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Decisione

80.2019.311

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato i conteggi dell’imposta alla fonte

27 aprile 2020Italiano11 min

Fino alla fine di giugno 2018, il recapito della società era presso la __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2019.311

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 settembre 2019 contro la decisione del 23 agosto 2019 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 è iscritta a

Registro di commercio dal 7 aprile 2017 (data degli statuti: 31 marzo 2017).

L’unico socio è __________, domiciliato ad __________, vicino a __________ (I),

che detiene l’intero capitale sociale, suddiviso in 20 quote da CHF 1'000.‑.

Fino alla fine di giugno 2018, il recapito della società era presso la __________

di __________. Dall’estratto del Registro di commercio risulta che il

presidente della gerenza con firma individuale è __________, fratello di __________,

domiciliato a __________ e, fino al 14 giugno 2019, beneficiario di un permesso

di dimora (B). La società è attiva nell’ambito delle materie informatiche con

particolare predisposizione per la creazione di software (v. estratto Registro

di commercio, ultima consultazione: 17 dicembre 2019).

La RI 1 si è affiliata

quale datore di lavoro presso l’RS 1 (di seguito: RS 1) a far tempo dal 1°

luglio 2017 (v. Formulario di affiliazione per datori di lavoro datato 3 luglio

2017).

B. Il 21 marzo 2019,

l’autorità fiscale notificava alla RI 1, per Posta A Plus, una diffida a

inoltrare il conteggio annuale delle imposte alla fonte per il 2018. Il 7

maggio 2019, la RI 1 informava l’RS 1 che “il conteggio annuale delle

imposte 2018 [era] stato inviato per tempo”, confermando che “non

[erano] stati versati nuovi contributi” e richiedendo lo stralcio

della diffida.

Con decisione dell’11

maggio 2019, l’RS 1 infliggeva alla RI 1 una multa di CHF 400.‑ per

la mancata presentazione del conteggio annuale nominativo e dettagliato per le

imposte trattenute nel 2018.

Il 10 giugno 2019, la RI 1

confermava all’RS 1 l’invio tempestivo del conteggio annuale per il 2018,

richiedendo lo stralcio della multa ricevuta.

Il 22 luglio 2019, l’__________

spediva per posta semplice alla RI 1 una diffida di pagamento precedente la

domanda di esecuzione con annesso bollettino di versamento per un importo

totale di CHF 500.‑. Tale importo faceva riferimento al decreto n. __________

dell’11 maggio 2019 relativo alla multa di CHF 400.‑ inflitta per

mancato inoltro del “conteggio annuale nominativo e dettagliato delle

imposte trattenute nel 2018 sui guadagni dei dipendenti dimoranti, stagionali e

frontalieri senza permesso di domicilio” assommato all’importo della

diffida emessa il 21 marzo 2019 di CHF 50.‑ e alla “tassa per

questa diffida” di altri CHF 50.‑.

C. Il 30 luglio 2019, __________ ‑ a

nome e per conto della RI 1 e della __________ ‑ comunicava

all’RS 1 di aver inoltrato quanto richiesto “per tempo” e chiedeva che

fosse stralciata la multa inflitta alla RI 1. Ribadiva di aver spedito l’intera

documentazione, rispettando le tempistiche, anche per la __________ (di cui lui

e il fratello __________ sono soci; v. estratto Registro di commercio: ultima

consultazione: 14 gennaio 2020);

Per lettera raccomandata del

23 agosto 2019, l’RS 1 respingeva con un’unica decisione sia il reclamo contro

la tassa di diffida datata 21 aprile [recte: marzo] 2019 sia il reclamo

contro la decisione di multa datata 11 maggio 2019 in relazione al mancato

inoltro del conteggio annuale 2018. A motivo, l’RS 1 sosteneva che il termine

per inoltrare il conteggio annuale 2018 era scaduto il 31 gennaio 2019 e che,

nonostante il richiamo del 1° marzo 2018, la diffida del 21 aprile [recte:

marzo] 2019 e la multa dell’11 maggio 2019 il suddetto conteggio non le era

ancora pervenuto.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 si aggrava contro la

decisione di contravvenzione confermata il 23 agosto 2019, sostenendo di aver “avuto

diversi contatti con l’ufficio delle imposte alla fonte per un presunto ritardo

nell’inoltro del conteggio finale 2018”, di aver “inviato regolarmente

il conteggio in questione”, di essersi “confrontat[a] con i vari

consulenti per spiegare che la sanzione non era da confermare” e, in

seguito di aver “inviato copie della documentazione e [aver] chiesto

cortesemente di valutare le circostanze”, sottolineando che “per la nostra

società, una contravvenzione di fr. 400.‑ è di grave importanza economica”.

La ricorrente ritiene che “la responsabilità della eventuale perdita del

documento” non debba esserle imputata.

E. Nelle sue

osservazioni presentate il 17 ottobre 2019, l’RS 1 chiede che il ricorso sia

respinto, specificando che il conteggio 2018 non è mai pervenuto all’ufficio di

tassazione e che la multa è stata “quantificata prudenzialmente, sulla base

della relativa circolare della Divisione delle Contribuzioni, in CHF 400.‑

(importo minimo in caso di recidiva, considerato come analoga procedura aveva

subito il conteggio dell’anno precedente)”. Rileva inoltre che “il

comportamento della ricorrente appare perlomeno singolare; ritenuto che la

stessa persiste nell’inoltrare i vari rendiconti, sia trimestrali che annuali,

largamente in ritardo subendo regolarmente dei provvedimenti disciplinari che

potrebbero benissimo, con un minimo di diligenza, essere evitati”.

Diritto

1. Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza.

2. 2.1.

La presente vertenza

concerne la legittimità e la commisurazione della multa per violazione degli

obblighi procedurali inflitta alla RI 1 a causa della mancata presentazione del

conteggio dell’imposta alla fonte per l’anno fiscale 2018.

2.2.

Nell’ambito dell’imposta

alla fonte, il debitore della prestazione imponibile ha, fra gli altri,

l’obbligo di versare periodicamente le imposte all’autorità fiscale competente,

allestire, all’intenzione di quest’ultima, i conteggi corrispondenti e

consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al

controllo della riscossione dell’imposta (art. 121 cpv. 1 lett. c LT;

art. 100 cpv. 1 lett. c LIFD).

L’art. 198 cpv. 2 LT e

l’art. 124 cpv. 2 LIFD, applicabili per analogia anche nella procedura di

riscossione dell’imposta alla fonte (art. 209 LT e art. 136 LIFD) impongono al

contribuente di compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo

personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente

entro il termine stabilito.

L’art. 121 cpv. 1bis

LT (per analogia, l’art. 124 cpv. 3 LIFD) precisa che il debitore della

prestazione imponibile che omette di inviare i conteggi d’imposta o che

presenta i conteggi incompleti, è diffidato a rimediarvi entro un congruo

termine e che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di

Stato.

2.3.

Chiunque, nonostante

diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe

giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste

ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati o

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

è punito con la multa di CHF 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di

recidiva, di CHF 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).

2.4.

Perché l'autorità fiscale

possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte

condizioni:

·

l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull'imposta federale diretta, in: Rivista trimestrale di

diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali

delle nuove leggi sulle imposte dirette, in: RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente

non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche

carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie

l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli

(RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

3. 3.1.

La ricorrente contesta di

aver commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale e sostiene di aver

allestito e inviato, all’intenzione dell’autorità fiscale, il conteggio

d’imposta 2018 (art. 121 cpv. 1 lett. c LT e art. 100 cpv. 1 lett. c

LIFD). L’ufficio di tassazione nega per contro di aver ricevuto il conteggio

annuale summenzionato e ammette di aver ricevuto i conteggi trimestrali solo in

modo incompleto.

3.2.

La RI 1, il 21 marzo 2019,

è stata diffidata ad adempiere ai suoi obblighi procedurali, ovvero a

presentare il conteggio annuale 2018. Non avendo dato seguito a tale invito,

l’11 maggio 2019, l’autorità fiscale non ha potuto far altro che infliggerle la

multa oggetto della presente controversia. L’RI 1 spiega di averla

“quantificata prudenzialmente, sulla base della relativa circolare della

Divisione delle Contribuzioni, in CHF 400.‑ (importo minimo in caso

di recidiva, considerato come analoga procedura aveva subito il conteggio

dell’anno precedente)”.

3.3.

Alla luce degli fatti, la

multa per violazione degli obblighi procedurali inflitta alla RI 1 per il

periodo fiscale 2018 è più che giustificata. Infatti, secondo una consolidata

giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento

dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 41

ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD,

p. 1086 e giurisprudenza citata), in casu del conteggio annuale

dell’imposta alla fonte.

Dagli atti si evince che

la RI 1 ha sempre sostenuto di aver inviato i conteggi nei tempi e nelle modalità

prescritti. Tuttavia non ha mai dimostrato né comprovato, tramite per esempio

la presentazione di una copia del conteggio dell’imposta alla fonte 2018 oppure

di attestazioni postali o simili inerenti l’invio, di averlo effettivamente

spedito all’RI 1. Nonostante sia trascorso quasi un anno dalla scadenza del

termine (31 gennaio 2019) e nel frattempo la RI 1 sia stata richiamata,

diffidata e multata, ancora oggi di tale conteggio non vi è traccia.

Omettendo di inviare la

documentazione necessaria al controllo dell’imposizione alla fonte per il

periodo fiscale 2018, la ricorrente si è resa colpevole di violazione degli

obblighi procedurali, soddisfacendo appieno le condizioni poste dagli artt. 257

LT e 174 LIFD e vedendosi infliggere la multa qui contestata.

3.4.

Per quanto concerne la

commisurazione della multa, gli articoli 257 cpv. 2 LT e 174 cpv. 2 LIFD

prevedono che la multa sia di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di

recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Alla Circolare n. 12/2013

è allegata una tabella che consente di commisurare la multa base in

considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, in particolare

tenendo conto dell’imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale

precedente.

La multa base rappresenta

l’importo dovuto per i casi standard di colpa, che consistono nella negligenza

semplice per non aver dato seguito alla diffida.

Tuttavia, se il

contribuente, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già stato

oggetto di multe disciplinari (recidiva), l'ulteriore multa viene determinata

secondo la progressione che si riporta di seguito:

I. recidiva - multa base x

2

Considerandi

II. recidiva - multa base

x 3

III. recidiva - multa base

x 4

E così di seguito fino

all’importo massimo di fr. 20'000.- (IC+IFD).

Nella fattispecie, il

calcolo della recidiva si fonda sulla multa base dell’anno precedente (2017),

ovvero CHF 200.‑, moltiplicato per due.

In effetti, con decisione

dell’8 maggio 2018, l’UIF ha inflitto alla ricorrente una multa di CHF 200.-

per non aver inoltrato il conteggio annuale 2017. Un reclamo contro la suddetta

sanzione è stato respinto con decisione del 5 giugno 2018.

Ne consegue che il calcolo

della multa è conforme alla legge e alla prassi dell’autorità di tassazione.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: