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Decisione

80.2019.325

Procedura: reclamo, notificazione della decisione, raccomandata, notificazione presunta, preteso errore de La Posta nell’avviso di ritiro

21 febbraio 2020Italiano24 min

con sede a __________, il cui scopo consiste essenzialmente nell’assunzione e nell’esecuzione

Source ti.ch

Incarti n.

80.2019.325

80.2019.326

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 ottobre 2019 contro la decisione del 5 settembre 2019 in materia di IC-IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è una società,

con sede a __________, il cui scopo consiste essenzialmente nell’assunzione e nell’esecuzione

di mandati fiduciari e nella prestazione di servizi di consulenza

organizzativa, aziendale e fiscale (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 03.02.2020).

Non avendo la contribuente

inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017, nonostante un

richiamo e una diffida del 4.4.2019, con decisione del 9 maggio 2019 l’Ufficio

di tassazione delle persone giuridiche (in seguito: UTPG) le ha inflitto una

multa disciplinare di fr. 300.- per violazione degli obblighi procedurali e

l’ha nuovamente diffidata a presentare la dichiarazione entro 30 giorni,

avvertendola che in caso contrario, decorso infruttuoso il termine, avrebbe

proceduto a una tassazione d’ufficio, secondo gli articoli 204 LT e 130 LIFD.

B. Con decisione del 4

luglio 2019, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017

allestita d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 80'000.- sia per

l’IC che per l’IFD e il capitale imponibile in fr. 218'000.- solo per l’IC.

L’autorità fiscale

precisava nelle sue motivazioni che aveva proceduto con la tassazione

d’ufficio, in applicazione degli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

Nel contempo rendeva

attenta la contribuente che avrebbe dovuto impugnare la tassazione d’ufficio

nel rispetto dei requisiti di legge (articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD),

altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, precisando a tale

proposito che “ciò significa che al reclamo devono essere allegati almeno il

bilancio e il conto economico”.

C. RI 1 inoltrava in

data 26 agosto 2019 un reclamo avverso la tassazione d’ufficio, ove adduceva che

la decisione in parola non “ci è mai stata recapitata”, chiedendo pertanto di

essere contattata e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC/IFD per il

periodo fiscale 2017 entro il 25.9.2019.

Con scritto e-mail di

medesima data, RI 1, per il tramite della signora __________, prendeva contatto

con il signor __________ dell’UTPG, asserendo in particolare che:

“(…) Le scrivo a seguito della nostra conversazione

telefonica per avere una conferma scritta riguardo i tempi per il reclamo,

considerato che il mese di agosto lo studio era chiuso per vacanza e solo oggi

abbiamo appurato la presenza dell’invito di ritiro.

Come

potrà evincere dai file che le ho allegato, in particolare, il tagliando

lasciato dal postino sul quale viene inserito il 19.08 come ultimo giorno per

il ritiro della raccomandata e dal print screen dei dettagli visionabili dal

sito ufficiale della posta da cui si identifica il giorno 20.08 come giorno di

rispedizione al mittente, il giorno di inizio dei 30 utili al reclamo è il

20.08.2019 terminando quindi il 19.09.2019.

Potrebbe

confermarlo o eventualmente, indicarmi quello corretto?

In

merito invece all’invio del reclamo nei tempi e per iscritto come discusso

telefonicamente, al fine di poterle trasmettere i nostri conti il prima

possibile, sarebbe utile ricevere i conti d’ufficio in modo da poterli

confrontare e verificare, pertanto, le sarei grata se potesse anticiparceli ed

eventualmente richiedere la rispedizione veloce al nostro indirizzo di posta.”

A tale atto e-mail

allegava l’invito di ritiro di “1 Lettera/e Raccomandata” disponibile fino al

19.8.2019, un tracciamento dell’invio della raccomandata n. __________.

D. Con decisione del 5

settembre 2019, l’UTPG dichiarava irricevibile respingeva il reclamo, rilevando

che la società era stata tassata d’ufficio “con emissione della notifica il 4

luglio 2019 per mezzo raccomandata, non ritirata e rinviata dalla Posta con

menzione “non ritirata” in data 13 luglio 2019 (ultimo giorno di giacenza)”.

Dopo aver ricordato la giurisprudenza federale in caso di documento spedito per

raccomandata o per Posta A Plus, nonché l’avviso precedentemente dato alla

contribuente con la tassazione d’ufficio del 4 luglio 2019, l’autorità fiscale

sottolineava che, nel termine di trenta giorni dall’ultimo giorno di giacenza

presso la Posta non erano stati prodotti “almeno il bilancio e il conto

economico”.

E. Con tempestivo

reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, RI 1 si

aggrava avverso la decisione su reclamo del 5 settembre 2019, lamentando che

non le sarebbe stato possibile “contestare all’ufficio tassazione tale

decisione nei tempi consentiti a causa dei danni che la società Posta Svizzera

SA ci ha causato non recapitando la posta”. A comprova della propria tesi, la

ricorrente allega una lettera inviata all’attenzione della Posta Svizzera SA,

la dichiarazione di tassazione 2017, il bilancio e il conto economico della

società.

L’insorgente aggiunge che

la tassazione d’ufficio effettuata dall’UTPG sarebbe “molto al di sopra della

cifra effettivamente dovuta” e che “l’eventuale esborso metterebbe a rischio la

solidità economica della nostra società”.

F. Con

raccomandata 17 ottobre 2019 inviata a La Posta Svizzera, questa Camera, al

fine di poter prendere posizione sulle argomentazioni della ricorrente, ha sottoposto

alla destinataria le seguenti domande:

“1. Immettendo

nel sito internet del vostro Servizio clienti il codice di ritiro __________,

si trova l’indicazione di due invii (v. allegato 1), precisamente una

“Raccomandata Svizzera” (numero __________) e una “Repubblica e Cantone Ticino,

Raccomandata Svizzera” (n. __________).

Queste indicazioni erano già leggibili il 5 luglio 2019, giorno in cui dovrebbe

essere stato depositato l’invito di ritiro?

2. Per la

prima delle due raccomandate in questione (__________), in base al tracciamento

dell’invio (v. allegato 2), sarebbe stato chiesto dal destinatario un “secondo

recapito” l’8 luglio 2019. Risulta tuttavia che mercoledì 10 luglio 2019

sarebbe avvenuto un “recapito infruttuoso”, e poi che l’invio sarebbe stato

“rinviato in base a disposizione preliminare”.

Si deve concludere che il recapito non è mai avvenuto? In cosa consiste la

“disposizione preliminare”, in base alla quale la lettera è stata rinviata al

mittente il 10 luglio 2019?

3. Per la

seconda raccomandata (__________), quella contenente la decisione dell’Ufficio

di tassazione delle persone giuridiche, dopo l’avviso di ritiro (5 luglio

2019), il tracciamento dell’invio (allegato 3) indica che l’invio è stato

“rinviato in base a disposizione preliminare” il 13 luglio 2019.

In cosa consiste la “disposizione preliminare”, in base alla quale la lettera è

stata rinviata al mittente il 13 luglio 2019?

4. Sempre

in relazione alla seconda raccomandata (__________), il giorno in cui è stato

depositato l’invio di ritiro (5 luglio 2019) era già possibile “richiamare

l’immagine dell’invio” e visualizzare in tal modo la scansione della busta, con

l’indicazione del suo mittente (v. allegato 4)?

5. Potete

informarci in merito alla risposta, con cui il vostro Servizio clienti ha

reagito all’email inviato il 2 settembre 2019 dalla RI 1 (v. allegato 5)?”

Con missiva del 28 ottobre

2019, La Posta Svizzera, per il tramite del signor __________, rispondeva alle

domande come segue:

“1. Sì le

indicazioni erano leggibili a partire dal 5 luglio. Dal momento in cui il

cliente riceve l’avviso di ritiro, le indicazioni per eseguire un secondo

recapito sono visibili.

2. Al primo

tentativo di recapito, il postino, non trovando la cliente, ha lasciato un

avviso di ritiro per due lettere raccomandate. La cliente ha poi fatto

richiesta per un secondo recapito, selezionando solo una delle due raccomandate

(la raccomandata in questione non era quella inviata dal Tribunale) che tra

l’altro è stata respinta dalla cliente.

3. Per la

raccomandata inviata dal Tribunale, la cliente erroneamente, non ha selezionato

il secondo recapito.

4. Il

destinatario può richiedere i dati del mittente tramite mail con la copia della

carta d’identità e la copia dell’avviso.

5. La

cliente ha avuto contatti telefonici prima con la mia collega __________, e poi

successivamente con me. Le ho spiegato esattamente l’accaduto e le ho anche

spedito via mail un print-screen di come si effettua la richiesta per un

secondo recapito delle raccomandate.”

G. La RI 1, ha preso

posizione sullo scritto de La Posta, in data 8 novembre 2019, affermando che

“pur ammettendo che, erroneamente la mia segretaria non abbia selezionato il

secondo recapito, come insinua il sig. __________, non giustifica il motivo per

cui il 10.07.2019, giorno in cui è stata recapitata una delle due raccomandate,

il postino abbia risposto che non esisteva la seconda lettera, malgrado gli sia

stato mostrato l’invito di ritiro sul quale erano segnalate le 2 raccomandate”.

La ricorrente si dice, poi, sorpresa della risposta data da La Posta Svizzera

SA riguardo alla domanda n. 4, in quanto “solamente adesso veniamo a conoscenza

che si possono richiedere i dati del mittente tramite mail.”

Infine, RI 1 contesta di

aver mai parlato con la signora __________, in quanto la rappresentante della

ricorrente era fuori sede e “quando l’ho richiamata nessuno mi ha mai

risposto”. Conclude ribadendo la richiesta di accogliere il reclamo (recte:

ricorso) del 4 ottobre 2019.

Al suo scritto ha allegato

un invito di ritiro per “2 Lettere/Raccomandata”, gli scritti e-mail intercorsi

con La Posta Svizzera SA e due richieste e-mail inviate all’attenzione di

quest’ultima.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale

contro le decisioni degli uffici di tassazione ai sensi degli art. 140 cpv. 1

LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è

ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini

di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale

decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il

reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata

pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione

per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la

decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso che ci occupa,

come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo

inoltrato dalla contribuente il 26 agosto 2019 per tardività. Ne consegue che

questa Corte non può entrare nel merito delle censure sollevate dall’insorgente

contro il merito della tassazione d’ufficio contestata, ma deve limitarsi a

verificare se sia legittima la decisione presa dall’autorità fiscale, che si è

rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dalla contribuente

contro la tassazione d’ufficio IC/IFD 2017, in quanto tardivo.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

2.2

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio

postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

Gli art. 192 cpv. 5 LT

e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza

dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a

malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante.

2.3

Per intimazione o

notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des

Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p.

157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.).

Secondo

la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità

spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della

consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato

alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi

in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di

ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta

egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.4

La prova

dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del

reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).

Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109

Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008

del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è

leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine

legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in

particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247

consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte

interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008

consid. 3.1).

3.

3.1.

Nella fattispecie, l’UTPG

ha notificato alla contribuente la tassazione d’ufficio IC/IFD relativa al

periodo fiscale 2017, tramite lettera raccomandata del 4 luglio 2019, e la

destinataria è insorta con il proprio reclamo solo il 26 agosto 2019,

giustificando l’inosservanza del termine di trenta giorni in quanto la

raccomandata in questione “non ci è stata mai recapitata”.

Con il ricorso in esame, la

ricorrente, sempre giustificando l’inosservanza del termine, adduce che “non ci

è stata data la possibilità di contestare all’ufficio tassazione tale decisione

nei tempi consentiti a causa dei danni che la società Posta Svizzera SA ci ha

causato non recapitando la posta”.

3.2

Conformemente alle

Condizioni generali (CG) che regolano le relazioni tra clienti e la Posta

Svizzera in merito alla fruizione dei servizi postali nel traffico nazionale e

internazionale, si considerano recapitati gli invii quando la Posta li consegna

al destinatario o in un altro luogo appositamente destinato (ad es. cassetta

delle lettere o scomparto di deposito ovvero cassetta dei pacchi richiudibile o

casella postale [quest’ultima solo per lettere](art. 2.5.1, 1° paragrafo delle

CG dei “servizi postali”, edizione gennaio 2020).

La Posta stila un avviso

di ritiro quando il servizio scelto dal mittente o le dimensioni dell’invio

richiedono la consegna diretta al destinatario o all’avente diritto, ma questi

risulta assente all’atto di recapito (art. 2.5.7 delle CG dei “servizi

postali”, edizione gennaio 2020). Le caselle postali sono destinate al recapito

e all’invito di ritiro degli invii indirizzati ai clienti (…) (art. 2 delle CG

“casella postale”, edizione giugno 2015).

Sia come sia, l’invio

raccomandato non si considera notificato al momento del deposito

dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira

all’ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di

custodia di sette giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno

di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7). Per gli invii raccomandati esiste

infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di ritiro è

stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure nella

casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta. Tale

presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario: spetta però al

destinatario dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito

dell’avviso/invito, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, trattandosi di un fatto negativo (decisioni TF n. 2C_780/2010

del 21 marzo 2011; TF n. 2C_38/2009 del 5 giugno 2009).

Si aggiunga infine che per

costante giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è

prolungato neppure se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo. Il

Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che l'applicazione della

suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad

esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).

3.3

La decisione di tassazione

del 4 luglio 2019 è stata inviata per raccomandata (n. __________). L’invito di

ritiro è stato depositato il 5 luglio 2019 nella casella postale della

ricorrente. Non essendo stato ritirato nel termine di giacenza di sette giorni,

l’invio è stato ritornato al mittente.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, in una situazione come quella descritta, la decisione

si considera notificata il settimo giorno di giacenza, cioè il 12 luglio 2019.

Il termine di ricorso è conseguentemente scaduto lunedì 12 agosto 2019.

Solo il 26 agosto 2019,

tuttavia, la società ricorrente è insorta, con una lettera raccomandata, nella

quale si è limitata ad affermare che “la tassazione d’ufficio a debito della

nostra società per l’anno 2017… non ci è stata mai recapitata” e a chiedere di

“essere contattati e di poter inviare la dichiarazione fiscale IC-IFD 2017 con

il relativo rendiconto entro il 25.09.2019”.

Lo stesso giorno, ha inviato

un’email al funzionario __________ dell’UTPG, affermando che “solo oggi abbiamo

appurato la presenza dell’invito di ritiro”. Alla comunicazione erano allegati

copia di un invito di ritiro del 12 agosto 2019 e il tracciamento dell’invio in

questione, che faceva riferimento a una raccomandata inviata dalla “Repubblica

e Cantone Ticino”, Lugano, il 9 agosto 2019. La segretaria della RI 1 chiedeva

al funzionario di confermarle che il termine di reclamo sarebbe scaduto il

19.8.2019

Il 5 settembre 2019 l’UTPG

ha dichiarato irricevibile il reclamo.

Unicamente con il ricorso

alla Camera di diritto tributario, il 4 ottobre 2019, ha prodotto l’avviso di

ritiro del 5 luglio 2019, relativo a due raccomandate, e copia di un’email

inviata il 2 settembre 2019 a La Posta, lamentando un preteso disservizio e

chiedendo un indennizzo di fr. 20'000.– per danni. Al ricorso del 4 ottobre

2019.

la società insorgente ha allegato anche il bilancio, il conto economico e

la dichiarazione d’imposta 2017.

4.

4.1.

Con il suo ricorso, la

contribuente sostiene che la notificazione della decisione di tassazione del 4

luglio 2019, che l’UTPG ha presunto essere avvenuta il 12 luglio 2019, non si

sarebbe effettivamente verificata, a causa di un disservizio postale. Il

disguido sarebbe nato dal fatto che l’avviso di ritiro, depositato nella sua

casella postale il 5 luglio 2019, concerneva due raccomandate.

4.2

La segretaria della

ricorrente ammette di aver ricevuto l’avviso e spiega di aver chiesto un

secondo recapito:

“Il lunedì 08.07.19,

effettuiamo la richiesta di secondo recapito, programmata per la prima data

utile e disponibile dal sistema, prevista per il mercoledì 10.07.19 utilizzando

il codice unico __________.”

(email

del 2.9.2019 della ricorrente a servizioclienti@posta.ch).

Il

giorno stabilito per il secondo recapito, il funzionario postale si sarebbe

dunque presentato con una raccomandata, che non era quella dell’UTPG. Così si è

espressa la segretaria della ricorrente, nella già evocata email del 2.9.2019

al Servizio clienti de La Posta:

“Il

mercoledì, il postino si reca presso il nostro ufficio per la consegna e firma

sull’apposito macchinario della corrispondenza, ma ci presenta solamente UNA

delle DUE raccomandate previste sull’invito di ritiro.

Sulla

porta ci sono tre persone: il postino, __________ segretaria della RI 1 e la

titolare, __________.

Ricevendo

solo una delle due lettere, solleviamo il problema al vostro incaricato, il

quale ci risponde e rassicura che non c’è la seconda raccomandata e che

certamente, si tratta di un errore di battitura sull’invito di ritiro.

Insistiamo,

ma rinfrancate dalle informazioni ricevute dal postino, lo congediamo.”

4.3

Come ha potuto constatare

questa Corte, immettendo nell’apposita pagina internet de La Posta il codice di

ritiro, indicato nell’invito di ritiro depositato il 5 luglio 2019 nella

casella postale della destinataria, era immediatamente evidente che vi erano

due raccomandate da ritirare e che una di queste proveniva dall’amministrazione

cantonale:

Immettendo il codice di

ritiro, per fruire dei servizi online della Posta sul relativo sito internet,

si leggono subito le “informazioni sull’invio” inerenti le due raccomandate: l’una

(n. __________) riportava l’indicazione “Raccomandata Svizzera” e l’altra (n. __________)

“Repubblica e Cantone Ticino, Raccomandata Svizzera”.

Siccome l’insorgente

riconosce di essersi servita del servizio online, per ottenere un secondo

recapito, deve aver visualizzato le indicazioni fornite da La Posta. Per

potersi avvalere del servizio richiesto, ha infatti dovuto cliccare su “aprire

dettagli”.

Interpellata a tale

riguardo dalla Camera di diritto tributario, La Posta ha confermato, nella sua

lettera del 28 ottobre 2019, che “la cliente ha poi fatto richiesta per un

secondo recapito, selezionando solo una delle due raccomandate”.

Rispondendo alla domanda

della Camera di diritto tributario, se le indicazioni fornite da sito internet de

La Posta fossero già leggibili il 5 luglio 2019, la Posta Svizzera SA ha

confermato che “dal momento in cui il cliente riceve l’avviso di ritiro, le

indicazioni per eseguire un secondo recapito sono visibili”. La ricorrente

poteva persino visualizzare la scansione della busta ad essa destinata ed

avrebbe pertanto facilmente potuto constatare che la raccomandata proveniva da

“Ufficio tassazione persone giuridiche, 6501 Bellinzona”.

4.4

Non compete a questa Corte

di stabilire se la segretaria, che ha chiesto il secondo recapito solo per una

delle due raccomandate, lo abbia fatto per errore o intenzionalmente. In ogni

caso, si tratterebbe di una sua negligenza, come tale non imputabile a La

Posta.

Per quanto attiene alla

conversazione con il postino, il 10 luglio 2019, all’atto del secondo recapito,

il suo svolgimento non è stato confermato da La Posta e del resto la ricorrente

non ha fornito il nome del funzionario in questione. A quest’ultimo non può

peraltro essere rimproverato di aver recapitato un solo invio, visto che il

secondo recapito era stato richiesto solo per una delle due raccomandate

indicate nell’avviso di ritiro.

Ne consegue che a La Posta

non può in nessun modo essere attribuita la colpa per il mancato recapito della

raccomandata del 4 luglio 2019, inviata dall’UTPG alla ricorrente.

4.5

La ricostruzione dei fatti

proposta dall’insorgente presenta peraltro altri aspetti problematici.

In primo luogo, essa

avrebbe appreso che la decisione di tassazione le era stata inviata, quando, il

26.

agosto 2019, si è rivolta all’UTPG, allegando alla sua email un invito di

ritiro che si riferiva a un’altra raccomandata. Come si evinceva facilmente dal

tracciamento postale, allegato dalla stessa contribuente, l’invio in questione

era stato impostato a Lugano e non poteva pertanto provenire dall’UTPG. Non si

comprende allora perché la contribuente abbia chiesto all’UTPG di confermare

che il termine di ricorso, contro una decisione che non aveva ancora ricevuto,

sarebbe scaduto 30 giorni dopo l’ultimo giorno di giacenza della raccomandata

in discussione, che nel frattempo era ritornata al mittente. Da uno “studio

fiduciario con diversi clienti su tutto il territorio Ticinese, privati ed

aziende, Studio che nei diversi anni, ha ottenuto la credibilità che un (sic)

attività professionale e seria merita” (cfr. email del 2.9.2019 a

servizioclienti@posta.ch) si potrebbe pretendere, se non che ritiri le

raccomandate nel termine di giacenza, perlomeno che sappia che l’UTPG ha sede a

Bellinzona e non a Lugano.

In secondo luogo, nel

valutare la diligenza della società ricorrente, se non in veste di studio

fiduciario almeno in quella di contribuente, non si può ignorare il fatto che

già nei periodi fiscali precedenti (2015 e 2016) è stata sottoposta a

tassazione d’ufficio, per non aver presentato la dichiarazione d’imposta.

5.

5.1.

Se anche fosse stata

ammessa la negligenza de La Posta nell’esecuzione del recapito dell’invio

dell’UTPG, l’esito del ricorso sarebbe comunque negativo per la ricorrente.

5.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

5.3

La società contribuente ha

interposto reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio il 26 agosto

2019, chiedendo “di essere contattati e di poter inviare la dichiarazione

fiscale IC-IFD 2017 con il relativo rendiconto entro il 25.09.2019”. È

immediatamente evidente che un simile reclamo non è conforme alle esigenze

legali. Come indicato dall’UTPG nella decisione di tassazione, al reclamo

avrebbero dovuto “essere allegati almeno il bilancio e il conto economico”,

altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Se anche la ricorrente non

avesse ricevuto la decisione del 4 luglio 2019, che conteneva tali avvertenze, avrebbe

comunque dovuto sapere che la presentazione della dichiarazione d’imposta

rappresenta un requisito di validità del reclamo contro una tassazione

d’ufficio. Meno di un anno prima, il 9 agosto 2018, le era stata notificata una

decisione, con la quale l’UTPG aveva dichiarato irricevibile il reclamo

interposto contro la tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2016, proprio

perché “trascorso il termine dei 30 giorni dalla notifica della tassazione

d’ufficio”, non erano stati prodotti “almeno il bilancio e il conto economico”.

La stessa motivazione era stata proposta dall’UTPG nella decisione con cui, il

14.

dicembre 2017, aveva dichiarato irricevibile il reclamo contro la tassazione

d’ufficio per il periodo fiscale 2015.

Sebbene conoscesse i requisiti

di validità di un reclamo contro la tassazione d’ufficio e le conseguenze della

loro inosservanza, la società contribuente si è tuttavia limitata a inoltrare

un generico reclamo, con il quale chiedeva sostanzialmente una nuova proroga

del termine per presentare la dichiarazione.

Come già ricordato, solo

il 4 ottobre 2019, quando ha interposto ricorso alla Camera di diritto

tributario, l’insorgente ha (finalmente) presentato la dichiarazione d’imposta

con il bilancio e il conto economico. E, come risulta dai documenti in

questione, gli stessi sono stati stampati il giorno stesso dell’invio del

ricorso: il bilancio e il conto economico alle 14.31 e la dichiarazione alle

ore 15.03.

5.4

Ne consegue che, se anche

lo avesse considerato reclamo tempestivo contro la decisione di tassazione,

l’UTPG avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile, in quanto non conforme ai

requisiti di legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti,

se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti

dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale

lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia

per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra

Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le

sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n.

80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).

6.

Il ricorso è

pertanto respinto. Le tasse di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: