80.2019.303
Imposta sulla sostanza: crediti nei confronti delle figlie, non anticipo ereditario solo perché in seguito la madre è deceduta
29 maggio 2020Italiano11 min
cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 409'000.- (identico
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.303
80.2019.304
Lugano
29 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rapp.
da: __________, Viganello
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 settembre 2019 contro la decisione del 21 agosto 2019 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. a.
La signora RI 1 (classe
1930) è deceduta il 27 gennaio 2019. Il marito __________ era deceduto il 5
gennaio 2016. Lasciano tre figlie, __________, __________ e __________. Dal
2016, la signora RI 1 era degente in casa di riposo. Beneficiava di una rendita
AVS/AI, delle prestazioni complementari ad essa collegate e dell’assegno per
grandi invalidi di grado elevato.
b.
La Dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche IC/IFD 2017 per conto della defunta RI 1 è stata
inoltrata dalla figlia __________ in data 13 marzo 2018 con una lettera
accompagnatoria nella quale specificava, tra le altre cose, che “per il
modulo 2 elenco titoli, abbiamo rifatto il calcolo degli importi che le figlie
devono restituire alla mamma” per un ammontare totale di
fr. 179'196.18. Il suddetto importo era composto da fr. 20'932.08 e
Euro 135'442.15 (che al cambio di fr. 1.1685 corrispondevano a
fr. 158'264.10). Così come dichiarato, dall’Elenco dei titoli e di altri
collocamenti di capitali 2017 (v. Modulo 2, allegato alla DI IC/IFD 2017), si
evinceva che la contribuente vantava nei confronti della sola figlia __________
un credito totale pari a fr. 179'196.- (fr. 158'264.- assommati a
fr. 20'932.-). Riportato nella DI 2017 ‑ insieme agli
altri capitali nella sostanza mobiliare - portava ad una sostanza
imponibile complessiva dichiarata di fr. 409'803.-.
B. La decisione di
tassazione IC/IFD 2017 è stata notificata alla rappresentante della comunione
ereditaria il 10 luglio 2019. L’autorità di tassazione accertava un reddito
imponibile per l’IC di fr. 15'200.- (determinante per l’aliquota:
fr. 27'800.-) mentre per l’IFD di fr. 20'000.- (determinante per
l’aliquota: fr. 33'200.-). Il dovuto d’imposta sul reddito era di
fr. 482.45 per l’IC e di fr. 87.80 per l’IFD. Per la sola imposta
cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 409'000.- (identico
importo determinante per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di
fr. 682.50. Per quanto attiene segnatamente alla sostanza imponibile,
avendo ripreso esattamente i dati forniti dalla contribuente, l’autorità di
tassazione non aveva aggiunto alcuna motivazione alla sua decisione.
C. Contro la decisione
di tassazione IC/IFD 2017, la figlia __________ presentava reclamo in data 12
luglio 2019. Per quanto concerneva unicamente la sostanza imponibile, la figlia
della contribuente sosteneva che
“Fino
quando mia mamma era in vita l’anticipo eredità di CHF 179'196 era da
considerare un prestito per coprire
·
Le rette della casa anziani e i
costi delle dame di compagnia
·
Le imposte arretrate con interessi
(ufficio procedure speciali)
·
Eventuali altri importi importanti
da pagare
Soltanto
con l’AVS e l’INPS non saremmo andati lontani. Dopo il 21.01.2019, data del
decesso di mia mamma, l’importo è da considerare effettivamente un anticipo
eredità.
Vi
chiediamo di considerare quindi soltanto CHF 230'607.- (cioè CHF 409'803.- meno
i CHF 179'196.-).
A sostegno della propria
tesi, la contribuente si rifaceva all’Elenco dei titoli e di altri collocamenti
di capitali allegato alla DI 2016 per cui
“l’importo accettato da
parte vostra nella notifica fiscale (pos. 36) è già corretto, cioè CHF
245'000.- (cioè CHF 305'269.- meno i CHF 59'488.-)”.
D. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2017 resa il 21 agosto 2019, l’RS 1 accoglieva parzialmente
il reclamo, ma non per quanto riguardava la sostanza, in merito alla quale così
motivava il suo operato: “anche un prestito rimane esposto nei capitali, a
titolo di “credito””.
E. Con ricorso
presentato il 17 settembre 2019, __________, per conto della RI 1, chiede di
correggere i fattori imponibili della sostanza nel senso che
“Gli anticipi eredità sono
stati considerati un prestito fino al 27.01.2019 in quanto il reddito non
bastava per coprire le spese a lungo termine quali:
·
le spese per la casa anziani,
·
quelle per le dame di compagnia e
·
altre spese (cassa malati ecc.).
Mia mamma è deceduta in data
27.01.2019 e quindi non è più necessario considerare gli importi un prestito,
ma in effetti un anticipo eredità.
Inoltre l’importo non è mai
stato dichiarato come debito dalle mie due sorelle.
La sottoscritta ha invece
chiesto di cancellare il debito nei confronti della mamma nelle dichiarazioni
2016 e 2017.
Avevamo già chiesto in data
12.07.2019 (…) di modificare la sostanza, ma la richiesta non è stata
considerata (…).
Per evitare
una doppia imposizione, il prestito è da cancellare”.
F. Invitato dalla Camera
di diritto tributario a pronunciarsi sul ricorso, in data 20 settembre 2019 l’__________
ha unicamente trasmesso l’incarto fiscale rinunciando a presentare le proprie
osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente ha allegato
le decisioni che concernono l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta.
Nel ricorso, contesta tuttavia solo il calcolo dell’imposta sulla sostanza,
cioè di un’imposta cantonale.
Nella misura in cui concerne
l’imposta federale diretta, il ricorso è pertanto irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Qui contestato è il
trattamento fiscale riservato dall’autorità di tassazione all’importo di
fr. 179'196.‑, dichiarato quale credito dalla rappresentante della RI
1.
nello “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali” allegato alla
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 (v. Modulo 2).
2.2
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1
LAID). Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del
contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati
dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili
domestiche e gli oggetti di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 4
LAID).
All’imposta sulla sostanza
sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su
cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di
sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (cfr. Dzamko-Locher/Teuscher, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 3a
ed., Basilea 2017, p. 441, n. 4 ad
art. 13 LAID). Vi rientra pertanto
l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secondo
il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria
(cfr. Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, 7ª ed., Zurigo 2016, p. 199).
2.3
Determinata in base al suo
stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT;
art. 17 cpv. 1 LAID), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo
valore venale, riservate in particolare le disposizioni relative ai beni
immobiliari (secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono
imposti per il valore di stima ufficiale).
Quanto alla valutazione
dei crediti, di principio sono imposti al loro valore
nominale (principio del valore nominale). Una
deroga è ammessa solo se l’esistenza stessa del credito è dubbia, se il credito
non è valutabile con certezza o se il creditore è minacciato dal pericolo di
subire una perdita. Per procedere alla valutazione di diritti o crediti incerti
o contestati, si deve in altri termini tener conto del cosiddetto grado di
verosimiglianza della perdita (cfr. Dzamko-Locher/Teuscher, op. cit., p. 455, n. 8 ad
art. 14 LAID; cfr. anche
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, n. 19 ad
§ 39, p. 712).
In questo senso va inteso
l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di dubbia
esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.
3.
3.1.
Con
il suo ricorso, la rappresentante della RI 1 sostiene che l’importo di
fr. 179'196.‑ ‑ dichiarato per il periodo fiscale
2017.
‑ era sì un prestito della madre alle figlie (come tale da
restituire) ma che, con la morte della mamma avvenuta nel 2019, doveva essere
(ri-)considerato e (ri-)definito alla stregua di un “anticipo ereditario”. Di parere opposto, l’RS 1 che, riprendendo i dati forniti
con la dichiarazione d’imposta di RI 1 relativa al periodo fiscale litigioso,
ritiene che l’importo in discussione corrisponda ad un credito derivante da
prestiti concessi alle tre figlie. Conseguentemente, l’autorità di tassazione
lo ha computato come tale tra gli attivi della sostanza imponibile della
signora RI 1.
In
merito al prestito in parola, nel periodo fiscale precedente (2016) gli era
stato riservato il medesimo trattamento fiscale. Effettivamente, la
rappresentante della contribuente si aggrava anche contro la decisione IC/IFD
2016.
dell’RS 1, tuttavia il suo gravame è stato correttamente dichiarato
irricevibile in quanto presentato tardivamente.
3.2
Come visto, la sostanza
imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT). Il periodo fiscale corrisponde
all’anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). Nel 2017, la signora RI 1 era ancora in
vita e come tale ancora assoggettata alle imposte federali, cantonali e
comunali conformemente all’art. 7 LT (risp. art. 8 LIFD).
3.3
In
base alla dichiarazione presentata dalla stessa figlia e rappresentante della
comunione ereditaria, per il periodo fiscale 2017, la contribuente vantava un credito
di fr. 179'196.‑ nei confronti delle figlie __________, __________ e
__________. Nella lettera che accompagnava la dichiarazione d’imposta, sottolineava
il fatto che “per il modulo 2 elenco titoli, abbiamo rifatto il calcolo
degli importi che le figlie devono restituire alla mamma”, conformemente al
seguente schema:
DA RESTITUIRE DA PARTE DELLE FIGLIE
Situazione al 31.12.2017
EUR
EUR in CHF
CHF
TOTALE
Cambio 1.1685
__________
44'117.52 EUR
44'117.52
51'551.30
51'551.30
__________
5'310.70 CHF
5'310.70
5'310.70
__________
47'199.08 EUR
47'199.08
55'152.10
55'152.10
__________
10'310.70 CHF
10'310.70
10'310.70
__________
44'125.55 EUR
44'125.55
51'560.70
51'560.70
__________
5'310.68 CHF
5'310.68
5'310.68
135'442.15
158'264.10
20'932.08
179'196.18
Fondandosi
su quanto asserito dalla rappresentante della contribuente, l’autorità di
tassazione ha dunque imposto il credito considerandolo un prestito. Nella
decisione di tassazione IC 2017 ‑ datata 10 luglio 2019 e
notificata successivamente al decesso della contribuente ‑ l’RS
1.
accertava in particolare titoli e capitali in ragione di fr. 409'803.‑,
conformemente a quanto dichiarato.
3.4
Con il suo reclamo, __________ ‑ in
rappresentanza delle eredi della madre RI 1 – sosteneva tuttavia che
“fino quando mia mamma era in vita l’anticipo eredità di CHF 179'196.‑
era da considerare un prestito per coprire le rette della casa anziani e i
costi della dame di compagnia, le imposte arretrate con interessi (ufficio
procedure speciali), eventuali altri importi importanti da pagare […] Dopo il
21.01.2019, data del decesso di mia mamma, l’importo è da considerare effettivamente
un anticipo eredità” (v. reclamo del 12 luglio 2019, p. 2). Con la
decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo, datata 21 agosto 2019, l’autorità
di tassazione ribadiva la propria posizione non ammettendo quanto richiesto per
la sostanza. A motivo adduceva che “anche un prestito rimane esposto nei
capitali, a titolo di «credito»”.
La conclusione dell’RS 1 è
condivisibile. Infatti, come visto in precedenza, il periodo fiscale
corrisponde all’anno civile. Nel 2017 la mamma era ancora in vita, soggetta ad
imposizione e tenuta a presentare la Dichiarazione d’imposta per le persone
fisiche. Tra i titoli e i capitali al 31 dicembre 2017, vantava il credito
derivante dal prestito di fr. 179'196.‑ nei confronti delle figlie che
come tale le doveva essere imposto. Ancora nel ricorso in esame, la
rappresentante delle coeredi conferma sostanzialmente che, a quella data, le
figlie beneficiavano solo di prestiti e non di donazioni.
È solo nel 2019, con la
morte della contribuente, che l’assoggettamento di quest’ultima è cessato e che
la relazione debito-credito tra le figlie e la madre si è estinto per
confusione (art. 118 CO). Di tale nuova situazione dovrà però essere tenuto
conto nelle dichiarazioni d’imposta IC/IFD 2019 di tutte e tre le sorelle,
mentre la tassazione IC/IFD 2017 della madre deve rimanere invariata, poiché
riferita alla situazione esistente al 31 dicembre 2017.
4.
Conseguentemente, il
ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.‑
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.‑
per un totale di fr.
600.‑
sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: