80.2019.292
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: esercizio pubblico, requisiti minimi della contabilità, libro di cassa e conto privato, tassazione d’ufficio, coefficienti e dispendio
8 giugno 2020Italiano23 min
chiedeva ai contribuenti di voler inviare, entro l’11.2.2019 della documentazione,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.292
80.2019.293
Lugano
8 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________) è
coniugato con RI 2 (__________). Il contribuente è proprietario della ditta
individuale “__________ di RI 1” con sede a __________, in __________, cui
scopo è la gestione dell’esercizio pubblico. Nella medesima economia domestica
vivono i figli __________ (__________) e __________ (__________).
B. Con dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2017, trasmessa il 14.12.2018, i coniugi RI 1 dichiaravano un
reddito ed una sostanza imponibili complessivi rispettivamente di fr. 50'481.-
e di fr. 12'791.-. Indicavano redditi da attività indipendente per fr. 60'974.-
(utile della ditta individuale __________), nonché fr. 7.- quale reddito da
titoli e capitali.
C. Con
richiesta del 21.1.2019, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT),
chiedeva ai contribuenti di voler inviare, entro l’11.2.2019 della documentazione,
nonché li invitava a presentare le proprie osservazioni “in merito all’allegato calcolo del dispendio relativo
all’anno 2017 dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per
il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente
comprovata”. I coniugi RI 1 venivano inoltre esortati a produrre le
schede contabili inerenti il conto privato, gli stipendi e gli oneri sociali
del titolare. Secondo l’autorità fiscale il calcolo del dispendio (quello effettuato
il 18.1.2019) avrebbe mostrato che, a fronte di un’entrata di fr. 60'974.-, vi
sarebbero state uscite per fr. 151'845.-, con un conseguente ammanco di fr.
90'871.-.
D. Con risposta
8/11.2.2019, i contribuenti inviavano le schede contabili inerenti il conto privato,
il conto degli stipendi del personale, nonché il conto degli oneri sociali del
titolare. Per quanto atteneva al calcolo del dispendio, i coniugi RI 1
presentavano le seguenti osservazioni: “per quanto concerne i conti correnti
per un importo di Fr. 20'426.- composto da: CH 69 8037 1054 7997 9 di CHF:
7'373.00 si tratta di una garanzia bancaria per l’affitto dell’appartamento
dove vivo con la mia famiglia esisteva già negli anni precedenti, CH 36 8037
5000 1054 7999 1 di CHF 13'053.00 al 31.12.2016 il saldo era di CHF 9'043.50,
quindi l’uscita ammonta a CHF 4'009.50”. Per quanto riguardava il
sostentamento della famiglia si comunicava: “i miei figli __________ no. Registro
(…) stipendio dichiarato CHF 11'253.00 Mirlinda Useini no registro (…)
stipendio dichiarato CHF 11’253.00 vivono con me e mia moglie versando lo
stipendio in casa. Di conseguenza risulta: entrate CHF 83'480.- composto da
utile e entrate miei figli; uscite CHF 45'457.00 composto da diff.sdo.bancario
2016/2017, premio cassa malati per tutta la famiglia, affitto, tasse e Rico
valutate, eccedenza CHF 38'023.00”.
E. Con
decisione IC/IFD 2017 del 13.3.2019, l’UT accertava un reddito imponibile di
fr. 105'500.- per l’IC e di fr. 109'900.- per l’IFD (medesimi importi
determinanti per l’aliquota). Ai soli fini IC la sostanza imponibile
complessiva veniva stabilita in fr. 0.-. In particolare, il reddito da attività
indipendente subiva un’importante modifica passando da fr. 60'974.- a fr. 116'000.-:
a motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava: “Valori rettificati sulla base degli elementi noti
all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei
coefficienti d’utile medio valide per aziende locali del ramo”.
F. Con reclamo
2/4.4.2019 RI 1 e RI 2 insorgevano contro la decisione di tassazione IC/IFD
2017 indicando: “dal conto cassa con un saldo al 31.12.2017 di CHF 50'665.44
sono stati prelevati dal conto privato la cifra di CHF 43'480.00 di cui sono
stati usati per pagare l’affitto mio privato pari a CHF 22'806.00. In seguito
dalla banca __________ sono stati prelevati CHF 22'451.55 per pagamenti vari e
fabbisogno per la mia famiglia. Ribadisco pure, che una famiglia composta da 4
persone può vivere con CHF 60'974.13 pari a fr. 5'081.00 mensili”. In calce
al gravame gli insorgenti lasciavano il numero di recapito della contabile ed
indicavano di rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
G. Con
decisione su reclamo del 21.8.2019, il reddito da attività indipendente veniva
stabilito in fr. 100'000.- (fr. 16'000.- in meno rispetto alla precedente
notifica) con la seguente motivazione: “Reclamo
evaso in accordo con la rappresentante del contribuente ridefinendo l’utile
aziendale 2017 in chf 100'000.- e rivalutando gli attivi aziendali in chf
8'885.- in relazione alla correzione della cassa”. Il reddito imponibile
complessivo veniva stabilito in fr. 89'500.- per l’IC e in fr. 93'900.- per
l’IFD. La sostanza imponibile complessiva era pari a fr. 0.-.
H. Con tempestivo
ricorso del 10/11.9.2019 i coniugi RI 1 si aggravano contro la decisione su
reclamo IC/IFD 2017. I contribuenti, dopo aver indicato che su consiglio
dell’Ufficio di tassazione avevano deciso di “fare la registrazione di CHF
43'480.- (privato a cassa) in quanto asseriva che il conto cassa era troppo
elevato (…) con un saldo di CHF 50'665.44” contestano la commisurazione del
reddito da attività indipendente stabilito dall’autorità fiscale in fr.
100'000.-: dalla contabilità risulta che l’utile registrato nel 2017 è stato
pari a fr. 60'974.13 e con questa cifra “(…) una famiglia composta da 4
persone può vivere”.
I. Con
osservazioni 16/17.9.2019 l’UT precisa innanzitutto che il reddito aziendale è
stato “concordato telefonicamente” ed inoltre, sulla base di quanto presentato
dai contribuenti in sede di allestimento della dichiarazione d’imposta, nonché
di quanto inviato a seguito di una puntuale richiesta di documentazione “(…) ci sono gli estremi per dichiarare l’intera contabilità
inattendibile (v. per esempio i prelievi dal conto “privato”, il quale non
sembra aver subito variazioni durante il 2017, salvo la registrazione
dell’utile 2016)”. L’UT precisa che considerati tali aspetti e data
inoltre l’importante insufficienza di disponibilità finanziaria emersa dal
calcolo entrate/uscite “(…) sembra che
l’autorità fiscale sia stata addirittura indulgente nei confronti dei
contribuenti (…)”. Motivo per cui propone di respingere il ricorso. La
presa di posizione dell’UT è stata trasmessa per conoscenza ai coniugi RI 1 che
non hanno replicato.
Diritto
1. Nel caso sottoposto
a giudizio, la censura dei contribuenti è circoscritta alla commisurazione del
reddito da attività indipendente, legata agli utili conseguiti dalla ditta
individuale “__________ di RI 1”, unica loro fonte di reddito. I ricorrenti
ritengono che il reddito in questione non possa discostarsi dall’utile
aziendale di fr. 60'974.13, risultante dalla contabilità. Di diverso avviso
l’autorità fiscale che ritiene invece inattendibile la contabilità del
contribuente. Secondo il calcolo del dispendio, risulterebbe inoltre un ammanco
di oltre fr. 55’000.-. Nelle osservazioni l’UT precisa inoltre che, nella
decisione su reclamo il reddito da attività indipendente, accertato in fr.
100'000.- è stato stabilito, telefonicamente, d’accordo con la rappresentante
dei contribuenti.
Considerandi
2.
2.1.
Si tratta innanzitutto di verificare,
come pretende l’autorità fiscale, se vi è o meno stato un accordo vincolante con
i contribuenti, in relazione alla definizione del reddito da attività
aziendale, concordato per via telefonica con la loro “rappresentante”.
2.2
2.2.1
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella
sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i
contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto
all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle
disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni
a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità
procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse
regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di
tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni
elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi
considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche
in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria
al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e
2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II
p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p.
97.
consid. 7b/aa; v. anche Locher,
“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in
particolare p. 267).
2.2.2
Un accordo la cui liceità
è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di principio
vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5,
con riferimento a: Rickli, Die
Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103
s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente,
poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al
principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra
privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed
autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.) (v. anche Locher,
op. cit., p. 269).
2.2.3
Ora appare manifesto che
l’aver riportato nella decisione su reclamo che, il reddito da attività
indipendente è stato stabilito tramite un accordo telefonico non è equiparabile
ad una convenzione conclusa tra fisco e contribuente in una delle restrittive circostanze
indicate dalla giurisprudenza dell’Alta Corte svizzera. Motivo per il quale, il
reddito da attività indipendente accertato nella decisione su reclamo può
ancora essere oggetto di valutazione da parte di questa Camera.
2.3
2.3.1
Non da ultimo si deve pure
rilevare che dagli atti non risulta che i contribuenti abbiano designato una
rappresentante fiscale, autorizzata a definire gli elementi imponibili per loro
conto. Non è neppure noto chi sia la pretesa rappresentante, che avrebbe
raggiunto l’accordo transattivo con l’autorità fiscale.
In effetti, in calce al
reclamo 2.4.2019 viene semplicemente indicato: “Vi prego di prendere nota di
quanto sopra e, sempre a disposizione per qualsiasi informazione, (no. cellulare
contabile __________) porgo cordiali saluti”. Nella dichiarazione fiscale
non viene inoltre specificato il nominativo di alcun rappresentante fiscale:
tutta la corrispondenza, nonché le decisioni sono sempre e solo state tramesse
direttamente ai qui contribuenti. Non è stata prodotta inoltre alcuna procura
scritta.
2.3.2
Gli art. 190 LT e 117 LT trattano
la rappresentanza contrattuale. Il contribuente può farsi rappresentare
contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della
presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia
necessaria. Il capoverso 2 prevede che sia ammesso come rappresentante chiunque
ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civici. L’autorità può
chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.
In una sentenza recente,
pubblicata dal Tribunale federale (la DTF 145 II 201, del 20.6.2019), la
Suprema Corte svizzera (riallacciandosi alla precedente giurisprudenza del
18.12.2018, 2C_872/2018) ha ricordato i principi sgorganti dall’art. 117 cpv. 1
LIFD, secondo cui il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente
davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge, nella
misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Il Tribunale
federale ha in particolar modo ritenuto come la persona validamente
rappresentata debba lasciarsi imputare il comportamento procedurale del proprio
rappresentante. Tuttavia deve esistere un rapporto di rappresentanza secondo
gli art. 32 e segg. CO tra il contribuente ed il suo rappresentante. In ambito
di IFD si presume che il contribuente non abbia conferito alcun potere di
rappresentanza. Tale presunzione può essere confutata quando esiste una procura
scritta oppure se le autorità possono, in buona fede, dedurre dalle circostanze
una volontà chiara della persona coinvolta di farsi rappresentare (sentenza TF
2C_872/2018 del 18.12.2018 consid. 2.2.3.). Conformemente alla prassi, si
presume che abbia conferito tale procura un contribuente che designa per nome
un rappresentante nella propria dichiarazione d’imposta (sentenza 2C_872/2018
del 18.12.2018, consid. 2.2.4.).
2.3.3
Anche per tale ragione,
non si può ritenere che vi sia stato alcun accordo vincolante tra autorità
fiscale e contribuenti relativo alla definizione del reddito aziendale.
3.
3.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione
completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art.
126.
cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione
in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p. 442).
3.2
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
Una simile
tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione
dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la
correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta.
4.
4.1.
Secondo gli articoli 125
cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore dal 1.1.2016, le persone
fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche
devono allegare alla dichiarazione:
a. i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;
o
b. in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
2.
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
4.2
Le imprese individuali
sono obbligate a tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle
disposizioni di cui agli art. 957 e segg. CO, unicamente nel caso in cui il
fatturato superi fr. 500'000.- (art. 957 cpv. 2 CO). Nel caso in cui le ditte in
questione presentano una contabilità semplificata (distinte degli attivi e dei
passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti
privati) si devono comunque rispettare dei requisiti minimi, che come già
indicato in precedenza dipendono dal tipo di attività svolta dal contribuente. I
principi di chiarezza e di verificabilità implicano la necessità di tenere
separate le operazioni di cassa e di credito per la liquidità. Le transazioni
commerciali rilevanti devono inoltre essere registrate in modo sistematico,
completo e veritiero e devono essere fornite prove per ciascuna voce. Le
registrazioni devono inoltre poter essere effettuate in maniera da poterle
verificare successivamente.
Le operazioni di cassa
devono essere registrate in modo continuo, completo e tempestivo in un libro di
cassa e devono essere regolarmente confrontate con il contante in cassa. La
prova di ciò deve essere fornita mediante copie di ricevute, strisce di
registratore di cassa, ecc. È incontestabile, soprattutto per i requisiti della
legislazione fiscale, che la tenuta di un libretto di cassa è obbligatoria per le
imprese in cui vi è un’alta frequenza di circolazione di contante, come nel
caso della ristorazione (Greter,
Abschied vom Milchbüchlein, Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs.
2.
OR, ST 2014, p. 174; sentenza TF 2C_664/2012 del 3.12.2012).
4.3
Il Tribunale federale in
una sentenza del 3.12.2012 (inc. TF 2C_664/2012, consid. 2), ha trattato il
caso di un contribuente che svolgeva un’attività lucrativa indipendente,
gestendo un ristorante. L’autorità fiscale, dopo che quest’ultimo aveva
presentato reclamo contro la prima notifica di tassazione, con la quale era
stato rivalutato il reddito aziendale, ha chiesto di produrre tutti i documenti
contabili necessari, inclusa la presentazione di un “libro di cassa dettagliato
con le strisce di cassa”. Dalla verifica effettuata da parte del fisco era
emerso in particolare che non esisteva alcun libro di cassa e che il conto di
cassa non era tenuto con una corretta registrazione cronologica delle spese e
dei ricavi. Pure il margine di guadagno era troppo basso.
L’Alta Corte svizzera ha
ricordato (al consid. 2), che anche per coloro che non sono obbligati per legge
a tenere una contabilità, le registrazioni devono essere conservate in ordine
cronologico, ossia iscritte immediatamente dopo l’esecuzione delle transazioni
commerciali e devono pertanto essere aggiornate. La tenuta di un libretto di
cassa è indispensabile anche per le piccole imprese il cui reddito è costituito
principalmente o esclusivamente da denaro contante. È pertanto necessario esigere
che gli incassi e le spese a contanti siano registrati nel libro di cassa in
modo continuo, senza lacune e in modo tempestivo. Unicamente con questa
modalità è possibile garantire che gli incassi a contanti registrati siano
completi, ossia che corrispondano agli incassi a contanti effettivi. Nel caso
giudicato dal TF, il contribuente si era limitato a trasferire sui conti
unicamente il fatturato mensile registrato attraverso la striscia di controllo
mensile del registratore di cassa, ciò che non soddisfaceva il requisito della
registrazione immediata (in merito anche Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di ], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,
n. 32-33 ad art. 125 LIFD).
4.4
Nel caso degli
indipendenti è inoltre necessario tenere separati i beni commerciali e quelli
privati: la tenuta di un conto privato è lo strumento idoneo per documentare i prelevamenti
e gli apporti privati. I trasferimenti tra la sostanza privata e quella commerciale
potrebbero anche essere iscritti direttamente nelle registrazioni cronologiche
degli afflussi e dei deflussi di liquidità con il testo corrispondente ed essere
così verificati. Tuttavia, senza un'ulteriore registrazione su un conto
privato, gli apporti e i prelevamenti privati sui conti di cassa dovrebbero
essere stabiliti successivamente, al momento della determinazione del risultato
dell'esercizio. La registrazione volontaria su un conto privato è quindi
indubbiamente utile e migliora la trasparenza dei conti (Greter, Abschied vom Milchbüchlein,
Tücken der einfachen Buchführung nach art. 957 Abs. 2 OR, ST 2014, p. 174 e
segg; https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/contabilita-e-revisione/chiusura-dell-esercizio-commerciale/rendiconto-della-ditta-individuale.html, sito visualizzato il 21.4.2020).
5.
5.1.
Il ricorrente è titolare
della ditta “__________ di RI 1”. Il reddito da attività indipendente
dichiarato è pari all’utile d’esercizio, fr. 60'974.13, ossia la differenza tra
i ricavi di fr. 277'456.05 e ed i costi di fr. 216'481.92. Allegata alla
dichiarazione fiscale l’insorgente ha presentato una contabilità semplificata
composta dalle schede degli attivi e dei passivi della ditta, nonché dei costi
e dei ricavi. Non ha per contro presentato le distinte relative ai prelevamenti
e apporti privati, come espressamente indicato dagli art. 125 cpv. 2 lit. b
LIFD e 199 cpv. 2 LT. Inoltre, come richiesto nel settore della
ristorazione, ove il pagamento viene spesso e volentieri effettuato a contanti,
non è stato neppure prodotto il libro di cassa. A tale riguardo, secondo il
Tribunale federale, se il motivo per cui l’autorità fiscale ha proceduto ad una
tassazione d’ufficio è costituito dalla lacunosa tenuta del libro di cassa, è
escluso che in seguito al reclamo si possa tornare ad una tassazione ordinaria,
trattandosi di una manchevolezza che per sua natura non può essere rettificata
a posteriori (sentenza 2C_90/2017 del 16.10.2017 consid. 2.1 e giurisprudenza
citata).
Per far chiarezza sugli
elementi imponibili dei coniugi RI 1, l’autorità fiscale ha richiesto la
produzione delle schede contabili relative al conto privato, agli stipendi
nonché agli oneri sociali del titolare.
5.2
Nella motivazione della
prima decisione di tassazione risalente al 13.3.2019 - anche se non
espressamente indicato - l’autorità fiscale si è scostata dalla contabilità
presentata dai contribuenti, tenendo invece conto di “elementi noti
all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei
coefficienti d’utile medio valide per aziende locali del ramo”, anche
perché dal calcolo del dispendio, risultava un’insufficienza di disponibilità
finanziaria. In sede di osservazioni al ricorso, l’UT ha chiaramente indicato
come la contabilità prodotta da RI 1 non fosse attendibile: citava a sostegno
delle proprie conclusioni i mancati prelievi dal conto privato. S’indicava in
particolare che tale conto non sembrava “aver
subito variazioni durante il 2017, salvo la registrazione dell’utile 2016”.
5.3
La scheda contabile del
conto privato riportava i seguenti dati:
Data
Descrizione
Dare
Avere
Saldo
01.01.2017
Saldo iniziale
142'575.52
01.01.2017
Giro utile 2016
80'761.48
61'814.04
31.12.2017
Totali movimenti
80'761.48
61'814.04
5.4
Ora, la contabilità
semplificata prodotta dai contribuenti non adempie i requisiti minimi per
potersi considerare chiara e comprensibile: come giustamente rilevato
dall’autorità fiscale, non avendo subito il conto privato alcuna variazione nel
periodo fiscale 2017, se non derivante dalla registrazione dell’utile 2016, non
è dato sapere quali prelievi dalla propria attività i contribuenti abbiano
effettuato, per provvedere al proprio sostentamento. Unicamente inoltrando il
reclamo contro la decisione di tassazione, e dopo un colloquio con il
funzionario del fisco, il ricorrente ha sostanzialmente riconosciuto l’inattendibilità
delle registrazioni contabili sul conto privato, affermando di aver intrapreso
prelevamenti per spese private (p. es. locazione dell’abitazione).
Per essere chiara la
contabilità di una ditta individuale deve nettamente distinguere i prelievi di
tipo privato, circostanza questa che non è manifestamente adempiuta nel caso di
specie.
In sede di reclamo i
contribuenti hanno prodotto l’estratto bancario della Banca __________
del conto __________, dalla quale si evincono dei prelevamenti e dei versamenti,
ed hanno altresì presentato una lista separata dei prelevamenti effettuati nel
periodo fiscale 2017. Tuttavia non è possibile discernere tra prelevamenti
privati e quelli effettuati a fini commerciali.
I differenti prelievi
privati non sono poi stati registrati nell’apposito “conto privato” che non ha
subito variazioni di sorta durante il 2017.
A giusta ragione l’UT si è
quindi discostato dalla contabilità presentata dai contribuenti che, non
essendo né chiara né verificabile, neppure è completa del libro di cassa che,
in un settore come quello della ristorazione avrebbe quantomeno dovuto essere
messo a disposizione.
6.
6.1.
L’autorità fiscale ha
rilevato, oltre alla problematica relativa all’inattendibilità della
contabilità, anche un problema di dispendio, siccome le uscite stimate
superavano le entrate.
L’UT, dopo aver ricevuto le
osservazioni al primo calcolo del dispendio sottoposto ai contribuenti, secondo
il quale vi era un ammanco di fr. 90'871.-, dato dalla differenza delle uscite
(calcolate in fr. 151'845.-) e il reddito dell’attività lucrativa indipendente
(di fr. 60'974.-), ha proceduto ad aggiornare il calcolo in questione.
6.2
Attivi
·
Conti correnti: passati da fr. 16'416.- (01.01) a fr. 20'426.-
(31.12.) [differenza fr. 4'010.-];
·
Attivi aziendali: passati da fr. 20'985.- (01.01) a fr. 52'365.-
(31.12) [differenza di fr. 31'380.-];
Passivi
·
Passivi aziendali: passati da fr. 82'800.- (01.01) a fr. 53'204.-
(31.12) [differenza di fr. 29'596.-];
Oneri
·
Cassa malati: fr. 13'787;
·
Affitto: 22'806.-
·
Tasse: 2'855;
·
Ricorrenti valutate: fr. 2'000;
Fabbisogno
·
2.
+ 2: fr. 32'400.-;
Redditi
·
Utile: fr. 60'974.-
·
Reddito figlio __________: fr. 11'253.-;
·
Reddito figlia __________: fr. 11'253.-
6.3
L’autorità fiscale ha
inoltre proceduto – ritenuta l’inattendibilità della contabilità – alla
ricostruzione della cifra d’affari della ditta individuale “__________ di RI 1”,
basandosi sui coefficienti “d’utile medio valide per aziende locali del ramo”.
Questo il risultato della
ricostruzione:
Produttivo
Coefficiente
CA
Alimentari
14'438.-
70%
48'127.-
Bibite e birra
45'714.-
70%
152'380.-
Vino
4'539.-
68%
14'184.-
Distillati liquori e aperitivi
680.-
72%
2'429.-
Caffè the ovo e cioccolata
6'995.-
92%
87'438.-
Totale produttivo
72'366.-
304'557.-
In particolare, rispetto
alla cifra d’affari esposta nella contabilità del contribuente, ossia di fr.
277'456.-, vi era una differenza di fr. 27'101.-.
6.4
L’UT ha ricalcolato
l’utile aziendale in fr. 116'000.- tenendo conto di quanto dichiarato dal
contribuente, ossia fr. 60'974.-, della ripresa per la cifra d’affari mancante
di fr. 27'101.-, nonché della ripresa per dispendio negativo stabilita in fr.
28'253.-.
Ora, se il calcolo del
dispendio è stato sottoposto ai contribuenti, che hanno potuto presentare le
loro osservazioni, la ricostruzione della cifra d’affari, pure alla base del
calcolo della prima notifica di tassazione, non gli è stata trasmessa. Si ricorda
all’autorità fiscale che, in applicazione del diritto di essere sentito,
garantito dall’art. 29 Cost., bisogna esporre apertamente al contribuente i
coefficienti utilizzati ed anche i principi di calcolo, e spiegare da dove
provengono i dati di paragone e come sono stati valutati (in merito Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 48a – 48c
ad art. 130 LIFD). Per le ragioni che seguono, questa violazione del diritto di
essere sentiti dei contribuenti non ha tuttavia alcuna ripercussione sull’esito
della decisione.
6.5
Nella decisione su
reclamo, il reddito aziendale, come indicato in precedenza è stato successivamente
stimato in fr. 100'000.-.
I contribuenti, ai quali
era stato sottoposto il calcolo del dispendio, il quale evidenziava in
particolare delle differenze importanti a livello degli attivi aziendali,
passati da fr. 20'985.- al 1°.1. a fr. 52'365.- al 31.12., nonché dei
passivi aziendali, diminuiti da fr. 82'800.- a fr. 53'204.- non hanno
presentato, su questi specifici punti alcuna osservazione. Unicamente a seguito
del reclamo hanno riconosciuto dei prelevamenti privati.
6.6
L’autorità fiscale deve
procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle
valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di
dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente
che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale
che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che
rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non
si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali
(RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p. 670 consid. 3b e giurisprudenza
citata).
6.7
Già il solo calcolo del
dispendio (facendo pertanto astrazione dell’evoluzione della cifra d’affari),
che tiene in considerazione pure le entrate dei figli __________ e __________
(quando invero agli atti non vi è alcuna evidenza che gli stessi abbiano
“versato lo stipendio in casa”, tanto più che, nella dichiarazione d’imposta,
per quanto concerneva il premio della cassa malati dei figli, il contribuente
specificava: “N.B. Pago i premi della cassa malati in quanto i miei figli
vivono con me e mia moglie e percepiscono un salario lordo annuo di CHF
12'000.00 v. tassazioni 2017 __________ e __________”) mostra un’importante
eccedenza negativa. In effetti, a fronte di entrate per fr. 83'480.- vi sono
uscite per fr. 138'834.-, con una differenza di ben fr. 55'354.-.
L’utile aziendale,
quantificato in fr. 100'000.- è quindi prudenziale, vista la stima delle uscite
e considerato come, nelle entrate è pure stato incluso il reddito dei figli.
6.8
Spetterà in futuro ai
contribuenti allestire la contabilità rispettando i requisiti minimi di
chiarezza e di verificabilità, disgiungendo in maniera trasparente i prelievi
privati da quelli legati all’attività commerciale.
7.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: