80.2019.309
Procedura: decisione pregiudiziale di assoggettamento passata in giudicato, assoggettamento non più contestabile nella procedura di tassazione, reclamo irricevibile
8 giugno 2020Italiano20 min
1) è una società di diritto svizzero, costituita il 23 aprile 2007 a __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.309
80.2019.310
Lugano
8 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 settembre 2019 contro la decisione del 7 settembre 2019 in materia di IC
e IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 (in seguito RI
1) è una società di diritto svizzero, costituita il 23 aprile 2007 a __________,
nel Canton __________, la cui sede si trova dal 22 settembre 2015 a __________
(__________), precisamente in via __________ 6. L’architetto __________,
domiciliato in via __________ a __________, ricopre la carica di socio e
gerente con firma individuale. Altra socia è la moglie __________.
B. In data 13 febbraio
2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) ha
notificato alla __________ una decisione di assoggettamento alle imposte
cantonali nel Canton Ticino.
Con scritto del 26
febbraio 2019, inviato da __________, la società contribuente ha interposto
reclamo in lingua tedesca, contestando l’assoggettamento alle imposte nel Canton
Ticino dal momento che non vi avrebbe svolto alcuna attività.
Con lettera del 28
febbraio 2019, l’UTPG ha attribuito alla reclamante un termine fino al 15 marzo
2019, per riproporre il reclamo in lingua italiana, avvertendola che altrimenti
sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il 1° marzo 2019, la contribuente
si è rifiutata esplicitamente di riproporre il reclamo in lingua italiana,
argomentando che “die Firma __________ GmbH in der deutschen Schweiz liegt
und keine Tätigkeit im Tessin ausübt”. Aggiungeva inoltre di aspettarsi che
l’UPTG gli trasmettesse la corrispondenza in lingua tedesca.
Con decisione dell’8
aprile 2019, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo in lingua
tedesca del 26.02.2019, per inosservanza della lingua ufficiale del Canton
Ticino.
C. L’11 giugno 2019 la RI
1 ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017.Con decisione dell’8 agosto
2019, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017,
commisurando l’utile imponibile in fr. 35'800.– e il capitale imponibile in fr.
106'000.–. Nel riparto intercantonale allegato, ha precisato che la società era
assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino per appartenenza personale ex
art. 60 LT, facendo riferimento alla decisione di assoggettamento del
13.2.2019.
D. Con reclamo del 13
agosto 2019, la contribuente ha sostenuto che “il fatturato rispettivamente
il profitto della ditta __________ GmbH con sede a __________ è stato generato
al 100% al di fuori del canton Ticino e non è quindi tassabile in Ticino”,
fatto che poteva “essere provato senza alcun problema e ciò vale anche per
gli anni seguenti”. Aggiungeva che “le tasse dell’anno 2017 sono state
pagate per intero nel cantone di __________ nel comune di __________, quindi
non vi sono motivi per chiedere nuovamente le tasse”.
Con decisione del 7
settembre 2019 l’UTPG ha dichiarato il reclamo irricevibile. Ricordato di aver
notificato alla contribuente il 13 febbraio 2019 la decisione pregiudiziale di
assoggettamento illimitato nel cantone Ticino per amministrazione effettiva a
partire dall’anno 2017, ha argomentato che “la decisione pregiudiziale di
assoggettamento è passata in giudicato e pertanto la contribuente non può
contestare nuovamente il suo assoggettamento illimitato nel cantone Ticino”.
E. Con due lettere del 9
settembre 2019, indirizzate all’UTPG e da quest’ultimo inoltrate per competenza
alla Camera di diritto tributario, la __________ contesta le fatture
dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta 2017, inviategli
dall’Ufficio esazione e condoni il 31 agosto 2019 e lamenta una doppia imposizione
in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost.
Il 19 settembre 2019, rivolgendosi
ancora all’autorità di tassazione, ha lamentato che nello scritto inviatogli “manca
qualsiasi riferimento e rimedio per quanto riguarda la [sua]
obiezione (opposizione del 13.08.2019). In particolare, la doppia
imposizione non è consentita dal diritto svizzero (BV 127 abs. 3)”. Ha
inoltre definito nulla la decisione su reclamo, in quanto non firmata. Infine,
ha minacciato di procedere ad un’azione legale per abuso d’ufficio e
coercizione e di rendere pubblico “questo comportamento scandaloso”, se
le sue richieste non verranno accolte.
Il 23 settembre 2019 la
Camera di diritto tributario si è rivolta alla __________, attribuendole un
termine di dieci giorni per confermare l’intenzione di ricorrere contro la
decisione su reclamo dell’UTPG.
Con scritto dell’8 ottobre
2019, la ricorrente ha confermato di voler ricorrere, chiedendo che tutte le
fatture fiscali emesse dall’UTPG vengano annullate e che la __________ venga “cancellata
dal registro del Canton Ticino”.
F. Nelle sue
osservazioni del 16 ottobre 2019, l’UTPG propone di dichiarare il ricorso
dell’8 ottobre 2019 irricevibile o di respingerlo, nella misura della sua
ricevibilità. A suo avviso, la ricorrente non può più contestare
l’assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino, essendo passata in
giudicato la decisione pregiudiziale del 13 febbraio 2019. In ogni caso,
ritiene che vi siano numerosi motivi che giustificano il controverso
assoggettamento: l’unico dipendente della società è il signor Peter Federico; la
notifica di tassazione emessa dal cantone di __________ è stata spedita
all’indirizzo privato del signor __________ __________; il modulo della
dichiarazione d’imposta del cantone __________ è stato spedito all’indirizzo
del signor __________; nel modulo della dichiarazione d’imposta del Cantone
Ticino è indicato l’indirizzo privato del signor __________; il signor __________
figura quale socio e gerente delle società __________ Sagl, __________ Sagl e __________
GmbH, tutte con sede a Tenero; tutta la corrispondenza scambiata tra le parti è
stata, rispettivamente, recapitata e inviata, da uffici postali del cantone
Ticino.
I suddetti punti e i
palesi interessi economici del signor Peter nel cantone Ticino evidenziano che
la società non ha alcun legame effettivo ed economico nel cantone in cui
risulta avere la sede formale. Viene in questo senso ugualmente fatto notare
che la società non ha comprovato di avere strutture e personale a Buochs e la
ragione sociale della società medesima è in italiano, malgrado la sede sia in
un cantone di lingua tedesca.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’UTPG, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UTPG
ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, argomentando che la
decisione pregiudiziale di assoggettamento alle imposte comunali era passata in
giudicato e che pertanto la contribuente non poteva contestare nuovamente il
suo assoggettamento illimitato nel Canton Ticino.
In queste circostanze,
alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della lite che
oppone il fisco alla ricorrente, ma deve limitarsi a verificare la legittimità
della decisione con cui l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel
merito del reclamo.
Considerandi
2.
2.1.
L’autorità di tassazione
non è entrata nel merito del ricorso, in quanto ha ritenuto che il reclamo
concernesse delle questioni che non erano oggetto della decisione impugnata. La
reclamante contestava infatti non il calcolo dell’imposta bensì il suo stesso
assoggettamento all’imposta cantonale. Su questo aspetto, tuttavia, la
decisione contestata non si era pronunciata, essendo già stato trattato in una
procedura precedente, conclusasi con una decisione passata in giudicato.
2.2
L’oggetto della lite in
una procedura contenziosa è il rapporto giuridico trattato nella decisione
impugnata, nella misura in cui, in base alle conclusioni del ricorso, è rimesso
in discussione dal ricorrente. L’oggetto dell’impugnazione (“Anfechtungsgegenstand”)
si identifica con l’oggetto della lite (“Streitgegenstand”) quando la
decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, i rapporti
giuridici non litigiosi rientrano sì nell’oggetto dell’impugnazione, ma non
nell’oggetto della lite. L’oggetto della lite può dunque essere più ristretto
rispetto all’oggetto dell’impugnazione, mentre non può estendersi aldilà di
quest’ultimo, se non in casi eccezionali (DTF 144 II 359 = RF 2018 p. 820 = StE
2018.
B 27.2 n. 48 = RDAF 2018 II 511 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).
Nel caso della procedura
di reclamo contro una decisione di tassazione, l’oggetto della lite può essere
ristretto, se il contribuente, presentando un reclamo motivato, contesta solo
singoli punti della decisione (p. es. determinate spese professionali). L’autorità
di tassazione non è tuttavia vincolata dalle proposte contenute nel reclamo e
determina essa stessa l’oggetto della lite (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad
art. 132 LIFD, p. 573). Può perfino “determinare nuovamente tutti gli elementi
imponibili” e modificare la tassazione a svantaggio del contribuente (art. 135
cpv. 1 LIFD; art. 208 cpv. 1 LT). Neanche nel caso della reformatio in peius
tuttavia l’autorità competente può oltrepassare il quadro stretto dell’oggetto
dell’impugnazione (DTF 144 II 359 = RF 2018 p. 820 = StE 2018 B 27.2 n. 48 =
RDAF 2018 II 511 consid. 4.4).
2.3
Tornando alla fattispecie
in esame, l’UTPG aveva notificato alla società ricorrente una decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento il 13 febbraio 2019. Un reclamo della
contribuente è stato dichiarato irricevibile con decisione dell’8 aprile 2019.
Una volta passata in
giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può
più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di
tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in
effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione, possa
ritornare in ogni momento liberamente su quanto già statuito (DTF 123 I 289
consid. 1a e giurisprudenza citata).
2.4
È vero che la società
insorgente aveva interposto reclamo contro la decisione pregiudiziale del 13
febbraio 2019. Il reclamo era tuttavia stato redatto in tedesco. L’UTPG aveva
pertanto attribuito alla reclamante un termine di grazia fino al 15 marzo 2019
per riproporre il reclamo in lingua italiana. La contribuente si è
espressamente rifiutata di farlo, esigendo al contrario che il fisco ticinese
si rivolgesse ad essa in tedesco.
In effetti, nei rapporti
con le autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal
principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in
linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua
diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In
particolare, l’art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,
per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali (cfr. sentenza CDT n.
80.2014.250
del 13 novembre 2014).
Non avendo provveduto alla
traduzione del reclamo, con decisione dell’8 aprile 2019 l’UTPG ha dichiarato
irricevibile il reclamo. Sebbene avesse contestato di dover presentare il
reclamo in italiano, la contribuente non ha interposto ricorso alla Camera di
diritto tributario contro quest’ultima decisione.
Ne consegue che, come
sostiene l’autorità di tassazione nella decisione impugnata, la decisione
pregiudiziale di assoggettamento del 13 febbraio 2019 era passata in giudicato,
quando la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione
dell’8 agosto 2019.
2.5
Con la decisione di
tassazione IC/IFD 2017 dell’8 agosto 2019, pertanto, l’UTPG non si è più
pronunciato sull’assoggettamento della società contribuente alle imposte
cantonali, per il fatto che questo presupposto era già stato accertato con una
decisione passata in giudicato. Lo scopo della decisione pregiudiziale, nel
caso in cui l’assoggettamento è controverso, è d’altronde proprio quello di
evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito
alla verifica dell’inadempimento del presupposto per l’imposizione stessa; la
decisione è dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura (Massetti/Pedroli, Il ruling nel
diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione
alla luce dell’esperienza italiana, in RtiD I-2006 p. 590). Una volta stabilito
che una persona fisica o giuridica è assoggettata all’imposta cantonale, la
successiva decisione di tassazione deve limitarsi al calcolo dell’imposta. Non
può per contro essere rimesso in discussione un presupposto che è già stato
verificato in un’apposita procedura, che si è conclusa con una decisione
passata in giudicato.
2.6
Nella misura in cui,
ricevuta la decisione di tassazione dell’8 agosto 2019, la ricorrente ha
interposto reclamo all’UTPG, contestando unicamente il proprio assoggettamento
alle imposte cantonali, l’autorità di tassazione non poteva che dichiarare
irricevibile il gravame. Infatti, con le sue censure la società contribuente
pretendeva di estendere l’oggetto della lite ben aldilà dell’oggetto della
contestazione, voleva cioè contestare delle questioni che non erano state
definite con la decisione impugnata.
La decisione dell’autorità
fiscale, di dichiarare irricevibile il reclamo, è pertanto conforme al diritto
applicabile.
3.
3.1.
Per quanto, alla luce
delle ragioni che precedono, a questa Corte sia precluso l’esame del merito
della controversia che oppone il fisco alla società contribuente, si deve
convenire con l’UTPG che le contestazioni sollevate dalla ricorrente per opporsi
all’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino, sono manifestamente
infondate.
3.2
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990.
sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario
intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio
fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si
trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a
registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per
il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono
esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si
concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come
domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia
giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede
non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È
determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le
sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
3.3
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit.,
p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale
amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
3.4
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello
scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi
ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito
si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management),
nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa
(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,
ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di
competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16
maggio 2013, consid. 2.2; De
le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 752; Jung,
op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
3.5
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del
Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;
n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
3.6
Nel
caso che ci occupa, la ricorrente sostiene di non svolgere attività nel Canton
Ticino. Tuttavia, nel registro di commercio sono iscritti come soci e gerenti i
coniugi __________ e __________, entrambi domiciliati in via __________
a __________.
Dall’altra parte, la
ricorrente non ha provato in alcuna maniera la presenza di uffici o personale
nel Canton __________, a __________.
L’unico dipendente è lo
stesso socio e gerente __________.
L’attività della società,
come indica la stessa ragione sociale, consiste nella gestione di uno studio
d’architettura. Lo scopo statutario menziona in particolare “la realizzazione
di opere nel campo dell’edilizia, l’attività di general contractor, la gestione
della costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili, nonché la
gestione di uno studio di architettura”. Non si vede come l’unico dipendente
possa essere domiciliato a __________ e svolgere le attività per conto della società
a __________, dove peraltro non dispone neppure di uffici propri.
È
d’altronde significativo che la __________ sia stata costituita nel Canton __________
il 17 aprile 2007, cioè proprio il giorno dopo la cancellazione dal Registro di
commercio del Canton Ticino, per cessazione dell’attività, della ditta
individuale __________, con sede a __________ in via __________.
A
riprova del fatto che l’amministrazione effettiva si svolge nel Canton Ticino, l’UTPG
sottolinea poi come tutta la corrispondenza scambiata tra la ricorrente
e l’UTPG sia sempre stata inviata e recapitata tramite uffici postali situati
nel Cantone Ticino.
È
pertanto innegabile che la sede di __________ abbia puro carattere formale e
che l’amministrazione effettiva della società sia svolta nel Canton Ticino,
dove peraltro hanno sede altre società appartenenti a __________.
4.
4.1.
La ricorrente lamenta una
doppia imposizione intercantonale, in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost., sottolineando
di aver già pagato le imposte IFD e IC 2017 nel Canton __________.
L’Amministrazione delle imposte del Cantone __________ le aveva infatti già
notificato la decisione di tassazione in data 30.04.2018.
4.2
Il contribuente che
lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha
diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire
le istanze di ricorso in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che
lo faccia in un cantone. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di
quest’ultimo può interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando
contestualmente anche le decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non
si tratta di decisioni di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun
problema, se il contribuente contesta la tassazione di quel cantone del quale
ha esaurito tutte le istanze. Se invece il contribuente riconosce la pretesa
fiscale dell’ultimo cantone che ha adottato una decisione di tassazione, allora
non gli resta altro da fare che esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo
cantone, per poi infine chiedere al Tribunale federale di annullare le
decisioni degli altri cantoni, che provocano la doppia imposizione (DTF 133 I
300.
consid. 2.4).
4.3
Ne consegue che questa
Corte non può fare altro che respingere il ricorso della contribuente. Spetterà
poi a quest’ultima semmai di impugnare dinanzi al Tribunale federale questa
decisione cantonale di ultima istanza, __________ nella procedura anche le
autorità del Canton __________.
5.
Va infine precisato
che, per quanto concerne l’imposta federale diretta, se si tratta di stabilire
quale cantone abbia il diritto di riscuotere tale tributo, la competenza della
Camera di diritto tributario sarebbe esclusa in ogni caso. Secondo l’art. 108
cpv. 1 LIFD, infatti, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso
viene fissato dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione
dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali
sull'amministrazione della giustizia federale. L’autorità di ricorso è il
Tribunale amministrativo federale.
6.
Visto l’esito del
gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
già anticipate nella
misura di fr. 1'500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: