degli attivi e dei passivi della ditta, nonché dei costi

e dei ricavi. Non ha per contro presentato le distinte relative ai prelevamenti

e apporti privati, come espressamente indicato dagli art. 125 cpv. 2 lit. b

LIFD e 199 cpv. 2 LT. Inoltre, come richiesto nel settore della

ristorazione, ove il pagamento viene spesso e volentieri effettuato a contanti,

non è stato neppure prodotto il libro di cassa. A tale riguardo, secondo il

Tribunale federale, se il motivo per cui l’autorità fiscale ha proceduto ad una

tassazione d’ufficio è costituito dalla lacunosa tenuta del libro di cassa, è

escluso che in seguito al reclamo si possa tornare ad una tassazione ordinaria,

trattandosi di una manchevolezza che per sua natura non può essere rettificata

a posteriori (sentenza 2C_90/2017 del 16.10.2017 consid. 2.1 e giurisprudenza

citata).

Per far chiarezza sugli

elementi imponibili dei coniugi RI 1, l’autorità fiscale ha richiesto la

produzione delle schede contabili relative al conto privato, agli stipendi

nonché agli oneri sociali del titolare.

5.2

Nella motivazione della

prima decisione di tassazione risalente al 13.3.2019 - anche se non

espressamente indicato - l’autorità fiscale si è scostata dalla contabilità

presentata dai contribuenti, tenendo invece conto di “elementi noti

all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei

coefficienti d’utile medio valide per aziende locali del ramo”, anche

perché dal calcolo del dispendio, risultava un’insufficienza di disponibilità

finanziaria. In sede di osservazioni al ricorso, l’UT ha chiaramente indicato

come la contabilità prodotta da RI 1 non fosse attendibile: citava a sostegno

delle proprie conclusioni i mancati prelievi dal conto privato. S’indicava in

particolare che tale conto non sembrava “aver

subito variazioni durante il 2017, salvo la registrazione dell’utile 2016”.

5.3

La scheda contabile del

conto privato riportava i seguenti dati:

Data

Descrizione

Dare

Avere

Saldo

01.01.2017

Saldo iniziale

142'575.52

01.01.2017

Giro utile 2016

80'761.48

61'814.04

31.12.2017

Totali movimenti

80'761.48

61'814.04

5.4

Ora, la contabilità

semplificata prodotta dai contribuenti non adempie i requisiti minimi per

potersi considerare chiara e comprensibile: come giustamente rilevato

dall’autorità fiscale, non avendo subito il conto privato alcuna variazione nel

periodo fiscale 2017, se non derivante dalla registrazione dell’utile 2016, non

è dato sapere quali prelievi dalla propria attività i contribuenti abbiano

effettuato, per provvedere al proprio sostentamento. Unicamente inoltrando il

reclamo contro la decisione di tassazione, e dopo un colloquio con il

funzionario del fisco, il ricorrente ha sostanzialmente riconosciuto l’inattendibilità

delle registrazioni contabili sul conto privato, affermando di aver intrapreso

prelevamenti per spese private (p. es. locazione dell’abitazione).

Per essere chiara la

contabilità di una ditta individuale deve nettamente distinguere i prelievi di

tipo privato, circostanza questa che non è manifestamente adempiuta nel caso di

specie.

In sede di reclamo i

contribuenti hanno prodotto l’estratto bancario della Banca __________

del conto __________, dalla quale si evincono dei prelevamenti e dei versamenti,

ed hanno altresì presentato una lista separata dei prelevamenti effettuati nel

periodo fiscale 2017. Tuttavia non è possibile discernere tra prelevamenti

privati e quelli effettuati a fini commerciali.

I differenti prelievi

privati non sono poi stati registrati nell’apposito “conto privato” che non ha

subito variazioni di sorta durante il 2017.

A giusta ragione l’UT si è

quindi discostato dalla contabilità presentata dai contribuenti che, non

essendo né chiara né verificabile, neppure è completa del libro di cassa che,

in un settore come quello della ristorazione avrebbe quantomeno dovuto essere

messo a disposizione.

6.

6.1.

L’autorità fiscale ha

rilevato, oltre alla problematica relativa all’inattendibilità della

contabilità, anche un problema di dispendio, siccome le uscite stimate

superavano le entrate.

L’UT, dopo aver ricevuto le

osservazioni al primo calcolo del dispendio sottoposto ai contribuenti, secondo

il quale vi era un ammanco di fr. 90'871.-, dato dalla differenza delle uscite

(calcolate in fr. 151'845.-) e il reddito dell’attività lucrativa indipendente

(di fr. 60'974.-), ha proceduto ad aggiornare il calcolo in questione.

6.2

Attivi

·

Conti correnti: passati da fr. 16'416.- (01.01) a fr. 20'426.-

(31.12.) [differenza fr. 4'010.-];

·

Attivi aziendali: passati da fr. 20'985.- (01.01) a fr. 52'365.-

(31.12) [differenza di fr. 31'380.-];

Passivi

·

Passivi aziendali: passati da fr. 82'800.- (01.01) a fr. 53'204.-

(31.12) [differenza di fr. 29'596.-];

Oneri

·

Cassa malati: fr. 13'787;

·

Affitto: 22'806.-

·

Tasse: 2'855;

·

Ricorrenti valutate: fr. 2'000;

Fabbisogno

·

2.

+ 2: fr. 32'400.-;

Redditi

·

Utile: fr. 60'974.-

·

Reddito figlio __________: fr. 11'253.-;

·

Reddito figlia __________: fr. 11'253.-

6.3

L’autorità fiscale ha

inoltre proceduto – ritenuta l’inattendibilità della contabilità – alla

ricostruzione della cifra d’affari della ditta individuale “__________ di RI 1”,

basandosi sui coefficienti “d’utile medio valide per aziende locali del ramo”.

Questo il risultato della

ricostruzione:

Produttivo

Coefficiente

CA

Alimentari

14'438.-

70%

48'127.-

Bibite e birra

45'714.-

70%

152'380.-

Vino

4'539.-

68%

14'184.-

Distillati liquori e aperitivi

680.-

72%

2'429.-

Caffè the ovo e cioccolata

6'995.-

92%

87'438.-

Totale produttivo

72'366.-

304'557.-

In particolare, rispetto

alla cifra d’affari esposta nella contabilità del contribuente, ossia di fr.

277'456.-, vi era una differenza di fr. 27'101.-.

6.4

L’UT ha ricalcolato

l’utile aziendale in fr. 116'000.- tenendo conto di quanto dichiarato dal

contribuente, ossia fr. 60'974.-, della ripresa per la cifra d’affari mancante

di fr. 27'101.-, nonché della ripresa per dispendio negativo stabilita in fr.

28'253.-.

Ora, se il calcolo del

dispendio è stato sottoposto ai contribuenti, che hanno potuto presentare le

loro osservazioni, la ricostruzione della cifra d’affari, pure alla base del

calcolo della prima notifica di tassazione, non gli è stata trasmessa. Si ricorda

all’autorità fiscale che, in applicazione del diritto di essere sentito,

garantito dall’art. 29 Cost., bisogna esporre apertamente al contribuente i

coefficienti utilizzati ed anche i principi di calcolo, e spiegare da dove

provengono i dati di paragone e come sono stati valutati (in merito Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 48a – 48c

ad art. 130 LIFD). Per le ragioni che seguono, questa violazione del diritto di

essere sentiti dei contribuenti non ha tuttavia alcuna ripercussione sull’esito

della decisione.

6.5

Nella decisione su

reclamo, il reddito aziendale, come indicato in precedenza è stato successivamente

stimato in fr. 100'000.-.

I contribuenti, ai quali

era stato sottoposto il calcolo del dispendio, il quale evidenziava in

particolare delle differenze importanti a livello degli attivi aziendali,

passati da fr. 20'985.- al 1°.1. a fr. 52'365.- al 31.12., nonché dei

passivi aziendali, diminuiti da fr. 82'800.- a fr. 53'204.- non hanno

presentato, su questi specifici punti alcuna osservazione. Unicamente a seguito

del reclamo hanno riconosciuto dei prelevamenti privati.

6.6

L’autorità fiscale deve

procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle

valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di

dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente

che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale

che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che

rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non

si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali

(RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza

citata).

6.7

Già il solo calcolo del

dispendio (facendo pertanto astrazione dell’evoluzione della cifra d’affari),

che tiene in considerazione pure le entrate dei figli __________ e __________

(quando invero agli atti non vi è alcuna evidenza che gli stessi abbiano

“versato lo stipendio in casa”, tanto più che, nella dichiarazione d’imposta,

per quanto concerneva il premio della cassa malati dei figli, il contribuente

specificava: “N.B. Pago i premi della cassa malati in quanto i miei figli

vivono con me e mia moglie e percepiscono un salario lordo annuo di CHF

12'000.00 v. tassazioni 2017 __________ e __________”) mostra un’importante

eccedenza negativa. In effetti, a fronte di entrate per fr. 83'480.- vi sono

uscite per fr. 138'834.-, con una differenza di ben fr. 55'354.-.

L’utile aziendale,

quantificato in fr. 100'000.- è quindi prudenziale, vista la stima delle uscite

e considerato come, nelle entrate è pure stato incluso il reddito dei figli.

6.8

Spetterà in futuro ai

contribuenti allestire la contabilità rispettando i requisiti minimi di

chiarezza e di verificabilità, disgiungendo in maniera trasparente i prelievi

privati da quelli legati all’attività commerciale.

7.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: