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Decisione

80.2019.316

Deduzioni generali: spese di formazione, onere della prova, iscrizione a corso di perfezionamento, spese per trasferte e pasti, dubbi sulla frequenza

8 giugno 2020Italiano19 min

perfezionamento del contribuente” relative al corso seguito presso la __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.316

80.2019.317

Lugano

8 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 settembre 2019 contro la decisione del 18 settembre 2019 in materia di

IC/IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________),

celibe, nel periodo fiscale 2018, svolgeva la professione di “__________”, con

un grado di occupazione del 100% presso la __________ a __________. Indicava di

essere iscritto al corso di “Ingegneria gestionale pap presso la __________”.

B. Con dichiarazione

fiscale IC/IFD 2018 del 3/4.7.2019, il contribuente dichiarava un reddito

imponibile complessivo di fr. 27'688.- ed una sostanza imponibile complessiva

di fr. 22'000.-.

Nelle deduzioni faceva

valere in particolar modo fr. 10'000.- a titolo di “Spese di formazione e di

perfezionamento del contribuente” relative al corso seguito presso la __________

in ingegneria gestionale.

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 datata 28.8.2019 l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT) commisurava per l’IC un reddito imponibile complessivo di fr.

39'000.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 24'000.- (medesimi

importi determinanti per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile veniva

quantificato in fr. 42'100.- (medesimo importo determinante per l’aliquota).

Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale non riconosceva, tra l’altro, la

somma di fr. 10'000.- a titolo di “Spese di formazione e di perfezionamento del

contribuente”, con la motivazione “Deduzione non

concessa perché non giustificata”.

D. Con tempestivo

reclamo del 28.8.2019, RI 1 impugnava la notifica di tassazione IC/IFD 2018,

contestando il mancato riconoscimento della deduzione relativa alle “Spese di

formazione e di perfezionamento del contribuente” e specificando di aver “(…)

recuperato i documenti in merito al punto 15.3, ove si evince la mia presenza

presso i corsi universitari alla __________ per l’anno scolastico 2018 – 2019”.

Al gravame il contribuente allegava la “Conferma iscrizione al CORSO

INTRODUTTIVO DI MATEMATICA E FISICA 2018”, svolto nell’ambito del “Corso di

laurea Bachelor in Ingegneria gestionale pap”. Dal documento in questione

si poteva leggere che il corso avrebbe avuto luogo dal 20.8.2018 al 14.9.2018 e

veniva altresì allegata la griglia oraria del piano di studio.

E. Con

decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 18.9.2019 l’autorità

fiscale si riconfermava nella precedente decisione, con la seguente

motivazione:

“Così come per la dichiarazione fiscale 2018

presentata dal contribuente, anche la documentazione fornita su reclamo non

permette di evincere i costi sostenuti dal contribuente nel 2018 per formazione

e perfezionamento (richiesti Fr. 10'000.-, comprovati nessuno). Viene quindi

confermata la decisione di prima sede”.

F. a.

Il 18.9.2019, il

ricorrente si rivolgeva al funzionario incaricato tramite posta elettronica in

relazione alla decisione su reclamo ribadendo che l’attestato di frequenza alla

__________ costituisse una prova valida a sostegno della deduzione postulata.

Indicava inoltre: “Come spiegato anche al suo collega, è la prima volta che

mi imbatto nella dichiarazione di tassazione a elencare i costi sostenuti per

una formazione. Ad esempio nel conteggio dei km per spostamento del lavoro, ho

considerato esclusivamente il tragitto presso la mia attuale locazione

dell’ufficio, escludendo invece i viaggi sostenuti per sostenere le lezioni di

formazione. Vi sono stati anche investimenti in macchinari di calcolo e sistemi

informatici”.

b.

Il 19.9.2019 l’autorità

fiscale rispondeva al contribuente indicando che la decisione era stata emessa

confermando la mancata deduzione delle spese di formazione e perfezionamento,

siccome neppure nel reclamo erano stati documentati i relativi costi sostenuti.

La documentazione presentata non conteneva alcuna “(…) cifra, nessun

importo, nessuna indicazione che potesse confermare quanto chiesto in deduzione

a titolo di spese di formazione (Fr. 10'000.-)”. Il contribuente veniva

inoltre informato che aveva la possibilità di presentare ricorso alla Camera di

diritto tributario.

c.

In risposta, sempre il

19.9.2019 il contribuente chiedeva comunque di poter avere un incontro con

l’autorità fiscale, senza dover essere obbligato a presentare ricorso

all’autorità superiore. Nell’e-mail proponeva un riepilogo delle spese da lui

sostenute: fr. 5'026.80 relativi ai viaggi __________ e ritorno compiuti 142

volte nel periodo agosto – dicembre 2018, fr. 200.- relativi alle spese

sostenute per la frequentazione del corso di agosto 2018 (la tassa scolastica

semestrale era stata pagata dal datore di lavoro), fr. 1'088.24 relativi

all’acquisto del 24.3.2019 di una “macchina di calcolo” richiesta dalla __________

per la frequenza dei corsi, fr. 150.- di spese di cancelleria, nonché “5 chf

a pasto per le volte presente alla __________

d.

Il 20.9.2019, l’autorità

fiscale indicava al contribuente che la decisione su reclamo non poteva più

essere rimessa in causa e che era necessario presentare ricorso alla Camera di

diritto tributario.

G. Con tempestivo

ricorso del 26/27.9.2019 RI 1 impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2018. Il

contribuente spiega di aver intrapreso, nel 2018, un percorso di formazione PAP

(lezioni serali) presso la __________ di __________. La formazione in questione

è stata interrotta già dopo il primo semestre, in quanto gli orari delle

lezioni mal si conciliavano con l’attività lavorativa. Nella compilazione della

dichiarazione fiscale 2018, l’insorgente spiega di aver indicato la somma

massima di fr. 10'000.- relativa alle “Spese di formazione e perfezionamento”,

non sapendo con precisione cosa includesse la deduzione in parola. Nel periodo

precedente, nel quale segnalava di essere un “Wocheaufthalter”,

l’autorità fiscale lo aveva aiutato nella procedura di tassazione in relazione

ai chilometri di percorrenza tra __________. Nel periodo fiscale 2018, l’UT non

gli avrebbe riservato lo stesso “trattamento”: dopo aver ricevuto la decisione del

27.8.2019, il contribuente spiegava di essersi mobilitato per “(…)

richiedere maggior informazioni su cosa mancasse/servisse per completare tale

pratica e far sì che tutto sia eseguito in modo corretto”. Dopo aver

ricercato i documenti spiegava di aver presentato reclamo entro 30 giorni,

chiedendo di poter contattare l’autorità fiscale per poter ottenere eventuali

chiarimenti in merito. Senza aver ricevuto alcuna informazione e chiarimento,

il contribuente asserisce di aver ricevuto la decisione su reclamo il

18.9.2019, nella quale si attestava un’ulteriore mancanza di documenti. Il

contribuente conclude indicando che, dopo aver preso contatto con l’UT gli

veniva segnalato che occorreva presentare ricorso alla CDT.

H. Il 7/8.10.2019 l’UT ha

trasmesso l’incarto del contribuente, senza presentare osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Oggetto del ricorso è la

deduzione per “Spese di formazione e di perfezionamento”. Secondo l’autorità

fiscale il contribuente non avrebbe comprovato la deduzione di fr. 10'000.-

mediante giustificativi. Di diverso avviso il ricorrente, che ritiene invece di

essersi adoperato nel ricostruire gli esborsi avuti nel 2018 legati al Corso di

Bachelor in Ingegneria gestionale, frequentato nella modalità parallela

all’attività professionale (pap).

1.2.

Secondo l’art. 32 cpv. 1

lett. n LT sono dedotte dai proventi le spese di formazione e formazione

continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a

concorrenza di una somma globale di 10'000 franchi, purché il contribuente:

- Abbia

conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema

educativo svizzero riconosciuto, oppure

- Abbia

compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al

conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

1.3.

L’art. 33 cpv. 1 lit. j

LIFD prevede che sono dedotte dai proventi le spese di formazione e formazione

continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a

concorrenza di una somma globale di 12 000 franchi, purché il contribuente:

1. abbia conseguito

un diploma del livello secondario II, oppure

2. abbia compiuto i

20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento

di un primo diploma del livello secondario II.

1.4.

L’AFC ha emanato il

30.11.2017 la Circolare n. 42 “Trattamento fiscale delle spese di formazione e

formazione continua professionali”.

Come già rilevato dal

Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge

e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa

amministrazione (DTF 138 II 536 consid.

5.4.3 pag. 543; 136 V 295consid. 5.7

pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1

pag. 315; sentenze 2C_116/2013 e 2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid.

3.7.1). Visto però che esse tendono ad esplicitare l'interpretazione di

determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme,

ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta

ed adeguata dei disposti applicabili (sentenze 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011

consid. 2.3 in: RDAF 2012 II pag. 72 e 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid.

2.2 in: RF 64/2009 p. 906; 2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.2.).

1.5.

Con la legge federale del

27 settembre 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e

perfezionamento professionali è stata introdotta una nuova regolamentazione

sulla deducibilità fiscale dei costi per la formazione e la formazione continua

professionale (cfr. Raccolta ufficiale delle leggi federali [RU] anno 2014,

pagina 1105 segg. e Foglio federale [FF] anno 2011, pagina 2365 segg.). In base

alle nuove norme sono deducibili tutte le spese di formazione e formazione

continua professionali dopo aver conseguito un primo diploma del livello

secondario II. In assenza di un diploma del livello secondario II è possibile,

a partire dal 20° anno di età, dedurre tutte le spese di formazione e

formazione continua professionali, purché non si tratti di costi di formazione

sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

La deduzione giusta l’articolo 33 capoverso 1 lettera j della legge federale

del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) è limitata

a un massimo di 12 000 franchi per persona e periodo fiscale. Non sono

deducibili le spese per i corsi di formazione e formazione continua che non

hanno fini professionali (passatempo, hobby).

1.6.

La deduzione delle spese

di formazione e formazione continua professionali secondo l’articolo 33

capoverso 1 lettera j LIFD costituisce una deduzione generale con cui si tiene

conto degli oneri effettivi sostenuti dal contribuente fino a concorrenza di

una somma globale massima di 12 000 franchi. Non si tratta di una deduzione

forfettaria. In virtù di questa concezione legale, per far valere la deduzione

non occorre alcun nesso con proventi da attività lucrativa. Ciò significa che

la deduzione può essere ammessa anche se nel periodo fiscale in questione non è

stato realizzato alcun reddito da attività lucrativa. Gli oneri effettivi

sostenuti fino a concorrenza dell’importo massimo ammesso di 12 000 franchi si

possono dedurre anche in caso di assoggettamento inferiore a un anno. Per il

calcolo del reddito determinante ai fini dell’aliquota d’imposta, gli oneri

effettivi non devono essere convertiti. Tuttavia, il contribuente può dedurre

solo le spese che è chiamato a sostenere personalmente per la formazione o

formazione continua professionali (Circolare n° 42, pag. 7, pto 4.2.).

1.7.

La deduzione ammessa è

limitata a una somma globale massima di 12 000 franchi per l’IFD (cfr. art. 33

cpv. 1 lett. j LIFD) e di fr. 10'000.- per la LT (cfr. art 32 cpv. 1 lett. n

LT). La suddetta deduzione massima spetta a ciascun coniuge e a ciascun partner

registrato. La delimitazione delle spese deducibili non si riferisce ai costi

del singolo ciclo di formazione, bensì ai mezzi complessivamente impiegati per

la formazione e la formazione continua professionali durante il periodo

fiscale. Tutte le eventuali ulteriori spese direttamente o indirettamente

connesse con questa deduzione (ad esempio per recarsi dal domicilio o dal luogo

di lavoro alla località in cui si svolge la formazione continua) possono essere

ammesse in deduzione esclusivamente nel limite della somma globale annuale

massima, sempreché si tratti di spese necessarie. Le spese non necessarie sono

da attribuire al tenore di vita privato e non danno diritto alla deduzione. Se

del caso, si deve procedere a una ripartizione proporzionale dei costi fatti

valere.

1.8.

Come già ribadito, deducibili

sono unicamente i costi, che il contribuente si assume personalmente. Nel caso

in cui le spese di formazione sono state sovvenzionate da parte del datore di

lavoro, le stesse non possono essere dedotte (cfr. anche art. 17 cpv. 1bis

LIFD) (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 6 e n. 240 ad art. 33 LIFD). Bisogna

inoltre rispettare, per il riconoscimento della deduzione, il principio della

periodicità. Può essere utilizzato come momento determinante quello

dell’emissione della fattura, oppure quello del pagamento della stessa. I costi

devono pertanto essere fatti valere in corrispondenza del metodo scelto. Le

modifiche al metodo di deduzione sottostannno al principio della buona fede

(cfr. Merkblatt Aus, Weiterbildungs- und Umschulungkosten, Kanton Aargau,

Kantonales Steueramt, del 31.1.2016, pag. 8, punto 5.1.).

2. 2.1.

Ora, nel caso che qui ci

occupa, con la dichiarazione fiscale il qui contribuente si è limitato ad

indicare di frequentare il “Corso Ing. Gestionale” presso la __________

di __________ e a richiedere in deduzione l’importo massimo riconsciuto di fr.

10'000.-. Dopo aver ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 2018 datata 28.8.2019,

nella quale la deduzione veniva rifiutata in quanto non giustificata, RI 1 presentava

reclamo, specificando di aver reperito la documentazione attestante la sua “(…)

presenza presso i corsi universitari della __________ per l’anno scolastico

2018-2019”. Allegava al gravame la conferma d’iscrizione al Corso

introduttivo di matematica e fisica 2018 (che aveva luogo dal 20.8.2018 al

14.9.2018) il lunedì tutto il giorno, il martedì la mattina, il mercoledì il

pomeriggio, il giovedì tutta la giornata ed il venerdì mattina. L’autorità

fiscale, nella decisione su reclamo non aveva comunque ritenuto sufficiente,

per poter accogliere la deduzione postulata, la presentazione del documento

indicato, ritenendo non comprovato il pagamento dei fr. 10'000.- richiesti.

In sede ricorsuale

l’insorgente, riallacciandosi allo scambio di e-mail con il funzionario

dell’autorità fiscale, specificava che la tassa d’iscrizione semestrale del

primo anno era stata pagata dal datore di lavoro ed esplicitava come segue le

spese da lui sostenute:

- 40

viaggi per la tratta __________ nel mese di agosto 2018 per complessivi fr.

1'416.- (0.60 CHF/km x 59 km andata e ritorno);

- 102

viaggi per tratta __________ nel periodo dal 17.9.2018 al 31.12.2018 per

complessivi fr. 3'610.80 (0.60 CHF/km x 59 km andata e ritorno);

- Spese

sostenute per la frequentazione del corso: fr. 200.- (giustificativo: parziale

estratto conto con indicazione del versamento a favore della __________ il

9.7.2018, senza indicazione del titolare del conto e dell’istituto di credito);

- Spese

relative all’acquisto di una calcolatrice, effettuate il 24.3.2019, per un

importo di fr. 1'088.24 (giustificativo: parziale estratto conto con

indicazione del versamento il 24.3.2019, senza indicazione del titolare del

conto e dell’istituto di credito);

- Materiale

di cancelleria fr. 150.-;

-

Spese pasto: fr. 5.- a pasto.

2.2.

Il contribuente non ha

fornito alcun dettaglio in merito al suo percorso formativo. Tuttavia a partire

dal compimento del 20° anno di età (il ricorrente ne aveva quasi 28 al momento

dell’inizio della formazione), anche i contribuenti che non possiedono un diploma

del livello secondario II possono dedurre le spese di formazione e formazione

continua professionali sostenute, purché non siano finalizzate al conseguimento

di un primo diploma del livello secondario II (cfr. Circolare n° 42, pag. 6).

Nel caso di specie, RI 1 era iscritto alla __________ e il diploma che si

prefiggeva di conseguire era un diploma di livello terziario (formazione di

livello terziario, cfr. Circolare n°. 42 AFC, pag. 4-6). Ritenuto come le spese

legate alla frequentazione del corso di Bachelor in ingegneria gestionale pap

iniziato presso la __________ di __________ possono – a livello di tipologia di

formazione - essere riconosciute in deduzione, si tratta ancora di verificare

se il qui contribuente ha compiutamente documentato i costi assunti da lui

personalmente.

2.3.

Secondo gli art. 123 cpv.

1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le

condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed

esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario

per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT).

Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e

trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61

p.442).

2.4.

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili

dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente

(cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine;

inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il

contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140

Considerandi

II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

2.5

Appare problematica – come

giustamente sollevato pure dall’autorità fiscale – la giustificazione

dell’ammontare della spesa sostenuta. Il contribuente ha affermato di essersi

limitato a far valere l’importo massimo della deduzione in parola (che

ricordiamo essere di fr. 10'000.- a livello di IC e di fr. 12'000.- per l’IFD),

non presentando alcun giustificativo di spesa, sia nell’ambito della procedura

di tassazione, sia nella fase dopo reclamo.

Ora RI 1 non ha

manifestamente effettuato tutto il necessario per consentire una tassazione

completa ed esatta (art. 126 LIFD; art. 200 LT): a parte la conferma

dell’iscrizione al corso svoltosi durante il mese di agosto del 2018, il qui

ricorrente non ha prodotto l’iscrizione al programma di Bachelor, con

contestuale indicazione della tabella dei corsi previsti, così da permettere

all’autorità fiscale di poter verificare il calcolo delle trasferte. Pure la

“prova” del pagamento di fr. 200.- risultante dallo scambio telematico con l’UT

non è sufficiente: non si evince né il conto bancario dal quale il pagamento è

partito né il titolare del conto, né a quale formazione si riferisca, sicché

non può essere ritenuto un valido giustificativo (inoltre, per quanto

evincibile dagli atti il pagamento avrebbe anche potuto essere effettuato da

terzi). A ciò va pure aggiunto che il ricorrente ha precisato che il datore di

lavoro ha pagato la tassa d’iscrizione alla __________.

Medesimo discorso pure per

il giustificativo per il pagamento della macchina di calcolo, richiesta dalla __________

per la frequentazione dei corsi: il “print – screen” del versamento

dell’importo di fr. 1'088.24 ancora non prova che sia stato il ricorrente a

versarli (nessuna indicazione del conto né tanto meno del titolare). A ciò va

pure aggiunto che, apparentemente l’acquisto sarebbe stato effettuato il

24.3.2019, ossia il periodo fiscale successivo: già solo per questa ragione non

potrebbe essere riconosciuto quale costo per il 2018. Inoltre il ricorrente ha

affermato di essersi disiscritto dalla formazione già dopo il primo semestre di

studio, per motivi di inconciliabilità con gli orari di lavoro: pertanto

bisognerà pure verificare se l’acquisto in parola non costituisca in realtà una

spesa di mantenimento del contribuente, non deducibile (cfr. art. 33 LT; art.

34.

lit. a LIFD).

2.6

2.6.1

Il ricorrente chiede

inoltre una deduzione di oltre fr. 5'000.- legata alle trasferte da __________

con il proprio autoveicolo nonché fr. 5.- “(…) a pasto per le volte presente

alla __________” e fr. 150.- di spese di cancelleria. Come visto in

precedenza, la Circolare n° 42 dell’AFC include nella somma massima della

deduzione anche tutte le eventuali ulteriori spese direttamente o

indirettamente connesse con questa deduzione (ivi comprese le spese per recarsi

dal domicilio o dal luogo di lavoro alla località in cui si svolge la

formazione; cfr. anche in merito alla deducibilità delle spese di pasto:

Merkblatt Aus, Weiterbildungs- und Umschulungkosten, Kanton Aargau, Kantonales

Steueramt, del 31.1.2016, pag. 9, punto 5.3).

Come ribadito in

precedenza, il contribuente non ha presentato il piano orario delle lezioni,

ciò che avrebbe permesso di confrontare gli spostamenti fatti valere in

concomitanza con le lezioni.

Nel ricorso, ha tuttavia

anche affermato che: “Tale formazione dopo il primo semestre è stata

interrotta per problemi lavorativi, in quanto gli orari delle lezioni e la

percentuale da me sostenuta a livello lavorativo non poteva combaciare ad

oltranza”.

2.6.2

Ora il ricorrente aveva

iniziato a seguire il Bachelor in ingegneria gestionale nell’opzione di “formazione

parallela all’attività professionale” della durata di 4 anni. Sul sito

internet della __________, veniva indicato che tale modalità di insegnamento è

rivolta a coloro che non intendono rinunciare al proprio lavoro e allo stesso

tempo desiderano ottenere una formazione ingegneristica. Veniva inoltre

specificato: “È richiesta la riduzione dell’attività lavorativa almeno

dell’80% in modo da poter dedicare sufficiente tempo allo studio”. La

formazione parallela all’attività professionale prevede la frequenza ai corsi

di due sere alla settimana più l’intera giornata di venerdì (https://www.supsi.ch/dti/bachelor/ingegneria-gestionale/modalita-studio.html,

sito internet consultato il 22.5.2020). Nel certificato di lavoro agli atti, si

vede tuttavia che RI 1, per tutto il 2018 ha lavorato ad una percentuale del

100%.

2.7

Appare pertanto adeguato,

nel caso che qui ci occupa, annullare la decisione su reclamo e trasmettere

nuovamente gli atti all’autorità di tassazione affinché vengano stabiliti i

costi effettivamente sostenuti dal ricorrente per la formazione in questione

nel 2018.

Spetterà tuttavia a

quest’ultimo presentare tutta la documentazione completa del caso nonché

ricostruire la sua presenza ai corsi: dovrà pertanto trasmettere le fatture

nonché i bonifici bancari dei costi da lui sostenuti, allegare il piano orario

dei corsi ed indicare quelli da lui effettivamente seguiti e sulla base di

quest’ultimo specificare il numero di trasferte effettuate ed i pasti consumati

fuori casa.

In assenza dei documenti

giustificativi indicati, l’autorità di tassazione, sulla base delle regole

della ripartizione dell’onere della prova, non potrà far altro che respingere

la deduzione in questione.

3.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. La decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018

del 18.9.2019 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale

affinché proceda nei propri incombenti. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese. Non vengono assegnate ripetibili, ritenuto come il ricorrente non è

patrocinato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 18.9.2019

è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché proceda nei

propri incombenti.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: