Lexipedia

Decisione

80.2019.309

Procedura: decisione pregiudiziale di assoggettamento passata in giudicato, assoggettamento non più contestabile nella procedura di tassazione, reclamo irricevibile

8 giugno 2020Italiano20 min

1) è una società di diritto svizzero, costituita il 23 aprile 2007 a __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.309

80.2019.310

Lugano

8 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 settembre 2019 contro la decisione del 7 settembre 2019 in materia di IC

e IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 (in seguito RI

1) è una società di diritto svizzero, costituita il 23 aprile 2007 a __________,

nel Canton __________, la cui sede si trova dal 22 settembre 2015 a __________

(__________), precisamente in via __________ 6. L’architetto __________,

domiciliato in via __________ a __________, ricopre la carica di socio e

gerente con firma individuale. Altra socia è la moglie __________.

B. In data 13 febbraio

2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) ha

notificato alla __________ una decisione di assoggettamento alle imposte

cantonali nel Canton Ticino.

Con scritto del 26

febbraio 2019, inviato da __________, la società contribuente ha interposto

reclamo in lingua tedesca, contestando l’assoggettamento alle imposte nel Canton

Ticino dal momento che non vi avrebbe svolto alcuna attività.

Con lettera del 28

febbraio 2019, l’UTPG ha attribuito alla reclamante un termine fino al 15 marzo

2019, per riproporre il reclamo in lingua italiana, avvertendola che altrimenti

sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Il 1° marzo 2019, la contribuente

si è rifiutata esplicitamente di riproporre il reclamo in lingua italiana,

argomentando che “die Firma __________ GmbH in der deutschen Schweiz liegt

und keine Tätigkeit im Tessin ausübt”. Aggiungeva inoltre di aspettarsi che

l’UPTG gli trasmettesse la corrispondenza in lingua tedesca.

Con decisione dell’8

aprile 2019, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo in lingua

tedesca del 26.02.2019, per inosservanza della lingua ufficiale del Canton

Ticino.

C. L’11 giugno 2019 la RI

1 ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2017.Con decisione dell’8 agosto

2019, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017,

commisurando l’utile imponibile in fr. 35'800.– e il capitale imponibile in fr.

106'000.–. Nel riparto intercantonale allegato, ha precisato che la società era

assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino per appartenenza personale ex

art. 60 LT, facendo riferimento alla decisione di assoggettamento del

13.2.2019.

D. Con reclamo del 13

agosto 2019, la contribuente ha sostenuto che “il fatturato rispettivamente

il profitto della ditta __________ GmbH con sede a __________ è stato generato

al 100% al di fuori del canton Ticino e non è quindi tassabile in Ticino”,

fatto che poteva “essere provato senza alcun problema e ciò vale anche per

gli anni seguenti”. Aggiungeva che “le tasse dell’anno 2017 sono state

pagate per intero nel cantone di __________ nel comune di __________, quindi

non vi sono motivi per chiedere nuovamente le tasse”.

Con decisione del 7

settembre 2019 l’UTPG ha dichiarato il reclamo irricevibile. Ricordato di aver

notificato alla contribuente il 13 febbraio 2019 la decisione pregiudiziale di

assoggettamento illimitato nel cantone Ticino per amministrazione effettiva a

partire dall’anno 2017, ha argomentato che “la decisione pregiudiziale di

assoggettamento è passata in giudicato e pertanto la contribuente non può

contestare nuovamente il suo assoggettamento illimitato nel cantone Ticino”.

E. Con due lettere del 9

settembre 2019, indirizzate all’UTPG e da quest’ultimo inoltrate per competenza

alla Camera di diritto tributario, la __________ contesta le fatture

dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta 2017, inviategli

dall’Ufficio esazione e condoni il 31 agosto 2019 e lamenta una doppia imposizione

in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost.

Il 19 settembre 2019, rivolgendosi

ancora all’autorità di tassazione, ha lamentato che nello scritto inviatogli “manca

qualsiasi riferimento e rimedio per quanto riguarda la [sua]

obiezione (opposizione del 13.08.2019). In particolare, la doppia

imposizione non è consentita dal diritto svizzero (BV 127 abs. 3)”. Ha

inoltre definito nulla la decisione su reclamo, in quanto non firmata. Infine,

ha minacciato di procedere ad un’azione legale per abuso d’ufficio e

coercizione e di rendere pubblico “questo comportamento scandaloso”, se

le sue richieste non verranno accolte.

Il 23 settembre 2019 la

Camera di diritto tributario si è rivolta alla __________, attribuendole un

termine di dieci giorni per confermare l’intenzione di ricorrere contro la

decisione su reclamo dell’UTPG.

Con scritto dell’8 ottobre

2019, la ricorrente ha confermato di voler ricorrere, chiedendo che tutte le

fatture fiscali emesse dall’UTPG vengano annullate e che la __________ venga “cancellata

dal registro del Canton Ticino”.

F. Nelle sue

osservazioni del 16 ottobre 2019, l’UTPG propone di dichiarare il ricorso

dell’8 ottobre 2019 irricevibile o di respingerlo, nella misura della sua

ricevibilità. A suo avviso, la ricorrente non può più contestare

l’assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino, essendo passata in

giudicato la decisione pregiudiziale del 13 febbraio 2019. In ogni caso,

ritiene che vi siano numerosi motivi che giustificano il controverso

assoggettamento: l’unico dipendente della società è il signor Peter Federico; la

notifica di tassazione emessa dal cantone di __________ è stata spedita

all’indirizzo privato del signor __________ __________; il modulo della

dichiarazione d’imposta del cantone __________ è stato spedito all’indirizzo

del signor __________; nel modulo della dichiarazione d’imposta del Cantone

Ticino è indicato l’indirizzo privato del signor __________; il signor __________

figura quale socio e gerente delle società __________ Sagl, __________ Sagl e __________

GmbH, tutte con sede a Tenero; tutta la corrispondenza scambiata tra le parti è

stata, rispettivamente, recapitata e inviata, da uffici postali del cantone

Ticino.

I suddetti punti e i

palesi interessi economici del signor Peter nel cantone Ticino evidenziano che

la società non ha alcun legame effettivo ed economico nel cantone in cui

risulta avere la sede formale. Viene in questo senso ugualmente fatto notare

che la società non ha comprovato di avere strutture e personale a Buochs e la

ragione sociale della società medesima è in italiano, malgrado la sede sia in

un cantone di lingua tedesca.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’UTPG, che abbia dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UTPG

ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, argomentando che la

decisione pregiudiziale di assoggettamento alle imposte comunali era passata in

giudicato e che pertanto la contribuente non poteva contestare nuovamente il

suo assoggettamento illimitato nel Canton Ticino.

In queste circostanze,

alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della lite che

oppone il fisco alla ricorrente, ma deve limitarsi a verificare la legittimità

della decisione con cui l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel

merito del reclamo.

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità di tassazione

non è entrata nel merito del ricorso, in quanto ha ritenuto che il reclamo

concernesse delle questioni che non erano oggetto della decisione impugnata. La

reclamante contestava infatti non il calcolo dell’imposta bensì il suo stesso

assoggettamento all’imposta cantonale. Su questo aspetto, tuttavia, la

decisione contestata non si era pronunciata, essendo già stato trattato in una

procedura precedente, conclusasi con una decisione passata in giudicato.

2.2

L’oggetto della lite in

una procedura contenziosa è il rapporto giuridico trattato nella decisione

impugnata, nella misura in cui, in base alle conclusioni del ricorso, è rimesso

in discussione dal ricorrente. L’oggetto dell’impugnazione (“Anfechtungsgegenstand”)

si identifica con l’oggetto della lite (“Streitgegenstand”) quando la

decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, i rapporti

giuridici non litigiosi rientrano sì nell’oggetto dell’impugnazione, ma non

nell’oggetto della lite. L’oggetto della lite può dunque essere più ristretto

rispetto all’oggetto dell’impugnazione, mentre non può estendersi aldilà di

quest’ultimo, se non in casi eccezionali (DTF 144 II 359 = RF 2018 p. 820 = StE

2018.

B 27.2 n. 48 = RDAF 2018 II 511 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).

Nel caso della procedura

di reclamo contro una decisione di tassazione, l’oggetto della lite può essere

ristretto, se il contribuente, presentando un reclamo motivato, contesta solo

singoli punti della decisione (p. es. determinate spese professionali). L’autorità

di tassazione non è tuttavia vincolata dalle proposte contenute nel reclamo e

determina essa stessa l’oggetto della lite (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad

art. 132 LIFD, p. 573). Può perfino “determinare nuovamente tutti gli elementi

imponibili” e modificare la tassazione a svantaggio del contribuente (art. 135

cpv. 1 LIFD; art. 208 cpv. 1 LT). Neanche nel caso della reformatio in peius

tuttavia l’autorità competente può oltrepassare il quadro stretto dell’oggetto

dell’impugnazione (DTF 144 II 359 = RF 2018 p. 820 = StE 2018 B 27.2 n. 48 =

RDAF 2018 II 511 consid. 4.4).

2.3

Tornando alla fattispecie

in esame, l’UTPG aveva notificato alla società ricorrente una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento il 13 febbraio 2019. Un reclamo della

contribuente è stato dichiarato irricevibile con decisione dell’8 aprile 2019.

Una volta passata in

giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può

più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di

tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in

effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione, possa

ritornare in ogni momento liberamente su quanto già statuito (DTF 123 I 289

consid. 1a e giurisprudenza citata).

2.4

È vero che la società

insorgente aveva interposto reclamo contro la decisione pregiudiziale del 13

febbraio 2019. Il reclamo era tuttavia stato redatto in tedesco. L’UTPG aveva

pertanto attribuito alla reclamante un termine di grazia fino al 15 marzo 2019

per riproporre il reclamo in lingua italiana. La contribuente si è

espressamente rifiutata di farlo, esigendo al contrario che il fisco ticinese

si rivolgesse ad essa in tedesco.

In effetti, nei rapporti

con le autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal

principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni

particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in

linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua

diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In

particolare, l’art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,

per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali (cfr. sentenza CDT n.

80.2014.250

del 13 novembre 2014).

Non avendo provveduto alla

traduzione del reclamo, con decisione dell’8 aprile 2019 l’UTPG ha dichiarato

irricevibile il reclamo. Sebbene avesse contestato di dover presentare il

reclamo in italiano, la contribuente non ha interposto ricorso alla Camera di

diritto tributario contro quest’ultima decisione.

Ne consegue che, come

sostiene l’autorità di tassazione nella decisione impugnata, la decisione

pregiudiziale di assoggettamento del 13 febbraio 2019 era passata in giudicato,

quando la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione

dell’8 agosto 2019.

2.5

Con la decisione di

tassazione IC/IFD 2017 dell’8 agosto 2019, pertanto, l’UTPG non si è più

pronunciato sull’assoggettamento della società contribuente alle imposte

cantonali, per il fatto che questo presupposto era già stato accertato con una

decisione passata in giudicato. Lo scopo della decisione pregiudiziale, nel

caso in cui l’assoggettamento è controverso, è d’altronde proprio quello di

evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito

alla verifica dell’inadempimento del presupposto per l’imposizione stessa; la

decisione è dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura (Massetti/Pedroli, Il ruling nel

diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione

alla luce dell’esperienza italiana, in RtiD I-2006 p. 590). Una volta stabilito

che una persona fisica o giuridica è assoggettata all’imposta cantonale, la

successiva decisione di tassazione deve limitarsi al calcolo dell’imposta. Non

può per contro essere rimesso in discussione un presupposto che è già stato

verificato in un’apposita procedura, che si è conclusa con una decisione

passata in giudicato.

2.6

Nella misura in cui,

ricevuta la decisione di tassazione dell’8 agosto 2019, la ricorrente ha

interposto reclamo all’UTPG, contestando unicamente il proprio assoggettamento

alle imposte cantonali, l’autorità di tassazione non poteva che dichiarare

irricevibile il gravame. Infatti, con le sue censure la società contribuente

pretendeva di estendere l’oggetto della lite ben aldilà dell’oggetto della

contestazione, voleva cioè contestare delle questioni che non erano state

definite con la decisione impugnata.

La decisione dell’autorità

fiscale, di dichiarare irricevibile il reclamo, è pertanto conforme al diritto

applicabile.

3.

3.1.

Per quanto, alla luce

delle ragioni che precedono, a questa Corte sia precluso l’esame del merito

della controversia che oppone il fisco alla società contribuente, si deve

convenire con l’UTPG che le contestazioni sollevate dalla ricorrente per opporsi

all’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino, sono manifestamente

infondate.

3.2

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990.

sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva

deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario

intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio

fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si

trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a

registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per

il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono

esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si

concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come

domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia

giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede

non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È

determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le

sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio

2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,

consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der

tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei

den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

3.3

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di

infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati

concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma

rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la

realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale

amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit.,

p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op.

cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale

amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

3.4

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il

Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si

svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello

scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi

ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito

si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,

consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza

della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In

generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva

come la direzione corrente della società (day-to-day management),

nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa

(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,

ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di

competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16

maggio 2013, consid. 2.2; De

le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 752; Jung,

op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

3.5

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza

di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto

verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al

contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al

trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del

Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;

n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre

2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 746; Jung,

op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

3.6

Nel

caso che ci occupa, la ricorrente sostiene di non svolgere attività nel Canton

Ticino. Tuttavia, nel registro di commercio sono iscritti come soci e gerenti i

coniugi __________ e __________, entrambi domiciliati in via __________

a __________.

Dall’altra parte, la

ricorrente non ha provato in alcuna maniera la presenza di uffici o personale

nel Canton __________, a __________.

L’unico dipendente è lo

stesso socio e gerente __________.

L’attività della società,

come indica la stessa ragione sociale, consiste nella gestione di uno studio

d’architettura. Lo scopo statutario menziona in particolare “la realizzazione

di opere nel campo dell’edilizia, l’attività di general contractor, la gestione

della costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili, nonché la

gestione di uno studio di architettura”. Non si vede come l’unico dipendente

possa essere domiciliato a __________ e svolgere le attività per conto della società

a __________, dove peraltro non dispone neppure di uffici propri.

È

d’altronde significativo che la __________ sia stata costituita nel Canton __________

il 17 aprile 2007, cioè proprio il giorno dopo la cancellazione dal Registro di

commercio del Canton Ticino, per cessazione dell’attività, della ditta

individuale __________, con sede a __________ in via __________.

A

riprova del fatto che l’amministrazione effettiva si svolge nel Canton Ticino, l’UTPG

sottolinea poi come tutta la corrispondenza scambiata tra la ricorrente

e l’UTPG sia sempre stata inviata e recapitata tramite uffici postali situati

nel Cantone Ticino.

È

pertanto innegabile che la sede di __________ abbia puro carattere formale e

che l’amministrazione effettiva della società sia svolta nel Canton Ticino,

dove peraltro hanno sede altre società appartenenti a __________.

4.

4.1.

La ricorrente lamenta una

doppia imposizione intercantonale, in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost., sottolineando

di aver già pagato le imposte IFD e IC 2017 nel Canton __________.

L’Amministrazione delle imposte del Cantone __________ le aveva infatti già

notificato la decisione di tassazione in data 30.04.2018.

4.2

Il contribuente che

lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha

diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire

le istanze di ricorso in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che

lo faccia in un cantone. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di

quest’ultimo può interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando

contestualmente anche le decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non

si tratta di decisioni di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun

problema, se il contribuente contesta la tassazione di quel cantone del quale

ha esaurito tutte le istanze. Se invece il contribuente riconosce la pretesa

fiscale dell’ultimo cantone che ha adottato una decisione di tassazione, allora

non gli resta altro da fare che esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo

cantone, per poi infine chiedere al Tribunale federale di annullare le

decisioni degli altri cantoni, che provocano la doppia imposizione (DTF 133 I

300.

consid. 2.4).

4.3

Ne consegue che questa

Corte non può fare altro che respingere il ricorso della contribuente. Spetterà

poi a quest’ultima semmai di impugnare dinanzi al Tribunale federale questa

decisione cantonale di ultima istanza, __________ nella procedura anche le

autorità del Canton __________.

5.

Va infine precisato

che, per quanto concerne l’imposta federale diretta, se si tratta di stabilire

quale cantone abbia il diritto di riscuotere tale tributo, la competenza della

Camera di diritto tributario sarebbe esclusa in ogni caso. Secondo l’art. 108

cpv. 1 LIFD, infatti, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso

viene fissato dall’AFC ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione

dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali

sull'amministrazione della giustizia federale. L’autorità di ricorso è il

Tribunale amministrativo federale.

6.

Visto l’esito del

gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

già anticipate nella

misura di fr. 1'500.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: