Lexipedia

Decisione

80.2019.303

Imposta sulla sostanza: crediti nei confronti delle figlie, non anticipo ereditario solo perché in seguito la madre è deceduta

29 maggio 2020Italiano11 min

cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 409'000.- (identico

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.303

80.2019.304

Lugano

29 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rapp.

da: __________, Viganello

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. a.

La signora RI 1 (classe

1930) è deceduta il 27 gennaio 2019. Il marito __________ era deceduto il 5

gennaio 2016. Lasciano tre figlie, __________, __________ e __________. Dal

2016, la signora RI 1 era degente in casa di riposo. Beneficiava di una rendita

AVS/AI, delle prestazioni complementari ad essa collegate e dell’assegno per

grandi invalidi di grado elevato.

b.

La Dichiarazione d’imposta

delle persone fisiche IC/IFD 2017 per conto della defunta RI 1 è stata

inoltrata dalla figlia __________ in data 13 marzo 2018 con una lettera

accompagnatoria nella quale specificava, tra le altre cose, che “per il

modulo 2 elenco titoli, abbiamo rifatto il calcolo degli importi che le figlie

devono restituire alla mamma” per un ammontare totale di

fr. 179'196.18. Il suddetto importo era composto da fr. 20'932.08 e

Euro 135'442.15 (che al cambio di fr. 1.1685 corrispondevano a

fr. 158'264.10). Così come dichiarato, dall’Elenco dei titoli e di altri

collocamenti di capitali 2017 (v. Modulo 2, allegato alla DI IC/IFD 2017), si

evinceva che la contribuente vantava nei confronti della sola figlia __________

un credito totale pari a fr. 179'196.- (fr. 158'264.- assommati a

fr. 20'932.-). Riportato nella DI 2017 ‑ insieme agli

altri capitali nella sostanza mobiliare - portava ad una sostanza

imponibile complessiva dichiarata di fr. 409'803.-.

B. La decisione di

tassazione IC/IFD 2017 è stata notificata alla rappresentante della comunione

ereditaria il 10 luglio 2019. L’autorità di tassazione accertava un reddito

imponibile per l’IC di fr. 15'200.- (determinante per l’aliquota:

fr. 27'800.-) mentre per l’IFD di fr. 20'000.- (determinante per

l’aliquota: fr. 33'200.-). Il dovuto d’imposta sul reddito era di

fr. 482.45 per l’IC e di fr. 87.80 per l’IFD. Per la sola imposta

cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 409'000.- (identico

importo determinante per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di

fr. 682.50. Per quanto attiene segnatamente alla sostanza imponibile,

avendo ripreso esattamente i dati forniti dalla contribuente, l’autorità di

tassazione non aveva aggiunto alcuna motivazione alla sua decisione.

C. Contro la decisione

di tassazione IC/IFD 2017, la figlia __________ presentava reclamo in data 12

luglio 2019. Per quanto concerneva unicamente la sostanza imponibile, la figlia

della contribuente sosteneva che

“Fino

quando mia mamma era in vita l’anticipo eredità di CHF 179'196 era da

considerare un prestito per coprire

·

Le rette della casa anziani e i

costi delle dame di compagnia

·

Le imposte arretrate con interessi

(ufficio procedure speciali)

·

Eventuali altri importi importanti

da pagare

Soltanto

con l’AVS e l’INPS non saremmo andati lontani. Dopo il 21.01.2019, data del

decesso di mia mamma, l’importo è da considerare effettivamente un anticipo

eredità.

Vi

chiediamo di considerare quindi soltanto CHF 230'607.- (cioè CHF 409'803.- meno

i CHF 179'196.-).

A sostegno della propria

tesi, la contribuente si rifaceva all’Elenco dei titoli e di altri collocamenti

di capitali allegato alla DI 2016 per cui

“l’importo accettato da

parte vostra nella notifica fiscale (pos. 36) è già corretto, cioè CHF

245'000.- (cioè CHF 305'269.- meno i CHF 59'488.-)”.

D. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2017 resa il 21 agosto 2019, l’RS 1 accoglieva parzialmente

il reclamo, ma non per quanto riguardava la sostanza, in merito alla quale così

motivava il suo operato: “anche un prestito rimane esposto nei capitali, a

titolo di “credito””.

E. Con ricorso

presentato il 17 settembre 2019, __________, per conto della RI 1, chiede di

correggere i fattori imponibili della sostanza nel senso che

“Gli anticipi eredità sono

stati considerati un prestito fino al 27.01.2019 in quanto il reddito non

bastava per coprire le spese a lungo termine quali:

·

le spese per la casa anziani,

·

quelle per le dame di compagnia e

·

altre spese (cassa malati ecc.).

Mia mamma è deceduta in data

27.01.2019 e quindi non è più necessario considerare gli importi un prestito,

ma in effetti un anticipo eredità.

Inoltre l’importo non è mai

stato dichiarato come debito dalle mie due sorelle.

La sottoscritta ha invece

chiesto di cancellare il debito nei confronti della mamma nelle dichiarazioni

2016 e 2017.

Avevamo già chiesto in data

12.07.2019 (…) di modificare la sostanza, ma la richiesta non è stata

considerata (…).

Per evitare

una doppia imposizione, il prestito è da cancellare”.

F. Invitato dalla Camera

di diritto tributario a pronunciarsi sul ricorso, in data 20 settembre 2019 l’__________

ha unicamente trasmesso l’incarto fiscale rinunciando a presentare le proprie

osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente ha allegato

le decisioni che concernono l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta.

Nel ricorso, contesta tuttavia solo il calcolo dell’imposta sulla sostanza,

cioè di un’imposta cantonale.

Nella misura in cui concerne

l’imposta federale diretta, il ricorso è pertanto irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Qui contestato è il

trattamento fiscale riservato dall’autorità di tassazione all’importo di

fr. 179'196.‑, dichiarato quale credito dalla rappresentante della RI

1.

nello “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali” allegato alla

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 (v. Modulo 2).

2.2

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1

LAID). Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del

contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati

dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili

domestiche e gli oggetti di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 4

LAID).

All’imposta sulla sostanza

sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su

cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di

sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (cfr. Dzamko-Locher/Teuscher, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 3a

ed., Basilea 2017, p. 441, n. 4 ad

art. 13 LAID). Vi rientra pertanto

l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo

il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria

(cfr. Blumenstein/Locher, System

des Steuerrechts, 7ª ed., Zurigo 2016, p. 199).

2.3

Determinata in base al suo

stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT;

art. 17 cpv. 1 LAID), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo

valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni

immobiliari (secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono

imposti per il valore di stima ufficiale).

Quanto alla valutazione

dei crediti, di principio sono imposti al loro valore

nominale (principio del valore nominale). Una

deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito

non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di

subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti

o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di

verosimiglianza della perdita (cfr. Dzamko-Locher/Teuscher, op. cit., p. 455, n. 8 ad

art. 14 LAID; cfr. anche

Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, n. 19 ad

§ 39, p. 712).

In questo senso va inteso

l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia

esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.

3.

3.1.

Con

il suo ricorso, la rappresentante della RI 1 sostiene che l’importo di

fr. 179'196.‑ ‑ dichiarato per il periodo fiscale

2017.

‑ era sì un prestito della madre alle figlie (come tale da

restituire) ma che, con la morte della mamma avvenuta nel 2019, doveva essere

(ri-)considerato e (ri-)definito alla stregua di un “anticipo ereditario”. Di parere opposto, l’RS 1 che, riprendendo i dati forniti

con la dichiarazione d’imposta di RI 1 relativa al periodo fiscale litigioso,

ritiene che l’importo in discussione corrisponda ad un credito derivante da

prestiti concessi alle tre figlie. Conseguentemente, l’autorità di tassazione

lo ha computato come tale tra gli attivi della sostanza imponibile della

signora RI 1.

In

merito al prestito in parola, nel periodo fiscale precedente (2016) gli era

stato riservato il medesimo trattamento fiscale. Effettivamente, la

rappresentante della contribuente si aggrava anche contro la decisione IC/IFD

2016.

dell’RS 1, tuttavia il suo gravame è stato correttamente dichiarato

irricevibile in quanto presentato tardivamente.

3.2

Come visto, la sostanza

imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT). Il periodo fiscale corrisponde

all’anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). Nel 2017, la signora RI 1 era ancora in

vita e come tale ancora assoggettata alle imposte federali, cantonali e

comunali conformemente all’art. 7 LT (risp. art. 8 LIFD).

3.3

In

base alla dichiarazione presentata dalla stessa figlia e rappresentante della

comunione ereditaria, per il periodo fiscale 2017, la contribuente vantava un credito

di fr. 179'196.‑ nei confronti delle figlie __________, __________ e

__________. Nella lettera che accompagnava la dichiarazione d’imposta, sottolineava

il fatto che “per il modulo 2 elenco titoli, abbiamo rifatto il calcolo

degli importi che le figlie devono restituire alla mamma”, conformemente al

seguente schema:

DA RESTITUIRE DA PARTE DELLE FIGLIE

Situazione al 31.12.2017

EUR

EUR in CHF

CHF

TOTALE

Cambio 1.1685

__________

44'117.52 EUR

44'117.52

51'551.30

51'551.30

__________

5'310.70 CHF

5'310.70

5'310.70

__________

47'199.08 EUR

47'199.08

55'152.10

55'152.10

__________

10'310.70 CHF

10'310.70

10'310.70

__________

44'125.55 EUR

44'125.55

51'560.70

51'560.70

__________

5'310.68 CHF

5'310.68

5'310.68

135'442.15

158'264.10

20'932.08

179'196.18

Fondandosi

su quanto asserito dalla rappresentante della contribuente, l’autorità di

tassazione ha dunque imposto il credito considerandolo un prestito. Nella

decisione di tassazione IC 2017 ‑ datata 10 luglio 2019 e

notificata successivamente al decesso della contribuente ‑ l’RS

1.

accertava in particolare titoli e capitali in ragione di fr. 409'803.‑,

conformemente a quanto dichiarato.

3.4

Con il suo reclamo, __________ ‑ in

rappresentanza delle eredi della madre RI 1 – sosteneva tuttavia che

“fino quando mia mamma era in vita l’anticipo eredità di CHF 179'196.‑

era da considerare un prestito per coprire le rette della casa anziani e i

costi della dame di compagnia, le imposte arretrate con interessi (ufficio

procedure speciali), eventuali altri importi importanti da pagare […] Dopo il

21.01.2019, data del decesso di mia mamma, l’importo è da considerare effettivamente

un anticipo eredità” (v. reclamo del 12 luglio 2019, p. 2). Con la

decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo, datata 21 agosto 2019, l’autorità

di tassazione ribadiva la propria posizione non ammettendo quanto richiesto per

la sostanza. A motivo adduceva che “anche un prestito rimane esposto nei

capitali, a titolo di «credito»”.

La conclusione dell’RS 1 è

condivisibile. Infatti, come visto in precedenza, il periodo fiscale

corrisponde all’anno civile. Nel 2017 la mamma era ancora in vita, soggetta ad

imposizione e tenuta a presentare la Dichiarazione d’imposta per le persone

fisiche. Tra i titoli e i capitali al 31 dicembre 2017, vantava il credito

derivante dal prestito di fr. 179'196.‑ nei confronti delle figlie che

come tale le doveva essere imposto. Ancora nel ricorso in esame, la

rappresentante delle coeredi conferma sostanzialmente che, a quella data, le

figlie beneficiavano solo di prestiti e non di donazioni.

È solo nel 2019, con la

morte della contribuente, che l’assoggettamento di quest’ultima è cessato e che

la relazione debito-credito tra le figlie e la madre si è estinto per

confusione (art. 118 CO). Di tale nuova situazione dovrà però essere tenuto

conto nelle dichiarazioni d’imposta IC/IFD 2019 di tutte e tre le sorelle,

mentre la tassazione IC/IFD 2017 della madre deve rimanere invariata, poiché

riferita alla situazione esistente al 31 dicembre 2017.

4.

Conseguentemente, il

ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella

misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.‑

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.‑

per un totale di fr.

600.‑

sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: