80.2019.325
Procedura: reclamo, notificazione della decisione, raccomandata, notificazione presunta, preteso errore de La Posta nell’avviso di ritiro
21 febbraio 2020Italiano24 min
con sede a __________, il cui scopo consiste essenzialmente nell’assunzione e nell’esecuzione
Source ti.ch
Incarti n.
80.2019.325
80.2019.326
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 ottobre 2019 contro la decisione del 5 settembre 2019 in materia di IC-IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è una società,
con sede a __________, il cui scopo consiste essenzialmente nell’assunzione e nell’esecuzione
di mandati fiduciari e nella prestazione di servizi di consulenza
organizzativa, aziendale e fiscale (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 03.02.2020).
Non avendo la contribuente
inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017, nonostante un
richiamo e una diffida del 4.4.2019, con decisione del 9 maggio 2019 l’Ufficio
di tassazione delle persone giuridiche (in seguito: UTPG) le ha inflitto una
multa disciplinare di fr. 300.- per violazione degli obblighi procedurali e
l’ha nuovamente diffidata a presentare la dichiarazione entro 30 giorni,
avvertendola che in caso contrario, decorso infruttuoso il termine, avrebbe
proceduto a una tassazione d’ufficio, secondo gli articoli 204 LT e 130 LIFD.
B. Con decisione del 4
luglio 2019, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017
allestita d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 80'000.- sia per
l’IC che per l’IFD e il capitale imponibile in fr. 218'000.- solo per l’IC.
L’autorità fiscale
precisava nelle sue motivazioni che aveva proceduto con la tassazione
d’ufficio, in applicazione degli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.
Nel contempo rendeva
attenta la contribuente che avrebbe dovuto impugnare la tassazione d’ufficio
nel rispetto dei requisiti di legge (articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD),
altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, precisando a tale
proposito che “ciò significa che al reclamo devono essere allegati almeno il
bilancio e il conto economico”.
C. RI 1 inoltrava in
data 26 agosto 2019 un reclamo avverso la tassazione d’ufficio, ove adduceva che
la decisione in parola non “ci è mai stata recapitata”, chiedendo pertanto di
essere contattata e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC/IFD per il
periodo fiscale 2017 entro il 25.9.2019.
Con scritto e-mail di
medesima data, RI 1, per il tramite della signora __________, prendeva contatto
con il signor __________ dell’UTPG, asserendo in particolare che:
“(…) Le scrivo a seguito della nostra conversazione
telefonica per avere una conferma scritta riguardo i tempi per il reclamo,
considerato che il mese di agosto lo studio era chiuso per vacanza e solo oggi
abbiamo appurato la presenza dell’invito di ritiro.
Come
potrà evincere dai file che le ho allegato, in particolare, il tagliando
lasciato dal postino sul quale viene inserito il 19.08 come ultimo giorno per
il ritiro della raccomandata e dal print screen dei dettagli visionabili dal
sito ufficiale della posta da cui si identifica il giorno 20.08 come giorno di
rispedizione al mittente, il giorno di inizio dei 30 utili al reclamo è il
20.08.2019 terminando quindi il 19.09.2019.
Potrebbe
confermarlo o eventualmente, indicarmi quello corretto?
In
merito invece all’invio del reclamo nei tempi e per iscritto come discusso
telefonicamente, al fine di poterle trasmettere i nostri conti il prima
possibile, sarebbe utile ricevere i conti d’ufficio in modo da poterli
confrontare e verificare, pertanto, le sarei grata se potesse anticiparceli ed
eventualmente richiedere la rispedizione veloce al nostro indirizzo di posta.”
A tale atto e-mail
allegava l’invito di ritiro di “1 Lettera/e Raccomandata” disponibile fino al
19.8.2019, un tracciamento dell’invio della raccomandata n. __________.
D. Con decisione del 5
settembre 2019, l’UTPG dichiarava irricevibile respingeva il reclamo, rilevando
che la società era stata tassata d’ufficio “con emissione della notifica il 4
luglio 2019 per mezzo raccomandata, non ritirata e rinviata dalla Posta con
menzione “non ritirata” in data 13 luglio 2019 (ultimo giorno di giacenza)”.
Dopo aver ricordato la giurisprudenza federale in caso di documento spedito per
raccomandata o per Posta A Plus, nonché l’avviso precedentemente dato alla
contribuente con la tassazione d’ufficio del 4 luglio 2019, l’autorità fiscale
sottolineava che, nel termine di trenta giorni dall’ultimo giorno di giacenza
presso la Posta non erano stati prodotti “almeno il bilancio e il conto
economico”.
E. Con tempestivo
reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, RI 1 si
aggrava avverso la decisione su reclamo del 5 settembre 2019, lamentando che
non le sarebbe stato possibile “contestare all’ufficio tassazione tale
decisione nei tempi consentiti a causa dei danni che la società Posta Svizzera
SA ci ha causato non recapitando la posta”. A comprova della propria tesi, la
ricorrente allega una lettera inviata all’attenzione della Posta Svizzera SA,
la dichiarazione di tassazione 2017, il bilancio e il conto economico della
società.
L’insorgente aggiunge che
la tassazione d’ufficio effettuata dall’UTPG sarebbe “molto al di sopra della
cifra effettivamente dovuta” e che “l’eventuale esborso metterebbe a rischio la
solidità economica della nostra società”.
F. Con
raccomandata 17 ottobre 2019 inviata a La Posta Svizzera, questa Camera, al
fine di poter prendere posizione sulle argomentazioni della ricorrente, ha sottoposto
alla destinataria le seguenti domande:
“1. Immettendo
nel sito internet del vostro Servizio clienti il codice di ritiro __________,
si trova l’indicazione di due invii (v. allegato 1), precisamente una
“Raccomandata Svizzera” (numero __________) e una “Repubblica e Cantone Ticino,
Raccomandata Svizzera” (n. __________).
Queste indicazioni erano già leggibili il 5 luglio 2019, giorno in cui dovrebbe
essere stato depositato l’invito di ritiro?
2. Per la
prima delle due raccomandate in questione (__________), in base al tracciamento
dell’invio (v. allegato 2), sarebbe stato chiesto dal destinatario un “secondo
recapito” l’8 luglio 2019. Risulta tuttavia che mercoledì 10 luglio 2019
sarebbe avvenuto un “recapito infruttuoso”, e poi che l’invio sarebbe stato
“rinviato in base a disposizione preliminare”.
Si deve concludere che il recapito non è mai avvenuto? In cosa consiste la
“disposizione preliminare”, in base alla quale la lettera è stata rinviata al
mittente il 10 luglio 2019?
3. Per la
seconda raccomandata (__________), quella contenente la decisione dell’Ufficio
di tassazione delle persone giuridiche, dopo l’avviso di ritiro (5 luglio
2019), il tracciamento dell’invio (allegato 3) indica che l’invio è stato
“rinviato in base a disposizione preliminare” il 13 luglio 2019.
In cosa consiste la “disposizione preliminare”, in base alla quale la lettera è
stata rinviata al mittente il 13 luglio 2019?
4. Sempre
in relazione alla seconda raccomandata (__________), il giorno in cui è stato
depositato l’invio di ritiro (5 luglio 2019) era già possibile “richiamare
l’immagine dell’invio” e visualizzare in tal modo la scansione della busta, con
l’indicazione del suo mittente (v. allegato 4)?
5. Potete
informarci in merito alla risposta, con cui il vostro Servizio clienti ha
reagito all’email inviato il 2 settembre 2019 dalla RI 1 (v. allegato 5)?”
Con missiva del 28 ottobre
2019, La Posta Svizzera, per il tramite del signor __________, rispondeva alle
domande come segue:
“1. Sì le
indicazioni erano leggibili a partire dal 5 luglio. Dal momento in cui il
cliente riceve l’avviso di ritiro, le indicazioni per eseguire un secondo
recapito sono visibili.
2. Al primo
tentativo di recapito, il postino, non trovando la cliente, ha lasciato un
avviso di ritiro per due lettere raccomandate. La cliente ha poi fatto
richiesta per un secondo recapito, selezionando solo una delle due raccomandate
(la raccomandata in questione non era quella inviata dal Tribunale) che tra
l’altro è stata respinta dalla cliente.
3. Per la
raccomandata inviata dal Tribunale, la cliente erroneamente, non ha selezionato
il secondo recapito.
4. Il
destinatario può richiedere i dati del mittente tramite mail con la copia della
carta d’identità e la copia dell’avviso.
5. La
cliente ha avuto contatti telefonici prima con la mia collega __________, e poi
successivamente con me. Le ho spiegato esattamente l’accaduto e le ho anche
spedito via mail un print-screen di come si effettua la richiesta per un
secondo recapito delle raccomandate.”
G. La RI 1, ha preso
posizione sullo scritto de La Posta, in data 8 novembre 2019, affermando che
“pur ammettendo che, erroneamente la mia segretaria non abbia selezionato il
secondo recapito, come insinua il sig. __________, non giustifica il motivo per
cui il 10.07.2019, giorno in cui è stata recapitata una delle due raccomandate,
il postino abbia risposto che non esisteva la seconda lettera, malgrado gli sia
stato mostrato l’invito di ritiro sul quale erano segnalate le 2 raccomandate”.
La ricorrente si dice, poi, sorpresa della risposta data da La Posta Svizzera
SA riguardo alla domanda n. 4, in quanto “solamente adesso veniamo a conoscenza
che si possono richiedere i dati del mittente tramite mail.”
Infine, RI 1 contesta di
aver mai parlato con la signora __________, in quanto la rappresentante della
ricorrente era fuori sede e “quando l’ho richiamata nessuno mi ha mai
risposto”. Conclude ribadendo la richiesta di accogliere il reclamo (recte:
ricorso) del 4 ottobre 2019.
Al suo scritto ha allegato
un invito di ritiro per “2 Lettere/Raccomandata”, gli scritti e-mail intercorsi
con La Posta Svizzera SA e due richieste e-mail inviate all’attenzione di
quest’ultima.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale
contro le decisioni degli uffici di tassazione ai sensi degli art. 140 cpv. 1
LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è
ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini
di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale
decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il
reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione
per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la
decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso che ci occupa,
come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo
inoltrato dalla contribuente il 26 agosto 2019 per tardività. Ne consegue che
questa Corte non può entrare nel merito delle censure sollevate dall’insorgente
contro il merito della tassazione d’ufficio contestata, ma deve limitarsi a
verificare se sia legittima la decisione presa dall’autorità fiscale, che si è
rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente
contro la tassazione d’ufficio IC/IFD 2017, in quanto tardivo.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
2.2
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT
e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza
dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a
malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante.
2.3
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p.
157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.).
Secondo
la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità
spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato
alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi
in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di
ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta
egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.4
La prova
dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del
reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).
Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109
Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008
del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è
leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine
legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in
particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247
consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte
interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008
consid. 3.1).
3.
3.1.
Nella fattispecie, l’UTPG
ha notificato alla contribuente la tassazione d’ufficio IC/IFD relativa al
periodo fiscale 2017, tramite lettera raccomandata del 4 luglio 2019, e la
destinataria è insorta con il proprio reclamo solo il 26 agosto 2019,
giustificando l’inosservanza del termine di trenta giorni in quanto la
raccomandata in questione “non ci è stata mai recapitata”.
Con il ricorso in esame, la
ricorrente, sempre giustificando l’inosservanza del termine, adduce che “non ci
è stata data la possibilità di contestare all’ufficio tassazione tale decisione
nei tempi consentiti a causa dei danni che la società Posta Svizzera SA ci ha
causato non recapitando la posta”.
3.2
Conformemente alle
Condizioni generali (CG) che regolano le relazioni tra clienti e la Posta
Svizzera in merito alla fruizione dei servizi postali nel traffico nazionale e
internazionale, si considerano recapitati gli invii quando la Posta li consegna
al destinatario o in un altro luogo appositamente destinato (ad es. cassetta
delle lettere o scomparto di deposito ovvero cassetta dei pacchi richiudibile o
casella postale [quest’ultima solo per lettere](art. 2.5.1, 1° paragrafo delle
CG dei “servizi postali”, edizione gennaio 2020).
La Posta stila un avviso
di ritiro quando il servizio scelto dal mittente o le dimensioni dell’invio
richiedono la consegna diretta al destinatario o all’avente diritto, ma questi
risulta assente all’atto di recapito (art. 2.5.7 delle CG dei “servizi
postali”, edizione gennaio 2020). Le caselle postali sono destinate al recapito
e all’invito di ritiro degli invii indirizzati ai clienti (…) (art. 2 delle CG
“casella postale”, edizione giugno 2015).
Sia come sia, l’invio
raccomandato non si considera notificato al momento del deposito
dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira
all’ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di
custodia di sette giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno
di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7). Per gli invii raccomandati esiste
infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di ritiro è
stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella
casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta. Tale
presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario: spetta però al
destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito
dell’avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n. 2C_780/2010
del 21 marzo 2011; TF n. 2C_38/2009 del 5 giugno 2009).
Si aggiunga infine che per
costante giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è
prolungato neppure se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo. Il
Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che l'applicazione della
suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad
esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).
3.3
La decisione di tassazione
del 4 luglio 2019 è stata inviata per raccomandata (n. __________). L’invito di
ritiro è stato depositato il 5 luglio 2019 nella casella postale della
ricorrente. Non essendo stato ritirato nel termine di giacenza di sette giorni,
l’invio è stato ritornato al mittente.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, in una situazione come quella descritta, la decisione
si considera notificata il settimo giorno di giacenza, cioè il 12 luglio 2019.
Il termine di ricorso è conseguentemente scaduto lunedì 12 agosto 2019.
Solo il 26 agosto 2019,
tuttavia, la società ricorrente è insorta, con una lettera raccomandata, nella
quale si è limitata ad affermare che “la tassazione d’ufficio a debito della
nostra società per l’anno 2017… non ci è stata mai recapitata” e a chiedere di
“essere contattati e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC-IFD 2017 con
il relativo rendiconto entro il 25.09.2019”.
Lo stesso giorno, ha inviato
un’email al funzionario __________ dell’UTPG, affermando che “solo oggi abbiamo
appurato la presenza dell’invito di ritiro”. Alla comunicazione erano allegati
copia di un invito di ritiro del 12 agosto 2019 e il tracciamento dell’invio in
questione, che faceva riferimento a una raccomandata inviata dalla “Repubblica
e Cantone Ticino”, Lugano, il 9 agosto 2019. La segretaria della RI 1 chiedeva
al funzionario di confermarle che il termine di reclamo sarebbe scaduto il
19.8.2019
Il 5 settembre 2019 l’UTPG
ha dichiarato irricevibile il reclamo.
Unicamente con il ricorso
alla Camera di diritto tributario, il 4 ottobre 2019, ha prodotto l’avviso di
ritiro del 5 luglio 2019, relativo a due raccomandate, e copia di un’email
inviata il 2 settembre 2019 a La Posta, lamentando un preteso disservizio e
chiedendo un indennizzo di fr. 20'000.– per danni. Al ricorso del 4 ottobre
2019.
la società insorgente ha allegato anche il bilancio, il conto economico e
la dichiarazione d’imposta 2017.
4.
4.1.
Con il suo ricorso, la
contribuente sostiene che la notificazione della decisione di tassazione del 4
luglio 2019, che l’UTPG ha presunto essere avvenuta il 12 luglio 2019, non si
sarebbe effettivamente verificata, a causa di un disservizio postale. Il
disguido sarebbe nato dal fatto che l’avviso di ritiro, depositato nella sua
casella postale il 5 luglio 2019, concerneva due raccomandate.
4.2
La segretaria della
ricorrente ammette di aver ricevuto l’avviso e spiega di aver chiesto un
secondo recapito:
“Il lunedì 08.07.19,
effettuiamo la richiesta di secondo recapito, programmata per la prima data
utile e disponibile dal sistema, prevista per il mercoledì 10.07.19 utilizzando
il codice unico __________.”
del 2.9.2019 della ricorrente a servizioclienti@posta.ch).
Il
giorno stabilito per il secondo recapito, il funzionario postale si sarebbe
dunque presentato con una raccomandata, che non era quella dell’UTPG. Così si è
espressa la segretaria della ricorrente, nella già evocata email del 2.9.2019
al Servizio clienti de La Posta:
“Il
mercoledì, il postino si reca presso il nostro ufficio per la consegna e firma
sull’apposito macchinario della corrispondenza, ma ci presenta solamente UNA
delle DUE raccomandate previste sull’invito di ritiro.
Sulla
porta ci sono tre persone: il postino, __________ segretaria della RI 1 e la
titolare, __________.
Ricevendo
solo una delle due lettere, solleviamo il problema al vostro incaricato, il
quale ci risponde e rassicura che non c’è la seconda raccomandata e che
certamente, si tratta di un errore di battitura sull’invito di ritiro.
Insistiamo,
ma rinfrancate dalle informazioni ricevute dal postino, lo congediamo.”
4.3
Come ha potuto constatare
questa Corte, immettendo nell’apposita pagina internet de La Posta il codice di
ritiro, indicato nell’invito di ritiro depositato il 5 luglio 2019 nella
casella postale della destinataria, era immediatamente evidente che vi erano
due raccomandate da ritirare e che una di queste proveniva dall’amministrazione
cantonale:
Immettendo il codice di
ritiro, per fruire dei servizi online della Posta sul relativo sito internet,
si leggono subito le “informazioni sull’invio” inerenti le due raccomandate: l’una
(n. __________) riportava l’indicazione “Raccomandata Svizzera” e l’altra (n. __________)
“Repubblica e Cantone Ticino, Raccomandata Svizzera”.
Siccome l’insorgente
riconosce di essersi servita del servizio online, per ottenere un secondo
recapito, deve aver visualizzato le indicazioni fornite da La Posta. Per
potersi avvalere del servizio richiesto, ha infatti dovuto cliccare su “aprire
dettagli”.
Interpellata a tale
riguardo dalla Camera di diritto tributario, La Posta ha confermato, nella sua
lettera del 28 ottobre 2019, che “la cliente ha poi fatto richiesta per un
secondo recapito, selezionando solo una delle due raccomandate”.
Rispondendo alla domanda
della Camera di diritto tributario, se le indicazioni fornite da sito internet de
La Posta fossero già leggibili il 5 luglio 2019, la Posta Svizzera SA ha
confermato che “dal momento in cui il cliente riceve l’avviso di ritiro, le
indicazioni per eseguire un secondo recapito sono visibili”. La ricorrente
poteva persino visualizzare la scansione della busta ad essa destinata ed
avrebbe pertanto facilmente potuto constatare che la raccomandata proveniva da
“Ufficio tassazione persone giuridiche, 6501 Bellinzona”.
4.4
Non compete a questa Corte
di stabilire se la segretaria, che ha chiesto il secondo recapito solo per una
delle due raccomandate, lo abbia fatto per errore o intenzionalmente. In ogni
caso, si tratterebbe di una sua negligenza, come tale non imputabile a La
Posta.
Per quanto attiene alla
conversazione con il postino, il 10 luglio 2019, all’atto del secondo recapito,
il suo svolgimento non è stato confermato da La Posta e del resto la ricorrente
non ha fornito il nome del funzionario in questione. A quest’ultimo non può
peraltro essere rimproverato di aver recapitato un solo invio, visto che il
secondo recapito era stato richiesto solo per una delle due raccomandate
indicate nell’avviso di ritiro.
Ne consegue che a La Posta
non può in nessun modo essere attribuita la colpa per il mancato recapito della
raccomandata del 4 luglio 2019, inviata dall’UTPG alla ricorrente.
4.5
La ricostruzione dei fatti
proposta dall’insorgente presenta peraltro altri aspetti problematici.
In primo luogo, essa
avrebbe appreso che la decisione di tassazione le era stata inviata, quando, il
26.
agosto 2019, si è rivolta all’UTPG, allegando alla sua email un invito di
ritiro che si riferiva a un’altra raccomandata. Come si evinceva facilmente dal
tracciamento postale, allegato dalla stessa contribuente, l’invio in questione
era stato impostato a Lugano e non poteva pertanto provenire dall’UTPG. Non si
comprende allora perché la contribuente abbia chiesto all’UTPG di confermare
che il termine di ricorso, contro una decisione che non aveva ancora ricevuto,
sarebbe scaduto 30 giorni dopo l’ultimo giorno di giacenza della raccomandata
in discussione, che nel frattempo era ritornata al mittente. Da uno “studio
fiduciario con diversi clienti su tutto il territorio Ticinese, privati ed
aziende, Studio che nei diversi anni, ha ottenuto la credibilità che un (sic)
attività professionale e seria merita” (cfr. email del 2.9.2019 a
servizioclienti@posta.ch) si potrebbe pretendere, se non che ritiri le
raccomandate nel termine di giacenza, perlomeno che sappia che l’UTPG ha sede a
Bellinzona e non a Lugano.
In secondo luogo, nel
valutare la diligenza della società ricorrente, se non in veste di studio
fiduciario almeno in quella di contribuente, non si può ignorare il fatto che
già nei periodi fiscali precedenti (2015 e 2016) è stata sottoposta a
tassazione d’ufficio, per non aver presentato la dichiarazione d’imposta.
5.
5.1.
Se anche fosse stata
ammessa la negligenza de La Posta nell’esecuzione del recapito dell’invio
dell’UTPG, l’esito del ricorso sarebbe comunque negativo per la ricorrente.
5.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
5.3
La società contribuente ha
interposto reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio il 26 agosto
2019, chiedendo “di essere contattati e di poter inviare la dichiarazione
fiscale IC-IFD 2017 con il relativo rendiconto entro il 25.09.2019”. È
immediatamente evidente che un simile reclamo non è conforme alle esigenze
legali. Come indicato dall’UTPG nella decisione di tassazione, al reclamo
avrebbero dovuto “essere allegati almeno il bilancio e il conto economico”,
altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Se anche la ricorrente non
avesse ricevuto la decisione del 4 luglio 2019, che conteneva tali avvertenze, avrebbe
comunque dovuto sapere che la presentazione della dichiarazione d’imposta
rappresenta un requisito di validità del reclamo contro una tassazione
d’ufficio. Meno di un anno prima, il 9 agosto 2018, le era stata notificata una
decisione, con la quale l’UTPG aveva dichiarato irricevibile il reclamo
interposto contro la tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2016, proprio
perché “trascorso il termine dei 30 giorni dalla notifica della tassazione
d’ufficio”, non erano stati prodotti “almeno il bilancio e il conto economico”.
La stessa motivazione era stata proposta dall’UTPG nella decisione con cui, il
14.
dicembre 2017, aveva dichiarato irricevibile il reclamo contro la tassazione
d’ufficio per il periodo fiscale 2015.
Sebbene conoscesse i requisiti
di validità di un reclamo contro la tassazione d’ufficio e le conseguenze della
loro inosservanza, la società contribuente si è tuttavia limitata a inoltrare
un generico reclamo, con il quale chiedeva sostanzialmente una nuova proroga
del termine per presentare la dichiarazione.
Come già ricordato, solo
il 4 ottobre 2019, quando ha interposto ricorso alla Camera di diritto
tributario, l’insorgente ha (finalmente) presentato la dichiarazione d’imposta
con il bilancio e il conto economico. E, come risulta dai documenti in
questione, gli stessi sono stati stampati il giorno stesso dell’invio del
ricorso: il bilancio e il conto economico alle 14.31 e la dichiarazione alle
ore 15.03.
5.4
Ne consegue che, se anche
lo avesse considerato reclamo tempestivo contro la decisione di tassazione,
l’UTPG avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile, in quanto non conforme ai
requisiti di legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti,
se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti
dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale
lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia
per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le
sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n.
80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).
6.
Il ricorso è
pertanto respinto. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: