80.2019.300
Procedura: collaborazione del contribuente, onere della prova informazioni su immobili all'estero, non prova di fatto negativo
16 marzo 2021Italiano12 min
sono domiciliati a __________. Il marito è titolare del __________ di __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.300
80.2019.301
Lugano
16 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC
e IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
sono domiciliati a __________. Il marito è titolare del __________ di __________,
mentre la moglie tiene corsi di lingue e lavora alle dipendenze della ditta del
coniuge.
I contribuenti hanno
presentato in data 19 settembre 2018 la dichiarazione di tassazione per il
periodo fiscale 2017, indicando un reddito imponibile di fr. 7'129.– e una
sostanza imponibile di fr. 246'351.–.
B. Con decisione del 3
ottobre 2018 l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, commisurando
il reddito imponibile in fr. 35'600.– per l’IC e in fr. 37'000.– per l’IFD. Rispetto
alla dichiarazione presentata, aveva in particolar modo elevato da fr. 9'109.–
a fr. 34'000.– il reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito, adducendo
di aver “tenuto conto del dispendio insufficiente dei coniugi”. La
sostanza imponibile era commisurata in fr. 215'000.–.
C. In data 9 ottobre
2018, i contribuenti hanno presentato un generico reclamo avverso la decisione
di tassazione IC/IFD 2017. Con scritto del 9 maggio 2019 l’autorità fiscale ha
richiesto l’inoltro, da parte loro, di ulteriore documentazione necessaria al
fine di poter decidere il reclamo. In particolare, l’Ufficio di tassazione
invitava i contribuenti: a prendere posizione sull’allegato calcolo delle
entrate e delle uscite, da cui risultava un’insufficiente disponibilità
finanziaria; a produrre la documentazione relativa ad una presunta sostanza
immobiliare posseduta in Italia, chiedendo di fornire la visura catastale e la
data di acquisto del bene immobile; a fornire schede contabili e documentazione
bancaria.
È così seguito un breve
scritto redatto a mano dal rappresentante dei coniugi (non è stata fornita
alcuna procura) con documentazione allegata. Veniva ribadita la tesi per cui i
reclamanti avevano consumato sostanza per coprire il loro fabbisogno.
Con email del 28 maggio
2019, l’autorità fiscale ha trasmesso al rappresentante dei contribuenti un nuovo
calcolo delle entrate e delle uscite, da cui risultava un saldo negativo di fr.
20'636.–. Chiedeva inoltre ulteriori chiarimenti in merito ai conti bancari,
compreso un conto presso la __________ di __________, precedentemente non
dichiarato. Il destinatario non ha tuttavia preso posizione riguardo ai quesiti
sollevati né ha prodotto ulteriore documentazione.
D. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 21 agosto 2019, ha accolto parzialmente il
reclamo, commisurando il reddito imponibile in fr. 37'000.– per l’IC e in fr.
34'000.– per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 44'300.– per
l’IC e a fr. 41'000.– per l’IFD. L’autorità fiscale ha in particolare aggiunto,
ai soli fini della determinazione dell’aliquota, alla sostanza dei reclamanti
un immobile situato in Italia per un importo pari a fr. 500'000.– e al loro
reddito il relativo valore locativo di fr. 8'000.–. La sostanza imponibile
ammontava a fr. 261'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 715'000.–.
Quanto al reddito dell’attività
indipendente principale del marito, è stato stabilito in fr. 30'000.–, a fronte
di fr. 9'109.– dichiarati dai contribuenti. L’autorità fiscale ha addotto come
motivazione il fatto che i contribuenti avessero risposto in maniera incompleta
alla richiesta di documentazione del 9 maggio 2019.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano
l’attribuzione di una sostanza immobiliare (per un importo pari a fr.
500'000.–) e del rispettivo valore locativo commisurato in fr. 8'000.–. I
ricorrenti sostengono di non essere, e neppure di essere stati, proprietari di
un immobile, né in Svizzera né all’estero. A comprova di ciò forniscono
un’autocertificazione che dichiara la loro assoluta estraneità alla condizione
di proprietari di un bene immobile.
Inoltre, in tale
sede fanno presente di aver commesso un errore di calcolo nella compilazione
della dichiarazione d’imposta riguardo al reddito da attività indipendente
principale, correggendo così quest’ultimo in un importo pari a fr. 27'401.–. Di
conseguenza, affermano di accettare il valore attribuito dall’Ufficio di
tassazione nella decisione su reclamo, ossia pari a fr. 30'000.–.
F. A
seguito dell’inoltro del ricorso non sono state presentate osservazioni da
parte dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio, neppure da parte della Divisione
delle contribuzioni e né dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Diritto
1. 1.1.
Nel corso della procedura
di tassazione dei ricorrenti, l’autorità fiscale ha riscontrato problemi,
legati in particolar modo alla sproporzione fra le entrate dichiarate e le
uscite del periodo fiscale in questione.
Con una prima decisione,
ha rivalutato il reddito dell’attività lucrativa indipendente del marito,
aumentandolo da fr. 9'109.– a fr. 34'000.–. In seguito al reclamo dei
contribuenti, ha sottoposto loro il calcolo del dispendio e li ha invitati a
produrre documentazione e a fornire spiegazioni. Ricevuti dei documenti e delle
spiegazioni, che secondo il fisco non erano sufficienti, ha sottoposto loro un
nuovo calcolo del dispendio e gli ha chiesto ulteriori documenti. Non essendo
pervenuta alcuna risposta, ha ridotto il reddito dell’attività indipendente a
fr. 30'000.–, ma ha aggiunto il valore di un immobile all’estero e il relativo
valore locativo, solo ai fini della determinazione dell’aliquota.
1.2.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità
di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio
di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
1.3.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che
fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti
privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)
1.4.
Il contribuente deve
provare l’esattezza della sua dichiarazione d’imposta e delle sue ulteriori
spiegazioni. Non si può chiedere al contribuente di provare un fatto negativo,
ossia che non ha altri redditi rispetto a quelli indicati. Spetta all’autorità
fiscale portare la prova dell’esistenza di elementi imponibili che non sono
stati dichiarati. Se le prove raccolte da parte dell’autorità fiscale
permettono di ottenere informazioni a sufficienza per poter stabilire
l’esistenza degli elementi imponibili, spetta nuovamente al contribuente
stabilire l’esattezza delle sue allegazioni e sopportare l’onere della prova
(sentenza TF 2C_63/2014 del 5.11.2014 consid. 3.1.).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo alla fattispecie
in esame, i dubbi sollevati dall’autorità fiscale, nell’ambito della procedura
di tassazione, imponevano senz’altro ulteriori verifiche. Come visto, il contribuente deve fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta, ai sensi degli
articoli 200 cpv. 1 LT e 126 cpv. 1 LIFD: deve segnatamente fornire, a domanda
dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte, presentare libri
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti
le relazioni d'affari (ex artt. 200 cpv. 2 LT e 126 cpv. 2 LIFD). Che i
dubbi in merito all’ammontare del reddito dell’attività lucrativa indipendente
di RI 1 fossero fondati lo dimostra il fatto
stesso che, nel ricorso in esame, gli insorgenti hanno riconosciuto di aver “riscontrato
degli errori nella compilazione del Modulo 10 – per indipendenti senza
contabilità” e di “accettare il valore di Frs. 30'000.–“, stabilito
con la decisione impugnata.
2.2
Come
visto, fra le informazioni chieste ai contribuenti nella procedura di reclamo,
figuravano anche quelle concernenti la “sostanza immobiliare posseduta in
Italia”. A tale riguardo, gli insorgenti non hanno fornito alcun documento
né si sono espressi altrimenti.
Tuttavia,
come pure è già stato ricordato, non si può pretendere che sia il contribuente
a portare la prova di un fatto negativo, in
casu dell’inesistenza
di un bene immobile situato all’estero. In mancanza di spiegazioni in merito
alla sproporzione fra entrate e uscite, l’autorità poteva, come ha fatto,
aggiungere un reddito presunto. A meno che non disponesse di elementi concreti,
non poteva tuttavia presumere l’esistenza di un immobile del valore di 500'000
franchi e del relativo reddito di fr. 8'000.–.
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio di tassazione non fornisce alcuna spiegazione per l’aggiunta del
valore di fr. 500'000.– come sostanza immobiliare. Neppure nelle osservazioni
al ricorso, si è adoperata a fornire prove dell’esistenza del presunto immobile
sito in Italia. Pertanto, nel rispetto delle regole dell’onere probatorio, non
si può pretendere che siano i ricorrenti a portare la prova dell’inesistenza
del valore patrimoniale (fr. 500'000.–) e del valore locativo (commisurato in
fr. 8'000.–) indicati nella decisione impugnata.
Oltretutto, ci si domanda su
quale fondamento l’Ufficio di tassazione abbia ricondotto il valore locativo ad
un’abitazione primaria, se solo si considera che gli insorgenti sono entrambi
domiciliati a __________ e che pertanto, nell’ipotesi in cui avessero un bene
immobile situato in Italia, quest’ultimo costituirebbe tutt’al più un’abitazione
secondaria.
2.3
Come visto in narrativa,
l’esistenza di una sostanza immobiliare è stata ipotizzata solo nell’ambito
della procedura di reclamo.
Si può supporre che
l’ipotesi sia nata alla luce della dichiarazione, avvenuta per la prima volta
nel periodo fiscale litigioso, di un conto bancario italiano intestato a RI 2,
presso la banca __________ del gruppo __________ (__________). L’Ufficio di
tassazione ha così chiesto, a seguito del reclamo presentato dai coniugi, di
completare la documentazione per il suddetto conto, siccome non dichiarato
negli anni precedenti, fornendo dunque la data di apertura di quest’ultimo. A
tale richiesta i contribuenti non hanno dato seguito.
Ora, pure in questo caso,
la richiesta di chiarimenti in merito al conto bancario in discussione era
giustificata. Anche in considerazione del fatto che il saldo del conto alla
fine del periodo fiscale 2017 ammontava a € 7'875.–, la mancata risposta dei
contribuenti non permette tuttavia di concludere ritenendo provata l’esistenza
dell’immobile all’estero.
Il fatto che i reclamanti
non abbiano dato seguito alle richieste dell’autorità di tassazione poteva
giustificare un’ulteriore domanda di informazioni, al fine di chiarire la
provenienza dei fondi versati sul conto litigioso, e tutt’al più, in caso di
mancata collaborazione, la presunzione che i fondi ivi depositati
corrispondessero a redditi conseguiti dai ricorrenti.
Va anche detto che i
versamenti di € 3'000.–, avvenuti sul conto nel corso del periodo fiscale,
risultano provenire da bonifici di un parente della ricorrente (in un caso, si
tratta verosimilmente di un regalo di Natale, come si legge nella causale del
versamento del 15.12.2017).
Nel caso in cui i
contribuenti si fossero rifiutati di fornire documentazione in merito alla data
di apertura del conto, inoltre, l’Ufficio di tassazione avrebbe anche potuto
procedere con una segnalazione all’Ufficio delle procedure speciali, per
l’eventuale avvio di una procedura di ricupero d’imposta.
2.4
La motivazione della
decisione impugnata si limita a rilevare che, alla richiesta di documentazione
formulata il 9 maggio 2019, è stata data una risposta incompleta. Nessuna
spiegazione viene fornita per la decisione di considerare una sostanza
immobiliare in Italia.
In queste circostanze, la decisione
non può che essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, per
una nuova decisione motivata.
L’autorità fiscale non ha infatti
fornito prova dell’esistenza di un immobile in Italia né ha spiegato su quali
elementi si fondi la decisione di imporre il suo valore. Se disponesse di
elementi, atti a comprovare l’esistenza di un immobile dei ricorrenti,
l’Ufficio di tassazione dovrebbe sottoporli a questi ultimi, consentendo loro
di confutarli. Se invece il problema fosse legato esclusivamente al conto
bancario precedentemente menzionato, la richiesta di informazioni e di
documentazione dovrebbe riferirsi a questo oggetto.
3.
Per quanto precede,
si deve concludere che la decisione deve essere annullata. Gli atti sono
rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché adotti una nuova decisione dopo
reclamo, dopo gli eventuali accertamenti necessari.
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 21 agosto 2019 è annullata e
gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione affinché adotti una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: