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Decisione

80.2019.300

Procedura: collaborazione del contribuente, onere della prova informazioni su immobili all'estero, non prova di fatto negativo

16 marzo 2021Italiano12 min

sono domiciliati a __________. Il marito è titolare del __________ di __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.300

80.2019.301

Lugano

16 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC

e IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

sono domiciliati a __________. Il marito è titolare del __________ di __________,

mentre la moglie tiene corsi di lingue e lavora alle dipendenze della ditta del

coniuge.

I contribuenti hanno

presentato in data 19 settembre 2018 la dichiarazione di tassazione per il

periodo fiscale 2017, indicando un reddito imponibile di fr. 7'129.– e una

sostanza imponibile di fr. 246'351.–.

B. Con decisione del 3

ottobre 2018 l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, commisurando

il reddito imponibile in fr. 35'600.– per l’IC e in fr. 37'000.– per l’IFD. Rispetto

alla dichiarazione presentata, aveva in particolar modo elevato da fr. 9'109.–

a fr. 34'000.– il reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito, adducendo

di aver “tenuto conto del dispendio insufficiente dei coniugi”. La

sostanza imponibile era commisurata in fr. 215'000.–.

C. In data 9 ottobre

2018, i contribuenti hanno presentato un generico reclamo avverso la decisione

di tassazione IC/IFD 2017. Con scritto del 9 maggio 2019 l’autorità fiscale ha

richiesto l’inoltro, da parte loro, di ulteriore documentazione necessaria al

fine di poter decidere il reclamo. In particolare, l’Ufficio di tassazione

invitava i contribuenti: a prendere posizione sull’allegato calcolo delle

entrate e delle uscite, da cui risultava un’insufficiente disponibilità

finanziaria; a produrre la documentazione relativa ad una presunta sostanza

immobiliare posseduta in Italia, chiedendo di fornire la visura catastale e la

data di acquisto del bene immobile; a fornire schede contabili e documentazione

bancaria.

È così seguito un breve

scritto redatto a mano dal rappresentante dei coniugi (non è stata fornita

alcuna procura) con documentazione allegata. Veniva ribadita la tesi per cui i

reclamanti avevano consumato sostanza per coprire il loro fabbisogno.

Con email del 28 maggio

2019, l’autorità fiscale ha trasmesso al rappresentante dei contribuenti un nuovo

calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risultava un saldo negativo di fr.

20'636.–. Chiedeva inoltre ulteriori chiarimenti in merito ai conti bancari,

compreso un conto presso la __________ di __________, precedentemente non

dichiarato. Il destinatario non ha tuttavia preso posizione riguardo ai quesiti

sollevati né ha prodotto ulteriore documentazione.

D. L’Ufficio di

tassazione, con decisione del 21 agosto 2019, ha accolto parzialmente il

reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 37'000.– per l’IC e in fr.

34'000.– per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 44'300.– per

l’IC e a fr. 41'000.– per l’IFD. L’autorità fiscale ha in particolare aggiunto,

ai soli fini della determinazione dell’aliquota, alla sostanza dei reclamanti

un immobile situato in Italia per un importo pari a fr. 500'000.– e al loro

reddito il relativo valore locativo di fr. 8'000.–. La sostanza imponibile

ammontava a fr. 261'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 715'000.–.

Quanto al reddito dell’attività

indipendente principale del marito, è stato stabilito in fr. 30'000.–, a fronte

di fr. 9'109.– dichiarati dai contribuenti. L’autorità fiscale ha addotto come

motivazione il fatto che i contribuenti avessero risposto in maniera incompleta

alla richiesta di documentazione del 9 maggio 2019.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

l’attribuzione di una sostanza immobiliare (per un importo pari a fr.

500'000.–) e del rispettivo valore locativo commisurato in fr. 8'000.–. I

ricorrenti sostengono di non essere, e neppure di essere stati, proprietari di

un immobile, né in Svizzera né all’estero. A comprova di ciò forniscono

un’autocertificazione che dichiara la loro assoluta estraneità alla condizione

di proprietari di un bene immobile.

Inoltre, in tale

sede fanno presente di aver commesso un errore di calcolo nella compilazione

della dichiarazione d’imposta riguardo al reddito da attività indipendente

principale, correggendo così quest’ultimo in un importo pari a fr. 27'401.–. Di

conseguenza, affermano di accettare il valore attribuito dall’Ufficio di

tassazione nella decisione su reclamo, ossia pari a fr. 30'000.–.

F. A

seguito dell’inoltro del ricorso non sono state presentate osservazioni da

parte dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio, neppure da parte della Divisione

delle contribuzioni e né dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Diritto

1. 1.1.

Nel corso della procedura

di tassazione dei ricorrenti, l’autorità fiscale ha riscontrato problemi,

legati in particolar modo alla sproporzione fra le entrate dichiarate e le

uscite del periodo fiscale in questione.

Con una prima decisione,

ha rivalutato il reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito,

aumentandolo da fr. 9'109.– a fr. 34'000.–. In seguito al reclamo dei

contribuenti, ha sottoposto loro il calcolo del dispendio e li ha invitati a

produrre documentazione e a fornire spiegazioni. Ricevuti dei documenti e delle

spiegazioni, che secondo il fisco non erano sufficienti, ha sottoposto loro un

nuovo calcolo del dispendio e gli ha chiesto ulteriori documenti. Non essendo

pervenuta alcuna risposta, ha ridotto il reddito dell’attività indipendente a

fr. 30'000.–, ma ha aggiunto il valore di un immobile all’estero e il relativo

valore locativo, solo ai fini della determinazione dell’aliquota.

1.2.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità

di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio

di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).

1.3.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che

fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una

collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti

privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)

1.4.

Il contribuente deve

provare l’esattezza della sua dichiarazione d’imposta e delle sue ulteriori

spiegazioni. Non si può chiedere al contribuente di provare un fatto negativo,

ossia che non ha altri redditi rispetto a quelli indicati. Spetta all’autorità

fiscale portare la prova dell’esistenza di elementi imponibili che non sono

stati dichiarati. Se le prove raccolte da parte dell’autorità fiscale

permettono di ottenere informazioni a sufficienza per poter stabilire

l’esistenza degli elementi imponibili, spetta nuovamente al contribuente

stabilire l’esattezza delle sue allegazioni e sopportare l’onere della prova

(sentenza TF 2C_63/2014 del 5.11.2014 consid. 3.1.).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo alla fattispecie

in esame, i dubbi sollevati dall’autorità fiscale, nell’ambito della procedura

di tassazione, imponevano senz’altro ulteriori verifiche. Come visto, il contribuente deve fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta, ai sensi degli

articoli 200 cpv. 1 LT e 126 cpv. 1 LIFD: deve segnatamente fornire, a domanda

dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte, presentare libri

contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti

le relazioni d'affari (ex artt. 200 cpv. 2 LT e 126 cpv. 2 LIFD). Che i

dubbi in merito all’ammontare del reddito dell’attività lucrativa indipendente

di RI 1 fossero fondati lo dimostra il fatto

stesso che, nel ricorso in esame, gli insorgenti hanno riconosciuto di aver “riscontrato

degli errori nella compilazione del Modulo 10 – per indipendenti senza

contabilità” e di “accettare il valore di Frs. 30'000.–“, stabilito

con la decisione impugnata.

2.2

Come

visto, fra le informazioni chieste ai contribuenti nella procedura di reclamo,

figuravano anche quelle concernenti la “sostanza immobiliare posseduta in

Italia”. A tale riguardo, gli insorgenti non hanno fornito alcun documento

né si sono espressi altrimenti.

Tuttavia,

come pure è già stato ricordato, non si può pretendere che sia il contribuente

a portare la prova di un fatto negativo, in

casu dell’inesistenza

di un bene immobile situato all’estero. In mancanza di spiegazioni in merito

alla sproporzione fra entrate e uscite, l’autorità poteva, come ha fatto,

aggiungere un reddito presunto. A meno che non disponesse di elementi concreti,

non poteva tuttavia presumere l’esistenza di un immobile del valore di 500'000

franchi e del relativo reddito di fr. 8'000.–.

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio di tassazione non fornisce alcuna spiegazione per l’aggiunta del

valore di fr. 500'000.– come sostanza immobiliare. Neppure nelle osservazioni

al ricorso, si è adoperata a fornire prove dell’esistenza del presunto immobile

sito in Italia. Pertanto, nel rispetto delle regole dell’onere probatorio, non

si può pretendere che siano i ricorrenti a portare la prova dell’inesistenza

del valore patrimoniale (fr. 500'000.–) e del valore locativo (commisurato in

fr. 8'000.–) indicati nella decisione impugnata.

Oltretutto, ci si domanda su

quale fondamento l’Ufficio di tassazione abbia ricondotto il valore locativo ad

un’abitazione primaria, se solo si considera che gli insorgenti sono entrambi

domiciliati a __________ e che pertanto, nell’ipotesi in cui avessero un bene

immobile situato in Italia, quest’ultimo costituirebbe tutt’al più un’abitazione

secondaria.

2.3

Come visto in narrativa,

l’esistenza di una sostanza immobiliare è stata ipotizzata solo nell’ambito

della procedura di reclamo.

Si può supporre che

l’ipotesi sia nata alla luce della dichiarazione, avvenuta per la prima volta

nel periodo fiscale litigioso, di un conto bancario italiano intestato a RI 2,

presso la banca __________ del gruppo __________ (__________). L’Ufficio di

tassazione ha così chiesto, a seguito del reclamo presentato dai coniugi, di

completare la documentazione per il suddetto conto, siccome non dichiarato

negli anni precedenti, fornendo dunque la data di apertura di quest’ultimo. A

tale richiesta i contribuenti non hanno dato seguito.

Ora, pure in questo caso,

la richiesta di chiarimenti in merito al conto bancario in discussione era

giustificata. Anche in considerazione del fatto che il saldo del conto alla

fine del periodo fiscale 2017 ammontava a € 7'875.–, la mancata risposta dei

contribuenti non permette tuttavia di concludere ritenendo provata l’esistenza

dell’immobile all’estero.

Il fatto che i reclamanti

non abbiano dato seguito alle richieste dell’autorità di tassazione poteva

giustificare un’ulteriore domanda di informazioni, al fine di chiarire la

provenienza dei fondi versati sul conto litigioso, e tutt’al più, in caso di

mancata collaborazione, la presunzione che i fondi ivi depositati

corrispondessero a redditi conseguiti dai ricorrenti.

Va anche detto che i

versamenti di € 3'000.–, avvenuti sul conto nel corso del periodo fiscale,

risultano provenire da bonifici di un parente della ricorrente (in un caso, si

tratta verosimilmente di un regalo di Natale, come si legge nella causale del

versamento del 15.12.2017).

Nel caso in cui i

contribuenti si fossero rifiutati di fornire documentazione in merito alla data

di apertura del conto, inoltre, l’Ufficio di tassazione avrebbe anche potuto

procedere con una segnalazione all’Ufficio delle procedure speciali, per

l’eventuale avvio di una procedura di ricupero d’imposta.

2.4

La motivazione della

decisione impugnata si limita a rilevare che, alla richiesta di documentazione

formulata il 9 maggio 2019, è stata data una risposta incompleta. Nessuna

spiegazione viene fornita per la decisione di considerare una sostanza

immobiliare in Italia.

In queste circostanze, la decisione

non può che essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, per

una nuova decisione motivata.

L’autorità fiscale non ha infatti

fornito prova dell’esistenza di un immobile in Italia né ha spiegato su quali

elementi si fondi la decisione di imporre il suo valore. Se disponesse di

elementi, atti a comprovare l’esistenza di un immobile dei ricorrenti,

l’Ufficio di tassazione dovrebbe sottoporli a questi ultimi, consentendo loro

di confutarli. Se invece il problema fosse legato esclusivamente al conto

bancario precedentemente menzionato, la richiesta di informazioni e di

documentazione dovrebbe riferirsi a questo oggetto.

3.

Per quanto precede,

si deve concludere che la decisione deve essere annullata. Gli atti sono

rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché adotti una nuova decisione dopo

reclamo, dopo gli eventuali accertamenti necessari.

Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 21 agosto 2019 è annullata e

gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione affinché adotti una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria:

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