80.2019.327
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, rifiuto dell’ennesima proroga, multa legittima
9 gennaio 2020Italiano16 min
2016 è stato presentato reclamo 13.2.2019. (…). Nella fattispecie, il contribuente
Source ti.ch
Incarto n.
80.2019.327
Lugano
9 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Ivano Ranzanici (in sostituzione del giudice Mauro
Mini, astenuto), Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 ottobre 2019 contro la decisione dell’11 settembre 2019 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Il 17.1.2019 RI 1
veniva diffidato a voler inviare la dichiarazione d’imposta per il periodo
fiscale 2016, debitamente compilata e firmata entro 20 giorni. Il contribuente
veniva inoltre avvertito che, a norma degli art. 257 LT e 174 LIFD
l’inosservanza della diffida avrebbe comportato l’applicazione di una multa
fino a 1’000.- CHF (10’000.- in caso grave o di recidiva), sia per l’imposta
cantonale sia per l’imposta federale diretta.
B. Con scritto 11.2.2019
RI 1 rivolgendosi all’UT, si riferiva ad una sua precedente comunicazione del
7.1.2018 con la quale aveva specificato all’autorità resistente la sua
intenzione di “(…) non presentare alcuna dichiarazione fiscale per gli anni
2016-2017, fintanto che il “mio calvario” con il Ministero pubblico veniva
definitivamente risolto”. Non avendo la sua personale situazione ancora
avuto la “parola fine”, chiedeva inoltre di voler procedere alla tassazione
d’ufficio sia per lui che per il padre __________ “(…) con la preghiera di
non volervi discostare dalle precedenti tassazioni a voi già note”. Visti i
contenuti dello scritto del 7.1.2018 chiedeva di non voler inviare alcun
richiamo né alcuna multa.
C. Il 14.2.2019,
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) infliggeva una multa di
fr. 150.-, considerato che, nonostante un richiamo ed una diffida, la
dichiarazione d’imposta non era stata consegnata da parte del contribuente
entro i termini indicati. Nella decisione di multa veniva rinnovata la diffida
a voler trasmettere, entro 20 giorni la dichiarazione d’imposta e veniva
avvertito il contribuente che, decorso infruttuoso tale termine, v’era la
possibilità di procedere alla tassazione d’ufficio a norma degli art. 204 LT e
130 LIFD.
D. Con
foglio accompagnatorio del 26.2.2019, __________ ritornava al mittente tutte le
decisioni di multe disciplinari e le tasse di diffida ricevute, indicando:
“Egregi signori, Egregio Direttore, ritorniamo le
vostre multe disciplinari ricevute in data 25.02.2019 + copia nostra
documentazione inviatavi precedentemente”.
E. Con e-mail del
27.2.2019 l’autorità fiscale comunicava al contribuente:
“Egregio Signor __________,
le comunico che abbiamo
ricevuto il suo scritto dell’11.02.2019. Sono stati inseriti i codici di blocco
relativamente alle multe e alle diffide contestate (quindi la procedura di
incasso non procederà oltre). Nei prossimi giorni valuteremo la fattispecie”.
F. Con decisione
dell’11.9.2019, l’autorità fiscale respingeva il reclamo presentato contro la
multa del 14.2.2019. In particolare l’UT precisava:
“Contro la multa disciplinare del 14.02.2019 numero
21103/203 comminata per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta
2016 è stato presentato reclamo 13.2.2019. (…). Nella fattispecie, il contribuente
ha omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per il
periodo fiscale 2016 e gli allegati di cui questa deve essere corredata,
nonostante la diffida del 17.1.2019, con cui l’autorità di tassazione lo
invitava a collaborare. Non avendo dato seguito alla diffida, l’autorità di
tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 150.- con decreto no.
21103/203 del 14.2.2019, calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale
relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia
quella risalente al periodo fiscale 2010 per il quale tale importo era stato
stabilito definitivamente in fr. 2'961.55. (…) La dichiarazione d’imposta è
pervenuta all’ufficio solo il 28.08.2019, scaduto il termine assegnato e successivamente
all’invio della multa comminata il 14.2.2019. La multa comminata è pertanto
giustificata perché il contribuente ha compiuto l’atto ordinato dall’autorità
(consegna della dichiarazione d’imposta e degli allegati di cui deve essere
corredata) solo dopo la scadenza impartitagli dall’autorità di tassazione con
la decisione di multa del 14.02.2019”.
G. Con ricorso
10/11.10.2019 poi completato con scritto del 28/29.10.2019, RI 1 sostiene che,
con la decisione impugnata sarebbe stato violato il principio legale della
“parità di trattamento”: nonostante avesse spiegato a più riprese i motivi per
i quali fosse per lui impossibile presentare la dichiarazione fiscale nei
termini prefissati, e meglio a causa del procedimento penale aperto nei suoi
confronti da parte del Ministero pubblico, l’autorità fiscale invece che
concedergli del tempo a sufficienza gli avrebbe risposto a “pesci in faccia”.
H. Con osservazioni
8.11.2019 l’UT precisa che per quanto riguardava il periodo fiscale 2016, il
termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta era stato prorogato
sino al 31.12.2018 (1 anno e 8 mesi dopo quello indicato sulla dichiarazione
stessa), e, quello della dichiarazione fiscale 2017 fino al 31 luglio 2019 (1
anno e 3 mesi dopo quello indicato sulla dichiarazione stessa). Motivo per il
quale l’autorità resistente non condivideva la presa di posizione del
contribuente il quale riteneva di non essersi visto concedere sufficiente tempo
per adempiere ai propri obblighi procedurali. Entro i termini indicati non
erano giunte le dichiarazioni d’imposta debitamente compilate e firmate: la
disparità di trattamento, secondo l’UT sarebbe consistita nel non applicare le
normative procedurali che sanzionano chi non si sottopone ai propri obblighi
fiscali.
I. Con replica del
25/26.11.2019 RI 1 precisa di aver impiegato quasi due anni per capire “(…)
cosa gli stesse succedendo (parlo della procedura di furto/truffa/… presso
Ministero pubblico di __________, che il nostro diritto permette chi è sotto
inchiesta della magistratura di non accusarsi (autoaccusarsi)”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
1.2.1.
Nella fattispecie, la
multa disciplinare, datata 14.2.2019, è stata trasmessa mediante invio APlus al
ricorrente il 15.2.2019 (nr. invio __________). Dalla disamina dell’estratto
Track and Trace, la multa è stata recapitata al ricorrente sabato 16.2.2019.
Ora, nella decisione su reclamo, si indica che il gravame contro la decisione sarebbe
stato presentato il 13.2.2019. Con ogni evidenza non era possibile, per il
ricorrente, reclamare prima ancora di aver ricevuto la decisione di multa.
1.2.2.
L’unico
atto che può, dagli atti, essere ritenuto dal punto di vista del contribuente,
un reclamo contro la decisione di multa, è lo scritto del 26.2.2019, senza
firma, con il quale ha ritornato le decisioni delle multe disciplinari e delle
diffide ricevute da parte dell’autorità resistente. Nel foglio accompagnatorio
veniva indicato:
“Egregi signori, Egregio Direttore, ritorniamo le
vostre multe disciplinari ricevute in data 25.02.2019 + copia nostra
documentazione inviatavi precedentemente”.
1.3.
Non è dunque chiaro se il
contribuente abbia mai interposto reclamo contro la decisione con cui gli è
stata inflitta la multa. La questione può comunque essere lasciata aperta
perché, nel merito, il ricorso di RI 1 si appalesa comunque infondato.
Considerandi
2.
2.1.
La
multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174
LIFD.
2.2
Secondo
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di fornire
attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non presta
la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
2.3
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione
intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire
la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
2.4
2.4.1
Nel
caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non
aver consegnato all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e
nonostante diffida la dichiarazione per il periodo fiscale 2016.
2.4.2
Secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione
pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro
che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo
il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in
modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati
prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta
il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta
o che presenta un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine.
Il
capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
Il
capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di
analogo tenore l’art. 124 LIFD.
2.5
L’art.
266.
cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura
di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo
il capoverso 4 alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a
quelle per sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di
tassazione e di ricorso.
Di
simile tenore l’art. 182 cpv. 3 LIFD.
2.6
Come
visto, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT;
174.
LIFD] si applicano - per analogia - le norme della procedura di tassazione
e di ricorso.
La
procedura di tassazione attribuisce al contribuente la facoltà di presentare
reclamo contro la decisione di tassazione.
L’autorità
di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art.
135.
cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208
cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v.
anche Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua
violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.
2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
2.7
L’art.
29.
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio
e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore
(DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per
far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione
di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib
248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio
1981.
in re St.; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992,
p. 249).
2.8
La
violazione degli obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella
LIFD all’art. 174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi.
Come visto gli art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile
facendo rinvio alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Trattandosi
quindi di decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni
indispensabili elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate,
la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una
risposta alla domanda se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona
interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza),
pronuncia dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di
irrogazione di una multa, la sua commisurazione.
L’autorità
è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della
decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella
posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono
del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella
relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.
La
motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di
comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare
la decisione.
In
generale una motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa
comprende i seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi
procedurali ex art. 257 LT e 174 LIFD]:
· il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni
commesse;
· l’indicazione dell’obbligo procedurale violato
nonostante diffida;
· la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];
· la menzione dei criteri di commisurazione della pena;
· l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura
in cui devono essere addebitati alla persona interessata;
· indicazione dei rimedi giuridici;
(Richner /Frei /Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 –
147).
2.9
2.9.1
In sostanza, il
contribuente ritiene che l’autorità ricorrente non gli abbia concesso del tempo
a sufficienza per presentare la dichiarazione fiscale, non comprendendo la sua
situazione personale, e meglio la pendenza del procedimento penale presso il
Ministero pubblico, per reati ascritti anche alla sua professione.
2.9.2
La proroga del termine per
inoltrare la dichiarazione d’imposta non è un diritto del contribuente. Di
norma, nella pratica, le autorità fiscali accordano senza difficoltà le
proroghe sino alla fine del primo semestre dell’anno, senza che il contribuente
abbia ad indicare un motivo specifico. Si applicano ad ogni modo le regole di
procedura cantonale. Il tempo per consegnare il modulo fiscale non può tuttavia
essere prorogato senza limiti temporali. Il contribuente può eventualmente
trasmettere una dichiarazione d’imposta provvisoria riempita, fatta eccezione
per esempio degli elementi di reddito dei quali ancora non è a conoscenza
oppure non è esattamente (ancora) a conoscenza (ad esempio l’ammontare di un
salario che è oggetto di una procedura giudiziaria), e per i quali è in grado
di procedere unicamente ad una stima. Ad ogni modo tale possibilità non deve
essere confusa con un’autorizzazione a consegnare a proprio piacimento una
dichiarazione d’imposta volutamente lacunosa. Il contribuente deve poi
procedere alla completazione delle indicazioni richieste a partire dal momento
in cui ne avrà conoscenza (Althaus-Houriet,
in: Noël/ Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD 2a
ed., Basilea 2017, n. 31-32 ad art. 124 LIFD)
2.9.3
Ora l’autorità fiscale si
è mostrata finanche generosa nell’accordare a più riprese delle proroghe per la
presentazione della dichiarazione d’imposta. Come visto, qualora fossero ancora
incerti degli elementi di sostanza o di reddito, il contribuente avrebbe semmai
potuto rimediarvi in seguito, trasmettendo, ad ogni modo entro i termini
impartiti, la dichiarazione fiscale. Per sua parte il ricorrente ha addirittura
chiesto di essere tassato d’ufficio: ciò a sottolineare il fatto che non
intendeva inviare la dichiarazione fiscale, sottoponendosi in tal modo ai
propri obblighi procedurali.
L’autorità fiscale è
anch’essa vincolata alle tempistiche per poter emanare le decisioni, e ciò con
riferimento alla prescrizione del diritto di tassare: essa non può concedere
proroghe per l’inoltro della dichiarazione fiscale sine die.
D’altronde il contribuente
era stato informato a più riprese circa le conseguenze in caso di mancato o
tardivo inoltro della dichiarazione fiscale. La multa disciplinare, nella
concreta fattispecie era pertanto più che giustificata.
2.10
2.10.1
RI 1 per il resto non
contesta la correttezza e l’ampiezza della multa che gli è stata inflitta.
L’autorità fiscale ha calcolato in fr. 150.- la multa, tenuto conto del dovuto
d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in
giudicato, ossia quella risalente al 2010, in cui l’importo era stato stabilito
in fr. 2'961.55.
2.10.2
Ora la commisurazione
della pena deve essere valutata per il singolo caso adeguatamente alla
colpevolezza del contribuente (cfr. art. 106 cpv. 3 CP in combinazione con
l’art. 47 CP).
La multa inflitta al
ricorrente, commisurata in fr. 150.-, tenuto conto delle molteplici proroghe
addotte e della mancata presentazione dei moduli, nonostante il lungo tempo
assegnato, è più che corretta.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: